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Rendicontazione di sostenibilità: il nuovo calendario
Pubblicata sulla Gazzetta europea del 16 aprile, è in vigore la Direttiva n 2025/794 del 14 aprile del Parlamento e del Consiglio europeo con novità per la rendicontazione di sostenibilità.
Essa modifica il calendario degli obblighi dettati dalle direttive sui rendiconti di sostenibilità (2022/2464) e sul dovere di diligenza (2024/1760).
Viene fissato un rinvio di due anni per le società che sarebbero state obbligate alla rendicontazione di sostenibilità dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2026
Rendicontazione di sostenibilità: il nuovo calendario
La direttiva 2025/794 con il nuovo calendario è la prima parte del pacchetto elaborato dalla Commissione Ue per "alleggerire" gli obblighi sulla sostenibilità.
Sono vincolate alla rendicontazione Esg:
- grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico con una media di oltre 500 dipendenti occupati durante l’esercizio
- enti di interesse pubblico che costituiscono imprese madri di un grande gruppo con una media, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio, di oltre 500 dipendenti occupati durante l’esercizio.
Si attende con grande interesse quante e quali semplificazioni la Commissione Ue vorrà introdurre ma l'avvento del pacchetto Omnibus del 26 febbraio potrebbe far emergere una più ampia diffusione della rendicontazione volontaria, con un conseguente maggiore coinvolgimento dei professionisti.
Tale aspetto è stato recentemente affrontato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, in un documento intitolato «ESRS VSME. Rendicontazione di sostenibilità volontaria per Pmi e microimprese».
Come evidenziato dal comunicato del CNDCEC, con il documento suddetto se ne aggiorna uno precedente del marzo 2024, rivedendolo ampiamente in base ai recenti sviluppi di prassi e di normativa, anche alla luce delle proposte dell’Omnibus simplification Package on sustainability.
Il nuovo studio vuole approfondire la relazione e il movimento bidirezionale tra i sustainability issues e la governance delle aziende – nella loro dimensione concettuale e funzionale –, nell’ottica di ripensare e migliorare gli adeguati assetti “organizzativi, amministrativi e contabili” (OAC) e potenziare così le connessioni dell’organizzazione con i suoi interlocutori, soprattutto col sistema bancario e creditizio. La riflessione muove dalla considerazione della centralità della sostenibilità nel consolidamento della continuità aziendale e nella valutazione dell’impresa.
Il contributo dei commercialisti comprende tre parti cui si rimanda per approfondimento, ma è bene evidenziare che sull’Omnibus Package, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, e il Consigliere nazionale delegato allo Sviluppo sostenibile, Gianluca Galletti, hanno sottolienato che sia “condivisibile la scelta dell’organo esecutivo europeo di confermare gli obiettivi sostanziali della sostenibilità quali elementi imprescindibili”, rimarcando però che ”quando il cambiamento non è condiviso e non è graduale, non è neanche prevedibile nelle sue conseguenze, anche quelle più immediate, e viene perciò a configurarsi, esso stesso, quale elemento di rischio da mitigare, da gestire. Ecco perché siamo convinti delle opportunità offerte da una rimodulazione e da una semplificazione normativa ma, allo stesso tempo, crediamo occorra rimarcare l’importanza di spingere verso l’integrazione volontaria della sostenibilità nei processi aziendali, per non farci trovare impreparati – e guardiamo tanto alle imprese quanto ai loro consulenti – quando si manifestino gli effetti di rischi ESG ben visibili, ad esempio, nelle possibili conseguenze generate dalla diffusione di politiche commerciali protezionistiche con relative pressioni inflazionistiche e acredini nelle relazioni internazionali”.
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Revisori di Sostenibilità: come fare domanda di abilitazione
In Gazzetta Ufficiale del 3 marzo il Decreto MEF del 19 febbraio con contenuto e modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché contenuto, modalità e termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel registro.
Il MEF ha aggiornato le FAQ sul tema precisando che in sede di prima applicazione il D.M. 19 febbraio 2025 prevede due fasi:
- Fase 1: a decorrere dal 4 marzo 2025 (data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale) possono presentare domanda di abilitazione ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 soltanto i revisori iscritti impiegati presso società di revisione (già) titolari di incarichi di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria (ex DNF) conferiti ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del D.lgs. 254/2016 da parte di soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 125/2024. Anche in ragione del numero esiguo dei soggetti coinvolti, la domanda di abilitazione deve essere predisposta manualmente compilando l’apposito modulo disponibile nella sezione pubblica del sito istituzionale della revisione legale dedicata alla sostenibilità;
- Fase 2: in applicazione dell’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024, i revisori iscritti nel Registro, entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità (vedi Circolare MEF n. 37/2024) potranno presentare domanda ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 compilando direttamente on-line l’apposito modulo disponibile nell’Area Riservata del Portale Revisori.
Più precisamente, la data iniziale per la trasmissione delle domande sarà indicata con apposita determina emanata dal Ragioniere Generale dello Stato al termine delle necessarie implementazioni informatiche al Portale Revisori che si concluderanno presumibilmente nei mesi di agosto/settembre 2025.
Il decreto di cui si tratta consta di 9 articoli, vediamo i principali contenuti.
Revisori di sostenibilità: requisiti per l’abilitazione
In particolare, si prevede che ai sensi dell'art 2 comma 1 del presente decreto possono chiedere l'abilitazione i seguenti soggetti:
- a) i revisori legali iscritti nel registro in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter del decreto legislativo, inclusi i soggetti che non si sono avvalsi del regime transitorio di cui alla successiva lettera d);
- b) i revisori di uno Stato membro e di un Paese terzo secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo;
- c) le imprese di revisione legale di uno Stato membro dell'Unione europea secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera f-bis) del decreto legislativo;
- d) i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina transitoria di cui all'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.
Revisori di Sostenibilità: la domanda di abilitazione
Nella domanda di abilitazione i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), indicano, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) l'indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico;
- d) il numero di iscrizione al registro dei revisori legali;
- e) gli eventuali provvedimenti in essere assunti ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettere e) e g) del decreto legislativo;
- f) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet dell'eventuale società di revisione presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore;
- g) ogni altra eventuale iscrizione/abilitazione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
- h) la sussistenza dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo;
- i) l'eventuale rete di appartenenza, così come definita nell'art. 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo e nel Regolamento attuativo di cui all'art. 10, comma 13, del decreto
legislativo; - l) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
- m) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione previsto di euro 50 indicando gli estremi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento;
- n) di aver svolto il tirocinio previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo;
- o) di aver superato l'esame previsto dall'art. 4, comma 3-ter) del decreto legislativo.
La domanda di abilitazione, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato, deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo.
La domanda di abilitazione per i revisori di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) deve contenere le informazioni di cui al comma 1, alle lettere da a) a m), nonché la dichiarazione di aver assolto gli obblighi formativi previsti dall'art. 18, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.
Il contenuto della domanda di abilitazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) è stabilito con successivo decreto predisposto in conformità a quanto previsto dai regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b) e comma 4, lettera f-bis) del decreto legislativo.
I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e d), al momento della richiesta di abilitazione sono tenuti al versamento di un contributo fisso a copertura delle spese amministrative e di segreteria pari ad euro 50,00. L'importo del contributo potrà essere rideterminato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il contributo è versato con le modalità previste nell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023.
In deroga a quanto previsto dal comma 2, i soggetti di cui all'art. 4, comma 3, versano il contributo di cui al comma 1 mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato al soggetto di cui all'art. 21, comma 2 del decreto legislativo.Revisori di Sostenibilità: presenta la domanda e i costi
La domanda deve essere predisposta attraverso la compilazione e la trasmissione on-line di apposito modulo disponibile nell'area riservata del sito istituzionale della revisione legale accessibile mediante le diverse modalità di autenticazione personale.
Con determina del Ragioniere generale dello Stato è fissato il termine iniziale per l'invio delle domande di abilitazione di cui al comma 1.
In deroga a quanto previsto al comma 1 e al fine di consentire il rilascio dell'attestazione di sostenibilità ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all'art. 18, comma 1 del citato decreto legislativo, da designare quali responsabili dell'esecuzione dell'incarico di attestazione della sostenibilità, possono presentare domanda di abilitazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.La domanda di abilitazione, anche in ragione del numero esiguo dei soggetti coinvolti, deve essere predisposta manualmente attraverso la compilazione di apposito modulo reso disponibile nella sezione pubblica del sito istituzionale della revisione legale dedicata alla sostenibilità e trasmessa a mezzo Posta elettronica certificata.
Revisori di Sostenibilità: valutazione delle domande e provvedimento di abilitazione
Relativamente alla valutazione delle domande esse sono esaminate entro centocinquanta giorni dalla data di ricezione.
Il Ministero dell'economia e delle finanze se accerta l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l'abilitazione, ne da' comunicazione al richiedente secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non superiore a trenta giorni per sanare le carenze. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto dal comma 1 per il compimento dell'istruttoria e' sospeso.
Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, dispone, con provvedimento motivato, il diniego all'abilitazione.
Il provvedimento di abilitazione è assunto dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, che provvede altresì, entro il termine di cui al comma 1, all'annotazione dell'abilitazione nel registro assicurandone la pubblicità.L''abilitazione allo svolgimento dell'attività di attestazione della sostenibilità decorre dalla data del provvedimento di abilitazione di cui all'art. 6, comma 4, ovvero, per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), dalla data di avvenuta ricezione della domanda di abilitazione così come indicata nel relativo provvedimento di abilitazione.
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Rendicontazione sostenibilità: Pacchetto Omnibus UE per maggiore efficienza
Con un avviso del 26 febbraio la Commissione europea informa di aver adottato nuove proposte che ridurranno la burocrazia e semplificheranno le regole dell'UE per cittadini e aziende, si tratta del pacchetto omnibus sulla sostenibilità.
In particolare viene esposta la visione della Commissione per rendere l'economia dell'UE più prospera e competitiva, basandosi sulle raccomandazioni del rapporto Draghi.
Il comunicato specifica che per riacquistare competitività e liberare la crescita, l'UE deve promuovere un ambiente imprenditoriale favorevole e garantire che le aziende possano prosperare.
I primi due cosiddetti pacchetti Omnibus di misure di semplificazione mirano a raggiungere questo obiettivo.
Attenzione al fatto che le misure concentreranno gli obblighi di rendicontazione della sostenibilità sulle aziende più grandi che hanno maggiori probabilità di avere i maggiori impatti sulle persone e sull'ambiente, e assicureranno che non gravino sulle aziende più piccole.
Questo primo pacchetto comprende i passaggi per:
- rendere la rendicontazione della sostenibilità più accessibile ed efficiente,
- semplificare la due diligence per supportare pratiche aziendali responsabili,
- rafforzare il meccanismo di adeguamento delle frontiere del carbonio per un commercio più equo,
- sbloccare le opportunità nei programmi di investimento europei.
Le proposte saranno ora sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio per la loro valutazione e adozione.
Rendicontazione sostenibilità: Pacchetto Omnibus UE per maggiore efficienza
Sul sito istituzionale della Commissione UE si legge che il nuovo pacchetto di proposte mira a semplificare le norme dell'UE, stimolare la competitività e liberare capacità di investimento aggiuntiva.
La Commissione si è posta il chiaro obiettivo di realizzare uno sforzo di semplificazione riducendo gli oneri amministrativi di almeno il 25% e quelli per le PMI di almeno il 35% entro la fine del presente mandato.
Riunendo le proposte relative ad ambiti legislativi collegati tra loro, questi primi pacchetti "omnibus" puntano a una semplificazione di vasta portata nei settori dell'informativa sulla finanza sostenibile, del dovere di diligenza ai fini della sostenibilità, della tassonomia dell'UE, del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e dei programmi di investimento europei.
Le proposte ridurranno la complessità dei requisiti dell'UE per tutte le imprese, e in particolare per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, e porranno al centro del nostro quadro normativo le imprese più grandi, che presumibilmente hanno un impatto maggiore sul clima e sull'ambiente, consentendo comunque alle imprese di accedere a finanziamenti sostenibili per la transizione pulita.
Se adottate e attuate come previsto oggi, secondo una stima prudenziale le proposte apporteranno risparmi complessivi in termini di costi amministrativi annuali di circa 6,3 miliardi di € e mobiliteranno capacità aggiuntive di investimento pubblico e privato pari a a 50 miliardi di € a sostegno delle priorità politiche.
Nello specifico, le principali modifiche nel settore dell'informativa sulla sostenibilità (direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) e tassonomia dell'UE) consentiranno di:
- esonerare circa l'80% delle imprese dall'ambito di applicazione della suddetta direttiva, concentrando gli obblighi di informativa sulla sostenibilità sulle imprese di più grandi dimensioni che hanno forti probabilità di avere gli effetti maggiori sulle persone e sull'ambiente;
- garantire che gli obblighi di informativa sulla sostenibilità per le grandi imprese non si ripercuotano sulle imprese più piccole delle loro catene del valore;
- posticipare di due anni (fino al 2028) gli obblighi di informativa per le imprese che attualmente rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD e che sono tenute a comunicare le informazioni a partire dal 2026 o dal 2027;
- ridurre l'onere degli obblighi di informativa relativi alla tassonomia dell'UE e limitarlo alle imprese di dimensioni maggiori (corrispondenti all'ambito di applicazione della CSDDD), mantenendo la possibilità di informativa su base volontaria per le altre grandi imprese nel futuro ambito di applicazione della CSRD. Si prevede che questa riduzioni comporti notevoli risparmi sui costi delle imprese, consentendo nel contempo alle imprese che desiderano accedere alla finanza sostenibile di continuare a comunicare informazioni;
- introdurre l'opzione di comunicare informazioni sulle attività parzialmente allineate alla tassonomia, promuovendo una graduale transizione ambientale delle attività nel corso del tempo, in linea con l'obiettivo di aumentare il finanziamento della transizione per aiutare le imprese nel loro percorso verso la sostenibilità;
- introdurre una soglia di rilevanza finanziaria per la comunicazione in materia di tassonomia e ridurre di circa il 70% i modelli da utilizzare per la presentazione delle informazioni;
- semplificare i criteri DNSH ("non arrecare un danno significativo") più complessi per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento in relazione all'uso e alla presenza di sostanze chimiche, in particolare quelli che si applicano orizzontalmente a tutti i settori economici nell'ambito della tassonomia dell'UE, come primo passo per rivedere e semplificare tutti i criteri suddetti;
- adeguare, tra l'altro, il principale indicatore chiave di prestazione basato sulla tassonomia per le banche, il Green Asset Ratio (GAR). Le banche potranno escludere dal denominatore del GAR le esposizioni relative a imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione futuro della CSRD (ossia imprese con meno di 1000 dipendenti e con un fatturato inferiore a 50 milioni di €).
Pacchetto Omnibus UE Sostenibilità: dovere di diligenza nella sostenibilità
Il comunicato evidenzia che le principali modifiche nel settore del dovere di diligenza ai fini della sostenibilità mireranno a:
- semplificare gli obblighi in materia di dovere di diligenza ai fini della sostenibilità affinché le imprese interessate possano evitare complicazioni e costi inutili, ad esempio concentrando gli obblighi di dovuta diligenza sui partner commerciali diretti, nonché portando da uno a cinque anni la frequenza delle valutazioni periodiche e del monitoraggio dei partner, con valutazioni ad hoc ove necessario;
- ridurre gli oneri e gli effetti negativi per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione limitando la quantità di informazioni che possono essere richieste nell'ambito della mappatura della catena del valore da parte delle grandi imprese;
- aumentare ulteriormente l'armonizzazione degli obblighi di dovuta diligenza per garantire condizioni di parità nell'UE;
- eliminare le condizioni di responsabilità civile dell'UE, preservando nel contempo il diritto delle vittime al pieno risarcimento dei danni causati dal mancato rispetto delle norme e proteggendo le imprese dal dover pagare risarcimenti eccessivi, nel quadro dei regimi di responsabilità civile degli Stati membri;
- concedere alle imprese più tempo per prepararsi a conformarsi ai nuovi obblighi rinviando di un anno (al 26 luglio 2028) l'applicazione degli obblighi relativi al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità per le imprese più grandi e anticipando contestualmente di un anno (al luglio 2026) l'adozione delle linee guida.
Pacchetto Omnibus UE Sostenibilità: modifiche al CBMA
Viene evidenziato che le principali modifiche del CBAM potrebbe essere:
- esentare i piccoli importatori dagli obblighi CBAM, per lo più PMI e persone fisiche. Si tratta di importatori di piccole quantità di merci CBAM, che rappresentano quantità molto ridotte di emissioni incorporate che entrano nell'Unione da paesi terzi. Per conseguire questo risultato viene fissata una nuova soglia annua cumulativa CBAM pari a 50 tonnellate per importatore, che elimina gli obblighi CBAM per circa 182 000 importatori ovvero il 90% di essi, per lo più PMI, pur continuando a coprire oltre il 99% delle emissioni dell'ambito di riferimento;
- semplificare le norme per le imprese che rimangono nell'ambito di applicazione del CBAM: per quanto riguarda le procedure di autorizzazione dei dichiaranti CBAM e le norme relative agli obblighi CBAM, compresi il calcolo delle emissioni incorporate e gli obblighi di rendicontazione;
- rendere il CBAM più efficace a lungo termine, rafforzando le norme contro le elusioni e gli abusi;
- questa semplificazione precede l'estensione del CBAM ad altri settori ETS in futuro, in particolare alle merci a valle, che sarà seguita da una nuova proposta legislativa sull'estensione dell'ambito di applicazione del CBAM all'inizio del 2026.
Pacchetto Omnibus UE Sostenibilità: liberare opportunità di investimento
La Commissione propone inoltre una serie di modifiche per semplificare e ottimizzare il ricorso a diversi programmi di investimento, tra cui InvestEU, il FEIS e strumenti finanziari preesistenti.
InvestEU, il principale strumento di condivisione del rischio dell'UE a sostegno degli investimenti prioritari all'interno dell'Unione, svolge un ruolo fondamentale nell'affrontare gli ostacoli finanziari e nel guidare gli investimenti necessari per la competitività, la ricerca e l'innovazione, la decarbonizzazione, la sostenibilità ambientale e le competenze. Attualmente quasi il 45% delle sue operazioni sostiene obiettivi climatici.
Le modifiche proposte sono:
- aumentare la capacità di investimento dell'UE utilizzando i rendimenti degli investimenti passati, nonché ottimizzare l'uso dei fondi ancora disponibili nell'ambito degli strumenti preesistenti, consentendo così di mettere a disposizione delle imprese maggiori finanziamenti. Ciò dovrebbe mobilitare circa 50 miliardi di € di investimenti pubblici e privati supplementari. L'aumento della capacità di InvestEU sarà utilizzato principalmente per finanziare attività più innovative a sostegno di politiche prioritarie, come la bussola per la competitività e il patto per l'industria pulita;
- mettere gli Stati membri in grado di contribuire più facilmente al programma per sostenere le proprie imprese e mobilitare investimenti privati;
- semplificare i requisiti amministrativi per i partner esecutivi, gli intermediari finanziari e i destinatari finali, in particolare le PMI. Si prevede che le misure di semplificazione proposte generino risparmi sui costi per 350 milioni di €.
Pacchetto Omnibus UE Sostenibilità: prossimi passaggi
Il prossimo futuro vedrà che le proposte legislative siano trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio affinché siano esaminate e adottate.
Le modifiche
- della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD),
- della direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD),
- del regolamento sulla tassonomia e del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)
entreranno in vigore una volta che i colegislatori avranno raggiunto un accordo sulle proposte e dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE.
In linea con la comunicazione sulla semplificazione e l'attuazione pubblicata l'11 gennaio 2024, la Commissione invita i colegislatori a dare priorità a questo pacchetto omnibus, in particolare per quanto riguarda la proposta di posticipare determinati obblighi di informativa nell'ambito della CSRD e il termine di recepimento nel quadro della CSDDD, rispondendo così alle principali preoccupazioni espresse dai portatori di interessi.
Il progetto di atto delegato che modifica gli atti delegati in vigore nel quadro del regolamento sulla tassonomia sarà adottato a seguito del riscontro del pubblico e sarà applicato al termine del periodo di controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Sostenibilità: cosa contiene il Milleproroghe
Il Decreto Milleproroghe in conversione in legge entro il 25 febbraio, è stato approvato da Camera e Senato ed ora è atteso in Gazzetta Ufficiale.
Tra le novità approvate con emendamento ve ne sono due relative alla sostenibilità, vediamole.
Reporting Sostenibilità: cosa contiene il Milleproroghe
Tra gli emendamenti approvati al decreto Milleproroghe ve ne sono due per le norme sulla sostenibilità.
Il primo riguarda i revisori, che potranno rilasciare attestazioni di conformità per i rendiconti di sostenibilità 2024 a condizione che abbiano maturato cinque crediti formativi specifici.
L'altra novità è una proroga della disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni di carattere non finanziarie relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024.
Ricordiamo che a tema sostenibilità è stato approvato il Dlgs 125/2024, che ha recepito in Italia la Corporate sustainability reporting directive (Csrd). Leggi anche Il revisore della sostenibilità: finestra temporale fino all'1.01.2026, deroga sanzioni
Con le due misure approvate, il Milleproroghe prevede che, in attesa delle regole attuative del Mef:
- i revisori potranno rilasciare le attestazioni di conformità relative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, purché abbiano maturato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità. La ratio dell'intervento è senz'altro quella di non bloccare l’operatività del nuovo sistema, evitando ritardi nell’attestazione non finanziaria delle imprese, essenziale per garantire credibilità ai dati pubblicati dalle aziende e soddisfare investitori e stakeholder.
- si proroga la disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni non finanziarie relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024. In sostanza si continuano ad applicare gli artt. 8 e 9 del Dlgs 254/2016, abrogato dal Dlgs 125/2024 a decorrere dalla sua entrata in vigore, ossia il 25 settembre 2024. Tali articoli recano la disciplina previgente sulle comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario. Con la proroga si risolve un vuoto normativo in cui le imprese avrebbero potuto trovarsi. Il Dossier al Ddl del Milleproroghe recita come segue: la disposizione, introdotta dal Senato, interviene sulla disciplina delle rendicontazioni societarie di sostenibilità, in particolare disponendo che alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024, restino applicabili le norme in tema di sanzioni e di poteri e coordinamento tra le Autorità competenti, di cui agli articoli 8 e 9 del previgente decreto legislativo n. 254 del 201661 e alla relativa disciplina attuativa, in luogo della disciplina introdotta dal nuovo decreto legislativo del 2024.
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Rendicontazione di sostenibilità: IRS n 12 del CNDCEC
Con un comunicato di ieri il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili informa della IRS n 12 sulla Sostenibilità redatto dalla Dott.ssa Peta e dal Dott. Tucci della Commissione nazionale di studio del report di sostenibilità.
Vediamo i principali temi dell'IRS n 12/2025.
Rendicontazione di sostenibilità: IRS n 12 del CNDCEC
L’IRS n. 12 ha lo scopo di orientare per il processo di rendicontazione ambientale tanto i soggetti obbligati equanto i volontari.
L’informativa ambientale è un tema di grande attualità e di interesse per gli stakeholder dell’impresa, e coinvolge la responsabilità dei soggetti garanti della conformità dell’informativa di sostenibilità.
Come specificato dallo stesso CNDCEC nel documento vengono approfonditi:
- i principi di rendicontazione ESRS E in accordo ai requirement della Tassonomia ambientale;
- le questioni ambientali da includere nella valutazione della doppia rilevanza;
- il processo di rendicontazione: la mappatura delle questioni rilevanti;
- la rendicontazione dei rischi ambientali: contenuto minimo per i soggetti obbligati;
- l’informativa ambientale volontaria di PMI e microimprese nelle indicazioni dell’ESRS VSME;
- l’informativa ambientale nel dialogo di sostenibilità PMI-Banca e criticità generali.
Ricordiamo che il D. Lgs. n. 125/2024 ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), prevedendo il contenuto minimo dell’informativa societaria di sostenibilità per gli aspetti ambientali, sociali, di governance e condotta aziendale.
A tal pproposito l’impresa deve valutare con approccio forward looking gli impatti, i rischi e le opportunità ambientali, materiali e finanziari nel sistema di gestione del rischio e integrarli nella strategia e nel modello aziendale attraverso la pianificazione di azioni e interventi correttivi coerenti con gli obiettivi di sostenibilità.
A tal proposito per essere di aiuto ai professionisti interessati e alle imprese viene diffuso il documento di studio di cui si tratta e a cui si rimanda per approfondimenti.
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Rating ESG: regole UE per i prodotti finanziari sostenibili
Sul sito istituzionale del Consiglio dell'Unione Europea è apparso un comunicato stampa del 19 novembre che informa della adozione da parte del Consiglio di un nuovo Regolamento sulle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG).
Le nuove norme mirano a rendere le attività di rating nell'UE più coerenti, trasparenti e comparabili al fine di rafforzare la fiducia degli investitori nei prodotti finanziari sostenibili.
Specifichiamo che il corposo documento: "REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859 è datato 6 novembre ed è atteso in gazzetta dell'UE, dopo la pubblicazione entrerà in vigore 20 giorni dopo e si applicherà 18 mesi dopo la data di entrata in vigore.
Rating ESG: approvato il Regolamento UE
In particolare viene specificato che i rating ESG forniscono un parere sul profilo di sostenibilità di un'impresa o di uno strumento finanziario, valutandone l'impatto sulla società e sull'ambiente e l'esposizione ai rischi associati alle questioni di sostenibilità.
Come specificato nel Regolamento i rating ESG aiutano:
- Investitori e istituzioni finanziarie a valutare i rischi e le opportunità in ottica di sostenibilità.
- Aziende ed enti pubblici a identificare i punti deboli e migliorare le loro strategie ambientali, sociali e di governance.
- Consumatori e stakeholder a monitorare la coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e il rispetto del Green Deal Europeo.
Essi devono rispettare principi di trasparenza, indipendenza e buona governance per garantire affidabilità e evitare fenomeni come il "greenwashing".
Il comunicato di sintesi ha sottolineato che tali rating ESG hanno un impatto sempre più importante sul funzionamento dei mercati di capitali e sulla fiducia degli investitori nei prodotti di investimento sostenibili.
Le nuove norme sono intese a rafforzare l'affidabilità e la comparabilità dei rating ESG.
In particolare, i fornitori di rating ESG stabiliti nell'Unione:
- dovranno essere autorizzati dall'Autorità europea EMSA degli strumenti finanziari e dei mercati,
- essere soggetti alla sua vigilanza e rispettare obblighi di trasparenza, in particolare per quanto riguarda la metodologia utilizzata e le fonti di informazione.
Invece, i fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell'Unione che desiderano operare nell'Unione dovranno ottenere l'avallo dei loro rating ESG da parte di un fornitore di rating ESG autorizzato nell'UE.
Si tratta di un riconoscimento basato su un criterio quantitativo o essere inclusi nel registro UE dei fornitori di rating ESG sulla base di una decisione di equivalenza.
Attenzione al fatto che, il regolamento introduce il principio della separazione delle attività commerciali al fine di prevenire i conflitti di interesse.
Rating ESG: che cos’è
Ai sensi dell'art 3 del Regolamento in oggetto può essere utile evidenziare le seguenti definizioni:
- 1) "rating ESG": un parere, o un punteggio o una combinazione di entrambi, in merito al profilo o alle caratteristiche di un elemento valutato riguardo a fattori ambientali, sociali, dei diritti umani o di governance o in merito all'esposizione di un elemento valutato a rischi o all'impatto su fattori ambientali, sociali, dei diritti umani o di governance che si basa sia su una metodologia consolidata sia su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating, indipendentemente dal fatto che tale rating ESG sia denominato "rating ESG", "parere ESG" o "punteggio ESG";
- 2) "parere ESG": una valutazione ESG basata su una metodologia fondata su norme e su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating, che coinvolge direttamente un analista di rating nel processo di rating;
- 3) "punteggio ESG": una misura ESG derivata da dati, utilizzando una metodologia fondata su norme, e basata unicamente su un sistema o modello statistico o algoritmico predefinito, senza ulteriori contributi analitici sostanziali da parte di un analista di rating;
- 4) "fornitore di rating ESG": una persona giuridica le cui attività comprendono l'emissione e la pubblicazione o la distribuzione di rating ESG su base professionale;
Rating ESG: requisiti per esercitare nell’Unione
Ai sensi dell'art 4 del suddetto Regolamento qualsiasi persona giuridica che desideri esercitare l'attività di fornitore di rating ESG nell'Unione soddisfa uno dei requisiti seguenti:
- a) un’autorizzazione rilasciata dall'ESMA (Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati) di cui all'articolo 6;
- b) una decisione di equivalenza di cui all'articolo 10 e l'adempimento delle condizioni di cui al medesimo articolo;
- c) un’autorizzazione per l'avallo di cui all'articolo 11; d) un riconoscimento di cui all'articolo 12.
L'autorizzazione, la decisione di equivalenza, l'avallo o il riconoscimento garantiscono che i fornitori di rating ESG operino nel rispetto dei requisiti normativi dell'Unione, assicurando trasparenza, affidabilità e indipendenza.
I fornitori devono dimostrare la conformità continua ai requisiti indicati dal regolamento per mantenere la validità dell'autorizzazione o riconoscimento ricevuto.
Si rimanda alla consultazione del testo del Regolamento per tutti gli approfondimenti del caso.
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FAQ sulla sostenibilità dalla Commissione Europea
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 13 novembre viene pubblicata la Comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche relative alla Sostenibilità con risposte sotto forma di FAQ.
Le risposte alle domande frequenti raccolte nella comunicazione chiariscono le disposizioni della normativa vigente, senza estendere in alcun modo i diritti e gli obblighi che ne derivano né introdurre prescrizioni aggiuntive.
Le FAQ mirano unicamente ad assistere le imprese nell'attuazione delle pertinenti disposizioni giuridiche.
La Commissione Europea si riserva di integrare le FAQ.
FAQ sulla sostenibilità dalla Commissione Europea
La Comunicazione evidenzia che la serie di domande frequenti (FAQ) chiarisce l'interpretazione di talune disposizioni in materia di rendicontazione di sostenibilità introdotte dalla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (direttiva (UE) 2022/2464) nella direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE), nella direttiva sulla revisione contabile (direttiva 2006/43/CE), nel regolamento sulla revisione contabile (regolamento (UE) n. 537/2014) e nella direttiva sulla trasparenza (direttiva 2004/109/CE) al fine di facilitarne l'attuazione da parte delle imprese.
Chiarisce inoltre alcune disposizioni del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, SFDR (regolamento (UE) 2019/2088).
La Comunicazione riepiloga che la direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) (direttiva (UE) 2022/2464) ha introdotto nuovi obblighi di rendicontazione di sostenibilità per talune imprese mediante modifiche apportate alla direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE), alla direttiva sulla revisione contabile (direttiva 2006/43/CE), al regolamento sulla revisione contabile (regolamento (UE) n. 537/2014) e alla direttiva sulla trasparenza (direttiva 2004/109/CE).
Nel complesso tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità impongono a talune imprese di pubblicare informazioni sulla sostenibilità che devono essere redatte in base a principi di rendicontazione di sostenibilità specifici e, se del caso, rispettare un formato digitale.
Tali informazioni sulla sostenibilità sono soggette a un obbligo di attestazione della conformità e devono essere pubblicate insieme alla relativa relazione di attestazione della conformità.
Nel complesso tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità si applicano alle imprese soggette al diritto di uno Stato membro che sono:
- grandi imprese;
- PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato
- regolamentato dell'UE; e
- imprese madri di grandi gruppi.
Tali obblighi si applicano anche alle imprese soggette al diritto di un paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE (escluse le microimprese) o che svolgono attività nel territorio dell'Unione il cui valore supera determinate soglie.
Le norme per determinare le dimensioni di un'impresa e l'ambito di consolidamento ai fini della rendicontazione di sostenibilità si basano sulle norme esistenti relative all'informativa finanziaria, che sono stabilite nelle misure nazionali di recepimento della direttiva contabile preesistente.
Le soglie menzionate nella direttiva contabile per la determinazione delle dimensioni di ciascuna categoria di
imprese sono indicate nel riquadro incluso nel diagramma di flusso riportato di seguito, il cui scopo è individuare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità applicabili e la data di applicazione.
La data di applicazione di tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità varia a seconda dell'obbligo di rendicontazione specifico e della categoria di impresa.
La data di applicazione specifica di ciascun obbligo è indicata nel paragrafo «Obblighi di sostenibilità per le imprese soggette a rendicontazione».
Dato che tali obblighi sono introdotti mediante una direttiva, le norme specifiche che si applicano alle imprese sono quelle stabilite nella legislazione nazionale che recepisce la direttiva contabile, quale modificata dalla CSRD così come dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione (20), che ha adeguato i criteri dimensionali applicabili alla definizione di microimpresa e di impresa o gruppo di piccole, medie e grandi dimensioni per tenere conto degli effetti dell'inflazione, riducendo in tal modo il numero di imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e, in una certa misura, di informativa finanziaria.
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Abilitazione revisori sostenibilità: decreto in arrivo
Il MEF in data 15 ottobre replica ad una richiesta di chiarimento sui tempi di abilitazione dei revisori della sostenibilità.
In particolare si esprimevano dubbi sulla compatibilità tra gli adempimenti richiesti dal DLgs. 125/2024, che ha recepito la direttiva Ue 2022/2464, e la necessità per alcuni revisori di rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità per l’esercizio 2024.
Vediamo la replica del Ministero.
Abilitazione revisori sostenibilità: chiarimenti del Ministero
L'interpellante premetteva che ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 125 del 2024, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 «Csrd», riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità, gli iscritti al registro dei revisori legali dei conti entro la data del 1° gennaio 2026 sono considerati, nel rispetto di specifici requisiti, abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità; tale abilitazione avviene sulla base di una domanda redatta secondo le indicazioni definite con decreto adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 2010, ed entro centocinquanta giorni dalla domanda il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'annotazione dell'abilitazione nel registro, assicurandone la pubblicità.
L'interpellante evidenzia inoltre che vi sono enti di interesse pubblico – società quotate, banche e assicurazioni – tenuti, già dall'esercizio 2024, a sottoporre ad attestazione la rendicontazione di sostenibilità.
Per l'esercizio 2024, quindi, con specifico riferimento agli adempimenti sussistenti in capo ai soggetti già sottoposti a «Csrd», emerge l'esigenza di abilitare i revisori legali al rilascio dell'attestazione della rendicontazione di sostenibilità di tali enti di interesse pubblico.
In considerazione delle tempistiche di adozione della complessiva normativa e dell'iter previsto per la richiesta di abilitazione, il suddetto termine di centocinquanta giorni potrebbe risultare inconciliabile per abilitare i revisori legali a svolgere le attività di rendicontazione ed emettere la relativa relazione per l'esercizio 2024.
Il MEF replica che l'abilitazione dei revisori iscritti al registro allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è disciplinata dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, introdotto dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 di attuazione della Direttiva 2022/2464 (UE) relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.
Il citato articolo 6 prevede che il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori legali siano definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob.
Tale decreto è in corso di predisposizione da parte dei competenti Uffici e nella redazione del testo si è tenuto conto degli effetti dell'applicazione graduale degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dagli articoli 17 e 18 del citato decreto legislativo n. 125 del 2024.
In particolare, il decreto tiene nella giusta considerazione i termini in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 125 del 2024 dovranno adempiere agli obblighi di attestazione della rendicontazione della sostenibilità relativa all'esercizio 2024 e tali da consentirne la conseguente abilitazione con una tempistica coerente.
Il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda previsto dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 125 del 2024 è la data ultima entro la quale il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'annotazione dell'abilitazione nel registro, assicurandone la pubblicità, ed è, quindi, da intendersi come data sicuramente successiva alla decorrenza dell'effettiva abilitazione che potrà essere modulata tenendo conto delle implicazioni derivanti dalle peculiarità applicative introdotte dalle disposizioni transitorie del sopracitato decreto legislativo n. 125 del 2024.
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Rendicontazione di sostenibilità: in vigore dal 25.09, il documento del CNDCEC
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e la Fondazione nazionale hanno pubblicato un documento intitolato: “Il decreto di attuazione della CSRD, inquadramento normativo” del 24 settembre 2024.
In particolare, in ragione della entrata in vigore dal 25 settembre delle norme sulla rendicontazione di sostenibilità del Dlgs n 125/2024, il documento è appunto esplicativo delle novità.
Ricordiamo che, il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), sancisce l’obbligo della rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata, per società costituite secondo determinati modelli societari che siano imprese di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate (con esclusione delle micro-imprese)
Le imprese dovranno garantire, secondo standard di rendicontazione UE, un livello minimo di informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità.
Rendicontazione di sostenibilità: il documento del CNDCEC-FNC
Il Decreto n 12572024 è entrato in vigore il 25 settembre 2024 e pertanto la rendicontazione societaria di sostenibilità per grandi imprese, gruppi di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate (con esclusione delle micro-imprese) e alcune tipologie di società con sede in Paesi terzi è un obbligo di legge sancito anche dalla normativa nazionale.
Come ben evidenzia il documento congiunto, tramite le disposizioni contenute nell’art. 10, comma 1, si individuano negli amministratori delle società destinatarie degli obblighi previsti dal Decreto i soggetti su cui grava la responsabilità di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia fornita in conformità a quanto previsto dall’art. 3 (Rendicontazione individuale di sostenibilità), dall’art. 4 (Rendicontazione consolidata di sostenibilità), dall’art. 5 (Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi) e dall’art. 7 (Esonero e casi di equivalenza).
Si precisa che nell’adempimento dei loro obblighi gli amministratori agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza.
Con il documento, il CNDCEC analizza le principali novità dell’intervento normativo, sottolineando gli aspetti definitori, utili ai fini dell’inquadramento concettuale e terminologico della materia, l’ambito di applicazione delle disposizioni, il regime di responsabilità e sanzionatorio, e sui tempi di applicazione.
Il documento si sofferma sulle disposizioni relative alla rendicontazione di sostenibilità e sull’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, prestando attenzione alla figura del revisore della sostenibilità e alle modalità di svolgimento dell’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.
La parte conclusiva del documento contiene alcune tabelle sinottiche che evidenziano le modalità con cui il d.lgs. n. 125/2024 incide sulla normativa vigente, segnalando sia le abrogazioni, sia le integrazioni effettuate.
L’obiettivo è di supportare gli iscritti nella fase iniziale di applicazione della normativa, demandando a successivi lavori l’esame approfondito dei contenuti delle diposizioni e delle ricadute sistematiche che esse comportano.
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Rendicontazione di sostenibilità: la figura del revisore
Di rilievo è l’introduzione della figura del revisore della sostenibilità, con il compito di garantire che le informazioni riportate dalle imprese siano conformi ai nuovi standard.
Il documento del CNCEC evidenzia come sia possibile affidare l’incarico di attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità a un revisore legale persona fisica in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
Attenzione al fatto che, il revisore di sostenibilità può anche essere lo stesso revisore legale già incaricato della revisione del bilancio, oppure una società di revisione legale autorizzata dallo stesso decreto.
La società può anche coincidere con quella che svolge la revisione del bilancio a patto che l’attestazione di conformità sia firmata da un revisore della sostenibilità.
Il decreto fisso i requisiti professionali del revisore, introducendo un regime transitorio semplificato per i revisori iscritti nel registro entro il 1° gennaio 2026, in conformità con la normativa europea.
Il documento inoltre specifica che i revisori legali già abilitati potranno attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità, a patto che acquisiscano le competenze necessarie alla rendicontazione e attestazione della sostenibilità con la formazione continua.
Si rimanda al documento per tutte le altre informazioni sull'obbligo di rendicontazione di sostenibilità introdotto dal Dlgs n 125/2024.
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PMI e strategie di finanza sostenibile: dialogo con le banche
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di neutralità climatica dell'Unione Europea devono essere raggiunti entro il 2050. A tal proposito sarà necessario un importante impegno da parte del sistema finanziario e delle imprese, comprese le PMI.
Il mercato (banche, investitori e grandi imprese), infatti, richiederà loro, seppur gradualmente, di fornire le informazioni ESG delle loro attività.
Le PMI potranno così ottenere significativi benefici in termini di:
- misurazione dei rischi e pianificazione dei propri investimenti;
- miglior accesso ai finanziamenti, con minori costi e condizioni agevolate;
- maggiore resistenza a shock energetici e ambientali;
- prodotti più sostenibili, con rafforzamento del posizionamento competitivo.
Con un comunicato stampa (n.78) del 24.06.2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze avvia la consultazione pubblica del documento elaborato dal “Tavolo per la Finanza Sostenibile”, volto a supportare le PMI nella produzione di informazioni attinenti agli impatti ambientali, sociali e di governance (ESG) per facilitare il dialogo con le banche sui temi della sostenibilità.
Il MEF costituisce e presiede il Tavolo per la Finanza Sostenibile composto da: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e COVIP.
Inoltre il Ministero si è avvalso anche del supporto dell’Organismo Italiano Contabilità e della collaborazione con diversi stakeholder e alcuni consulenti incaricati nell’ambito del programma Technical Support Instrument finanziato dalla Commissione Europea.
PMI e strategie di finanza sostenibile: obiettivi del documento
L’obiettivo è quello di favorire il coordinamento tra istituzioni e sistema economico del Paese per sviluppare e attuare strategie di finanza sostenibile e mobilitare così le risorse private attraverso il mercato dei capitali a servizio della transizione green e digitale dell’economia reale.
Il documento:
- si compone
- di un modello di riferimento per la standardizzazione delle “Informazioni di sostenibilità dalle PMI alle banche e
- di una dettagliata guida metodologica
- mira a
- agevolare lo scambio di informazioni, tenendo conto di criteri di standardizzazione, proporzionalità ed economicità;
- aumentare la consapevolezza delle PMI sulle informazioni di sostenibilità;
- porre le basi per iniziative di formazione dedicate alle PMI in materia di sostenibilità.
- è disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro,
- sarà in consultazione pubblica fino al 2 agosto 2024.
PMI e strategie di finanza sostenibile: consultazione pubblica del documento
Per partecipare alla consultazione pubblica, i contributi dovranno essere inviati entro il 2 agosto 2024 via mail all’indirizzo segreteriatecnica.tfs@dt.tesoro.it, al quale sarà possibile inviare anche eventuali domande o richieste.
I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.