• Antiriciclaggio

    Comunicazione Titolare effettivo: calendario degli adempimenti

    ATTENZIONE: il Consiglio di stato ha sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi fino al 19 settembre 2024. Leggi anche Registro Titolare Effettivo: operatività sospesa dal Consiglio di Stato.

    L'11 aprile scorso è scaduto il termine per le comunicazioni dei dati del Titolare effettivo.

    Dopo le varie vicissitudini, innescate con il ricorso al TAR del Lazio da parte di Assofiduciaria, ricorso che aveva congelato la scadenza per la comunicazione dei dati inizialmente fissata all'11 dicembre 2023, facciamo un riepilogo delle regole e del calendario per i prossimi adempimenti sulla titolarità effettiva.

    Titolare effettivo: la comunicazione dati

    Ai sensi dell'art 3 comma 6 ultimo periodo del DM n 55/2022 le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema (DM Mimit 29.09.2023 pubblicato in GU n 236 del 9.10.2023) 

    Il termine ultimo per adempiere, inizialmente previsto il giorno 11 dicembre, per le vicende giudiziarie presso il TAR è scaduto lo scorso 11 aprile.

    Attenzione al fatto che, il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. che va da 103 euro a 1032 euro accertata e contestata dalla Camera di commercio competente.

    Ai sensi dell'art 3 del DM n 55/2022 le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6, ossia il 9 ottobre 2023, dovevano provvedere alla comunicazione entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. 

    I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla loro costituzione.

    Ciò premesso, la normativa prevede inoltre che, I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che da' luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalita' giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni e' rilasciata contestuale ricevuta.

    Secondo quanto previsto dall'art 3 comma 3 del DM n 55/2023 gli obbligati a questo adempimneto devono anche comunicare eventuali variazioni e devono ogni anno dalla prima comunicaizone provvedere a dare conferma dei dati comunicati.

    Per la prima comunicazione leggi anche: Titolare effettivo: come si procede per la prima comunicazione?

    Titolare effettivo: chi è, chi deve comunicare i dati e come si procede

    Secondo la normativa sull'antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

    Come specificato sul sito del registro delle imprese i soggetti interessati ovvero:

    •  le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capitali,
    •  le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute,
    •  i trust e gli istituti giuridici affini ai trust,

    possono comunicare il Titolare Effettivo, procedendo come segue:

    • si accede a DIRE, lo strumento del Registro Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica, oppure altre soluzioni di mercato,
    • si sceglie la pratica del Titolare Effettivo,
    • si indica l'impresa o l'istituto oggetto della comunicazione e si dichiarano i dati del suo Titolare Effettivo,
    • si firma con Firma Digitale.

    Nel dettaglio, gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatoreove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e
      conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.
     Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di
     commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi
     dell'articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del
     registro delle imprese.

    Registro Titolare effettivo: quali dati si comunicano

    Ai sensi dell'art 4 del decreto m 55/2022 la comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:

    • a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;
    • b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica: 
      • 1) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio; 
      • 2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio; 
    • c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: 
      • 1) la denominazione dell'ente; 
      • 2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente; 
      • 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
    • d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: 
      • 1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine; 
      • 2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico; 
    • e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato; 
    • f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese. 

    Attenzione al fatto che la Camera di commercio territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa che va da 103 a 1.032 euro (ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile rubricato Omesse esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).

    Titolare effettivo: riepilogo della normativa

    Al fine di dare attuazione al Decreto n 55/2022 il Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso  e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di:

    • imprese dotate di personalità giuridica, 
    • persone giuridiche private, 
    • trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali 
    • istituti giuridici affini al trust

    nel corso del 2023 sono stati pubblicati alcuni decreti attuativi necessari, e in particolare:

    • il decreto direttoriale 12 aprile 2023 (GU n.93 del 20-04-2023) che definisce le specifiche tecniche per la comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle Imprese;
    • il decreto ministeriale 16 marzo 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) e relativo allegato che definiscono i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva;
    • il decreto interministeriale 20 aprile 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) che definisce gli importi dei diritti di segreteria da corrispondere per le pratiche e gli output sulla titolarità effettiva.

    Il 9 ottobre viene data la operatività alle regole con la pubblicazione in GU n 236/2023 del DM MIMIT 29.09-2023 

    Titolare effettivo: Commercialisti chiedono uniformità di regole

    Facciamo un riepilogo delle vicende che hanno riguardato questo adempimento.

    Il TAR Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto, con il deposito di sei decisioni ( n. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845) tutti i motivi dei ricorsi che nel mese di dicembre avevano fatto sospendere l'adempimento in scadenza l'11 dicembre 2023.

    Le sentenza di rigetto nulla hanno disposto sui termini che a rigore di legge sono ripresi il 9 aprile e sono scaduti l'11 aprile.

    In data 12 aprile, post scadenza gli stessi professionisti con una nota pubblicata sul sito del CNDCEC, chiedono di fornire alle Camere di commercio territoriali indicazioni unitarie per la comunicazione al Registro delle imprese della titolarità effettiva in modo tale da garantire modalità operative omogenee sul tutto il territorio nazionale, a beneficio delle imprese e dei professionisti coinvolti

    Comunicazione dati Titolare effettivo: le FAQ del MEF

    Sull'adempimento il MEF ha pubblicato una sezione specifica di FAQ rivolte a fornire agli operatori chiarimenti sull’identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni da inviare al Registro.

    Di particolare rilevanza si evidenziano le faq che riguardano i criteri di individuazione della titolarità effettiva per:

    • le pubbliche amministrazioni;
    • le procedure esecutive o concorsuali;
    • gli enti ecclesiastici;
    • le società soggette a catene di controllo;
    • le ipotesi di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali.

    Accedi da qui alle FAQ del MEF.

     

    Allegati:
  • Antiriciclaggio

    Comunicazione Titolare Effettivo: sanzione ridotta quelle sanate entro l’11.05

    La comunicazione dei dati del titolare effettivo da effetturasi secondo la norma di riferimento, andava effettuata entro il giorno 11 aprile 2024.

    Ricordiamo brevemente che questa data è frutto dello slittamento del termine a seguito del ricorso presentato da Assofiduciara al TAR del Lazio che aveva ottentuo una sospensione dell'originario termine che sarebbe scaduto il giorno 11 dicembre 2023.

    Ciò presemesso, se si provvede entro 30 giorni dalla scadenza dell'11 aprile, ossia entro il giorno 11 maggio prossimo si ha diritto ad una riduzione delle sanzioni, vediamole.

    CU 2024: modalità alternative all’invio telematico

    Come anche specificato dalla Guida Unionecamere con le istruzioni per la comunicazione dei dati del titolare effettivo la comunicazione rivolta all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato dal MIMT  Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto 12 aprile 2023.

    L’avvio operativo del registro avviene mediante una fase di “primo popolamento”. 

    I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dovevano essere comunicati dai soggetti obbligati entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento ministeriale (Decreto Dirigenziale del 29 settembre 2023 pubblicato in GU il 9 ottobre 2023) da effettuars entro l’11 dicembre 2023. 

    Cio detto attenzione al fatto che l'omessa comunicazione della titolarità effettiva è sanzionata in base all’art. 2630 c.c.( art. 21 commi 1 e 5 del Decreto Antiriciclaggio) come da seguente prospetto indicato da Unuioncamere nella suddetta guida:

  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: istanze accreditamento soggetti obbligati adeguata verifica

    Dopo il travagliato popolamento del registro (Leggi anche Comunicazione titolari effettivi senza pace: gli ultimi sviluppi ) si apre la fase di consultazione dei dati.

    A tal fine, con un avviso, Unioncamere ha comunicato che è disponibile il Manuale operativo per l’accreditamento alla consultazione del Registro del titolare effettivo da parte dei soggetti obbligati all’adeguata verifica, definiti all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio).

    La guida riporta l’elenco di tali soggetti e in esso sono presenti sia imprese, sia liberi professionisti iscritti in albi tenuti da Ordini professionali, sia soggetti iscritti in registri abilitanti tenuti dalla Pubblica Amministrazione. 

    I soggetti obbligati per accedere ai dati dei titolari effettivi iscritti nelle relative sezioni devono presentare una domanda alla camera di commercio territorialmente competente che sarà individuata in quella di riferimento per la provincia: 

    • A. della sede legale del SO (soggetto obbligato) se persona giuridica o ente; 
    • B. della sede del SO se imprenditore persona fisica; 
    • C. del domicilio professionale del SO se professionista persona fisica. 

    Si ricorda che secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari. L’identificazione certa di questa figura costituisce un aspetto determinante per garantire la trasparenza delle attività d’impresa. 

    L'accesso alle informazioni sul Titolare effettivo è consentito ai soggetti preposti all'adeguata verifica e il Manuale operativo fornisce le informazioni per presentare la richiesta di accreditamento da parte di tali soggetti che consentirà loro di consultare le informazioni sui Titolari effettivi.

    Registro Titolare Effettivo: istanze di accreditamento

    La guida specifica che la domanda di accreditamento deve contenere: 

    a) l'appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio; 

    b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica; 

    c) l'indicazione dell'autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto antiriciclaggio o dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa) del medesimo decreto e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio; 

    d) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

    ed è resa mediante apposita autodichiarazione.

    In particolare, le istanze di accreditamento vengono presentate dai SO (soggetti obbligati) tramite il sito web a ciò dedicato: https://titolareeffettivo.registroimprese.it

    Il'SO, ai fini della istanza, deve compiere i seguenti passaggi:

    • a) accesso al portale dedicato tramite SPID, CNS, Carta di identità digitale (CIE);
    • b) compilazione del modello online con le informazioni necessarie all’accreditamento; 
    • c) facoltà di indicare propri delegati ad accedere e a consultare la banca dati dei titolari effettivi e di indicare un Referente Operativo che – oltre ad essere un delegato a tutti gli effetti – viene anche autorizzato alla gestione degli altri delegati (nomina/revoca); 
    • d) verificare la correttezza del documento dell’autodichiarazione generato dal sistema e inviato alla propria casella PEC in modo che il SO, prima di inviare l’istanza di accreditamento, abbia la piena consapevolezza di quanto si accinge a dichiarare sotto la propria personale responsabilità; 
    • e) invio dell’istanza sottoscritta tramite sessione autenticata

    E' altresì prevista, per i SO persone giuridiche, la figura dell’ “Addetto alla compilazione della richiesta” (ad es. il proprio consulente di fiducia): in tal caso l’autodichiarazione generata dal sistema dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del SO persona giuridica e inoltrata attraverso le funzionalità messe a disposizione dal portale. 

    La richiesta di accreditamento in quanto istanza rivolta alla Pubblica Amministrazione è soggetta ad imposta di bollo nella misura di 16 euro (art.3, Allegato A Tariffa, D.P.R. 642/1972) da assolversi con le modalità che sono illustrate direttamente nel Portale dedicato, modalità che saranno oggetto di ulteriore implementazione nelle fasi successive all’avvio del servizio. 

  • Antiriciclaggio

    Comunicazione dati Titolare Effettivo: il compenso per il Commercialista

    Il 25 ottobre le Associazioni dei commercialisti ADC, AIDIC, UNGDCEC hanno diffuso un comunicato congiunto con il quale si suggerisce un compenso idoneo per la comunicazione dati del Titolare effettivo al Registro delle Imprese.

    Nel dettaglio, per l'adempimento da espletare entro il giorno 11 dicembre 2023, il professionista che se ne occupa, dovrebbe a loro parere percepire un compenso da 100 a 500 euro.

    Comunicazione dati Titolare Effettivo: il compenso per il Commercialista

    Il comunicato stampa congiunto, rivolto ai professionisti, suggerisce "un’onorario idoneo" per la comunicazione dati sul Titolare effettivo.

    Viene inoltre ricordato che, con il Decreto MIMIT la comunicazione del Titolare Effettivo trova la sua scadenza entro l’11 dicembre 2023.

    Entro tale data infatti, andranno comunicati i dati relativi ai titolari effettivi di imprese, persone giuridiche private, trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini. 

    Inoltre, si evidenzia che:

    • il modulo dei dati può essere sottoscritto digitalmente solo dall’amministratore, senza possibilità di attribuire “deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti sopra indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. I terzi possono provvedere alla “spedizione telematica” del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato…”.
    • il Manuale di Unioncamere ha precisato che in caso di titolare effettivo controinteressato sia necessario individuare una PEC ad esso riferibile perché la Camera di Commercio gli comunichi eventuali richieste di accesso al dato. 

    E Infine, considerato che assistere i clienti nella compilazione telematica e nell’invio della pratica vuol dire dedicare ore di consulenza a questo adempimento, che deve necessariamente trovare un compenso adeguato, il comunicato precisa che: "consci della necessità di individuare un compenso specifico, le Associazioni firmatarie ritengono che lo stesso si possa attestare da un minimo di € 100 a un massimo di € 500, in relazione alla complessità della pratica".

  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: no per il mandato fiduciario

    Con un comunicato del 23 ottobre Assofiduciaria, Associazione non riconosciuta con lo scopo di tutelare gli interessi dei soggetti che svolgano, sotto forma di impresa, le attività di fiducia, afferma che al Registro Titolari effettivi vanno inviate le comunicazioni dati solo per i trust espressi.

    Ricordiamo che in data 9 ottobre veniva pubblicato il Decreto Attuativo MIMIT per il Registro dei titolari effettivi, data dalla quale iniziavano a decorrere i termini per l'invio dati delle comunicazioni dei soggetti tenuti.

    Leggi anche Titolare effettivo: comunicazione dati entro l'11 dicembre 

    Titolari effettivi: il si Assofiduciaria per trust espressi

    In occasione dell'incontro organizzato da Assofiduciaria su "Registro della titolarità effettiva: gli adempimenti delle società fiduciarie", accanto all'analisi delle principali problematiche riguardanti le comunicazioni dei dati e delle informazioni al Registro dei titolari effettivi e al Registro dei trust da fare entro il prossimo 11 dicembre, è stato anche affrontato il tema se il Registro dei trust possa riguardare il mandato fiduciario.

    In particolare, Assofiduciaria, ribadendo la posizione da tempo assunta e rappresentata anche nelle sedi istituzionali, ha confermato l'esclusione, in linea di principio, del mandato fiduciario dal Registro dei trust, dichiarando:

    • "Il Registro dei trust può riguardare solo quelle ipotesi in cui un'attività determini il trasferimento dal fiduciante al fiduciario non della sola legittimazione all'esercizio dei poteri di amministrazione, ma della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione; infatti, solo nell'ipotesi di negozi fiduciari che giuridicamente ed economicamente determinino il riconoscimento di una proprietà, anche temporanea, al fiduciario può parlarsi di un istituto affine al trust. Invece, il ‘classico' mandato fiduciario si caratterizza solo per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione ad esercitare secondo le regole del mandato per conto o, anche, in nome e per conto del fiduciante i poteri di amministrazione, dati di volta in volta dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche, sicché esso non presenta alcuna affinità con il trust.".

    Il Presidente di Assofiduciaria Fabio Marchetti ha soggiunto che: "Tale conclusione porta ad escludere in linea di principio il ‘classico' mandato fiduciario dal Registro dei trust. Ciò è coerente con la natura civilistica di mandato dell'amministrazione fiduciaria, non potendo il mandato – con o senza rappresentanza, che sia – neppure lontanamente assimilarsi al trust conosciuto negli ordinamenti di common law, la cui caratteristica fondamentale è quella della spoliazione della proprietà dei beni o patrimoni conferiti in trust a favore di un terzo soggetto (trustee), al fine di realizzare la loro segregazione. D'altro canto, gli istituti affini al trust devono avere effetti anche fiscali analoghi al trust (essenzialmente, l'accennata segregazione patrimoniale) che il mandato disciplinato dal nostro Codice civile non può certamente avere.".  

  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: nuovi indicatori UIF

    Viene pubblicato in GU n 121 del 25 maggio il Provvedimento del 12 maggio della Banca D'Italia con gli indicatori di anomali della UIF Unità di informazione finanziaria in vigore dal 1 gennaio 2024

    Il  provvedimento è rivolto:

    • agli intermediari bancari e finanziari, 
    • agli altri operatori finanziari, 
    • ai professionisti,  
    • agli operatori non finanziari, 
    • ai prestatori di  servizi di gioco e  ai soggetti operanti nella gestione di  strumenti  finanziari  come individuati dall'art. 3, commi 2, 3, 4, 5,  6,  7  e  8 del  decreto antiriciclaggio,
    • nonché agli operatori di cui all'art. 1,  comma  1, lettera n), del decreto compro oro (in breve «destinatari»). 

    Al fine di agevolare i  destinatari nell'individuazione  delle operazioni sospette, si  forniscono  in allegato al presente provvedimento 34 indicatori di anomalia.

    Ciascun indicatore è articolato in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento.

    I riferimenti, presenti nell'indicatore, a circostanze 

    • oggettive quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione 
    • soggettive quali, ad  esempio, la coerenza con il profilo  del  cliente  seppure  non  specificamente espressi, si intendono sempre richiamati nei relativi sub-indici.

    I destinatari selezionano gli  indicatori  rilevanti  alla  luce della concreta attività svolta

    Per ciascun indicatore  individuato, i destinatari selezionano altresì i  relativi  sub-indici  rilevanti nell'ambito della medesima attività

    I destinatari  considerano  gli indicatori e i sub-indici selezionati nell'ambito  delle  valutazioni svolte ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio.

    Le circostanze descritte negli  indicatori  e  nei  relativi sub-indici rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate  da specifiche esigenze  rappresentate  dal  soggetto  cui è riferita l'operatività o da altri ragionevoli motivi.

    I destinatari valutano compiutamente le informazioni e  la documentazione raccolte sul profilo di  rischio  del  cliente  e nel corso  dell'adempimento  degli  obblighi  di  adeguata  verifica  e conservazione, nonché  le  eventuali  ulteriori informazioni disponibili in virtu' dell'attività svolta. 

    Al fine di rilevare operazioni sospette i destinatari utilizzano altresì i modelli e  gli  schemi  rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 231/2007. 

    Ricordiamo che con Informativa del 16 maggio il CNDCEC già informava del fatto che la UIF Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia ha emanato nuovi indicatori di anomali per l'antiriciclaggio.

    La nota dei Commercialisti sottolineava come il Provvedimento sia frutto di un intenso processo di concertazione che ha visto il CNDCEC impegnato per garantire la più ampia tutela possibile dei propri Iscritti ed ha portato all’accoglimento di diverse proposte di emendamento, tra le quali, specifica la nota: 

    • non richiamare l’opportunità di “tenere evidenza” delle valutazioni svolte rispetto ad eventuali giustificazioni dell’operatività rilevata; 
    • evidenziare ancor più di prima la natura esemplificativa degli indicatori, la non significatività del sospetto quando l’operatività esemplificata negli indicatori/sub-indici è altrimenti giustificabile, nonché la richiesta ai soggetti obbligati di valutare tutte le informazioni disponibili senza che per questo gli siano richieste indagini estranee alla concreta attività svolta; 
    • non richiedere ai soggetti obbligati indagini estranee alla concreta attività svolta; 
    • espungere dagli articoli del Provvedimento e dal disclaimer ogni riferimento ad obblighi non previsti dalla normativa di riferimento.
    Allegati:
  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: casistiche utili ai professionisti dalla UIF

    Con una nota del 26 settembre, l'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia annuncia la pubblicazione del Quaderno n 19 (accedi al sito per scaricarlo)

    Visto il ruolo che gli uffici delle Pubbliche amministrazioni sono chiamati a svolgere nel sistema italiano di prevenzione del riciclaggio (decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991, n. 197), con obblighi, fra l'altro, di identificazione e di segnalazione di operazioni sospette, il quaderno di approfondimento con casistiche tratte dal concreto della PA può essere utile anche ai professionisti.

    Nel dettaglio, il quaderno n 19, dedica un approfondimento al contributo della Pubblica amministrazione all'azione di prevenzione del riciclaggio anche al fine di accrescere l'attenzione sul tema e di estendere alla più ampia platea possibile il contributo che l'Unità ha cercato di fornire attraverso numerose iniziative di formazione a vantaggio di uffici pubblici nell'ambito della pluriennale azione di sensibilizzazione già svolta.

    A titolo di esempio di attività sospette, si riporta una delle fattispecie analizzate nell'ultima parte del Quaderno n 19, che trae origine dalla comunicazione, fatta tenere da un Comune, relativa a un’istanza di un rimborso di un versamento IMU da parte di una società che il legale rappresentante motivava come erroneamente avvenuto a causa di un errore informatico.

    Nel caso di specie viene evidenziato che:

    • per l’accredito veniva indicato un conto corrente intestato alla società stessa,
    • il versamento dell’imposta era avvenuto mediante modello F24, offrendo in compensazione crediti di imposta, 
    • l’istanza appariva anomala per l’elevato ammontare del rimborso richiesto e per la circostanza che la società – di recente costituzione – da verifiche effettuate sulle basi dati a disposizione del Comune, risultava aver versato l’imposta pur non possedendo immobili nel territorio comunale, né in altri comuni del territorio nazionale,
    • successivamente, altro Ente Nazionale informava il Comune che la società non svolgeva alcuna attività economica e che il versamento dell’IMU era stato effettuato utilizzando in compensazione crediti inesistenti,
    • l’Ente Nazionale chiedeva pertanto al Comune di non procedere al rimborso.

    Alla data di inoltro della comunicazione alla UIF, il Comune non aveva ancora effettuato il rimborso e stava valutando: 

    a) l’emanazione di un provvedimento di diniego dell’operazione richiesta; 

    b) la presentazione all’Autorità Giudiziaria di una denuncia, avendo riscontrato che la compensazione era avvenuta con crediti inesistenti. Il Comune rilevava inoltre che, dalle informazioni fiscali a sua disposizione, la società – inattiva – aveva presentato le dichiarazioni IVA per gli anni 2017 e 2018, in assenza di dichiarazioni dei redditi e che il volume di affari per l’anno 2018 ammontava a 200.000 euro. 

    Nelle more dell’assunzione delle predette iniziative, considerato che il rimborso non era stato ancora effettuato e che la richiesta era frutto di una verosimile attività fraudolenta in danno dell’Erario, l’Unità avviava di propria iniziativa l’istruttoria ex art. 6, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 231/07, che si concludeva con l’adozione del relativo provvedimento di sospensione. 

    La comunicazione, arricchita delle ulteriori informazioni fornite dalla UIF, è stata oggetto di successiva attività di indagine da parte degli Organi investigativi.

  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: si del Garante al database centralizzato

    Con Nota del 1 settembre 2022 il Garante per la protezione dei dati personali informa del parere favorevole all’istituzione di una banca dati informatica centralizzata con finalità di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

    Antiriciclaggio: in arrivo il database centralizzato

    Come ricordato nella nota, il database sarà alimentato dagli atti, utili ai fini delle valutazioni del rischio di riciclaggio, inviati dai professionisti:

    • commercialisti, 
    • avvocati, 
    • notai, 
    • consulenti del lavoro

    nell’esercizio della propria attività.

    Secondo la Relazione tecnica che accompagna lo schema di articolato che modifica il dlgs 231/2007, sottoposto dal Ministero dell’economia e delle finanze al Garante privacy, la banca dati costituirebbe un patrimonio informativo di rilievo per le attività di analisi e indagini delle autorità competenti quali: Mef, UIF, polizia valutaria della Guardia di Finanza, Direzione investigativa antimafia. 

    Nel caso di operazioni potenzialmente rischiose, il sistema genererebbe inoltre un avviso in grado di garantire maggiore uniformità, da parte dei professionisti, nelle modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

    Come specificato, per la generazione dell’avviso, che prevede la possibilità di utilizzare sistemi automatizzati, il Garante ha chiesto al Ministero di demandare a una norma almeno di natura regolamentare:

    • la descrizione delle modalità di elaborazione dell’alert 
    • e la previsione delle relative garanzie per gli interessati.

    L’avviso, specifica il Garante, potrebbe infatti sottendere un trattamento di dati personali, potenzialmente anche appartenenti a categorie particolari o inerenti condanne penali o reati, a contenuto altamente profilativo.

  • Antiriciclaggio

    Reato di autoriciclaggio, anche da evasione fiscale: è arrivata la legittimazione dall’UE

    Nell’ordinamento italiano, il reato di auto-riciclaggio è disciplinato dall’articolo 648-ter.1 del Codice penale, il quale, al comma 1, stabilisce che “si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

    In parole più semplici, si realizza il reato di auto-riciclaggio quando l’autore di un diverso reato, che ha prodotto disponibilità finanziarie illecite, cerca poi di impiegarle in attività economiche al fine di nasconderne la provenienza.

    La fattispecie presenta quindi due reati, quello principale che genera la disponibilità finanziaria, e quello subordinato (il riciclaggio), che la nasconde. 

    L’auto-riciclaggio si realizza quando l’autore di entrambi i reati è la medesima persona.

    Il concetto interessa i contribuenti perché si applica anche al diritto tributario, nel caso in cui il contribuente cerchi di nascondere disponibilità finanziarie che derivino da evasione fiscale.

    La normativa antiriciclaggio non è una peculiarità italiana, in quanto discende dalla Direttiva UE 2015/849, che a sua volta, sul tema, riporta quanto già disposto dalla precedente Direttiva UE 2005/60.

    Nello specifico l’articolo 1 comma 3 lettera a) della Direttiva 2015/845 stabilisce che “ai fini della presente direttiva le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni”.

    La scrittura della norma europea, a differenza di quella italiana, lascia intendere che colui che effettua il reato principale, da cui originano le disponibilità finanziarie, sia una persona diversa da colui che poi le impieghi, realizzando il reato subordinato di riciclaggio.

    Se così fosse, se esistesse un principio di distinzione tra le personalità dei due reati contestabili, verrebbe meno il principio giuridico da cui discende il reato di auto-riciclaggio in tutti i paesi dell’Unione Europea.

    La questione interpretativa, affatto secondaria, è arrivata alla Corte di Giustizia UE, alla quale è stato chiesto di interpretare la norma. 

    Con la sentenza sulla causa C-790/19 del 2 settembre 2021, proprio in tema di evasione fiscale, la Corte, ricordando che “ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte”, constata che 

    • dalla formulazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60 risulta che, affinché una persona possa essere considerata autrice di riciclaggio di capitali, ai sensi della summenzionata disposizione, quest’ultima deve sapere che detti beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a una siffatta attività. Orbene, un requisito siffatto consiste unicamente nel richiedere che l’autore del reato di riciclaggio di capitali conosca l’origine criminale dei capitali interessati. Poiché tale requisito è necessariamente soddisfatto per quanto riguarda l’autore dell’attività criminosa da cui provengono i capitali in parola, essa non esclude che quest’ultimo possa essere l’autore del reato di riciclaggio di capitali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60”.

    Quindi, secondo la Corte di Giustizia UE, il reato di riciclaggio si configura nell’impiego in attività economiche di disponibilità derivanti da diversa attività criminosa, quando colui che limpiega è a conoscenza della loro origine; e, il fatto che l’autore del reato principale (l’evasione fiscale) sia anche l’autore di quello subordinato (il riciclaggio), realizza il richiesto elemento conoscitivo sull’origine delle disponibilità impiegate.

    Da ciò discende la legittimità, in tutta l’Unione Europea, delle disposizioni nazionali in tema di auto-riciclaggio.