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Conto Termico 3.0: regole per le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento
Con il Decreto MASE del 4 agosto 2025, il legislatore ha aggiornato la disciplina del Conto Termico 3.0, lo strumento che sostiene interventi di piccole dimensioni per l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
L’obiettivo dichiarato (art. 1) è rendere più semplice e mirata l’agevolazione, favorendo decarbonizzazione, innovazione tecnologica e riqualificazione del patrimonio edilizio.Rispetto alla versione del 2016, il nuovo decreto amplia il perimetro dei soggetti ammessi e rafforza il ruolo delle reti energetiche, oggi centrali nella transizione ecologica.
Conto Termico 3.0: regole per le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento
Il decreto prevede incentivi dedicati agli interventi su reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
In particolare, l’art. 8, comma 1, lett. c) e d) riconosce contributi per:
- sostituzione di impianti esistenti con generatori a biomassa ad alta efficienza, anche in combinazione con pompe di calore;installazione di impianti solari termici anche abbinati a sistemi di solar cooling,
- destinati a processi produttivi o all’immissione in reti di teleriscaldamento/raffrescamento.
Per impianti sopra i 200 kW o campi solari oltre i 100 m² è obbligatoria la contabilizzazione del calore, così da garantire trasparenza e monitoraggio dei consumi.
La norma intende rafforzare la sostenibilità delle reti, premiando gli investimenti che riducono l’uso di combustibili fossili e favoriscono l’autoproduzione da rinnovabili.
Per i professionisti, la sfida è integrare correttamente i requisiti tecnici con le pratiche amministrative, spesso complesse in presenza di più soggetti coinvolti.
Le disposizioni valide per tutte le agevolazioni del decreto, comprese quelle per le reti, fissano i criteri di accesso:
- soggetti ammessi (artt. 4 e 7): amministrazioni pubbliche, soggetti privati in ambito terziario e residenziale, enti del Terzo Settore. Sono ammesse anche forme aggregate come consorzi e reti di imprese.
- condizioni di ammissibilità (art. 10): gli interventi devono riguardare edifici dotati di impianto di climatizzazione preesistente e devono utilizzare apparecchi nuovi o ricondizionati certificati.
- intensità dell’incentivo (art. 11): fino al 65% delle spese ammissibili. Per i Comuni sotto i 15.000 abitanti è prevista la copertura fino al 100%.
- durata e rateizzazione: gli incentivi vengono erogati in rate costanti di 2 o 5 anni a seconda della tipologia di intervento (Tabella 1).
- accesso alla misura (art. 14): tramite Portaltermicodel GSE, con due modalità:
- accesso diretto, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori;
- prenotazione preventiva, utile per PA e soggetti che si avvalgono di ESCo.
- adempimenti documentali (artt. 15 e 18): in alcuni casi è richiesta la diagnosi energetica e l’Attestato di Prestazione Energetica. Il Soggetto Responsabile deve conservare fatture, ricevute e documentazione per tutta la durata dell’incentivo e i cinque anni successivi.
Si rimanda al decreto con tutte le altre norme che regolamentano il Conto Termico 3.0, leggi qui, per tutti i dettagli.
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Produzione energia da fonti rinnovabili: approvato un correttivo
Il Consiglio dei Ministri in data 11 settembre ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.
Come evidenzia il comunicato stampa del Governo, l'obiettivo principale delle norme introdotte è la semplificazione dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, volta a promuovere un’accelerazione nella transizione ecologica e a facilitare gli investimenti nel settore, in linea con gli impegni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Produzione energia da fonti rinnovabili: approvato un correttivo
Le modifiche che sono state approvate ma che necessitano di ulteriori passaggi per approvazione definitiva e successiva entrata in vigore, mirano a:
- accelerare l’iter autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di impianti di energia rinnovabile;
- introdurre definizioni precise per “infrastrutture indispensabili” e “revisione della potenza” degli impianti esistenti;
- razionalizzare le procedure per gli interventi che interferiscono con vincoli paesaggistici o di tutela del patrimonio culturale;
- rivedere i termini per l’obbligo di ripristino dei luoghi a carico dei soggetti esercenti;
- ridurre i tempi di alcuni procedimenti amministrativi, tra i quali quello relativo alla “autorizzazione unica” con valore di valutazione di impatto ambientale, che passa da 120 a 40 giorni per alcune tipologie di interventi;
- prevedere il punto di contatto unico a livello comunale per gli interventi sul territorio.
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Conto termico 3.0: tutte le regole nel decreto MASE
Con l’approvazione in Conferenza Unificata, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica adotta il decreto che aggiorna e potenzia il meccanismo di incentivazione per interventi di piccole dimensioni, finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici.
Come specificato dal MASE con il comunicato del 5 agosto che annuncia il decreto, si prevede un limite di spesa annua di 900 milioni, di cui 400 destinati alle Pa e 500 per i privati.
Il MInistro Pichetto ha evidenziato che “È un provvedimento molto atteso, soprattutto dagli enti locali, e per il quale il MASE ha lavorato con grande solerzia. Con il Conto Termico 3.0 rendiamo più semplice, accessibile ed efficace uno strumento già apprezzato da amministrazioni pubbliche, imprese e cittadini”.
Il nuovo decreto semplifica l’accesso al meccanismo, amplia la platea dei beneficiari, aggiorna le tipologie di interventi agevolabili e le spese ammissibili, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e dei prezzi di mercato.
Tra le principali novità introdotte vi è l’estensione dei beneficiari, con gli enti del Terzo Settore equiparati alle amministrazioni pubbliche.
Sono aggiornati inoltre i massimali di spesa, specifici e assoluti, per adeguarli ai nuovi costi di mercato.
Il perimetro degli edifici coinvolti per gli interventi di efficienza energetica, finora riservati alla PA, è ampliato anche agli edifici non residenziali privati.
In aggiunta agli interventi già previsti, quali l’isolamento termico, l’installazione di pompe di calore o di collettori solari, sono incentivabili nuove tipologie di intervento quali ad esempio gli impianti solari fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche.
Il nuovo decreto riconosce una copertura media del 65% delle spese ammissibili che arriva al 100% nel caso di interventi realizzati su edifici pubblici in comuni fino a 15.000 abitanti, scuole pubbliche, ospedali e strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di cura, assistenza o ricovero.
Viene introdotta la possibilità, per soggetti pubblici e privati, di accedere agli incentivi anche attraverso Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o configurazioni di autoconsumo collettivo.
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), responsabile dell’attuazione del meccanismo, provvederà all’aggiornamento del portale informatico per la presentazione delle richieste entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Conto termico 3.0: che cos’è
Il Decreto 4 agosto 2025 va ad aggiornare la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, concorre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.
La misura di incentivazione è sottoposta ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza Unificata.La bozza di decreto di circa cinquanta pagine contiene regole per diverse tipologie di incentive rivolte a soggetti privati, imprese enti pubblici e enti del terzo settore.
In dettaglio gli articoli regolamentano i seguenti incentivi:
- interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica negli edifici (di seguito meglio dettagliata),
- interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili,
- disposizioni comuni
- disposizioni specifiche per le imprese
Conto termico 3.0: incremento efficienza energetica negli edifici
Relativamente agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica negli edifici, sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto, in relazione a uno o più interventi di cui all’articolo 5:
- a) le amministrazioni pubbliche;
- b) i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario di cui alla lettera b), dell’articolo 2, del presente decreto.
Attenzione al fatto che ai fini del presente decreto sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla
lettera n) dell’articolo 2, che non svolgono attività di carattere economico.
Conto termico 3.0: spese ammissibili
Per l'incremento efficienza energetica negli edifici sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione:
- a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- d) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
- e) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
- g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
- h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
Conto termico 3.0: regole generali per tutte le tipologie di incentivi
Nel rispetto dei principi di cumulabilità di cui all'articolo 17 del decreto, l'ammontare dell'incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente decreto non può eccedere il 65% delle spese sostenute.
In deroga a quanto previsto al comma 1, per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché per gli interventi realizzati su gli edifici pubblici previsti all’articolo 48-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e s.m.i., appartenenti a qualunque categoria catastale, l’incentivo spettante è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie stabiliti dal presente decreto e ferma restando l’applicazione dei livelli massimi dell’incentivo spettante.
Gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella Tabella 1, secondo le modalità di cui agli allegati al presente decreto.Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il Soggetto Responsabile presenta domanda al GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico, attraverso la scheda-domanda.
L’accesso agli incentivi avviene attraverso due modalità alternative:- a) tramite accesso diretto: la richiesta deve essere presentata entro novanta giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a centoventi giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera i) e all’articolo 9, comma 1, lettera c). Esclusivamente per i soggetti privati, è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a centoventi giorni, a condizione che l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell’intervento.
- b) tramite prenotazione: i soggetti ammessi di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a) e all’articolo 7, comma 1, lett. a) che operano direttamente o attraverso la ESCO che agisce per loro conto per i successivi punti ii. e iii., trasmettono al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell’incentivo. La richiesta di prenotazione può essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
- i. presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. Nel caso in cui si dichiari
- di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso è allegato all'atto amministrativo. Per gli edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all’obbligo di presentazione della diagnosi energetica, è possibile inviare il progetto esecutivo;
- ii. presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la ESCO sia qualificata Soggetto Responsabile;
- iii. presenza di un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l’intervento proposto, nel caso in cui l’amministrazione pubblica sia il Soggetto Responsabile. Alla domanda è allegata, oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo con riferimento all'intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo dalla data del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE;
- iv. presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.
Conto termico 3.0: le misure per le imprese
Se l'incentivo riguarda l'imprese, sono ammessi agli incentivi gli interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 5, in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento, ovvero, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento. Al fine della verifica della domanda di energia primaria, nonché del miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione ex-ante, fa fede l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, redatto prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Non possono essere ammessi agli incentivi per le imprese gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.
Non sono ammessi agli incentivi gli interventi per i quali, prima dell'avvio dei lavori, non sia stata presentata una richiesta preliminare di accesso agli incentivi comprensiva di almeno le seguenti informazioni:
- a. nome e dimensioni dell'impresa;
- b. descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c. ubicazione del progetto;
- d. elenco dei costi del progetto;
- e. tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto. Il GSE stabilisce nell’ambito delle Regole Applicative di cui all’articolo 29 le modalità di attuazione del presente comma.
Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è ammessa all’incentivo, oltre alla sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi e bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.
L’installazione deve essere realizzata secondo le modalità di cui agli allegati I e II al presente decreto.
Per le spese ammissibili relative agli interventi realizzati dalle imprese
- 1. I costi ammissibili sono i costi complessivi di investimento. Nel caso di interventi di efficienza energetica, i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali non sono ammissibili.
- 2. Per le piccole e medie imprese sono inclusi, tra le spese ammissibili anche i costi relativi alla redazione dell’attestato di prestazione energetica ante e post-intervento.
- 3. Il GSE specifica nell’ambito delle Regole Applicative di cui all’articolo 29, l’elenco delle spese ammissibili di cui agli articoli 6 e 9 che rispettano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Il decreto prevede che nel caso in cui il soggetto ammesso è una impresa, fermo restando quanto previsto all’articolo 12, le regole per le imprese non si applicano:
- a. alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- b. alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.
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CER: dal 21 luglio via alle domande dei contributi in conto capitale
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le nuove regole operative e l’avviso pubblico aggiornato per l’accesso ai contributi in conto capitale previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e le configurazioni di autoconsumo collettivo.
Il MASE ha specificato che le nuove disposizioni recepiscono le più recenti modifiche normative e introducono, tra le principali novità, l’estensione della platea dei beneficiari:
- potranno ora accedere agli incentivi anche gli impianti realizzati nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti rispetto al precedente limite di 5.000 abitanti.
Il MASE ha configurato una cornice normativa più chiara e accessibile agli operatori del settore.
Vediamo chi può presentare la domanda.
CER: dal 21 luglio via alle domande dei contributi in conto capitale
Con il DD del 17 luglio si approva l’avviso pubblico che definisce modalità e tempistiche per la presentazione delle domande per i contributi alle CER.
La procedura a sportello sarà attiva dalle ore 15:00 del 21 luglio 2025 alle ore 18:00 del 30 novembre 2025.
Come sopra evidenziato potranno presentare le domande anche soggetti con impianti situati nei Comuni compresi tra i 5.000 e i 50.000 abitanti.
Tutta la documentazione è disponibile nella sezione dedicata del sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e sul portale del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
Come da Allegato del 17 luglio aggiornato, l’impianto di produzione/UP da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve:
- i. essere realizzato tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento;
- ii. avere potenza non superiore a 1 MW;
- iii. disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
- iv. disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
- v. essere ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta);
- vi. essere ubicato nell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori di cui l’impianto/UP farà parte;
- vii. avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto Beneficiario;
- viii. essere completato entro il 30 giugno 2026;
- ix. entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;
- x. rispettare i requisiti sugli impianti di produzione rappresentati nella Parte II, paragrafi 1.2.1.2 e 1.2.1.3 delle Regole Operative, ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e tagging climatico, come meglio specificati nell’Appendice C delle Regole Operative;
- xi. essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di gruppo di autoconsumatori o di CER per la quale risulti attivo il contratto per l’erogazione della tariffa incentivante di cui all’Appendice B delle Regole Operative.
Si specifica che possono accedere al contributo in conto capitale anche i progetti ubicati nei Comuni con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti e inferiore a 50.000 abitanti:
- o la cui domanda di accesso al contributo in conto capitale è stata presentata a decorrere dal 16 maggio 2025 (data di firma del Decreto 127/25);
- o la cui data di avvio dei lavori è compresa tra il 16 maggio 2025 (data di firma del Decreto 127/25) e la data di apertura dell’aggiornamento dello Sportello, definita dal MASE con decreto direttoriale, pur in assenza di una domanda formalmente trasmessa entro la medesima data. In questo caso, il soggetto Beneficiario dovrà allegare una dichiarazione che attesti l’avvenuto avvio dei lavori entro i suddetti termini.
Attenzione, prima dell’invio della richiesta di accesso al contributo PNRR le CER e i Gruppi di autoconsumatori nelle cui configurazioni verranno inseriti, una volta realizzati, gli impianti o potenziamenti per i quali si richiede l’accesso al contributo, dovranno essere già stati costituiti e rispettare i requisiti previsti nelle Regole Operative.
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Comunicazioni ENEA 2025: il via dal 30 giugno
L'ENEA con un avviso pubblicato sul proprio portale informa del fatto che a partire dal 30 giugno 2025 è operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la trasmissione dei dati all’ENEA relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di Ecobonus (legge 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus Casa(art. 16 bis del DPR 917/86 e art. 16 del DL 63/2013).È possibile accedere al servizio online solo autenticandosi tramite SPID di persona fisica o CIE.
Nei prossimi giorni è prevista anche la pubblicazione dell’aggiornamento del portale SuperEcobonus.
Per eventuali quesiti tecnici, ENEA ha attivato da tempo l’assistente virtuale Virgilio, disponibile sul portale ENEA per l’efficienza energetica alla sezione dedicata alle detrazioni fiscali.
L'ENEA ha specificato che il conteggio dei 90 giorni per la trasmissione dati decorre dal 30 giugno 2025:
- per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2025 e la data del 30 giugno di messa online del portale;
- per i lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025.
Su queste procedure sono stati determinanti i chiarimenti diffusi dall'ade con la Circolare n 8/2025 dopo le consistenti novità della Legge di Bilancio 2025.
In proposito leggi anche: Bonus edilizi 2025: tutti i chiarimenti per usufruirne.
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Superbonus 2025: istruzioni ADE dopo la legge di bilancio
Pubblicata la Circolare n 8/2025 con tutte le istruzione delle Entrate sulle novità introdotte per i bonus edilizi dalla Legge di Bilancio 2025.
Relativamente al Superbonus, misura che sta andando a morire, vediamo cosa viene specificato dalla Circolare del 19 giugno.
Superbonus 2025: istruzioni ADE dopo la legge di bilancio
Il 31 dicembre 2024 è scaduta l'aliquota al 70% del superbonus massicciamente ridimensionato da tutte le norme in tema, avvicendatesi nel corso del 2023 e del 2024.
Sul superbonus la legge di bilancio 2025 ha previsto alcune novità e in particolare, il comma 56 modifica l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
La lettera a) introduce un nuovo comma 8-bis.2. all’articolo 119 che stabilisce che la detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
- a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
La lettera b) introduce un nuovo comma 8-sexies. sempre all’articolo 119 che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023.
Con la Circolare n 8 del 19 giugno in merito a queste novità viene precisato quanto segue.
Si forniscono chiarimenti sulla detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 prevista a favore dei condomìni, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Organizzazioni di volontariato (OdV) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps).
Lo sconto fiscale è infatti riconosciuto a patto che, entro il 15 ottobre 2024, risulti presentata la Cila, sia adottata la delibera assembleare per gli interventi effettuati dai condomini, sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Per i contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2023 per interventi agevolati potranno scegliere di ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo si precisa che la scelta potrà essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2025.
In caso di maggior debito d’imposta, il versamento potrà essere effettuato senza sanzioni né interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte relative al 2024.
Pedr le istruzioni pratiche di come gestire l'opzione in dichiarazione leggi: Superbonus in 10 rate: con l'integrativa entro il 31 ottobre..
Allegati: -
Bonus colonnine domestiche: arrivano i pagamenti
Il MIMIT ha pubblicato sulla propria pagina istituzionale il decreto direttoriale 11 giugno 2025 per la concessione e l'erogazione del contributo per le domande, presentate e ammesse, relative all’acquisto e la relativa posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Gli interessati potranno verificare la propria ammissione al contributo consultando l’Allegato A del decreto, facendo riferimento all'ID della domanda.
Si precisa che, nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati contenuti nell'Allegato A sono stati emendati da tutti i riferimenti ai soggetti beneficiari.
Ricordiamo inoltre che nel mese di aprile era stato riaperto lo sportello per ulteriori domande e che le modalità di concessione dei contributi sono stabilite dal decreto del Ministero del 12 giugno 2024.
Bonus colonnine privati 2024: che cos’è
Con Decreto MIMIT del 12 giugno sono state fissate le regole per il suddetto bonus.
Il bonus colonnine domestiche è l'agevolazione rivolta a privati e condomini e in particolare, il decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022 (di seguito DPCM 4 agosto 2022) individua le disposizioni procedurali per la concessione e l'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica effettuati da utenti domestici di cui alla lettera f-bis) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 come introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 4 agosto 2022.
Nel limite delle risorse finanziarie disponibili per la misura oggetto del presente decreto, pari a 20 milioni di euro per l’annualità 2024 quale limite massimo complessivo di spesa, il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo per le spese ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, così individuato:
- a) 80 per cento del prezzo di acquisto e posa, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente;
- b) il limite di spesa di cui al punto a) è innalzato a euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117- bis del codice civile.
Bonus colonnine domestiche: lo sportello 2025
Per la presentazione della domanda è necessario:
- accedere alla nuova Area Personale tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line
- Accederai così sulla tua scrivania personale dove potrai scegliere l'incentivo sul quale presentare domanda o potrai chiedere maggiori informazioni tramite il servizio "Parla con me"
- Scegli Colonnine domestiche utilizzando l'apposito menu a discesa e compila la domanda in ogni sua parte: il perfezionamento richiede il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.
Scarica qui il fac simile di domanda.
Bonus colonnine domestiche: spese ammissibili
Sono ammissibili al contributo le spese sostenute dai soggetti beneficiari, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, relativamente all’annualità 2024, per l’acquisto dell’infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera, da effettuarsi a regola d’arte.
Tali spese possono comprendere:
- a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese – ove necessario – le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
- b) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;
- c) costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).
Attenzione al fatto che le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura a sportello, la cui attivazione verrà comunicata con un avviso con le date di apertura e di chiusura.
Visita la pagina preposta per ulteriori dettagli.
Consultando l'Allegato A al DD del giorno 11 giungo si può leggere chi ora riceverà il contributo.
Allegati: -
Autoproduzione PMI energia da fonti rinnovabili: 320 ML per incentivi
Il MIMIT con un avviso del 5 dicembre informa della firma di un decreto con nuovi contributi in arrivo per le PMI che autoproducono energia da fonti rinnovabili.
A chi spettano e in che misura.
Autoproduzione PMI energia da fonti rinnovabili: 320 ML dal MIMIT
Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto “Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” che prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o mini eolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito.
Le risorse destinate alla misura sono 320ML di euro a valere sull’Investimento 16 della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR.
Il 40% delle risorse è riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.
Autoproduzione PMI energia da fonti rinnovabili: misura dell’incentivo
Le agevolazioni, concesse ai sensi del “Regolamento GBER”, saranno assegnate nella misura massima del:
- 30% per le medie imprese;
- 40% per le micro e piccole imprese;
- 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
- 50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto.
Qualora, in fase di definizione della graduatoria, le risorse destinate alle riserve non dovessero essere pienamente assorbite, saranno rese disponibili per il finanziamento delle domande di agevolazione riferite ai restanti territori e alle imprese di media dimensione.
Ai fini delle agevolazioni sono ammesse le spese, non inferiori a 30 mila euro e non superiori a 1 milione di euro e relative ad una sola unità produttiva del soggetto proponente, per:
- l’acquisto, l’installazione e la messa in esercizio di beni materiali nuovi strumentali, in particolare impianti solari fotovoltaici o mini eolici, sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti;
- sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta;
- diagnosi energetica necessaria alla pianificazione degli interventi.
Attenzione al fatto che cCon successivo provvedimento direttoriale saranno stabiliti modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli schemi per la presentazione delle stesse.
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Fondo perduto superbonus indigenti: 100% di spettanza
Le Entrate con il Provvedimento n 411551 del 29.11.2024 hanno fissato al 100% la percentuale di spettanza della misura agevolativa nota come superbonus indigenti.
Ricordiamo che il 31 ottobre è scaduto il termine per le domande per i soggetti con redditi fino a 15mila euro relativo alle ristrutturazioni degli immobili con il superbonus.
Le regole sono state stabilite dal Provvedimento n 360503 del 18 settembre dell'Agenzia delle Entrate e la misura è disciplinata dal Decreto 6 agosto del MEF, pubblicato in GU n 208 del 5 settembre, con la Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Fondo perduto superbonus indigenti 2024: che cos’è
L’art. 1, comma 2, del d.l. 29 dicembre 2023, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, ha previsto l’erogazione di un contributo a favore dei soggetti che sostengono, nel periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, le spese per gli interventi agevolati con superbonus (ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del d.l. n. 34 del 2020).
L’erogazione del contributo è limitata ai soggetti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del citato d.l. n. 34 del 2020, per le spese relative agli interventi che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.
Fondo perduto per superbonus privati con redditi bassi: le condizioni
Si tratta, in particolare, degli interventi effettuati su unità immobiliari inserite all’interno di un condominio e su quelle facenti parte di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Relativamente ai requisiti che devono essere posseduti dai destinatari del contributo, l’art. 2, in linea con quanto indicato nell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 212 del 2023, specifica che il contributo è riconosciuto a condizione che:
- a) l’intervento abbia raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento, asseverato ai sensi dell’articolo 119, comma 13, del d.l. n. 34 del 2020 e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34 del 2020;
- b) il richiedente abbia avuto nell’anno 2023 un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del d.l. n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro.
L’art. 3 del decreto individua le spese per le quali è possibile chiedere il contributo. A tal fine, stabilisce che sono ammesse al contributo a fondo perduto soltanto le spese agevolabili ai sensi dell’art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del d.l. n. 34 del 2020, per le quali compete la detrazione nella misura del 70 per cento.
Fondo perduto superbonus indigenti 2024: le domande e la % spettante
Il contribuente ha presentato domanda entro il 31 ottobre 2024, in via telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate contenente l’attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità elencati.
È stabilito, inoltre, che ciascun contribuente può presentare soltanto una richiesta di contributo in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare.
Con il provvedimento n 360503 del 18 settembre sono state pubblicate le regole per le domande oltre al necessario modello, leggi: Fondo perduto superbonus 70%: il modello da inviare entro il 31.10 con le istruzioni.
Il 29 novembre le Entrare con il Provvedimento n 411551 ha stabilito che la percentuale di cui al punto 3.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 360503 del 18 settembre 2024 è pari al cento per cento.
Allegati:
L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento richiamato al punto 1.1, in assenza di rinuncia. -
Bonus edilizi 2025: i codici tributo per le rate anti usura
Con Risoluzione n 55 del 26 novembre le Entrate istituiscono i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi a Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche, risultanti dall’ulteriore ripartizione prevista dall’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, vediamo i codici e le regole di utilizzo.
Bonus edilizi al 75%: i codici tributo per le banche e le assicurazioni
L’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, inserito dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, prevede che “Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, […], alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi […].
Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28. dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, […].
Con il provvedimento ADE n. 422331 del 21 novembre 2024 sono state definite le modalità attuative del richiamato articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di presentazione della comunicazione ivi prevista.
Detto provvedimento dispone che le rate risultanti dall’ulteriore ripartizione devono essere utilizzate esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, indicando i codici tributo relativi.
Tanto premesso, con la presente risoluzione sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “7774” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020”;
- “7775” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020”;
- “7776” denominato “BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119- ter DL n. 34/2020 – ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020”.