• Rendicontazione non finanziaria

    Rendicontazione sostenibilità: il CNDCEC pubblica l’IRS 20

    Il CNDCEC in data 3 febbraio ha pubblicato l' IRS 20 sulla rendicontazione della sostenibilità

    Ricordiamo che il nuovo Pacchetto Omnibus I del Parlamento Europeo ridisegna i confini della CSRD, riducendo drasticamente il numero di aziende obbligate a rendicontare

    I Commercialisti ricordano che il quadro normativo europeo sulla sostenibilità ha vissuto una rapida metamorfosi, passando dall’ambiziosa estensione della CSRD alla significativa semplificazione introdotta dal Pacchetto Omnibus I del 2025. 

    La riforma ha:

    1. innalzato le soglie dimensionali,
    2. ridotto gli oneri amministrativi per le PMI
    3. posticipato le scadenze applicative. 

    Sebbene tale deregolamentazione miri a preservare la competitività UE, il testo dell'IRS 20 evidenzia il rischio di un arretramento negli obiettivi ESG.

    Strumenti volontari come il VSME e il ruolo dei Commercialisti diventano cruciali per trasformare la rendicontazione da mero obbligo burocratico in una compliance strategica e un asset competitivo.

    Rendicontazione sostenibilità: il CNDCEC pubblica l’IRS 20

    Il 2025 ha segnato un mutamento radicale dello scenario per la rendicontazione di sostenibilità.

    La Commissione Europea ha proposto il 26 febbraio 2025 il cosiddetto Omnibus Package. 

    Questo pacchetto, approvato dal Parlamento Europeo il 16 dicembre 2025 con 428 voti favorevoli, ha portato a una drastica riduzione degli oneri amministrativi.

    Si è dato adito a una profonda modifica del perimetro dell’obbligo precedentemente approvato con la CSRD, la riforma ha, infatti, innalzato notevolmente le soglie dimensionali per l’obbligo di rendicontazione.

    Rispetto a quanto indicato in precedenza, per quanto attiene alla CSRD, l’obbligo diventa vincolante solo per le imprese con una media di oltre 1.000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro. 

    Questo nuovo parametro circoscrive l’obbligatorietà a un numero di imprese ancora inferiore rispetto a quanto precedentemente previsto dalla NFRD del 2014!

    Rispetto, invece, agli obblighi previsti dalla CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), entrata in vigore anch’essa nel 2024, direttiva che obbliga le grandi aziende a identificare, prevenire e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente lungo tutta la loro catena del valore, inclusi fornitori e partner, per garantire pratiche commerciali sostenibili e responsabili, gli obblighi si applicheranno solo a grandi società con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro.

    Il pacchetto Omnibus, inoltre, introduce innovazioni cruciali per “proteggere” le PMI. In primo luogo, è stato previsto il divieto di trasferimento dell’onere. 

    Le grandi imprese obbligate, infatti, non possono più richiedere ai partner commerciali con meno di 1.000 dipendenti informazioni eccedenti quelle previste dagli standard di rendicontazione volontaria.

    La Commissione Europea si è focalizzata sulla semplificazione dei datapoint richiesti alle imprese. 

    L’EFRAG è stato incaricato di semplificare il primo set di 12 ESRS entro ottobre 2025, riducendo la granularità dei dati e privilegiando le metriche quantitative rispetto a quelle narrative.
    E' stata prevista l’eliminazione dei piani di transizione:

    • le imprese non sono più obbligate a presentare piani di transizione climatica che certifichino la compatibilità del modello aziendale con l’economia sostenibile.

    Infine con riferimento al cruciale ruolo assunto con la CSRD dai Revisori di Sostenibilità, si è prevista una semplificazione in tema di limited assurance.

    Pertanto è stata eliminata la previsione del passaggio graduale dalla “limited assurance” alla “reasonable assurance” per l’attestazione dei revisori. 

    In altri termini, il legislatore europeo ha deciso di eliminare definitivamente l’obbligo di passare alla reasonable assurance. 

    Questo significa che da un lato l’attestazione dei revisori rimarrà ferma al livello della limited assurance per un periodo indefinito; dall’altro non esisterà più una scadenza automatica o un mandato alla Commissione per imporre controlli più rigorosi (e costosi) in futuro.
    Per evitare costi inutili in una fase di riforma, il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno approvato uno slittamento dei termini. In particolare:

    1. L’applicazione per le grandi imprese non ancora soggette alla rendicontazione è posticipata dal 2025 al 2027.
    2. Per le PMI quotate, l’obbligo slitta dal 2026 al 2028.
    3. Il termine di recepimento della direttiva CSDDD è stato fissato a luglio 2028, con entrata in vigore delle norme il 26 luglio 2029.

    In Italia, il recepimento nazionale della CSRD (D.Lgs. 125/2024) dovrà ora coordinarsi con queste nuove disposizioni europee.

  • Rendicontazione non finanziaria

    Rendicontazione sostenibilità: Pacchetto Omnibus UE per maggiore efficienza

    Con un avviso del 26 febbraio la Commissione europea informa di aver adottato nuove proposte che ridurranno la burocrazia e semplificheranno le regole dell'UE per cittadini e aziendesi tratta del pacchetto omnibus sulla sostenibilità.

    In particolare viene esposta la visione della Commissione per rendere l'economia dell'UE più prospera e competitiva, basandosi sulle raccomandazioni del rapporto Draghi. 

    Il comunicato specifica che per riacquistare competitività e liberare la crescita, l'UE deve promuovere un ambiente imprenditoriale favorevole e garantire che le aziende possano prosperare. 

    I primi due cosiddetti pacchetti Omnibus di misure di semplificazione mirano a raggiungere questo obiettivo. 

    Attenzione al fatto che le misure concentreranno gli obblighi di rendicontazione della sostenibilità sulle aziende più grandi che hanno maggiori probabilità di avere i maggiori impatti sulle persone e sull'ambiente, e assicureranno che non gravino sulle aziende più piccole.  

    Questo primo pacchetto comprende i passaggi per: 

    • rendere la rendicontazione della sostenibilità più accessibile ed efficiente,
    • semplificare la due diligence per supportare pratiche aziendali responsabili,
    • rafforzare il meccanismo di adeguamento delle frontiere del carbonio per un commercio più equo,
    • sbloccare le opportunità nei programmi di investimento europei.

    Le proposte saranno ora sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio per la loro valutazione e adozione. 

    Rendicontazione sostenibilità: Pacchetto Omnibus UE per maggiore efficienza

    Sul sito istituzionale della Commissione UE si legge che il nuovo pacchetto di proposte mira a semplificare le norme dell'UE, stimolare la competitività e liberare capacità di investimento aggiuntiva. 

    La Commissione si è posta il chiaro obiettivo di realizzare uno sforzo di semplificazione riducendo gli oneri amministrativi di almeno il 25% e quelli per le PMI di almeno il 35% entro la fine del presente mandato. 

    Riunendo le proposte relative ad ambiti legislativi collegati tra loro, questi primi pacchetti "omnibus" puntano a una semplificazione di vasta portata nei settori dell'informativa sulla finanza sostenibile, del dovere di diligenza ai fini della sostenibilità, della tassonomia dell'UE, del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e dei programmi di investimento europei.

    Le proposte ridurranno la complessità dei requisiti dell'UE per tutte le imprese, e in particolare per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, e porranno al centro del nostro quadro normativo le imprese più grandi, che presumibilmente hanno un impatto maggiore sul clima e sull'ambiente, consentendo comunque alle imprese di accedere a finanziamenti sostenibili per la transizione pulita.

    Se adottate e attuate come previsto oggi, secondo una stima prudenziale le proposte apporteranno risparmi complessivi in termini di costi amministrativi annuali di circa 6,3 miliardi di € e mobiliteranno capacità aggiuntive di investimento pubblico e privato pari a a 50 miliardi di € a sostegno delle priorità politiche.    

    Nello specifico, le principali modifiche nel settore dell'informativa sulla sostenibilità (direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) e tassonomia dell'UE) consentiranno di:

    • esonerare circa l'80% delle imprese dall'ambito di applicazione della suddetta direttiva, concentrando gli obblighi di informativa sulla sostenibilità sulle imprese di più grandi dimensioni che hanno forti probabilità di avere gli effetti maggiori sulle persone e sull'ambiente;
    • garantire che gli obblighi di informativa sulla sostenibilità per le grandi imprese non si ripercuotano sulle imprese più piccole delle loro catene del valore;
    • posticipare di due anni (fino al 2028) gli obblighi di informativa per le imprese che attualmente rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD e che sono tenute a comunicare le informazioni a partire dal 2026 o dal 2027;
    • ridurre l'onere degli obblighi di informativa relativi alla tassonomia dell'UE e limitarlo alle imprese di dimensioni maggiori (corrispondenti all'ambito di applicazione della CSDDD), mantenendo la possibilità di informativa su base volontaria per le altre grandi imprese nel futuro ambito di applicazione della CSRD. Si prevede che questa riduzioni comporti notevoli risparmi sui costi delle imprese, consentendo nel contempo alle imprese che desiderano accedere alla finanza sostenibile di continuare a comunicare informazioni;
    • introdurre l'opzione di comunicare informazioni sulle attività parzialmente allineate alla tassonomia, promuovendo una graduale transizione ambientale delle attività nel corso del tempo, in linea con l'obiettivo di aumentare il finanziamento della transizione per aiutare le imprese nel loro percorso verso la sostenibilità;
    • introdurre una soglia di rilevanza finanziaria per la comunicazione in materia di tassonomia e ridurre di circa il 70% i modelli da utilizzare per la presentazione delle informazioni;
    • semplificare i criteri DNSH ("non arrecare un danno significativo") più complessi per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento in relazione all'uso e alla presenza di sostanze chimiche, in particolare quelli che si applicano orizzontalmente a tutti i settori economici nell'ambito della tassonomia dell'UE, come primo passo per rivedere e semplificare tutti i criteri suddetti;
    • adeguare, tra l'altro, il principale indicatore chiave di prestazione basato sulla tassonomia per le banche, il Green Asset Ratio (GAR). Le banche potranno escludere dal denominatore del GAR le esposizioni relative a imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione futuro della CSRD (ossia imprese con meno di 1000 dipendenti e con un fatturato inferiore a 50 milioni di €).

    Pacchetto Omnibus UE Sostenibilità: dovere di diligenza nella sostenibilità

    Il comunicato evidenzia che le principali modifiche nel settore del dovere di diligenza ai fini della sostenibilità mireranno a:

    • semplificare gli obblighi in materia di dovere di diligenza ai fini della sostenibilità affinché le imprese interessate possano evitare complicazioni e costi inutili, ad esempio concentrando gli obblighi di dovuta diligenza sui partner commerciali diretti, nonché portando da uno a cinque anni la frequenza delle valutazioni periodiche e del monitoraggio dei partner, con valutazioni ad hoc ove necessario;
    • ridurre gli oneri e gli effetti negativi per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione limitando la quantità di informazioni che possono essere richieste nell'ambito della mappatura della catena del valore da parte delle grandi imprese;
    • aumentare ulteriormente l'armonizzazione degli obblighi di dovuta diligenza per garantire condizioni di parità nell'UE;
    • eliminare le condizioni di responsabilità civile dell'UE, preservando nel contempo il diritto delle vittime al pieno risarcimento dei danni causati dal mancato rispetto delle norme e proteggendo le imprese dal dover pagare risarcimenti eccessivi, nel quadro dei regimi di responsabilità civile degli Stati membri; 
    • concedere alle imprese più tempo per prepararsi a conformarsi ai nuovi obblighi rinviando di un anno (al 26 luglio 2028) l'applicazione degli obblighi relativi al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità per le imprese più grandi e anticipando contestualmente di un anno (al luglio 2026) l'adozione delle linee guida.

    Pacchetto Omnibus UE Sostenibilità: modifiche al CBMA

    Viene evidenziato che le principali modifiche del CBAM potrebbe essere:

    • esentare i piccoli importatori dagli obblighi CBAM, per lo più PMI e persone fisiche. Si tratta di importatori di piccole quantità di merci CBAM, che rappresentano quantità molto ridotte di emissioni incorporate che entrano nell'Unione da paesi terzi. Per conseguire questo risultato viene fissata una nuova soglia annua cumulativa CBAM pari a 50 tonnellate per importatore, che elimina gli obblighi CBAM per circa 182 000 importatori ovvero il 90% di essi, per lo più PMI, pur continuando a coprire oltre il 99% delle emissioni dell'ambito di riferimento;
    • semplificare le norme per le imprese che rimangono nell'ambito di applicazione del CBAM: per quanto riguarda le procedure di autorizzazione dei dichiaranti CBAM e le norme relative agli obblighi CBAM, compresi il calcolo delle emissioni incorporate e gli obblighi di rendicontazione;
    • rendere il CBAM più efficace a lungo termine, rafforzando le norme contro le elusioni e gli abusi;
    • questa semplificazione precede l'estensione del CBAM ad altri settori ETS in futuro, in particolare alle merci a valle, che sarà seguita da una nuova proposta legislativa sull'estensione dell'ambito di applicazione del CBAM all'inizio del 2026.

    Pacchetto Omnibus UE Sostenibilità: liberare opportunità di investimento

    La Commissione propone inoltre una serie di modifiche per semplificare e ottimizzare il ricorso a diversi programmi di investimento, tra cui InvestEU, il FEIS e strumenti finanziari preesistenti.

    InvestEU, il principale strumento di condivisione del rischio dell'UE a sostegno degli investimenti prioritari all'interno dell'Unione, svolge un ruolo fondamentale nell'affrontare gli ostacoli finanziari e nel guidare gli investimenti necessari per la competitività, la ricerca e l'innovazione, la decarbonizzazione, la sostenibilità ambientale e le competenze. Attualmente quasi il 45% delle sue operazioni sostiene obiettivi climatici.

    Le modifiche proposte sono:

    • aumentare la capacità di investimento dell'UE utilizzando i rendimenti degli investimenti passati, nonché ottimizzare l'uso dei fondi ancora disponibili nell'ambito degli strumenti preesistenti, consentendo così di mettere a disposizione delle imprese maggiori finanziamenti. Ciò dovrebbe mobilitare circa 50 miliardi di € di investimenti pubblici e privati supplementari. L'aumento della capacità di InvestEU sarà utilizzato principalmente per finanziare attività più innovative a sostegno di politiche prioritarie, come la bussola per la competitività e il patto per l'industria pulita;
    • mettere gli Stati membri in grado di contribuire più facilmente al programma per sostenere le proprie imprese e mobilitare investimenti privati;
    • semplificare i requisiti amministrativi per i partner esecutivi, gli intermediari finanziari e i destinatari finali, in particolare le PMI. Si prevede che le misure di semplificazione proposte generino risparmi sui costi per 350 milioni di €.

    Pacchetto Omnibus UE Sostenibilità: prossimi passaggi

    Il prossimo futuro vedrà che le proposte legislative siano trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio affinché siano esaminate e adottate.

    Le modifiche 

    • della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD), 
    • della direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD), 
    • del regolamento sulla tassonomia e del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)

    entreranno in vigore una volta che i colegislatori avranno raggiunto un accordo sulle proposte e dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE. 

    In linea con la comunicazione sulla semplificazione e l'attuazione pubblicata l'11 gennaio 2024, la Commissione invita i colegislatori a dare priorità a questo pacchetto omnibus, in particolare per quanto riguarda la proposta di posticipare determinati obblighi di informativa nell'ambito della CSRD e il termine di recepimento nel quadro della CSDDD, rispondendo così alle principali preoccupazioni espresse dai portatori di interessi.

    Il progetto di atto delegato che modifica gli atti delegati in vigore nel quadro del regolamento sulla tassonomia sarà adottato a seguito del riscontro del pubblico e sarà applicato al termine del periodo di controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

  • Rendicontazione non finanziaria

    Rendicontazione di sostenibilità: IRS n 12 del CNDCEC

    Con un comunicato di ieri il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili informa della IRS n 12 sulla Sostenibilità redatto dalla Dott.ssa Peta e dal Dott. Tucci della Commissione nazionale di studio del report di sostenibilità.

    Vediamo i principali temi dell'IRS n 12/2025.

    Rendicontazione di sostenibilità: IRS n 12 del CNDCEC

    L’IRS n. 12 ha lo scopo di orientare per il processo di rendicontazione ambientale tanto i soggetti obbligati equanto i volontari.

    L’informativa ambientale è un tema di grande attualità e di interesse per gli stakeholder dell’impresa, e coinvolge la responsabilità dei soggetti garanti della conformità dell’informativa di sostenibilità.

    Come specificato dallo stesso CNDCEC nel documento vengono approfonditi

    • i principi di rendicontazione ESRS E in accordo ai requirement della Tassonomia ambientale; 
    • le questioni ambientali da includere nella valutazione della doppia rilevanza; 
    • il processo di rendicontazione: la mappatura delle questioni rilevanti;
    • la rendicontazione dei rischi ambientali: contenuto minimo per i soggetti obbligati; 
    • l’informativa ambientale volontaria di PMI e microimprese nelle indicazioni dell’ESRS VSME; 
    • l’informativa ambientale nel dialogo di sostenibilità PMI-Banca e criticità generali.

    Ricordiamo che  il D. Lgs. n. 125/2024 ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), prevedendo il contenuto minimo dell’informativa societaria di sostenibilità per gli aspetti ambientali, sociali, di governance e condotta aziendale.

    A tal pproposito l’impresa deve valutare con approccio forward looking gli impatti, i rischi e le opportunità ambientali, materiali e finanziari nel sistema di gestione del rischio e integrarli nella strategia e nel modello aziendale attraverso la pianificazione di azioni e interventi correttivi coerenti con gli obiettivi di sostenibilità.

    A tal proposito per essere di aiuto ai professionisti interessati e alle imprese viene diffuso il documento di studio di cui si tratta e a cui si rimanda per approfondimenti.

  • Rendicontazione non finanziaria

    FAQ sulla sostenibilità dalla Commissione Europea

    Sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 13 novembre viene pubblicata la Comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche relative alla Sostenibilità con risposte sotto forma di FAQ.

    Le risposte alle domande frequenti raccolte nella comunicazione chiariscono le disposizioni della normativa vigente, senza estendere in alcun modo i diritti e gli obblighi che ne derivano né introdurre prescrizioni aggiuntive.

    Le FAQ mirano unicamente ad assistere le imprese nell'attuazione delle pertinenti disposizioni giuridiche.

    La Commissione Europea si riserva di integrare le FAQ.

    FAQ sulla sostenibilità dalla Commissione Europea

    La Comunicazione evidenzia che la serie di domande frequenti (FAQ) chiarisce l'interpretazione di talune disposizioni in materia di rendicontazione di sostenibilità introdotte dalla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (direttiva (UE) 2022/2464) nella direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE), nella direttiva sulla revisione contabile (direttiva 2006/43/CE), nel regolamento sulla revisione contabile (regolamento (UE) n. 537/2014) e nella direttiva sulla trasparenza (direttiva 2004/109/CE) al fine di facilitarne l'attuazione da parte delle imprese. 

    Chiarisce inoltre alcune disposizioni del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, SFDR (regolamento (UE) 2019/2088).

    La Comunicazione riepiloga che la direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) (direttiva (UE) 2022/2464) ha introdotto nuovi obblighi di rendicontazione di sostenibilità per talune imprese mediante modifiche apportate alla direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE), alla direttiva sulla revisione contabile (direttiva 2006/43/CE), al regolamento sulla revisione contabile (regolamento (UE) n. 537/2014) e alla direttiva sulla trasparenza (direttiva 2004/109/CE).

    Nel complesso tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità impongono a talune imprese di pubblicare informazioni sulla sostenibilità che devono essere redatte in base a principi di rendicontazione di sostenibilità specifici e, se del caso, rispettare un formato digitale.

    Tali informazioni sulla sostenibilità sono soggette a un obbligo di attestazione della conformità e devono essere pubblicate insieme alla relativa relazione di attestazione della conformità.

    Nel complesso tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità si applicano alle imprese soggette al diritto di uno Stato membro che sono:

    • grandi imprese;
    • PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato
    • regolamentato dell'UE; e
    • imprese madri di grandi gruppi.

    Tali obblighi si applicano anche alle imprese soggette al diritto di un paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE (escluse le microimprese) o che svolgono attività nel territorio dell'Unione il cui valore supera determinate soglie.

    Le norme per determinare le dimensioni di un'impresa e l'ambito di consolidamento ai fini della rendicontazione di sostenibilità si basano sulle norme esistenti relative all'informativa finanziaria, che sono stabilite nelle misure nazionali di recepimento della direttiva contabile preesistente. 

    Le soglie menzionate nella direttiva contabile per la determinazione delle dimensioni di ciascuna categoria di

    imprese sono indicate nel riquadro incluso nel diagramma di flusso riportato di seguito, il cui scopo è individuare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità applicabili e la data di applicazione.

    La data di applicazione di tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità varia a seconda dell'obbligo di rendicontazione specifico e della categoria di impresa

    La data di applicazione specifica di ciascun obbligo è indicata nel paragrafo «Obblighi di sostenibilità per le imprese soggette a rendicontazione».

    Dato che tali obblighi sono introdotti mediante una direttiva, le norme specifiche che si applicano alle imprese sono quelle stabilite nella legislazione nazionale che recepisce la direttiva contabile, quale modificata dalla CSRD così come dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione (20), che ha adeguato i criteri dimensionali applicabili alla definizione di microimpresa e di impresa o gruppo di piccole, medie e grandi dimensioni per tenere conto degli effetti dell'inflazione, riducendo in tal modo il numero di imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e, in una certa misura, di informativa finanziaria.

  • Rendicontazione non finanziaria

    Rendicontazione di sostenibilità: in vigore dal 25.09, il documento del CNDCEC

    Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e la Fondazione nazionale hanno pubblicato un documento intitolato: Il decreto di attuazione della CSRD, inquadramento normativo” del 24 settembre 2024.

    In particolare, in ragione della entrata in vigore dal 25 settembre delle norme sulla rendicontazione di sostenibilità del Dlgs n 125/2024, il documento è appunto esplicativo delle novità.

    Ricordiamo che, il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), sancisce l’obbligo della rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata, per società costituite secondo determinati modelli societari che siano imprese di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate (con esclusione delle micro-imprese)

    Le imprese dovranno garantire, secondo standard di rendicontazione UE, un livello minimo di informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità.

    Rendicontazione di sostenibilità: il documento del CNDCEC-FNC

    Il Decreto n 12572024 è entrato in vigore il 25 settembre 2024 e pertanto la rendicontazione societaria di sostenibilità per grandi imprese, gruppi di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate (con esclusione delle micro-imprese) e alcune tipologie di società con sede in Paesi terzi è un obbligo di legge sancito anche dalla normativa nazionale.

    Come ben evidenzia il documento congiunto, tramite le disposizioni contenute nell’art. 10, comma 1, si individuano negli amministratori delle società destinatarie degli obblighi previsti dal Decreto i soggetti su cui grava la responsabilità di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia fornita in conformità a quanto previsto dall’art. 3 (Rendicontazione individuale di sostenibilità), dall’art. 4 (Rendicontazione consolidata di sostenibilità), dall’art. 5 (Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi) e dall’art. 7 (Esonero e casi di equivalenza). 

    Si precisa che nell’adempimento dei loro obblighi gli amministratori agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza.

    Con il documento, il CNDCEC analizza le principali novità dell’intervento normativo, sottolineando gli aspetti definitori, utili ai fini dell’inquadramento concettuale e terminologico della materia, l’ambito di applicazione delle disposizioni, il regime di responsabilità e sanzionatorio, e sui tempi di applicazione.

    Il documento si sofferma sulle disposizioni relative alla rendicontazione di sostenibilità e sull’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, prestando attenzione alla figura del revisore della sostenibilità e alle modalità di svolgimento dell’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.

    La parte conclusiva del documento contiene alcune tabelle sinottiche che evidenziano le modalità con cui il d.lgs. n. 125/2024 incide sulla normativa vigente, segnalando sia le abrogazioni, sia le integrazioni effettuate.

    L’obiettivo è di supportare gli iscritti nella fase iniziale di applicazione della normativa, demandando a successivi lavori l’esame approfondito dei contenuti delle diposizioni e delle ricadute sistematiche che esse comportano.

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    Rendicontazione di sostenibilità: la figura del revisore

    Di rilievo è l’introduzione della figura del revisore della sostenibilità, con il compito di garantire che le informazioni riportate dalle imprese siano conformi ai nuovi standard.

    Il documento del CNCEC evidenzia come sia possibile affidare l’incarico di attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità a un revisore legale persona fisica in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. 

    Attenzione al fatto che, il revisore di sostenibilità può anche essere lo stesso revisore legale già incaricato della revisione del bilancio, oppure una società di revisione legale autorizzata dallo stesso decreto. 

    La società può anche coincidere con quella che svolge la revisione del bilancio a patto che l’attestazione di conformità sia firmata da un revisore della sostenibilità.

    Il decreto fisso i requisiti professionali del revisore, introducendo un regime transitorio semplificato per i revisori iscritti nel registro entro il 1° gennaio 2026, in conformità con la normativa europea

    Il documento inoltre specifica che i revisori legali già abilitati potranno attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità, a patto che acquisiscano le competenze necessarie alla rendicontazione e attestazione della sostenibilità con la formazione continua. 

    Si rimanda al documento per tutte le altre informazioni sull'obbligo di rendicontazione di sostenibilità introdotto dal Dlgs n 125/2024.

  • Rendicontazione non finanziaria

    Sostenibilità e bilancio: l’Italia recepisce le norme UE

    Pubblicato in GU del 10 settembre 2024 n. 212 il D.Lgs. 125/2024 che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, vediamo una sintesi dei contenuti.

    Sostenibilità e bilancio: l’Italia recepisce le norme UE

    Il Decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale.

    Il provvedimento tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni delle Camere.

    Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2022/2464/UE, cosiddetta Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, prevedendo in particolare l’estensione alle Piccole e medie imprese (diverse dalle microimprese) degli obblighi di reporting non finanziario, già a carico delle imprese di grandi dimensioni, e la sostituzione della rendicontazione non finanziaria con la rendicontazione di sostenibilità.

    La rendicontazione di sostenibilità consiste in informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e del modo in cui tali questioni influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

    Ti consigliamo:

    per approfondimento della normativa.

  • Rendicontazione non finanziaria

    PMI e strategie di finanza sostenibile: dialogo con le banche

    Gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di neutralità climatica dell'Unione Europea devono essere raggiunti entro il 2050. A tal proposito sarà necessario un importante impegno da parte del sistema finanziario e delle imprese, comprese le PMI.

    Il mercato (banche, investitori e grandi imprese),  infatti,  richiederà loro, seppur gradualmente, di fornire le informazioni ESG delle loro attività

    Le PMI potranno così ottenere significativi benefici in termini di:

    • misurazione dei rischi e pianificazione dei propri investimenti; 
    • miglior accesso ai finanziamenti, con minori costi e condizioni agevolate; 
    • maggiore resistenza a shock energetici e ambientali; 
    • prodotti più sostenibili, con rafforzamento del posizionamento competitivo.

    Con un comunicato stampa (n.78) del  24.06.2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze avvia la consultazione pubblica del documento elaborato dal “Tavolo per la Finanza Sostenibile”, volto a supportare le PMI nella produzione di informazioni attinenti agli impatti ambientali, sociali e di governance (ESG) per facilitare il dialogo con le banche sui temi della sostenibilità. 

    Il MEF costituisce e presiede il Tavolo per la Finanza Sostenibile composto da: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e COVIP.

    Inoltre il Ministero si è avvalso anche del supporto dell’Organismo Italiano Contabilità e della collaborazione con diversi stakeholder e alcuni consulenti incaricati nell’ambito del programma Technical Support Instrument finanziato dalla Commissione Europea.

    PMI e strategie di finanza sostenibile: obiettivi del documento

    L’obiettivo è quello di favorire il coordinamento tra istituzioni e sistema economico del Paese per sviluppare e attuare strategie di finanza sostenibile e mobilitare così le risorse private attraverso il mercato dei capitali a servizio della transizione green e digitale dell’economia reale.

    Il documento: 

    • si compone 
      • di un modello di riferimento per la standardizzazione delle “Informazioni di sostenibilità dalle PMI alle banche e
      • di una dettagliata guida metodologica
    • mira a
      • agevolare lo scambio di informazioni, tenendo conto di criteri di standardizzazione, proporzionalità ed economicità;
      • aumentare la consapevolezza delle PMI sulle informazioni di sostenibilità;
      • porre le basi per iniziative di formazione dedicate alle PMI in materia di sostenibilità.
    • è disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro,
    • sarà in consultazione pubblica fino al 2 agosto 2024.

    PMI e strategie di finanza sostenibile: consultazione pubblica del documento

    Per partecipare alla consultazione pubblica, i contributi dovranno essere inviati entro il 2 agosto 2024 via mail all’indirizzo segreteriatecnica.tfs@dt.tesoro.it, al quale sarà possibile inviare anche eventuali domande o richieste.

    I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.