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Diritto su casa familiare per ex coniuge superstite: quando spetta
La Cassazione con la Sentenza 18000/2026 si esprime a favore della spettanza dei diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano anche al coniuge superstite separato senza addebito.
Vediamo il caso di specie e la motivazioni della pronuncia.
Diritti casa familiare per ex coniuge superstite: quando spettano
La Cassazione, con la Sentenza n 18000/2026 va a confermare quanto già in precedenza statuito con la sentenza n 22566/2023 che ha avuto il dichiarato scopo di superare un contropposto orientamento in tema di diritti sulla casa familiare all'ex coniuge.
Con la recente sentenza viene confermata la spettanza dei diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano anche al coniuge superstite separato senza addebito (ex articolo 540 comma 2 codice civile).
L'indirizzo giurisprudenziale prevalente proponeva di interpretare il concetto di “casa adibita a residenza familiare” di cui all’art. 540 comma 2 c.c. quale sinonimo di “residenza comune al momento dell’apertura della successione”, ritenendo quindi che il conseguimento dei diritti di abitazione e di uso presupponesse necessariamente che il coniuge superstite fosse ancora convivente con il coniuge deceduto nella casa familiare alla aprtura della successione.
Secondo questo orietamento la mancanza del requisito oggettivo della convivenza nei casi di pregressa separazione avrebbe escluso la possibilità di estendere i diritti ex art. 540 comma 2 c.c. anche al coniuge superstite separato senza addebito.
Nella sentenza in oggetto, l’ex moglie era deceduta istituendo proprie eredi universali per testamento le tre figlie, le quali, però, avevano prontamente rinunciato all’eredità.
Secondo il Tribunale, all'ex coniuge si era accresciuta la quota delle figlie rinuncianti.
Pperaltro, l’ex coniuge si trovava nel possesso dei beni ereditari e in particolare dell’immobile già adibito a casa coniugale, aveva pure acquistato la qualità di erede (unico) della de cuius ai sensi dell’art. 485 c.c., per non avere provveduto al compimento dell’inventario nei termini prescritti.
Nel giudizio di primo grado, confermato in appello, era stata respinta l’eccezione dell’ex coniuge circa la non riferibilità del suo rapporto con l’immobile alla situazione di “possesso dei beni ereditari” cui allude l'art. 485 c.c., posto che lo stesso si trovava nel possesso di tale immobile in parte nella veste di comproprietario e in parte come titolare del legato ex lege accordato al coniuge superstite dall’art. 540 comma 2 c.c.
La Cassazione ha rilevato la contrarietà della statuizione contenuta nell’impugnata sentenza d’appello al principio di diritto, meritevole di conferma, per la prima volta specificato dalla sentenza n. 22566/2023 con la quale, i giudici di legittimità hanno affermato che i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, ex art. 540 comma 2 c.c., competono anche al coniuge separato senza addebito, eccetto il solo caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata abbandonata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento con l’originaria destinazione familiare.
I giudici di legittimità avevano invocato a sostegno della descritta soluzione due considerazioni:
- l’art. 540 comma 2 c.c. non annovera la convivenza tra i coniugi fra i presupposti per l’attribuzione dei diritti ivi contemplati;
- l'art 548 c.c. parifica i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge separato, senza esclusioni di sorta.
Pertanto la Sentenza n. 18000/2026, facendo proprio il principio suesposto, ha dato un’importante spinta all’inaugurato percorso di superamento dell’orientamento difforme.
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Rinuncia eredità: esclusa la revoca implicita
La rinuncia all’eredità non può essere revocata per fatti concludenti. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6803 del 21 marzo 2026, che interviene su un tema di grande rilevanza sia civilistica sia fiscale: il rapporto tra rinuncia, accettazione tacita e obblighi tributari.
Rinuncia eredità e accettazione tacita: la Cassazione esclude la revoca tacita
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento e liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per imposte ipotecarie e catastali relative a beni immobili caduti in successione.
Il contribuente non aveva presentato dichiarazione di successione e aveva formalmente rinunciato all’eredità del padre
Tuttavia, secondo l’Agenzia, alcune condotte – tra cui:
- trasferimento della sede legale dell’impresa,
- sottoscrizione di atti relativi agli immobili,
costituivano atti incompatibili con la rinuncia, configurando quindi una accettazione tacita dell’eredità.
In primo grado, il ricorso del contribuente viene accolto. Diversamente, la Commissione Tributaria Regionale ribalta la decisione, ritenendo che gli atti posti in essere:
- non fossero riconducibili alla mera qualità di comproprietario,
- integrassero una revoca implicita della rinuncia.
Una lettura che, di fatto, valorizza il comportamento concreto del contribuente come indice di volontà successoria.
Il contribuente impugna la decisione sostenendo, tra l’altro:
- la violazione degli artt. 519, 525 e 476 c.c.
- l’impossibilità di una revoca tacita della rinuncia
- la natura conservativa (e non dispositiva) degli atti compiuti
In particolare, viene ribadito che:
- la rinuncia produce effetti immediati,
- eventuale revoca richiede forma solenne, non comportamenti impliciti
La Corte accoglie il ricorso del contribuente, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito e secondo i giudici la rinuncia all’eredità è un atto formale e solenne, e non può essere superata da comportamenti concludenti, gli atti contestati non possono automaticamente tradursi in accettazione tacita, ne consegue nel caso di specie l’annullamento della pretesa fiscale.
Il cuore della pronuncia è rappresentato dal seguente principio: «Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c. (…) l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (…) con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile»
La Corte ribadisce quindi un orientamento consolidato: la forma solenne della rinuncia esclude qualsiasi revoca implicita.
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Imposta di successione 2026: tutte le regole da conoscere
Dal 15 luglio 2025, per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025, l’imposta di successione che il contribuente deve autoliquidare in occasione della presentazione del modello di dichiarazione (decreto legislativo 18/09/2024, n. 139), viene calcolata in maniera automatizzata, come già avviene per le altre somme autoliquidate dal contribuente.
La procedura di compilazione della dichiarazione di successione, messa a disposizione dell’utenza, infatti, liquida l’imposta di successione (quadro EF) e dà la possibilità di visualizzare, mediante un prospetto riepilogativo, l’imposta ripartita per ciascun erede, chiamato e/o legatario.
Vediamo tutte le novità da conoscere.
Dichiarazione di successione 2026: chi la presenta e quando
La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
La dichiarazione può essere presentata:
- direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici
- tramite un intermediario abilitato (professionista o CAF)
Inoltre, il contribuente può prenotare un appuntamento per trasmettere il documento dopo averlo compilato.
Devono presentare la dichiarazione di successione:
- gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali,
- i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari,
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta,
- gli amministratori dell’eredità,
- i curatori delle eredità giacenti,
- gli esecutori testamentari,
- i trustee.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.
Dichiarazione di successione 2026: chi è esanerato
Non c'è obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto,
- ha un valore non superiore a 100.000 euro,
- non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
Dichiarazione di successione 2026: come si presenta
La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali può essere presentata direttamente tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, alla quale si accede con un’utenza Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns).
In alternativa, l’Agenzia mette a disposizione dell’utente anche un prodotto denominato Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali per la compilazione e l’invio della dichiarazione da installare sul proprio PC.
Tuttavia, prima di procedere all’installazione del software, per ulteriori indicazioni si consiglia di consultare la sezione “Servizi” presente nel menù posto a sinistra della presente pagina.
La dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato (per esempio, professionisti o CAF).
Il contribuente, inoltre, può prenotare un appuntamento presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate per richiedere la trasmissione telematica della dichiarazione di successione, dopo averla compilata.
La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa (2° ricevuta).
Con la compilazione della dichiarazione può essere richiesta una copia conforme della stessa (Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione), utile, ad esempio, per svincolare conti correnti oppure titoli. La copia conforme viene rilasciata dal sistema solo a seguito della regolare presentazione della dichiarazione (quarta ricevuta). Qualora tale copia non venga chiesta in dichiarazione, il contribuente può sempre recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia per ottenerla, avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).
Imposta di successione 2026: come si paga
Se si eredita un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte
- ipotecaria
- catastale
- di bollo
- la tassa per i servizi ipotecari e catastali e i tributi speciali in caso si richiesta dell’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione.
Imposta di successione: aliquote e franchigie
In applicazione della riforma fiscale sulle imposte indirette (Dlgs 139/2024), l’imposta di successione viene liquidata secondo le seguenti modalità:
- per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025 l’imposta di successione viene autoliquidata dal contribuente e calcolata in maniera automatica in sede di compilazione della dichiarazione di successione (quadro EF).
- per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025, l’imposta, invece, continua ad essere liquidata dagli uffici territoriali competenti per la lavorazione della dichiarazione.
Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono nello specifico:
- 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro
- 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro
- 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia
- 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Per i trasferimenti effettuati in favore di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), è prevista una franchigia di 1,5 milioni di euro, ossia l’imposta si applica esclusivamente sul valore eccedente quell’ammontare (articolo 7, comma 2, Dlgs 346/1990).
L’imposta, autoliquidata dal contribuente, deve essere corrisposta entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Il contribuente può scegliere di pagare l’imposta contestualmente alla presentazione del modello dichiarativo, assieme alle altre somme autoliquidate.
Sia nel caso di pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione, sia in caso di pagamento successivo, si può optare per il versamento rateizzato, se l’importo da rateizzare non è inferiore a 1.000 euro (imposta da versare- acconto). In questo caso è dovuto un acconto almeno pari al 20% dell’imposta da versare, mentre la restante parte può essere rateizzata nel seguente modo:
- per importi fino a 20.000 euro, è possibile optare per un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
- per importi superiori a 20.000 euro è possibile optare per un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo.
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Nuova Dichiarazione di successione: le criticità evidenziate dai notai
Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n. 58-2025/T, ha posto in luce una serie di criticità insite nel modello di dichiarazione di successione e nelle relative istruzioni approvati dall’Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo appunto che con il Provvedimento n 47335 del 13 febbrio è stato anche pubblicato il nuovo modello della Dichiarazione di Successione e volture catastali che consente l'autoliquidazione dell'imposta.
Leggi anche Dichiarazione di successione 2025: modello e istruzioni
Lo studio ha avidenziato le principlai criticità emerse dopo l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 della novità.
Nuova Dichiarazione di successione: contenuti dello studio n 58/2025
Lo studio esamina gli aspetti problematici che si sono presentati nella prassi applicativa a seguito dell’introduzione del modello di dichiarazione di successione telematico e della successiva e più recente introduzione, tramite detto modello, della totale autoliquidazione dell’imposta (D.Lgs. 139/2024).
Tali problematiche, consistenti principalmente nella rigidità del programma, basato su errori bloccanti che non consentono al contribuente di redigere una dichiarazione che non segua pedissequamente gli orientamenti interpretativi dell’agenzia delle entrate, sono affrontate con
riferimento alle principali tematiche concernenti:- l’applicazione dell’imposta, ovvero le modalità di presentazione della dichiarazione;
- la soggettività passiva del tributo (con riferimento alla quale le istruzioni si fondano sulla totale assimilabilità tra chiamato all’eredità e soggetto passivo del tributo stesso;
- le modalità di identificazione di immobili privi di classamento; le passività ereditarie, con riferimento alle quali le istruzioni impongono di seguire principi non sempre del tutto coerenti con il dato normativo;
- il trust, con riferimento al quale viene evidenziata la non sempre assoluta coerenza delle istruzioni con la nuova disciplina di tassazione del trust introdotta dal D.Lgs. 139/2024;
- le agevolazioni, con riferimento alle quali viene tra l’altro evidenziata la contraddittorietà delle istruzioni con taluni orientamenti dell’agenzia delle entrate per quanto concerne il rapporto tra la disciplina delle agevolazioni prima casa nei trasferimenti gratuiti ed in quelli onerosi.
Sono diversi i punti di contestazione che lo studio n 58/2025 evidenzia e qui si specifica la non condivisione della presentazione della dichiarazione.
Nuova Dichiarazione di successione: le criticità evidenziate dai notai
Secondo i Notai non appare condivisibile la scelta in base alla quale la dichiarazione dovrebbe ritenersi presentata solo al momento della ricezione della seconda ricevuta da parte dell’agenzia, previo un controllo formale della dichiarazione da parte della stessa e (soprattutto) previa acquisizione delle imposte ipotecarie e catastali autoliquidate. Invero i controlli formali sono già effettuati dal programma e l’agenzia non dovrebbe poter rifiutare una dichiarazione che il programma non ha bloccato; ciò, a maggior ragione, in considerazione della (pur criticabile) natura bloccante degli errori evidenziati dal programma. Si consideri che in tal modo una dichiarazione trasmessa telematicamente il giorno di scadenza risulterebbe per definizione tardiva e fuori termine posto che la cd. “seconda ricevuta” non può che essere emessa nei giorni successivi. Non si vede dunque come l’agenzia possa conciliare il principio letteralmente creato (in quanto non rinvenibile in norma di legge) dalle istruzioni (v. p.5) con l’inapplicabilità in tal caso delle sanzioni per tardiva dichiarazione.
Inoltre le istruzioni (sempre a p. 5) affermano che immediatamente dopo l’invio il servizio restituisce una prima ricevuta che attesta (solo) la trasmissione del file.Ciò non corrisponde alla realtà in quanto tale “prima ricevuta” viene spesso restituita anche il giorno successivo e non se ne comprende il motivo ove si confronti la fattispecie in oggetto con quella, assolutamente analoga, ella registrazione telematica tramite “modello unico”, nella quale la trasmissione della ricevuta è realmente immediata.
Altro punto di sensibile criticità è quello relativo alla dichiarazione presentata da soggetti diversi.
A tale proposito non si comprende, salvo pensare a mere ragioni di semplificazione informatica, la previsione delle istruzioni che richiede che eventuali dichiarazioni sostitutive (si noti che non esiste più la possibilità di presentare dichiarazioni modificative e/o integrative sebbene tuttora previste dalla legge) debbano essere presentate “dal medesimo soggetto” che ha firmato la prima dichiarazione (ancorché rinunciante).
Se per avventura il primo firmatario dovesse nel frattempo decedere (o cessare dalla propria carica: si pensi ad un curatore o esecutore testamentario) la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata all’ufficio in forma cartacea o in forma di nuova prima dichiarazione la cui
presentazione in via telematica deve peraltro essere forzata dall’ufficio, in quanto il sistema non la
accetterebbe.
Altro caso tipico è quello di separate dichiarazioni presentate da erede e legatario, ma il caso potrebbe verificarsi anche per dichiarazioni da parte di più eredi relativi a beni tra gli stessi divisi dal de cuius in un testamento.
Orbene le istruzioni sembrano contemplare tale possibilità solo per i legatari (v. p. 4), prevedendo che gli stessi possano presentare una autonoma dichiarazione relativa ai soli beni oggetto di legato.Al contrario si sostiene, immotivatamente, che gli eredi debbano inserire nella propria dichiarazione l’indicazione di tutti i beni caduti in successione e, pertanto, anche di quelli devoluti ad altri eredi o legatari, ciò, a quanto pare, valorizzando ed esasperando la natura solidale dell’obbligazione dei coeredi in ordine al pagamento dell’imposta dovuta (anche dai legatari) (art. 36 T.U.).
Arrivando per tale via alla opinabile conclusione che solo i legatari possano effettuare una autonoma dichiarazione e ciò, comunque, solo ove non sia già stata presentata una dichiarazione da parte degli eredi.
In un caso concreto l’erede è stato formalmente diffidato da parte dell’ufficio, pena l’applicazione di sanzioni per incompleta dichiarazione, ad integrare la propria dichiarazione con indicazione dei beni oggetto di legato, mentre il legatario, stante i dissidi esistenti con gli eredi (ma i motivi potrebbero essere i più vari), intendeva presentare nei termini di legge una autonoma dichiarazione.Per tutte le altre consideraizoni dei Notai si legga l'intero documento per lo studio n 58/2205 recentemente reso pubblico.
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Accettazione dell’eredità: le novità
Il testo della Legge del 02.12.2025 n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 contine anche novità sul'accettazione dell'eredità, vediamole.
Accettazione dell’eredità: le novità
L’articolo 41 interviene sul regime di trascrizione dell’accettazione di eredità, disciplinandone le modalità nelle ipotesi di :
- accettazione tacita dell’eredità o di
- acquisto della qualità di erede a seguito di accettazione avvenuta con beneficio di inventario.
A norma dell’art. 2648, primo comma, del codice civile, la trascrizione dell’accettazione di eredità è obbligatoria quando riguarda l’acquisto di (o la liberazione da) diritti reali inerenti beni immobili (ovvero per l’acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto).
Nello specifico, l’art. 2648 c.c. rinvia ai numeri 1, 2 e 4 dell’art. 2643 c.c. relativi, rispettivamente:
- ai contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (n. 1);
- ai contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del
concedente e dell’enfiteuta (n. 2); - ai contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione (n. 4).
Secondo le norme attualmente in vigore (art. 2648, secondo comma, c.c.), la trascrizione avviene sulla base di una dichiarazione del chiamato all’eredità; tale dichiarazione può essere contenuta:
- in un atto pubblico;
- in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata ovvero accertata giudizialmente a seguito di procedimento di verificazione.
Qualora il chiamato all’eredità abbia compiuto, attraverso un atto qualificato ai sensi dell’art. 476 c.c., un’accettazione tacita dell’eredità (art. 2648, terzo comma, c.c.), la trascrizione può essere richiesta se quell’atto risulti da:
- una sentenza,
- un atto pubblico;
- una scrittura privata con sottoscrizione autenticata ovvero accertata giudizialmente a seguito di procedimento di verificazione.
L’atto che dà luogo all’accettazione tacita ai sensi dell’art. 476 c.c. è quello che presuppone necessariamente la volontà del chiamato all’eredità di accettarla e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
L’articolo 41 interviene proprio su quest’ultima disposizione, inserendo un periodo finale al terzo comma dell’art. 2648 c.c. al fine di introdurre una nuova modalità di trascrizione nei registri immobiliari dell’accettazione di eredità.
Più in dettaglio, la nuova disposizione consente la trascrizione nei registri immobiliari dell’accettazione di eredità quando questa sia stata avvenuta attraverso:- un atto che abbia dato luogo all’accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’art. 476 c.c.;
- l’acquisto della qualità di erede per mancato compimento dell’inventario ovvero per mancata dichiarazione circa la volontà di accettazione o di rinuncia all’eredità nei termini previsti dall’art. 485 c.c.
Ai sensi dell’art. 485 c.c., il chiamato all’eredità che ha accettato con beneficio di inventario ed è nel possesso dei beni, è tenuto a fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.
Il termine può essere prorogato dal tribunale per un periodo non eccedente ulteriori tre mesi (salvo gravi circostanze) se il chiamato ha iniziato l’inventario ma non è stato in grado di completarlo.
Decorsi i termini assegnati senza che l’inventario sia stato ultimato, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice; parimenti, il chiamato all’eredità viene considerato erede puro e semplice se, una volta ultimato l’inventario, non dichiara entro 40 giorni di voler accettare l’eredità o di rinunciarvi.
Tanto l’accettazione tacita quanto l’acquisto della qualità di erede avvenuto a seguito di accettazione con beneficio d’inventario nei casi sopra descritti devono risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata con sottoscrizione autenticata, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
A queste condizioni, potrà essere richiesta la loro trascrizione nei registri immobiliari.
La disposizione precisa infine che la dichiarazione sostitutiva può essere resa dall’erede o da un suo successore a titolo universale.
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Dichiarazione di assenza e morte presunta: come cambiano
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, il testo della Legge del 02.12.2025 n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" con anche modifiche ai termini per richiedere l'assenza e la morte presunta, vediamo i dettagli.
Dichiarazione di assenza e morte presunta: come cambia
Con l'articolo 38 rubricato Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta si riduce da:
- due ad un anno dalla scomparsa il termine per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza,
- dieci a cinque anni il termine per la dichiarazione di morte presunta da parte del Tribunale.
La disposizione reca modifiche agli articoli 49 e 58 del codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta.
L’ordinamento giuridico italiano prevede due istituti, disciplinati nel Titolo IV del Libro I del codice civile, riguardanti:
- l’ipotesi di scomparsa di una persona,
- ovvero l’assenza e la morte presunta,
finalizzati a consentire la regolazione dei rapporti giuridici che fanno capo alla persona scomparsa e che, in difetto di un pronunciamento da parte dell’autorità giudiziaria, si troverebbero in una condizione di sospensione e, conseguentemente, di incertezza.
Entrambi gli istituti prevedono l’accertamento da parte del tribunale di una situazione di fatto, la scomparsa di un individuo, che si concretizza nella mancanza di notizie riguardanti la persona per un lasso temporale di due anni, per quanto concerne l’assenza, o di dieci anni, per quanto concerne la morte presunta.
Da tale accertamento derivano una serie di effetti giuridici riguardanti il possesso ed il godimento dei beni dello scomparso.
La dichiarazione d’assenza non è tuttavia propedeutica alla dichiarazione di morte presunta, che può essere in ogni caso richiesta dai soggetti legittimati, qualora ne ricorrano i presupposti, a prescindere dal fatto che sia stata o meno dichiarata l’assenza.
La lett. a) del comma 1 modifica l’articolo 49 del codice civile riducendo il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di assenza della persona medesima.
Attualmente la normativa richiede che siano trascorsi 2 anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia riguardante la persona scomparsa, l’articolo abbrevia ad un anno tale termineL’assenza è una situazione di diritto perché unisce al sostrato materiale della mancanza di notizie oltre il biennio l’elemento formale della sentenza che la
dichiara.Con essa si cerca di attuare un equo contemperamento tra l’interesse dell’assente alla conservazione del patrimonio e l’interesse dei presunti successibili e dei terzi titolari di posizioni dipendenti dalla morte dello stesso ad ottenere immediatamente l’esercizio provvisorio dei diritti loro spettanti.
Se tra i presupposti per la sua dichiarazione rientra la giustificata incertezza sull’esistenza in vita dello scomparso non è invece richiesto che sia preceduta
dalla nomina del curatore di quest’ultimo
Tra i soggetti che ragionevolmente ritengano di avere diritti sul patrimonio dello scomparso, la dottrina comprende i presunti eredi testamentari, coloro che
sarebbero liberati dalle obbligazioni in dipendenza della morte dello scomparso, il nudo proprietario che si avvantaggerebbe della consolidazione dell’usufrutto alla nuda proprietà, il donante con patto di reversibilità, il co-usufruttuario, il titolare di un usufrutto congiuntivo o di diritto di accrescimento. Sono invece esclusi i
creditori dei presunti eredi, i creditori dell’assente e il P.M..
Il procedimento per la dichiarazione di assenza e di morte presunta è attualmente disciplinato dagli articoli 473-bis.59 e ss della sezione IV, del Titolo IV-bis del Libro II del Codice di procedura civile.Tali disposizioni – introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) riproducono, in larga parte, il testo dei previgenti artt. 726 e ss. contestualmente abrogati dalla riforma.
La nuova disciplina si applica (ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022) ai procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023: ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Relativamente agli effetti occorre rammentare che la dichiarazione di assenza costituisce il presupposto necessario per chiedere i provvedimenti di cui agli
articoli 50-55 ed in particolare l’immissione nel possesso dei beni che non può pertanto ritenersi effetto automatico. Costituiscono tuttavia effetti immediati lo
scioglimento della comunione legale o convenzionale dei beni dei coniugi (art. 191) e la non impugnabilità del matrimonio contratto dal coniuge dell’assente (art.
117).Nessuna conseguenza la sentenza produce sullo stato e sulla capacità personale dell’assente, né sul suo patrimonio, pertanto egli è pienamente capace di disporre dei propri beni
La lett. b) del comma 1 dell’articolo 38 modifica invece l’articolo 58 del codice civile (Dichiarazione di morte presunta dell’assente), dimezzando (da dieci a cinque anni) il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di morte presunta della persona medesima. -
Dichiarazione di successione: cosa si deve sapere
La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide generalmente con la data del decesso del contribuente.
Vediamo tutte le regole nella Guida sui servizi ADE pubblicata a luglio 2024, con novità e conferme.
Dichiarazione di successione: esenzioni
Non è obbligatorio presentare la dichiarazione se contemporaneamente:
- L’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto.
- L’eredità ha un valore non superiore a 100.000 euro.
- L’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Attenzione al fatto che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una dichiarazione di successione precompilata che include anche la richiesta di voltura catastale degli immobili, se presenti. La dichiarazione precompilata contiene già diversi dati in possesso dell’Agenzia, che possono essere validati o modificati.
I dati degli immobili vengono proposti con modalità di “compilazione assistita”, il che significa che gli immobili intestati alla persona deceduta possono essere inseriti in dichiarazione semplicemente selezionandoli da un elenco precompilato contenente gli immobili presenti in Catasto.
Il servizio di precompilazione degli immobili viene fornito solo se non vi sono situazioni da sanare o aggiornare in Catasto riguardo alle intestazioni, ai diritti, alle quote di possesso e agli identificativi catastali. Non è previsto per gli immobili nei territori dove vige il Sistema Tavolare di Trento e Bolzano e per le dichiarazioni sostitutive di una precedentemente presentata.
Dichiarazione di successione: come si presenta
la Dichiarazione di successione deve essere presentate con le seguenti modalità:
- Accesso al Servizio Web: Disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Si può accedere al servizio cercando "successione" nel campo di ricerca.
- Software di Compilazione: È possibile compilare la dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali utilizzando il software “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali”, per poi trasmetterla attraverso i canali telematici.
- Presentazione Telematica: Il modello di dichiarazione e le eventuali dichiarazioni integrative possono essere trasmesse telematicamente tramite un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, previa prenotazione di un appuntamento.
Durante la compilazione, è possibile richiedere l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione, utile per svincolare conti correnti o altri titoli finanziari detenuti presso istituti bancari. L’attestazione viene rilasciata previo pagamento degli oneri relativi al momento dell’invio del modello dichiarativo.
In caso di incongruenze nei dati catastali, è possibile chiederne la correzione attraverso il servizio online di segnalazione catastale disponibile in area libera del sito dell’Agenzia
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Donazione con bonifico estero alla nipote: sconta l’imposta di successione
Con la Sentenza n 7442 del 20 marzo la Cassazione, a tema di imposta di successione, ha stautito che sia rilevante per la imposizione un trasferimento in denaro con ordinativo di bonifico dall'estero da uno zio alla nipote.
Vediamo i dettagli del caso di specie.
Bonifico estero verso la nipote e donazione indiretta: principi della Cassazione
La Cassazione per la sua decisione del caso di specie ha fatto richiamo alla sentenza n. 18725/2017, con cui le sezioni unite hanno chiarito che il trasferimento, con bonifico, di strumenti finanziari dal conto di deposito del beneficiante al conto del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette (articolo 809 cc), ma configura una donazione tipica (articolo 769 cc) a esecuzione indiretta.
Viene ricordato che nel diritto civile nella categoria delle liberalità caratterizzate da animus donandi rientrano:
- la donazione diretta,
- le liberalità indirette.
La qualificazione del trasferimento di denaro appartenente a uno o all'altro dei due casi ha conseguenze rilevanti sul piano della relativa disciplina.
Per la donazione diretta il codice civile prescrive la forma dell’atto pubblico a pena di nullità.
Pertanto è una donazione nulla, per mancanza di atto pubblico, il bonifico di una somma di denaro effettuato per spirito di liberalità.
Sulla richiamata conclusione poggia il primo motivo di ricorso della ricorrente della sentenza in esame.
la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge da parte della sentenza impugnata, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la liberalità avente a oggetto strumenti finanziari fosse valida anche in difetto di stipulazione in forma pubblica.
La ricorrente afferma che, essendo affetta da nullità, la liberalità non poteva costituire il presupposto di un’obbligazione tributaria.
La decisione di Cassazione in oggetto è rilevante poiché rafforza l’orientamento secondo cui le donazioni di denaro effettuate tramite bonifico bancario (atti di liberalità) assumono diversa connotazione ai fini civilistici e ai fini fiscali, con la conseguenza che la conclusione delle sezioni unite rileva ai soli fini civilistici.
In sintesi, secondo giurisprudenza e dottrina, in ambito tributario si distinguono:
- le donazioni dirette o “formali”, che nascono dalla stipulazione in forma solenne di un contratto tra donante e donatario (ex articolo 769 cc)
- le donazioni indirette (anche se formali), di cui all’articolo 809 cc, non attuate nella forma solenne prevista per il contratto di donazione, ma attraverso un altro strumento negoziale, avente scopo tipico diverso dalla causa donandi, ma in grado di produrre l’effetto indiretto di un arricchimento di una parte, con contestuale depauperamento dell’altra. Si citano come esempi, l’adempimento di un debito altrui; la rinuncia a un diritto; il contratto a favore di un terzo; l’accollo di un debito altrui.
- “donazioni informali”, che consistono nello svolgimento di un’attività materiale (come il trasferimento di denaro o di strumenti finanziari con consegna brevi manu o impartendo un ordine di bonifico bancario o cointestando un conto corrente bancario o un qualsiasi altro rapporto bancario; la consegna di un assegno circolare intestato al donatario e altri) o nella tenuta di un comportamento consapevolmente omissivo, con la conseguenza, anche in questo caso, della diminuzione del patrimonio del soggetto dante causa e l’aumento del patrimonio del soggetto beneficiario.
La suprema Corte segna la linea di confine tra:
- la donazione indiretta risultante da atti soggetti alla registrazione e
- la donazione indiretta non risultante da atti soggetti alla registrazione.
Ai sensi dell’articolo 56-bis del Dlgs n. 346/1990, la donazione indiretta informale (non risultante da atti soggetti a registrazione) è rilevante ai fini dell’imposta sulle donazioni in caso di:
- registrazione “volontaria” della donazione indiretta non risultante “da atti soggetti alla registrazione”
- donazione indiretta non da atti soggetti alla registrazione “confessata” dal contribuente nell’ambito di una procedura di accertamento tributario.
A tal proposito nel caso di specie, iI giudici di legittimità precisano che le dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, dalle quali deve risultare l’esistenza di tali donazioni, possono provenire anche dal donante, oltre che dal donatario, avendo le parti “interesse comune” alla realizzazione della liberalità.
Di conseguenza, anche l’istanza diretta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero (ex articolo. 5-quater del Dl n. 167/1990), può servire a tale scopo.
L’Agenzia delle entrate con circolare n 30/20215 ha espressamente previsto che “nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, possono emergere trasferimenti di ricchezza non formalizzati in atti scritti effettuati nei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione” ritenendo che “(…) il contribuente (ferma restando la possibilità, secondo i principi generali, di regolarizzare la propria posizione, possa altresì fornire le informazioni utili all’accertamento delle imposte in questione in sede di procedura di collaborazione volontaria”.
La Corte richiarma tale circolare e evidenzia, che il preciso riferimento a liberalità consistite nell’elargizione di prelievi in contante o nella richiesta di bonifici su conti correnti esteri a favore di terzi beneficiari postula che la successiva istanza di collaborazione volontaria, idonea ad assumere rilevanza ai fini del citato articolo 56-bis, non può che essere presentata dal disponente, trattandosi dell’unico legittimato ad avvalersi della facoltà di acconsentire all’emersione dei capitali detenuti all’estero attraverso la voluntary disclosure.
La Cassazione con la sentenza n 7742/2024 ha, pertanto, enunciato due principi:
- “In tema di imposta sulle donazioni, l’ art. 56-bis, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 , va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’ art. 769 cod. civ. , e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l’aliquota dell’8%) – pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione – in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (€ 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, € 100.000 per fratelli e sorelle, € 1.500.000 per persone portatrici di handicap)”
- “In tema di imposta sulle donazioni, la dichiarazione prevista dall’ art. 56-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 , al fine dell’accertamento e della sottoposizione all’imposta delle liberalità diverse dalle donazioni (nella specie, di una donazione informale avente ad oggetto il trasferimento, mediante bonifico bancario dal conto corrente del donante al conto corrente del donatario, di attività finanziarie detenute all’estero), può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall’istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all’estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’ art. 4, comma 1, del d.l. 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227”.
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Successioni e Donazioni: cosa cambia con le nuove regole
Il Consiglio dei Ministri n. 76 ha approvato in via preliminare il dodicesimo schema di decreto legislativo della riforma fiscale.
In particolare, il Dlgs sulle successioni e donazioni secondo i principi della Legge di Delega al Governo per la Riforma Fiscale (Legge n 111/2023) va ad agire secondo i i seguenti criteri, come elencati dal vice ministro Leo in conferenza stampa post aprrovazione:
- semplificazione,
- certezza del diritto,
- razionalizzazione.
Dlgs con modifiche al Testo unico successioni e donazioni
Come recita il comunicato stampa del Governo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.
Per le Modifiche al Testo unico successioni e donazioni si inseriscono nel Testo unico sulle successioni e donazioni le aliquote e le franchigie della relativa imposta. Ai fini della base imponibile, in considerazione della più recente giurisprudenza, si esclude il “donatum” dalla perimetrazione del “relictum”, sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie. Inoltre, si elimina nel testo normativo il riferimento all’istituto dell’affiliazione e si chiarisce che ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni sono considerati parenti in linea retta anche gli affilianti e gli affiliati.
Per quanto riguarda i trust e le liberalità d’uso, si stabilisce che:
- l’imposta sulle successioni e sulle donazioni viene estesa ai trasferimenti derivanti da trust;
- l’imposta è esclusa esplicitamente per le liberalità d’uso;
- le franchigie e le aliquote di imposta applicabili dipendono dal valore dei beni e dal rapporto di coniugio o di parentela tra disponente e beneficiario all’atto del trasferimento;
- il versamento dell’imposta avviene in autoliquidazione da parte del beneficiario al momento del trasferimento e previa denuncia dello stesso o, in via anticipata e definitiva, da parte del disponente o del trustee al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione. L’imposta è pagata a titolo definitivo e non è restituita.
Le norme intervengono anche in relazione ai trasferimenti d’azienda in ambito familiare, prevedendo, in particolare, che in caso di trasferimento a favore dei discendenti e del coniuge di quote sociali e azioni di società di capitali e di società cooperative, il beneficio dell’esclusione dalla tassazione si applica quando per effetto del trasferimento è acquisito il controllo di diritto (secondo quanto previsto dal Codice civile) o vi sia un controllo già esistente. L’agevolazione resta subordinata al mantenimento del controllo da parte degli aventi causa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento e spetta anche per i trasferimenti di quote sociali e azioni di società residenti in Paesi UE o SEE o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
Analoga previsione vale nel caso di trasferimento di azienda ovvero di trasferimento di altre quote sociali (società di persone).
In merito alle dichiarazioni di successione, si prevede una semplificazione delle informazioni e della documentazione da allegare e l’obbligo dell’invio telematico entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, con eccezione per i residenti all’estero.
Inoltre, per la liquidazione dell’imposta, si supera il sistema vigente introducendo, in sede di dichiarazione, il principio di autoliquidazione analogamente a quanto già previsto per altre imposte (ipotecarie, catastali, imposta di bollo e tasse ipotecarie), con previsione del successivo controlla di regolarità ed eventuale notifica al contribuente di un avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni, qualora emergesse una maggiore imposta principale.
Le sanzioni saranno ridotte a un terzo se il contribuente pagherà le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso.
In materia di donazioni sono apportate modifiche indotte da esigenze di mero coordinamento con la disciplina vigente e con la più recente giurisprudenza.
Dlgs con modifiche all’imposta di registro
In merito alle modifiche al testo unico dell’imposta di registro si interviene per implementare le procedure di gestione telematica degli adempimenti. Inoltre, si prevedono interventi di razionalizzazione, quali:
- per gli atti di trasferimento di azienda o rami di azienda, l’applicazione di diverse aliquote per il trasferimento delle diverse tipologie di beni (mobili e immobili) che compongono il patrimonio aziendale, a condizione che l’atto o i suoi allegati riportino una ripartizione del corrispettivo tra le diverse tipologie di beni. In assenza di tale ripartizione si applica l’aliquota unica più elevata;
- nelle divisioni ereditarie, al fine di stabilire la massa comune, si tiene conto anche del valore dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione (eredi legittimi), ma tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione;
- per i provvedimenti di condanna dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi, l’Agenzia delle entrate procede alla preventiva escussione nei confronti della parte condannata al pagamento delle spese o del debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. Con riferimento agli atti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, si prevede che l’Agenzia, dopo aver registrato il provvedimento, a prescindere dal pagamento dell’imposta, provveda direttamente alla riscossione dell’imposta di registro;
- i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati vengono ricondotti alla categoria di quelli aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non altrove indicati, per i quali si applicano l’imposta di registro con aliquota del 3 per cento e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro;
- per i contratti preliminari si passa dalle aliquote differenziate a un’aliquota unica dello 0,5% sia in caso di caparre confirmatorie che di acconti, non superiore all’imposta di registro che sarebbe dovuta per il contratto definitivo.
In merito alla liquidazione dell’imposta di registro, si prevede l’autoliquidazione per tutti gli atti prodotti per la registrazione e la liquidazione da parte dell’ufficio per gli atti giudiziari e per quelli per i quali è prevista la registrazione a debito.
Anche per tale imposta è previsto un successivo controllo formale e, allorché dai controlli emerga una maggiore imposta principale, l’Ufficio notifica al contribuente un avviso di liquidazione, con sanzioni ridotte a un terzo se il contribuente paga le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso.
Resta fermo il potere di rettifica del valore dichiarato e di liquidazione d’ufficio dell’imposta complementare.
Dlgs con modifiche in materia di bollo
In merito alle modifiche in materia di imposta di bollo per gli atti da registrare in termine fisso, si introduce una modalità semplificata di pagamento dell’imposta di bollo, con il versamento mediante modello F24 nel termine previsto per la registrazione dell’atto.
Resta ferma la possibilità, per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, di continuare ad assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno telematico.
Si dispone l’accorpamento dell’imposta di bollo con i diritti riscossi dagli uffici consolari e si prevede che gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari non sono assoggettati ad imposta di bollo.
Dlgs con modifiche alle tasse ipotecarie e catastali
Per le modifiche alle tasse ipotecarie e tributi speciali si prevedono modifiche al tributo dovuto per la consultazione ipotecaria, con, tra l’altro, l’eliminazione della misura impositiva graduale legata al numero di formalità, l’introduzione delle voci di tariffa per i nuovi servizi dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’Anagrafe Immobiliare Integrata la riduzione degli importi delle ispezioni ipotecarie del 20% (anziché 10%) per le richieste effettuate in via telematica, l’estensione della gratuità delle operazioni inerenti al servizio ipotecario anche alle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato.
Per i tributi speciali dovuti per i servizi resi dall’Agenzia è previsto il raggruppamento in un’unica tabella suddivisa in 3 voci, l’aggiornamento e la forfetizzazione degli importi dovuti, l’inserimento di ipotesi espresse di esenzione per i servizi erogati con modalità interamente automatizzata.
Per i tributi speciali catastali è prevista la gratuità per le consultazioni della base informativa catastale per via telematica e l’eliminazione, nell’ambito della forfettizzazione dei tributi speciali catastali, delle misure impositive graduali legate al numero degli elementi oggetto di richiesta.
Dlgs successioni e donazioni. le novità per banche dati catastali
Infine come evidenzia il comunicato stampa il Dlgs sulle successioni e donazioni interviene anche su:
- Procedure di accesso alla banca dati ipotecaria e catastale L’accesso alla consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale sarà consentito a chiunque, sulla base delle indicazioni contenute in un provvedimento che sarà adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, si ampliato il novero dei soggetti che, per finalità di pubblico interesse o per lo svolgimento di funzioni ausiliarie in ambito giurisdizionale, possono accedere con modalità telematiche alle banche dati ipotecaria e catastale in esenzione da tributi ed oneri e si introduce un regime di gratuità per il rilascio telematico delle mappe catastali.
- Aggiornamento delle intestazioni catastali Per migliorare le informazioni registrate nella banca dati del catasto, in caso di decesso di persone fisiche titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione, l’aggiornamento degli intestatari catastali è effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle entrate in esenzione da tributi ed oneri sulla base delle risultanze dell’Anagrafe tributaria. Il soggetto che gode di un diritto di accrescimento deve comunicare questa informazione all’Agenzia tramite una domanda di voltura in regime di esenzione.
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Dichiarazione morte presunta: cosa cambia con il ddl semplificazioni
In data 26 marzo durante il Consiglio dei ministri viene approvato su proposta del ministro Paolo Zangrillo, un disegno di legge che interviene in diversi settori al fine di semplificare la PA.
Tra le novità, ve ne sono in tema di morte presunta, con la modicia dei termini della relativa dichiarazione.
Come evidenziato dal comunicato stampa dello stesso Ministro Zangrillo, datato 26 marzo, per le persone scomparse e presunte morte si riducono i tempi per far rivalere il diritto all’eredità e al possesso o all’uso dei beni.
Gli anni necessari per dichiarare la morte passano da dieci a cinque e dimezzati anche i tempi per la dichiarazione di assenza: un anno dall’ultima notizia anziché due.
Morte presunta: cosa prevede il DDL Semplificazioni
Con l'art 11 del DDL semplificazioni rubircato Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta si vuole modificare gli articoli 49 e 58 del codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta.
Dai dati acquisiti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, riferiti al periodo 1° gennaio 1974 –30 giugno 2019, si contavano ben 244.703 denunce, 182.007 ritrovamenti, ma 62.696 persone ancora da rintracciare.
Tali dati sono in continuo aumento e, al 30 settembre 2019, le persone da rintracciare sono complessivamente 63.837.
La scomparsa di una persona determina un grave stravolgimento della vita delle famiglie non solo sul piano affettivo ma anche sotto il profilo patrimoniale, anche per gli aspetti inerenti i rapporti giuridici.
Nel caso in cui la scomparsa di una persona si protrae nel tempo, infatti, il legislatore del Capo I del Titolo IV, Libro I, ha previsto che, decorsi due anni dall’ultima notizia, si possa far luogo alla dichiarazione giudiziale di assenza, mentre, trascorsi dieci anni, a quella di morte presunta.
Gli articoli 49 e 58 C.C. difatti, rispettivamente, recitano: “trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente… che ne sia dichiarata l’assenza”; “Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente il tribunale competente secondo l’art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia.”
In definitiva, con la dichiarazione di morte presunta si attua un mezzo di accertamento indiretto della morte di un soggetto ed appare chiaro dalla lettura dell’art. 58 che i presupposti richiesti dal legislatore sono:
- l’accertamento della sparizione di un soggetto ad un dato momento
- e l’assoluta carenza di notizie per dieci anni.
La disposizione si propone di modificare le due predette norme in modo da portare i termini nelle stesse indicati dagli attuali due e dieci anni ad uno e cinque anni, periodo ritenuto più congruo alle esigenze delle famiglie e all’evoluzione del contesto sociale e giuridico rispetto a quando sono state adottate le norme del Codice civile.