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    Banca d’Italia e lavoratori transfrontalieri: tassazione mista

    Con la Risposta n. 154/2026, pubblicata il 6 agosto 2026, l'Agenzia delle Entrate è tornata su un tema delicato per chi vive in Francia e lavora, anche solo in parte, in Italia: la tassazione degli stipendi corrisposti dalla Banca d'Italia a un dipendente residente oltreconfine. 

    Il documento rettifica la precedente Risposta n. 132 del 2 luglio 2026 e chiarisce due punti chiave

    • da un lato, gli stipendi della Banca d'Italia non godono del regime speciale riservato ai dipendenti pubblici, perché l'istituto non è assimilabile allo Stato o a un ente locale; 
    • dall'altro, senza un rientro quotidiano in Italia non si applica nemmeno il regime dei lavoratori frontalieri. 

    Il risultato è una tassazione "spezzata": imposizione concorrente Italia-Francia per i giorni lavorati in sede, ed esclusiva in Francia per le giornate di lavoro agile.

    Il contribuente coinvolto ha trasferito la residenza fiscale e il centro degli interessi personali in un comune francese di confine, mentre continua a lavorare per una sede della Banca d'Italia situata in una regione italiana limitrofa.

    L'organizzazione del lavoro prevede la presenza fisica in Italia per due giorni alla settimana (di regola lunedì e martedì) e lo svolgimento dell'attività in smart working dalla Francia negli altri giorni, per un totale di cento giornate annue di lavoro agile.

    La domanda posta all'Agenzia riguardava quale regime applicare tra quello previsto per i dipendenti pubblici e quello riservato ai lavoratori frontalieri.

    Perché la Banca d’Italia non rientra tra gli “enti pubblici” della Convenzione

    Il primo nodo riguarda la natura giuridica della Banca d'Italia.

    La Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, prevede all'articolo 19 che le remunerazioni pagate da uno Stato, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale siano tassate esclusivamente nello Stato che le versa. 

    L'Agenzia ha confermato che questa regola non si applica agli stipendi della Banca d'Italia: pur essendo un istituto di diritto pubblico, la Banca opera in piena autonomia e indipendenza rispetto allo Stato, senza poter essere assimilata a un'amministrazione statale, a una regione o a un ente locale. 

    Di conseguenza, i suoi dipendenti non rientrano nella disciplina speciale riservata ai "funzionari pubblici" ma nelle regole ordinarie previste per il lavoro dipendente, cioè nell'articolo 15 della Convenzione.

    Il nodo del regime frontalieri: serve il rientro quotidiano

    Escluso l'articolo 19, restava da capire se al dipendente si potesse applicare il regime speciale dei lavoratori frontalieri, previsto dal paragrafo 4 dello stesso articolo 15, che prevede la tassazione esclusiva nel solo Stato di residenza. 

    Qui arriva la correzione più rilevante rispetto alla risposta precedente: l'Agenzia ricorda che per essere considerato "lavoratore frontaliere" non basta risiedere e lavorare nelle zone di confine, ma è necessario recarsi, in linea di principio, quotidianamente nell'altro Stato per svolgere la prestazione, come già precisato dalla Circolare n. 25/E del 2023. 

    Nel caso esaminato, il dipendente si sposta in Italia solo due giorni a settimana e lavora da remoto per il resto del tempo: una modalità che, per l'Agenzia, non soddisfa il requisito del rientro quotidiano e quindi esclude l'applicazione del regime frontalieri.

    Le conseguenze pratiche: tassazione differenziata per giorno di lavoro

    Escluse sia la disciplina dei funzionari pubblici sia quella dei frontalieri, la soluzione individuata dall'Agenzia comporta una tassazione "spezzata" in base al luogo di svolgimento della prestazione, secondo le regole ordinarie dell'articolo 15, paragrafo 1:

    Modalità di lavoro Luogo della prestazione Regime fiscale applicabile
    Lavoro in presenza (2 giorni/settimana) Italia Tassazione concorrente Italia-Francia, con credito d'imposta riconosciuto in Francia
    Lavoro agile / smart working Francia Tassazione esclusiva in Francia

    Per i giorni lavorati fisicamente in Italia si applica quindi la tassazione concorrente: il reddito viene tassato sia in Italia, come Stato della fonte, sia in Francia, come Stato di residenza, che dovrà eliminare la doppia imposizione riconoscendo un credito secondo le regole dell'articolo 24 della Convenzione.

    Per le giornate di lavoro agile svolte da casa, in Francia, la tassazione è invece esclusiva francese, poiché la prestazione lavorativa si considera svolta dove il dipendente è fisicamente presente mentre lavora.

    Questo chiarimento assume particolare rilievo alla luce della diffusione dello smart working transfrontaliero: aziende ed enti pubblici con dipendenti residenti all'estero e modalità di lavoro ibride dovranno monitorare con attenzione i giorni di effettiva presenza in Italia e quelli di lavoro da remoto, per applicare correttamente le ritenute e comunicare al lavoratore la corretta suddivisione del reddito da dichiarare nei due Paesi.

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    Impatriati ex frontalieri: nuovi chiarimenti dall’Agenzia

    Il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati continua a generare quesiti applicativi di rilievo per datori di lavoro e consulenti, soprattutto nei casi in cui il rientro in Italia avvenga dopo un periodo di residenza fiscale all’estero, ma con attività lavorativa già svolta nel territorio nazionale. 

    Un recente chiarimento dell’Amministrazione finanziaria  nella Risposta 12 del 20 gennaio 2026 affronta il caso del lavoratore che, pur avendo trasferito la residenza all’estero, ha continuato a prestare la propria attività in Italia come frontaliero, per poi rientrare stabilmente nel territorio dello Stato.

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    Il caso in esame

    La fattispecie esaminata riguarda un lavoratore dipendente che, dopo essersi trasferito all’estero e aver acquisito la residenza fiscale fuori dall’Italia, ha continuato a svolgere quotidianamente la propria attività lavorativa presso una sede italiana del datore di lavoro. 

    Durante il periodo di permanenza all’estero, il soggetto ha adempiuto agli obblighi dichiarativi nel Paese di residenza, mantenendo tuttavia un legame professionale costante con il territorio italiano. In prossimità del rientro definitivo in Italia, il lavoratore ha chiesto se tale circostanza potesse precludere l’accesso al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, come modificato dalla legge 23 settembre 2025, n. 132.

     Il dubbio interpretativo si è concentrato, in particolare, sul requisito della pregressa residenza all’estero e sulla rilevanza del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa nel periodo antecedente al rientro.

    La decisione dell’Agenzia

    Nel chiarire il caso, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che la disciplina agevolativa richiede la verifica di presupposti oggettivi e soggettivi ben definiti, tra cui l’effettivo trasferimento della residenza fiscale e il rispetto del periodo minimo di permanenza all’estero. 

    È stato precisato che la norma non introduce alcuna preclusione legata al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa durante il periodo di residenza estera, purché risulti soddisfatto il requisito temporale della non residenza fiscale in Italia.

    Tale impostazione risulta coerente con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le agevolazioni fiscali devono essere interpretate in modo conforme alla ratio incentivante della norma, valorizzando la sostanza economica delle situazioni e non elementi meramente formali. 

    In questa prospettiva, anche la Corte di cassazione ha più volte affermato che, in assenza di espresse limitazioni normative, non possono essere introdotti vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore. 

    L’interpretazione fornita consente dunque di ritenere ammissibile l’accesso al regime agevolato anche per i lavoratori che abbiano operato come frontalieri, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti richiesti, inclusi quelli relativi alla qualificazione professionale e alla durata del periodo di residenza estera. 

    Per i datori di lavoro e i consulenti, il chiarimento rappresenta un punto di riferimento operativo importante nella gestione dei rientri dall’estero e nella corretta applicazione delle agevolazioni fiscali connesse, riducendo il rischio di contenzioso e favorendo una pianificazione più consapevole dei rapporti di lavoro agevolati

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    Tassazione in Italia anche per premi maturati all’estero: regole ADE

    Cosa accade quando un dipendente riceve un premio da una società estera, ma al momento dell’erogazione è fiscalmente residente in Italia? 

    È questo il dubbio trattato nella Risposta a interpello n. 199/2025, recentemente pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, che rettifica la posizione precedentemente assunta nella Rispota n 81/2025. Leggi anche: Bonus dipendenti maturati in diversi Paesi: il trattamento fiscale.

    Nel caso dell'interpello n 199/2025 una società tedesca, con stabile organizzazione in Italia, ha sottoposto il caso di un dipendente coinvolto in un Long Term Cash Bonus Plan.

    Il lavoratore aveva maturato un premio triennale mentre era impiegato nel Regno Unito, ma ha poi trasferito la residenza fiscale in Italia prima della data di erogazione effettiva del bonus. 

    Il premio oggetto di interpello rientrava in un piano di incentivazione triennale, con erogazioni successive legate alla permanenza in azienda (vesting period) e il bonus è stato incassato dopo il trasferimento in Italia.

    Vediamo i dettagli della risposta ADE.

    Tassazione in Italia anche per premi maturati all’estero

    L'Agenzia supera e corregge la precedente posizione espressa con l’interpello n. 81/2025 puntando l'attenzione sulla residenza fiscale al momento della percezione del bonus.

    In particolare, nella risposta n 81 l’Agenzia aveva dostenuto che, ai fini convenzionali, la residenza andasse verificata con riferimento al momento della maturazione del reddito e non a quello dell’incasso, ora cambia rotta.

    Oggi con la risposta n 199 viene chiarito che l'intero importo del bonus è tassabile in Italia se il dipendente è fiscalmente ivi residente, nel momento in cui riceve l’emolumento, anche se parte della prestazione lavorativa è stata svolta all’estero.

    L’art. 51 del TUIR prevede infatti il principio di onnicomprensività, secondo cui sono imponibili tutte le somme percepite "in relazione al rapporto di lavoro", a prescindere dal periodo in cui si sono maturate.

    La risposta richiama l’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito: la potestà impositiva spetta sia allo Stato della residenza sia a quello della fonte, ma spetta all’Italia eliminare la doppia imposizione tramite il credito d’imposta.

    La stabile organizzazione italiana dovrà effettuare le ritenute su tutti i bonus erogati, anche se maturati in periodi di lavoro svolto all’estero. 

    Attenzione al fatto che, se le ritenute non sono state applicate in passato in base a quanto indicato nella risposta n. 81/2025, non saranno applicate sanzioni se si provvede ora ai versamenti, grazie alla tutela prevista dallo Statuto del contribuente (art. 10, c. 2, L. 212/2000).

    Il chiarimento offre una tutela importante per le aziende: nessuna sanzione o interesse sarà dovuto se il comportamento errato è stato adottato in buona fede seguendo una precedente indicazione dell’Agenzia.

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    Residenza estera e risparmio amministrato: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

    Con la Risposta a interpello n. 208 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, per un contribuente che trasferisce la propria residenza fiscale all’estero, di continuare a usufruire del regime del risparmio amministrato su un deposito titoli detenuto presso un intermediario italiano.

    Il caso riguarda un cittadino italiano che, dal gennaio 2025, si è trasferito in Thailandia iscrivendosi all’AIRE e ottenendo un visto di residenza decennale, mantenendo un deposito titoli in Italia per il quale aveva già optato per il regime amministrato.

    L’istante chiedeva se fosse obbligatorio il passaggio al regime dichiarativo e se tale passaggio comportasse la tassazione delle eventuali plusvalenze “latenti” sui titoli.

    Il quadro normativo di riferimento

    Il regime del risparmio amministrato è disciplinato dall’articolo 6 del D.Lgs. 461/1997, mentre il regime dichiarativo è regolato dall’articolo 5 dello stesso decreto.
    Per i soggetti non residenti, il regime amministrato costituisce il regime naturale: l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è applicata direttamente dagli intermediari, anche senza esercizio dell’opzione, salvo facoltà di rinuncia con effetto dalla prima operazione successiva.

    La normativa prevede che l’opzione possa essere revocata entro la fine dell’anno solare con effetto dall’anno successivo e che tale revoca non costituisca evento realizzativo ai fini delle imposte sui redditi. Pertanto, il semplice passaggio da regime amministrato a dichiarativo non genera tassazione sulle plusvalenze maturate e non realizzate.

    Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

    Nel rispondere all’interpello, l’Agenzia ha precisato che il contribuente, anche dopo il trasferimento all’estero, può continuare a mantenere il deposito titoli in regime di risparmio amministrato, senza obbligo di passaggio al regime dichiarativo.

    In caso di volontaria revoca dell’opzione, l’operazione resta fiscalmente neutra: le eventuali plusvalenze latenti non vengono tassate fino alla loro effettiva realizzazione mediante cessione o rimborso dei titoli.

    Resta comunque ferma la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di effettuare controlli per verificare la corretta qualificazione fiscale della fattispecie in base agli elementi di fatto.

    Implicazioni pratiche per i contribuenti non residenti

    Questo chiarimento è particolarmente rilevante per i cittadini italiani che si trasferiscono all’estero ma mantengono investimenti finanziari in Italia.
    La conferma che il regime amministrato resta applicabile in automatico, e che il passaggio al dichiarativo è una facoltà e non un obbligo, consente di evitare adempimenti aggiuntivi e di pianificare con maggiore flessibilità la gestione del portafoglio titoli.

    Per chi opta per il regime amministrato, l’intermediario italiano continuerà a trattenere e versare l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate, semplificando gli obblighi dichiarativi in Italia.

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