• Risparmio energetico

    Reddito da fotovoltaico: come e quanto è tassato

    Le somme riconosciute dal Gestore dei servizi energetici (GSE) per l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico non seguono un’unica disciplina fiscale. 

    Per stabilire se e come devono essere tassate occorre verificare:

    • la tipologia di pagamento, 
    • la potenza dell’impianto,
    • la sua destinazione
    • la modalità con cui l’energia viene ceduta.

    La distinzione principale riguarda gli impianti fino a 20 kW posti prevalentemente al servizio dell’abitazione

    In questi casi, la cessione dell’energia eccedente effettuata da una persona fisica può produrre redditi diversi. 

    Quando, invece, l’impianto è utilizzato nell’ambito di un’attività economica, non è destinato prevalentemente all’abitazione oppure comporta una cessione totale dell’energia, i proventi assumono generalmente natura di reddito d’impresa

    Reddito da fotovoltaico: le principali tipologie e la tassazione

    Prima di determinare le imposte è necessario distinguere le principali tipologie di introiti collegati al fotovoltaico:

    1. Tariffa incentivante,
    2. Contributo in conto scambio,
    3. Liquidazione delle eccedenze,
    4. Ritiro dedicato,

    La tariffa incentivante remunera la produzione di energia secondo le regole previste dal meccanismo agevolativo applicabile all’impianto. Non rappresenta necessariamente il corrispettivo della vendita dell’energia.

    Per una persona fisica che utilizza un impianto fino a 20 kW prevalentemente per le esigenze dell’abitazione, la tariffa incentivante non costituisce normalmente un reddito imponibile. 

    Il trattamento cambia quando l’impianto è inserito in un’attività imprenditoriale: in questo caso, la quota riferibile all’energia ceduta può concorrere alla formazione del reddito d’impresa come contributo in conto esercizio. 

    Il contributo in conto scambio è riconosciuto nell’ambito dello scambio sul posto, meccanismo che consente di compensare economicamente l’energia immessa in rete con quella prelevata in un momento diverso.

    Per il privato con impianto fino a 20 kW al servizio dell’abitazione, il contributo in conto scambio non è normalmente rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Diverso è il trattamento della liquidazione monetaria delle eccedenze.

    La liquidazione delle eccedenze riguarda l’energia immessa in rete che supera quella prelevata. Le somme riconosciute al privato costituiscono redditi diversi quando l’impianto:

    • ha potenza non superiore a 20 kW;
    • è prevalentemente al servizio dell’abitazione;
    • non è gestito nell’ambito di un’attività d’impresa.

    Il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate gli importi erogati alle persone fisiche e ai condomìni per l’energia prodotta in esubero dagli impianti fino a 20 kW, affinché possano essere utilizzati nella dichiarazione precompilata.

    Il ritiro dedicato, o RID, è una modalità semplificata di vendita al GSE dell’energia immessa in rete.

    Per le persone fisiche occorre distinguere tra cessione parziale e totale:

    • in caso di cessione parziale, con impianto fino a 20 kW al servizio dell’abitazione, le somme costituiscono normalmente redditi diversi;
    • la cessione totale dell’energia, invece, assume natura commerciale e genera reddito d’impresa, con i conseguenti obblighi fiscali e contabili.

    Nei casi diversi da quelli precedenti, in particolare per:

    • impianti di potenza superiore a 20 kW
    • soggetti diversi da persone fisiche e condomìni (ad esempio imprese, società, enti o titolari di partita IVA)

    gli importi riconosciuti dal GSE sono trattati secondo le regole previste per il reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
    In queste situazioni, gli importi devono essere gestiti nell’ambito degli ordinari adempimenti fiscali e contabili, possono essere soggetti a fatturazione e concorrono alla formazione del reddito complessivo secondo le norme applicabili al soggetto. 

    Redditi da Fotovoltaico: come sono tassati ai privati e condomini

    Le persone fisiche e i condomini con impianti fino a 20 kW devono dichiarare le somme riconosciute dal GSE per l’energia immessa in rete, in quanto considerate “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera i) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
    Per energia immessa in rete si intende la quota di energia elettrica prodotta dal proprio impianto che non viene autoconsumata e quindi ceduta alla rete elettrica.
    Devono essere dichiarati gli importi effettivamente ricevuti dal GSE nell’anno di riferimento, compresi anche quelli che:

    • sono stati trattenuti per compensare importi dovuti al GSE, ad esempio:                
      • costi amministrativi
      • conguagli a debito
      • altri debiti legati a contratti intestati allo stesso Operatore
    • sono stati pagati a soggetti terzi, come:                
      • cessionari
      • agenti della riscossione
      • soggetti pignoranti
    • sono stati  trattenuti come deposito o garanzia (ad esempio per i RAEE)

    Attenzione non devono invece essere dichiarati gli importi relativi a bonifici non andati a buon fine.           

    Quando il fotovoltaico genera reddito d’impresa

    Il limite di 20 kW non è l’unico parametro da considerare, anche un impianto di potenza inferiore può essere qualificato come attività commerciale abituale quando non è prevalentemente destinato ai bisogni dell’abitazione.

    Il reddito d’impresa si configura, in particolare, nei seguenti casi:

    Situazione Qualificazione fiscale
    Impianto fino a 20 kW al servizio dell’abitazione, con cessione parziale Reddito diverso
    Impianto fino a 20 kW non prevalentemente al servizio dell’abitazione Reddito d’impresa
    Cessione totale dell’energia Reddito d’impresa
    Impianto superiore a 20 kW Generalmente reddito d’impresa
    Impianto utilizzato da società o impresa Reddito d’impresa

    La natura imprenditoriale comporta, secondo il caso concreto, l’apertura della partita IVA, la fatturazione dei corrispettivi, la tenuta della contabilità e la dichiarazione dei ricavi.

    Per le imprese, le somme riconosciute dal GSE concorrono ordinariamente alla determinazione del risultato fiscale.

    I ricavi della vendita dell’energia sono componenti positivi del reddito e sono assoggettati:

    • all’irpef per imprenditori individuali e soci di società di persone;
    • all’ires, per le società di capitali;
    • all’irap, quando ne ricorrono i presupposti;
    • all’iva, secondo la disciplina applicabile all’operazione.

    Tabella riepilogativa delle somme erogate dal GSE

    Somma GSE Privato con impianto fino a 20 kW abitativo Impresa
    Tariffa incentivante Normalmente non imponibile Contributo imponibile per la quota riferibile all’attività
    Contributo in conto scambio Non tassato Ricavo d’impresa
    Liquidazione delle eccedenze Reddito diverso soggetto a IRPEF Ricavo d’impresa
    RID con cessione parziale Reddito diverso Ricavo d’impresa
    RID con cessione totale Reddito d’impresa Ricavo d’impresa
    Vendita a trader energetico Reddito diverso solo se occasionale e nei limiti previsti Ricavo d’impresa

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    Superbonus e general contractor: cosa cambia davvero con la Risoluzione 17/2026

    La Risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026 dell’Agenzia delle Entrate interviene su uno dei nodi più controversi del superbonus: la detraibilità delle spese nei rapporti con il general contractor istituto tipico dei contratti pubblici (articoli 204 e seguenti del Dlgs 36/2023, Codice dei contratti pubblici).

    Il documento non introduce una nuova norma, ma riordina la prassi esistente e fissa un criterio interpretativo chiaro, destinato a orientare sia i contribuenti sia gli uffici.

    Superbonus e general contractor: cosa cambia davvero con la Risoluzione 17/2026

    Per capire la portata della Risoluzione bisogna partire dal funzionamento del superbonus.

    Gli articoli 119 e 121 del DL 34/2020 hanno consentito non solo di detrarre le spese, ma anche di trasformare il beneficio in sconto in fattura o credito cedibile.

    Questo meccanismo ha favorito la diffusione di modelli organizzativi accentrati.

    In molti casi, un unico soggetto il cosiddetto general contractor ha assunto il ruolo di referente unico per il committente: gestisce i lavori, coordina i professionisti, cura gli adempimenti e, spesso, applica lo sconto.

    Tuttavia, come chiarisce l’Agenzia, si tratta di una figura non tipizzata nei rapporti tra privati, la cui qualificazione dipende esclusivamente dal contenuto del contratto.  Ed è proprio qui che nasce il problema fiscale.

    Le verifiche fiscali si sono concentrate su un aspetto preciso: il differenziale tra il costo sostenuto dall’impresa appaltatrice e quello ribaltato al committente.

    In pratica, quando l’impresa:

    • affida i lavori in subappalto,
    • e applica un prezzo superiore rispetto a quello dei subappaltatori,

    si genera un margine. 

    Alcuni uffici hanno ritenuto che tale margine non fosse sempre riconducibile ai lavori, ma potesse rappresentare un compenso per attività di coordinamento.

    Da qui la conseguenza più rilevante: il disconoscimento della detrazione per quella quota di costo. 

    Una lettura che ha creato forte incertezza operativa, soprattutto nei cantieri più complessi.

    La Risoluzione affronta il problema con un approccio sostanzialistico, il punto centrale è che non è sufficiente qualificare un costo come “coordinamento” per escluderlo dalla detrazione. Occorre capire cosa remunera davvero quel corrispettivo.

    L’Agenzia ribadisce un principio già presente nella prassi, ma spesso applicato in modo disomogeneo: sono agevolabili solo i costi direttamente collegati alla realizzazione dell’intervento.

    Ne deriva una distinzione netta:

    • le spese per lavori e prestazioni tecniche restano detraibili,
    • i compensi per attività meramente amministrative o di coordinamento restano esclusi

    Ma la vera novità non è questa e sa nel modo in cui questa distinzione deve essere applicata.

    Il cuore della Risoluzione è la differenza tra due figure che, nella pratica, sono spesso sovrapposte:

    • il general contractor “puro”, che non esegue lavori ma si limita a coordinare i soggetti coinvolti e a rifatturare i costi. In questo caso, il suo compenso è considerato un costo autonomo, non direttamente collegato all’intervento: quindi non detraibile;
    • il general contractor che agisce come appaltatore. Qui la prospettiva cambia radicalmente. Se il soggetto assume l’obbligo di realizzare l’opera nei confronti del committente, il corrispettivo che percepisce è, a tutti gli effetti, prezzo di appalto.

    E il prezzo di appalto, anche quando incorpora un margine, rientra tra le spese detraibili, purché rispettati i requisiti di legge. 

    È una distinzione che, nella pratica, può determinare l’esito di un accertamento.

    La Risoluzione chiarisce un punto destinato ad avere effetti rilevanti: la qualificazione fiscale non dipende da come l’impresa organizza i lavori, ma dall’obbligazione che assume.

    Se l’impresa si impegna a realizzare l’opera:

    • resta appaltatore anche se subappalta,
    • resta appaltatore anche se non esegue direttamente i lavori

    Il subappalto, quindi, diventa fiscalmente irrilevante ai fini della detrazione. 

    Questo passaggio smonta una delle principali leve utilizzate nei controlli, ossia l’idea che una struttura “leggera” o fortemente esternalizzata potesse giustificare il disconoscimento dei costi.

    Uno dei profili più interessanti della Risoluzione riguarda i limiti all’azione accertativa.

    L’Agenzia afferma che non è possibile trasformare automaticamente una parte del prezzo di appalto in compenso per coordinamento. 

    Per sostenere questa tesi, l’amministrazione deve fornire una prova puntuale, dimostrando che una quota del corrispettivo remunera effettivamente un’attività distinta e autonoma.

    In assenza di questa dimostrazione, il margine resta parte integrante del prezzo dei lavori e, come tale, continua a essere detraibile

    Si tratta di un passaggio che rafforza la posizione dei contribuenti e rende più difficile sostenere contestazioni generiche.

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    Codice dell’Edilizia: facciamo il punto

    Alla fine del 2025 si è tanto parlato di nuovi condoni edilizi e sanatorie, tanto per l'approvazione in data 4 dicembre della bozza Disegno di legge delega per il Codice dell’edilizia e delle costruzioni, quanto perchè si era previsto inizialmente di emendare la Legge di Bilancio 2026 con anche norme per l'edizilia, poi in ultimo non confermate.

    Il DDL è fermo alla Ragioneria poichè le misure sono onerose.

    La riforma dell’edilizia è molto attesa da cittadini, imprese e professionisti così che, l’approvazione del Ddl era stata salutata come un segnale importante, richiesto da tutto il settore. 

    Chiusa la legge di bilancio 2026, si facevano ipotesi di un avvio rapido dei lavori parlamentari a inizio 2026, per arrivare con i decreti delegati in tempo utile per la fine della legislatura, in calendario nel 2027.

    Questo avvio rapido non c’è stato e dopo due mesi e mezzo il Ddl non è ancora approdato in Parlamento e risulta sotto esame della Ragioneria generale dello Stato. 

    I rilievi avanzati al ministero delle Infrastrutture dall’organo che vigila sulla compatibilità finanziaria delle leggi sarebbero molti e potrebbero tenere il testo bloccato ancora per molte settimane. Anche se le associazioni di imprese stanno invocando un rapido sblocco, per completare la riforma entro la legislatura.

    Riepiloghiamo intanto le misure attese da tutti gli operatori del settore ma anche da cittadini e imprese.

    Nuovo Codice dell’Edilizia: cosa contiene

    In data 4 dicembre 2025 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni.

    In particolare, la delega autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a compiere un’ampia e organica revisione della normativa in materia di edilizia e di sicurezza delle costruzioni, con l’obiettivo primario di semplificare, riordinare e razionalizzare i procedimenti amministrativi oggi disciplinati dal Testo Unico dell’edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

    Si ricorda che il testo fa seguito al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, cosiddetto “Salva casa”, che ha operato una prima semplificazione.

    L’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni ha la finalità, inoltre, di porre chiarezza sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, garantendo il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), come strumento necessario per assicurare standard minimi uniformi.

    L’intervento normativo riguarda, in primo luogo, la disciplina legislativa di settore relativa alla sicurezza delle costruzioni, che necessita di un aggiornamento alla luce delle moderne tecniche costruttive e delle accresciute esigenze di sicurezza sismica ed energetica.

    Si prevede, inoltre, di favorire il coordinamento con le disposizioni urbanistiche e le altre normative di settore come la disciplina dei beni culturali e paesaggistici. 

    Infine, si semplifica la dimostrazione dello stato legittimo degli immobili e si rafforza l’efficacia e la trasparenza delle procedure per il rilascio dei permessi di costruire, delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e degli altri titoli del settore edilizio.

    Nuovo Codice dell’Edilizia: sanatorie e vecchi condoni

    Secondo quanto previsto dal testo approvato in data 4 dicembre 2025 si dovrebbero poter sanare le difformità edilizie minori, cioè quelle che:

    • non modificano in modo sostanziale l’edificio;
    • rispettano le norme urbanistiche vigenti oggi;
    • erano realizzate nel rispetto delle regole edilizie del momento in cui furono costruite.

    Per queste situazioni, sarà possibile ottenere un titolo in sanatoria, a condizione di mettere in sicurezza l’immobile e adeguarlo, se necessario, alle norme tecniche attuali (es. antisismica, barriere architettoniche, risparmio energetico).

    Un altro punto chiave che si vuole affrontare è quello dei vecchi condoni edilizi.

    Il disegno di legge prevede che le domande presentate ai sensi delle leggi del 1985, 1994 e 2003 (i famosi tre condoni) ma mai definite, dovranno essere chiuse entro una scadenza certa.

    Attenzione: non si tratta di un condono generalizzato

    Le nuove norme:

    • non azzerano gli abusi;
    • non cancellano sanzioni;
    • non ammettono interventi gravi o in aree vincolate.

    Si punta invece a uniformare a livello nazionale le regole sulle difformità edilizie minori, semplificare la burocrazia e sbloccare situazioni rimaste ferme per anni.

    Nuovo Codice dell’Edilizia: operatività delle nuove norme

    Il disegno di legge fissa 12 mesi di tempo al Governo per adottare i decreti attuativi

    È in quei testi che saranno definiti:

    • i tipi di difformità sanabili;
    • la procedura da seguire;
    • i termini per presentare la domanda;
    • le condizioni per regolarizzare immobili esistenti.

    Il 2026 è l'anno dei lavori su queste norme che dovranno definire il perimetro di azione con l'intento di:

    • sbloccare compravendite immobiliari ferme per difformità non risolte;
    • ridurre il contenzioso con i Comuni;
    • dare certezza giuridica agli immobili.

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    Conto Termico 3.0: il GSE pubblica i contratti tipo per le domande

    Con Delibera del 23 dicembre resa noto in data 29 dicembre il GSE soggetto gestore del nuovo conto termico 3.0 ha pubblicato l'Allegato A ossia il contratto tipo da utilizzare per le domande di agevolazioni relative a interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica termica da fonti rinnovabili.

    Leggi anche Conto termico 3.0: come fare domanda dal 25 dicembre            

    Conto Termico 3.0: il GSE pubblica i contratti tipo per le domande

    Il decreto ministeriale 7 agosto 2025 aggiorna la disciplina per l’incentivazione degliinterventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 199/21 in merito alla promozione dell’utilizzo dell’energia termica da fonti rinnovabili. 

    La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del PNIEC, concorre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.

    Con Determina del 23 dicembre 2025 il GISE ha previsto che il contratto-tipo da utilizzare come riferimento ai fini dell’erogazione degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 7 agosto 2025 per interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili è riportato nell’Allegato A

    Il contratto-tipo può essere successivamente modificato dall’Autorità, anche a seguito di modifiche normative e regolatorie, gli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari al contratto-tipo, ai fini dell’erogazione degli incentivi, sono implementati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati Energia dell’Autorità.

    Inoltre il GSE, ha specificato sul proprio sito istituzionale che, con l'obiettivo di introdurre ulteriori elementi di semplificazione alle procedure di accesso agli incentivi, sono stati definiti due distinti modelli contrattuali:

    Infine, per le istanze presentate tramite prenotazione, le clausole contrattuali si intendono perfezionate con l'accettazione della prenotazione, senza la necessità di nuova sottoscrizione delle clausole nella successiva fase di invio dell'istanza a fine lavori.

    Ricordiamo per completezza che le modalità di richiesta del Conto termico 3.0 sono appunto due e riservate a specifiche categorie di utenti:

    • accesso diretto per i soggetti privati, PA ed enti del terzo settore,
    • accesso per prenotazione riservato solo alle PA e agli enti.

    Leggi qui maggiori dettagli: Conto termico 3.0: come fare domanda dal 25 dicembre

    Allegati:
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    Conto Termico 3.0: regole per le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento

    Con il Decreto MASE del 4 agosto 2025, il legislatore ha aggiornato la disciplina del Conto Termico 3.0, lo strumento che sostiene interventi di piccole dimensioni per l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
    L’obiettivo dichiarato (art. 1) è rendere più semplice e mirata l’agevolazione, favorendo decarbonizzazione, innovazione tecnologica e riqualificazione del patrimonio edilizio.

    Rispetto alla versione del 2016, il nuovo decreto amplia il perimetro dei soggetti ammessi e rafforza il ruolo delle reti energetiche, oggi centrali nella transizione ecologica.

    Conto Termico 3.0: regole per le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento

    Il decreto prevede incentivi dedicati agli interventi su reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento

    In particolare, l’art. 8, comma 1, lett. c) e d) riconosce contributi per:

    • sostituzione di impianti esistenti con generatori a biomassa ad alta efficienza, anche in combinazione con pompe di calore;installazione di impianti solari termici anche abbinati a sistemi di solar cooling,
    • destinati a processi produttivi o all’immissione in reti di teleriscaldamento/raffrescamento.

    Per impianti sopra i 200 kW o campi solari oltre i 100 m² è obbligatoria la contabilizzazione del calore, così da garantire trasparenza e monitoraggio dei consumi.

    La norma intende rafforzare la sostenibilità delle reti, premiando gli investimenti che riducono l’uso di combustibili fossili e favoriscono l’autoproduzione da rinnovabili. 

    Per i professionisti, la sfida è integrare correttamente i requisiti tecnici con le pratiche amministrative, spesso complesse in presenza di più soggetti coinvolti.

    Le disposizioni valide per tutte le agevolazioni del decreto, comprese quelle per le reti, fissano i criteri di accesso:

    • soggetti ammessi (artt. 4 e 7): amministrazioni pubbliche, soggetti privati in ambito terziario e residenziale, enti del Terzo Settore. Sono ammesse anche forme aggregate come consorzi e reti di imprese.
    • condizioni di ammissibilità (art. 10): gli interventi devono riguardare edifici dotati di impianto di climatizzazione preesistente e devono utilizzare apparecchi nuovi o ricondizionati certificati.
    • intensità dell’incentivo (art. 11): fino al 65% delle spese ammissibili. Per i Comuni sotto i 15.000 abitanti è prevista la copertura fino al 100%.
    • durata e rateizzazione: gli incentivi vengono erogati in rate costanti di 2 o 5 anni a seconda della tipologia di intervento (Tabella 1).
    • accesso alla misura (art. 14): tramite Portaltermicodel GSE, con due modalità:
      • accesso diretto, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori;
      • prenotazione preventiva, utile per PA e soggetti che si avvalgono di ESCo.
    • adempimenti documentali (artt. 15 e 18): in alcuni casi è richiesta la diagnosi energetica e l’Attestato di Prestazione Energetica. Il Soggetto Responsabile deve conservare fatture, ricevute e documentazione per tutta la durata dell’incentivo e i cinque anni successivi.

    Si rimanda al decreto con tutte le altre norme che regolamentano il Conto Termico 3.0, leggi qui, per tutti i dettagli.

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    Superbonus 110%: comunicazione entro il 10.09 zone terremoto 2016

    Con il DPCM 24 luglio 2025 n. 675il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma 2016 ha previsto l’invio di una ulteriore comunicazione entro il 10 settembre 2025 per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolati con il superbonus per la ricostruzione privata del sisma.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Superbonus 110%: comunicazione entro il 10.09 zone terremoto 2016

    Con il DPCM il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, decreta: 

    • di attivare un monitoraggio puntuale della spesa relativa alla realizzazione degli interventi nella ricostruzione privata Sisma 2016, agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, utile anche a favorire l'elaborazione di proposte finalizzate a garantire la continuità delle attività di ricostruzione connesse al Sisma 2016. Detto monitoraggio avrà dunque finalità meramente conoscitive.
    • di disporre per le richieste di contributo di cui all'articolo 47 del Testo Unico della Ricostruzione Privata, trasmesse in data antecedente al 30 marzo 2024, per le quali, alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Commissario straordinario, non sia stato ancora emanato il decreto di concessione e reso disponibile il CUP dell'intervento, l'integrazione, da parte del professionista, del dato economico del Superbonus sulla piattaforma GE.DI.SI come risultante dalla documentazione trasmessa in allegato alle anzidette RCR o nel relativo fascicolo. Tale dato deve essere dichiarato, entro il termine del 10 settembre 2025, con la trasmissione di una variante (RCR) all'interno del fascicolo GE.DI.SI., procedendo, nel Quadro C – Sezione “Disciplina in materia di concorso di risorse”, a dichiarare, in successione, quanto segue:
      • a) Si intende fruire di incentivi fiscali per la quota eccedente il contributo (art. 47 c. 1 TU);
      • b) “Super bonus” ai sensi dell'art. 119 commi 1-ter e 4-quater del DL 34/2020;
      • c) Variante a RCR trasmessa prima del 30/3/2024 (entrata in vigore D.L. 39/2024) e indicando contestualmente la modalità di fruizione (diretta, sconto in fattura, cessione del credito). Deve, inoltre, essere dichiarato l'importo (IVA inclusa) eccedente il contributo per la ricostruzione per il quale è stata richiesta la detrazione fiscale, distinto tra spese attinenti ai lavori e spese tecniche, come desumibile dalla documentazione di progetto.La predetta variante deve essere presentata esclusivamente nel caso in cui nella originaria richiesta di contributo non siano stati dichiarati tali importi.
    • di prevedere, per gli interventi agevolabili di cui all'articolo 47 del Testo Unico della Ricostruzione Privata oggetto di decreto di concessione del contributo per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Commissario straordinario, non sia stata effettuata alcuna comunicazione sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (P.N.C.S.) in ordine ai SAL, che i professionisti, individuati ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 settembre 2024, accedano alla predetta Piattaforma con le modalità indicate nelle “Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS”, pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia, e dichiarino, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il dato identificativo dell'intervento finanziato, vale a dire il Codice Unico del Progetto (CUP) associato alla richiesta di concessione del contributo presentata sulla piattaforma delCommissario straordinario GE.DI.SI. in aggiunta ai dati richiesti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024, quali:
      • “dati catastali (lettera a), acquisiti in automatico dalla asseverazione del progettista; ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto (lettera b); ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025 (lettera c); percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c) (lettera d).”
    • di prevedere, altresì, per gli interventi di cui al comma 3 per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Commissario straordinario, sia stata già effettuata sul P.N.C.S la comunicazione del primo SAL relativo alle spese sostenute per gli incentivi fiscali, che la predetta comunicazione venga integrata con l'inserimento – sullo stesso portale – del Codice Unico del Progetto (CUP), associato alla richiesta di concessione del contributo presentata sulla piattaforma GE.DI.SI.
    • In entrambi i casi di cui ai punti 3 e 4 il dato del CUP dovrà essere integrato sul P.N.C.S. del Dipartimento Casa Italia inderogabilmente entro il termine del 10 settembre 2025, seguendo le indicazioni contenute nel Manuale utente asseveratore, allegato al presente Decreto, pubblicato anche sul portale P.N.C.S.
    •  Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Commissario Straordinario – sezione Amministrazione trasparente ed è trasmesso agli Uffici Speciali delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché agli ordini professionali interessati.

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    Bonus colonnine domestiche: arrivano i pagamenti

    Il MIMIT ha pubblicato sulla propria pagina istituzionale il decreto direttoriale 11 giugno 2025 per la concessione e l'erogazione del contributo per le domande, presentate e ammesse, relative all’acquisto e la relativa posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

    Gli interessati potranno verificare la propria ammissione al contributo consultando l’Allegato A del decreto, facendo riferimento all'ID della domanda.

    Si precisa che, nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati contenuti nell'Allegato A sono stati emendati da tutti i riferimenti ai soggetti beneficiari.

    Ricordiamo inoltre che nel mese di aprile era stato riaperto lo sportello per ulteriori domande e che le modalità di concessione dei contributi sono stabilite dal decreto del Ministero del 12 giugno 2024.

    Bonus colonnine privati 2024: che cos’è

    Con Decreto MIMIT del 12 giugno sono state fissate le regole per il suddetto bonus.

    Il bonus colonnine domestiche è l'agevolazione rivolta a privati e condomini e in particolare, il decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022 (di seguito DPCM 4 agosto 2022) individua le disposizioni procedurali per la concessione e l'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica effettuati da utenti domestici di cui alla lettera f-bis) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 come introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 4 agosto 2022. 

    Nel limite delle risorse finanziarie disponibili per la misura oggetto del presente decreto, pari a 20 milioni di euro per l’annualità 2024 quale limite massimo complessivo di spesa, il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo per le spese ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, così individuato:

    • a) 80 per cento del prezzo di acquisto e posa, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente; 
    • b) il limite di spesa di cui al punto a) è innalzato a euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117- bis del codice civile.

    Bonus colonnine domestiche: lo sportello 2025

    Per la presentazione della domanda è necessario: 

    1. accedere alla nuova Area Personale tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line 
    2. Accederai così sulla tua scrivania personale dove potrai scegliere l'incentivo sul quale presentare domanda o potrai chiedere maggiori informazioni tramite il servizio "Parla con me"  
    3. Scegli Colonnine domestiche utilizzando l'apposito menu a discesa e compila la domanda in ogni sua parte: il perfezionamento richiede il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.

    Scarica qui il fac simile di domanda.

    Bonus colonnine domestiche: spese ammissibili

    Sono ammissibili al contributo le spese sostenute dai soggetti beneficiari, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, relativamente all’annualità 2024, per l’acquisto dell’infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera, da effettuarsi a regola d’arte. 

    Tali spese possono comprendere: 

    • a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese – ove necessario – le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio; 
    • b) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi; 
    • c) costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).

    Attenzione al fatto che le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura a sportello, la cui attivazione verrà comunicata con un avviso con le date di apertura e di chiusura.

    Visita la pagina preposta per ulteriori dettagli.

    Consultando l'Allegato A al DD del giorno 11 giungo si può leggere chi ora riceverà il contributo.

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Autoproduzione PMI energia da fonti rinnovabili: 320 ML per incentivi

    Il MIMIT con un avviso del 5 dicembre informa della firma di un decreto con nuovi contributi in arrivo per le PMI che autoproducono energia da fonti rinnovabili.

    A chi spettano e in che misura.

    Autoproduzione PMI energia da fonti rinnovabili: 320 ML dal MIMIT

    Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto “Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” che prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o mini eolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito.

    Le risorse destinate alla misura sono 320ML di euro a valere sull’Investimento 16 della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR.

    Il 40% delle risorse è riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.

    Autoproduzione PMI energia da fonti rinnovabili: misura dell’incentivo

    Le agevolazioni, concesse ai sensi del “Regolamento GBER”, saranno assegnate nella misura massima del:

    • 30% per le medie imprese;
    • 40% per le micro e piccole imprese;
    • 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
    • 50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto.

    Qualora, in fase di definizione della graduatoria, le risorse destinate alle riserve non dovessero essere pienamente assorbite, saranno rese disponibili per il finanziamento delle domande di agevolazione riferite ai restanti territori e alle imprese di media dimensione.

    Ai fini delle agevolazioni sono ammesse le spese, non inferiori a 30 mila euro e non superiori a 1 milione di euro e relative ad una sola unità produttiva del soggetto proponente, per:

    • l’acquisto, l’installazione e la messa in esercizio di beni materiali nuovi strumentali, in particolare impianti solari fotovoltaici o mini eolici, sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
    • apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti;
    • sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta;
    • diagnosi energetica necessaria alla pianificazione degli interventi.

    Attenzione al fatto che cCon successivo provvedimento direttoriale saranno stabiliti modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli schemi per la presentazione delle stesse.

  • Risparmio energetico

    RSA e tetto massimo di spesa per fotovoltaico agevolato con superbonus

    Con Risposta interpello n 199 del 10 ottobre le Entrate chiariscono dubbi sul Superbonus in merito all'installazione, da  parte di una ONLUS,  di un impianto fotovoltaico di  potenza nominale pari a 200 kW nell'ipotesi in cui sul medesimo edificio risulti già  installato un precedente impianto fotovoltaico di  potenza nominale  pari a  217 kW 

    Si chiedono chiarimenti per il calcolo del  limite massimo di spesa agevolabile.

    La Fondazione istante dichiara di svolgere attività socio­sanitaria e assistenziale in un'unità immobiliare censita in categoria  catastale D/4.

    Dichiara inoltre:

    • di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'articolo 119, comma 10­bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
    • aver depositato la CILAS di cui al comma 13­ter del citato articolo 119 prima dell'entrata in vigore del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 e, dunque, di rientrare tra i soggetti che possono usufruire della detrazione di cui all'articolo 119 (c.d. Superbonus) nella modalità alternativa del c.d. ''sconto in fattura'' di cui al successivo articolo 121, comma 1, lettera a).

    Poiché intende realizzare degli interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici, relativi sistemi di accumulo e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, su un immobile già servito da un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 217 kW (sul quale, come chiarito in sede di integrazione documentale, non ha già beneficiato di altre agevolazioni fiscali o incentivi di altra natura),  chiede: 

    • 1) se, ai fini dell'applicazione del Superbonus, la soglia limite di 200 kW prevista dal comma 16­ter dell'articolo 119 vada verificata avendo riguardo alla  sola  potenza  del  nuovo  impianto  fotovoltaico  che  viene  installato  o  se,  invece, occorre tener conto anche della potenza dell'impianto fotovoltaico ''preesistente'';
    • 2) come vada calcolato il tetto massimo di spesa agevolabile con l'aliquota del 110 per cento per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici in applicazione del richiamato comma 10­bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

    ETS e tetto massimo di spesa per fotovoltaico agevolato con superbonus

    Le Entrate hanno specificato che, la ONLUS esercente attività socio-sanitaria o assistenziale che, nel rispetto di tutti i necessari requisiti soggettivi e oggettivi, si avvale del superbonus secondo la speciale disciplina pe le RSA può beneficiare dell’agevolazione come segue:

    fermo restando comunque il limite massimo di spesa agevolata di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico (ridotto a 1.600 euro/kW ove l'intervento eseguito sia classificato come  ''ristrutturazione  edilizia'',  ''nuova  costruzione''  o  ''ristrutturazione  urbanistica''),  si  è dell'avviso  che,  nell'ambito  di  interventi  che  rientrano  nel  perimetro  di  applicazione del comma 10­bis, il limite massimo di spesa agevolata con l'aliquota del 110 riferito all'intero  impianto,  pari  a  96.000  euro  vada  moltiplicato  «per  il  rapporto  tra  la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi […] e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate». Pertanto,  in  caso  di  installazione  di  un  impianto  fotovoltaico  di  200  kW  di potenza  nominale  su  un  edificio  D/4 cui,  a  titolo  esemplificativo,  corrispondono  10 unità  immobiliari  abitative  ''figurative'',  l'importo  massimo agevolabile  fruendo  del Superbonus con l'aliquota del 110 per cento è pari a 480.000 euro (2.400 euro x 200 kW di potenza). 

    L'interpretazione ADE è perfettamente coerente alla ratio della norma che sottende all’introduzione della speciale disciplina della moltiplicazione per il numero di unità immobiliari figurative  contenuta dal comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 e alla ulteriore specificazione, che deriva dall’ultimo periodo del successivo comma 16-ter del medesimo art. 119, della possibilità di considerare eleggibili ai fini agevolativi impianti fotovoltaici sino a 200 kW di potenza nominale quando l’intervento avviene nel contesto di un intervento agevolabile secondo la speciale disciplina del comma 10-bis.

    Nella risposta a interpello n. 199/2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce anche che è irrilevante l’eventuale preesistenza di altri impianti fotovoltaici a servizio dello stesso  immobile B/1, B/2 o D/4, nel senso che sul nuovo impianto che si va a installare resta comunque applicabile il superbonus entro i medesimi tetti massimi di spesa agevolata come se non esistesse alcun altro impianto.

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Dl salva casa: in soffitta la doppia conformità degli immobili

    Il Dl Salva casa in dirittura d'arrivo per la conversione in legge entro il 28 luglio è stato approvato dalla Camera e ora passa al Senato.

    Tra i cambiamenti al testo originario approvato nel mese di maggio, vi sono novità per le regole di accertamento della conformità degli immobili, vediamole.

    Doppia conformità superata col Dl Salva Casa

    L’articolo 1, comma 1, lettere g), h), e i), modificate nel corso dell’esame in sede referente, modificando gli articoli 36 e 37 del TUE, opera un superamento del requisito della cosiddetta «doppia conformità», limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, nonché alle ipotesi di assenza o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31. 

    In particolare, vengono individuate due tipologie di accertamento di conformità in sanatoria, differenziando:  

    • a) gli interventi eseguiti in assenza, totale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire o dalla Scia alternativa al permesso di costruire di cui all’articolo 23 del TUE, per i quali, in quanto fattispecie di maggiore gravità, continua a permanere l’attuale regime della doppia conformità urbanistica ed edilizia (previsioni di piano e normativa tecnica), ossia della necessità di rispettare la normativa prevista sia all’epoca della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda (articolo 36); 
    • b) gli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla Scia alternativa al permesso di costruire nonché quelli realizzati in assenza o in difformità dalla Scia “semplice” di cui all’articolo 22 del TUE, per i quali vi è il superamento della doppia conformità: si prevede che è sufficiente provare la conformità urbanistica ad oggi (ossia al momento della presentazione della domanda) e la conformità edilizia (normativa tecnica) all’epoca della realizzazione dell’intervento (nuovo articolo 36 bis). 

    Nei casi di difformità parziali si introduce la cd. sanatoria condizionata, in base alla quale il Comune può subordinare il rilascio del permesso/SCIA in sanatoria all’esecuzione di interventi per rendere l’opera conforme alla normativa tecnica, edilizia, igienico sanitaria, nonché alla rimozione delle opere che non possono essere sanate. 

    A tale riguardo è stato espunto il riferimento ai requisiti di igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati e per il superamento delle barriere architettoniche per il rilascio del permesso di costruire. 

    Il rilascio del permesso in sanatoria è sempre subordinato al pagamento del doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile in seguito agli interventi (importi compresi fra 1.032 e 10.328 €).   Infine, l’articolo 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività) viene modificato estendendo anche in questi casi il nuovo regime in merito all’eliminazione della «doppia conformità» lasciando in questo caso invariata la sanzione pecuniaria prevista dalla normativa vigente.