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    Iperammortamento 2026: si amplia l’elenco dei beni ammessi

    Con il comunicato stampa n 13 del 12 marzo, il MEF conferma quanto anticipato nei giorni scorsi sull'iperammortamento e le criticità sulla norma made UE dei beni agevolabili.

    In particolare, relativamente alle disposizioni dedicate al nuovo “iper-ammortamento”, (articolo 1, commi da 427 a 436) che prevedono, in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, la maggiorazione, ai fini dell’ammortamento, del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali il MEF conferma che verrà disposta la soppressione della disposizione che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. 

    Per le regole generali sulla misura leggi anche: Iperammortamento 2026: come funziona             

    Vediamo i principali contenuti della bozza di decreto.

    Imperammortamento 2026: bozza di norme attuative

    La bozza del DM attuativo diffuso dal ministero delinea la procedura di accesso agli iper-ammortamenti.

    In particolare, per l’accesso al beneficio l’impresa deve trasmettere, in sostanza, tre comunicazioni

    • preventiva, 
    • a conferma (con acconto) 
    • infine di completamento.

    Tutte le regole necessiteranno l'uscita di decreti direttoriale con i termini di apertura della piattaforma e relativi modelli di comunicazione.

    Per ora il DM disciplina che l’impresa deve trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti.
    In generale si prevede che entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, la stessa impresa trasmette la comunicazione di conferma dell’investimento, con indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione.

    Entro il 15 novembre 2028 l’impresa trasmette una comunicazione di completamento per ciascuna delle comunicazioni di conferma, corredata da attestazioni di possesso della documentazione richiesta.

    Attenzione al fatto che a seguito della trasmissione delle comunicazioni, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica ed entro 10 giorni, il GSE comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate oppure i dati da integrare entro 10 giorni.

    La bozza del DM richiede ai fini degli investimenti i seguenti documenti:

    • perizia tecnica asseverata,
    • attestazione made in Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo 
    • certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.

    e per tali certificazioni si rimanda al dettaglio contenuto negli articoli 5 e 6 del DM in oggetto ancora in bozza.

    Vediamo di seguito invece il dettaglio delle regole per i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili normati dal successivo articolo 7 del DM.

    Iperammortamento 2026: per quali spese

    Nel Decreto in bozza specificamente per quanto riguarda gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a:
    a) i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
    b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
    c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11; d) i servizi ausiliari di impianto; 

    e) gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
    Inoltre, il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente a quello in corso al 1 gennaio 2026, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all’allegato 1. 

    Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo.
    Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma 1 è calcolato secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al presente decreto.

    Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta di cui al comma 1, lettera e), sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh.

    Iperammortamento 2026: si amplia l’elenco dei beni ammessi

    Con il comunicato del 12 marzo in merito all'iperammortamento il MEF ha specificato che: le disposizioni dedicate al nuovo “iper-ammortamento”, (articolo 1, commi da 427 a 436) che prevedono, in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, la maggiorazione, ai fini dell’ammortamento, del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali. In particolare, verrà disposta la soppressione della disposizione che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

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    Iperammortamento 2026: come funziona

    La maxi deduzione del costo di acquisto di beni strumentali per le imprese, nota come iperammortamento è tornata con la recente Legge di Bilancio 2026.

    Per la sua concreta attuazione è attesa la pubblicazione del testo definitivo del decreto attuativo MIMIT-MEF che si è potuto visionare solo in bozza.

    Il MEF con il comunicato stampa del 12 marzo ha confermato che le disposizioni dedicate al nuovo “iper-ammortamento”, (articolo 1, commi da 427 a 436) che prevedono, in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, la maggiorazione, ai fini dell’ammortamento, del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali. In particolare, verrà disposta la soppressione della disposizione che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

    Leggi anche Iper ammortamento: MEF conferma la soppressione del made UE       

    Vediamo cosa prevede l'agevolazione iperammortamento 2026 e quali imprese riguarda.

    Iper ammortamernto 2026: le novità

    La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, ai commi 427-436 ripropone la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale. 

    La maggiorazione opera solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili.

    La misura si applica agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
    La maggiorazione del costo è riconosciuta, in relazione agli investimenti agevolabili, nelle seguenti misure:

    • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
    • +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

    La maggiorazione spetta per investimenti in:

    • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi degli Allegati IV e V alla legge di bilancio,
    • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

    Rispetto al passato, non si rinvia più agli Allegati A e B della legge 232/2016, perché gli elenchi sono ora riportati (e aggiornati) direttamente negli allegati della manovra.

    Inoltre, rientrano anche i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti di stoccaggio; per il fotovoltaico sono agevolabili solo determinate tipologie di moduli individuate dalla norma.

    Ulteriore condizione, i beni devono essere prodotti in UE o SEE e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Proprio su questo punto sono emerse delle criticità che il Governo sta risolvendo prima poi di procedere con la pubblicazione definitiva del decreto attuativo di cui sopra.

    Per fruire dell’agevolazione l’impresa deve trasmettere telematicamente (tramite una piattaforma sviluppata dal GSE) apposite comunicazioni e certificazioni sugli investimenti agevolabili; le modalità attuative saranno definite da decreto MIMIT-MEF.

    Se, durante il periodo di fruizione, il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive all’estero, la fruizione delle quote residue prosegue solo se nello stesso periodo d’imposta il bene è sostituito con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

    Ora si attende il nuovo testo del decreto MEF-MIMIT riformulato dopo la conferma del MEF di volere sopprimere la norma che ancorava l'agevolazione a prodotti UE.

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    Maggiorazione ammortamento investimenti beni strumentali: novità in arrivo

    La Legge di Bilancio 2026 sta proseguento il suo iter di approvazione con la fase emendativa.

    Un fascicolo di emendamenti segnalati, e quindi di probabile approvazione, è stato presentato per ritocarre le norme della bozza di DDL approvata lo scorso 17 ottobre dal Governo e vedremo tra questi quali verranno approvati.

    In particolare, tra le novità ve ne è una per sostituire l'art 94 rubricato Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali vediamo di cosa si tratta.

    Maggiorazione ammortamento investimenti beni strumentali: novità in arrivo

    La novità dovrebbe prevedere che ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura di 180 per cento per gli investimenti 

    • fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 140 per cento per gli investimenti
    • oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, nella misura del 120 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro
    • e fino a 20 milioni di euro e nella misura del 100 per cento per gli investimenti sopra i 20 milioni di euro 
    • in relazione ai beni di cui al comma 3, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, 
    • a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per cento del costo di acquisizione.

    Il beneficio non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura  concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della  crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la  dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie  di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n. 231. 

    Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata  al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
    La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli investimenti  in:

    a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre
    2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione  o alla rete di fornitura;

    b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati  all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo  anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2),  del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo  di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente  gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1,  lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.  

    c) beni strumentali, materiali e immateriali, diversi da quelli delle  lettere a), b), quali quelli indicati di seguito a titolo esemplificativo, che assicurino l'obiettivo di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l'investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, da comprovare tramite apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista o da un ente di certificazione accreditato, in fase di presentazione del progetto:
    1) motori elettrici, anche accompagnati da installazione o sostituzione di inverter

    2) impianti per la climatizzazione degli ambienti in ambito industriale, con sistemi radianti ad alta temperatura;
    3) impianti di produzione dell'aria compressa;
    4) gruppi frigo, pompe di calore e centrali frigorifere, anche corredati da sistemi di free-cooling;
    5) sistemi per l'illuminazione;

    6) sistemi di aspirazione e/o del vuoto, anche accompagnati da installazione o sostituzione dei relativi inverter;
    7) sistemi di isolamento termico di componenti;

    8) economizzatori sulla linea fumi di impianti di produzione di energia termica;
    9) sistemi di pompaggio, anche accompagnati da installazione o sostituzione dei relativi inverter;
    10) trasformatori BT/MT.
    Per l'accesso al beneficio l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili consistenti in una comunicazione in via preventiva con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti che si intende realizzare e, entro 3 mesi, una comunicazione del completamento degli investimenti, all'esito del quale il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica l'ammissione al beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 10 del presente articolo.

    Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione
    che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
    La maggiorazione del costonon si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 

    Sono in ogni caso esclusi dal beneficio investimenti remunerati secondo il modello regulatory asset base (RAB).
    Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione  ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se  appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue
    quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che,  nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario  con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche  analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento  sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
    Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità attuative relative  al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni  periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione  atta a dimostrare la spettanza del beneficio, anche al fine del monitoraggio  delle prenotazioni e del rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 del presente articolo.
    La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in  corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo
    precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di  cui al presente articolo.

    Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle  imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo
    dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 4, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al successivo comma 10. 

    Attenzione, per le misure di cui al presente articolo è autorizzata la spesa  massima di 3,975 miliardi di euro.

    Leggi anche: Iper ammortamento 2026: tutte le regole per ulteriore approfondimento.