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Split payment: società quotate esclue dal 1° luglio
A decorrere dal 1° luglio 2025 le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA (art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72), saranno escluse dallo spilt payment.
Ricordiamo che tale decisione è contenuta nella decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 188 del 27 luglio, che ha autorizzato l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2026. Leggi anche: Split payment: ufficiale la proroga al 2026.
Inoltre in ottobre 2024 sono stati approvati gli elenchi di riferimento per l'anno 2025, leggi Split Payment 2025: pubblicati gli elenchi.
Ciò premesso, la parte degli elenchi delle società quotate ed in ogni caso le indicazioni in riferimento alle società quotate che dovesse riscontrarsi in altre parti della pubblicazione, varrà come indicazione per la fatturazione dei fornitori in regime di scissione solo fino al 30 giugno 2025.
Il meccanismo dello split payment prevede che l’IVA gravante sull’operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.
Vediamo ora la norma contenuta nel DL fiscale in vigore dal 18 giugno.
Split payment: escluse le società quotate dal 1° luglio
Le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana dal prossimo 1° luglio saranno escluse dall’ambito applicativo dello split payment e i cedenti e prestatori che effettuano operazioni nei confronti di tali società, incasseranno dalle stesse l’imposta addebitata in via di rivalsa, salvo quando si applica il reverse charge.
La norma è contenuta nel decreto fiscale in vigore dal 18 giugno.
La disposizione che fa rientrare tali società nel campo della scissione dei pagamenti, ossia l’art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72 sarà soppressa a decorrere dal 1° luglio 2025 con riguardo “alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data”.
Ricordiamo che il meccanismo della scissione dei pagamenti prevede che l’IVA sull’operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.
Per riepilogare i vari passaggi di questa norma ricordiamo che:
- lo split payment è una deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’IVA che necessita dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ue;
- l'autorizzazione è stata inizialmente concessa con la decisione n. 1401/2015 e con la decisione n. 784/2017 che ha permesso di estendere l’ambito di applicazione della misura antievasione. Il termine di efficacia di quest’ultimo atto è stato poi differito prima sino al 30 giugno 2023, con la decisione n. 1105/2020 e, poi, fino al 30 giugno 2026, con la decisione n. 1552/2023;
- l'Italia ha chiesto un’ulteriore proroga della misura sostenendo che in assenza della scissione dei pagamenti, potrebbe risultare impossibile recuperare le somme dovute da autori di frodi o evasori fiscali individuati tramite il controllo incrociato derivante dalla fatturazione elettronica obbligatorio,
- successivamente l’Italia ha modificato la propria richiesta al fine di escludere dall’ambito di applicazione della misura, a decorrere dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB, indicazione accolta nella decisione n. 1552/2023 adottata dal Consiglio dell’Ue, che ha escluso dal campo applicativo dello split payment le predette società a partire dal prossimo 1° luglio.
Tutto ciò evidenziato, praticamente, questa novità determina che i fornitori dovranno rivedere le modalità di fatturazione verso tali società, per esercitare la rivalsa nei modi ordinari, salvo nei casi in cui ricorra una fattispecie in cui si applica il meccanismo del reverse charge.
La conseguenza dell'esclusione delle società quotate dal meccanismo dello split payment, fa si che i fornitori dovranno valutare attentamente come operare osservando le regole dell’effettuazione dell’operazione che incidono nella tempistica di emissione della fattura.
Gli automatismi della fatturazione dovranno essere aggiornati tra il prima 30 giugno 2025 e il dopo, ossia dal 1° luglio 2025.
Ad esempio per un contratto per prestazioni di servizi verso una società quotata con fatturazione mensile che prevede l’applicazione del regime dello split payment, la fattura viene ordinariamente emessa entro il giorno 5 di ogni mese in riferimento alle prestazioni relative al mese precedente.
Quindi la fattura per il mese di giugno 2025 dovrà essere emessa entro il 5 luglio senza il regime split payment.
Sorge quindi la necessità per l’emittente di far concorrere l’Iva esposta in fattura alla propria liquidazione Iva periodica dal momento che l’imposta non verrà più pagata dalla società quotata committente che potrà comunque portare in detrazione l’Iva e non sarà tenuta alla doppia registrazione.
Non ci saranno invece cambiamenti per:
- fatture sottoposte al regime del reverse charge,
- fatture emesse dai professionisti non forfettari o comunque soggette a ritenuta alla fonte che restano fuori dallo split payment insieme alle operazioni soggette ai regimi monofase, al regime del margine, al regime speciale delle agenzie di viaggio, al regime per le attività di intrattenimento e spettacolo.
Nella ipotesi in cui una società quotata ricevesse dopo il 30 giugno 2025 una fattura emessa con data luglio 2025 e con il riferimento al regime split payment, dovrà chiedere al fornitore l’emissione di una nota di variazione in accredito e la riemissione non potendo in nessun modo sostituirsi al fornitore per effettuare il relativo pagamento.
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Split Payment: istruzioni per nota variazione in diminuzione
Con Risposta a interpello n 210 del 25 ottobre le Entrate chiariscono quando, nello Split payment, si possa emettere nota di variazione in diminuzione per mancato pagamento del corrispettivo (articolo 26, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972) oltre l'anno.
Split Payment: nota variazione per mancato pagamento
Una società fa presente che ha emesso, in data 14 marzo 2023, una fattura nei confronti della società [BETA] in regime di scissione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Decorso un anno dalla suddetta fattura, è sopravvenuta la necessità di procedere all'emissione di una nota di credito per rettificare l'importo originariamente fatturato e, secondo quanto riferito nell'istanza, non incassato.
L'istante, chiede conferma della possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione oltre il termine annuale previsto dall'articolo 26, comma 3, del decreto IVA, in considerazione del mancato incasso del corrispettivo.Le Entrate riepilogano che l'articolo 26 del decreto IVA, ai commi 2 e 3, disciplina le rettifiche in diminuzione dell'imponibile o dell'imposta qualora un'operazione per la quale sia stata emessa fattura successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto IVA venga meno in tutto o in parte ovvero se ne riduca l'ammontare imponibile.
In particolare, il comma 2 dell'articolo 26 del decreto IVA dispone che, «[s]e un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25».
Il successivo comma 3 stabilisce che, «[l]a disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21 comma 7Ciò premesso, nella fattispecie in esame, le suddette disposizioni devono essere coordinate con le norme che disciplinano il meccanismo della ''scissione dei pagamenti'' (cd. split payment), di cui all'articolo 17ter , del decreto IVA, ai sensi del quale «[p]er le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»
In base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 23 gennaio 2015:
« […] l'imposta sul valore aggiunto è versata dalle pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e società cessionarie di beni o committenti di servizi con effetto dalla data in cui l'imposta diviene esigibile»;
« L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 1 diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. Le pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e società possono comunque
optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima.»
Con riferimento alla fattispecie prospettata dall'istante, ai fini dell'emissione della nota di variazione in ipotesi di operazioni soggette alla scissione dei pagamenti, tornano applicabili i chiarimenti già resi con precedenti documenti di prassi.
In particolare, è stato chiarito che, «l'esigibilità differita dell'imposta collegata al pagamento del corrispettivo comporta che, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo (…) l'imposta non diviene esigibile in tutto o in parte, benché l'operazione sia stata fatturata (…) in tale ipotesi occorre effettuare nei registri Iva opportune rettifiche, apportando le necessarie annotazioni in diminuzione».
«In altri termini, data l'esigibilità dell'IVA al momento del pagamento, non trova applicazione, nella fattispecie, il cosiddetto principio di cartolarità dell'imposta secondo cui ''se il cedente o prestatore (…) indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura'' (cfr. articolo 21, comma 7, del decreto IVA)».
Poiché, nell'ipotesi di scissione dei pagamenti, l'esigibilità dell'IVA è collegata al pagamento del corrispettivo salva spontanea anticipazione da parte del cessionario/committente nel caso in cui il medesimo non si perfezioni, in tutto o in parte (ad esempio, per risoluzione del contratto, per sopravvenuto accordo, per annullamento della fattura emessa per errore, ovvero per riduzione del corrispettivo), l'imposta non diviene esigibile, in tutto o in parte, nonostante l'operazione sia stata fatturata.La variazione operata dal cedente/prestatore assume, conseguentemente, una funzione sostanzialmente contabile, nel senso che è sufficiente effettuare nei registri IVA le opportune rettifiche, previa emissione della nota di variazione, nonostante sia decorso l'anno dall'emissione della fattura.
Come già anticipato, le indicazioni innanzi riportate presuppongono che il cessionario/committente non si sia avvalso della facoltà di anticipare (nonostante il mancato versamento del corrispettivo) l'esigibilità dell'imposta al momento della ricezione della fattura o al momento della registrazione della medesima.Diversamente, infatti, tornerebbero applicabili i limiti temporali disposti dal comma 3 dell'articolo 26 del decreto IVA.
Split Payment: istruzioni ADE per nota variazione per mancato pagamento
Nel caso descritto dall'istante, nel presupposto che il corrispettivo non sia stato pagato e che il cessionario/committente non abbia optato per l'esigibilità dell'imposta anticipata, l'istante potrà procedere con l'emissione di una nota di variazione in diminuzione, ancorché sia decorso un anno dall'emissione della fattura originaria, secondo le modalità illustrate con la circolare del 13 aprile 2015, n. 15/E.
Con la Circolare è stato chiarito che «Quando la nota di variazione è in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in sede di ''scissione dei pagamenti'' o ''split payment'', la stessa dovrà essere numerata, indicare l'ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla suddetta fattura.
Allegati:
In forza di ciò e trattandosi di una rettifica apportata ad un'IVA che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, lo stesso non avrà diritto a portare in detrazione, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, l'imposta corrispondente alla
variazione, ma dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro di cui all'art. 23, senza che si determini, quindi, alcun effetto nella relativa liquidazione IVA».
Infine, anche il cessionario/committente, non avendo optato per l'anticipazione dell'esigibilità dell'imposta, dovrà limitarsi a stornare contabilmente l'operazione senza effetti sostanziali sulla liquidazione periodica IVA e sui versamenti da eseguire nell'ambito dell'attività istituzionale. -
Split Payment 2025: pubblicati gli elenchi
Il Ministero delle Finanze ha pubblicato gli elenchi 2025 per lo split payment.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), disciplinato dall’art.17 ter, DPR 633/72, prevede che, in ordine agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni (per i quali queste non siano debitori d’imposta, ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario in luogo del versamento al fornitore stesso, scindendo il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
Split Payment 2025: pubblicati gli elenchi
Al fine di emettere correttamente le fatture soggette a tale meccanismo è tuttavia necessario consultare gli elenchi che di anno in anno vengono pubblicati e che riepilogano quali soggetti, appartenenti alla pubblica amministrazione o derivati da essa, hanno le caratteristiche necessarie a ricevere fatture ex art. 17ter.
Proprio in merito a ciò sono stati resi noti gli elenchi dei soggetti per l'anno 2025.
Ciò comporta che al momento della fatturazione i cedenti/committenti dovranno accertarsi di dover o meno applicare a scissione dei pagamenti.
Di seguito gli elenchi pubblicati dal MEF che individuano le società, le fondazioni e gli enti nei cui confronti si applica il meccanismo dello split payment per l’anno 2025.
Gli elenchi risultano aggiornati alla data del 17 ottobre 2024 nel rispetto dell’art. 5-ter, comma 2 del DM 23 gennaio 2015 che richiede appunto la pubblicazione entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valore per l’anno successivo:
- Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri
- Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali
- Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali
- Enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza
- Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche
- Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana
Ricordiamo che il meccanismo dello split payment era in scadenza, tuttavia ha ottenuto l’ok dall’Unione Europea fino al 30 giugno 2026, pertanto, almeno fino a quella data il meccanismo continuerà ad applicarsi alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter del DPR 633/72. Leggi Split payment: ufficiale la proroga al 2026 per gli aggiornamenti sulla proroga UE.