• Versamenti delle Imposte

    Carte di debito aziendali: caratteristiche ai fini della esenzione

    L’Agenzia delle Entrate con l'interpello della Dre Lombardia n 318/2025 non innova rispetto alle indicazioni della risposta a interpello 5/2025, ma delimita ulteriormente il perimetro di riferimento per la esenzione dalle imposte di questo strumento di wellfare aziendale.

    Carte di debito nel welfare aziendale: la posizione dell’Agenzia

    Nel contesto dei piani di welfare aziendale, molte aziende cercano strumenti agili per distribuire beni e servizi ai dipendenti. 

    Tra questi strumenti figurano sempre più spesso carte prepagate o di debito.

    Ma possono essere considerate “documenti di legittimazione” ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR, e quindi non soggette a tassazione? 

    A questa domanda risponde la Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 904-318/2025.

    Il soggetto istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se l’utilizzo di una carta di debito, spendibile tramite POS, emessa da un provider specializzato, possa essere equiparato ad altri strumenti riconosciuti dal legislatore come esenti da tassazione.

    In particolare, la carta proposta nel caso di specie:

    • è ricaricata dal datore di lavoro;
    • è spendibile per l’acquisto di beni e servizi in un circuito di esercenti convenzionati;
    • non consente prelievi di contanti né trasferimenti di denaro;
    • è utilizzabile solo sul territorio italiano.

    L'agenzia ricorda che l’articolo 51 del TUIR disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente e, al comma 3, stabilisce che non concorrono a formare il reddito «le somministrazioni di beni e servizi riconosciute dal datore di lavoro attraverso documenti di legittimazione, che non danno diritto al rimborso in denaro».

    Sono considerati validi documenti di legittimazione, ad esempio, i buoni pasto, le gift card e altri strumenti che garantiscono un uso vincolato a specifici beni o servizi, in una rete predeterminata di fornitori.

    La Direzione Regionale Lombardia ha respinto la richiesta dell’interpellante, chiarendo che la carta proposta non soddisfa i requisiti per l’esenzione. I motivi principali sono:

    • rete di esercenti non sufficientemente delimitata: pur essendo composta da soggetti convenzionati, la rete appare estesa e difficilmente controllabile.
    • possibilità di utilizzo assimilabile alla moneta elettronica: anche se non prevede prelievi, la carta ha un funzionamento simile a quello di una carta bancaria, utilizzabile presso un’ampia platea di esercizi.
    • assenza di un marchio identificativo univoco: secondo l’Agenzia, è necessario che i punti vendita aderenti al circuito siano chiaramente riconoscibili, ad esempio, tramite un marchio commerciale ben visibile.

    I benefit erogati con tale carta, replica l'Agenzia, non possono essere considerati “documenti di legittimazione”, e le relative somme sono da assoggettare a tassazione ordinaria.

    Dall'interpello si evince che per strutturare correttamente un piano di welfare con strumenti fiscalmente esenti:

    • verificare che lo strumento non dia accesso a denaro liquido o bonifici;
    • limitare l’utilizzo a una rete chiusa di fornitori, vincolati da contratto;
    • garantire la tracciabilità e la rendicontazione delle spese;
    • adottare un sistema identificabile, ad esempio con logo o marchio riconoscibile;
    • acquisire documentazione ufficiale dal fornitore sulla conformità del servizio.

    La risposta 904-318/2025 conferma l’approccio prudenziale dell’Agenzia delle Entrate verso gli strumenti “ibridi” nel welfare aziendale. 

    Le carte di debito – anche se ricaricate dal datore di lavoro e utilizzabili in ambiti specifici – possono essere assimilate a mezzi di pagamento, e quindi considerate retribuzione in natura, salvo precisi vincoli.

  • Versamenti delle Imposte

    Blocco compensazioni nel sequestro di società con debiti iscritti a ruolo

    Con Risposta n 172/2025 le Entrate replicano rispetto al sequestro di una società e il blocco delle compensazioni.

    In particolare, l’Agenzia delle Entrate affronta una questione rilevante ossia la possibilità per una società sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321, comma 2 c.p.p., di utilizzare crediti tributari in compensazione orizzontale (modello F24), anche in presenza di debiti fiscali pregressi superiori a 100.000 euro, formalmente iscritti a ruolo ma sospesi a causa della misura cautelare penale.

    L’istanza è presentata da una società tramite il proprio amministratore giudiziario.

    Secondo l’amministratore giudiziario, la società si trova in una situazione particolare:

    • i debiti tributari sono tutti anteriori al sequestro;
    • la normativa antimafia vieta il pagamento di tali debiti in quanto momentaneamente inesigibili (art. 53 D.lgs. 159/2011);
    • pertanto, non possono essere considerati "scaduti" ai fini dell’applicazione del blocco compensazioni previsto dall’art. 37, comma 49-quinquies del D.L. 223/2006.

    La tesi sostenuta è che i debiti tributari, essendo sospesi per legge, non rientrerebbero nel perimetro normativo del blocco delle compensazioni. 

    Di conseguenza, la società chiede di poter comunque utilizzare i crediti tributari disponibili per compensare debiti iscritti a ruolo anche se superiori alla soglia di 100.000 euro.

    Le Entrate non sono d'accordo vediamo il perchè.

    Blocco compensazioni nel sequestro di società

    L’Agenzia delle Entrate non condivide l’impostazione proposta dall’istante infatti evidenzia che la sospensione delle procedure esecutive prevista dagli artt. 50 e 55 del D.lgs. 159/2011 è volta a garantire l’integrità dei beni sequestrati, ma non incide sulla natura e validità dei carichi fiscali iscritti a ruolo.

    Il concetto chiave è che il “ruolo” precede la fase esecutiva e non coincide con essa.

    Pertanto, anche se le esecuzioni sono sospese per effetto del sequestro, i debiti restano formalmente esistenti, esigibili e superiori alla soglia dei 100.000 euro, ai fini del blocco delle compensazioni.

    L’Agenzia puntualizza che l’art. 52 D.lgs. 159/2011 tutela i diritti di credito dei terzi solo nel caso in cui vi sia una confisca definitiva, e non per garantire operazioni correnti di compensazione da parte della società sequestrata.

    Secondo l’Agenzia, l'istante richiama erroneamente l’art. 53, mentre la norma applicabile sarebbe semmai il citato art. 52, che però non è rilevante nella fase cautelare preventiva.

    L’art. 37, comma 49-quinquies del D.L. 223/2006 – come recentemente modificato dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e dal D.L. 39/2024 – esclude la possibilità di utilizzare crediti in compensazione orizzontale per i contribuenti con carichi affidati all’agente della riscossione superiori a 100.000 euro, scaduti e non sospesi.

    La Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, citata dall’Agenzia, ha chiarito che tra i provvedimenti di sospensione ammissibili rientrano solo:

    • le sospensioni giudiziali ex art. 47 D.Lgs. 546/1992;
    • le sospensioni amministrative ex art. 39 DPR 602/1973.

    La sospensione automatica prevista dal Codice Antimafia per le società sequestrate non è contemplata tra queste, né ha effetto esonerante rispetto alla disciplina sulle compensazioni.

    Pertanto l’Agenzia conclude che la compensazione orizzontale non è ammessa anche nel caso in cui:

    • i debiti tributari siano anteriori al sequestro;
    • non siano eseguibili per effetto della misura cautelare;
    • e siano formalmente sospesi nei confronti dell’agente della riscossione.

    Infatti, il blocco previsto dall’art. 37, comma 49-quinquies, opera sul semplice superamento della soglia di 100.000 euro di carichi affidati, indipendentemente dalla loro esigibilità immediata

    Il sequestro penale, quindi, non costituisce causa di sospensione idonea a rimuovere il divieto di compensazione.

  • Versamenti delle Imposte

    Versamento maggiori acconti Ires e Irap: codici tributo per F24

    L'agenzie della Entrate ha pubblicato la Risoluzione n 38 del 6 giugno con i codici tributo i maggiori acconti di IRES e IRAP previsti in base all'art 1 commi da 14 a 20 della Legge di Bilancio 2025.

    In particolare, l’articolo 1, commi da 14 a 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai fini della determinazione delle basi imponibili dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i soggetti ivi previsti, ha previsto il differimento della deducibilità, dai periodi d’imposta ivi indicati ai successivi periodi di imposta individuati, delle quote di taluni componenti negativi di reddito. 

    Inoltre, il legislatore ha previsto l’impatto di tale differimento sulla determinazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta interessati.

    Inoltre, l’articolo 1, comma 20, della citata legge n. 207 del 2024 prevede che “Sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni dei commi da 14 a 19 del presente articolo, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si applicano le disposizioni dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, né quelle dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154”.

    Versamento maggiori acconti Ires e Irap: codici tributo per F24

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, degli importi relativi ai citati maggiori acconti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “2007” denominato “Maggior acconto I rata IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
    • “2008” denominato “Maggior acconto II rata IRES o maggior acconto in unica soluzione IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30
      dicembre 2024, n. 207”
    •  “3881” denominato “Maggior acconto I rata IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
    • “3882” denominato “Maggior acconto II rata IRAP o maggior acconto in unica soluzione IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30
      dicembre 2024, n. 207”.

    In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “2007” e “2008” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

    I codici tributo “3881” e “3882” devono essere indicati nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo

    “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”

  • Versamenti delle Imposte

    Campagne promozionali: l’imposizione fiscale della cessione di beni scontati

    Con Risposta n 25 dell'11 febbraio le Entrate pubblicano una replica ad una impresa che effettua cessioni di beni a titolo di sconto al raggiungimento di predeterminati livelli di fatturato ai fini della qualificazione ai fini IVA, IRES ed IRAP.

    Una SRL ha domandato se:

    1. i beni offerti come "kit promozionali" o sotto forma di punti riscattabili su una piattaforma siano qualificabili come sconti in natura ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 2 del DPR 633/1972, e quindi esclusi dalla base imponibile IVA;
    2. l'istante chiede se i costi relativi ai beni o servizi oggetto di sconto in natura siano deducibili ai fini IRES e IRAP, considerandoli come spese di vendita e non come spese di rappresentanza. Inoltre, interroga sulla possibilità di effettuare accantonamenti per i beni e servizi da consegnare nell’esercizio successivo.

    Sinteticamente, l'Ade evidenzia che le cessione di beni a titolo di sconto al raggiungimento di certi risultati di fatturato sono escluse da IVA e tassabili con le imposte dirette, vediamo il caso di specie.

    Campagne promozionali: regole per l’imposizione fiscale

    Relativamente al primo quesito l’Agenzia delle Entrate analizza l’applicabilità dell’art. 15, comma 1, n. 2 del DPR 633/1972, che esclude dalla base imponibile IVA il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, a condizione che: 

    • le cessioni siano espressamente e preventivamente pattuite nel contratto relativo alla cessione principale;
    • l’aliquota IVA dei beni ceduti non sia superiore a quella dei beni oggetto della cessione principale.

    L’Agenzia ritiene che le cessioni dei kit promozionali (prodotti di abbigliamento con il marchio scelto dal cliente) del caso di interpello, soddisfino questi requisiti, poiché:

    • sono pattuite in origine nell’accordo commerciale con il cliente;
    • sono collegate funzionalmente alla vendita di pneumatici;
    • i beni ceduti hanno la stessa aliquota IVA di quelli della cessione principale.

    Pertanto, conferma che i kit promozionali rientrano nel regime di esclusione dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 DPR 633/1972.

    Le Entrate evidenziano che, il sistema di accumulo punti per l’acquisto di premi su una piattaforma online rientra nello stesso regime di esclusione IVA.

    I punti maturati derivano dagli acquisti di pneumatici e il loro utilizzo per il riscatto di premi mantiene un collegamento diretto con la cessione principale.

    Anche questi beni, pertanto, costituiscono sconti in natura e non concorrono alla base imponibile IVA.

    Relativamente al secondo quesito l’Agenzia analizza la deducibilità dei costi sostenuti dalla SRL per l’acquisto dei beni ceduti a titolo di sconto in natura.

    L’art. 109 del TUIR stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi di reddito sono deducibili se inerenti all’attività dell’impresa e finalizzati alla produzione di ricavi.

    L’Agenzia ritiene che i costi sostenuti dalla SRL per i kit promozionali e i premi riscattati sulla piattaforma online siano inerenti, in quanto legati a una strategia promozionale che può generare maggiori ricavi, di conseguenza, questi costi sono deducibili ai fini IRES.

    L’IRAP si calcola sulla base del valore della produzione netta e segue il principio di derivazione dal conto economico.

    Se i costi dei beni ceduti a titolo di sconto sono correttamente imputati in bilancio come spese di vendita, sono deducibili anche ai fini IRAP.

    L’Agenzia delle Entrate conferma che queste spese non rientrano tra le spese di rappresentanza (art. 108 TUIR), in quanto:

    • derivano da un obbligo contrattuale e non sono elargizioni a titolo gratuito;
    • rappresentano una riduzione del prezzo della fornitura principale e non una mera promozione dell’immagine aziendale.

    L’Agenzia richiama l’art. 107, comma 4, del TUIR, che non ammette la deducibilità di accantonamenti atipici.

    Di conseguenza, i costi per i beni che verranno consegnati ai clienti nell'esercizio successivo non possono essere dedotti nell’anno di competenza, ma solo nell'anno in cui i beni vengono effettivamente consegnati.

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Acconto Irpef novembre: pagamenti entro il 2.12, con eccezioni

    Scade il 30 novembre il pagamento della seconda o unica rata dell'acconto Irpef, Ires, Irap e relative addizionali nonché delle imposte sostitutive e delle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie detenute all’estero, cadendo il 30.11 di sabato, il termine per i pagamenti slitta al 2 dicembre. 

    ATTENZIONE per le PIVA leggi: Acconto novembre delle PIVA: rinvio al 16 gennaio.

    Acconto Irpef: scadenza al 2 dicembre

    Entro il prossimo 2 dicembre 2024 (in quanto il 30 novembre cade di sabato) i contribuenti interessati sono tenuti al versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte.

    Il calcolo dell’acconto va effettuato in base a:

    • metodo storico,
    • metodo previsionale nel caso in cui per l’anno in corso si presume un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente.

    La regola generale vuole che i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi devono versare le imposte, utilizzando il Modello F24, entro determinati termini, che variano a seconda della tipologia di soggetto:

    • persona fisica, 
    • società di persone,
    • società di capitali o ente equiparato

    I versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) avvengono in 2 fasi:

    • il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione,
    • e l’acconto per l’anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell’importo.     

    Relativamente ai versamenti delle persone fisiche, il saldo che risulta dal modello Redditi PF e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%.

    La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre, quest'anno 2 dicembre in quanto il 30.11 è sabato.

    L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.

    L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

    • unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro,
    • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.

    Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione)

    In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

    ATTENZIONE per le PIVA leggi: Acconto novembre delle PIVA: rinvio al 16 gennaio.

    Acconto imposte per chi ha aderito al CPB

    Quest'anno com'è noto, oltre ai casi "ordinari" di versamenti delle imposte vi sono anche quelli relativi alle adesioni al Patto col Fisco, misura agevolativa denominata Concordato preventivo biennale.

    La misura ricordiamolo, è stata prevista per i soggetti ISA e i forfettari.

    Relativamente a tali soggetti che hanno aderito al CPB l'acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap relativo ai periodi oggetto di concordato, è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati (ai sensi delgi articoli 20 e 31 del D.lgs.13/2024).

    In sede di ingresso al CPB, acconto 2024 per chi aderisce per il biennio 2024-2025, è possibile applicare il criterio storico, tuttavia, va applicata un’apposita maggiorazione se il reddito concordato è maggiore del reddito 2023.

    Se invece si applica il criterio previsionale la citata maggiorazione non è dovuta.

    I criteri di calcolo degli acconti per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato variano a seconda della modalità di calcolo dell'acconto (storico o previsionale) e delle imposte interessate.

  • Versamenti delle Imposte

    Ecotassa: i codici tributo per pagare le somme accertate dall’ADE

    Con Risoluzione n 53 dell'11 novembre le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo sull’imposta di cui all’articolo 1, commi 1042 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 c.d. Ecotassa.

    Ecotassa: i codici tributo per pagare le somme accertate dall’ADE

    L’articolo 1, commi 1042 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede l’applicazione dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 di un’imposta sull’acquisto (anche in locazione finanziaria) e l’immatricolazione dei veicoli, parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli stessi, alle condizioni ivi indicate (c.d. ECOTASSA). 

    Con risoluzione n. 31/E del 26 febbraio 2019 è stato istituito il codice tributo per il versamento spontaneo dell’imposta in parola.

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta dovuta a seguito delle attività di controllo e dei relativi interessi e sanzioni, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “A600” denominato “ECOTASSA – articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge n. 145 del 2018 – Atto di accertamento”;
    • “A601” denominato “ECOTASSA – articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge n. 145 del 2018 – Atto di accertamento – sanzioni”;
    • “A602” denominato “ECOTASSA – articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge n. 145 del 2018 – Atto di accertamento – interessi”.

    In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Compensazioni in F24 dal 1 luglio: chiarimenti ADE sulle novità

    Con Circolare n 16 delle Entrate datata 28 giugno vengono indicati chiarimenti sulle novità che scattano da oggi 1 luglio per le compensazioni in F24.

    In particolare, si forniscono le istruzioni operative per garantirne l’uniformità di azione per:

    • 1. l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2024), anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (leggi anche Compensazione crediti INPS e INAIL: limiti e novità 2024 ;
    • 2. l’esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi di importo complessivamente superiore a 100.000 euro.

    Si segnala che la circolare contiene utili esempi esemplificativi.

    Nuove compensazioni in F24 dal 1 luglio: obbligo di usare i servizi ADE

    La Circolare n 16/2024 ricorda che l’articolo 11 del d.l. n. 66 del 2014, rubricato “Riduzione dei costi di riscossione fiscale”, prevede, anche per finalità di controllo, specifiche modalità di trasmissione dei modelli di pagamento F24 comprendenti crediti da compensare. 

    In particolare, in base alle disposizioni previgenti all’applicazione della norma in commento, i versamenti di cui all’articolo 178 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono effettuati:

    • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (cosiddetti “modelli F24 a saldo zero”);
    •  anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo. 

    Per effetto delle modifiche apportate a tale norma dal comma 95 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, a decorrere dal 1° luglio 2024 , devono essere eseguiti «esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate».

    La norma in commento, pertanto, estende – a partire dal 1° luglio 2024 – l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo. 

    L’obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”. 

    Deve ritenersi che tale obbligo si estenda anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio “acconti IRES con saldi IRES a credito”), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24. 

    In caso di delega con compensazione e saldo maggiore di zero, pertanto, laddove la stessa venga eseguita in data uguale o successiva al 1° luglio 2024, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, non rilevando:

    • l’eventuale prenotazione effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;
    • l’eventuale invio del modello F24 all’intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024. 

    Rientra, inoltre, nell’obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1° luglio 2024, per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024 (che quest’anno scade la domenica) al primo giorno lavorativo successivo, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.

    Nuove compensazioni in F24 dal 1 luglio: le somme che rilevano per il limite dei 100mila euro

    L’articolo 1, comma 94, lettera b), della legge di bilancio 2024 ha introdotto – con decorrenza dal 1° luglio 2024 – il comma 49-quinquies all’articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006, che stabilisce un limite all’utilizzo in compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, ulteriore rispetto al vigente divieto di compensazione di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . 

    La richiamata disposizione di cui al comma 49-quinquies dell’articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006 è stata successivamente sostituita ad opera del comma 2 dell’articolo 4 del decreto Agevolazioni, con decorrenza sempre dal 1° luglio 2024.

    La nuova formulazione del citato comma 49-quinquies, in particolare, stabilisce che, in deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) , «per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione del citato articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma». 

    Le entrate specificano che ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi comprese le somme oggetto degli atti di recupero. 

    A titolo esemplificativo, vi rientrano: 

    a) le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro e le altre imposte indirette; 

    b) le somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti risultanti dagli atti di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge n. 311 del 2004 emessi prima del 30 aprile 2024, e da quelli di cui all’articolo 38-bis del DPR n. 600 del 197326 , emessi a partire da tale data27; 

    c) le somme accessorie alle precedenti, come le sanzioni e gli interessi (esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione).

    Tali importi contribuiscono al raggiungimento della citata soglia a condizione che per gli stessi: 

    • sia scaduto il termine di pagamento del debito; 
    • non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere; 
    • non siano in essere piani di rateazione. 

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Compensazione in F24 con ruoli over 100mila: si se le rate sono pagate

    Con Risposta a interpello n. 136 del 20 giugno le Entrate chiariscono il perimetro della esclusione del divieto di compenazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 per i quali è in corso regolare rateazione (art. 37, comma 49–quinquies, del decreto–legge 4 luglio 2006, n. 223).

    L'istante riferisce di avere «dei contenziosi in essere con l'Agenzia delle Entrate, per i quali sono state iscritte a ruolo somme superiori a euro 100.000. Per i ruoli che non sono stati oggetto di sospensione giudiziale né di sgravio da  parte dell'Ente creditore, la Società ­ nelle more dei giudizi ­ ha proceduto a rateizzare la pretesa. I ruoli rateizzati riguardano carichi superiori a euro 100.000. La Società, altresì, dispone di alcuni crediti d'imposta, tra i quali vi sono alcuni crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi (c.d. Superbonus ex art. 119 del D.L. 34/2020, ceduti dai beneficiari o dai primi cessionari che hanno applicato il c.d. sconto in fattura  alla Società ai sensi dell'art. 121 del D.L. 24/2020).». 

    Alla luce di quanto sopra, si chiede se sia corretto interpretare l'art. 37,  comma 49­quinquies, del D.L. 223/2006 nel senso che: 

    • (i) la preclusione alla possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali non opera in presenza di carichi iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione; 
    • (ii) e che, comunque, i limiti  alla compensazione non si  applicano ai crediti derivanti da bonus edilizi di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, ceduti alla Società aisensi dell'art. 121 del D.L. 34/2020, trattandosi di crediti d'imposta di natura agevolativa.

    In sintesi le Entrate specificano che la compensazione è possibile se la rateizzaizone per il ruolo superiore a 100.000 è correttamente adempiuta, vediamo maggiori dettagli del caso di specie.

    Compensazione in F24 con ruoli over 100mila: chiarimenti ADE

    Le Entrate chiariscono che una società, che ha rateizzato i propri debiti fiscali iscritti a ruolo per importi superiori a 100mila euro ed è in regola con il pagamento delle rate, può compensarli con i crediti d’imposta di cui dispone, compresi quelli acquisiti dalla cessione di bonus edilizi. 

    Questa è la sintesi dell'interesante risposta a interpello n 136 del 20 giugno.

    L’Agenzia evidenzia innanzitutto, che il nuovo comma 3-bis dell’articolo 121 del Dl Rilancio, introdotto dal decreto “Agevolazioni” (Dl n. 39/2024), a decorrere dallo scorso 30 marzo 2024, prevede che “in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, …, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione … dei crediti d'imposta …, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi …”

    Stabilisce, inoltre, che dal 1° luglio 2024, il divieto di compensazione previsto dall’ articolo 37, comma 49–quinquies, Dl n. 223/2006, non vale per le somme superiori a 100mila euro, iscritte a ruolo e oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

    L'Amministrazione evidenzia che le due disposizioni non sono ancora in vigore la prima, infatti, si attende un “regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze…”, la seconda, invece, è efficace solo dal 1° luglio 2024. 

    Sempre l'ADE aggiunge che non è stato abrogato l'articolo 31 del decreto-legge n. 78/2010, che attualmente resta la norma di riferimento.

    Le norme non sono ancora in vigore, ma è evidente la volontà del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell'eventuale impedimento alla compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato.

    Alla luce di tale intenzione, che si pone in diretta continuità con le previsioni già contenute nel richiamato articolo 31 del Dl n. 78/2010, fermi restando specifici limiti (ad esempio, quantitativi o temporali) previsti dalle norme istitutive dei crediti che si vogliono utilizzare o dalle stesse comunque derivanti, il divieto di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del Dl n. 223/2006 non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari. 

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Pagamenti e compensazioni in F24: novità dal 1 luglio

    Dal 1° luglio 2024, le compensazioni dei debiti con crediti INPS e INAIL tramite il modello F24 dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate

    Leggi anche: Modello F24 con compensazioni: nuove regole dall'1 luglio 2024 

    L’art. 1, comma 94, della L. 30.12.2023, n. 213, ha modificato il testo dell’art. 37, comma 49-bis del d.l. 4.7.206, n. 223.

    Questo obbligo, introdotto dalla Legge 213/2023, legge di biancio 2024 mira a migliorare il controllo e la tracciabilità delle operazioni fiscali

    Vediamo tutte le novità introdotte.

    Pagamenti e compensazioni in F24: novità 2024

    Più in dettaglio, con la legge di bilancio, con i commi 94-98 dell'art 1 si introducono una serie di restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite.

    L’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate diventa più stringente e generalizzato, visto che questa modalità scatta per tutte le compensazioni, per F24 con saldo pari a zero e con saldo e, inoltre, viene estesa alla compensazione che ha come oggetto l’utilizzo di crediti Inps e Inail.

    I lavoratori autonomi e i liberi professionisti potranno effettuare la compensazione utilizzando i crediti Inps, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge, e i crediti Inail a condizione che siano registrati negli archivi dell’Istituto.

    È esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione per l’estinzione dell'obbligazione tributaria:

    • nel caso di ruoli o accertamenti esecutivi per importi superiori a 100mila euro,
    • per quei contribuenti “a rischio” per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita Iva.

    Pagamenti e compensazioni in F24 2024: cosa cambia

    Con la novità normativa si vuole modificare l’articolo 37 Recante disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario del decreto-legge n. 223 del 2006 allo scopo di prevedere l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche da definire con apposito provvedimento, anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24 (di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL.

    Ricordiamo che il testo normativo vigente prevede tale obbligo soltanto per i soggetti che intendono effettuare la compensazione;

    • del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA,
    • ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP, 
    • ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

    Inoltre, sempre a seguito della nuova norma, si aggiungerebbe che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24.

    Ultima novità da segnalare prevederebbe una serie di modificazioni all’articolo 17 (che disciplina le compensazioni di crediti e debiti tributari e contributivi), del decreto legislativo n. 241 del 1997, e in particoalare: 

    • si stabilisce che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:
      • a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
      • b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui
        il credito emerge;
      • c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a
        quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
        della legge n. 335 del 1995.
    • si dispone che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

    Ti consigliamo anche: Divieto di compensazione crediti fiscali edilizi.

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  • Versamenti delle Imposte

    Atti con condizione sospensiva: chiarimenti ADE sull’imposta di registro

    Con Risposta a interpello n 78 del 22 marzo 2024 le Entrate chiariscono la tassazione degli atti sottoposti a condizione sospensiva, e nel caso di specie si tratta di cessione di un marchio.

    Nel dettaglio, l'Istante riferisce di essere socia al 50% con Tizio della società Alfa e che, con atto notarile ha acquistato da Tizio il marchio Y di proprietà di quest'ultimo.

    Dall'atto risulta: «che è intenzione del signor [Tizio] in qualità di unico proprietario del marchio suddetto cedere e trasferire la piena proprietà dello stesso alla signora [Istante] che si è dichiarata disposta ad acquistarlo; che il trasferimento del marchio in oggetto viene subordinato alla condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 1353 cod. civ., del pagamento del saldo del prezzo entro il termine del 2030 da parte della signora» 

    L'Istante chiede chiarimenti sul pagamento dell'imposta di registro tenuto conto della condizione indicata.

    Atti con condizione sospensiva e atti con riserva di proprietà: come cambia l’imposta di registro?

    Le entrate ricordano che l'articolo 1353 (''Contratto condizionale'') del codice civile prevede che «Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un evento futuro e incerto»

    La condizione è elemento accidentale del contratto, che condiziona l'efficacia dello stesso al verificarsi di un evento futuro e incerto; in particolare, è ''sospensiva'' se prima del verificarsi dell'evento gli effetti rimangono sospesi, mentre è 'risolutiva ' se al verificarsi dell'evento cessano gli effetti dell'atto.

     L'articolo 1523 (''Passaggio della proprietà e dei rischi'') del codice civile dispone, invece, che «Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna». 

    Ai fini dell'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR): 

    • «1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa. 
    • 2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione. 
    • 3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore. 
    • 4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa.». 

    Come chiarito nei documenti di prassi (cfr. circolare del 29 maggio 2013, n. 18/ E, par. 1.7; 21 febbraio 2014, n. 2/E, par. 5.2, lettera b), in pendenza della condizione, le parti si trovano in una situazione di aspettativa e gli effetti finali dell'atto si produrranno solo al verificarsi dell'avvenimento dedotto in condizione; pertanto, il primo comma del citato articolo 27 del TUR dispone, in via generale, che:  al momento della registrazione, gli atti sottoposti a condizione sospensiva scontano l'imposta di registro in misura fissa;  quando la condizione si verifica, l'avverarsi di essa dovrà essere denunciato ai sensi dell'articolo 19 del TUR e, conseguentemente, l'Ufficio procede a riscuotere la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione dello stesso.

    Il richiamato articolo 19, in particolare, dispone che «L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto […] devono essere denunciati entro trenta giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono». 

    Inoltre, il legislatore fiscale ha disciplinato ai commi 3 e 4 dell'articolo 27 le seguenti fattispecie: 

    • il contratto di vendita a rate con riserva di proprietà; 
    • gli atti sottoposti ad un evento condizionale la cui realizzazione è rimessa alla ''mera volontà'' di una delle parti dell'atto. 

    In tale ultimo caso, «di fronte ad un atto la cui efficacia è subordinata all'avveramento di una condizione sospensiva meramente potestativa, ai fini fiscali, la tassazione varierà a seconda del contraente da cui dipende il verificarsi della condizione stessa, e precisamente:   

    • se il verificarsi dell'evento dedotto in condizione dipende dalla volontà del creditore o dell'acquirente, il contratto sconterà l'imposta di registro in misura proporzionale;  
    • se il verificarsi dell'avvenimento dedotto in condizione dipende dalla volontà del venditore o dell'obbligato, il contratto sconterà l'imposta di registro in misura fissa»

    La consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che

    • «ai sensi dell'art. 27, comma 3, D.P.R. n. 131 del 1986 non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente […]
    • «Se quindi è vero che la condizione è potestativa quando l'evento, in essa dedotto, è il fatto volontario di una delle parti, è altrettanto evidente che, rispetto alla potestativa c.d. semplice, la condizione è invece meramente potestativa quando una delle parti può decidere direttamente in ordine alla sorte del contratto. In poche parole, la condizione potestativa (semplice) tutela l'interesse della parte a decidere sic et simpliciter di una propria azione, non riserva alla parte un potere decisionale sull'efficacia o sulla inefficacia del contratto in sé. Quando è l'efficacia del contratto in sé a essere direttamente subordinata alla (semplice) manifestazione di volontà di una delle parti, la condizione è meramente potestativa» 

    Alla luce di tali principi, si ritiene che la condizione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, che attribuisce allo stesso il potere decisionale in ordine all'efficacia del contratto in sé, appare meramente potestativa, ai fini fiscali, in quanto dipendente esclusivamente dalla mera volontà dello stesso e, pertanto, rientra nella previsione di cui all'articolo 27, comma 3, del TUR. 

    Nel caso rappresentato, il contratto stipulato prevede una condizione sospensiva dell'efficacia del trasferimento del marchio rappresentata dal pagamento del saldo del prezzo da parte dell'acquirente Istante, entro il xx/xx/2030

    Detta condizione, in altri termini, mantiene la proprietà in capo al venditore fino al verificarsi dell'adempimento del pagamento dell'ultima rata da parte dell'acquirente, realizzando, in sostanza, gli effetti giuridici propri della fattispecie della vendita con riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 codice civile.  

    Pertanto, alla luce di quanto illustrato, si ritiene nel caso di specie si applichi l'articolo 27, comma 3, del TUR, con applicazione dell'aliquota proporzionale del 3 per cento sui corrispettivi già pagati e sui restanti da pagare ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.

    Allegati: