-
Riammessi rottamazione quater: in arrivo i piani della Riscossione
La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio ha previsto la riammissione dei soggetti decaduti dalla rottamazione quater.
Entro il 30 giugno i soggetti che entro il 30 aprile hanno presentato la riammisisone alla definizinoe agevolata stanno ricevendo i piani dei pagamento.
Rottamazione quater: in arrivo i piani per i riammessi
La Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate per aderire alla "Rottamazione-quater", che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.
Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:
- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.
Attenzione al fatto che per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza.
In data 11 marzo la Riscossione ha pubblicato le istruzioni per presentare online la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater".
In particolare, per essere riammessi alla Definizione agevolata eraq necessario presentare la domanda, esclusivamente online sul sito della Riscossione entro il 30 aprile 2025.
Successivamente si riceveva la risposta tramite e-mail: “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”.
Rottamazione quater: in arrivo i piani dei pagamenti per i riammessi
Entro il 30 giugno dovranno arrivare le lettere di risposta della Riscossione per le domande di riammissione alla rottamazione.
Ad oggi, risultano partite le lettere di risposta e Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando a tutti gli interessati la comunicazione delle somme dovute con il dettaglio degli importi da corrispondere e le indicazioni per procedere al pagamento agevolato.
Le comunicazioni delle somme dovute arriveranno con lettera raccomandata al domicilio indicato nella domanda oppure tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata e contengono:- un prospetto di sintesi con carichi/cartelle/avvisi inseriti nella domanda di riammissione,
- importi da pagare ai fini della rottamazione e scadenze di versamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione.
Ricordiamo che le opzioni possibili per i soggetti che hanno presentato le domande sono:
- pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025
- pagamento in un numero massimo di 10 rate di pari importo (31 luglio e 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027).
Inoltre le lettere di risposta in arrivo contengono anche i moduli precompilati per il pagamento delle rate e le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione sul conto corrente.
-
Rottamazione quater: prossima rata entro il 31.07
Per mantenere i benefici della Definizione agevolata o Rottamazione-quater introdotta dalla Legge n. 197/2022 è necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 31 luglio 2025.
In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro martedì 5 agosto 2025.
Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul sito in area riservata. Per conoscere tutte le modalità di pagamento consulta la pagina dedicata.
Attenzione al fatto che in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Una copia della Comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano e i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell’area riservata.
Si ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.
Per conoscere tutte le modalità di pagamento consulta la pagina dedicata.Relativamente invece ai soggetti riammessi alla rottamazione al 30 aprile il termine ultimo per la prima o unica rata scade il 5 agosto.
Più in dettaglio i contribuenti che sono stati riammessi alla rottamazione quater potranno eseguire i pagamenti secondo il piano che sarà comunicato dalla Riscossione entro il 30 giugno:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025,
- oppure fino a un numero massimo di 10 rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Vale anche in questi casi la tolleranza di 5 giorni per i pagamenti, ad esempio, per la scadenza del 31 luglio 2025, il pagamento è nei termini, se eseguito entro il 5 agosto 2025 e così via.
Riepiloghiamo ora le regole della rottamazione.
Rottamazione quater: che cos’è?
La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
La "Rottamazione-quater” riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente misura agevolativa (cosiddetta "Rottamazione e/o Saldo e Stralcio") anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella Definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:
- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.
Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 che i propri carichi rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:
- CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
- ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
- CNPR – Cassa Ragionieri
- ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
- INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.
Rottamazione quater: come si paga
Per pagare i moduli allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione agevolata, oltre al servizio "Paga online", è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.
La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivi sono reperibili sul sito di pagoPA.
Inoltre, è on-line il nuovo servizio di domiciliazione bancaria disponibile nella sezione “Definizione agevolata” in area riservata, che consente di attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto se autorizzato.
Il contribuente che desidera usufruirne dovrà:
- specificare gli estremi del conto corrente su cui effettuare l’addebito compilando l’apposito campo IBAN;
- fornire tutte le informazioni e il consenso necessario ai fini della sicurezza del dato trattato;
- inviare la richiesta.
A seguito dell’invio, il contribuente riceverà una e-mail di presa incarico con l’identificativo della richiesta e, successivamente, l’Agente della riscossione provvederà a effettuare le opportune verifiche, fornendo riscontro.
Attenzione al fatto che è anche possibile pagare quanto dovuto, utilizzando i moduli di pagamento allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" presso banche, Poste, ricevitorie, tabaccai.
Infine, sono sempre disponibili gli sportelli, previo appuntamento.
Rottamazione quater: scegli cosa pagare
Chi ha ricevuto un piano di accoglimento (totale o parziale), ma non intende proseguire con il versamento dell'intero importo dovuto, puoi scegliere di continuare a pagare in forma agevolata solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il servizio ContiTu consente di richiedere e stampare i moduli di pagamento relativi alle sole cartelle/avvisi che si decide di pagare, per farlo occorre:- Compilare il form e selezionare tutte le cartelle/avvisi che si intende pagare inserendo, nell'apposito campo, il numero progressivo dei singoli documenti.
- Per le sole cartelle/avvisi selezionati, verrà visualizzato l'importo complessivo da pagare e quello relativo alle singole rate. Il numero delle rate resta quello indicato nella domanda di adesione alla "Rottamazione-Quater" presentata
- Completata la procedura, si potrà scaricare subito i nuovi moduli di pagamento, che saranno trasmessi anche tramite e-mail. I moduli riporteranno l'importo aggiornato non conteggiando quello dovuto per le cartelle/avvisi che si è deciso di eliminare dal piano di pagamento.
Attenzione si riepilogoa che per non incorrere nell'inefficacia della Definizione agevolata, è necessario che ciascuna rata sia regolarmente e integralmente pagata nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.
Eventuali pagamenti tardivi o parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determineranno l'estinzione del carico residuo per il quale l'Agente della riscossione dovrà proseguire l'attività di recupero.
Si ricorda che per ciascuna "Comunicazione delle somme dovute", è possibile modificare il piano dei pagamenti, cioè escludere le cartelle o gli avvisi che non si intende più pagare, fino ad un massimo di 3 volte.
Rottamazione quater: scegli l’addebito in conto
Come specificato dalla Riscossione è possibile chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della Definizione agevolata sul conto corrente:
- allo sportello,
- dall’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nella sezione Definizione agevolata. Sarà sufficiente selezionare il piano di Definizione agevolata su cui si vuole attivare la domiciliazione bancaria e inserire i dati richiesti. Alla fine della compilazione, il sistema invia una e-mail di presa in carico all’indirizzo di posta elettronica indicato e successivamente una seconda comunicazione con la conferma dell’attivazione del servizio e l’indicazione della rata che sarà addebitata. Qualora il contribuente non riceva tale conferma entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata (ad esempio, il 17 ottobre per la rata del 31 ottobre 2023) il pagamento dovrà essere effettuato mediante le altre modalità previste.
-
Rottamazione quater e carichi pendenti: richiesta parere Cassazione
Con l'Ordinanza interlocutoria n 5830 del 5 marzo la Cassazione ha chiesto l'assegnazione alle Sezioni Unite per una decisione in merito, della richiesta del contribuente di avvalersi della domanda di definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi 231-252, della legge 197/2022 con impegno a rinunciare al giudizio e un piano di dilazione.
Veniva chiesto di chiarire quale siano gli effetti sui giudizi in corso di un contribuente che abbia presentato la domanda di definizione agevolata o Rottamazione quater, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con la richiesta di un piano di dilazione rateale e il conseguente impegno a rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo al pagamento di alcune rate dopo la comunicazione favorevole dell’Agente della riscossione.
Rottamazione quater e carichi pendenti: richiesta parere Cassazione
Nella Ordinanza ci sono due indirizzi possibili:
- sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale pagamento di tutte le rate. Dopo la richiesta di rottamazione, l’accoglimento della domanda e il versamento di alcune rate il processo deve essere sospeso con rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa che vengano depositati tutti i pagamenti con riguardo a tutte le rate del piano. Nel caso in cui le altre rate non vengono pagate la sospensione potrà essere revocata ed il giudizio potrà proseguire.
- chiusura dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione o di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse. In questo caso la domanda presentata e accolta e la prova del pagamento parziale costituiscono elementi idonei e sufficienti per determinare l’estinzione del giudizio, senza la prova dell’integrale adempimento di tutte le rate. Se il contribuente non riuscisse poi a versare tutte le rate, il giudizio relativo ai debiti per i quali ha richiesto la rottamazione quater si è già chiuso.
La decisione delle Sezioni Unite sarà rilevante e con effetti anche per chi sta valutando la riammissione alla rottamazione quater entro il prossimo 30 aprile avendo un giuanche per chi volesso aderire alla riammisisone dei decaduti.
La Sezione Tributaria della Cassazione ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione: «Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse».
-
Rateizzazione Cartelle: tutto ciò che c’è da sapere
Dal 2025 sono in vigore le nuove regole per la rateizzazione dei debiti.
L'Ader con un comunicato stampa ha spiegato:
- normativa di riferimento,
- modelli necessari alla richiesta,
- funzionalità attive on line,
per le richieste di rateizzazione delle cartelle a partire dal 1° gennaio da effettuarsi secondo le ultime novità introdotte dalla Riforma Fiscale.
In data 17 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in proposito la sua Guida aggiornata.
Cartelle a rate: tutte le novità 2025
Con l’entrata in vigore delle nuove regole in materia di rateizzazioni, previste dal Decreto Legislativo n. 110/2024 di riordino del sistema nazionale della riscossione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito la nuova versione del servizio “Rateizza adesso” per l’invio telematico delle richieste, oltre all’aggiornamento della modulistica e di tutte le informazioni utili.
L'agenzia delle Entrate invece ha pubblicato. in data 17 gennaio, la Guida intitolata La Nuova rateizzazione delle Cartelle di pagamento.
Il decreto legislativo di Riforma Fiscale stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2025 e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente, che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico/finanziaria, la rateizzazione di importi iscritti a ruolo fino a 120mila euro, compresi in ciascuna domanda di dilazione, può arrivare fino a un massimo di 84 rate mensili, al posto delle precedenti 72.Il provvedimento prevede il progressivo innalzamento a 96 rate per le istanze che verranno presentate:
- negli anni 2027-2028
- e a 108 rate a partire dal 1° gennaio 2029.
Le rateizzazioni con semplice richiesta fino a 84 rate si possono ottenere direttamente presentando:
- la domanda tramite il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito Ader,
- oppure compilando la nuova modulistica da trasmettere via pec o in alternativa da consegnare agli sportelli.
Per importi da rateizzare superiori a 120 mila euro o per importi fino a 120 mila euro qualora si intenda ottenere una dilazione per un numero di rate maggiore di quelle concedibili con semplice richiesta (cioè più di 84 rate per le domande presentate nel 2025-2026), il decreto legislativo n. 110/2024 prevede che il contribuente debba comprovare la propria situazione di temporanea difficoltà economica allegando all’istanza di rateizzazione idonea documentazione (per esempio l’Isee per le persone fisiche). Per le richieste, dette documentali, in presenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione, la ripartizione del pagamento può arrivare fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni).
Scarica qui:
- Rateizzazione cartelle di pagamento fino a 120.000,
- Rateizzazione cartelle di pagamento superiori a 120.000
Attenzione al fatto, che per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2024 restano valide le modalità previste dalla precedente normativa.
Cartelle a rate: semplice richiesta via web fino a 84 rate
Le istanze di rateizzazione per debiti inferiori o pari a 120 mila euro possono essere presentare in autonomia attraverso:
- il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nella sezione “Rateizza il debito” dell’area riservata del sito di AdeR
- e dell’App Equiclick, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns (per gli intermediari fiscali anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate).
Il servizio consente di visualizzare i documenti interamente rateizzabili (cartelle e avvisi) con il relativo importo, selezionare gli atti da dilazionare, scegliere il numero di rate fino a un massimo di 84 e inviare la richiesta, ricevendo in tempo reale l’esito e via e-mail il provvedimento di accoglimento, il piano e i moduli di pagamento.
In alternativa, la domanda di rateizzazione può essere effettuata anche utilizzando la nuova modulistica da inviare, insieme alla documentazione utile al riconoscimento, tramite pec oppure da presentare, previo appuntamento, agli sportelli. Scarica qui: Rateizzazione cartelle di pagamento fino a 120.000,
Cartelle a rate: richiesta documentata fino a 120 rate
Per le richieste documentate che consentono di ottenere fino a un massimo di 120 rate mensili, si prevede l’obbligo di comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione del Decreto MEF del 27 dicembre 2024 i seguenti indicatori:
- l’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- l’indice di Liquidità e l’indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- l’indice Beta per i condomini.
Per approfondire leggi anche Dilazioni cartelle 2025: tutte le regole per richiederle
Certificazioni specifiche sono inoltre previste per le amministrazioni pubbliche (art 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e per i soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa.
Scarica qui: Rateizzazione cartelle di pagamento superiori a 120.000
Cartelle a rate: come verificare online la propria situaizone
Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile nella sezione “Rateizzazione” del proprio sito il servizio "Rateizzazioni Documentate – Simula il numero delle rate" per verificare, preventivamente, se sussiste la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e, in caso positivo, il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo delle stesse.
-
Rateizzazione delle cartelle: nuove regole dalla Riscossione
Il Governo, nel CdM di ieri 11 marzo ha approvato in via preliminare un Dlgs sulla Riscossione con diverse novità per la dilazione dei ruoli, ossia la possibilità di chiedere maggior tempo pagando a rate per estinguere il proprio debito.
Il testo, in bozza del preconsiglio dei ministri, dettaglia le novità in arrivo dalla Riforma Fiscale, vediamo cosa contiene l'art 12 con disposizioni in materia di dilazioni.
Dilazione dei ruoli: quando spetta fino a 120 rate
Viene approvato in via preliminare il Dlgs sulla Riscossione in linea con la Riforma Fiscale Legge n 111/2023.
Tra le novità si prevedono modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
In dettaglio, il comma 1 è sostituito, prevedendo che su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agenzia delle entrate-riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
- a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Inoltre si prevede che, su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agenzia delle entrate-riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
- a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
- b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
- 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
La norma specifica che, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:
- a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione;
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri su indicati e sono altresì individuati particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente.
Leggi: Cartelle di pagamento: come fare per rateizzarle le attuali modalità di rateazione, in attesa del testo definitivo che andrà a modificare il sistema di rateazione.
-
Rottamazione quater: il prospetto informativo con i debiti
Il 30 giugno scade il termine per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione quater con eccezzione per i soggetti residenti o con sede legale nelle zone alluvionate per i quali il termine è stato prorogato al 30 settembre.
Per approfondimenti leggi: Rottamazione quater: la Riscossione ricorda la scadenza del 30.06 per le domande
Rottamazione quater: richiedi il prospeto informativo
Ricoriamo che con un avviso datato 15 febbraio la Riscossione annunciava il servizio "Prospetto informativo" utile a conoscere quali debiti rientrano nella Definizione agevolata.
In particolare, il prospetto può essere richiesto dal contribuente:
- in area riservata
- o tramite il form in area pubblica
e indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022. Per tutte le info sulla rottamazione quater leggi: Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande
Rottamazione quater: il prospetto informativo con l'elenco dei debiti
Il documento contiene l’elenco:
- delle cartelle di pagamento,
- avvisi di accertamento e di addebito
che possono essere “definiti” e l’importo dovuto aderendo all’agevolazione.
Viene specificato che, nel Prospetto informativo non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale.Tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 settembre 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.
Rottamazione quater: richiedi il prospetto informativo
Per richiedere il prospetto informativo i contribuenti hanno a disposizione due opzioni:
- Richiedere il Prospetto informativo direttamente dall’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi. In questo caso occorre ricordare di inserire l’indirizzo e-mail per ricevere il Prospetto: Accedi all'area riservata.
- Richiedere il Prospetto informativo On-line in area pubblica compilando il form e allegando la documentazione necessaria: SCARICA QUI L'ELENCO
- Anche in questo caso è necessario inserire l’indirizzo e-mail per ricevere il Prospetto: Vai al servizio
Rottamazione quater e prospetto informativo per gli intermediario
Gli intermediari fiscali possono richiedere il Prospetto informativo per gli assistiti direttamente dall’area riservata EquiPro con le credenziali Entratel.
Dopo aver richiesto il Prospetto possono verificarsi due possibilità:
- in caso di richiesta in area riservata:
-
- si visualizzerà immediatamente una schermata con la conferma che la richiesta è stata presa in carico.
- nelle successive 24 ore si riceverà una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro i successivi 5 giorni. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.
- in caso di richiesta in area pubblica:
- si riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con il link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
- dopo la convalida, una seconda e-mail indicherà la presa in carico della richiesta e i suoi riferimenti identificativi.
- infine, se la documentazione di riconoscimento allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare il Prospetto informativo entro i successivi 5 giorni. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.
-
Rottamazione tasse e multe: le regole per i Sindaci
Con un comunicato stampa del 16 giugno l'IFEL Fondazione ANCI riporta nel dettaglio le regole per rottamazione quater e stralcio, totale o parziale, dei Comuni.
Viene innanzitutto ricordato che il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito in legge 26 maggio 2023, n. 56, introduce alcune ulteriori disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali non riscosse tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R).
Sinteticamente i Sindaci possono decidere se aderire o meno alla tregua fiscale secondo varie strade a disposizione: gli enti potranno deliberare in contemporanea la rottamazione e lo stralcio, totale o parziale, oppure solo uno dei meccanismi.
Il comunicato IFEL è accompagnato da una nota di lettura che approfondisce quanto previsto dall’art. 17-bis del dl n. 34/2023, ed in particolare la facoltà per i Comuni di disporre:
- lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a 1.000 euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’adozione dello stralcio parziale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
- lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a 1.000 euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’adozione dello stralcio totale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
- la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Al fine di agevolare i Comuni nelle eventuali deliberazioni viene pubblicato uno schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrata comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi.
Rottamazione quater Comuni: tutte le regole
Ricordiamo che veniva pubblicata in GU n 124 del 29 maggio la legge n 56 di conversione del decreto Bollette che prevede la possibile estensione della definizione agevolata agli enti locali per la riscossione coattiva delle proprie entrate.
Le regole sono cambiate rispetto alla norma generale, con libertà ai comuni non solo di decidere se recepire la nuova rottamazione ma anche di stabilire le scadenze.
Nel dettaglio, con l'art 17 bis si prevede la facoltà per gli enti locali, nei casi:
- di riscossione diretta,
- e di affidamento ai soggetti iscritti nell'apposito albo,
di prevedere, entro il 29 luglio all'applicazione alle proprie entrate di alcuni istituti di definizione agevolata, quali:
- annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro,
- la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31.12.2022.
In particolare gli enti dovranno definire, nello specifico caso di definizione agevolata dei carichi:
- il numero di rate e la relativa scadenza;
- le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica:
- il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché,
- la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati:
- l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata,
- l’importo delle singole rate,
- la scadenza di queste ultime.
In ogni caso, in seguito alla presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.
I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Inoltre, vengono estese agli enti territoriali alcune disposizioni della “Legge di Bilancio 2023”, tali per cui sono escluse dalla rottamazione in esame i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
- le risorse proprie dell'Unione Europea e l'IVA riscossa all'importazione,
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato,
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della corte dei conti,
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovure a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Inoltre, per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni sulla rottamazione si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati (compresi quelli dovuti da esecuzione forzata e a quelli dovuti per mora, e alle somme maturate a titolo di aggio)
Attenzione al fatto che i provvedimenti adottati dagli enti territoriali per applicare la definizione agevolata e l’annullamento automatico, in deroga alle norme generali relative all’efficacia delle delibere degli enti territoriali in materia di tributi, acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente.
Ti consigliamo anche: Rottamazione quater 2023: ultimi giorni per aderire.
-
Multe stradali e bollo auto: due mesi in più per aderire alla Rottamazione
La Rottamazione-quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023 riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
In generale chi aderisce alla sanatoria dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative, come per le precedenti rottamazioni, saranno dovute le somme relative al capitale e alle sanzioni, riguardando l’agevolazione soltanto gli interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
Quindi, contrariamente a quanto previsto per gli altri debiti compresi nella sanatoria, non c’è nessuno sconto sulla sanzione, e sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà quindi la sanzione amministrativa (l’importo della multa) scontata degli interessi, questo perché il debito, contrariamente a quanto accade per le altre pendenze incluse nella sanatoria, non è un tributo ma una sanzione, pertanto non può valere la regola generale.
Restano fuori le violazioni di carattere penale (ad esempio violazioni per guida in stato di ebbrezza). Tra gli illeciti stradali penali ci sono anche la guida sotto l’effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e alcol, le gare clandestine su strada, la guida senza patente , la fuga dopo incidente con danni a persone e l’omissione di soccorso a feriti in incidente.
In merito al bollo auto, la rottamazione è possibile sempre e comunque, anche se il bollo spetta alle Regioni, la Corte costituzionale ha stabilito più volte che questo tributo ha natura erariale, questo significa che anche il bollo auto rientra nella sanatoria in qualsiasi parte d’Italia, a prescindere dalla volontà dell’ente.
Chi aderisce alla sanatoria del bollo auto ottiene lo stralcio di sanzioni e interessi di mora, secondo la regola generale.
Per aderire alla sanatoria occorrerà seguire una delle due procedure online previste dall’agenzia entro il 30 aprile 2023.
ATTENZIONE il termine è stato prorogato al 30 giugno, in proposito leggi: Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande
La domanda di adesione potrà essere presentata:
On-line in area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi e in questo caso si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
On-line in area pubblica compilando il form e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso si
- Riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, da convalidare entro le successive 72 ore.
- Dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
- Infine, se la documentazione allegata è corretta, una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
È possibile pagare gli importi:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), con l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
ATTENZIONE a seguito della proroga del termine di adesione anche il calendario dei pagamenti subisce modifiche. per le domande.
Rottamazione ruoli fino a mille euro
La legge di bilancio 2023 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli dei ruoli esattoriali affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023. Leggi: Annullamento automatico debiti fino a 1.000: in scadenza il 30 aprile per approfondire.