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Iper ammortamento: chiarimenti dal MEF
Il decreto che disciplina le modalità operative del nuovo iper ammortamento è pronto nella versione in bozza.
A tale proposito il MIMIT ha pubblicato un comunicato datato 5 gennaio con il quale informa dell'imminente arrivo del decreto attuativo delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 per la transizione 5.0.
Viene trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto interministeriale che definisce le modalità attuative del Nuovo Piano Transizione 5.0.
La misura è finalizzata a sostenere le imprese nella doppia transizione digitale e sostenibile attraverso lo strumento dell’iperammortamento a supporto degli investimenti in beni strumentali, offrendo un orizzonte triennale per la programmazione degli investimenti.
In pratica l'articolo 1 commi da 427 a 436 della Legge di bilancio 2026, ha previsto una nuova maggiorazione del costo d'acquisto, ai fini degli ammortamenti, per gli investimenti in beni strumentali 4.0 o finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, nota come iper-ammortamento.
Tale agevolazione sostituisce il bonus investimenti strumentali e il bonus transizione 5.0
Per le regole generali sulla misura leggi anche: Legge finanziaria 2026: l'iperammortamento.
Ulteriori novità sono state diffuse durante il 9° Forum dei Commercialisti organizzato da Italia Oggi.
Nuovo Piano Transizione 5.0: in arrivo le regole operative
La bozza del DM attuativo diffuso dal ministero delinea la procedura di accesso agli iper-ammortamenti.
In particolare, per l’accesso al beneficio l’impresa deve trasmettere, in sostanza, tre comunicazioni:
- preventiva,
- a conferma (con acconto)
- infine di completamento.
Tutte le regole necessiteranno l'uscita di decreti direttoriale con i termini di apertura della piattaforma e relativi modelli di comunicazione.
Per ora il DM disciplina che l’impresa deve trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti.
In generale si prevede che entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, la stessa impresa trasmette la comunicazione di conferma dell’investimento, con indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione.Entro il 15 novembre 2028 l’impresa trasmette una comunicazione di completamento per ciascuna delle comunicazioni di conferma, corredata da attestazioni di possesso della documentazione richiesta.
Attenzione al fatto che a seguito della trasmissione delle comunicazioni, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica ed entro 10 giorni, il GSE comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate oppure i dati da integrare entro 10 giorni.
La bozza del DM richiede ai fini degli investimenti i seguenti documenti:
- perizia tecnica asseverata,
- attestazione made in Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo
- certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
e per tali certificazioni si rimanda al dettaglio contenuto negli articoli 5 e 6 del DM in oggetto ancora in bozza.
Vediamo di seguito invece il dettaglio delle regole per i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili normati dal successivo articolo 7 del DM.
Beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo
Nel Decreto in bozza specificamente per quanto riguarda gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a:
a) i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11; d) i servizi ausiliari di impianto;e) gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Inoltre, il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente a quello in corso al 1 gennaio 2026, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all’allegato 1.Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo.
Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma 1 è calcolato secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al presente decreto.Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta di cui al comma 1, lettera e), sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh.
Iper ammortamento: chiarimenti dal MEF
In merito alle norme attuative per la misura agevolativa, le ultime novità sono emerse durante il 9° Forum dei Commercialisti ed Esperti Contabili.
Al Forum sono intervenuti, tra gli altri, il Direttore Ade Carbone e Giovanni Spalletta, Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del MEF.
Quest'ultimo sul tema dell'iperammortamento ha rivelato che, prima di arrivare alla bozza definitiva del Decreto attuativo della agevolazione, vanno risolte alcune criticità legate alla cosiddetta clausola “made in Europe”, la condizione che limita la fruizione dell’incentivo all’acquisto di beni prodotti nei Paesi UE o nello spazio economico europeo.
Data la precisazione di Spalletta i tempi di applicazione delle novità sono quindi ancora incerti e Spalletta, ha precisato che sono stati presentati degli emendamenti al decreto bollette per estendere l'ambito di produzione beni almeno ai Paesi del G7.
Spalletta ha anche commentato che “Non si esclude un intervento di governo per modificare o abolire” tale clausola.
Si resta in attesa di ulteriori novità.
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Iperammortamento 2026: come funziona
Nella Legge di Bilancio 2026 contiene una maxi deduzione del costo di acquisto di beni strumentali per le imprese, nota come iperammortamento.
Vediamo cosa prevede la norma.
Iper ammortamernto 2026: le novità
La norma approvata inizialmente prevedeva la maxi deduzione per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o nel termine del 30 giugno 2027 in caso di prenotazione entro il 31 dicembre 2026.
La norma definitiva, in Legge di bilancio 2026 e in vigore dal 1° gennaio, riconosce la misura per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, quindi il nuovo termine del 30 settembre 2028 è generale.
Si applicherà la misura “base” della deduzione ugualmente per tutti i beni, senza più il riconoscimento di una misura superiore in caso di investimenti con risparmio energetico, come inizialmente ipotizzato.
Il costo di acquisizione dei beni è maggiorato, in linea generale, nella misura del:
- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Vi sarà un vincolo per cui i beni oggetto dell’agevolazione devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
Inoltre, con le novità, gli allegati A e B della legge 232/2016 sono sostituiti da due nuovi elenchi, denominati allegato III-bis (beni materiali) e allegato III-ter (beni immateriali).
Il testo in vigore è stato pubblicato sulla GU n 301 del 30 dicembre 2025.
Leggi anche: Legge finanziaria 2026: l'iperammortamento per ulteriore approfondimento.
Si evidenzia che il Mimit in data 5 gennaio ha trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto interministeriale che definisce le modalità attuative del Nuovo Piano Transizione 5.0 ai fini dell’acquisizione del concerto del Dicastero.
La misura – prevista dalla Legge di Bilancio 2026 – è finalizzata a sostenere le imprese nella doppia transizione digitale e sostenibile attraverso lo strumento dell’iperammortamento a supporto degli investimenti in beni strumentali, offrendo un orizzonte triennale per la programmazione degli investimenti.
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Maggiorazione ammortamento investimenti beni strumentali: novità in arrivo
La Legge di Bilancio 2026 sta proseguento il suo iter di approvazione con la fase emendativa.
Un fascicolo di emendamenti segnalati, e quindi di probabile approvazione, è stato presentato per ritocarre le norme della bozza di DDL approvata lo scorso 17 ottobre dal Governo e vedremo tra questi quali verranno approvati.
In particolare, tra le novità ve ne è una per sostituire l'art 94 rubricato Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali vediamo di cosa si tratta.
Maggiorazione ammortamento investimenti beni strumentali: novità in arrivo
La novità dovrebbe prevedere che ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura di 180 per cento per gli investimenti
- fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 140 per cento per gli investimenti
- oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, nella misura del 120 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro
- e fino a 20 milioni di euro e nella misura del 100 per cento per gli investimenti sopra i 20 milioni di euro
- in relazione ai beni di cui al comma 3, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027,
- a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Il beneficio non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli investimenti in:a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre
2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
c) beni strumentali, materiali e immateriali, diversi da quelli delle lettere a), b), quali quelli indicati di seguito a titolo esemplificativo, che assicurino l'obiettivo di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l'investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, da comprovare tramite apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista o da un ente di certificazione accreditato, in fase di presentazione del progetto:
1) motori elettrici, anche accompagnati da installazione o sostituzione di inverter2) impianti per la climatizzazione degli ambienti in ambito industriale, con sistemi radianti ad alta temperatura;
3) impianti di produzione dell'aria compressa;
4) gruppi frigo, pompe di calore e centrali frigorifere, anche corredati da sistemi di free-cooling;
5) sistemi per l'illuminazione;6) sistemi di aspirazione e/o del vuoto, anche accompagnati da installazione o sostituzione dei relativi inverter;
7) sistemi di isolamento termico di componenti;8) economizzatori sulla linea fumi di impianti di produzione di energia termica;
9) sistemi di pompaggio, anche accompagnati da installazione o sostituzione dei relativi inverter;
10) trasformatori BT/MT.
Per l'accesso al beneficio l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili consistenti in una comunicazione in via preventiva con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti che si intende realizzare e, entro 3 mesi, una comunicazione del completamento degli investimenti, all'esito del quale il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica l'ammissione al beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 10 del presente articolo.Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione
che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
La maggiorazione del costonon si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.Sono in ogni caso esclusi dal beneficio investimenti remunerati secondo il modello regulatory asset base (RAB).
Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue
quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità attuative relative al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, anche al fine del monitoraggio delle prenotazioni e del rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 del presente articolo.
La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.
Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo
dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 4, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al successivo comma 10.Attenzione, per le misure di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 3,975 miliardi di euro.
Leggi anche: Iper ammortamento 2026: tutte le regole per ulteriore approfondimento.