• Riforme del Governo Meloni

    Approvato il DEF 2024: il calendario UE

    Il Cdm del giorno 9 aprile, tra l'altro, ha approvato il provvedimento noto come DEF Documento di economia e finanza per l'anno 2024. Vediamo i dettagli.

    DEF 2024: i dati diffusi dal Governo

    Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2024.

    Il comunicato del Governo diffuso subito dopo l'approvazione del DEF evidenzia che, in considerazione della necessità di attendere la conclusione dell’iter di approvazione delle nuove regole di programmazione economica dell’Unione Europea, che introducono il Piano fiscale-strutturale di medio termine quale strumento per l’indicazione degli obiettivi di legislatura, il DEF non riporta il profilo programmatico. 

    Inoltre viene precisato che, la tempistica stabilita nelle norme transitorie prevede che il Piano sia approvato entro il 20 settembre prossimo. 

    A legislazione vigente, gli andamenti sono sostanzialmente in linea con il profilo programmatico della NADEF 2023.

    Il DEF contiene inoltre il valore delle politiche invariate.

    Il comunicato stampa riporta anche i seguenti indicatori di finanza pubblica secondo un quadro tendenziale:

    • 2024-Pil 1 – Deficit 4,3 – Debito 137,8
    • 2025-Pil 1,2 – Deficit 3,7 – Debito 138,9
    • 2026-Pil 1,1 – Deficit 3 – Debito 139,8
    • 2027-Pil 0,9 – Deficit 2,2 – Debito 139,6

    Il Ministro Giorgetti al fine di spiegare la risalita del debito pubblico ha dichiarato:

    • "Il debito pubblico in risalita previsto dal Def è pesantemente condizionato dai riflessi per cassa del superbonus nei prossimi anni" ma dopo il 2026 "comincerebbe a scendere"

    Inoltre ha anche sottolineato che l'obiettivo politico del governo in vista della prossima legge di bilancio è "replicare il taglio del cuneo anche nel 2025", aggiungendo che nel DEF "continua ad andare bene anche l'occupazione, prevediamo un tasso di disoccupazione in costante diminuzione".

    Giorgetti, infine, ha ricordato che non è la prima volta che il Def ha solo le stime tendenziali.

  • Riforme del Governo Meloni

    Ddl Semplificazioni 2024: le principali norme

    Con un comunicato del 26 marzo il Ministro della PA Pubblica Amministrazione Zangrillo annuncia il nuovo pacchetto di semplificazioni per cittadini e imprese. 

    In dettaglio, il Consiglio dei ministri ha approvato su proposta del ministro Paolo Zangrillo, un disegno di legge che interviene in diversi settori.

    L’obiettivo non è soltanto quello di realizzare il Pnrr, che impone di rivedere 600 procedure entro il 2026, le prime 200 entro quest’anno, ma di avere una PA capace di erogare servizi a cittadini e imprese all’altezza delle loro aspettative. 

    Zangrillo ha commento il pacchetto di norme come segue: “La semplificazione è un percorso necessario per rendere la Pa più veloce ed efficiente e contribuire così allo sviluppo del Paese. Stiamo lavorando intensamente per migliorare tutti quei meccanismi, quelle procedure, quelle regole che disciplinano il rapporto con i nostri utenti, trasformando la burocrazia da ostacolo in opportunità, in una logica di confronto, di dialogo e di ascolto delle istituzioni e delle associazioni di categoria. Un metodo condiviso che rappresenta la vera novità di questa azione”.

    Il disegno di legge contribuisce al conseguimento degli obiettivi della Missione M1C1-60 del Pnrr.

    Stando al comunicato del 26 marzo, sono in fase di verifica con la Commissione europea, attraverso le competenti strutture del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero per il Pnrr, circa 174 procedure già semplificate.

    Vediamo le principali norme contenute dal provvedimento.

    Ddl Semplificazioni 2024: le principali misure

    Il ddl semplificazioni datato 26 marzo consta di 30 articoli che coprono diversa aree di intervento per imprese e PA.

    Vediamo le principali novità in arrivo.

    Farmacie. Possono somministrare ai maggiori di 12 anni tutti i vaccini, non più solo quello contro il Covid, e offrire maggiori servizi in un’ottica di medicina di prossimità: dalla telemedicina alla possibilità di scegliere il proprio medico curante e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale. Nuova anche l’insegna: accanto alla tradizionale croce verde comparirà la scritta “Farmacia dei servizi”.

    Turismo. Per le auto dei clienti e per prendere in carico le loro valigie, gli alberghi potranno ottenere in via temporanea, una concessione di occupazione di suolo pubblico su porzioni di sedimi stradali, dove allestire parcheggi o piazzole per lo scarico di bagagli che non determinino intralcio alla circolazione. Novità anche per le guide alpine: non dovranno aver lavorato per dieci anni come aspiranti guide. Resta l’obbligo di presentare il certificato di idoneità psico-fisica. Per offrire servizi efficienti ai passeggeri, soprattutto nei periodi dell’anno con maggiori flussi turistici, sono previste anche misure che agevolano il reclutamento del personale marittimo, l’imbarco, lo sbarco e il suo trasbordo.

    Istruzione. Il provvedimento stabilisce che nello stesso anno scolastico uno studente può sostenere gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione. Per la conferma dei contratti a termine viene favorita la continuità lavorativa dei docenti di sostegno, purché rispettino specifici requisiti. Previste procedure più agevoli per l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie, viene introdotto l’obbligo dell’utilizzo di pagelle elettroniche, registro online e protocollo informatico, con un notevole risparmio di tempo per le famiglie. Per l’iscrizione al primo e secondo ciclo, una piattaforma unica consente agli istituti di acquisire dati e documenti dal medesimo sistema informatico.

    Immobili vincolati. Prevista la possibilità di ricorrere al silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire qualora la domanda sia già corredata da autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso prescritti dalla legge, già acquisiti dall’autorità competente, senza ricorrere alla conferenza dei servizi.

    Morte presunta. Per le persone scomparse e presunte morte si riducono i tempi per far rivalere il diritto all’eredità e al possesso o all’uso dei beni. Gli anni necessari per dichiarare la morte passano da dieci a cinque. Dimezzati anche i tempi per la dichiarazione di assenza: un anno dall’ultima notizia anziché due. Diventano più semplici le autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, che possono essere presentate online.

    Donazioni. Si interviene sulla circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni consentendo, con una apposita norma, di agevolare il mercato dei beni provenienti da donazioni, oggi in larga parte bloccato per i timori degli acquirenti di essere destinatari di azioni da parte degli eredi legittimi.

    Autotutela. Si riducono da 12 a 6 mesi i termini entro cui l’amministrazione può provvedere all’annullamento, in autotutela, dei provvedimenti illegittimi.

  • Riforme del Governo Meloni

    Uso del contante 2024: invariata la soglia di 5.000 euro. In arrivo soglia UE

    La legge di bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio non ha previsto novità per la soglia di utilizzo della moneta contante, resta pertanto in vigore l'ultima modifica normativa, ossia quella introdotta con la legge di bilancio 2023 che innalzava tale limite a 5000 a partire dal 1 gennaio 2023.

    Prima di dettagliare la norma riguardante l'uso del contante è importante segnalare che in data 18 gennaio è stato raggiunto un primo accordo tra il Consiglio e il Parlamento UE per un nuovo pacchetto comunitario sull'antiriciclaggio.

    Tra le altre novità in arrivo, vi è l’individuazione di una soglia unionale di 10.000 euro, con la possibilità per i singoli Stati membri di imporre un limite inferiore.

    Vi sarà un controllo obbligatorio anche sulle transazioni occasionali in contanti  tra i 3.000 e i 10.000 euro, con l’identificazione del disponente.

    Uso del contante: soglia a 5.000 euro per il 2024

    Per il 2024 resta in vigore quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023 in merito alla soglia dell'uso del contante.

    Ricordiamo che l'art 49 del decreto legislativo n 231/2007 ai commi 1, 2, 3  recita come segue.

    È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 

    Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. 

    A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. 

    La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.

    Per il servizio di rimessa di denaro ((di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)), la soglia è di 1.000 euro.

    Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro.

    La novità introdotta della legge di bilancio 2023, rimasta invariata nel 2024, va a modificare tale articolo al comma 3-bis stabilendo che a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. 

    A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 5.000 euro.

  • Riforme del Governo Meloni

    Elezione diretta Presidente del Consiglio: approvato il DDL di riforma Costituzionale

    Il Governo, nel Consiglio dei Ministri n 57, ha approvato il Disegno di legge costituzionale con Introduzione dell’elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia”

    Il DDL è composta da 5 articoli che andrebbero a modificare le norme della Costituizione ai fini della attuazione del cambiamento voluto con l'obiettivo di dare stabilità all'Italia.

    In proposito, il Presidente Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di chiusura del Cdm, ha affermato appunto che scopo della riforma costituzionale è quello di dare stabilità all'Italia che dall'inizio della Repubblica ha visto avvicendarsi 68 Governi durati in media un anno e mezzo ciascuno.

    Spetta ora al Parlamento il compito di approvare definitivamente il DDL di riforma costituzionale approvato oggi dal Governo. 

    Elezione diretta del Presidente del Consiglio: 5 punti di riforma

    Il testo approvato oggi dal Governo opera su cinque versanti:

    1. introduce un meccanismo di legittimazione democratica diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, eletto a suffragio universale con apposita votazione popolare che si svolge contestualmente alle elezioni per le Camere, mediante una medesima scheda. Si prevede, inoltre, che il Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera per la quale si è candidato e che, in ogni caso, sia necessariamente un parlamentare;
    2. fissa in cinque anni la durata dell’incarico del Presidente del Consiglio, favorendo la stabilità del Governo e dell’indirizzo politico; 
    3. garantisce il rispetto del voto popolare e la continuità del mandato elettorale conferito dagli elettori, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri in carica possa essere sostituito solo da un parlamentare della maggioranza e solo al fine di proseguire nell’attuazione del medesimo programma di Governo. L’eventuale cessazione del mandato del sostituto così individuato determina lo scioglimento delle Camere;
    4. affida alla legge la determinazione di un sistema elettorale delle Camere che, attraverso un premio assegnato su base nazionale, assicuri al partito o alla coalizione di partiti collegati al Presidente del Consiglio il 55 per cento dei seggi parlamentari, in modo da assicurare la governabilità;
    5. supera la categoria dei senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica, precisando che i senatori a vita già nominati restano comunque in carica.

    Come sottolineato in conferanza stampa, il testo si ispira a un criterio “minimale” di modifica della Costituzione vigente, in modo da operare in continuità con la tradizione costituzionale e parlamentare italiana e da preservare al massimo grado le prerogative del Presidente della Repubblica, figura chiave dell’unità nazionale.

    Vediamo il dettaglio degli articoli.

    DDL Riforma Costituzionale: elezione diretta del Presidente del Consiglio

    La bozza di DDL diffusa in preconsiglio dei Ministri prevece che con l'articolo 1 di Modifica dell’articolo 59 della Costituzione il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione sia abrogato.

    Con l'articolo 2 di Modifica dell’articolo 88 della Costituzione, al primo comma dell’articolo 88 della Costituzione sono soppresse le parole “o anche una sola di esse”.

    Con l'articolo 3 di Modifica dell’art. 92 della Costituzione si prevede di sostituire l'articolo 92 della Costituzione dal seguente:

    “Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un’unica scheda elettorale. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio assegnato su base nazionale garantisca ai candidati e alle liste collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri il 55 per cento dei seggi nelle Camere. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura. Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i Ministri.”.

    Con l'articolo 4 di Modifica dell’art. 94 della Costituzione si prevede all’articolo 94 della Costituzione di approtare le seguenti modifiche: 

    • A) Il terzo comma è sostituito dal seguente: “Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiduciaNel caso in cui non venga approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche quest’ultimo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.”;
    • B) dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente: “In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, il Presidente delle Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha chiesto la fiducia delle Camere."
  • Riforme del Governo Meloni

    Decreto PNRR: il testo in GU e in vigore dal 25 febbraio

    Pubblicato in GU n 47 del 24 febbraio il decreto legge n 13 noto come Decreto PNRR con disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

    Il testo si compone di tre parti:

    1. revisione del sistema della governance del PNRR;
    2. rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal PNRR e dal PNC, accelerazione e semplificazione delle procedure PNRR in vari settori;
    3. attuazione delle politiche di coesione, di politica agricola comune e di politica giovanile.

    Si segnalano, tra l'altro, al Capo VII le Disposizioni urgenti in materia di Giustizia e in particolare all'art 38 Disposizioni in materia di Crisi d'Impresa (Leggi anche Novità in tema di composizione negoziata)

    Decreto PNRR: novità in arrivo

    Con il nuovo decreto si istituisce una nuova struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, sotto l’indirizzo del Ministro delegato, che assorbe le funzioni già esercitate dalla segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e quelle del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale.

    La nuova Struttura eserciterà anche le funzioni di punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR, già esercitate dal servizio centrale per il PNRR presso la Ragioneria generale dello Stato. 

    Inoltre, si riorganizzano le unità di missione PNRR presso le amministrazioni centrali, che potranno anche essere internalizzate e poste all’interno di Direzione Generali già esistenti.

    Si rafforzano i poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni degli impegni finalizzati all’attuazione del PNRR:

    1. si dimezzano i termini per provvedere in caso di inerzia da parte del soggetto attuatore;
    2. si prevede la possibilità che il commissario possa svolgere una pluralità di atti e/o interventi (e non solo un singolo atto) e provvedere all’esecuzione dei progetti PNRR o PNC, assicurando il coordinamento operativo delle varie amministrazioni e soggetti coinvolti.

    In caso di progetti infrastrutturali, si estendono al commissario i poteri propri del commissario straordinario delle grandi opere.

    In caso di dissenso, diniego, opposizione proveniente da un organo idoneo a precludere la realizzazione di un intervento PNRR, si attribuisce il potere di impulso per rimettere la decisione al Consiglio dei Ministri anche al Ministro competente, oltre che alla Struttura di missione PNRR.

    Si introducono disposizioni volte a favorire il controllo e il monitoraggio della spesa degli interventi PNRR e PNC da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.

    – Rafforzamento capacità amministrativa

    Si introducono misure per il rafforzamento della capacità amministrativa dei Ministeri e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l’attuazione di progetti PNRR o PNC.

    Decreto PNRR: le semplificazioni

    Si prevedono disposizioni per l’accelerazione e lo snellimento di procedure in materia di appalti pubblici e grandi opere: 

    • estensione a tutti gli appalti PNRR e PNC, comprese le infrastrutture connesse, delle procedure “supersemplificate” già previste per l’edilizia penitenziaria, ferroviaria e giudiziaria, in materia di conferenza dei servizi, VIA e acquisizione degli assensi dei Beni Culturali; 
    • si dimezzano i termini per l’esproprio e quelli per l’espressione del parere da parte della Conferenza unificata per le opere PNRR e si ampliano le funzioni del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

    Inoltre, si consente all’Agenzia del demanio e al Ministero della difesa di contribuire a progetti PNRR anche attraverso la messa a disposizione di immobili per alloggi universitari, infrastrutture sportive ed energetiche da fonti rinnovabili.

    Si introducono disposizioni volte a semplificare gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici e si facilita la realizzazione della piattaforma digitale nazionale dati (PDND).

    Si semplificano inoltre le procedure di posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga.

    Si rafforzano le competenze della Soprintendenza speciale per il PNRR, che assorbe le funzioni delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio in relazione ai beni coinvolti nelle progettualità PNRR.

    Si introducono disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali, per soddisfare esigenze logistiche delle pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR.

    Decreto PNRR: digitalizzazione

    Si prevedono una serie di disposizioni in materia di giustizia:

    • digitalizzazione degli atti giudiziari e graduale abbandono degli archivi analogici
    • obbligatorietà del deposito telematico dei provvedimenti del giudice; 
    • deposito telematico degli atti relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione; 
    • misure in favore delle imprese in difficoltà attraverso l’implementazione dei piani di rateizzazione del debito fiscale e di accordi transattivi con il Fisco, l’Inail e l’Inps, nonché attraverso misure di semplificazioni per l’accesso alle procedure negoziate. 

    Per la giustizia tributaria, si prevedono misure volte ad accelerare l’estinzione delle controversie oggetto di condono fiscale.

    Si introducono misure in materia di ambiente e sicurezza energetica: procedura semplificata per promuovere gli impianti chimici “integrati”, su scala industriale, volti alla produzione di idrogeno verde e rinnovabile, attraverso la assegnazione dell’istruttoria alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC; rinaturazione dell’area del Po; aumento delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR; utilizzo dei proventi delle aste CO2; disciplina della posa in opera di pannelli solari e installazione di infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili.

    Si potenziano le politiche di coesione e la politica agricola comune, con l’internalizzazione presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’Agenzia per la coesione territoriale.

    Si costituisce presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027, con conseguenti disposizioni organizzative anche relative all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

    Allegati:
  • Riforme del Governo Meloni

    Alluvione Ischia: sospensione versamenti fiscali e contributivi fino al 30.06.2023

    Pubblicato in GU n 283 del 3 dicembre 2022 il Decreto Legge n 186 con interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi eccezionali  verificatisi  nel  territorio  dell'isola  di  Ischia  a partire dal 26 novembre 2022.

    Sinteticamente, il testo prevede le prime misure in favore della popolazione dei Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno, tra le quali:

    • la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari, contributivi o di pagamento delle cartelle di pagamento per i residenti delle zone colpite fino al 30 giugno 2023;
    • la sospensione, fino al 31 dicembre 2022, dei termini processuali e dei giudizi civili e penali presso il Tribunale di Ischia o di altri Tribunali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall’evento alluvionale;
    • la medesima sospensione, fino al 31 dicembre 2022, per i giudizi amministrativi, contabili, tributari e militari;
    • la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione della Sezione distaccata insulare di Ischia, attualmente fissata al 31 dicembre 2022.

    In particolare, in merito alla sospensione  di  termini  in  materia di adempimenti e versamenti tributari  e   contributivi, nonché sospensione  di  termini  amministrativi si prevede che:

    • nei confronti dei soggetti che alla data del  26 novembre  2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede  operativa  nel territorio  dei  Comuni  di  Casamicciola  Terme  e  di  Lacco  Ameno dell'isola di Ischia 
    • sono sospesi i termini dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo  29  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla  medesima  data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. 

    Per il medesimo periodo  sono sospesi:

    a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, e  delle trattenute relative alle addizionali  regionale  e comunale  all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, che i  predetti  soggetti  operano  in  qualità  di sostituti d'imposta, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;
    b) i termini  relativi  agli  adempimenti e ai versamenti dei contributi  previdenziali e  assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli  atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010.
    Sono altresì sospesi i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.
    I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a  un  massimo  di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre  2023. 

    I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e  agli  atti non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli  atti previsti  dall'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.  

    I termini di versamento relativi alle ingiunzioni non ancora  affidati sospesi riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.  

    Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non  eseguiti  per  effetto  delle sospensioni sono effettuati entro il 30 settembre 2023.