• Dichiarazione 730

    Mutui prima casa: detrazione interessi nel 730/2024

    Come è noto nella dichiarazione dei redditi è possibile avere una detrazione per le spese sostenute per gli interessi passivi sui mutui accesi dal contribuente. Le regole variano al variare del tipo di mutuo. 

    Vediamo cosa è possibile detrarre dall'imposta lorda nei mutui per l'acquisto della abitazione principale.

    Ricordiamo che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

    Detrazione interessi 2024 per mutui prima casa

    Per i mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale la detrazione spetta con riferimento agli interessi passivi e oneri accessori pagati nel corso del 2023, a prescindere dalla scadenza della rata (criterio di cassa).

    Tra gli oneri accessori detraibili, a titolo di esempio, vi sono:

    • la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
    • le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.

    Sono invece escluse dalla detrazione le spese: 

    • di assicurazione dell’immobile in quanto non hanno il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo,
    • inerenti l’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita; 
    • per imposte di registro, l’IVA e le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell’immobile;
    • per l’incasso delle rate di mutuo.

    Detrazione interessi 2024 per mutui prima casa: co-intestazione

    In linea generalein caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia e quindi non è possibile portare in detrazione la quota degli interessi sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico. 

    Unica eccezione a tale regola riguarda i mutui stipulati per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. 

    Nel caso in cui il mutuo sia cointestato tra i due coniugi, di cui uno fiscalmente a carico dell’altro, il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote. 

    La condizione di coniuge fiscalmente a carico deve sussistere nell’anno d’imposta in cui si fruisce della detrazione. 

    È necessario verificare sempre gli intestatari direttamente dal contratto di mutuo in quanto, a volte, nelle ricevute rilasciate dagli istituti di credito, non sono sempre riportati tutti gli intestatari. 

    Inoltre, ai fini della detrazione, dall’anno d’imposta 2020, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

    Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.

    Interessi mutui prima casa: dove indicarli nel 730/2024

    Le spese per interessi passivi sui mutui per l'acquisto della abitazione principale vanno indicati nel quadro E al rigo E7.  Sul mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale è possibile portare in detrazione gli interessi passivi corrisposti nel limite massimo di 4.000 euro, beneficiando di un rimborso Irpef pari al 19% della spesa effettivamente sostenuta.
    Come specificato dalla istruzioni al modello nel rigo E7 occorre indicare:

    • gli interessi passivi,
    • gli oneri accessori
    • le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

    Nella colonna 1 indicare gli importi corrisposti nel 2023 e dovuti per contratti di mutuo stipulati entro il 31 dicembre 2021. L’importo indicato in colonna 1 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “7”. 

    Nella colonna 2 indicare gli importi pagati nel 2023 e dovuti per contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e l’importo degli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2022 è intervenuto un accollo/subentro/ rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo. 

    L’importo indicato in colonna 2 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “48”.

  • Dichiarazione 730

    730/2024: aggiornamento modello e istruzioni al 19 aprile

    In data 19 aprile le Entrate hanno pubblicato un file di aggiornamento del Modello 730/2024 e delle relative istruzioni.

    In merito al Modello 730/2024 l'Agenzia specifica chesi tratta solo delle due seguenti:

    •  a) Nella colonna 4 del rigo G15, dopo la parola “Rata” è inserito “/Spesa”;
    • b) La colonna 2 del rigo K3 è denominata “Numero” e la colonna 3 “Provincia Ufficio Agenzia  entrate”.

    Vediamo di seguito il dettaglio delle modifiche che hanno interessato le istruzioni alla compilazione.

    730/2024: aggiornamento delle istruzioni al 19.04

    Aggiornamento del modello 730/2024 e delle relative istruzioni  (ai sensi del punto 1.4 del provvedimento del 28 febbraio 2024)
    Per le istruzioni si evidenziano le seguenti modifiche:

    • a) a pag. 13, nell’avviso inserito nel paragrafo “5. Rettifica del modello 730”, è infine  aggiunto il periodo “, salvo nel caso di integrativa in relazione esclusivamente ai dati del  sostituto d’imposta (730 integrativo di tipo 2)”;
    • b) a pag. 41, nell’avviso, dopo la frase “Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di  calcolare correttamente il trattamento integrativo, tutti i lavoratori dipendenti”, nella parte  tra parentesi, “o 4” è sostituito da “, 4, 8 o 9”;
       c) a pag. 43, a metà pagina, dopo il periodo “In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri  conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in  possesso del contribuente” è eliminato l’inciso “, avendo cura di indicare in colonna 1 del primo modulo la somma di tutti i redditi del settore turistico indicati nelle Certificazioni  Uniche in cui è compilato solo il punto 651”;
    • d) a pag. 48, al codice 7 nelle istruzioni relative alla colonna 3 (tipo di reddito), dopo “Questi  ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente 10.000 euro” prima  delle parole “e non” è apposto un punto e tali parole sono sostituite con “Vanno sempre  riportati se”; inoltre, dopo “sono indicati redditi in questo rigo con i codici 11, 12 e/o 13”  è aggiunto “, nel rigo D3 con codice 5 e nei righi da C1 a C3 con codice 8”;  e) a pag. 80, nella parte relativa alla compilazione della colonna 6 dei righi da E41 a E43 al primo rigo il codice ‘11’ è sostituito con il codice ‘9’;
    • f) a pag. 80, nella parte relativa alla compilazione della colonna 7 dei righi da E41 a E43:
      • a) al primo rigo il codice ‘11’ è sostituito con il codice ‘9’;
      • b) al secondo rigo, dopo le parole “fruire della detrazione”, è eliminato il punto;
      • c) prima di “colonna 8” è aggiunto “Se in colonna 2 sono indicati i codici 10 e 11, se le  spese per i relativi interventi sono state sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino al  30 giugno 2022 e si hanno i requisiti per fruire del Superbonus (vedi istruzioni ai codici  10 e 11), la casella può essere compilata con il solo codice 1”;  
    • g) a pag. 81, nel paragrafo “SEZIONE III B – Dati catastali identificativi degli immobili e altri  dati per fruire della detrazione”, al terzo rigo, dopo le parole “Per le spese sostenute dal  2014 al” ‘2023’ è sostituito con ‘2022’; 
    • h) a pag. 87, nel paragrafo “Bonus facciate influente dal punto di vista termico”, alla  penultima riga, “dal 1° gennaio” è sostituito con “nel”;
    • i) a pag. 94, nella parte relativa alla compilazione del rigo F2:
      • a) in colonna 5, dopo “nella colonna 3 del rigo D4” è eliminato “o se sono stati  indicati i codici 4 e 5 nella colonna 1 del rigo D3”;
      • b) della colonna 6, dopo “nella colonna 3 del rigo D4” è eliminato “o se sono stati  indicati i codici 4 e 5 nella colonna 1 del rigo D3”;
    •  j) a pag. 102, nel paragrafo “SEZIONE VI – Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36”:
      • a) dopo “31 dicembre 2023” è inserito “o entro il 31 dicembre 2024 purché entro il 31 dicembre 2023 sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto  della casa di abitazione”
      • b) nella parte relativa alla compilazione della colonna 2 “Credito anno 2023” al primo rigo, dopo le parole “maturato nel 2023.” è eliminato il periodo “L’importo del credito è pari all’IVA pagata in occasione dell’acquisto della  prima casa”; al secondo rigo le parole “dal 1° gennaio 2024” sono sostituite con le parole “nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 23 febbraio  2024, n. 18”; al terzo rigo, dopo le parole “data di presentazione della dichiarazione.” è inserito il seguente periodo “Negli anzidetti casi, l'importo del credito è pari all'IVA pagata in occasione dell'acquisto della prima casa. Si precisa che il credito d'imposta maturato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge 23 febbraio 2024, n. 18 va utilizzato nel 2025”;
    • k) a pag. 104, nelle istruzioni:
      • a) al codice 10, dopo la frase “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle  Entrate” le parole “da adottarsi entro il 2 aprile 2024” sono sostituite con “22 marzo 2024”;
      • b) al codice 12, dopo la frase “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle  Entrate” le parole “11 ottobre 2022” sono sostituite con “24 marzo 2023”;
      •  c) al codice 13, dopo le parole “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia” sono  inserite le seguenti “5 aprile 2023”;
    • l) a pag. 105, nella parte relativa alla compilazione della colonna 2 del rigo G15, al terzo punto elenco sono apportate le seguenti modifiche:
      •  a) dopo le parole “(pari al 50% delle spese sostenute)” è eliminata la parola  “sostenute”;
      • b) dopo la parola “percentuale” è inserito “del 6,45%”;
      •  c) dopo le parole “Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”, la frase  “da emanarsi entro il 31 marzo 2024” è sostituita con “22 marzo 2024.”
      •  d) subito dopo il punto è inserito il periodo “L'importo del credito d'imposta fruibile è visualizzabile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del  sito internet dell'Agenzia delle entrate.”;
    •  m) a pag. 105, nella parte relativa alla compilazione della colonna 2 del rigo G15, alla fine del quinto punto elenco, la parola “maggio” è sostituita con “aprile”;
    • n) a pag. 106, nella parte relativa alla compilazione della colonna 4 del rigo G15, nella parte  in grassetto tra parentesi, dopo la parola “Rata” è inserita “/spesa”; dopo le parole “(bonifica ambientale).” è inserito il seguente periodo “Se in colonna 1 è indicato il codice  '14' o '15', indicare l'importo delle erogazioni liberali effettuate nel 2022”;
    •  o) a pag. 106, nella parte relativa alla compilazione della colonna 6 del rigo G15, dopo le  parole “‘14’ (fondazioni ITS Academy),” è eliminato il termine “e”;
    •  p) a pag. 110, ai righi da W1 a W5, nella parte relativa alla compilazione della colonna ‘14’, al codice 1, la parola “RL” è sostituita con “D, rigo D4 codici 5 e 8”;
    • q) a pag. 110, ai righi da W1 a W5, nella parte relativa alla compilazione della colonna ‘14’, al codice 3, dopo la parola “RT” sono inserite le parole “(quadro aggiuntivo)”;
    • r) a pag. 110, nel paragrafo “SEZIONE IV – Versamenti e residui Imposta cripto-attività”, la  frase “l’imposta dovuta e il totale degli importi versati con il modello F24 indicando il codice tributo 1717 e l’anno 2023” è sostituita con “il totale degli importi versati con il  modello F24 indicando il codice tributo 1727 e l’anno 2023 e l’imposta dovuta.”.

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  • Dichiarazione 730

    Rimborsi 730/2024: paga il Fisco, su scelta del contribuente, anche se c’è il sostituto

    Nel Modello 730/2024 figura una novità sui rimborsi delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

    In particolare, la scelta andrà fatta prima di inviare la dichiarazione, selezionando la voce «Nessun sostituto» per avere il rimborso direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

    Se dal 730 presentato emergerà un credito, il rimborso arriverà sul conto corrente o bancario comunicato all’Agenzia.

    Se invece emergerà un debito, il pagamento potrà avvenire in due modi: 

    • direttamente dall’IBAN fornito alle entrate, 
    • stampando il modello F24 già precompilato con i dati necessari.

    Vediamo come arriva il rimborso dal Fisco, in caso di credito risultante dal 730/2024.

    Rimborsi da 730/2024 con “Nessun sostituto”: aperto a tutti

    In presenza del sostituto d'imposta, per scelta del contribuente, se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso relativo all’Irpef e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare secca e dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria. 

    Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto.

    La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate. gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità.

    Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

    Qualora, invece, il contribuente intenda utilizzare in compensazione (ex art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241) i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, è tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con apposito provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate (art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019).

  • Dichiarazione 730

    Nel modello 730/24 la rivalutazione terreni, i redditi di capitali e il monitoraggio

    La circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024  commenta e chiarisce le novità contenute nel Provvedimento  del 28 febbraio 2024, avente ad oggetto l’approvazione del modello di dichiarazione semplificato “730/2024”, relativo ai redditi dell’anno 2023 –  che contiene disposizioni  in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto Adempimenti che dispone la possibilità a decorrere dal 2024 di dichiarare, con il 730, piu’ tipologie reddituali rispetto ai precedenti periodi di imposta.

    Di seguito, vediamo nel dettaglio quali sono le principali novità per  i contribuenti  e quali redditi possono essere inseriti nel modello di prossima presentazione.

    Ricordiamo che il Modello 730/2024 puo' essere presentato dall'11 maggio al 30 settembre 2024.

    Estensione dell’Ambito di Applicazione del Modello 730 Semplificato

    A partire dalle dichiarazioni del 2024, l'utilizzo del modello 730 semplificato viene esteso a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA. Ciò significa che anche i contribuenti che non percepiscono redditi da lavoro dipendente o assimilati, ma che hanno redditi di capitale o altri tipi specifici di reddito, possono beneficiare della semplificazione offerta dal modello 730.

    Tipologie di Redditi Inclusi

    Con l'approvazione del modello di dichiarazione semplificato "730/2024", è previsto che possono essere dichiarati redditi o inserite comunicazioni relativamente alle seguenti casistiche:

    Rivalutazione dei Terreni: Si tratta della possibilità di inserire la comunicazione di effettuazione della rivalutazione di terreni  per  chi si è avvalso di tale facoltà nel corso dell’anno 2023.

    Redditi di Capitale di Fonte Estera: I redditi di capitale provenienti dall'estero e soggetti a imposizione sostitutiva possono essere inclusi nella dichiarazione semplificata.

    Tali dati devono essere indicati nel Quadro L (Ulteriori dati) 

    Monitoraggio Fiscale: Il modello 730 permette ora di includere dati relativi agli investimenti all'estero, alle attività finanziarie o patrimoniali estere e le relative imposte dovute (IVAFE, IVIE e su cripto-attività).

    A tal fine è stato previsto il Quadro W (Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale) dove indicare tutte le informazioni relative agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, comprensive delle relative imposte sostitutive (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività).

    Modalità di Presentazione della Dichiarazione

    I soggetti che hanno la possibilità di utilizzare il modello 730, anche in presenza di un sostituto d'imposta, possono ora presentare la dichiarazione secondo modalità finora riservate solo ai contribuenti senza un sostituto d'imposta tenuto al conguaglio. 

    Questo include la possibilità di avvalersi dei CAF, degli intermediari abilitati, o di presentare direttamente la dichiarazione attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

    Rimborso e Pagamento dell’Imposta

    Anche in presenza di un sostituto d'imposta, il contribuente può richiedere direttamente all'Agenzia delle Entrate l'eventuale rimborso dell'imposta a credito risultante dalla dichiarazione. In alternativa, può effettuare il pagamento dell'importo dovuto tramite il modello F24 entro il termine ordinario del 30 giugno. L'uso dei servizi telematici per la dichiarazione precompilata facilita inoltre la gestione delle deleghe di pagamento per gli importi dovuti.

  • Dichiarazione 730

    Omaggi ai dipendenti: tassabili anche se promuovono l’azienda

    Con la Risposta n 89 dell'11 aprile le Entrate trattano del regime fiscale applicabile ai fini Irpef (Articoli 9 e 51, commi 1 e 3, del Tuir) dei beni in omaggio ai dipendenti, specificando che, qualora il valore dei beni assegnati dall'Istante ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir e successive integrazioni, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del Tuir (cfr. risoluzione 29 ottobre 2003, n. 202/E). 

    La norma di riferimento menzionata nel contesto dell'interpello da parte dell'Agenzia delle Entrate stabilisce le regole per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, inclusa la valutazione dei benefit in natura.

    Omaggi ai dipendenti: trattamento fiscale e nuovi limiti 2024

    La società, che opera nel campo della produzione e commercializzazione di caffè, the, e prodotti derivati, ha esposto un quesito riguardante il regime fiscale applicabile ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) per determinati benefit forniti ai propri dipendenti. 

    Tra questi benefit sono inclusi:

    • omaggi di bevande preparate nella caffetteria dell'azienda durante il turno di lavoro, 
    • un "Partner Markout" mensile (un sacchetto di caffè selezionato) destinato a promuovere la conoscenza dei prodotti tra i dipendenti, 
    • potenzialmente alcuni prodotti di merchandising offerti in occasioni speciali.

    La società ha chiesto se questi beni erogati possano considerarsi irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, sostenendo che tali benefit hanno uno scopo prevalentemente aziendale, volto a rafforzare la conoscenza dei prodotti da parte dei dipendenti e a promuovere l'immagine aziendale.

    Al riguardo, l'agenzia ha specificato che gli omaggi in questione, per quanto ''utili'' alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un'esigenza propria del singolo lavoratore (ad es. prendere un caffè al bisogno) e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore (ad es. i sacchetti di caffè e i prodotti di merchandising) e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell'esclusivo interesse del datore di lavoro

    Sulla base di quanto rappresentato, si ritiene che, nel caso in esame, qualora il valore dei beni assegnati dall'Istante ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir e successive integrazioni, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del Tuir (cfr. risoluzione 29 ottobre 2003, n. 202/E)

    Viene anche evidenziato che la legge di bilancio 2024, specificamente l'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha introdotto una deroga che, per l'anno d'imposta 2024, eleva il limite, entro il quale il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati gratuitamente ai dipendenti non concorre alla formazione del reddito, ordinariamente pari a euro 258,23 portandolo a 1.000 euro (e fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico). 

    Questo significa, spiega l'agenzia, che per il 2024, fino a questo importo, i benefit aziendali non aumentano il reddito imponibile dei dipendenti.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    730/2024: il credito di imposta per le mediazioni

    Il Modello 730/2024 approvato dalle Entrate per dichiarare i redditi del periodo di imposta 2023 accoglie quest'anno anche il credito di imposta mediazione.

    In particolare, tra le novità del modello, vi è questo credito commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione.

    Vediamo maggiori dettagli su cos'è e come indicarlo in dichiarazione.

    Credito d’imposta mediazioni: cos’è e come indicarlo nel 730/2024

    Alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione.

    Nei casi in cui si è tenuti preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi.

    Tali crediti d’imposta sono utilizzabili nel limite complessivo di 600,00  euro per procedura e comunque fino ad un importo massimo annuale di 2.400,00 euro. 

    In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.

    La domanda di attribuzione dei crediti di imposta conciliazione e mediazione:

    • deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito www.giustizia.it 
    • entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle relative procedure deflattive.

    Il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta, comunica al richiedente l’importo del credito d’ imposta spettante.

    Il credito di imposta mediazioni di cui si tratta va indicato nel Quadro G altri crediti nella sezione XIII Altri crediti di imposta.

    In particolare occorre compilare il rigo G15 con il codice "16":

    I crediti di imposta mediazione, non danno luogo a rimborso e sono utilizzabili anche in compensazione con il modello F24 a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero della Giustizia.

    Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate, pena di rifiuto dell’operazione di versamento.

    Per completezza si ricorda che l’assetto complessivo degli incentivi fiscali finalizzati a sostenere la definizione delle controversie attraverso sistemi di giustizia complementare è stato ampliato dal D.lgs. n. 149 del 2022 che, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 ha profondamente innovato la materia della mediazione civile e commerciale, apportando significative modifiche al D.lgs. n. 28 del 2010.

  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2024: detraibilità spese soggetti DSA

    Nell'ambito delle spese e oneri da indicare nel Quadro E del Modello 730/2024 per le quali al contribuente spettano deduzioni e detrazione ossia spese che:

    • danno diritto a una detrazione d’imposta,
    • e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili),

    vi sono quelle sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA).

    DSA: che cos'é?

    Per DSA si intendono i seguenti disturbi (come definiti dalla L. 170/2010):

    • dislessia, un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
    • disgrafia, un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica;
    • disortografia, un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
    • discalculia, un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

    che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

    Modello 730/2024: la detraibilità delle spese per i soggetti DSA

    In particolare, è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), per l’acquisto di:

    • strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, 
    • nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. 

    Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministro per l’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

    • la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d’ascolto;
    • il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
    • i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
    • la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
    • altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

    Si considerano sussidi tecnici ed informativi le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione e alla cultura.

    Le spese di cui si tratta vanno indicate nel rigo E8-E10 con il codice "44"

    Attenzione al fatto che, per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA. 

    La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione di cui al comma precedente ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico e che le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale della persona con DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

  • Dichiarazione 730

    Spese sanitarie 730/2024 per familiari non a carico con patologie esenti

    Nella dichiarazione dei redditi 2024, le spese relative alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di propri familiari non a carico, affetti dalle citate patologie.

    La detrazione, in questo caso, è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di euro 6.197,48 annui. Se il familiare affetto dalla patologia ha presentato o è tenuto a presentare una propria dichiarazione dei redditi, l’ammontare delle spese che non ha trovato capienza nell’imposta deve essere desunto nelle annotazioni del Mod. 730-3 o nel quadro RN del Modello REDDITI di quest’ultimo.
    Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione) è possibile, invece, indicare l’intero importo delle spese.

    Per poter portare in detrazione le citate spese, i documenti che le certificano possono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, con l’indicazione del familiare a favore del quale la spesa sanitaria è stata sostenuta, ovvero al soggetto malato. In tal caso la detrazione è però ammessa solamente se quest’ultimo annota sul documento stesso, con valore di “autocertificazione”, quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare. 

    La detrazione per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN. 

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU (punti da 341 a 352) con il codice 2.  

    Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate la documentazione da controllare e conservare per le spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute per familiari non a carico sono le seguenti:

    1) Il soggetto affetto dalla patologia ha presentato un modello 730 o REDDITI:

    • Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo,
    • Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione,
    • Modello 730-3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’IRPEF del soggetto affetto dalla malattia,
    • Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare.

    2) Il soggetto affetto dalla patologia non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto:

    • Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo,
    • Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione,
    • Autocertificazione del soggetto affetto dalla patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione,
    • Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare.

    Si ricorda che, in entrambi i casi, se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.

    Per i dati che devono essere riportati sullo scontrino fiscale valgono le stesse indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche (natura, qualità, eccetera).

    Dove indicare le spese per familiari non a carico con patologie esenti
    Modello Redditi PF 2024: sezione I del quadro RP (rigo RP2)
    730/2024: sezione I del quadro E (rigo E2)
  • Dichiarazione 730

    Credito d’imposta canoni locazione non percepiti: dove indicarli nel 730/2024

    Il Modello 730/2024 ospita anche il credito di imposta per canoni di locazione non riscossi per morosità del conduttore.

    Nel dettaglio, l’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.

    Il credito di imposta va indicato nel quadro G crediti d'imposta del Modello 730/2024.

    Credito d'imposta canoni locazione non percepiti: indicazione nel 730/2024

    Nel quadro G, tra gli altri, vanno indicati i crediti di imposta per canoni non percepiti per morosità del conduttore.

    In dettaglio il credito figura nel rigo G2 del quadro G

    Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori

    imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

    Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

    Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

    Attenzione: l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato, anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la “cedolare secca”.

    Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

    In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

    Per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2013, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2023.

  • Dichiarazione 730

    Criptovalute: come compilare il quadro W del modello 730 del 2024

    Le criptovalute, rientranti nella più grande famiglia delle cripto-attività, in termini di obblighi dichiarativi sono soggetti a due adempimenti:

    • la rilevazione e la tassazione della (eventuale) plusvalenza, nel momento in cui sono cedute;
    • la dichiarazione della detenzione, quando sono possedute.

    In queste sede affrontiamo l’adempimento relativo alla detenzione delle criptovalute, il cui obbligo dichiarativo è funzionale:

    • al monitoraggio fiscale;
    • al versamento dell’Imposta sul valore delle cripto-attività.

    L’Imposta sul valore delle cripto-attività è una imposta, dovuta nella misura del 2 per mille del valore dell’asset, che sostituisce l’Imposta di bollo e che dovrà essere versata dal contribuente nel caso in cui questa non venga applicata direttamente dall’intermediario residente in Italia (ad esempio quando le criptovalute sono detenute presso un intermediario estero).

    In termini di dichiarazione, ciò si concretizza nella compilazione del quadro RW del modello Redditi PF o del nuovo quadro W del modello 730, per i contribuenti che lo possono adottare.

    Fino all’anno scorso, i contribuenti che volevano tramettere il modello 730 erano poi obbligati a integrare la dichiarazione trasmettendo separatamente il quadro RW del modello Redditi PF. 

    Novità del modello 730 del 2024, per l’anno d’imposta 2023, è la previsione del nuovo quadro W che non rende più necessario l’integrazione della dichiarazione.

    Vediamo come compilare il nuovo quadro W in caso di possesso di criptovalute, facendo riferimento al modello 730 del 2024, per l’anno d’imposta 2023.

    Il quadro W del modello 730 del 2024

    Come precisato dalle istruzioni del modello 730 del 2024, bisogna partire col precisare che il quadro va compilato “anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta”.

    La compilazione del quadro W inizia con la compilazione del rigo W1 e successivi, uno per ogni attività detenuta all’estero o ogni cripto-attività (in questo caso criptovaluta).

    I principali campi del rigo W1, e successivi, a cui fare attenzione sono:

    • campo 1   Codice titolo possesso: inserire 1 in caso di proprietà;
    • campo 2 Tipo contribuente: va inserito il codice 2, se il contribuente è il titolare effettivo;
    • campo 3 Codice individuazione bene: va inserito il codice 21 dedicato alle cripto-attività;
    • campo 4 Codice stato estero: le istruzioni del modello precisano che l’inserimento del “codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare valute virtuali”;
    • campo 5 Quota di possesso: va indicata la quota di possesso, in percentuale, dell’investimento: quindi in caso di proprietà esclusiva va indicato 100;
    • campo 6 Criterio determinazione del valore: per il valore di mercato va inserito il codice 1;
    • campo 7 Valore iniziale: il valore all’inizio del periodo di imposta o al primo giorno di detenzione della cripto-attività, se successivo;
    • campo 8 Valore finale: il valore al termine del periodo di imposta o nel momento di dismissione dell’investimento;
    • campo 10 Giorni IVAFE Cripto-attività: vanno indicati i giorni di detenzione della criptovaluta durante il periodo d’imposta, ma solo quando l’imposta è effettivamente dovuta;
    • campo 16 Solo monitoraggio: da barrare solo nel caso in cui il contribuente adempie all’obbligo dichiarativo ai soli fini di monitoraggio fiscale, ma non è tenuto alla liquidazione dell’imposta.

    Particolare attenzione va posta alla modalità di calcolo del valore iniziale e del valore finale dell’asset detenuto: tali valori di norma sono quello d’acquisto e quello al 31 dicembre (o il prezzo di vendita) certificati dall’exchange sul quale le cripto-attività sono detenute (o acquistate o cedute): in mancanza di tali valori possono essere utilizzati quelli forniti da una piattaforma analoga, oppure da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle criptovalute.

    La compilazione del quadro W, sempre in relazione alle criptovalute, termina con la compilazione del rigo W8:

    Secondo le istruzioni del modello 730 del 2024, nella colonna 7 va indicato “l’importo dell’eccedenza del versamento a saldo, in particolare va indicata in questa colonna la differenza, se positiva, tra l’imposta dovuta e il totale degli importi versati con il modello F24 indicando il codice tributo 1717 e l’anno 2023”.