• Versamenti delle Imposte

    Concordato preventivo biennale: i codici tributo per le maggiorazioni

    Dopo i chiarimenti Ade sul concordato preventivo biennali contenuti nella Circolare n 18/2024, viene pubblicata la Risoluzione n 48 del 19 settembre con i codici tributo per il versamento mediante modello F24, delle somme dovute per il CPB.

    Vediamoli distinti in base a soggetti ISA e contribuenti forfettari.

    Acconti per il concordato preventivo biennale: i codici tributo per F24

    La risoluzione ricorda brevemente che al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, con il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 è stato previsto che i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, possano accedere a un concordato preventivo biennale (CPB) a certe condizioni.

    In merito, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, l’articolo 20, comma 2, del decreto sul CPB dispone che per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato: 

    • a) se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;
    • b) se l’acconto dell'IRAP è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta  concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall’articolo 17”.

    Il successivo articolo 20-bis del decreto, relativo ai medesimi soggetti, dispone inoltre che “Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese [..]”.

    Per i soggetti che aderiscono al regime forfetario, l’articolo 31, comma 2, lettera a), del decreto prevede che per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato, “se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente”. 

    Per i medesimi soggetti, il successivo articolo 31-bis del decreto dispone che Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell’eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”. 

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “4068” denominato “CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”; 
    • “4069” denominato “CPB – Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
    • “4070” denominato “CPB – Soggetti ISA – Maggiorazione acconto IRAP – Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”; 
    •  “4071” denominato “CPB – Soggetti ISA – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”; 
    • “4072” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”; 
    • “4073” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”

    Occorre anche evidenziare che con la circolare n 18/2024, in tema di maggiorazione, è stato chiarito che può essere determinata come differenza tra l’importo dichiarato nel rigo P06 e quello dichiarato nel rigo P04 del modello CPB 2024/2025

    Inoltre, l'agenzia ha specificato che che i valori presenti nei righi P04 e P06 del modello CPB 2024/2025 risultano indicati già al netto delle poste straordinarie ex artt.15 e 16, del decreto CPB, senza dunque la necessità, ai fini del calcolo del differenziale, di effettuare modifiche a tali importi.

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  • Versamenti delle Imposte

    Compensazione in F24 con ruoli over 100mila: si se le rate sono pagate

    Con Risposta a interpello n. 136 del 20 giugno le Entrate chiariscono il perimetro della esclusione del divieto di compenazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 per i quali è in corso regolare rateazione (art. 37, comma 49–quinquies, del decreto–legge 4 luglio 2006, n. 223).

    L'istante riferisce di avere «dei contenziosi in essere con l'Agenzia delle Entrate, per i quali sono state iscritte a ruolo somme superiori a euro 100.000. Per i ruoli che non sono stati oggetto di sospensione giudiziale né di sgravio da  parte dell'Ente creditore, la Società ­ nelle more dei giudizi ­ ha proceduto a rateizzare la pretesa. I ruoli rateizzati riguardano carichi superiori a euro 100.000. La Società, altresì, dispone di alcuni crediti d'imposta, tra i quali vi sono alcuni crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi (c.d. Superbonus ex art. 119 del D.L. 34/2020, ceduti dai beneficiari o dai primi cessionari che hanno applicato il c.d. sconto in fattura  alla Società ai sensi dell'art. 121 del D.L. 24/2020).». 

    Alla luce di quanto sopra, si chiede se sia corretto interpretare l'art. 37,  comma 49­quinquies, del D.L. 223/2006 nel senso che: 

    • (i) la preclusione alla possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali non opera in presenza di carichi iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione; 
    • (ii) e che, comunque, i limiti  alla compensazione non si  applicano ai crediti derivanti da bonus edilizi di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, ceduti alla Società aisensi dell'art. 121 del D.L. 34/2020, trattandosi di crediti d'imposta di natura agevolativa.

    In sintesi le Entrate specificano che la compensazione è possibile se la rateizzaizone per il ruolo superiore a 100.000 è correttamente adempiuta, vediamo maggiori dettagli del caso di specie.

    Compensazione in F24 con ruoli over 100mila: chiarimenti ADE

    Le Entrate chiariscono che una società, che ha rateizzato i propri debiti fiscali iscritti a ruolo per importi superiori a 100mila euro ed è in regola con il pagamento delle rate, può compensarli con i crediti d’imposta di cui dispone, compresi quelli acquisiti dalla cessione di bonus edilizi. 

    Questa è la sintesi dell'interesante risposta a interpello n 136 del 20 giugno.

    L’Agenzia evidenzia innanzitutto, che il nuovo comma 3-bis dell’articolo 121 del Dl Rilancio, introdotto dal decreto “Agevolazioni” (Dl n. 39/2024), a decorrere dallo scorso 30 marzo 2024, prevede che “in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, …, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione … dei crediti d'imposta …, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi …”

    Stabilisce, inoltre, che dal 1° luglio 2024, il divieto di compensazione previsto dall’ articolo 37, comma 49–quinquies, Dl n. 223/2006, non vale per le somme superiori a 100mila euro, iscritte a ruolo e oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

    L'Amministrazione evidenzia che le due disposizioni non sono ancora in vigore la prima, infatti, si attende un “regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze…”, la seconda, invece, è efficace solo dal 1° luglio 2024. 

    Sempre l'ADE aggiunge che non è stato abrogato l'articolo 31 del decreto-legge n. 78/2010, che attualmente resta la norma di riferimento.

    Le norme non sono ancora in vigore, ma è evidente la volontà del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell'eventuale impedimento alla compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato.

    Alla luce di tale intenzione, che si pone in diretta continuità con le previsioni già contenute nel richiamato articolo 31 del Dl n. 78/2010, fermi restando specifici limiti (ad esempio, quantitativi o temporali) previsti dalle norme istitutive dei crediti che si vogliono utilizzare o dalle stesse comunque derivanti, il divieto di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del Dl n. 223/2006 non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari. 

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  • Versamenti delle Imposte

    Imposta consumo Campione d’Italia: le aliquote 2024

    Con il Decreto MEF del 24 gennaio Pubblicato nella GU n 30 del 6 febbraio vengono modificate le aliquote previste dal Decreto MEF 16 dicembre 2020 sull'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia.

    Ricordiamo che ai sensi dell'art 1 dello stesso decreto l’ILCCI, imposta locale sul consumo di campione d'Italia, si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi d’imposta nel Comune nei confronti di consumatori finali nonché alle importazioni di beni effettuate da consumatori finali, compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea.

    Ai fini dell’ILCCI è consumatore finale chiunque, a prescindere dalla forma giuridica, importa beni o introduce beni da Paesi dell’UE o acquista beni e servizi nel Comune per finalità estranee all’esercizio d’impresa, arte o professione. 

    È, inoltre, consumatore finale chiunque importa beni o introduce beni da Paesi dell’UE o acquista beni e servizi nel Comune per l’effettuazione di operazioni escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 16.

    Infine, con il Decreto MEF del 12 aprila 2022 è stato approvato il Modello di Dichiarazione dell'Imposta sul consumo di Campione d'Italia che va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate.

    Imposta di consumo di Campione d’Italia: le aliquote 2024

    Il Decreto MEF del 24 gennaio pubblicato in GU n 30 del 6 febbraio prevede che al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

    • a) all'art. 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
        • «1. L'aliquota dell'ILCCI è stabilita nella misura del  8,1 per cento della base imponibile dell'operazione.
        • 2. L'aliquota è ridotta al 3,8 o al 2,6  per cento per le operazioni indicate nella tabella allegata al presente decreto.»;
        • 2)  al  comma 3,  le  parole «dal  trentesimo  giorno»   sono sostituite dalle seguenti: «dal quindicesimo giorno»;
    • b) alla Tabella A sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. 1) alla parte I, le parole  «2,5  per  cento»  sono  sostituite dalle parole «2,6 per cento»;
      2. 2) alla parte II, le parole «3,7  per  cento»  sono  sostituite dalle parole «3,8 per cento».

    Infine si ricorda che l’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia è stata introdotta dall’articolo 1, commi 559-568, della legge di bilancio 2020, a seguito dell’emanazione della direttiva Ue n. 2019/475, che ha previsto l'introduzione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera, per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e quelli stabiliti nel Comune di Campione d'Italia.

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  • Versamenti delle Imposte

    Cripto attività: codici tributo per la sostitutiva del bollo

    Con Risoluzione n 10 del 6 febbraio le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto- attività di cui all’articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e ridenominazione del codice tributo “1727.

    Sinteticamente sono istituiti i codici tributo “1728” e “1729” per consentire il versamento tramite F24, rispettivamente, della prima e della seconda rata d’acconto dell’imposta sostitutiva sui rapporti delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, tributo introdotto dalla legge di Bilancio 2023, in sostituzione della precedente imposta di bollo.

    Cripto attvità: l’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo

    Ricordiamo che con l’articolo 1, comma 146, della Legge di Bilancio 2023 si prevede che al posto dell’imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
    A tal proposito con la Risoluzione n 36 del 26 giugno 2023 è stato istituito il codice tributo “1727” per il relativo versamento, tramite modello F24.

    Nella Risoluzione n 10/2024 viene specificato che per i pagamenti a titolo di saldo, è utilizzato il codice tributo esistente “1727”, come di seguito ridenominato:

    •  “1727” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

    Con la Circolare n 30/2023 è stato ricordato innanzitutto che il comma 146 modificando il comma 18 dell’articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, prevede che «A decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo». 

    Tenuto conto della esplicita esclusione dell’applicazione del comma 18-bis dell’articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, tale imposta deve essere applicata da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono criptoattività sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.

    Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, trova applicazione un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato. 

    Al riguardo, si precisa che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sul valore delle cripto-attività anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero in via continuativa per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, in forza di presunzione legale che prescinde dalla ricorrenza o meno dei requisiti richiesti dall’articolo 2 del Tuir, e per i quali è previsto, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 31 maggio 2020, n. 78, l’esonero dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi, non solo in relazione al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, ma anche relativamente a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. 

    L’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta è costituito dalle criptoattività suscettibili di produrre redditi ai sensi della lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir.

    Non rientrano nell’ambito oggettivo gli strumenti finanziari digitali di cui al decreto legge n. 25 del 2023.

    Si rimanda alla Circolare n 30/2023 per gli altri chiarimenti in merito alla sostitutiva di cui si tratta.

    Cripto attività: gli acconti dell’imposta sostitutiva del bollo

    Con la Risoluzione in oggetto n 10 del 6 febbraio al fine di consentire il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva, si istituiscono i codici tributo di seguito riportati: 

    • “1728” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto I rata – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
    • 1729” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto II rata – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

    Per i pagamenti a titolo di saldo, è utilizzato il codice tributo esistente “1727”, come di seguito ridenominato:

    • • “1727” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

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  • Versamenti delle Imposte

    Imposta transazioni finanziarie FTT: nuovo modello 2024

    Con il Provvedimento n 13275 del 22 gennaio, le Entrate approvano il nuovo modello per l'imposta sulle transazioni finanziarie FTT.

    Imposta sulle transazioni finanziarie: nuovo modello 2024

    Nel dettaglio, il provvedimento in oggetto modifica il precedente del 15 dicembre 2017, concernente l’approvazione del modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

    Si introduce il nuovo rigo TT49 che al campo 1A contiene il credito risultante dalla precedente dichiarazione utilizzato per la compensazione.

     

    Il modellonella versione aggiornata che fa parte integrante del presente provvedimento, sostituisce il precedente modello a partire dal 25 gennaio 2024. 

    Imposta sulle transazioni finanziarie: che cos'è

    Ricordiamo che, l’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Legge di stabilità 2013, ha introdotto l’imposta sulle transazioni finanziarie che si applica:

    • ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (comma 491), 
    • alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (comma 492) 
    • e alle negoziazioni ad alta frequenza come definite nel comma 495. 

    Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2013, del 4 gennaio 2017 e del 15 dicembre 2017 è stato approvato il modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), con le relative istruzioni, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti e sono state definite le modalità di presentazione.

    A seguito delle modifiche dell’articolo 28, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha introdotto la lettera d-bis) nell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, assoggettando l’imposta sulle transazioni finanziarie alle disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione previste dal richiamato articolo 17, si rende necessario dare attuazione alla norma, consentendo ai soggetti interessati di indicare nel modello FTT l’importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente utilizzato per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, attuando:

    • un aggiornamento del modello attualmente utilizzato, 
    • prevedendo nel rigo TT49 il nuovo campo 1A per l’indicazione del predetto credito. 

    Con il provvedimento in oggetto sono, pertanto, disposte le modifiche al modello FTT del 15 dicembre 2017, nonché alle relative istruzioni e specifiche tecniche da usare a partire dal 25 gennaio 2024.

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  • Versamenti delle Imposte

    Acconti imposte 2024: confermata la rata del 16 dicembre

    Pubblicato in GU n Pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio il Decreto Legislativo semplificazioni tributaria che contiene tra le altre la novità della possibilità di rateizzare gli acconti delle imposte.

    Vediamo i dettagli di quanto verrà introdotto a breve con la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

    Rateizzazione imposte: rateizzate fino al 16 dicembre

    Nel dettaglio con l'art 8 rubricato "scadenza versamenti rateali delle imposte" il decreto prevede la possibilità di rateizzare le imposte fino al 16 dicembre.

    All'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241, sono apportate le seguenti modificazioni:

    • a) al comma 1,  le  parole:  «,  previa  opzione  esercitata  dal contribuente in sede di dichiarazione periodica,» sono soppresse e le parole: «mese  di  novembre»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «16 dicembre»;
    • b) il comma 4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  I  versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.».

    Le disposizioni si applicano a  decorrere  dal versamento delle  somme  dovute  a  titolo  di  saldo  delle  imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. 

    Sinteticamente e in altre parole:

    • è prevista, dal periodo di imposta al 31.12.2023, un’ulteriore possibilità per la rateizzazione delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, prevedendo appunto una rata per il 16 dicembre (attualmente la norma prevede che i versamenti vengano conclusi entro il mese di novembre)
    • viene eliminato l’obbligo di esercizio dell’opzione del contribuente in dichiarazione per la rateizzazione, valorizzando in questo modo il comportamento concludente, ossia la scelta di avvalersi della dilazione,
    • viene anche uniformata la scadenza per il versamento delle rate da parte di contribuenti con e senza la partita Iva (attualmente la norma prevede che le PIVA versino il 16 del mese gli altri a fine mese) prevedendo la scadenza al 16 di ogni mese, per le due categorie.
  • Versamenti delle Imposte

    Imprese agricole: le condizioni per rinviare l’acconto IRPEF al 2024

    Il DL Anticpi convertito in Legge n 191/2023 pubblicata in GU n 293 del 16 dicembre, ha previsto con emendamento inserito in sede di conversione, quanto emerso con i chiarimenti della Circolare ADE n 31 del 9 novembre per i contribuienti titolare di imprese agricole.

    Prima dei dettagli, ricordiamo che la Circolare ADE n 31 del 9 novembre ha chiarito il perimetro del rinvio al 2024 del pagamento dell'acconto IRPEF 2023.

    La circolare nel precisare che, possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:

    • siano titolari di partita IVA;
    • abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023); 

    ha chiarito che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, pertanto erano esclusi i titolari di reddito agrario. Vediamo cosa cambia.

    Titolari di Reddito agrario: dovuto il secondo acconto IRPEF

    Nell’ambito applicativo del rinvio in esame rientrano, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.

    Pertanto, i titolari di reddito agrario sono tenuti a pagare il secondo acconto delle imposte scaduto il 30 novembre.

    Come anche precisato in una recente notizia del quotidiano online delle Entrate, Fiscoggi, l’esclusione dalla agevolazione del reddito agrario deriva dalla lettura dei requisiti richiesti per beneficiare della proroga.
    La disposizione, contenuta nell'art 4 del DL n 145/2023 Collegato alla legge di bilancio 2024, perimetra l’agevolazione:

    • ai titolari di partita Iva,
    • che nel periodo d'imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, ossia subordinandola a valori rilevanti ai fini della determinazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo disciplinati rispettivamente dagli articoli 85 e 54, del Tuir e non dei redditi fondiari in cui ricade il reddito agrario disciplinato dall'articolo 32, del Tuir.

    Ricordiamo che, il comma 1 dell'art 32 prevede che: "il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso".

    La circolare n. 31 ha anche sottolineato che, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) – le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa – in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023). 

    La novità ora introdotta dalla Legge di conversione del decreto anticipi o collegato fiscale, va proprio nella direzione del chiarimento ADE, prevedendo espressamente che per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi pari a 170.000 euro si intende riferito al volume d’affari.

    Infine, si ricorda che, qualora un contribuente abbia per errore, differito il versamento, ha la possibile di sanare l'errore versando la sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997 avvalendosi del ravvedimento operoso.

  • Versamenti delle Imposte

    Rimborso imposte non dovute anche senza dichiarazione integrativa

    La sentenza numero 15211 della Corte di Cassazione, pubblicata il 30 maggio 2023, prende in esame la situazione particolare dell’eventuale esistenza del diritto al rimborso di una imposta versata ma non dovuta in assenza di una dichiarazione integrativa a favore, presentata dal contribuente.

    In linea generale la trasmissione di una dichiarazione integrativa è possibile per tutto l‘arco temporale durante il quale il contribuente può fare valere il suo eventuale diritto al rimborso, ma ci possono essere situazioni nelle quali la predisposizione della nuova dichiarazione non è possibile (come quello esaminato dalla sentenza) e, in ogni caso, è possibile che tale adempimento semplicemente non sia stato effettuato; la domanda a cui risponde la sentenza è se tale passaggio sia necessario o meno.

    Il perno della questione è se la dichiarazione dei redditi, erroneamente compilata, costituisce fonte dell’obbligazione tributaria oppure no. 

    La Corte di Cassazione inizia col spiegare che la risposta non è uguale per tutti i tributi, e bisogna fare una differenziazione fondamentale tra:

    • l’IVA, per la quale, in base all’articolo 21 comma 7 del DPR 633/72, l’obbligazione tributaria scaturisce dall’emissione del documento che certifica il ricavo, a prescindere dall’effettuazione dell’operazione;
    • le imposte dirette, come IRES o IRPEF, per le quali non sono contemplate ipotesi di responsabilità fiscale che prescindono dall’effettiva esistenza di un reddito, in rispetto al principio della capacità contributiva sancito dall’articolo 53 della Costituzione.

    Quindi, in relazione alle imposte sui redditi, la Corte di Cassazione ci spiega che “le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi, né costituiscono titolo dell'obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza, sicché possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, anche in sede processuale, se ne possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, ciò anche ai sensi dell’articolo 53 Costituzione”.

    Assodata l’esistenza di diritto al rimborso dell’imposta versata per un reddito inesistente, il passo successivo è comprendere se per fare valere tale diritto è necessario predisporre e trasmettere una dichiarazione integrativa a favore.

    A riguardo la sentenza 15211/2023 ci dice che “né l’istanza di rimborso è preclusa dall’omessa presentazione della dichiarazione integrativa […], non sussistendo alcuna interferenza tra l'autonoma facoltà di emendare gli errori mediante dichiarazione integrativa e la presentazione dell'istanza stessa, operando la prima nell’ambito dell’accertamento del debito tributario e la seconda nell’ambito del procedimento di riscossione”.

    La motivazione giuridica di ciò si basa sull’articolo 38 del DPR 602/1973, il quale al comma 1 prevede che “il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare […] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento”.

    In base a tale articolo, il quale governa la presentazione della domanda di rimborso delle imposte versate in misura eccedente rispetto a quanto dovuto, che, come si noterà, in nessun punto cita la necessità della predisposizione di una dichiarazione integrativa a favore, gli elementi che possono giustificare la presentazione dell’istanza sono:

    • l’errore materiale nell’atto del versamento dell’imposta;
    • la duplicazione del versamento dell’imposta;
    • l’inesistenza, parziale o totale, dell’obbligazione tributaria.

    In particolare modo, la previsione che legittima l’istanza di rimborso in conseguenza di “inesistenza” dell’obbligazione tributaria, aprirebbe alla legittimità del rimborso per tutte quelle situazioni che prescindono da un errore materiale di versamento e che invece vedono scaturire una obbligazione tributaria dal comportamento del contribuente, come, ad esempio, la mancata esposizione in dichiarazione delle perdite fiscali.

    In definitiva e in conseguenza di tutto ciò, secondo la sentenza numero 15211/2023 della Corte di Cassazione, il diritto al rimborso delle imposte sui redditi non dovute, sussiste a prescindere dalla trasmissione di una dichiarazione integrativa a favore e tale diritto può essere fatto valere presentando istanza di rimborso ex articolo 38 del DPR 602/1973.

  • Versamenti delle Imposte

    Tobin tax: i codici tributo per utilizzo dell’eventuale credito

    Con Risoluzione n 57 del 26 ottobre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 22

    Ricordiamo che l’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai commi 491, 492 e 495, ha introdotto un’imposta sulle transazioni finanziarie e con risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta in argomento. 

    L’articolo 28, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera d-bis), includendo in tal modo, nell’elenco dei crediti ammessi per cui è ammessa la compensazione anche l'imposta sulle transazioni finanziarie.

    A tal fine,  per consentire l’utilizzo in compensazione dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione dell’Imposta (Financial Transaction Tax) tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    • “4067” denominato Credito relativo all’imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi, sulle transazioni relative a derivati su equity e sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, commi 491, 492 e 495, l. n. 228/2012”

    Leggi anche: Come funziona la Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie per approfondimenti sulla tassa.

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Codici tributo per il recupero degli aiuti di stato dichiarati incompatibili

    Con Risoluzione n 42/E del 16 luglio l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili secondo la Decisione della Commissione europea C (2015) 5549 Final del 14 agosto 2015. 

    La Commissione Europea ha ingiunto alle Autorità italiane il decupero di quanto concesso come agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo.

    I codici tributo da utilizzare nei modelli di pagamento “F24” ed “F24 Enti pubblici” (F24 EP) sono: 

    • “5061”, denominato “Recupero aiuti di Stato sisma 2009 – CAPITALE”; 
    • “5062”, denominato “Recupero aiuti di Stato sisma 2009 – INTERESSI”.

    In sede di compilazione del modello “F24”, i codici tributo sono esposti esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: 

    • nel campo “rateazione/regione/prov/mese rif.”; le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”; 
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno reperibile nel provvedimento notificato al contribuente (nel formato AAAA).

    In sede di compilazione del modello “F24 EP”, sono esposti in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, indicando: 

    • nel campo “sezione”, il valore F (erario); 
    • nel campo “codice tributo/causale”, i codici tributo “5061” e “5062”; 
    • nel campo “riferimento A”, le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101” 
    • nel campo “riferimento B”, l’anno indicato nel provvedimento notificato al contribuente (nel formato AAAA)

    Qualora invece il contribuente intenda utilizzare in compensazione i crediti verso la pubblica amministrazione italiana, dovrà utilizzare l’apposito modello “F24 crediti PP.AA.”, indicando: 

    • gli importi da versare, utilizzando i suddetti codici tributo “5061” e “5062” e seguendo le relative istruzioni di compilazione sopra riportate; 
    • gli estremi identificativi della certificazione del credito, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione, gestita dal Ministero l’importo del credito compensato, utilizzando il codice tributo “PPAA” istituito con la risoluzione n. 16/E del 4 febbraio 2014.

    Si ricorda che a seguito di questa ingiunzione, con DPCM del 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 57/2018) è stato nominato un Commissario Straordinario per l’adozione di provvedimenti necessari alla esecuzione della decisione e il Commissario con nota n.903 del 13 luglio 2020 ha richiesto l’istituzione dei codici tributo ai quali si provvede con la Risoluzione n 42/E in oggetto.