• Crisi d'impresa

    Crisi d’impresa: circolare ADE in consultazione fino al 20 maggio

    L'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 15 aprile informa del fatto che è disponibile fino al prossimo 20 maggio in consultazione pubblica la Circolare sulle novità del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (Dl n. 14/2019).

    In particolare, questo documento di prassi offre i primi chiarimenti interpretativi sui principi generali e sulle disposizioni inerenti:

    • alla Composizione negoziata della crisi (Titolo II – Capo I), 
    • al Concordato semplificato (articolo 25-sexies), al Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo 64-bis
    • e ai Gruppi di imprese (Titolo VI).

    Viene precisato che la consultazione per ulteriore approvazione definitiva è il primo step di un percorso più ampio, nei prossimi mesi saranno infatti pubblicate in consultazione le successive Parti – II, III e IV – dedicate rispettivamente: 

    • al sovraindebitamento; 
    • agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo; 
    • alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali. 

    Lo scopo della consultazione è consentire all’Agenzia delle entrate di valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.

    Coloro i quali sono interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 15 aprile 2026, fino al 20 maggio 2026 all’indirizzo email: 

    Crisi d’impresa: circolare ADE in consultazione fino al 20 maggio

    Nei contenuti della Circolare un aspetto che merita rilievo è l'IVA sull'accordo per debiti tributari

    Le Entrate in merito evidenzaiano aspetti importanti ossia: 

    • l’accordo transattivo relativo ai debiti tributari di cui al comma 2-bis dell’articolo 23 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii) ha ad oggetto l'IVA e tutte le imposte con relativi accessori;
    • la proposta di accordo transattivo deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla conclusione della Cnc, per dare la possibilità alle Entrate di pronunciarsi nel rispetto di tale data, poiché è entro questo termine che deve intervenire la determinazione di approvazione o rigetto dell’accordo, pur potendo esso essere perfezionato e sottoscritto successivamente. L’articolo 23 del CCII non indica a quale ufficio dell’Agenzia la proposta deve essere presentata, si può fare riferimento all'articolo 63 dello stesso codice, che nel disciplinare la transazione fiscale nell’ADR rinvia all’articolo 88, comma 5, ai sensi del quale la competenza territoriale deve essere determinata in base all’ultimo domicilio fiscale del contribuente.
    • relativamente alla data di maturazione alla quale devono essere riferiti i debiti oggetto dell’accordo è ugualmente determinata da quanto stabilisce l’articolo 63 relativamente all’ADR quella di presentazione della proposta. 

  • Crisi d'impresa

    Esperto composizione negoziata: consultazione sui principi di comportamento

    Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha posto in pubblica consultazione entro il 16 febbraio iPrincipi di comportamento dell’Esperto della composizione negoziata”.

    Eventuali osservazioni e commenti possono essere inviati al seguente indirizzo 

    Esperto composizione negoziata: consultazione sui principi di comportamento

    A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e della definitiva entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, è stato introdotto nel Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, lo strumento della Composizione negoziata della crisi d’impresa.

    A tal proposito, di rilievo è la figura dell’”Esperto”, nominato dalla Commissione istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con il compito di agevolare e facilitare le trattative tra l’impresa che accede alla composizione negoziata  e i suoi creditori.

    Data la complessità dell’istituto, vi è l'esigenza di disporre di linee guida e standard di comportamento utili a definire modalità operative e modelli virtuosi.

    A tal proposito il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha ritenuto opportuno emanare i Principi, finalizzati a fornire ai professionisti chiamati a svolgere il ruolo di Esperto un adeguato supporto nello svolgimento dell’incarico, con riferimento alla migliore prassi professionale.

    Il documento rappresenta un organico insieme di Principi a supporto dell’attività dell’Esperto.

    Accedi da qui al sito del CNDCEC per tutte le altre info e per scaricare il documento posto in consultazione dal 23 gennaio e fino al 16 febbraio prossimo.

  • Crisi d'impresa

    Locazione e fallimento: come cambia l’IVA in caso di accordo di mediazione novativo

    Con la Risposta a interpello n 316 del 18 dicembre le Entrate chiariscono il perimetro dell'IVA per le fallimento e accordo novativo con mediazioni.

    La società istante è una società slovena che, in data 14 luglio 2022, con scrittura privata, ha stipulato con BETA un contratto di affitto/locazione per un capannone situato in territorio italiano.

    In sintesi le Entrate hanno chiarito che se un contratto di affitto stipulato prima del fallimento viene superato da un accordo di mediazione novativo, il trattamento IVA delle somme versate va rivalutato in base alla nuova natura del rapporto.

    Locazione e fallimento: come cambia l’IVA in caso di accordo di mediazione novativo

    L’istante ALFA, società slovena, aveva stipulato nel luglio 2022 un contratto di affitto per un capannone in Italia con BETA, soggetto che successivamente:

    • presenta domanda di concordato preventivo, poi rinunciata;
    • viene dichiarato fallito nel settembre 2022, nell’ambito di un autonomo procedimento prefallimentare.

    Il contratto, registrato dopo il deposito del ricorso per concordato ma prima della sentenza di fallimento, prevedeva l’esenzione IVA, non essendo stata esercitata l’opzione per l’imponibilità da parte del locatore.

    Nonostante la procedura concorsuale, il rapporto locatizio è di fatto proseguito, concludendosi solo a novembre 2024 con un accordo di mediazione tra ALFA e il Fallimento di BETA.

    La società ALFA, in sede di interpello, chiede se le somme da corrispondere al fallimento per la detenzione dell’immobile dopo la dichiarazione di fallimento debbano:

    • mantenere il regime di esenzione IVA previsto nel contratto originario, oppure
    • essere considerate imponibili, trattandosi di una nuova obbligazione.

    L’istante sostiene che:

    Il contratto originario è stato registrato prima del fallimento, e quindi è opponibile;

    • In esso non era prevista l’opzione per l’imponibilità IVA, dunque l’operazione resta esente;
    • Il curatore è subentrato nel contratto ai sensi dell’art. 80 della Legge Fallimentare;
    • La procedura di concordato era estinta e non vi è continuità giuridica con il fallimento, per cui non si può disconoscere il contratto preesistente.

    L’Agenzia riconosce il valore novativo dell’accordo di mediazione, sottoscritto nel novembre 2024, che:

    • dichiara cessato il contratto di locazione originario;
    • definisce le somme da corrispondere come indennità di occupazione e rimborsi spese;
    • stabilisce un nuovo regime di uso temporaneo dell’immobile, sino alla sua aggiudicazione.

    Secondo l’Agenzia, l’accordo ha natura di transazione novativa: crea un nuovo rapporto giuridico, distinto e incompatibile con quello precedente.

    Le somme pattuite (60.000 euro per l’occupazione pregressa + 16.000 euro per rimborsi spese + 3.000 euro mensili per l’uso continuato fino al 31 gennaio 2025) costituiscono il corrispettivo per un servizio reso dal Fallimento, cioè la messa a disposizione dell’immobile in cambio di pagamento.

    Si tratta quindi di prestazione di servizi generica, imponibile IVA salvo che il Fallimento non scelga l’esenzione ex art. 10, comma 1, n. 8 del DPR 633/1972.

    Se ALFA è un soggetto passivo IVA stabilito in Italia, l’operazione è imponibile al 22%;

    Se ALFA è non residente, si applica la regola del luogo del bene, e l’operazione può risultare fuori campo IVA se il Fallimento non è soggetto passivo italiano.

    Il chiarimento dell’Agenzia è rilevante perché conferma che:

    • l’accordo di mediazione novativo prevale sul contratto originario;
    • le somme pattuite devono essere valutate in base alla loro funzione economica attuale;
    • in presenza di natura sinallagmatica, si applica il regime IVA ordinario, indipendentemente dal regime iniziale del contratto.

    Il caso conferma l’importanza di una corretta impostazione fiscale degli accordi concorsuali, soprattutto quando la locazione di immobili entra in gioco con procedure di mediazione o liquidazione.

    Allegati:
  • Crisi d'impresa

    Concordato preventivo: quando emettere nota variazione

    Le Entrate con la Risposta a interpello n 234 del 9 settembre replicano a dubbi sul concordato preventivo, consecuzione tra procedure concorsuali, ed emissione nota di variazione ex art. 26 d.P.R. 633 del 1972

    L'istanza è stata presentata dalla società Alfa, esercente attività di commercio di articoli sportivi creditrice commerciale nei confronti della società Beta, attiva nel settore della vendita al dettaglio, che per crisi di liquidità, è divenuta insolvente nei confronti dei propri fornitori. 

    La società ha provato ad accedere nell’anno 2020 a una procedura di concordato preventivo, che prima ammessa, è stata poi revocata.

    Nel 2022, la società Beta ha proposto un nuovo ricorso per concordato preventivo in continuità aziendale, ottenendo l’omologa di un piano di riparto da adempiere entro la fine dell’anno 2027 con una generale falcidia dei crediti, compreso quello vantato dalla società Alfa.
    La società creditrice Alfa ha presentato interpello all’Agenzia delle entrate per conoscere le corrette modalità per il recupero dell’Iva fatturata ma che, all’esito della procedura di concordato, verrà incassata soltanto parzialmente.

    L'istante ha domandato:

    • se al caso prospettato debba applicarsi l’articolo 26 del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) nella formulazione ante o post riforma del 2021 a opera del decreto "Sostegni-bis". Il legislatore ha introdotto nella norma i commi 3-bis e 10-bis che stabiliscono la possibilità per il cedente/prestatore di emettere una nota di credito dal momento in cui il cessionario/committente è assoggettato a una procedura concorsuale, ovverosia dal momento dell’apertura della procedura medesima.
    • se il recupero dell’Iva possa avvenire all’esito del piano di riparto, quindi al momenti d’infruttuosità della procedura concorsuale, poiché al verificarsi di tale condizione vi è la “ragionevole certezza” dell’incapienza del patrimonio del debitore.

    Concordato preventivo: quando emettere nota variazione

    La replica dell'agenzia ai due quesiti ha specificato quanto segue:

    • ha escluso il ricorrere di un’ipotesi di una “consecuzione” tra le due procedure concorsuali. Nella specie, la prima procedura di concordato aperta nel 2020 non è “confluita” nella seconda aperta nel 2022, ancorché in presenza di un originario stato di insolvenza. Tanto perché, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, la “consecuzione” prescinde dalla semplice successione cronologica, ma richiede una “unicità della causa”. Riscontrata, quindi, l’autonomia tra le due procedure, per l’Agenzia bisogna fare riferimento alla data di avvio del secondo concordato preventivo. Per questo motivo, pertanto, la norma di riferimento è l’articolo 26 Dpr n. 633/1972 nella sua nuova formulazione;
    • l’Agenzia ha richiamato un precedente documento di prassi (lcircolare n. 20/E del 2021), precisando che, laddove il cedente scelga di insinuarsi al passivo e di non emettere la nota di credito al momento dell’apertura della procedura concorsuale (ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis del Dpr n. 633/1972), e la procedura si riveli infruttuosa, il cedente ha la possibilità di avvalersi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 26 del decreto Iva. Può insomma attendere la definitività del piano di riparto infruttuoso che attesta il mancato definitivo pagamento del corrispettivo ed emettere la nota di variazione con detrazione dell’imposta.

    L’Agenzia, condividendo la soluzione proposta dalla Società, ha chiarito che nel caso in concreto non rileva il principio della consecuzione tra le procedure concorsuali; che va applicato l’articolo 26 del Dpr Iva, come novellato dal decreto "Sostegni-bis" e che l’istante può attendere la conclusione della procedura di concordato ed emettere nota di variazione in diminuzione in caso di esito infruttuoso della stessa.

    Allegati:
  • Crisi d'impresa

    Composizione negoziata: gli incarichi validi per iscriversi all’Elenco esperti

    Con il pronto ordini n 66 del 15 luglio il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili ha chiarito alcuni aspetti della composizione negoziata relativamente alla validità degli incarichi precedentemente svolti.

    Composizione negoziata: gli incarichi validi per iscriversi all’elenco esperti

    Un Ordine provinciale chiedeva se, ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli esperti nella composizione negoziata, istituto dall'art. 13 comma 3 CCII, possano essere considerati validi i seguenti incarichi di:

    • commissario giudiziale nominato nelle procedure di concordato minore in continuità, ai sensi dell'art. 78 comma 2-bis, lett. b) CCII;
    • advisor nominato per la redazione della proposta di accordo ai sensi degli artt. 8 e ss. della L. 3/2012, relativamente alla ristrutturazione dell'impresa agricola.

    Con riferimento al primo quesito, in considerazione di quanto precisato nelle Linee di indirizzo agli Ordini professionali, diffuse dal Ministero della giustizia con circolare del 29 dicembre 2021, che includono tra le prestazioni professionali e gli incarichi indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella

    crisi di impresa quello di commissario giudiziale e viste le specifiche indicazioni contenute nell’art. 74, comma 2-bis, CCII, nonché quanto previsto dall’art. 74, comma 4, CCII, che connota il concordato minore come istituto strettamente affine al concordato preventivo, può fornirsi risposta positiva.

    Incarico di ADVISOR

    Con riferimento al secondo quesito, non può essere fornita risposta positiva.

    Al riguardo, si rammenta che, stando alle richiamate Linee di indirizzo del Ministero della giustizia, diffuse con circolare del 29 dicembre 2021, per quanto attiene alle prestazioni di advisor, sono valutabili unicamente quelle relative a incarichi relativi a istituti disciplinati nella previgente legge fallimentare – e non anche disciplinati nella previgente legge n. 3/2012 – e, segnatamente, finalizzati alla predisposizione e alla presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e infine di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti.

  • Crisi d'impresa

    Notifica di cartella società fallita: risvolti sul Curatore

    Per la Cassazione la notifica di una cartella di pagamento effettuata ad una società dichiarata fallita non viola il divieto di compiere azioni esecutive e cautelari sui beni compresi nel Fallimento. 

    Si tratta del principio espresso nella Ordinanza n 26989 del 16 ottobre scorso, vediamo il caso di specie.

    La notifica alla società fallita, legittima la notifica anche al Curatore

    Una Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l'appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate e l'appello incidentale proposto da una Spa in liquidazione e in fallimento, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento per IRES.

    La CTR respingeva l'appello principale dell'ADE e l'appello incidentale della Spa evidenziando che:

    • 1) la notificazione della cartella di pagamento nei confronti della società fallita era illegittima in ragione della previsione dell'art. 51 L.Fall., ben potendo l'Agente della riscossione insinuare al passivo il proprio credito sulla base del semplice estratto di ruolo;
    • 2) con riferimento alle censure proposte dalla società si rimandava integralmente alla sentenza di primo grado.

    L'agenzia proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

    Con il primo motivo di ricorso, l'ADE deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente deciso la controversia sulla base di una questione – la violazione dell'art. 51 della L.Fall– che non è mai stata tempestivamente proposta in primo grado.

    Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell'art. 51 L.Fall., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l'impossibilità di notificare agli organi del fallimento la cartella di pagamento.

    La Cassazione ha ritenuto che il secondo motivo è fondato e assorbe l'esame del primo motivo.

    La vicenda processuale è scaturita da un controllo manuale svolto ai sensi dell’articolo 36 –bis del testo unico in tema di accertamento delle imposte sui redditi, Dpr n. 600/1973. 

    Oggetto del controllo era una dichiarazione dei redditi, “Modello 770” presentato da una società.

    Dal controllo è risultato che la società, pur avendo dichiarato come dovute determinate somme a titolo d’imposta, non le aveva poi versate. 

    Al fine di recuperare le somme dovute all’erario, l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ha proceduto con l’iscrizione a ruolo.

    Quando l’ufficio ha riscontrato il mancato pagamento delle imposte, la società era già stata dichiarata fallita, e si è proceduto con l’iscrizione a ruolo “straordinario”. 

    In proposito il terzo comma dell’articolo 11 del testo unico sulla riscossione, Dpr n. 602/1973, dispone che “I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione.” 

    L'ufficio si era avvalso di questa particolare procedura in quanto era già stata emessa la sentenza di fallimento della società debitrice delle imposte.

    La società ha impugnato la cartella di pagamento principalmente per tre motivi e secondo i quali:

    •  la cartella non era stata preceduta dalla notifica di una comunicazione di irregolarità;
    • non sussistevano gli estremi per l’iscrizione della società stessa nei ruoli straordinari;
    • in presenza di una procedura concorsuale, non sia possibile notificare una cartella di pagamento.  

    Le osservazioni della società sono state accolte solo parzialmente, sia in primo grado che in sede di appello.

    I giudici tributari hanno ritenuto che:

    • in caso di controllo ex articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 non vi è l’obbligo di preventivo invio di una comunicazione di irregolarità, prima dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute;
    • la dichiarazione di fallimento già pronunciata è condizione sufficiente per l’utilizzo della procedura di urgenza dei ruoli straordinari;
    • la cartella di pagamento è da annullare, in quanto emessa in violazione dell’articolo 51 della legge fallimentare (Rd. N. 267/1942), in base al quale “…dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

    In sede di giudizio per Cassazione, l’Agenzia delle entrate ha rilevato che l’attività di notifica di una cartella di pagamento non può essere assimilata all’esercizio di un’azione esecutiva. 

    La Corte di Cassazione, dopo aver ribadito che l’atto impositivo riguardante un credito tributario di natura concorsuale deve essere notificato sia al fallito che al curatore fallimentare, ha ritenuto legittimo l’operato dell’Amministrazione finanziaria, evidenziando che la notifica al curatore fallimentare è “…necessaria ove si voglia procedere alla successiva insinuazione al passivo del credito, onde consentire l’eventuale impugnazione nelle sedi competenti.” 

    La motivazione ha confermato che la cartella di pagamento non è un atto esecutivo, pertanto la sua notifica non viola il disposto del citato articolo 51 della legge fallimentare. 

    Pertanto è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate nella parte in cui, i giudicidi merito, avevano ritenuto illegittima la notifica della cartella di pagamento agli organi del fallimento.

  • Crisi d'impresa

    Liquidità micro e PMI: sostegno se fornitrici d’imprese strategiche in crisi

    Pubblicata in GU n 65 del 18 marzo la legge n 28 del 15 marzo di conversione con modificazioni del DL n 4/2024 recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

    Tra le novità della conversione in legge, vi è l'art. 2-bis recante Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle microimprese e delle piccole e  medie imprese che  forniscono beni e  servizi a  imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

    Amministrazione straordinaria imprese carattere strategico: liquidità delle micro e PMI

    Nella Legge di conversione del DL n 4/2024 vi è tra le altre , la dell'art. 2-bis con misure per il sostegno e l'accesso  alla liquidita' delle microimprese e delle piccole e  medie imprese  che  forniscono beni e  servizi  a  imprese  di carattere  strategico  ammesse  alla procedura di amministrazione straordinaria). 

    In particolare, alle microimprese e alle piccole e  medie  imprese,  come definite nell'allegato  I  al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014, che incontrano  difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di  imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1 del decreto-legge  3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24 dicembre  2012,  n.  231, e che  sono ammesse alla  procedura  di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio  2024, è concessa a titolo gratuito, a decorrere dal 3 febbraio 2024 e fino  alla chiusura della  predetta  procedura  di  amministrazione   straordinaria,  la garanzia del Fondo di cui all'articolo  2, comma  100, lettera  a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  su  finanziamenti  di  importo massimo  pari  ai  crediti   vantati   nei confronti   dell'impresa committente, fino alla misura:

    • a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione  finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
    • b) del 90 per cento  dell'importo  dell'operazione  finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

    Per l'accesso alla garanzia del Fond  le imprese devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la  data  di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo nei confronti del committente  sottoposto alle procedure

    A tale fine, alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere  allegata  apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal  legale rappresentante  dell'impresa  beneficiaria  e  controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico,  ovvero,  nel caso  in  cui  tali  organi  sociali  non  siano  presenti, da  un professionista iscritto nel Registro dei revisori  legali, nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo  dei consulenti del lavoro, attestante la  sussistenza del requisito,  alla  data  della richiesta della garanzia del Fondo.

  • Crisi d'impresa

    Nomine amministrazioni straordinarie: via alle domande dal 28.06

    Con un avviso del 28 giugno il ministero delle Imprese e del Made in Italy apre i termini per la presentazione delle candidature dei professionisti interessati a ricoprire gli incarichi di

    • commissario giudiziale, commissario straordinario, presidente e membro dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

    In particolare a partire da oggi, 28 giugno 2023, è possibile registrarsi direttamente sulla piattaforma online:

    Viene oprecisato che:

    • per le candidature a commissario giudiziale e commissario straordinario, sarà possibile registrarsi fino alle ore 23:59 del giorno 19 luglio 2023. I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno inseriti in un apposito elenco tenuto e aggiornato almeno ogni anno mediante avviso pubblico, sulla base delle disposizioni previste dalla Direttiva dell’11 maggio 2023 del ministro Adolfo Urso.
    •  per le candidature a presidente, componente esperto esterno ed interno dei comitati di sorveglianza è possibile registrarsi a partire dal 28 giugno 2023, in ogni momento, e la piattaforma rimarrà costantemente aperta e aggiornata. Anche in questo caso, i candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno inseriti in un apposito elenco, istituito presso il Ministero, costantemente aperto e aggiornato, sulla base della sopra citata Direttiva.
       I candidati dovranno essere muniti di firma digitale e potranno accedere al portale tramite registrazione, SPID oppure carta di identità elettronica.

    Attenzioene al fatto che iprofessionisti in precedenza iscritti all’elenco decadranno con la pubblicazione del presente invito.

     Pertanto, anche i soggetti che hanno già precedentemente presentato la propria candidatura sono tenuti, se interessati ed in possesso dei requisiti, alla presentazione di una nuova domanda ai fini dell’inserimento nei relativi elenchi.

    Il MIMIT mette a disposzione il seguente indirizzo: 

    per eventuali richieste di informazioni.

  • Crisi d'impresa

    Sovraindebitamento e compensi gestori: linee guida del CNDCEC

    Con l'Informativa n 73 del 31 maggio il CNDCEC ha diffuso Linee guida sui compensi del Gestore nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.

    Il documento, viene specificato in premessa, si propone di dirimere le variegate problematiche legate alla determinazione dei compensi spettanti agli OCC e, in particolar modo, quelle afferenti alla percezione di acconti in talune ipotesi ed alla liquidazione dei compensi al termine della fase esecutiva delle procedure.

    Nella seduta del 24 maggio il Consiglio Nazionale ha approvato le Linee guida sui compensi elaborate in conformità a quanto disposto all’articolo 22 (Determinazione compensi e rimborsi spese dell’OCC) delle “Linee guida per la redazione dei Regolamenti OCC dei commercialisti”, di cui all’Informativa 48/2023 del 3 aprile 2023, con la finalità di uniformare i comportamenti degli Organismi di Composizione della Crisi dei diversi Ordini territoriali relativamente alle regole che disciplinano la corresponsione dei compensi contenute nel decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202. 

    Scarica qui:

    Linee Guida Sovraindebitamento: oggetto 

    Ai sensi dell'art 2 del documento di cui si tratta si specifica che: "Il presente Regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012 e a quelle previste dal d.lgs. n. 14 del 2019, gestite dall’OCC Commercialisti….. come definito dall’art. 2, lett. t), d.lgs. n. 14 del 2019."

    Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell’art. 2 del d.m. n. 202/2014 e disciplina l’organizzazione dell’OCC che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento previsto dalla legge n. 3/2012 e dal CCII, inclusi i compiti di liquidatore, di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti e iscritti nell’Elenco dei gestori, individualmente o collegialmente, secondo le modalità previste dalla vigente normativa. 

    Il presente regolamento, contenente anche norme di autodisciplina (“Codice etico”) vincolanti per tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

    Linee Guida Sovraindebitamento: i principi

    Il CNDCEC ha specificato specifica che, il documento è stato curato dal gruppo di lavoro “Metodi ADR” del Consiglio nazionale con la partecipazione del Presidente e del Vicepresidente della Fondazione ADR Commercialisti.

    L’elaborazione di nuove linee guida è stata necessaria:

    • per l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi, che ha sostituito le norme della legge n. 3/2012 – se pur ancora vigenti per effetto della disciplina transitoria di cui all’art. 390 CCII,
    • per le ulteriori modifiche operative che hanno interessato in questi ultimi anni molti OCC dei commercialisti, anche per effetto di sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali e delle prassi adottate.

    Le Linee guida, frutto di un approfondito studio di commercialisti esperti della materia, contengono anche indicazioni e suggerimenti di molti Referenti territoriali ai quali è stato preventivamente chiesto un contributo sulla base delle esperienze maturate sul campo. 

    In ragione dello spirito di condivisione profuso dalle parti in causa, vi è un preciso interesse affinché le Linee guida vengano diffusamente recepite, se pur con le dovute modifiche imposte dalla struttura organizzativa e dalle dimensioni di ogni singolo OCC territoriale, al fine di condividere “modelli unici” di categoria su tutto il territorio nazionale.

    Attenzione al fatto che, al documento sono allegati il Codice etico del gestore e il Procedimento per l’applicazione delle sanzioni e i criteri di sostituzione dei gestori.