• Crisi d'impresa

    Commissari giudiziali e straordinari 2026: domanda entro il 15 ottobre

    Dal 15 settembre al 15 ottobre 2026 è possibile presentare online la candidatura per l'iscrizione negli elenchi dei commissari giudiziali e straordinari MIMIT. Vediamo requisiti, documenti necessari, accesso alla piattaforma e validità delle candidature già presentate. 

    Commissari giudiziali e straordinari: iscrizioni fino al 15 ottobre, valide anche le precedenti

    Con Avviso del 15 settembre il MIMIT apre i termini per la presentazione delle candidature dei professionisti interessati a ricoprire gli incarichi di commissario giudiziale e commissario straordinario delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

    A partire dal 15 settembre 2026, è possibile registrarsi direttamente sulla piattaforma online per presentare la propria candidatura a commissario giudiziale e commissario straordinario.

    Il termine per la presentazione delle candidature scadrà alle ore 23:59 del giorno 15 ottobre 2026.

    I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno inseriti in un apposito elenco sulla base delle disposizioni previste dalla Direttiva dell'11 maggio 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

    Attenzione al fatto che i candidati dovranno essere muniti di firma digitale e potranno accedere al portale tramite registrazione, SPID oppure carta di identità elettronica.

    Il MIMIT evidenzia che, le candidature già presentate ai sensi del bando con scadenza al 19 luglio 2023, nonché di quello con scadenza al 18 ottobre 2024 e quello con scadenza il 30 novembre 2025, resteranno valide.

    Il candidato è tenuto ad allegare il curriculum vitae aggiornato e che deve essere firmato digitalmente; è richiesto che il file sia in formato .pdf con estensione .p7m, che certifica che il documento è firmato digitalmente secondo lo standard CAdES.
    È possibile allegare anche altri documenti purché sempre firmati digitalmente e nel rispetto del formato richiesto.

    Dopo l'invio, la domanda sarà oggetto di protocollazione e successivamente, i dati inseriti possono essere modificati solo presentando una nuova candidatura. 

    Il candidato è informato dell’avvenuta protocollazione mediante ricezione di una mail all’indirizzo di posta elettronica indicato.

    Commissari giudiziali e straordinari: i reuqiisiti per l’iscrizione

    I requisiti di professionalità e onorabilità per la nomina a commissario giudiziale o commissario straordinario sono disciplinati dal DM 10 aprile 2013, n. 60, richiamato anche dalla Direttiva MIMIT dell’11 maggio 2023. Per i commissari giudiziali sono richieste, in alternativa, un’esperienza professionale di almeno cinque anni in specifici albi professionali con competenze in analisi e revisione aziendale, almeno cinque anni di insegnamento universitario in materie economico-aziendali oppure un’esperienza almeno quinquennale in funzioni di amministrazione o direzione presso imprese di dimensioni comparabili a quella insolvente. Per i commissari straordinari, possono invece candidarsi professionisti iscritti da almeno cinque anni agli albi degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, con specifica competenza nelle procedure concorsuali, nella ristrutturazione o nel risanamento aziendale; sono inoltre ammessi soggetti con determinati titoli di studio che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza in funzioni di amministrazione o direzione d’impresa, in funzioni dirigenziali nella PA pertinenti al settore interessato oppure nella gestione di procedure concorsuali relative a imprese di dimensioni comparabili. È inoltre necessario possedere i requisiti di onorabilità previsti dal decreto e non trovarsi nelle situazioni impeditive o di incompatibilità previste dalla normativa.

    FAQ

    Quando scade la domanda per commissario giudiziale e straordinario 2026?
    Il termine è fissato alle ore 23:59 del 15 ottobre 2026.

    Dove si presenta la candidatura?
    La candidatura viene presentata attraverso la piattaforma online indicata dal MIMIT.

    Serve la firma digitale?
    Sì. Anche il curriculum deve essere firmato digitalmente.

    Chi ha già presentato domanda negli anni precedenti deve rifarla?
    Le candidature presentate per le precedenti finestre indicate dal MIMIT restano valide.

    Come si modifica una candidatura già inviata?
    Dopo la protocollazione i dati non possono essere modificati direttamente: occorre inviare una nuova candidatura.

  • Crisi d'impresa

    Crisi d’impresa: commento ADE alla composizione negoziata

    Con la Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, l’Agenzia delle entrate dedica un ampio approfondimento alla composizione negoziata della crisi, esaminando l’istituto dalla fase di accesso fino alla conclusione delle trattative, con particolare attenzione al ruolo dell’esperto, alle misure protettive e al trattamento dei debiti tributari.

    Il documento recepisce le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 136 del 2024, il cosiddetto Correttivo-ter, e fornisce diversi chiarimenti operativi di interesse per imprese, professionisti e creditori pubblici. 

    La circolare conferma che la composizione negoziata è uno strumento flessibile, fondato sull’autonomia dell’imprenditore, ma subordinato a una condizione essenziale: il risanamento deve essere concretamente e ragionevolmente perseguibile.

    I chiarimenti più rilevanti dell’Agenzia riguardano soprattutto il trattamento del debito fiscale. 

    Vengono ammessi la combinazione tra falcidia e dilazione, il possibile pagamento parziale dell’IVA previa attestazione di convenienza, il mantenimento delle rateazioni esistenti e una lettura estensiva delle misure premiali.

    Per accedere efficacemente ai benefici, tuttavia, non è sufficiente il semplice deposito dell’istanza. 

    Occorrono un piano credibile, dati completi e attendibili, una corretta interlocuzione con l’esperto e una tempestiva gestione dei rapporti con gli uffici fiscali. 

    La composizione negoziata non rappresenta quindi una sospensione generalizzata delle obbligazioni, ma un percorso strutturato nel quale la tutela dell’impresa è strettamente collegata alla trasparenza, alla buona fede e alla concreta sostenibilità del progetto di risanamento.

    Composizione negoziata: tutti gli step commentati dall’Ade

    La composizione negoziata non è una procedura concorsuale, ma un percorso riservato e prevalentemente stragiudiziale, attivabile esclusivamente su iniziativa dell’imprenditore.

    Possono accedervi gli imprenditori commerciali e agricoli iscritti nel Registro delle imprese, indipendentemente dalle dimensioni e dalla forma giuridica, comprese le imprese minori o “sottosoglia”.

    L’accesso è possibile quando l’impresa si trova:

    • in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza;
    • in uno stato di crisi già manifestatosi;
    • anche in una situazione di insolvenza, purché questa sia reversibile e il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile.

    Il punto decisivo, quindi, non è l’assenza assoluta di insolvenza, ma l’esistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio aziendale. 

    La composizione negoziata non può invece essere utilizzata per perseguire sin dall’origine un progetto meramente liquidatorio o per differire l’apertura di una procedura concorsuale inevitabile. 

    La circolare precisa inoltre che la domanda di liquidazione giudiziale presentata dallo stesso debitore impedisce l’accesso alla composizione negoziata. 

    Non costituisce invece automaticamente un ostacolo la pendenza di un ricorso presentato da un creditore, poiché l’interesse individuale di quest’ultimo non può prevalere, in astratto, sulla possibilità di risanamento dell’impresa.

    Il progetto di piano e la verifica della risanabilità

    L’istanza di nomina dell’esperto deve essere accompagnata da un progetto di piano di risanamento e dalla documentazione richiesta dall’articolo 17 del Codice della crisi.

    Secondo la circolare, il progetto iniziale non deve necessariamente coincidere con il piano definitivo, deve tuttavia essere sufficientemente organico da consentire una prima valutazione delle cause della crisi, delle strategie di intervento e della sostenibilità economico-finanziaria dell’impresa.

    Tra gli elementi essenziali rientrano:

    • la situazione contabile aggiornata;
    • l’andamento corrente dell’attività;
    • l’individuazione delle cause della crisi;
    • le iniziative industriali e finanziarie previste;
    • un piano finanziario con proiezioni relative almeno ai sei mesi successivi.

    Il piano definitivo potrà essere sviluppato durante le trattative, anche sulla base delle osservazioni dell’esperto.

    Il risanamento, tuttavia, deve rimanere il criterio guida dell’intero percorso e deve essere verificato non soltanto all’inizio, ma per tutta la sua durata.

    Il ruolo dell’esperto: facilitatore, non gestore dell’impresa

    L’esperto deve essere terzo, indipendente e imparziale, il suo compito è facilitare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati, verificando nel tempo la concreta perseguibilità del risanamento.

    L’Agenzia sottolinea che l’esperto:

    • analizza i dati e la documentazione aziendale;
    • valuta le prospettive di risanamento;
    • agevola il dialogo tra le parti;
    • può formulare proposte e suggerire modifiche al piano;
    • individua i creditori strategici per il buon esito delle trattative;
    • esprime pareri tecnici quando è richiesto l’intervento del tribunale.

    Resta però l’imprenditore l’unico soggetto legittimato a condurre le trattative e a decidere la strategia da seguire. L’esperto non può sostituirsi all’organo amministrativo né condividere la responsabilità delle scelte gestionali, perché ciò comprometterebbe la sua indipendenza. 

    L’impresa conserva infatti la piena disponibilità del patrimonio e continua a gestire l’attività. 

    Per gli atti di straordinaria amministrazione o per quelli che potrebbero pregiudicare i creditori, deve però informare preventivamente e per iscritto l’esperto.

    Le misure protettive e cautelari

    L’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive per evitare che le iniziative individuali dei creditori compromettano le trattative e le prospettive di risanamento. Le misure possono impedire, nei confronti dei creditori interessati:

    • l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive;
    • l’acquisizione di diritti di prelazione non concordati;
    • determinate condotte contrattuali suscettibili di compromettere la continuità aziendale.

    La protezione non deve necessariamente riguardare tutti i creditori, può essere selettiva, purché l’imprenditore indichi le ragioni per cui la limitazione delle azioni di determinati soggetti risulti funzionale al risanamento.

    La conferma, la modifica o la revoca delle misure compete al tribunale, che deve verificare:

    • la regolarità dell’accesso alla composizione negoziata;
    • la concreta perseguibilità del risanamento;
    • la funzionalità delle misure rispetto alle trattative;
    • il bilanciamento tra l’interesse dell’impresa e quello dei creditori.

    Le misure cautelari, a differenza di quelle protettive, sono provvedimenti specifici adottati dal giudice per assicurare il buon esito delle trattative. Possono essere richieste soltanto dal debitore e non sono collegate a un ordinario giudizio di merito: la loro funzione è strettamente connessa al percorso negoziale. 

    Quando viene individuata una soluzione idonea al superamento della crisi, le parti possono concludere:

    • un contratto con uno o più creditori o con altri soggetti interessati al risanamento;
    • una convenzione di moratoria;
    • un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti, dagli altri interessati e dall’esperto.

    In alternativa, l’imprenditore può accedere a uno degli strumenti disciplinati dal Codice, tra cui:

    • il piano attestato di risanamento;
    • l’accordo di ristrutturazione dei debiti;
    • il concordato preventivo;
    • il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
    • il concordato semplificato, quando il risanamento non sia risultato praticabile e ricorrano le condizioni previste dalla legge.

    La circolare evidenzia che le soluzioni negoziali del comma 1 dell’articolo 23 e gli strumenti giudiziali del comma 2 sono alternativi. 

    Non è quindi possibile utilizzare accordi privatistici per derogare, soltanto nei confronti di alcuni creditori, alle regole inderogabili previste dalle procedure concorsuali.

    Il nuovo accordo transattivo con il Fisco

    Uno degli aspetti più rilevanti esaminati dall’Agenzia riguarda l’accordo transattivo introdotto dal Correttivo-ter.

    Durante le trattative l’imprenditore può proporre alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione il pagamento parziale, dilazionato oppure contemporaneamente parziale e dilazionato dei debiti tributari e dei relativi accessori.

    La circolare chiarisce espressamente che le due modalità non sono alternative: la proposta può prevedere sia la falcidia sia la rateizzazione del medesimo debito. 

    Alla proposta devono essere allegate:

    • una relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale per il creditore pubblico;
    • una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, redatta dal revisore legale o da un professionista appositamente designato.

    Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, l’accordo è sottoscritto dal direttore dell’ufficio competente, previo parere conforme della Direzione regionale. L’efficacia è subordinata al deposito presso il tribunale e al successivo controllo del giudice sulla regolarità della documentazione e dell’accordo. 

    L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o controllata, accertamento dello stato di insolvenza oppure mancato pagamento integrale delle somme entro sessanta giorni dalle scadenze concordate.

    Poiché l’articolo 23 non individua espressamente l’ufficio competente, l’Agenzia applica il criterio previsto per la transazione fiscale: rileva l’ultimo domicilio fiscale del debitore.

    In caso di variazione del domicilio, il cambiamento produce effetti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificato.

    Per le composizioni negoziate di gruppo con imprese aventi domicili fiscali differenti, la circolare rinvia ai criteri previsti per l’individuazione dell’ufficio unico competente in materia di transazione fiscale di gruppo. 

    L’accordo può comprendere anche l’IVA

    Un chiarimento particolarmente significativo riguarda la possibilità di ridurre il debito IVA.

    La norma esclude dalla transazione i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. Secondo l’Agenzia, tuttavia, l’IVA non è esclusa automaticamente dall’accordo.

    Il credito IVA può quindi essere oggetto di pagamento parziale, a condizione che un professionista indipendente attesti che la proposta assicura al Fisco un risultato non inferiore a quello ottenibile nella liquidazione giudiziale. 

    Si tratta di un’apertura rilevante, perché estende alla composizione negoziata i principi elaborati dalla giurisprudenza unionale in materia di trattamento dell’IVA nelle procedure di regolazione della crisi.

    Per tutti gli altri chiarimenti si rimanda alla Circolare n 5/2026 a commento della crisi di impresa.

  • Crisi d'impresa

    Esperti composizione negoziata: principi di comportamento definitivi

    Il CNDCEC ha pubblicato il 22 giugno i principi in versione definitiva pergli esperti della composizione negoziata.

    Si vuole fornire una chiara indicazione a livello operativo per i professionisti che devono assolvere a questo compito di rilievo nella crisi di imprese.

    Vediamo tutti i dettagli.

    Esperti composizione negoziata: principi di comportamento definitivi

    Con il comunicato del 22 giugno il Consiglio e la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti hanno pubblicato i Principi di comportamento dell’Esperto della composizione negoziata, elaborati dalla specifica Commissione di studio.

    Si tratta di un contributo che integra e precisa i contenuti del Codice della crisi e si coordina con le indicazioni del Decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 23 aprile 2026,  contenendo regole tecniche elaborate per supportare e indirizzare i commercialisti nel corretto svolgimento dei compiti loro assegnati nella veste di Esperto.

    Viene precisato che i Principi devono essere letti in combinazione con le norme deontologiche della professione delle quali, condividendone i principi generali, rappresentano importanti integrazioni per quanti svolgano l’incarico con competenza, diligenza e qualità, nonché indipendenza, riservatezza, imparzialità e terzietà.

    Clicca qui per accedere al sito del CNDCEC

    Occorre precisare che i principi in oggetto assolvono un valore interpretativo sul ruolo svolto dall’imprenditore, dai suoi advisor, dai creditori, dagli stakeholder nelle trattative nella gestione della composizione e possono facilitare il lavoro delle commissioni di nomina dell’Esperto, così come quello dell’autorità giudiziaria quando tenuta a “dirigere” le fasi della composizione negoziata in cui è richiesta la sua partecipazione attiva.

    Esperti composizione negoziata: quali principi sono pubblicati dal CNDCEC

    Lo stesso consiglio ha chiarito che il documento è composto di undici paragrafi che analizzano la figura e il ruolo dell’Esperto nelle molteplici combinazioni che la normativa di riferimento e il Decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 La Le fasi evidenzaite dal documento sono le seguenti:

    • analisi preliminare e di confronto con l’imprenditore, volta a verificare la sussistenza di concrete prospettive di risanamento e a individuare le possibili soluzioni percorribili;
    • supporto alla negoziazione tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali terzi interessati, e di espressione di pareri;
    • fase conclusiva di formalizzazione e rendicontazione, nella quale vengono sintetizzati gli esiti della composizione negoziata e documentato il percorso effettuato.

    Il presidente De Nuccio ha dichiarato in proposito che: “Il Consiglio nazionale pubblica questi Principi per fornire ai commercialisti un adeguato ausilio nello svolgimento del ruolo di Esperto. Il documento rappresenta un insieme di raccomandazioni a supporto di questa attività, che si colloca nel solco delle iniziative già intraprese dal CNDCEC per la redazione e l’aggiornamento dei Principi di attestazione e dei Principi di redazione dei piani di risanamento Sebbene indirizzati alla platea dei commercialisti, i Principi hanno una valenza trasversale e, se condivisi, possono trovare applicazione anche da parte di coloro che, pur non iscritti all’Albo, accettano l’incarico di Esperto indipendente”.

  • Crisi d'impresa

    Concordato minore: chi può accedere

    Il CNDCEC ha pubblicato un documento di studio sulla crisi d'impresa e il concordato minore.

    In particolare in data 29 aprile è stato pubblicato il documento intitolato "Il concordato minore nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"

    Concordato minore: chi può accedere

    Il documento di oltre settanta pagine pubblicato dal CNDCEC è un approfondimento dedicato alla procedura di concordato minore introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al d.lgs. 12 gennaio2019, n. 14, tra gli strumenti di regolazione della crisi in materia di sovraindebitamento.

    Il contributo, ripercorrendo le disposizioni normative previste agli artt.74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, individua:

    • i presupposti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura, 
    • le diverse fasi evidenziando anche il ruolo svolto dal debitore, dall’OCC, dai creditori e dal Tribunale sia nella fase di apertura che nella successiva fase di omologa, 
    • le modifiche apportate alla normativa a seguito dei diversi decreti correttivi intervenuti successivamente all’emanazione del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 anche in attuazione della c.d Direttiva Insolvency soffermandosi anche sui prevalenti orientamenti assunti della giurisprudenza.

    Come specificato dallo stesso CNDCEC si tratta di uno strumento operativo che offre una dettagliata analisi:

    • della documentazione che il debitore deve allegare alla proposta,
    • nonché modelli di proposta e di piano di concordato minore in continuità, con specifiche considerazioni in caso di imprenditore agricolo e di professionista,  ovvero di concordato minore liquidatorio.

    Relativamente ai requisiti oggettivi viene specificato che stando alla normativa di riferimento (art. 74, comma 1, CCII), i soggetti che possono accedere al concordato minore, sono quelli elencati nell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII con esclusione del consumatore. 

    Si tratta dunque:

    • del professionista;
    • l’imprenditore minore: si evidenzia come all’impresa minore è dedicato l’art. 2, comma 1, lett. c),
      che qualifica come tale l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo
      patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi
      antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio
      dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare
      complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di
      deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata
      inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro cinquecentomila;
    • l’imprenditore agricolo: la definizione è quella contenuta nell’art. 2135 c.c. 2;
    • le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni
      dalla legge 17 dicembre 2012 n. 21. Il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (di seguito anche decreto correttivo) ha modificato l’art. 37, comma 1, CCII, consentendo alle start-up, differenti dalle imprese minori, di accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal Codice stesso, se ritenuto più adeguato, nonché alla liquidazione giudiziale. La relazione illustrativa allo schema del d.lgs. n. 136/2024 spiega la volontà del legislatore di voler consentire a questa tipologia di imprese, che si trovano ancora nella fase iniziale ma con dimensioni comunque importanti, di poter utilizzare procedure maggiormente strutturate;
    • ogni altro debitore, purché non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

    Si rimanda al sito del CNDCEC per accedere al documento completo.

  • Crisi d'impresa

    Esperto composizione negoziata: consultazione sui principi di comportamento

    Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha posto in pubblica consultazione entro il 16 febbraio iPrincipi di comportamento dell’Esperto della composizione negoziata”.

    Eventuali osservazioni e commenti possono essere inviati al seguente indirizzo 

    Esperto composizione negoziata: consultazione sui principi di comportamento

    A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e della definitiva entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, è stato introdotto nel Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, lo strumento della Composizione negoziata della crisi d’impresa.

    A tal proposito, di rilievo è la figura dell’”Esperto”, nominato dalla Commissione istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con il compito di agevolare e facilitare le trattative tra l’impresa che accede alla composizione negoziata  e i suoi creditori.

    Data la complessità dell’istituto, vi è l'esigenza di disporre di linee guida e standard di comportamento utili a definire modalità operative e modelli virtuosi.

    A tal proposito il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha ritenuto opportuno emanare i Principi, finalizzati a fornire ai professionisti chiamati a svolgere il ruolo di Esperto un adeguato supporto nello svolgimento dell’incarico, con riferimento alla migliore prassi professionale.

    Il documento rappresenta un organico insieme di Principi a supporto dell’attività dell’Esperto.

    Accedi da qui al sito del CNDCEC per tutte le altre info e per scaricare il documento posto in consultazione dal 23 gennaio e fino al 16 febbraio prossimo.

  • Crisi d'impresa

    Locazione e fallimento: come cambia l’IVA in caso di accordo di mediazione novativo

    Con la Risposta a interpello n 316 del 18 dicembre le Entrate chiariscono il perimetro dell'IVA per le fallimento e accordo novativo con mediazioni.

    La società istante è una società slovena che, in data 14 luglio 2022, con scrittura privata, ha stipulato con BETA un contratto di affitto/locazione per un capannone situato in territorio italiano.

    In sintesi le Entrate hanno chiarito che se un contratto di affitto stipulato prima del fallimento viene superato da un accordo di mediazione novativo, il trattamento IVA delle somme versate va rivalutato in base alla nuova natura del rapporto.

    Locazione e fallimento: come cambia l’IVA in caso di accordo di mediazione novativo

    L’istante ALFA, società slovena, aveva stipulato nel luglio 2022 un contratto di affitto per un capannone in Italia con BETA, soggetto che successivamente:

    • presenta domanda di concordato preventivo, poi rinunciata;
    • viene dichiarato fallito nel settembre 2022, nell’ambito di un autonomo procedimento prefallimentare.

    Il contratto, registrato dopo il deposito del ricorso per concordato ma prima della sentenza di fallimento, prevedeva l’esenzione IVA, non essendo stata esercitata l’opzione per l’imponibilità da parte del locatore.

    Nonostante la procedura concorsuale, il rapporto locatizio è di fatto proseguito, concludendosi solo a novembre 2024 con un accordo di mediazione tra ALFA e il Fallimento di BETA.

    La società ALFA, in sede di interpello, chiede se le somme da corrispondere al fallimento per la detenzione dell’immobile dopo la dichiarazione di fallimento debbano:

    • mantenere il regime di esenzione IVA previsto nel contratto originario, oppure
    • essere considerate imponibili, trattandosi di una nuova obbligazione.

    L’istante sostiene che:

    Il contratto originario è stato registrato prima del fallimento, e quindi è opponibile;

    • In esso non era prevista l’opzione per l’imponibilità IVA, dunque l’operazione resta esente;
    • Il curatore è subentrato nel contratto ai sensi dell’art. 80 della Legge Fallimentare;
    • La procedura di concordato era estinta e non vi è continuità giuridica con il fallimento, per cui non si può disconoscere il contratto preesistente.

    L’Agenzia riconosce il valore novativo dell’accordo di mediazione, sottoscritto nel novembre 2024, che:

    • dichiara cessato il contratto di locazione originario;
    • definisce le somme da corrispondere come indennità di occupazione e rimborsi spese;
    • stabilisce un nuovo regime di uso temporaneo dell’immobile, sino alla sua aggiudicazione.

    Secondo l’Agenzia, l’accordo ha natura di transazione novativa: crea un nuovo rapporto giuridico, distinto e incompatibile con quello precedente.

    Le somme pattuite (60.000 euro per l’occupazione pregressa + 16.000 euro per rimborsi spese + 3.000 euro mensili per l’uso continuato fino al 31 gennaio 2025) costituiscono il corrispettivo per un servizio reso dal Fallimento, cioè la messa a disposizione dell’immobile in cambio di pagamento.

    Si tratta quindi di prestazione di servizi generica, imponibile IVA salvo che il Fallimento non scelga l’esenzione ex art. 10, comma 1, n. 8 del DPR 633/1972.

    Se ALFA è un soggetto passivo IVA stabilito in Italia, l’operazione è imponibile al 22%;

    Se ALFA è non residente, si applica la regola del luogo del bene, e l’operazione può risultare fuori campo IVA se il Fallimento non è soggetto passivo italiano.

    Il chiarimento dell’Agenzia è rilevante perché conferma che:

    • l’accordo di mediazione novativo prevale sul contratto originario;
    • le somme pattuite devono essere valutate in base alla loro funzione economica attuale;
    • in presenza di natura sinallagmatica, si applica il regime IVA ordinario, indipendentemente dal regime iniziale del contratto.

    Il caso conferma l’importanza di una corretta impostazione fiscale degli accordi concorsuali, soprattutto quando la locazione di immobili entra in gioco con procedure di mediazione o liquidazione.

    Allegati:
  • Crisi d'impresa

    Composizione negoziata e misure protettive: rilevante la condotta pregressa dell’impresa

    Il Tribunale di Prato con l’ordinanza n. 1105 del 26 ottobre 2025 ha stabilito che le misure protettive del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza vanno revocate per la condotta pregressa della società in crisi la quale, nel decennio precedente alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente, si è “autofinanziata” non versando l’Iva e le ritenute dovute all’Erario. 

    Vediamo ora i dettagli della causa.

    Composizione negoziata: rilevante la condotta pregressa dell’impresa

    La pronuncia in sintesi ha statuito che, nel caso in cui una società in crisi chieda, contestualmente all’istanza di nomina dell’esperto l’applicazione delle misure protettive del proprio patrimoni il giudice, in sede di udienza per la relativa conferma, valuta come dirimente l’indisponibilità dell’Amministrazione finanziaria a qualsiasi tipo di composizione negoziale, in ragione della pregressa condotta della società debitrice, rea di aver deliberatamente inadempiuto in maniera costante negli anni le proprie obbligazioni verso l’Erario, protraendo la continuità aziendale in situazione di sistematico dissesto finanziario.

    Nel caso di specie una società trovatasi in una situazione di crisi, ritenendo ragionevole il risanamento della propria attività, ha depositato apposita istanza nella piattaforma telematica per la nomina di un esperto indipendente, ai fini dell’accesso a una procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, chiedendo contestualmente l’applicazione in proprio favore delle misure protettive del patrimonio.

    Successivamente, a stessa società chiedeva la conferma di tali misure di protezione con conseguente udienza fissata dal giudice, nella quale ha partecipato, in veste di creditore, la direzione provinciale delle Entrate della provincia.

    Nel proprio ricorso, la società ha proposto all’Erario un accordo transattivo (ex articolo 23, comma 2-bis, Ccii), con stralcio di interessi e sanzioni e soddisfacimento della sorte capitale, calendarizzata, con previsioni di pagamento tra il 65 e il 70% per ritenute/imposte e Iva.

    In udienza, le stesse Entrate hanno evidenziato come il carico erariale si era formato nel corso del decennio 2015/2025 in maniera pressocché costante e “cadenzata”, concretizzandosi in larghissima parte nel mancato versamento “annuale” dell’Iva dovuta all’Amministrazione finanziaria.

    Inoltre, veniva sottolineato il fatto che la società fosse rimasta in vita “autofinanziandosi” con il mancato riversamento dell’imposta sul valore aggiunto: contegno che non solo dimostrava un vulnus in materia di “meritevolezza” ma che induceva, altresì, l’ufficio a nutrire molti dubbi sulla sostenibilità del piano di risanamento (piano che, ovviamente, doveva necessariamente comportare una regolarità nel versamento delle imposte dovute all’Erario: regolarità che prima non c’era mai stata).

    Il piano della società prevedeva la parziale dispersione della forza lavoro. A tal proposito l’ufficio ha evidenziato che questo punto del piano si poneva in contrasto con quella che appariva come una delle finalità principali perseguite dal legislatore, quando aveva pensato di riscrivere l’intero impianto normativo legato alle crisi d’impresa e quindi la salvaguardia dei lavoratori.

    Con l’ordinanza in oggetto, viste tali circostanze ha revocato le misure protettive richieste dalla società, non ritenendo sussistenti i presupposti per la relativa conferma: in particolare, il giudice ha evidenziato come il vaglio della sussistenza della disponibilità dei soggetti interessati a intraprendere una trattativa per la composizione negoziale della crisi trovasse una risposta nella espressa indisponibilità dell’Amministrazione finanziaria, in quanto portatrice di un credito di un milione e 200.000 euro circa, su un indebitamento totale di un milione e 700.000mila euro circa. 

    Il Tribunale ha evendenziato che la presenza delle Entrate in undinze sia stato, “un elemento cardine e imprescindibile del progetto di risanamento presentato” il quale pone al centro l’intenzione di procedere a un accordo con l’Erario “non realizzabile stante la netta contrarietà manifestata da Agenzia delle Entrate Dir. Provv..”.

    Infine veniva evidenziato come la situazione contabile aggiornata avesse fatto emergere risorse destinabili al soddisfacimento dei creditori nettamente inferiori a quelle preventivate

  • Crisi d'impresa

    Piano del consumatore: non spetta ai fideiussori di attività d’impresa

    Con la Sentenza 11 novembre 2025, n. 29746, la Cassazione si è pronunciata in tema di qualifica di “consumatore” ai fini dell’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII).

    Viene specificato che, secondo il nuovo codice della crisi, è considerata "consumatore" la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società dei tipi disciplinati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile.

    La qualifica di "consumatore" spetta esclusivamente alle persone fisiche

    La stessa persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale può essere considerata "consumatore" solo quando stipula un contratto finalizzato alla soddisfazione di esigenze della vita quotidiana, estranee all’esercizio della propria attività.

    Viceversa, devono essere qualificati come "professionisti", persone fisiche o giuridiche, coloro che concludono un contratto non necessariamente nell’ambito della propria attività principale, ma comunque per uno scopo connesso all’attività imprenditoriale o professionale.

    Piano del consumatore omologato e poi revocato in sede di reclamo

    La pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. I civile, 11 novembre 2025 n. 29746, trae origine dal procedimento avviato da un soggetto che aveva chiesto l’omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell’art. 67 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).

    Il Tribunale aveva omologato il piano, dopo aver ritenuto sussistente la qualifica soggettiva di consumatore e adeguata la proposta.

    Contro tale decisione proponevano reclamo due srl, sostenendo che il soggetto non potesse essere considerata consumatrice.

    I debiti per i quali richiedeva la ristrutturazione derivavano infatti da fideiussioni prestate in favore di due società nelle quali la stessa:

    • deteneva partecipazioni rilevanti (80% in una società e 60% nell’altra),
    • aveva ricoperto ruoli di amministratrice per anni,
    • aveva rilasciato le garanzie pochi giorni dopo la cessazione delle cariche, pur rimanendo socia di maggioranza.

    La Corte d’Appello aveva accolto il reclamo revocando l’omologa, ritenendo che i debiti non fossero estranei all’attività imprenditoriale.

    Il soggetto ricorreva per Cassazione affidandosi a cinque motivi, contestando:

    • erronea interpretazione della nozione di “consumatore” ex art. 2, comma 1, lett. e) CCII;
    • mancata considerazione dell’attività concretamente svolta al momento della domanda (non più imprenditoriale);
    • omesso esame di fatti decisivi;
    • nullità della sentenza per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c.;
    • violazione dell’art. 115 c.p.c. e del giudicato interno.

    Sosteneva, tra l’altro, che le garanzie fossero state rilasciate quando le società erano inattive e prossime al fallimento e che gli scopi perseguiti fossero personali, per evitare aggressioni derivanti da debiti successori. La Cassazione rigetta integralmente il ricorso, ritenendo corretta la valutazione in fatto svolta dalla Corte territoriale.

    La Corte richiama i principi della giurisprudenza UE (Corte di Giustizia, cause C-74/15 “Tarcau” e C-534/15 “Dumitras”), secondo cui la tutela del consumatore non spetta quando il garante:

    • è amministratore della società debitrice, oppure,
    • detiene una partecipazione non trascurabile nella stessa,
    • e la garanzia è prestata in collegamento funzionale con l’attività imprenditoriale.

    Questi elementi, afferma la Cassazione, ricorrono pienamente nel caso di specie.

    Secondo la Corte, la prestazione di fideiussione: “costituisce vero e proprio atto strumentale all’attività del debitore ove il garante sia coinvolto nell’effettiva gestione dell’impresa”

    E nel caso concreto il collegamento funzionale tra garanzie e attività delle società è “strettissimo”.

    La Cassazione precisa che la definizione di consumatore del CCII:

    • non si discosta dalla previgente definizione della L. 3/2012,
    • non estende automaticamente la qualifica ai soci,
    • richiede comunque che il debito sia contratto per scopi estranei all’attività imprenditoriale.

    Il cuore della pronuncia è contenuto nel seguente principio, espresso letteralmente nella motivazione: “Ne consegue che i requisiti soggettivi per l'applicazione della ‘disciplina consumeristica’ alla ricorrente sono stati motivatamente esclusi, proprio in ragione della sua peculiare ‘posizione’ nella vicenda societaria sopra descritta, dovendosi negare, nella fattispecie in esame, che la ricorrente avesse stipulato le garanzie in parola nella qualità di consumatore, al contrario avendolo fatto invece nell’esclusivo interesse delle due società. Tali fideiussioni, pertanto, si presentavano come a quelle società strettamente ‘funzionali’.”

  • Crisi d'impresa

    Concordato preventivo: quando emettere nota variazione

    Le Entrate con la Risposta a interpello n 234 del 9 settembre replicano a dubbi sul concordato preventivo, consecuzione tra procedure concorsuali, ed emissione nota di variazione ex art. 26 d.P.R. 633 del 1972

    L'istanza è stata presentata dalla società Alfa, esercente attività di commercio di articoli sportivi creditrice commerciale nei confronti della società Beta, attiva nel settore della vendita al dettaglio, che per crisi di liquidità, è divenuta insolvente nei confronti dei propri fornitori. 

    La società ha provato ad accedere nell’anno 2020 a una procedura di concordato preventivo, che prima ammessa, è stata poi revocata.

    Nel 2022, la società Beta ha proposto un nuovo ricorso per concordato preventivo in continuità aziendale, ottenendo l’omologa di un piano di riparto da adempiere entro la fine dell’anno 2027 con una generale falcidia dei crediti, compreso quello vantato dalla società Alfa.
    La società creditrice Alfa ha presentato interpello all’Agenzia delle entrate per conoscere le corrette modalità per il recupero dell’Iva fatturata ma che, all’esito della procedura di concordato, verrà incassata soltanto parzialmente.

    L'istante ha domandato:

    • se al caso prospettato debba applicarsi l’articolo 26 del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) nella formulazione ante o post riforma del 2021 a opera del decreto "Sostegni-bis". Il legislatore ha introdotto nella norma i commi 3-bis e 10-bis che stabiliscono la possibilità per il cedente/prestatore di emettere una nota di credito dal momento in cui il cessionario/committente è assoggettato a una procedura concorsuale, ovverosia dal momento dell’apertura della procedura medesima.
    • se il recupero dell’Iva possa avvenire all’esito del piano di riparto, quindi al momenti d’infruttuosità della procedura concorsuale, poiché al verificarsi di tale condizione vi è la “ragionevole certezza” dell’incapienza del patrimonio del debitore.

    Concordato preventivo: quando emettere nota variazione

    La replica dell'agenzia ai due quesiti ha specificato quanto segue:

    • ha escluso il ricorrere di un’ipotesi di una “consecuzione” tra le due procedure concorsuali. Nella specie, la prima procedura di concordato aperta nel 2020 non è “confluita” nella seconda aperta nel 2022, ancorché in presenza di un originario stato di insolvenza. Tanto perché, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, la “consecuzione” prescinde dalla semplice successione cronologica, ma richiede una “unicità della causa”. Riscontrata, quindi, l’autonomia tra le due procedure, per l’Agenzia bisogna fare riferimento alla data di avvio del secondo concordato preventivo. Per questo motivo, pertanto, la norma di riferimento è l’articolo 26 Dpr n. 633/1972 nella sua nuova formulazione;
    • l’Agenzia ha richiamato un precedente documento di prassi (lcircolare n. 20/E del 2021), precisando che, laddove il cedente scelga di insinuarsi al passivo e di non emettere la nota di credito al momento dell’apertura della procedura concorsuale (ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis del Dpr n. 633/1972), e la procedura si riveli infruttuosa, il cedente ha la possibilità di avvalersi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 26 del decreto Iva. Può insomma attendere la definitività del piano di riparto infruttuoso che attesta il mancato definitivo pagamento del corrispettivo ed emettere la nota di variazione con detrazione dell’imposta.

    L’Agenzia, condividendo la soluzione proposta dalla Società, ha chiarito che nel caso in concreto non rileva il principio della consecuzione tra le procedure concorsuali; che va applicato l’articolo 26 del Dpr Iva, come novellato dal decreto "Sostegni-bis" e che l’istante può attendere la conclusione della procedura di concordato ed emettere nota di variazione in diminuzione in caso di esito infruttuoso della stessa.

    Allegati:
  • Crisi d'impresa

    Crisi d’impresa e amministrazione straordinaria grandi imprese novità in arrivo

    l Consiglio dei Ministri del 28 marzo, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato un disegno di legge, collegato alla legge di bilancio 2025, che delega il Governo alla riforma delle amministrazioni straordinarie e alla riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.

    Come evidenziato dallo stesso Governo le novità riguardano:

    • a. Amministrazione straordinaria Gli elementi caratterizzanti riguardano la riforma organica della disciplina relativa all'amministrazione straordinaria delle imprese grandi o strategiche che versino in stato di insolvenza, attraverso:
      • il superamento dell'attuale stato di frammentazione normativa, mediante l'abrogazione del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, “Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza” e del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, “Misure urgenti in materia di ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”;
      • l'ulteriore estensione del campo soggettivo di applicazione della procedura, con specifico riguardo alle imprese di carattere strategico (in continuità con quanto previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”);
      • l'immediata adozione, da parte del MIMIT, del provvedimento di apertura della procedura, previa istanza dell'impresa.
    • b. Vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici Il Governo viene delegato ad intervenire, in via principale, sulla disciplina del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e sulle disposizioni del codice civile. Gli elementi caratterizzanti la riforma di cui alla delega riguardano, in particolare:
      • l'inclusione nell'attività revisionale di un costante monitoraggio sulla gestione, nonché sulla rendicontazione di sostenibilità;
      • la riforma dell'Albo delle società cooperative, volta ad assicurare che tutti gli enti cooperativi siano iscritti in un unico pubblico registro nazionale accessibile gratuitamente e digitalmente;
      • l'introduzione di una disciplina del procedimento sanzionatorio a carico del revisore cooperativo;
      • l'integrazione della disciplina della Commissione centrale per le cooperative (organo consultivo del MIMIT).