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Crisi d’impresa e amministrazione straordinaria grandi imprese novità in arrivo
l Consiglio dei Ministri del 28 marzo, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato un disegno di legge, collegato alla legge di bilancio 2025, che delega il Governo alla riforma delle amministrazioni straordinarie e alla riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.
Come evidenziato dallo stesso Governo le novità riguardano:
- a. Amministrazione straordinaria Gli elementi caratterizzanti riguardano la riforma organica della disciplina relativa all'amministrazione straordinaria delle imprese grandi o strategiche che versino in stato di insolvenza, attraverso:
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- il superamento dell'attuale stato di frammentazione normativa, mediante l'abrogazione del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, “Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza” e del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, “Misure urgenti in materia di ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”;
- l'ulteriore estensione del campo soggettivo di applicazione della procedura, con specifico riguardo alle imprese di carattere strategico (in continuità con quanto previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”);
- l'immediata adozione, da parte del MIMIT, del provvedimento di apertura della procedura, previa istanza dell'impresa.
- b. Vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici Il Governo viene delegato ad intervenire, in via principale, sulla disciplina del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e sulle disposizioni del codice civile. Gli elementi caratterizzanti la riforma di cui alla delega riguardano, in particolare:
- l'inclusione nell'attività revisionale di un costante monitoraggio sulla gestione, nonché sulla rendicontazione di sostenibilità;
- la riforma dell'Albo delle società cooperative, volta ad assicurare che tutti gli enti cooperativi siano iscritti in un unico pubblico registro nazionale accessibile gratuitamente e digitalmente;
- l'introduzione di una disciplina del procedimento sanzionatorio a carico del revisore cooperativo;
- l'integrazione della disciplina della Commissione centrale per le cooperative (organo consultivo del MIMIT).
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Accordi Ristrutturazione debiti: chi li firma dal 1° novembre
Con il Provvedimento n 456918 del 23 dicembre si modificano parzialmente le disposizioni riguardanti adempimenti in materia di transazione di cui all’art. 63 CCII nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, rese con atto del Direttore dell’Agenzia prot. n. 21447 del 29 gennaio 2024, a far data dal 1° novembre 2024.
Leggi in proposito Ristrutturazioni debiti: regole ADE per accordi presentati dal 1.02.
Ristrutturazione debiti: competenza degli uffici per la firma della proposta
In particolare, per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, formulate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), l’adesione alla proposta, ai sensi del comma 2, quarto periodo, del medesimo articolo, è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio Crisi di impresa, istituito, insieme al Settore Coordinamento Contenzioso, Riscossione e Gestione crisi d’impresa di cui fa parte, nell’ambito della Divisione Contribuenti, con atto del Direttore dell’Agenzia n. 330807 dell’8 agosto 2024.
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Notifica di cartella società fallita: risvolti sul Curatore
Per la Cassazione la notifica di una cartella di pagamento effettuata ad una società dichiarata fallita non viola il divieto di compiere azioni esecutive e cautelari sui beni compresi nel Fallimento.
Si tratta del principio espresso nella Ordinanza n 26989 del 16 ottobre scorso, vediamo il caso di specie.
La notifica alla società fallita, legittima la notifica anche al Curatore
Una Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l'appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate e l'appello incidentale proposto da una Spa in liquidazione e in fallimento, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento per IRES.
La CTR respingeva l'appello principale dell'ADE e l'appello incidentale della Spa evidenziando che:
- 1) la notificazione della cartella di pagamento nei confronti della società fallita era illegittima in ragione della previsione dell'art. 51 L.Fall., ben potendo l'Agente della riscossione insinuare al passivo il proprio credito sulla base del semplice estratto di ruolo;
- 2) con riferimento alle censure proposte dalla società si rimandava integralmente alla sentenza di primo grado.
L'agenzia proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
Con il primo motivo di ricorso, l'ADE deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente deciso la controversia sulla base di una questione – la violazione dell'art. 51 della L.Fall– che non è mai stata tempestivamente proposta in primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell'art. 51 L.Fall., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l'impossibilità di notificare agli organi del fallimento la cartella di pagamento.
La Cassazione ha ritenuto che il secondo motivo è fondato e assorbe l'esame del primo motivo.
La vicenda processuale è scaturita da un controllo manuale svolto ai sensi dell’articolo 36 –bis del testo unico in tema di accertamento delle imposte sui redditi, Dpr n. 600/1973.
Oggetto del controllo era una dichiarazione dei redditi, “Modello 770” presentato da una società.
Dal controllo è risultato che la società, pur avendo dichiarato come dovute determinate somme a titolo d’imposta, non le aveva poi versate.
Al fine di recuperare le somme dovute all’erario, l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ha proceduto con l’iscrizione a ruolo.
Quando l’ufficio ha riscontrato il mancato pagamento delle imposte, la società era già stata dichiarata fallita, e si è proceduto con l’iscrizione a ruolo “straordinario”.
In proposito il terzo comma dell’articolo 11 del testo unico sulla riscossione, Dpr n. 602/1973, dispone che “I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione.”
L'ufficio si era avvalso di questa particolare procedura in quanto era già stata emessa la sentenza di fallimento della società debitrice delle imposte.
La società ha impugnato la cartella di pagamento principalmente per tre motivi e secondo i quali:
- la cartella non era stata preceduta dalla notifica di una comunicazione di irregolarità;
- non sussistevano gli estremi per l’iscrizione della società stessa nei ruoli straordinari;
- in presenza di una procedura concorsuale, non sia possibile notificare una cartella di pagamento.
Le osservazioni della società sono state accolte solo parzialmente, sia in primo grado che in sede di appello.
I giudici tributari hanno ritenuto che:
- in caso di controllo ex articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 non vi è l’obbligo di preventivo invio di una comunicazione di irregolarità, prima dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute;
- la dichiarazione di fallimento già pronunciata è condizione sufficiente per l’utilizzo della procedura di urgenza dei ruoli straordinari;
- la cartella di pagamento è da annullare, in quanto emessa in violazione dell’articolo 51 della legge fallimentare (Rd. N. 267/1942), in base al quale “…dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.”
In sede di giudizio per Cassazione, l’Agenzia delle entrate ha rilevato che l’attività di notifica di una cartella di pagamento non può essere assimilata all’esercizio di un’azione esecutiva.
La Corte di Cassazione, dopo aver ribadito che l’atto impositivo riguardante un credito tributario di natura concorsuale deve essere notificato sia al fallito che al curatore fallimentare, ha ritenuto legittimo l’operato dell’Amministrazione finanziaria, evidenziando che la notifica al curatore fallimentare è “…necessaria ove si voglia procedere alla successiva insinuazione al passivo del credito, onde consentire l’eventuale impugnazione nelle sedi competenti.”
La motivazione ha confermato che la cartella di pagamento non è un atto esecutivo, pertanto la sua notifica non viola il disposto del citato articolo 51 della legge fallimentare.
Pertanto è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate nella parte in cui, i giudicidi merito, avevano ritenuto illegittima la notifica della cartella di pagamento agli organi del fallimento.
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Codice della crisi d’impresa: la proposta alle Agenzie Fiscali
Viene pubblicato in GU n 227 del 27 settembre il Correttivo al Codice della Crisi di impresa (Dlgs n 13672024) con moltissime novità in arrivo.
Si evidenzia che le nuove disposizioni intendono superare alcune difficoltà interpretative e di coordinamento emerse alla data di entrata in vigore del Codice avvenuta nel 2022 e per rendere più chiare le disposizioni di riferimento rendendo maggiormente efficiente la gestione delle situazioni di crisi e d’insolvenza.
Nuovo Codice della Crisi d’impresa: la proposta transattiva alle agenzie fiscali
L’articolo 5 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche apportate alla Parte Prima, Titolo II, Capo I del Codice della crisi d’impresa, sulla Composizione negoziata della crisi.
In particolare al comma 9 è prevista una soluzione significativa per consentire alla finanza pubblica di rientrare integralmente dei crediti vantati con l’imprenditore.
La disposizione prevede la possibilità di un accordo tra imprenditore e i creditori pubblici (Agenzie fiscali e Agenzia delle entrate-Riscossione,) che diviene esecutivo una volta depositato in tribunale che ne verifica la regolarità. L’accordo (che ha come oggetto il pagamento, in maniera parziale o dilazionata, del debito e dei relativi accessori) ha natura privatistica e consensuale e consente all’impresa di negoziare il debito fiscale senza snaturare la composizione negoziata tramite un intervento del tribunale ulteriore e invasivo.
La proposta di accordo non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.
Alla proposta è allegata la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico nei cui confronti è rivolta.
In caso di apertura della liquidazione giudiziale, della liquidazione controllata, di accertamento dello stato di insolvenza o per grave inadempimento, tale accordo si risolve di diritto.
Inoltre si prevede che qualsiasi sia la soluzione individuata dalle parti e dai soggetti interessati, la stessa può intervenire nel corso delle trattative o anche quando la negoziazione si sia conclusa e la sottoscrizione dell’esperto che avvalora l’accordo, qualora prevista, può essere apposta successivamente.
Come segnalato dalla relazione al decreto le disposizioni contenute nel presente articolo consentono l’accesso agli istituti di allerta della crisi privilegiando la definizione in via negoziata e stragiudiziale che incide considerevolmente sui carichi di lavoro dei tribunali, diminuendo le procedure da risolvere in sede giudiziaria e limitando gli adempimenti delle cancellerie giudiziarie.
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Codice Crisi d’impresa: la segnalazione del revisore
Pubblicato in GU n 227 del 27 settembre il Dlsg n 136/2024 nono come Correttivo ter, con le modifiche al codice della crisi d'impresa.
Le novità sono in vigore dal 28 settembre e apportano sostanziose modifiche alle norme previgenti tenendo anche conto delle criticità rilevate nei primi tempi di applicazione del Dlgs n 14/2019.
Vediamo come viene modificato l'art 25 octies rubricato segnalazione dell'organo di controllo.
Codice Crisi d’impresa: il revisore segnala lo stato di pre-crisi
In sintesi con le modifiche introdotte all’art. 25-octies del Codice della crisi ossia il DLgs. n 14/2019 si estendono gli obblighi di segnalazione, ai fini dell’istanza di composizione negoziata, anche al revisore.
Si interviene, sull’articolo 25-octies del CCII ampliando anche all’organo incaricato della revisione legale, oltre che all’organo societario ciascuno nell’esercizio delle loro funzioni e quindi dei rispettivi ambiti di competenza ed azione, la possibilità di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per presentare l’istanza di accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Tale segnalazione deve essere motivata da un effettivo stato di crisi ed insolvenza e non da situazioni di precrisi o difficoltà, al fine di evitare segnalazioni troppo precoci effettuate in autotutela
Inoltre si chiarisce l’ambito più o meno elevato di responsabilità dell’organo di controllo correlato alla tempestività della suddetta segnalazione, la quale, infatti, viene valutata ai fini “dell’attenuazione o esclusione” della medesima, al fine di meglio delineare i termini della valutazione demandata al giudice delle azioni risarcitorie.
Il nuovo periodo che viene aggiunto alla presente disposizione, poi, chiarisce che la segnalazione si considera tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dal momento in cui l’organo di controllo è venuto a conoscenza della sussistenza dello stato di crisi, sempre che la conoscenza sia avvenuta nell’esercizio diligente dei doveri di verifica e controllo del medesimo organo.
Il nuovo art 25 octies reciata precisamente quanto segue:
1.L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile. revisore circa i presupposti per la segnalazione e che gli stessi procedano all’unisono.
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Crisi d’impresa: il correttivo ter arriva alle Commissioni
Comincia l'iter di approvazione definitiva dello schema di Dlgs integrativo del Dlgs n 14/2019, correttivo ter delle regole per la Crisi d'Impresa, approvato in via preliminare dal CdM lo scorso 10 maggio.
Si evidenzia che il termine ultimo dei pareri delle Commissioni è il giorno 24 agosto.
Il correttivo del Codice della crisi e dell’insolvenza contiene numerose modifiche poste anche al fine di chiarire i dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del DLgs. 14/2019.
Vediamo alcune anticipazioni.
Correttivo ter Crisi d’impresa: le anticipazioni
Come specificato dal comunicato stampa dello stesso esecutivo, lo schema di decreto legislativo è composto di oltre 50 articoli, recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019.
Si tratta del terzo correttivo apportato al Codice e si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR.
In particolare, lo schema di decreto legislativo approvato in prima lettura dal Consiglio provvede a correggere taluni difetti di coordinamento normativo emersi a seguito dei precedenti correttivi, a emendare alcuni errori materiali ed aggiornare i riferimenti normativi, nonché a fornire chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del codice.
Leggi: Revisore legale e obblighi segnalazione precrisi d'impresa per un approfondimento.
Il presidente del CNDCEC de Nuccio in una nota di ieri 10 giugno dichiarava:
“Decisamente apprezzabili le modifiche all’art. 25-octies in cui viene rivisto il meccanismo della segnalazione anticipata per l’emersione della crisi di impresa. In particolare, per quanto di più stretto interesse dei Commercialisti, il testo del decreto contiene la riformulazione, sollecitata da tempo dal Consiglio Nazionale, dell’art. 25-octies prevendendo l’attenuazione o anche l’esclusione della responsabilità per i sindaci che siano attivati tempestivamente con la segnalazione all’organo amministrativo, ma anche circoscrivendo in modo adeguato i termini e le condizioni per considerare tempestiva tale segnalazione: sessanta giorni dalla conoscenza effettiva (e non dalla teorica conoscibilità) delle condizioni di crisi. Un traguardo storico che si accompagna alla modifica dei presupposti della responsabilità dei sindaci prevista dall’art. 2407 approvata dalla Camera la settimana scorsa, ed è altresì di buon auspicio per quella che sarà la revisione dei reati fallimentari, in corso, per la quale il Consiglio Nazionale ha in più occasioni sollecitato di veder ripristinato il perimetro del “dolo eventuale” con la prova necessaria della intenzionalità”.
Inoltre viene anche specificato che tra le novità di rilievo vi sono:
- le modifiche approvate anche quelle all’art. 356 del Codice.
- la modifica alla composizione negoziata. Il Codice della crisi è stato integrato con una disposizione di nuovo conio recante la disciplina di accordi transattivi per i crediti tributari.
Su quest'ultimo tema sempre De Nuccio ha specificato che “Trattandosi di un accordo di natura privatistica che viene validato dal tribunale con i creditori pubblici si confida nella novità per favorire la diffusione della composizione negoziata e la riuscita delle trattative nei casi in cui l’indebitamento principale sia verso l’Erario"
Si attendono testi in bozza del provvedimento per ulteriori dettagli.
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Liquidità micro e PMI: sostegno se fornitrici d’imprese strategiche in crisi
Pubblicata in GU n 65 del 18 marzo la legge n 28 del 15 marzo di conversione con modificazioni del DL n 4/2024 recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.
Tra le novità della conversione in legge, vi è l'art. 2-bis recante Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.
Amministrazione straordinaria imprese carattere strategico: liquidità delle micro e PMI
Nella Legge di conversione del DL n 4/2024 vi è tra le altre , la dell'art. 2-bis con misure per il sostegno e l'accesso alla liquidita' delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria).
In particolare, alle microimprese e alle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024, è concessa a titolo gratuito, a decorrere dal 3 febbraio 2024 e fino alla chiusura della predetta procedura di amministrazione straordinaria, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura:
- a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
- b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.
Per l'accesso alla garanzia del Fond le imprese devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo nei confronti del committente sottoposto alle procedure
A tale fine, alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza del requisito, alla data della richiesta della garanzia del Fondo.
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Ristrutturazioni debiti: regole ADE per accordi presentati dal 1.02
Con Provvedimento n 21447 del 29 gennaio le Entrate pubblicano le regole per gli adempimenti in materia di transazione di cui all’art. 63 CCII nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, a seguito di quanto previsto dal DL Anticipi.
Crisi d'impresa: regole ADE dal 1.02 per transazioni per ristrutturazioni debiti
In dettaglio, con il provvedimento in oggetto si prevede che:
- per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, formulate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII),
- l’adesione alla proposta, nei casi disciplinati dal successivo punto 2, è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Direzione centrale piccole e medie imprese.
La competenza a rendere il parere conforme riguarda le proposte di transazione fiscale che prevedono:
- una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, così come indicato nella proposta presentata dal debitore, superiore al 70 per cento e, contestualmente, all’importo di euro 30.000.000 (trenta milioni).
Le disposizioni di cui all’articolo 4-quinquies, commi 5 e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, come attuate dal presente provvedimento, si applicano alle proposte di transazione fiscale presentate agli uffici dell’Agenzia delle entrate a partire dal 1° febbraio 2024.
Il provvedimento è emanato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 – come modificato dall’articolo 4-quinquies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 – secondo cui «…nei casi in cui l’adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all’importo definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 è espresso, per l’Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento».
Il provvedimento individua dunque:
- la struttura centrale cui è devoluta la competenza ad esprimere il parere conforme di cui all’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;
- la soglia percentuale ed in valore assoluto della falcidia del debito originario proposta, al di sopra della quale il predetto parere è espresso dalla struttura centrale individuata;
- la decorrenza delle nuove disposizioni
come sopra dettagliate.
Allegati: -
Plusvalenza da cessione di marchi: imponibilità IRAP nel concordato preventivo
Con la Risposta a interpello n 27 del 31 gennaio le Entrate replicano ad un istante che domandava chiarimenti in merito all'eventuale rilevanza ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un marchio d'impresa nel caso di "procedura di concordato preventivo liquidatorio omologato nel 2020".
Secondo l'Agenzia la plusvalenza derivante dalla cessione del solo marchio d’impresa è imponibile ai fini IRAP secondo le regole ordinarie.
Vediamo il perché.
Plusvalenza da cessione marchi: imponibilità IRAP nel concordato preventivo
Nell’ambito della procedura di concordato preventivo, il liquidatore giudiziale ha ceduto un marchio detenuto in proprietà, realizzando una plusvalenza rispetto al valore iscritto nel libro dei beni ammortizzabili e nei conti sociali.
L'istante asserisce che la plusvalenza non rileva al fine del calcolo della base imponibile IRES, ai sensi dell'articolo 88, comma 5, del Tuir; ma chiede se concorra alla formazione della base imponibile ai fini IRAP.
L’Agenzia in prima istanza ha replicato inquadrando giuridicamente il concordato preventivo regolato attualmente dall’articolo 84 del Dlgs n. 14/2019 (“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”), confermando che per la determinazione della base imponibile IRES, per espressa previsione legislativa, la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non comporta il realizzo di eventuali plusvalenze o minusvalenze (articolo 86, comma 5, del Tuir).
Successivamente l'agenzia aggiunge che per quanto riguarda l’IRAP il principio generale, così come ridisegnato dalla legge finanziaria 2008, è quello della “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi, senza il riconoscimento delle variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito come avveniva in passato attraverso l’abrogato articolo 11bis del Decreto IRAP.
Attualmente, le modalità di calcolo del tributo sono più aderenti ai criteri adottati in sede di redazione del bilancio di esercizio.
Nel caso di specie essendo l’istante una società di capitali la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.
L'Agenzia richiama la circolare n. 27/2009 che ha definito rilevanti ai fini Irap le plusvalenze e le minusvalenze emergenti in sede di realizzo dei beni strumentali, in coerenza con quanto avviene per la cessione di immobili patrimoniali, con la sola esclusione dalla base imponibile Irap delle plus o minusvalenze realizzate in sede di cessione d’azienda (in quanto ''operazione che genera sempre componenti straordinarie'').
Nello specifico ''non sarebbe coerente un sistema in cui assumono rilievo le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimoniali e non anche quelle derivanti dalla cessione dei beni strumentali che ordinariamente partecipano al processo produttivo. Né si può trascurare la circostanza che le componenti reddituali che si contabilizzano in sede di realizzo dei beni strumentali sono indirettamente collegate a costi che hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP nei periodi d'imposta precedenti, attraverso quote di ammortamento. Una interpretazione di tipo sistematico porta, in definitiva, a ritenere pienamente rilevanti le plusvalenze e le minusvalenze emergenti in sede di realizzo dei beni strumentali”.
In relazione specificamente ai marchi d’impresa, l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo del decreto Irap riconosce espressamente la rilevanza ai fini del tributo regionale dei costi d’acquisto, stabilendo che '”sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico”.
Non essendo previste specifiche disposizioni per la determinazione del valore della produzione in relazione a operazioni realizzate in attuazione di un concordato preventivo, secondo l'agenzia trova applicazione l’ordinaria disciplina Irap, se i componenti reddituali siano correttamente classificati ai fini contabili nelle voci di conto economico rilevanti ai fini del tributo, tranne che nel caso già citato di operazioni di cessioni d’azienda.
In conclusione l’Agenzia ritiene che la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del solo marchio d'impresa avvenuta nell'ambito di concordato preventivo assuma rilevanza ai fini Irap secondo le regole ordinarie (articoli 4 e 5 del Dlgs n. 446/1997), stante la sua classificazione contabile, anche per espresso riconoscimento della società istante, nella voce A.5) del conto economico.
Secondo l'agenzia in sintesi, occorre distinguere l’ambito IRES, per il quale l’articolo 86, comma 5, del Tuir stabilisce espressamente che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni.
Dal 2008 per l’Irap vale invece il principio della presa diretta dal bilancio, che sostituisce il meccanismo precedente per cui rilevavano ai fini Irap le variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito, cosicché si è determinato lo sganciamento dell'IRAP dall’IRES.
Allegati: -
Beni da pignorare: operativo l’accesso ai dati per gli ufficiali giudiziari
Con un comunicato stampa del 3 ottobre il Ministero della giustizia informa del fatto che dal mese di ottobre è pienamente attiva e operativa la convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle entrate che consente l'accesso autonomo degli ufficiali giudiziari alle banche dati ADE, utili ai fini della ricerca telematica di beni con titolo esecutivo da pignorare su richiesta di creditore o da sottoporre a procedura concorsuale da parte del curatore della liquidazione giudiziale.
La convenzione, siglata a giugno dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, introduce, infatti, la possibilità che siano i creditori a richiedere agli ufficiali giudiziari l'accesso alle banche dati telematiche.
Il Dipartimento per la Transizione digitale della giustizia ha completato il processo di connessione alle banche dati di Agenzia delle entrate da parte di tutti gli uffici NEP (Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti) che possono ora accedere direttamente e reperire agevolmente i dati sui beni da sottoporre a esecuzione forzata o a procedure concorsuali.
Gli ufficiali giudiziari possono ricercare i beni da sottoporre a esecuzione, nel rispetto della disciplina del codice della privacy, direttamente dalle banche dati interconnesse, all'interno dell'Anagrafe tributaria, comprensiva dell'archivio dei rapporti tributari, senza oneri aggiunti per la finanza pubblica.Le nuove procedure imprimono una notevole accelerazione nelle attività di indagine: le risposte sono fornite in pochi minuti agli ufficiali giudiziari rendendo agevole e fluido lo svolgimento delle attività e limitando sensibilmente l'impiego di risorse.
Ricordiamo che già con una nota del 21 agosto il Ministero della Giustizia informava del fatto che a partire dal 22 agosto 2023 è operativo con valore legale l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate per le finalità di cui all'articolo 492-bis c.p.c., ossia per la ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare.Si specificava che si tratta dell’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario attraverso il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID) alle seguenti banche dati:
- a) Dichiarazioni dei Redditi e Certificazione unica;
- b) atti del Registro;
- c) archivio dei Rapporti finanziari