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Decreto PNRR 2026 convertito: le novità della Legge 152
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 7 agosto 2026 n. 152, di conversione del DL n. 107/2026.
Tra le principali misure: rinvio al 1° ottobre del contributo sui piccoli pacchi extra UE, oltre un miliardo per nuovi strumenti PNRR, novità per incentivi alle imprese, turismo, appalti e contabilità delle PA.
Il provvedimento interviene su un ventaglio molto ampio di materie: PNRR, incentivi alle imprese, energia, turismo, appalti pubblici, infrastrutture, contabilità delle amministrazioni pubbliche, cultura e coesione territoriale.
Il testo definitivo contiene interventi direttamente rilevanti per imprese, professionisti ed enti pubblici, dalla riprogrammazione delle risorse PNRR alla revisione del sistema degli incentivi, fino al nuovo assetto della contabilità pubblica.
Tassa sui pacchi extra UE rinviata al 1° ottobre 2026
Tra le disposizioni di maggiore interesse per imprese e operatori dell'e-commerce figura il differimento dell'applicazione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 126, della Legge n. 199/2025.
L'articolo 15 del decreto convertito modifica infatti l'articolo 5, comma 1, del DL n. 38/2026, sostituendo la data del 1° luglio 2026 con quella del 1° ottobre 2026. Per il differimento sono quantificati oneri pari a 61,25 milioni di euro per il 2026.
Si tratta del contributo amministrativo di 2 euro sulle spedizioni provenienti da Paesi extra UE di valore non superiore a 150 euro, introdotto dalla legge di Bilancio 2026.
Pertanto, per effetto del DL n. 107/2026 come convertito, la sua applicazione è differita al 1° ottobre 2026.
Leggi anche Contributo di 2 euro sui pacchi extra-UE: confermata la proroga per il riepilogo delle regole.
PNRR: oltre un miliardo per acqua, rinnovabili, PMI ed edilizia pubblica
Una delle novità più rilevanti introdotte durante l'iter di conversione è contenuta nell'articolo 13-bis, dedicato al potenziamento degli strumenti finanziari del PNRR.
In relazione alla proposta italiana di riprogrammazione del Piano vengono incrementate le risorse destinate a quattro investimenti:
- 576,29 milioni di euro per gli investimenti nelle infrastrutture idriche;
- 246 milioni di euro per la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo;
- 31,65 milioni di euro per il sostegno all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI;
- 200 milioni di euro per lo strumento finanziario destinato all'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica.
Nelle more della decisione formale del Consiglio UE sulla riprogrammazione, amministrazioni e soggetti attuatori possono già procedere agli adempimenti propedeutici al raggiungimento degli obiettivi PNRR. Se la riprogrammazione non fosse approvata o venisse modificata, dovranno essere adeguati gli atti adottati, compreso l'eventuale recupero delle risorse trasferite.
Per l'investimento relativo all'efficientamento energetico dell'ERP viene inoltre disposto il trasferimento al GSE delle risorse precedentemente attribuite a Cassa depositi e prestiti e non ancora utilizzate.
Incentivi alle imprese: cambia il Codice degli incentivi
Con il nuovo articolo 13-ter vengono apportate modifiche al Codice degli incentivi, D.Lgs. n. 184/2025, per il conseguimento degli obiettivi della riforma PNRR.
Tra le novità viene rafforzata la valutazione degli incentivi pubblici, che dovrà prendere in considerazione anche eventuali duplicazioni e sovrapposizioni delle agevolazioni.
La programmazione dovrà inoltre essere orientata alla loro razionalizzazione e potrà avvalersi del sistema Incentivi Italia.
Nella relazione sullo stato degli interventi di sostegno alle attività economiche dovrà essere inserita un'apposita sezione sullo stato di attuazione della riforma degli incentivi, con gli esiti delle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post, le eventuali sovrapposizioni riscontrate e gli interventi di razionalizzazione promossi.
Fondo rotativo imprese
Il decreto interviene anche sul Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo, relativo alla Misura M1C3 del PNRR.
Il termine del 30 giugno 2026 viene differito al 31 agosto 2026 per consentire la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati al potenziamento delle strutture ricettive sotto il profilo della riqualificazione energetica, della sostenibilità ambientale e dell'innovazione digitale.
Il Ministero del Turismo viene inoltre autorizzato a proseguire, anche successivamente alla scadenza, gli adempimenti istruttori necessari alla concessione delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, nei limiti delle risorse assegnate all'investimento.
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Decreto Omnibus, Assonime chiede nuove correzioni: cosa cambia per IVA e imprese
Prosegue l’iter del decreto Omnibus fiscale, lo schema di decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive della riforma tributaria avviata con la legge delega n. 111 del 2023.
Il provvedimento, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, è stato trasmesso alle Camere il 21 luglio ed è stato registrato come Atto del Governo n. 430.
Il testo è ora all’esame delle Commissioni parlamentari competenti. Dopo l’espressione dei pareri, dovrà tornare al Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva, attesa dopo la pausa estiva.
Seguiranno l’emanazione del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nel corso dell’esame parlamentare è intervenuta Assonime che, con un documento del 28 luglio 2026, ha presentato alle Commissioni Finanze di Camera e Senato una serie di osservazioni e proposte.
L’Associazione valuta positivamente il percorso di attuazione della riforma fiscale, ma ritiene necessari ulteriori interventi, soprattutto nella fiscalità d’impresa, per rendere il sistema più semplice, prevedibile e neutrale.
Le richieste riguardano tre aree: le disposizioni già contenute nel decreto Omnibus, alcune misure della legge di Bilancio 2026 e il completamento della riforma del reddito d’impresa.
Omnibus in approvazione: detrazione IVA, chiesta una disciplina transitoria
Uno dei temi principali riguarda l’ampliamento del termine per esercitare la detrazione IVA previsto dall’articolo 12 dello schema di decreto.
La nuova disciplina permetterebbe di detrarre l’imposta e registrare la fattura di acquisto entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Assonime giudica favorevolmente l’estensione, ma segnala la mancanza di una disciplina transitoria per le operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore delle nuove regole.
L’incertezza coinvolge anche i contribuenti che hanno registrato tardivamente le fatture, ritenendo possibile recuperare l’IVA tramite dichiarazione integrativa.
Per evitare contenziosi e disparità di trattamento, Assonime propone due alternative:
- applicare il nuovo termine anche agli acquisti e alle importazioni anteriori all’entrata in vigore del decreto, a condizione che la fattura sia registrata entro la dichiarazione del secondo anno successivo e che non sia ancora scaduto il termine per la dichiarazione integrativa.
- l’applicazione del nuovo regime all’IVA per la quale il diritto alla detrazione è sorto dal 1° gennaio 2024. Per le operazioni precedenti, il recupero dovrebbe comunque essere consentito quando la fattura sia stata registrata entro il termine della dichiarazione integrativa relativa all’anno di ricezione.
Resterebbero ferme le situazioni già definite con accertamenti divenuti definitivi.
Omnibus: Assonime su riallineamento, perdite e avviamento
Tra le altre proposte sul decreto Omnibus figura l’estensione del riallineamento straordinario alle divergenze contabili e fiscali emerse in tutte le operazioni straordinarie fiscalmente neutrali realizzate nel 2024.
Assonime chiede anche di consentire il riallineamento con il metodo per singole fattispecie e di coordinare l’obbligo di data certa previsto per i rendiconti delle stabili organizzazioni.
Sul riporto delle perdite fiscali, l’Associazione propone di limitare le restrizioni ai soli trasferimenti indiretti di controllo effettivamente finalizzati all’utilizzo delle perdite di una cosiddetta “bara fiscale”.
Per i soggetti IAS adopter viene inoltre richiesto il ripristino della deduzione extracontabile dell’avviamento e delle attività a vita utile indefinita, eliminando il vincolo dell’imputazione a conto economico.
Omnibus e Assonime: legge di Bilancio 2026, le modifiche richieste
Assonime interviene anche su alcune misure della legge di Bilancio 2026, considerate potenzialmente distorsive per le imprese.
Per le azioni proprie viene chiesto il ripristino della neutralità fiscale delle differenze tra prezzo di vendita e costo di acquisto.
La rilevanza IRES prevista per il 2026 rischierebbe infatti di penalizzare operazioni che, sul piano contabile, hanno natura patrimoniale.
In alternativa, la neutralità dovrebbe essere mantenuta almeno per le riorganizzazioni societarie fiscalmente neutrali e per i piani di stock option e stock grant.
Per banche e assicurazioni viene proposto un migliore coordinamento dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi, consentendo la circolazione delle franchigie all’interno del consolidato fiscale.
Un’altra richiesta riguarda il ripristino della rateizzazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni d’impresa, almeno per i soggetti IRPEF, così da evitare che un componente maturato in più anni venga tassato interamente in un solo periodo.
Assonime sollecita inoltre un chiarimento sulla decorrenza dell’esenzione da ritenuta per le provvigioni relative ai documenti di viaggio e chiede l’abrogazione del contributo di 2 euro sulle spedizioni di modico valore, ritenuto potenzialmente incompatibile con il diritto dell’Unione europea e sovrapponibile ad altri oneri doganali.
Omnibus e Assonime: reddito d’impresa più vicino al bilancio
La terza area di intervento punta a rafforzare il principio di derivazione dal bilancio e a ridurre le differenze tra valori contabili e fiscali.
Assonime propone di riconoscere integralmente le valutazioni contabili delle commesse infrannuali e ultrannuali e di completare il recepimento fiscale dei principi OIC 34 e IFRS 15, attribuendo rilevanza anche alle stime relative a penali e resi.
Analogo trattamento viene richiesto per i costi di smantellamento, rimozione e bonifica, evitando la separazione fiscale di fondi che nel bilancio sono unitari.
Tra le altre proposte figurano l’estensione della rilevanza fiscale delle correzioni degli errori contabili entro l’approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo, la continuità dei valori fiscali nelle scissioni con scorporo in uscita e l’applicazione del realizzo controllato ai conferimenti in holding familiari quando la soglia qualificata sia raggiunta complessivamente dai conferenti.
L’obiettivo complessivo è ridurre gli adempimenti, limitare le incertezze applicative e rendere il reddito imponibile più coerente con le risultanze di bilancio.
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Conversione Decreto Fiscale: rottamazione tributi locali, quinquies, CPB
Il DDL di conversone del Decreto Fiscale, Decreto n 38/2026 è pubblicato in GU n 117 del 22 maggio.
Tra le novità emendative si sintetizzano:
- l'estensinoe della rottamazione quinquies ai carichi degli enti locali affidati all'ADER,
- le lievi novita per i giorni ditolleranza sulla prima e ultima rata della rottamazione quinquies nazionale,
- i ritocchi al CPB,
- le novità per i pagamenti ai professionisti dalla PA.
Vediamo una sintesi delle principali misure già approvate con DL Fiscale e alcune novità in arrivo.
Conversione Decreto Fiscale: rottamazione, cassa e pos e CPB
I principali emendamenti attesi da professionisti, imprese e contribuenti riguardano modifiche al concordato preventivo biennale (Cpb) per le partite Iva, quali:
- nuovo calendario,
- e soglie per gli incrementi alle proposte anche ai contribuenti finora meno affidabili.
Per la definizione agevolata quinquies, le cui domande si sono appensa chiuse, arriva il correttivo sulla tolleranza dei cinque giorni rispetto a ogni scadenza di versamento ma riguarda solo la prima e l'ultima rata nel casoi in cui il debitore abbia richiesto una rateazione.
Più in dettaglio, relativamente al CPB sono introdotte modifiche prevedendo che per il 2026 i programmi informatici sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026.
Inoltre si modifica l'articolo 9 e al comma 3-bis, dopo la lettera c) per aggiungere:
- «c-bis. del 30 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c-ter. del 35 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.»
Leggi anche CPB 2026-2027: proroga al 31 ottobre e le soglie ISA per i meno meritevoli per gli approfondimenti sul tema.
Per la novità sulla rottamazione quinquies leggi anche: Rottamazione tributi locali: regole e schema IFEL per aderire
Il testo è in vigore dal 23 maggio.
Decreto Fiscale: cosa conteneva la prima versione
Il decreto fiscale convertito in Legge n 88/2026 e in vigore dal 23 maggio nella prima versione poi confermata con le novità emendative su elencate conteneva già:
- Credito d'imposta per le imprese: il decreto introduce una misura di sostegno rivolta alle imprese che prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 35% dell’importo richiesto, destinato alle aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti. In merito a tale misura, il Governo ha intenzione di avviare nei prossimi giorni un tavolo di confronto con le categorie produttive interessate. L’obiettivo è quello di valutare, in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili, anche alla stregua delle osservazioni che saranno ricevute sull’ordine di priorità per il loro utilizzo.
- Operazioni permutative: l’articolo 1, riformulato dal Senato, interviene sulla disciplina concernente la determinazione della base imponibile IVA relativa alle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni. Si prevede che per tali operazioni la base imponibile IVA sia costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi costituiti dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. Si prevede, inoltre, che tale valore non possa essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni. L’articolo in esame propone l’abrogazione delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 che intervengono sulla medesima materia, prevedendo altresì che la nuova disciplina si applichi alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono inoltre dettate disposizioni applicabili ai comportamenti pregressi conformi alla disciplina allora applicabile
- Lavoratori impatriati: si aggiornano i riferimenti normativi relativi al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2027.
- Avviamento negativo: per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, si stabilisce che, in operazioni di cessione d'azienda, la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. La norma si applica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
- Sistemi di garanzia dei depositanti: fino al 31 dicembre 2028, gli interessi derivanti da titoli obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti sono esenti dall'imposta sostitutiva.
- Rinvio contributo spedizioni: l'applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato inferiore a 150€, è differita al 1° luglio 2026. Si tratta di un rinvio tecnico volto a consentire il completamento dell'adeguamento dei sistemi informatici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- Investimenti in beni strumentali: viene soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell'ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo.
- Atleti dilettanti: per i premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026, viene fissata una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300 euro complessivi.
- Riscossione: sono introdotti nuovi termini per la richiesta di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione relativamente a specifiche fattispecie.
- Regime dividendi e PEX: viene ripristinato il regime di esclusione dei dividendi (nella misura del 95% per le società) e della participation exemption (PEX), con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
- Imposta di bollo: per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti aumenta da 100 a 118 euro.
Si rimanda alla legge n 88/2026 di conversione del decreto fiscale per tutte le altre novità.
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Prezzo carburanti: sconti prorogati fino al 22 maggio
In vista della scadenza della riduzione del prezzo dei carburanti approvata con il Decreto Legge n 42/2026 con modifiche al precedente Decreto Legge n 38/2026, il Governo ha approvato un nuovo decreto pubblicato sulla GU n 99 del 30 aprile e già in vigore, con unlteriori misure contro il caro carburanti dal 2 al 10 maggio.
In GU del 9 maggio è stato pubblicato il decreto mef dell'8 maggio che ridetermina le accise per il successivo periodo 11 maggio 22 maggio.
Decreto carburanti ter: cosa contiene
L'articolo 1 del decreto n 63/2026 in considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 2 maggio 2026 e fino al 10 maggio 2026, nelle seguenti misure:
a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri. I medesimi importi sono prorogati fino al 22 maggio prossimo dal Decreto MEF pubblicato nella GU n 106 del 9 maggioCarburanti bis: ricordiamo le misure approvate
Con il D.L. n. 42/2026 in vigore il 4 aprile 2026, ovvero il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Governo era anche intervenuto in maniera sostanziale sull'articolo 8 del precedente D.L. 38/2026, modificandone i fondi e inserendo l'8-bis l'8-quater per ampliare notevolmente le misure di sostegno economico a cittadini e imprese.
Crediti d'imposta per gli investimenti e la transizione energetica
- Il decreto originale DL n 38/2026 riconosceva un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuavano determinati investimenti (relativi agli allegati A e B della Legge 232/2016), ma limitava la spesa totale a soli 537 milioni di euro per l'anno 2026.
- Il D.L. n. 42/2026:
- innalza il limite di spesa da 537 a 1.302,3 milioni di euro per il 2026, specificando che alle imprese spetta l'89,77% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto.
- Introduce un nuovo incentivo (comma 3-bis) per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo, stanziando 57,7 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028. Le agevolazioni spettano alle imprese che hanno rispettato il principio DNSH (non arrecare danno significativo all'ambiente), valevoli primariamente per l'anno 2026 (con risorse estese al 2027 e 2028 per le rinnovabili).
Sconti sui carburanti
- i precedenti sconti sulle accise erano stati infatti adottati con il D.L. 18 marzo 2026, n. 33 successivamente con il D.L. 42/2026 che è intervenuto appositamente per dare continuità a quel taglio, inserendo ex novo nel D.L. 38 un nuovo articolo (l'Art. 8-bis) dedicato all'emergenza carburanti. La riduzione temporanea delle accise per contrastare l'eccezionale rincaro dei prezzi e in particolare, la benzina e il gasolio a 472,90 euro per 1.000 litri, il GPL a 167,77 euro per 1.000 kg, e l'accisa sul gas naturale usato come carburante viene completamente azzerata, ora viene prorogata per altri 21 giorni con il DL del 30 aprile. A seguito di ulteriori decreti sopra specificati gli sconto sono prorogati fino al 22 magio.
Credito d'imposta per l'agricoltura
- Il D.L. 42/2026 aggiunge per le imprese agricole un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta fino al 20% della spesa sostenuta (al netto dell'IVA) per acquistare la benzina e il gasolio necessari all'alimentazione dei mezzi agricoli. Questo credito è cumulabile con altre agevolazioni e non concorre alla formazione del reddito. Si applica esclusivamente agli acquisti di carburante effettuati nel mese di marzo 2026. Il credito maturato può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2026.
Sostegno all'internazionalizzazione
- Si prevede un incremento del cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% dei finanziamenti concessi, quota che sale al 30% per le Piccole e Medie Imprese (PMI). Il supporto è rivolto alle imprese che sostengono iniziative di transizione digitale o ecologica e che, contemporaneamente, hanno subito un impatto negativo (calo di fatturato o rincari energetici) legato al conflitto nell'area del Golfo Persico. Essa si applica alle domande presentate entro il 31 dicembre 2026.
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TUF Testo Unico Finanze: in vigore dal 29 aprile
Entra in vigore il 29 aprile il contenuto del Decreto legislativo n 47/2026 pubblicato in GU n 86 del 14 aprile scorso.
Il decreto reca la riforma del TUF testo unico delle finanze con diverse importanti novità.
Nuovo TUF in vigore dal 29 aprile, sintesi delle novità
Il nuovo TUF in vigore dal 29 aprile contine una riforma organica e alcune norme del codice civile in materia di società di capitali.
Si vuole allineare il TUF al quadro europeo dell’Unione bancaria, riducendo sovrapposizioni e rendendo più efficiente il processo di autorizzazione e vigilanza.
In particolare si tratta della conclusione del percorso avviato con la Legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. Legge Capitali).
Ora si tratterà di attendere i regolamenti attuativi che Consob e Banca d'Italia sono chiamate ad adottare, interpretando le norme.
In sintesi la riforma si muove su quattro direttrici principali:
- competitività dei mercati e l'accesso delle PMI alla quotazione;
- governance delle società quotate;
- riassetto della vigilanza tra Consob e Banca d'Italia;
- introduzione di nuovi istituti, tra cui la società di partenariato.
Dando alcuni dettagli la riforma contiene la razionalizzazione delle categorie di OICR, ridefinendo Sicav e Sicaf secondo la distinzione tra gestione interna/esterna e tra gestori autorizzati e sotto soglia.
Inotrle introduce la società di partenariato, OICR chiuso in forma di S.a.p.A., destinato a convogliare capitali verso private equity e venture capital.
Viene rafforzato il sistema dei controlli, con maggiore coinvolgimento di Banca d’Italia e BCE.
Più in dettaglio la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al Decreto Legislativo n 58/2026 relativamente ai controlli prevede un rafforzamento del ruolo della Banca d’Italia e della BCE in diversi procedimenti autorizzativi.
Occorre dire che la riforma ha ottenuto il benestare di Banca d'Italia che all'ANSA tramite il capo dipartimento vigilanzia bancaria e finanziaria Siani in audizione alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze di Camera e Senato sul decreto legislativo in attuazione della delega della Legge Capitali ha dchiarato "un passaggio importante per favorire l'espansione del mercato dei capitali in Italia".
sottolinenando il livello "molto basso" di capitalizzazione di Borsa delle società italiane negoziate rispetto al Pil.
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Referendum costituzionale 2026: ha vinto il no
I prossimi 22 e 23 marzo gli italiani sono stati chiamati alle urne per il referendum costituzionone sulla riforma della Giustizia.
I seggi saranno aperti come segue:
- nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23,
- nella giornata di lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7 alle ore 15."
Il Ministero dell'Interno, in data 24 febbraio, ha pubblicato il fac simile della scheda elettorale con il quesito.
Per indire il referendum è stato pubblicato sulla GU n 10 del 14 gennaio il DPR 13 gennaio 2026.
In particolare, è indetto il referendum popolare confermativo sul seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025 ?».
Attenzione al fatto che con Decreto 7 febbraio 2026 il quesito è stato come di seguito modificato: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?»
Il testo definitivo del quesito referendario è stato appunto approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2026 "Precisazione del quesito del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare»
In sintesi gi elettori saranno chiamati ad esprimersi su alcune modifiche costituzionali quali la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri, con due distinti Csm, l'istituzione di un'Alta corte disciplinare per i magistrati.
Si evidenzia che il referendum è confermativo o costituzionale, strumento di democrazia diretta permette ai cittadini di esprimersi sull'approvazione di una legge costituzionale o di revisione costituzionale, come previsto dall'articolo 138 della Costituzione.
La legge non entra in vigore poichè ha vinto il NO degli italiani.
A tema referendum è in vigore dal 28 dicembre il DL pubblicato sulla GU n 299/2025 con le nuove regole per votare.
Referendum 2026 per la Riforma della Giustizia vince il no
La Legge n 157/2025 “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, pubblicata in data 30 ottobre 2025 sulla Gazzetta ufficiale n. 253 viene sottoposta al popolo.
Ricordiamo in generale che l’articolo 15 della legge n. 352 del 25 maggio 1970 stabilisce che il referendum va indetto entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, che ha ammesso le richieste referendarie il 18 novembre.La stessa norma prevede che il referendum si svolga in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione.
Per evitare il referendum ed approvare la Legge Costituzionale sulla Giustizia direttamente in Parlamento, la riforma avrebbe dovuto ottenere la maggioranza dei due terzi dei componenti delle Camere, nelle seconde deliberazioni.
Ricordiamo invece che il 18 settembre 2025, l'Aula di Montecitorio ha dato il via libera al provvedimento, in seconda lettura, con 243 sì su 400, quindi al di sotto della soglia dei due terzi.
Al Senato i voti favorevoli sono stati 112, anche qui al di sotto della soglia dei due terzi.
Ne è quindi scaturita la richiesta del referendum confermativo (o costituzionale) ed ora il Governo ha proposto al Presidente della repubblica le date del 22 e 23 marzo prossimi per votare.
Il referendum confermativo (o costituzionale) non richiede un quorum di partecipazione per la sua validità ma è sufficiente la maggioranza dei voti espressi.
A tal proposito il ministero ha pubblicato in data 24 febbraio la scheda elettorale di colore verde per espletare il voto, scarica qui il fac simile.
Leggi anche Referendum 2026: nuove regole e onorari
All'esito delle votazioni il popolo ha votato no alla riforma costituzionale proposta.
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Sospensioni fiscali per il Ciclone Harry: le regioni interessate
E' stato pubblicato in GU del 27 febbraio il DL n 25/2026 approvato dal Governo con interventi per le regioni Sicilia, Calabria e Sardegna colpite dal Ciclone Harry.
In particolare sono stati approvati:
- interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile (decreto-legge)
- deliberazione di protezione civile – Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana
Vediamo cosa contiene il decreto e quali sono le sospensioni fiscali spettanti ai residenti nelle regioni colpite da Harry.
Ciclone Harry e aiuti governativi
Tra gli interventi a sostegno dei residenti e delle imprese dei comuni colpiti dal maltempo ci sono delle misure fiscali e in particolare una sospensione dal 18 gennaio fino al 30 aprile 2026, di:
- versamenti tributari, ritenute, cartelle e adempimenti;
- contributi e premi assicurativi obbligatori.
La sospensione è prevista per i soggetti con residenza o sede legale oppure operativa, in immobili situati nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dal 18 gennaio in poi, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio scorso e che siano:
- danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle autorità competenti entro il 27 febbraio 2026, in conseguenza negli eventi metereologici del 18 gennaio in poi
- danneggiati e per cui, al 27 febbraio 2026, sia stata chiesta la verifica di agibilità ed in esito alla stessa è stato in seguito disposto lo sgombero.
Il Governo con delibera del 26 gennaio pubblicata nella GU n 26/2026 aveva dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi per le tre Regioni e con l’ordinanza del capo della Protezione civile n 1180/2026 pbblicata in G.U. n. 27 del 3 febbraio 2026 era stata effettuata una ricognizione dei territori danneggiati.
Sospensioni fiscali per il Ciclone Harry: le regioni interessate
In generale, sono sospesi tutti i versamenti tributari in scadenza dal 18 gennaio al 30 aprile 2026 (art. 2, comma 3), con esclusione di dazi e accise:
- le ritenute alla fonte a titolo di Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ai sensi degli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973,
- nonché le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale operate dai datori di lavoro in qualità di sostituti d'imposta.
- i pagamenti di cartelle di pagamento e ad altri atti della riscossione, come gli atti di presa in carico delle somme contenute in avvisi di accertamento esecutivi,
- gli adempimenti formali tributari ricadenti nel medesimo periodo.
Sono anche sospesi i versamenti dei contributi e i premi per l’assicurazione obbligatoria.
La ripresa dei versamenti sospesi avverrà, senza sanzioni e interessi e in unica soluzione, entro il 10 ottobre 2026 per tributi e ritenute. Per gli atti della riscossione i termini riprendono a decorrere dalla fine della sospensione
Inoltre, la sospensione si applica anche ai versamenti per l’adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata noto come rottamazione-quater con scadenze nel periodo interessato.
Inoltre, è prevista una proroga di tre mesi di termini e scadenze connessi alla rottamazione-quinquies.
Infine per le società e le imprese delle aree colpite sono sospesi gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 marzo 2026 e i termini per gli adempimenti presso le Camere di commercio fino al 30 aprile 2026.
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Milleproroghe 2026: i principali rinvii approvati
Il Decreto Milleproroghe 2026 viene convertito in Legge n 26/2026 in vigore dal 1° marzo.
Tra le novità approvate in sede di conversione vi è :
- la proroga delle delibere TARI,
- lo slittamento dell'abrogazione dell'IVA per masse,
- la definitività della ricetta elettronica.
Vediamo una sintesi delle proroghe che non hanno subito modifiche e quindi che restano confermate.
Milleproroghe 2026: fase finale della conversione in legge
In sintesi la Legge di conversione del Decreto Milliproroghe contiene tra le altre le seguenti proroghe:
- rinvio termine polizze catastrofali imprese.Il Governo ha prorogato al 31 marzo 2026 gli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali delle imprese. Il termine per la sottoscrizione obbligatoria delle polizze assicurative per le imprese dell’acquacoltura e della pesca, inizialmente fissato al 31 dicembre 2025 dall’articolo 1 del DL n 39/2025 per:
- le imprese (di qualsiasi dimensione) della pesca e dell’acquacoltura;
- le micro e piccole imprese che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (di cui dall’ articolo 5 della legge n. 287/1991) e turistico-ricettive. L’obbligo di sottoscrizione della polizza catastrofale ha la seguente tempistica:
- grandi imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° aprile 2025;
- medie imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° ottobre 2025;
- micro e piccole imprese: l’obbligo entra in vigore dal 1° gennaio 2026;
- imprese della pesca e dell’acquacoltura (di qualsiasi dimensione) e micro e piccole imprese turistico–ricettive e della somministrazione: l’obbligo entra in vigore dal 1° aprile 2026.
- proroga al 31.12.2026 delle garanzie straordinarie del Fondo di garanzia per le PMI. Il Governo conferma il regime straordinario del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, già attivato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Il Fondo quindi, fino a tale data, potrà:
- rilasciare garanzie fino a 5 milioni di euro per singola impresa;
- mantenere le percentuali di copertura già previste:
- 80% per investimenti, start-up e imprese innovative;
- 50% per esigenze di liquidità, senza considerazione del rating dell’impresa.
- proroga delle assemblee societarie da remoto fino al 30 settembre 2026. La bozza del decreto Milleproroghe conferma l’ulteriore spostamento della disciplina introdotta dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18/2020, già rinviata con altre norme precedenti. In particolare, fino al 30 settembre 2026, società ed enti potranno continuare a:
- svolgere assemblee interamente da remoto;
- utilizzare il voto elettronico;
- ricorrere al rappresentante designato per la raccolta delle deleghe;
- operare senza necessità di modifiche statutarie specifiche per tali modalità.
Infine si rinvia l’entrata in vigore al 2027 dei seguenti Testi Unici fiscali:
- Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali ( D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173);
- Testo Unico dei tributi erariali minori ( D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174);
- Testo Unico della giustizia tributaria ( D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175);
- Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33);
- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti ( D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123).
Per il lavoro leggi anche: Bonus assunzioni giovani, donne e Zes: proroghe confermate..
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Ricetta elettronica dematerializzata: tutte le regole 2026
Approvato anche dal Senato il Ddl di conversione del Milleproroghe ora atteso in GU.
Tra le norme il comma 10-quinquies dell’articolo 5, inserito in sede referente dispone l’applicazione a regime delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie, previste dall’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Vediamo i dettagli.
Ricetta elettronica dematerializzata: da quando
Il comma 10-quinquies dell’articolo 5 modifica il comma 6 dell’articolo 4 del D.L. n. 198 del 2022 rendendo permanente l’applicazione prevista fino al 31 dicembre 2025 dalla disposizione oggetto di modifica – delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie, stabilite dagli articoli 2 e 3 dell’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Come previsto dal citato articolo 4, comma 6, del D.L. n. 198 del 2022, tali modalità si applicano anche all’invio del numero di ricetta elettronica (NRE) mediante posta elettronica.
Si ricorda che l’articolo 2 della citata ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile prevede che l’assistito, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, può chiedere allo stesso medico il rilascio del promemoria dematerializzato tramite posta elettronica certificata o tramite posta elettronica ordinaria ovvero l’acquisizione del numero di ricetta elettronica tramite SMS, tramite applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini o tramite comunicazione telefonica.Il successivo articolo 3 dispone che l’assistito, per comunicare i dati della ricetta elettronica alla farmacia prescelta, può ricorrere alla posta elettronica a sms o ad applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini, oppure a mera comunicazione alla farmacia.
Tali modalità, in base alla citata ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022, erano applicabili fino al 31 dicembre 2022, termine prorogato al 31 dicembre 2024 dall’articolo 4, comma 6, del citato D.L. n. 198 del 2022 e, successivamente, al 31 dicembre 2025 dall’articolo 4, comma 12-bis, del D.L. n. 202 del 2024.
Si ricorda, inoltre, che le modalità di utilizzo del promemoria dematerializzato della ricetta elettronica previste dalla citata ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 sono aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall’articolo 3 del decreto MEF 30 dicembre 2020.
L’istituzione della ricetta elettronica ha consentito l’informatizzazione dell’intero processo riguardante la ricetta medica cartacea tradizionale. -
Referendum 2026: nuove regole e onorari
Il Consiglio dei Ministri del 22 dicembre ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026.
Il provvedimento interviene per garantire l’ordinato svolgimento delle tornate elettorali previste per il prossimo anno, ottimizzando le procedure organizzative e i tempi delle operazioni di voto.
Il Decreto è stato pubblicato in GU n 299 del 27 dicembre ed è in vigore dal 28.12.
Leggi anche Riforma della Giustizia: si vota il 22 e 23 marzo.
Referendum 2026: nuove regole e onorari
Le norme rispondono all’esigenza di assicurare la massima partecipazione dei cittadini e l’efficienza della macchina amministrativa in occasione delle scadenze elettorali e referendarie.
Il testo prevede il prolungamento delle operazioni di votazione, stabilendo che per le consultazioni dell’anno 2026 le urne rimangano aperte nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
Tale misura mira a facilitare l’esercizio del diritto di voto, riducendo il rischio di affollamenti presso i seggi e garantendo un tempo congruo per l’afflusso degli elettori.
Il decreto disciplina, inoltre, le modalità di accorpamento di diverse tipologie di consultazioni (cosiddetto election day), al fine di generare risparmi per la finanza pubblica e limitare i disagi per l’attività scolastica nei plessi sede di seggio.
Vengono infine aggiornate le indennità spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e disciplinate le procedure per il riparto delle spese tra lo Stato e gli enti locali interessati.
In particoalre, in ragione del prolungamento delle operazioni di votazione ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano, gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 4 e 5, lett. a) e c), della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento, ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di piu' consultazioni.
In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie ed elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche suppletive relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni politiche suppletive.
In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e di un turno di elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio delle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative.Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì