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Superbonus e general contractor: cosa cambia davvero con la Risoluzione 17/2026
La Risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026 dell’Agenzia delle Entrate interviene su uno dei nodi più controversi del superbonus: la detraibilità delle spese nei rapporti con il general contractor istituto tipico dei contratti pubblici (articoli 204 e seguenti del Dlgs 36/2023, Codice dei contratti pubblici).
Il documento non introduce una nuova norma, ma riordina la prassi esistente e fissa un criterio interpretativo chiaro, destinato a orientare sia i contribuenti sia gli uffici.
Superbonus e general contractor: cosa cambia davvero con la Risoluzione 17/2026
Per capire la portata della Risoluzione bisogna partire dal funzionamento del superbonus.
Gli articoli 119 e 121 del DL 34/2020 hanno consentito non solo di detrarre le spese, ma anche di trasformare il beneficio in sconto in fattura o credito cedibile.
Questo meccanismo ha favorito la diffusione di modelli organizzativi accentrati.
In molti casi, un unico soggetto il cosiddetto general contractor ha assunto il ruolo di referente unico per il committente: gestisce i lavori, coordina i professionisti, cura gli adempimenti e, spesso, applica lo sconto.
Tuttavia, come chiarisce l’Agenzia, si tratta di una figura non tipizzata nei rapporti tra privati, la cui qualificazione dipende esclusivamente dal contenuto del contratto. Ed è proprio qui che nasce il problema fiscale.
Le verifiche fiscali si sono concentrate su un aspetto preciso: il differenziale tra il costo sostenuto dall’impresa appaltatrice e quello ribaltato al committente.
In pratica, quando l’impresa:
- affida i lavori in subappalto,
- e applica un prezzo superiore rispetto a quello dei subappaltatori,
si genera un margine.
Alcuni uffici hanno ritenuto che tale margine non fosse sempre riconducibile ai lavori, ma potesse rappresentare un compenso per attività di coordinamento.
Da qui la conseguenza più rilevante: il disconoscimento della detrazione per quella quota di costo.
Una lettura che ha creato forte incertezza operativa, soprattutto nei cantieri più complessi.
La Risoluzione affronta il problema con un approccio sostanzialistico, il punto centrale è che non è sufficiente qualificare un costo come “coordinamento” per escluderlo dalla detrazione. Occorre capire cosa remunera davvero quel corrispettivo.
L’Agenzia ribadisce un principio già presente nella prassi, ma spesso applicato in modo disomogeneo: sono agevolabili solo i costi direttamente collegati alla realizzazione dell’intervento.
Ne deriva una distinzione netta:
- le spese per lavori e prestazioni tecniche restano detraibili,
- i compensi per attività meramente amministrative o di coordinamento restano esclusi
Ma la vera novità non è questa e sa nel modo in cui questa distinzione deve essere applicata.
Il cuore della Risoluzione è la differenza tra due figure che, nella pratica, sono spesso sovrapposte:
- il general contractor “puro”, che non esegue lavori ma si limita a coordinare i soggetti coinvolti e a rifatturare i costi. In questo caso, il suo compenso è considerato un costo autonomo, non direttamente collegato all’intervento: quindi non detraibile;
- il general contractor che agisce come appaltatore. Qui la prospettiva cambia radicalmente. Se il soggetto assume l’obbligo di realizzare l’opera nei confronti del committente, il corrispettivo che percepisce è, a tutti gli effetti, prezzo di appalto.
E il prezzo di appalto, anche quando incorpora un margine, rientra tra le spese detraibili, purché rispettati i requisiti di legge.
È una distinzione che, nella pratica, può determinare l’esito di un accertamento.
La Risoluzione chiarisce un punto destinato ad avere effetti rilevanti: la qualificazione fiscale non dipende da come l’impresa organizza i lavori, ma dall’obbligazione che assume.
Se l’impresa si impegna a realizzare l’opera:
- resta appaltatore anche se subappalta,
- resta appaltatore anche se non esegue direttamente i lavori
Il subappalto, quindi, diventa fiscalmente irrilevante ai fini della detrazione.
Questo passaggio smonta una delle principali leve utilizzate nei controlli, ossia l’idea che una struttura “leggera” o fortemente esternalizzata potesse giustificare il disconoscimento dei costi.
Uno dei profili più interessanti della Risoluzione riguarda i limiti all’azione accertativa.
L’Agenzia afferma che non è possibile trasformare automaticamente una parte del prezzo di appalto in compenso per coordinamento.
Per sostenere questa tesi, l’amministrazione deve fornire una prova puntuale, dimostrando che una quota del corrispettivo remunera effettivamente un’attività distinta e autonoma.
In assenza di questa dimostrazione, il margine resta parte integrante del prezzo dei lavori e, come tale, continua a essere detraibile.
Si tratta di un passaggio che rafforza la posizione dei contribuenti e rende più difficile sostenere contestazioni generiche.
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Decreto Geotermia: condomìni e imprese possono diventare green
Il MASE Ministero dell'ambiente ha pubblicato il DM Geotermia con le nuove procedure semplificate per l'installazione delle sonde geotermiche, distinguendo tra attività libera e PAS.
Decreto Geotermia: condomini e imprese possono diventare green
Il Ministro Pichetto sul DM Goetermia ha specificato che: “Con questo decreto rendiamo più semplice e veloce l’installazione degli impianti geotermici a servizio di edifici e imprese. Interveniamo per garantire regole chiare e uniformi su tutto il territorio nazionale, riducendo gli oneri amministrativi e favorendo la diffusione di una tecnologia pulita, efficiente e ancora sottoutilizzata”.
Prima di sintetizzare il contenuto del decreto ricordiamo che la Geotermia è una tecnologia che permette di utilizzare il calore del terreno ai fini della climatizzazione
I sistemi geotermici sfruttano il sottosuolo poco profondo come serbatoio di calore e possono essere suddivisi in:
- impianti a circuito chiuso con sonde verticali o orizzontali,
- impianti a circuito aperto con geoscambio con acqua di falda.
Decreto Geotermia: le semplificazioni approvate
L’Articolo 3 del Decreto Geotermia con Disposizioni per la realizzazione degli impianti in attività libera o mediante PAS prevede che la realizzazione di sonde geotermiche, a servizio di edifici già esistenti, è consentita in regime di attività libera o mediante PAS solo se non comporta modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell’edificio o aumento del numero delle unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici.
È soggetta ad attività libera, ai sensi dell’articolo 7, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, la realizzazione di impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:
a) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 2 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 80 metri dal piano campagna;
b) la potenza termica dell’impianto è inferiore a 50 kW.
La PAS Procedura abilitativa semplificata, ai sensi dell’articolo 8, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, si applica alla realizzazione di impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:a) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 3 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 250 metri dal piano campagna;
b) la potenza termica dell’impianto è inferiore a 500 kW.
Nel caso di impianti a servizio di nuove costruzioni, il pertinente titolo edilizio, acquisito preliminarmente ai sensi dell’articolo 8, comma 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, deve includere le volumetrie edilizie nel rispetto delle destinazioni d’uso.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 2010, gli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al Regio decreto n. 1443 del 1927 e all’articolo 826 del Codice civile.
Per gli interventi di cui al comma 3, il modello unico semplificato è reso disponibile dal proponente alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto, ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190.
Per gli interventi di cui al comma 4, la comunicazione è effettuata dal proponente tramite piattaforma SUER con il modello unico PAS.
Fermo restando quanto previsto ai commi 6 e 7, nelle more dell'operatività della piattaforma SUER, la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui sopra avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competenteIl decreto stabilisce inoltre le regioni e le province autonome di istituire un sistema digitale finalizzato al censimento e al controllo di tali impianti.
E' bene specificare che il comunicato MASE ha evidenziato che il decreto in oggetto rafforza il quadro regolatorio per l’utilizzo del sottosuolo ai fini dello scambio termico per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, sia in ambito civile che industriale.
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Codice dell’Edilizia: facciamo il punto
Alla fine del 2025 si è tanto parlato di nuovi condoni edilizi e sanatorie, tanto per l'approvazione in data 4 dicembre della bozza Disegno di legge delega per il Codice dell’edilizia e delle costruzioni, quanto perchè si era previsto inizialmente di emendare la Legge di Bilancio 2026 con anche norme per l'edizilia, poi in ultimo non confermate.
Il DDL è fermo alla Ragioneria poichè le misure sono onerose.
La riforma dell’edilizia è molto attesa da cittadini, imprese e professionisti così che, l’approvazione del Ddl era stata salutata come un segnale importante, richiesto da tutto il settore.
Chiusa la legge di bilancio 2026, si facevano ipotesi di un avvio rapido dei lavori parlamentari a inizio 2026, per arrivare con i decreti delegati in tempo utile per la fine della legislatura, in calendario nel 2027.
Questo avvio rapido non c’è stato e dopo due mesi e mezzo il Ddl non è ancora approdato in Parlamento e risulta sotto esame della Ragioneria generale dello Stato.
I rilievi avanzati al ministero delle Infrastrutture dall’organo che vigila sulla compatibilità finanziaria delle leggi sarebbero molti e potrebbero tenere il testo bloccato ancora per molte settimane. Anche se le associazioni di imprese stanno invocando un rapido sblocco, per completare la riforma entro la legislatura.
Riepiloghiamo intanto le misure attese da tutti gli operatori del settore ma anche da cittadini e imprese.
Nuovo Codice dell’Edilizia: cosa contiene
In data 4 dicembre 2025 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni.
In particolare, la delega autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a compiere un’ampia e organica revisione della normativa in materia di edilizia e di sicurezza delle costruzioni, con l’obiettivo primario di semplificare, riordinare e razionalizzare i procedimenti amministrativi oggi disciplinati dal Testo Unico dell’edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Si ricorda che il testo fa seguito al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, cosiddetto “Salva casa”, che ha operato una prima semplificazione.
L’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni ha la finalità, inoltre, di porre chiarezza sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, garantendo il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), come strumento necessario per assicurare standard minimi uniformi.
L’intervento normativo riguarda, in primo luogo, la disciplina legislativa di settore relativa alla sicurezza delle costruzioni, che necessita di un aggiornamento alla luce delle moderne tecniche costruttive e delle accresciute esigenze di sicurezza sismica ed energetica.
Si prevede, inoltre, di favorire il coordinamento con le disposizioni urbanistiche e le altre normative di settore come la disciplina dei beni culturali e paesaggistici.
Infine, si semplifica la dimostrazione dello stato legittimo degli immobili e si rafforza l’efficacia e la trasparenza delle procedure per il rilascio dei permessi di costruire, delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e degli altri titoli del settore edilizio.
Nuovo Codice dell’Edilizia: sanatorie e vecchi condoni
Secondo quanto previsto dal testo approvato in data 4 dicembre 2025 si dovrebbero poter sanare le difformità edilizie minori, cioè quelle che:
- non modificano in modo sostanziale l’edificio;
- rispettano le norme urbanistiche vigenti oggi;
- erano realizzate nel rispetto delle regole edilizie del momento in cui furono costruite.
Per queste situazioni, sarà possibile ottenere un titolo in sanatoria, a condizione di mettere in sicurezza l’immobile e adeguarlo, se necessario, alle norme tecniche attuali (es. antisismica, barriere architettoniche, risparmio energetico).
Un altro punto chiave che si vuole affrontare è quello dei vecchi condoni edilizi.
Il disegno di legge prevede che le domande presentate ai sensi delle leggi del 1985, 1994 e 2003 (i famosi tre condoni) ma mai definite, dovranno essere chiuse entro una scadenza certa.
Attenzione: non si tratta di un condono generalizzato.
Le nuove norme:
- non azzerano gli abusi;
- non cancellano sanzioni;
- non ammettono interventi gravi o in aree vincolate.
Si punta invece a uniformare a livello nazionale le regole sulle difformità edilizie minori, semplificare la burocrazia e sbloccare situazioni rimaste ferme per anni.
Nuovo Codice dell’Edilizia: operatività delle nuove norme
Il disegno di legge fissa 12 mesi di tempo al Governo per adottare i decreti attuativi.
È in quei testi che saranno definiti:
- i tipi di difformità sanabili;
- la procedura da seguire;
- i termini per presentare la domanda;
- le condizioni per regolarizzare immobili esistenti.
Il 2026 è l'anno dei lavori su queste norme che dovranno definire il perimetro di azione con l'intento di:
- sbloccare compravendite immobiliari ferme per difformità non risolte;
- ridurre il contenzioso con i Comuni;
- dare certezza giuridica agli immobili.
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Comunicazioni ENEA 2026: il via dal 22 gennaio
L'ENEA con un avviso pubblicato sul proprio portale informa del fatto che a partire dal 22 gennaio 2026 è operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la trasmissione dei dati degli interventi con data di fine lavori nel 2025 e 2026.In particolare si tratta degli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di Ecobonus (legge 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus Casa(art. 16 bis del DPR 917/86 e art. 16 del DL 63/2013).
Attenzione al fatto che è possibile accedere al servizio online solo autenticandosi tramite SPID di persona fisica o CIE.
L'ENEA ha specificato che il conteggio dei 90 giorni per la trasmissione dati decorre dal 22 gennaio 2026:
- per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2026 e la data di messa on line del portale (22 gennaio);
- per i lavori conclusi nel 2025 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026.
ENEA ha attivato, per richieste di tipo tecnico, un assistente virtuale che risponde in tempo reale ai quesiti.
Interventi ammessi all’ecobonus
L'ENEA ha reso disponibile la seguente tabella di riepilogo per gli interventi ammessi alla agevolazione

Interventi ammessi al bonus casa
L'ENEA ha reso disponibile la seguente tabella di riepilogo per gli interventi ammessi alla agevolazione

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Conto Termico 3.0: il GSE pubblica i contratti tipo per le domande
Con Delibera del 23 dicembre resa noto in data 29 dicembre il GSE soggetto gestore del nuovo conto termico 3.0 ha pubblicato l'Allegato A ossia il contratto tipo da utilizzare per le domande di agevolazioni relative a interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica termica da fonti rinnovabili.
Leggi anche Conto termico 3.0: come fare domanda dal 25 dicembre
Conto Termico 3.0: il GSE pubblica i contratti tipo per le domande
Il decreto ministeriale 7 agosto 2025 aggiorna la disciplina per l’incentivazione degliinterventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 199/21 in merito alla promozione dell’utilizzo dell’energia termica da fonti rinnovabili.
La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del PNIEC, concorre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.
Con Determina del 23 dicembre 2025 il GISE ha previsto che il contratto-tipo da utilizzare come riferimento ai fini dell’erogazione degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 7 agosto 2025 per interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili è riportato nell’Allegato A
Il contratto-tipo può essere successivamente modificato dall’Autorità, anche a seguito di modifiche normative e regolatorie, gli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari al contratto-tipo, ai fini dell’erogazione degli incentivi, sono implementati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati Energia dell’Autorità.
Inoltre il GSE, ha specificato sul proprio sito istituzionale che, con l'obiettivo di introdurre ulteriori elementi di semplificazione alle procedure di accesso agli incentivi, sono stati definiti due distinti modelli contrattuali:
- il Contratto tipo per le istanze di accesso tramite prenotazione;
- il Contratto tipo per le istanze in accesso diretto.
Infine, per le istanze presentate tramite prenotazione, le clausole contrattuali si intendono perfezionate con l'accettazione della prenotazione, senza la necessità di nuova sottoscrizione delle clausole nella successiva fase di invio dell'istanza a fine lavori.
Ricordiamo per completezza che le modalità di richiesta del Conto termico 3.0 sono appunto due e riservate a specifiche categorie di utenti:
- accesso diretto per i soggetti privati, PA ed enti del terzo settore,
- accesso per prenotazione riservato solo alle PA e agli enti.
Leggi qui maggiori dettagli: Conto termico 3.0: come fare domanda dal 25 dicembre
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Conto Termico 3.0: regole per le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento
Con il Decreto MASE del 4 agosto 2025, il legislatore ha aggiornato la disciplina del Conto Termico 3.0, lo strumento che sostiene interventi di piccole dimensioni per l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
L’obiettivo dichiarato (art. 1) è rendere più semplice e mirata l’agevolazione, favorendo decarbonizzazione, innovazione tecnologica e riqualificazione del patrimonio edilizio.Rispetto alla versione del 2016, il nuovo decreto amplia il perimetro dei soggetti ammessi e rafforza il ruolo delle reti energetiche, oggi centrali nella transizione ecologica.
Conto Termico 3.0: regole per le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento
Il decreto prevede incentivi dedicati agli interventi su reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
In particolare, l’art. 8, comma 1, lett. c) e d) riconosce contributi per:
- sostituzione di impianti esistenti con generatori a biomassa ad alta efficienza, anche in combinazione con pompe di calore;installazione di impianti solari termici anche abbinati a sistemi di solar cooling,
- destinati a processi produttivi o all’immissione in reti di teleriscaldamento/raffrescamento.
Per impianti sopra i 200 kW o campi solari oltre i 100 m² è obbligatoria la contabilizzazione del calore, così da garantire trasparenza e monitoraggio dei consumi.
La norma intende rafforzare la sostenibilità delle reti, premiando gli investimenti che riducono l’uso di combustibili fossili e favoriscono l’autoproduzione da rinnovabili.
Per i professionisti, la sfida è integrare correttamente i requisiti tecnici con le pratiche amministrative, spesso complesse in presenza di più soggetti coinvolti.
Le disposizioni valide per tutte le agevolazioni del decreto, comprese quelle per le reti, fissano i criteri di accesso:
- soggetti ammessi (artt. 4 e 7): amministrazioni pubbliche, soggetti privati in ambito terziario e residenziale, enti del Terzo Settore. Sono ammesse anche forme aggregate come consorzi e reti di imprese.
- condizioni di ammissibilità (art. 10): gli interventi devono riguardare edifici dotati di impianto di climatizzazione preesistente e devono utilizzare apparecchi nuovi o ricondizionati certificati.
- intensità dell’incentivo (art. 11): fino al 65% delle spese ammissibili. Per i Comuni sotto i 15.000 abitanti è prevista la copertura fino al 100%.
- durata e rateizzazione: gli incentivi vengono erogati in rate costanti di 2 o 5 anni a seconda della tipologia di intervento (Tabella 1).
- accesso alla misura (art. 14): tramite Portaltermicodel GSE, con due modalità:
- accesso diretto, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori;
- prenotazione preventiva, utile per PA e soggetti che si avvalgono di ESCo.
- adempimenti documentali (artt. 15 e 18): in alcuni casi è richiesta la diagnosi energetica e l’Attestato di Prestazione Energetica. Il Soggetto Responsabile deve conservare fatture, ricevute e documentazione per tutta la durata dell’incentivo e i cinque anni successivi.
Si rimanda al decreto con tutte le altre norme che regolamentano il Conto Termico 3.0, leggi qui, per tutti i dettagli.
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Produzione energia da fonti rinnovabili: approvato un correttivo
Il Consiglio dei Ministri in data 11 settembre ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.
Come evidenzia il comunicato stampa del Governo, l'obiettivo principale delle norme introdotte è la semplificazione dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, volta a promuovere un’accelerazione nella transizione ecologica e a facilitare gli investimenti nel settore, in linea con gli impegni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Produzione energia da fonti rinnovabili: approvato un correttivo
Le modifiche che sono state approvate ma che necessitano di ulteriori passaggi per approvazione definitiva e successiva entrata in vigore, mirano a:
- accelerare l’iter autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di impianti di energia rinnovabile;
- introdurre definizioni precise per “infrastrutture indispensabili” e “revisione della potenza” degli impianti esistenti;
- razionalizzare le procedure per gli interventi che interferiscono con vincoli paesaggistici o di tutela del patrimonio culturale;
- rivedere i termini per l’obbligo di ripristino dei luoghi a carico dei soggetti esercenti;
- ridurre i tempi di alcuni procedimenti amministrativi, tra i quali quello relativo alla “autorizzazione unica” con valore di valutazione di impatto ambientale, che passa da 120 a 40 giorni per alcune tipologie di interventi;
- prevedere il punto di contatto unico a livello comunale per gli interventi sul territorio.
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Superbonus 2025: istruzioni ADE dopo la legge di bilancio
Pubblicata la Circolare n 8/2025 con tutte le istruzione delle Entrate sulle novità introdotte per i bonus edilizi dalla Legge di Bilancio 2025.
Relativamente al Superbonus, misura che sta andando a morire, vediamo cosa viene specificato dalla Circolare del 19 giugno.
Superbonus 2025: istruzioni ADE dopo la legge di bilancio
Il 31 dicembre 2024 è scaduta l'aliquota al 70% del superbonus massicciamente ridimensionato da tutte le norme in tema, avvicendatesi nel corso del 2023 e del 2024.
Sul superbonus la legge di bilancio 2025 ha previsto alcune novità e in particolare, il comma 56 modifica l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
La lettera a) introduce un nuovo comma 8-bis.2. all’articolo 119 che stabilisce che la detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
- a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
La lettera b) introduce un nuovo comma 8-sexies. sempre all’articolo 119 che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023.
Con la Circolare n 8 del 19 giugno in merito a queste novità viene precisato quanto segue.
Si forniscono chiarimenti sulla detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 prevista a favore dei condomìni, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Organizzazioni di volontariato (OdV) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps).
Lo sconto fiscale è infatti riconosciuto a patto che, entro il 15 ottobre 2024, risulti presentata la Cila, sia adottata la delibera assembleare per gli interventi effettuati dai condomini, sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Per i contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2023 per interventi agevolati potranno scegliere di ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo si precisa che la scelta potrà essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2025.
In caso di maggior debito d’imposta, il versamento potrà essere effettuato senza sanzioni né interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte relative al 2024.
Pedr le istruzioni pratiche di come gestire l'opzione in dichiarazione leggi: Superbonus in 10 rate: con l'integrativa entro il 31 ottobre..
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Bonus colonnine domestiche: arrivano i pagamenti
Il MIMIT ha pubblicato sulla propria pagina istituzionale il decreto direttoriale 11 giugno 2025 per la concessione e l'erogazione del contributo per le domande, presentate e ammesse, relative all’acquisto e la relativa posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Gli interessati potranno verificare la propria ammissione al contributo consultando l’Allegato A del decreto, facendo riferimento all'ID della domanda.
Si precisa che, nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati contenuti nell'Allegato A sono stati emendati da tutti i riferimenti ai soggetti beneficiari.
Ricordiamo inoltre che nel mese di aprile era stato riaperto lo sportello per ulteriori domande e che le modalità di concessione dei contributi sono stabilite dal decreto del Ministero del 12 giugno 2024.
Bonus colonnine privati 2024: che cos’è
Con Decreto MIMIT del 12 giugno sono state fissate le regole per il suddetto bonus.
Il bonus colonnine domestiche è l'agevolazione rivolta a privati e condomini e in particolare, il decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022 (di seguito DPCM 4 agosto 2022) individua le disposizioni procedurali per la concessione e l'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica effettuati da utenti domestici di cui alla lettera f-bis) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 come introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 4 agosto 2022.
Nel limite delle risorse finanziarie disponibili per la misura oggetto del presente decreto, pari a 20 milioni di euro per l’annualità 2024 quale limite massimo complessivo di spesa, il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo per le spese ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, così individuato:
- a) 80 per cento del prezzo di acquisto e posa, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente;
- b) il limite di spesa di cui al punto a) è innalzato a euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117- bis del codice civile.
Bonus colonnine domestiche: lo sportello 2025
Per la presentazione della domanda è necessario:
- accedere alla nuova Area Personale tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line
- Accederai così sulla tua scrivania personale dove potrai scegliere l'incentivo sul quale presentare domanda o potrai chiedere maggiori informazioni tramite il servizio "Parla con me"
- Scegli Colonnine domestiche utilizzando l'apposito menu a discesa e compila la domanda in ogni sua parte: il perfezionamento richiede il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.
Scarica qui il fac simile di domanda.
Bonus colonnine domestiche: spese ammissibili
Sono ammissibili al contributo le spese sostenute dai soggetti beneficiari, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, relativamente all’annualità 2024, per l’acquisto dell’infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera, da effettuarsi a regola d’arte.
Tali spese possono comprendere:
- a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese – ove necessario – le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
- b) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;
- c) costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).
Attenzione al fatto che le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura a sportello, la cui attivazione verrà comunicata con un avviso con le date di apertura e di chiusura.
Visita la pagina preposta per ulteriori dettagli.
Consultando l'Allegato A al DD del giorno 11 giungo si può leggere chi ora riceverà il contributo.
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Fondo perduto superbonus indigenti: 100% di spettanza
Le Entrate con il Provvedimento n 411551 del 29.11.2024 hanno fissato al 100% la percentuale di spettanza della misura agevolativa nota come superbonus indigenti.
Ricordiamo che il 31 ottobre è scaduto il termine per le domande per i soggetti con redditi fino a 15mila euro relativo alle ristrutturazioni degli immobili con il superbonus.
Le regole sono state stabilite dal Provvedimento n 360503 del 18 settembre dell'Agenzia delle Entrate e la misura è disciplinata dal Decreto 6 agosto del MEF, pubblicato in GU n 208 del 5 settembre, con la Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Fondo perduto superbonus indigenti 2024: che cos’è
L’art. 1, comma 2, del d.l. 29 dicembre 2023, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, ha previsto l’erogazione di un contributo a favore dei soggetti che sostengono, nel periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, le spese per gli interventi agevolati con superbonus (ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del d.l. n. 34 del 2020).
L’erogazione del contributo è limitata ai soggetti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del citato d.l. n. 34 del 2020, per le spese relative agli interventi che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.
Fondo perduto per superbonus privati con redditi bassi: le condizioni
Si tratta, in particolare, degli interventi effettuati su unità immobiliari inserite all’interno di un condominio e su quelle facenti parte di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Relativamente ai requisiti che devono essere posseduti dai destinatari del contributo, l’art. 2, in linea con quanto indicato nell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 212 del 2023, specifica che il contributo è riconosciuto a condizione che:
- a) l’intervento abbia raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento, asseverato ai sensi dell’articolo 119, comma 13, del d.l. n. 34 del 2020 e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34 del 2020;
- b) il richiedente abbia avuto nell’anno 2023 un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del d.l. n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro.
L’art. 3 del decreto individua le spese per le quali è possibile chiedere il contributo. A tal fine, stabilisce che sono ammesse al contributo a fondo perduto soltanto le spese agevolabili ai sensi dell’art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del d.l. n. 34 del 2020, per le quali compete la detrazione nella misura del 70 per cento.
Fondo perduto superbonus indigenti 2024: le domande e la % spettante
Il contribuente ha presentato domanda entro il 31 ottobre 2024, in via telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate contenente l’attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità elencati.
È stabilito, inoltre, che ciascun contribuente può presentare soltanto una richiesta di contributo in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare.
Con il provvedimento n 360503 del 18 settembre sono state pubblicate le regole per le domande oltre al necessario modello, leggi: Fondo perduto superbonus 70%: il modello da inviare entro il 31.10 con le istruzioni.
Il 29 novembre le Entrare con il Provvedimento n 411551 ha stabilito che la percentuale di cui al punto 3.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 360503 del 18 settembre 2024 è pari al cento per cento.
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L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento richiamato al punto 1.1, in assenza di rinuncia.