• Riforme del Governo Meloni

    Testo unico versamenti e riscossione: cosa contiene

    Pubblicato in GU n 71 il Dlgs n 33/2025 con il Testo Unico sui versmenti e la riscossione. Ricordiamo che la prima approvazione del testo è avvenuta nel 2024 durante il CdM n 95.

    In quella sede il Vice Ministro Leo esrpiemva soddisfazione dichiarando che: "Si tratta del quarto testo unico approvato dal Governo Meloni, a dimostrazione del nostro impegno costante per semplificare e razionalizzare le attuali norme in materia tributaria. 

    Il provvedimento, in attuazione dell’art. 21, comma 1, della Legge n. 111/2023, intende razionalizzare e accorpare le norme previgenti in materia di versamenti fiscali e riscossione, superando la frammentarietà del quadro normativo preesistente e armonizzando le disposizioni legislative di riferimento. 

    Testo Unico Versamenti e Riscossione: cosa contiene

    Il Testo Unico sui versamenti e riscossione è suddiviso nei seguenti titoli:

    • TITOLO I: Disposizioni in materia di riscossione spontanea
    • TITOLO II: Riscossione delle imposte sul reddito
    • TITOLO III: Rimborsi
    • TITOLO IV: Riscossione mediante ruoli
    • TITOLO V: Disposizioni generali sulla riscossione coattiva
    • TITOLO VI: Disposizioni sulla riscossione coattiva a mezzo ruolo
    • TITOLO VII: Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo
    • TITOLO VIII: Mutua assistenza per il recupero dei crediti
    • TITOLO IX: Disposizioni transitorie e finali
    • TITOLO X: Norme di coordinamento con altre disposizioni
    • TITOLO XI: Disposizioni speciali in materia di riscossione per gli enti locali
    • TITOLO XII: Sanzioni e procedure particolari
    • TITOLO XIII: Disposizioni finali e di coordinamento.

    Il Testo Unico riporta:

    • la disciplina dei versamenti diretti, e relativi rimborsi;
    • la disciplina della riscossione mediante ruoli e coattiva;
    • le disposizioni concernenti il funzionamento del servizio nazionale della riscossione;
    • le disposizioni che estendono la disciplina della riscossione mediante ruolo alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie;
    • la disciplina di recepimento della direttiva 2010/24/UE, in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell’Unione Europea ai fini della riscossione dei crediti erariali;
    • le disposizioni transitorie e finali, nell’ambito delle quali sono individuate quelle oggetto di abrogazione, nonché di coordinamento.

    Vi sono, inoltre, tre allegati, che riguardano l’individuazione delle forme societarie dei soggetti residenti in UE e delle imposte sui redditi applicate negli Stati membri UE, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dalle imposte sugli interessi; i canoni pagati a società non residenti o con stabile organizzazione in altro Stato membro; l’elencazione delle disposizioni di interpretazione autentica ricondotte all’interno del testo unico.

    Si segnala sinteticamente che nel nuovo testo unico, vi è anche l'importante nuovo meccanismo scattato dal 2025 che consente di allungare i piani di dilazione arrivando in determinati casi fino a 120 rate, in particolare l'art 105 rubricato Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo

    Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo

    L'art 105 del nuovo Testo Unico prevede che: su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

    • a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
    • b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
    • c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

    • a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
    • b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
      • 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
      • 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
      • 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    Ai fini di cui al comma 2, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:

    • a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
    • b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all’indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

    Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 3 e sono altresì individuati:

    • a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente; b) specifichemodalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui al comma 3, lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).

    In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 1 e 2, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

    Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1, 2 e 5 preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

    A seguito della presentazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 10:

    • a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
    • b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
    • c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

    Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell’articolo 144, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui ai commi 1 e 2.

    Il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

    In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

    • a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
    • b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
    • c) il carico non può essere nuovamente rateizzato.

    In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, al massimo previsto dai commi 1 e 2, per ciascuna delle condizioni ivi previste.

    La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

    Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione e il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

    Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione.

    Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella versione vigente alla data dell’8 agosto 2024.

    Il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi dell’Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo. In base alle risultanze di tale monitoraggio, il numero massimo di rate previsto dal comma 1, lettera c), potrà essere aumentato fino a centoventi, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.
     Restano ferme le disposizioni introdotte durante il periodo emergenziale di cui all’articolo 68, comma 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’articolo 13-decies, commi 4, 5 e 5-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e all’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

  • Riforme del Governo Meloni

    Decreto Omnibus 2024 e Consiglio dei ministri del 7 agosto

    Il 7 agosto 2024 si è tenuto il Consiglio dei Ministri per l’approvazione del decreto-legge che introduce misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. Stiamo parlando del cosiddetto Decreto Omnibus. Da una bozza circolata, il provvedimento è suddiviso in sei Titoli: disposizioni fiscali, disposizioni in materia di proroghe di termini normativi, misure di carattere economico, misure in favore degli enti territoriali, misure in materia di personale, disposizioni finali.

    Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, i Ministri Raffaele Fitto (Affari europei, Politiche di coesione e PNRR), Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze), Anna Maria Bernini (Università e Ricerca), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza energetica) e il Viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, hanno illustrato in conferenza stampa i provvedimenti adottati.

    “C’è l’indicazione della nuova Ragioniera Generale dello Stato nella persona di Daria Perrotta”. La prima donna che assurge a questa carica.

    Da conferenza stampa, in merito alle tasse extraprofitti banche: “non ci saranno tasse sugli extraprofitti, le tasse sui profitti però si” –  Giorgetti.

    Per quanto riguarda le concessioni balneari “c’è un confronto sul parere motivato della commissione europea che va avanti, con le sue complessità” Raffaele Fitto ministro per gli affari europei, il Sud, la Coesione e il Pnrr.

    In materia fiscale sono previste alcune proroghe.

    • I termini per la rottamazione del magazzino per i soggetti Isa che vogliono regolarizzare le difformità sono prorogati al 30.09.
    • Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e delle partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati, dal 30 giugno al 30 novembre.
    • Proroga dei termini per l’adeguamento del capitale sociale per soggetti iscritti all’albo accertamento e riscossione entrate enti locali.

    Il ministro Leo annuncia l’approvazione in via definitiva di due decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale e arrivano così a 13 i decreti legislativi approvati. La logica generale è stata quella di creare in via preventiva un dialogo tra contribuente e Fisco senza abbassare la guardia nei confronti di chi commette frodi fiscali. 

    I decreti legislativi approvati oggi riguardano il comparto delle imposte indirette diverse dall’IVA e quello delle dogane.

    Per  il primo punto, imposte indirette diverse dall'IVA, si lavora sul versante delle donazioni e successioni, è stato disciplinato in modo organico il Trust; sono stati disciplinati i trasferimenti d’azienda e di partecipazione; altre novità anche per l’imposta di registro e l’imposta di bollo (introdotta una dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni).

    Per le dogane è prevista una rivoluzione perché il testo unico è stato portato a 120 articoli da oltre 300 originari; è stato anche rivisto l’istituto del contrabbando per contrastare frodi e tutelare i contribuenti.

    Inoltre c’è un decreto legislativo che dà attuazione a due direttive comunitarie. Si tratta di una prima lettura che quindi affronterà il suo iter parlamentare. La prima direttiva riguarda il regime speciale per le piccole imprese. Laddove in altri Paesi c’è un regime forfettario analogo a quello italiano con il tetto di 85.000 euro, si evita che il soggetto debba identificarsi nel paese in cui effettua cessioni o prestazioni. Al tempo stesso il regime forfettario italiano che scade a fine anno, in attuazione di questa direttiva, continuerà in via automatica anche dopo il 31.12.2024 senza chiedere autorizzazione all’Unione europea.

    Inoltre per gli spettacoli resi in modo virtuale, l’IVA sarà assolta nel paese del consumo.

    Di seguito le misure principali come da Comunicato stampa del Cdm 7 agosto 2024 n.91

    Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge omnibus

    Ecco le misure fiscali ed economiche principali del decreto Omnibus:

        Disposizioni in materia di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica –ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro, per l’anno 2024, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati, per il finanziamento del credito d’imposta previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 per le imprese e gli altri operatori economici che effettuino investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica. Per accedere all’agevolazione, gli operatori economici che hanno già presentato la documentazione prevista dovranno inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all’Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti già indicati. La comunicazione dovrà anche indicare l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche.

        Flat tax – Aumento da 100mila a 200mila euro della flat tax per i paperoni che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Si innalza da 100.000 a 200.000 euro annui l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ai fini dell’articolo 43 del codice civile, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

        Sport – Si prorogano le agevolazioni IVA previste per le associazioni sportive dilettantistiche e si apportano alcuni chiarimenti relativi al regime IVA per l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale. Inoltre, si introducono disposizioni volte a sostenere gli operatori del settore sportivo, in particolare in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati fino al 15 novembre 2024.

        Rifinanziamento del FEN – Integrazione fondo delle emergenze nazionali, con 150 milioni per il 2024.

        Investimenti nei paesi esteri – Si rendono esenti da garanzia, a domanda del richiedente, le domande di finanziamento agevolato relative delle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano (articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 e fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251) presentate fino al 31 dicembre 2025.

        Comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica – Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività turistico-ricettive connesse allo sci, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori e delle aree della dorsale appenninica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l’anno 2024.

        Sostegno alle famiglie che vivono nelle Vele di Scampia. Oltre 3 milioni di euro per il Comune di Napoli da destinare a contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari detentori delle unità immobiliari del complesso edilizio denominato “Le Vele”, Vela celeste B, dell’area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024.

        Scuola – Si estende anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

        Università – Si mettono a disposizione delle attività di ricerca 50 milioni di euro del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali.

        Collegi di merito – Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati è incrementato, per l’anno 2024, di 1 milione di euro.

        Attività culturali – Al fine di celebrare la storia, la cultura e l’arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico italiano nella ricorrenza del venticinquesimo centenario della fondazione dell’antica Neapolis (21 dicembre dell’anno 475 a.C.), è istituito il Comitato nazionale “Neapolis 2500”. Al Comitato è attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l’anno 2024. Al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell’ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 è stanziato in favore del Comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per il 2024.

    Riforma fiscale CDM del 7 agosto 2024

    Come da comunicato stampa del Governo, queste le novità sul piano della RIFORMA FISCALE

    Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (decreto legislativo – esame definitivo)

    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

    Anche in considerazione dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, rispetto all’approvazione preliminare, il testo riporta delle novità.

    • Tassazione trust – In relazione all’ipotesi in cui il disponente o il trustee versino il tributo al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione (e l’imposta sia quindi determinata con riferimento al valore dei beni al momento del conferimento e al rapporto esistente tra disponente e beneficiano), si prevede l’applicazione dell’aliquota più elevata, senza tener conto delle franchigie, ogni qualvolta “non sia possibile determinare la categoria di beneficiari”. La locuzione “categoria dei beneficiari” intende chiarire che, al momento del conferimento dei beni ovvero dell’apertura della successione, deve risultare individuata la classe di parenti o affini per i quali la tassazione – aliquota e franchigia – è omogenea.
    • Inoltre, si fissa nella misura del 4,5 per cento il saggio degli interessi relativi alle somme dovute dal contribuente in seguito alla rettifica e liquidazione della maggior imposta.
    • Dichiarazione integrativa a favore – Si estende la facoltà di integrare la dichiarazione integrativa a favore del dichiarante, per correggere errori od omissioni, come già previsto per le imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA, anche all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine.
    • Svincolo somme per eredi fino a 26 anni di età – Si prevede che le banche, gli intermediari finanziari e le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni.
    • Ridefinizione coefficienti rendite vitalizie imposta di registro – Si prevede che anche per le rendite vitalizie soggette all’imposta di registro (oltre che a quelle soggette all’imposta sulle successioni e donazioni), laddove il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti previsti dal decreto MEF n. 302 del 30 dicembre 2015. Sul testo è stata ottenuta l’intesa in sede di Conferenza unificata.

    Ulteriori provvedimenti approvati in esame definitivo Cdm 7 agosto 2024

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, i seguenti provvedimenti.

    1. (Economia e finanze). Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (decreto legislativo – esame definitivo). Il testo ha ottenuto l’intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.
    2. (Ambiente e sicurezza energetica) Regolamento contenente disposizioni sul personale ispettivo del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo). Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari. 
    3. (Difesa) Adeguamento e coordinamento, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 aprile 2022, n. 46, delle disposizioni del decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con il codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo). Il testo tiene conto del parere espresso dal Consiglio di Stato.
    4. (Agricoltura, sovranità alimentare e foreste) Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’organismo indipendente di valutazione della performance (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo). Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari competenti.

    Energia da fonti rinnovabili Cdm 7 agosto 2024

    Comunicato stampa Cdm n.91 del 7.08.2024

    Disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (decreto legislativo – esame preliminare) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), introduce una nuova disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
    Il testo opera un complessivo riordino della normativa, allo scopo di razionalizzarla e adeguarla al diritto dell’Unione Europea, ridurre gli oneri regolatori, favorire la competitività e agevolare, in particolare, l’avvio delle attività economiche e l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico.

    Per effetto delle semplificazioni apportate, si riducono da quattro a tre i regimi amministrativi previsti per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili: 1. attività libera; 2. procedura abilitativa semplificata (PAS); 3. autorizzazione unica.

    1. Attività libera. A differenza del precedente regime (comunicazione relativa alle attività in edilizia libera), non prevede la presentazione di alcuna comunicazione né, per gli interventi oggi soggetti a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), alcuna forma di dichiarazione.
    2. Procedura abilitativa semplificata (PAS). Nei casi in cui siano necessari atti di assenso rientranti nella competenza comunale, si introduce il silenzio assenso in luogo del silenzio-inadempimento previsto dalla normativa vigente. Per interventi che richiedono l’assenso di amministrazioni diverse da quella procedente, si prevede l’indizione della conferenza di servizi, con alcune deroghe al procedimento vigente. In particolare si prevede che, decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che sia stata comunicata la conclusione negativa della conferenza e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini (che equivale a provvedimento di diniego dell’approvazione del progetto), il titolo abilitativo deve intendersi perfezionato senza prescrizioni. Si prevede in ogni caso la decadenza del titolo per il mancato avvio della realizzazione degli interventi o per la mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini previsti dal cronoprogramma a corredo del progetto.
    3. Autorizzazione unica. Per gli interventi che rientrano nel regime di autorizzazione unica, si norma il procedimento relativo alla fase successiva alla presentazione dell’istanza, concernente la verifica della completezza della documentazione, e si stabiliscono i termini per eventuali integrazioni. Inoltre, si fissa in centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione il termine di conclusione della conferenza. Tale termine è sospeso per un massimo di 60 giorni in caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o per un massimo di 90 giorni in caso di progetti sottoposti a VIA.

    Ricerca, Ratifiche, Attuazione di norme europee – Cdm 7 agosto 2024

    Comunicato stampa Cdm n.91 del 7.08.2024

    RICERCA: Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca (disegno di legge) Approvata la riforma dei contratti della ricerca. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini, ha approvato un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca. Le norme sono volte a riformare, nell’ambito del percorso universitario e della ricerca, il cosiddetto “pre-ruolo”, ossia quel segmento che intercorre tra il completamento del percorso di formazione superiore e l’avvio dell’attività di ricerca individuale, con l’obiettivo di rendere il sistema di reclutamento maggiormente rispondente alle attuali esigenze del mondo della ricerca.

    RATIFICHE: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato tre disegni di legge per la ratifica e l’esecuzione di altrettanti provvedimenti internazionali.

    • Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l’Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021 (disegno di legge). Il testo ratifica la Convenzione che istituisce l’Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, organizzazione internazionale governativa che prenderà il posto dell’attuale Associazione internazionale del Segnalamento Marittimo (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – IALA), organizzazione non governativa istituita nel 1957, competente a migliorare la sicurezza e l’efficienza del trasporto marittimo di merci e passeggeri, cosi come dell’ambiente marino e costiero.
    • Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016 (disegno di legge). L’Accordo di partenariato economico (APE) si inserisce nel quadro delineato dall’Accordo di Cotonou del 2020, che disciplina le relazioni fra l’Unione Europea e 79 Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), favorendo la cooperazione economica, commerciale e sociale, al fine di eliminare la povertà e contribuire all’integrazione progressiva dei paesi ACP nell’economia mondiale. L’APE interinale consentirà al Ghana, tra l’altro, un accesso privilegiato al mercato europeo, attraverso la progressiva rimozione delle barriere al commercio e il rafforzamento della cooperazione negli scambi commerciali.
    • Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba di Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l’uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024 (disegno di legge). L’Accordo tra Italia ed Egitto in materia di autotrasporto internazionale, ispirato ai principi di sostenibilità ambientale e intermodalità, è finalizzato a regolare e agevolare, tramite un apposito regime autorizzatorio, il trasporto di merci tra i due Paesi mediante veicoli stradali trainati (rimorchi e semirimorchi), utilizzando servizi marittimi “ro-ro” (roll on-roll off) e il transito attraverso i rispettivi territori per raggiungere un altro Paese.

    Per quanto riguarda l’attuazione di norme europee, diamo rilievo a una delle due direttive, in particolare a quella annunciata in conferenza stampa dal Ministro Leo.

    Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (decreto legislativo – esame preliminare) (Economia e finanze)

    Il testo disciplina il regime di franchigia transfrontaliero IVA applicabile alle piccole imprese che operano in Italia ma con sede in un altro Paese dell’Unione Europea e alle piccole imprese con sede in Italia e che operano in altri Paesi UE. Il regime non è applicabile alle cessioni di mezzi di trasporto. Il regime di franchigia è applicabile ai soggetti il cui volume d’affari annuo non superi i 100.000 euro in ambito UE e il limite di volume d’affari annuo previsto dal Paese in cui si chiede l’applicazione del regime (fissato, per l’Italia in 85.000 euro).

    Inoltre, si modifica il regime IVA in materia di territorialità dell’imposta negli eventi in streaming o altrimenti resi disponibili virtualmente. In particolare, in materia di “principio di territorialità”, si prevede che le attività culturali, artistiche, sportive etc. trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, si considerano effettuate in Italia – e quindi assoggettate a IVA – se il committente non soggetto passivo è domiciliato o residente (senza domicilio all’estero) in Italia, in deroga al principio secondo cui si considera effettuata nel luogo in cui si svolge la manifestazione. Allo stesso modo, ove la presenza agli eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici e simili (fiere, esposizioni, etc.) sia in modalità virtuale, la prestazione di servizi si considera effettuata nel territorio italiano quando il committente soggetto passivo è ivi stabilito.

    Inoltre, è stato approvato, in esame definitivo, il seguente decreto legislativo di attuazione di norme europee. 1. Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del parlamento europeo e del consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (decreto legislativo – esame definitivo) (Economia e finanze).

  • Riforme del Governo Meloni

    Approvato il DEF 2024: il calendario UE

    Il Cdm del giorno 9 aprile, tra l'altro, ha approvato il provvedimento noto come DEF Documento di economia e finanza per l'anno 2024. Vediamo i dettagli.

    DEF 2024: i dati diffusi dal Governo

    Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2024.

    Il comunicato del Governo diffuso subito dopo l'approvazione del DEF evidenzia che, in considerazione della necessità di attendere la conclusione dell’iter di approvazione delle nuove regole di programmazione economica dell’Unione Europea, che introducono il Piano fiscale-strutturale di medio termine quale strumento per l’indicazione degli obiettivi di legislatura, il DEF non riporta il profilo programmatico. 

    Inoltre viene precisato che, la tempistica stabilita nelle norme transitorie prevede che il Piano sia approvato entro il 20 settembre prossimo. 

    A legislazione vigente, gli andamenti sono sostanzialmente in linea con il profilo programmatico della NADEF 2023.

    Il DEF contiene inoltre il valore delle politiche invariate.

    Il comunicato stampa riporta anche i seguenti indicatori di finanza pubblica secondo un quadro tendenziale:

    • 2024-Pil 1 – Deficit 4,3 – Debito 137,8
    • 2025-Pil 1,2 – Deficit 3,7 – Debito 138,9
    • 2026-Pil 1,1 – Deficit 3 – Debito 139,8
    • 2027-Pil 0,9 – Deficit 2,2 – Debito 139,6

    Il Ministro Giorgetti al fine di spiegare la risalita del debito pubblico ha dichiarato:

    • "Il debito pubblico in risalita previsto dal Def è pesantemente condizionato dai riflessi per cassa del superbonus nei prossimi anni" ma dopo il 2026 "comincerebbe a scendere"

    Inoltre ha anche sottolineato che l'obiettivo politico del governo in vista della prossima legge di bilancio è "replicare il taglio del cuneo anche nel 2025", aggiungendo che nel DEF "continua ad andare bene anche l'occupazione, prevediamo un tasso di disoccupazione in costante diminuzione".

    Giorgetti, infine, ha ricordato che non è la prima volta che il Def ha solo le stime tendenziali.

  • Riforme del Governo Meloni

    Decreto Energia: misure per autoproduzione di rinnovabili

    Viene pubblicata in GU n 31 del 7 febbraio la Legge n 11/2024 di conversione del DL n 181/2023 noto come Decreto energia con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023,  n.  181,  recante  disposizioni  urgenti  per   la   sicurezza energetica  del  Paese,  la  promozione  del   ricorso   alle   fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo  di energia e in materia di ricostruzione  nei  territori  colpiti  dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023.

    Ricordiamo che il decreto agisce su tre campi di intervento:

    • Sostegno alle imprese,
    • Promozione e sviluppo delle rinnovabili,
    • Sicurezza energetica e decarbonizzazione.

    Il Decreto Energia è legge: misure per autoproduzione energie rinnovabili

    La Legge n 11/2024 tra le altre, con l'art 1 reca  misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia.
    In particolare, il comma 1 dispone che – fino al 31 dicembre 2030 – nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti interessati debbano accordare una preferenza – ai fini dell’individuazione del concessionario – ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese cd. elettrivore (iscritte all’apposito elenco presso la CSEA).
    Il comma 2 – modificato in sede referente – demanda al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica la definizione, entro l’8 febbraio 2024, di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese elettrivore, secondo criteri dettagliati nelle lettere da a) ad n) del medesimo comma. Il meccanismo prevede anche la facoltà delle imprese interessate di richiedere al GSE un’anticipazione di parte dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione, o oggetto di potenziamento che le medesime si impegnano a realizzare, nelle more dell’entrata in esercizio degli impianti interessati.

    L’anticipazione è restituita al GSE dalle imprese beneficiarie secondo specifiche condizioni e tempistiche.
    Il comma 3 demanda ad ARERA la definizione delle modalità per la copertura di taluni oneri derivanti dal suddetto meccanismo, specificando che la copertura è assicurata a valere sulla componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili.
    Infine, il comma 4, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, consente al GSE di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII) istituito presso la società Acquirente Unico S.p.A

    Il Decreto Energia è legge: concessioni geotermoelettriche

    L’articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche.

    In particolare, al comma 1, lettera 0a), inserita in sede referente, rimuove una serie di condizioni attualmente previste affinché i titolari di permesso di ricerca possano avanzare, contestualmente alla richiesta di concessione di coltivazione, istanza di potenziamento
    dell’impianto. 

    La stessa lettera consente altresì la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali.
    Le lettere 0b) e 0c), integrano i criteri per la selezione, rispettivamente, del titolare di permesso di ricerca e del titolare della concessione di coltivazione, nel caso in cui, per l’uno e per l’altra, siano state presentate più domande concorrenti. 

    In entrambi i casi il nuovo parametro inserito è la preventiva ponderazione in ordine alle ricadute positive in termini di soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati.
    Il comma 1, lettera a), proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 (lett. a), n. 2) e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l’indizione della gara – ai fini di una loro riassegnazione – in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni (lett. a), n. 1).
    Il medesimo comma 1, alla lettera b), prevede – attraverso una nuova disciplina che viene introdotta nel D.lgs. n. 22/1010 – la possibilità per il concessionario uscente di presentare – entro e non oltre il 30 giugno 2024 –
    un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall’autorità competente, consente di rimodulare l’esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni (comma 1, lett. b)).
    In sede referente, è stato inserito un ulteriore comma 1-bis, che proroga al 31 dicembre 2027 il termine per l’entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi per le fonti rinnovabili elettriche previsti dal D.M. 29 giugno 2016.

  • Riforme del Governo Meloni

    Uso del contante 2024: invariata la soglia di 5.000 euro. In arrivo soglia UE

    La legge di bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio non ha previsto novità per la soglia di utilizzo della moneta contante, resta pertanto in vigore l'ultima modifica normativa, ossia quella introdotta con la legge di bilancio 2023 che innalzava tale limite a 5000 a partire dal 1 gennaio 2023.

    Prima di dettagliare la norma riguardante l'uso del contante è importante segnalare che in data 18 gennaio è stato raggiunto un primo accordo tra il Consiglio e il Parlamento UE per un nuovo pacchetto comunitario sull'antiriciclaggio.

    Tra le altre novità in arrivo, vi è l’individuazione di una soglia unionale di 10.000 euro, con la possibilità per i singoli Stati membri di imporre un limite inferiore.

    Vi sarà un controllo obbligatorio anche sulle transazioni occasionali in contanti  tra i 3.000 e i 10.000 euro, con l’identificazione del disponente.

    Uso del contante: soglia a 5.000 euro per il 2024

    Per il 2024 resta in vigore quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023 in merito alla soglia dell'uso del contante.

    Ricordiamo che l'art 49 del decreto legislativo n 231/2007 ai commi 1, 2, 3  recita come segue.

    È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 

    Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. 

    A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. 

    La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.

    Per il servizio di rimessa di denaro ((di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)), la soglia è di 1.000 euro.

    Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro.

    La novità introdotta della legge di bilancio 2023, rimasta invariata nel 2024, va a modificare tale articolo al comma 3-bis stabilendo che a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. 

    A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 5.000 euro.

  • Riforme del Governo Meloni

    Concessioni balneari: infrazione dall’Ue per l’Italia sulla proroga

    Il 23 novembre è stata pubblicata la Sentenza della Cassazione n 8394/2023 con la quale viene annullata la sentenza del Consiglio di stato che aveva bocciato la proroga al 2033 delle concessioni balneari.

    E' bene evidenziare che, la cassazione entra nel merito della proroga delle concessioni balneari, ancora in ballo, ma annulla la decisione del Consiglio di stato per eccesso di giurisdizione.

    Il Consiglio di stato dovrà nuovamente esprimersi sulle questioni importanti, ossia la proroga o meno che al momento dovrebbero scadere il 31.12.2023.

    Sempre sul tema concessioni balneari ricordiamo inoltre che con un parere di circa 30 pagine datato 15 novembre la Commissione europea ha avviato ufficialmente una procedura di infrazione contro l’Italia.

    Viene contestato il mancato rispetto della direttiva europea Bolkestein, sulle gare pubbliche per le concessioni di demanio marittimo. 

    La Commissione, nel documento, evidenzia che il Decreto milleproroghe approvato dal Governo Meloni, introducendo il rinvio di un anno delle gare, rappresenta un rinnovo automatico delle concessioni esistenti ai medesimi titolari, e pertanto in contrasto col diritto europeo.

    La Commissione europea ha avviato oggi ufficialmente una procedura di infrazione contro l’Italia sulle concessioni balneari. In una durissima lettera, Bruxelles contesta al nostro paese il mancato rispetto della direttiva europea Bolkestein, che impone le gare pubbliche sulle concessioni di demanio marittimo. In particolare, la Commissione evidenzia che il “decreto milleproroghe” approvato lo scorso febbraio dal governo Meloni, introducendo il rinvio di un anno delle gare, rappresenta un rinnovo automatico delle concessioni esistenti ai medesimi titolari, e pertanto si pone in contrasto col diritto europeo. Fonte: MondoBalneare.com
    La Commissione europea ha avviato oggi ufficialmente una procedura di infrazione contro l’Italia sulle concessioni balneari. In una durissima lettera, Bruxelles contesta al nostro paese il mancato rispetto della direttiva europea Bolkestein, che impone le gare pubbliche sulle concessioni di demanio marittimo. In particolare, la Commissione evidenzia che il “decreto milleproroghe” approvato lo scorso febbraio dal governo Meloni, introducendo il rinvio di un anno delle gare, rappresenta un rinnovo automatico delle concessioni esistenti ai medesimi titolari, e pertanto si pone in contrasto col diritto europeo. Fonte: MondoBalneare.com

    Concessioni balneari: infrazione dall'Ue per l'Italia sulla proroga

    Vediamo l'estratto della motivazione del documento pubblicato sul sito della Commissione: "ai sensi dell'articolo 258, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, mantenendo le proroghe indiscriminate ed ex lege delle autorizzazioni per l'utilizzo di proprietà demaniali marittime, lacuali e fluviali per attività ricreative e turistiche, previste all'articolo 3, paragrafo 2, della legge 118/2022, come modificato dalla legge 14/2023, e dal combinato disposto dell’articolo 4, comma 4-bis della legge 118/2022, inserito dalla legge 14/2023, che fa “divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b)” fino all'adozione dei decreti legislativi di cui allo stesso articolo 4 della legge 118/2022 e dell’articolo 10-quater del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, inserito dalla legge 14/2023, che prevede che “Le concessioni e i rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori”, e tenendo conto del fatto che la delega la governo per l’adozione di tali decreti legislativi originariamente prevista dall’articolo 4(1) della legge 118/2022 risulta scaduta e non è contemplata alcuna indicazione circa un’eventuale nuova delega al Governo, la Repubblica italiana ha riprodotto le proroghe precedentemente previste all’articolo 1, paragrafo 18, del decreto-legge n. 194/2009, all’articolo 24, comma 3-septies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, all’articolo 1, commi 682 e 683 della legge di bilancio e al decreto-legge n. 104/2020, nonché le previsioni dell'articolo 182, paragrafo 2, del decreto-legge 34/2020, che aveva vietato alle autorità locali di avviare o proseguire procedimenti pubblici di selezione per l'assegnazione di ‘concessioni balneari’, ed è dunque venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 12 della direttiva sui servizi e dell'articolo 49 TFUE, nonché dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE"

    Concessioni balneari: i contenuti della delega scaduta

    Ricordiamo che la delega al Governo per provvedere alle norme sulle concessioni balneari era stata approvata nel febbraio del 2022 ed è appunto scaduta.

    La proposta emendativa al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (A.S. 2469) in materia di concessioni demaniali marittime mirava a migliorare la qualità dei servizi con conseguente beneficio per i consumatori, a valorizzare i beni demaniali e, al contempo, a dare certezze al settore. 

    Il testo prevedeva che le concessioni balneari in essere continuassero ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023. 

    Per assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, il Governo era delegato ad adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del Disegno di legge Concorrenza, decreti legislativi aventi la finalità di aprire il settore alla concorrenza, nel contempo tenendo in adeguata considerazione le peculiarità del settore.  

    Il testo dell'emendamento approvato specificava che continuavano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 

    • a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494) quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio
    • b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione.

    Concessioni balneari: possibili azioni del Governo

    Dopo il parere negativo di Bruxelles, il Governo ha margini molto stretti di azione sulle concessioni balneari.

    Giorgia Meloni ha confermato, dopo il parere UE, l’intenzione di avviare una nuova negoziazione basata, secondo indiscrezioni su:

    • gare dal 1° gennaio 2024 solo nei tratti liberi,
    • dal 1° gennaio 2025 procedure ovunque.

    La proroga dovrebbe essere inserita all’interno di una più ampia riforma che riattualizzi la delega al Governo che era stata inserita nella legge per la concorrenza 118/2022 fatta scadere.

    Vedremo le prossime mosse dell'esecutivo considerando che dicembre è arrivato.

  • Riforme del Governo Meloni

    Elezione diretta Presidente del Consiglio: approvato il DDL di riforma Costituzionale

    Il Governo, nel Consiglio dei Ministri n 57, ha approvato il Disegno di legge costituzionale con Introduzione dell’elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia”

    Il DDL è composta da 5 articoli che andrebbero a modificare le norme della Costituizione ai fini della attuazione del cambiamento voluto con l'obiettivo di dare stabilità all'Italia.

    In proposito, il Presidente Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di chiusura del Cdm, ha affermato appunto che scopo della riforma costituzionale è quello di dare stabilità all'Italia che dall'inizio della Repubblica ha visto avvicendarsi 68 Governi durati in media un anno e mezzo ciascuno.

    Spetta ora al Parlamento il compito di approvare definitivamente il DDL di riforma costituzionale approvato oggi dal Governo. 

    Elezione diretta del Presidente del Consiglio: 5 punti di riforma

    Il testo approvato oggi dal Governo opera su cinque versanti:

    1. introduce un meccanismo di legittimazione democratica diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, eletto a suffragio universale con apposita votazione popolare che si svolge contestualmente alle elezioni per le Camere, mediante una medesima scheda. Si prevede, inoltre, che il Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera per la quale si è candidato e che, in ogni caso, sia necessariamente un parlamentare;
    2. fissa in cinque anni la durata dell’incarico del Presidente del Consiglio, favorendo la stabilità del Governo e dell’indirizzo politico; 
    3. garantisce il rispetto del voto popolare e la continuità del mandato elettorale conferito dagli elettori, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri in carica possa essere sostituito solo da un parlamentare della maggioranza e solo al fine di proseguire nell’attuazione del medesimo programma di Governo. L’eventuale cessazione del mandato del sostituto così individuato determina lo scioglimento delle Camere;
    4. affida alla legge la determinazione di un sistema elettorale delle Camere che, attraverso un premio assegnato su base nazionale, assicuri al partito o alla coalizione di partiti collegati al Presidente del Consiglio il 55 per cento dei seggi parlamentari, in modo da assicurare la governabilità;
    5. supera la categoria dei senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica, precisando che i senatori a vita già nominati restano comunque in carica.

    Come sottolineato in conferanza stampa, il testo si ispira a un criterio “minimale” di modifica della Costituzione vigente, in modo da operare in continuità con la tradizione costituzionale e parlamentare italiana e da preservare al massimo grado le prerogative del Presidente della Repubblica, figura chiave dell’unità nazionale.

    Vediamo il dettaglio degli articoli.

    DDL Riforma Costituzionale: elezione diretta del Presidente del Consiglio

    La bozza di DDL diffusa in preconsiglio dei Ministri prevece che con l'articolo 1 di Modifica dell’articolo 59 della Costituzione il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione sia abrogato.

    Con l'articolo 2 di Modifica dell’articolo 88 della Costituzione, al primo comma dell’articolo 88 della Costituzione sono soppresse le parole “o anche una sola di esse”.

    Con l'articolo 3 di Modifica dell’art. 92 della Costituzione si prevede di sostituire l'articolo 92 della Costituzione dal seguente:

    “Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un’unica scheda elettorale. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio assegnato su base nazionale garantisca ai candidati e alle liste collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri il 55 per cento dei seggi nelle Camere. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura. Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i Ministri.”.

    Con l'articolo 4 di Modifica dell’art. 94 della Costituzione si prevede all’articolo 94 della Costituzione di approtare le seguenti modifiche: 

    • A) Il terzo comma è sostituito dal seguente: “Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiduciaNel caso in cui non venga approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche quest’ultimo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.”;
    • B) dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente: “In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, il Presidente delle Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha chiesto la fiducia delle Camere."
  • Riforme del Governo Meloni

    DEF 2023: la politica economica e di bilancio approvata dal Governo

    Con un comunicato stampa dell'11 aprile il Governo informa della approvazione da parte del Consiglio dei ministri n 28, del Documento di economia e finanza (DEF) 2023, previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).

    Viene sinteticamente specificato che il Documento delinea i tre principali obiettivi programmatici della politica economica e di bilancio del Governo per il medio termine:

    1. la rinuncia graduale ad alcune delle misure straordinarie di politica fiscale attuate negli scorsi tre anni e l’individuazione di nuovi interventi a sostegno dei soggetti più vulnerabili e per il rilancio dell’economia;
    2. la riduzione graduale, ma in misura sostenuta nel tempo, del deficit e del debito della pubblica amministrazione in rapporto al prodotto interno lordo (PIL). Il Governo conferma gli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL già dichiarati a novembre nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB), ossia 4,5 per cento quest’anno, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025. L’obiettivo per il 2026 viene posto pari al 2,5 per cento;
    3. il sostegno alla ripresa dell’economia italiana, volto a conseguire tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati nei due decenni scorsi.

    Leggi anche: Cuneo fiscale: importi sconto 2023 e novità in arrivo

    Viene specificato che il Governo nel breve termine opererà per sostenere la ripartenza della crescita segnalata dagli ultimi dati, nonché per il contenimento dell’inflazione.

    Il mantenimento dell’obiettivo di deficit esistente (4,5 per cento) permetterà di introdurre, con un provvedimento di prossima adozione, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi a valere sul periodo maggio-dicembre di quest’anno. 

    Ciò sosterrà il potere d’acquisto delle famiglie e contribuirà alla moderazione della crescita salariale. 

    Anche per il 2024, le proiezioni di finanza pubblica mostrano che, dato un deficit tendenziale del 3,5 per cento, il mantenimento dell’obiettivo del 3,7 per cento del PIL creerà uno “spazio di bilancio” di circa 0,2 punti di PIL, che sarà destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, al finanziamento delle cosiddette ‘politiche invariate’ a partire dal 2024 e alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, e concorrerà a una significativa revisione della spesa pubblica e a una maggiore intesa tra fisco e contribuente.

    In tale contesto, le previsioni di crescita del PIL del DEF sono le più prudenti, intente all’elaborazione di proiezioni di bilancio ispirate a cautela e affidabilità. 

    Nello scenario tendenziale a legislazione vigente, il PIL è previsto crescere in termini reali dello 0,9 per cento nel 2023 – dato rivisto al rialzo in confronto al Documento programmatico di bilancio (DPB) di novembre, in cui la crescita del 2023 era cifrata in uno 0,6 per cento – e quindi all’1,4 per cento nel 2024, all’1,3 per cento nel 2025 e all’1,1 per cento nel 2026.

    Grazie alle nuove misure fiscali per il 2023 e 2024 delineate, la crescita del PIL nello scenario programmatico è prevista pari all’1,0 per cento quest’anno e all’1,5 per cento nel 2024.

  • Riforme del Governo Meloni

    Decreto Carburanti: sanzioni fino a 2.000 euro per chi non espone i prezzi

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, la Legge n 23 del 10 marzo 2023 di conversione del Decreto legge del 14.01.2023 n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico". 

    Attenzione al fatto che, la legge in oggetto entra in vigore il 16 marzo.

    Decreto Carburanti: le sanzioni per chi non espone i prezzi

    In merito ai prezzi dei carburanti il decreto reca norme per scongiurare speculazioni e aumenti indiscriminati nei prezzi dei carburanti.

    In particolare, si prevede che:

    • al fine di garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto in house ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi dei carburanti, nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti; 
    • in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ricordiamo che, ai sensi dell'art 1 comma 3 gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti 
    • ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell' arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni; 
    • la sanzione si applica, con i medesimi importi e modalità  anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio;
    • l'accertamento delle violazioni è effettuato dal Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e pubblicati nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.
  • Riforme del Governo Meloni

    Crediti d’imposta energia e gas imprese: si aggiunge il bonus per dicembre

    Pubblicato in GU n. 270 del 18 novembre il DL n 176 noto come Decreto Aiuti quater con novità in tema di bonus energia e gas per le imprese.

    In particolare, tra le altre novità per le imprese, l'art. 1 Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022 sostanzialmente estende anche al mese di dicembre quanto previsto dal dl 144/2022 per ottobre e novembre.

    Inoltre, l'utilizzo in compensazione in F24 crediti maturati per l'ultimo trimestre 2022 è previsto fino al 30 giugno 2023.

    Nel dettaglio, il comma 1 dell'art 1 del DL Aiuti quater prevede che anche per dicembre si applicheranno le misure dei crediti energia e gas previste per ottobre e novembre:

    • 40% relativamente al costo dell’energia elettrica per le imprese energivore; 
    • 30% per il costo dell’energia delle imprese non energivore; 
    • 40% per il gas delle imprese gasivore 
    • 40% per le imprese non gasivore.

    Per i dettagli sulle misure previste dal DL n 144/2022 leggi Crediti di imposta energia e gas 2022: aumentati gli importi 

    Inoltre il comma 3 dell'art 1 allunga il periodo di tempo a disposizione delle imprese per utilizzare in compensazione i crediti di imposta. Cio vale, tanto per i crediti che matureranno sulle spese di dicembre 2022, quanto per quelli già previsti dal decreto 144/2022 per i mesi di ottobre e novembre, e in particolare viene fissato al 30 giugno 2023 il termine entro il quale poter utilizzare. Il DL 144/2022 attualemente in vigore prevedeva un utilizzo entro il 31 marzo 2023.

    In merito alla cessione degli stessi crediti d'imposta il comma 4 dell'art 1 del DL Aiuti quater prevede che il cedente dovrà richiedere il visto di conformità ed effettuare la comunicazione telematica alle Entrate. 

    Viene specificato che la modulistica per comunicare la cessione e i termini per effettuarla dovranno essere stabiliti da un nuovo provvedimento delle Entrate che aggiornerà quello già in vigore. L’utilizzo di tutti i crediti da parte del cessionario potrà avvenire entro il 30 giugno 2023.

    Infine, entro il 16 marzo 2023, le imprese che usufruiscono dei crediti d’imposta relativi al mese di dicembre 2022 devono trasmettere all’Agenzia, a pena di decadenza dal diritto di utilizzo del credito residuo, una comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

    Le entrate provvederanno a stabilre contenuto e modalità di presentazione della comunicazione che sostituisce quella prevista per i crediti relativi al terzo trimestre 2022 fissata al 16 febbraio 2023 dal comma 8 dell’articolo 1 del Dl 144/2022, ora abrogato.

    ATTENZIONE
    La conversione del decreto aiuti quater GU n 13 del 17 gennaio 2023 (Legge n. 6/2023 del decreto Aiuti quater n. 176/2022) prevede una proproga al 30 settembre 2023 per l'utilizzo dei crediti di imposta energia e gas per gli importi spettanti relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
    Per i dettagli leggi: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per i beneficiari e termini di utilizzo