• Versamenti delle Imposte

    Pagamenti PIVA: chi va in cassa entro il 20 luglio

    Entro il 20 luglio le PIVIA, grazie al Decreto n 89/2026 pubblicato in GU n 117/2026 con la proroga dei pagamenti dovranno pagare le tasse.

    Il DL 89/2026 trasfuso nella conversione in Legge del DL n 63/2026 o decreto carburanti ter, contiena la norma definitiva della proroga dei pagamente per le PIVA a luglio, riepiloghiamo il calendario dei pagamenti e vediamo la norma in dettaglio.

    Di seguito anche un link per approfondire la proroga del settore agricoltura.  

    Proroga tasse PIVA al 20 luglio: il nuovo calendario, gli esclusi

    Il Governo con il DL d'urgenza approvato il 22 maggio e in vigore dal 23 ha previsto che: 

    • ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio
    • è riconosciuta la possibilità di effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni;
    • il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi (19 agosto) con una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

    La norma è stata ora trasfusa nella Legge di conversione del DL carburanti ter.

    Attenzione però al fatto che, la proroga non è per tutte le PIVA vediamo di seguito il dettaglio.

    Proroga pagamenti PIVA: riguarda tutti?

    Oltre ai lavoratori dipendenti e pensionati senza partita IVA, i pagamenti sono rimasti al 30 giugno 2026 (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%) per i seguenti soggetti:

    • gli enti non commerciali senza redditi d'impresa o di lavoro autonomo (compresi i soci delle società semplici)
    • i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA e
    • i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;
    • si aggiungono i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare per i quali il termine ordinario di versamento sia successivo al 30 giugno 2026, ossia le società di capitali che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio dopo il 31 maggio 2026, e gli IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare;
    • i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR

    Occorre evidenziare che per il periodo d'imposta 2025 (dichiarazione 2026), il Decreto MEF del 31 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026, ha approvato gli ISA applicabili al periodo d'imposta 2025, con 85 indici sintetici di affidabilità fiscale e 173 modelli per la comunicazione dei dati, aggiornati alla classificazione ATECO 2025.

    Non esiste un "elenco negativo" ufficiale delle attività prive di ISA ma occorre ragionare per esclusione consultando l'allegato 1 al decreto MEF 31 marzo 2026.

    Leggi anche Agricoltura: Irpef al 30.6 ma non per tutti con il calendario di settore.

  • Versamenti delle Imposte

    Dichiarazione dei redditi: tardiva entro il 29 gennaio con sanzione

    Chi non ha provveduto ad inviare la Dichiarazione dei Redditi 2025 entro il 31 ottobre scorso, può ancora farlo pagando delle sanzioni.

    Ricordiamo che, dal 1° settembre 2024 sono anche entrate in vigore novità in tema di sanzioni, previste dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n 87/2024, che ha modificato il Dlgs n 471/97.

    Il Dlgs n 87/2024 non ha però disciplinato il caso della dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni, caso per cui restano immutate le sanzioni.

    In proposito restano validi i principi indicati nella Circolare ADE n 42/2016 che equiparano la dichiarazione tardiva alla dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte, punita con una sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, con riduzione di un decimo del dovuto per omessa dichiarazione, e quindi una sanzione pari a 25 euro.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Dichiarazione 2025: invio entro il 29 gennaio con con sanzione

    Scaduto il termine del 31 ottobre scorso è ancora possibile presentare la dichiarazione dei redditi entro 90 giorni, pagando una minima sanzione.

    In particolare, vi è la possibilità di presentazione tardiva della dichiarazione entro il 29 gennaio, con l’applicazione della sanzione minima di 25 euro.

    L’art. 2 comma 7 del D.P.R. n. 322/1998 prevede che “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo”. 

    Secondo quanto indicato dalla circolare n 42/2016 entro il 29 gennaio il contribuente deve:

    • presentare il modello Redditi 2024;
    • pagare 25 euro per la violazione da tardiva dichiarazione;
    • pagare le imposte e gli interessi legali;
    • ravvedere le sanzioni da omesso/insufficiente versamento del saldo e degli acconti se dovuti ( ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 471/97).

    Il Decreto legislativo n. 87/2024 che ha cambiato le regole previste dal Decreto Legislativo n. 471/1997 è intervenuto invece sulla dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

    In base alle novità la sanzione dovuta per l'omissione dichiarativa ammonta al 120% dell’imposta non versata.

    Una novità, introdotta introdotta dal Dlgs Sanzioni (Dlgs n 87/2024), prevede anche una sanzione ridotta del 75% se il contribuente, trascorso il 90° giorno dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione e fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, presenta la dichiarazione omessa prima di qualsiasi controllo. 

    Nel caso in cui invece si ratti di omessa dichiarazione, ma non ci sono imposte dovute, la sanzione varia da 250 a 1.000 euro, e può raddoppiare per i soggetti obbligati alla contabilità.

    Vediamo la tabella di riepilogo:

    Dichiarazione dei Redditi 2025 Sanzioni in vigore dal 1° settembre 2024
    Dichiarazione tardiva entro i 90 gg dalla scadenza sanzione rimasta immutata a 25 euro con ravvedimento operoso
    Dichiarazione omessa sanzione al 120% dell'imposta non versata
    Dichiarazione oltre i 90 gg, quindi omessa, ma entro i termini di decadenza dell'attività di controllo e prima dell'accertamento sanzione al 75% delle imposte dovute

  • Versamenti delle Imposte

    Acconto irpef novembre 2025: pagamenti entro il 1° dicembre

    Entro il 30 novembre va versato l'accondo irpef. Essendo il giorno 30 una domenica il pagamento sarà considerato regolare se effettuato entro il 1° dicembre.

    Prima di riepilogare le regole generali del pagamento ricordiamo che il Ministro Giorgetti, in question time, ha recentemente replicato sulla possibilità di rateizzare l'acconto delle tasse di novembre, specificando che non sarà possibile avere proroghe ne rate come l'anno scorso, i dettagli nel botta e risposta del question time.

    Leggi anche Acconto di novembre aderenti CPB

    Acconto di novembre 2025: no alle rate da Giorgetti

    Il ministro Giorgetti in un Question time dei primi di novembre, replicava sul secondo acconto Irpef in scadenza il giorno 30.11.

    In particolare, il secondo acconto, deve essere pagato in unica soluzione, e a quanto pare, stando alle ultime novità dal Ministro non ci saranno rate, nè slittamenti a gennaio del versamento.

    Ricordiamo che nel 2023 e nel 2024 i titolari di partita IVA hanno potuto fruire della rateizzazione del secondo acconto Irpef in scadenza a novembre.

    Il ministro Giorgetti intervenendo al Question time alla Camera dei deputati ha purtroppo evidenziato che non sarà possibile avere il beneficio degli altri anni per motivi di cassa.

    Le esigenze di gettito, ha spiegato il Ministro Giorgetti, non consentono di applicare anche quest’anno lo slittamento del versamento e la rateizzazione degli importi.

    Riepiloghiamo le regole.

    Acconto di novembre 2025: pagamenti entro il 1° dicembre

    In generale il contribuente versa l’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) con un acconto, in una o due rate, e un saldo.

    In particolare, ogni anno versa il saldo relativo all’anno precedente e un acconto relativo all’anno in corso.

    L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno in corso (riferita, quindi, all’anno precedente) è superiore a 51,65 euro una volta sottratti le detrazioni, i crediti d’imposta, le ritenute e le eccedenze. 

    L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo.

    L’acconto per l’anno in corso deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

    • unico versamento entro il 30 novembre dell'anno di imposta se l’acconto è inferiore a 257,52 euro, quest'anno 1° dicembre.
    • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima è pari al 40% e va versata entro il 30 giugno dell'anno di imposta (insieme al saldo dell’anno precedente), la seconda è pari al restante 60% e va versata entro il 30 novembre dello stesso anno (sempre 1° dicembre poichè il 30 novembre è domenica)

    I soggetti che devono applicare gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) e i soggetti che rientrano nel regime forfetario effettuano

    • un unico versamento entro il 30 novembre se l’importo totale dovuto non supera 206 euro
    • l’acconto in due rate di pari importo entro le stesse scadenze previste per gli altri contribuenti (30 giugno e 30 novembre).

    Salvo proroghe:

    • il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%,
    • la scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

    Tutti i contribuenti pagano le imposte tramite il modello F24 . 

    Acconto di novembre: i metodi di calcolo

    I metodi per il calcolo dell’acconto sono due:

    1. il metodo storico 
    2. il metodo previsionale. 

    Il metodo storico permette di determinare l’acconto tenendo conto dell’imposta dovuta per l’anno precedente.

    Con questo metodo, l’acconto per l’anno in corso è pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti di imposta e ritenute d’acconto.

    Il metodo previsionale permette di calcolare l’acconto tenendo conto dell’imposta che si presume di dover versare, senza tener conto di quella dell’anno precedente, ma considerando i redditi si ipotizzano per l'anno, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto. 

    Tale metodo è conveniente nel caso in cui il contribuente sa di dover sostenere oneri che incideranno sul reddito imponibile oppure sull’imposta lorda o ancora che percepirà minori redditi.

    La scelta va valutata attentamente poiché può esporre il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

    La sanzione dovuta sarà quella di cui all’articolo 13 del Dlgs 471 del 1997 pari al 25% dell’importo non versato , ma si riduce alla metà se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza originaria.

  • Versamenti delle Imposte

    Global Minimum tax: codici tributo per pagare

    Con la Risoluzione n 64 del 10 novembre vengono istituiti i codici tributo per pagare la global minimum tax, vedialo le istruzioni ADE.

    Globalo Minimum tax: codicI tributo per pagare

    ll decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 al Titolo II (articoli da 8 a 60), introduce la normativa sull’imposizione minima
    globale dei grandi gruppi multinazionali e nazionali di imprese
    , in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

    Il decreto recepisce la Direttiva (UE) 2022/2523, che a sua volta recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul c.d. Secondo Pilastro (“Pillar 2”) raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”).
    In particolare, il decreto, all’articolo 9, comma 1, prevede una imposizione integrativa che viene prelevata, in Italia, attraverso:

    1.  l’imposta minima integrativa di cui agli articoli 13, 14 e 15 del decreto;
    2. l’imposta minima suppletiva di cui agli articoli 19, 20 e 21 del decreto;
    3. l’imposta minima nazionale di cui all’articolo 18 del decreto.

    Nello specifico, gli obblighi di versamento sono disciplinati dall’articolo 53, comma 2, del decreto e le relative disposizioni attuative sono previste dall’articolo 6 del decreto 7 novembre 2025 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Leggi anche  Global Minimum tax: il decreto con regole per Dichiarazione e pagamento.

    L’imposta minima integrativa, l’imposta minima suppletiva e l’imposta minima nazionale dovute in Italia sono versate in euro con le modalità di cui

    all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione.

    Il versamento delle imposte avviene in due rate: il 90 per cento dell’importo dovuto entro l’undicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio al

    quale l’imposta si riferisce e l’importo residuo entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa a tale esercizio.

    In tale ambito, la relazione illustrativa al decreto chiarisce che, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il primo versamento per l’imposizione integrativa dovuta in relazione al 2024 dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno di novembre 2025 e la seconda rata dell’imposta dovuta per il 2024 dovrà essere versata entro luglio 2026. A partire dall’esercizio successivo a quello transitorio (come definito dall’articolo 54 del decreto), per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la seconda rata per l’imposta dovuta nel 2025 dovrà essere versata entro il mese di aprile 2027 (con prima rata da versare entro novembre 2026).

    Tanto premesso, al fine di consentire il versamento delle imposte in parola mediante il modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “2730” denominato “Imposta minima integrativa – articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
    • “2731” denominato “Imposta minima suppletiva – articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
    • “2732” denominato “Imposta minima nazionale – articolo 18 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.

    Per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18

    dicembre 1997, n. 472, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “2733” denominato “Sanzione da ravvedimento – Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale – articoli 13 e seguenti del decreto
    • legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
    •  “2734” denominato Interessi da ravvedimento – Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale – articoli 13 e seguenti del decreto
    • legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.

    Si rimanda alla risoluzione per ulteriori istruzioni.

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Global Minimum tax: il decreto con regole per Dichiarazione e pagamento

    Il MEF ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale, il Decreto 7 novembre 2025, pubblicato poi in GU n 261 del 10 novembre, con le disposizioni di attuazione dell'art. 53, D.Lgs. n. 209/2023, concernente gli obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposizione integrativa dovuta in Italia nell'ambito della disciplina della Global Minimum Tax. Vediamo i dettagli del decreto.

    Leggi anche Global Minimum tax: codici tributo per pagare  

    Come dichiarare la Global Minimum tax

    Con Decreto 7 novembre 2025 sono state emanate le disposizioni di attuazione dell'art. 53, D.Lgs. n. 209/2023, per la Global Minimum Tax e in particolare: 

    • termini e modalità di presentazione della dichiarazione annuale,
    • versamento, delle tre imposte che compongono il sistema dell’imposizione integrativa:
      • per l’imposta minima integrativa la responsabilità ricade sulla controllante capogruppo (articolo 13, Dlgs n. 209/2023), sulla partecipante intermedia (articolo 14), e sulla partecipante parzialmente posseduta (articolo 15) localizzate in Italia;
      •   per l'imposta minima suppletiva l'obbligo ricade sul soggetto individuato dal gruppo, tra le sue entità localizzate in Italia, come responsabile del pagamento dell'Imposta minima suppletiva (articoli 19, comma 2, o 20, comma 3, del Dlgs n. 209/2023)
      •  per l’imposta minima nazionale, a livello generale, il soggetto obbligato è individuato in ciascuna impresa, entità a controllo congiunto del gruppo entità apolide localizzata in Italia, sebbene l’articolo 18, comma 7, del Dlgs n. 209/2023, consente al gruppo di designare una delle imprese o entità italiane per adempiere all’obbligo dichiarativo e di versamento per conto delle altre.  La relazione illustrativa al decreto specifica che In coerenza con la natura e il ruolo svolto da questa imposta nell’economia delle regole sull’imposizione integrativa, il soggetto responsabile dell’imposta minima nazionale, a differenza di quanto accade per l’imposta minima integrativa e per l’imposta minima suppletiva, sarà sempre tenuto a presentare la Dichiarazione Fiscale all’Agenzia delle entrate in relazione agli esercizi in cui il gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza soddisfa i requisiti previsti all’articolo 10 del Decreto Legislativo”.Il legislatore ha stabilito che la dichiarazione, anche se l’imposta minima nazionale sia pari a zero, debba essere presentata in via continuativa e sistematica da parte di tutti i soggetti italiani coinvolti nell’ambito della Global minimum tax.

    I soggetti tenuti alla presentazione della Dichiarazione coincidono con i soggetti tenuti al versamento dell'imposta e potrebbero risultare diversi, nell'ambito dello stesso gruppo, per ciascuna delle tre imposta sopra citate. 

    Il Decreto contiene anche le norme per:

    • adempimenti dichiarativi,
    • contenuto della Dichiarazione Fiscale,
    • regole di compilazione,
    • termini e le modalità di presentazione,
    • versamento dell'imposta,
    • eccedenze di versamento e i rimborsi,
    • applicazione delle sanzioni.

    Attenzione al fatto che il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate verrà approvato il modello di Dichiarazione Fiscale, le relative istruzioni e le modalità tecniche di trasmissione telematica.

    Global Minimu tax: il modello per dichiararla e poi pagare il dovuto

    Il decreto stabilisce un modello dichiarativo unico, composto da due parti fondamentali: 

    • una sezione generale obbligatoria con i dati del soggetto che presenta la dichiarazione, le informazioni sul gruppo, ed eventuali regimi semplificati o di esclusione di cui il gruppo usufruisce;
    • prospetti specifici per ciascuna delle tre imposte di cui il dichiarante è responsabile. Attenzione al fatto che tali prospetti vanno compilati anche se l’imposta dovuta è pari a zero).

    Nei prospetti relativi all'Imposta minima suppletiva e nazionale, il dichiarante deve indicare le imprese/entità coobbligate, per conto delle quali agisce, e la ripartizione dell'eventuale onere fiscale tra i soggetti del gruppo localizzati in Italia.

    Tutti gli importi devono essere espressi in euro: la conversione da altra valuta deve avvenire utilizzando il tasso di cambio dell’ultimo giorno dell’esercizio.

    Viene evidenziato che gli adempimenti dichiarativi riguardanti l’imposizione integrativa sono regolati, oltre che dal decreto in argomento, dalle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 del Dpr n. 322/1998, che risultano compatibili con il sistema impositivo in esame.

    In relazione all’articolo 32, le modifiche successive alla “Comunicazione rilevante” sono collegate agli eventi che possono determinare una variazione dell’aliquota di imposizione effettiva di un esercizio, a seguito della presentazione della relativa comunicazione.

    La dichiarazione va trasmessa all'Agenzia delle entrate entro gli stessi termini stabiliti per la trasmissione della "Comunicazione Rilevante", quindi, entro 15 mesi dalla chiusura dell’esercizio di riferimento (termine ordinario).

    Per il primo esercizio di applicazione delle disposizioni il termine è stato esteso al diciottesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio. 

    Il primo termine di scadenza non può essere anteriore al 30 giugno 2026.

    Infine, i soggetti obbligati sono tenuti a conservare la documentazione contabile ed extra contabile utilizzata per la compilazione della dichiarazione fiscale. 

    Le imposte sono versate in due rate:

    • la prima rata pari al 90% dell'importo complessivamente dovuto, va versata entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio di riferimento. Ad esempio, per l’esercizio 2024 coincidente con l'anno solare, il primo versamento dovrà essere effettuato entro il primo dicembre 2025 (in quanto il 30 novembre cade di domenica);
    • la seconda rata o saldo, pari al residuo 10%, deve essere versato entro un mese dal termine previsto, nell’articolo 5, per la presentazione della dichiarazione fiscale.

    Leggi anche  Global Minimum tax: codicI tributo per pagare con i codici tributo necessari ai pagamenti.

    Global minimum tax: sanzioni per chi non la versa

    Per l'inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, si applicano le disposizioni sanzionatorie contenute nei decreti legislativi nn. 471 e 472 del 1997. 

    È previsto un regime transitorio per le violazioni riguardanti i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del Dlgs n. 209/2023, infatti, le sanzioni amministrative non vengono irrogate, purché non ricorrano i casi di dolo o colpa grave

    Le imprese e le entità del gruppo, per conto delle quali agisce il soggetto tenuto agli obblighi dichiarativi e di versamento sono responsabili solidalmente e congiuntamente con quest’ultimo per imposte, interessi e sanzioni

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Indebita compensazione e F24: sono necessari per provare il reato?

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30773 del 15 settembre 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la decisione della Corte d’appello di Bari, confermando la condanna del legale rappresentante di una società per il reato di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000.
    La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: 

    • per dimostrare la condotta illecita non è necessaria la produzione in giudizio dei modelli F24 utilizzati per le compensazioni indebite, poiché la prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, nel rispetto del principio di libertà della prova e del libero convincimento del giudice.

    La vicenda nasce dalla condanna dell’imputato da parte del Tribunale di Trani nel dicembre 2022, poi confermata in appello a Bari nell’ottobre 2024.
    L’imputato, in qualità di legale rappresentante della società, era stato ritenuto responsabile di aver compensato debiti fiscali con crediti inesistenti o non spettanti, in violazione dell’articolo 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000.

    Nel corso delle verifiche fiscali, gli organi di controllo avevano accertato le operazioni di compensazione indebita sulla base delle risultanze informatiche della banca dati dell’Amministrazione finanziaria, senza acquisire in formato cartaceo o digitale i modelli F24, ritenendoli comunque disponibili per via telematica.

    La difesa aveva impugnato la decisione, sostenendo che l’assenza dei modelli F24 nel fascicolo processuale rendesse carente la prova della condotta, e lamentando anche che il giudice d’appello avesse posto a carico dell’imputato l’onere di produrre il Libro unico del lavoro utilizzato in sede di verifica.

    Libertà della prova e onere della difesa: Cassazione n sentenza n. 30773/2025

    La Cassazione ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato, ritenendo che la difesa non avesse contestato nel merito le risultanze probatorie concordemente valutate dai giudici di primo e secondo grado.
    In particolare, la Suprema Corte ha osservato che le conclusioni sull’indebita compensazione risultavano pienamente supportate dagli atti di verifica e dal contenuto del Libro unico del lavoro prodotto dal consulente dell’imputato in sede di controllo.

    Riprendendo il proprio orientamento interpretativo consolidato, la Corte ha ribadito che: “Il delitto di indebita compensazione, di cui all’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, pur richiedendo sul piano materiale l’utilizzo del modello F24, non impone che tale documento sia prodotto in giudizio come mezzo di prova esclusivo”.

    Il principio è stato già espresso, tra le altre, dalla sentenza n. 24254/2024, che ha precisato come la condotta tipica del reato (ossia l’utilizzo del modello F24 per compensare crediti non spettanti) non debba essere confusa con l’obbligo processuale di produrre fisicamente quel modello.
    A tale indirizzo si erano già allineate anche precedenti pronunce (Cass. n. 15236/2015), che distinguono tra elemento costitutivo del reato e mezzo di prova per accertarlo.

    Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione consolida ulteriormente l’orientamento secondo cui l’indebita compensazione è reato autonomo, che si perfeziona con l’utilizzo del modello F24 per compensare crediti non spettanti o inesistenti, e che la prova del fatto può essere raggiunta anche in assenza del documento materiale.

    Il principio ha rilievo pratico sia per gli operatori fiscali sia per i consulenti legali:
    rafforza la posizione dell’Amministrazione finanziaria nella prova dell’illecito penale tributario, e impone ai difensori una maggiore attenzione nel fornire controprove puntuali e documentate in fase processuale.

  • Versamenti delle Imposte

    Divieto di compensazione dei crediti fiscali tra soggetti diversi

    Con la Risposta a interpello n 246 le Entrate ribadiscono il divieto di compensazione dei crediti fiscali tra soggetti diversi, anche se appartenenti alla stessa rete d’imprese.

    Il pagamento dei debiti tributari altrui tramite F24 resta vietato se effettuato con i crediti dell'accollante. 

    Vediamo i dettagli del caso di specie.

    Compensazione crediti nella rete d’imprese: l’ade chiarisce quando è vietata

    L'Agenzia delle Entrate ha risposto a un quesito avanzato da [ALFA] – Rete di Imprese, soggetto con personalità giuridica costituito ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009.

    La Rete dichiara di voler gestire adempimenti tributari in nome e per conto delle imprese aderenti, ma senza assumere direttamente le relative obbligazioni fiscali. 

    In particolare, viene proposto un modello operativo così articolato:

    • il retista A, titolare di crediti fiscali nel proprio cassetto fiscale, verserebbe tramite F24 tributi dovuti dal retista B, usando i propri crediti;
    • la rete garantirebbe solo coordinamento e tracciabilità, senza inviare direttamente i modelli F24 né effettuare compensazioni centralizzate;
    • ogni operazione sarebbe documentata e regolata da un disciplinare tecnico condiviso.

    L’istante chiede conferma della legittimità dell’operazione e della sua estraneità al divieto di accollo fiscale vietato, sostenendo che non vi sarebbe alcuna assunzione del debito da parte del retista pagante, ma solo esecuzione contrattuale interna alla rete.

    L'Agenzia delle Entrate nega la legittimità del modello proposto, ritenendo che l’operazione configuri un accollo tributario vietato, ai sensi dell’art. 1273 del Codice Civile.

    Il chiarimento risiede in due punti:

    • l’accollo fiscale è lecito, ma solo se il debito viene pagato in modo diretto, non compensato;
    • qualunque compensazione tra soggetti diversi è espressamente vietata, anche se si tratta di imprese appartenenti alla stessa rete e anche se fondata su accordi contrattuali interni.

    Come precisato nella risposta, la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 è ammessa solo tra crediti e debiti dello stesso contribuente, risultanti da proprie dichiarazioni o denunce fiscali.

    La giurisprudenza conferma la tesi del Fisco

    A rafforzare la posizione, l’Agenzia richiama l’ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025 della Cassazione, secondo cui: 

    «L'accollo di debiti erariali assume solo ed esclusivamente efficacia di accollo interno, con due conseguenze: 

    1. la prima è che soggetto debitore nei confronti dell'erario resta sempre l'accollato; 
    2. la seconda è che, ancorché relativo a crediti e debiti d'imposta afferenti alla medesima annualità, l'assenza di identità soggettiva comporta che né l'accollante può compensare con i propri crediti d'imposta i debiti tributari di terzi che si è accollato, né quest'ultimo può pretendere dall'erario che i propri debiti si compensino con i crediti d'imposta dell'accollante».

    Pertanto, anche se i crediti e i debiti sono riferiti alla stessa annualità o all’interno della stessa rete, la differenza tra i soggetti coinvolti preclude qualsiasi compensazione.

    Accollo tributario vietato e sanzioni

    Attenzione al fatto che, si effettua compensazione in violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto a tutti gli effetti con la conseguenza di:

    • obbligo di versamento integrale del debito d’imposta accollato;
    • applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997;
    • possibile disconoscimento del credito utilizzato in compensazione.

    Il rischio è quindi doppio: il pagamento è inefficace, e il contribuente può essere esposto a recuperi e sanzioni anche significative.

  • Versamenti delle Imposte

    Riaffidamento carichi: condizioni di adesione per gli enti

    L’articolo 5 del Decreto legislativo n. 110/2024 prevede specifiche disposizioni in ordine ai termini e alle modalità di “Riaffidamento dei carichi” oggetto di discarico. 

    Le disposizioni contenute al comma 1 lett. c) e al comma 5 dell’articolo citato, prevedono che il riaffidamento ad Agenzia delle entrate-Riscossione delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa, ha luogo mediante adesione dell’Ente creditore alle Condizioni di servizio rese disponibili dalla stessa Agenzia, vediamole.

    Clicca qui per raggiungere la pagina Ader dedicata.

    Riaffidamento carichi: condizioni di adesionhe per gli enti

    Visto il decreto legislativo, 29 luglio 2024, n. 110 (pubblicato sulla G.U. del 7 agosto 2024) recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”; le seguenti Condizioni di Servizio e il relativo Allegato costituiscono la disciplina dei rapporti tra Agenzia delle entrate-Riscossione e gli Enti creditori che intendono usufruire del servizio di riaffidamento delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 110 del 2024. 

    Il riaffidamento dei carichi all’Agenzia ai sensi dell’art. 5, commi 1 lett. c) e 5, del decreto legislativo n. 110 del 2024 per la riscossione coattiva delle somme discaricate riguardanti carichi ad essa affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025 prevede che:

    • l’adesione avvenga mediante invio a mezzo PEC, all’indirizzo dedicato riaffidamento.carichi@PEC.agenziariscossione.gov.it, della Comunicazione di adesione redatta compilando il modello di cui all’allegato 1 e del provvedimento adottato dall’Ente,
    • il provvedimento deve contenere espresso riferimento alle presenti condizioni, pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia.
    • l'adesione implica l'accettazione integrale e incondizionata delle Condizioni. 

    L’adesione da  parte dell'ente determina:

    1. in caso di discarico automatico ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 110 del 2024, il riaffidamento automatico, all’Agenzia, di tutte le somme discaricate indipendentemente dalla natura delle medesime;
    2. in caso di discarico anticipato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 110 del 2024, il riaffidamento, entro il termine di cui all’art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 110 del 2024, delle sole somme discaricate, non ancora prescritte, per le quali l’Ente, a conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, comunichi all’Agenzia gli specifici beni del debitore da aggredire.

  • Versamenti delle Imposte

    Carte di debito aziendali: caratteristiche ai fini della esenzione

    L’Agenzia delle Entrate con l'interpello della Dre Lombardia n 318/2025 non innova rispetto alle indicazioni della risposta a interpello 5/2025, ma delimita ulteriormente il perimetro di riferimento per la esenzione dalle imposte di questo strumento di wellfare aziendale.

    Carte di debito nel welfare aziendale: la posizione dell’Agenzia

    Nel contesto dei piani di welfare aziendale, molte aziende cercano strumenti agili per distribuire beni e servizi ai dipendenti. 

    Tra questi strumenti figurano sempre più spesso carte prepagate o di debito.

    Ma possono essere considerate “documenti di legittimazione” ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR, e quindi non soggette a tassazione? 

    A questa domanda risponde la Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 904-318/2025.

    Il soggetto istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se l’utilizzo di una carta di debito, spendibile tramite POS, emessa da un provider specializzato, possa essere equiparato ad altri strumenti riconosciuti dal legislatore come esenti da tassazione.

    In particolare, la carta proposta nel caso di specie:

    • è ricaricata dal datore di lavoro;
    • è spendibile per l’acquisto di beni e servizi in un circuito di esercenti convenzionati;
    • non consente prelievi di contanti né trasferimenti di denaro;
    • è utilizzabile solo sul territorio italiano.

    L'agenzia ricorda che l’articolo 51 del TUIR disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente e, al comma 3, stabilisce che non concorrono a formare il reddito «le somministrazioni di beni e servizi riconosciute dal datore di lavoro attraverso documenti di legittimazione, che non danno diritto al rimborso in denaro».

    Sono considerati validi documenti di legittimazione, ad esempio, i buoni pasto, le gift card e altri strumenti che garantiscono un uso vincolato a specifici beni o servizi, in una rete predeterminata di fornitori.

    La Direzione Regionale Lombardia ha respinto la richiesta dell’interpellante, chiarendo che la carta proposta non soddisfa i requisiti per l’esenzione. I motivi principali sono:

    • rete di esercenti non sufficientemente delimitata: pur essendo composta da soggetti convenzionati, la rete appare estesa e difficilmente controllabile.
    • possibilità di utilizzo assimilabile alla moneta elettronica: anche se non prevede prelievi, la carta ha un funzionamento simile a quello di una carta bancaria, utilizzabile presso un’ampia platea di esercizi.
    • assenza di un marchio identificativo univoco: secondo l’Agenzia, è necessario che i punti vendita aderenti al circuito siano chiaramente riconoscibili, ad esempio, tramite un marchio commerciale ben visibile.

    I benefit erogati con tale carta, replica l'Agenzia, non possono essere considerati “documenti di legittimazione”, e le relative somme sono da assoggettare a tassazione ordinaria.

    Dall'interpello si evince che per strutturare correttamente un piano di welfare con strumenti fiscalmente esenti:

    • verificare che lo strumento non dia accesso a denaro liquido o bonifici;
    • limitare l’utilizzo a una rete chiusa di fornitori, vincolati da contratto;
    • garantire la tracciabilità e la rendicontazione delle spese;
    • adottare un sistema identificabile, ad esempio con logo o marchio riconoscibile;
    • acquisire documentazione ufficiale dal fornitore sulla conformità del servizio.

    La risposta 904-318/2025 conferma l’approccio prudenziale dell’Agenzia delle Entrate verso gli strumenti “ibridi” nel welfare aziendale. 

    Le carte di debito – anche se ricaricate dal datore di lavoro e utilizzabili in ambiti specifici – possono essere assimilate a mezzi di pagamento, e quindi considerate retribuzione in natura, salvo precisi vincoli.

  • Versamenti delle Imposte

    Blocco compensazioni nel sequestro di società con debiti iscritti a ruolo

    Con Risposta n 172/2025 le Entrate replicano rispetto al sequestro di una società e il blocco delle compensazioni.

    In particolare, l’Agenzia delle Entrate affronta una questione rilevante ossia la possibilità per una società sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321, comma 2 c.p.p., di utilizzare crediti tributari in compensazione orizzontale (modello F24), anche in presenza di debiti fiscali pregressi superiori a 100.000 euro, formalmente iscritti a ruolo ma sospesi a causa della misura cautelare penale.

    L’istanza è presentata da una società tramite il proprio amministratore giudiziario.

    Secondo l’amministratore giudiziario, la società si trova in una situazione particolare:

    • i debiti tributari sono tutti anteriori al sequestro;
    • la normativa antimafia vieta il pagamento di tali debiti in quanto momentaneamente inesigibili (art. 53 D.lgs. 159/2011);
    • pertanto, non possono essere considerati "scaduti" ai fini dell’applicazione del blocco compensazioni previsto dall’art. 37, comma 49-quinquies del D.L. 223/2006.

    La tesi sostenuta è che i debiti tributari, essendo sospesi per legge, non rientrerebbero nel perimetro normativo del blocco delle compensazioni. 

    Di conseguenza, la società chiede di poter comunque utilizzare i crediti tributari disponibili per compensare debiti iscritti a ruolo anche se superiori alla soglia di 100.000 euro.

    Le Entrate non sono d'accordo vediamo il perchè.

    Blocco compensazioni nel sequestro di società

    L’Agenzia delle Entrate non condivide l’impostazione proposta dall’istante infatti evidenzia che la sospensione delle procedure esecutive prevista dagli artt. 50 e 55 del D.lgs. 159/2011 è volta a garantire l’integrità dei beni sequestrati, ma non incide sulla natura e validità dei carichi fiscali iscritti a ruolo.

    Il concetto chiave è che il “ruolo” precede la fase esecutiva e non coincide con essa.

    Pertanto, anche se le esecuzioni sono sospese per effetto del sequestro, i debiti restano formalmente esistenti, esigibili e superiori alla soglia dei 100.000 euro, ai fini del blocco delle compensazioni.

    L’Agenzia puntualizza che l’art. 52 D.lgs. 159/2011 tutela i diritti di credito dei terzi solo nel caso in cui vi sia una confisca definitiva, e non per garantire operazioni correnti di compensazione da parte della società sequestrata.

    Secondo l’Agenzia, l'istante richiama erroneamente l’art. 53, mentre la norma applicabile sarebbe semmai il citato art. 52, che però non è rilevante nella fase cautelare preventiva.

    L’art. 37, comma 49-quinquies del D.L. 223/2006 – come recentemente modificato dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e dal D.L. 39/2024 – esclude la possibilità di utilizzare crediti in compensazione orizzontale per i contribuenti con carichi affidati all’agente della riscossione superiori a 100.000 euro, scaduti e non sospesi.

    La Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, citata dall’Agenzia, ha chiarito che tra i provvedimenti di sospensione ammissibili rientrano solo:

    • le sospensioni giudiziali ex art. 47 D.Lgs. 546/1992;
    • le sospensioni amministrative ex art. 39 DPR 602/1973.

    La sospensione automatica prevista dal Codice Antimafia per le società sequestrate non è contemplata tra queste, né ha effetto esonerante rispetto alla disciplina sulle compensazioni.

    Pertanto l’Agenzia conclude che la compensazione orizzontale non è ammessa anche nel caso in cui:

    • i debiti tributari siano anteriori al sequestro;
    • non siano eseguibili per effetto della misura cautelare;
    • e siano formalmente sospesi nei confronti dell’agente della riscossione.

    Infatti, il blocco previsto dall’art. 37, comma 49-quinquies, opera sul semplice superamento della soglia di 100.000 euro di carichi affidati, indipendentemente dalla loro esigibilità immediata

    Il sequestro penale, quindi, non costituisce causa di sospensione idonea a rimuovere il divieto di compensazione.