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730/2025: invio entro il 30 settembre
Entro il 30 settembre va inviato il Modello 730/2025 che sia esso precompilato oppure ordinario.
Ricordiamo che con il Provvedimento n 114763 del 10 marzo le Entrate pubblicavano le regole e il relativo Modello 730/2025 e Istruzioni.
Con il Provvedimento n 120707 del 12 marzo venivano invece pubblicate le specifiche tecniche che consentono a sostituti d’imposta, Caf, professionisti e intermediari abilitati di trasmettere telematicamente le informazioni, relative al periodo d’imposta 2024.
Ricordiamo le principali novità di quest'anno.
Modello 730/2025: le principali novità
Tra le novità del Modello 73072025 figurano:
- Ampliamento platea 730: è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali:
- redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M);
- plusvalenze di natura finanziaria (quadro T);
- Redditi a tassazione separata: da quest'anno i redditi assoggettati a tassazione separata vanno indicati nel quadro M anziché nel quadro D. In particolare, i rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti vanno indicati nel rigo M3 (ad esempio, rimborsi di spese sanitarie portati in detrazione negli anni precedenti al 2024);
- Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF: è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
- Nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.: per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
- Locazioni brevi: i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26 per cento nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
- Codice Identificativo Nazionale (CIN): per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare nella sezione III del quadro B il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo;
- Lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera: dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro;
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: per il solo periodo d’imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico: il lavoro sportivo dal 31 luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;
- Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 610,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
- Bonus tredicesima: per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un’indennità di importo pari ad euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- Trattamento Integrativo: per l’anno 2024, l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, se l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
- Lavoratori impatriati: ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024; i redditi prodotti dai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare (limitatamente al 40 per cento del loro ammontare in presenza di un figlio minore o in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime) al ricorrere di determinate condizioni;
- Rimodulazione delle detrazioni per oneri: per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024;
- Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale;
- Detrazione Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche: per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
- Opzione Superbonus 2023: per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- Detrazione bonus mobili: per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro;
- IVIE e IVAFE: l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero è fissata all’1,06 per cento, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l’aliquota è del 4 per mille annuo
- Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri: dall’anno 2024 è consentito ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani, situati a 20 km dal confine svizzero, in possesso di specifici requisiti, di optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.
- Ampliamento platea 730: è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali:
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Contributi alla Cassa del coniuge defunto: chiarimenti per la deducibilità
Con la Risposta a interpello n 190 del 21 luglio le Entrate hanno chiarito un aspetto fiscale di particolare interesse per pensionati ed eredi di ex dipendenti aderenti a casse assistenziali aziendali.
Il quesito riguarda la possibilità di dedurre dal reddito da pensione i contributi sanitari versati da un coniuge superstite, anche per familiari non fiscalmente a carico.
L’istanza è stata presentata da una pensionata, vedova di un ex dipendente di un gruppo bancario, iscritto a una Cassa di assistenza sanitaria aziendale.
Dopo il decesso del coniuge, la contribuente ha continuato a versare volontariamente i contributi alla stessa Cassa per sé e per il figlio, non a carico fiscalmente.
Il dubbio riguarda la deducibilità di tali contributi dal reddito di pensione, in analogia con quanto previsto per i lavoratori dipendenti e i pensionati che proseguono la copertura sanitaria integrativa.
Contributi alla Cassa del coniuge defunto: chiarimenti per la deducibilità
Secondo l'articolo 51 comma 2 lett a) del TUIR non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente o assimilato (compreso quindi il reddito da pensione) i contributi assistenziali versati a enti o casse con fini esclusivamente assistenziali, nel limite di 3.615,20 euro annui.
Tali enti devono essere:
- iscritti all’Anagrafe dei Fondi Sanitari (DM Salute 31/03/2008);
- operare in base a principi di mutualità e solidarietà;
- conformi a contratti collettivi o regolamenti aziendali.
L'art 10 comma 1 lett e-ter dello stesso TUIR prevede invece la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati ai fondi integrativi del SSN, con limiti simili, ma con finalità diverse rispetto agli enti assistenziali aziendali.
La differenza tra le due norme è fondamentale: solo l’art. 51 consente l’esclusione dal reddito da pensione, mentre l’art. 10 si applica ai versamenti deducibili dal reddito complessivo.
L’Agenzia nella risposta a interpello n 190/2025 conferma che la Cassa oggetto dell’interpello, in quanto ente con finalità esclusivamente assistenziali, rientra tra quelli indicati all’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR.
In particolare, viene riconosciuto che:
- anche i pensionati possono beneficiare della stessa esclusione dei dipendenti;
- la qualità di associato spetta ai superstiti (coniuge o figlio inabile), a condizione che il rapporto venga mantenuto attivamente;
- i contributi versati in favore di familiari non a carico (es. figli) sono comunque inclusi nel beneficio fiscale, se previsti da regolamento aziendale o statuto.
Dove indicare la deduzione nel modello 730
Qualora il sostituto d’imposta non abbia considerato l’esclusione dal reddito imponibile, il contribuente può comunque portare in deduzione i contributi nella dichiarazione dei redditi nel Modello 730, rigo E26, codice “21” (Altri oneri deducibili) con il limite annuo complessivo: € 3.615,20 ed è possibile includere anche i contributi per familiari non fiscalmente a carico.
È quindi importante che CAF e professionisti verifichino con attenzione l’eventuale presenza di queste situazioni per i clienti pensionati, al fine di evitare errori o mancati benefici.
Questa risposta delle Entrate conferma un principio rilevante: la continuità del trattamento fiscale anche per i superstiti di ex dipendenti, laddove lo statuto dell’ente assistenziale lo consenta.
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Modello 730 del 2025: guida al nuovo quadro T
Un tempo il modello 730 era utilizzato esclusivamente dai lavoratori dipendenti e dai pensionati: era un modello dichiarativo semplificato dedicato a quei contribuenti che corrispondevano le imposte per il tramite del sostituto d’imposta.
Con il passare del tempo questa impostazione è stata modificata dall’Agenzia delle Entrate, e oggi il modello 730 costituisce il modello dichiarativo di riferimento di coloro che non esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo.
In ragione di ciò, da alcuni anni il modello 730 ha subito una progressiva opera di ampliamento per consentire la dichiarazione di tutte quelle tipologie reddituali che interessano coloro che non sono titolari di partita IVA.
Proprio in quest’ottica, quest’anno, il modello del 2025, per l’anno d’imposta 2024, presenta una novità: l’inserimento del nuovo quadro T, dedicato alle plusvalenze di natura finanziaria.
In passato i contribuenti che percepivano questo tipo di redditi e volevano trasmettere il modello 730, dopo averlo trasmesso dovevano integrare la trasmissione del dichiarativo con il quadro RT attraverso una trasmissione separata del modello Redditi PF.
Similmente a come avveniva anche per i quadri RM e RW.
Oggi il quadro T, così come i quadri W e M (i corrispettivi dei quadri RW e RM), sono parte integrante del modello 730, il quale ormai non richiede più l’integrazione attraverso la separata trasmissione del modello Redditi PF.
Leggi anche Plusvalenze da criptoattività: come vengono tassate le persone fisiche?
Il nuovo quadro T del modello 730 del 2025
Il nuovo quadro T del modello 730 del 2025, dedicato alle “Plusvalenze di natura finanziaria” è composto da 8 sezioni:
- Sezione I: Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20%;
- Sezione II: Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%;
- Sezione III: Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate;
- Sezione IV: Plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni in paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri;
- Sezione V: Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività 26%;
- Sezione VII: Minusvalenze non compensate nell’anno;
- Sezione VIII: Riepilogo importi a credito;
- Sezione IX: Partecipazioni rivalutate.
Nella Sezione I vanno indicate le plusvalenze realizzate dal giorno 1 gennaio 2012 al giorno 30 giugno 2014, per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.
Di particolare rilevanza è la Sezione II che “va compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1 luglio 2014, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento”, come precisato dalle istruzioni del modello 730 del 2025.

Il rigo più importante è il rigo T11, dove:
- in colonna 1: va indicato “il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi”;
- in colonna 2: va indicato “l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti”.
Anche se non espressamente detto dalle istruzioni del modello, è presumibile affermare che i differenziali negativi vanno inseriti in colonna 2, dato che non c’è altro posto dove poterli indicare.
Nella Sezione III vanno indicate le “Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate”, divise in tre categorie:
- ante gennaio 2009;
- gennaio 2009 – dicembre 2017;
- gennaio 2018 – dicembre 2018.
Da gennaio 2019 anche queste plusvalenze sono sottoposte a imposta sostitutiva del 26%, per cui per quelle conseguite da tale data vanno dichiarate sulla Sezione II.
Il motivo che giustifica la presenza di questo quadro è che le plusvalenze derivanti dalla cessione di questo tipo di partecipazioni sono tassate per cassa, ma le modalità di tassazione e l’aliquota sono quelle applicabili nell’anno in cui è stato stipulato l’atto (di cessione) da cui deriva la plusvalenza stessa.
Altra Sezione particolarmente sensibile è la Sezione V che “va compilata per dichiarare le plusvalenze e gli altri proventi, per la parte che eccede la soglia di euro 2.000 nel periodo d’imposta sulle cessioni di cripto-attività, intese come rappresentazioni digitali di valore o di diritti, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento”.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo, sempre le istruzioni del modello 730 del 2025 precisano che “le plusvalenze […] sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto”.
Il rigo principale per il calcolo delle plusvalenze è il rigo T41, qui:
- in colonna 1: va indicato il totale dei corrispettivi percepiti in caso di vendita o il valore normale in caso di permuta
- in colonna 2: il relativo costo d’acquisto.
Similare è il successivo rigo T42 da utilizzare però nel caso in cui “il contribuente si sia avvalso dell’opzione per la rideterminazione del valore di ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023”.
Va precisato che in molte situazioni è possibile che l’onere dichiarativo non si risolva con la compilazione del solo quadro RT, in quanto il contribuente, in caso di detenzione del conto presso un intermediario all’estero potrebbe dover assolvere anche gli obblighi di monitoraggio fiscale, ai quali è dedicato il quadro W del medesimo modello 730. Senza trascurare che in caso di percezione di interessi attivi questi dovrebbero essere dichiarati come redditi di capitale.
Infine, in relazione al pagamento dell’imposta sostitutiva, le istruzioni del modello 730 del 2025 indicano di “utilizzare il codice tributo 1100 sia per le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettera da c-bis) a c-quinquies) del Tuir, sia per le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c) del Tuir realizzate dal 1° gennaio 2024”.
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730/2025: detrazione delle spese per intermediazioni immobiliare
Entro il 30 settembre è necesario inviare il Modello 730/2025 dei dipendenti e pensionati.
Tra le spese da portare in detrazione dall'irpef è possibile includere anche le spese per le intermediazioni immobiliari di chi ha acquistato l'abitazione principale.
Prima dei dettagli si ricorda che, ai fini dichiarativi, è possibile utilizzare tanto il modello 73072025 ordinario quanto quello precompilato, disponibile dal 30 aprile sul sito delle entrate.
In proposito leggi anche: 730 semplificato 2025: online dal 30 aprile.
Spese intermediazione immobiliare: detraibilità nel 730/2025
Le istruzioni al modello 730 evidenziano che per l'anno d'imposta 2024, nel Quadro E Oneri e spese è possibile indicare le spese sostenute per l'intermediazione immobiliare nell'acquisto dell'abitazione principale.

In particolare, tra le altre spese nei righi da E8 a E10 è possibile specificare la spesa sostenuta nel 2024.
Per identificare tale spesa è necessario riportare il codice "17" che come evidenziato nelle istruzioni viene utilizzato per i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale.
Attenzione al fatto che l’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro.Se l’unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 17;Ricordiamo che le condizioni per poter usufruire della detrazioni sono le seguenti:
- il contribuente deve aver sostenuto spese per intermediazione immobiliare relative all’acquisto dell’abitazione principale;
- per tale acquisto il contribuente si è avvalso di un “intermediario immobiliare” (è tale l’agente immobiliare se lavora per una agenzia iscritta al Registro delle imprese);
- l’immobile acquistato deve essere destinato dall’acquirente alla propria abitazione principale: a riguardo il contribuente deve predisporre una apposita autocertificazione.
Inoltre il contribuente deve predisporre e conservare la seguente documentazione:
- una certificazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risultano i dati anagrafici e fiscali del mediatore immobiliare (persona fisica o società che sia) e la spesa sostenuta;
- la fattura emessa dall’intermediario immobiliare, relativa alla spesa sostenuta, che deve essere intestata al proprietario dell’immobile;
- la distinta di pagamento da cui si evince che il mediatore è stato pagato con modalità tracciate.
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730/2025: regole per i controlli preventivi con modello a rimborso
Con il Provvedimento n 277593 del 1° luglio le Entrate fissano le regole per i controlli sul 730 a rimborso.
In particolare, sono approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2025 con esito a rimborso.
730/2025: regole per i controlli preventivi con modello a rimborso
Innanzitutto si ricorda che l'art 5 comma 3 bis del Dlgs n 175/2014 prevede che l’Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:
- presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;
- ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.
In proposito con il Provvedimento in oggetto si individuano gli elementi di incoerenza, quali:
- lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
- la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.
Inoltre è considerata come elemento di incoerenza la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
L’Agenzia può effettuare l’attività di controllo in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Il rimborso, se risulta spettante al termine del controllo preventivo, è erogato non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.Attenzione al fatto che i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate tramite CAF o professionisti abilitati, a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.
Allegati: -
730/2025: le novità del Quadro D
Il Modello 730/2025 reca diverse novità per quest'anno.
Tra queste vi sono le novità riguardanti il Quadro D a seguito dell'introduzione del nuovo Quadro M.
Nel 730/2025 alcuni redditi soggetti a tassazione separata, precedentemente indicati nel quadro D, hanno trovato una nuova collocazione e l'eliminazione della Sezione II, righi D6 e D7.
Viene mantenuta la Sezione I però rinominata "Altri redditi (redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi)".
La Riforma fiscale ha previsto, con il Dlgs n 1/2024, un ampliamento della platea dei soggetti che possono presentare il Modello 730, con l'introduzione dei nuovi Quadri T e M, rispettivamente dedicati alle plusvalenze di natura finanziaria e ai redditi soggetti a tassazione separata, ad imposta sostitutiva e ai dati relativi alla rivalutazione dei terreni.
Il Modello 730/2025 convesente quindi di essere utilizzato per dichiarare alcune fattispecie di reddito che, fino allo scorso anno, richiedevano la presentazione dei quadri "aggiuntivi" RM e RT del Modello Redditi PF.
730/2025: le novità del Quadro D
Il Quadro D si presenta come segue con i righi da D1 a D5

Rigo D1 – Utili ed altri proventi equiparati Nel rigo D1 indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione.
Rigo D2 – Altri redditi di capitale Nel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2024, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.
Rigo D3 – Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da altre attività di lavoro autonomo, che essendo carenti di alcune peculiarità proprie del lavoro autonomo, sono definite come assimilate.
Per tali compensi sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l’assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l’Appendice).Rigo D4 – Redditi diversi (per i quali non è prevista una detrazione)
Rigo D5 – Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettere
Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettereDal Qaudro D del Modello 730/2025 sono invece stati eliminati i righi D6 e D7, Sezione II, nei quali andavano esposti determinati redditi soggetti a tassazione separata.
Tali redditi sono accolti dal 2025 anno d'imposta 2024 nel nuovo quadro M, e in particolare si tratta di:
- redditi percepiti da eredi e legatari, prima indicati a rigo D6. Ora vanno indicati nel rigo M5, quadro M;
- imposte e oneri rimborsati nell'anno precedente a quello d'imposta e altri redditi soggetti a tassazione separata indicati prima nel rigo D7, ora sono indicati rispettivamente:
- nel rigo M2 in caso di:
- altri redditi di capitale qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 17, comma 1, lett. n), TUIR;
- importi derivanti da cessione di aree edificabili (indipendentemente dal periodo di possesso);
- somme percepite a titolo di indennità di esproprio di cui all'art 11 commi da 5 a 8 Legge n 413/1991;
- nel rigo M3, qualora si tratti di:
- rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta;
- canoni percepiti in periodo d'imposta successivo a quello di riferimento;
- nel rigo M4 in caso si tratti di rimborsi di oneri dedotti dal reddito complessivo;
- nel rigo M6 qualora si tratti di emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti.
- nel rigo M2 in caso di:
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730/2025: come detrarre le spese per assistenza personale
Il Modello 730/2025 serve per la dichiarazione dei redditi dei dipendenti e pensionati.
Il modello, con le relative istruzioni, è stato pubblicato dall'Agenzie delle Entrate al fine di dichiarare i redditi dell'anno d'imposta 2024. Scarica qui Modello 730/2025 e istruzioni.
Vediamo cosa si intende per spese di assistenza personale e a quale detrazione danno diritto.
730/2025: come detrarre le spese per assistenza personale
Le spese per assistenza personale vanno tra le altre spese detraibili nel Quadro E ai righi da E8 a E10.
Ricordiamo che ai Righi da E8 a E10 vanno indicate le spese desumibili dalla sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica contraddistinte dai codici da 8 a 48 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento, le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento, le spese contraddistinte dal codice 71, per le quali spetta la detrazione del 30 per cento, le spese contraddistinte dal codice 76, per le quali spetta la detrazione del 35 per cento, le spese contraddistinte dal codice 81, per le quali spetta la detrazione del 90 per cento.

In base alle istruzioni al modello 730 nei quadro E ai righi preposti, per le spese di assistenza personale, va utilizzato il codice "15" nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Attenzione al fatto che sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che:
- non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti,
- di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti,
può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.
La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico.
Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importomassimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro.
Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l’assistenza:
- se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo da indicare non può superare 2.100 euro,
- se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza.
Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale
di quest’ultimo.
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Modello 730/2025: la tassazione agevolata delle mance
Le Entrate hanno pubblicato il Modello 730/2025 con le relative istruzioni per provvedere entro il 30 settembre all'invio della dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anno di imposta 2024.
Diverse le novità di quest'anno, per una sintesi leggi anche: 730/2025: tutto pronto per la dichiarazione dei redditi
Nel Modello 730 vanno indicata anche le mance dei dipendenti del settore turistico, vediamo le istruzioni.
Modello 730/2025: le mance dei dipendenti
La Sezione VII Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione del Modello 730/2025 va compilata dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (per la definizione di esercizi si veda l’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287) del settore privato che hanno percepito somme a loro destinate
a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamenti elettronici e a loro riversate.Modello 730/2025: rigo C16 per tassazione agevolata mance
Il rigo C16 può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande (art.5, legge 25 agosto 1991, n.287) del settore privato che nel 2024 hanno percepito somme dai clienti a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici e che nell’anno d’imposta 2023 hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro.
Ai fini del calcolo del limite reddituale previsto devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico- alberghiero e della ristorazione.
Salvo rinuncia scritta del lavoratore, il sostituto d’imposta assoggetta le mance a una tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento.
Questa tassazione agevolata può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 25 per cento della somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.La parte eccedente il menzionato limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.
Modello 730/2025: imposta sostitutiva sulle mance
In generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta (in tal caso risulta compilato il punto 652 “Mance assoggettate ad imposta sostitutiva” della Certificazione Unica 2025 e il punto 653 “Imposta sostitutiva” o il punto 654 “Imposta sostitutiva sospesa”), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore.
Il contribuente può decidere, però, di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest’ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:- a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria le mance percepite che invece il datore di lavoro ha assoggettato a imposta sostitutiva (punto 652 della Certificazione Unica 2025 compilato). In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d’acconto;
- b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva le mance percepite che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 654 della Certificazione Unica 2025 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell’anno 2023 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti ammontari (entro il limite massimo dato dalla somma di tutti gli importi indicati nella colonna 2 del presente rigo di tutti i moduli compilati) e calcolerà sugli stessi l’imposta sostitutiva del 5 per cento.
L’indicazione nel rigo C16 delle mance percepite e assoggettate ad imposta sostitutiva è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14.

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro nel rigo C16:
- colonna 5: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 655 e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande;
- colonna 6: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 652 e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande.
Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro nel rigo C16:
- colonna 5: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 652 e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
- colonna 6: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 655 e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.
- colonna 7 (Assenza requisiti): se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio, nel caso di tassazione agevolata delle mance, ad esempio, perché nell’anno precedente sono state percepite somme superiori ad importo 50.000 euro) barrare la presente casella
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730 semplificato 2025: via alle modifiche dal 15 maggio
Dal 15 maggio 2025 sarà possibile accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle entrate, direttamente tramite l’applicazione web.
Dalla stessa data è possibile modificare e inviare anche il modello Redditi precompilato e nell’applicazione web sarà poi possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.
Ricordiamo che è possibile accedere alla sezione della propria precompilata, cliccando qui.
Le Entrate con il Provvedimento n 193922 del 24 aprile hanno fissato tutte le regole necessarie.
Attenzione a causa dell'intenso traffico sul sito all'ingrosso con le proprie credenziali può apparire il seguente messaggio:

730 precompilato 2025: il primo accesso
Appena effettuato il primo accesso della precompilata, le Entrate domandano se si vuole utilizzare la compilazione in modalità semplificata.
Si tratta di una possibilità, introdotta già nella dichiarazione dello scorso anno, e quest’anno è stata rivista e migliorata, consentendo di compilare il modello seguendo un percorso guidato.
I lavoratori dipendenti, i pensionati e i contribuenti che percepiscono redditi che vanno dichiarati con il modello 730, infatti, possono modificare, integrare o aggiungere dati utilizzando, oltre alla modalità di compilazione ordinaria, una modalità semplificata.
In questa modalità, le informazioni disponibili sulla situazione reddituale e sulle spese sostenute dal contribuente e dai familiari a carico, sono messe a disposizione in maniera dettagliata e rappresentate in modo intuitivo.Il contribuente può consultare i dati all’interno delle relative sezioni e sottosezioni e successivamente confermarle, integrarle o modificarle.
Dopo la validazione, i dati verranno riportati in automatico nei campi corrispondenti del modello 730.
Attenzione al fatto che il contribuente che preferisce tornare a integrare e modificare la dichiarazione con la modalità di compilazione ordinaria, ha la possibilità di farlo in qualsiasi momento selezionando un apposito pulsante presente nell’applicazione.730 precompilato accettato o modificato
Se il Modello 730 precompilato non richiede alcuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche e, di conseguenza, usufruire dei vantaggi previsti sui controlli.
Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, o mancanti, è necessario modificare o integrare la dichiarazione.
Le operazioni di modifica o di integrazione possono essere effettuate direttamente dall’interessato o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf, professionista).
Il modello 730 precompilato si considera accettato se:- è trasmesso senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata
- oppure se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito complessivo o dell’imposta.
Le Entrate riportano gli ulteriori seguenti esempi, la dichiarazione si considera accettata quando:
- vengono indicati o modificati i dati anagrafici del contribuente, senza però modificare il comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef
- vengono indicati o modificati i dati identificativi del sostituto che effettua il conguaglio
- viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico
- viene compilato il quadro per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello (quadro I)
- si congiunge la propria dichiarazione con quella del coniuge
- viene scelto di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.
- viene richiesta la suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.
Invece, la dichiarazione precompilata si considera modificata se vengono variati i redditi, gli oneri o le altre informazioni presenti in essa, oppure se sono inserite nuove voci non presenti nel modello precompilato.
Precompilata 2025: i dati inseriti dalle Entrate
L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:
- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
- spese sanitarie e relativi rimborsi;
- spese veterinarie;
- spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
- contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- spese funebri;
- spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
- erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
- spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
- spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
- spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;
- rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive (cd. “bonus vista”);
- rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
- oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione
730 precompilato congiunto
I coniugi possono presentare la dichiarazione congiunta se:
- possiedono solo redditi che si possono dichiarare con tale modello,
- almeno uno dei due può utilizzare il modello 730.
Anche se l’anno precedente si è presentato il modello 730 in forma congiunta, l’Agenzia delle entrate predispone comunque due distinte dichiarazioni, una per ciascun coniuge.
Chi presenta la dichiarazione congiunta è indicato come “dichiarante” (le operazioni di conguaglio verranno effettuate dal suo datore di lavoro o ente pensionistico), l’altro è definito “coniuge”.
Inoltre, è sempre necessario inserire il codice fiscale del coniuge nella sezione dei familiari.
Il dichiarante, dopo aver completato il suo modello, sceglie di congiungerlo a quello del coniuge (che a sua volta deve aver scelto la dichiarazione congiunta), selezionando nella sezione Dichiarazione congiunta “Sì, come dichiarante” e poi “Salva”.
In tal modo, le informazioni contenute nella dichiarazione del coniuge confluiscono nel 730 congiunto, disponibile e visualizzabile solo nell’area autenticata del dichiarante.730 precompilato e i rimborsi
In base ai dati inseriti dall’Agenzia delle entrate e a quelli modificati o integrati, il contribuente stesso può verificare se dalla dichiarazione risulta un credito, un debito o se non ci sono imposte né a credito né a debito (saldo zero).
Il rimborso o il pagamento delle imposte risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 precompilato avviene con le stesse modalità del 730 ordinario.
Pertanto, a prescindere dal fatto che la dichiarazione sia stata accettata o modificata, quando emerge un credito da rimborsare la somma si otterrà direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. In alternativa, dopo aver compilato il quadro I “Imposte da compensare”, il credito (per intero o in parte) può essere utilizzato per pagare, mediante compensazione nel modello F24, altre imposte non comprese nel modello 730.
Se, invece, emerge un debito il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettuerà la trattenuta.Se dal modello 730 precompilato “senza sostituto” emerge un credito e il contribuente ha fornito all’Agenzia le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice Iban), il rimborso viene accreditato su quel conto.
Allegati:
Quando, al contrario, emerge un debito, il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online (la procedura consente di poter utilizzare per l’addebito del modello F24 lo stesso Iban indicato per i rimborsi).
Può anche stampare il modello F24 che l'Agenzia ha già precompilato con i dati necessari e pagare con le modalità ordinarie.
Il contribuente, invece, che si rivolge per l’assistenza fiscale a un Caf o a un professionista abilitato, può trasmettere in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato. -
Bonus mobili: la detrazione nel 730/2025
Aperta ufficialmente la campagna dei Dichiarativi 2025 anno di imposta 2024, vediamo come vanno indicate nel Modello 730/2025 le spese sostenute per l'acquisto di mobili ai fini della detrazione.
730/2025: la detrazione del bonus mobili
Le istruzioni al Modello 730/2025 evidenziano tra le novità che per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro.
La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi nel modello 730 (o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.
Attenzione al fatto che ad esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.
Si ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici anche quando il contribuente ha scelto, in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura.Per tutte le regole del bonus mobili leggi anche Bonus mobili 2025: regole in vigore.
Detrazione per bonus mobili: dove indicarla nel 730/2025
Le spese sostenute per acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all’immobile ristrutturato va indicata nel Quadro E del modello 730/2025.
In particolare, occorre compilare il rigo E57 Spese arredo immobili ristrutturati.

Nella Colonna 1 e 3 (Numero rata) occorre indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata.
In Colonna 2 e 4 (Spesa arredo immobile) occorre indicare la spesa sostenuta entro il limite di 5.000 euro per le spese sostenute nel 2024, 8.000 euro per le spese sostenute nel 2023, 10.000 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 o nel 2022, e 16.000 euro per le spese sostenute nel 2021.
Ad esempio, se nel 2015 sono state sostenute spese per l’arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare ‘10’ nella colonna 1 “Numero rata” e 10.000 nella colonna 2 “Spesa arredo immobile”.
Attenzione al fatto che in presenza di più di un immobile ristrutturato va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello.