• Agevolazioni Covid-19

    Autodichiarazione aiuti di stato: compilazione di “altri aiuti”

    L'agenzia delle Entrate ha nuovamente aggiornato le FAQ relative alla autodichiarazione Aiuti di Stato.

    In particolare risultano 4 aggiornamenti alla data del 4 gennaio, tra questi si evidenzia un chiarimento relativo a "altri aiuti del quadro A".

    In particolare, un contribuente che ha fruito:

    • di aiuti da “regime ombrello” (elencati nell’art. 1 del d.m. 11 dicembre 2021), riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework (TF), 
    • e di altri aiuti COVID non da “regime ombrello”, riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.12 del TF 

    come deve compilare  l’autodichiarazione?

    Le Entrate sinteticamente hanno chiarito che nel caso descritto occorre procedere come segue:

    • compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del TF;
    • non compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.12 del TF;
    • compilare la sezione I del quadro A, barrando la casella “Sez. 3.1” in corrispondenza degli aiuti da regime ombrello ricevuti;
    • non compilare la sezione II del quadro A.

    Ricordiamo che per tutti gli altri chiarimenti messi a disposizione dalle Entrate è possibile consultare la sezione specifica del sito ADE, CLICCANDO QUI

    Per approfondimenti sulle FAQ leggi anche inoltre: Autodichiarazione aiuti di stato: invio entro il 31 gennaio 2023.

  • Agevolazioni Covid-19

    Autodichiarazione Aiuti Covid: istruzioni di Assonime per la scadenza del 30.11

    Il 30 novembre scade il termine per la presentazione della Dichiarazione degli aiuti di stato covid.

    Assonime, associazione delle società italiane per azioni, ha pubblicato la Circolare n 28 del 25 novembre con chiarimenti sull'adempimento che ha creato non pochi problemi ai contribuenti.

    Vediamo una panoramica del suo contenuto dall'indice:

    • Introduzione p. 4 1.
    • Inquadramento dell’autodichiarazione nell’ambito del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato Covid 19 p. 6 2.
    • Le misure di aiuto del “regime ombrello” p. 9 2.1
    • La decisione della Commissione europea di approvazione del  “regime ombrello” p.13 3. 
    • Autodichiarazione p.15 3.1
    • Dati necessari per il Registro nazionale degli aiuti di Stato p.16 4. 
    • Soggetti obbligati alla presentazione dell’autodichiarazione p.16 5. 
    • Modalità e termini di presentazione dell’autodichiarazione p.18 6. 
    • Contenuto dell’autodichiarazione p.19 6.1 
    • Autodichiarazione per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 p.25 6.2
    • Autodichiarazione per aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.12 p.26 6.3 
    • Rispetto dei massimali delle sezioni 3.1 e 3.12 p.29 6.4
    • Data di concessione della misura di aiuto p.33 6.5 
    • Modalità di restituzione degli importi eccedenti i massimali p.34 6.6 
    • Alcuni chiarimenti contenuti nelle FAQ dell’Agenzia delle entrate p.37 6.7 (In proposito ti consigliamo Autodichiarazione aiuti di stato: nuovi chiarimenti e istruzioni delle Entrate del 22.11)
    • Interessi da recupero p.42 7. 
    • “Impresa unica” (quadro B) p.44 8. Quadro C dell’autodichiarazione p.49

    La Circolare analizza l’autodichiarazione che deve essere presentata dai soggetti che hanno beneficiato di aiuti di Stato ai sensi del Quadro  temporaneo adottato dalla Commissione europea nell’emergenza Covid-19.

    Dopo aver inquadrato l’adempimento nell’ambito delle regole europee sul controllo degli aiuti di  Stato, il documento Assonime illustra in particolare le modalità con cui le imprese devono attestare  il rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti per l’accesso agli aiuti delle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro.

    Assonime si sofferma su alcuni punti potenzialmente critici, come ad esempio il criterio per individuare l’aiuto da restituire oppure la nozione di «impresa unica» e le implicazioni del concetto europeo di entità economica, che impatta sull’autodichiarazione. 

    Infine, il documento si sofferma sugli adempimenti delle singole imprese che si trovano in una posizione di controllo con altre imprese e i casi in cui il perimetro dell’impresa unica subisca dei cambiamenti.

    Si rimanda alla consultazione del documento Assonime per tutti i dettagli.

    Infine ti consigliamo l'approfondimento intitolato: Autodichiarazione Aiuti Covid al rush finale: la scadenza il 30 novembre per un quadro di dettaglio dell'adempimento in scadenza.

  • Agevolazioni Covid-19

    Autodichiarazione aiuti di stato correttiva con modello semplificato

    Entro il 30 novembre occorre inviare l'autodichiarazione aiuti di stato. 

    Le entrate, in risposta a numerosi dubbi dei contribuenti e degli operatori, in data 17 novembre hanno pubblicato una serie di faq con chiarimenti su alcune casistiche.

    In particolare, nel caso di avvenuta presentazione dell’autodichiarazione prima dell’introduzione della compilazione del modello semplificato e, pertanto, con compilazione del quadro A, si chiede il corretto comportamento da tenere in caso di errore.

    Autodichiarazione aiuti di stato correttiva: quando è possibile con modello semplificato

    L'Agenzia ricorda che con il provvedimento del 25 ottobre 202sono state apportate alcune modifiche al modello di autodichiarazione aiuti di stato covid. 

    In particolare, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, è stata inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A (ad eccezione dei righi dedicati agli aiuti IMU) e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.

    La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

    • dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
    • per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
    • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.

    In risposta al dubbio sollevato, viene specificato che, in caso di avvenuta presentazione dell’autodichiarazione prima dell’introduzione delle suddette modifiche e, pertanto, con compilazione del quadro A:

    1. è consentito, nel caso in cui ci si avveda di qualche errore, presentare entro il 30 novembre 2022 una nuova autodichiarazione (con i dati corretti) in forma “semplificata”, barrando la casella “ES”, sempre che il beneficiario degli aiuti rientri tra i nuovi casi di esonero dalla compilazione del quadro A;
    2. nel caso in cui il beneficio definizione agevolata avvisi bonari (articolo 5 del D.L. 41/2021) intervenga dopo il 30 novembre 2022, posto che la prima comunicazione è stata resa in forma estesa, per integrare i dati originariamente forniti, è necessario presentare una seconda autodichiarazione per “DEFINIZIONE AGEVOLATA” (quindi, senza la possibilità di barrare la casella “ES”), per integrare i dati originariamente forniti, da compilare secondo le indicazioni fornite a pagina 2 delle istruzioni. Tale seconda Dichiarazione non va, invece, presentata qualora nella prima sia stata barrata la casella "ES" della dichiarazione sostitutiva e continuino a sussistere le condizioni previste per la compilazione della predetta casella.

    Per tutte le altre faq leggi Autodichiarazione aiuti di stato: chiarimenti e istruzioni delle Entrate

  • Agevolazioni Covid-19

    Contributi covid erogati dopo il 31 marzo 2022: sono detassati?

    Con Risposta a Interpello n 516 del 18 ottobre le Entrate replicano ad un dubbio relativo ad contributo erogato da parte della Regione a seguito della pandemia rivolto a imprese e professionisti.

    Essa chiede se ai sussidi concessi ed erogati, successivamente alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022), sulla base dei criteri determinati dalla Delibera regionale, si applichi la disposizione di cui all'articolo 10bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 ossia siano detassati alle condizioni indicate dalla stessa norma.

    L'agenzia specifica innanzitutto che il parere è fornito nel presupposto che la disciplina dei sussidi in esame sia coerente con le disposizioni unionali in tema di aiuti di Stato (elemento la cui valutazione esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello, come precisato nelle circolari 1° aprile 2016, n. 9/E e 23 dicembre 2020, n. 31/E). 

    Successivamente precisa che l'articolo 10-bis rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19» del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137  ha previsto che ai contributi di «qualsiasi natura» erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, sia riconosciuta la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid19.

    Nel caso in esame, la Provincia istante dichiara di concedere ed erogare sussidi alle imprese che operano in settori economici particolarmente colpiti dall'emergenza Covid-19, sulla base dei criteri determinati dalla Delibera, ed inoltre afferma che trattasi di sussidi diversi dalle misure esistenti prima dell'emergenza epidemiologica. 

    In particolare, come si evince dall'articolo 2 dell'allegato A alla Delibera, lo «scopo del sussidio (…) è sostenere le imprese operanti in settori particolarmente penalizzati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che hanno registrato nel periodo di riferimento una rilevante contrazione del volume d'affari».

    Inoltre, all'articolo 3 oltre ai requisiti da rispettare per l'ottenimento del contributo (indicati al comma 3 e sopra richiamati), al comma 1 chiarisce che «Possono beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri le libere e i liberi professionisti, le lavoratrici e i lavoratori autonomi nonché i soggetti esercenti attività di impresa […]» 

    Pertanto sulla base di tali presupposti, in applicazione del citato articolo 10bis del decreto Ristori, si ritiene che i sussidi di cui trattasi, anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d'emergenza, non assumano rilevanza fiscale, in quanto come richiesto espressamente dal citato articolo 10-bis, sono erogati «a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (…) a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi», ed inoltre, come precisato dall'Istante, sono diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.

    Allegati:
  • Agevolazioni Covid-19

    Ecobonus moto e scooter: da domani 19.10 ripartono le prenotazioni

    Con avviso pubblicato in data 17 ottobre sulla apposita pagina del sito MISE riservato agli incentivi ecologici, si comunica che a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 19 ottobre 2022 riapre per i concessionari la piattaforma Ecobonus per prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici.

    Per le agevolazioni il Ministero dello Sviluppo economico rende disponibili ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2022, così come previsto dal Decreto Semplificazioni.

    Il contributo, rivolto a coloro che acquistano un veicolo elettrico nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 

    • 30% per gli acquisti senza rottamazione 
    • 40% per gli acquisti con rottamazione.

    La precedente finestra di prenotazione era stata in gennaio e sempre sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli.

    Per l’incentivo ricordiamo che era stato introdotto dalla legge di bilancio 2021 uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro così ripartiti:

    • 20 milioni per ciascun anno dal 2021 al 2023 
    • 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

    Ecobonus acquisto moto e scooter elettrici e ibridi: le regole

    Ricordiamo che la legge n 77 di conversione del Decreto Rilancio aveva dato il via a nuove misure che ridefiniscono i contributi dell’ecobonus per l’acquisto di moto e scooter elettrici o ibridi.

    Per veicoli nuovi di categoria L a due, tre o quattro ruote, ibridi o elettrici (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.) è stato ridefinito il bonus come segue:

    • contributo del 30% del prezzo d’acquisto fino a massimo 3.000 euro senza rottamazione;
    • contributo del 40% del prezzo d’acquisto fino a massimo 4.000 euro con rottamazione.

    Ecobonus è la misura promossa del Ministero dello Sviluppo Economico che offre contributi per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019 con una finalità ambientale, andandosi a integrare alla normativa europea sulla qualità dell’aria e dell’ambiente.

    Si legga anche l’articolo Bonus per motorini e moto elettrici anche senza rottamazione

    Ecobonus moto e scooter: regole per i rivenditori

    La richiesta del bonus per i rivenditori prevede le seguenti fasi:

    Fase 1 Prenotazione dei contributi

    I venditori si registrano preventivamente nell’Area Rivenditori;  prenotano i contributi relativi ad ogni singolo veicolo, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione; confermano l’operazione entro 180 giorni dalla prenotazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegando la documentazione prevista.

    Fase 2 Corresponsione dei contributi

    Il contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

    Fase 3 Rimborso al venditore dei contributi

    Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo.

    Fase 4 Recupero dell’importo del contributo

    Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo ricevono dal venditore la documentazione necessaria e poi recuperano l’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta.

    SEI UN RIVENDITORE SCARICA QUI LA GUIDA PER L’ACCESSO

  • Agevolazioni Covid-19

    Fondo perduto commercio al dettaglio: l’elenco dei beneficiari nel decreto MISE

    Con decreto Direttoriale MISE del 24 giugno viene pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni del fondo per il rilancio delle attività economiche che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio (art 2 del DL n 4/2022 e successive modifiche) Clicca qui per consultare l'allegato 1 al decreto con l'elenco degli ammessi

    Ricordiamo che il Decreto Direttoriale del 24 marzo MISE ha disposto le modalità attuative del fondo perduto per il commercio al dettaglio previsto dal Decreto Sostegni ter.

    Le istanze di fondo perduto andavano presentate a decorrere:

    • dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022
    • e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022. 

    SCARICA LA MODULISTICA E ALLEGATI

    Leggi anche l'articolo Contributo fondo perduto commercio al dettaglio domande dal 3 maggio: esempi di calcolo

    Fondo perduto commercio al dettaglio: le domande

    Ai fini della corretta compilazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto a: 

    a) provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese; 

    b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese; 

    c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica. 

    Nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1 e comma 2, lettere a) e/o b), del decreto-legge n.4/2022, la procedura informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione dell’istanza. 

    Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, il soggetto richiedente è tenuto ad effettuare le necessarie rettifiche

    Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. 

    Nell’istanza di fondo perduto per il commercio al dettaglio, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente dichiara: 

    a) il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, considerando anche l’importo del contributo richiesto, di cui alla lettera d); 

    b) l’ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d’imposta 2019 e 2021; 

    c) l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021. A tal fine, i citati importi, sono determinati dividendo l’importo complessivo dei ricavi di ciascuno dei due periodi d’imposta per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nei medesimi periodi; 

    d) l’importo del contributo richiesto ai sensi del presente decreto; 

    e) l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione. 

    Il soggetto richiedente, ai fini dell’accesso all’agevolazione, unitamente all’istanza è tenuto altresì a trasmettere, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del Ministero (www.mise.gov.it), dedicata alla misura. 

    A pena di improcedibilità, l’istanza deve pervenire al Ministero completa delle informazioni previste in ogni sua parte e, ove necessari, dei relativi allegati. 

    Ricordiamo che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28.03.2022 la Legge del 28.03.2022 n. 25 di conversione, con modificazioni, del Decreto Sostegni ter – DL del 27.01.2022 n. 4, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato il 17 marzo (A.C. 3522). Scarica il testo del Decreto Sostegni ter n. 4/2022 coordinato con le modifiche introdotte in sede di conversione.

    Inoltre, ricordiamo che con un comunicato stampa del 25 marzo è arrivata l'autorizzazione dell'Unione Europea, ossia la Commissione Europea ha approvato il regime italiano da 200 ML di euro a sostegno del commercio. 

    Fondo perduto commercio al dettaglio: i beneficiari

    Si riepiloga che il fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti di seguito elencati, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

    Codice Ateco Descrizione
    47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
    47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
    47.43 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
    47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
    47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
     47.71 Commercio al dettaglio di articoli di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
     47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
    47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
    47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
    47.77 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria in esercizi specializzati
    47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
    47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
    47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie
    47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
    47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

    Fondo perduto commercio: i requisiti per averlo

    Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. 

    Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. 

    Alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    1. avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese per una delle attività di cui al comma 1;
    2. non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
    3. non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3;
    4. non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

    I contributi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

    Si ricorda che con la Comunicazione C(2021)8442, la Commissione ha prorogato fino al 30 giugno 2022, il Quadro temporaneo e ha aumentato i massimali per gli aiuti di importo limitato (sezione 3.1), da 1,8 a 2,3 milioni di euro (per le imprese della pesca e acquacoltura, il limite è 345.000 euro e per quelle della produzione primaria di prodotti agricoli, 290.000 euro).

    Fondo perduto commercio sostegni ter: ripartizione delle risorse

    Le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue: 

    a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00); 

    b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) e fino a euro 1.000.000,00 (un milione/00); 

    c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 (un milione/00) e fino a euro 2.000.000,00 (due milioni/00). 

    Allegati:
  • Agevolazioni Covid-19

    Bonus tessile e moda rimanenze: definita la percentuale al 100%

    Con Provvedimento di ieri 23 giugno le Entrate stabiliscono la percentuale del 100% di fruizione del bonus tessile e moda.

    Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, l’ammontare del bonus fruibile da ciascun beneficiario è pari al totale del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata. 

    Ciascun richiedente, inoltre, potrà visualizzare l’ammontare del bonus tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Si specifica che i crediti di importo superiore a 150 mila euro utilizzabili solo dopo le verifiche antimafia.

    Ricordiamo che le Entrate in data 6 maggio 2022 avevano comunicato una variazione al modello e alle istruzioni per il bonus tessile e moda per l'invio delle domande dal 10 maggio al 10 giugno.

    In particolare, si provvede

    • a sostituire l’”autodichiarazione generale” con una dichiarazione sostitutiva semplificata contenente il mero rispetto dei requisiti e dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework
    • introdurre appositi campi per gli importi da restituire in caso di fruizione di aiuti di Stato in misura eccedente a quella consentita
    • adeguare i massimali nella dichiarazione sostitutiva
    • inserire ulteriori codici attività nelle specifiche tecniche a seguito dell’ampliamento dei beneficiari previsto dal sostegni-ter.

    SCARICA IL MODELLO E RELATIVE ISTRUZIONI con i motivi dell'aggiornamento

    Ricordiamo inoltre che con Provvedimento n 293378 dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre si è stabilito che la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è inviata: 

    • dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020; 
    • mentre dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

    L’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in relazione all’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino.

    Nello specifico si tratta di un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio. 

    Il Provvedimento n 262282 datato 11 ottobre ha dettato le modalità per la fruizione del credito di imposta emanando il relativo modello per le domande (modello ora modificato dalla agenzia) e il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021 ha stabilito i criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta. Il decreto Sostegni ter) infine ha aumentato la dotazione a disposizione disponibile per il bonus da 150 a 250 milioni di euro per il 2022 e ha esteso il credito d’imposta, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria con i seguenti codici ATECO:

    • 47.51 – Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati,
    • 47.71 – Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati,
    • 47.72 – Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati.

    Bonus tessile e moda rimanenze di magazzino

    Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino” al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito. 

    La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni

    • dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

    Dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

    Bonus tessile e moda: già pronto il codice tributo "6953" 

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, da presentare attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo “6953”, già istituito con la risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021.

    Allegati:
  • Agevolazioni Covid-19

    Fondo perduto perequativo: ecco il codice tributo per l’uso in compensazione con F24

    Con Risoluzione n 73 del 16 dicembre 2021 vengono istituiti i codici tributo:

    • per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto perequativo (di cui all’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) 
    • per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo non spettante oltre sanzioni e interessi.

    In particolare ricordiamo che il comma 22 dell’articolo 1 del dl 73/2021 prevede che “A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.”

    Pertanto per consentire l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 è istituito il seguente codice tributo:

    • “6957” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”. 

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. 

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”. 

    Nel caso di restituzione del contributo non spettante, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, si istituiscono i seguenti codici tributo: 

    • “8134” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”; 
    • “8135” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”; 
    • “8136” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”.

    In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento; 
    • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati: 
      • nel campo “tipo”, la lettera “R”; 
      • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; 
      • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8134, 8135 oppure 8136); 
      • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”;
      • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

    Contributo a fondo perduto perequativo un riepilogo delle regole

    Con il Provvedimento di ieri 29 novembre n 336196 è approvato il modello intitolato "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis – “contributo perequativo” con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali. 

    L’Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure rese disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate:

    SCARICA QUI IL MODELLO CON LE RELATIVE ISTRUZIONI

    La presentazione del modello va fatta: 

    • a partire dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico; 
    • a partire dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite il servizio web. 

    Ricordiamo che in data 12 novembre il Ministro Franco aveva firmato il decreto attuativo del fondo perduto perequativo contenente i requisiti per il calcolo del fondo perduto per le PIVA. Il Decreto è stato pubblicato sulla GU n 286 del 1 dicembre 2021 (scarica qui il testo in Gazzetta)

    Il decreto del ministro dell’Economia è stato firmato dopo che la Commissione europea ha dato il suo via libera.

    Il decreto stabilisce che per poter ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati devono aver presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020

    Inoltre, il contributo NON spetta nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia presentata successivamente al predetto termine o nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 non sia stata validamente presentata.

    Il decreto chiarisce che ai fini del rispetto dello stanziamento delle risorse le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021 relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esso indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.

    Contributo a fondo perduto perequativo a chi spetta

    L’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per:

    • i soggetti esercenti attività d’impresa, 
    • arte e professione
    • o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA 
    • residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
    • che abbiano registrato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

    Il decreto MEF ha stabilito che per accedere al contributo inoltre il peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere pari al almeno il 30% rispetto l risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

    Contributo a fondo perduto perequativo come si calcola

    Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun avente diritto e nel rispetto del limite di spesa, alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 diminuita dell'importo dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'agenzia delle entrate, sono applicate le seguenti percentuali:

    • 30% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a 100mila euro,
    • 20% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 100mila e 400mila euro, 
    • 15% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi  tra 400mila e 1 milione di euro, 
    • 10% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra un milione e 5 milioni 
    • 5% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 5 e 10 milioni di euro. 

    Non spetta alcun contributo a fondo perduto se la l'ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall'agenzia delle entrate è uguale o maggiore la differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

    Il limite massimo del contributo sarà di 150.000 euro.

    Ricordiamo infine che con il Provvedimento del 4 settembre 2021 Prot. n. 227357 le Entrate hanno individuato i campi delle dichiarazioni dei redditi relativi:

    • ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 
    • necessari a determinare gli importi dei risultati economici d'esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo (articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

    In particolare i campi delle dichiarazioni dei redditi utili sono quelli riportati nell’allegato A: SCARICA QUI L'ALLEGATO A

    Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    Si specifica che con successivo provvedimento saranno approvati:

    • il modello e le istruzioni 
    • e definiti le modalità e i termini 
    • di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 
    Allegati: