• Turismo

    Imprese del Turismo: 10 miliardi di risorse per la crescita

    Innovazione per il settore del Turismo, è questo l'obiettivo dell'accordo firmato tra le associazioni di categoria e la Banca Intesa con la disponibilità di 10 miliarti di euro.

    Confindustria Alberghi, Federterme e Federturismo Confindustria hanno siglato un accordo con la Banca Intesa Sanpaolo per fornire un pacchetto di risorse finanziarie per investimenti che migliorano la qualità ricettiva, rafforzare la competitività del settore e possibilità di guardare ai mercati internazionali, sostenendo la crescita dimensionale.

    Imprese del Turismo: 10 miliardi di risorse per la crescita del comparto

    Lo scorso 14 gennaio « è stato firmato l'accordo denominato "investimenti, innovazione, credito. I fattori chiave per la crescita sostenibile delle imprese italiane" che redne disponibile del sistema Confindustria un plafond di 200 miliardi nel quadriennio 2025-2028 per sostenere le aziende italiane nel percorso di trasformazione e innovazione.

    Il Responsabile di Banca Intesa ha dichiarato alla stampa che "La collaborazione tra Intesa Sanpaolo e il sistema associativo del settore sarà decisiva per la sostenibilità futura del turismo in Italia. Già oggi consentiamo agli operatori turistici di accedere ad incentivi, misure agevolative e strumenti per mitigare i rischi d’impresa".

    L'accordo consta di 21 articoli in un documento di quattrordici pagine che evidenziano i vari punti di intervento, scarica qui il testo.

    Turismo e trasformazione digitale ed energetica: cosa prevede l’accordo

    Come recita l'articolo 1 dell'accordo, la trasformazione digitale ed energetica rappresenta una sfida e al tempo stesso una opportunità unica per le imprese, per poter affrontare le dinamiche di mercati sempre più in forte evoluzione.
    Intesa Sanpaolo e Confindustria intendono confermare la pluriennale collaborazione e condividere azioni e iniziative comuni che possano imprimere una forte spinta agli investimenti finalizzati ad affrontare la trasformazione digitale ed energetica, individuando le migliori soluzioni in grado di facilitare i programmi di rinnovamento e investimento delle imprese, anche attraverso servizi consulenziali evoluti che possano facilitare l’accesso alle misure di incentivazione pubblica previste dallo Stato anche nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
    A partire dal Piano Transizione 5.0 – in complementarità con il Piano Transizione 4.0 e in linea con le azioni previste dal piano REPowerEU – le parti si pongono l’obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese supportandole nella transizione digitale ed energetica.

    Promuovere la crescita nella ZES Unica

    Con l'articolo 9 rubricato Promuovere la crescita e lo sviluppo delle imprese del Sud Italia – ZES Unica Mezzogiorno si vuole favorire le imprese delle aree svantaggiate del sud Italia.
    Viene ricordato che la ZES Unica Mezzogiorno, istituita con il decreto-legge n. 124/2023 si prefigge di favorire lo sviluppo equilibrato del tessuto produttivo italiano attraverso il recupero dei divari di competitività e ricchezza tra le aree del Paese. 

    All’interno delle aree della ZES Unica, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte di imprese già operative e di quelle che si insedieranno potrà beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa, quali, tra l’altro, l’Autorizzazione Unica, che sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla realizzazione dei progetti inerenti all’avvio di attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica Mezzogiorno.
    L'accordo recita che in tale ambito le Parti sono concordi nell’individuare iniziative ed azioni specifiche che possano favorire il pieno conseguimento degli obiettivi della ZES Unica Mezzogiorno, anche attraverso iniziative sistemiche con il coinvolgimento dell’Autorità di Coordinamento della Struttura di Missione della Zes Unica e degli altri stakeholder coinvolti, con il comune intento di contribuire alla crescita economica e sociale dei territori interessati, in coerenza con le iniziative declinate nell'accordo di cui si tratta.

  • Turismo

    Impianti sciistici Appennino: domande di aiuti entro il 10 luglio

    Con un avviso il Ministero del Turismo ha disposto novità per gli aiuti per gli esercenti attività di turismo nei comprensori sciistici dell'Appennino.

    In particolare, in attuazione del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 novembre 2024 prot. n. 0348825/24 recante “Disposizioni applicative per l’erogazione delle risorse di cui all’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per il sostegno al turismo nei comuni ubicati all’interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica”, l'Avviso definisce i criteri e le modalità di determinazione e di assegnazione delle risorse, pari a euro 13.000.000,00, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande e dei relativi progetti.

    Impianti sciistici Appennino 2025: i beneficiari dei ristori 2025

    Le risorse  sono destinate ai soggetti di cui all’articolo 2 del Decreto Interministeriale prot. n. 0348825/24, che svolgono la propria attività, ovvero
    che hanno la propria sede operativa, nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici nelle Regioni della dorsale appenninica,
    come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento e che hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1°novembre 2021 al 31 marzo 2022, e che siano in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 2 del suddetto decreto.
    Ai sensi e per gli effetti della nuova classificazione delle attività economiche elaborata da ISTAT e denominata ATECO 2025,  che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 e sostituisce la versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, utilizzata nell’art. 2 del Decreto Interministeriale prot. n. 0348825/24, possono presentare istanza di ammissione al contributo le imprese che esercitano in via prevalente un’attività, come comunicata all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, classificata con uno dei codici ATECO riportati nella tabella, clicca qui.

    Impianti sciistici Appennino 2025: domande entro il 10 luglio

    Le istanze per l’accesso al contributo a fondo perduto di cui al presente avviso devono essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

    Alla PEC deve essere allegato il modulo di domanda predisposto dal Ministero, disponibile e scaricabile nella sezione dedicata al presente Avviso, all’interno del sito istituzionale. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, in modo completo e coerente, con particolare attenzione alle sezioni relative all’anagrafica del soggetto richiedente, all’indicazione dei ricavi/redditi e alla dichiarazione delle perdite registrate nel periodo di riferimento.

    Alla medesima comunicazione PEC devono essere allegati, pena l’esclusione della domanda, tutti i documenti richiesti nella modulistica, con particolare attenzione alla perizia asseverata redatta da un professionista abilitato (cfr. Articolo 4), il cui schema informativo di sintesi è pubblicato nella medesima sezione del sito istutuzionale dedicata all’Avviso.

    Le domande devono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, o da un suo delegato, il quale allega l’atto di delega, sottoscritto con firma digitale, o con firma autografa, accompagnata, in quest’ultimo caso, dalla fotocopia di un documento d’identità.

    Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda di ristoro differente da quella indicata nel presente articolo

  • Turismo

    IVA Agenzia di viaggio: chiarimenti ADE

    Con Risposta a interpello n 80 del 21 marzo le Entrate replicano a dubbi sull'IVA delle agenzie di viaggio.

    L’istante è una società estera extra-UE, non stabilita né identificata ai fini IVA in Italia, che gestisce una piattaforma online di prenotazione di servizi turistici (come hotel e voli), rivolta ai consumatori finali.

    La società opera in nome proprio e, tramite un modello contrattuale chiamato "X Collect Booking", ottiene anticipatamente la disponibilità esclusiva di stanze da parte di hotel, che poi rivende ai viaggiatori senza dover chiedere conferma per ogni prenotazione.

    La società istante sottolinea che secondo la normativa e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per le agenzie di viaggio è consolidato l’uso del regime speciale Toms (Tour operators margin scheme) anche per i servizi turistici singoli. 

    Tale regime è stato recepito nella normativa italiana attraverso l’articolo 74-ter del decreto Iva (Dpr 633/1972), il quale stabilisce che le agenzie devono avere la disponibilità dei servizi (come alloggi o trasporti) prima della richiesta del cliente.

    L'istante ritiene di soddisfare le condizioni per i servizi offerti in quanto agisce in nome proprio e ottiene la disponibilità dei servizi di alloggio prima delle richieste dei clienti.

    Vediamo la replica delle Entrate.

    IVA Agenzia di viaggio: chiarimenti ADE

    L'aganzia ricorda che l'applicazione del regime IVA delle agenzie di viaggio e turismo alla cessione di singoli servizi turistici è disciplinata dal comma 5 bis dell'articolo 74 ter del Decreto IVA ai sensi del quale Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità previste dal comma 5 (ossia Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta.)

    Nell'interpello viene chiarito che per applicare lo speciale regime Iva, previsto per le agenzie di viaggio e turismo, è necessario che i servizi siano forniti da terzi e che l’agenzia li abbia acquisiti prima della richiesta del cliente. 

    Tale interpretazione è stata confermata da recenti sentenze della Corte di giustizia Ue e della Corte di Cassazione che chiariscono che è sufficiente che l’agenzia abbia la disponibilità del servizio, senza necessità di un acquisto definitivo. 

    Nella risposta delle Entrate viene anche citata la Sentenza n 3857/2022 con cui la Cassazione ha precisato che le norme, “… non richiedono che l'agenzia di viaggi abbia “acquistato” il servizio oggetto di rivendita al cliente, ma soltanto che il medesimo sia stato “acquisito nella disponibilità” dell'agenzia di viaggi, anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore”.

    Anche secondo la suprema Corte è sufficiente che l’agenzia di viaggi abbia la previa disponibilità del singolo servizio, intesa come potere di disporne effettivamente in qualsiasi momento, in via esclusiva e senza necessità di alcuna autorizzazione, almeno sino a una certa scadenza.

  • Turismo

    FRI Turismo: domande per il fondo prorogate fino al 12.09

    Prorogato al 12 settembre il termine ultimo per le domande per la misura Fri Tur, rivolta alle imprese che operano nel turismo.

    Ricordiamo che con l'avviso del 7 maggio del Ministero del Turismo sono state dettate le regole per accedere alle agevolazioni della misura PNRR M1C3-4.2.5 ex art. 3 D.L. 152/2021 Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”

    Possono presentare domanda di agevolazione:

    • le imprese alberghiere, 
    • le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme
      regionali,
    • le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, 
    • nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

    I soggetti di cui sopra:

    • 1) devono gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
    • 2) ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.
    • 3. I soggetti di cui al precedente comma 1, che hanno già presentato domanda di agevolazione a valere sull’Avviso del 28 gennaio 2023, che sia risultata non esaminabile, o che abbiano rinunciato, possono ripresentare istanza di incentivo sul presente Avviso anche per i medesimi programmi di investimento.

    I soggetti di cui al precedente comma 1, che hanno già presentato domanda di agevolazione a valere sull’Avviso del 28 gennaio 2023, che sia risultata accolta positivamente ovvero conclusa con esito negativo, possono ripresentare istanza di incentivo sul presente Avviso esclusivamente per programmi di investimento differenti da quelli già proposti.

    Fondo Rotativo Turismo: investimenti ammissibili

    Sono ammissibili alla misura agevolativa i Programmi di investimento i cui costi al netto di IVA, inclusa la relativa specifica progettazione, siano relativi a:

    • a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture di cui all’art.2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020;
    • b) interventi di riqualificazione antisismica di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
    • c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
    • d) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), incluse le unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
    • e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
      f) interventi per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
    • g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi.

    Fondo Rotativo Turismo: spese ammissibili

    Sono ammissibili, al netto dell’IVA, le spese d’investimento necessarie alla realizzazione degli interventi indicati tra le  “Spese ammissibili” sostenute direttamente dal Soggetto beneficiario e relative all’acquisto di beni e servizi, rientranti nei seguenti limiti dell’investimento totale ammissibile:

    • a) servizi di progettazione relativi alle successive voci di spesa sub b) c) d) e), nella misura massima complessiva del 2%;
    • b) suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5%;
    • c) fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50 %;
    • d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
    • e) investimenti in digitalizzazione, esclusi i costi di intermediazione, nella misura massima del 5%

    Fondo Rotativo Turismo: domande entro il 12 settembre

    La domanda di concessione degli incentivi potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 del giorno 01/07/2024 alle ore 12:00 del giorno 31/07/2024 (termine prorogato al 12 settembre prossimo), e deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da Invitalia,
    La modulistica necessaria per la presentazione della domanda sarà disponibile da Invitalia, nell’apposita sezione dedicata alla misura, sul sito internet www.invitalia.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 30/05/2024.

    Il modulo di domanda e il piano progettuale, redatti in lingua italiana, devono essere firmati digitalmente dal legale

    rappresentante dell’impresa proponente, pena l’inammissibilità della domanda stessa, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    Allegati:
  • Turismo

    Regime IVA agenzie di viaggio: chiarimenti sulla base imponibile

    Con la Risposta a interpello n 155 del giorno 15 luglio le Entrate si esprimono sul regime speciale IVA per le agenzie di viaggio.

    Viene chiarito sinteticamente che nella determinazione della base imponibile rilevano solo i costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.  

    Regime IVA agenzie di viaggio: la base imponibile

    L'istante è un Official Hospitality Provider che vende pacchetti esperenziali ad altro soggetto e in cambio riconosce:

    • una retribuzione minima per l’acquisizione del diritto di vendita dei pacchetti, indipendentemente dalla vendita effettiva di questi ultimi;
    • una percentuale dei ricavi e dei profitti ottenuti dalla vendita di tali pacchetti.

    La Società chiede:

    • 1. con riferimento ai Pacchetti turistici, se l'articolo 74ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 consente di conteggiare nella base imponibile, fra i costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, l'ammontare dei costi relativi al ''minimum guarantee'', ''revenue share'' e ''profit share''. (primo quesito); 
    • 2. con riferimento ai Pacchetti ospitalità, se il biglietto d'accesso all'evento deve essere considerato quale servizio accessorio ai servizi offerti mediante il pacchetto ospitalità, con conseguente applicazione dell'articolo 12 del Decreto IVA (secondo quesito).

    Secondo l’Agenzia delle Entrate, i compensi non possono essere considerati nella base imponibile IVA di cui all'art 74 ter comma 2 del DPR 633/72, in quanto servizi non direttamente rivolti a vantaggio dei viaggiatori, la relativa imposta potrà essere detratta in via ordinaria.

    In merito all’imposta relativa alla vendita dei biglietti di ingresso e dei diversi servizi di ospitalità dovrà essere applicata separatamente, riservando a ciascuna operazione il relativo trattamento IVA.

    Regime IVA agenzie di viaggio: la norma

    Nella risposta l'agenzia ricorda anche che l'articolo 74ter, comma 1, del Decreto IVA prevede che 'Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.'' 

    In sostanza, tale regime speciale IVA prevede che tutte le operazioni effettuate dall'operatore turistico per garantire il ''pacchetto turistico'' siano considerate come una prestazione di servizi unica, assoggettata all'imposta nello Stato membro in cui l'agenzia di viaggio ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione dalla quale ha fornito tale prestazione. 

    A tal riguardo, il comma 2 del medesimo articolo 74ter stabilisce che ''ai fini della determinazione dell'imposta, il corrispettivo dovuto dall'agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta''.

    Il successivo comma 3 specifica che l'imposta relativa a tali costi non è detraibile. 

    Con riferimento al presupposto soggettivo, si ricorda che l'applicazione di tale regime speciale prescinde dalla qualificazione formale del soggetto passivo come agenzia di viaggio, in quanto ''le ragioni sottese al regime particolare … sono del pari valide nell'ipotesi in cui l'operatore economico non sia un'agenzia di viaggi o un organizzatore di giri turistici nel senso generalmente attribuito a detti termini, ma effettui operazioni identiche nell'ambito di un'altra attività ' (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea sentenza 13 ottobre 2005, causa C200/04).

    Allegati:
  • Turismo

    Comitato promozione Made in Italy: le novità in vigore dall’11.01

    La legge n 206 del 2023 pubblicata in GU n 300 del 27.12.2023 prevede novità per il settore turistico italiano.

    Nel dettaglio, pur in attesa del provvedimento attuativo vediamo i contenuti dell'art 2 e dell'art 31 della legge sulla valorizzazione delle eccellenze italiane e non solo.

    Turismo in Italia: nuove regole per incentivarlo

    Si prevede che, le amministrazioni statali, regionali e locali, per quanto di rispettiva competenza, nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, orientano la propria azione ai principi:

    • del recupero delle tradizioni, 
    • della valorizzazione dei mestieri 
    • del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente, nei settori e nelle attività che determinano il successo del made in Italy nel mondo,
    • nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche nonché del turismo.

    Le attività di tutela e di valorizzazione all'estero dell'eccellenza produttiva e culturale italiana sono svolte in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nel quadro delle linee guida e di indirizzo strategico definite dalla cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 

    Le misure di promozione e di incentivazione sono coerenti con i principi di sostenibilità ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione e l'eco-innovazione, in misura necessaria e sufficiente a potenziare e a rendere più efficienti i processi, senza dismettere, ove sussistenti, le peculiarità artigianali che caratterizzano il prodotto o l'attività nonché con i principi dell'inclusione sociale, della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e della non discriminazione tra le imprese.

    Comitato per la promozione del Made in Italy: i membri

    Concretamente la legge in oggetto con l'art 31 prevede anche l'istituzione di un comitato operativo che si occuperà della promozione del Made in Italy.

    In considerazione dell'obiettivo strategico di accrescere:

    • l'attrattività turistica dell'Italia, e la competitività dell'intero settore turistico e agrituristico nazionale, anche con riferimento alla promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e alla valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, 
    • nonché di assicurare che la promozione dell'Italia o di parti del suo territorio come destinazioni turistiche avvenga entro una cornice unitaria,

    è istituito presso il Ministero del turismo un comitato nazionale, presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani. 

    Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e rappresentanti delle associazioni di categoria dell'artigianato e del turismo comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 

    Comitato per la promozione del Made in Italy: le attività

    Il comitato assicura il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica, anche nel caso in cui oggetto diretto dell'attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale.

    Il comitato, anche avvalendosi della collaborazione di esperti a titolo gratuito, individua e valorizza località considerate minori ma aventi forte potenziale turistico, incoraggiando la creazione di itinerari secondari di valore e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi, affermando l'identità locale italiana in identità  competitiva. Il comitato promuove altresì la costituzione di forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione nonché della figura del manager di destinazione. 

    Per la partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 

    Con decreto del Ministro del turismo sono stabilite le norme di attuazione.