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FRI Turismo: domande per il fondo prorogate fino al 12.09
Prorogato al 12 settembre il termine ultimo per le domande per la misura Fri Tur, rivolta alle imprese che operano nel turismo.
Ricordiamo che con l'avviso del 7 maggio del Ministero del Turismo sono state dettate le regole per accedere alle agevolazioni della misura PNRR M1C3-4.2.5 ex art. 3 D.L. 152/2021 “Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”
Possono presentare domanda di agevolazione:
- le imprese alberghiere,
- le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme
regionali, - le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta,
- nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
I soggetti di cui sopra:
- 1) devono gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
- 2) ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.
- 3. I soggetti di cui al precedente comma 1, che hanno già presentato domanda di agevolazione a valere sull’Avviso del 28 gennaio 2023, che sia risultata non esaminabile, o che abbiano rinunciato, possono ripresentare istanza di incentivo sul presente Avviso anche per i medesimi programmi di investimento.
I soggetti di cui al precedente comma 1, che hanno già presentato domanda di agevolazione a valere sull’Avviso del 28 gennaio 2023, che sia risultata accolta positivamente ovvero conclusa con esito negativo, possono ripresentare istanza di incentivo sul presente Avviso esclusivamente per programmi di investimento differenti da quelli già proposti.
Fondo Rotativo Turismo: investimenti ammissibili
Sono ammissibili alla misura agevolativa i Programmi di investimento i cui costi al netto di IVA, inclusa la relativa specifica progettazione, siano relativi a:
- a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture di cui all’art.2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020;
- b) interventi di riqualificazione antisismica di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
- c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- d) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), incluse le unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
f) interventi per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. - g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi.
Fondo Rotativo Turismo: spese ammissibili
Sono ammissibili, al netto dell’IVA, le spese d’investimento necessarie alla realizzazione degli interventi indicati tra le “Spese ammissibili” sostenute direttamente dal Soggetto beneficiario e relative all’acquisto di beni e servizi, rientranti nei seguenti limiti dell’investimento totale ammissibile:
- a) servizi di progettazione relativi alle successive voci di spesa sub b) c) d) e), nella misura massima complessiva del 2%;
- b) suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5%;
- c) fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50 %;
- d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- e) investimenti in digitalizzazione, esclusi i costi di intermediazione, nella misura massima del 5%
Fondo Rotativo Turismo: domande entro il 12 settembre
La domanda di concessione degli incentivi potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 del giorno 01/07/2024 alle ore 12:00 del giorno 31/07/2024 (termine prorogato al 12 settembre prossimo), e deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da Invitalia,
La modulistica necessaria per la presentazione della domanda sarà disponibile da Invitalia, nell’apposita sezione dedicata alla misura, sul sito internet www.invitalia.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 30/05/2024.Il modulo di domanda e il piano progettuale, redatti in lingua italiana, devono essere firmati digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa proponente, pena l’inammissibilità della domanda stessa, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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Regime IVA agenzie di viaggio: chiarimenti sulla base imponibile
Con la Risposta a interpello n 155 del giorno 15 luglio le Entrate si esprimono sul regime speciale IVA per le agenzie di viaggio.
Viene chiarito sinteticamente che nella determinazione della base imponibile rilevano solo i costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.
Regime IVA agenzie di viaggio: la base imponibile
L'istante è un Official Hospitality Provider che vende pacchetti esperenziali ad altro soggetto e in cambio riconosce:
- una retribuzione minima per l’acquisizione del diritto di vendita dei pacchetti, indipendentemente dalla vendita effettiva di questi ultimi;
- una percentuale dei ricavi e dei profitti ottenuti dalla vendita di tali pacchetti.
La Società chiede:
- 1. con riferimento ai Pacchetti turistici, se l'articolo 74ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 consente di conteggiare nella base imponibile, fra i costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, l'ammontare dei costi relativi al ''minimum guarantee'', ''revenue share'' e ''profit share''. (primo quesito);
- 2. con riferimento ai Pacchetti ospitalità, se il biglietto d'accesso all'evento deve essere considerato quale servizio accessorio ai servizi offerti mediante il pacchetto ospitalità, con conseguente applicazione dell'articolo 12 del Decreto IVA (secondo quesito).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, i compensi non possono essere considerati nella base imponibile IVA di cui all'art 74 ter comma 2 del DPR 633/72, in quanto servizi non direttamente rivolti a vantaggio dei viaggiatori, la relativa imposta potrà essere detratta in via ordinaria.
In merito all’imposta relativa alla vendita dei biglietti di ingresso e dei diversi servizi di ospitalità dovrà essere applicata separatamente, riservando a ciascuna operazione il relativo trattamento IVA.
Regime IVA agenzie di viaggio: la norma
Nella risposta l'agenzia ricorda anche che l'articolo 74ter, comma 1, del Decreto IVA prevede che 'Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.''
In sostanza, tale regime speciale IVA prevede che tutte le operazioni effettuate dall'operatore turistico per garantire il ''pacchetto turistico'' siano considerate come una prestazione di servizi unica, assoggettata all'imposta nello Stato membro in cui l'agenzia di viaggio ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione dalla quale ha fornito tale prestazione.
A tal riguardo, il comma 2 del medesimo articolo 74ter stabilisce che ''ai fini della determinazione dell'imposta, il corrispettivo dovuto dall'agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta''.
Il successivo comma 3 specifica che l'imposta relativa a tali costi non è detraibile.
Con riferimento al presupposto soggettivo, si ricorda che l'applicazione di tale regime speciale prescinde dalla qualificazione formale del soggetto passivo come agenzia di viaggio, in quanto ''le ragioni sottese al regime particolare … sono del pari valide nell'ipotesi in cui l'operatore economico non sia un'agenzia di viaggi o un organizzatore di giri turistici nel senso generalmente attribuito a detti termini, ma effettui operazioni identiche nell'ambito di un'altra attività ' (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea sentenza 13 ottobre 2005, causa C200/04).
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Eccedenze Aiuti covid Turismo: via all’autocertificazione
Sul sito del Ministero del Turismo viene pubblicato l'avviso n 177/2023 del 15.11 con le modalità applicative per la presentazione delle autocertificazioni attestanti l’importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19» e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 595 a 602, della legge 29 dicembre 2022, n. 19
L'avviso segue la pubblicazione del DM n 20852 del 21 settembre 2023 che regola il riversamento degli aiuti di Stato utilizzati durante la pandemia (ai sensi dei commi 595-599 dell’articolo 1 della legge 197/2022).
Nel dettaglio, il Decreto ha previsto la presentazione di un'autocertificazione entro il 31 dicembre 2023 da parte dei soggetti che hanno usufruito di contributi e crediti d'imposta ad esempio per:
- agenzie di viaggio,
- tour operator,
- alberghi,
- accompagnatori turistici,
- musei, siti archeologici ecc.
Eccedenze Aiuti covid nel Turismo: a cosa serve l'autocertificazione
Con l'autocertificazione il Ministero potrà verificare le condizioni previste per la concessione degli aiuti ed il recupero di quelli versati in eccesso rispetto al limite massimo previsto di 2,3 milioni di euro per impresa.
Nel caso in cui l'importo dell'aiuto ecceda il massimale spettante, il beneficiario deve restituirlo entro il 30 giugno 2024 unitamente agli interessi calcolati ai sensi del regolamento (CE) 794/2004 e senza applicazione di sanzioni.
In caso di mancata restituzione volontaria, l'importo è detratto, senza sanzioni, entro e non oltre il 31 dicembre 2024 dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti o successivamente concessi, ma non ancora percepiti dall'impresa.
Nel caso in cui non ci siano tali aiuti ancora da percepire, o se l'ammontare del nuovo aiuto non è sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere riversato dal beneficiario entro il 31 gennaio 2025, calcolando gli interessi di recupero fino alla data dell'integrale restituzione.
Eccedenze Aiuti covid nel Turismo: come inviare l'autocertificazione
Viene pubblicato sul sito del Ministero del Turismo l'avviso n 177/2023 con le per l'autocertificazione degli aiuti covid eccedenti i massimali al fine della restituzione volontaria degli stessi
Ricordiamo che si tratta degli aiuti fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19»;
- pari a 800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021,
- pari a 1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021
- e pari a 2.300.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022.
L'art 2 dell'avviso prevede che le autocertificazioni sono presentate utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica appositamente predisposta, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link:
La piattaforma consente al titolare o al rappresentante legale dell’operatore economico di:
- a) accedere al servizio mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE);
- b) far presentare l’autocertificazione da un soggetto terzo a ciò espressamente delegato, allegando il modulo appositamente predisposto;
- c) rilasciare dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) inoltrare l’autocertificazione firmata digitalmente dal titolare o dal rappresentante legale con conseguente rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema.
Sarà possibile trasmettere l’autocertificazione a partire dalle ore 12:00 del giorno 16 novembre 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 31 dicembre 2023.
La data e l’ora di presentazione telematica dell’autocertificazione sono attestate dalla Piattaforma.
Allo scadere del termine la Piattaforma non permetterà più alcun accesso.
Leggi l'avviso per tutti gli altri dettagli per adempiere.
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