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Turismo, 109 milioni per le imprese: fino al 54% a fondo perduto, domande entro il 15.09
Il Ministero del Turismo ha dato il via libera operativo al fondo "Green Tour", lo strumento strategico volto a supportare lo sviluppo dell'offerta turistica nazionale e la transizione ecologica del comparto.
Disciplinato dal Decreto del Ministero del Turismo del 16 marzo 2026 e dal successivo Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, il fondo mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 109 milioni di euro.
L'obiettivo è ambizioso: favorire la destagionalizzazione dei flussi, accelerare la digitalizzazione e finanziare investimenti strutturali allineati ai criteri ESG (Environmental, Social, and Governance).
Tuttavia, l'accesso alle risorse non è automatico, dietro i massimali di spesa si nascondono infatti rigidi parametri di sbarramento e complessità burocratiche che potrebbero tagliare fuori le strutture non perfettamente preparate in fase di presentazione.
Green Tour Turismo: che cos’è
Il Fondo per il Sostegno alle Imprese del Turismo – Green tour si rivolge alle imprese turistiche, supportandone lo sviluppo dell’offerta sul territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile.
Della dotazione di 109 milioni di euro:
- un quota pari a euro 59 milioni concedibile nella forma di un contributo a fondo perduto,
- una quota di 50 milioni, da concedere nella forma di un finanziamento agevolato.
Il 60% delle risorse del fondo è destinato alle PMI, di cui almeno il 25% riguarda le piccole e le microimprese
Green Tour Turismo: tutti i beneficiari
La misura si rivolge alle imprese turistiche di tutte le dimensioni localizzate su tutto il territorio nazionale operanti in uno dei settori identificati dai codici ATECO di cui all’articolo 5, comma 1 del Decreto 16 marzo 2026 e inoltre:
- alle imprese operanti in altri settori, attive da almeno 3 anni che, dimostrano aver realizzato oltre il 50% del fatturato da attività turistiche
- ai proprietari delle strutture interessate dal piano di investimento agevolato, a condizione che siano costituiti nella forma di impresa, avvalendosi dei requisiti dei gestori.
Scarica qui la lista degli ammessi.
Sono ammissibili, inoltre, le imprese estere che dimostrino, tra l’altro, di avere una sede sul territorio italiano alla data di presentazione della domanda ed essere in possesso di codice fiscale/P.IVA italiano.
Il piano di investimento può essere realizzato anche in forma congiunta, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. La rete, costituita da un massimo di 5 imprese, deve essere registrata presso la CCIAA di competenza da almeno 3 anni,deve esserestrutturata nella forma della rete soggetto.
Green Tour: sintesi degli interventi trainanti e trainati
Sono agevolati programmi di investimento, con un importo minimo di spesa di 1 milione di € e massimo di 15 milioni di euro avviati dopo la presentazione della domanda.
Le spese, sulla base di quanto previsto dall’Allegato 3 del Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, devono essere finalizzate, in via prevalente:
- al miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture turistiche (ad es. coibentazione dell’involucro edilizio e delle reti di distribuzione; sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate; sostituzione delle caldaie esistenti con caldaie ad alta efficienza a condensazione, realizzazione di pareti ventilate, riqualificazione energetica di piscine, impianti termali, wellness, ecc.)
- e/o alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (ad es. pannelli fotovoltaici, impianti solari termici, impianti geotermici, pompe di calore, sistemi di accumulo BES, ecc.).
Tali interventi, definiti “trainanti” devono rappresentare almeno il 51% del valore degli investimenti ammissibili dal programma presentato. Essi possono essere combinati anche con altri interventi definiti “trainati”.
Gli investimenti trainati possono essere finalizzati, tra l’altro, alla digitalizzazione dell’ecosistema turistico, delle filiere turistiche, agli investimenti per il rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), alla dotazione di sistemi di automazione, alla misurazione intelligente per aumentare l’efficacia delle misure di efficienza energetica, alla limitazione del consumo di energia e ad altri interventi accessori.
Ai suddetti interventi possono inoltre aggiungersi investimenti per l’acquisizione di servizi di consulenza esclusivamente in favore delle PMI nonché di servizi di consulenza in materia di tutela dell’ambiente e di energia in favore delle imprese di qualunque dimensione.
Ciascuna impresa può presentare un’unica domanda, che deve riferirsi ad un programma o piano di investimento unitario e organico relativo alla realizzazione di uno o più progetti di investimento su una o più strutture/unità locali.
Gli investimenti devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2028.
Green Tour Turismo: come fare domanda su Invitalia
Le domande di accesso al Fondo Green Tour dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma informatica di Invitalia (soggetto gestore della misura), accessibile all'indirizzo www.invitalia.it.
Lo sportello telematico aprirà ufficialmente alle ore 12.00 del 15 luglio 2026 e chiuderà alle ore 17.00 del 15 settembre 2026.
Non si tratta di un click day puro, ma di una procedura valutativa a graduatoria.
I punteggi verranno assegnati sulla base dei criteri definiti dall'Allegato 1 del DD del 18 giugno 2026, analizzando l'affidabilità tecnica ed economica del proponente, la sostenibilità finanziaria, la cantierabilità e la congruità delle spese.
I 4 Step Obbligatori per la Trasmissione (Pena l'Improcedibilità)
- Autenticazione: Il Rappresentante Legale (risultante da certificato camerale) deve identificarsi via SPID, CNS o CIE e censire l'anagrafica dell'impresa sulla piattaforma. È possibile delegare terzi in questa fase.
- Requisito PEC: L'azienda deve disporre di un indirizzo PEC attivo e regolarmente registrato nel Registro delle Imprese.
- Firma Digitale: Tutti i file generati dalla procedura guidata devono essere firmati digitalmente, a pena di inammissibilità immediata.
- Istruttoria e Sospensione: Le domande valide che si posizioneranno in graduatoria oltre la capienza dei 109 milioni non verranno bocciate subito, ma resteranno sospese in attesa di eventuali economie di gestione o rifinanziamenti del fondo.
Per ricevere assistenza preliminare è attivo il numero verde gratuito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00), oppure è possibile richiedere appuntamenti mirati con i tecnici Invitalia e inviare quesiti tramite il Contact Form interno alla piattaforma web.
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Ritenute provvigioni agenzie di viaggio: rinvio al 1° maggio
Il Decreto Fiscale n 38/2026 in vigore dal 28 marzo converma quanto anticipato dalla nota MEF del 27 febbraio, relativamente all’entrata in vigore dell’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni spettanti alle agenzie di viaggio.
In particolare con l'articolo 6 si conferma il differimento al 1° maggio 2026 di tale adempimento.
La misura era stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, che ne aveva previsto l’efficacia a decorrere dal 1° marzo 2026.
Il differimento concede quindi un periodo transitorio aggiuntivo agli operatori del settore per adeguare i propri assetti amministrativi e contabili.
Nel dettaglio, la novità normativa rende obbligatoria l’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite da agenzie di viaggio e tour operator, superando il precedente regime di esclusione.
L’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 prevede, infatti, l’assoggettamento a ritenuta delle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.
Fino alla modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, le agenzie di viaggio risultavano escluse dall’ambito applicativo della disposizione.
Alla luce del rinvio al 1° maggio 2026, si resta ora in attesa del provvedimento attuativo annunciato dal MEF, che dovrà definire nel dettaglio modalità operative e adempimenti connessi.
Ritenute provvigioni agenzie di viaggio: rinvio al 1° maggio
Dal 1° marzo sarebbe dovuta debuttare la ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo e invece è stata prorogata dal Decreto Fiscale, riepiloghimo cosa prevede questo obbligo.
La ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25-bis del DPR 600/73 andrà effettuata anche sulle provvigioni percepite da:
- agenzie di viaggio e turismo;
- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente.
La legge di bilancio 2026 con i commi 140-142 ha modificato il suddetto art. 25-bis comma 5 del DPR 600/73 e ha eliminato il regime di esonero da ritenuta applicabile fino al 28 febbraio, tale termine ora slitterà ad opera del DL n 38/2026.
La ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% ma la base imponibile della ritenuta varia a seconda della struttura dell'attività:
- è possibile una base ordinaria (50%) senza l'apposita dichiarazione dell'operatore, in questo caso la ritenuta si applica sul 50% della provvigione;
- è possibile una base ridotta (20%) se l’agenzia dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o collaboratori terzi.
Per beneficiare della base ridotta al 20%, l’agenzia deve inviare al committente una dichiarazione formale ai sensi del DM 16 aprile 1983 attestante i requisiti necessari.
E' bene specificare che la novità riguarda la data del pagamento della provvigione.
Attenzione, il MEF prima con una nota del 27 febbraio, e ora il Decreto Fiscale n 38/20226 confermano la proroga del nuovo obbligo sulle ritenute d’acconto sulle provvigioni di agenzie di viaggio.
Per tale obbligo vi sarà il differimento al 1° maggio 2026.
Pertanto fino al 30 aprile 2026, è confermato l’esonero dall’applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere. -
IVA per attività culturali e ricreative di promozione del territorio: l’ADE chiarisce
Con la Risposta a interpello n. 229/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento IVA applicabile a tre attività turistico-culturali gestite da un’Azienda speciale pubblica:
L'ente pubblico economico promuove la valorizzazione del territorio comunale attraverso la gestione di attività turistiche a valenza educativa, culturale e ambientale e si occupa di:
- visita guidata a una miniera (con museo, livelli storici, guide e sicurezza);
- parco speleologico (tour in ambienti naturali e artificiali, con DPI e personale specializzato);
- traversata del ponte tibetano, nuovo percorso aereo immersivo.
L’Istante ha chiesto:
- se le attività siano esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 22) del DPR 633/1972, in quanto culturali;
- se i corrispettivi siano soggetti alle regole semplificate di certificazione previste per le attività spettacolistiche (art. 74-quater DPR 633/1972), con utilizzo di biglietteria automatizzata e titoli d’accesso.
Eserienze turistiche complesse: chiarimenti ADE su corrispettivi e IVA
Il dubbio dell'istante si concentra su due punti:
- le attività sono veramente “culturali”? Oppure alcune hanno una natura prevalentemente ludica o commerciale?
- le modalità di fatturazione con biglietteria automatizzata e comunicazione alla SIAE sono corrette anche per attività esenti da IVA?
L’Istante sottolinea che tutte le attività sono vendute in pacchetti unici e indivisibili, e che le prestazioni accessorie (caschetti, guide, parcheggi) sono strumentali alla fruizione culturale.
L’Agenzia riconosce natura culturale e funzione educativa alle seguenti attività:
- visita alla miniera: esperienza didattica sul patrimonio minerario dismesso, autorizzata dalla Regione.
- parco speleologico: percorso educativo geologico e speleologico, parte integrante del sito minerario.
In entrambi i casi, sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 22), anche le prestazioni accessorie (noleggio, guide, parcheggio, sicurezza) perché necessarie alla fruizione dell’offerta culturale.
L’agenzia ribadisce che:"Una prestazione accessoria è esente se è strumentale all’esperienza culturale e non ha valore autonomo per l’utenza."
Diversamente, la traversata del ponte tibetano non è accompagnata da narrazione culturale e si presenta come un’attività avventurosa e adrenalinica, priva di contenuto educativo e pertanto secondo l'agenzia non può beneficiare dell’esenzione IVA e resta soggetta all’aliquota ordinaria del 22%.
Per tutte le attività (esenti o meno), i corrispettivi devono essere certificati con titoli di accesso, come previsto dall’art. 74-quater del DPR 633/1972 ossia con l’uso della biglietteria automatizzata certificata SIAE.
Anche per le attività culturali esenti da IVA, l’Agenzia precisa che l’esonero dalla memorizzazione elettronica non si estende ai titoli di accesso, che vanno comunque emessi tramite dispositivi fiscali abilitati.
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Impianti sciistici Appennino: domande di aiuti entro il 10 luglio
Con un avviso il Ministero del Turismo ha disposto novità per gli aiuti per gli esercenti attività di turismo nei comprensori sciistici dell'Appennino.
In particolare, in attuazione del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 novembre 2024 prot. n. 0348825/24 recante “Disposizioni applicative per l’erogazione delle risorse di cui all’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per il sostegno al turismo nei comuni ubicati all’interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica”, l'Avviso definisce i criteri e le modalità di determinazione e di assegnazione delle risorse, pari a euro 13.000.000,00, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande e dei relativi progetti.
Impianti sciistici Appennino 2025: i beneficiari dei ristori 2025
Le risorse sono destinate ai soggetti di cui all’articolo 2 del Decreto Interministeriale prot. n. 0348825/24, che svolgono la propria attività, ovvero
che hanno la propria sede operativa, nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici nelle Regioni della dorsale appenninica, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento e che hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1°novembre 2021 al 31 marzo 2022, e che siano in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 2 del suddetto decreto.
Ai sensi e per gli effetti della nuova classificazione delle attività economiche elaborata da ISTAT e denominata ATECO 2025, che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 e sostituisce la versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, utilizzata nell’art. 2 del Decreto Interministeriale prot. n. 0348825/24, possono presentare istanza di ammissione al contributo le imprese che esercitano in via prevalente un’attività, come comunicata all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, classificata con uno dei codici ATECO riportati nella tabella, clicca qui.Impianti sciistici Appennino 2025: domande entro il 10 luglio
Le istanze per l’accesso al contributo a fondo perduto di cui al presente avviso devono essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
- fondo.appennini.2025@pecministeroturismo.gov.it
- entro il 10 luglio 2025 ore 12.00, a pena di esclusione.
Alla PEC deve essere allegato il modulo di domanda predisposto dal Ministero, disponibile e scaricabile nella sezione dedicata al presente Avviso, all’interno del sito istituzionale. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, in modo completo e coerente, con particolare attenzione alle sezioni relative all’anagrafica del soggetto richiedente, all’indicazione dei ricavi/redditi e alla dichiarazione delle perdite registrate nel periodo di riferimento.
Alla medesima comunicazione PEC devono essere allegati, pena l’esclusione della domanda, tutti i documenti richiesti nella modulistica, con particolare attenzione alla perizia asseverata redatta da un professionista abilitato (cfr. Articolo 4), il cui schema informativo di sintesi è pubblicato nella medesima sezione del sito istutuzionale dedicata all’Avviso.
Le domande devono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, o da un suo delegato, il quale allega l’atto di delega, sottoscritto con firma digitale, o con firma autografa, accompagnata, in quest’ultimo caso, dalla fotocopia di un documento d’identità.
Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda di ristoro differente da quella indicata nel presente articolo
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Eccedenze Aiuti covid Turismo: via all’autocertificazione
Sul sito del Ministero del Turismo viene pubblicato l'avviso n 177/2023 del 15.11 con le modalità applicative per la presentazione delle autocertificazioni attestanti l’importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19» e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 595 a 602, della legge 29 dicembre 2022, n. 19
L'avviso segue la pubblicazione del DM n 20852 del 21 settembre 2023 che regola il riversamento degli aiuti di Stato utilizzati durante la pandemia (ai sensi dei commi 595-599 dell’articolo 1 della legge 197/2022).
Nel dettaglio, il Decreto ha previsto la presentazione di un'autocertificazione entro il 31 dicembre 2023 da parte dei soggetti che hanno usufruito di contributi e crediti d'imposta ad esempio per:
- agenzie di viaggio,
- tour operator,
- alberghi,
- accompagnatori turistici,
- musei, siti archeologici ecc.
Eccedenze Aiuti covid nel Turismo: a cosa serve l'autocertificazione
Con l'autocertificazione il Ministero potrà verificare le condizioni previste per la concessione degli aiuti ed il recupero di quelli versati in eccesso rispetto al limite massimo previsto di 2,3 milioni di euro per impresa.
Nel caso in cui l'importo dell'aiuto ecceda il massimale spettante, il beneficiario deve restituirlo entro il 30 giugno 2024 unitamente agli interessi calcolati ai sensi del regolamento (CE) 794/2004 e senza applicazione di sanzioni.
In caso di mancata restituzione volontaria, l'importo è detratto, senza sanzioni, entro e non oltre il 31 dicembre 2024 dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti o successivamente concessi, ma non ancora percepiti dall'impresa.
Nel caso in cui non ci siano tali aiuti ancora da percepire, o se l'ammontare del nuovo aiuto non è sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere riversato dal beneficiario entro il 31 gennaio 2025, calcolando gli interessi di recupero fino alla data dell'integrale restituzione.
Eccedenze Aiuti covid nel Turismo: come inviare l'autocertificazione
Viene pubblicato sul sito del Ministero del Turismo l'avviso n 177/2023 con le per l'autocertificazione degli aiuti covid eccedenti i massimali al fine della restituzione volontaria degli stessi
Ricordiamo che si tratta degli aiuti fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19»;
- pari a 800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021,
- pari a 1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021
- e pari a 2.300.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022.
L'art 2 dell'avviso prevede che le autocertificazioni sono presentate utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica appositamente predisposta, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link:
La piattaforma consente al titolare o al rappresentante legale dell’operatore economico di:
- a) accedere al servizio mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE);
- b) far presentare l’autocertificazione da un soggetto terzo a ciò espressamente delegato, allegando il modulo appositamente predisposto;
- c) rilasciare dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) inoltrare l’autocertificazione firmata digitalmente dal titolare o dal rappresentante legale con conseguente rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema.
Sarà possibile trasmettere l’autocertificazione a partire dalle ore 12:00 del giorno 16 novembre 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 31 dicembre 2023.
La data e l’ora di presentazione telematica dell’autocertificazione sono attestate dalla Piattaforma.
Allo scadere del termine la Piattaforma non permetterà più alcun accesso.
Leggi l'avviso per tutti gli altri dettagli per adempiere.
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