• Riforma fiscale

    Invii comunicazioni dal Fisco: quando vengono sospesi

    Con la Circolare n 9/2024  l’Agenzia delle Entrate, ha ulteriormente chiarito alcune delle novità introdotte dal 2024 dalla Riforma Fiscale in atto.

    In particolare, viene evidenziato quali saranno la sospensione estiva e quella natalizia di invii di comunicazioni da parte del Fisco.

    Con il comunicato stampa che ha annunciato l'uscita del documento di prassi le Entrate sinteticamente evidenziano che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non potrà inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno:

    • dal 1° agosto al 31 agosto,
    • dal 1° dicembre al 31 dicembre.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Invii comunicazioni dal Fisco: sospensione estiva e natalizia

    L’articolo 10, comma 1, del decreto Adempimenti introduce due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate

    Si tratta, in particolare: 

    • delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54 bis del DPR n. 633 del 1972 (lettera a); 
    • delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 (lettera b);
    • delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004 (lettera c); 
    • delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”), di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (lettera d). 

    Sul piano temporale, la sospensione dei citati atti riguarda: 

    • il periodo dal 1° al 31 agosto;
    • il periodo dal 1° al 31 dicembre.

    Per effetto della novità durante tali periodi di sospensione è precluso all’Agenzia delle entrate l’invio degli atti in precedenza indicati, ancorché  siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione. A titolo esemplificativo, si ritiene che possano costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza

    • le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute; 
    • l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale;
    • l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo. 

    Il successivo comma 2 dell’articolo 10 del decreto Adempimenti prevede, inoltre, che restano ferme «le disposizioni di cui all’articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248». 

    In considerazione di quanto previsto dal predetto articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge n. 193 del 2016, nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme

    • dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972; 
    • dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973; 
    • derivanti dalla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004. 

    Ciò comporta che, qualora l’Ufficio, ravvisando la sussistenza di ragioni di indifferibilità, nel periodo 1° agosto – 31 agosto invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato effettuato sul modello dichiarativo – ricevuta dal contribuente, ad esempio, il 26 agosto – il termine di 30 giorni, previsto dall’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 per il pagamento delle somme dovute a seguito dell’anzidetta comunicazione, inizierà a decorrere, per effetto della sospensione di cui al comma 17 dell’articolo 7-quater del d.l. n. 193 del 2016, a partire dal 5 settembre e non dalla data di ricezione della stessa. 

    La previsione normativa di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto Adempimenti infine, conferma che la sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle entrate nel periodo 1° agosto– 31 agosto non incide sulla sospensione, prevista dall’articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo93, del decreto legge n. 223 del 2006, relativa al periodo 1° agosto – 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti94 da parte della stessa Agenzia delle entrate oppure da altri enti impositori.

  • Bilancio

    Affrancamento riserve in sospensione d’imposta: si paga una sostitutiva del 10%

    Il Consiglio dei Ministri il 30 aprile ha approvato in via preliminare lo scherma di DLgs. di revisione di IRPEF e IRES, la cui bozza svela una norma sull'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta.

    Vediamo, in sintesi, cosa prevede la norma (art 15 della bozza di Dlgs)  in quesitone sull'affrancamento che, ora passa alle Commissioni competenti per eventuali modifiche o conferme.

    Affrancamento riserve in sospensione d’imposta: novità in arrivo

    Con l'art. 15 rubricato Affrancamento straordinario delle riserve si riaprono, in via straordinaria, i termini per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione non affrancati e delle riserve in sospensione di imposta ancora sussistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2024, previo il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 10%.

    Secondo la norma in bozza, l’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata in quattro rate annuali di pari importo a partire dalla data di scadenza del termine di versamento a saldo delle imposte relative al medesimo periodo d’imposta. 

    Pertanto, l’affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione del relativo tributo.   

    La norma, ancora provvisoria, consente di affrancare le riserve in sospensione d’imposta con il pagamento dilazionato senza interessi, e ciò potrebbe costituire un incentivo determinante per i contribuenti ai fini della scelta.

    Come chiarito dalla Agenzia delle entrate in vari documenti di prassi, l’importo da assoggettare a imposta è quello netto della riserva come risultante dal bilancio.

    Le disposizioni attuative dell’affrancamento saranno dettate con un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma.

  • Dichiarazione IVA

    Dichiarazione tardiva IVA 2024: entro il 29 luglio

    Entro il 29 luglio è possibile presentare la dichiarazione IVA 2024 anno di imposta 2023 detta tardiva, ossia con un ritardo rispetto alla scadenza ordinaria del 30 aprile.

    Attenzione al fatto che, la trasmissione tardiva entro 90 giorni dalla scadenza è possibile con l’applicazione delle sanzioni da 250 a 2.000 euro, a meno che il contribuente, contestualmente alla presentazione tardiva, provveda al ravvedimento operoso con sanzioni ridotte.

    Trascorso il termine ordinario del 30 aprile occorre distinguere due casistiche:

    • dichiarazione IVA tardiva,
    • omessa dichiarazione IVA.

    Dichiarazione IVA 2024: sanzioni per la tardiva

    Ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

    Le dichiarazioni tardive e cioè presentate entro 90 giorni dalla scadenza si considerano valide a tutti gli effetti, fatta salva l’applicazione della sanzione da 250 a 2.000 euro per il ritardo, prevista dall’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997.

    La sanzione è riducibile grazie al ravvedimento operoso con la possibilità di sanare l’irregolarità con una sanzione minima, pari a 25 euro (1/10 del minimo), quando la presentazione avviene nei 90 giorni.

    Sul ravvedimento operoso leggi anche: Ravvedimento operoso 2024: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola.

    Per valutare da quando decorrono i 90 giorni per il calcolo della dichiarazione tardiva è bene tenere conto del termine ordinario di scadenza ossia il giorno 30 aprile, per essere totalmente nella regola in quanto secondo la circolare n. 42/E del 2016, espressamente viene specificato che è tardiva la dichiarazionepresentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario”. 

    Dichiarazione IVA 2024: quando è omessa

    Trascorsi anche i 90 giorni dal termine ordinario del 30 aprile 2024 la dichiarazione IVA si considera omessa.

    Attenzione al fatto che l'omissione non è regolarizzabile, anche se, se la dichiarazione omessa è presentata spontaneamente, ossia in assenza di attività di accertamento della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell’imposta dovuta, anziché dal 120 al 240% ( ai sensi dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 471/1997), con un minimo di 200 euro. 

    Inoltre, può trovare applicazione la causa di non punibilità dell’eventuale correlato reato dichiarativo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000.

    Per i pagamenti IVA leggi: Dichiarazione Iva 2024: termini e modalità di versamento del saldo Iva.