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Autodichiarazione aiuti di stato: compilazione di “altri aiuti”
L'agenzia delle Entrate ha nuovamente aggiornato le FAQ relative alla autodichiarazione Aiuti di Stato.
In particolare risultano 4 aggiornamenti alla data del 4 gennaio, tra questi si evidenzia un chiarimento relativo a "altri aiuti del quadro A".
In particolare, un contribuente che ha fruito:
- di aiuti da “regime ombrello” (elencati nell’art. 1 del d.m. 11 dicembre 2021), riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework (TF),
- e di altri aiuti COVID non da “regime ombrello”, riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.12 del TF
come deve compilare l’autodichiarazione?
Le Entrate sinteticamente hanno chiarito che nel caso descritto occorre procedere come segue:
- compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del TF;
- non compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.12 del TF;
- compilare la sezione I del quadro A, barrando la casella “Sez. 3.1” in corrispondenza degli aiuti da regime ombrello ricevuti;
- non compilare la sezione II del quadro A.
Ricordiamo che per tutti gli altri chiarimenti messi a disposizione dalle Entrate è possibile consultare la sezione specifica del sito ADE, CLICCANDO QUI
Per approfondimenti sulle FAQ leggi anche inoltre: Autodichiarazione aiuti di stato: invio entro il 31 gennaio 2023.
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Autodichiarazione aiuti di stato: la data di maturazione per il bonus locazioni
In data 17 novembre le Entrate hanno pubblicato una serie di chiarimenti sull'autodichiarazione aiuti di stato in scadenza il prossimo 30 novembre.
In particolare, in merito al bonus locazioni, un contribuente chiedeva conferma del fatto che per “data di maturazione” dell'aiuto si intenda la data del sostenimento delle spese che danno diritto al credito o la data di competenza del canone pagato.
Il contribunete ricordava nel suo quesito che la decisione della Commissione europea, che ha autorizzato il regime ombrello, ha individuato i criteri per determinare il momento in cui l’aiuto è messo a disposizione del soggetto beneficiario in quanto è funzionale all’individuazione dei massimali, rispettivamente, della Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo applicabile a ciascun aiuto oggetto del regime ombrello.
Le Entrate, con una faq pubblicata il 17.11 appunto, specificano che per determinare il momento in cui l’aiuto è messo a disposizione del soggetto beneficiario ai fini dell’autodichiarazione aiuti di stato, occorre innanzitutto fare riferimento:
- alla data in cui il canone sottostante l’aiuto è stato pagato a prescindere se lo stesso faccia riferimento ai mesi 2020 (come riportato nell'esempio e tenuto conto del massimale a 1.800.000)
- o, in alternativa, ad uno degli altri momenti indicati nelle istruzioni ed, in particolare, alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi purché antecedente al 30 giugno 2022 in ipotesi di crediti maturati e non utilizzati entro tale data ovvero alla data di presentazione del modello F24 contenente l’utilizzo.
Le Entrate ricordano che, l’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconosce un credito d’imposta commisurato all’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, ovvero dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo.
Il comma 6 del richiamato articolo 28, cui fanno rinvio anche le altre norme agevolative del medesimo tipo, prevede che il credito d'imposta «(…) è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni (…)».
Nella circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 è stato precisato che «è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento. Si pensi ad esempio, al caso in cui il canone relativo al mese di aprile sia stato pagato a maggio; in tale ipotesi, il credito – fermi restando gli ulteriori requisiti – risulta fruibile successivamente al pagamento» ed inoltre che «Diversamente, nelle ipotesi in cui il pagamento non è ancora avvenuto non sarà possibile fruire in via anticipata del credito; resta ferma tuttavia la possibilità di cedere il credito d’ imposta al locatore a titolo di pagamento del canone».
Ad esempio, il 20 maggio 2022 un’impresa paga il canone di aprile 2020, per quanto sopra detto, in assenza di un espresso limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito – in ipotesi diverse dalla cessione – si ritiene che il credito riferito ai canoni del 2020, che si considera ad esistenza a seguito del pagamento dei medesimi canoni nel 2022, potrà essere utilizzato anche successivamente alla data del 30.06.2022, termine indicato nel TF.
Relativamente ai crediti d’imposta, si fornisce un criterio che individua quattro momenti per la concessione dell’aiuto:
- data di presentazione della dichiarazione dei redditi purché antecedente al 30 giugno 2022;
- data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come:
- o data della maturazione del credito;
- o data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte dell’Agenzia delle entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;
- o data di presentazione del modello F24.
Concludendo, per determinare il momento in cui l’aiuto è messo a disposizione del soggetto beneficiario ai fini dell’autodichiarazione qui in esame, dunque, occorre innanzitutto fare riferimento alla data in cui il canone sottostante l’aiuto è stato pagato (20 maggio 2022), a prescindere se lo stesso faccia riferimento ai mesi 2020 (tenuto conto del massimale a 1.800.000) o, in alternativa, ad uno degli altri momenti indicati nelle istruzioni.
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Contributi covid erogati dopo il 31 marzo 2022: sono detassati?
Con Risposta a Interpello n 516 del 18 ottobre le Entrate replicano ad un dubbio relativo ad contributo erogato da parte della Regione a seguito della pandemia rivolto a imprese e professionisti.
Essa chiede se ai sussidi concessi ed erogati, successivamente alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022), sulla base dei criteri determinati dalla Delibera regionale, si applichi la disposizione di cui all'articolo 10bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 ossia siano detassati alle condizioni indicate dalla stessa norma.
L'agenzia specifica innanzitutto che il parere è fornito nel presupposto che la disciplina dei sussidi in esame sia coerente con le disposizioni unionali in tema di aiuti di Stato (elemento la cui valutazione esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello, come precisato nelle circolari 1° aprile 2016, n. 9/E e 23 dicembre 2020, n. 31/E).
Successivamente precisa che l'articolo 10-bis rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19» del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha previsto che ai contributi di «qualsiasi natura» erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, sia riconosciuta la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid19.
Nel caso in esame, la Provincia istante dichiara di concedere ed erogare sussidi alle imprese che operano in settori economici particolarmente colpiti dall'emergenza Covid-19, sulla base dei criteri determinati dalla Delibera, ed inoltre afferma che trattasi di sussidi diversi dalle misure esistenti prima dell'emergenza epidemiologica.
In particolare, come si evince dall'articolo 2 dell'allegato A alla Delibera, lo «scopo del sussidio (…) è sostenere le imprese operanti in settori particolarmente penalizzati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che hanno registrato nel periodo di riferimento una rilevante contrazione del volume d'affari».
Inoltre, all'articolo 3 oltre ai requisiti da rispettare per l'ottenimento del contributo (indicati al comma 3 e sopra richiamati), al comma 1 chiarisce che «Possono beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri le libere e i liberi professionisti, le lavoratrici e i lavoratori autonomi nonché i soggetti esercenti attività di impresa […]»
Pertanto sulla base di tali presupposti, in applicazione del citato articolo 10bis del decreto Ristori, si ritiene che i sussidi di cui trattasi, anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d'emergenza, non assumano rilevanza fiscale, in quanto come richiesto espressamente dal citato articolo 10-bis, sono erogati «a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (…) a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi», ed inoltre, come precisato dall'Istante, sono diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.
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