• Versamenti delle Imposte

    Pignoramento presso terzi: novità dal 22 giugno

    Da oggi 22 giugno 2022 arrivano novità per il pignoramento presso terzi. In particolare, in ragione della entrate in vigore con la pubblicazione del 24 dicembre 2021 in G.U. della legge delega n. 206/2021 (art. 32)  sono state introdotte novità all’art. 543 c.p.c. ossia sono stati aggiunti due commi con la conseguenza che l’omissione di alcune formalità renderanno inefficace il pignoramento.

    Il pignoramento presso terzi: che cos'è

    Come ben riepilogato da Agenzia delle Riscossione, il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio il conto corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi.
    Con questa procedura si richiede a un terzo di versare direttamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione quanto da lui dovuto al debitore di quest’ultima, che, a sua volta, è creditore del terzo.
    Se il pignoramento riguarda stipendi, salario, o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l’Agente della riscossione alcuni limiti:

    • fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
    • tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
    • sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.

    Pignoramento presso terzi: cosa cambia dal 22 giugno 2022 

    Vediamo ora la sintesi delle novità come proposta dalla Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa a mano di Arcangelo D'Aurora in un contributo pubblicato i data 8 giugno 2022

    Comma 4, art. 513 c.p.c.

    Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna.

    Art. 497 c.p.c.

    Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita. 

    Su questo articolo ci sono posizioni dottrinali contrapposte. Alcuni sostengono che il pignoramento perde efficacia dopo 45 giorni dalla sua notificazione, altri invece affermano che il dies a quo deve far riferimento alla data dell’udienza ovvero la data ultima per rendere la dichiarazione o per integrare quella precedente. 

    La seconda tesi pare sia quella più idonea in quanto il pignoramento presso terzi, a differenza di quella mobiliare ed immobiliare, ha una struttura a formazione progressiva, senza considerare che alcuni autori sostengono la non applicabilità dell’art. 497 c.p.c. in quanto l’istanza di assegnazione o di vendita va considerata implicita nella citazione dell’art. 543 c.p.c. 

    La possibilità di avvalersi di un termine ravvicinato alla data dell’udienza rischierebbe di compromettere tutto il procedimento esecutivo in considerazione delle formalità introdotte nella legge delega.

    L’art. 543 c.p.c., al comma 2 richiama il termine dilatorio del pignoramento, di cui all’art. 501 c.p.c. ovvero prevede un termine a comparire di dieci giorni tra il perfezionarsi della notificazione dell’atto di pignoramento e l’udienza fissata per la comparizione del debitore.

    Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento è tenuto a notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura.

    La prova della notificazione di tale l’avviso va inserita nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.

    Il comma 6 del suddetto articolo precisa inoltre che il creditore non è tenuto a notificare a tutti i terzi, ma può limitarli a coloro che hanno effettuata una dichiarazione positiva. 

    Il comma recita: “Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso”.

    L’omissione della notifica dell'avviso al debitore e ai terzi ha come conseguenza la cessazione di ogni obbligo a decorrere dalla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.

  • Versamenti delle Imposte

    Trasformazione attività imposte anticipate in credito d’imposta: il codice tributo

    Con Risoluzione n 71/E del 10 dicembre  viene ridenominato il codice tributo “2900” per il versamento, tramite modello F24, della commissione per la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta (all’articolo 1, comma 241, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

    Ricordiamo che l’articolo 1, comma 241, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che “la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta di cui al comma 233 è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25 per cento delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate. Il versamento della commissione è effettuato per il 40 per cento entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni e per il restante 60 per cento entro i primi trenta giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni ”. 

    Pertanto ai fini del versamento tramite modello F24 della commissione è utilizzato il codice tributo “2900”, istituito con la risoluzione n. 60/E del 22 luglio 2016, che con la presente risoluzione è ridenominato come segue:

    Canone art. 11 d.l. 59/2016 – commissione art. 1, c. 241, l. 178/2020”. 

    Ai fini della  compilazione del modello F24, 

    • il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente della colonna “importi a debito versati”
    • con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Accollo debiti altrui: ecco il codice identificativo “80” da usare dal 12 ottobre

    Con Risoluzione n 59/E di oggi 6 ottobre 2021 viene istituito il seguente codice identificativo: 

    • “80” denominato – “Accollante del debito di imposta”. 

    Il codice identificativo “80” è indicato.

    • nell’omonimo campo della sezione “Contribuente” del modello F24, 
    • unitamente al codice fiscale dell’accollante che effettua il pagamento del debito d’imposta altrui, da indicare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.

    In proposito, si precisa che: 

    • il suddetto codice identificativo “80” deve essere indicato esclusivamente nei modelli F24 presentati dall’accollante tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai fini del pagamento dei debiti dell’accollato, pena il rifiuto della delega di pagamento; ai fini del pagamento, l’accollante non può utilizzare in compensazione i propri crediti, pena lo scarto del modello F24; 
    • il saldo del modello F24 è addebitato sul conto intestato al codice fiscale dell’accollante; 
    • attenzione va prestata al fatto che nel caso in cui il pagamento dei debiti d’imposta dell’accollato possa essere effettuato, in tutto o in parte, utilizzando in compensazione i crediti dello stesso accollato, quest’ultimo deve provvedere autonomamente a presentare uno o più modelli F24 nei quali saranno indicati, con le consuete modalità, i propri debiti pagati e crediti compensati. 

    Le istruzioni su elencate si applicano a decorrere dal 12 ottobre 2021.

    Sinteticamente ricordiamo che  l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dispone che chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti. 

    Si precisa che ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante e che i versamenti effettuati in violazione di tale disposizione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. 

    Ricordiamo che il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 244683 del 24 settembre 2021, disciplina, tra l’altro, le modalità di pagamento del debito d’imposta altrui da parte dell’accollante.

    Leggi anche  Accollo debiti altrui: pagamento con F24 per via telematica

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Codici tributo per il recupero degli aiuti di stato dichiarati incompatibili

    Con Risoluzione n 42/E del 16 luglio l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili secondo la Decisione della Commissione europea C (2015) 5549 Final del 14 agosto 2015. 

    La Commissione Europea ha ingiunto alle Autorità italiane il decupero di quanto concesso come agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo.

    I codici tributo da utilizzare nei modelli di pagamento “F24” ed “F24 Enti pubblici” (F24 EP) sono: 

    • “5061”, denominato “Recupero aiuti di Stato sisma 2009 – CAPITALE”; 
    • “5062”, denominato “Recupero aiuti di Stato sisma 2009 – INTERESSI”.

    In sede di compilazione del modello “F24”, i codici tributo sono esposti esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: 

    • nel campo “rateazione/regione/prov/mese rif.”; le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”; 
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno reperibile nel provvedimento notificato al contribuente (nel formato AAAA).

    In sede di compilazione del modello “F24 EP”, sono esposti in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, indicando: 

    • nel campo “sezione”, il valore F (erario); 
    • nel campo “codice tributo/causale”, i codici tributo “5061” e “5062”; 
    • nel campo “riferimento A”, le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101” 
    • nel campo “riferimento B”, l’anno indicato nel provvedimento notificato al contribuente (nel formato AAAA)

    Qualora invece il contribuente intenda utilizzare in compensazione i crediti verso la pubblica amministrazione italiana, dovrà utilizzare l’apposito modello “F24 crediti PP.AA.”, indicando: 

    • gli importi da versare, utilizzando i suddetti codici tributo “5061” e “5062” e seguendo le relative istruzioni di compilazione sopra riportate; 
    • gli estremi identificativi della certificazione del credito, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione, gestita dal Ministero l’importo del credito compensato, utilizzando il codice tributo “PPAA” istituito con la risoluzione n. 16/E del 4 febbraio 2014.

    Si ricorda che a seguito di questa ingiunzione, con DPCM del 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 57/2018) è stato nominato un Commissario Straordinario per l’adozione di provvedimenti necessari alla esecuzione della decisione e il Commissario con nota n.903 del 13 luglio 2020 ha richiesto l’istituzione dei codici tributo ai quali si provvede con la Risoluzione n 42/E in oggetto.