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Decreto carburanti ter: sconti sui prezzi prorogati anche per maggio
In vista della scadenza della riduzione del prezzo dei carburanti approvata con il Decreto Legge n 42/2026 con modifiche al precedente Decreto Legge n 38/2026, il Governo ha approvato un nuovo decreto pubblicato sulla GU n 99 del 30 aprile e già in vigore, con unlteriori misure contro il caro carburanti.
Decreto carburanti ter: cosa contiene
L'articolo 1 del decreto n 63/2026 in considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 2 maggio 2026 e fino al 10 maggio 2026, nelle seguenti misure:
a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.Carburanti bis: tutte le misure approvate
Con il D.L. n. 42/2026 in vigore il 4 aprile 2026, ovvero il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Governo era anche intervenuto in maniera sostanziale sull'articolo 8 del precedente D.L. 38/2026, modificandone i fondi e inserendo l'8-bis l'8-quater per ampliare notevolmente le misure di sostegno economico a cittadini e imprese.
Crediti d'imposta per gli investimenti e la transizione energetica
- Il decreto originale DL n 38/2026 riconosceva un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuavano determinati investimenti (relativi agli allegati A e B della Legge 232/2016), ma limitava la spesa totale a soli 537 milioni di euro per l'anno 2026.
- Il D.L. n. 42/2026:
- innalza il limite di spesa da 537 a 1.302,3 milioni di euro per il 2026, specificando che alle imprese spetta l'89,77% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto.
- Introduce un nuovo incentivo (comma 3-bis) per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo, stanziando 57,7 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028. Le agevolazioni spettano alle imprese che hanno rispettato il principio DNSH (non arrecare danno significativo all'ambiente), valevoli primariamente per l'anno 2026 (con risorse estese al 2027 e 2028 per le rinnovabili).
Sconti sui carburanti
- i precedenti sconti sulle accise erano stati infatti adottati con il D.L. 18 marzo 2026, n. 33 successivamente con il D.L. 42/2026 che è intervenuto appositamente per dare continuità a quel taglio, inserendo ex novo nel D.L. 38 un nuovo articolo (l'Art. 8-bis) dedicato all'emergenza carburanti. La riduzione temporanea delle accise per contrastare l'eccezionale rincaro dei prezzi e in particolare, la benzina e il gasolio a 472,90 euro per 1.000 litri, il GPL a 167,77 euro per 1.000 kg, e l'accisa sul gas naturale usato come carburante viene completamente azzerata, ora viene prorogata per altri 21 giorni con il DL del 30 aprile.
Credito d'imposta per l'agricoltura
- Il D.L. 42/2026 aggiunge per le imprese agricole un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta fino al 20% della spesa sostenuta (al netto dell'IVA) per acquistare la benzina e il gasolio necessari all'alimentazione dei mezzi agricoli. Questo credito è cumulabile con altre agevolazioni e non concorre alla formazione del reddito. Si applica esclusivamente agli acquisti di carburante effettuati nel mese di marzo 2026. Il credito maturato può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2026.
Sostegno all'internazionalizzazione
- Si prevede un incremento del cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% dei finanziamenti concessi, quota che sale al 30% per le Piccole e Medie Imprese (PMI). Il supporto è rivolto alle imprese che sostengono iniziative di transizione digitale o ecologica e che, contemporaneamente, hanno subito un impatto negativo (calo di fatturato o rincari energetici) legato al conflitto nell'area del Golfo Persico. Essa si applica alle domande presentate entro il 31 dicembre 2026.
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TUF Testo Unico Finanze: in vigore dal 29 aprile
Entra in vigore il 29 aprile il contenuto del Decreto legislativo n 47/2026 pubblicato in GU n 86 del 14 aprile scorso.
Il decreto reca la riforma del TUF testo unico delle finanze con diverse importanti novità.
Nuovo TUF in vigore dal 29 aprile, sintesi delle novità
Il nuovo TUF in vigore dal 29 aprile contine una riforma organica e alcune norme del codice civile in materia di società di capitali.
Si vuole allineare il TUF al quadro europeo dell’Unione bancaria, riducendo sovrapposizioni e rendendo più efficiente il processo di autorizzazione e vigilanza.
In particolare si tratta della conclusione del percorso avviato con la Legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. Legge Capitali).
Ora si tratterà di attendere i regolamenti attuativi che Consob e Banca d'Italia sono chiamate ad adottare, interpretando le norme.
In sintesi la riforma si muove su quattro direttrici principali:
- competitività dei mercati e l'accesso delle PMI alla quotazione;
- governance delle società quotate;
- riassetto della vigilanza tra Consob e Banca d'Italia;
- introduzione di nuovi istituti, tra cui la società di partenariato.
Dando alcuni dettagli la riforma contiene la razionalizzazione delle categorie di OICR, ridefinendo Sicav e Sicaf secondo la distinzione tra gestione interna/esterna e tra gestori autorizzati e sotto soglia.
Inotrle introduce la società di partenariato, OICR chiuso in forma di S.a.p.A., destinato a convogliare capitali verso private equity e venture capital.
Viene rafforzato il sistema dei controlli, con maggiore coinvolgimento di Banca d’Italia e BCE.
Più in dettaglio la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al Decreto Legislativo n 58/2026 relativamente ai controlli prevede un rafforzamento del ruolo della Banca d’Italia e della BCE in diversi procedimenti autorizzativi.
Occorre dire che la riforma ha ottenuto il benestare di Banca d'Italia che all'ANSA tramite il capo dipartimento vigilanzia bancaria e finanziaria Siani in audizione alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze di Camera e Senato sul decreto legislativo in attuazione della delega della Legge Capitali ha dchiarato "un passaggio importante per favorire l'espansione del mercato dei capitali in Italia".
sottolinenando il livello "molto basso" di capitalizzazione di Borsa delle società italiane negoziate rispetto al Pil.
Allegati: -
Decreto Fiscale: tra correttivi e sorprese
Viene pubblicato in GU n 72 del 27 marzo il Decreto Fiscale, Decreto n 38/2026 approvato ieri dal Governo.
Il Decreto contine tante misure anticipate negli scorsi giorni dall'Esecutivo e ora confermate.
Non è una sorpresa che arrivi la cancellazione dalla Legge di bilancio 2026 della clausola di provenienza territoriale dei beni agevolbili con l'iperammortamento.
Vediamo una sintesi delle principali misure come evidenziate dal comunicato stampa rilasciato ieri dopo il Cdm.
Decreto Fiscale: cosa contiene
In GU n 72 del 27 marzo le norme del Decreto Fiscale riguardanti in sintesi le seguenti misure:
- Credito d'imposta per le imprese: il decreto introduce una misura di sostegno rivolta alle imprese che prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 35% dell’importo richiesto, destinato alle aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti. In merito a tale misura, il Governo ha intenzione di avviare nei prossimi giorni un tavolo di confronto con le categorie produttive interessate. L’obiettivo è quello di valutare, in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili, anche alla stregua delle osservazioni che saranno ricevute sull’ordine di priorità per il loro utilizzo.
- Operazioni permutative: si modifica la decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative, prevedendone l’applicazione ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si dà luogo a rimborsi d'imposta.
- Lavoratori impatriati: si aggiornano i riferimenti normativi relativi al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2027.
- Avviamento negativo: per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, si stabilisce che, in operazioni di cessione d'azienda, la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. La norma si applica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
- Sistemi di garanzia dei depositanti: fino al 31 dicembre 2028, gli interessi derivanti da titoli obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti sono esenti dall'imposta sostitutiva.
- Rinvio contributo spedizioni: l'applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato inferiore a 150€, è differita al 1° luglio 2026. Si tratta di un rinvio tecnico volto a consentire il completamento dell'adeguamento dei sistemi informatici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- Ritenuta sulle provvigioni: l'efficacia delle disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni è differita dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026.
- Investimenti in beni strumentali: viene soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell'ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo.
- Atleti dilettanti: per i premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026, viene fissata una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300 euro complessivi.
- Riscossione: sono introdotti nuovi termini per la richiesta di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione relativamente a specifiche fattispecie.
- Regime dividendi e PEX: viene ripristinato il regime di esclusione dei dividendi (nella misura del 95% per le società) e della participation exemption (PEX), con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
- Imposta di bollo: per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti aumenta da 100 a 118 euro.
- Educazione finanziaria: il Comitato nazionale per l'educazione economica e finanziaria viene integrato con un membro del Corpo della guardia di finanza. Sono definiti nuovi standard qualitativi e la possibilità di avvalersi di esperti e consulenti esterni.
- Carta europea della disabilità: al fine di garantire la continuità del servizio di emissione della carta per l'anno 2026, è autorizzata una spesa di 1,6 milioni di euro.
- Avvocatura dello Stato: è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2026 per il pagamento delle spese degli atti processuali e del contributo unificato per conto delle parti patrocinate dall'Avvocatura dello Stato.
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Milleproroghe 2026: i principali rinvii approvati
Il Decreto Milleproroghe 2026 viene convertito in Legge n 26/2026 in vigore dal 1° marzo.
Tra le novità approvate in sede di conversione vi è :
- la proroga delle delibere TARI,
- lo slittamento dell'abrogazione dell'IVA per masse,
- la definitività della ricetta elettronica.
Vediamo una sintesi delle proroghe che non hanno subito modifiche e quindi che restano confermate.
Milleproroghe 2026: fase finale della conversione in legge
In sintesi la Legge di conversione del Decreto Milliproroghe contiene tra le altre le seguenti proroghe:
- rinvio termine polizze catastrofali imprese.Il Governo ha prorogato al 31 marzo 2026 gli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali delle imprese. Il termine per la sottoscrizione obbligatoria delle polizze assicurative per le imprese dell’acquacoltura e della pesca, inizialmente fissato al 31 dicembre 2025 dall’articolo 1 del DL n 39/2025 per:
- le imprese (di qualsiasi dimensione) della pesca e dell’acquacoltura;
- le micro e piccole imprese che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (di cui dall’ articolo 5 della legge n. 287/1991) e turistico-ricettive. L’obbligo di sottoscrizione della polizza catastrofale ha la seguente tempistica:
- grandi imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° aprile 2025;
- medie imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° ottobre 2025;
- micro e piccole imprese: l’obbligo entra in vigore dal 1° gennaio 2026;
- imprese della pesca e dell’acquacoltura (di qualsiasi dimensione) e micro e piccole imprese turistico–ricettive e della somministrazione: l’obbligo entra in vigore dal 1° aprile 2026.
- proroga al 31.12.2026 delle garanzie straordinarie del Fondo di garanzia per le PMI. Il Governo conferma il regime straordinario del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, già attivato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Il Fondo quindi, fino a tale data, potrà:
- rilasciare garanzie fino a 5 milioni di euro per singola impresa;
- mantenere le percentuali di copertura già previste:
- 80% per investimenti, start-up e imprese innovative;
- 50% per esigenze di liquidità, senza considerazione del rating dell’impresa.
- proroga delle assemblee societarie da remoto fino al 30 settembre 2026. La bozza del decreto Milleproroghe conferma l’ulteriore spostamento della disciplina introdotta dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18/2020, già rinviata con altre norme precedenti. In particolare, fino al 30 settembre 2026, società ed enti potranno continuare a:
- svolgere assemblee interamente da remoto;
- utilizzare il voto elettronico;
- ricorrere al rappresentante designato per la raccolta delle deleghe;
- operare senza necessità di modifiche statutarie specifiche per tali modalità.
Infine si rinvia l’entrata in vigore al 2027 dei seguenti Testi Unici fiscali:
- Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali ( D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173);
- Testo Unico dei tributi erariali minori ( D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174);
- Testo Unico della giustizia tributaria ( D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175);
- Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33);
- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti ( D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123).
Per il lavoro leggi anche: Bonus assunzioni giovani, donne e Zes: proroghe confermate..
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Ricetta elettronica dematerializzata: tutte le regole 2026
Approvato anche dal Senato il Ddl di conversione del Milleproroghe ora atteso in GU.
Tra le norme il comma 10-quinquies dell’articolo 5, inserito in sede referente dispone l’applicazione a regime delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie, previste dall’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Vediamo i dettagli.
Ricetta elettronica dematerializzata: da quando
Il comma 10-quinquies dell’articolo 5 modifica il comma 6 dell’articolo 4 del D.L. n. 198 del 2022 rendendo permanente l’applicazione prevista fino al 31 dicembre 2025 dalla disposizione oggetto di modifica – delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie, stabilite dagli articoli 2 e 3 dell’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Come previsto dal citato articolo 4, comma 6, del D.L. n. 198 del 2022, tali modalità si applicano anche all’invio del numero di ricetta elettronica (NRE) mediante posta elettronica.
Si ricorda che l’articolo 2 della citata ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile prevede che l’assistito, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, può chiedere allo stesso medico il rilascio del promemoria dematerializzato tramite posta elettronica certificata o tramite posta elettronica ordinaria ovvero l’acquisizione del numero di ricetta elettronica tramite SMS, tramite applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini o tramite comunicazione telefonica.Il successivo articolo 3 dispone che l’assistito, per comunicare i dati della ricetta elettronica alla farmacia prescelta, può ricorrere alla posta elettronica a sms o ad applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini, oppure a mera comunicazione alla farmacia.
Tali modalità, in base alla citata ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022, erano applicabili fino al 31 dicembre 2022, termine prorogato al 31 dicembre 2024 dall’articolo 4, comma 6, del citato D.L. n. 198 del 2022 e, successivamente, al 31 dicembre 2025 dall’articolo 4, comma 12-bis, del D.L. n. 202 del 2024.
Si ricorda, inoltre, che le modalità di utilizzo del promemoria dematerializzato della ricetta elettronica previste dalla citata ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 sono aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall’articolo 3 del decreto MEF 30 dicembre 2020.
L’istituzione della ricetta elettronica ha consentito l’informatizzazione dell’intero processo riguardante la ricetta medica cartacea tradizionale. -
Comuni montani 2026: nuovo elenco
Sulla GU n 42 del 20 febbraio è pubblicata la Delibera del Cdm del 18 febbraio di autorizzazione all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, che definisce i criteri per la classificazione dei comuni montani e contestualmente elenca i comuni che soddisfano tali criteri.
Sono montani i comuni che soddisfano i criteri previsti da almeno una delle seguenti lettere:
a) almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
b) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
c) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
d) altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri sul livello del mare;
e) i comuni con altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, appartenenti a province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, riconosciute ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge 12 settembre 2025, n. 131.Sono altresi' classificati come montani:
a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o piu' comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui comma 1, oppure con i suddetti comuni e uno Stato estero oppure con uno Stato estero, purche' l'altitudine media della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
b) i comuni appartenenti a un gruppo di comuni tra di loro confinanti, fino a un numero massimo di cinque, ciascuno con altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, a condizione che il gruppo di comuni sia completamente circondato da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui al comma 1, oppure da tali comuni e uno Stato estero, oppure da uno Stato estero.In allegato anche l'elenco dei comuni che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha pubblicato anche sul proprio sito.
Il comunicato diffuso sul sito istituzionale del Dipartimento ha voce del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli evidenzia che: E’ stato raggiunto un accordo unanime con Regioni, Province e Comuni sulle modalità di prima applicazione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani. Per quanto riguarda il dpcm relativo alla definizione dei criteri: si è raggiunta l’intesa con Comuni e Province, mentre c’è una mancata intesa con le Regioni che si sono comunque espresse favorevolmente a maggioranza e hanno inoltre votato all’unanimità la deroga sul termine dei 30 giorni per poter procedere in Consiglio dei Ministri. Ciò significa che possiamo andare avanti nel percorso previsto”
Vediamo cosa cambia, il nuovo elenco dei comuni montani 2026 e quali saranno i prossimi passaggi per applicare le novità previste dalla legge n 131/2025 sulla montagna.
Comuni montani 2026: circa 350 esclusi, tutte le novità in arrivo
La precedente definizione di Comune montano era ancorata alla legge n. 991 del 1952.
Con la nuova attuazione della legge 131/2025, i criteri vengono aggiornati sulla base di parametri oggettivi legati principalmente ad altitudine e pendenza del territorio.
Secondo la nuova bozza di Dpcm, i Comuni montani saranno 3.715, contro i 4.062 individuati in precedenza come totalmente o parzialmente montani. Si tratta quindi di 347 enti in meno rispetto alla classificazione precedente.
I nuovi Comuni montani coprono oltre 151mila chilometri quadrati, pari al 51% del territorio nazionale, e ospitano circa 11,9 milioni di residenti, ovvero il 20% della popolazione italiana.
Scarica qui l'elenco dei comuni montani 2026.
Comuni montani 2026: perché è importante la nuova classificazione
La definizione di “Comune montano” non è solo una questione nominale. Essa determina:
- l’accesso ai fondi nazionali per la montagna;
- l’applicazione di misure fiscali agevolative;
- la programmazione regionale di interventi infrastrutturali e sociali;
- la possibilità di beneficiare di specifiche politiche di sviluppo.
In altre parole, entrare o uscire dall’elenco può incidere concretamente sulle risorse disponibili per cittadini, imprese ed enti locali.
I dati ufficiali evidenziano che i Comuni montani presentano caratteristiche strutturali diverse rispetto al resto del Paese.
In media:
- il 23% della superficie è coperto da aree protette (contro il 9% nei territori non montani);
- il 13,5% del territorio è a rischio frana (contro il 4,6%);
- il tempo medio per raggiungere servizi essenziali (scuole, ospedali, trasporti) supera i 39 minuti, contro i 24 minuti del resto d’Italia;
- il tasso di occupazione tra 20 e 64 anni è pari al 64%, a fronte del 67% nazionale.
Si tratta quindi di territori con maggiori fragilità infrastrutturali e demografiche, ma anche con rilevanti vincoli ambientali.
Comuni montani 2026: le reazioni delle parti in causa
La pubblicazione del nuovo elenco ha generato reazioni contrastanti.
In diverse Regioni si è manifestato il malcontento dei Comuni esclusi, che temono di perdere risorse e opportunità.
In Liguria, ad esempio, 32 Comuni risultano esclusi rispetto alla precedente classificazione, mentre otto entrano per la prima volta. In Campania il numero complessivo dei Comuni montani scende, con 43 esclusioni secondo i nuovi criteri.
Le organizzazioni rappresentative degli enti locali hanno evidenziato il rischio di creare incertezza e frammentazione, pur riconoscendo la necessità di aggiornare criteri ormai datati.
Comuni montani 2026: i prossimi passi
La fase più delicata deve ancora arrivare.
La legge 131/2025 prevede infatti che, all’interno dei 3.715 Comuni montani, venga individuato un sotto-elenco di enti destinatari di specifiche agevolazioni fiscali e crediti d’imposta.
I criteri per questa ulteriore selezione, di natura socio-economica, non sono ancora stati definiti. Si tratterà presumibilmente di parametri legati a:
- spopolamento;
- indicatori di fragilità economica;
- livello dei servizi;
- caratteristiche infrastrutturali.
Solo dopo l’individuazione di questo sotto-elenco sarà possibile conoscere nel dettaglio quali Comuni potranno beneficiare concretamente delle nuove misure fiscali.
Per gli enti locali, il primo passo sarà verificare la propria inclusione nel nuovo elenco e monitorare l’iter di approvazione definitiva del Dpcm.
Per imprese e professionisti sarà importante:
- seguire la definizione dei criteri del sotto-elenco;
- valutare l’impatto delle future agevolazioni fiscali;
- considerare eventuali opportunità di investimento nei territori che risulteranno beneficiari.
Anche i cittadini dovranno prestare attenzione alle misure che verranno adottate a livello locale e regionale, soprattutto in materia di servizi, incentivi all’insediamento e sostegno alle attività produttive.
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Legge Semplificazioni: le principali novità in vigore dal 18.12
Pubblicato in GU n 281 del 2 dicembre la Legge n 182/2025 con disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese
Ricordiamo che i contenuti di tale provvedimento sono piuttosto eterogenei e tra questi vi sono modifiche al codice civile con le quali a partire dal 18 dicembre 2025 si prevede:
- la riduzionie dei termini per la dichiarazione di assenza e di morte presunta della persona;
- la possibilità di trascrivere, nei pubblici registri immobiliari, un atto notorio attestante l’accettazione tacita o presunta dell’eredità;
- la cancellazione del diritto dei legittimari lesi di chiedere ai terzi acquirenti la restituzione degli immobili che il donatario del de cuius ha alienato loro.
Vediamo una sintesi delle altre novità.
Ddl Semplificazioni: alcune delle novità
In tema di successioni e donazioni si evidenziano gli articoli 41 e 44
L’articolo 41 interviene sull’articolo 2648 del codice civile semplificando le modalità di trascrizione dell’accettazione di eredità nei registri immobiliari.
Con le novità sarà possibile procedere alla trascrizione sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui l’erede o il suo successore a titolo universale attesti:
- di aver accettato tacitamente l’eredità,
- di aver acquisito la qualità di erede per mancato compimento dell’inventario o per mancata dichiarazione di accettazione o rinuncia nei termini
La norma ha lo scopo di ridurre i tempi di formalizzazione dei passaggi ereditari, garantendo al contempo maggiore certezza nelle vicende patrimoniali.
Per quanto riguarda l'entrata in vigore è bene specificare che le nuove disposizioni si applicheranno alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge
Il regime previgente continuerà a valere per le trascrizioni in corso soltanto se, entro sei mesi, saranno notificati o trascritti atti di opposizione o domande giudiziali di riduzione.
Relativamente all'articolo 44 si prevede che al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- i pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652;
- restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata,
- la riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690;
- le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Inoltre, per le farmacie si prevede che possono somministrare ai maggiori di 12 anni tutti i vaccini, non più solo quello contro il Covid, e offrire maggiori servizi in un’ottica di medicina di prossimità: dalla telemedicina alla possibilità di scegliere il proprio medico curante e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale. Nuova anche l’insegna: accanto alla tradizionale croce verde comparirà la scritta “Farmacia dei servizi”.
Per il Turismo, le auto dei clienti e per prendere in carico le loro valigie, gli alberghi potranno ottenere in via temporanea, una concessione di occupazione di suolo pubblico su porzioni di sedimi stradali, dove allestire parcheggi o piazzole per lo scarico di bagagli che non determinino intralcio alla circolazione. Novità anche per le guide alpine: non dovranno aver lavorato per dieci anni come aspiranti guide. Resta l’obbligo di presentare il certificato di idoneità psico-fisica. Per offrire servizi efficienti ai passeggeri, soprattutto nei periodi dell’anno con maggiori flussi turistici, sono previste anche misure che agevolano il reclutamento del personale marittimo, l’imbarco, lo sbarco e il suo trasbordo.
In ambito si istruzione, il provvedimento stabilisce che nello stesso anno scolastico uno studente può sostenere gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione. Per la conferma dei contratti a termine viene favorita la continuità lavorativa dei docenti di sostegno, purché rispettino specifici requisiti. Previste procedure più agevoli per l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie, viene introdotto l’obbligo dell’utilizzo di pagelle elettroniche, registro online e protocollo informatico, con un notevole risparmio di tempo per le famiglie. Per l’iscrizione al primo e secondo ciclo, una piattaforma unica consente agli istituti di acquisire dati e documenti dal medesimo sistema informatico.
Novità anche sulla morte presunta e in particolare, per le persone scomparse e presunte morte si riducono i tempi per far rivalere il diritto all’eredità e al possesso o all’uso dei beni. Gli anni necessari per dichiarare la morte passano da dieci a cinque. Dimezzati anche i tempi per la dichiarazione di assenza: un anno dall’ultima notizia anziché due. Diventano più semplici le autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, che possono essere presentate online.
Per l'autotutela, si riducono da 12 a 6 mesi i termini entro cui l’amministrazione può provvedere all’annullamento, in autotutela, dei provvedimenti illegittimi.
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Testo unico versamenti e riscossione: cosa contiene
Pubblicato in GU n 71 il Dlgs n 33/2025 con il Testo Unico sui versmenti e la riscossione. Ricordiamo che la prima approvazione del testo è avvenuta nel 2024 durante il CdM n 95.
In quella sede il Vice Ministro Leo esrpiemva soddisfazione dichiarando che: "Si tratta del quarto testo unico approvato dal Governo Meloni, a dimostrazione del nostro impegno costante per semplificare e razionalizzare le attuali norme in materia tributaria.
Il provvedimento, in attuazione dell’art. 21, comma 1, della Legge n. 111/2023, intende razionalizzare e accorpare le norme previgenti in materia di versamenti fiscali e riscossione, superando la frammentarietà del quadro normativo preesistente e armonizzando le disposizioni legislative di riferimento.
Testo Unico Versamenti e Riscossione: cosa contiene
Il Testo Unico sui versamenti e riscossione è suddiviso nei seguenti titoli:
- TITOLO I: Disposizioni in materia di riscossione spontanea
- TITOLO II: Riscossione delle imposte sul reddito
- TITOLO III: Rimborsi
- TITOLO IV: Riscossione mediante ruoli
- TITOLO V: Disposizioni generali sulla riscossione coattiva
- TITOLO VI: Disposizioni sulla riscossione coattiva a mezzo ruolo
- TITOLO VII: Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo
- TITOLO VIII: Mutua assistenza per il recupero dei crediti
- TITOLO IX: Disposizioni transitorie e finali
- TITOLO X: Norme di coordinamento con altre disposizioni
- TITOLO XI: Disposizioni speciali in materia di riscossione per gli enti locali
- TITOLO XII: Sanzioni e procedure particolari
- TITOLO XIII: Disposizioni finali e di coordinamento.
Il Testo Unico riporta:
- la disciplina dei versamenti diretti, e relativi rimborsi;
- la disciplina della riscossione mediante ruoli e coattiva;
- le disposizioni concernenti il funzionamento del servizio nazionale della riscossione;
- le disposizioni che estendono la disciplina della riscossione mediante ruolo alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie;
- la disciplina di recepimento della direttiva 2010/24/UE, in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell’Unione Europea ai fini della riscossione dei crediti erariali;
- le disposizioni transitorie e finali, nell’ambito delle quali sono individuate quelle oggetto di abrogazione, nonché di coordinamento.
Vi sono, inoltre, tre allegati, che riguardano l’individuazione delle forme societarie dei soggetti residenti in UE e delle imposte sui redditi applicate negli Stati membri UE, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dalle imposte sugli interessi; i canoni pagati a società non residenti o con stabile organizzazione in altro Stato membro; l’elencazione delle disposizioni di interpretazione autentica ricondotte all’interno del testo unico.
Si segnala sinteticamente che nel nuovo testo unico, vi è anche l'importante nuovo meccanismo scattato dal 2025 che consente di allungare i piani di dilazione arrivando in determinati casi fino a 120 rate, in particolare l'art 105 rubricato Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo
Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo
L'art 105 del nuovo Testo Unico prevede che: su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
- a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
- a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
- b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
- 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Ai fini di cui al comma 2, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:
- a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all’indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 3 e sono altresì individuati:
- a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente; b) specifichemodalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui al comma 3, lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).
In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 1 e 2, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1, 2 e 5 preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
A seguito della presentazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 10:
- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell’articolo 144, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui ai commi 1 e 2.
Il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico non può essere nuovamente rateizzato.
In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, al massimo previsto dai commi 1 e 2, per ciascuna delle condizioni ivi previste.
La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione e il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione.
Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella versione vigente alla data dell’8 agosto 2024.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi dell’Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo. In base alle risultanze di tale monitoraggio, il numero massimo di rate previsto dal comma 1, lettera c), potrà essere aumentato fino a centoventi, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.
Restano ferme le disposizioni introdotte durante il periodo emergenziale di cui all’articolo 68, comma 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’articolo 13-decies, commi 4, 5 e 5-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e all’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 -
Decreto Omnibus 2024 e Consiglio dei ministri del 7 agosto
Il 7 agosto 2024 si è tenuto il Consiglio dei Ministri per l’approvazione del decreto-legge che introduce misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. Stiamo parlando del cosiddetto Decreto Omnibus. Da una bozza circolata, il provvedimento è suddiviso in sei Titoli: disposizioni fiscali, disposizioni in materia di proroghe di termini normativi, misure di carattere economico, misure in favore degli enti territoriali, misure in materia di personale, disposizioni finali.
Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, i Ministri Raffaele Fitto (Affari europei, Politiche di coesione e PNRR), Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze), Anna Maria Bernini (Università e Ricerca), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza energetica) e il Viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, hanno illustrato in conferenza stampa i provvedimenti adottati.
“C’è l’indicazione della nuova Ragioniera Generale dello Stato nella persona di Daria Perrotta”. La prima donna che assurge a questa carica.
Da conferenza stampa, in merito alle tasse extraprofitti banche: “non ci saranno tasse sugli extraprofitti, le tasse sui profitti però si” – Giorgetti.
Per quanto riguarda le concessioni balneari “c’è un confronto sul parere motivato della commissione europea che va avanti, con le sue complessità” Raffaele Fitto ministro per gli affari europei, il Sud, la Coesione e il Pnrr.
In materia fiscale sono previste alcune proroghe.
- I termini per la rottamazione del magazzino per i soggetti Isa che vogliono regolarizzare le difformità sono prorogati al 30.09.
- Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e delle partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati, dal 30 giugno al 30 novembre.
- Proroga dei termini per l’adeguamento del capitale sociale per soggetti iscritti all’albo accertamento e riscossione entrate enti locali.
Il ministro Leo annuncia l’approvazione in via definitiva di due decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale e arrivano così a 13 i decreti legislativi approvati. La logica generale è stata quella di creare in via preventiva un dialogo tra contribuente e Fisco senza abbassare la guardia nei confronti di chi commette frodi fiscali.
I decreti legislativi approvati oggi riguardano il comparto delle imposte indirette diverse dall’IVA e quello delle dogane.
Per il primo punto, imposte indirette diverse dall'IVA, si lavora sul versante delle donazioni e successioni, è stato disciplinato in modo organico il Trust; sono stati disciplinati i trasferimenti d’azienda e di partecipazione; altre novità anche per l’imposta di registro e l’imposta di bollo (introdotta una dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni).
Per le dogane è prevista una rivoluzione perché il testo unico è stato portato a 120 articoli da oltre 300 originari; è stato anche rivisto l’istituto del contrabbando per contrastare frodi e tutelare i contribuenti.
Inoltre c’è un decreto legislativo che dà attuazione a due direttive comunitarie. Si tratta di una prima lettura che quindi affronterà il suo iter parlamentare. La prima direttiva riguarda il regime speciale per le piccole imprese. Laddove in altri Paesi c’è un regime forfettario analogo a quello italiano con il tetto di 85.000 euro, si evita che il soggetto debba identificarsi nel paese in cui effettua cessioni o prestazioni. Al tempo stesso il regime forfettario italiano che scade a fine anno, in attuazione di questa direttiva, continuerà in via automatica anche dopo il 31.12.2024 senza chiedere autorizzazione all’Unione europea.
Inoltre per gli spettacoli resi in modo virtuale, l’IVA sarà assolta nel paese del consumo.
Di seguito le misure principali come da Comunicato stampa del Cdm 7 agosto 2024 n.91
Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge omnibus
Ecco le misure fiscali ed economiche principali del decreto Omnibus:
• Disposizioni in materia di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica –ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro, per l’anno 2024, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati, per il finanziamento del credito d’imposta previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 per le imprese e gli altri operatori economici che effettuino investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica. Per accedere all’agevolazione, gli operatori economici che hanno già presentato la documentazione prevista dovranno inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all’Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti già indicati. La comunicazione dovrà anche indicare l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche.
• Flat tax – Aumento da 100mila a 200mila euro della flat tax per i paperoni che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Si innalza da 100.000 a 200.000 euro annui l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ai fini dell’articolo 43 del codice civile, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
• Sport – Si prorogano le agevolazioni IVA previste per le associazioni sportive dilettantistiche e si apportano alcuni chiarimenti relativi al regime IVA per l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale. Inoltre, si introducono disposizioni volte a sostenere gli operatori del settore sportivo, in particolare in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati fino al 15 novembre 2024.
• Rifinanziamento del FEN – Integrazione fondo delle emergenze nazionali, con 150 milioni per il 2024.
• Investimenti nei paesi esteri – Si rendono esenti da garanzia, a domanda del richiedente, le domande di finanziamento agevolato relative delle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano (articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 e fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251) presentate fino al 31 dicembre 2025.
• Comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica – Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività turistico-ricettive connesse allo sci, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori e delle aree della dorsale appenninica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l’anno 2024.
• Sostegno alle famiglie che vivono nelle Vele di Scampia. Oltre 3 milioni di euro per il Comune di Napoli da destinare a contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari detentori delle unità immobiliari del complesso edilizio denominato “Le Vele”, Vela celeste B, dell’area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024.
• Scuola – Si estende anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
• Università – Si mettono a disposizione delle attività di ricerca 50 milioni di euro del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali.
• Collegi di merito – Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati è incrementato, per l’anno 2024, di 1 milione di euro.
• Attività culturali – Al fine di celebrare la storia, la cultura e l’arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico italiano nella ricorrenza del venticinquesimo centenario della fondazione dell’antica Neapolis (21 dicembre dell’anno 475 a.C.), è istituito il Comitato nazionale “Neapolis 2500”. Al Comitato è attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l’anno 2024. Al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell’ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 è stanziato in favore del Comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per il 2024.
Riforma fiscale CDM del 7 agosto 2024
Come da comunicato stampa del Governo, queste le novità sul piano della RIFORMA FISCALE
Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.
Anche in considerazione dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, rispetto all’approvazione preliminare, il testo riporta delle novità.
- Tassazione trust – In relazione all’ipotesi in cui il disponente o il trustee versino il tributo al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione (e l’imposta sia quindi determinata con riferimento al valore dei beni al momento del conferimento e al rapporto esistente tra disponente e beneficiano), si prevede l’applicazione dell’aliquota più elevata, senza tener conto delle franchigie, ogni qualvolta “non sia possibile determinare la categoria di beneficiari”. La locuzione “categoria dei beneficiari” intende chiarire che, al momento del conferimento dei beni ovvero dell’apertura della successione, deve risultare individuata la classe di parenti o affini per i quali la tassazione – aliquota e franchigia – è omogenea.
- Inoltre, si fissa nella misura del 4,5 per cento il saggio degli interessi relativi alle somme dovute dal contribuente in seguito alla rettifica e liquidazione della maggior imposta.
- Dichiarazione integrativa a favore – Si estende la facoltà di integrare la dichiarazione integrativa a favore del dichiarante, per correggere errori od omissioni, come già previsto per le imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA, anche all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine.
- Svincolo somme per eredi fino a 26 anni di età – Si prevede che le banche, gli intermediari finanziari e le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni.
- Ridefinizione coefficienti rendite vitalizie imposta di registro – Si prevede che anche per le rendite vitalizie soggette all’imposta di registro (oltre che a quelle soggette all’imposta sulle successioni e donazioni), laddove il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti previsti dal decreto MEF n. 302 del 30 dicembre 2015. Sul testo è stata ottenuta l’intesa in sede di Conferenza unificata.
Ulteriori provvedimenti approvati in esame definitivo Cdm 7 agosto 2024
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, i seguenti provvedimenti.
- (Economia e finanze). Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (decreto legislativo – esame definitivo). Il testo ha ottenuto l’intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.
- (Ambiente e sicurezza energetica) Regolamento contenente disposizioni sul personale ispettivo del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo). Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.
- (Difesa) Adeguamento e coordinamento, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 aprile 2022, n. 46, delle disposizioni del decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con il codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo). Il testo tiene conto del parere espresso dal Consiglio di Stato.
- (Agricoltura, sovranità alimentare e foreste) Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’organismo indipendente di valutazione della performance (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo). Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari competenti.
Energia da fonti rinnovabili Cdm 7 agosto 2024
Comunicato stampa Cdm n.91 del 7.08.2024
Disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (decreto legislativo – esame preliminare) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), introduce una nuova disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il testo opera un complessivo riordino della normativa, allo scopo di razionalizzarla e adeguarla al diritto dell’Unione Europea, ridurre gli oneri regolatori, favorire la competitività e agevolare, in particolare, l’avvio delle attività economiche e l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico.Per effetto delle semplificazioni apportate, si riducono da quattro a tre i regimi amministrativi previsti per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili: 1. attività libera; 2. procedura abilitativa semplificata (PAS); 3. autorizzazione unica.
- Attività libera. A differenza del precedente regime (comunicazione relativa alle attività in edilizia libera), non prevede la presentazione di alcuna comunicazione né, per gli interventi oggi soggetti a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), alcuna forma di dichiarazione.
- Procedura abilitativa semplificata (PAS). Nei casi in cui siano necessari atti di assenso rientranti nella competenza comunale, si introduce il silenzio assenso in luogo del silenzio-inadempimento previsto dalla normativa vigente. Per interventi che richiedono l’assenso di amministrazioni diverse da quella procedente, si prevede l’indizione della conferenza di servizi, con alcune deroghe al procedimento vigente. In particolare si prevede che, decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che sia stata comunicata la conclusione negativa della conferenza e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini (che equivale a provvedimento di diniego dell’approvazione del progetto), il titolo abilitativo deve intendersi perfezionato senza prescrizioni. Si prevede in ogni caso la decadenza del titolo per il mancato avvio della realizzazione degli interventi o per la mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini previsti dal cronoprogramma a corredo del progetto.
- Autorizzazione unica. Per gli interventi che rientrano nel regime di autorizzazione unica, si norma il procedimento relativo alla fase successiva alla presentazione dell’istanza, concernente la verifica della completezza della documentazione, e si stabiliscono i termini per eventuali integrazioni. Inoltre, si fissa in centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione il termine di conclusione della conferenza. Tale termine è sospeso per un massimo di 60 giorni in caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o per un massimo di 90 giorni in caso di progetti sottoposti a VIA.
Ricerca, Ratifiche, Attuazione di norme europee – Cdm 7 agosto 2024
Comunicato stampa Cdm n.91 del 7.08.2024
RICERCA: Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca (disegno di legge) Approvata la riforma dei contratti della ricerca. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini, ha approvato un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca. Le norme sono volte a riformare, nell’ambito del percorso universitario e della ricerca, il cosiddetto “pre-ruolo”, ossia quel segmento che intercorre tra il completamento del percorso di formazione superiore e l’avvio dell’attività di ricerca individuale, con l’obiettivo di rendere il sistema di reclutamento maggiormente rispondente alle attuali esigenze del mondo della ricerca.
RATIFICHE: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato tre disegni di legge per la ratifica e l’esecuzione di altrettanti provvedimenti internazionali.
- Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l’Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021 (disegno di legge). Il testo ratifica la Convenzione che istituisce l’Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, organizzazione internazionale governativa che prenderà il posto dell’attuale Associazione internazionale del Segnalamento Marittimo (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – IALA), organizzazione non governativa istituita nel 1957, competente a migliorare la sicurezza e l’efficienza del trasporto marittimo di merci e passeggeri, cosi come dell’ambiente marino e costiero.
- Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016 (disegno di legge). L’Accordo di partenariato economico (APE) si inserisce nel quadro delineato dall’Accordo di Cotonou del 2020, che disciplina le relazioni fra l’Unione Europea e 79 Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), favorendo la cooperazione economica, commerciale e sociale, al fine di eliminare la povertà e contribuire all’integrazione progressiva dei paesi ACP nell’economia mondiale. L’APE interinale consentirà al Ghana, tra l’altro, un accesso privilegiato al mercato europeo, attraverso la progressiva rimozione delle barriere al commercio e il rafforzamento della cooperazione negli scambi commerciali.
- Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba di Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l’uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024 (disegno di legge). L’Accordo tra Italia ed Egitto in materia di autotrasporto internazionale, ispirato ai principi di sostenibilità ambientale e intermodalità, è finalizzato a regolare e agevolare, tramite un apposito regime autorizzatorio, il trasporto di merci tra i due Paesi mediante veicoli stradali trainati (rimorchi e semirimorchi), utilizzando servizi marittimi “ro-ro” (roll on-roll off) e il transito attraverso i rispettivi territori per raggiungere un altro Paese.
Per quanto riguarda l’attuazione di norme europee, diamo rilievo a una delle due direttive, in particolare a quella annunciata in conferenza stampa dal Ministro Leo.
Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (decreto legislativo – esame preliminare) (Economia e finanze)
Il testo disciplina il regime di franchigia transfrontaliero IVA applicabile alle piccole imprese che operano in Italia ma con sede in un altro Paese dell’Unione Europea e alle piccole imprese con sede in Italia e che operano in altri Paesi UE. Il regime non è applicabile alle cessioni di mezzi di trasporto. Il regime di franchigia è applicabile ai soggetti il cui volume d’affari annuo non superi i 100.000 euro in ambito UE e il limite di volume d’affari annuo previsto dal Paese in cui si chiede l’applicazione del regime (fissato, per l’Italia in 85.000 euro).
Inoltre, si modifica il regime IVA in materia di territorialità dell’imposta negli eventi in streaming o altrimenti resi disponibili virtualmente. In particolare, in materia di “principio di territorialità”, si prevede che le attività culturali, artistiche, sportive etc. trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, si considerano effettuate in Italia – e quindi assoggettate a IVA – se il committente non soggetto passivo è domiciliato o residente (senza domicilio all’estero) in Italia, in deroga al principio secondo cui si considera effettuata nel luogo in cui si svolge la manifestazione. Allo stesso modo, ove la presenza agli eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici e simili (fiere, esposizioni, etc.) sia in modalità virtuale, la prestazione di servizi si considera effettuata nel territorio italiano quando il committente soggetto passivo è ivi stabilito.
Inoltre, è stato approvato, in esame definitivo, il seguente decreto legislativo di attuazione di norme europee. 1. Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del parlamento europeo e del consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (decreto legislativo – esame definitivo) (Economia e finanze).
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Uso del contante 2024: invariata la soglia di 5.000 euro. In arrivo soglia UE
La legge di bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio non ha previsto novità per la soglia di utilizzo della moneta contante, resta pertanto in vigore l'ultima modifica normativa, ossia quella introdotta con la legge di bilancio 2023 che innalzava tale limite a 5000 a partire dal 1 gennaio 2023.
Prima di dettagliare la norma riguardante l'uso del contante è importante segnalare che in data 18 gennaio è stato raggiunto un primo accordo tra il Consiglio e il Parlamento UE per un nuovo pacchetto comunitario sull'antiriciclaggio.
Tra le altre novità in arrivo, vi è l’individuazione di una soglia unionale di 10.000 euro, con la possibilità per i singoli Stati membri di imporre un limite inferiore.
Vi sarà un controllo obbligatorio anche sulle transazioni occasionali in contanti tra i 3.000 e i 10.000 euro, con l’identificazione del disponente.
Uso del contante: soglia a 5.000 euro per il 2024
Per il 2024 resta in vigore quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023 in merito alla soglia dell'uso del contante.
Ricordiamo che l'art 49 del decreto legislativo n 231/2007 ai commi 1, 2, 3 recita come segue.
È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti.
A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.
Per il servizio di rimessa di denaro ((di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)), la soglia è di 1.000 euro.
Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro.
La novità introdotta della legge di bilancio 2023, rimasta invariata nel 2024, va a modificare tale articolo al comma 3-bis stabilendo che a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 5.000 euro.