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Crediti energia e gas imprese: spettano al conduttore di immobili per utenze non intestate
Con Circolare n. 36 del 29 novembre le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sui crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (decreto Aiuti-ter) e decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (decreto Aiuti-quater)).
Il documento di 34 pagine, dopo una parte specifica, riguardante:
- crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022
- crediti d'imposta relativi al quarto trimestre 2022
- calcolo semplificato relativo ai crediti di imposta riconosciuti in favore delle imprese non energivore e di quelle non gasivore
- comunicazione relativa ai crediti di imposta maturati nell'esercizio 2022
propone una serie di quesiti dei contribuenti con relative risposte delle Entrate.
Di seguito, se ne evidenziano due relativi a:
- spettanza dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale in caso di locazione di immobile,
- applicazione dell’agevolazione alle spese sostenute dalle società sportive dilettantistiche SSD.
Non titolari delle utenze energia e gas: spettanza dei crediti di imposta
In merito al primo punto è stato chiarito che, in caso di locazione di un immobile, l’impresa conduttrice può beneficiare del credito d’imposta, ancorché non sia titolare delle utenze ma ne sostenga l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico.
La spettanza del credito deve essere comprovata mediante la seguente documentazione:
- fatture d’acquisto (intestate al locatore)
- fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore
- contratto di locazione dell’immobile o di altro atto che preveda espressamente l’imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze in carico al conduttore dell’immobile,
nonché di documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di quest’ultimo.
SSD e spettanza dei crediti di imposta energia e gas imprese
Sul secondo punto, relativo alle società sportiva dilettantistica SSD, si domandava se una SSD, costituita sotto forma di società a responsabilità limitata senza fine di lucro, che non rientra tra le imprese “energivore” né fra quelle “gasivore”, possa beneficiare dei crediti d’imposta per le imprese “non energivore” e per le “non gasivore”, considerando il costo complessivamente sostenuto, rispettivamente, per l’energia elettrica e per il gas naturale consumati nei trimestri interessati dall’agevolazione, senza distinzione tra attività commerciale e non commerciale svolte.
Le Entrate sottolineano che, come chiarito nel paragrafo 1, in relazione ai destinatari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, si precisa che con la norma istitutiva delle agevolazioni di cui trattasi, tramite l’utilizzo del termine “imprese”, il legislatore ha incluso nell’ambito soggettivo tutte quelle residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che rispettano le condizioni normativamente previste. Sono, quindi, ammesse all’agevolazione, tra l’altro, tutte le imprese commerciali.
Ne consegue che le SSD, stante la forma giuridica societaria con cui sono costituite e la natura commerciale delle stesse, che induce a qualificarle come imprese commerciali 29, al ricorrere dei requisiti normativamente previsti, possono fruire dei crediti d’imposta in esame in relazione all’attività complessivamente svolta.
Allegati: -
Autodichiarazione aiuti di stato correttiva con modello semplificato
Entro il 30 novembre occorre inviare l'autodichiarazione aiuti di stato.
Le entrate, in risposta a numerosi dubbi dei contribuenti e degli operatori, in data 17 novembre hanno pubblicato una serie di faq con chiarimenti su alcune casistiche.
In particolare, nel caso di avvenuta presentazione dell’autodichiarazione prima dell’introduzione della compilazione del modello semplificato e, pertanto, con compilazione del quadro A, si chiede il corretto comportamento da tenere in caso di errore.
Autodichiarazione aiuti di stato correttiva: quando è possibile con modello semplificato
L'Agenzia ricorda che con il provvedimento del 25 ottobre 2022 sono state apportate alcune modifiche al modello di autodichiarazione aiuti di stato covid.
In particolare, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, è stata inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A (ad eccezione dei righi dedicati agli aiuti IMU) e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.
La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:
- dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
- per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
- l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.
In risposta al dubbio sollevato, viene specificato che, in caso di avvenuta presentazione dell’autodichiarazione prima dell’introduzione delle suddette modifiche e, pertanto, con compilazione del quadro A:
- è consentito, nel caso in cui ci si avveda di qualche errore, presentare entro il 30 novembre 2022 una nuova autodichiarazione (con i dati corretti) in forma “semplificata”, barrando la casella “ES”, sempre che il beneficiario degli aiuti rientri tra i nuovi casi di esonero dalla compilazione del quadro A;
- nel caso in cui il beneficio definizione agevolata avvisi bonari (articolo 5 del D.L. 41/2021) intervenga dopo il 30 novembre 2022, posto che la prima comunicazione è stata resa in forma estesa, per integrare i dati originariamente forniti, è necessario presentare una seconda autodichiarazione per “DEFINIZIONE AGEVOLATA” (quindi, senza la possibilità di barrare la casella “ES”), per integrare i dati originariamente forniti, da compilare secondo le indicazioni fornite a pagina 2 delle istruzioni. Tale seconda Dichiarazione non va, invece, presentata qualora nella prima sia stata barrata la casella "ES" della dichiarazione sostitutiva e continuino a sussistere le condizioni previste per la compilazione della predetta casella.
Per tutte le altre faq leggi Autodichiarazione aiuti di stato: chiarimenti e istruzioni delle Entrate