• Risparmio energetico

    Compensazioni crediti da bonus edilizi: sospese per chi ha debiti col Fisco

    Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo DL Superbonus (testo ancora in bozza) a completamento delle restrizioni già avviate lo scorso dicembre con il DL salva spese.

    Nel comunicato stampa del Governo, diffuso dopo l'inaspettata approvazione del decreto urgente, si leggono le principali novità, per approfondire leggi: Stop a cessione e sconto: ultime novità dal Governo.

    Tra queste, di seguito, si evidenziano quelle per chi ha debiti con l'Erario ma anche crediti da bonus edilizi.

    Bonus edilizi: vietato l’uso dei crediti per chi ha debiti col Fisco

    Il DL (in bozza) approvato il 26.03 con l'art 4 contiene Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali.

    Sinteticamente, al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, il decreto dispone la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali, nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

    Nel dettaglio, con l'art 4 comma 1 si prevede che all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n 77 del 17 luglio 2020 dopo il comma 3, è inserito il comma 3-bis.

    Tale comma prevede che, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l’utilizzabilità in compensazione è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. 

    Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 del presente articolo e l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 

    Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni saranno definite con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze.

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    Bonus barriere architettoniche: stop detrazioni per infissi e bagni

    Viene pubblicata in GU n 48 del 27 febbraio la Legge n 17/2024 di conversione del DL n 212/2023 con misure urgenti per il superbonus.

    Il testo che non ha subito modifiche nell'iter parlamentare, tra l'altro, ha ridefinito il perimetro della detrazione fiscale prevista per l'eliminarione delle barriere architettoniche.

    Leggi anche: Eliminazione barriere architettoniche: spetta la detrazione al 75% per gli infissi?

    Bonus barriere architettoniche: novità del DL n. 212/2023

    L’articolo 3 del DL n. 212/2023 riorganizza la disciplina della detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 119-ter del Dl n. 34/2020), restringendo dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione.

    Ricoridmao prima che il bonus, che consiste in una detrazione ai fini Irpef e Ires, con periodo di recupero in cinque anni, resta invariato nei limiti di spesa: 

    • 50.000 euro per unità singole ed edifici monofamiliari;
    • 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità per gli edifici fino a otto unità immobiliari;
    • 30.000 euro per unità per gli edifici più grandi.

    Il DL n 212/2023 ha però limitato l'agevolazione agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe ed installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, e dotati della necessaria asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

    Per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale “parlante” (ai sensi dell'articolo 16-bis del Tuir).

    E' abrogato il comma 3 dell'art. 119-ter che prevede il riconoscimento dell’agevolazione anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

    In merito a cessione e sconto, modificando l'articlo 2, c. 1-bis, del Dl n. 11/2023, si interviene per eliminare dal 2024, la possibilità di continuare ad avvalersi della disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per le spese relative ad interventi di superamento delle barriere architettoniche, ad eccezione degli interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, ed a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro.

    Infine, si prevede di poter applicare la detrazione per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e il relativo sconto in fattura e cessione del credito, per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023:

    • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario,
    • se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. 
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    Superbonus: stop definitivo del Governo a proroghe e SAL straordinari

    Il Governo chiude il superbonus, non ci sarà nessun SAL straordinario, è quanto emerge dal parere negativo espresso dal MEF a tutti i correttivi alla conversione del DL n 212/2023. Oggi è atteso il voto finale in commissione Finanze alla Camera.

    Non solo non ci sarà nessuna proroga, ma neppure SAL straordinari come era stato richiesto lo scorso dicembre durante l'iter di approvazione della Legge di bilancio 2024, che non ha previsto nulla in tema di superbonus e quindi si sperava nella conversione del DL n 212/2023 approvato a fine dicembre.

    Le richieste delle associazioni, tipo l'ANCE, non sono servite a convincere l'Esecutivo e anche se tra gli emendamenti presentati la scorsa settimana, c’erano diverse proposte quali:

    • riaprire i termini del superbonus fino a febbraio, 
    • un Sal straordinario,
    • allargamento del perimetro del fondo indigenti portando il tetto di accesso al plafond da 15mila a 25mila euro, 

    come precisato dalla sottosegretaria all’Economia Lucia Albano alla stampa, non ci sarà nulla di tutto ciò a causa di un necessario equilibrio dei conti pubblici .

    Per i dettagli di cosa contiene il DL n 212/2023 in fase di conversione leggi anche: Superbonus 2024: tutte le novità.

    Vediamo inoltre un riepilogo dei fatti di dicembre.

    Superbonus: bocciato il SAL straordinario

    Ricordiamo che nel mese di dicembre veniva aperto un dossier per un Dl Superbonus da portare in Consiglio dei ministri il 28 dicembre, seppur con margini molto stretti di manovra.

    Il Governo ha già più volte sottolineato la mancanza di risorse e la difficoltà nel riaprire i termini del superbonus 110%, misura risultata molto costosa per lo Stato.

    Con una proposta effettuata da uno dei relatori della Legge di bilancio 2024,si era pensato di introdurre un Sal straordinario al 31 dicembre che potesse consentire per cessioni dei crediti e sconti in fattura, di recuperare nel 2023 tutte le spese effettuate con l’agevolazione del 110%.

    Con la norma si volva prevedere la possibilità di far rientrare nei Sal 2023 le fatture inviate allo Sdi fino al 12 gennaio 2024. 

    Arrivano però totali chiusure dal Governo tanto rispetto al SAL straordinario quanto alle altre proposte su elencate, atteso per oggi il voto finale in commissione finanza della camera che segnerà il punto.

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    Superbonus in condominio: chiarimenti ADE su asseverazioni, SAL e cessione

    Durante l'edizione di Telefisco 2023 del giorno 20 settembre, tra le domande alle quali l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul superbonus, si poneva un quesito sull'asseverazione e lo stato avanzamento lavori ai fini della cessione del credito.

    Si chiedeva se, un condominio che ha:

    • i requisiti per il Superbonus al 110% per i lavori pagati entro il 31 dicembre 2023,
    • i requisiti per la cessione del credito, 

    può anticipare i pagamenti dei lavori da effettuarsi nei primi mesi del 2024 (in modo da raggiungere la fine lavori ovvero un SAL qualificato al 30/60%) per poi cedere questo importo (integralmente pagato nel 2023) all'istituto di credito con comunicazione della cessione entro il 16 marzo 2024;

    oppure è necessario che pagamenti e lavori realizzati siano allineati in un SAL riferito al 31 dicembre 2023 ed i lavori realizzati successivamente (pagati entro il 2023) non sono più cedibili?

    Superbonus, SAL e asseverazioni: chiarimenti ADE ai fini della cessione

    L'agenzia ha replicato che, il comma 13 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che, per esercitare l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura (prevista dall'articolo 121 del medesimo decreto-legge), il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi agevolabili con il Superbonus e l'asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e che attesti anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

    Le asseverazioni, di cui sopra, come disposto dal successivo comma 13-bis del medesimo articolo 119, sono rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.

    Pertanto, nel caso in esame, sarà possibile usufruire del Superbonus, nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, che trovino corrispondenza in un SAL riferito al 31 dicembre 2023.

  • Risparmio energetico

    Crediti da supebonus e compensazione con debiti di stabile organizzazione

    Con Risposta a interpello n 397 del 27 luglio le Entrate replicano positivamente al quesito di un istituto di credito che vuole conferma del fatto che la propria stabile organizzazione possa compensare i crediti Superbonus ­ di cui si è resa cessionaria, ­ con i versamenti d'imposta dovuti per la propria attività di rappresentante fiscale dello stesso istante.

    I dettagli

    L'istante è un istituto di credito ­ che opera in Italia mediante una stabile organizzazione ­ che «ha attuato una operazione di fusione per incorporazione  di [BETA] […] una società controllata per il […] per cento dall'Istante che, ­ inter alia ­ operava in Italia per il tramite di una stabile organizzazione offrendo servizi connessi al deposito di titoli e strumenti finanziari in amministrazione. Per effetto dell'operazione di fusione per incorporazione, l'attività svolta dalla stabile organizzazione italiana di [BETA], riguardante l'attività di deposito di titoli e strumenti finanziari in amministrazione di cui all'art. 1838 del codice civile è stata assorbita nella Stabile Organizzazione dell'Istante.». 

    L'istante evidenzia che a seguito della  fusione è sua intenzione «… attribuire alla propria Stabile Organizzazione il ruolo di rappresentante fiscale, affinché provveda nell'esecuzione di tutti gli adempimenti di natura tributaria ­ rilevanti nel territorio dello Stato ­ connessi  alla propria operatività.». 

    Viene inoltre evidenziato che «la Stabile Organizzazione dell'Istante ­  ­si è resa cessionaria di crediti d'imposta derivanti da interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica degli edifici di cui all'art. 119, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, così come disposto dall'art. 121, co. 1, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34  (''crediti Superbonus'').». 

    L'istante specifica in nota che «Tra questi rientrano altresì i crediti Superbonus di cui la Stabile Organizzazione di [BETA] si era resa cessionaria prima dell'efficacia giuridica dell'operazione di fusione per incorporazione.».

    Pertanto, chiedi di confermare che la  propria stabile organizzazione possa compensare i propri crediti Superbonus ­ di cui si è resa cessionaria ­ con i versamenti d'imposta dovuti per la propria attività di rappresentante fiscale dell'Istante.

    L'agenzia ricorda che da tempo è stato chiarito che: ­  «[…] secondo la Corte di Giustizia UE, un ''centro di attività stabile'' che non gode di indipendenza economica dalla casa madre non può essere considerato un soggetto autonomo, ma costituisce con essa un soggetto passivo unico'' In altre parole, secondo l'orientamento adottato dalla Corte di Giustizia, devono considerarsi irrilevanti ai fini IVA le transazioni ''interne'' che intervengano tra casa madre e stabile organizzazione, in ragione della unitarietà giuridica del soggetto. L'unitarietà giuridica tra casa madre a stabile organizzazione che, nei termini anzidetti, costituisce il tratto caratterizzante i rapporti tra tali entità, è stata, altresì, ribadita dai giudici unionali nelle sentenze 11 marzo 2021, causa C­ 812/19 e 17 settembre 2014, causa C­7/13.»

    D'altronde, anche se l'ordinamento italiano attribuisce alla stabile organizzazione una sufficiente autonomia, al punto da assoggettarla a particolari obblighi e adempimenti  si tratta, di fatto, di obblighi giuridicamente  imputabili al soggetto non residente perl'attività dal medesimo svolta in Italia attraverso la stabil.

    I crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'articolo 121 del decreto­legge n. 34 del 2020 ­ acquisiti a mezzo di ''cessione del credito''­ sono compensabili  «con  tutte  le  entrate […]  il  cui  versamento per il tramite del Modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.»

    L'operazione di  fusione, integra  sia sul  piano civilistico che  fiscale, una successione a titolo universale dell'incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche  attive e passive della  società incorporata. […] 

    I  principi sopra richiamati valgono anche con riferimento ai crediti derivanti da ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico di cui l'istante/incorporata afferma di esser titolare […], con l'effetto che, in assenza di diverse indicazioni  rinvenibili dall'atto di  fusione, la società risultante  dalla fusione o incorporante può utilizzare in compensazione, post fusione, detti crediti risultanti nel cassetto fiscale dell'incorporata. 

    Il passaggio dei crediti dalla incorporata alla incorporante non costituisce, infatti, una nuova cessione dei crediti, subentrando l'incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata.

    Tuttavia, specifica l'agenzia, al fine di verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l'importo della quota disponibile per  ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24, come già chiarito con la risposta ad interpello n. 153, pubblicata sul sito della scrivente il 24 gennaio 2023, è necessario  che nella sezione ''CONTRIBUENTE'' del modello F24 siano indicati: 

    • nel campo ''CODICE FISCALE'' (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della  società incorporante che utilizza il credito in compensazione,
    • nel campo ''CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare'' (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporata che ha trasferito il credito d'imposta, unitamente al codice identificativo ''62.

     Alla luce di quanto sopra, nei limiti indicati, al quesito posto dall'istante può darsi  risposta affermativa

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Superbonus 110% : tutte le novità dopo il DL n. 11/2023

    Pubblicata in GU n. 85 dell'11 aprile la Legge n. 38 di conversione del DL n 11. Ricordiamo che dal 17 febbraio si interrompe il meccanismo di cessione e sconto in fattura indiscriminati ma restano le opzioni alternative alla fruizione dirette dei crediti restano possibili per determinate categorie e a certe condizioni. Vediamo la sintesi delle novità per il superbonus.

    Superbonus villette: proroga al 30 settembre per la rendicontazione

    Più tempo per il superbonus villette al 110%. Nel percorso di conversione del DL n. 11/2023 è stato affrontato il tema relativo alla proroga del termine per la rendicontazione dei lavori effettuati sulle unità immobiliari delle persone fisiche, le cosiddette villette, che viene posticipato dal 31 marzo al 30 settembre 2023 conservando l'aliquota piena al 110% fermo restando il termine per la conclusione dei lavori.

    Parliamo delle spese sostenute con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo. 

    Superbonus e cessioni 2022: prevista remissione in bonis 

    Con un emendamento approvato nell'iter di conversione, si salvano le cessioni e gli sconti in fattura relativi alle spese da Superbonus effettuate nel 2022. 

    Ricordiamo che entro il 31 marzo scadeva il termine per comunicare all’agenzia delle Entrate le opzioni per cedere i crediti collegati a spese dello scorso anno (termine prorogato dal 16 marzo al 31 marzo dal Milleproroghe).

    Da mesi il mercato delle cessioni è fermo e in tanti non hanno potuto cedere, con l'emendamento, chi alla data del 31 marzo non avrà trovato un contratto di cessione del credito firmato da una banca, o da un altro soggetto, si prevede che "qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023", la comunicazione dell’opzione potrà essere effettuata con la remissione in bonis.

    Si concede cioè la possibilità, pagando una sanzione di 250 euro di provvedere in ritardo entro il 30 novembre.

    La condizione è però che, la riapertura dei termini (pagando) sarà disponibile solo per le cessioni effettuate a favore di banche, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e assicurativi.

    Superbonus: previste deroghe al blocco delle cessioni

    Sono poi previste deroghe al divieto di sconto in fattura e di cessione del credito per:

    • gli interventi di edilizia libera, 
    • per gli immobili di IACP, ONLUS ed enti del terzo settore, 
    • per il cosiddetto Sismabonus "cratere", ovvero quello che si riferisce esclusivamente agli immobili siti nelle aree già colpite da eventi sismici,

    si attende però il testo in GU per rilevare in modo definitivo il calendario delle proroghe che sarà diverso a seconda del tipo di lavori.

    Detrazione spese 2022 Superbonus: possibile in 10 anni

    In merito alla possibilità di utilizzare in 10 anni le detrazioni da superbonus, l'allungamento sarà possibile solo per le spese del 2022 a certe condizioni. In proposito consigliamo di leggere anche: Superbonus in 10 anni: le condizioni per averlo

  • Risparmio energetico

    Responsabilità solidale cessioni superbonus: i documenti per evitarla

    Pubblicato nella GU n 40 del 16 febbraio il Decreto n.11 contenente lo stop alle cessioni dei bonus edilizi e le regole relative alla responsabilità solidale nelle cessioni. 

    In merito alla responsabilità solidale è bene ricordare infatti che l'agenzia delle entrate, con due distinte circolari la n. 23 e la n. 33 del 2022 aveva fornito chiarimenti. In proposito leggi anche: Responsabilità solidale nelle cessioni da superbonus: i chiarimenti delle entrate)

    Ora, Il decreto n. 11/2023 interviene con norme specifiche che delineano il profilo di responsabilità solidale dei soggetti coinvolti nella cessione e la lista di documenti da produrre per evitarla.

    Con la conservazione di documenti individuati dal decreto è possibile escludere il concorso nell’eventuale illecito commesso dal beneficiario.

    Si specifica che è sempre possibile dimostrare con ogni mezzo la propria buona fede. 

    Responsabilità solidale cessioni bonus edilizi: i documenti per evitarla

    Nel dettaglio, modificando l'art 121 del DL n 34 del 2020 convertito con modificazione dalla legge n 77/2020, dopo il comma 6 sono aggiunti i commi 6 bis, ter e quater, prevedendo che: 

    6-bis. Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6 il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1: 

    a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente; 

    b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza; 

    c) visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; 

    d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime; 

    e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici; 

    f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini; 

    g) nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza; 

    h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997; 

    i) un'attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

    6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis, lettere da a) a i).

    6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1.bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».

    Leggi anche Blocco cessioni bonus edilizi: tutte le esclusioni nel decreto legge in Gazzetta per il dettaglio su ciò che, dal 17 febbraio 2023 può essere ceduto e cosa no.

  • Risparmio energetico

    Superbonus ETS: chiarimenti ADE per APS, ONLUS e ODV

    Con Circolare n 3 dell'8 febbraio le Entrate forniscono utili chiarimenti relativi al Superbonus per interventi su edifici di 

    • Onlus, 
    • Organizzazioni di volontariato (ODV)
    • Associazione di promozione sociale (APS)

    In particolare, la circolare fornisce chiarimenti sulle modalità applicative del comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.

    In premessa viene ricordato che l’articolo 119, comma 10-bis del decreto Rilancio stabilisce, in determinati casi, particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione Superbonus spettante per le spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

    I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati e, in linea generale, sono riferiti all’edificio o alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili.
    La disposizione contenuta nel comma 10-bische ammette all’agevolazione fiscale le spese sostenute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), dalle organizzazioni di volontariato (Odv), dalle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce che:

    Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

    1. svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
    2. siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.

    Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

    Tale disposizione è stata introdotta per tenere conto della circostanza che tali enti in generale esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività, le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate.

    Ai fini del superbonus questi soggetti risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto di interventi tenuto conto che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.

    Con la Circolare n 3 dell'8 febbraio sinteticamente si chiarisce che:

    • l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore e la conseguente istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, comporta una sostanziale continuazione della operatività di questi enti, che acquisiscono formalmente la qualifica di Ets e, pertanto, non fa venir meno la possibilità di fruire del Superbonus,
    • la norma di riferimento non prevede che, al momento dell’effettuazione degli interventi, l’immobile debba essere già utilizzato per l’esercizio delle attività di servizi socio-sanitari e assistenziali, purché, in ogni caso, alla data di inizio lavori l’immobile sia detenuto dell’ente e che questo abbia cambiato la destinazione d’uso dello stesso,
    • i soggetti legittimati possano avvalersi della modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus, di cui al comma 10-bis, anche se l’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali viene svolta in via mediata attraverso la stipula di un contratto di affitto di azienda con un altro soggetto, a condizione che permanga, in capo al soggetto legittimato lo svolgimento di attività di prestazioni di servizi socio-sanitari richiesti dalla norma e il concedente detenga l’immobile, 
    • non è necessario che l’azienda o il ramo di azienda, oggetto del contratto di affitto, già esercitasse, alla data di stipula del predetto contratto, un’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali che può essere anche avviata successivamente a tale data,
    • l’assenza di compensi o indennità di carica a favore dei membri del Consiglio di amministrazione deve sussistere dal 1° giugno 2021,  deve permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione e deve risultare dallo statuto (vigente all'1.06.2021). La condizione deve sussistere e permanere anche nel caso in cui si opti per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo,
    • riguardo la specifica modalità di calcolo per la determinazione dei massimali di spesa, la norma considera quale parametro di riferimento la "superficie media" di una unità abitativa immobiliare, per evitare differenze territoriali, occorre fare riferimento al valore medio ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle entrate riferibile alla media nazionale e non a quello del comune ove è ubicato l’immobile stesso.
  • Risparmio energetico

    Lavori di efficientamento energetico: quando spetta doppia detrazione

    Con Risposta a interpello n 143 del 23 gennaio 2023 le Entrate chiariscono quando gli interventi di efficientamento energetico eseguiti sullo stesso immobile in periodi d’imposta differenti non sono l’uno (il secondo) la mera prosecuzione dell’altro, quindi, godono ognuno della detrazione spettante con limite di spesa massimo. 

    In particolare, viene specificato che l’autonomia dei lavori effettuati in anni diversi è dimostrata dagli adempimenti amministrativi necessari per la loro realizzazione.
    Nel caso di specie l’Agenzia ha fornito chiarimenti ad un istante che aveva dubbi in merito alla sistemazione e il rifacimento della copertura di uno stabile, per i quali ha prodotto copia della Cila e della comunicazione all’Enea della fine dei lavori, presentate rispettivamente ad agosto e a dicembre 2019, nonché della fattura emessa dalla ditta che ha effettuato gli interventi e sullo stesso stabile, aveva provveduto anche alla sostituzione degli infissi, ma l'anno successivo, fornendo copia degli stessi documenti presentati e datati 2020.

    Egli chiedeva:

     “nel caso in cui gli interventi … realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni'' 

    Le Entrate hanno replicato invece che l'istante potrà beneficiare:

    • nel periodo d'imposta 2020, della detrazione fiscale del 50% fino a un valore massimo di 60mila euro, con riferimento alle spese sostenute per la sostituzione degli infissi, 
    • anche se ha già usufruito, nel periodo 2019, della detrazione fiscale del 65% fino a un valore massimo di 60mila euro, per le spese di sistemazione e rifacimento del tetto, come da dichiarazione della ditta individuale che li ha eseguiti.

    Viene specificato che con la circolare n 175/2015 è stato chiarito che l’intervento, per essere considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente.

    Con la circoalre n 19/2020 viene precisato invece che l'autonoma configurabilità dell'intervento è dimostrata da elementi riscontrabili in via di fatto oltre che dall'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, come ad esempio, Scia, eventuale collaudo o dichiarazione di fine lavori.

    Visto che gli adempimenti amministrativi presentati dall’istante, in relazione ai due interventi, sono indubbiamente riscontrabili, come previsto dall'art 14 del decreto legge n. 63/2013, che attualmente disciplina le detrazioni in oggetto, le Entrate ritengono che lo sconto fiscale spetti nella misura del 65% fino a un valore massimo di 60 mila euro per l'intervento del 2019 e nella misura del 50% fino a un valore massimo di 60 mila euro per la sostituzione degli infissi.

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Colonnine di ricarica: 21mila stazioni in tutta Italia, vediamo dove

    Con avviso del 12 gennaio il MASE ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha reso noto che nei prossimi tre anni, per accellerare il processo di decarbonizzazione trasporti, verrano instrallati oltre 21 mila stazioni di ricarica per veicoli elettrici, sulle superstrade e nei centri urbani.

    Immagine dal sito MASE

    In particolare, con due diversi decreti (si attendono le bozze) il MASE disciplina le modalità di accesso mediante gare ai fondi, 713 milioni di euro, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3) per installare entro fine 2025:

    • almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-rapida sulle strade extraurbane, escluse le autostrade, 
    • e 13.755 infrastrutture di ricarica veloci nelle città.

    L'avviso pubblicato sul sito internet del Ministero specifica inotre che, tali infrastrutture di ricarica contribuiranno alla riqualificazione dell’attuale rete di distribuzione carburanti adeguandoli alla futura mobilità sostenibile

    I provvedimenti firmati dal Ministro definiscono:

    • le tipologie di progetti e spese ammissibili,
    • le modalità di selezione, 
    • come anche le porzioni di territorio nelle quali potrà essere organizzato il servizio.

    Nel primo anno è prevista l’aggiudicazione dei contratti  per la realizzazione di 2.500 postazioni di ricarica sulle superstrade, e di 4.000 colonnine nelle aree urbane italiane. 

    Alla fine del 2025 dovranno essere complessivamente installati in Italia 21.255 punti di ricarica. 

    L’investimento del PNRR è destinato a finanziare fino al 40% dei costi di realizzazione delle stazioni, che dovranno essere distribuite secondo una base uniforme, dunque con un livello minimo di infrastrutture di ricarica per area  privilegiando l’utilizzo di stazioni di servizio e aree di sosta esistenti.

    Sulle superstrade sono previste infrastrutture super veloci ( da 175kW), per garantire ricariche in tempi brevi per itinerari di lunga percorrenza, privilegiando l’installazione presso stazioni di servizio esistenti e aree di parcheggio esistenti.

    Il decreto riguardante le colonnine nei centri urbani (da almeno 90kW), tiene invece conto nella definizione dei criteri dell’attuale parco circolante, della disponibilità di rimesse, parcheggi, box auto privatidella qualità dell’aria, dell’attuale penetrazione di auto elettriche, della vocazione turistica dei comuni.