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Cartelle esattoriali 2026: fino a 84 o 120 rate, ecco chi può richiederle
La nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, introdotte dal D.Lgs. n. 110/2024 e dal decreto ministeriale del 27 dicembre 2024, è ora a regime, e può essere utile fare il punto su tutte le regole
Le novità riguardano soprattutto l’articolo 19 del DPR n. 602/1973 e interessano, in particolare, il numero massimo di rate concedibili e i criteri utilizzati per verificare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria del contribuente.
Per le domande presentate nel 2025 e nel 2026, i debiti fino a 120.000 euro possono essere rateizzati fino a 84 rate mensili con semplice richiesta, mentre con documentazione della situazione di difficoltà il piano può arrivare fino a 120 rate. Vediamo le regole attuali.
Cartelle a rate: fino a 84 rate senza documentare la difficoltà
Per debiti di importo fino a 120.000 euro, le richieste di rateizzazione presentate nel 2025 e nel 2026 possono essere accolte fino a un massimo di 84 rate mensili senza necessità di allegare documentazione a supporto della situazione economica.
È sufficiente dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
Il limite precedente era di 72 rate, mentre resta fermo l’importo minimo della singola rata, pari a 50 euro.
Chi ha necessità di ottenere una dilazione più lunga può invece chiedere fino a 120 rate mensili, ma in questo caso deve documentare la propria situazione di difficoltà.
La documentazione è necessaria anche per le richieste relative a debiti superiori a 120.000 euro.
I criteri di valutazione sono quelli fissati dal decreto del 27 dicembre 2024.
In particolare:
- per persone fisiche e ditte individuali in regime semplificato rileva l’ISEE;
- per le imprese vengono utilizzati l’indice di liquidità e l’indice Alfa;
- per i condomìni si utilizza l’indice Beta.
Tali parametri servono sia a verificare la presenza della temporanea difficoltà economico-finanziaria sia a determinare il numero massimo di rate concedibili.
Cosa succede dopo la domanda di rateizzazione
La richiesta di rateizzazione non produce effetti soltanto sulla durata del pagamento.
Dalla presentazione dell’istanza, infatti, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non può avviare nuove procedure cautelari o esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
Le procedure già avviate continuano invece secondo le regole proprie del singolo procedimento.
Con il pagamento della prima rata, l’eventuale fermo amministrativo già iscritto viene sospeso, mentre la cancellazione definitiva avviene al completamento del piano.
Sempre con il pagamento della prima rata possono inoltre estinguersi le procedure esecutive già in corso, a condizione che non si siano già verificati determinati eventi, come l’incanto con esito positivo, l’istanza di assegnazione o altri atti che rendano il procedimento ormai avanzato.
Il rispetto del piano può avere effetti anche sulla regolarità contributiva: in presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa, il contribuente può ottenere il DURC regolare.
La rateizzazione può assumere rilievo anche in ambito penale tributario. Quando la violazione che ha dato origine alla cartella costituisce anche reato tributario, il pagamento rateale può consentire, nei casi previsti, di accedere alle circostanze attenuanti dell’articolo 13-bis del D.Lgs. n. 74/2000.
Decadenza dopo otto rate non pagate
Resta centrale anche la disciplina della decadenza.
Per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, il contribuente perde il beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.
In caso di decadenza:
- l’importo residuo diventa immediatamente esigibile;
- per gli stessi debiti non può essere concessa una nuova rateizzazione.
È quindi importante rispettare il calendario dei pagamenti anche quando le rate omesse non sono consecutive.
Come presentare la domanda
L’istanza può essere trasmessa online attraverso il servizio “Rateizza adesso” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
In alternativa, la domanda può essere presentata tramite PEC oppure presso gli sportelli territoriali.
A seguito della richiesta, l’Agenzia delle entrate-Riscossione verifica la presenza dei requisiti e può adottare un provvedimento di:
- accoglimento;
- accoglimento parziale;
- diniego motivato.
Rateizzazione e prescrizione
La richiesta di dilazione produce effetti anche sotto il profilo della prescrizione.
Secondo l’orientamento richiamato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 27504/2024, la domanda di rateizzazione costituisce un riconoscimento del debito ai sensi dell’articolo 2944 del Codice civile e determina quindi l’interruzione della prescrizione.
Il contribuente che presenta l’istanza non può dunque successivamente eccepire una prescrizione già maturata prima della domanda, ferma restando la possibilità che decorra un nuovo termine prescrizionale.
La rateizzazione non equivale tuttavia a un’accettazione definitiva della pretesa tributaria: quando ne ricorrono i presupposti, restano possibili le contestazioni sul merito del debito nelle sedi previste dall’ordinamento.
Rateizzazione cartelle 2026: cosa ricordare
Per le richieste presentate nel 2026, il quadro può essere così sintetizzato:
- fino a 120.000 euro, massimo 84 rate con semplice richiesta e senza documentazione;
- fino a 120 rate se la situazione di difficoltà economico-finanziaria viene documentata;
- documentazione necessaria anche per debiti superiori a 120.000 euro;
- decadenza dal piano con otto rate non pagate, anche non consecutive;
- sospensione di determinati effetti della riscossione già dalla presentazione della domanda e, in alcuni casi, dal pagamento della prima rata.
La rateizzazione resta quindi uno degli strumenti principali per consentire al contribuente di regolarizzare gradualmente la propria posizione debitoria, evitando il pagamento in un’unica soluzione e riducendo, nei limiti previsti dalla legge, il rischio di nuove azioni cautelari ed esecutive.
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Rottamazione dei tributi locali: sconti su sanzioni e interessi, ma decide ogni Comune
Una nuova possibilità di regolarizzazione potrebbe aprirsi per i contribuenti che hanno debiti fiscali con Comuni e Regioni. Lo schema di decreto legislativo sui tributi regionali e locali consente infatti agli enti territoriali di introdurre proprie forme di definizione agevolata, con la riduzione o l’esclusione di sanzioni e interessi.
Non si tratta, tuttavia, di una rottamazione nazionale applicabile automaticamente in tutta Italia. Sarà ciascun ente a decidere se attivare la misura, quali debiti includere e quali condizioni applicare.
A stabilirlo è stato il Decreto Legislativo approvato in via preliminare nel 2025 e su cui in data 29 luglio scorso il Governo ha ripreso le fila. (Leggi anche Federalismo enti locali: il Governo procede malgrado le Regioni)
Il testo ricordiamolo introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.
Rottamazione locale: che cosa prevede il decreto sul federalismo
La novità è contenuta nell’articolo 4 dello schema di decreto legislativo dedicato ai tributi regionali e locali.
Nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, Regioni ed enti locali potranno introdurre autonomamente forme di definizione agevolata per gli obblighi tributari rimasti totalmente o parzialmente inadempiuti. La norma guarda in particolare ai crediti di difficile riscossione e consente agli enti di prevedere:
- l’esclusione o la riduzione degli interessi;
- l’esclusione o la riduzione delle sanzioni;
- il pagamento delle somme dovute entro un termine stabilito dall’ente.
Il tributo non viene quindi necessariamente cancellato: l’agevolazione riguarda principalmente gli importi aggiuntivi maturati per il mancato o tardivo pagamento. Le condizioni precise dipenderanno dal provvedimento approvato da ciascun Comune o Regione.
La sanatoria non sarà automatica
Il punto più importante per i contribuenti è che il decreto attribuisce agli enti una facoltà, non un obbligo.
Il contribuente con debiti relativi, ad esempio, a tributi comunali non potrà accedere alla definizione agevolata sulla sola base della norma nazionale. Dovrà attendere che l’ente creditore approvi uno specifico regolamento o un altro atto previsto dalla normativa vigente.
Ciò significa che le regole potrebbero cambiare da un territorio all’altro. Un Comune potrebbe decidere di eliminare integralmente le sanzioni, un altro di ridurle soltanto in parte, mentre un altro ancora potrebbe non introdurre alcuna agevolazione.
Gli enti dovranno adottare le misure tenendo conto della propria situazione economica e finanziaria e della capacità della definizione agevolata di incrementare la riscossione delle entrate.
Rottamazione tributi locali: quali ci potranno rientrare
La definizione potrà riguardare i tributi disciplinati e gestiti direttamente dalle Regioni e dagli enti locali.
Per i Comuni, in base alle scelte contenute nel singolo regolamento, potranno quindi essere interessati tributi come IMU e TARI, oltre alle altre entrate tributarie di competenza dell’ente.
Sono invece espressamente escluse:
- l’IRAP;
- le compartecipazioni a tributi erariali;
- le addizionali applicate ai tributi dello Stato, comprese le addizionali IRPEF.
Lo schema consente inoltre a Regioni ed enti locali di introdurre definizioni agevolate anche per le entrate di natura patrimoniale, purché tale possibilità sia prevista dall’atto adottato dall’ente.
Non solo cartelle: possibili sconti anche su accertamenti e ricorsi
La novità non riguarda esclusivamente le cartelle o i debiti già affidati alla riscossione.
Gli enti potranno prevedere la definizione agevolata anche quando sono già in corso procedure di accertamento. Potranno inoltre essere incluse le controversie pendenti davanti alla giustizia tributaria nelle quali sia parte lo stesso Comune o la stessa Regione.
Il campo di applicazione potenziale è quindi più ampio rispetto a una tradizionale rottamazione delle cartelle: potrà comprendere anche avvisi di accertamento e liti tributarie ancora aperte, secondo le modalità stabilite dall’ente.
Almeno 60 giorni per aderire
Il termine concesso ai contribuenti per effettuare gli adempimenti non potrà essere inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’ente.
La pubblicazione online sarà determinante anche per l’efficacia dei regolamenti degli enti locali. Dopo la pubblicazione, il provvedimento dovrà essere trasmesso entro 60 giorni al Dipartimento delle Finanze, ma soltanto per finalità statistiche.
Le definizioni dovranno inoltre riferirsi a periodi di tempo circoscritti. Non sarà quindi possibile introdurre una sanatoria generale e permanente: il regolamento dovrà precisare quali annualità, debiti o atti possono essere regolarizzati.
Rottmazione tributi locali: che cosa dovranno controllare i contribuenti
Prima di presentare una domanda sarà necessario verificare sul sito del Comune o della Regione:
- l’effettiva approvazione della definizione agevolata;
- i tributi e le annualità ammesse;
- la misura dello sconto su interessi e sanzioni;
- l’eventuale inclusione di accertamenti e contenziosi;
- le modalità e la scadenza per il pagamento;
- l’eventuale possibilità di rateizzazione.
Lo schema di decreto crea dunque una cornice normativa comune, ma la concreta applicazione dipenderà dalle decisioni dei singoli enti. Fino all’approvazione e alla pubblicazione del relativo atto locale, non sarà possibile considerare la rottamazione già disponibile per il contribuente.
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Rottamazione quater: pagamento regolare entro l’8 giugno
L'agenzia della Riscossione con il nuovo servizio online dello scadenzario per le rottamazioni, leggi lo scadenzario per approfondire, ricorda che il 31 maggio è scaduta la 12° rata della rottamazione quater.
Il termine del 31 maggio riguarda i contribuenti che devono pagare la 12ª rata della rottamazione quater (la 11ª rata per i soggetti indicati dal Decreto Alluvione ) e la 4ª rata della Riammissione alla stessa misura agevolativa. Attenzione al fatto che grazie alla tolleranza e ai differimenti previsti dalla legge, l’ultimo giorno utile per pagare è l’8 giugno.
In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick.Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.
Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
In merito alla Rottazione quater occorre precisare che il Decreto Fiscale in convernsione in legge entro il 26 maggio prossimo, potrebbe contenere novità per l'eventuale riapertura della definizione agevolata n 4, leggi anche Rottamazione cartelle: ipotesi per norme integrative.
Rottamazione quater: moduli online per chi ha più di 10 rate
Il servizio è disponibile sul sito della Riscossione e consente di richiedere o di ottenere direttamente online i moduli per il pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026.
Nella comunicazione delle somme dovute che era stata inviata dopo l’adesione alla Rottamazione-quater, infatti, erano allegati solo i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate.
I nuovi moduli, spediti anche tramite posta elettronica certificata o nella tradizionale forma cartacea a seconda del domicilio indicato dal contribuente, sono stati appositamente elaborati per i piani di pagamento ripartiti in più di dieci rate e in regola con tutti i versamenti precedenti, mentre non riguardano i contribuenti che tramite il servizio “ContiTu” hanno già ottenuto i moduli per tutte le rate previste.
Il servizio “Copia comunicazione” prevede due modalità:- si può accedere all’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (con Spid, Cie, Cns e per gli intermediari fiscali Entratel) e, nella sezione Definizione agevolata, scaricare direttamente i moduli di pagamento,
- senza necessità di credenziali di accesso, è possibile inviare la richiesta e ricevere la copia via e-mail compilando il form presente nell’area pubblica del sito e allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento.
Leggi: Rottamazione quinquies: via alle domande per tutti gli approfondimenti.
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Rottamazione quinquies: ultimi giorni per aderire
La Legge n. 199/2025 o legge di bilancio 2026 tra le altre misure ha previsto la nuova Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quinquies”).
I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.
Attenzione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibili sul sito internet le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla cosiddetta Rottamazione-quinquies.
La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il prossimo 30 aprile.
Rottamazione quinquies: ambito di applicazione
La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:
- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972;
- contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”.
La norma, invece, esclude dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.
La rottamazione quinquies varrà per i debiti risultanti:
- dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023,
- derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
- o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento,
- possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Attenzione ni caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Rottamazione quinquies: come e quando presentare la domanda
I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche.
Ci sono due modi per presentare la domanda:
- compilare il form e selezionare le cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'INPS che si intende inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata;
- compilare il form, allegando la documentazione di riconoscimento – pdf. In tal caso è bene specificare l’indirizzo e-mail (non PEC) per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2026).
Chi ha presentato la domanda in area riservata, si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).
Chi ha presentato la domanda in area pubblica:
- riceverà una prima e-mail all’indirizzo che h indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
- dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
- infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.
Il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta.
È necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate.
Al riguardo la legge prevede che, in caso di pagamento dilazionato, l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro.
E' possibile scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:
- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
Rottamazione quinquies: sospensioni delle misure esecutive
A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
Rottamazione quinquies: decadenza e perdita dei benefici
La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026).
Inoltre, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.
Rottamazione quinquies: cosa succede dopo aver inoltrato l’istanza
Se hai presentato la domanda in area riservata, riceverai una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).
Se hai presentato la domanda in area pubblica:
- riceverai una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
- dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
- infine, se la documentazione allegata è corretta, ti verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.
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Situazione debitoria, paga online: nuovo servizio ADER
È disponibile online la nuova versione del servizio "Situazione debitoria – consulta e paga" rinnovata per semplificare l’accesso alle informazioni e migliorare l’esperienza di utilizzo.
L’aggiornamento introduce:- consultazione più chiara e completa dei dati,
- navigazione più intuitiva
- unico prospetto di sintesi che raccoglie i documenti intestati allo stesso contribuente per tutti gli ambiti provinciali.
La nuova interfaccia consente di visualizzare in modo immediato:
- gli importi ancora da regolarizzare;
- i pagamenti già effettuati;
- l’eventuale presenza di procedure di riscossione in corso;
- lo stato dei piani di rateizzazione e delle misure agevolative (Rottamazioni).
Il servizio permette inoltre di consultare il dettaglio dei singoli atti e di procedere direttamente al pagamento online.
La nuova versione consente inoltre di ottenere un prospetto sintetico e completo, che raccoglie tutti i documenti intestati allo stesso contribuente. Il prospetto aggiornato è disponibile entro 24 ore dalla richiesta.
Debiti col Fisco: come effettuare la consultazione
Per accedere e consultare la situazione debitoria online, si può utilizzare il servizio "Situazione debitoria – consulta e paga" seguendo questi semplici passaggi:- Accesso al portale dal sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione si accede all'area riservata dedicata a "Cittadini e Imprese" (oppure a "EquiPro", se sei un intermediario fiscale abilitato).
- Autenticazione per entrare è necessario autenticarsi utilizzando l'identità digitale, scegliendo tra SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Professionisti e imprese possono accedere anche utilizzando le normali credenziali dell'Agenzia delle Entrate.
- Navigazione e Consultazione una volta effettuato l'accesso, cliccando sul box denominato "Situazione debitoria – consulta e paga" si dovrà:
- Selezionare la posizione personale dal menù a tendina (oppure quella della persona o azienda da cui si è delegati o che si rappresenta)
- Selezionare l'ambito provinciale per il quale si desidera verificare la presenza di documenti
- Scegliere la sezione di interesse tra "Da saldare" (per visualizzare i debiti ancora aperti) e "Saldati" (per visualizzare l'elenco dei documenti interamente pagati o sgravati a partire dall'anno 2000).
Oltre a consultare i documenti da pagare e quelli già pagati, la piattaforma permette di spostarsi tra diverse schede (tab) per visualizzare anche le "Procedure attive" (come preavvisi di fermo o ipoteca), lo stato delle "Rateizzazioni" e i documenti relativi alla "Definizione agevolata".Infine, se si vuole un riepilogo generale e non limitato a una singola provincia, si può utilizzare il pulsante per richiedere il Prospetto della Situazione debitoria complessiva, un documento in PDF scaricabile che racchiude tutti i documenti su tutto il territorio nazionale, che verrà messo a disposizione solitamente entro 24 ore dalla richiestaDebiti col Fisco: come effettuare il pagamento online
Per pagare un debito direttamente online, una volta effettuato l'accesso alla sezione "Da saldare" della tua area riservata, puoi seguire questa semplice procedura:- Seleziona il documento: Individuare la cartella o l'avviso che si desidera saldare. Se presente la colonna "Note": ed è presente una specifica icona (un documento sbarrato), significa che quell'atto non è pagabile tramite il canale online.
- Visualizza e aggiungi al pagamento: Cliccae sul pulsante "Visualizza" per accedere alla schermata con il dettaglio degli importi aggiornati e cliccare su "Aggiungi al pagamento". In alternativa, dalla lista principale, si può semplicemente spuntare la casellina blu accanto al documento di interesse e cliccare in basso su "Procedi col pagamento".
- Verifica l'importo: Il servizio mostrerà l'importo esatto e aggiornato da versare; per continuare, cliccare su "Procedi col pagamento".
- Paga online tramite pagoPA: Si aprirà una pagina di riepilogo contenente i dati anagrafici, i documenti selezionati e il "codice di pagamento pagoPA". Cliccando sul pulsante "Paga online" si verrà indirizzati al portale dei pagamenti, dove potrai completare l'operazione in totale sicurezza attraverso la piattaforma pagoPA
Debiti col Fisco: come richeidere il prospetto della situazione debitoria
Per richiedere il Prospetto della situazione debitoria complessiva, occorre seguire questi passaggi:- Individua il pulsante di richiesta: Dalla pagina iniziale del servizio in cui è presente l'elenco delle proprie cartelle e avvisi, individuare e cliccare sul pulsante "Richiedi il prospetto della Situazione debitoria complessiva".
- Scegli la tipologia: si può effettuare questa richiesta in modalità asincrona sia dalla sezione "Da saldare" (per il riepilogo sintetico dei debiti aperti) sia dalla sezione "Saldati" (per il riepilogo di quelli già chiusi o sgravati). Questo documento riporterà in un unico elaborato tutti i documenti intestati al tuo codice fiscale per tutti gli ambiti provinciali, raggruppando quindi debiti di province diverse senza doverle consultare una per volta.
- Monitora lo stato di avanzamento: Subito dopo la richiesta, il file sarà inserito nel pannello di navigazione alla sezione "Documenti → Documenti della situazione debitoria" e la richiesta risulterà inizialmente in stato "In elaborazione".
- Attendi la notifica e scarica il documento: Il prospetto viene reso disponibile di norma entro le 24 ore successive alla richiesta. Una volta elaborato, si riceverà un'e-mail informativa generata in automatico che avviserà del completamento dell'operazione. poi si potrà accedere nuovamente alla sezione dedicata ("Documenti della situazione debitoria"), verificare che lo stato sia passato a "Disponibile" ed effettuare il download del file in PDF.
Debiti col Fisco: accedi alle rate
Per monitorare i propri piani di rateizzazione, si può utilizzare l'apposita sezione all'interno del servizio online "Situazione debitoria – consulta e paga". Ecco come procedere:- Accedi alla sezione "Rateizzazioni": Dalla pagina principale della situazione debitoria, cliccare sulla scheda (tab) in alto denominata "Rateizzazioni".
- Visualizza i piani: In questa area si può consultare lo stato dei piani di dilazione. Cliccando sull'apposito link si verrà indirizzati al servizio di dettaglio "Rateizza il debito → Piani di rateizzazione".
- Scarica i moduli di pagamento: Se si hanno dei piani di rateizzazione attualmente attivi, all'interno di questa stessa sezione si troverà a disposizione anche i moduli di pagamento delle singole rate, pronti per essere scaricati e utilizzati per i versamenti.
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Rottamazione quinquies: possibile anche per il sovraindebitamento
Dal 20 gennaio la Riscossione ha reso note le modalità per aderire entro il 30 aprile alla Rottamazione quinquies prevista dalla Legge di BIlancio 2026.
Oltre alle regole e alle modalità, sul sito Ader sono state pubblicate delle FAQ con risposte a diversi dubbi dei contribuenti.
Attenzione al fatto che la Riscossione specifica che è possibile aderire alla Rottamazione-quinquies anche per i carichi oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza del D.Lgs. n. 14/2019.
Rottamazione quinquies: domanda per sovraindebitamento
L'Ader ha specificato che in caso di sovraindebitamento, la domanda di adesione alla Rottamazione quinquies può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2026 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello.
Il modello DA-LS-2026 e le relative modalità di presentazione non sono da utilizzare per l’adesione alla Rottamazione-quinquies dei carichi affidati all’Agente della riscossione che non sono interessati da procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del D.Lgs. n. 14/2019.
Come chiarito dalle istruzioni al modello, questa specifica dichiarazione di adesione può essere presentata, entro il 30 aprile 2026, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) insieme alla copia del documento di riconoscimento, alla casella PEC della Direzione Regionale di riferimento.
Attenzione al fatto che l’elenco delle caselle PEC è riportato a pag. 3 del modello in oggetto.
Le istruzioni specificano infine che la domanda per il sovraidebitamento da rottamare può essere presentata dal titolare /rappresentante legale/tutore/curatore/altro come specificato nel riquadro da firmare oppure anche da altro soggetto munito di delega
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Rottamazione tributi locali:fac-simile di regolamento da IFEL
La legge di bilancio 2026, Legge n. 199 ai commi 102-110, ha introdotto dal 1° gennaio la possibilità per gli enti territoriali quali: regioni, città metropolitane, province e comuni, di disciplinare autonomamente a regime forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.
Ricordiamo che la norma era stata già inserita nel Decreto legislativo di attuazione della Delega fiscale sulla fiscalità locale e ora diventa immediatamente operante.
Si tratta di una nuova opportunità offerta per la gestione delle entrate locali, idoneo a stimolare la riscossione dei crediti di difficile esigibilità in coerenza con vincoli di bilancio, purché circoscritto a periodi temporali ben definiti, con l’obiettivo ultimo di agevolare il pagamento da parte degli utenti in difficoltà economica ed alleggerire il carico amministrativo.
A tale proposito viene pubblicata una nota di approfondimento sul perimetro applicativo delle definizione agevolata che riguarda IMU, TARI, multe e altri tributi locali (Leggi qui per approfondire) e uno schema di regolamento che gli enti potranno utilizzare per attuare la previsione normativa della legge di bilancio.
Lo schema di regolamento per la rottamazione dei tributi locali che i singoli enti potranno utilizzare anche personalizzandolo, contiene:
- Parte I Definizione agevolata entrate in riscossione coattiva,
- Parte II Definizione agevolata delle liti pendenti
- Parte III Conciliazione agevoalta dei ricorsi
- Parte IV Regolarizzazione omessi versamenti rateali
- Parte V Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni
Lo schema è personalizzabile e costituisce un utile strumento attuativo della novità per quei Comuni e altri enti che vorranno renderlo a breve operativo.
Scarica qui il regolamento per la definizione agevolata IMU, TARI e altri tributi.
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Contributo in conto impianti e lavoro autonomo: com’è tassato
Con la Risposta a interpello n 277 del 3 novembre le Entrate replica ad un istante professionista che dichiara di aver «acquistato nel 2022 attrezzature […] strumentali per la propria attività professionale […]. Per tali attrezzature, il sottoscritto ha iniziato a dedurre le quote di ammortamento a partire dal 2022 […] secondo il coefficiente di ammortamento […] previsto per la categoria di appartenenza. Nel 2025, il sottoscritto ha ricevuto un contributo in conto impianti […] relativo alle medesime attrezzature acquistate nel 2022, a seguito della partecipazione ad un avviso pubblico regionale».
Il dubbio nasce dalla tempistica: il contributo è stato incassato tre anni dopo l’acquisto.L’istante chiede quindi come debba essere trattato fiscalmente il contributo ricevuto nel 2025, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività introdotto nel 2024 nell’articolo 54 del TUIR, e se sia possibile applicare una forma di tassazione parziale, similmente a quanto avviene in ambito d’impresa.
Per evitare una tassazione integrale e immediata, il contribuente propone una soluzione alternativa:
- tassare nel 2025 solo la parte del contributo relativa agli ammortamenti già dedotti (2022–2024), come sopravvenienza attiva;
- ridurre il valore residuo dei beni per la parte restante del contributo, ricalcolando le quote di ammortamento future.
In sostanza, l’istante chiede di allineare la fiscalità professionale a quella d’impresa, evitando un trattamento più penalizzante.
Contributo in conto impianti e lavoro autonomo: quando scatta la tassazione
L’Agenzia ricorda che il nuovo articolo 54 del TUIR, modificato dal D.Lgs. 192/2024, introduce per i lavoratori autonomi un principio di onnicomprensività secondo cui sono imponibili tutte le somme percepite, a prescindere dalla loro natura, comprese le sopravvenienze attive.
Anche se i contributi in conto impianti non sono espressamente citati, la relazione illustrativa al decreto conferma che componenti reddituali straordinari – prima esclusi – rientrano ora nel calcolo del reddito.
Se il contributo è incassato nello stesso anno dell’acquisto del bene, esso riduce il costo fiscalmente rilevante, e quindi abbassa le quote di ammortamento deducibili.
Tuttavia, se, come nel caso esaminato ,il contributo arriva in un periodo d’imposta successivo, la situazione cambia: l’ammortamento è già stato parzialmente dedotto, basandosi su un valore più alto rispetto a quello che si sarebbe dovuto applicare se il contributo fosse stato ricevuto prima.
In questi casi, spiega l’Agenzia, occorre:
- determinare la differenza tra le quote di ammortamento già dedotte (sul costo pieno) e quelle che sarebbero state dedotte se il contributo fosse stato ricevuto prima;
- tassare tale differenza come sopravvenienza attiva nel 2025;
- ridurre il valore residuo del bene dal 2025 in poi, per il calcolo delle nuove quote di ammortamento.
Questa posizione accoglie in parte la proposta dell’istante, ma esclude la possibilità di una tassazione diluita sulla parte non ancora ammortizzata: quella deve abbattere il costo fiscale del bene.
La Risposta n. 277/2025 è rilevante perché traduce operativamente il principio di onnicomprensività per la prima volta in un caso concreto che coinvolge:
- contributi pubblici ricevuti da professionisti;
- differenze temporali tra l’investimento e l’erogazione del contributo;
- l’armonizzazione del trattamento tra lavoro autonomo e reddito d’impresa.
"Nel caso in esame, considerato che il contributo è stato incassato nel 2025 e che lo stesso si riferisce all'acquisto di attrezzature, il cui costo è stato sostenuto nel 2022, al fine di riprendere a tassazione, a titolo di sopravvenienza attiva, le maggiori quote di ammortamento già dedotte sulla base del costo di acquisto di tali beni strumentali, l'Istante dovrà rilevare nel 2025 una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024 e quelle che invece sarebbero state deducibili assumendo, sin dall'inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto dei predetti contributi.
Dal periodo d'imposta 2025, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate applicando i coefficienti di ammortamento al costo di acquisto delle attrezzature al netto dei contributi in conto impianti percepiti."
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Rottamazione quater: prossimo pagamento entro il 30 novembre
Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 30 novembre 2025, in caso di soggetti riammessi e entro la data indicata dal proprio piano per gli altri soggetti.
Attenzione al fatto che, in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro martedì 9 dicembre 2025.
Anche per i riammessi, le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
Attenzione al fatto che in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Una copia della Comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano e i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell’area riservata.
Si ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.
Per conoscere tutte le modalità di pagamento consulta la pagina dedicata.Riepiloghiamo ora le regole della rottamazione.
Rottamazione quater: che cos’è?
La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
La "Rottamazione-quater” riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente misura agevolativa (cosiddetta "Rottamazione e/o Saldo e Stralcio") anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella Definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:
- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.
Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 che i propri carichi rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:
- CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
- ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
- CNPR – Cassa Ragionieri
- ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
- INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.
Rottamazione quater: come si paga
Per pagare i moduli allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione agevolata, oltre al servizio "Paga online", è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.
La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivi sono reperibili sul sito di pagoPA.
Inoltre, è on-line il nuovo servizio di domiciliazione bancaria disponibile nella sezione “Definizione agevolata” in area riservata, che consente di attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto se autorizzato.
Il contribuente che desidera usufruirne dovrà:
- specificare gli estremi del conto corrente su cui effettuare l’addebito compilando l’apposito campo IBAN;
- fornire tutte le informazioni e il consenso necessario ai fini della sicurezza del dato trattato;
- inviare la richiesta.
A seguito dell’invio, il contribuente riceverà una e-mail di presa incarico con l’identificativo della richiesta e, successivamente, l’Agente della riscossione provvederà a effettuare le opportune verifiche, fornendo riscontro.
Attenzione al fatto che è anche possibile pagare quanto dovuto, utilizzando i moduli di pagamento allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" presso banche, Poste, ricevitorie, tabaccai.
Infine, sono sempre disponibili gli sportelli, previo appuntamento.
Rottamazione quater: scegli cosa pagare
Chi ha ricevuto un piano di accoglimento (totale o parziale), ma non intende proseguire con il versamento dell'intero importo dovuto, puoi scegliere di continuare a pagare in forma agevolata solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il servizio ContiTu consente di richiedere e stampare i moduli di pagamento relativi alle sole cartelle/avvisi che si decide di pagare, per farlo occorre:- Compilare il form e selezionare tutte le cartelle/avvisi che si intende pagare inserendo, nell'apposito campo, il numero progressivo dei singoli documenti.
- Per le sole cartelle/avvisi selezionati, verrà visualizzato l'importo complessivo da pagare e quello relativo alle singole rate. Il numero delle rate resta quello indicato nella domanda di adesione alla "Rottamazione-Quater" presentata
- Completata la procedura, si potrà scaricare subito i nuovi moduli di pagamento, che saranno trasmessi anche tramite e-mail. I moduli riporteranno l'importo aggiornato non conteggiando quello dovuto per le cartelle/avvisi che si è deciso di eliminare dal piano di pagamento.
Attenzione si riepilogoa che per non incorrere nell'inefficacia della Definizione agevolata, è necessario che ciascuna rata sia regolarmente e integralmente pagata nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.
Eventuali pagamenti tardivi o parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determineranno l'estinzione del carico residuo per il quale l'Agente della riscossione dovrà proseguire l'attività di recupero.
Si ricorda che per ciascuna "Comunicazione delle somme dovute", è possibile modificare il piano dei pagamenti, cioè escludere le cartelle o gli avvisi che non si intende più pagare, fino ad un massimo di 3 volte.
Rottamazione quater: scegli l’addebito in conto
Come specificato dalla Riscossione è possibile chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della Definizione agevolata sul conto corrente:
- allo sportello,
- dall’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nella sezione Definizione agevolata. Sarà sufficiente selezionare il piano di Definizione agevolata su cui si vuole attivare la domiciliazione bancaria e inserire i dati richiesti. Alla fine della compilazione, il sistema invia una e-mail di presa in carico all’indirizzo di posta elettronica indicato e successivamente una seconda comunicazione con la conferma dell’attivazione del servizio e l’indicazione della rata che sarà addebitata. Qualora il contribuente non riceva tale conferma entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata (ad esempio, il 17 ottobre per la rata del 31 ottobre 2023) il pagamento dovrà essere effettuato mediante le altre modalità previste.
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Riammessi Rottamazione quater: pagamento entro il 5 agosto
Il 31 luglio è scaduto il pagamento della prima o unica rata per i riammessi alla rottamazione quater.
Attenzione al fatto che anche per i riammessi è prevista la tolleranza dei 5 giorni che consente di pagare entro domani 5 agosto la prima o unica rata.
Ricordiamo che la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio ha previsto la riammissione dei soggetti decaduti dalla rottamazione quater che entro il 30 giugni scorso hanno ricevuto i nuovi piani dei pagamenti.
La Riscossione ha pubblicato in data 10 luglio una serie di faq e tra queste ve n'è una che specifica che i riammessi possono revisionare le reate con il servizio "ContiTu", vediamo i dettagli.
Rottamazione quater: entro il 31 luglio i primi pagamenti per i riammessi
La Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate per aderire alla "Rottamazione-quater", che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.
Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:
- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.
Attenzione al fatto che per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza.
In data 11 marzo la Riscossione ha pubblicato le istruzioni per presentare online la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater".
In particolare, per essere riammessi alla Definizione agevolata era necessario presentare la domanda, esclusivamente online sul sito della Riscossione entro il 30 aprile 2025.
Successivamente si riceveva la risposta tramite e-mail: “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”.
Rottamazione quater: i piani dei pagamenti per i riammessi
Entro il 30 giugno sono arrivate le lettere di risposta della Riscossione per le domande di riammissione alla rottamazione.
Le comunicazioni delle somme dovute sono arrivate con lettera raccomandata al domicilio indicato nella domanda oppure tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata e contengono:- un prospetto di sintesi con carichi/cartelle/avvisi inseriti nella domanda di riammissione,
- importi da pagare ai fini della rottamazione e scadenze di versamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione.
Ricordiamo che le opzioni possibili per i soggetti che hanno presentato le domande sono:
- pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025
- pagamento in un numero massimo di 10 rate di pari importo (31 luglio e 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027).
Inoltre le lettere di risposta in arrivo contengono anche i moduli precompilati per il pagamento delle rate e le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione sul conto corrente.
Attenzione al fatto che resta ferma la cosiddetta tolleranza di 5 giorni per i pagamenti.
Con una serie di FAq datete 10 luglio la riscossione chiarisce diversi dubbi in merito ai pagamenti.
Vediamo di seguito come pagano i riammessi alla rottamazione quater
Riammessi rottamazione quater: come dagare
La FAQ n 5 della Riscossione prevede che per pagare gli importi della riammissioe alla rottamazione quater sono disponibili i seguenti canali:
- Sito istituzionale;App EquiClick;
- Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
- sportelli bancari;
- uffici postali;
- home banking;
- ricevitorie e tabaccai;
- sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- Postamat;
- Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione previo appuntamento.
Riammessi Rottamazione quater: posso pagare solo alcune cartelle o avvisi?
Veniva domandato se sia possibile pagare solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute per la riammissione alla “Rottamazione-quater”
La risposta della Riscossione è affermativa.
Viene anche precisato che se la domanda di riammissione alla Definizione agevolata è stata accolta e si intende pagare solo alcune delle cartelle/avvisi compresi nella “Comunicazione”, si può utilizzare il servizio ContiTu, disponibile nell’area pubblica del sito internet.
ContiTu consente di rimodulare l’importo totale dovuto del piano di riammissione alla Definizione agevolata e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione.
Basta indicare il codice fiscale dell’intestatario della Comunicazione, il numero e la data del documento, una e-mail dove ricevere il riscontro della richiesta e indicare il progressivo delle cartelle (riportato nel prospetto di sintesi presente nella Comunicazione) per le quali si vuole proseguire con il pagamento agevolato.
Confermata l’operazione, riceverai alla casella di posta elettronica indicata il nuovo piano e tutti i moduli di pagamento delle rate.
Per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione” non inseriti nella rimodulazione, la riammissione alla Definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere – come prevede la legge – le azioni di recupero.