• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Passaporto di ristrutturazione: richiesto ai proprietari di immobili

    Viene pubblicata sulla Gazzetta dell'Unione Europea il Regolamento n 1275/2024 noto come Direttiva Case Green.

    Si tratta di regole che gli stati membri dovranno recepire secondo un calendario predefinito, anche se la Direttiva entra in vigore dal 28 maggio, per poter rendere ecosostenibili tutti gli edifici pubblici e privati e renderli a emissioni zero entro il 2050.

    Vediamo la novità del Passaporto di ristrutturazione previsto dall'art 12 della Direttiva in oggetto.

    Passaporto di ristrutturazione: tutte le regole dalla Direttiva Case Green

    Entro il 29 maggio 2026, gli Stati membri introducono un sistema per i passaporti di ristrutturazione basato sul quadro comune di cui all'allegato VIII che di seguito viene dettagliato, con il contenuto di questa certificazione green.

    In linea generale la Direttiva prevede che il sistema del passaporto di ristrutturazione sia utilizzato su base volontaria dai proprietari di edifici e unità immobiliari, a meno che lo Stato membro non decida di renderlo obbligatorio.

    Gli Stati membri adottano misure per far sì che i passaporti di ristrutturazioni siano economicamente accessibili e valutano la possibilità di fornire sostegno finanziario alle famiglie vulnerabili che desiderano ristrutturare.

    Gli Stati membri possono consentire che il passaporto di ristrutturazione sia redatto e rilasciato contestualmente all'attestato di prestazione energetica.

    Il passaporto di ristrutturazione è rilasciato in un formato digitale idoneo alla stampa da un esperto qualificato o certificato, a seguito di una visita in loco.

    Al rilascio del passaporto di ristrutturazione, si consiglia al proprietario dell'edificio di tenere una discussione con l'esperto di per consentire a quest'ultimo di illustrare i migliori interventi attraverso cui trasformare l'edificio in un edificio a zero emissioni ben prima del 2050.

    Gli Stati membri si adoperano per fornire uno strumento digitale ad hoc per la preparazione e, se del caso, l'aggiornamento del passaporto di ristrutturazione. 

    Gli Stati possono sviluppare uno strumento complementare che consenta ai proprietari e agli amministratori di simulare un progetto di passaporto di ristrutturazione semplificato e di aggiornarlo una volta effettuata la ristrutturazione o la sostituzione di un elemento edilizio.

    Gli Stati membri fanno in modo che il passaporto di ristrutturazione possa essere caricato nella banca dati nazionale della prestazione energetica dell'edilizia stabilito a norma dell'articolo 22.

    Gli Stati membri provvedono affinché il passaporto di ristrutturazione sia conservato nel registro digitale degli edifici o sia accessibile, ove disponibile, tramite tale registro.

    Passaporto di ristrutturazione: cosa conterrà

    Secondo l'allegato VIII alla Direttiva si evidenziano i requisiti dei passaporti di ristrutturazione
    Il passaporto di ristrutturazione comprende:

    • a) informazioni sull’attuale prestazione energetica dell’edificio;
    • b) una o più rappresentazioni grafiche della tabella di marcia e delle sue fasi in vista di una ristrutturazione profonda per fasi;
    • c) informazioni sui pertinenti requisiti nazionali, quali i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici, le
       norme e le regole minime di prestazione energetica nello Stato membro sull’eliminazione graduale dei combustibili
       fossili utilizzati negli edifici per il riscaldamento e il raffrescamento, comprese le date di applicazione;
    • d) una spiegazione succinta della sequenza ottimale delle fasi;
    • e) informazioni su ciascuna fase, tra cui:
      •  i) il nome e la descrizione delle misure di ristrutturazione per la fase in questione, comprese le pertinenti opzioni inerenti alle tecnologie, alle tecniche e ai materiali da utilizzare;
      •  ii) il risparmio energetico stimato nel consumo di energia primaria e finale, espresso in kWh e in miglioramento percentuale rispetto al consumo energetico prima della fase in questione;
      •  iii) la riduzione stimata delle emissioni operative di gas a effetto serra;
      •  iv) i risparmi stimati sulla fattura energetica, con chiara indicazione delle ipotesi sui costi dell’energia di cui ci si è avvalsi per il calcolo;
      •  v) la classe di prestazione energetica stimata dell’attestato di prestazione energetica da conseguire dopo il completamento della fase in questione;
    • f) informazioni su un potenziale collegamento a un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
    •  g) la quota di produzione individuale o collettiva e di autoconsumo di energia rinnovabile stimata da conseguire a seguito della ristrutturazione;
    •  h) informazioni generali sulle opzioni disponibili per migliorare la circolarità dei prodotti da costruzione e ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita, nonché i benefici più ampi in termini di salute e comfort, la qualità degli ambienti interni e il miglioramento della capacità di adattamento dell’edificio ai  cambiamenti climatici;
    •  i) informazioni sui finanziamenti disponibili link alle pertinenti pagine web che indicano le fonti di tali finanziamenti;
    •  j) informazioni sulla consulenza tecnica e sui servizi di consulenza, comprese le informazioni di contatto e i link alle  pagine web degli sportelli unici.

    Il passaporto di ristrutturazione può comprendere:

    • a) un calendario indicativo delle fasi;
    • b) per ciascuna fase:
      • i) una descrizione dettagliata delle tecnologie, delle tecniche e dei materiali da utilizzare, come pure dei loro  vantaggi, svantaggi e costi;
      • ii) il raffronto tra la prestazione energetica dell’edificio e i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici  sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti degli edifici a energia quasi zero e i requisiti degli edifici  a emissioni zero dopo il completamento della fase in questione, nonché il raffronto tra la prestazione energetica  degli elementi edilizi sostituiti e i requisiti minimi di prestazione energetica per i singoli elementi edilizi [laddove  esistano];
      • iii) i costi stimati per la realizzazione della fase in questione;
      •  iv) il tempo di ritorno stimato per la fase in questione, con e senza sostegno finanziario disponibile;
      •  v) il tempo stimato necessario per la realizzazione della fase in questione;
      •  vi) se disponibili, i valori di riferimento sulle emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita per i materiali  e l’apparecchiatura e un link alla pertinente pagina web in cui sono reperibili;
      •  vii) la durata stimata delle misure e i costi di manutenzione stimati;
    •  c) moduli indipendenti sugli aspetti che seguono:
      •  i) i tipici mestieri necessari o raccomandati per realizzare interventi di ristrutturazione energetica (architetti,
         consulenti, contraenti, fornitori e installatori ecc.) oppure un link alla o alle pagine pertinenti;
      •  ii) un elenco di architetti, consulenti, contraenti, fornitori o installatori pertinenti della zona, che può comprendere solo quelli che soddisfano determinate condizioni, ad esempio possedere qualifiche elevate o etichette di certificazione o essere in condizione di rispondere alle esigenze in materia di certificazione, oppure un link alla o alle pagine pertinenti;
      •  iii) le condizioni tecniche necessarie per la distribuzione ottimale del riscaldamento a bassa temperatura;
      •  iv) in che modo le fasi di ristrutturazione e le misure supplementari potrebbero migliorare la predisposizione di un edificio all’intelligenza;
      •  v) requisiti tecnici e di sicurezza per materiali e lavori;
      •  vi) le ipotesi alla base dei calcoli forniti oppure un link alla pertinente pagina web in cui sono reperibili;
    • d) informazioni su come accedere a una versione digitale del passaporto di ristrutturazione;
    •  e) eventuali ristrutturazioni importanti dell’edificio o dell’unità immobiliare secondo quanto indicato all’articolo 8,
       paragrafo 1, ed eventuali sostituzioni o rinnovamenti di un elemento edilizio che fanno parte dell’involucro
       dell’edificio e che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio secondo
       quanto indicato all’articolo 8, paragrafo 2, laddove tali informazioni siano messe a disposizione dell’esperto che si
       occupa del passaporto di ristrutturazione;
    •  f) informazioni relative alla sicurezza sismica, laddove tali informazioni pertinenti per l’edificio siano messe  a disposizione dell’esperto;
    •  g) su richiesta dell’attuale proprietario dell’edificio e sulla base delle informazioni da quest’ultimo messe a disposizione,  informazioni supplementari accluse in un allegato, quali l’adattabilità degli spazi all’evoluzione delle esigenze e a  eventuali ristrutturazioni pianificate.

    Per quanto riguarda lo stato dell’edificio prima delle fasi di ristrutturazione, il passaporto di ristrutturazione tiene conto,
    nella misura del possibile, delle informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica.
    Ciascuna metrica utilizzata per stimare l’impatto dei gradini si basa su una serie di condizioni standard  

  • Dichiarazione 730

    Superbonus in 10 anni nel 730/2024

    Nel modello 730/2024 da presentare entro il 30 settembre, va indicata, tra le altre, la detrazione per il superbonus.

    La novità di quest'anno è che si ha la possibilità di scegliere un arco temporale più ampio per fruire dell’agevolazione in oggetto.

    In particolare, per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel superbonus, non indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, il contribuente potrà optare nel modello 730/2024 (o nel modello Redditi 2024) per la ripartizione in dieci rate, vediamo come.

    Superbonus in 10 anni nel 730/2024: istruzioni

    L’art. 2, comma 3-sexies, del DL n 11/2023 noto come Decreto Cessione crediti ha introdotto nell’ art. 119 del decreto Rilancio il comma 8-quinquies grazie al quale per le spese sostenute nell’anno 2022, può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro anni, come previsto prima.

    La nuova ripartizione decorre dal periodo d’imposta 2023, quindi con il modello 730/2024. 

    Pertanto solo per le spese del superbonus 110% sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, relativamente agli interventi di cui all’ art. 119, D.L. n. 34/2020, è possibile effettuare un riparto, in luogo delle 4 rate previste, in 10 quote annuali a partire dal periodo d’imposta 2023.

    Tale possibilità è vincolata all’esercizio di un’opzione da effettuare nel modello dichiarativo (nel rigo E61) a condizione che la rata di detrazione, relativa al periodo d’imposta 2022, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (Circolare n. 13 E/2023 delle Entrate)

    In particolare con la compilazione del rigo da E6 del quadro, se per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, il contribuente vuol optare per ripartire la spesa in dieci quote annuali di pari importo dovrà indicare:

    • Colonna 2 (Anno): 2022;
    • Colonna 7 (Numero rata): 1

    Per una sintesi della altre novità di quest'anno leggi: Modello 730/2024: le principali novità di quest'anno.

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  • Antiriciclaggio

    Comunicazione Titolare Effettivo: sanzione ridotta quelle sanate entro l’11.05

    La comunicazione dei dati del titolare effettivo da effetturasi secondo la norma di riferimento, andava effettuata entro il giorno 11 aprile 2024.

    Ricordiamo brevemente che questa data è frutto dello slittamento del termine a seguito del ricorso presentato da Assofiduciara al TAR del Lazio che aveva ottentuo una sospensione dell'originario termine che sarebbe scaduto il giorno 11 dicembre 2023.

    Ciò presemesso, se si provvede entro 30 giorni dalla scadenza dell'11 aprile, ossia entro il giorno 11 maggio prossimo si ha diritto ad una riduzione delle sanzioni, vediamole.

    CU 2024: modalità alternative all’invio telematico

    Come anche specificato dalla Guida Unionecamere con le istruzioni per la comunicazione dei dati del titolare effettivo la comunicazione rivolta all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato dal MIMT  Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto 12 aprile 2023.

    L’avvio operativo del registro avviene mediante una fase di “primo popolamento”. 

    I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dovevano essere comunicati dai soggetti obbligati entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento ministeriale (Decreto Dirigenziale del 29 settembre 2023 pubblicato in GU il 9 ottobre 2023) da effettuars entro l’11 dicembre 2023. 

    Cio detto attenzione al fatto che l'omessa comunicazione della titolarità effettiva è sanzionata in base all’art. 2630 c.c.( art. 21 commi 1 e 5 del Decreto Antiriciclaggio) come da seguente prospetto indicato da Unuioncamere nella suddetta guida:

  • IMU e IVIE

    Acconto IMU 2024: entro il 17 giugno perchè il 16 è domenica

    Le regole generali per l'applicazione dell'IMU sono contenute nei commi da 738 a 770 dell'art. 1 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) e sono valide anche per l'anno 2024.
    A partire dal 2025, invece, grazie al decreto 7 luglio 2023 “Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni potronna diversificare le aliquote” e il Comune potrà fissare proprie aliquote, diverse quindi da quelle di legge per le seguenti categorie di immobili:

    • abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
    • fabbricati rurali ad uso strumentale;
    • fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
    • terreni agricoli;
    • aree fabbricabili;
    • altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale e da quelli appartenenti al gruppo catastale D).

    IMU 2024: i presupposti

    Il presupposto dell’IMU, imposta municipale propria, è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale.

    L'IMU è dovuta anche dai soggetti non residenti possessori di immobili sul territorio dello stato e in particolare, l'IMU 2024 è dovuta dai:

    • proprietari;

    oppure in alternativa dai:

    • titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; 
    • genitore assegnatario dell'immobile della casa familiare;
    • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
    • locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto. 

    Va specificato che per quel che riguarda gli immobili in comproprietà, in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. 

    Attenzione va prestata al fatto che le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dall'imposta IMU (salvo il caso degli immobili di lusso) Si considera abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente. 

    Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. In proposito leggi I coniugi con residenze diverse: il punto in vista dell'acconto IMU del 16 giugno 2022.

    IMU 2024: acconto entro il 17 giugno poichè il 16 è domenica

    Ai fini del calcolo dell’IMU occorre considerare:

    • base imponibile (quindi valore rivalutato dell’immobile);
    • aliquota prevista.

    Tale importo, da cui va scomputata l’eventuale detrazione prevista per abitazione principale e pertinenze di lusso, va proporzionato ai mesi ed alla percentuale di possesso dell’immobile. 

    A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

    Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. 

    IMU 2024: le aliquote

    Per il 2024 le aliquote IMU possono essere così riepilogate:

    • 0,5 per cento per la prima casa appartenente alle categorie di lusso con la facoltà per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento,
    • 0,86 per cento per gli altri immobili compresi i terreni fabbricabili, con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
    • 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo (gruppo D), di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
    • 0,76 per cento per i terreni agricoli con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
    • 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale con la facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;
    • 0,1 per cento per i fabbricati merce non locati con la facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

    IMU 2024: come si paga

    L'IMU è dovuta in due rate, saldo e acconto. 

    Per il versamento dell'acconto si devono effettuare i calcoli in base all'aliquota in vigore nell'anno precedente.

    C'è comunque la possibilità di optare per l'aliquota stabilita per l'anno in corso quando è più conveniente, pagando in un'unica soluzione:

    • la prima (di acconto) entro il 16 giugno, che essendo domenica, slitta al giorno 17 giugno,
    • la seconda (a saldo) entro il 16 dicembre,
    • oppure in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

    Il versamento è effettuato con:

    • il Modello F24 “standard” o “semplificato”;
    • la piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto;
    • l’apposito bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012).
  • PRIMO PIANO

    Il recesso del socio nelle SPA non quotate secondo Assonime

    Ciò che maggiormente differenzia una SPA quaotata sui mercati regolamentati da una non quotata, dal punto di vista dell’investitore, è la facilità con cui questi possa investire e, specialmente, disinvestire dalla società.

    Per una società non quotata il disinvestimento passa ovviamente attraverso la cessione delle azioni, ma può passare anche dal recesso: in questa situazione sarà la società a liquidare la quota al socio che recede.

    Quando una SPA è costituita a tempo indeterminato, il recesso del socio è garantito dall’articolo 2328 del Codice civile.

    Il Caso n 3/2024 di Assonime

    Del recesso del socio da SPA costitituita a tempo determinato si è occupata Assonime sul suo Caso n 3/2024, pubblicato il giorno 8 aprile 2024.

    Assonime spiega che, in una SPA non quotata e costituita a tempo determinato, il recesso del socio è possibile in due situazioni che configurano altrettante modalità di recesso:

    • recesso consensuale: il recesso è consentito al socio con il consenso unanime di tutti i soci partecipanti alla società, in assenza di una clausola statutaria che disciplini la situazione:
    • recesso ad nutum: è il recesso che avviene in conseguenza dell’attivazione di una clausola statutaria che prevede la possibilità di recedere dalla società, dietro manifestazione dell’intento da parte del socio.

    Il recesso consensuale non rappresenta una vera e propria forma di recessoma va ricondo alla possibilità, prevista dall’articolo 1372 comma 1 del Codice civile, di sciogliere il contratto (di società in questo caso) “per mutuo consenso”.

    In conseguenza di ciò, non trova applicazione la disciplina del recesso e il socio non ottiene la liquidazione della quota di diritto, che però può comunque venirgli concessa con l’accordo di tutti i partecipanti alla società.

    La liquidazione del socio uscente può essere realizzata attraverso due modalità:

    • attraverso l’acquisto di azioni proprie da parte della società, seguendo le prescrizioni previste dall’articolo 2357 del Codice civile;
    • oppure, quando la prima modalità non è percorribile (ad esempio per assenza di riserve disponibili), attraverso una riduzione non proporzionale del capitale sociale, ammessa dietro consenso unanime di tutti i soci.

    Se l’acquisto di azioni proprie, quando possibile, è una operazione che non presenta particolari sensibilità, lo stesso non può dirsi per la riduzione del capitale sociale; in quanto, una situazione del genere, richiede che vengano tutelati gli interessi degli altri soci e dei terzi.

    Se l’interesse degli altri soci è, in un certo qual modo, tutelato dal fatto che il recesso, in questo caso, avviene dietro consenso unanime di tutti i soci partecipanti alla società, lo stesso non potrà dirsi per i terzi creditori, i quali possono fare opposizione, in base all’articolo 2445 del Codice civile. 

    In caso di accoglimento dell’opposizione può risultare preclusa la liquidazione del socio con risorse provenienti dalla società.

    In questa situazione, i criteri di determinazione del valore della quota sono rimesi alla libera negoziazione tra le parti.

    Per quanto riguarda, invece, il recesso ad nutum, che avviene in conseguenza dell’attivazione, da parte del socio, di una clausola statutaria che preveda esplicitamente la possibilità di recesso con un determinato preavviso, Assonime sottolinea come la sentenza numero 2629/2024 della Corte di Cassazione abbia stabilito la legittimità dell’esistenza di una tale clausola statutaria, ex articolo 2437 comma 4 del Codice civile.

    Tale modalità di recesso costituisce una tipica forma di recesso e, di conseguenza ne segue i meccanismi previsti dalla normativa.