• Successioni

    Novità su imposta di successioni e donazioni: commento ADE

    Con la Circolare n 3 del 16 aprile le Entrate commentano le principali novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni intervenute a seguito della Riforma Fiscale (Legge n 111/2023).

    Come evidenziato in premessa del documento ADE esse riguardano:

    • l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta;
    • le modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie, che vengono riportate all’interno del TUS;
    • l’estensione dell’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti derivanti da trust;
    • la semplificazione delle dichiarazioni, anche con riferimento ai documenti allegati e all’invio telematico.

    Inoltre le Entrate hanno commentato anche le seguenti norme:

    • l’articolo 7 della legge 4 luglio 2024, n. 104, recante «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore»;
    • l’articolo 4 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 872, recante «Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111».

    Vediamo il chiarimento sulle liberalità indirette.

    Donazioni indirette: il commento Ade nella Circolare n 3/2025

    Il documento ADE commenta tra le novità introdotte dal decreto delegato, la modifica dell’articolo 56-bis del TUS, concernente l’attività accertativa in relazione alle liberalità indirette.
    A seguito della modifica normativa, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti) può essere effettuato «esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi».
    Non è, quindi, più richiesta l’ulteriore condizione per la quale dette liberalità debbano aver determinato (sole o unitamente ad altre già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario) un incremento patrimoniale «superiore all’importo di 350 milioni di lire».
    Il successivo comma 2 dell’articolo 56-bis stabilisce che, alle liberalità anzidette, si applichi l’aliquota dell’8 per cento, per la parte eccedente l’eventuale franchigia di cui all’articolo 56 del TUS.
    La norma, inoltre, prevede espressamente che la registrazione delle liberalità indirette possa avvenire anche volontariamente, ai sensi dell’articolo 8 del TUR; in tal caso, si applica l’imposta tenendo in considerazione sia le aliquote, sia le eventuali franchigie previste dall’articolo 56 del TUS.

    Disciplina del coacervo: commento ADE nella Circolare n 3/2025

    La novella normativa interviene sull’articolo 57, comma 1, del TUS, prevedendo, ai soli fini delle franchigie di cui all’articolo 56, che il valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante a favore del donatario sia sommato idealmente al valore delle quote spettanti o dei beni e diritti oggetto della donazione.

    Si evidenzia, sul punto, che tale orientamento era già stato assunto dall’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023.
    Con il suddettp documento di prassi è stato, inoltre, precisato che dal coacervo donativo vanno escluse, ai fini della verifica del superamento della franchigia, le “donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata”.
    Con l’intervento normativo in esame è stato, poi, espressamente abrogato l’articolo 8, comma 439, del TUS, disciplinante l’istituto del c.d. “coacervo successorio”. 

    Tale istituto era, tuttavia, da ritenersi già implicitamente abrogato, come chiarito dalla predetta circolare.

    Sanzioni per la dichiarazione di successione: le modifiche

    L’articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 87 del 2024 modifica varie disposizioni in merito all’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, con una generale riduzione delle stesse.
    In particolare, in forza delle modifiche:

    • all’articolo 50, comma 1, del TUS46, rubricato «Omissione della dichiarazione»:
      • l’omessa presentazione della dichiarazione di successione è punita con una sanzione pari al 120 per cento dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 120 al 240 per cento);
      • la presentazione della dichiarazione con un ritardo non superiore a 30 giorni è punita con una sanzione del 45 per cento dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 60 al 120 per cento); si segnala che, con la risoluzione n. 2/E del2025, il relativo codice tributo “A150” è stato ridenominato “Successioni – Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Avviso di liquidazione – Art. 50 del TUS”;
    • all’articolo 51 del TUS47, rubricato «Infedeltà della dichiarazione»:
      • nelle ipotesi di cui al comma 1 (tra cui, ad esempio, l’omessa indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell’imposta o la loro indicazione infedele), si applica una sanzione amministrativa pari all’80 per cento della differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella dichiarata (anziché dal 100 al 200 per cento);
      • nelle ipotesi di cui al comma 3 (tra cui, ad esempio, i casi in cui l’omissione o l’infedeltà attengano a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo), trova applicazione la sanzione da 250 a 1000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 2 milioni di lire);
    • all’articolo 53 del TUS48, rubricato «Altre violazioni»:nelle ipotesi di cui al comma 1, all’erede o al legatario a cui
      sono devoluti beni culturali si applica la sanzione amministrativa pari all’80 per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta (in luogo di quella dal 100 al 200 per cento);
    • nelle ipotesi di violazione di divieti e di inadempimento di obblighi posti a carico di soggetti terzi, di cui ai commi 2 e 3, si applicano le sanzioni amministrative pari, rispettivamente, all’80 per cento (in luogo di quella dal 100 al 200 per cento) e da 250 a 2000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 4 milioni di lire);
    • al comma 4, è stato soppresso il secondo periodo, il quale attribuiva ai legali rappresentanti delle banche, società o enti, una presunzione di responsabilità per le violazioni commesse da questi ultimi.

    Allegati:
  • Successioni

    Patto di famiglia: tassazione delle attribuzioni compensative

    Con la Risoluzione n. 12 del 14 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sulla tassazione, ai fini dell’imposta di donazione, delle “attribuzioni compensative” .

    L'agenzia in sintesi, nel documento di prassi evidenzia che l’aliquota e la franchigia dell’imposta di donazione da applicare alle “attribuzioni compensative” rientranti nel patto di famiglia sono determinate in base al rapporto di parentela esistente fra il disponente e il legittimario non assegnatario.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Patto di famiglia: che cos’è?

    Secondo quanto stabilito dall’articolo 768-bis del codice civile, il patto di famiglia è «il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti».
    Al fine di tutelare il diritto alla quota di legittima spettante ai legittimari non assegnatari, il successivo articolo 768-quater prevede che «Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore. Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione».
    Ai fini delle imposte indirette, l’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS), approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, al comma 4-ter1 , prevede che «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente.
    In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. 

    Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. 

    Il mancato rispetto delle condizioni comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

    Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti».

    Patto di Famiglia: Circolare n 3/2008 e la principale giurisprudenza

    Al riguardo, la circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, al paragrafo 8.3.2, ha chiarito che l’agevolazione in parola «si applica esclusivamente con riferimento al trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia, e non riguarda anche l’attribuzione di somme di denaro o di beni eventualmente posta in essere dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali in favore degli altri partecipanti al contratto. Tali ultime attribuzioni rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta delle  successioni e donazioni».
    Tale interpretazione è stata ribadita dalla successiva circolare 29 maggio  2013, n. 18/E, al paragrafo 5.3.2.

    Con un primo orientamento, espresso con ordinanza 19 dicembre 2018, n.  32823, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui «il patto di famiglia di cui agli artt. 768 bis c.c. e ss. è assoggettato all’imposta sulle donazioni per quanto concerne sia il trasferimento dell’azienda o della partecipazione dal disponente al discendente (fatto salvo il ricorso delle condizioni di esenzione di  cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter), sia la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall’assegnatario dell’azienda o della  partecipazione ai legittimari non assegnatari; quest’ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all’aliquota ed alla franchigia relative non al  rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e  legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario».
    Successivamente, con sentenza 24 dicembre 2020, n. 29506, il Giudice di  legittimità, nel richiamare il riferito precedente n. 32823 del 2018, ha inteso  rivisitare il proprio orientamento.
    Più precisamente, la Corte, dopo avere chiarito che «l’obbligo di  liquidazione non ha fonte negoziale, ma legale, e che lo stesso non costituisce un  elemento accidentale dell’attribuzione, ma un elemento necessario, imposto dalla legge», ha evidenziato che l’effetto giuridico che ne deriva è «in tutto simile all’apposizione di un onere» ai sensi dell’articolo 58, comma 1, del TUS.

    Secondo la Cassazione, in particolare, deve ritenersi assoggettata all’imposta di donazione «la liquidazione del conguaglio ex art. 768 quater c.c., operato dall’assegnatario in favore dei legittimari non assegnatari […]. Solo in ciò discostandosi dal precedente più volte richiamato (Cass., Sez. 5, n. 32823 del 19/12/2018), questo Collegio ritiene che, una volta ricondotto il patto di famiglia alla disciplina fiscale dettata dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, […] la liquidazione del conguaglio, anche se operata dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali, deve essere considerata, ai fini fiscali, come liberalità dell’imprenditore nei confronti dei legittimari non assegnatari.

    In altre parole, proprio in virtù del richiamo al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, il patto di famiglia in cui il beneficiario del trasferimento di azienda o delle partecipazioni societarie liquidi il conguaglio agli altri legittimari, dal punto di vista impositivo, contiene più atti di liberalità dell’imprenditore, una a favore del beneficiario del trasferimento e le altre a favore degli altri legittimari non assegnatari».

    La Suprema Corte, quindi, ha concluso nel senso che «In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del

    legittimario non assegnatario, ai sensi dell’art. 768 quater c.c., è applicabile il disposto del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del

    legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio», precisando, altresì, che «L’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter, si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest’ultimo in favore degli altri legittimari».

    In considerazione del riportato orientamento di legittimità, i chiarimenti resi dalle circolari n. 3/E del 2008, al paragrafo 8.3.2, e n. 18/E del 2013, al paragrafo 5.3.2, sopra richiamati, devono essere precisati nel senso che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione alle “attribuzioni compensative” disposte dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l’aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario.

    Conclude l'agenzia che gli Uffici sono invitati a riesaminare i procedimenti pendenti interessati dalla questione di cui si tratta, alla luce dei chiarimenti e delle indicazioni che precedono.

  • Successioni

    Dichiarazione di successione 2025: aggiornamento del modello alla Riforma

    Con il Provvedimento n 47335 del 13 febbrio le Entrate pubblicano il nuovo modello della Dichiarazione di Successione e volture catastali, aggiornato in base alle novità della riforma fiscale.

    In attuazione del decreto legislativo del 18 settembre 2024, n. 139, concernente la riforma fiscale delle imposte indirette diverse dall’IVA, il modello dichiarativo e le relative istruzioni per la compilazione sono stati adeguati alle novità introdotte dalla riforma vediamo di seguito il dettaglio.

    Modello Dichiarazione di successione: novità introdotte dal 2025

    Il Modello di dichiarazione è aggiornato alla Riforma fiscale in particolare riguardo all’autoliquidazione dell’imposta di successione, da parte dei soggetti obbligati al suo pagamento, in luogo di quella effettuata dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate.

    Sintetizziamo le principali novità accolte dal Nuovo Modello della Dichiarazione di successione 2025:

    • per consentire l’indicazione dell’imposta, così autoliquidata, e la gestione delle relative modalità di pagamento come previsto dalle nuove disposizioni, nel quadro della dichiarazione di successione riservato alla liquidazione delle somme dovute (quadro EF) è stata inserita una specifica sezione.
    • con riguardo alla tassazione dei trust istituiti per testamento, è stato previsto il pagamento delle imposte ipocatastali in misura fissa, nonché l’opzione per il pagamento dell’imposta di successione, autoliquidata, in occasione della presentazione della dichiarazione, in luogo del momento in cui avviene il trasferimento dei beni e diritti ai beneficiari finali,
    • attuate le disposizioni sulle nuove modalità di tassazione dei tributi speciali relativamente ai servizi ipotecari e catastali e alla richiesta di “Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione”,
    • con riguardo al sistema sanzionatorio tributario, sono state recepite le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 relativamente al tardivo pagamento dell’imposta di successione, delle imposte ipocatastali e degli altri tributi autoliquidati.
    • è stato riorganizzato il quadro EI, contenente le dichiarazioni sostitutive di atto notorio necessarie per le volture catastali nei casi di “passaggi senza atti legali” e di “discordanza dati intestatario” degli immobili.

    Leggi l'Allegato 1 per scoprire tutte le novità introdotte nel modello di successione e volture catastali 2025.

    Allegati:
  • Successioni

    Autoliquidazione imposta di successione: codici tributo

    Con Risoluzione n 2 del 10 gennaio le Entrate hanno pubblicato i codici tributo per autoliquidare l'imposta di successione secondo le nuove regole.

    Autoliquidazione imposta di successione: codici tributo

    Viene innanzitutto ricordato che il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel seguito “TUS”, è stato modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139

    In particolare, viene modificato l’articolo 33 del TUS, prevedendo che “i soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione” e, all’articolo 37, che “il contribuente esegue il pagamento dell’imposta autoliquidata […] entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione”. 

    Inoltre, il medesimo articolo 33 del TUS dispone che “nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, con l’invito a effettuare il pagamento entro sessanta giorni”.

    È ammesso anche il pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 38 del TUS, ove si prevede che il contribuente può eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell’articolo 33, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all’articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.

    Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell’imposta autoliquidata ai sensi dell’articolo 33”

    Le nuove disposizioni trovano applicazione alle dichiarazioni di successione aperte dal 1° gennaio 2025

    Al fine di tener conto delle modifiche apportate con il citato decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, con la presente risoluzione si procede con l’istituzione e la ridenominazione dei relativi codici tributo instituiti con risoluzione n 16 del 2016.

    Autoliquidazione imposta di successione

    Per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione, autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al pagamento, è istituito il seguente codice tributo, da utilizzare mediante il modello F24:

    • “1539” denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione”.

    Per il versamento degli interessi dovuti in caso di pagamento rateale è istituito il seguente codice tributo: 

    • “1635” denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale”. 

    In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate: 

    • nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno del decesso; nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”; 
    • per il solo codice tributo “1539”, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è sempre valorizzato nel formato “NNRR”, ove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (in caso di pagamento dell’intero importo in unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”). 

    Se il contribuente sceglie di dilazionare il pagamento dell’imposta di successione, per il versamento iniziale previsto nella misura non inferiore al 20 per cento dell’imposta dovuta, da effettuare nello stesso termine del versamento in unica soluzione, il suddetto campo è comunque valorizzato con “0101”.

    Per il rimanente importo da versare ratealmente, in relazione a ciascuna rata il suddetto campo è valorizzato con il numero della rata in pagamento (ad esempio, “01”, “02”, “03” e così via) seguito dal numero complessivo delle rate (ad esempio, “08” oppure “12”).

    Versamento delle sanzioni per ravvedimento tardiva successione

    In ipotesi di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per tardiva presentazione della dichiarazione di successione di cui all’articolo 50 del TUS1 , per consentire il versamento della sanzione amministrativa dovuta, con la presente risoluzione si istituisce il seguente codice tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24: 

    •  “1549” denominato “Successioni – Tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Sanzione da ravvedimento – imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997”

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

    • nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno del decesso;
    • nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”. 

    Inoltre, con la presente risoluzione è ridenominato il seguente codice tributo, come di seguito indicato: 

    •  “1535” denominato “Successioni – Sanzione da ravIl versamento degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento è eseguito con il codice tributo già esistente “1537” denominato “Successioni – Interessi da ravvedimento – art. 13, D. Lgs. n. 472/1997”. vedimento – imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997”

    Versamento somme da avvisi di liquidazione per imposta di successione

    Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici si istituisce il seguente codice tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24: 

    • “A139” denominato “Successioni – Sanzione imposta sulle successioni – Avviso di liquidazione dell’imposta – Art. 33, comma 3, del TUS”. 

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio. 

    Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”. 

    Inoltre, con la presente risoluzione è ridenominato il seguente codice tributo, come di seguito indicato: 

    • “A150” denominato “Successioni – Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Avviso di liquidazione – Art. 50 del TUS”. Il versamento degli interessi dovuti a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici è eseguito con il codice tributo già esistente “A152” denominato “Successioni – Interessi – Avviso di liquidazione dell’imposta”

  • Successioni

    Trasferimenti aziende e partecipazioni: studio dei Notai sulle novità

    Con lo Studio n 100/2024Notai forniscono chiarimenti sui trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali.

    Lo studio analizza:

    • il nuovo testo dell’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139,
    • società di capitali – holding e società di mero godimento;
    • Controllo di diritto – integrazione del controllo già esistente,
    • Società di persone,
    • Società non residenti.

    Vediamo i commenti dei Notai sul primo punto.

    Trasferimenti esenti aziende e partecipazioni: studio dei Notai

    I Notai evidenziano che con la nuova formulazione dell’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990 viene mantenuta l’esenzione dall’imposta per i trasferimenti, effettuati anche tramite patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di aziende, di quote sociali e di azioni, ma vengono meglio chiariti le condizioni e l’ambito applicativo della stessa.
    Lo studio evidenzai che si conserva altresì la previsione relativa alla subordinazione del beneficio al rispetto del requisito del controllo di diritto, di cui all’art. 2359, comma 1, numero 1), c.c., per l’ipotesi di trasferimento di quote sociali o azioni di società di capitali soggette all’Ires, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al reg. (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al reg. (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato).

    Rispetto ad esso viene tuttavia meglio puntualizzato che deve trattarsi del trasferimento di una partecipazione che determini l’acquisizione o l’integrazione di un controllo già esistente.
    La più importante novità, spiegano i Notai è la  previsione di una disciplina differenziata degli adempimenti necessari per poter beneficiare dell’esenzione in parola.

    Il nuovo testo dell’art. 3, comma 4-ter, TUS, nell’ottica di superare i dubbi interpretativi sorti in ragione della precedente formulazione della norma, contempla tre diverse ipotesi:

    • in caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
    • n caso di quote sociali e azioni di società di capitali, di cui all’art. 73, comma 1, lettera a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
    • in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento3.

    In tutti questi casi, per poter godere del beneficio fiscale, gli aventi causa devono rendere apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o, viene aggiunto rispetto alla formulazione precedente della norma, al patto di famiglia.

    In continuità con la disposizione nella versione vigente, il mancato rispetto delle condizioni imposte dalla norma comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

  • Successioni

    Successioni e donazioni: novità in vigore dal 1° gennaio 2025

    Pubblicato in GU n 231 del 2 ottobre il Dlgs n 139/2024 con Disposizioni  per  la  razionalizzazione  dell'imposta  di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di  bollo  e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA

    In particolare, il Dlgs secondo i principi della Legge di Delega al Governo per la Riforma Fiscale (Legge n 111/2023) va ad agire secondo i seguenti criteri:

    • semplificazione,
    • certezza del diritto,
    • razionalizzazione.

    Alcune disposizioni apportano modifiche alla disciplina dell’imposta di successione e donazione in conformità ai principi di semplificazione e razionalizzazione della legge delega.

    Altre novità sono relative all’imposta di registro, all’imposta di bollo, alle tasse ipotecarie, ai tributi speciali catastali e agli altri tributi speciali previsti per i servizi resi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

    Vediamo alcune novità introdotte dal decreto sottolineando l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2025.

    Dlgs Successioni e donazioni: alcune novità

    L’articolo 1 introduce il principio di autoliquidazione dell’imposta sulle successioni, che ora è liquidata da parte dell’ufficio.
     Con la Dichiarazione di successione, l’imposta viene autoliquidata dal contribuente e versata entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione.
     Successivamente, l'ufficio controlla la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente, nonché dei versamenti e la loro corrispondenza con i dati indicati nella dichiarazione.
     La presentazione della dichiarazione avviene per via telematica, con modalità stabilite mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

    I non residenti possono inviare per posta raccomandata A/R.
     Con le novità non è più necessario allegare alla dichiarazione gli estratti catastali relativi agli immobili indicati in successione.

    In merito ai trust si stabilisce espressamente l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni anche ai “trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione”, ove determinino arricchimenti gratuiti in favore dei beneficiari.
     L’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e dei diritti a favore dei beneficiari e le relative franchigie e aliquote trovano applicazione in base al rapporto tra disponente e beneficiario.
    La norma consente al disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, al trustee di assolvere anticipatamente l’imposta, in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell’apertura della successione.

    In merito alla cessione di azienda:

    • si introduce la possibilità, nei casi di cessioni riguardanti l’azienda nella sua interezza o specifici complessi aziendali, di applicare separatamente le aliquote concernenti i trasferimenti a titolo oneroso delle distinte tipologie di beni che compongono l’azienda o il singolo ramo, a condizione che sia possibile imputare ai vari beni una quota parte del corrispettivo
    • si prevede che la base imponibile dell’imposta di registro, dovuta per i trasferimenti di aziende o diritti reali su di esse, sia determinata assumendo il valore venale complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento e sottraendo le passività, così come indicato nel nuovo articolo 51 del Tur.

    Dlgs Successioni e Donazioni: novità su imposta di registro e bollo

    Una delle novità principali riguarda l’autoliquidazione dell'imposta di registro, si sostituisce la modalità di liquidazione dell’imposta, da parte dell’ufficio, con l’autoliquidazione operata direttamente dagli obbligati al pagamento.
    Viene prevista una procedura informatica per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, superando le modalità previste precedentemente e rispondendo alle esigenze di digitalizzazione.

    In merito all’imposta di bollo si introduce la facoltà di integrare la dichiarazione dell’imposta di bollo, con modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito.

  • Successioni

    Dichiarazione di successione: cosa si deve sapere

    La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide generalmente con la data del decesso del contribuente.

    Vediamo tutte le regole nella Guida sui servizi ADE pubblicata a luglio 2024, con novità e conferme.

    Dichiarazione di successione: esenzioni

    Non è obbligatorio presentare la dichiarazione se contemporaneamente:

    • L’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto.
    • L’eredità ha un valore non superiore a 100.000 euro.
    • L’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

    Attenzione al fatto che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una dichiarazione di successione precompilata che include anche la richiesta di voltura catastale degli immobili, se presenti. La dichiarazione precompilata contiene già diversi dati in possesso dell’Agenzia, che possono essere validati o modificati.

    I dati degli immobili vengono proposti con modalità di “compilazione assistita”, il che significa che gli immobili intestati alla persona deceduta possono essere inseriti in dichiarazione semplicemente selezionandoli da un elenco precompilato contenente gli immobili presenti in Catasto.

    Il servizio di precompilazione degli immobili viene fornito solo se non vi sono situazioni da sanare o aggiornare in Catasto riguardo alle intestazioni, ai diritti, alle quote di possesso e agli identificativi catastali. Non è previsto per gli immobili nei territori dove vige il Sistema Tavolare di Trento e Bolzano e per le dichiarazioni sostitutive di una precedentemente presentata.

    Dichiarazione di successione: come si presenta

    la Dichiarazione di successione deve essere presentate con le seguenti modalità:

    • Accesso al Servizio Web: Disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Si può accedere al servizio cercando "successione" nel campo di ricerca.
    • Software di Compilazione: È possibile compilare la dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali utilizzando il software “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali”, per poi trasmetterla attraverso i canali telematici.
    • Presentazione Telematica: Il modello di dichiarazione e le eventuali dichiarazioni integrative possono essere trasmesse telematicamente tramite un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, previa prenotazione di un appuntamento.

    Durante la compilazione, è possibile richiedere l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione, utile per svincolare conti correnti o altri titoli finanziari detenuti presso istituti bancari. L’attestazione viene rilasciata previo pagamento degli oneri relativi al momento dell’invio del modello dichiarativo.

    In caso di incongruenze nei dati catastali, è possibile chiederne la correzione attraverso il servizio online di segnalazione catastale disponibile in area libera del sito dell’Agenzia

  • Successioni

    Donazione con bonifico estero alla nipote: sconta l’imposta di successione

    Con la Sentenza n 7442 del 20 marzo la Cassazione, a tema di imposta di successione, ha stautito che sia rilevante per la imposizione un trasferimento in denaro con ordinativo di bonifico dall'estero da uno zio alla nipote.

    Vediamo i dettagli del caso di specie.

    Bonifico estero verso la nipote e donazione indiretta: principi della Cassazione

    La Cassazione per la sua decisione del caso di specie ha fatto richiamo alla sentenza n. 18725/2017, con cui le sezioni unite hanno chiarito che il trasferimento, con bonifico, di strumenti finanziari dal conto di deposito del beneficiante al conto del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette (articolo 809 cc), ma configura una donazione tipica (articolo 769 cc) a esecuzione indiretta.

    Viene ricordato che nel diritto civile nella categoria delle liberalità caratterizzate da animus donandi rientrano:

    • la donazione diretta,
    • le liberalità indirette.

    La qualificazione del trasferimento di denaro appartenente a uno o all'altro dei due casi ha conseguenze rilevanti sul piano della relativa disciplina.

    Per la donazione diretta il codice civile prescrive la forma dell’atto pubblico a pena di nullità. 

    Pertanto è una donazione nulla, per mancanza di atto pubblico, il bonifico di una somma di denaro effettuato per spirito di liberalità. 

    Sulla richiamata conclusione poggia il primo motivo di ricorso della ricorrente della sentenza in esame.

    la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge da parte della sentenza impugnata, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la liberalità avente a oggetto strumenti finanziari fosse valida anche in difetto di stipulazione in forma pubblica. 

    La ricorrente afferma che, essendo affetta da nullità, la liberalità non poteva costituire il presupposto di un’obbligazione tributaria.

    La decisione di Cassazione in oggetto è rilevante poiché rafforza l’orientamento secondo cui le donazioni di denaro effettuate tramite bonifico bancario (atti di liberalità) assumono diversa connotazione ai fini civilistici e ai fini fiscalicon la conseguenza che la conclusione delle sezioni unite rileva ai soli fini civilistici.

    In sintesi, secondo giurisprudenza e dottrina, in ambito tributario si distinguono:

    1. le donazioni dirette o “formali”, che nascono dalla stipulazione in forma solenne di un contratto tra donante e donatario (ex articolo 769 cc)
    2. le donazioni indirette (anche se formali), di cui all’articolo 809 cc, non attuate nella forma solenne prevista per il contratto di donazione, ma attraverso un altro strumento negoziale, avente scopo tipico diverso dalla causa donandi, ma in grado di produrre l’effetto indiretto di un arricchimento di una parte, con contestuale depauperamento dell’altra. Si citano come esempi, l’adempimento di un debito altrui; la rinuncia a un diritto; il contratto a favore di un terzo; l’accollo di un debito altrui.
    3.  “donazioni informali”, che consistono nello svolgimento di un’attività materiale (come il trasferimento di denaro o di strumenti finanziari con consegna brevi manu o impartendo un ordine di bonifico bancario o cointestando un conto corrente bancario o un qualsiasi altro rapporto bancario; la consegna di un assegno circolare intestato al donatario e altri) o nella tenuta di un comportamento consapevolmente omissivo, con la conseguenza, anche in questo caso, della diminuzione del patrimonio del soggetto dante causa e l’aumento del patrimonio del soggetto beneficiario.

    La suprema Corte segna la linea di confine tra:

    • la donazione indiretta risultante da atti soggetti alla registrazione e
    • la donazione indiretta non risultante da atti soggetti alla registrazione.

    Ai sensi dell’articolo 56-bis del Dlgs n. 346/1990, la donazione indiretta informale (non risultante da atti soggetti a registrazione) è rilevante ai fini dell’imposta sulle donazioni in caso di:

    1. registrazione “volontaria” della donazione indiretta non risultante “da atti soggetti alla registrazione”
    2. donazione indiretta non da atti soggetti alla registrazione “confessata” dal contribuente nell’ambito di una procedura di accertamento tributario.

    A tal proposito nel caso di specie, iI giudici di legittimità precisano che le dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, dalle quali deve risultare l’esistenza di tali donazioni, possono provenire anche dal donante, oltre che dal donatario, avendo le parti “interesse comune” alla realizzazione della liberalità.

    Di conseguenza, anche l’istanza diretta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero (ex articolo. 5-quater del Dl n. 167/1990), può servire a tale scopo.

    L’Agenzia delle entrate con circolare n 30/20215 ha espressamente previsto che “nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, possono emergere trasferimenti di ricchezza non formalizzati in atti scritti effettuati nei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione” ritenendo che “(…) il contribuente (ferma restando la possibilità, secondo i principi generali, di regolarizzare la propria posizione, possa altresì fornire le informazioni utili all’accertamento delle imposte in questione in sede di procedura di collaborazione volontaria”.

    La Corte richiarma tale circolare e evidenzia, che il preciso riferimento a liberalità consistite nell’elargizione di prelievi in contante o nella richiesta di bonifici su conti correnti esteri a favore di terzi beneficiari postula che la successiva istanza di collaborazione volontaria, idonea ad assumere rilevanza ai fini del citato articolo 56-bis, non può che essere presentata dal disponente, trattandosi dell’unico legittimato ad avvalersi della facoltà di acconsentire all’emersione dei capitali detenuti all’estero attraverso la voluntary disclosure.

    La Cassazione con la sentenza n 7742/2024 ha, pertanto, enunciato due principi:

    • In tema di imposta sulle donazioni, l’ art. 56-bis, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 , va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’ art. 769 cod. civ. , e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l’aliquota dell’8%) – pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione – in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (€ 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, € 100.000 per fratelli e sorelle, € 1.500.000 per persone portatrici di handicap)
    • In tema di imposta sulle donazioni, la dichiarazione prevista dall’ art. 56-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 , al fine dell’accertamento e della sottoposizione all’imposta delle liberalità diverse dalle donazioni (nella specie, di una donazione informale avente ad oggetto il trasferimento, mediante bonifico bancario dal conto corrente del donante al conto corrente del donatario, di attività finanziarie detenute all’estero), può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall’istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all’estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’ art. 4, comma 1, del d.l. 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227”.

  • Successioni

    Accesso eredi ai dati polizze vita: i criteri per Garante e Cassazione

    Con l'Ordinanza n 3565 del giorno 8 febbraio la Cassazione ha confermato il diritto degli eredi di conoscere i nomi dei beneficiari delle polizze vita.

    Ricordiamo che già il garante della privacy si era espresso in proposito con il documento interpretativo n 520/2023 (GU n. 281/2023) trattando appunto la questione della conoscibilità dei dati identificativi al terzo beneficiario delle polizze vita. In sintesi l'Ordinanza della Cassazione conferma l’esigenza di tutela giudiziale dei diritti successori rispetto alla riservatezza dei dati.

    Accesso degli eredi ai dati delle polizze vita: criteri della Cassazione

    La Cassazione evidenzia come la risoluzione della qustione prospettata derivi dal bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei dati personali e l’interesse alla tutela giurisdizionale dei terzi. 

    Per giungere alla pronuncia si fa riferimento all'art 2 terdecies del Dlgs n 19672003 che al comma 1 sancisce che il diritto di accesso ai dati personali del defunto può essere esercitato “da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.

    Il comma 2 dello stesso articolo sancisce che la legittimazione all’esercizio del suddetto diritto da parte dei soggetti indicati è esclusa nei casi specificamente previsti dalla legge nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al successivo comma 3.

    Il comma 5 sancisce che “in ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”.

    Secondo la Cassazione è appunto il comma 5 dell’art. 2-terdecies del DLgs. 196/2003 a costituire la base normativa per il riconoscimento del diritto di accesso degli eredi e dei chiamati all’eredità ai dati personali di soggetti deceduti, relativamente ai dati dei beneficiari delle polizze vita.

    L’ordinanza n. 3565/2024 suggerisce i criteri che il giudice deve adottare in ordine alla valutazione della “non pretestuosità” dell’interesse allegato dal richiedente per accedere ai dati del beneficiario.

    In sintesi, per la Casazione è necessario e sufficiente verificare che l’istanza proposta non sia del tutto pretestuosa, caso che si verifica se il richiedente non vanta, neppure in astratto, una posizione di diritto soggettivo sostanziale, che si ricolleghi all’esigenza di conoscenza dei dati.

    Il diritto di accesso ai dati del beneficiario, spiega la Cassazione, è accoglibile ogni volta che la richiesta di accesso appaia plausibile, ossia non si palesi già a prima vista come manifestamente pretestuosa, inammissibile o improcedibile, attenendosi a quanto evidenziato dal Garante della privacy rispetto ai criteri della compagnia assicurativa, titolare del trattamento, in ordine all’accoglimento della richiesta di accesso ai dati del beneficiario formulata dagli eredi o dai chiamati all’eredità dell’assicurato in via stragiudiziale.

    Accesso degli eredi ai dati delle polizze vita: chiarimenti del Garante

    Pubblicata in GU n 281 del 1 dicembre, la Delibera del 26.10.2023 del Garante per la privacy con il Documento interpretativo n 520/2023, in materia di esercizio del diritto di accesso da parte di eredi e dei chiamati all’eredità ai dati personali di soggetti deceduti, specifica gli obblighi delle Compagnie assicurative con particolare riferimento ai dati dei beneficiari di polizze vita.

    In sintesi, le compagnie assicurative, previe verifiche di seguito elencate, sono tenute a comunicare tali dati agli eredi o chiamati alla eredità del contraente.

    Il documento interpretativo dopo aver enunciato il quadro normativo e della giurisprudenza di riferimento, vista l’incertezza interpretativa che si è determinata in materia, specifica quanto segue.

    Tra i dati ai quali è possibile accedere ai sensi del combinato disposto tra gli art. 15 del Regolamento UE n 679/2016 e 2-terdecies del DLgs. n. 196/2003, rientrano anche i dati personali dei beneficiari di polizze assicurative accese in vita da una persona deceduta, in presenza di determinati presupposti e previa attenta valutazione comparativa tra gli interessi in gioco effettuata dall’impresa assicuratrice titolare del trattamento.

    Considerato che la tutela della riservatezza dei dati personali non ha un valore assoluto, il titolare del trattamento deve contemperare tale diritto con quello di difendersi in giudizio esercitato da colui che accede ai dati personali del de cuius.

    Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “l’interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, tra i quali l’interesse, ove autentico e non surrettizio, all’esercizio del diritto di difesa in giudizio”.

    Ciò significa che a fronte del dichiarato interesse del richiedente a conoscere anche i nominativi dei beneficiari delle polizze, il titolare deve eseguire un “controllo in negativo”, che si risolve nel verificare che non si tratti di un'istanza del tutto pretestuosa.

    In questo senso il titolare dovrà verificare la sussistenza dei presupposti di seguito indicati:

    • 1) che il soggetto che esercita il diritto di accesso ai dati del defunto sia portatore di una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio, corrispondente alla qualità di chiamato all’eredità o di erede;
    • 2) che l’interesse perseguito sia concreto e attuale, cioè realmente esistente al momento dell’accesso ai dati, strumentale o prodromico alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria.

    Si invitano i titolari del trattamento a valutare l’adeguatezza dell’informativa resa sia al contraente che al/i beneficiario/i delle polizze (rispettivamente ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14, par. 1 lett. e) del Regolamento) alle indicazioni contenute nel presente provvedimento.

    Viene anche sottolineato che, il soggetto che riceve i dati dell’interessato dovrà, a sua volta, nel trattare i dati ricevuti, rispettare rigorosamente la finalità di tutela dei propri diritti successori in sede giudiziaria sottesa a tale comunicazione.

    Allegati:
  • Successioni

    Coefficienti usufrutto 2024: le tabelle nel decreto MEF

    Pubblicato in GU n 302 del 29 dicembre il Decreto MEF con l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio legale di interessi.

    Nel dettaglio, con l'art 1 del decreto in oggetto, viene previsto che il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.
    Inoltre, viene previsto che, il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.
    In allegato al decreto viene anche pubblicato il l'allegato con i coefficienti 2024 per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 2,50 per cento.

    In decreto prevede che le disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2024.