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Modello F24: guida ai pagamenti delle tasse
Per il pagamento dei tributi dei privati e dei titolari di PIVA sono necessari i Modelli di pagamento F24 e F23.
Tali modelli vengono utilizzati per tutti i pagamenti da effettuarsi, a seconda dei casi in via telematica, oppure presentando il modello cartaceo presso Poste e banche.
Vediamo le caretteristiche dell'F24 per un utilizzo appropriato da parte dei contribuenti.
Scarica qui Modello F24 e istruzioni.
Modello F24: che cos’è e per quali pagamenti serve
Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi.
Essop viene definito Modello “unificato” perché permette di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.

I titolari di partita Iva hanno l’obbligo di adoperare, anche tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), modalità telematiche di pagamento.
Modello F24: che cosa ci pago
Il modello F24 va utilizzato per pagare:
- imposte sui redditi (Irpef, Ires),
- ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale,
- Iva,
- Irap,
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell'Iva,
- somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione ,
- somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione,
- somme dovute per i servizi ipotecari e catastali,
- somme dovute per la registrazione degli atti giudiziari,
- tributi locali (addizionale regionale e comunale all'Irpef, Imu, Imi, Imis, Ilia, Tari, Tasi, Tosap/Cosap, imposta comunale sulla pubblicità/canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, imposta/contributo di soggiorno),
- imposte sui giochi,
- accise, imposte di consumo e di fabbricazione,
- contributi dovuti all’Inps e ad altri enti e casse previdenziali,
- premi Inail,
- diritti camerali,
- proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di demanio pubblico e di patrimonio dello Stato,
- imposta sostitutiva sui finanziamenti,
- imposta sulle assicurazioni,
- tasse scolastiche.
Inoltre, con il modello F24 vanno versate tutte le somme, compresi eventuali interessi e sanzioni, dovute in caso di:
- autoliquidazione da dichiarazioni
- ravvedimento
- controllo automatizzato e documentale della dichiarazione
- avviso di accertamento
- avviso di irrogazione di sanzioni
- istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).
Modello F24: i pagamenti dei privati e delle PIVA
I contribuenti non titolari di partita Iva NON sono obbligati al pagamento in via telematica, ferma restando la possibilità di avvalersi di questa modalità.
Il modello F24 in forma cartacea può essere presentato presso:
- qualsiasi sportello di Agenzia delle Entrate-Riscossione,
- una banca,
- un ufficio postale.
Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:
- presso le banche, con assegni bancari o circolari ovvero, se si tratta della propria banca, con addebito diretto sul conto corrente,
- presso l’agente della riscossione, con assegni bancari o circolari e/o vaglia cambiari,
- presso gli sportelli bancari e dell’agente della riscossione dotati di terminali elettronici idonei, tramite carta Pagobancomat,
- presso gli uffici postali, con assegni postali, bancari o circolari, vaglia postali, addebito sul proprio conto corrente ovvero tramite carta Postamat o Postepay.
Diversamente, tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche e i versamenti possono essere effettuati:
- direttamente:
- mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online"), utilizzando i canali Entratel o Fisconline,
- mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane, prestatori di servizi di pagamento),
- tramite gli intermediari(professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:
- sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”),
- sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico”,
- si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.
Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell'Agenzia è necessario essere utenti abilitati ai canali Entratel o Fisconline (oppure avvalersi di un intermediario abilitato) e – nel caso in cui il modello F24 presenti un saldo maggiore di zero – possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare l’importo dovuto.
Modello F24: gli errori da evitare
Prima di effettuare i pagamenti, è bene prestare attenzione alla compilazione del modello F24 poichè esistono errori frequenti che bisogna evitare e che riguardano:
- codice tributo,
- periodo di riferimento,
- codice fiscale.
Per correggerli, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il servizio Civis F24 – pdf, utilizzabile anche dagli intermediari della riscossione per rimediare agli errori commessi in sede di trasmissione dei dati contenuti nelle deleghe di pagamento presentate per conto dei propri clienti.
Un altro aspetto da tenere bene a mente è l'omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero.
Per questa "dimenticanza" è prevista l'applicazione di una sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non supera i cinque giorni lavorativi.
La violazione può essere regolarizzata avvalendosi del ravvedimento (articolo 13, Dlgs 472/1997) procedendo come segue:
- presentare il modello F24 omesso,
- versare, con il codice tributo “8911”, una sanzione di:
- 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 è presentato entro cinque giorni dall'omissione
- 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se l’F24 è presentato entro novanta giorni dall'omissione
- 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se l’F24 è presentato entro un anno dall'omissione
- 14,29 euro (1/7 di 100 euro), se l’F24 è presentato entro due anni dall’omissione
- 16,67 euro (1/6 di 100 euro), se l’F24 è presentato oltre due anni dall’omissione
- 20 euro (1/5 di 100 euro), se la regolarizzazione avviene dopo che la violazione è stata constatata con un processo verbale.
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Minimum tax: Modello Globe per i gruppi
Con il Provvedimento n 46523 le Entrate hanno pubblicato il Modello Globe e le relative istruzioni.
Scarica qui il Modello Globe sulle imposte minime per i gruppi di imprese
Sono tenute a presentare la dichiarazione fiscale:
a) la controllante capogruppo di cui all’art. 13, la partecipante intermedia di cui all’art. 14 e la partecipante parzialmente posseduta di cui all’art. 15, localizzate nel territorio dello Stato italiano, responsabili dell’imposta mi- nima integrativa;
b) l’impresa, diversa dall’entità di investimento, localizzata nel territorio dello Stato italiano individuata quale responsabile dell’imposta minima suppletiva ai sensi dell’art. 19, comma 2, o dell’art. 20, comma 3;
c) l’impresa, l’entità a controllo congiunto o l’entità sussidiaria a controllo congiunto, localizzate nel territorio dello Stato italiano, nonché l’entità trasparente apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano individuate quali responsabili dell’imposta minima nazionale ai sensi dell’art. 18, comma 7, secondo periodo, e dell’art. 10 del decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° luglio 2024 sull’imposta minima nazionale.I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione coincidono con i soggetti tenuti al versamento dell’imposta.
Si evidenzia che tali soggetti potrebbero risultare diversi, nell’ambito dello stesso gruppo, per ciascuna delle imposte.
Dichiarazione Globe: modello e istruzioni
L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dispone che, al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese secondo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alle regole adottate il 14 dicembre 2021 dall’OCSE e alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, è istituita una imposizione integrativa prelevata attraverso:
a) l’imposta minima integrativa, dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo;
b) l’imposta minima suppletiva, dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l'imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi;
c) l’imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.
L’articolo 53 del citato decreto legislativo prevede la presentazione della dichiarazione fiscale annuale relativa all’imposizione integrativa.Con il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 7 novembre 2025 sono state stabilite le modalità attuative per gli adempimenti previsti dal predetto articolo 53, commi 1 e 2, in particolare per gli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte dovute in Italia.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del citato decreto ministeriale, con il provvedimento in oggetto è approvato il modello con le relative istruzioni e sono definite le modalità di trasmissione.
La trasmissione telematica del modello è effettuata secondo le modalità usuali dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dalla data che sarà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.Il file contenente il modello può essere formato anche utilizzando il software denominato “DichiarazioneGlobe”.
I dati contenuti nel modello devono essere trasmessi secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
Modello Globe: quando si presenta
La dichiarazione è trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate direttamente o tramite un intermediario di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Per quanto riguarda le modalità di abilitazione alla presentazione telematica diretta e di presentazione mediante intermediari abilitati si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli REDDITI".
La dichiarazione va presentata entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio oggetto della dichiarazione (“esercizio di riferimento”).In deroga, la dichiarazione è trasmessa entro il diciottesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio transitorio di cui all’art. 54, comma 1.
Ai fini del termine più ampio di diciotto mesi, non rileva il fatto che il gruppo fruisca di Regimi di Esclusione o di Regimi Semplificati né si applica l’ipotesi disciplinata nell’art. 7, comma 2, del decreto sull’imposta minima nazionale.
Il primo termine di scadenza della dichiarazione, indipendentemente dall’inizio o dalla durata dell’esercizio, non può essere anteriore al 30 giugno 2026 (ad esempio, nel caso di un gruppo multinazionale avente l’esercizio di 6 mesi, che inizia il 1° gennaio 2024 e termina il 30 giugno 2024, la dichiarazione è presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2026).Modello Globe: quando si pagano le relative imposte
Le imposte dovute relative ad un esercizio sono versate in due rate.
La prima rata, corrispondente al 90 per cento dell’importo complessivamente dovuto per l’esercizio di riferimento, va versata entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio stesso.
Allegati:
La seconda rata, pari al residuo 10 per cento, va versata entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine previsto nell’art. 5 del decreto per la presentazione della dichiarazione relativa a tale esercizio (nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, la seconda rata dell’imposta dovuta per il 2024 è versata entro l’ultimo giorno del mese di luglio 2026, mentre la seconda rata dell'imposta dovuta per il 2025 è versata entro l’ultimo giorno del mese di aprile 2027 -
Dichiarazione dei redditi: tardiva entro il 29 gennaio con sanzione
Chi non ha provveduto ad inviare la Dichiarazione dei Redditi 2025 entro il 31 ottobre scorso, può ancora farlo pagando delle sanzioni.
Ricordiamo che, dal 1° settembre 2024 sono anche entrate in vigore novità in tema di sanzioni, previste dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n 87/2024, che ha modificato il Dlgs n 471/97.
Il Dlgs n 87/2024 non ha però disciplinato il caso della dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni, caso per cui restano immutate le sanzioni.
In proposito restano validi i principi indicati nella Circolare ADE n 42/2016 che equiparano la dichiarazione tardiva alla dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte, punita con una sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, con riduzione di un decimo del dovuto per omessa dichiarazione, e quindi una sanzione pari a 25 euro.
Vediamo maggiori dettagli.
Dichiarazione 2025: invio entro il 29 gennaio con con sanzione
Scaduto il termine del 31 ottobre scorso è ancora possibile presentare la dichiarazione dei redditi entro 90 giorni, pagando una minima sanzione.
In particolare, vi è la possibilità di presentazione tardiva della dichiarazione entro il 29 gennaio, con l’applicazione della sanzione minima di 25 euro.
L’art. 2 comma 7 del D.P.R. n. 322/1998 prevede che “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo”.
Secondo quanto indicato dalla circolare n 42/2016 entro il 29 gennaio il contribuente deve:
- presentare il modello Redditi 2024;
- pagare 25 euro per la violazione da tardiva dichiarazione;
- pagare le imposte e gli interessi legali;
- ravvedere le sanzioni da omesso/insufficiente versamento del saldo e degli acconti se dovuti ( ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 471/97).
Il Decreto legislativo n. 87/2024 che ha cambiato le regole previste dal Decreto Legislativo n. 471/1997 è intervenuto invece sulla dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
In base alle novità la sanzione dovuta per l'omissione dichiarativa ammonta al 120% dell’imposta non versata.
Una novità, introdotta introdotta dal Dlgs Sanzioni (Dlgs n 87/2024), prevede anche una sanzione ridotta del 75% se il contribuente, trascorso il 90° giorno dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione e fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, presenta la dichiarazione omessa prima di qualsiasi controllo.
Nel caso in cui invece si ratti di omessa dichiarazione, ma non ci sono imposte dovute, la sanzione varia da 250 a 1.000 euro, e può raddoppiare per i soggetti obbligati alla contabilità.
Vediamo la tabella di riepilogo:
Dichiarazione dei Redditi 2025 Sanzioni in vigore dal 1° settembre 2024 Dichiarazione tardiva entro i 90 gg dalla scadenza sanzione rimasta immutata a 25 euro con ravvedimento operoso Dichiarazione omessa sanzione al 120% dell'imposta non versata Dichiarazione oltre i 90 gg, quindi omessa, ma entro i termini di decadenza dell'attività di controllo e prima dell'accertamento sanzione al 75% delle imposte dovute -
Divieto di compensazione dei crediti fiscali tra soggetti diversi
Con la Risposta a interpello n 246 le Entrate ribadiscono il divieto di compensazione dei crediti fiscali tra soggetti diversi, anche se appartenenti alla stessa rete d’imprese.
Il pagamento dei debiti tributari altrui tramite F24 resta vietato se effettuato con i crediti dell'accollante.
Vediamo i dettagli del caso di specie.
Compensazione crediti nella rete d’imprese: l’ade chiarisce quando è vietata
L'Agenzia delle Entrate ha risposto a un quesito avanzato da [ALFA] – Rete di Imprese, soggetto con personalità giuridica costituito ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009.
La Rete dichiara di voler gestire adempimenti tributari in nome e per conto delle imprese aderenti, ma senza assumere direttamente le relative obbligazioni fiscali.
In particolare, viene proposto un modello operativo così articolato:
- il retista A, titolare di crediti fiscali nel proprio cassetto fiscale, verserebbe tramite F24 tributi dovuti dal retista B, usando i propri crediti;
- la rete garantirebbe solo coordinamento e tracciabilità, senza inviare direttamente i modelli F24 né effettuare compensazioni centralizzate;
- ogni operazione sarebbe documentata e regolata da un disciplinare tecnico condiviso.
L’istante chiede conferma della legittimità dell’operazione e della sua estraneità al divieto di accollo fiscale vietato, sostenendo che non vi sarebbe alcuna assunzione del debito da parte del retista pagante, ma solo esecuzione contrattuale interna alla rete.
L'Agenzia delle Entrate nega la legittimità del modello proposto, ritenendo che l’operazione configuri un accollo tributario vietato, ai sensi dell’art. 1273 del Codice Civile.
Il chiarimento risiede in due punti:
- l’accollo fiscale è lecito, ma solo se il debito viene pagato in modo diretto, non compensato;
- qualunque compensazione tra soggetti diversi è espressamente vietata, anche se si tratta di imprese appartenenti alla stessa rete e anche se fondata su accordi contrattuali interni.
Come precisato nella risposta, la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 è ammessa solo tra crediti e debiti dello stesso contribuente, risultanti da proprie dichiarazioni o denunce fiscali.
La giurisprudenza conferma la tesi del Fisco
A rafforzare la posizione, l’Agenzia richiama l’ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025 della Cassazione, secondo cui:
«L'accollo di debiti erariali assume solo ed esclusivamente efficacia di accollo interno, con due conseguenze:
- la prima è che soggetto debitore nei confronti dell'erario resta sempre l'accollato;
- la seconda è che, ancorché relativo a crediti e debiti d'imposta afferenti alla medesima annualità, l'assenza di identità soggettiva comporta che né l'accollante può compensare con i propri crediti d'imposta i debiti tributari di terzi che si è accollato, né quest'ultimo può pretendere dall'erario che i propri debiti si compensino con i crediti d'imposta dell'accollante».
Pertanto, anche se i crediti e i debiti sono riferiti alla stessa annualità o all’interno della stessa rete, la differenza tra i soggetti coinvolti preclude qualsiasi compensazione.
Accollo tributario vietato e sanzioni
Attenzione al fatto che, si effettua compensazione in violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto a tutti gli effetti con la conseguenza di:
- obbligo di versamento integrale del debito d’imposta accollato;
- applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997;
- possibile disconoscimento del credito utilizzato in compensazione.
Il rischio è quindi doppio: il pagamento è inefficace, e il contribuente può essere esposto a recuperi e sanzioni anche significative.
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Riaffidamento carichi: condizioni di adesione per gli enti
L’articolo 5 del Decreto legislativo n. 110/2024 prevede specifiche disposizioni in ordine ai termini e alle modalità di “Riaffidamento dei carichi” oggetto di discarico.
Le disposizioni contenute al comma 1 lett. c) e al comma 5 dell’articolo citato, prevedono che il riaffidamento ad Agenzia delle entrate-Riscossione delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa, ha luogo mediante adesione dell’Ente creditore alle Condizioni di servizio rese disponibili dalla stessa Agenzia, vediamole.
Clicca qui per raggiungere la pagina Ader dedicata.
Riaffidamento carichi: condizioni di adesionhe per gli enti
Visto il decreto legislativo, 29 luglio 2024, n. 110 (pubblicato sulla G.U. del 7 agosto 2024) recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”; le seguenti Condizioni di Servizio e il relativo Allegato costituiscono la disciplina dei rapporti tra Agenzia delle entrate-Riscossione e gli Enti creditori che intendono usufruire del servizio di riaffidamento delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 110 del 2024.
Il riaffidamento dei carichi all’Agenzia ai sensi dell’art. 5, commi 1 lett. c) e 5, del decreto legislativo n. 110 del 2024 per la riscossione coattiva delle somme discaricate riguardanti carichi ad essa affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025 prevede che:
- l’adesione avvenga mediante invio a mezzo PEC, all’indirizzo dedicato riaffidamento.carichi@PEC.agenziariscossione.gov.it, della Comunicazione di adesione redatta compilando il modello di cui all’allegato 1 e del provvedimento adottato dall’Ente,
- il provvedimento deve contenere espresso riferimento alle presenti condizioni, pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia.
- l'adesione implica l'accettazione integrale e incondizionata delle Condizioni.
L’adesione da parte dell'ente determina:
- in caso di discarico automatico ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 110 del 2024, il riaffidamento automatico, all’Agenzia, di tutte le somme discaricate indipendentemente dalla natura delle medesime;
- in caso di discarico anticipato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 110 del 2024, il riaffidamento, entro il termine di cui all’art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 110 del 2024, delle sole somme discaricate, non ancora prescritte, per le quali l’Ente, a conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, comunichi all’Agenzia gli specifici beni del debitore da aggredire.
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Carte di debito aziendali: caratteristiche ai fini della esenzione
L’Agenzia delle Entrate con l'interpello della Dre Lombardia n 318/2025 non innova rispetto alle indicazioni della risposta a interpello 5/2025, ma delimita ulteriormente il perimetro di riferimento per la esenzione dalle imposte di questo strumento di wellfare aziendale.
Carte di debito nel welfare aziendale: la posizione dell’Agenzia
Nel contesto dei piani di welfare aziendale, molte aziende cercano strumenti agili per distribuire beni e servizi ai dipendenti.
Tra questi strumenti figurano sempre più spesso carte prepagate o di debito.
Ma possono essere considerate “documenti di legittimazione” ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR, e quindi non soggette a tassazione?
A questa domanda risponde la Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 904-318/2025.
Il soggetto istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se l’utilizzo di una carta di debito, spendibile tramite POS, emessa da un provider specializzato, possa essere equiparato ad altri strumenti riconosciuti dal legislatore come esenti da tassazione.
In particolare, la carta proposta nel caso di specie:
- è ricaricata dal datore di lavoro;
- è spendibile per l’acquisto di beni e servizi in un circuito di esercenti convenzionati;
- non consente prelievi di contanti né trasferimenti di denaro;
- è utilizzabile solo sul territorio italiano.
L'agenzia ricorda che l’articolo 51 del TUIR disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente e, al comma 3, stabilisce che non concorrono a formare il reddito «le somministrazioni di beni e servizi riconosciute dal datore di lavoro attraverso documenti di legittimazione, che non danno diritto al rimborso in denaro».
Sono considerati validi documenti di legittimazione, ad esempio, i buoni pasto, le gift card e altri strumenti che garantiscono un uso vincolato a specifici beni o servizi, in una rete predeterminata di fornitori.
La Direzione Regionale Lombardia ha respinto la richiesta dell’interpellante, chiarendo che la carta proposta non soddisfa i requisiti per l’esenzione. I motivi principali sono:
- rete di esercenti non sufficientemente delimitata: pur essendo composta da soggetti convenzionati, la rete appare estesa e difficilmente controllabile.
- possibilità di utilizzo assimilabile alla moneta elettronica: anche se non prevede prelievi, la carta ha un funzionamento simile a quello di una carta bancaria, utilizzabile presso un’ampia platea di esercizi.
- assenza di un marchio identificativo univoco: secondo l’Agenzia, è necessario che i punti vendita aderenti al circuito siano chiaramente riconoscibili, ad esempio, tramite un marchio commerciale ben visibile.
I benefit erogati con tale carta, replica l'Agenzia, non possono essere considerati “documenti di legittimazione”, e le relative somme sono da assoggettare a tassazione ordinaria.
Dall'interpello si evince che per strutturare correttamente un piano di welfare con strumenti fiscalmente esenti:
- verificare che lo strumento non dia accesso a denaro liquido o bonifici;
- limitare l’utilizzo a una rete chiusa di fornitori, vincolati da contratto;
- garantire la tracciabilità e la rendicontazione delle spese;
- adottare un sistema identificabile, ad esempio con logo o marchio riconoscibile;
- acquisire documentazione ufficiale dal fornitore sulla conformità del servizio.
La risposta 904-318/2025 conferma l’approccio prudenziale dell’Agenzia delle Entrate verso gli strumenti “ibridi” nel welfare aziendale.
Le carte di debito – anche se ricaricate dal datore di lavoro e utilizzabili in ambiti specifici – possono essere assimilate a mezzi di pagamento, e quindi considerate retribuzione in natura, salvo precisi vincoli.
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Blocco compensazioni nel sequestro di società con debiti iscritti a ruolo
Con Risposta n 172/2025 le Entrate replicano rispetto al sequestro di una società e il blocco delle compensazioni.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate affronta una questione rilevante ossia la possibilità per una società sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321, comma 2 c.p.p., di utilizzare crediti tributari in compensazione orizzontale (modello F24), anche in presenza di debiti fiscali pregressi superiori a 100.000 euro, formalmente iscritti a ruolo ma sospesi a causa della misura cautelare penale.
L’istanza è presentata da una società tramite il proprio amministratore giudiziario.
Secondo l’amministratore giudiziario, la società si trova in una situazione particolare:
- i debiti tributari sono tutti anteriori al sequestro;
- la normativa antimafia vieta il pagamento di tali debiti in quanto momentaneamente inesigibili (art. 53 D.lgs. 159/2011);
- pertanto, non possono essere considerati "scaduti" ai fini dell’applicazione del blocco compensazioni previsto dall’art. 37, comma 49-quinquies del D.L. 223/2006.
La tesi sostenuta è che i debiti tributari, essendo sospesi per legge, non rientrerebbero nel perimetro normativo del blocco delle compensazioni.
Di conseguenza, la società chiede di poter comunque utilizzare i crediti tributari disponibili per compensare debiti iscritti a ruolo anche se superiori alla soglia di 100.000 euro.
Le Entrate non sono d'accordo vediamo il perchè.
Blocco compensazioni nel sequestro di società
L’Agenzia delle Entrate non condivide l’impostazione proposta dall’istante infatti evidenzia che la sospensione delle procedure esecutive prevista dagli artt. 50 e 55 del D.lgs. 159/2011 è volta a garantire l’integrità dei beni sequestrati, ma non incide sulla natura e validità dei carichi fiscali iscritti a ruolo.
Il concetto chiave è che il “ruolo” precede la fase esecutiva e non coincide con essa.
Pertanto, anche se le esecuzioni sono sospese per effetto del sequestro, i debiti restano formalmente esistenti, esigibili e superiori alla soglia dei 100.000 euro, ai fini del blocco delle compensazioni.
L’Agenzia puntualizza che l’art. 52 D.lgs. 159/2011 tutela i diritti di credito dei terzi solo nel caso in cui vi sia una confisca definitiva, e non per garantire operazioni correnti di compensazione da parte della società sequestrata.
Secondo l’Agenzia, l'istante richiama erroneamente l’art. 53, mentre la norma applicabile sarebbe semmai il citato art. 52, che però non è rilevante nella fase cautelare preventiva.
L’art. 37, comma 49-quinquies del D.L. 223/2006 – come recentemente modificato dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e dal D.L. 39/2024 – esclude la possibilità di utilizzare crediti in compensazione orizzontale per i contribuenti con carichi affidati all’agente della riscossione superiori a 100.000 euro, scaduti e non sospesi.
La Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, citata dall’Agenzia, ha chiarito che tra i provvedimenti di sospensione ammissibili rientrano solo:
- le sospensioni giudiziali ex art. 47 D.Lgs. 546/1992;
- le sospensioni amministrative ex art. 39 DPR 602/1973.
La sospensione automatica prevista dal Codice Antimafia per le società sequestrate non è contemplata tra queste, né ha effetto esonerante rispetto alla disciplina sulle compensazioni.
Pertanto l’Agenzia conclude che la compensazione orizzontale non è ammessa anche nel caso in cui:
- i debiti tributari siano anteriori al sequestro;
- non siano eseguibili per effetto della misura cautelare;
- e siano formalmente sospesi nei confronti dell’agente della riscossione.
Infatti, il blocco previsto dall’art. 37, comma 49-quinquies, opera sul semplice superamento della soglia di 100.000 euro di carichi affidati, indipendentemente dalla loro esigibilità immediata.
Il sequestro penale, quindi, non costituisce causa di sospensione idonea a rimuovere il divieto di compensazione.
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Nuovi codici tributo per F24: vediamo il dettaglio
Le Entrate pubblicano nuovi codici tributo per i pagamenti con F24 con:
relativamente ai versamenti delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati e per l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dal 1° maggio 2023.
Vediamoli in dettaglio.
Atti di recupero crediti indebitamente compensati: nuovi codici tributo ADE
Con la Risoluzione n 14 del 4 marzo 2025, l’Agenzia ha istituito i codici tributo per consentire il versamento tramite F24 delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati (articolo 1, comma 1 del Dlgs n. 218/1997).
Il decreto legislativo n. 13/2024, ha introdotto questa forma di adesione e alcune novità nel campo dell’accertamento tributario in attuazione della legge delega di riforma fiscale.
In particolare, è ora previsto che il recupero dei crediti indebitamente compensati, non dipendente da un precedente accertamento, possa essere definito con adesione del contribuente. Relativamente a ciò, i nuovi codici tributo sono 29:
- “AD01” denominato “Recupero credito d’imposta per piccole e medie imprese e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD02” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per piccole e medie imprese – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD03” denominato “Recupero credito d’imposta per incremento occupazione e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD04” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per incremento occupazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD05” denominato “Recupero credito d’imposta investimenti aree svantaggiate e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD06” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta investimenti aree svantaggiate – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD07” denominato “Recupero crediti d’imposta da agevolazioni diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD08” denominato “Sanzioni correlate al recupero dei crediti d’imposta da agevolazioni diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD09” denominato “Recupero credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania di cui all’art. 3 della legge regionale n. 12/2007 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD10” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania di cui all’art. 3 legge regionale n. 12/2007 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD11” denominato “Recupero credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nella Regione Siciliana di cui legge regionale n. 11/2009 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD12” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nella Regione Siciliana di cui alla legge regionale n. 11/2009 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD13” denominato “Recupero contributo, utilizzato in compensazione, concesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all’art. 2, c. 1, della legge regionale n. 22/2010 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD14” denominato “Sanzioni correlate al recupero del contributo, utilizzato in compensazione, concesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all’art. 2, c. 1, della legge regionale n. 22/2010 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD15” denominato “Recupero contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – art. 1, c. 1 del d.lgs. n. 218/1997”
- “AD16” denominato “Interessi relativi al recupero dei contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD17” denominato “Sanzioni correlate al recupero dei contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD18” denominato “Trattamento integrativo e “Bonus Irpef” riconosciuti in busta paga – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD19” denominato “Trattamento integrativo e “Bonus Irpef” riconosciuti in busta paga – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD20” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD21” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD22” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati nella Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati fuori Regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD23” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati nella Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati fuori Regione – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD24” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati nella Regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD25” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati nella Regione – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD26” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD27” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD28” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD29” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
Nuovi Codici tributo alluvione 2023: recupero rata finanziamento agevolato
Con la Risoluzione n 16 del 4 marzo viene invece istituito:
- il codice tributo “7075” – denominato “CREDITO EVENTI ALLUVIONALI – credito d’imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato – articolo 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconosce un credito d’imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati, ai sensi dei commi da 436 a 438 del medesimo articolo, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali.
In tali ipotesi, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d’imposta commisurato all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale, gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento.
Con Provvedimento ADE del 25 luglio 2025 è stato previsto che “Il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante l’istituto della compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata”.
Tanto premesso per consentire ai soggetti finanziatori o agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è istituito il codice tributo "7075".
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Plusvalenza da cessione di palladio: tassazione al 26%
Con la Consulenza Giuridica n 1 del 3 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sulla nozione di metalli preziosi rilevanti ai fini delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c–ter), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
L'associazione istante chiede se nel novero dei metalli preziosi rilevanti ai fini delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera cter), del Testo unico delle imposte sui redditi rientri, oltre all'oro, all'argento e al platino, anche il palladio, tenuto conto della definizione di ''metalli preziosi'' utilizzata nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 e nell'annesso regolamento di applicazione di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 150.
L'agenzia fornisce risposta affermativa.
Plusvalenza da cessione di metalli preziosi: vi rientra anche il palladio
L'articolo 67, comma 1, lettera cter), del Tuir, stabilisce che «le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e cbis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo» rappresentano redditi diversi «se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente».
L'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014, stabilisce che le imposte sostitutive sui redditi diversi riconducibili alla richiamata lettera c ter, del comma 1, dell'articolo 67 del Tuir «sono stabilite nella misura del 26 percento».
Le Entrate chiariscono che il decreto legislativo n. 251 del 1999, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, considera ''metalli preziosi'' il platino, il palladio, l'oro e l'argento.
Inoltre, la ''Convenzione sul controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi'', entrata in vigore in Italia il 15 dicembre 2023, chiarisce che «I metalli preziosi sono il platino, l'oro, il palladio e l'argento. Il platino è il metallo più prezioso, seguito dall'oro, dal palladio e dall'argento»
Tenuto conto che il riferimento contenuto nella circolare n. 165/E del 1998, nell'ambito oggettivo della lettera c ter), del comma 1, dell'articolo 67 del Tuir, all'oro, argento, o platino è a titolo esemplificativo, si ritiene che, come stabilito, sia in sede nazionale che internazionale, anche il palladio debba ritenersi ricompreso nel perimetro della locuzione ''metalli preziosi'' di cui alla citata disposizione.
Pertanto, le plusvalenze realizzate con le cessioni a titolo oneroso del palladio, allo stato grezzo o monetato, costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera cter), del Tuir, da assoggettare all'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.
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Convenzione Italia-Libia: dal 25.01 in vigore per le regole contro doppie imposizioni
Con la Legge n 2/2025 pubblicata in GU n 19 del 24 gennaio si ratifica e si dà esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.
Convenzione Italia-Libia contro le doppie imposizioni
In dettaglio, la Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo e sul patrimonio, o su elementi del reddito o di patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
- a) per quanto concerne l'Italia:
- 1 – l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2 – l'imposta sul reddito delle societa';
- 3 – l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
- ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte
- (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);
- (b) per quanto concerne la Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista:
- 1 – l'imposta sugli utili delle imprese;
- 2 – l'imposta sulla proprieta';
- 3 – l'imposta sui redditi agricoli;
- 4 – l'imposta sui redditi delle attivita' commerciali e industriali;
- 5 – l'imposta sui servizi professionali;
- 6 – l'imposta sul ruolo paga;
- 7 – l'imposta sui redditi esteri;
- 8 – l'imposta sugli interessi bancari;
- 9 – l'imposta a favore della difesa, in conformita' alla Legge n. (44) del 1970;
- (qui di seguito indicate quali «imposta libica»).
La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti.
Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Convenzione Italia-Libia contro le doppie imposizioni: i residenti
Ai fini della Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica, amministrativa o ente locale.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
- a) detta persona e' considerata residente solo dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
- b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalita';
- d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione.
Leggi qui, il testo della Legge n 2/2025 per tutti i dettagli sulle tipologie di redditi e le previsioni della Convenzione Italia-Libia contro le doppier imposizioni fiscali.
Allegati: - a) per quanto concerne l'Italia: