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FRI Turismo: domande per il fondo prorogate fino al 12.09
Prorogato al 12 settembre il termine ultimo per le domande per la misura Fri Tur, rivolta alle imprese che operano nel turismo.
Ricordiamo che con l'avviso del 7 maggio del Ministero del Turismo sono state dettate le regole per accedere alle agevolazioni della misura PNRR M1C3-4.2.5 ex art. 3 D.L. 152/2021 “Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”
Possono presentare domanda di agevolazione:
- le imprese alberghiere,
- le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme
regionali, - le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta,
- nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
I soggetti di cui sopra:
- 1) devono gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
- 2) ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.
- 3. I soggetti di cui al precedente comma 1, che hanno già presentato domanda di agevolazione a valere sull’Avviso del 28 gennaio 2023, che sia risultata non esaminabile, o che abbiano rinunciato, possono ripresentare istanza di incentivo sul presente Avviso anche per i medesimi programmi di investimento.
I soggetti di cui al precedente comma 1, che hanno già presentato domanda di agevolazione a valere sull’Avviso del 28 gennaio 2023, che sia risultata accolta positivamente ovvero conclusa con esito negativo, possono ripresentare istanza di incentivo sul presente Avviso esclusivamente per programmi di investimento differenti da quelli già proposti.
Fondo Rotativo Turismo: investimenti ammissibili
Sono ammissibili alla misura agevolativa i Programmi di investimento i cui costi al netto di IVA, inclusa la relativa specifica progettazione, siano relativi a:
- a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture di cui all’art.2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020;
- b) interventi di riqualificazione antisismica di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
- c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- d) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), incluse le unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
f) interventi per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. - g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi.
Fondo Rotativo Turismo: spese ammissibili
Sono ammissibili, al netto dell’IVA, le spese d’investimento necessarie alla realizzazione degli interventi indicati tra le “Spese ammissibili” sostenute direttamente dal Soggetto beneficiario e relative all’acquisto di beni e servizi, rientranti nei seguenti limiti dell’investimento totale ammissibile:
- a) servizi di progettazione relativi alle successive voci di spesa sub b) c) d) e), nella misura massima complessiva del 2%;
- b) suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5%;
- c) fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50 %;
- d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- e) investimenti in digitalizzazione, esclusi i costi di intermediazione, nella misura massima del 5%
Fondo Rotativo Turismo: domande entro il 12 settembre
La domanda di concessione degli incentivi potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 del giorno 01/07/2024 alle ore 12:00 del giorno 31/07/2024 (termine prorogato al 12 settembre prossimo), e deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da Invitalia,
La modulistica necessaria per la presentazione della domanda sarà disponibile da Invitalia, nell’apposita sezione dedicata alla misura, sul sito internet www.invitalia.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 30/05/2024.Il modulo di domanda e il piano progettuale, redatti in lingua italiana, devono essere firmati digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa proponente, pena l’inammissibilità della domanda stessa, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Allegati: -
Fondo Nazionale Turismo 2024: domande per ETS dal 30 aprile
Con avviso del 23 aprile il Turismo informa della possibilità di manifestare interesse per il contributo a valere sulla:
- quota pari al 20%
- quota pari all'80%
delle risorse del fondo unico nazionale per il turismo 2024.
Vediamo tutte le regole.
Contributo Fondo nazionale turismo 2024: i beneficiari
Ai sensi dell’articolo 3 dell’Atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente e dell’articolo 3 dell’Atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale i soggetti beneficiari della misura sono:
- a. le amministrazioni territoriali e loro enti strumentali (Regioni, enti locali, unioni di comuni, comunità montane);
- b. gli enti pubblici;
- c. i concessionari di beni pubblici;
- d. le istituzioni culturali e universitarie di diritto pubblico, anche in forma aggregata.
- e. le fondazioni che svolgono la propria attività istituzionale nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 dell'Atto di programmazione;
- f. le associazioni legalmente riconosciute iscritte al Registro delle Persone Giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000 n. 361, che abbiano lo scopo statutario o l’atto costitutivo coerenti con le finalità del Fondo Unico nazionale del turismo e che svolgono la propria attività associativa nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 dell'Atto di programmazione;
- g. gli enti del terzo settore;
- h. i comitati formalmente costituiti che svolgono la propria attività associativa nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 dell'Atto di programmazione;
- i. le federazioni sportive;
- j. soggetti in partenariato pubblico-privato; k. enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Fondo Nazionale Turismo 2024: domande per la quota 20%
Al fine di ottenere un contributo a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, tanto per le proposte di parte corrente, quanto per quelle di conto capitale, il soggetto proponente presenta la propria proposta progettuale a decorrere dal 30 aprile 2024, tramite l'apposita piattaforma informatica.
Fondo nazionale per il Turismo 2024: domande per la quota 80%
La Commissione interna di valutazione verifica la coerenza con le finalità e gli obiettivi del Fondo unico nazionale per il turismo, delle proposte progettuali presentate dalle Regioni e Province autonome, a valere sulla quota pari all’80% del Fondo, di competenza delle Regioni.
La presentazione degli interventi proposti dalle Regioni e Province autonome, entro i termini stabiliti dagli atti di programmazione, e le successive comunicazioni dovranno essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica certificata del Segretariato generale del Ministero del turismo, segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it.
Leggi l'avviso per ulteriori dettagli.
Allegati: -
Comitato promozione Made in Italy: le novità in vigore dall’11.01
La legge n 206 del 2023 pubblicata in GU n 300 del 27.12.2023 prevede novità per il settore turistico italiano.
Nel dettaglio, pur in attesa del provvedimento attuativo vediamo i contenuti dell'art 2 e dell'art 31 della legge sulla valorizzazione delle eccellenze italiane e non solo.
Turismo in Italia: nuove regole per incentivarlo
Si prevede che, le amministrazioni statali, regionali e locali, per quanto di rispettiva competenza, nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, orientano la propria azione ai principi:
- del recupero delle tradizioni,
- della valorizzazione dei mestieri
- del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente, nei settori e nelle attività che determinano il successo del made in Italy nel mondo,
- nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche nonché del turismo.
Le attività di tutela e di valorizzazione all'estero dell'eccellenza produttiva e culturale italiana sono svolte in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nel quadro delle linee guida e di indirizzo strategico definite dalla cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Le misure di promozione e di incentivazione sono coerenti con i principi di sostenibilità ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione e l'eco-innovazione, in misura necessaria e sufficiente a potenziare e a rendere più efficienti i processi, senza dismettere, ove sussistenti, le peculiarità artigianali che caratterizzano il prodotto o l'attività nonché con i principi dell'inclusione sociale, della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e della non discriminazione tra le imprese.
Comitato per la promozione del Made in Italy: i membri
Concretamente la legge in oggetto con l'art 31 prevede anche l'istituzione di un comitato operativo che si occuperà della promozione del Made in Italy.
In considerazione dell'obiettivo strategico di accrescere:
- l'attrattività turistica dell'Italia, e la competitività dell'intero settore turistico e agrituristico nazionale, anche con riferimento alla promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e alla valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323,
- nonché di assicurare che la promozione dell'Italia o di parti del suo territorio come destinazioni turistiche avvenga entro una cornice unitaria,
è istituito presso il Ministero del turismo un comitato nazionale, presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani.
Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e rappresentanti delle associazioni di categoria dell'artigianato e del turismo comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Comitato per la promozione del Made in Italy: le attività
Il comitato assicura il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica, anche nel caso in cui oggetto diretto dell'attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale.
Il comitato, anche avvalendosi della collaborazione di esperti a titolo gratuito, individua e valorizza località considerate minori ma aventi forte potenziale turistico, incoraggiando la creazione di itinerari secondari di valore e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi, affermando l'identità locale italiana in identità competitiva. Il comitato promuove altresì la costituzione di forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione nonché della figura del manager di destinazione.
Per la partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Con decreto del Ministro del turismo sono stabilite le norme di attuazione.
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Eccedenze Aiuti covid Turismo: via all’autocertificazione
Sul sito del Ministero del Turismo viene pubblicato l'avviso n 177/2023 del 15.11 con le modalità applicative per la presentazione delle autocertificazioni attestanti l’importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19» e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 595 a 602, della legge 29 dicembre 2022, n. 19
L'avviso segue la pubblicazione del DM n 20852 del 21 settembre 2023 che regola il riversamento degli aiuti di Stato utilizzati durante la pandemia (ai sensi dei commi 595-599 dell’articolo 1 della legge 197/2022).
Nel dettaglio, il Decreto ha previsto la presentazione di un'autocertificazione entro il 31 dicembre 2023 da parte dei soggetti che hanno usufruito di contributi e crediti d'imposta ad esempio per:
- agenzie di viaggio,
- tour operator,
- alberghi,
- accompagnatori turistici,
- musei, siti archeologici ecc.
Eccedenze Aiuti covid nel Turismo: a cosa serve l'autocertificazione
Con l'autocertificazione il Ministero potrà verificare le condizioni previste per la concessione degli aiuti ed il recupero di quelli versati in eccesso rispetto al limite massimo previsto di 2,3 milioni di euro per impresa.
Nel caso in cui l'importo dell'aiuto ecceda il massimale spettante, il beneficiario deve restituirlo entro il 30 giugno 2024 unitamente agli interessi calcolati ai sensi del regolamento (CE) 794/2004 e senza applicazione di sanzioni.
In caso di mancata restituzione volontaria, l'importo è detratto, senza sanzioni, entro e non oltre il 31 dicembre 2024 dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti o successivamente concessi, ma non ancora percepiti dall'impresa.
Nel caso in cui non ci siano tali aiuti ancora da percepire, o se l'ammontare del nuovo aiuto non è sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere riversato dal beneficiario entro il 31 gennaio 2025, calcolando gli interessi di recupero fino alla data dell'integrale restituzione.
Eccedenze Aiuti covid nel Turismo: come inviare l'autocertificazione
Viene pubblicato sul sito del Ministero del Turismo l'avviso n 177/2023 con le per l'autocertificazione degli aiuti covid eccedenti i massimali al fine della restituzione volontaria degli stessi
Ricordiamo che si tratta degli aiuti fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19»;
- pari a 800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021,
- pari a 1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021
- e pari a 2.300.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022.
L'art 2 dell'avviso prevede che le autocertificazioni sono presentate utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica appositamente predisposta, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link:
La piattaforma consente al titolare o al rappresentante legale dell’operatore economico di:
- a) accedere al servizio mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE);
- b) far presentare l’autocertificazione da un soggetto terzo a ciò espressamente delegato, allegando il modulo appositamente predisposto;
- c) rilasciare dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) inoltrare l’autocertificazione firmata digitalmente dal titolare o dal rappresentante legale con conseguente rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema.
Sarà possibile trasmettere l’autocertificazione a partire dalle ore 12:00 del giorno 16 novembre 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 31 dicembre 2023.
La data e l’ora di presentazione telematica dell’autocertificazione sono attestate dalla Piattaforma.
Allo scadere del termine la Piattaforma non permetterà più alcun accesso.
Leggi l'avviso per tutti gli altri dettagli per adempiere.
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