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Borse di studio ITS Academy, niente Irpef e dichiarazione dei redditi dal 2025
L’Agenzia delle Entrate conferma l’esenzione fiscale: le somme erogate agli studenti degli ITS Academy non devono essere inserite nel modello 730/2026 o nel modello Redditi Persone fisiche.
Borse di studio ITS Academy, niente Irpef: non vanno indicate nel 730
Buone notizie per gli studenti degli ITS Academy che hanno ricevuto una borsa di studio nel 2025.
Le somme erogate per frequentare i percorsi di istruzione tecnologica superiore sono esenti dall’Irpef e non devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi.
A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate con una nuova risposta pubblicata il 30 luglio 2026 tra le FAQ dedicate al modello 730/2026 e al modello Redditi Persone fisiche 2026.
Il chiarimento riguarda le borse di studio corrisposte dallo Stato, dalle Regioni, dalle fondazioni ITS Academy e dagli altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori.
Borse ITS Academy: cosa cambia per gli studenti
Per l’anno d’imposta 2025, le borse di studio interessate dalla nuova disciplina sono considerate redditi esenti.
Questo significa che gli studenti beneficiari:
- non devono pagare l’Irpef sulle somme ricevute;
- non devono riportarle nel modello 730/2026;
- non devono indicarle nel modello Redditi Persone fisiche 2026;
- non devono sommarle agli altri redditi imponibili.
Il vantaggio non riguarda, quindi, soltanto l’assenza di tassazione.
Le borse di studio non concorrono neppure alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.
Quali borse di studio sono esenti
L’esenzione si applica alle borse erogate agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy disciplinati dalla legge n. 99 del 2022.
Rientrano nell’agevolazione anche le borse destinate a sostenere gli stage aziendali e i tirocini formativi, che rappresentano una parte essenziale dei percorsi ITS.
La normativa prevede infatti che i tirocini e gli stage siano obbligatori per almeno il 35% del monte orario complessivo. Possono essere svolti anche all’estero ed essere sostenuti economicamente attraverso apposite borse di studio.
Sono interessate dall’esenzione le somme corrisposte:
- dallo Stato;
- dalle Regioni;
- dalle fondazioni ITS Academy;
- da altri soggetti pubblici.
La norma fa dunque riferimento sia alle borse erogate direttamente dalle fondazioni sia a quelle finanziate o corrisposte dalle amministrazioni pubbliche.
La nuova esenzione parte dal 2025
La detassazione è stata introdotta dall’articolo 10 del decreto legge n. 45 del 2025, convertito dalla legge n. 79 del 5 giugno 2025. La disposizione ha inserito il comma 9-bis nell’articolo 4 della legge n. 99 del 2022, stabilendo che, a partire dall’anno d’imposta 2025, le borse di studio destinate agli studenti degli ITS Academy sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
La norma comprende espressamente anche le borse che sostengono gli stage aziendali e i tirocini formativi previsti nell’ambito dei corsi.
Perché il chiarimento dell’Agenzia è importante
In assenza di una specifica esenzione, le borse di studio sono generalmente ricondotte tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi.
La nuova disposizione introduce invece un’esenzione espressa per le borse collegate ai percorsi ITS Academy. Di conseguenza, le somme ricevute nel 2025 non producono reddito imponibile ai fini Irpef.
Il chiarimento dell’Agenzia elimina così i dubbi operativi in vista della compilazione delle dichiarazioni relative al 2025.
Cosa controllare nel modello 730 precompilato
Gli studenti che hanno ricevuto una borsa di studio ITS Academy nel corso del 2025 possono verificare i dati presenti nella dichiarazione precompilata.
Poiché le somme sono esenti, non devono essere indicate tra i redditi imponibili. Nel caso in cui una borsa risultasse inserita come reddito assoggettato a Irpef, sarà opportuno controllare la documentazione rilasciata dal soggetto erogatore e correggere il dato prima dell’invio della dichiarazione.
È importante, inoltre, verificare che la somma ricevuta rientri effettivamente tra le borse previste dalla legge e che sia stata erogata da uno dei soggetti ammessi alla nuova agevolazione.
Borse ITS Academy: novità e sintesi dell’agevolazione irpef
Le borse di studio ITS Academy ricevute nel 2025:
sono esenti dall’Irpef;
non concorrono alla formazione del reddito imponibile;
non devono essere inserite nel modello 730/2026;
non devono essere riportate nel modello Redditi Persone fisiche 2026.
L’esenzione riguarda le borse erogate dallo Stato, dalle Regioni, dalle fondazioni ITS Academy e dagli altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi disciplinati dalla legge n. 99 del 2022.
Un sostegno alla formazione tecnica superiore
La misura si inserisce nel percorso di rafforzamento degli ITS Academy avviato con la legge n. 99 del 2022, che ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.
Gli ITS Academy hanno il compito di formare tecnici altamente specializzati, attraverso percorsi costruiti in collaborazione con imprese, università, enti di ricerca e istituzioni scolastiche.
Una parte significativa dell’attività formativa viene affidata a docenti provenienti dal mondo del lavoro, mentre stage e tirocini consentono agli studenti di acquisire competenze direttamente all’interno delle aziende.
L’esenzione fiscale delle borse di studio punta quindi a rafforzare il diritto allo studio e a ridurre i costi sostenuti dagli studenti per frequentare questi percorsi, comprese le spese per l’alloggio, gli spostamenti e le esperienze formative fuori sede o all’estero.
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Quando conviene scegliere il 730 senza sostituto
Nel Modello 730/2026 è presente la casella da barrare per avere i rimborsi delle imposte direttamente dal Fisco.
Si tratta della casella "730 senza sostituto", vediamo chi deve compilarla e a cosa serve.
Quando conviene scegliere il 730 senza sostituto
Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato con la modalità senza sostituto (in assenza del sostituto d’imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità):
- se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:
- trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
- o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche. Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;
- se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso relativo all’Irpef e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare secca e dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato è eseguito, a partire dal mese di dicembre, direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona,
compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

La casella “730 senza sostituto” deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:
- non ha un sostituto d’imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio o non vuole avvalersi di tale possibilità;
- presenta il Mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato o il modello 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate.
La casella "730 senza sostituto” va barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente deceduto che nel 2025 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In tali casi non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.
- se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:
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730/2026: nuovi codici per i mutui passivi
Il Modello 730/2026 contiene tra le altre novità il famigerato riordino delle detrazioni.
In particolare per i redditi superiori a 75.000 euro è stato introdotto un quoziente familiare che genera gli importi di detrazione e esclude alcune spese.
Le spese per gli interessi sui mutui passivi dall'anno di imposta 2025 dovranno essere particolarmente verificate in base a tele novità.
730/2026: attenzione alle detrazioni per i mutui passivi
Per quanto rigurda gli interessi passivi sui mutui, dal 2025 sono entrate in vigore alcune disposizioni che limitano, per i redditi superiori a 75.000 euro il diritto ad alcune fattispecie di detrazioni tra cui, appunto, quelle per gli interessi passivi sui mutui.
A tal fine occorre indicare in alcuni righi specifici del Quadro E del Modello 730/2026 anno di imposta 2025.
Nella compilazione della dichiarazione dei redditi per evitare di commettere errori occorre prestare attenzione a tali codici.
In sintesi, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri detraibili, salvo eccezioni, non vengono più considerati singolarmente, ma concorrono alla formazione di un ammontare massimo complessivo di spesa ammessa in detrazione.
Il limite di spesa viene calcolato moltiplicando un ammontare legato al reddito per un coefficiente basato sul numero di figli a carico, noto come quoziente familiare.
I coefficienti e gli importi di detrazione massima sono riassunti di seguito.
Reddito complessivo
Importo base
nessun figlio 0,5
1 figlio 0,7
2 figli 0,85
3+ figli o figlio disabile
75.001-100.000 euro
14.000
7.000
9.800
11.900
14.000
Oltre 100.000 euro
8.000
4.000
5.600
6.800
8.000
Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di 75.000 euro le seguenti spese:
- le spese sanitarie detraibili,
- le somme detraibili investite nelle startup innovative
- le somme detraibili investite nelle PMI innovative
Interessi passivi sui mutui: regole per la detraibilità 2026
Le spese sostenute per gli interessi passivi sui mutui rientrano nell’ambito applicativo delle nuove disposizioni legate al coefficiente familiare.
Tale novità ha portato a distuinguere, come evidenziato nelle istruzioni al Modello 730/2026 i mutui in base alla data di stipula:
- per mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024, gli interessi passivi relativi a contratti stipulati entro questa data rimangono esclusi dal calcolo del massimale. Continuano quindi a spettare secondo le regole ordinarie;
- per mutui stipulati dal 1° gennaio 2025 gli interessi relativi a nuovi contratti rientrano integralmente nel nuovo tetto di spesa.
A tal fine nel Quadro E del modello 730/2026 sono stati introdotti nuovi codici per identificare correttamente il periodo di stipula.
Occorre prestare attenzione al rigo E7 dove per i mutui per abitazione principale si dovrà distinguere con i seguenti codici:
Nei i righi da E8 a E10 vanno indicati gli altri mutui, dove i codici variano in base alle tipologie di finanziamento.Per indicare i mutui per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale sono necessari i seguenti codici:



Si rimanda alle istruzioni del Modello 730/2026 per ulteriori approfondimento.
Detraibilità interessi mutui prima casa: condizioni e limiti in base all’anno di stipula
La Guida ADE 2026 ha precisato che per gli interessi passivi sulla prima casa, condizioni e limiti diversi sono previsti a seconda della data di stipula del mutuo, in particolare:
- per i mutui stipulati dal 1° gennaio 2001 la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno (12 mesi) dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo
- per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1994 fino al 31 dicembre 2000, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo; fa eccezione il caso in cui al 31 dicembre 2000 non fosse già decorso il termine semestrale In particolare, per i mutui stipulati nel corso dell’anno 2000, se alla data del 1° gennaio 2001 era già decorso il termine semestrale per adibire l’immobile ad abitazione principale, il contribuente ha diritto alla detrazione solo se ha adibito l’immobile ad abitazione principale entro sei mesi dalla data dell’acquisto. Se, invece, a tale data il termine semestrale risultava pendente, per fruire della detrazione il contribuente ha potuto beneficiare del più ampio termine annuale (12 mesi) – e non sei mesi come nella previgente normativa – per adibire l’immobile a propria abitazione principale;
- per i mutui stipulati nel corso dell’anno 1993, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994;
- per i mutui stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo e deve essere indicato con il codice 8 nei righi da E8 a E10.
TABELLA DI RIEPILOGO PER DATA E LIMITE DI SPESA CONSENTITO
Fonte Agenzia Entrate Guida detrazioni 2026 -
Bonus musica: spese detraibili nel 730 per la formazione musicale dei figli
Tra le spese detraibili nel modello 730 di quest'anno per i redditi e le spese 2025 vi è anche il "bonus musica" la detraibilità delle spese per l'istruzione musicale dei figli.
Per i costi per l'iscrizione a cori, bande e scuole di musica, si ha diritto nella dichiarazione dei redditi 2026 ad una detrazione del 19%, vediamo tutte le regole e i massimali di detraibilità.
730/2026: detraibilità delle spese per istruzione musicale dei minori
Nel quadro E ai righi E8-E10 tra gli altri oneri vanno indicate le spese di istruzione musicale dei figli.
In particolare, come chiarito anche dalle entrate nelle maxi guida per i dichiarativi 2026 vi è il bonus musica
A decorrere dall’anno 2021, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute dai contribuenti per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni a:
- conservatori di musica;
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- scuole di musica iscritte nei registri regionali
- cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
Bonus musica nel 730: limiti e importi
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 1.000 per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera euro 36.000.
Nel predetto limite di reddito rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, (c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali).Con riferimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale valgono le precisazioni rese nel paragrafo “Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda”.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad es. i figli) e può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad es. i genitori).
In questo caso, sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.La spesa complessiva non può comunque superare euro 1.000 per ciascun ragazzo.
Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta
Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2025, la detrazione spetta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell’età.
Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10, riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.l contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, ovvero carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
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730/2026: visto di conformità, responsabilità di CAF e professionisti
L'Agenzia della Entrate ha recentemente pubblicato le maxi guide per i dichiarativi 2026.
Tra i chiarimenti e le istruzioni ve ne sono di utili per i CAF e i professionisti che prestano assistenza e appongono il visto di conformità, cosa fare in caso di errori nella dichiarazione dei redditi.
Chi paga e come, e quando è possibile ravvedersi.
Visto di conformità: che cos’è e chi lo rilascia
Gli intermediari che prestano assistenza fiscale rilasciano il visto di conformità nelle attività di assistenza fiscale.
Esso comporta specifiche responsabilità per:
- centri di Assistenza Fiscale (CAF),
- responsabili dell’Assistenza fiscale (RAF)
- professionisti abilitati.
Scopo del visto di conformità è quello di attestare la corrispondenza della dichiarazione dei redditi ai documenti presentati dal contribuente e alle regole fiscali previste.
Se si commettono degli errori è prevista una sanzione per i professionisti che se ne occupano.
Nella guida Ade appena pubblicata e intitolata “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”, ci sono specifiche indicazioni sul visto di conformità e su responsabilità e adempimenti per chi svolge l’assistenza fiscale.
Visto infedele: conseguenze
Viene ricordato che con l’articolo 39 del decreto legislativo n. 241/1997 e le successive modificazioni si prevede che CAF, RAF e professionisti abilitati debbano pagare una sanzione pari al 30 per cento delle imposte non versate, calcolata sulla differenza emersa tra quanto dichiarato e quanto effettivamente dovuto.
La sanzione si applica in visto infedele, quindi di errori nel modello 730, salvi i casi in cui ne è responsabile il contribuente.
Secondo la normativa, i professionisti sono tenuti ad effettuare specifici controlli sui documenti, come la verifica di detrazioni e crediti d’imposta spettanti.
Attenzione al fatto che, la sanzione può essere ridotta attraverso il ravvedimento con la correzione della dichiarazione, come stabilito dall'articolo 13 del Dlgs n. 472 del 1997, con i vari casi di ravvedimento.
Dichiarazione rettificativa: la correzione del 730
Il CAF o il professionista che si accorge di errori dopo l'invio della dichiarazione deve avvisare il contribuente in modo da procedere con la trasmissione di una dichiarazione rettificativa.
Attenzione la rettifica non può essere fatta se l’infedeltà del visto è già stata contestata tramite apposita comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione rettificativa in base alla datya in cui stata inviata:
- va trasmessa entro il 10 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta a cui si riferiscono i dati da correggere qualora ci sia lo stesso sostituto. Se varia il sostituto d’imposta la dichiarazione va classificata come “730 senza sostituto”;
- se si invia dopo il 10 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta da correggere va classificata come “730 senza sostituto”,
La responsabilità dell'intermediario si concretizza nel pagamento della sanzione pari al 30% delle imposte che risultano non versate a seguito dei controlli fiscali e le imposte e interessi restano a carico del contribuente.
Attenzione al fatto che CAF e professionisti non sono chiamati a rispondere di eventuali errori soltanto se il contribuente decide di correggere gli errori in autonomia tramite una dichiarazione integrativa con il modello Redditi PF.
Le verifiche dell’intemediario che rilascia il visto di confromità
Nell’ambito delle attività inerenti il rilascio del visto di conformità e dell’eventuale sua responsabilità, il CAF o il professionista abilitato sono tenuti a effettuare i controlli previsti dall’art. 2 del d.m. n. 164 del 1999. Per quanto chiarito nei paragrafi precedenti, le conseguenze dell’apposizione del visto infedele previste dall’art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, tuttavia, sono distinte in funzione dell’oggetto dei controlli.
Ne deriva che la menzionata responsabilità è conseguente al rilascio del visto di conformità infedele in relazione alla verifica:- della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- delle detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.
Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei controlli diversi da quelli di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato sono responsabili per la non corretta verifica:
- della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU);
- dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
- delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;
- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;
- dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
- degli attestati degli acconti versati o trattenuti.
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Controlli sul 730/2026 a rimborso: regole ADE
Con il Provvedimento n 182408 del 17 giugno le Entrate hanno pubblicato le regole per i controlli sul 730/2026 anno di imposta 2025.
Restano invariati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2026 che determinano un rimborso per il contribuente.
Controlli sul 730/2026 a rimborso: regole ADE
Gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2026 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi rispetto ai dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.
Possono anche essere selezionate le dichiarazioni dei redditi modello 730/2026, con esito a rimborso, in presenza di situazioni di rischio dovute a irregolarità rilevate negli anni precedenti.Si ricorda che i comma 3-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall’articolo 1, comma 949, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), prevede che “nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.”.
Allegati:
Per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell’articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate tramite CAF o professionisti abilitati.
Con il Provvedimento sono approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2026 con esito a rimborso. -
730/2026: i bonus per chi abita e lavora in montagna
Entro il 30 settembre occorre inviare il Modello 730/2026 dei dipendenti e pensionati.
Tra le novità di quest'anno c'è un credito di imposta per i dipendenti delle strutture sanitarie di montagna.
Vediamo come indicarlo nella dichiarazione per l'anno di imposta 2025.
Credito dipendenti strutture sanitarie di montagna: dove indicarlo nel 730/2026
Tra le novità del 730/2026 vi è il Credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: ossia l'agevolazione che spetta ai dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo.
Tale credito va indicato nel modello 730/2026 nel RIGO G10 con il codice 3 (art. 6, comma 4, legge 12 settembre 2025, n. 131).

In particolare si tratta del credito riconosciuto annualmente ai dipendenti di strutture sanitarie che prestano servizio in un Comune di Montagna e prendono in locazione oppure acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo che ha una popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed in esso insiste una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
È utilizzabile nella dichiarazione dei redditi ed è pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione oppure dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in corso di emanazione, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l’individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d’imposta di cui ai codici 1, 2 e 3.Inoltre sempre per chi abita e lavora in montagna ci sono da quest'anno agevolazioni nella dichiarazione ed in particolare:
- il credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo;
- il credito d’imposta per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.
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Precompilata 2026 per eredi: istruzioni per l’uso
L'agenzia delle entrate ha dato il via alle modiche e agli invii della dichiarazione precompilata 2026.Dal 19 maggio è possibile accedere nella sezione della Precompilata 2026 e procedere ad accettare o modificare la propria dichiarazione.Le Entrate hanno anche pubblicato una guida di istruzioni aggiornata, che come ogni anno anno dettaglia le regole.Tra queste vi sono le istruzioni per gli eredi che accedono alla precompilata per il proprio familiare deceduto, vediamo come fare.Precompilata per gli eredi 2026: istruzioni per l’uso
Chi è già in possesso della abilitazione necessaria può accede alla Precompilata come erede.Occorre procede come segue:
accedere da questa schermata alla precompilata

successivamente occorre selezionare dichiarazione come erede:

infine selezionare il codice fiscale della persona deceduta per la quale si intende presentare la dichiarazione dei redditi.

L'Agenzia mette a disposizione dell'erede abilitato una dichiarazione dei redditi della persona deceduta completa dei dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti dal de cuius e già comunicati all'Agenzia delle entrate da enti esterni (ad esempio spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali ecc.) nonché delle altre informazioni presenti nell'Anagrafe Tributaria.
L’erede dopo aver visualizzato, modificato o integrato la dichiarazione, può inviarla direttamente tramite l'applicazione web.
In particolare, per quanto riguarda le spese sanitarie e i relativi rimborsi l’erede, per motivi di cautela inerenti al trattamento dei dati personali, non può accedere al dettaglio delle singole voci delle spese e dei rimborsi, ma può visualizzare i dati aggregati, suddivisi per tipologia di spesa, del “de cuius” e dei familiari a carico del “de cuius”, con esclusione di quelli per i quali sia stata manifestata l’opposizione.
Gli eredi abilitati (per conto delle persone decedute nel 2025 o entro il 30 settembre 2026) potranno utilizzare, oltre al modello Redditi, anche il modello 730, purché la persona deceduta sia stata in possesso dei requisiti per presentare il 730, ossia nel 2025 abbia percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Invece per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2026, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2025 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi – PF.
le entrate precisano che dal 2025 il rappresentante legale (genitore, tutore, amministratore di sostegno) di un soggetto che deve presentare la dichiarazione in qualità di erede per conto del soggetto deceduto, può fruire del servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede e procedere per conto suo all’invio della dichiarazione.
Precompilata eredi 2026: come chiedere l’abilitazione
L'erede può presentare la dichiarazione per una persona deceduta direttamente tramite l'applicazione web.
Per poter accedere alla precompilata del de cuius, l’erede deve utilizzare le credenziali personali (Spid, Cie, Cns o, nei casi previsti, le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia) e, soprattutto, essere in possesso dell’abilitazione rilasciata dall’Agenzia, dopo essersi qualificato come erede della persona deceduta per la quale vuole presentare la dichiarazione.
L'erede può ottenere l’abilitazione dichiarando, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, la propria condizione tramite l'apposito servizio “Autorizzazioni”, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia a cui accedere con le proprie credenziali (Spid, Cie, Cns o, nei casi previsti, con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia).
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730/2026: chi può usarlo e chi è esonerato
Il Modello 730/2026 va inviato alle Entrate per dichiarare i redditi dell'anno di imposta 2025.
Esso è conosciuto come il modello dei dipendenti e dei pensionati, vediamo chi può utilizzarlo e chi no.
Modello 730/2026: chi può utilizzarlo
La campagna dichiarativa 2026 anno d'imposta 2025 è aperta.
Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello REDDITI, oppure se è esonerato.
Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell’anno 2025 e non rientra nelle ipotesi di esonero.
In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello redditi PF.
La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.
Attenzione al fatto che la dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.
La dichiarazione può essere presentata per convenienza del contribuente anche in caso di esonero, ossia se serve dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2025.Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2026 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
- al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese
successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2025 al mese di giugno dell’anno 2026;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva;
- persone che percepiscono alcune tipologie di redditi soggetti a tassazione separata e/o a imposta sostitutiva, nonché da rivalutazione del valore dei terreni;
- persone che percepiscono redditi derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze, nonché
plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e dalla cessione di cripto-attività.
I contribuenti elencati possono presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2026, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2025 hanno percepito almeno uno dei seguenti redditi:- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata e a imposta sostituiva e i dati relativi alla rivalutazione dei terreni indicati nel quadro M e le plusvalenze di natura finanziaria indicate nel quadro T.
Inoltre, possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il quadro W.
730/2026: chi è esonerato, tabelle di riepilogo
Come specificato dalle istruzioni al Modello 730/2026 ci sono vari casi di esonero dalla dichiarazione.
In generale sono esonerati i soggetti che possiede redditi per i quali l'imposta dovuta non è superiore a 10,33 euro
Inoltre sono esonerati dalla dichiarazione dei redditii soggetti che rientrano nei limiti di reddito specificati e alle condizioni specificate:
Infine sono esonerati i contribuenti che possiedono esclusivamente certi redditi tassativamente specificate nella tabella di seguito
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Dichiarazione congiunta: cosa fare per il 730/2026
Dal 30 aprile è possibile inviare il Modello 730/2026.
Oltre al modello ordinario le Entrate hanno messo a disposizione dei contribuenti anche la dichiarazione precompilata.
Vediamo nel Modello 730 cosa indicare quando è possibile presentare la dichiarazione congiunta.
Modello 730/2026 in forma congiunta
Se almeno uno dei due coniugi può utilizzare il Modello 730, essi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.
Attenzione al fatto che non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di:- persone incapaci, compresi i minori,
- decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.

Viene ulteriormente precisato che se viene presentata la dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle “Dichiarante” e “Dichiarazione congiunta”, mentre il coniuge deve barrare solo la casella “Coniuge dichiarante”.
Nella parte della firma della dichiarazione del Modello 730:
la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato su eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative a irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata, nel caso di dichiarazione congiunta, deve essere effettuata da entrambi i coniugi.Le istruzioni al modello inoltre precisano che, in caso di dichiarazione in forma congiunta, le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste.
Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.
Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente.
La scheda deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.