• Risparmio energetico

    Conto termico 3.0: continuano i lavori sul testo definitivo

    Il nuovo conto termino 3.0 gestito dal GSE, con l'agevolazione rivolta all'efficentamento energetico contiene incentivi che possono arrivare fino al 100%.
    In base allo schema di decreto ancora in discussione presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni vediamo le novità dell'incentivo che una volta approvato approderà in GU.

    Il testo definitivo dalle indiscrezioni dovrebbe essere imminente.
    Ricordiamo che si tratta di una aggiornamento della "disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”,  recata dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016.

    Conto termico 3.0: che cos’è

    Il decreto in bozza sul Conto Termico 3.0 contiene la nuova disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 

    In coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, si vuole arrivare al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.

    Conto termico 3.0: beneficiari

    Sono ammessi ai benefici previsti dal decreto, in relazione a uno o più interventi di cui all’articolo 5 di seguito dettagliati:

    • a) le amministrazioni pubbliche;
    • b) i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario di cui
      alla lettera b), dell’articolo 2, del presente decreto.

    E inoltre, ai fini della agevolazione sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla lettera r) dell’articolo 2, del presente decreto.

    Conto termico 3.0: spese ammissibili

    Sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione:

    • a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale
      installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
    • b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
    • c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
    • d) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
    • e) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
    • f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
    • g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
    • h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l’edificio o nelle relative
      pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di
      climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore
      elettriche.

    Per tali interventi incentivabili concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:

    • a) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:
      • i. la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche
        termiche delle strutture esistenti;
      • ii. la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
      • iii. la demolizione e la ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
      • iv. l’installazione di sistemi di ventilazione meccanica qualora gli stessi risultino l’unica soluzione
        tecnica o la più conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e condensazioni interstiziali, secondo la UNI EN ISO 13788, così come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015;
    • b) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell'infisso stesso:
      • i. la fornitura e la messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;
      • ii. il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni; iii. lo smontaggio e la dismissione delle chiusure preesistenti;
    • c) per gli interventi che comportino la riduzione dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo
      estivo:
      • i. la fornitura e la messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili mobili, sistemi di filtrazione solare esterni o assimilabili; ii. la fornitura e la messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo; iii. l’eventuale smontaggio e la dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti;
    • d) per gli interventi di trasformazione degli edifici a energia quasi zero: 
      • i. la fornitura e la messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero»;
      • ii. la demolizione, il recupero o lo smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell'involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
      • iii. la demolizione e la ricostruzione delle strutture dell'edificio, incluso gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall’applicazione di pratiche di demolizione selettiva in linea con la strategia per la circolarità materica nel settore dell’edilizia e delle costruzioni;
      • iv. gli eventuali interventi per l'adeguamento sismico delle strutture dell'edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all'isolamento termico;
    • e) per gli interventi di sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione:
      • i. la fornitura e la messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi definiti nell’allegato I al presente decreto;
      • ii. l’adeguamenti dell'impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma;
      • iii. l’eventuale smontaggio e la dismissione dei sistemi per l'illuminazione preesistenti;
    • f) per gli interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici:
      • i. la fornitura e la messa in opera di sistemi di building automation finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio e conformi ai requisiti minimi definiti nell'allegato I al presente decreto;
      • ii. gli adeguamenti dell'impianto elettrico e di climatizzazione invernale ed estiva;
    • g) per gli interventi di installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica di mobilità elettrica:
      • i. la fornitura e la messa in opera dei punti di ricarica;
      • ii. la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di opere edili per l’installazione dei punti di ricarica e la realizzazione delle infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, nel caso in cui l’intervento non ricada tra gli obblighi prevista dalla direttiva UE 2018/844;
      • iii. il contributo in quota potenza di cui al Testo Integrato delle Connessioni attive – TICA per la richiesta di potenza addizionale in prelievo;
    • h) per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo:
      • i. la fornitura e la posa in opera dell’impianto fotovoltaico e dell’eventuale sistema di accumulo e relativi costi di allacciamento alla rete; i) le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a h) e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, di cui all’articolo 15, del presente decreto

    Conto termico 3.0: sintesi delle regole utili alla domanda

    Il Decreto una volta approvato, necessiterà di regole operative che dovranno essere adottate dal Ministero dell’Ambiente, su proposta del GSE, entro 60 giorni dall’entrata in vigore dello stesso.

    La dotazione finanziaria base è di 900 milioni di euro di spesa cumulata annua di cui 400 sono per gli interventi agevolati effettuati dalle amministrazioni pubbliche e 500 per gli interventi agevolati effettuati da soggetti privati.

    In entrambi i casi, l’ente gestore degli incentivi (il GSE) potrà accettare richieste di accesso agli incentivi solo fino al sessantesimo giorno successivo a quello di raggiungimento del relativo limite.

    La richiesta di accesso all’incentivo avviene mediante presentazione al GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico, della “scheda-domanda”.

    L’incentivo fruibile non può eccedere in linea generale il 65% delle spese sostenute, ma può arrivare al 100%:

    • per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati” 
    • e “per gli interventi realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del sistema sanitario nazionale”.

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    General contractor e superbonus: condizioni per continuare con lo sconto in ft

    Con la Risposta a interpello n 26 del 12 febbraio le Entrate replicano al caso di appalto con general contractor per il superbonus ed  esercizio delle opzioni per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 , a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 39 del 2024.

    In sintesi le Entrate hanno evidenziato che il condominio potrà continuare ad applicare lo sconto in fattura se il general contractor ha pagato ai subappaltatori, entro il 30 marzo 2024, almeno una parte dei lavori già eseguiti, anche in assenza di fatture emesse nei confronti del condominio.

    General contractor e superbonus: condizioni per continuare con lo sconto in ft

    L'interpello fornisce un chiarimento sull’applicazione delle deroga al generale divieto all'esercizio delle opzioni per la fruizione con modalità alternative alla detrazione operato dal Dl n. 11/2023 (“decreto Cessioni”) come modificato dal Dl n. 39/2024.

    Il condominio ha deciso con assemblea straordinaria tenutasi nel 2022, di effettuare lavori per i quali intende usufruire delle detrazioni del Superbonus, affidando gli interventi a un general contractor interessato ad applicare lo sconto in fattura. 

    Dopo aver presentato la Cilas il 25 novembre 2022, il condominio ha dovuto cambiare il general contractor e l'inizio dei lavori è slittato al 6 novembre 2023.

    Inoltre, il condominio intende utilizzare il Superbonus con una detrazione del 70% per le spese del 2024, rientrando nelle deroghe previste dal decreto Cessioni.
    Il condominio chiede se può continuare a utilizzare lo sconto in fattura anche dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 39/2024, nonostante non ci siano fatture dirette tra il general contractor e il condominio al 30 marzo 2024.
    Il Dl n. 11/2023) all'articolo 2, comma 1, ha stabilito, a partire dal 17 febbraio 2023, un divieto all'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione, come lo sconto in fattura o la cessione del credito. 

    Tuttavia, i commi successivi hanno previsto specifiche deroghe a tale divieto, applicabili solo al verificarsi di determinate condizioni. 

    Il comma 2, ha previsto che il divieto non si applica per le spese sostenute per interventi che beneficiano del Superbonus (articolo 119 del decreto Rilancio) e per altre detrazioni specifiche.

    Inoltre, al comma 2, lettera b), ha stabilito che il divieto non opera se, prima del 17 febbraio 2023, è stata adottata una delibera assembleare da parte dei condomini e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).
    L'articolo 1 del decreto-legge n. 39/2024 ha ulteriormente rimodulato l'ambito di applicazione delle deroghe previste dal decreto Cessioni prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, non si applicano agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa documentata da fattura per lavori già effettuati.
    La norma ha l'obiettivo di garantire che solo coloro i quali hanno effettivamente sostenuto spese documentate per lavori già effettuati possano continuare a esercitare le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito.

    Le deroghe al divieto di esercizio delle opzioni continuano a operare solo se, entro il 30 marzo 2024, sono stati effettuati lavori e sono state sostenute le relative spese. 

    L'agenzia ha precisato che nel caso di sconto in fattura, se lo sconto è integrale si fa riferimento alla data di emissione della fattura, se lo sconto è parziale si considera la data di pagamento dell'importo residuo. 

    Inoltre, l’Agenzia ricorda che, secondo la risposta n. 137/2024, la spesa effettuata con bonifico, si considera sostenuta nel momento in cui viene dato l'ordine di pagamento alla banca. 

    Viene inoltre precisato che per esercitare l'opzione di sconto in fattura, è necessario che il pagamento avvenga entro il 30 marzo 2024 e si riferisca a lavori già effettuati.

    La condizione di lavori già effettuati è soddisfatta se il pagamento è effettuato entro il 30 marzo 2024 e si riferisce alla realizzazione, anche parziale, dei lavori. 

    Attenzione al fatto che è possibile che la spesa sia sostenuta da un soggetto diverso dal committente finale, purché documentata.

    Conseguentemente, l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore come un contraente generale, che nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori. L’Agenzia, precisa che anche in questa ipotesi i pagamenti devono riferirsi a lavori già effettuati

    Quando più interventi sono compresi nello stesso titolo abilitativo, la condizione è soddisfatta se le spese pagate si riferiscono anche a solo uno degli interventi.

    Il egame tra il pagamento e il committente, beneficiario finale dell’agevolazione, deve essere ben documentato.

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    Autoproduzione PMI energia da fonti rinnovabili: 320 ML per incentivi

    Il MIMIT con un avviso del 5 dicembre informa della firma di un decreto con nuovi contributi in arrivo per le PMI che autoproducono energia da fonti rinnovabili.

    A chi spettano e in che misura.

    Autoproduzione PMI energia da fonti rinnovabili: 320 ML dal MIMIT

    Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto “Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” che prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o mini eolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito.

    Le risorse destinate alla misura sono 320ML di euro a valere sull’Investimento 16 della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR.

    Il 40% delle risorse è riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.

    Autoproduzione PMI energia da fonti rinnovabili: misura dell’incentivo

    Le agevolazioni, concesse ai sensi del “Regolamento GBER”, saranno assegnate nella misura massima del:

    • 30% per le medie imprese;
    • 40% per le micro e piccole imprese;
    • 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
    • 50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto.

    Qualora, in fase di definizione della graduatoria, le risorse destinate alle riserve non dovessero essere pienamente assorbite, saranno rese disponibili per il finanziamento delle domande di agevolazione riferite ai restanti territori e alle imprese di media dimensione.

    Ai fini delle agevolazioni sono ammesse le spese, non inferiori a 30 mila euro e non superiori a 1 milione di euro e relative ad una sola unità produttiva del soggetto proponente, per:

    • l’acquisto, l’installazione e la messa in esercizio di beni materiali nuovi strumentali, in particolare impianti solari fotovoltaici o mini eolici, sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
    • apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti;
    • sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta;
    • diagnosi energetica necessaria alla pianificazione degli interventi.

    Attenzione al fatto che cCon successivo provvedimento direttoriale saranno stabiliti modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli schemi per la presentazione delle stesse.

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    Bonus edilizi 2025: i codici tributo per le rate anti usura

    Con Risoluzione n 55 del 26 novembre le Entrate istituiscono i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi a Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche, risultanti dall’ulteriore ripartizione prevista dall’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, vediamo i codici e le regole di utilizzo.

    Bonus edilizi al 75%: i codici tributo per le banche e le assicurazioni

    L’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, inserito dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, prevede che “Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, […], alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti. 

    La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi […]. 

    Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28. dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, […]. 

    Con il provvedimento ADE n. 422331 del 21 novembre 2024 sono state definite le modalità attuative del richiamato articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di presentazione della comunicazione ivi prevista. 

    Detto provvedimento dispone che le rate risultanti dall’ulteriore ripartizione devono essere utilizzate esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, indicando i codici tributo relativi.

    Tanto premesso, con la presente risoluzione sono istituiti i seguenti codici tributo:

    • “7774” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020”;
    •  “7775” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020”;
    •  “7776” denominato “BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119- ter DL n. 34/2020 – ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020”.

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    Superbonus 110% : tutte le novità dopo il DL n. 11/2023

    Pubblicata in GU n. 85 dell'11 aprile la Legge n. 38 di conversione del DL n 11. Ricordiamo che dal 17 febbraio si interrompe il meccanismo di cessione e sconto in fattura indiscriminati ma restano le opzioni alternative alla fruizione dirette dei crediti restano possibili per determinate categorie e a certe condizioni. Vediamo la sintesi delle novità per il superbonus.

    Superbonus villette: proroga al 30 settembre per la rendicontazione

    Più tempo per il superbonus villette al 110%. Nel percorso di conversione del DL n. 11/2023 è stato affrontato il tema relativo alla proroga del termine per la rendicontazione dei lavori effettuati sulle unità immobiliari delle persone fisiche, le cosiddette villette, che viene posticipato dal 31 marzo al 30 settembre 2023 conservando l'aliquota piena al 110% fermo restando il termine per la conclusione dei lavori.

    Parliamo delle spese sostenute con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo. 

    Superbonus e cessioni 2022: prevista remissione in bonis 

    Con un emendamento approvato nell'iter di conversione, si salvano le cessioni e gli sconti in fattura relativi alle spese da Superbonus effettuate nel 2022. 

    Ricordiamo che entro il 31 marzo scadeva il termine per comunicare all’agenzia delle Entrate le opzioni per cedere i crediti collegati a spese dello scorso anno (termine prorogato dal 16 marzo al 31 marzo dal Milleproroghe).

    Da mesi il mercato delle cessioni è fermo e in tanti non hanno potuto cedere, con l'emendamento, chi alla data del 31 marzo non avrà trovato un contratto di cessione del credito firmato da una banca, o da un altro soggetto, si prevede che "qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023", la comunicazione dell’opzione potrà essere effettuata con la remissione in bonis.

    Si concede cioè la possibilità, pagando una sanzione di 250 euro di provvedere in ritardo entro il 30 novembre.

    La condizione è però che, la riapertura dei termini (pagando) sarà disponibile solo per le cessioni effettuate a favore di banche, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e assicurativi.

    Superbonus: previste deroghe al blocco delle cessioni

    Sono poi previste deroghe al divieto di sconto in fattura e di cessione del credito per:

    • gli interventi di edilizia libera, 
    • per gli immobili di IACP, ONLUS ed enti del terzo settore, 
    • per il cosiddetto Sismabonus "cratere", ovvero quello che si riferisce esclusivamente agli immobili siti nelle aree già colpite da eventi sismici,

    si attende però il testo in GU per rilevare in modo definitivo il calendario delle proroghe che sarà diverso a seconda del tipo di lavori.

    Detrazione spese 2022 Superbonus: possibile in 10 anni

    In merito alla possibilità di utilizzare in 10 anni le detrazioni da superbonus, l'allungamento sarà possibile solo per le spese del 2022 a certe condizioni. In proposito consigliamo di leggere anche: Superbonus in 10 anni: le condizioni per averlo

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    Responsabilità solidale cessioni superbonus: i documenti per evitarla

    Pubblicato nella GU n 40 del 16 febbraio il Decreto n.11 contenente lo stop alle cessioni dei bonus edilizi e le regole relative alla responsabilità solidale nelle cessioni. 

    In merito alla responsabilità solidale è bene ricordare infatti che l'agenzia delle entrate, con due distinte circolari la n. 23 e la n. 33 del 2022 aveva fornito chiarimenti. In proposito leggi anche: Responsabilità solidale nelle cessioni da superbonus: i chiarimenti delle entrate)

    Ora, Il decreto n. 11/2023 interviene con norme specifiche che delineano il profilo di responsabilità solidale dei soggetti coinvolti nella cessione e la lista di documenti da produrre per evitarla.

    Con la conservazione di documenti individuati dal decreto è possibile escludere il concorso nell’eventuale illecito commesso dal beneficiario.

    Si specifica che è sempre possibile dimostrare con ogni mezzo la propria buona fede. 

    Responsabilità solidale cessioni bonus edilizi: i documenti per evitarla

    Nel dettaglio, modificando l'art 121 del DL n 34 del 2020 convertito con modificazione dalla legge n 77/2020, dopo il comma 6 sono aggiunti i commi 6 bis, ter e quater, prevedendo che: 

    6-bis. Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6 il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1: 

    a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente; 

    b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza; 

    c) visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; 

    d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime; 

    e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici; 

    f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini; 

    g) nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza; 

    h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997; 

    i) un'attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

    6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis, lettere da a) a i).

    6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1.bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».

    Leggi anche Blocco cessioni bonus edilizi: tutte le esclusioni nel decreto legge in Gazzetta per il dettaglio su ciò che, dal 17 febbraio 2023 può essere ceduto e cosa no.

  • Risparmio energetico

    Detrazione per spese Fotovoltaico: spetta per impianto su terreno di terzi

    Durante l'edizione di Telefisco 2023 tenutasi ieri 26 gennaio, è stato fornito, tra gli altri, un interessante chiarimento da parte dell'agenzia delle entrate in merito alle agevolazioni spettanti per gli impianti fotovoltaici.

    Viene specificato che, l’installazione dell’impianto fotovoltaico servente la propria abitazione consente il bonus casa al 50% anche nel caso di installazione su adiacente capannone agricolo di proprietà di un familiare.

    Si sottolinea che l’Agenzia, con alcune risposte a interpello, aveva confermato la possibilità di godere del superbonus installando l’impianto fotovoltaico dedicato all’abitazione:

    • su terreno di pertinenza (Risposta n. 171/2021)
    • su altro edificio di proprietà (Risposta n. 614/2021)

    ma mai, prima d'ora, si era parlato di installazione su terreno di proprietà di terzi, in questo caso un familiare del soggetto che beneficia dell'impianto.

    Pertanto il chiarimento fornito, consente di percorrere un ulteriore passo avanti, secondo il quale l'installazione ai fini del godimento delle detrazioni fiscali previste dai bonus edilizi possa essere fruita anche per impianto sito su di una proprietà altrui purchè servente l'abitazione del contribuente che ne usufruisce.

    L'agenzie nella risposta in Telefisco 2023, specifica che, come ribadito con la Circolare n 28/2022 per usufruire della detrazione di cui si tratta (normata dall'art 16 DL n 63/2013) occorre che:

    • l'impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione, quali luci domestiche illuminazione alimentazione apparecchi elettrici, ecc
    • perciò che l'impianto sia posto al servizio della abitazione.

    Sempre sul tema, ricordiamo che anche che il comma 10 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022 ha previsto che dal 1 gennaio 2023 siano ammessi al superbonus gli interventi “trainati” di installazione di impianti fotovoltaici realizzati da Onlus, Odv e Aps in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati i «trainanti» (se situati all’interno di centri storici vincolati).

  • Risparmio energetico

    Lavori di efficientamento energetico: quando spetta doppia detrazione

    Con Risposta a interpello n 143 del 23 gennaio 2023 le Entrate chiariscono quando gli interventi di efficientamento energetico eseguiti sullo stesso immobile in periodi d’imposta differenti non sono l’uno (il secondo) la mera prosecuzione dell’altro, quindi, godono ognuno della detrazione spettante con limite di spesa massimo. 

    In particolare, viene specificato che l’autonomia dei lavori effettuati in anni diversi è dimostrata dagli adempimenti amministrativi necessari per la loro realizzazione.
    Nel caso di specie l’Agenzia ha fornito chiarimenti ad un istante che aveva dubbi in merito alla sistemazione e il rifacimento della copertura di uno stabile, per i quali ha prodotto copia della Cila e della comunicazione all’Enea della fine dei lavori, presentate rispettivamente ad agosto e a dicembre 2019, nonché della fattura emessa dalla ditta che ha effettuato gli interventi e sullo stesso stabile, aveva provveduto anche alla sostituzione degli infissi, ma l'anno successivo, fornendo copia degli stessi documenti presentati e datati 2020.

    Egli chiedeva:

     “nel caso in cui gli interventi … realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni'' 

    Le Entrate hanno replicato invece che l'istante potrà beneficiare:

    • nel periodo d'imposta 2020, della detrazione fiscale del 50% fino a un valore massimo di 60mila euro, con riferimento alle spese sostenute per la sostituzione degli infissi, 
    • anche se ha già usufruito, nel periodo 2019, della detrazione fiscale del 65% fino a un valore massimo di 60mila euro, per le spese di sistemazione e rifacimento del tetto, come da dichiarazione della ditta individuale che li ha eseguiti.

    Viene specificato che con la circolare n 175/2015 è stato chiarito che l’intervento, per essere considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente.

    Con la circoalre n 19/2020 viene precisato invece che l'autonoma configurabilità dell'intervento è dimostrata da elementi riscontrabili in via di fatto oltre che dall'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, come ad esempio, Scia, eventuale collaudo o dichiarazione di fine lavori.

    Visto che gli adempimenti amministrativi presentati dall’istante, in relazione ai due interventi, sono indubbiamente riscontrabili, come previsto dall'art 14 del decreto legge n. 63/2013, che attualmente disciplina le detrazioni in oggetto, le Entrate ritengono che lo sconto fiscale spetti nella misura del 65% fino a un valore massimo di 60 mila euro per l'intervento del 2019 e nella misura del 50% fino a un valore massimo di 60 mila euro per la sostituzione degli infissi.

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Colonnine di ricarica: 21mila stazioni in tutta Italia, vediamo dove

    Con avviso del 12 gennaio il MASE ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha reso noto che nei prossimi tre anni, per accellerare il processo di decarbonizzazione trasporti, verrano instrallati oltre 21 mila stazioni di ricarica per veicoli elettrici, sulle superstrade e nei centri urbani.

    Immagine dal sito MASE

    In particolare, con due diversi decreti (si attendono le bozze) il MASE disciplina le modalità di accesso mediante gare ai fondi, 713 milioni di euro, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3) per installare entro fine 2025:

    • almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-rapida sulle strade extraurbane, escluse le autostrade, 
    • e 13.755 infrastrutture di ricarica veloci nelle città.

    L'avviso pubblicato sul sito internet del Ministero specifica inotre che, tali infrastrutture di ricarica contribuiranno alla riqualificazione dell’attuale rete di distribuzione carburanti adeguandoli alla futura mobilità sostenibile

    I provvedimenti firmati dal Ministro definiscono:

    • le tipologie di progetti e spese ammissibili,
    • le modalità di selezione, 
    • come anche le porzioni di territorio nelle quali potrà essere organizzato il servizio.

    Nel primo anno è prevista l’aggiudicazione dei contratti  per la realizzazione di 2.500 postazioni di ricarica sulle superstrade, e di 4.000 colonnine nelle aree urbane italiane. 

    Alla fine del 2025 dovranno essere complessivamente installati in Italia 21.255 punti di ricarica. 

    L’investimento del PNRR è destinato a finanziare fino al 40% dei costi di realizzazione delle stazioni, che dovranno essere distribuite secondo una base uniforme, dunque con un livello minimo di infrastrutture di ricarica per area  privilegiando l’utilizzo di stazioni di servizio e aree di sosta esistenti.

    Sulle superstrade sono previste infrastrutture super veloci ( da 175kW), per garantire ricariche in tempi brevi per itinerari di lunga percorrenza, privilegiando l’installazione presso stazioni di servizio esistenti e aree di parcheggio esistenti.

    Il decreto riguardante le colonnine nei centri urbani (da almeno 90kW), tiene invece conto nella definizione dei criteri dell’attuale parco circolante, della disponibilità di rimesse, parcheggi, box auto privatidella qualità dell’aria, dell’attuale penetrazione di auto elettriche, della vocazione turistica dei comuni.

  • Risparmio energetico

    Vetrate panoramiche: l’installazione passa in edilizia libera

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, la Legge del 21 settembre 2022 n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Aiuti bis n. 115/2022. Scarica il testo del Decreto Aiuti bis coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione con tutte le novità in vigore.

    Tra le altre, interessante novità, è quella di poter installare le VEPA o vetrate panoramiche in edilizia libera.

    Secondo l'art. 33-quater rubricato Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili prevede che all’articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) sia inserita la lettera “b-bis).

    L'art.6 comma 1 prevede che, fatte salve le prescrizioni  degli  strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di  settore aventi incidenza  sulla disciplina dell'attività  edilizia  e,  in particolare, delle norme  antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza  energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, d i  cui  al Dlgs n 42/2004, una serie di interventi specificamente enunciati sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo. Vediamo i dettagli

    VEPA o vetrate panoramiche scorrevoli: che cosa sono

    Tra i lavori possibili senza alcuna autorizzazione comunale, con la lettera b-bis, si introducono appunto anche gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere:

    • a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, 
    • miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, 
    • riduzione delle dispersioni termiche, 
    • parziale impermeabilizzazione dalle acque meteori-che dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio,

    purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. 

    Tali strutture devono favorire una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

    VEPA: in edilizia libera ma con attenzione ai regolamenti urbanistici locali

    Attenzione però al fatto che, come anche specificato dal Documento ANCE Associazione nazionale costruttori edili del 28 settembre a commento della novità. l’art. 6 del Dpr 380/2001 impone il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e pertanto, prima dell’installazione delle VEPA, sarà necessario verificare l’eventuale presenza di norme locali che possano limitare o vietare tali strutture o comunque in generale gli interventi sui prospetti degli edifici.

    L'ANCE specifica che, tale verifica dovrebbe riguardare anche i regolamenti edilizi che sono gli atti che regolano a livello locale l’attività edilizia (cfr. l’Allegato 1 del Regolamento edilizio tipo che fra gli argomenti dei regolamenti comunali elenca anche le facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio” e “elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali”), sebbene rientrino fra le fonti secondarie del diritto subordinate a quelle primarie (e cioè alle leggi e agli atti assimilati come i decreti legge) e, quindi, dovrebbero considerarsi superabili in caso di contrasto con una norma statale come quelle previste nell’ambito del Testo Unico Edilizia.