• Agevolazioni Covid-19

    Autodichiarazione Aiuti Covid: istruzioni di Assonime per la scadenza del 30.11

    Il 30 novembre scade il termine per la presentazione della Dichiarazione degli aiuti di stato covid.

    Assonime, associazione delle società italiane per azioni, ha pubblicato la Circolare n 28 del 25 novembre con chiarimenti sull'adempimento che ha creato non pochi problemi ai contribuenti.

    Vediamo una panoramica del suo contenuto dall'indice:

    • Introduzione p. 4 1.
    • Inquadramento dell’autodichiarazione nell’ambito del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato Covid 19 p. 6 2.
    • Le misure di aiuto del “regime ombrello” p. 9 2.1
    • La decisione della Commissione europea di approvazione del  “regime ombrello” p.13 3. 
    • Autodichiarazione p.15 3.1
    • Dati necessari per il Registro nazionale degli aiuti di Stato p.16 4. 
    • Soggetti obbligati alla presentazione dell’autodichiarazione p.16 5. 
    • Modalità e termini di presentazione dell’autodichiarazione p.18 6. 
    • Contenuto dell’autodichiarazione p.19 6.1 
    • Autodichiarazione per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 p.25 6.2
    • Autodichiarazione per aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.12 p.26 6.3 
    • Rispetto dei massimali delle sezioni 3.1 e 3.12 p.29 6.4
    • Data di concessione della misura di aiuto p.33 6.5 
    • Modalità di restituzione degli importi eccedenti i massimali p.34 6.6 
    • Alcuni chiarimenti contenuti nelle FAQ dell’Agenzia delle entrate p.37 6.7 (In proposito ti consigliamo Autodichiarazione aiuti di stato: nuovi chiarimenti e istruzioni delle Entrate del 22.11)
    • Interessi da recupero p.42 7. 
    • “Impresa unica” (quadro B) p.44 8. Quadro C dell’autodichiarazione p.49

    La Circolare analizza l’autodichiarazione che deve essere presentata dai soggetti che hanno beneficiato di aiuti di Stato ai sensi del Quadro  temporaneo adottato dalla Commissione europea nell’emergenza Covid-19.

    Dopo aver inquadrato l’adempimento nell’ambito delle regole europee sul controllo degli aiuti di  Stato, il documento Assonime illustra in particolare le modalità con cui le imprese devono attestare  il rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti per l’accesso agli aiuti delle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro.

    Assonime si sofferma su alcuni punti potenzialmente critici, come ad esempio il criterio per individuare l’aiuto da restituire oppure la nozione di «impresa unica» e le implicazioni del concetto europeo di entità economica, che impatta sull’autodichiarazione. 

    Infine, il documento si sofferma sugli adempimenti delle singole imprese che si trovano in una posizione di controllo con altre imprese e i casi in cui il perimetro dell’impresa unica subisca dei cambiamenti.

    Si rimanda alla consultazione del documento Assonime per tutti i dettagli.

    Infine ti consigliamo l'approfondimento intitolato: Autodichiarazione Aiuti Covid al rush finale: la scadenza il 30 novembre per un quadro di dettaglio dell'adempimento in scadenza.

  • Agevolazioni Covid-19

    Autodichiarazione aiuti di stato correttiva con modello semplificato

    Entro il 30 novembre occorre inviare l'autodichiarazione aiuti di stato. 

    Le entrate, in risposta a numerosi dubbi dei contribuenti e degli operatori, in data 17 novembre hanno pubblicato una serie di faq con chiarimenti su alcune casistiche.

    In particolare, nel caso di avvenuta presentazione dell’autodichiarazione prima dell’introduzione della compilazione del modello semplificato e, pertanto, con compilazione del quadro A, si chiede il corretto comportamento da tenere in caso di errore.

    Autodichiarazione aiuti di stato correttiva: quando è possibile con modello semplificato

    L'Agenzia ricorda che con il provvedimento del 25 ottobre 202sono state apportate alcune modifiche al modello di autodichiarazione aiuti di stato covid. 

    In particolare, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, è stata inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A (ad eccezione dei righi dedicati agli aiuti IMU) e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.

    La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

    • dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
    • per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
    • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.

    In risposta al dubbio sollevato, viene specificato che, in caso di avvenuta presentazione dell’autodichiarazione prima dell’introduzione delle suddette modifiche e, pertanto, con compilazione del quadro A:

    1. è consentito, nel caso in cui ci si avveda di qualche errore, presentare entro il 30 novembre 2022 una nuova autodichiarazione (con i dati corretti) in forma “semplificata”, barrando la casella “ES”, sempre che il beneficiario degli aiuti rientri tra i nuovi casi di esonero dalla compilazione del quadro A;
    2. nel caso in cui il beneficio definizione agevolata avvisi bonari (articolo 5 del D.L. 41/2021) intervenga dopo il 30 novembre 2022, posto che la prima comunicazione è stata resa in forma estesa, per integrare i dati originariamente forniti, è necessario presentare una seconda autodichiarazione per “DEFINIZIONE AGEVOLATA” (quindi, senza la possibilità di barrare la casella “ES”), per integrare i dati originariamente forniti, da compilare secondo le indicazioni fornite a pagina 2 delle istruzioni. Tale seconda Dichiarazione non va, invece, presentata qualora nella prima sia stata barrata la casella "ES" della dichiarazione sostitutiva e continuino a sussistere le condizioni previste per la compilazione della predetta casella.

    Per tutte le altre faq leggi Autodichiarazione aiuti di stato: chiarimenti e istruzioni delle Entrate

  • Agevolazioni Covid-19

    Contributi covid erogati dopo il 31 marzo 2022: sono detassati?

    Con Risposta a Interpello n 516 del 18 ottobre le Entrate replicano ad un dubbio relativo ad contributo erogato da parte della Regione a seguito della pandemia rivolto a imprese e professionisti.

    Essa chiede se ai sussidi concessi ed erogati, successivamente alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022), sulla base dei criteri determinati dalla Delibera regionale, si applichi la disposizione di cui all'articolo 10bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 ossia siano detassati alle condizioni indicate dalla stessa norma.

    L'agenzia specifica innanzitutto che il parere è fornito nel presupposto che la disciplina dei sussidi in esame sia coerente con le disposizioni unionali in tema di aiuti di Stato (elemento la cui valutazione esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello, come precisato nelle circolari 1° aprile 2016, n. 9/E e 23 dicembre 2020, n. 31/E). 

    Successivamente precisa che l'articolo 10-bis rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19» del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137  ha previsto che ai contributi di «qualsiasi natura» erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, sia riconosciuta la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid19.

    Nel caso in esame, la Provincia istante dichiara di concedere ed erogare sussidi alle imprese che operano in settori economici particolarmente colpiti dall'emergenza Covid-19, sulla base dei criteri determinati dalla Delibera, ed inoltre afferma che trattasi di sussidi diversi dalle misure esistenti prima dell'emergenza epidemiologica. 

    In particolare, come si evince dall'articolo 2 dell'allegato A alla Delibera, lo «scopo del sussidio (…) è sostenere le imprese operanti in settori particolarmente penalizzati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che hanno registrato nel periodo di riferimento una rilevante contrazione del volume d'affari».

    Inoltre, all'articolo 3 oltre ai requisiti da rispettare per l'ottenimento del contributo (indicati al comma 3 e sopra richiamati), al comma 1 chiarisce che «Possono beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri le libere e i liberi professionisti, le lavoratrici e i lavoratori autonomi nonché i soggetti esercenti attività di impresa […]» 

    Pertanto sulla base di tali presupposti, in applicazione del citato articolo 10bis del decreto Ristori, si ritiene che i sussidi di cui trattasi, anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d'emergenza, non assumano rilevanza fiscale, in quanto come richiesto espressamente dal citato articolo 10-bis, sono erogati «a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (…) a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi», ed inoltre, come precisato dall'Istante, sono diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.

    Allegati: