• Versamenti delle Imposte

    Nuovi codici tributo per F24: vediamo il dettaglio

    Le Entrate pubblicano nuovi codici tributo per i pagamenti con F24 con:

    relativamente ai versamenti delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati e per l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dal 1° maggio 2023.

    Vediamoli in dettaglio.

    Atti di recupero crediti indebitamente compensati: nuovi codici tributo ADE

    Con la Risoluzione n 14 del 4 marzo 2025, l’Agenzia ha istituito i codici tributo per consentire il versamento tramite F24 delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati (articolo 1, comma 1 del Dlgs n. 218/1997).

    Il decreto legislativo n. 13/2024, ha introdotto questa forma di adesione e alcune novità nel campo dell’accertamento tributario in attuazione della legge delega di riforma fiscale.

    In particolare, è ora previsto che il recupero dei crediti indebitamente compensati, non dipendente da un precedente accertamento, possa essere definito con adesione del contribuente. Relativamente a ciò, i nuovi codici tributo sono 29:

    1. “AD01” denominato “Recupero credito d’imposta per piccole e medie imprese e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    2. “AD02” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per piccole e medie imprese – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    3. “AD03” denominato “Recupero credito d’imposta per incremento occupazione e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    4. “AD04” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per incremento occupazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    5. “AD05” denominato “Recupero credito d’imposta investimenti aree svantaggiate e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    6. “AD06” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta investimenti aree svantaggiate – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    7. “AD07” denominato “Recupero crediti d’imposta da agevolazioni diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    8. “AD08” denominato “Sanzioni correlate al recupero dei crediti d’imposta da agevolazioni diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    9. “AD09” denominato “Recupero credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania di cui all’art. 3 della legge regionale n. 12/2007 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    10. “AD10” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania di cui all’art. 3 legge regionale n. 12/2007 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    11. “AD11” denominato “Recupero credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nella Regione Siciliana di cui legge regionale n. 11/2009 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    12. “AD12” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nella Regione Siciliana di cui alla legge regionale n. 11/2009 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    13. “AD13” denominato “Recupero contributo, utilizzato in compensazione, concesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all’art. 2, c. 1, della legge regionale n. 22/2010 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    14. “AD14” denominato “Sanzioni correlate al recupero del contributo, utilizzato in compensazione, concesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all’art. 2, c. 1, della legge regionale n. 22/2010 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    15. “AD15” denominato “Recupero contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – art. 1, c. 1 del d.lgs. n. 218/1997”
    16. “AD16” denominato “Interessi relativi al recupero dei contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    17. “AD17” denominato “Sanzioni correlate al recupero dei contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    18. “AD18” denominato “Trattamento integrativo e “Bonus Irpef” riconosciuti in busta paga – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    19. “AD19” denominato “Trattamento integrativo e “Bonus Irpef” riconosciuti in busta paga – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    20. “AD20” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    21. “AD21” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    22. “AD22” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati nella Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati fuori Regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    23. “AD23” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati nella Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati fuori Regione – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    24. “AD24” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati nella Regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    25. “AD25” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati nella Regione – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    26. “AD26” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    27. “AD27” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    28. “AD28” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    29. “AD29” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”

    Nuovi Codici tributo alluvione 2023: recupero rata finanziamento agevolato

    Con la Risoluzione n 16 del 4 marzo viene invece istituito:

    • il codice tributo “7075” – denominato “CREDITO EVENTI ALLUVIONALI – credito d’imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato – articolo 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”

    Ricordiamo che l’articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconosce un credito d’imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati, ai sensi dei commi da 436 a 438 del medesimo articolo, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali. 

    In tali ipotesi, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d’imposta commisurato all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale, gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento. 

    Con Provvedimento ADE del 25 luglio 2025 è stato previsto che “Il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante l’istituto della compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata”.

    Tanto premesso per consentire ai soggetti finanziatori o agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è istituito il codice tributo "7075".

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Campagne promozionali: l’imposizione fiscale della cessione di beni scontati

    Con Risposta n 25 dell'11 febbraio le Entrate pubblicano una replica ad una impresa che effettua cessioni di beni a titolo di sconto al raggiungimento di predeterminati livelli di fatturato ai fini della qualificazione ai fini IVA, IRES ed IRAP.

    Una SRL ha domandato se:

    1. i beni offerti come "kit promozionali" o sotto forma di punti riscattabili su una piattaforma siano qualificabili come sconti in natura ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 2 del DPR 633/1972, e quindi esclusi dalla base imponibile IVA;
    2. l'istante chiede se i costi relativi ai beni o servizi oggetto di sconto in natura siano deducibili ai fini IRES e IRAP, considerandoli come spese di vendita e non come spese di rappresentanza. Inoltre, interroga sulla possibilità di effettuare accantonamenti per i beni e servizi da consegnare nell’esercizio successivo.

    Sinteticamente, l'Ade evidenzia che le cessione di beni a titolo di sconto al raggiungimento di certi risultati di fatturato sono escluse da IVA e tassabili con le imposte dirette, vediamo il caso di specie.

    Campagne promozionali: regole per l’imposizione fiscale

    Relativamente al primo quesito l’Agenzia delle Entrate analizza l’applicabilità dell’art. 15, comma 1, n. 2 del DPR 633/1972, che esclude dalla base imponibile IVA il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, a condizione che: 

    • le cessioni siano espressamente e preventivamente pattuite nel contratto relativo alla cessione principale;
    • l’aliquota IVA dei beni ceduti non sia superiore a quella dei beni oggetto della cessione principale.

    L’Agenzia ritiene che le cessioni dei kit promozionali (prodotti di abbigliamento con il marchio scelto dal cliente) del caso di interpello, soddisfino questi requisiti, poiché:

    • sono pattuite in origine nell’accordo commerciale con il cliente;
    • sono collegate funzionalmente alla vendita di pneumatici;
    • i beni ceduti hanno la stessa aliquota IVA di quelli della cessione principale.

    Pertanto, conferma che i kit promozionali rientrano nel regime di esclusione dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 DPR 633/1972.

    Le Entrate evidenziano che, il sistema di accumulo punti per l’acquisto di premi su una piattaforma online rientra nello stesso regime di esclusione IVA.

    I punti maturati derivano dagli acquisti di pneumatici e il loro utilizzo per il riscatto di premi mantiene un collegamento diretto con la cessione principale.

    Anche questi beni, pertanto, costituiscono sconti in natura e non concorrono alla base imponibile IVA.

    Relativamente al secondo quesito l’Agenzia analizza la deducibilità dei costi sostenuti dalla SRL per l’acquisto dei beni ceduti a titolo di sconto in natura.

    L’art. 109 del TUIR stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi di reddito sono deducibili se inerenti all’attività dell’impresa e finalizzati alla produzione di ricavi.

    L’Agenzia ritiene che i costi sostenuti dalla SRL per i kit promozionali e i premi riscattati sulla piattaforma online siano inerenti, in quanto legati a una strategia promozionale che può generare maggiori ricavi, di conseguenza, questi costi sono deducibili ai fini IRES.

    L’IRAP si calcola sulla base del valore della produzione netta e segue il principio di derivazione dal conto economico.

    Se i costi dei beni ceduti a titolo di sconto sono correttamente imputati in bilancio come spese di vendita, sono deducibili anche ai fini IRAP.

    L’Agenzia delle Entrate conferma che queste spese non rientrano tra le spese di rappresentanza (art. 108 TUIR), in quanto:

    • derivano da un obbligo contrattuale e non sono elargizioni a titolo gratuito;
    • rappresentano una riduzione del prezzo della fornitura principale e non una mera promozione dell’immagine aziendale.

    L’Agenzia richiama l’art. 107, comma 4, del TUIR, che non ammette la deducibilità di accantonamenti atipici.

    Di conseguenza, i costi per i beni che verranno consegnati ai clienti nell'esercizio successivo non possono essere dedotti nell’anno di competenza, ma solo nell'anno in cui i beni vengono effettivamente consegnati.

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Convenzione Italia-Libia: dal 25.01 in vigore per le regole contro doppie imposizioni

    Con la Legge n 2/2025 pubblicata in GU n 19 del 24 gennaio si ratifica e si dà esecuzione della  Convenzione  tra  il Governo  della Repubblica italiana e  lo  Stato  di  Libia  per  evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e  per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.

    Convenzione Italia-Libia contro le doppie imposizioni

    In dettaglio, la Convenzione si applica alle  imposte  sul  reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
    Sono considerate imposte sul reddito tutte  le  imposte prelevate sul reddito complessivo e sul patrimonio, o su elementi del reddito o di patrimonio, comprese le imposte  sugli  utili  derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari  corrisposti  dalle  imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.

    Le imposte attuali cui  si  applica  la  Convenzione  sono  in particolare:

    • a) per quanto concerne l'Italia:
      •         1 – l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
      •         2 – l'imposta sul reddito delle societa';
      •         3 – l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
      •         ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte
      •         (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);
    • (b)  per  quanto  concerne la  Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista:
      •         1 – l'imposta sugli utili delle imprese;
      •         2 – l'imposta sulla proprieta';
      •         3 – l'imposta sui redditi agricoli;
      •         4 – l'imposta  sui  redditi  delle  attivita'  commerciali  e industriali;
      •         5 – l'imposta sui servizi professionali;
      •         6 – l'imposta sul ruolo paga;
      •         7 – l'imposta sui redditi esteri;
      •         8 – l'imposta sugli interessi bancari;
      •         9 – l'imposta a favore  della  difesa,  in  conformita'  alla Legge n. (44) del 1970;
      •         (qui di seguito indicate quali «imposta libica»).

    La Convenzione si applicherà anche  alle  imposte  future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in  aggiunta, o  in sostituzione, delle imposte esistenti.

    Le autorità competenti degli Stati contraenti  si comunicheranno le  modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. 

    Convenzione Italia-Libia contro le doppie imposizioni: i residenti

    Ai fini della Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che,  in  virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a  motivo del  suo  domicilio,  della  sua  residenza, della  sede della  sua direzione o di ogni altro criterio di  natura  analoga,  e  comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica, amministrativa  o ente locale. 

    Tuttavia, tale espressione non comprende le persone  che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per  il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

    Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,  la sua situazione è determinata nel seguente modo:

    • a) detta persona e' considerata residente solo dello Stato  nel quale  ha  un'abitazione   permanente.   Quando essa   dispone   di un'abitazione  permanente  in  entrambi  gli  Stati,  e'  considerata residente solo dello Stato nel quale le sue  relazioni  personali  ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
    • b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta  persona ha il centro dei suoi interessi vitali,  o  se  la medesima  non  ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa  e'  considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
    • c) se detta persona  soggiorna  abitualmente  in  entrambi  gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi,  essa  e' considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalita';
    • d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita'  competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

    Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e'  residente  di  entrambi  gli Stati contraenti, le autorita' competenti degli  Stati  contraenti  faranno del loro meglio per risolvere la  questione  di comune accordo  con particolare riguardo alla sede  della  sua  direzione  effettiva.  In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a  rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione. 

    Leggi qui, il testo della Legge n 2/2025 per tutti i dettagli sulle tipologie di redditi e le previsioni della Convenzione Italia-Libia contro le doppier imposizioni fiscali.

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Acconto Irpef novembre: pagamenti entro il 2.12, con eccezioni

    Scade il 30 novembre il pagamento della seconda o unica rata dell'acconto Irpef, Ires, Irap e relative addizionali nonché delle imposte sostitutive e delle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie detenute all’estero, cadendo il 30.11 di sabato, il termine per i pagamenti slitta al 2 dicembre. 

    ATTENZIONE per le PIVA leggi: Acconto novembre delle PIVA: rinvio al 16 gennaio.

    Acconto Irpef: scadenza al 2 dicembre

    Entro il prossimo 2 dicembre 2024 (in quanto il 30 novembre cade di sabato) i contribuenti interessati sono tenuti al versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte.

    Il calcolo dell’acconto va effettuato in base a:

    • metodo storico,
    • metodo previsionale nel caso in cui per l’anno in corso si presume un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente.

    La regola generale vuole che i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi devono versare le imposte, utilizzando il Modello F24, entro determinati termini, che variano a seconda della tipologia di soggetto:

    • persona fisica, 
    • società di persone,
    • società di capitali o ente equiparato

    I versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) avvengono in 2 fasi:

    • il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione,
    • e l’acconto per l’anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell’importo.     

    Relativamente ai versamenti delle persone fisiche, il saldo che risulta dal modello Redditi PF e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%.

    La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre, quest'anno 2 dicembre in quanto il 30.11 è sabato.

    L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.

    L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

    • unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro,
    • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.

    Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione)

    In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

    ATTENZIONE per le PIVA leggi: Acconto novembre delle PIVA: rinvio al 16 gennaio.

    Acconto imposte per chi ha aderito al CPB

    Quest'anno com'è noto, oltre ai casi "ordinari" di versamenti delle imposte vi sono anche quelli relativi alle adesioni al Patto col Fisco, misura agevolativa denominata Concordato preventivo biennale.

    La misura ricordiamolo, è stata prevista per i soggetti ISA e i forfettari.

    Relativamente a tali soggetti che hanno aderito al CPB l'acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap relativo ai periodi oggetto di concordato, è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati (ai sensi delgi articoli 20 e 31 del D.lgs.13/2024).

    In sede di ingresso al CPB, acconto 2024 per chi aderisce per il biennio 2024-2025, è possibile applicare il criterio storico, tuttavia, va applicata un’apposita maggiorazione se il reddito concordato è maggiore del reddito 2023.

    Se invece si applica il criterio previsionale la citata maggiorazione non è dovuta.

    I criteri di calcolo degli acconti per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato variano a seconda della modalità di calcolo dell'acconto (storico o previsionale) e delle imposte interessate.

  • Versamenti delle Imposte

    Ecotassa: i codici tributo per pagare le somme accertate dall’ADE

    Con Risoluzione n 53 dell'11 novembre le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo sull’imposta di cui all’articolo 1, commi 1042 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 c.d. Ecotassa.

    Ecotassa: i codici tributo per pagare le somme accertate dall’ADE

    L’articolo 1, commi 1042 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede l’applicazione dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 di un’imposta sull’acquisto (anche in locazione finanziaria) e l’immatricolazione dei veicoli, parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli stessi, alle condizioni ivi indicate (c.d. ECOTASSA). 

    Con risoluzione n. 31/E del 26 febbraio 2019 è stato istituito il codice tributo per il versamento spontaneo dell’imposta in parola.

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta dovuta a seguito delle attività di controllo e dei relativi interessi e sanzioni, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “A600” denominato “ECOTASSA – articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge n. 145 del 2018 – Atto di accertamento”;
    • “A601” denominato “ECOTASSA – articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge n. 145 del 2018 – Atto di accertamento – sanzioni”;
    • “A602” denominato “ECOTASSA – articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge n. 145 del 2018 – Atto di accertamento – interessi”.

    In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    F24 scartati da SOGEI: disposta proroga di 10 giorni

    Sogei ha comunicato che dalle ore 12.48 del 29 ottobre 2024 alle ore 9.56 del 30 ottobre 2024 si è verificata un’anomalia nel proprio sistema di acquisizione dei modelli F24 telematici, che ha impropriamente comportato lo scarto delle deleghe di pagamento con motivazione “Squadratura contabile sezione erario”.

    Nello stesso arco di tempo, come confermato dalla stessa Sogei, non si è registrata alcuna problematica riguardo i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, che hanno correttamente funzionato, consentendo anche l’invio regolare delle istanze di adesione del concordato preventivo biennale.

    In considerazione delle anomalie comunicate da Sogei e preso atto del parere favorevole del Garante del Contribuente, viene emanato un provvedimento di irregolare funzionamento delle attività di controllo automatico della coerenza rispetto alle specifiche tecniche delle deleghe di pagamento inviate attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, vediamo gli estremi della proroga.

    F24 scartati da SOGEI: disposta proroga di 10 giorni

    Con Provvedimento n. 402623 del 31 ottobre le Entrate accolgono la proroga, anche richiesta dal CNDCEC, relativa agli scarti di F24 a causa del malfunzinoamento dei sistemi SOGEI.

    In dettaglio, l’art. 1 del decreto legge21 giugno 1961, n. 498 dispone che nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento, ossia dieci giorni dal 31 ottobre.

  • Versamenti delle Imposte

    Concordato preventivo biennale: i codici tributo per le maggiorazioni

    Dopo i chiarimenti Ade sul concordato preventivo biennali contenuti nella Circolare n 18/2024, viene pubblicata la Risoluzione n 48 del 19 settembre con i codici tributo per il versamento mediante modello F24, delle somme dovute per il CPB.

    Vediamoli distinti in base a soggetti ISA e contribuenti forfettari.

    Acconti per il concordato preventivo biennale: i codici tributo per F24

    La risoluzione ricorda brevemente che al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, con il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 è stato previsto che i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, possano accedere a un concordato preventivo biennale (CPB) a certe condizioni.

    In merito, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, l’articolo 20, comma 2, del decreto sul CPB dispone che per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato: 

    • a) se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;
    • b) se l’acconto dell'IRAP è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta  concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall’articolo 17”.

    Il successivo articolo 20-bis del decreto, relativo ai medesimi soggetti, dispone inoltre che “Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese [..]”.

    Per i soggetti che aderiscono al regime forfetario, l’articolo 31, comma 2, lettera a), del decreto prevede che per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato, “se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente”. 

    Per i medesimi soggetti, il successivo articolo 31-bis del decreto dispone che Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell’eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”. 

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “4068” denominato “CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”; 
    • “4069” denominato “CPB – Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
    • “4070” denominato “CPB – Soggetti ISA – Maggiorazione acconto IRAP – Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”; 
    •  “4071” denominato “CPB – Soggetti ISA – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”; 
    • “4072” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”; 
    • “4073” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”

    Occorre anche evidenziare che con la circolare n 18/2024, in tema di maggiorazione, è stato chiarito che può essere determinata come differenza tra l’importo dichiarato nel rigo P06 e quello dichiarato nel rigo P04 del modello CPB 2024/2025

    Inoltre, l'agenzia ha specificato che che i valori presenti nei righi P04 e P06 del modello CPB 2024/2025 risultano indicati già al netto delle poste straordinarie ex artt.15 e 16, del decreto CPB, senza dunque la necessità, ai fini del calcolo del differenziale, di effettuare modifiche a tali importi.

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Compensazione in F24 con ruoli over 100mila: si se le rate sono pagate

    Con Risposta a interpello n. 136 del 20 giugno le Entrate chiariscono il perimetro della esclusione del divieto di compenazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 per i quali è in corso regolare rateazione (art. 37, comma 49–quinquies, del decreto–legge 4 luglio 2006, n. 223).

    L'istante riferisce di avere «dei contenziosi in essere con l'Agenzia delle Entrate, per i quali sono state iscritte a ruolo somme superiori a euro 100.000. Per i ruoli che non sono stati oggetto di sospensione giudiziale né di sgravio da  parte dell'Ente creditore, la Società ­ nelle more dei giudizi ­ ha proceduto a rateizzare la pretesa. I ruoli rateizzati riguardano carichi superiori a euro 100.000. La Società, altresì, dispone di alcuni crediti d'imposta, tra i quali vi sono alcuni crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi (c.d. Superbonus ex art. 119 del D.L. 34/2020, ceduti dai beneficiari o dai primi cessionari che hanno applicato il c.d. sconto in fattura  alla Società ai sensi dell'art. 121 del D.L. 24/2020).». 

    Alla luce di quanto sopra, si chiede se sia corretto interpretare l'art. 37,  comma 49­quinquies, del D.L. 223/2006 nel senso che: 

    • (i) la preclusione alla possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali non opera in presenza di carichi iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione; 
    • (ii) e che, comunque, i limiti  alla compensazione non si  applicano ai crediti derivanti da bonus edilizi di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, ceduti alla Società aisensi dell'art. 121 del D.L. 34/2020, trattandosi di crediti d'imposta di natura agevolativa.

    In sintesi le Entrate specificano che la compensazione è possibile se la rateizzaizone per il ruolo superiore a 100.000 è correttamente adempiuta, vediamo maggiori dettagli del caso di specie.

    Compensazione in F24 con ruoli over 100mila: chiarimenti ADE

    Le Entrate chiariscono che una società, che ha rateizzato i propri debiti fiscali iscritti a ruolo per importi superiori a 100mila euro ed è in regola con il pagamento delle rate, può compensarli con i crediti d’imposta di cui dispone, compresi quelli acquisiti dalla cessione di bonus edilizi. 

    Questa è la sintesi dell'interesante risposta a interpello n 136 del 20 giugno.

    L’Agenzia evidenzia innanzitutto, che il nuovo comma 3-bis dell’articolo 121 del Dl Rilancio, introdotto dal decreto “Agevolazioni” (Dl n. 39/2024), a decorrere dallo scorso 30 marzo 2024, prevede che “in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, …, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione … dei crediti d'imposta …, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi …”

    Stabilisce, inoltre, che dal 1° luglio 2024, il divieto di compensazione previsto dall’ articolo 37, comma 49–quinquies, Dl n. 223/2006, non vale per le somme superiori a 100mila euro, iscritte a ruolo e oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

    L'Amministrazione evidenzia che le due disposizioni non sono ancora in vigore la prima, infatti, si attende un “regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze…”, la seconda, invece, è efficace solo dal 1° luglio 2024. 

    Sempre l'ADE aggiunge che non è stato abrogato l'articolo 31 del decreto-legge n. 78/2010, che attualmente resta la norma di riferimento.

    Le norme non sono ancora in vigore, ma è evidente la volontà del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell'eventuale impedimento alla compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato.

    Alla luce di tale intenzione, che si pone in diretta continuità con le previsioni già contenute nel richiamato articolo 31 del Dl n. 78/2010, fermi restando specifici limiti (ad esempio, quantitativi o temporali) previsti dalle norme istitutive dei crediti che si vogliono utilizzare o dalle stesse comunque derivanti, il divieto di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del Dl n. 223/2006 non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari. 

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Pagamenti e compensazioni in F24: novità dal 1 luglio

    Dal 1° luglio 2024, le compensazioni dei debiti con crediti INPS e INAIL tramite il modello F24 dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate

    Leggi anche: Modello F24 con compensazioni: nuove regole dall'1 luglio 2024 

    L’art. 1, comma 94, della L. 30.12.2023, n. 213, ha modificato il testo dell’art. 37, comma 49-bis del d.l. 4.7.206, n. 223.

    Questo obbligo, introdotto dalla Legge 213/2023, legge di biancio 2024 mira a migliorare il controllo e la tracciabilità delle operazioni fiscali

    Vediamo tutte le novità introdotte.

    Pagamenti e compensazioni in F24: novità 2024

    Più in dettaglio, con la legge di bilancio, con i commi 94-98 dell'art 1 si introducono una serie di restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite.

    L’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate diventa più stringente e generalizzato, visto che questa modalità scatta per tutte le compensazioni, per F24 con saldo pari a zero e con saldo e, inoltre, viene estesa alla compensazione che ha come oggetto l’utilizzo di crediti Inps e Inail.

    I lavoratori autonomi e i liberi professionisti potranno effettuare la compensazione utilizzando i crediti Inps, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge, e i crediti Inail a condizione che siano registrati negli archivi dell’Istituto.

    È esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione per l’estinzione dell'obbligazione tributaria:

    • nel caso di ruoli o accertamenti esecutivi per importi superiori a 100mila euro,
    • per quei contribuenti “a rischio” per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita Iva.

    Pagamenti e compensazioni in F24 2024: cosa cambia

    Con la novità normativa si vuole modificare l’articolo 37 Recante disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario del decreto-legge n. 223 del 2006 allo scopo di prevedere l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche da definire con apposito provvedimento, anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24 (di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL.

    Ricordiamo che il testo normativo vigente prevede tale obbligo soltanto per i soggetti che intendono effettuare la compensazione;

    • del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA,
    • ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP, 
    • ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

    Inoltre, sempre a seguito della nuova norma, si aggiungerebbe che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24.

    Ultima novità da segnalare prevederebbe una serie di modificazioni all’articolo 17 (che disciplina le compensazioni di crediti e debiti tributari e contributivi), del decreto legislativo n. 241 del 1997, e in particoalare: 

    • si stabilisce che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:
      • a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
      • b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui
        il credito emerge;
      • c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a
        quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
        della legge n. 335 del 1995.
    • si dispone che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

    Ti consigliamo anche: Divieto di compensazione crediti fiscali edilizi.

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  • Versamenti delle Imposte

    Codice tributo flat tax incrementale

    Con Risoluzione n 21 del 18 aprile le Entrate istituiscono il codice tributo per il versamento, mediante modello F24,
    dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, Flat tax incrementale, (Articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

    Istruzioni per pagare la flat tax imcrementale

    Con la risoluzione in oggetto viene istituito il codice tributo "1731" per la Flat tax incrementale.
    Ricordiamo che l’articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede, alle condizioni ivi indicate, per il solo anno 2023, che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.
    Tanto premesso, al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento, mediante modello F24, della citata imposta sostitutiva, si istituisce il seguente codice tributo: 

    • “1731” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali – Flat tax incrementale – Art. 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”

    Si evidenzia che la flat tax incrementale non incide sugli acconti 2024 che, quindi, devono essere calcolati (e versati) con le regole ordinarie. 

    Il comma 57 della legge 197/2022, considerato che la flat tax incrementale trova applicazione solo per il 2023, prevede espressamente che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’Irpef e delle addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni in materia di flat tax incrementale.

    Ricordiamo che la tassa di cui si tratta consiste nell’applicazione di una imposta sostitutiva del 15% sugli incrementi di reddito 2023 rispetto al reddito più elevato del triennio precedente e al netto di una franchigia del 5%.

    Sul reddito eccedente, differenza tra il reddito dell’anno e quello sottoposto alla flat tax, si applicheranno l’IRPEF e addizionali con le regole ordinarie. 

    Allegati: