• Riforme del Governo Meloni

    Approvato il DEF 2024: il calendario UE

    Il Cdm del giorno 9 aprile, tra l'altro, ha approvato il provvedimento noto come DEF Documento di economia e finanza per l'anno 2024. Vediamo i dettagli.

    DEF 2024: i dati diffusi dal Governo

    Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2024.

    Il comunicato del Governo diffuso subito dopo l'approvazione del DEF evidenzia che, in considerazione della necessità di attendere la conclusione dell’iter di approvazione delle nuove regole di programmazione economica dell’Unione Europea, che introducono il Piano fiscale-strutturale di medio termine quale strumento per l’indicazione degli obiettivi di legislatura, il DEF non riporta il profilo programmatico. 

    Inoltre viene precisato che, la tempistica stabilita nelle norme transitorie prevede che il Piano sia approvato entro il 20 settembre prossimo. 

    A legislazione vigente, gli andamenti sono sostanzialmente in linea con il profilo programmatico della NADEF 2023.

    Il DEF contiene inoltre il valore delle politiche invariate.

    Il comunicato stampa riporta anche i seguenti indicatori di finanza pubblica secondo un quadro tendenziale:

    • 2024-Pil 1 – Deficit 4,3 – Debito 137,8
    • 2025-Pil 1,2 – Deficit 3,7 – Debito 138,9
    • 2026-Pil 1,1 – Deficit 3 – Debito 139,8
    • 2027-Pil 0,9 – Deficit 2,2 – Debito 139,6

    Il Ministro Giorgetti al fine di spiegare la risalita del debito pubblico ha dichiarato:

    • "Il debito pubblico in risalita previsto dal Def è pesantemente condizionato dai riflessi per cassa del superbonus nei prossimi anni" ma dopo il 2026 "comincerebbe a scendere"

    Inoltre ha anche sottolineato che l'obiettivo politico del governo in vista della prossima legge di bilancio è "replicare il taglio del cuneo anche nel 2025", aggiungendo che nel DEF "continua ad andare bene anche l'occupazione, prevediamo un tasso di disoccupazione in costante diminuzione".

    Giorgetti, infine, ha ricordato che non è la prima volta che il Def ha solo le stime tendenziali.

  • Riforme del Governo Meloni

    Decreto Energia: misure per autoproduzione di rinnovabili

    Viene pubblicata in GU n 31 del 7 febbraio la Legge n 11/2024 di conversione del DL n 181/2023 noto come Decreto energia con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023,  n.  181,  recante  disposizioni  urgenti  per   la   sicurezza energetica  del  Paese,  la  promozione  del   ricorso   alle   fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo  di energia e in materia di ricostruzione  nei  territori  colpiti  dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023.

    Ricordiamo che il decreto agisce su tre campi di intervento:

    • Sostegno alle imprese,
    • Promozione e sviluppo delle rinnovabili,
    • Sicurezza energetica e decarbonizzazione.

    Il Decreto Energia è legge: misure per autoproduzione energie rinnovabili

    La Legge n 11/2024 tra le altre, con l'art 1 reca  misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia.
    In particolare, il comma 1 dispone che – fino al 31 dicembre 2030 – nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti interessati debbano accordare una preferenza – ai fini dell’individuazione del concessionario – ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese cd. elettrivore (iscritte all’apposito elenco presso la CSEA).
    Il comma 2 – modificato in sede referente – demanda al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica la definizione, entro l’8 febbraio 2024, di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese elettrivore, secondo criteri dettagliati nelle lettere da a) ad n) del medesimo comma. Il meccanismo prevede anche la facoltà delle imprese interessate di richiedere al GSE un’anticipazione di parte dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione, o oggetto di potenziamento che le medesime si impegnano a realizzare, nelle more dell’entrata in esercizio degli impianti interessati.

    L’anticipazione è restituita al GSE dalle imprese beneficiarie secondo specifiche condizioni e tempistiche.
    Il comma 3 demanda ad ARERA la definizione delle modalità per la copertura di taluni oneri derivanti dal suddetto meccanismo, specificando che la copertura è assicurata a valere sulla componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili.
    Infine, il comma 4, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, consente al GSE di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII) istituito presso la società Acquirente Unico S.p.A

    Il Decreto Energia è legge: concessioni geotermoelettriche

    L’articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche.

    In particolare, al comma 1, lettera 0a), inserita in sede referente, rimuove una serie di condizioni attualmente previste affinché i titolari di permesso di ricerca possano avanzare, contestualmente alla richiesta di concessione di coltivazione, istanza di potenziamento
    dell’impianto. 

    La stessa lettera consente altresì la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali.
    Le lettere 0b) e 0c), integrano i criteri per la selezione, rispettivamente, del titolare di permesso di ricerca e del titolare della concessione di coltivazione, nel caso in cui, per l’uno e per l’altra, siano state presentate più domande concorrenti. 

    In entrambi i casi il nuovo parametro inserito è la preventiva ponderazione in ordine alle ricadute positive in termini di soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati.
    Il comma 1, lettera a), proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 (lett. a), n. 2) e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l’indizione della gara – ai fini di una loro riassegnazione – in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni (lett. a), n. 1).
    Il medesimo comma 1, alla lettera b), prevede – attraverso una nuova disciplina che viene introdotta nel D.lgs. n. 22/1010 – la possibilità per il concessionario uscente di presentare – entro e non oltre il 30 giugno 2024 –
    un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall’autorità competente, consente di rimodulare l’esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni (comma 1, lett. b)).
    In sede referente, è stato inserito un ulteriore comma 1-bis, che proroga al 31 dicembre 2027 il termine per l’entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi per le fonti rinnovabili elettriche previsti dal D.M. 29 giugno 2016.

  • Riforme del Governo Meloni

    Uso del contante 2024: invariata la soglia di 5.000 euro. In arrivo soglia UE

    La legge di bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio non ha previsto novità per la soglia di utilizzo della moneta contante, resta pertanto in vigore l'ultima modifica normativa, ossia quella introdotta con la legge di bilancio 2023 che innalzava tale limite a 5000 a partire dal 1 gennaio 2023.

    Prima di dettagliare la norma riguardante l'uso del contante è importante segnalare che in data 18 gennaio è stato raggiunto un primo accordo tra il Consiglio e il Parlamento UE per un nuovo pacchetto comunitario sull'antiriciclaggio.

    Tra le altre novità in arrivo, vi è l’individuazione di una soglia unionale di 10.000 euro, con la possibilità per i singoli Stati membri di imporre un limite inferiore.

    Vi sarà un controllo obbligatorio anche sulle transazioni occasionali in contanti  tra i 3.000 e i 10.000 euro, con l’identificazione del disponente.

    Uso del contante: soglia a 5.000 euro per il 2024

    Per il 2024 resta in vigore quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023 in merito alla soglia dell'uso del contante.

    Ricordiamo che l'art 49 del decreto legislativo n 231/2007 ai commi 1, 2, 3  recita come segue.

    È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 

    Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. 

    A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. 

    La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.

    Per il servizio di rimessa di denaro ((di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)), la soglia è di 1.000 euro.

    Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro.

    La novità introdotta della legge di bilancio 2023, rimasta invariata nel 2024, va a modificare tale articolo al comma 3-bis stabilendo che a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. 

    A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 5.000 euro.

  • Riforme del Governo Meloni

    Concessioni balneari: infrazione dall’Ue per l’Italia sulla proroga

    Il 23 novembre è stata pubblicata la Sentenza della Cassazione n 8394/2023 con la quale viene annullata la sentenza del Consiglio di stato che aveva bocciato la proroga al 2033 delle concessioni balneari.

    E' bene evidenziare che, la cassazione entra nel merito della proroga delle concessioni balneari, ancora in ballo, ma annulla la decisione del Consiglio di stato per eccesso di giurisdizione.

    Il Consiglio di stato dovrà nuovamente esprimersi sulle questioni importanti, ossia la proroga o meno che al momento dovrebbero scadere il 31.12.2023.

    Sempre sul tema concessioni balneari ricordiamo inoltre che con un parere di circa 30 pagine datato 15 novembre la Commissione europea ha avviato ufficialmente una procedura di infrazione contro l’Italia.

    Viene contestato il mancato rispetto della direttiva europea Bolkestein, sulle gare pubbliche per le concessioni di demanio marittimo. 

    La Commissione, nel documento, evidenzia che il Decreto milleproroghe approvato dal Governo Meloni, introducendo il rinvio di un anno delle gare, rappresenta un rinnovo automatico delle concessioni esistenti ai medesimi titolari, e pertanto in contrasto col diritto europeo.

    La Commissione europea ha avviato oggi ufficialmente una procedura di infrazione contro l’Italia sulle concessioni balneari. In una durissima lettera, Bruxelles contesta al nostro paese il mancato rispetto della direttiva europea Bolkestein, che impone le gare pubbliche sulle concessioni di demanio marittimo. In particolare, la Commissione evidenzia che il “decreto milleproroghe” approvato lo scorso febbraio dal governo Meloni, introducendo il rinvio di un anno delle gare, rappresenta un rinnovo automatico delle concessioni esistenti ai medesimi titolari, e pertanto si pone in contrasto col diritto europeo. Fonte: MondoBalneare.com
    La Commissione europea ha avviato oggi ufficialmente una procedura di infrazione contro l’Italia sulle concessioni balneari. In una durissima lettera, Bruxelles contesta al nostro paese il mancato rispetto della direttiva europea Bolkestein, che impone le gare pubbliche sulle concessioni di demanio marittimo. In particolare, la Commissione evidenzia che il “decreto milleproroghe” approvato lo scorso febbraio dal governo Meloni, introducendo il rinvio di un anno delle gare, rappresenta un rinnovo automatico delle concessioni esistenti ai medesimi titolari, e pertanto si pone in contrasto col diritto europeo. Fonte: MondoBalneare.com

    Concessioni balneari: infrazione dall'Ue per l'Italia sulla proroga

    Vediamo l'estratto della motivazione del documento pubblicato sul sito della Commissione: "ai sensi dell'articolo 258, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, mantenendo le proroghe indiscriminate ed ex lege delle autorizzazioni per l'utilizzo di proprietà demaniali marittime, lacuali e fluviali per attività ricreative e turistiche, previste all'articolo 3, paragrafo 2, della legge 118/2022, come modificato dalla legge 14/2023, e dal combinato disposto dell’articolo 4, comma 4-bis della legge 118/2022, inserito dalla legge 14/2023, che fa “divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b)” fino all'adozione dei decreti legislativi di cui allo stesso articolo 4 della legge 118/2022 e dell’articolo 10-quater del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, inserito dalla legge 14/2023, che prevede che “Le concessioni e i rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori”, e tenendo conto del fatto che la delega la governo per l’adozione di tali decreti legislativi originariamente prevista dall’articolo 4(1) della legge 118/2022 risulta scaduta e non è contemplata alcuna indicazione circa un’eventuale nuova delega al Governo, la Repubblica italiana ha riprodotto le proroghe precedentemente previste all’articolo 1, paragrafo 18, del decreto-legge n. 194/2009, all’articolo 24, comma 3-septies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, all’articolo 1, commi 682 e 683 della legge di bilancio e al decreto-legge n. 104/2020, nonché le previsioni dell'articolo 182, paragrafo 2, del decreto-legge 34/2020, che aveva vietato alle autorità locali di avviare o proseguire procedimenti pubblici di selezione per l'assegnazione di ‘concessioni balneari’, ed è dunque venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 12 della direttiva sui servizi e dell'articolo 49 TFUE, nonché dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE"

    Concessioni balneari: i contenuti della delega scaduta

    Ricordiamo che la delega al Governo per provvedere alle norme sulle concessioni balneari era stata approvata nel febbraio del 2022 ed è appunto scaduta.

    La proposta emendativa al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (A.S. 2469) in materia di concessioni demaniali marittime mirava a migliorare la qualità dei servizi con conseguente beneficio per i consumatori, a valorizzare i beni demaniali e, al contempo, a dare certezze al settore. 

    Il testo prevedeva che le concessioni balneari in essere continuassero ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023. 

    Per assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, il Governo era delegato ad adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del Disegno di legge Concorrenza, decreti legislativi aventi la finalità di aprire il settore alla concorrenza, nel contempo tenendo in adeguata considerazione le peculiarità del settore.  

    Il testo dell'emendamento approvato specificava che continuavano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 

    • a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494) quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio
    • b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione.

    Concessioni balneari: possibili azioni del Governo

    Dopo il parere negativo di Bruxelles, il Governo ha margini molto stretti di azione sulle concessioni balneari.

    Giorgia Meloni ha confermato, dopo il parere UE, l’intenzione di avviare una nuova negoziazione basata, secondo indiscrezioni su:

    • gare dal 1° gennaio 2024 solo nei tratti liberi,
    • dal 1° gennaio 2025 procedure ovunque.

    La proroga dovrebbe essere inserita all’interno di una più ampia riforma che riattualizzi la delega al Governo che era stata inserita nella legge per la concorrenza 118/2022 fatta scadere.

    Vedremo le prossime mosse dell'esecutivo considerando che dicembre è arrivato.

  • Riforme del Governo Meloni

    Elezione diretta Presidente del Consiglio: approvato il DDL di riforma Costituzionale

    Il Governo, nel Consiglio dei Ministri n 57, ha approvato il Disegno di legge costituzionale con Introduzione dell’elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia”

    Il DDL è composta da 5 articoli che andrebbero a modificare le norme della Costituizione ai fini della attuazione del cambiamento voluto con l'obiettivo di dare stabilità all'Italia.

    In proposito, il Presidente Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di chiusura del Cdm, ha affermato appunto che scopo della riforma costituzionale è quello di dare stabilità all'Italia che dall'inizio della Repubblica ha visto avvicendarsi 68 Governi durati in media un anno e mezzo ciascuno.

    Spetta ora al Parlamento il compito di approvare definitivamente il DDL di riforma costituzionale approvato oggi dal Governo. 

    Elezione diretta del Presidente del Consiglio: 5 punti di riforma

    Il testo approvato oggi dal Governo opera su cinque versanti:

    1. introduce un meccanismo di legittimazione democratica diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, eletto a suffragio universale con apposita votazione popolare che si svolge contestualmente alle elezioni per le Camere, mediante una medesima scheda. Si prevede, inoltre, che il Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera per la quale si è candidato e che, in ogni caso, sia necessariamente un parlamentare;
    2. fissa in cinque anni la durata dell’incarico del Presidente del Consiglio, favorendo la stabilità del Governo e dell’indirizzo politico; 
    3. garantisce il rispetto del voto popolare e la continuità del mandato elettorale conferito dagli elettori, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri in carica possa essere sostituito solo da un parlamentare della maggioranza e solo al fine di proseguire nell’attuazione del medesimo programma di Governo. L’eventuale cessazione del mandato del sostituto così individuato determina lo scioglimento delle Camere;
    4. affida alla legge la determinazione di un sistema elettorale delle Camere che, attraverso un premio assegnato su base nazionale, assicuri al partito o alla coalizione di partiti collegati al Presidente del Consiglio il 55 per cento dei seggi parlamentari, in modo da assicurare la governabilità;
    5. supera la categoria dei senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica, precisando che i senatori a vita già nominati restano comunque in carica.

    Come sottolineato in conferanza stampa, il testo si ispira a un criterio “minimale” di modifica della Costituzione vigente, in modo da operare in continuità con la tradizione costituzionale e parlamentare italiana e da preservare al massimo grado le prerogative del Presidente della Repubblica, figura chiave dell’unità nazionale.

    Vediamo il dettaglio degli articoli.

    DDL Riforma Costituzionale: elezione diretta del Presidente del Consiglio

    La bozza di DDL diffusa in preconsiglio dei Ministri prevece che con l'articolo 1 di Modifica dell’articolo 59 della Costituzione il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione sia abrogato.

    Con l'articolo 2 di Modifica dell’articolo 88 della Costituzione, al primo comma dell’articolo 88 della Costituzione sono soppresse le parole “o anche una sola di esse”.

    Con l'articolo 3 di Modifica dell’art. 92 della Costituzione si prevede di sostituire l'articolo 92 della Costituzione dal seguente:

    “Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un’unica scheda elettorale. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio assegnato su base nazionale garantisca ai candidati e alle liste collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri il 55 per cento dei seggi nelle Camere. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura. Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i Ministri.”.

    Con l'articolo 4 di Modifica dell’art. 94 della Costituzione si prevede all’articolo 94 della Costituzione di approtare le seguenti modifiche: 

    • A) Il terzo comma è sostituito dal seguente: “Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiduciaNel caso in cui non venga approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche quest’ultimo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.”;
    • B) dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente: “In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, il Presidente delle Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha chiesto la fiducia delle Camere."
  • Riforme del Governo Meloni

    Imprese alluvionate: gli aiuti attivi per cui presentare domanda

    Dal 20 ottobre è possibile prensentare domanda sulla piattaforma del Ministero del Turismo per gli aiuti alle imprese alluvionate. Inoltre dal 21 novembre le imprese esprtatrici delle stesse  zone possono chiedere gli aiuti di SIMEST.

    Prima di vedere dettagli, ricordiamo che dal 1 agosto è vigore la Legge n 100/2023 di conversione del Decreto Alluvione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2023, la legge n. 100/2023 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°maggio 2023.

    Decreto Alluvione Emilia: sospensioni per il Fisco

    Le misure di sospensione termini:

    • la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio. La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi,
    • il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del bonus 110%.

    Leggi anche:

    Decreto Alluvione Emilia: fondo garanzia PMI

    A decorrere dal 2 giugno e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  è concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell'Allegato 1 a titolo gratuito e fino alla misura:

    a)  nel  caso di  garanzia  diretta,  dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale e' elevabile fino al 90 per cento, in conformita' a  quanto  previsto  dal  regime  di  aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure  di  aiuto  di Stato  a  sostegno  dell'economia  a   seguito dell'aggressione  della  Russia  contro l'Ucraina»  di  cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;

    b) nel caso di riassicurazione, del  90  per  cento  dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di  primo livello. Tale percentuale e' elevabile fino al 100 per cento, in conformita' a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi  del  «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure  di  aiuto  di  Stato  a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del  90  per cento e che prevedano il pagamento  di  un  premio  che  tiene  conto esclusivamente dei costi amministrativi.

    Attenzione al fatto che, in data 8 giugno, è stata pubblicata la Circolare n 11 di Mediocredito con la quale si prevede che a partire dall’8 giugno 2023, è possibile presentare le richieste di garanzia al Fondo ai sensi dell’art. 9 del Decreto – Legge 1° giugno 2023, n.61, pubblicato nella G.U. n.127 del 1° giugno 2023, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” (di seguito “DL Alluvione Emilia-Romagna”).

    Accedi da qui al sito dI mediocredito.

    Decreto Alluvione Emilia: aiuti imprese esportatrici

    Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i  quali è stato  dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, la Societa' italiana per  le imprese all'estero SIMEST S.p.A.  è autorizzata,  a  decorrere dal 2 giugno e  nel  rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17  giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei  limiti  della  quota  dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.

    I contributi non concorrono alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai fini dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  e  non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
    All'attuazione si provvede a valere  sulle giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di  euro, del conto di tesoreria intestato a SIMEST.

    Leggi anche: Agevolazioni per imprese esportatrici: domande per gli alluvionati dal 21.11

    Decreto Alluvione Emilia: sospensione termini per le imprese

    Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio  2023, avevano la sede operativa nei  territori  indicati  nell'allegato  1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e  sino  al  30  giugno  2023,  senza applicazione di sanzioni e interessi:

    a) i versamenti riferiti al diritto annuale di  cui  all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580

    b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il  30 giugno 2023;

    c) il pagamento delle rate  dei  mutui  e  dei  finanziamenti  di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni  di  credito  agrario di esercizio e di miglioramento e di credito  ordinario,  erogati  dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo  di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni  per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili,  anche  parzialmente,  ovvero  beni  immobili  strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale,  agricola  o professionale svolta nei medesimi edifici. 

    La sospensione si  applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di  locazione  finanziaria aventi  per  oggetto   beni   mobili   strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

    Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese sono  da  considerarsi  causa  di  forza  maggiore anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria  e  delle  segnalazioni  delle  banche  alla Centrale dei rischi.

    Per le societa' e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio  2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi  adempimenti amministrativi e il pagamento  delle  conseguenti  sanzioni  previste dalla vigente normativa.

    I versamenti sospesi ai sensi del comma 1,  lettera  a),  e  del comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.

    Decreto Alluvione Emilia: misure per il turismo

    Con avviso del 20 ottobre il Turismo informa del fatto che, ai sensi del Decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, prot. n. 19403/23 del 15 settembre 2023, recante Disposizioni applicative concernenti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse stanziate sul fondo destinato alle imprese esercenti attività turistiche e ricettive, nonché di ristorazione, situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, è possibile presentare le domande a partire dalle ore 15:00 di venerdì 20 ottobre 2023.

    Le domande possono essere presentate fino alle ore 18:00 di lunedì 6 novembre 2023, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link: istanze.ministeroturismo.gov.it.

    Ricordiamo che al fine di assicurare la ripresa delle attivita' produttive e di garantire il ristoro  dei  danni  subiti  dagli operatori  economici aventi  sede  operativa  nei  territori  interessati   dagli   eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio  2023, di e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per  l'anno  2023,  da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno  delle attivita' turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici,  gli stabilimenti termali e balneari,  i  parchi  tematici,  i  parchi  di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonche'  della ristorazione e  del  trasporto 

    di  viaggiatori  effettuato  mediante noleggio di autobus con conducente.

    Decreto Alluvione Emilia: aiuti alle imprese agricole

    Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice  civile, ivi comprese le cooperative che svolgono  l'attivita'  di  produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o  nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio  2023, che hanno subito danni eccezionali a seguito dei  predetti  eventi  e che, al verificarsi dell'evento, non  beneficiavano  della  copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali  alle  strutture aziendali, possono accedere agli interventi previsti per favorire  la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui  all'articolo  5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in  deroga  alle disposizioni  di  cui  al comma  4  del  medesimo  articolo  5  e  a complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale  per la copertura dei danni catastrofali  meteoclimatici  alle  produzioni agricole causati da alluvione,  gelo  o  brina  e  siccita', di cui all'articolo 1, commi da 515 a 518, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
    Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e  alle infrastrutture interaziendali sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti. Le domande di  aiuto per i danni alle  produzioni  agricole  sono  trasmesse  al  soggetto gestore del Fondo con  le  stesse  modalita' stabilite dal regolamento di funzionamento dello  stesso  Fondo,  che provvede al ricevimento,  all'istruttoria  e   all'erogazione   del relativo aiuto nel limite della disponibilita'

    Al fine di consentire la concessione degli  aiuti  alle  imprese agricole che hanno subito danni dalla siccita' verificatasi nel corso dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, entro la scadenza del 30 giugno 2023  stabilita  dal regime di aiuto di  cui  all'articolo  25  del  regolamento  (UE)  n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze, in deroga  alle  disposizioni  di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra  le  regioni  e  province autonome di Trento e di Bolzano e' effettuata, entro  il  termine  di dieci giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto, con  decreto  del   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita' alimentare e delle foreste.

    La ripartizione di cui  al  comma  6  e'  effettuata  secondo  i seguenti criteri

    • a) il 40 per cento della dotazione,  sulla  base  del  fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;
    • b) il restante 60 per cento, tra le  regioni  per  le  quali  nel corso del 2022 e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.

    Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella misura  di  10 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni  di  euro  per  l'anno 2024 e di 35  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  e'  destinato  a sostenere gli investimenti e i progetti  di  innovazione  di  cui  al medesimo comma 428 realizzati da imprese  dei  settori dell'agricoltura, della zootecnia, della  pesca  e  dell'acquacoltura con sede operativa nei territori  colpiti  dagli  eccezionali  eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del  25  maggio  2023.  I criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  di  tali  interventi  sono stabiliti con il decreto di cui  all'articolo  1,  comma  430,  della legge n. 197 del 2022.

    Di seguito la sintesi delle altre misure come indicata nel comunicato stampa del governo diffuso all'atto della approvazione del decreto in oggetto.

    Decreto Alluvione Emilia: sospensioni processi e concorsi

    Inoltre, si prevede:

    • il rinvio fino al 31 luglio 2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall' evento alluvionale;
    • la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto luglio 2023, dei termini nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari;
    • la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini dei procedimenti amministrativi;
    • la possibilità di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi per i residenti nelle zone alluvionate;
    • l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile.
    Allegati: