• Pace Fiscale

    Rottamazione quater e disapplicazione del divieto di compensazione: chiarimenti ADE

    Con Risposta a interpello n 54 del 28 febbraio le Entrate replicano ad un quesito sulla possibilità di compensare i crediti d'imposta nonostante la presenza di ruoli, in seguito all'adesione alla "rottamazione quater" prevista dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197. 

    In sintesi, l'istante, ritiene sia possibile «considerare la rateazione della Rottamazione Quater alla stregua di una sospensione dei ruoli», rendendo così inapplicabile il divieto di compensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

    Le Entrate concordano con la soluzione interpretativa dando ulteriori specifiche, vediamo quali.

    Rottamazione quater e disapplicazione del divieto di compensazione

    L'agenzia ricorda che l'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010 dispone che, «A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento […].» 

    Il divieto opera con riferimento alle sole compensazioni «di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» e , pertanto, non si applica alle compensazioni cd verticali (ovvero tra debiti e crediti della medesima imposta). 

    In merito al divieto di compensazione, con la circolare n. 13/E dell'11 febbraio 2011 (paragrafo 3) è stato chiarito che, «[…] Qualificante ai fini della preclusione è solamente l'avvenuta scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo. […]  

    La preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella.  

    La preclusione non opera neanche in presenza di ruoli per i quali sia in atto concessa una sospensione.   

    In presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione, ed in caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza prevista, l'agenzia precisa quanto segue.

    Se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata, il piano di rateazione è ancora in essere, secondo quanto previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, e, quindi, esclusivamente la rata scaduta andrà computata, al fine del raggiungimento del limite di 1.500 euro, tra l'ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto. 

    Nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l'intero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile, sempre secondo il citato articolo 19, e, quindi, la preclusione riguarda l'importo complessivo del debito residuo non pagato. […].  

    L'art. 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, precisa inoltre che la compensazione è vietata solo se l'importo relativo ai debiti, per imposte erariali ed accessori, iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, è di ammontare superiore a 1.500 euro. […] 

    Il limite di 1.500 euro previsto dal comma 1 dell'articolo 31 deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.  La disposizione configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito iscritto a ruolo e scaduto. 

    Tanto premesso, l'agenzia specifica che con l'istituto c.d. rottamazione quater, introdotto dall'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il legislatore ha previsto la possibilità di estinguere i ''singoli carichi affidati agli agenti della riscossione'', tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, senza il versamento delle sanzioni e degli interessi inclusi nei ruoli.

    Negata una sospensione generale della riscossione dei carichi definibili, resta che tale sospensione si produce in riferimento ai soli ruoli oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022, per i quali il legislatore ha disposto l'impossibilità di iniziare nuovi azioni esecutive/cautelari ed escluso che il contribuente sia qualificabile come inadempiente

    Ne deriva pertanto che i ruoli oggetto della citata dichiarazione non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro in base al quale opera la preclusione all'autocompensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa.  

    Concorrono, invece, al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.  

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: decade chi l’ha richiesta per precedente dilazione decaduta

    L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della Rottamazione quater, i cui pagamenti rateali sono ancora in corso, chiarisce che i decaduti da un piano di rientro non possono fruire di un’altra rateazione e devono saldare interamente il debito per non subire azioni esecutive da parte della Riscossione.

    Vediamo i dettagli.

    Rottamazione quater: decade chi l'ha richiesta per rateizzare una dilazione già decaduta

    Sono attualmente in corso i pagamenti della rottamazione quater per quei contribuenti che l'hanno richiesta lo scorso anno.

    Il 28 febbraio, con 5 eventuali giorni di tolleranza previsti per legge, scadrà il pagamento della terza rata della rottamazione quater.

    Per mantenere infatti i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario effettuare il versamento della terza rata entro il 28 febbraio 2024, ma la norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di cinque giorni, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 4 marzo 2024.

    L'agenzia delle Entrate, durante il convegno de IlSole24ore tenutosi ieri 1 febbraio ha però chiarito che:

    • in caso di decadenza dalla rottamazione quater, se i debiti residui sono stati oggetto di una precedente dilazione a sua volta scaduta, il debitore non potrà presentare una nuova domanda di rateazione, 
    • mentre in caso di istanza di dilazione presentata prima del 16 luglio 2022, per una nuova rateazione sarà necessario pagare integralmente le rate scadute.

    L'agenzia chiarisce che la disciplina della rottamazione quater (articolo 1, commi 231 e seguenti, legge 197/2022), diversamente dalle precedenti edizioni della definizione agevolata, non prevede il divieto di rateazione del debito residuo, in caso di intervenuta decadenza dalla sanatoria. 

    Questo significa che, qualora non si rispetti il piano dei pagamenti della rottamazione, al debitore resta la possibilità di inoltrare una nuova domanda di rateazione, (ex articolo 19 del Dpr 602/1973).

    Tuttavia nel caso in cui il contribuente aveva incluso nella domanda di definizione agevolata debiti che erano precedentemente stati oggetto di un piano di rientro ordinario con l’agente della riscossione, a sua volta scaduto, il debitore, in caso di fuoriuscita dalla rottamazione quater non può presentare una nuova istanza di rateazione ordinaria.

    Tutto ciò non per la normativa della rottamazione quater bensì in virtù dell’operare ordinario delle regole della dilazione.

    Le Entrate inoltre distinguono due ipotesi: a seconda che la precedente domanda di rateazione sia stata presentata prima o dopo il 16 luglio 2022, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal Dl 50/2022.

    In caso di istanza presentata prima di tale data, il debitore può ancora chiedere un piano di rientro, versando interamente tutte le rate scadute. 

    Se invece la domanda di rateazione è stata inoltrata a partire dal 16 luglio 2022, allora non vi è alcuna possibilità di ulteriore dilazione del debito residuo. 

    Perciò in caso di decadenza dalla rottamazione il contribuente è soggetto alle azioni di recupero dell’agente della riscossione.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: il prospetto informativo con i debiti

    Il 30 giugno scade il termine per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione quater con eccezzione per i soggetti residenti o con sede legale nelle zone alluvionate per i quali il termine è stato prorogato al 30 settembre.

    Per approfondimenti leggi: Rottamazione quater: la Riscossione ricorda la scadenza del 30.06 per le domande 

    Rottamazione quater: richiedi il prospeto informativo

    Ricoriamo che con un avviso datato 15 febbraio la Riscossione annunciava il servizio "Prospetto informativo" utile a conoscere quali debiti rientrano nella Definizione agevolata.

    In particolare, il prospetto può essere richiesto dal contribuente:

    • in area riservata 
    • o tramite il form in area pubblica 

    e indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022. Per tutte le info sulla rottamazione quater leggi: Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande

    Rottamazione quater: il prospetto informativo con l'elenco dei debiti

    Il documento contiene l’elenco:

    • delle cartelle di pagamento, 
    • avvisi di accertamento e di addebito 

    che possono essere “definiti” e l’importo dovuto aderendo all’agevolazione.
    Viene specificato che, nel Prospetto informativo non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale.

    Tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 settembre 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

    Rottamazione quater: richiedi il prospetto informativo

    Per richiedere il prospetto informativo i contribuenti hanno a disposizione due opzioni:

    • Richiedere il Prospetto informativo direttamente dall’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi. In questo caso occorre ricordare di inserire l’indirizzo e-mail per ricevere il Prospetto: Accedi all'area riservata.
    • Richiedere il Prospetto informativo On-line in area pubblica compilando il form e allegando la documentazione necessaria: SCARICA QUI L'ELENCO
    • Anche in questo caso è necessario inserire l’indirizzo e-mail per ricevere il Prospetto: Vai al servizio

    Rottamazione quater e prospetto informativo per gli intermediario

    Gli intermediari fiscali possono richiedere il Prospetto informativo per gli assistiti direttamente dall’area riservata EquiPro con le credenziali Entratel

    Dopo aver richiesto il Prospetto possono verificarsi due possibilità:

    • in caso di richiesta in area riservata:
      • si visualizzerà immediatamente una schermata con la conferma che la richiesta è stata presa in carico.
      • nelle successive 24 ore si riceverà una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro i successivi 5 giorni. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.
    • in caso di richiesta in area pubblica:
      • si riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con il link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
      • dopo la convalida, una seconda e-mail indicherà la presa in carico della richiesta e i suoi riferimenti identificativi.
      • infine, se la documentazione di riconoscimento allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare il Prospetto informativo entro i successivi 5 giorni. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.
  • Pace Fiscale

    Tregua fiscale: chiarimenti delle Finanze con Circolare del 6 marzo

    Con la Circolare n 1 del 6 marzo il MEF risponde a quesiti giunti in ordine alla trasmissione delle deliberazioni adottate dagli enti locali in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie e di opposizione allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a mille euro, di cui ai commi 205, 221-bis e 229-bis dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 oramai nota come legge di bilancio 2023, come modificati dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D. L. 29 dicembre 2022, n. 198, ossia decreto Milleproroghe. 

    Sinteticamente viene affermato che, la facoltà dei Comuni di recepire entro il 31 marzo le sanatorie previste dalla legge di bilancio 2023 vale anche per tutte le ipotesi di definizione agevolata delle rate omesse di precedenti istituti deflattivi, anche per fattispecie non giudiziarie, anche se la norma si riferisce alle controversie tributarie. 

    Inoltre, le delibere comunali in materia di stralcio dei mini ruoli e di sanatorie fiscali derogando la regola ordinaria, acquistano efficacia con la mera pubblicazione sul sito internet del comune, e non con la pubblicazione sul sito delle Finanze.

    La Circolare MEF, innanzitutto riepiloga che: 

    • il comma 205 prevede che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni relative alla definizione agevolata, disciplinata dai commi da 186 a 204 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale; 
    • il comma 221-bis dispone che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, che, alle controversie pendenti innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado nonché alla Corte di Cassazione, si applicano le disposizioni dei commi da 206 a 221. In particolare, il comma 206 prevede la definizione delle controversie pendenti innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado con l'accordo conciliativo di cui all'art. 48 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e l’applicazione di sanzioni ridotte, mentre il comma 213 introduce la rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte per le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

    Nel dettaglio, il Ministero evidenzia che la  norma, richiamando tutte le disposizioni di cui ai commi da 206 a 221, deve ritenersi applicabile anche alle fattispecie previste dal comma 219, sebbene quest’ultimo disciplini istituti che non afferiscono propriamente al contenzioso giurisdizionale. 

    Il citato comma 221-bis, infatti, nel riferirsi genericamente alle “controversie”, ha inteso includere anche quelle di carattere non strettamente giurisdizionale;  il comma 229-bis prescrive che gli enti territoriali i quali, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di opposizione allo stralcio di cui al comma 229, possono farlo sino al 31 marzo 2023. 

    In alternativa, entro tale ultima data, gli stessi enti possono adottare, nelle forme previste dal citato comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l’integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo, quindi, di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. 

    Occorre evidenziare che il Legislatore, con riferimento agli enti locali, con tali disposizioni ha introdotto una deroga al regime di efficacia costitutiva della pubblicazione nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti stessi in materia tributaria

    Le disposizioni di cui ai citati commi 205, 221-bis e 229-bis prevedono che le deliberazioni approvate dagli enti locali in materia di definizione agevolata e di opposizione allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a mille euro acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore.

    Si sottolinea che gli enti locali sono tenuti, in ogni caso, a trasmettere le deliberazioni in questione al ME entro il 30 aprile 2023 a fini unicamente statistici. 

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Modifiche alla Tregua Fiscale: le proposte dei Commercialisti

    Con Informativa n 22 del 22 febbraio il CNDCEC rende note le Proposte di modifica delle disposizioni relative alla c.d. “Tregua fiscale” di cui alla Legge di bilancio 2023 inviate al Vice Ministro Leo

    In particolare, con il documento qui allegato si indicano le proposte relative ai seguenti punti:

    • Art. 1, commi 153-159, L. 197/2022 – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni
    •  Art. 1, commi 179-185, L. 197/2022 – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento 
    • Art. 1, commi 186-205, L. 197/2022 – Definizione agevolata delle controversie tributarie
    •  Art. 1, commi 206-212, L. 197/2022 – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie
    •  Art. 1, commi 219-221, L. 197/2022 – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

    L'informativa ricorda come appunto la legge di bilancio 2023 ha previsto un insieme articolato di misure, identificato unitariamente con la denominazione di c.d. “Tregua fiscale”, che permette ai contribuenti di definire con modalità agevolate la pretesa tributaria. 

    Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi del rapporto fisco-contribuenti:

    • dalla dichiarazione al versamento,
    • dall’accertamento alla riscossione,
    • fino al contenzioso innanzi agli organi di giustizia tributaria. 

    A parere dei Commercialisti, le disposizioni introdotte presentano alcuni aspetti suscettibili di miglioramenti sia con riguardo al testo normativo vigente sia con riferimento all’opportunità di ampliarne il perimetro applicativo 

    Pertanto, il Consiglio Nazionale ha trasmesso al Viceministro all’Economia e alle Finanze, On.le Maurizio Leo, il documento allegato contenente le “Proposte di modifica delle disposizioni relative alla c.d. “Tregua fiscale” di cui alla Legge di bilancio 2023”, confidando che le proposte avanzate trovino accoglimento. 

    Ad esempio, in merito al primo punto, ossia alle misure di Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni i Commercialisti, nel documento indirizzato al Viceministro, dopo l'analisi della norma, sinteticamente, affermano:

    "Si propone pertanto di includere nella definizione in oggetto anche le comunicazioni derivanti dal controllo automatizzato per le quali sia intervenuta, al 1° gennaio 2023, una causa di decadenza da rateazione ed il cui carico non sia ammesso alla rottamazione delle somme affidate all’agente della riscossione di cui ai commi da 231 a 252 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023, in quanto l’affidamento del carico all’agente della riscossione non sia stato ancora effettuato ovvero sia intervenuto dopo il 30 giugno 2022"

    Per gli altri dettagli si rimanda alla consultazione dell’allegato alla informativa 22

  • Pace Fiscale

    Rottamazione ter: oggi 28 febbraio scade la rata e concessi i 5 gg di tolleranza

    Con Comunicato stampa del 25 febbraio 2022 l'Agenzia della Riscossione informa che il giorno 28 febbraio come previsto dal Decreto Legge n. 119/2018, è il termine per saldare la rata della definizione agevolata delle cartelle e mantenere le agevolazioni previste.

    Il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino inviato da Agenzia delle entrate-Riscossione che riporta la scadenza del 28 febbraio 2022. 

    Si evidenzia che è possibile richiedere una copia dei bollettini, per questa scadenza e anche per le successive, sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure scaricarli direttamente accedendo nella propria area riservata con le credenziali Spid, Cie e Cns. 

    Attenzione al fatto che per il termine di fine febbraio, la legge concede ulteriori 5 giorni di tolleranza, quindi saranno validi i versamenti effettuati entro il 7 marzo 2022. In proposito ti consigliamo di leggere: Rottamazione ter e Saldo e stralcio: mini proroga al 9.12 per rate scadute del 2020 e 2021

    In caso di pagamenti oltre i termini o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute

    Rottamazione ter: come si paga la rata

    È possibile pagare:

    • presso la propria banca, 
    • agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill,
    • con il proprio internet banking, 
    • agli uffici postali, 
    • nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it 
    • con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. 

    Si può pagare anche direttamente agli sportelli ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Trova lo sportello e prenota”. 

    Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

    Chi non è più in possesso dei bollettini per effettuare il pagamento, può richiederne una copia direttamente sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella pagina dedicata alla “Rottamazione-ter” dove sono presenti anche tutte le informazioni utili. Nell’area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire il proprio codice fiscale e la documentazione prevista per il riconoscimento e si riceverà copia dei bollettini all’indirizzo email indicato. Chi è in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata del sito (Spid, CIE, CNS) può scaricare direttamente il documento e procedere al pagamento con il servizio Paga-online.