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Affitti brevi: invio dati al Ministero su base mensile, da quando?
L'articolo n 9 del Regolamento – UE – 2024/1028 in vigore dal 20 maggio riguarda "l'obbligo per le piattaforme online di locazione a breve termine di trasmettere i dati relativi alle attività e i numeri di registrazione"
Vediamo il contenuto della norma che prevede di fatto nuovi adempimenti per gli affitti brevi, in sintesi le piattaforme digitali dovranno comunicare dati su base mensile, dopo però che le regole operative saranno messe a punto.
Affitti brevi: invio dati al Ministero su base mensile, da quando?
L'articolo 9 stautisce che:
- Quando un annuncio riguarda un’unità situata in una zona figurante nell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), i fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine raccolgono e, su base mensile, trasmettono al punto di ingresso digitale unico dello Stato membro in cui è situata l’unità i dati relativi alle attività per ciascuna unità, assieme al numero di registrazione corrispondente fornito dal locatore, all’indirizzo specifico dell’unità e all’URL dell’annuncio. Tale trasmissione avviene mediante mezzi di comunicazione da macchina a macchina.
- In deroga al paragrafo 1, le piccole o micro piattaforme online di locazione a breve termine che nel trimestre precedente non hanno raggiunto una media mensile di 4 250 o più annunci trasmettono al punto di ingresso digitale unico dello Stato membro in cui è situata l’unità i dati relativi alle attività per ciascuna unità, assieme al numero di registrazione corrispondente, all’indirizzo specifico dell’unità e all’URL dell’annuncio, alla fine del trimestre, mediante mezzi di comunicazione da macchina a macchina o manualmente, conformemente alla legislazione nazionale.
- Le piattaforme online di locazione a breve termine garantiscono, sulla base delle informazioni fornite dai locatori, la completezza e l’accuratezza dei set di dati che trasmettono alle autorità competenti a norma del presente articolo.
In sintesi si dovranno trasmettere alla banca dati del Turismo su base mensile:
- numero di pernottamenti,
- numero di ospiti e relativo paese di residenza,
- codice identificativo dell’immobile
- indirizzo internet dell’annuncio.
Obiettivo, il monitoraggio dei fenomeni di evasione ed elusione
La novità in vigore dal 20 maggio ma che necessita di diverse specifiche tecniche e normative per diventare operativo e quindi la fase attuativa va attesa per comprendere la protata delle novità, poichè il Ministero del Turismo dovrà specificare il formato delle informazioni, le modalità di trasmissione e il dettaglio dei dati alle piattaforme per consentire l’organizzazione di un flusso regolare di comunicazioni alle piattaforme.
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Locazioni brevi 2026: focus su requisito dell’imprenditorialità
Il Focus del 2 febbraio pubblicato da AIDC associazione dei commercialisti evidenzia varie criticità sul requisitio di imprenditorialità introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 e conseguentemente indica una strada interpretativa.
In particolare, come recita il documento la tematica affrontata concerne l’esame delle disposizioni di legge introdotte con la L. n. 199/2025 in materia di c.d. locazioni brevi che ha riformulato l'art. 1, co. 595, della L 178/2020 che con effetto dal 1° gennaio 2026, introduce una presunzione di imprenditorialità nell’ipotesi di destinazione alla locazione breve di più di due appartamenti.
Pertanto, dal periodo di imposta 2026:
- il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'art. 4, co. 2 e 3, del DL 50/2017 è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti per ciascun periodo d'imposta;
- a partire da tre appartamenti in poi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione breve, “da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale" ai sensi dell'art. 2082 c.c.
Vediamo cosa emerge dallo studio dei Commercialisti.
Locazioni brevi 2026: imprenditorialità e locazione di stanze
Con il documento n. 1 del 2026 l’AIDC si esamina anche l'ipotesi di locazione breve di diverse stanze del medesimo appartamento.
I Commercialisti ritengono che in questa fattispecie, alla luce della formulazione letterale della norma che esplicitamente richiama la fattispecie degli “appartamenti”, la presunzione assoluta di imprenditorialità non possa operare.
La definizione di appartamento andrebbe più propriamente interpretata come unità immobiliare a destinazione abitativa; in tal senso, ad esempio, anche la connessa disciplina normativa sul CIN.
Tuttavia, è necessaria una valutazione nel concreto delle modalità con cui è svolta l’attività “di locazione breve” al fine di verificare la sua qualificazione o meno come attività d’impresa.
Sul punto lo stesso documento di cui si tratta richiama un altro documento di prassi (CM 13/9/318 del 16/06/1987) per cui “l'affitto di camere ammobiliate, con prestazione di servizi accessori, quali la consegna e il cambio della biancheria e il riassetto del locale, pur in mancanza di organizzazione esterna in forma di impresa, configura attività commerciale con produzione di reddito di impresa, se tale attività viene esercitata per professione abituale, ancorché non esclusiva”.
Ci si domanda se tale pronuncia sia ancora attuale dopo l’introduzione del DL 50/2017.
Locazioni brevi 2026: imprenditorialità e comproprietà
Relativamente alla comproprietà dell'immobile, il documento sottolinea come laddove gli appartamenti siano in comproprietà (indipendentemente dalla misura delle quote di comproprietà relative ad ognuno di essi), ogni singolo comproprietario, al superamento del numero minimo di appartamenti dovrà essere considerato imprenditore, fermo restando che, laddove uno o più comproprietari non superino il limite numerico previsto dalla legge, la quota di reddito spettante a questi ultimi rimarrà confinata nel regime privatistico del reddito fondiario.
Con le nuove disposizioni normative l’attenzione del legislatore si è incentrata sul bene oggetto di locazione.
Laddove gli appartamenti siano in comproprietà, ogni singolo comproprietario, al superamento del numero minimo di appartamenti dovrà essere considerato imprenditore, fermo restando che, laddove uno o più comproprietari non superino il limite numerico previsto dalla legge, la quota di reddito spettante a questi ultimi rimarrà confinata nel regime privatistico del reddito fondiario.
Certamente, quella che appare essere una conseguenza derivante dalla formulazione della norma comporta una differenziazione anche degli adempimenti fiscali che potrebbe rendere l’operatività della fattispecie complessa.
Locazioni brevi e la figura del property manager
Il documento analizza anche l’ipotesi in cui un contribuente, proprietario di più appartamenti, affidi la gestione degli stessi con finalità locative a società specializzate di settore.
In questi casi si deve ritenere che:
- dove la società operi in nome e per conto del contribuente individuando il conduttore e provvedendo a retrocedere una somma al proprietario al netto delle spese, potranno operare le disposizioni di natura presuntiva introdotte dalla legge n. 199 del 2025. Infatti, il contratto in questione rimane quello di locazione tra proprietario e conduttore e la società opera, unicamente, come un soggetto intermediario che percepisce una provvigione per la sua attività (in relazione a detta ipotesi si dovrà prestare attenzione, a prescindere dalle novità, dalle modalità con cui le piattaforme certificano il reddito che dovrebbe essere comunque imputato al proprietario);
- a differenti conclusioni, invece, si deve giungere ove la società acquisisca la disponibilità di immobili da mettere sul mercato e proceda a remunerare il proprietario indipendentemente dal fatto che gli immobili in questione siano o meno locati (c.d. vuoto per pieno). Nella descritta fattispecie, infatti, il reddito prodotto non deriva dal rapporto locativo ma da una remunerazione correlata al mero fatto che il proprietario metta a disposizione di un soggetto terzo la possibilità di locare detto immobile, possibilità che evidentemente potrebbe anche non verificarsi. Inoltre, si consideri che in tale situazione il reddito prodotto in forza della “vendita” nei confronti del pubblico della disponibilità dell’immobile sarà necessariamente qualificato come reddito d’impresa in capo al property manager scongiurando il rischio che tale attività possa alterare il mercato e la concorrenza.
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Modello RLI registrazione contratti: aggiornamento al 14.10
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il Modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione.
In particolare, il 14 ottobre viene pubblicato il nuovo modello e i dettagli dell'aggiornamento.
Ricordiamo in proposito che, l’articolo 20 del decreto legislativo n. 81 del 12 giugno 2025 ha modificato, a decorrere dal 13 giugno 2025, il regime sanzionatorio in caso di tardiva registrazione degli atti, e che con la Risoluzione n 56 del 13 ottobre è stato anche fornito un importante chiarimento; Per approfondire leggi qui.
Modello RLI registrazione contratti: ultime novità sulla compilazione
Relativamente alle novità del Modello, le entrate specificano quanto segue.
COME SI COMPILA
a) a pagina 1, il paragrafo “CODICE FISCALE E MODULO N.” è stato modificato fornendo ulteriori chiarimenti sulla compilazione del campo “Modulo N.”, da utilizzare nel caso in cui i righi di ciascun quadro non siano sufficienti.
QUADRO A – DATI GENERALI- a) a pagina 2, nel paragrafo “EVENTI ECCEZIONALI” la descrizione dei codici da utilizzare avviene per elencazione in luogo della modalità utilizzata in precedenza.
- b) a pagina 2, nel paragrafo “CASI PARTICOLARI” si forniscono chiarimenti sull’utilizzo dei codici 1 e 3 nei casi di rinegoziazione del canone, in presenza di canoni diversi per una o più annualità.
- c) a pagina 4, nella “SEZIONE I – REGISTRAZIONE – RINEGOZIAZIONE CANONE” è stata modificata la parte introduttiva, semplificando le indicazioni di compilazione nei casi di registrazione del contratto di locazione/affitto ovvero di comunicazione di rinegoziazione del
canone. - d) a pagina 5, nel paragrafo “CONDIZIONE SOSPENSIVA” il termine entro cui comunicare l’avverarsi della condizione sospensiva è stato aggiornato a 30 giorni.
- e) Nel paragrafo “ADEMPIMENTI SUCCESSIVI” della SEZIONE II:
- – a pagina 6, nel caso di conguaglio d’imposta presente nel paragrafo “ADEMPIMENTI SUCCESSIVI” della SEZIONE II, viene specificato che il termine entro cui versare l’imposta di registro, in presenza di corrispettivo determinato solo in parte, è di trenta giorni dalla
definitiva determinazione della stessa. - – a pagina 7, nel caso di rinegoziazione del canone vengono forniti maggiori indicazioni riguardanti la compilazione dei campi di riferimento per l’adempimento in oggetto.
- – a pagina 7, nel paragrafo “ATTENZIONE”, vengono precisate le modalità di comunicazione al conduttore per quanto riguarda l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca.
- – a pagina 6, nel caso di conguaglio d’imposta presente nel paragrafo “ADEMPIMENTI SUCCESSIVI” della SEZIONE II, viene specificato che il termine entro cui versare l’imposta di registro, in presenza di corrispettivo determinato solo in parte, è di trenta giorni dalla
- f) a pagina 9, nel paragrafo “RAPPRESENTANTE LEGALE” della SEZIONE III, vengono forniti ulteriori chiarimenti sulla figura del rappresentante legale.
QUADRO B – SOGGETTI
- a) a pagina 11 e 12 nei paragrafi “CEDENTE – CESSIONARIO/SUBENTRANTE” della sezione I e della sezione II vengono fornite maggiori indicazioni riguardanti la compilazione dei campi di riferimento per l’adempimento in oggetto.
- b) a pagina 11, nel paragrafo “TIPOLOGIA CONDUTTORE” viene precisato come identificare il tipo di conduttore rispettivamente con i codici 1, 2 o 3.
QUADRO C – DATI DEGLI IMMOBILI
a) a pagina 13, nel paragrafo “IN VIA DI ACCATASTAMENTO” vengono precisati quali campi compilare nel caso in cui l’immobile in via di accatastamento è censito al catasto edilizio urbano o al catasto dei terreni.
Scarica qui il Modello RLI 2025 con le relative istruzioni
Le istruzioni per la compilazione del Modello RLI nel loro complesso sono state oggetto di ulteriori modifiche e integrazioni, al fine di rendere i testi più chiari ed esaustivi ed agevolare il contribuente nella compilazione della richiesta di registrazione con un linguaggio semplificato
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Imposta di registro su canoni di locazione retroattivi dopo rinuncia alla disdetta
A seguito di una rinuncia alla disdetta di un contratto di locazione con effetto retroattivo, le somme già versate come indennità di occupazione (e tassate come tali) si trasformano in canoni di locazione.
Di conseguenza, il contribuente non perde quanto pagato in più (la diversa aliquota prevista per le due fattispecie comporta il versamento di un’imposta superiore al dovuto), ma ha diritto a chiedere il rimborso o a compensare l’imposta eccedente con l'imposta dovuta per le annualità successive dello stesso contratto, purché rispetti il termine di tre anni e presenti la documentazione adeguata.
Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con l'Interpello n. 207 dell’8 agosto 2025 riguarda un caso che ha coinvolto un locatore e l’Agenzia del Demanio.
La società istante aveva locato immobili a Torino, Genova e Imperia a diverse amministrazioni pubbliche, con contratti registrati a partire dal 2013. Tra dicembre 2021 e dicembre 2022, sia il locatore che il conduttore avevano formalizzato la disdetta dei contratti. Alla scadenza, però, gli immobili non erano stati liberati e l’occupazione era proseguita senza titolo.Per il 2023 erano quindi state corrisposte indennità di occupazione, considerate di natura risarcitoria e tassate con imposta di registro al 3%, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, Parte I, del DPR 131/1986.
La novità normativa e la retroattività
La situazione è cambiata con la Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 69, L. 213/2023), che ha introdotto la possibilità per chi aveva disdetto il contratto di rinunciare agli effetti della disdetta stessa. Se accettata, la rinuncia retroagisce alla data della disdetta, assicurando la prosecuzione del rapporto locatizio agli stessi termini previsti per il rinnovo automatico.
Nel caso in esame, tra aprile e maggio 2024 le parti hanno formalizzato la rinuncia alla disdetta per tutti gli immobili. Questo ha comportato la trasformazione delle indennità di occupazione in veri e propri canoni di locazione, soggetti all’imposta di registro dell’1% prevista per i fabbricati strumentali locati da soggetti IVA.
Il problema fiscale: imposta versata in eccesso
L’istante si è quindi trovato ad aver pagato un’imposta più alta di quella dovuta.
Per le annualità 2022-2023 e 2023-2024 aveva già versato complessivamente circa 88.778 euro (calcolati al 3%), mentre l’imposta effettiva, all’1%, ammontava a circa 75.071 euro.
La domanda posta all’Agenzia delle Entrate era se fosse possibile:
- autoliquidare l’imposta all’aliquota corretta dell’1%;
- compensare verticalmente l’imposta versata in eccesso con quella dovuta per le annualità successive;
- oppure chiedere il rimborso dell’eccedenza.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha confermato che, essendo retroattivo l’effetto della rinuncia, i canoni devono essere tassati all’1% e che quindi l’imposta versata in più può essere recuperata.
In particolare:
- rimborso: può essere richiesto ai sensi dell’art. 77, comma 1, TUR, entro tre anni dal momento in cui è sorto il diritto alla restituzione, che coincide con l’accettazione della rinuncia alla disdetta.
- compensazione: in alternativa, l’eccedenza può essere imputata all’imposta dovuta per le annualità successive degli stessi contratti, sempre entro il termine triennale.
L’Agenzia sottolinea che spetta all’Ufficio competente valutare la spettanza del rimborso o della compensazione e procedere di conseguenza.
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Check-in da remoto:il TAR si esprime
Con la Circolare del 18 novembre 2024 del Capo della Polizia Pisani si specificava che la identificazione da remoto degli ospiti nelle strutture ricettive non rispetta i requisiti di sicurezza stabiliti dalla legge.
Ora arriva la pronuncia datata maggio 2025 del TAR, che segna il punto, vediamo i prossimi step.
Check in da remoto: non è legittimo per il Ministero
Il documento ministeriale indirizzato a tutte le Prefetture, richiamava l’illegalità delle keybox, ossia le cassette di sicurezza che custodiscono le chiavi dell’appartamento all’ingresso dello stabile.
Secondo quanto chiarito nel documento essi contravvengono all’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps).
I gestori delle strutture sono tenuti a verificare l’identità degli ospiti direttamente, secondo le modalità indicate nel decreto del ministero dell’Interno del 7 gennaio 2013, come modificato il 16 settembre 2021.
La Circolare evidenziava quanto segue:
- la trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata ovvero tramite keybox,
- scavalca l’identificazione personale della clientela e non viene garantita la verifica della corrispondenza del documento al suo portatore.
La Circolare ricordava anche i tempi entro i quali i gestori delle strutture turistiche devono trasmettere i dati degli ospiti alle strutture:
- entro le sei ore successive all’arrivo, nel caso di soggiorni non superiori alle 24 ore,
- entro le 24 ore successive all’arrivo, per soggiorni più lunghi
precisando che ciò al fine di evitare che persone pregiudicate, sospette o ricercate possano nascondersi negli esercizi ricettivi.
Infine la Circolare faceva riferimento anche all’HomeExchange, la pratica di scambio casa, e precisa che anche i dati di chi subentra nell’alloggio scambiato vanno comunicato in Questura con la modalità fisica e si conclude con la raccomandazione ai Prefetti per diffondere sul territorio le novità.
L'Aigab (Associazione italiana gestori affitti brevi) precisava che: crediamo che i locker per le strade siano da eliminare e ben venga ogni controllo contro forme di abusivismo lesive di tutta la categoria. Tuttavia, riteniamo che il ministero dell’Interno non sia a conoscenza del fatto che i software utilizzati da molti gestori professionali usino tecnologie di riconoscimento degli ospiti con tracciamento biometrico e codici Otp del tutto analoghe allo Spid, agli accessi agli autonoleggi e ai conti correnti bancari.
E concludeva evidenziando che introdurre il riconoscimento fisico solo per gli affitti brevi sarebbe discriminante.
Ora il TAR segna il passo, vediamo la pronuncia di maggio 2025.
Locazioni e Checkin da remoto: la prununcia del TAR
Il TAR annulla l’identificazione de visu, con la Sentenza n 10210/2025 il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Federazione associazioni ricettività extralberghiera.
La circolare ministeriale del 18 novembre scorso è stata oggetto del contendere in quanto erano state ritenute non conformi alle norme di pubblica sicurezza le procedure di check in da remoto degli ospiti delle strutture ricettive.
Dopo gli incontri tra parti e Ministero, era emersa la disponibilità del ministero a diffondere una nuova circolare, con cui sancire la possibilità di identificare de visu gli ospiti anche da remoto.
La Fare federazione della ricettività extraalberghiera, chiedeva l’annullamento della sentenza a partire dal fatto che il testo è in conflitto con la riforma dell’articolo 109 operata nel 2011, che aveva eliminato la scheda compilata e/o firmata dall’ospite, dal capofamiglia o dal capo gruppo in caso di strutture extralberghiere, prevedendo solo l’obbligatoria comunicazione al portale Alloggiati web delle questure.
Inoltre secondo la FARE, la circolare del 2024 non è idonea a raggiungere il suo obiettivo dichiarato, poiché l’identificazione de visu di per sé non elide il rischio che l’alloggiato, dopo l’identificazione, consegni le chiavi dell’immobile a un altro soggetto non identificato. Si crea inoltre una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie come chi noleggia autoveicoli.
Il TAR del Lazio è intervenuto annullando la circolare ministeriale ritenendo che il testo non abbia valore puramente interpretativo dell’articolo 109, ma stabilisca un nuovo obbligo a carico dei gestori di strutture ricettive.
Il nuovo obbligo non tiene conto delle modifiche del 2011 e non raggiunge l’obiettivo di tutela della sicurezza collettiva ed è nullo per "violazione del principio di proporzionalità" e "per eccesso di potere collegato ad una carenza di istruttoria".
Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia ha dichairato: "Al ministero avevamo proposto sin da subito di “modernizzare” la circolare del novembre 2024, prevedendo il controllo dei documenti anche a distanza, attraverso le tecnologie in uso. Poiché questa impostazione era stata sostanzialmente condivisa nelle riunioni al Viminale alle quali abbiamo partecipato, ci aspettiamo che la sentenza del Tar non venga impugnata e che, implicitamente o esplicitamente, si confermi l’ammissibilità della verifica tramite video".
Celani, presidente di Aigab (associazione di property manager), specifica che "Siamo già in contatto con il Governo per mettere a disposizione il nostro know how al fine di ottenere un pieno riconoscimento delle tecnologie di riconoscimento da remoto utilizzate".
Si attendono ora le prossime mosse del Ministero.
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CIN Affitti brevi: da richiedere entro il 1° gennaio
Entro il prossimo 1° gennaio occorre richiedere il CIN affitti brevi e turistici per non incorrere in eventuali sanzioni.
Il Ministero ha aggiornato le relative FAQ in data 22 novembre chiarendo ulteriormente degli aspetti di questo adempimento.
Ricordiamo che la data del 2025 è stata disposta con proroga da parte del Turismo che ha chiarito anche dal 2 gennaio iniziano a decorrere le sanzioni per:
- mancato ottenimento del CIN
- mancata esposizione e/o pubblicazione del CIN.
Per richiedere il CIN tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), ricordiamo che è necessario accedere alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE, poi occorre controllare i dati relativi alla struttura o locazione di propria pertinenza, e infine procedere con l’istanza.
Vediamo le motivazioni della proroga del termine
CIN Affitti brevi: da richiedere entro il 1° gennaio 2025
Il Turismo, con riferimento alla procedura per la richiesta e l’attribuzione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’art. 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191:
- in considerazione della precipua finalità della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), volta in particolare ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità
- e visto l’obiettivo di garantire sia il buon funzionamento dell’innovativo sistema di interoperabilità tra banche dati, sia l’affidabilità e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci,
evidenzia che è emersa l’opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1 gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma.
L’individuazione di un termine unico è finalizzata altresì a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR, ovverosia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all’acquisizione del CIN.
L’uniformità del termine consente, inoltre, di agevolare le attività proprie dei gestori dei portali telematici, anche nell’ottica di un coordinamento, sin da ora, con le previsioni del recente Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine, a norma del quale “i locatori, quando offrono i propri servizi di locazione di alloggi a breve termine tramite una piattaforma online di locazione a breve termine, sono tenuti a dichiarare alla piattaforma online di locazione a breve termine se l’unità offerta è soggetta a una procedura di registrazione e, in caso affermativo, a fornire il numero di registrazione” (Capo II, art. 4 del Regolamento).Le piattaforme online di locazione a breve termine, difatti, costituiscono il canale principale per offrire servizi di locazione di alloggi a breve termine.
In definitiva, il termine per il conseguimento del CIN deve intendersi fissato al 1 gennaio 2025, in modo da soddisfare le suesposte esigenze e garantire, peraltro, piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.CIN affitti brevi: cosa fare se non si trova la propria struttura con codice fiscale
Inoltre viene chiarito che
La segnalazione effettuata tramite piattaforma verrà reindirizzata alla Regione o Provincia autonoma competente, che effettua un’istruttoria, coinvolgendo anche l’utente ove necessario, al fine di verificare l’esistenza della struttura nella propria banca dati e la conformità dell’attività svolta alle rispettive normative regionali, delle Province autonome e locali.
Durante la fase di verifica è esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 13-ter, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.- a) positivo: la BDSR rilascia all’utente il CIN richiesto (CIN con stato “verificato”), avvisandolo attraverso il canale comunicativo scelto dall’utente stesso al momento della richiesta;
- b) negativo: in tal caso è precluso il rilascio del CIN da parte della BDSR;
- c) nullo (nessun esito trasmesso nel termine indicato): in tal caso la BDSR rilascia all’utente il CIN richiesto (CIN con stato “non verificato”). Il CIN “non verificato” può fin da subito essere utilizzato ai fini della pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno dello stabile. Il CIN “non verificato” resta valido fino a che la Regione o Provincia autonoma non avrà completato la verifica. Se la verifica avrà esito positivo, il CIN rimarrà lo stesso (e passerà allo stato di “verificato”). Se la verifica avrà esito negativo, perché è stata riscontrata una irregolarità, il CIN sarà revocato.
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CIN affitti brevi: numeri utili per assistenza
Entro il 1° gennaio 2025 occorre richiedere il CIN affitti brevi e turistici in modo da garantire piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.
Quindi, specifica il Ministero del Turismo, si intende che dal 2 gennaio 2025 è suscettibile di sanzione chi non provvede per mancato ottenimento e/o esposizione e/o pubblicazione del CIN.
A chi rivolgersi per assistenza.
CIN affitti brevi: numeri utili per assistenza
Il Ministero ha specificato che, per informazioni di carattere generale sul CIN – Codice Identificativo Nazionale per le strutture turistico-ricettive e gli immobili in locazione breve o turistica è possibile utilizzare i seguenti contatti, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18:00:
- Contact Center del Ministero del turismoTel. 06.164169910
Sono, inoltre, disponibili le FAQ aggiornate al 22 novembre.
Per assistenza nella procedura telematica di richiesta del CIN è necessario procedere direttamente tramite i canali di assistenza previsti dalla piattaforma BDSR.
Ricordiamo che per richiedere il CIN tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), occorre accedere alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE.
Una volta controllati i dati relativi alla struttura o locazione di tua pertinenza, si può procedere con l’istanza.
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Immobile locato a S.a.s: al locatore spetta la cedolare secca?
In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, visto che l'esclusione di cui all' art 3, comma 6, del Dlgs n 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.
Questo è il principio enunciato dalla Cassazione n 12395/2024, vediamo il caso di specie.
Spetta la cedolare se l’immobile è adibito ad abitazione dell’amministratore di SAS
Una Commissione tributaria regionale riformava la prima decisione, resa sui ricorsi riuniti del contribuente, che aveva ritenuto illegittimi gli avvisi di liquidazione, con irrogazione di sanzioni, notificati dall'Agenzia delle Entrate per omesso integrale versamento dell'imposta di registro, relativamente alle annualità 2012 e 2013, in ordine al contratto di locazione, stipulato nel 2010 con una Sas, avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo, sito in Milano, destinato al legale rappresentante della società (parte conduttrice del contratto di locazione).
La Commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che il comma 6 dell'art. 3, D.Lgs. n. 23 del 2011 esclude l'applicazione del regime sostitutivo di tassazione (c.d. "cedolare secca") previsto dal comma 1, a favore del locatore persona fisica che non esercita attività imprenditoriale, "alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o arti e professioni", perché in tale esclusione rientra anche l'ipotesi in cui sia il conduttore ad esercitare attività d'impresa o arti o professioni.
Il contribuente nel ricorso in Cassazione ha prospettato, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per avere la CTR erroneamente equiparato, ai fini qui considerati, i conduttori ai locatori, atteso che soltanto questi ultimi, per poter usufruire del regime della cedolare secca, non devono agire nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.
Deduce, altresì, che la formulazione del testo normativo non offre alcun argomento a supporto della restrittiva interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria nella Circolare del 1/6/2011 n. 26/E, essendo tale limite soggettivo, al regime opzionale della "cedolare secca" sugli affitti, riferibile unicamente ai locatori.
La Cassazione, con la sentenza di cui si tratta, ha ritenuto fondato il ricorso.
Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative, e relative pertinenze, locate ad uso abitativo, che abbia optato per il regime della "cedolare secca", assolve il proprio obbligo tributario mediante versamento, in acconto e a saldo, della "cedolare secca", secondo le modalità definite con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011, emesso in forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo citato.
La base imponibile è determinata sulla scorta del canone di locazione annuo stabilito dalle parti ed in ragione di una aliquota del 21%.
Il locatore, che opta per tale regime tributario agevolato, non può chiedere l'aggiornamento del canone.
Ai sensi dell'art. 3, sesto comma, del D.Lgs. n. 23 del 2011 le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo, che prevedono il descritto regime della cedolare secca, non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.
Stante la necessità di coordinare la disposizione in esame con quelle richiamate, di cui ai precedenti commi, che attribuiscono esclusivamente al locatore la possibilità di optare per il regime tributario della cedolare secca, senza che il conduttore possa in alcun modo incidere su tale scelta, l'esclusione logicamente deve essere riferita, esclusivamente, alle locazioni di unità immobiliari effettuate dal locatore nell'esercizio della sua attività di impresa o della sua arte/professione, restando, invece, irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione, laddove ad uso abitativo, alla attività professionale del conduttore (ad esempio, come avvenuto nel caso di specie, per esigenze di alloggio dei suoi dipendenti).
La circostanza che il regime tributario in esame avvantaggia anche il conduttore (in considerazione dell'esclusione dell'imposta di registro e dell'aggiornamento del canone) non può certo giustificare un'interpretazione dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 2011, da cui derivi una riduzione dell'ambito applicativo della cedolare secca in danno del locatore, a cui è riservata la relativa scelta e che è il beneficiario principale di tale regime.
La Cassazione specifica anche l'Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte: di fronte alle norme tributarie, essa ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la cosiddetta interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce mai fonte di diritto Conseguentemente, la Circolare del 1/6/2011 n. 26/E, in quanto non manifesta attività normativa, essendo atto interno della stessa Amministrazione, è destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti ed è, altresì, inidonea ad incidere sugli elementi costitutivi del rapporto tributario.
In conclusione, il ricorso merita accoglimento in virtù del seguente principio di diritto: in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, atteso che l'esclusione di cui all'art. 3, sesto comma, D.Lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.
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Imposta di soggiorno non incassata: gestori responsabili del versamento
Il MEF durante Telefisco 2024 ha chiarito che i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a versare l'imposta di soggiorno agli enti locali anche se non è stata pagata dal cliente.
Imposta soggiorno non incassata: gestori responsabili del versamento
Ricordiamo intanto che con il Dl n 34/2020 il ruolo dei gestori delle strutture ricettive è mutato in modo radicale in quanto sono divenuti responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno.
L’attuale normativa in materia assegna ai gestori delle strutture ricettive tanto responsabilità nel versamento dell’imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi , quanto responsabilità nella presentazione della dichiarazione.
In merito alla disciplina di riferimento leggi anche: Nuovo modello di comunicazione imposta di soggiorno 2022
Nel dettaglio, il Ministero delle Finanze durante Telefisco 2024 ha chiarito che i gestori sono tenuti a versare ai Comuni le somme non pagate dal cliente.
In caso di inadempimento, sono preiste sanzioni che vanno dal 100 al 200% dell’importo dovuto per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e sanzioni del 30% in caso di omesso, ritardato o parziale versamento del tributo.
Il Comune, secondo il chiarimento del MEF, può rivolgersi direttamente al gestore, pretendendo il pagamento dell’imposta e della sanzione.
Il Ministero, nella risposta durante il convegno del 1 febbraio scorso, per avvalorare quanto affermato cita le sezioni regionali della Corte dei conti Emilia-Romagna e Lombardia e relativamente a quest'ultima secondo l'orientamento consolidato i Comuni dovrebbero emettere gli avvisi di accertamento per il recupero dell’imposta e il contenzioso sarebbe esaminato dalle corti di giustizia tributaria.
Viene anche specificato che secondo un opposto orientamento, i Comuni dovrebbero segnalare alla Corte dei conti il mancato riversamento e attendere l’esito del giudizio per recuperare l’imposta.
Sembrerebbe utile un intervento legislativo in modo da dirimere ogni dubbio in proposito.
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Il risarcimento del danno da anticipata cessazione della locazione
Il canone di locazione è il corrispettivo, versato dal locatario al locatore, per il godimento del bene preso in locazione, di solito un immobile.
Situazione non frequente è quella in cui il contratto di locazione viene risolto anticipatamente, rispetto alla sua naturale conclusione, per inadempimento del conduttore.
Nel momento in cui il contratto viene risolto, il bene locato torna nella disponibilità del locatore.
Se è pacifico che il locatario debba versare al locatore i canoni di locazione maturati fino al giorno in cui il bene locato torna nella disponibilità del proprietario, ugualmente pacifico non è il corretto trattamento di un eventuale maggior danno subito dal locatore.
Il punto sotto osservazione è appunto se, nella situazione in esame, un danno effettivamente c’è e, nell’eventualità, come questo possa essere quantizzato.
Infatti, se da un lato, con la risoluzione anticipata del contratto, viene lesa la legittima aspettativa del locatore di ricevere i canoni di affitto fino al termine del contratto, è anche vero che, nel momento in cui il bene torna nella disponibilità di questi, il canone per la privatizzazione del diritto non sarebbe dovuto.
Infatti, l’interesse che si valuta di tutelare non è il diritto alla percezione dei canoni non maturati, che non c’è, ma il risarcimento del danno derivante dal recesso anticipato.
In questo contesto, si sono contrapposte due diverse linee di pensiero sul tema:
- secondo un primo orientamento, una volta anticipatamente risolto il contratto, nulla dovrebbe essere dovuto al locatore, in conseguenza del fatto che il mancato percepimento dei canoni di locazione non rappresenta un danno subito, ma un mancato guadagno (fa eccezione il caso in cui lo stato in cui l’immobile viene lasciato non permette un corretto godimento del bene, motivo per cui sarebbero dovuti i canoni di locazioni anche per il tempo necessario al ripristino dello stato originario del bene);
- secondo diversa linea di pensiero, invece, il locatore, in caso di recesso anticipato del contratto di locazione, avrebbe diritto a percepire i canoni di locazione fino al giorno del reperimento di un nuovo conduttore.
La linea interpretativa oggi prevalente si pone in posizione di compromesso tra le due posizioni, ammettendo la possibilità che il locatore subisca un danno e che, in conseguenza di ciò, abbia diritto ad un risarcimento; ma l’ammontare del risarcimento dovrebbe essere deciso dal giudice in base alle circostanze del caso concreto.
Questa maniera di approcciarsi alla questione tiene conto della differenza tra “danno evento”, che si concretizza nel mancato percepimento dei canoni di locazione in conseguenza del recesso, e “danno conseguenza”, rappresentato dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’evento (il recesso anticipato); e tiene anche conto del fatto che il danno risarcibile è quello derivante dal “danno conseguenza”.
Di ciò si è occupata in modo analitico l’ordinanza interlocutoria numero 31276 della Corte di Cassazione, pubblicata il 9 novembre 2023, la quale a riguardo precisa anche che “il conduttore è tenuto in base all’articolo 1591 a corrispondere, a titolo risarcitorio, il canone convenuto fino alla restituzione”, ma resta “il margine, come è noto salvaguardato dalla norma, del «maggior danno»”.
Quello che deve essere chiarito, spiegano i giudici di legittimità, è se nel maggior danno contemplato dall’articolo 1591 del Codice civile possa rientrare il “danno conseguenza” prima esposto, oppure no.
Per fare ciò la Corte di Cassazione rimanda la questione alle Sezioni Unite che, decidendo, scioglieranno definitivamente i nodi di una questione dai notevoli risvolti pratici.