• Split Payment

    Split payment società quotate: la novità del DL Fiscale convertito

    A decorrere dal 1° luglio 2025 le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA (art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72), sono escluse dallo split payment. 

    Ricordiamo che tale previsione è contenuta nella decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 188 del 27 luglio, che ha autorizzato l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2026.  

    In proposito leggi anche: Split payment: ufficiale la proroga al 2026.

    Inoltre in ottobre 2024 sono stati approvati gli elenchi di riferimento per l'anno 2025: Split Payment 2025: pubblicati gli elenchi.

    Ciò premesso, la parte degli elenchi delle società quotate ed in ogni caso le indicazioni in riferimento alle società quotate che dovesse riscontrarsi in altre parti della pubblicazione, vale come indicazione per la fatturazione dei fornitori in regime di scissione solo fino al 30 giugno 2025.

    Il meccanismo dello split payment prevede che l’IVA gravante sull’operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.

    Split payment: escluse le società quotate dal 1° luglio

    Le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana dal prossimo 1° luglio sono escluse dall’ambito applicativo dello split payment e i cedenti e prestatori che effettuano operazioni nei confronti di tali società, incasseranno dalle stesse l’imposta addebitata in via di rivalsa, salvo quando si applica il reverse charge. La norma è contenuta nel decreto fiscale in vigore dal 18 giugno convertito  in legge 108 2025 (GU del 1.8.2025).

    La disposizione che fa rientrare tali società nel campo della scissione dei pagamenti, ossia l’art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72 viene  soppressa a decorrere dal 1° luglio 2025 con riguardo “alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data”.

    Ricordiamo che il meccanismo della scissione dei pagamenti prevede che l’IVA sull’operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.

    Questa novità determina che i fornitori dovranno rivedere le modalità di fatturazione verso tali società, per esercitare la rivalsa nei modi ordinari, salvo nei casi in cui ricorra una fattispecie in cui si applica il meccanismo del reverse charge.

    La conseguenza dell'esclusione delle società quotate dal meccanismo dello split payment, fa si che i fornitori dovranno valutare attentamente come operare osservando le regole dell’effettuazione dell’operazione che incidono nella tempistica di emissione della fattura.

    Gli automatismi della fatturazione dovranno essere aggiornati tra il prima 30 giugno 2025 e il dopo, ossia dal 1° luglio 2025.

    A tal proposito è stato pubblicato un chiarimento delle Entrate con FAQ del 27 giugno.

    Alle fatture emesse, ossia che risulteranno trasmesse allo Sdi, a partire dal 1° luglio 2025, il meccanismo Iva di scissione dei pagamenti non sarà invece più applicabile.

    Veniva chiesto all’Agenzia per quali operazioni, dal punto di vista temporale, sussista ancora l’obbligo di utilizzare il meccanismo dello split payment per le operazioni effettuate nei confronti dei nuovi esclusi.

    L’Agenzia anzitutto evidenzia che dalla formulazione letterale della norma deriva che l’esclusione dallo split payment delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana opera con riferimento alle operazioni, poste in essere nei loro confronti, per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025, non rilevando, a tal fine, la data di effettuazione delle stesse.

    Lo split payment, quindi, si applica in relazione alle fatture emesse entro il 30 giugno 2025, con la precisazione che una fattura si ha per emessa quando questa risulta trasmessa al Sistema di interscambio, in linea con i chiarimenti già forniti dalle FAQ del 13 gennaio scorso.

    Ora con una norma di salvaguardia inserita nella conversione in legge del DL Fiscale si chiarisce che: "sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (18 giugno 2025).

    Per fare un esempio pratico, un fornitore che ha consegnato beni il 30 giugno 2025 e ha emesso la fattura entro il 12 luglio 2025, con trasmissione il 3 luglio allo Sdi, e avesse applicato lo split payment con la quotata che non ha richiesto la nota di credito e ha pagato l’Iva all’erario, vi sarà una automatica sanatoria.

  • Split Payment

    Split Payment: istruzioni per nota variazione in diminuzione

    Con Risposta a interpello n 210 del 25 ottobre le Entrate chiariscono quando, nello Split payment, si possa emettere nota di variazione in diminuzione per mancato pagamento del corrispettivo (articolo 26, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972) oltre l'anno.

    Split Payment: nota variazione per mancato pagamento

    Una società fa presente che ha emesso, in data 14 marzo 2023, una fattura nei confronti della società [BETA] in regime di scissione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

    Decorso un anno dalla suddetta fattura, è sopravvenuta la necessità di procedere all'emissione di una nota di credito per rettificare l'importo originariamente fatturato e, secondo quanto riferito nell'istanza, non incassato.
    L'istante, chiede conferma della possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione oltre il termine annuale previsto dall'articolo 26, comma 3, del decreto IVA, in considerazione del mancato incasso del corrispettivo.

    Le Entrate riepilogano che l'articolo 26 del decreto IVA, ai commi 2 e 3, disciplina le rettifiche in diminuzione dell'imponibile o dell'imposta qualora un'operazione per la quale sia stata emessa fattura successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto IVA venga meno in tutto o in parte ovvero se ne riduca l'ammontare imponibile.
    In particolare, il comma 2 dell'articolo 26 del decreto IVA dispone che, «[s]e un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25».
    Il successivo comma 3 stabilisce che, «[l]a disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21 comma 7

    Ciò premesso, nella fattispecie in esame, le suddette disposizioni devono essere coordinate con le norme che disciplinano il meccanismo della ''scissione dei pagamenti'' (cd. split payment), di cui all'articolo 17ter , del decreto IVA, ai sensi del quale «[p]er le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»

    In base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 23 gennaio 2015:
    « […] l'imposta sul valore aggiunto è versata dalle pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e società cessionarie di beni o committenti di servizi con effetto dalla data in cui l'imposta diviene esigibile»;
    « L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 1 diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. Le pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e società possono comunque
    optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata
    al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima.»

    Con riferimento alla fattispecie prospettata dall'istante, ai fini dell'emissione della nota di variazione in ipotesi di operazioni soggette alla scissione dei pagamenti, tornano applicabili i chiarimenti già resi  con precedenti documenti di prassi.
    In particolare, è stato chiarito che, «l'esigibilità differita dell'imposta collegata al pagamento del corrispettivo comporta che, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo (…) l'imposta non diviene esigibile in tutto o in parte, benché l'operazione sia stata fatturata (…) in tale ipotesi occorre effettuare nei registri Iva opportune rettifiche, apportando le necessarie annotazioni in diminuzione».
    «In altri termini, data l'esigibilità dell'IVA al momento del pagamento, non trova applicazione, nella fattispecie, il cosiddetto principio di cartolarità dell'imposta secondo cui ''se il cedente o prestatore (…) indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura'' (cfr. articolo 21, comma 7, del decreto IVA)».
    Poiché, nell'ipotesi di scissione dei pagamenti, l'esigibilità dell'IVA è collegata al pagamento del corrispettivo salva spontanea anticipazione da parte del cessionario/committente nel caso in cui il medesimo non si perfezioni, in tutto o in parte (ad esempio, per risoluzione del contratto, per sopravvenuto accordo, per annullamento della fattura emessa per errore, ovvero per riduzione del corrispettivo), l'imposta non diviene esigibile, in tutto o in parte, nonostante l'operazione sia stata fatturata. 

    La variazione operata dal cedente/prestatore assume, conseguentemente, una funzione sostanzialmente contabile, nel senso che è sufficiente effettuare nei registri IVA le opportune rettifiche, previa emissione della nota di variazione, nonostante sia decorso l'anno dall'emissione della fattura.
    Come già anticipato, le indicazioni innanzi riportate presuppongono che il cessionario/committente non si sia avvalso della facoltà di anticipare (nonostante il mancato versamento del corrispettivo) l'esigibilità dell'imposta al momento della ricezione della fattura o al momento della registrazione della medesima. 

    Diversamente, infatti, tornerebbero applicabili i limiti temporali disposti dal comma 3 dell'articolo 26 del decreto IVA.

    Split Payment: istruzioni ADE per nota variazione per mancato pagamento

    Nel caso descritto dall'istante, nel presupposto che il corrispettivo non sia stato pagato e che il cessionario/committente non abbia optato per l'esigibilità dell'imposta anticipata, l'istante potrà procedere con l'emissione di una nota di variazione in diminuzione, ancorché sia decorso un anno dall'emissione della fattura originaria, secondo le modalità illustrate con la circolare del 13 aprile 2015, n. 15/E.

    Con la Circolare è stato chiarito che «Quando la nota di variazione è in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in sede di ''scissione dei pagamenti'' o ''split payment'', la stessa dovrà essere numerata, indicare l'ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla suddetta fattura.
    In forza di ciò e trattandosi di una rettifica apportata ad un'IVA che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, lo stesso non avrà diritto a portare in detrazione, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, l'imposta corrispondente alla
    variazione, ma dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro di cui all'art. 23, senza che si determini, quindi, alcun effetto nella relativa liquidazione IVA».

    Infine, anche il cessionario/committente, non avendo optato per l'anticipazione dell'esigibilità dell'imposta, dovrà limitarsi a stornare contabilmente l'operazione senza effetti sostanziali sulla liquidazione periodica IVA e sui versamenti da eseguire nell'ambito dell'attività istituzionale.

    Allegati:
  • Split Payment

    Split payment: ufficiale la proroga al 2026

    Viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 188 del 27 luglio, la decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023 che autorizza l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2026. 

    Viene precisato che per dare continuità giuridica della misura la decisione, essendo scaduto il termine precedente il 30 giugno, si applica con effetto dal 1° luglio 2023.

    In base a quanto approvvato l’Italia dovrà trasmettere alla Commissione europea, entro il 30 settembre 2024, una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati dalle misure previste dagli artt. 1 e 2 della decisione Ue n. 784/2017 e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso nonché sull’efficacia di tali misure e di ogni altra misura attuata per ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati.

    Inoltre si specifica che l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’autorizzazione rimane invariato in una prima fase.

    La scissione dei pagamenti continua a riguardare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti previsti per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA.

    A decorrere dal 1° luglio 2025, però, saranno escluse le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA (art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72) rispondendo cosi all’impegno assunto dall’Italia di eliminare gradualmente la misura in esame.

    Ricordiamo che nella decisione si leggeva: "L'Italia si è ripetutamente impegnata a non chiedere il rinnovo della misura speciale che consente l'applicazione del meccanismo del pagamento frazionato una volta attuato pienamente il pacchetto di misure che intendeva applicare. L'Italia ritiene tuttavia che la misura speciale, considerata la sua efficacia e le sinergie con altre misure applicate, in particolare l'obbligo della fatturazione elettronica, debba essere prorogata per evitare una regressione negli sforzi compiuti dal paese al fine di ridurre il divario dell'IVA. Tuttavia, per onorare l'impegno di eliminare gradualmente la misura speciale, l'Italia ha modificato la propria richiesta di escludere dall'ambito di applicazione della suddetta misura, a decorrere dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice "Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa" ("FTSE MIB")".

    Split payment: che cos'è

    Ricordiamo che il meccanismo dello split payment, già autorizzato con decisione di esecuzione 2017/784 del Consiglio Ue e successivamente modificata con decisione di esecuzione 2020/1105 del Consiglio Ue, si applica:

    • alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
    • nonché degli enti pubblici economici e delle fondazioni, delle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni,
    • o da enti e fondazioni e nei confronti di società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

    Esso prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni (PA), delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile) e delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB sono soggette ad un particolare regime IVA che si attuate nel modo seguente: 

    • chi emette la fattura (fornitore/prestatore della PA) espone (e non addebita) l’imposta, riportando la dicitura “scissione dei pagamenti”,
    • chi riceve la fattura (cessionario/committente) effettua il versamento dell’IVA in apposito conto dell’Amministrazione fiscale.

    Con l’autorizzazione n 342/2023 lo split payment continuerà pertanto ad applicarsi senza soluzione di continuità e, almeno nella prima fase, nei confronti dei medesimi soggetti oggi interessati dalla misura. Ricordiamo che con un avviso del 9 maggio, il MEF informava della immenente proroga.

    Split payment: proroga al 30 giugno 2026

    Facciamo un riepilogo delle proroghe.

    Il 27 marzo 2020 l'Italia ha richiesto alla Commissione UE di prorogare l'ambito di applicazione dell'autorizzazione in argomento, con le stesse condizioni previste dalla citata decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio; in altri termini, si richiedeva una nuova deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva IVA, mantenendo in vigore la scissione dei pagamenti.

    In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA la Commissione UE:

    • in data 5 maggio 2020, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Repubblica italiana ed in seguito,
    • con lettera del 6 maggio 2020, ha comunicato alla Repubblica italiana che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta.

    Con la proposta di Decisione di esecuzione (UE) COM (2020) 242 final del 22 giugno 2020 il Consiglio UE conferma di voler accettare la richiesta dell’Italia, prorogando l’applicazione dello split payment fino al 30 giugno 2023.

    Pubblicata in GU UE del 27 luglio la proroga al 30 giugno 2026.