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Fusione tra ETS e società semplice: le imposte da pagare
Con la Risposta a interpello n 171/2026 le Entrate chiariscono l'applicazione delle imposte in una operazione straordinaria di fusione tra ETS e società semplice.
Una società tedesca donava ad una Fondazione la partecipazione di controllo in una società semplice.
Si trattava del controllo di una tenuta agricola della società che intendeva donare alla fondazione.
La società nel corso del tempo dava in affitto l'azienda agricola ad altra azienda agricola, poi cessando l'attività.
La Fondazione divenuta socio unico della società semplice perfezionava la fusione per incorporazione facendo confluire nell'ETS gli immobili della tenuta agricola e chiedeva alle Entrate il trattamento fiscale di questa operazione.
Fusione per incorporazione tra soc. semplice e ETS: le imposte sui redditi
L'Agenzia ha chiarito che per quanto riguarda le imposte sui redditi, in linea generale, l’articolo 172 del Tuir stabilisce il principio di neutralità fiscale delle fusioni tra società, prevedendo che tali operazioni non costituiscano realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
L’articolo 174 estende questo regime anche alle fusioni che coinvolgono enti diversi dalle società, nei limiti della loro compatibilità.
L'Agenzia ricorda però che la disciplina delle operazioni straordinarie è costruita principalmente per soggetti che producono reddito d’impresa.
Per questo motivo, quando sono coinvolti enti non commerciali o società semplici, occorre verificare concretamente la destinazione dei beni trasferiti.
Se i beni provenienti dalla società semplice confluiscono nella sfera commerciale dell’ente incorporante, il trasferimento può assumere rilevanza fiscale, generando una plusvalenza tassabile (articoli 67 e 68 del Tuir).
Nel caso di specie la Fondazione ha dichiarato che tutti i beni acquisiti saranno destinati esclusivamente all’attività istituzionale non commerciale dell’Ets, inoltre, l’azienda agricola continuerà a essere utilizzata per l’esercizio dell’attività agricola tramite il contratto di affitto già in essere.
Pertanto le eventuali plusvalenze relative ai beni agricoli trasferiti non assumono rilevanza reddituale.
I beni mantengono quindi in capo alla Fondazione lo stesso valore fiscale già riconosciuto presso la società semplice, senza alcun effetto impositivo immediato.
Fusione per incorporazione tra soc. semplice e ETS: regole IVA
La normativa di riferimento stabilisce che le società semplici sono soggetti passivi Iva solo quando esercitano attività agricole.
La società semplice del caso di specie aveva già concesso in affitto l’intera azienda e aveva cessato qualsiasi attività agricola diretta.
La stessa società aveva inoltre escluso i canoni di locazione dall’ambito Iva e smesso di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti.
L'Agenzia ritiene che al momento della fusione in oggetto mancasse il requisito soggettivo necessario per l’applicazione dell’Iva e l’operazione risulta esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.
Per il terzo aspetto il chiarimento è molto significativo.
Poiché l’operazione non è soggetta a Iva, trova applicazione il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro previsto dall’articolo 40 del Tur.
L’Agenzia richiama l’articolo 82 del codice del Terzo settore, che prevede l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa agli atti costitutivi, alle modifiche statutarie e alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione effettuate da enti del Terzo settore.
Secondo l’Amministrazione, la norma ha l’obiettivo di garantire alle operazioni di riorganizzazione degli Ets una sostanziale neutralità fiscale, analogamente a quanto già avviene nel mondo societario.
Nel caso esaminato la fusione è comunque realizzata da una Fondazione iscritta al Runts che conserva tale qualifica anche dopo l’operazione e quindi l’Agenzia conferma che l’atto di fusione beneficia dell’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale.
Se il patrimonio trasferito continua a essere utilizzato per finalità coerenti con la missione dell’Ets e non confluisce nell’attività commerciale dell’ente, l’operazione può beneficiare di un regime fiscale particolarmente favorevole.
Allegati: -
Affitto d’azienda o cessione: possono confondersi?
Un contratto formalmente qualificato come affitto d’azienda può essere riqualificato come cessione d’azienda anche ai fini IVA e delle imposte dirette, quando dall’esame complessivo dell’operazione emerge che le parti hanno concretamente realizzato il trasferimento dell’attività economica.
A chiarirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23049 del 10 luglio 2026, che pone l’accento sulla funzione economica effettivamente perseguita dalle parti.
Il punto centrale della pronuncia riguarda anche gli strumenti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria: mentre ai fini dell’imposta di registro operano i limiti previsti dall’articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986, in materia di IVA la qualificazione dell’operazione può tenere conto anche di elementi extratestuali, attraverso una valutazione globale delle circostanze del caso.
L’ordinanza n. 23049/2026 richiama l’attenzione sulla necessità di valutare le operazioni di affitto d’azienda non soltanto sotto il profilo della forma contrattuale, ma anche considerando gli effetti economici concretamente prodotti.
Per imprese, commercialisti e consulenti fiscali, il punto da verificare è soprattutto la coerenza tra la qualificazione giuridica scelta e l’assetto effettivamente realizzato.
In presenza di un trasferimento coordinato di personale, merci, beni strumentali, disponibilità dei locali e continuità dell’attività, la denominazione utilizzata dalle parti non mette al riparo da una diversa qualificazione fiscale.
Il principio enunciato è il seguente: “nella nozione di cessione d’azienda ai fini IVA, dunque, assume rilevanza centrale l’elemento funzionale, ossia il legame fra il singolo elemento aziendale e l’impresa, sicché solo in assenza di questo legame il bene potrà essere considerato autonomamente, mentre in caso contrario, l’operazione sottostante lo specifico contratto di cessione dovrà essere considerata come cessione d’azienda…”.
Affitto d’azienda riqualificato come cessione: il caso
La controversia nasce da un avviso di accertamento in materia di IVA, IRES e IRAP.
L’Agenzia delle Entrate aveva riqualificato come cessione d’azienda un’operazione formalmente configurata come affitto d’azienda tra una società per azioni e una società a responsabilità limitata.
Da questa diversa qualificazione erano derivati il recupero a tassazione di alcuni componenti di reddito e la contestazione di un’indebita detrazione IVA.
La riqualificazione non era fondata soltanto sul contenuto del contratto. L’Amministrazione aveva considerato una serie di circostanze relative al modo in cui l’operazione era stata concretamente realizzata.
Tra gli elementi valorizzati figuravano, in particolare:
- la cessazione dell’attività della società concedente immediatamente dopo il contratto,
- la prosecuzione dell’attività negli stessi locali
- il trasferimento oneroso alla concessionaria di merci, beni strumentali e personale.
Considerati unitariamente, secondo la prospettazione dell’Ufficio, questi elementi indicavano una realtà economica diversa rispetto alla qualificazione formale scelta dalle parti.
La società destinataria dell’accertamento aveva contestato l’operato dell’Amministrazione finanziaria richiamando l’articolo 20 del Testo unico dell’imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986).
La disposizione stabilisce i criteri per l’interpretazione degli atti ai fini dell’imposta di registro e, nella formulazione vigente, impone di considerare gli elementi desumibili dall’atto presentato alla registrazione, prescindendo dagli elementi extratestuali.
Secondo la contribuente, l’Ufficio avrebbe quindi utilizzato impropriamente circostanze esterne al contratto per giungere alla riqualificazione.
Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la Commissione tributaria regionale con sentenza n. 525 del 27 aprile 2022, aveva accolto le ragioni della società, osservando che l’articolo 20 TUR non poteva trovare applicazione nell’ambito dell’IVA e delle imposte dirette.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso in Cassazione.
IVA e imposta di registro: due criteri diversi
È proprio la distinzione tra imposta di registro e IVA uno degli aspetti più rilevanti dell’ordinanza.
La Cassazione evidenzia infatti che i due tributi rispondono a presupposti differenti. Nell'imposta di registro assume rilievo lo specifico contenuto dell’atto sottoposto a registrazione; ai fini IVA, invece, occorre guardare all’operazione economica concretamente realizzata.
Di conseguenza, i limiti posti dall’articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986 non possono essere automaticamente trasferiti sul terreno dell’IVA.
Ai fini dell’accertamento IVA, l’Amministrazione può dunque effettuare una valutazione complessiva delle circostanze, prendendo in considerazione tanto gli elementi contenuti nell’atto quanto quelli esterni al documento contrattuale.
Quando l’affitto può essere considerato una cessione d’azienda
Nel ricostruire la nozione di cessione d’azienda ai fini IVA, la Cassazione richiama l’articolo 2 del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale le cessioni che hanno per oggetto aziende o rami d’azienda non sono considerate cessioni di beni ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
La Corte richiama inoltre la disciplina unionale e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, soffermandosi sulla rilevanza dell’elemento funzionale.
Non è quindi sufficiente considerare isolatamente i singoli beni trasferiti, occorre verificare il legame funzionale tra gli elementi aziendali e l’attività d’impresa e stabilire se il complesso oggetto dell’operazione consenta, nel suo insieme, la prosecuzione dell’attività economica.
Il criterio diventa particolarmente importante quando, dietro una pluralità di atti o trasferimenti formalmente distinti, si realizza nella sostanza il passaggio di un’organizzazione aziendale idonea a continuare l’attività.
Per la Cassazione conta ciò che le parti hanno realmente realizzato
La pronuncia si inserisce inoltre nell’orientamento della Cassazione secondo cui, nell’interpretazione del contratto, la qualificazione attribuita dalle parti non è di per sé decisiva.
Ciò che occorre ricostruire è il risultato prodotto dal complessivo regolamento negoziale.
In questa prospettiva, la denominazione “affitto d’azienda” utilizzata nel contratto non impedisce all’Amministrazione finanziaria di verificare se l’insieme delle operazioni abbia invece determinato, nella sostanza, una cessione dell’azienda.
Non significa, tuttavia, che ogni affitto seguito dal trasferimento di alcuni beni possa automaticamente essere considerato una cessione. La qualificazione richiede una valutazione globale del caso concreto, nella quale assumono rilievo la funzione dei beni trasferiti, la continuità dell’attività e le altre circostanze che permettono di individuare l’effettivo assetto economico realizzato.
Gli elementi extratestuali possono essere utilizzati ai fini IVA
Da qui deriva il principio di maggiore interesse operativo.
Per gli accertamenti riguardanti l’IVA, secondo la Cassazione, la natura dell’operazione può essere ricostruita attraverso circostanze sia testuali sia extratestuali, senza applicare i limiti probatori previsti dall’articolo 20 TUR esclusivamente per la determinazione dell’imposta di registro.
Nel caso esaminato diventano quindi potenzialmente significativi elementi quali la cessazione dell’attività del concedente, il passaggio del personale, il trasferimento dei beni strumentali e delle merci e la possibilità per il nuovo soggetto di proseguire l’attività nei medesimi locali.
La Cassazione ha pertanto accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
FAQ
Un affitto d’azienda può essere riqualificato come cessione d’azienda?
Sì. Secondo la Cassazione, occorre considerare l’operazione economica concretamente realizzata e non soltanto la denominazione attribuita al contratto dalle parti.
Il Fisco può utilizzare elementi esterni al contratto?
Ai fini IVA sì, secondo il principio affermato dalla Cassazione. I limiti dell’articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986 riguardano l’imposta di registro e non impediscono, nell’accertamento IVA, una valutazione globale anche di circostanze extratestuali.
Quali elementi possono indicare una cessione d’azienda?
La valutazione dipende dal caso concreto. Possono assumere rilievo, tra gli altri, il trasferimento di personale, merci e beni strumentali, la disponibilità degli stessi locali e la continuità dell’attività economica.
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Marchio ceduto: non è ramo d’azienda
Con la Risposta a interpello n 210 del 19 agosto le Entrate chiariscono il trattamento fiscale della cessione del marchio.
L’Agenzia relativamente al caso di specie, che di seguito verrà enunciato, ha chiarito che la cessione di un marchio accompagnata da diritti IP collegati (come disegni, modelli e diritti d’autore su materiali promozionali) non configura una cessione di ramo d’azienda, ma va trattata come cessione di singoli beni, rilevante ai fini IVA.
Vediamo il caso di specie.
Marchio ceduto: non è ramo d’azianda
Secondo le Entrate nel caso di specie trattato dall'interpello il marchio ceduto non è ramo d’azienda e quindi risulta soggetto a IVA.
In particolare, la società istante chiedeva se tale operazione dovesse essere considerata:
- una cessione di singoli beni (marchio + diritti IP), e quindi imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 2 del D.P.R. 633/1972;
oppure - una cessione di ramo d’azienda, esclusa da IVA e soggetta invece a imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b) dello stesso decreto IVA.
L’istanza è stata presentata da una società operante nel settore della profumeria e dei cosmetici che ha acquistato il marchio “DELTA” di altra società.
In precedenza, l'istante era già licenziataria esclusiva del marchio e curava tutte le fasi produttive, promozionali e commerciali dei prodotti collegati.
L’operazione ha comportato:
- la cessione del marchio registrato in diverse classi merceologiche;
- il trasferimento di alcuni diritti IP connessi (disegni, modelli, diritti d’autore);
- la risoluzione del contratto di licenza precedente tra ALFA e BETA.
L'istante con i dubbi su elencati sosteneva che:
- l’operazione aveva ad oggetto solo beni immateriali isolati, non un complesso aziendale;
- la cedente non svolgeva attività imprenditoriale con quei beni (non aveva personale, impianti, contratti in essere);
- tutte le funzioni operative ed economiche collegate al marchio erano già gestite dall'istante in qualità di licenziatario;
- mancava quindi il requisito essenziale di “organizzazione” richiesto per configurare un ramo d’azienda.
Secondo l’Agenzia è condivisibile l’impostazione dell’istante, stabilendo che non si è in presenza di una cessione di ramo d’azienda, ma di una cessione di singoli beni immateriali, e in particolare di un marchio e dei diritti IP connessi, rilevante ai fini IVA.
Secondo l'agenzia appunto vi è:
- assenza di organizzazione autonoma. Non sono stati trasferiti elementi essenziali per proseguire autonomamente un’attività economica: quali personale, contratti, relazioni commerciali o strutture operative. I beni ceduti non costituiscono, nel loro insieme, un complesso organizzato e idoneo a proseguire un’attività imprenditoriale.
- precedente gestione operativa del marchio da parte dell'istante. La società istante già svolgeva in via esclusiva tutte le attività operative legate al marchio, in virtù del contratto di licenza. Il cedente non svolgeva direttamente l’attività d’impresa relativa al marchio, né prima né dopo la cessione.
- e pertanto la cessione ha rilevanza ai fini IVA. L’operazione rientra tra le prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto concerne la cessione di diritti su marchi, disegni, modelli e simili. Quindi è soggetta a IVA, secondo il principio generale dell’imponibilità delle prestazioni di servizi
- si prevede l'applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. In base al principio di alternatività tra IVA e imposta di registro (art. 40 del TUR), l’imposta di registro sarà dovuta in misura fissa, pari a 200 euro.
- una cessione di singoli beni (marchio + diritti IP), e quindi imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 2 del D.P.R. 633/1972;
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Affitto d’azienda: imposta di registro e IVA, chiarimenti ADE
Con la Risposta a interpello n 126 del 30 aprile 2025 le Entrate replicano ad un contribuente che ha stipulato un contratto di affitto di azienda. Egli ha pagato all'atto della registrazione dello stesso una imposta di registro in misura fissa.
Chiede quanTo dovrà corrispondere per le successive annualità di contratto.
In dettaglio, con atto a rogito del notaio, L'ISTANTE ha affittato, per dodici anni, tacitamente rinnovabili di sei anni in sei anni, ad altro imprenditore individuale il proprio ramo d'azienda avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di bar e ristoro al canone annuo di 42.000,00 euro (oltre all'Iva nella misura di legge).
L'Istante afferma che, trattandosi di affitto di ramo d'azienda, egli non perde la qualifica di imprenditore ed assoggetta i canoni di affitto ad Iva.
L'Istante riporta che nell'atto di affitto del ramo d'azienda le parti hanno dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, n. 10 quater, del decreto legislativo del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge del 4 agosto 2006, n. 248, «che il valore nominale dei fabbricati compresi nel presente contratto di affitto, così come determinato ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972, è pari al 75% (settantacinque per cento) del valore complessivo dell'azienda affittata''.
Le stesse parti hanno quindi chiesto ''l'applicazione dell'Imposta Proporzionale di Registro ma solo per l'ammontare del canone relativo al primo anno, ai sensi dell'art. 17 comma III del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, obbligandosi a versare l'imposta per le annualità successive non già a mezzo del notaio bensì autonomamente e direttamente ai sensi di legge, pena
le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dell'imposta medesima.
L'Istante chiede se, in occasione del termine di scadenza per il versamento dell'imposta di registro per l'annualità successiva (2025/2026) e per le successive annualità, vada corrisposta la sola imposta in misura proporzionale sulla
parte immobiliare, ai sensi dell'articolo 35, n. 10 quater del decreto legge n. 223/2006, oppure anche, e nuovamente, l'imposta fissa già scontata in fase di registrazione dell'atto, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986.Affitto d’azienda: imposta di registro e IVA, chiarimenti ADE
Le Entrate ricordano che la disciplina contemplata dall'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 sancisce il principio di alternatività Iva/registro affermando che «1. Per gli atti relativi a cessioni
di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7 septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8bis) e 27quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.»
Tale principio ha però subito un'attenuazione a seguito dell'emanazione del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge del 4 agosto 2006, n. 248 che all'articolo 35, n. 10 quater prevede che «Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di aziende
il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell''articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
La circolare del 4 agosto 2006, n. 27/E chiarisce che «La norma non opera in via generale ma impone che sia derogato il regime di tassazione previsto per la locazione di azienda quando si verifichino contemporaneamente due condizioni:
a) il valore normale dei fabbricati, come determinato ai sensi dell'art. 14 del dpr n. 633 del 1972, sia superiore al 50% del valore complessivo dell'azienda;
b) l'eventuale applicazione dell'IVA e dell'imposta di registro secondo le regole previste per le locazioni d'azienda, unitariamente considerata, consente di conseguire un risparmio d'imposta rispetto a quella prevista per le locazioni di fabbricati.».
La disposizione «comporta che sia posta a confronto la tassazione delle due operazioni: la locazione dell'azienda e la locazione dei fabbricati strumentali.».
Al riguardo, l'articolo 5, lettera a bis, della Tariffa, parte I, del TUR, precisa che sono soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale dell'1% le locazioni e gli affitti «quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorché assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Pertanto, l'affitto d'azienda è «ordinariamente assoggettato ad IVA nella misura del 20 per cento e all'imposta di registro in misura fissa», mentre la locazione di immobili strumentali «è assoggettata ad IVA nella misura del 20 per cento se effettuata nei confronti di soggetti privati o di soggetti che operano la detrazione in misura non superiore al 25 per cento o se è esercitata l'opzione per l'imponibilità, mentre è esente nelle altre ipotesi. In ogni caso le locazioni di fabbricati strumentali, esenti o imponibili ad IVA, sono assoggettate all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento.»
Con particolare riferimento all'imposta di registro e alle modalità con cui essa può essere assolta, l'articolo 17, comma 3, del TUR, prevede che «Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. […]».
Ciò posto, gli atti indicati nella Tariffa, parte prima, da registrare in termine fisso, sono quelli per i quali la formalità della registrazione deve essere esperita obbligatoriamente entro un termine perentorio.
In particolare, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUR «La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta (…) entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero.» Al riguardo, la circolare del 29 maggio 2013, n. 18/E ha infatti chiarito che l'imposta di registro «è una imposta indiretta che ha quale presupposto il compimento di determinati atti giuridici, che sono assunti quale indice della capacità contributiva dei soggetti che li pongono in essere […]» ed, inoltre, ha anche una «funzione di natura probatoria; difatti, come stabilito dall'articolo 18 del TUR, la registrazione attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile.».
Si tratta, dunque, di un'imposta d'atto, strettamente collegata allo stesso o al negozio giuridico che si pone in essere.
Inoltre, con particolare riferimento alla debenza dell'imposta di registro in misura fissa, quest'ultima «non è legata agli effetti e al valore dell'atto, ma esclusivamente alla mera esecuzione della formalità della registrazione, costituendo il corrispettivo del servizio di registrazione reso dallo Stato.»
Avendo l'Istante optato per il pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale solo per l'ammontare del canone relativo al primo anno, egli chiede se, in occasione del termine di scadenza per il versamento dell'imposta di registro per l'annualità successiva (2025/2026) e per le successive annualità, vada corrisposta la sola imposta in misura proporzionale sulla parte immobiliare, ai sensi dell'articolo 35, n. 10 quater del decreto legge n. 223/2006, oppure anche, e nuovamente, l'imposta fissa già scontata in fase di registrazione dell'atto, ai sensi dell'articolo 40 del TUR.
Le Entrtate ritengono che l'imposta di registro in misura fissa, applicata al momento della registrazione del contratto di affitto del ramo d'azienda qui in oggetto, non sia dovuta in occasione della scadenza di ogni singola rata annuale finalizzata all'assolvimento del pagamento dell'imposta di registro proporzionale dovuta ai sensi dell'articolo 35, n. 10 quater del decreto legge n. 223/2006.
Ciò in quanto l'imposta in esame ha natura di imposta d'atto e, dunque, è connaturata al servizio di registrazione offerto dallo Stato; tra i servizi di registrazione e, dunque, tra gli atti che richiedono la debenza dell'imposta, non rientra la rateizzazione del pagamento dell'imposta -
Trasferimento società all’estero: quorum deliberativi
È di recente pubblicazione la Massima numero E.C.5 (2024) del Comitato Notarile del Triveneto che tratta dei quorum deliberativi necessari, in assemblea, per deliberare il trasferimento della sede sociale di una società all’estero.
Da un punto di vista normativo il trasferimento della sede sociale all’estero configura una operazione di trasformazione transfrontaliera e internazionale, ai sensi dell’articolo 2510-bis del Codice Civile.
Tale operazione richiede specifici quorum deliberativi da raggiungere in assemblea, che variano a seconda della tipologia di società.
La norma di riferimento per i quorum deliberativi necessari nella trasformazione transfrontaliera è l’articolo 24 del Decreto Legislativo 19/2023, il quale, se pure trattante specificatamente della fusione transfrontaliera, si applica anche alla trasformazione per espresso rimando dell’articolo 7 del medesimo Decreto Legislativo 19/2023.
Le maggioranze deliberative necessarie
Il comma 1 dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 19/2023, anche in relazione alle trasformazioni transfrontaliere, prescrive che “per la regolare costituzione dell'assemblea si osservano le disposizioni di legge previste per la modificazione dell'atto costitutivo”, e che “la decisione è presa con la maggioranza dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea e, nelle società a responsabilità limitata, la decisione è presa anche con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale”.
Quindi la norma, per le SRL, coordina la specifica disciplina prevista per le trasformazioni transfrontaliere con le norme codicistiche più generali previste per questo tipo di società; in definitiva sono richieste due condizioni:
- la maggioranza dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea;
- il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.
Non essendo presente una similare disposizione per le SPA, dubbio rimane se a queste si debba applicare la norma specifica prevista per le trasformazioni transfrontaliere con o senza coordinamento con le previsioni codicistiche. Secondo il Comitato Notarile del Triveneto, anche per questo tipo di società si applicano congiuntamente le disposizioni codicistiche; quindi sarà necessario un doppio quorum deliberativo:
- più di un terzo del capitale sociale;
- almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.
I notai del Triveneto affrontano anche la trasformazione transfrontaliera delle società di persone, per le quali il disposto normativo si limita a richiamare le norme del Codice civile: secondo il parere del Comitato, per questo tipo di società, per una tale operazione è necessario il consenso unanime richiesto dall’articolo 2252 del Codice civile per le modifiche statutarie.
Entrando più nello specifico, secondo il comma 1 dell’articolo 2500-ter del Codice civile una operazione di trasformazione da società di persone a società di capitali “è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili”. Tuttavia, secondo il Comitato Notarile del Triveneto non è possibile applicare una tale norma, prevista per la trasformazione domestica, a una operazione di trasformazione transfrontaliera, per cui “appare più corretto qualificare l'operazione, sul piano delle maggioranze necessarie, una fattispecie di modifica statutaria diversa dalla trasformazione codicistica di società di persone in società di capitali, con conseguente applicazione del principio generale del consenso unanime ex articolo 2252 Codice civile”.
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Trasformazione di società: chi redige la relazione di stima
Il CNDCEC con il pronto ordini n 03/2025 ha pubblicato una replica ad un quesito a tema Trasformazione di società di persone – Relazione di stima ai sensi dell’art. 2500- ter c.c.
Con il quesito pervenuto in data 17 dicembre 2024 veniva chiesto se un iscritto nel nostro Albo che non sia ancora iscritto nel Registro della Revisione legale possa firmare una perizia di trasformazione da società di persone a società di capitali, precisamente da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata.
Trasformazione di società: chi redige la relazione di stima
Il CNDCEC osserva preliminarmente che, a norma dell’art. 2500-ter, comma 2, la trasformazione di società di persone in società di capitali deve essere accompagnata da una relazione di stima dalla quale risulti il capitale della società trasformata determinato sulla base dei valori attuali dell’attivo e del passivo.
Tale stima è, pertanto, importante poiché assolve alla funzione di determinare il capitale sociale che costituirà la principale garanzia per i terzi.
Con riferimento all’individuazione del soggetto chiamato ad effettuare la stima del capitale sociale, il medesimo comma 2 dell’art. 2500-ter stabilisce che la stima sia redatta, per le società per azioni e in accomandita per azioni, a norma dell’art. 2343, ovvero che il capitale sociale risulti dalla documentazione di cui all’articolo 2343-ter, ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata a norma dell’art. 2465.
Nel caso del quesito, considerato che la società originariamente costituita in forma di s.n.c. intende trasformarsi in s.r.l., la disciplina relativa alla nomina dell’esperto chiamato a redigere la perizia di stima del capitale sociale è, quindi, contenuta nell’art. 2465 il quale espressamente richiede la qualifica di revisore legale e, pertanto, l’iscrizione nell’apposito Registro.
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Fusione per incorporazione: si estingue la PIVA con l’incorporata
Con Principio di Diritto n 1 del 16 gennaio le Entrate chiariscono che, nei casi di fusione per incorporazione, con estinzione della società incorporata, non è possibile proseguire l'attività con la partita Iva di quest’ultima tanto se l’incorporata è un soggetto residente, quanto se si tratta della stabile organizzazione di un soggetto non residente.
Se la società incorporante è un soggetto non residente necessita di una nuova attribuzione/identificazione per poter operare in Italia.
Fusione per incorporazione: si estingue la PIVA con l’incorporata
L'Ade chiarisce dettagli sulla Fusione della casa madre con altra società estera e gli effetti sugli identificativi fiscali (Articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
Ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le vicende che riguardano l'attività di impresa (inizio, variazione e cessazione) costituiscono oggetto di apposita dichiarazione.
In applicazione di tale previsione, il modello AA7/10 che «deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni, ecc.) per le dichiarazioni d'inizio attività, variazione dati e cessazione attività, previste dall'art. 35 nonché per la domanda di attribuzione del codice fiscale ai sensi del D.M. 28 dicembre
1987, n. 539.» stabilisce, tra l'altro, che:
«[…] I soggetti non residenti che si avvalgono di una stabile organizzazione in Italia nonché i rappresentanti fiscali dagli stessi nominati ai sensi dell'art. 17, terzo comma, devono utilizzare questo modello per presentare le dichiarazioni previste dall'art. 35. Si evidenzia che il soggetto non residente non può assumere una duplice posizione IVA nel territorio dello Stato.[…]
Le dichiarazioni d'inizio attività, variazione dati e cessazione attività possono essere presentate con le modalità di seguitoriportate. Per i contribuenti obbligati all'iscrizione al Registro delle imprese: con Comunicazione Unica (ComUnica) per via
telematica o su supporto informatico. La comunicazione unica vale quale assolvimentodi tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese e, ove sussistano i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. […] SEZIONE 1: OPERAZIONI STRAORDINARIE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVEQuesta sezione deve essere compilata qualora siano intervenute operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive sia che comportino l'estinzione del soggetto d'imposta che ha subito la trasformazione (caselle 1: fusione, scissione totale ecc.) sia che dalle stesse non derivi tale effetto e il soggetto trasformato continui ad operare con la propria partita IVA (caselle 2: conferimento, cessione, donazione di ramo d'azienda e scissione parziale). La sezione deve essere compilata esclusivamente dai soggetti beneficiari ovvero risultanti dalle predette trasformazioni (conferitaria, società risultante dalla fusione, beneficiaria nell'ipotesi di scissione, ecc.).
La compilazione di questa sezione, nei casi di trasformazioni sostanziali soggettive da cui derivi l'estinzione del soggetto trasformato (incorporato, conferente, cedente, donante, ecc.), comporta l'automaticaancellazione della partita IVA di detto soggetto e, per le società, anche del connessocodice fiscale.».
Da quanto sopra emerge con ogni evidenza che, per tutti i soggetti (residenti e non), la fusione per incorporazione con cui viene meno la società incorporata implica l'impossibilità di proseguire l'attività con la partita IVA di tale soggetto sia esso residente ovvero la stabile organizzazione di un non residente il quale, sotto questoprofilo, si estingue al pari del proprio identificativo fiscale, recando la necessità perl'incorporante non residente di una nuova attribuzione/identificazione per operare inItalia.
La costituzione di una nuova stabile organizzazione consentirà di far confluire, inregime di neutralità fiscale, tutti i beni e i diritti afferenti alla stabile organizzazione del soggetto fiscalmente non residente incorporato da un altro soggetto non residente.
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Società cancellata dal registro: il liquidatore resta responsabile per 5 anni
Con la Sentenza n 21981 del 5 agosto la Cassazione statuisce che il liquidatore mantiene la rappresentanza delle imprese cancellate dal registro.
In dettaglio gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sono sospesi per cinque anni in favore dell’amministrazione finanziaria e degli agenti di riscossione, ma le pretese tributarie devono essere fatte valere con atti impositivi ritualmente notificati presso la sede legale della società oramai estinta e nei confronti dell’ultimo suo legale rappresentante, amministratore o liquidatore.
E se uno dei soggetti su indicati, nel corso di questi cinque anni è deceduto, l’ente impositore non può rivolgersi ai suoi eredi o agli altri soci.
Registro imprese e cancellazione: il liquidatore è responsabile per altri 5 anni
La sentenza in oggetto riguarda l'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 175/2014, che prevede una deroga all'articolo 2495 del Codice civile.
L'articolo 2495 del Codice civile prevede che, dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, il deposito presso l’ufficio del Registro delle imprese e il decorso di 90 giorni senza che sia stato presentato reclamo, il conservatore cancella e la società si estingue.
In deroga a questa norma, l'art 28 comma 4 recita testualmente che, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
La Corte di Cassazione ha chiarito che questo rinvio riguarda solo aspetti sostanziali, e non processuali, pertanto il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza della società e l'autorità fiscale non può rivolgersi ad altri soggetti.
Questo differimento sospende anche la possibilità per i creditori insoddisfatti di rivalersi sui soci.
In un caso specifico, la Cassazione ha dichiarato illegittima una notifica di accertamento inviata all'erede del liquidatore defunto.
La notifica secondo la Cassazione avrebbe dovuto essere fatta al domicilio fiscale della società o a un nuovo liquidatore, poiché gli eredi non assumono automaticamente il ruolo del defunto, infatti, dalla morte del socio legale rappresentante non può derivare la successione degli eredi nella carica, ma l’incombenza di procedere alla nomina di un nuovo liquidatore.