• Successioni

    Dichiarazione morte presunta: cosa cambia con il ddl semplificazioni

    In data 26 marzo durante il Consiglio dei ministri viene approvato su proposta del ministro Paolo Zangrillo, un disegno di legge che interviene in diversi settori al fine di semplificare la PA.

    Tra le novità, ve ne sono in tema di morte presunta, con la modicia dei termini della relativa dichiarazione.

    Come evidenziato dal comunicato stampa dello stesso Ministro Zangrillo, datato 26 marzo, per le persone scomparse e presunte morte si riducono i tempi per far rivalere il diritto all’eredità e al possesso o all’uso dei beni.

    Gli anni necessari per dichiarare la morte passano da dieci a cinque e dimezzati anche i tempi per la dichiarazione di assenza: un anno dall’ultima notizia anziché due.

    Morte presunta: cosa prevede il DDL Semplificazioni

    Con l'art 11 del DDL semplificazioni rubircato Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta si vuole modificare gli articoli 49 e 58 del codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta.

    Dai dati acquisiti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, riferiti al periodo 1° gennaio 1974 –30 giugno 2019, si contavano ben 244.703 denunce, 182.007 ritrovamenti, ma 62.696 persone ancora da rintracciare.

    Tali dati sono in continuo aumento e, al 30 settembre 2019, le persone da rintracciare sono complessivamente 63.837.

    La scomparsa di una persona determina un grave stravolgimento della vita delle famiglie non solo sul piano affettivo ma anche sotto il profilo patrimoniale, anche per gli aspetti inerenti i rapporti giuridici. 

    Nel caso in cui la scomparsa di una persona si protrae nel tempo, infatti, il legislatore del Capo I del Titolo IV, Libro I, ha previsto che, decorsi due anni dall’ultima notizia, si possa far luogo alla dichiarazione giudiziale di assenza, mentre, trascorsi dieci anni, a quella di morte presunta.

    Gli articoli 49 e 58 C.C. difatti, rispettivamente, recitano: “trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente… che ne sia dichiarata l’assenza”; “Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente il tribunale competente secondo l’art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia.”

    In definitiva, con la dichiarazione di morte presunta si attua un mezzo di accertamento indiretto della morte di un soggetto ed appare chiaro dalla lettura dell’art. 58 che i presupposti richiesti dal legislatore sono: 

    • l’accertamento della sparizione di un soggetto ad un dato momento 
    • e l’assoluta carenza di notizie per dieci anni.

    La disposizione si propone di modificare le due predette norme in modo da portare i termini nelle stesse indicati dagli attuali due e dieci anni ad uno e cinque anni, periodo ritenuto più congruo alle esigenze delle famiglie e all’evoluzione del contesto sociale e giuridico rispetto a quando sono state adottate le norme del Codice civile. 

  • Successioni

    Coefficienti usufrutto 2024: le tabelle nel decreto MEF

    Pubblicato in GU n 302 del 29 dicembre il Decreto MEF con l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio legale di interessi.

    Nel dettaglio, con l'art 1 del decreto in oggetto, viene previsto che il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.
    Inoltre, viene previsto che, il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.
    In allegato al decreto viene anche pubblicato il l'allegato con i coefficienti 2024 per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 2,50 per cento.

    In decreto prevede che le disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2024.

  • Successioni

    Imposta di successione: come rateizzarla

    L'imposta di successione viene liquidata dall’ufficio delle Entrate competente per territorio in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione tenendo conto anche delle eventuali dichiarazioni sostitutive. 

    Il pagamento dell’imposta di successione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione. 

    Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.

    Prima di dettagliare le regole per rateizzare ricordiamo che, la dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, da uno dei soggetti obbligati, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto. 

    I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione (ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del TUS) sono:

    • i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;
    • gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;
    • gli amministratori dell’eredità e i curatori dell’eredità giacenti;
    • gli esecutori testamentari.

    Imposta di successione: come rateizzarla

    In alternativa, è possibile pagare l’imposta di successione anche a rate, con queste modalità:

    • almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione,
    • la parte restante, è versata in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a 20.000 euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. 
    • attenzione al fatto che le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

    Viene anche precisato che la rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. 

    Inoltre, in caso di “lieve inadempimento”, e cioè in caso di:

    • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro,
    • tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.

    non è prevista la decadenza dal piano di rateizzazione.

    Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.

    Imposta di successione: le aliquote per tipologia di trasferimento

    Le aliquote e le franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni e donazioni sono state previste dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.

    Aliquote Tipo di trasferimento
    4% effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
    6% in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
    6% in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
    8%

    in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

    Le Entrate precisano che oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.

  • Successioni

    Registro Volontario Testamenti Olografi: attivo dal 6.11

    Con un comunicato stampa del 6 novembre il Consiglio Nazionale del Notariato informa del fatto che, dalla stessa data, è operativo il Registro Volontario dei Testamenti Olografi realizzato dal Consiglio Nazionale tramite la Notartel Spa – società informatica del Notariato – che permette di raccogliere e ricercare i dati dei testamenti olografi depositati fiduciariamente presso i notai in tutta Italia che aderiscono al servizio.

    Registro Volontario Testamenti Olografi: che cos'è

    Il registro volontario dei testamenti olografi permette di digitalizzare le procedure di deposito e conservazione dei testamenti olografi e semplificare la ricerca da parte dei cittadini, migliorando l’iter di conoscibilità di tali documenti, oggi difficilmente reperibili, garantendo inoltre sicurezza nella conservazione dei dati e delle informazioni.
    Il comunciato specifica che si tratta di un ulteriore sviluppo di un più ampio progetto del Notariato finalizzato alla creazione di registri sussidiari digitali per l’archiviazione e la raccolta di atti, privi di pubblicità legale, che contengono dati e informazioni d’interesse pubblico.

    Registro Volontario Testamenti Olografi: come funziona

    Ricordiamo che il testamento olografo:

    • è un tipo di testamento definito dall'art. 602 del codice civile,
    • è scritto per intero, datato e sottoscritto, per mano del testatore.

    Dal 6 novembre, i cittadini che depositano fiduciariamente il proprio testamento olografo presso un notaio, possono richiedere al medesimo di procedere alla trascrizione dei dati di tale deposito nel Registro Volontario dei Testamenti Olografi, prestando al notaio l’opportuno consenso anche ai fini della privacy.
    Il notaio annota sul Registro le sole informazioni relative al testamento ricevuto in deposito fiduciario:

    • i dati anagrafici del testatore;
    • la data di redazione del testamento olografo; 
    • la data del deposito fiduciario,

    rilasciando al testatore relativa ricevuta del deposito. 

    In qualsiasi momento il notaio depositario, previo consenso del testatore, potrà modificare la registrazione laddove il testamento venga revocato dal testatore oppure trasferito presso altro notaio.
    Attenzione al fatto che, i cittadini in possesso di un certificato di morte possono richiedere a qualsiasi notaio in Italia di effettuare la ricerca del testamento a cui sono interessati.
    Nel caso di reperimento di un testamento olografo presso un determinato notaio, a questi arriverà in automatico la comunicazione relativa alla ricerca effettuata che lo informerà sul fatto che il testatore è deceduto e che qualcuno, interessato alla pubblicazione del testamento, ha effettuato la ricerca.

    Registro Volontario Testamenti Olografi: contatti utili

    Il comunicato stampa in oggetto, indica per i cittadini i seguiti indirizzi utili per ulteriori informazioni: 

    • Ufficio Relazioni con i Media- Consiglio Nazionale del Notariato
      • Chiara Cinti 346/3808202 – ccinti@notariato.it
      • Silvia Scafati 348/7267921 – sscafati@notariato.it
      • Erminia Chiodo 366/9110270 – echiodo@notariato.it
  • Successioni

    Bolletta di liquidazione TARI: è atto impugnabile

    La Cassazione con una recente pronuncia, l'Ordinanza n 1797 del 20 gennaio 2023, perviene ad una importante decisione: la bolletta TARI è atto direttamente impugnabile, prima che scada e senza la necessità di un preventivo accertamento da parte del Comune poiché contiene una pretesa impositiva ben individuata.

    Vediamo i dettagli della causa.

    Una società con attività di albergo e ristorante impugnava una bolletta TARI del Comune di residenza.

    La CTP accoglieva il ricorso mentre quella regionale dava ragione al Comune sostenendo che solo dopo il mancato pagamento della bolletta il Comune stesso avrebbe notificato l'accertamento che costituisce provvedimento con prima manifestazione impositiva e quindi impugnabile. 

    La Cassazione ha dato ragione all'albergatore motivando che la decisione risiede nel principio generale secondo cui la natura tassativa dell’elencazione degli atti impositivi di cui all'art 19 del Decreto legislativo n. 546/92, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che contengano una ben individuata pretesa tributaria.

    Nel dettaglio la Cassazione ha specificato che "in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del DLgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa" 

    Con precedente sentenza (n. 11481 del 2022) la Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento all'impugnazione della fattura commerciale, con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani aveva richiesto il pagamento della T.I.A., avendo il contribuente successivamente impugnato anche l'ingiunzione di pagamento che l'aveva sostituita.

    La Cassazione specifica che in tema di impugnazione di atti dell'amministrazione tributaria, nonostante l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del DLgs. n. 546 del 1992, i principi costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) impongono di riconoscere l'impugnabilità di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dalla norma su richiamata, e tale impugnazione va proposta davanti al giudice tributario, in quanto munito di giurisdizione a carattere generale e competente ogni qualvolta si controversa di uno specifico rapporto tributario. 

    Ne consegue che anche la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario (Cass. n. 7344 del 2012).

    La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha acriticamente ritenuto che la bolletta TARI del 2018 nonostante in essa fosse compiutamente espressa la pretesa impositiva del Comune non fosse autonomamente impugnabile

    La Cassazione ha confermato la possibilità per i cittadini di impugnare direttamente le bollette TARI.

  • Successioni

    Rinuncia all’eredità: guida pratica

    L'erede può decidere di non accettare l'eredità destinatagli dalla persona defunta manifestandolo espressamente. 

    La rinuncia all'eredità presuppone l'apertura della successione conseguente alla morte della persona della cui eredità si tratta.

    Essa può essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.

    Rinuncia alla eredità: quando è possibile farla, come farla, i costi

    La rinuncia alla eredità viene generalmente richiesta dagli eredi quando l'eredità è gravata da debiti al fine di non dovervi rispondere e in tal caso dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante.

    La rinuncia può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredità sia attiva.

    La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate dalla legge.

    La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni.

    Attenzione al fatto che la rinuncia è un negozio giuridico formale, e deve essere compiuto con la forma prevista dalla legge a pena di nullità. 

    Se non vengono rispettate le formalità previste la rinuncia è invalida: il rinunciante è da considerarsi ancora un chiamato all'eredità.
    E' nulla, in quanto in contrasto con il divieto di patti successori la rinuncia fatta prima dell'apertura della successione.

    Attenzione al fatto che la rinuncia non può essere:

    • parziale, 
    • condizionata, 
    • a termine.

    Rinuncia alla eredità presentata in Tribunale: i documenti necessari

    Per la redazione dell'atto di rinuncia alla eredità occorrono:

    • certificato di morte in carta libera (o autocertificazione);
    • 1 marca da bollo da € 16,00;
    • documento valido di riconoscimento;
    • codice fiscale del defunto e del rinunciante (anche se minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno);
    • copia conforme del testamento (qualora esista);
    • nota di iscrizione a ruolo;
    • versamento per la registrazione di € 200,00 da effettuarsi solo dopo la redazione dell'atto.

    Se per minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno e necessaria una copia conforme dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.

    Per la presentazione dell'atto di rinuncia alla eredità occorrono:

    • una marca da bollo da € 16,00
    • versamento di € 200,00 per la registrazione

    Attenzione al fatto che la procedura per la presentazione della dichiarazione può variare a seconda del Tribunale di competenza.

    Per la rinuncia alla eredità presentata tramite notaio, oltre agli importi su indicati, sono da corrispondere anche le spese del notaio.

    Sulla rinuncia alla eredità ti consigliamo anche Rinuncia eredità: se avviene dopo la successione serve una nuova dichiarazione

  • Successioni

    Modello per rifiuto rimborsi fiscali chiamati alla eredità

    Con Provvedimento n. 339178 del 1 settembre 2022 le Entrate approvano il modello di “Comunicazione relativa ai rimborsi intestati a un contribuente deceduto da parte del chiamato all’eredità” e definizione delle relative modalità di trasmissione, ai sensi dell’articolo 28, comma 6-bis, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

    In particolare, la Comunicazione è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 17 ottobre 2022.

    La Comunicazione contiene le seguenti informazioni: 

    • codice fiscale del contribuente deceduto; 
    • codice fiscale del chiamato all’eredità; 
    • codice fiscale dell’eventuale rappresentante firmatario; 
    • la comunicazione di non voler ricevere i rimborsi spettanti in qualità di chiamato all’eredità; 
    • la revoca della comunicazione inviata precedentemente 

    Scarica il Modello e istruzioni di compilazione

    Ricordiamo che si tratta delle novità introdotte dall’articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, che ha introdotto il comma 6-bis all’articolo 28 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il quale prevede che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti ad un contribuente deceduto, sono erogati ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione, se l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. 

    La norma introduce un automatismo nell’individuazione dei beneficiari dei rimborsi intestati ai soggetti deceduti, al fine di semplificare e accelerare il relativo pagamento. 

    Pertanto, in presenza di una dichiarazione di successione in cui l’eredità è devoluta per legge, l’Agenzia delle entrate procede autonomamente a individuare i soggetti a cui erogare i rimborsi; 

    se la dichiarazione di successione non è presente (in quanto si è esonerati dalla presentazione), oppure se l’eredità non è devoluta per legge, i rimborsi sono erogati a seguito dell’attività degli uffici dell’Agenzia delle entrate per la corretta individuazione dei beneficiari. 

    Con riferimento ai rimborsi per i quali è già in corso un’attività istruttoria da parte dell’ufficio, per l’individuazione dei beneficiari si applica la procedura previgente. 

    La stessa disposizione prevede, inoltre, che i soggetti chiamati all’eredità, che non abbiano effettuato espressa accettazione, possono comunicare all’Agenzia delle entrate che non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto. 

    Pertanto, il presente provvedimento approva il modello da utilizzare per comunicare all’Agenzia delle entrate di non voler ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto e definisce le specifiche modalità di trasmissione

    Infine, la richiamata disposizione prevede che il chiamato all’eredità deve restituire il rimborso già erogato in suo favore, nel caso in cui non intendeva riceverlo ma non abbia inviato la comunicazione di cui al presente provvedimento; in proposito, si precisa che la restituzione dovrà avvenire con le modalità definite dalla risoluzione n. 86/E del 12 agosto 2011. 

    Ti consigliamo di leggere anche 730/2022: dichiarazione presentata dagli eredi

    Allegati:
  • Successioni

    Rinuncia eredità: se avviene dopo la successione serve una nuova dichiarazione

    L'agenzia con Risposta a interpello n 677 del 7 ottobre replica ad un quesito sulla rinuncia alla eredità avvenuta dopo la presentazione della dichiarazione di successione.

    In particolare, essa chiarisce che la dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva (art. 28, comma 6 e art. 33, commi 1 e 1-bis TUS) è una denuncia di successione redatta successivamente alla prima dichiarazione ed in ragione di un evento che dà luogo ad un mutamento della devoluzione dell'eredità.

    L'assolvimento di detto adempimento è consentito esclusivamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione di successione oggetto di sostituzione, ovvero al suo erede; tale soggetto, infatti, direttamente o per il tramite di un intermediario, ha provveduto al pagamento delle somme dovute in occasione della presentazione della dichiarazione che si intende sostituire. 

    Dato che ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) « L'imposta (di successione) è liquidata dall'ufficio in base alla dichiarazione della successione, a norma dell'articolo 33, ed è nuovamente liquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'art. 28, comma 6»;

    dato che in considerazione del disposto di cui al sopracitato articolo 33, «L'Ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell'art. 28, comma 6 e dell'art. 31, comma 3»;

    • la soluzione interpretativa dell'istante sulla possibilità di scomputare dalle imposte da lui dovute per la nuova dichiarazione di successione, quelle già versate dalla madre (che aveva presentato la prima successione) e che in seguito ha rinunciato all'eredità, non è condivisa dall'agenzia.

    Le Entrate sottolineano infatti che, non avendo l'interpellante provveduto a presentare la prima dichiarazione di successione, potrà presentare una nuova dichiarazione, differente da quella già trasmessa, per il tramite dell'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, corrispondendo le relative imposte. 

    Resta salva la facoltà del primo dichiarante, la madre che ha rinunciato alla eredità, di richiedere a rimborso le somme già corrisposte in occasione della precedente dichiarazione, rappresentando la specifica situazione e fornendo idonea documentazione a supporto della predetta richiesta.

    Allegati:
  • Successioni

    Eredità giacente: gli obblighi del curatore

    Con Risposta a interpello n 587 del 15 settembre 2021 le entrate chiariscono che i curatori delle eredità giacenti sono obbligati sia a presentare la dichiarazione di successione che al pagamento della imposta «nel limite del valore dei beni ereditari posseduti». 

    L'istante è curatore di una eredità giacente 

    Alla data di apertura della successione, il compendio ereditario comprendeva beni immobili con presenza di passività in corso di accertamento; inoltre, il curatore ha appurato la presentazione di rinuncia all'eredità da parte di due chiamati e ha in corso le attività di verifica da parte dei due ulteriori chiamati all'eredità, ritenendo possibile che, in caso di mancata accettazione anche da parte di questi, il compendio venga devoluto al Demanio. 

    Sui conti correnti individuati a nome del de cuius e bloccati in attesa della dichiarazione di successione, risulta presente un saldo attivo di importo modestissimo ma necessario per lo svolgimento delle attività di amministrazione del compendio.

    Tale importo è assolutamente insufficiente al pagamento delle imposte catastali, ipotecarie, bollo e di successione conseguenti alla presentazione della dichiarazione di successione cui la sottoscritta dovrà provvedere comunque entro i termini di legge. 

    Ciò premesso, l'istante chiede se in conseguenza della presentazione della dichiarazione di successione, cui è tenuto ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 346 del 1990, egli diviene soggetto passivo delle relative imposte (ipotecaria, catastale, di bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali, imposta di successione) o se, invece, deve ritenersi estraneo rispetto al rapporto giuridico d'imposta creatosi con tale presentazione.

    Le Entrate chiariscono che il presupposto del tributo successorio coincide con il momento in cui sorge una delazione per causa di morte. 

    Per tale motivo, per quanto attiene l'ambito soggettivo dell'imposta di successione, occorre distinguere tra:

    • i soggetti passivi 
    • ed i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione e al pagamento della relativa imposta. 

    Mentre, infatti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito, TUS), i soggetti passivi dell'imposta sono gli eredi, ai sensi del successivo articolo 28, comma 2, l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione grava sui soggetti chiamati all'eredità i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali, gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, gli amministratori dell'eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari. 

    Per quanto riguarda il pagamento dell'imposta, l'articolo 36 comma 3 del TUS dispone che «Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti». 

    Pertanto, fino all'accettazione dell'eredità, chi non è in possesso di beni ereditari non deve rispondere dell'imposta e chi ne è in possesso non deve risponderne oltre il limite del valore dei beni posseduti. 

    Si specifica che i curatori delle eredità giacenti sono obbligati sia a presentare la dichiarazione di successione che al pagamento della imposta «nel limite del valore dei beni ereditari posseduti».

    L'ufficio dell'Agenzia delle entrate è tenuto a redigere il certificato di successione secondo le risultanze della dichiarazione ed a richiederne la trascrizione. 

    Il comma 2 dell'articolo 5 precisa, tuttavia, che «La trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione». 

    In base a tale disposizione la trascrizione deve essere comunque effettuata a seguito della presentazione della dichiarazione di successione ed esplica effetti esclusivamente fiscali.

    L'articolo 76 «Voltura in caso di eredità giacente» del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153 stabilisce che «Verificandosi il caso di un'eredità giacente, deve essere chiesta la voltura ed eseguirsi in catasto il trasporto dei beni dal nome del defunto alla eredità giacente, con l'indicazione del cognome, nome e paternità dell'amministratore legale […] ma se poi i beni vengono devoluti ad eredi che siano successivamente scoperti, la voltura deve essere fatta senza pagamento di ulteriori diritti catastali». 

    Sulla base della richiamata disposizione sussiste l'obbligo, dunque, di volturare gli immobili compresi nell'attivo ereditario a favore dell'eredità giacente e, pertanto, in relazione a detta formalità deve essere corrisposta la relativa imposta, nella misura proporzionale prevista dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 347 del 1990. 

    In definitiva, gli obblighi inerenti l'autoliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali devono essere assolti anche da parte del Curatore dell'eredità giacente.

    Concludendo le Entrate chiariscono che nell'ipotesi in cui non esistono successibili in relazione alla specifica eredità oggetto di curatela e l'eredità sia devoluta allo Stato a norma dell'art. 586 del codice civile, non sono dovute né l'imposta di successione, né quelle ipotecaria e catastale

    La devoluzione dei beni allo Stato costituisce una causa di chiusura del procedimento dell'eredità giacente. 

    In tale specifica ipotesi di devoluzione dei beni allo Stato, dovrà essere sospesa la riscossione della relativa imposta in capo al curatore e quest'ultimo potrà procedere alla richiesta di rimborso della stessa, qualora già versata. 

  • Successioni

    Tassazione di atto di transazione tra eredi e terzo

    Con Risposta a interpello n 390 del 7 giugno 2021 l'agenzia delle entrate tratta il caso di tassazione di atto di transazione tra eredi e terzo.

    In particolare, chiarisce che nel caso in esame, poiché l'accordo tra gli eredi e il terzo comporta un obbligo di pagamento a carico del terzo, si ritiene applicabile l'imposta proporzionale di registro con l'aliquota del 3% prevista per gli atti a contenuto patrimoniale dall'articolo 9 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR. 

    Riepiloghiamo il caso dell'interpello.

    Il soggetto istante è erede legittimo della de cuis coniugata senza figli, deceduta senza lasciare testamento e riferisce di dover presentare la dichiarazione di successione.

    Egli riferisce inoltre che il patrimonio mobiliare della defunta è in parte cointestato con il marito e con un terzo soggetto, non erede. 

    Quest'ultimo si dichiara disponibile a riconoscere la parziale intestazione fittizia del patrimonio mobiliare e a rendere una dichiarazione scritta con la quale riconosce tale parziale intestazione e di pagare pro-quota agli eredi l'importo corrispondente alla riconosciuta quota fittizia. 

    Le parti, eredi e terzo, a tal fine intendono stipulare un accordo tra vivi, con scrittura privata non autenticata, con il contenuto di cui sopra.

    L'istante chiede quale sia la corretta tassazione applicabile, ai fini delle imposte indirette, alla fattispecie in esame. 

    L'agenzia per rispondere riepiloga quanto segue:

    dall'atto inviato in bozza risulta testualmente che la parte non erede "rinuncia a far valere la quota di 1/3 – a sé intestata – delle cointestazioni relativamente alla parte di competenza della sig.ra Tizia, pari al 50% delle somme a lui cointestate, come risultavano alla data del decesso" e che "L'indicata quota viene ripartita come segue:

    • per 2/3 a favore del signor Caio (coniuge della defunta),
    • per 1/3 a favore degli eredi della signora Tizia, ciascuno a sua volta per la quota di 1/3.

    Dall'atto risulta inoltre, che "entro 90 giorni dalla messa a disposizione delle somme da parte della Banca … verrà pagato agli eredi …. il corrispettivo della quota oggetto di rinuncia del sig. Sempronio (cointestatario, non erede) … pari al 50% di 1/3 delle somme giacenti sui c/c alla data del decesso e pari al 50% delle somme risultanti dalla alienazione di 1/3 dei titoli di investimento …"

    Infine, le parti  dichiarano, a conclusione dell'accordo, che "con la esecuzione di tutto quanto sopra, non avranno più nulla a pretendere le une dalle altre in relazione alle cointestazioni di Sempronio e della signora Tizia e di essere così soddisfatte e tacitate." 

    Premesso tutto ciò l'agenzia ritiene che la fattispecie in esame configuri un'ipotesi di transazione tra gli eredi e il terzo, ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile. 

    Secondo tale articolo la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

    Dalle dichiarazioni delle parti, si evince che esse intendono realizzare un regolamento d'interessi al fine di prevenire l'insorgere di una potenziale lite, per questo esse stabiliscono che il cointestatario, non erede, rinunci solo parzialmente alla titolarità di 1/3 delle somme depositate e dei titoli di investimento a lui cointestati, nella misura pari alla metà della suddetta quota, obbligandosi a pagarne il relativo controvalore agli eredi. 

    L'atto in oggetto rientra tra gli atti di natura transattiva volti ad evitare una lite attuale o potenziale. 

    Ai fini fiscali, gli atti transattivi sono disciplinati dall'articolo 29 del TUR, che dispone "Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione ne' di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa."

    L'agenzia conclude che, poiché l'accordo in esame comporta un obbligo di pagamento a carico del terzo, si ritiene applicabile l'imposta proporzionale di registro con l'aliquota del 3% prevista per gli atti a contenuto patrimoniale dall'articolo 9  della Tariffa, Parte I, allegata al TUR. 

    Allegati: