• Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies: esito della domanda entro il 30.06

    La Riscossione conferma che entro il 30 giugno arriveranno gli esiti della rottamazione quinquies o definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

    Una volta presentata l'istanza con le modalità previste, l'Agenzia della Riscossione risponde con:

    • accoglimento
    • o rifiuto

    della richiesta.

    Vediamo tutti i dettagli.

    Rottamazione quienquies cosa accade dopo l’istanza

    La legge prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2026, una “Comunicazione” di:

    • accoglimento della domanda contenente:
      • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies;
      • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
      • i moduli di pagamento precompilati;
      • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;
    • eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.

    Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all’interno della propria area riservata.

    A seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:

    • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
    • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

    Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

    La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies (debiti "definibili"), siano sospesi:

    • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
    • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: pagamento regolare entro l’8 giugno

    L'agenzia della Riscossione con il nuovo servizio online dello scadenzario per le rottamazioni, leggi lo scadenzario per approfondire, ricorda che il 31 maggio è scaduta la 12° rata della rottamazione quater.

    Il termine del 31 maggio riguarda i contribuenti che devono pagare la 12ª rata della rottamazione quater (la 11ª rata per i soggetti indicati dal Decreto Alluvione ) e la 4ª rata della Riammissione alla stessa misura agevolativa. Attenzione al fatto che grazie alla tolleranza e ai differimenti previsti dalla legge, l’ultimo giorno utile per pagare è l’8 giugno. 

    In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
    È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick. 

    Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

    Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

    In merito alla Rottazione quater occorre precisare che il Decreto Fiscale in convernsione in legge entro il 26 maggio prossimo, potrebbe contenere novità per l'eventuale riapertura della definizione agevolata n 4, leggi anche Rottamazione cartelle: ipotesi per norme integrative.

    Rottamazione quater: moduli online per chi ha più di 10 rate

    Il servizio è disponibile sul sito della Riscossione e consente di richiedere o di ottenere direttamente online i moduli per il pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026. 

    Nella comunicazione delle somme dovute che era stata inviata dopo l’adesione alla Rottamazione-quater, infatti, erano allegati solo i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate.
    I nuovi moduli, spediti anche tramite posta elettronica certificata o nella tradizionale forma cartacea a seconda del domicilio indicato dal contribuente, sono stati appositamente elaborati per i piani di pagamento ripartiti in più di dieci rate e in regola con tutti i versamenti precedenti, mentre non riguardano i contribuenti che tramite il servizio “ContiTu” hanno già ottenuto i moduli per tutte le rate previste.
    Il servizio “Copia comunicazione” prevede due modalità:

    • si può accedere all’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (con Spid, Cie, Cns e per gli intermediari fiscali Entratel) e, nella sezione Definizione agevolata, scaricare direttamente i moduli di pagamento,
    • senza necessità di credenziali di accesso, è possibile inviare la richiesta e ricevere la copia via e-mail compilando il form presente nell’area pubblica del sito e allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento.

    Leggi: Rottamazione quinquies: via alle domande per tutti gli approfondimenti.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione 2026-2028: quando si paga? Consulta lo scadenzario ADER

    L'Ader ha recentemente reso disponibile un servizio denominato "Caledario delle Rottamazioni"  per consultare anno per anno tutti i propri pagamenti delle Rottamazioni quater e quinquies.

    Prima dei dettagli è bene soffermarsi su alcune novità fiscali recate dalla Legge di conversione del DL fiscale.

    Per la rottamazione quinquies le cui domande sono scadure il 30 aprile, il termine di tolleranza di cinque giorni si applicherà solo alla prima e unica rata e all'ultima. 

    Per le altre rate la scadenze saranno perentorie. 

    Il comma 2-bis inserito all’articolo 10 prevede che la tolleranza di cinque giorni rispetto alle scadenze ordinarie si applicherà limitatamente ai pagamenti previsti dalle lettere a) e c) del comma 95, articolo 1 della Legge di Bilancio 2026.

    Si tratta nello specifico:

    • dell’unica rata da versare entro il 31 luglio 2026;
    • dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

    In attesa della legge di conversione del dl fiscale in GU, dopo il passaggio alla Camera atteso per questi giorni, vediamo il servizio ADER con il calendario dei pagamenti delle rottamazioni.

    Rottamazione: tutte le scadenze dal 2026 al 2028 dall’ADER

    L'Ader ha attivato un nuovo servizio per consultare il calendario delle Rottazioni in corso.

    In particolare dal 30 marzo, è possibile accedere alla pagina preposta dell'Agenzia delle Riscossione dove consultare anno per anno, dal 2026 al 2028, tutte le rate della:

    • Rottamazione quater, 
    • Rottamazione quinquies in partenza.

    Si ricorda che per accedere alla ultima definizione agevolata stabilita dalla Legge di Bilancio 2026 è possibile presentare l'istanza entro il 30 aprile. Leggi qui: Rottamazione quinquies: domande entro il 30 aprile per sapere come presentare le istanze online.

    Nel frattempo per non confondersi sulle proprie rate per chi ha aderito anche alla rottamazione quater ed ha in corso i pagamenti è possibile utilizzare il nuovo servizio della Riscossione che consente di visualizzare lo scadenzario 2026-2027-2028 per tutti i pagamenti delle due rottamazioni.

    Rottamazione quater e quinquies: scadenzario 2026

    Tabella anno 2026 rottamazione quater e quinquies

    Lo scadenzario completo della rottamazione quinquies e quater è anche utile anche per sapere se per una data scadenza vi sarà la tolleranza dei cinque giorni oppure no.

    Rottamazione quater e quinquies: scadenzario 2027

    Sempre accedendo al sito dell'Ader e utilizzando il medesimo servizio di calendario dei pagamenti delle Rottamazioni quater e quinquies vediamo le scadenze 2027:

  • Pace Fiscale

    Situazione debitoria, paga online: nuovo servizio ADER

    È disponibile online la nuova versione del servizio "Situazione debitoria – consulta e paga" rinnovata per semplificare l’accesso alle informazioni e migliorare l’esperienza di utilizzo.
    L’aggiornamento introduce:

    • consultazione più chiara e completa dei dati, 
    • navigazione più intuitiva
    •  unico prospetto di sintesi che raccoglie i documenti intestati allo stesso contribuente per tutti gli ambiti provinciali.

    La nuova interfaccia consente di visualizzare in modo immediato:

    • gli importi ancora da regolarizzare;
    • i pagamenti già effettuati;
    • l’eventuale presenza di procedure di riscossione in corso;
    • lo stato dei piani di rateizzazione e delle misure agevolative (Rottamazioni).

    Il servizio permette inoltre di consultare il dettaglio dei singoli atti e di procedere direttamente al pagamento online.

    La nuova versione consente inoltre di ottenere un prospetto sintetico e completo, che raccoglie tutti i documenti intestati allo stesso contribuente. Il prospetto aggiornato è disponibile entro 24 ore dalla richiesta

    Debiti col Fisco: come effettuare la consultazione

    Per accedere e consultare la situazione debitoria online, si può utilizzare il servizio "Situazione debitoria – consulta e paga" seguendo questi semplici passaggi:
    • Accesso al portale dal sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione si accede all'area riservata dedicata a "Cittadini e Imprese" (oppure a "EquiPro", se sei un intermediario fiscale abilitato).
    • Autenticazione per entrare è necessario autenticarsi utilizzando l'identità digitale, scegliendo tra SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Professionisti e imprese possono accedere anche utilizzando le normali credenziali dell'Agenzia delle Entrate.
    • Navigazione e Consultazione una volta effettuato l'accesso, cliccando sul box denominato "Situazione debitoria – consulta e paga" si dovrà:
      • Selezionare la posizione personale dal menù a tendina (oppure quella della persona o azienda da cui si è delegati o che si rappresenta)
      • Selezionare l'ambito provinciale per il quale si desidera verificare la presenza di documenti
      • Scegliere la sezione di interesse tra "Da saldare" (per visualizzare i debiti ancora aperti) e "Saldati" (per visualizzare l'elenco dei documenti interamente pagati o sgravati a partire dall'anno 2000).
    Oltre a consultare i documenti da pagare e quelli già pagati, la piattaforma permette di spostarsi tra diverse schede (tab) per visualizzare anche le "Procedure attive" (come preavvisi di fermo o ipoteca), lo stato delle "Rateizzazioni" e i documenti relativi alla "Definizione agevolata".
    Infine, se si vuole un riepilogo generale e non limitato a una singola provincia, si può utilizzare il pulsante per richiedere il Prospetto della Situazione debitoria complessiva, un documento in PDF scaricabile che racchiude tutti i documenti su tutto il territorio nazionale, che verrà messo a disposizione solitamente entro 24 ore dalla richiesta

    Debiti col Fisco: come effettuare il pagamento online

    Per pagare un debito direttamente online, una volta effettuato l'accesso alla sezione "Da saldare" della tua area riservata, puoi seguire questa semplice procedura:
    1. Seleziona il documento: Individuare la cartella o l'avviso che si desidera saldare. Se presente la colonna "Note": ed è presente una specifica icona (un documento sbarrato), significa che quell'atto non è pagabile tramite il canale online.
    2. Visualizza e aggiungi al pagamento: Cliccae sul pulsante "Visualizza" per accedere alla schermata con il dettaglio degli importi aggiornati e cliccare su "Aggiungi al pagamento". In alternativa, dalla lista principale, si può semplicemente spuntare la casellina blu accanto al documento di interesse e cliccare in basso su "Procedi col pagamento".
    3. Verifica l'importo: Il servizio mostrerà l'importo esatto e aggiornato da versare; per continuare, cliccare su "Procedi col pagamento".
    4. Paga online tramite pagoPA: Si aprirà una pagina di riepilogo contenente i dati anagrafici, i documenti selezionati e il "codice di pagamento pagoPA". Cliccando sul pulsante "Paga online" si verrà indirizzati al portale dei pagamenti, dove potrai completare l'operazione in totale sicurezza attraverso la piattaforma pagoPA

    Debiti col Fisco: come richeidere il prospetto della situazione debitoria

    Per richiedere il Prospetto della situazione debitoria complessiva, occorre seguire questi passaggi:
    • Individua il pulsante di richiesta: Dalla pagina iniziale del servizio in cui è presente l'elenco delle proprie cartelle e avvisi, individuare e cliccare sul pulsante "Richiedi il prospetto della Situazione debitoria complessiva".
    • Scegli la tipologia: si può effettuare questa richiesta in modalità asincrona sia dalla sezione "Da saldare" (per il riepilogo sintetico dei debiti aperti) sia dalla sezione "Saldati" (per il riepilogo di quelli già chiusi o sgravati). Questo documento riporterà in un unico elaborato tutti i documenti intestati al tuo codice fiscale per tutti gli ambiti provinciali, raggruppando quindi debiti di province diverse senza doverle consultare una per volta.
    • Monitora lo stato di avanzamento: Subito dopo la richiesta, il file sarà inserito nel pannello di navigazione alla sezione "Documenti  Documenti della situazione debitoria" e la richiesta risulterà inizialmente in stato "In elaborazione".
    • Attendi la notifica e scarica il documento: Il prospetto viene reso disponibile di norma entro le 24 ore successive alla richiesta. Una volta elaborato, si riceverà un'e-mail informativa generata in automatico che avviserà del completamento dell'operazione. poi si potrà accedere nuovamente alla sezione dedicata ("Documenti della situazione debitoria"), verificare che lo stato sia passato a "Disponibile" ed effettuare il download del file in PDF.

    Debiti col Fisco: accedi alle rate

    Per monitorare i propri piani di rateizzazione, si può utilizzare l'apposita sezione all'interno del servizio online "Situazione debitoria – consulta e paga". Ecco come procedere:
    1. Accedi alla sezione "Rateizzazioni": Dalla pagina principale della situazione debitoria, cliccare sulla scheda (tab) in alto denominata "Rateizzazioni".
    2. Visualizza i piani: In questa area si può consultare lo stato dei piani di dilazione. Cliccando sull'apposito link si verrà indirizzati al servizio di dettaglio "Rateizza il debito  Piani di rateizzazione".
    3. Scarica i moduli di pagamento: Se si hanno dei piani di rateizzazione attualmente attivi, all'interno di questa stessa sezione si troverà a disposizione anche i moduli di pagamento delle singole rate, pronti per essere scaricati e utilizzati per i versamenti.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies: come correggere o revocare la domanda

    La domanda di adesione alla rottamazione quinquies può essere inviata entro il prossimo 30 aprile.

    Ma attenzione entro la stessa data la domanda può essere revocata o corretta, vediamo come.

    Rottamazione quinquies: come revocare la domanda?

    Il 30 aprile 2026 è il termime per:

    • presentare la domanda di Rottamazione quinquies,
    • revocare la stessa domanda presentata con le modalità indicate dall'ADER.

    In particolare, la revoca consente di annullare la richiesta, ripristinando la situazione fiscale originaria.
    Ricordiamo che, come specificato anche dalla Riscossione, la domanda può essere presentata con due modalità: 

    Una volta presentata la domanda però potrebbe nascere la necessità di correggerla o revolcarla.

    Ad esempio, potrebbero esserci degli errori nei dati anagrafici oppure potrebbe esserci un errore nell’importo del debito.

    Qualora l’importo dichiarato non corrisponda a quello effettivamente dovuto, è necessario procedere con la rettifica, oppure se il piano iniziale non è più sostenibile, è possibile richiederne uno nuovo.

    Il contribuente può provvedere accedendo sempre nell'area riservata del sito ADER e motivando la richiesta e può procedere a revocare l'istanza.

    Accedendo nell’area riservata con le credenziali SPID o il PIN personale bisogna:

    • scegliere la voce “Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata – «Rottamazione-quinquies»
    • digitare il proprio codice fiscale 
    • accedere alla domanda di adesione presentata.

    Consultando la domande inviata è possibile verificare se ci sono errori o imprecisioni, successivamente si potrò compilare il modulo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate Riscossione in cui si deve fornire anche la motivazione della rettifica e inviarlo  tramite il portale entro il 30 aprile. 

    Dopo l’invio si riceverà una conferma dell’avvenuta rettifica.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies: possibile anche per il sovraindebitamento

    Dal 20 gennaio la Riscossione ha reso note le modalità per aderire entro il 30 aprile alla Rottamazione quinquies prevista dalla Legge di BIlancio 2026.

    Oltre alle regole e alle modalità, sul sito Ader sono state pubblicate delle FAQ con risposte a diversi dubbi dei contribuenti.

    Attenzione al fatto che la Riscossione specifica che è possibile aderire alla Rottamazione-quinquies anche per i carichi oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza del D.Lgs. n. 14/2019.

    Rottamazione quinquies: domanda per sovraindebitamento

    L'Ader ha specificato che in caso di sovraindebitamento, la domanda di adesione alla Rottamazione quinquies può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2026 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello.

    Il modello DA-LS-2026 e le relative modalità di presentazione non sono da utilizzare per l’adesione alla Rottamazione-quinquies dei carichi affidati all’Agente della riscossione che non sono interessati da procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del D.Lgs. n. 14/2019.

    Come chiarito dalle istruzioni al modello, questa specifica dichiarazione di adesione può essere presentata, entro il 30 aprile 2026, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) insieme alla copia del documento di riconoscimento, alla casella PEC della Direzione Regionale di riferimento.

    Attenzione al fatto che l’elenco delle caselle PEC è riportato a pag. 3 del modello in oggetto.

    Le istruzioni specificano infine che la domanda per il sovraidebitamento da rottamare può essere presentata dal titolare /rappresentante legale/tutore/curatore/altro come specificato nel riquadro da firmare oppure anche da altro soggetto munito di delega

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Rottamazione tributi locali:fac-simile di regolamento da IFEL

    La legge di bilancio 2026, Legge n. 199 ai commi 102-110, ha introdotto dal 1° gennaio la possibilità per gli enti territoriali quali: regioni, città metropolitane, province e comuni, di disciplinare autonomamente a regime forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali. 

    Ricordiamo che la norma era stata già inserita nel Decreto legislativo di attuazione della Delega fiscale sulla fiscalità locale e ora diventa immediatamente operante.

    Si tratta di una nuova opportunità offerta per la gestione delle entrate locali, idoneo a stimolare la riscossione dei crediti di difficile esigibilità in coerenza con vincoli di bilancio, purché circoscritto a periodi temporali ben definiti, con l’obiettivo ultimo di agevolare il pagamento da parte degli utenti in difficoltà economica ed alleggerire il carico amministrativo.

    A tale proposito viene pubblicata una nota di approfondimento sul perimetro applicativo delle definizione agevolata che riguarda IMU, TARI, multe e altri tributi locali (Leggi qui per approfondire) e uno schema di regolamento che gli enti potranno utilizzare per attuare la previsione normativa della legge di bilancio.

    Lo schema di regolamento per la rottamazione dei tributi locali che i singoli enti potranno utilizzare anche personalizzandolo, contiene:

    • Parte I Definizione agevolata entrate in riscossione coattiva,
    • Parte II Definizione agevolata delle liti pendenti
    • Parte III Conciliazione agevoalta dei ricorsi
    • Parte IV Regolarizzazione omessi versamenti rateali
    • Parte V Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni

    Lo schema è personalizzabile e costituisce un utile strumento attuativo della novità per quei Comuni e altri enti che vorranno renderlo a breve operativo.

    Scarica qui il regolamento per la definizione agevolata IMU, TARI e altri tributi.

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: senza pagamento il processo non si estingue

    Alla luce della recente Ordinanza della Cassazione n. 29574/2025, che per la prima volta ha applicato l’articolo 12-bis del Dl 84/2025, si consolida un principio: ai fini dell’estinzione del processo tributario, è sufficiente il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata

    Tuttavia, se il pagamento non c’è, la sola presentazione dell’istanza di rottamazione non ha alcun effetto.

    Lo ha confermato anche la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise, con la sentenza n. 174 del 25 agosto 2025, che si è pronunciata su un caso paradigmatico. 

    Al contribuente che aveva presentato domanda di rottamazione-ter ma senza versare nulla la corte di giustizia specifica che il processo va avanti e l’atto impugnato può essere annullato se infondato o viziato.

    Rottamazione, senza pagamento il processo non si estingue

    Il contenzioso nasce da una intimazione di pagamento da oltre 56mila euro, basata su una cartella esattoriale del 2011, mai notificata validamente al contribuente. Quest’ultimo ha impugnato l’intimazione nel 2022, eccependo l’intervenuta prescrizione del credito erariale.

    La CGT Molise ha accertato che la notifica della cartella era inesistente, poiché avvenuta a un indirizzo non più valido e non corrispondente al domicilio fiscale del contribuente, già trasferitosi da oltre un mese.

    Di conseguenza, nessuna interruzione del termine prescrizionale è stata riconosciuta: i tributi si erano prescritti dopo 10 anni, e l’atto successivo, l’intimazione, è arrivato fuori tempo massimo.

    Nel corso del giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha tentato di far valere l’efficacia interruttiva della domanda di rottamazione-ter presentata nel 2019. 

    Tuttavia, la Corte ha ritenuto che nessun effetto interruttivo possa derivare da un’istanza che non ha prodotto effetti sostanziali, essendo mancato ogni pagamento.

    In assenza di versamenti, la rottamazione è inefficace, e la sua presentazione non costituisce né rinuncia alla prescrizione né riconoscimento del debito.

    La Corte richiama, a conferma, anche l’orientamento della Cassazione n. 8304/2025, secondo cui la rinuncia alla prescrizione deve essere chiara, inequivoca e accompagnata da comportamenti concludenti, come appunto un pagamento.

    Mentre nella rottamazione-quater (DL 84/2025, art. 12-bis) è il pagamento della prima rata a determinare l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, nella precedente edizione (la “ter”) non vi era una norma espressa con tale effetto.

    Tuttavia, la CGT Molise chiarisce un punto fondamentale

    • se manca qualsiasi pagamento, anche la dichiarazione di voler aderire alla sanatoria non ha alcun impatto sul processo, che può proseguire e concludersi con l’annullamento dell’atto impugnato, come avvenuto nel caso in esame.

    Con questa sentenza, i giudici segnano una netta distinzione tra:

    • effetto processuale, che si realizza solo con il versamento della prima rata (come confermato anche dalla Cassazione, ma solo per la “quater”);
    • effetto sostanziale: che comporta l’estinzione del debito solo in caso di completamento dei pagamenti.

    Nel caso affrontato dalla CGT Molise, nessuno dei due effetti si è prodotto, con la conseguenza che il processo non si è estinto e il credito erariale è stato dichiarato prescritto.

    La sola domanda non basta: senza pagamento, la rottamazione non produce effetti, né processuali né sostanziali.

    La sentenza n. 174/2025 della CGT Molise e l’ordinanza n. 29574/2025 della Cassazione tracciano insieme un perimetro chiaro: la rinuncia al processo contenuta nella domanda di definizione agevolata è efficace solo se accompagnata da un pagamento concreto. 

    In caso contrario, il giudizio prosegue, e se fondata la domanda del contribuente può portare all’annullamento dell’atto impugnato, come accaduto in Molise.

  • Pace Fiscale

    Contributo in conto impianti e lavoro autonomo: com’è tassato

    Con la Risposta a interpello n 277 del 3 novembre le Entrate replica ad un istante professionista che dichiara di aver «acquistato nel 2022 attrezzature […] strumentali per la propria attività professionale […]. Per tali attrezzature, il sottoscritto ha iniziato a dedurre le quote di ammortamento a partire dal 2022 […] secondo il coefficiente di ammortamento […] previsto per la categoria di appartenenza. Nel 2025, il sottoscritto ha ricevuto un contributo in conto impianti […] relativo alle medesime attrezzature acquistate nel 2022, a seguito della partecipazione ad un avviso pubblico regionale».
    Il dubbio nasce dalla tempistica: il contributo è stato incassato tre anni dopo l’acquisto.

    L’istante chiede quindi come debba essere trattato fiscalmente il contributo ricevuto nel 2025, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività introdotto nel 2024 nell’articolo 54 del TUIR, e se sia possibile applicare una forma di tassazione parziale, similmente a quanto avviene in ambito d’impresa.

    Per evitare una tassazione integrale e immediata, il contribuente propone una soluzione alternativa:

    • tassare nel 2025 solo la parte del contributo relativa agli ammortamenti già dedotti (2022–2024), come sopravvenienza attiva;
    • ridurre il valore residuo dei beni per la parte restante del contributo, ricalcolando le quote di ammortamento future.

    In sostanza, l’istante chiede di allineare la fiscalità professionale a quella d’impresa, evitando un trattamento più penalizzante.

    Contributo in conto impianti e lavoro autonomo: quando scatta la tassazione

    L’Agenzia ricorda che il nuovo articolo 54 del TUIR, modificato dal D.Lgs. 192/2024, introduce per i lavoratori autonomi un principio di onnicomprensività secondo cui sono imponibili tutte le somme percepite, a prescindere dalla loro natura, comprese le sopravvenienze attive.

    Anche se i contributi in conto impianti non sono espressamente citati, la relazione illustrativa al decreto conferma che componenti reddituali straordinari – prima esclusi – rientrano ora nel calcolo del reddito.

    Se il contributo è incassato nello stesso anno dell’acquisto del bene, esso riduce il costo fiscalmente rilevante, e quindi abbassa le quote di ammortamento deducibili.

    Tuttavia, se, come nel caso esaminato ,il contributo arriva in un periodo d’imposta successivo, la situazione cambia: l’ammortamento è già stato parzialmente dedotto, basandosi su un valore più alto rispetto a quello che si sarebbe dovuto applicare se il contributo fosse stato ricevuto prima.

    In questi casi, spiega l’Agenzia, occorre:

    • determinare la differenza tra le quote di ammortamento già dedotte (sul costo pieno) e quelle che sarebbero state dedotte se il contributo fosse stato ricevuto prima;
    • tassare tale differenza come sopravvenienza attiva nel 2025;
    • ridurre il valore residuo del bene dal 2025 in poi, per il calcolo delle nuove quote di ammortamento.

    Questa posizione accoglie in parte la proposta dell’istante, ma esclude la possibilità di una tassazione diluita sulla parte non ancora ammortizzata: quella deve abbattere il costo fiscale del bene.

    La Risposta n. 277/2025 è rilevante perché traduce operativamente il principio di onnicomprensività per la prima volta in un caso concreto che coinvolge:

    • contributi pubblici ricevuti da professionisti;
    • differenze temporali tra l’investimento e l’erogazione del contributo;
    • l’armonizzazione del trattamento tra lavoro autonomo e reddito d’impresa.

    "Nel caso in esame, considerato che il contributo è stato incassato nel 2025 e che lo stesso si riferisce all'acquisto di attrezzature, il cui costo è stato sostenuto nel 2022, al fine di riprendere a tassazione, a titolo di sopravvenienza attiva, le maggiori quote di ammortamento già dedotte sulla base del costo di acquisto di tali beni strumentali, l'Istante dovrà rilevare nel 2025 una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024 e quelle che invece sarebbero state deducibili assumendo, sin dall'inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto dei predetti contributi.

    Dal periodo d'imposta 2025, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate applicando i coefficienti di ammortamento al costo di acquisto delle attrezzature al netto dei contributi in conto impianti percepiti."

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: prossimo pagamento entro il 30 novembre

    Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 30 novembre 2025, in caso di soggetti riammessi e entro la data indicata dal proprio piano per gli altri soggetti.

    Attenzione al fatto che, in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro martedì 9 dicembre 2025.

    Anche per i riammessi, le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

    Attenzione al fatto che in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

    Una copia della Comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano e i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell’area riservata.

    Si ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.
    Per conoscere tutte le modalità di pagamento consulta la pagina dedicata.

    Riepiloghiamo ora le regole della rottamazione.

    Rottamazione quater: che cos’è?

    La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. 

    Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
    Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. 

    Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

    La "Rottamazione-quater” riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

    • contenuti in cartelle non ancora notificate;
    • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
    • già oggetto di una precedente misura agevolativa (cosiddetta "Rottamazione e/o Saldo e Stralcio") anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

    I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella Definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:

    • adottare uno specifico provvedimento;
    • trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
    • pubblicarlo sul proprio sito internet.

    Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 che i propri carichi rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:

    • CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
    • ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
    • CNPR – Cassa Ragionieri
    • ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
    • INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.    

                       

    Rottamazione quater: come si paga

    Per pagare i moduli allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione agevolata, oltre al servizio "Paga online", è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA. 

    La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivi sono reperibili sul sito di pagoPA.

    Inoltre, è on-line il nuovo servizio di domiciliazione bancaria disponibile nella sezione “Definizione agevolata” in area riservata, che consente di attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto se autorizzato.

    Il contribuente che desidera usufruirne dovrà:

    • specificare gli estremi del conto corrente su cui effettuare l’addebito compilando l’apposito campo IBAN;
    • fornire tutte le informazioni e il consenso necessario ai fini della sicurezza del dato trattato;
    • inviare la richiesta.

    A seguito dell’invio, il contribuente riceverà una e-mail di presa incarico con l’identificativo della richiesta e, successivamente, l’Agente della riscossione provvederà a effettuare le opportune verifiche, fornendo riscontro.

    Attenzione al fatto che è anche possibile pagare quanto dovuto, utilizzando i moduli di pagamento allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" presso banche, Poste, ricevitorie, tabaccai.

    Infine, sono sempre disponibili gli sportelli, previo appuntamento.

    Rottamazione quater: scegli cosa pagare

    Chi ha ricevuto un piano di accoglimento (totale o parziale), ma non intende proseguire con il versamento dell'intero importo dovuto, puoi scegliere di continuare a pagare in forma agevolata solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.
    Il servizio ContiTu consente di richiedere e stampare i moduli di pagamento relativi alle sole cartelle/avvisi che si decide di pagare, per farlo occorre:    

    • Compilare il form e selezionare tutte le cartelle/avvisi che si intende pagare inserendo, nell'apposito campo, il numero progressivo dei singoli documenti.
    • Per le sole cartelle/avvisi selezionati, verrà visualizzato l'importo complessivo da pagare e quello relativo alle singole rate. Il numero delle rate resta quello indicato nella domanda di adesione alla "Rottamazione-Quater" presentata          
    • Completata la procedura, si potrà scaricare subito i nuovi moduli di pagamento, che saranno trasmessi anche tramite e-mail. I moduli riporteranno l'importo aggiornato non conteggiando quello dovuto per le cartelle/avvisi che si è deciso di eliminare dal piano di pagamento.        

    Attenzione si riepilogoa che per non incorrere nell'inefficacia della Definizione agevolata, è necessario che ciascuna rata sia regolarmente e integralmente pagata nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.

    Eventuali pagamenti tardivi o parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determineranno l'estinzione del carico residuo per il quale l'Agente della riscossione dovrà proseguire l'attività di recupero.            

    Si ricorda che per ciascuna "Comunicazione delle somme dovute", è possibile modificare il piano dei pagamenti, cioè escludere le cartelle o gli avvisi che non si intende più pagare, fino ad un massimo di 3 volte.

    Rottamazione quater: scegli l’addebito in conto

    Come specificato dalla Riscossione è possibile chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della Definizione agevolata sul conto corrente:

    • allo sportello, 
    • dall’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nella sezione Definizione agevolata. Sarà sufficiente selezionare il piano di Definizione agevolata su cui si vuole attivare la domiciliazione bancaria e inserire i dati richiesti. Alla fine della compilazione, il sistema invia una e-mail di presa in carico all’indirizzo di posta elettronica indicato e successivamente una seconda comunicazione con la conferma dell’attivazione del servizio e l’indicazione della rata che sarà addebitata. Qualora il contribuente non riceva tale conferma entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata (ad esempio, il 17 ottobre per la rata del 31 ottobre 2023) il pagamento dovrà essere effettuato mediante le altre modalità previste.