• Rendicontazione non finanziaria

    Rendicontazione di sostenibilità: il nuovo calendario

    Pubblicata sulla Gazzetta europea del 16 aprile, è in vigore la Direttiva n 2025/794 del 14 aprile del Parlamento e del Consiglio europeo con novità per la rendicontazione di sostenibilità.

    Essa modifica il calendario degli obblighi dettati dalle direttive sui rendiconti di sostenibilità (2022/2464) e sul dovere di diligenza (2024/1760).

    Viene fissato un rinvio di due anni per le società che sarebbero state obbligate alla rendicontazione di sostenibilità dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2026

    Rendicontazione di sostenibilità: il nuovo calendario

    La direttiva 2025/794 con il nuovo calendario è la prima parte del pacchetto elaborato dalla Commissione Ue per "alleggerire" gli obblighi sulla sostenibilità.

    Sono vincolate alla rendicontazione Esg:

    • grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico con una media di oltre 500 dipendenti occupati durante l’esercizio 
    • enti di interesse pubblico che costituiscono imprese madri di un grande gruppo con una media, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio, di oltre 500 dipendenti occupati durante l’esercizio.

    Si attende con grande interesse quante e quali semplificazioni la Commissione Ue vorrà introdurre ma l'avvento del pacchetto Omnibus del 26 febbraio potrebbe far emergere una più ampia diffusione della rendicontazione volontaria, con un conseguente maggiore coinvolgimento dei professionisti.

    Tale aspetto è stato recentemente affrontato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, in un documento intitolato «ESRS VSME. Rendicontazione di sostenibilità volontaria per Pmi e microimprese». 

    Come evidenziato dal comunicato del CNDCEC, con il documento suddetto se ne aggiorna uno precedente del marzo 2024, rivedendolo ampiamente in base ai recenti sviluppi di prassi e di normativa, anche alla luce delle proposte dell’Omnibus simplification Package on sustainability.

    Il nuovo studio vuole approfondire la relazione e il movimento bidirezionale tra i sustainability issues e la governance delle aziende – nella loro dimensione concettuale e funzionale –, nell’ottica di ripensare e migliorare gli adeguati assetti “organizzativi, amministrativi e contabili” (OAC) e potenziare così le connessioni dell’organizzazione con i suoi interlocutori, soprattutto col sistema bancario e creditizio. La riflessione muove dalla considerazione della centralità della sostenibilità nel consolidamento della continuità aziendale e nella valutazione dell’impresa. 

    Il contributo dei commercialisti comprende tre parti cui si rimanda per approfondimento, ma è bene evidenziare che sull’Omnibus Packageil presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, e il Consigliere nazionale delegato allo Sviluppo sostenibile, Gianluca Galletti, hanno sottolienato che sia condivisibile la scelta dell’organo esecutivo europeo di confermare gli obiettivi sostanziali della sostenibilità quali elementi imprescindibili”rimarcando però che quando il cambiamento non è condiviso e non è graduale, non è neanche prevedibile nelle sue conseguenze, anche quelle più immediate, e viene perciò a configurarsi, esso stesso, quale elemento di rischio da mitigare, da gestire. Ecco perché siamo convinti delle opportunità offerte da una rimodulazione e da una semplificazione normativa ma, allo stesso tempo, crediamo occorra rimarcare l’importanza di spingere verso l’integrazione volontaria della sostenibilità nei processi aziendali, per non farci trovare impreparati – e guardiamo tanto alle imprese quanto ai loro consulenti – quando si manifestino gli effetti di rischi ESG ben visibili, ad esempio, nelle possibili conseguenze generate dalla diffusione di politiche commerciali protezionistiche con relative pressioni inflazionistiche e acredini nelle relazioni internazionali”. 

  • Rendicontazione non finanziaria

    Revisori di Sostenibilità: come fare domanda di abilitazione

    In Gazzetta Ufficiale del 3 marzo iDecreto MEF del 19 febbraio con contenuto e modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società  di revisione  allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità,  nonché  contenuto, modalità e termini di trasmissione delle informazioni e dei  loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel registro.

    Il MEF ha aggiornato le FAQ sul tema precisando che in sede di prima applicazione il D.M. 19 febbraio 2025 prevede due fasi:

    • Fase 1: a decorrere dal 4 marzo 2025 (data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale) possono presentare domanda di abilitazione ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 soltanto i revisori iscritti impiegati presso società di revisione (già) titolari di incarichi di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria (ex DNF) conferiti ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del D.lgs. 254/2016 da parte di soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 125/2024. Anche in ragione del numero esiguo dei soggetti coinvolti, la domanda di abilitazione deve essere predisposta manualmente compilando l’apposito modulo disponibile nella sezione pubblica del sito istituzionale della revisione legale dedicata alla sostenibilità;
    • Fase 2: in applicazione dell’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024, i revisori iscritti nel Registro, entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità (vedi Circolare MEF n. 37/2024) potranno presentare domanda ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 compilando direttamente on-line l’apposito modulo disponibile nell’Area Riservata del Portale Revisori.

    Più precisamente, la data iniziale per la trasmissione delle domande sarà indicata con apposita determina emanata dal Ragioniere Generale dello Stato al termine delle necessarie implementazioni informatiche al Portale Revisori che si concluderanno presumibilmente nei mesi di agosto/settembre 2025.

    Il decreto di cui si tratta consta di 9 articoli, vediamo i principali contenuti.

    Revisori di sostenibilità: requisiti per l’abilitazione

    In particolare, si prevede che ai sensi dell'art 2 comma 1 del presente decreto possono chiedere l'abilitazione i seguenti soggetti: 

    • a) i revisori  legali  iscritti  nel  registro  in  possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter del decreto legislativo, inclusi i soggetti che non si  sono  avvalsi  del regime transitorio di cui alla successiva lettera d);
    • b) i revisori di uno Stato membro e di un Paese terzo secondo  le modalità stabilite con regolamento adottato ai  sensi dell'art.  2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo; 
    • c) le imprese di revisione legale di uno Stato membro dell'Unione europea secondo le modalità stabilite con regolamento  adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera f-bis) del decreto legislativo; 
    • d) i revisori iscritti al registro entro la data del  1°  gennaio 2026  nel  rispetto  delle  condizioni  previste   dalla   disciplina transitoria di cui all'art. 18, comma 4, del  decreto  legislativo  6 settembre 2024, n. 125.

    Revisori di Sostenibilità: la domanda di abilitazione

    Nella domanda di abilitazione i  soggetti di cui  all'art.  2, comma 1, lettera  a),  indicano,  anche  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 

    • a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; 
    • b) il codice fiscale; 
    • c) l'indirizzo di posta elettronica  certificata  e  il  recapito telefonico; 
    • d) il numero di iscrizione al registro dei revisori legali; 
    • e)  gli  eventuali  provvedimenti  in  essere  assunti  ai  sensi dell'art. 26, comma 1, lettere e) e g) del decreto legislativo; 
    • f) il nome, il  numero  di  iscrizione,  l'indirizzo  e  il  sito internet dell'eventuale società di  revisione  presso  la  quale  il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore; 
    • g)  ogni  altra  eventuale  iscrizione/abilitazione  in  albi   o registri di revisori legali o di revisori dei conti  in  altri  Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi,  con  l'indicazione  dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla  tenuta  degli albi o registri; 
    • h) la sussistenza dei  requisiti  di  onorabilità  definiti  con regolamento adottato dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  lettera  a)  del decreto legislativo; 
    • i)  l'eventuale  rete  di  appartenenza,  così   come   definita nell'art. 1, comma 1, lettera  l),  del  decreto  legislativo  e  nel Regolamento attuativo di cui  all'art.  10,  comma  13,  del  decreto
       legislativo; 
    • l) la  dichiarazione  di  impegno  a  comunicare  ogni  eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti; 
    • m) di aver provveduto al versamento del contributo di  iscrizione previsto di euro 50 indicando gli  estremi  della transazione necessari per identificare in maniera univoca  l'avvenuto pagamento; 
    • n) di aver svolto il tirocinio previsto  dall'art.  3,  comma  1, lettera d-bis) del decreto legislativo; 
    • o) di aver superato l'esame previsto dall'art.  4,  comma  3-ter) del decreto legislativo. 

    La domanda di abilitazione, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato, deve essere conforme alle prescrizioni di legge  in materia di bollo. 

    La domanda di abilitazione per i revisori di  cui  all'art.  2, comma 1, lettera d) deve contenere le informazioni di cui al comma 1, alle lettere da a) a m), nonché la dichiarazione di aver assolto gli obblighi  formativi  previsti  dall'art.  18, comma  4  del  decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125. 

    Il contenuto della domanda di abilitazione dei soggetti  di  cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e  c)  è  stabilito  con successivo decreto predisposto in conformità a quanto previsto dai  regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b)  e  comma  4, lettera f-bis) del decreto legislativo. 

    I soggetti di cui all'art. 2, comma  1,  lettere  a)  e  d),  al momento della richiesta di abilitazione sono tenuti al versamento  di un contributo fisso a  copertura  delle  spese  amministrative  e  di segreteria pari ad euro 50,00. L'importo del contributo potrà essere rideterminato  con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze.
    Il contributo è versato con le modalità previste nell'art.  2, comma 1, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023.
    In deroga a quanto previsto dal  comma  2,  i  soggetti  di  cui all'art. 4, comma 3, versano il contributo di cui al comma 1 mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato al soggetto di cui all'art. 21, comma 2 del decreto legislativo. 

    Revisori di Sostenibilità: presenta la domanda e i costi

    La domanda deve  essere  predisposta  attraverso  la compilazione e la trasmissione on-line di apposito modulo disponibile nell'area riservata del sito  istituzionale  della  revisione  legale accessibile mediante le diverse modalità di autenticazione personale.
    Con determina del Ragioniere generale dello Stato è fissato  il termine iniziale per l'invio delle domande di abilitazione di cui al comma 1.
    In deroga a quanto previsto al comma 1 e al fine  di consentire il  rilascio  dell'attestazione  di  sostenibilità   ai  soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 17, comma  1,  lettera a) del decreto legislativo 6  settembre  2024,  n.  125,  i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all'art. 18, comma 1 del citato decreto legislativo, da designare  quali  responsabili  dell'esecuzione  dell'incarico  di attestazione della  sostenibilità, possono presentare  domanda  di abilitazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

    La domanda di abilitazione,  anche  in  ragione  del  numero esiguo dei soggetti coinvolti, deve  essere predisposta manualmente attraverso la compilazione di apposito modulo reso disponibile  nella sezione  pubblica  del sito istituzionale  della  revisione  legale dedicata alla sostenibilità e trasmessa a  mezzo  Posta  elettronica certificata. 

    Revisori di Sostenibilità: valutazione delle domande e provvedimento di abilitazione

    Relativamente alla valutazione delle domande esse sono esaminate  entro centocinquanta giorni dalla data di ricezione.
    Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   se   accerta l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l'abilitazione, ne da' comunicazione al  richiedente  secondo  le  modalità  consentite dalla normativa  vigente,  assegnandogli  un  termine  non  superiore a trenta giorni per sanare le carenze.  Dalla  data  di  invio  della richiesta di integrazione e fino  alla  data  di  ricezione  di  tali elementi,  il  termine  previsto  dal  comma  1  per  il   compimento dell'istruttoria e' sospeso.
    Decorso infruttuosamente il  termine di  cui  al  comma  2, il Ministero dell'economia e delle finanze,  Ragioneria generale  dello Stato, Ispettorato generale di finanza,  dispone,  con  provvedimento motivato, il diniego all'abilitazione.
    Il  provvedimento di  abilitazione  è  assunto dal  Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Ragioneria  generale  dello Stato, Ispettorato generale di finanza,  che  provvede  altresì,  entro  il termine di cui al  comma  1, all'annotazione dell'abilitazione  nel registro assicurandone la pubblicità. 

    L''abilitazione allo svolgimento dell'attività  di  attestazione della  sostenibilità  decorre  dalla  data  del   provvedimento   di abilitazione di cui all'art. 6, comma 4, ovvero, per  i  soggetti  di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), dalla data di avvenuta ricezione della domanda  di  abilitazione  così  come  indicata  nel  relativo provvedimento di abilitazione.

  • Rendicontazione non finanziaria

    Sostenibilità: cosa contiene il Milleproroghe

    Il Decreto Milleproroghe in conversione in legge entro il 25 febbraio, è stato approvato da Camera e Senato ed ora è atteso in Gazzetta Ufficiale.

    Tra le novità approvate con emendamento ve ne sono due relative alla sostenibilità, vediamole.

    Reporting Sostenibilità: cosa contiene il Milleproroghe

    Tra gli emendamenti approvati al decreto Milleproroghe ve ne sono due per le norme sulla sostenibilità. 

    Il primo riguarda i revisori, che potranno rilasciare attestazioni di conformità per i rendiconti di sostenibilità 2024 a condizione che abbiano maturato cinque crediti formativi specifici. 

    L'altra novità è una proroga della disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni di carattere non finanziarie relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024. 

    Ricordiamo che a tema sostenibilità è stato approvato il Dlgs 125/2024, che ha recepito in Italia la Corporate sustainability reporting directive (Csrd). Leggi anche Il revisore della sostenibilità: finestra temporale fino all'1.01.2026, deroga sanzioni

    Con le due misure approvate, il Milleproroghe prevede che, in attesa delle regole attuative del Mef:

    • i revisori potranno rilasciare le attestazioni di conformità relative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, purché abbiano maturato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità. La ratio dell'intervento è senz'altro quella di non bloccare l’operatività del nuovo sistema, evitando ritardi nell’attestazione non finanziaria delle imprese, essenziale per garantire credibilità ai dati pubblicati dalle aziende e soddisfare investitori e stakeholder.
    • si proroga la disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni non finanziarie relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024. In sostanza si continuano ad applicare gli artt. 8 e 9 del Dlgs 254/2016, abrogato dal Dlgs 125/2024 a decorrere dalla sua entrata in vigore, ossia il 25 settembre 2024. Tali articoli recano la disciplina previgente sulle comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario. Con la proroga si risolve un vuoto normativo in cui le imprese avrebbero potuto trovarsi. Il Dossier al Ddl del Milleproroghe recita come segue: la disposizione, introdotta dal Senato, interviene sulla disciplina delle rendicontazioni societarie di sostenibilità, in particolare disponendo che alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024, restino applicabili le norme in tema di sanzioni e di poteri e coordinamento tra le Autorità competenti, di cui agli articoli 8 e 9 del previgente decreto legislativo n. 254 del 201661 e alla relativa disciplina attuativa, in luogo della disciplina introdotta dal nuovo decreto legislativo del 2024. 

  • Rendicontazione non finanziaria

    FAQ sulla sostenibilità dalla Commissione Europea

    Sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 13 novembre viene pubblicata la Comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche relative alla Sostenibilità con risposte sotto forma di FAQ.

    Le risposte alle domande frequenti raccolte nella comunicazione chiariscono le disposizioni della normativa vigente, senza estendere in alcun modo i diritti e gli obblighi che ne derivano né introdurre prescrizioni aggiuntive.

    Le FAQ mirano unicamente ad assistere le imprese nell'attuazione delle pertinenti disposizioni giuridiche.

    La Commissione Europea si riserva di integrare le FAQ.

    FAQ sulla sostenibilità dalla Commissione Europea

    La Comunicazione evidenzia che la serie di domande frequenti (FAQ) chiarisce l'interpretazione di talune disposizioni in materia di rendicontazione di sostenibilità introdotte dalla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (direttiva (UE) 2022/2464) nella direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE), nella direttiva sulla revisione contabile (direttiva 2006/43/CE), nel regolamento sulla revisione contabile (regolamento (UE) n. 537/2014) e nella direttiva sulla trasparenza (direttiva 2004/109/CE) al fine di facilitarne l'attuazione da parte delle imprese. 

    Chiarisce inoltre alcune disposizioni del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, SFDR (regolamento (UE) 2019/2088).

    La Comunicazione riepiloga che la direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) (direttiva (UE) 2022/2464) ha introdotto nuovi obblighi di rendicontazione di sostenibilità per talune imprese mediante modifiche apportate alla direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE), alla direttiva sulla revisione contabile (direttiva 2006/43/CE), al regolamento sulla revisione contabile (regolamento (UE) n. 537/2014) e alla direttiva sulla trasparenza (direttiva 2004/109/CE).

    Nel complesso tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità impongono a talune imprese di pubblicare informazioni sulla sostenibilità che devono essere redatte in base a principi di rendicontazione di sostenibilità specifici e, se del caso, rispettare un formato digitale.

    Tali informazioni sulla sostenibilità sono soggette a un obbligo di attestazione della conformità e devono essere pubblicate insieme alla relativa relazione di attestazione della conformità.

    Nel complesso tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità si applicano alle imprese soggette al diritto di uno Stato membro che sono:

    • grandi imprese;
    • PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato
    • regolamentato dell'UE; e
    • imprese madri di grandi gruppi.

    Tali obblighi si applicano anche alle imprese soggette al diritto di un paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE (escluse le microimprese) o che svolgono attività nel territorio dell'Unione il cui valore supera determinate soglie.

    Le norme per determinare le dimensioni di un'impresa e l'ambito di consolidamento ai fini della rendicontazione di sostenibilità si basano sulle norme esistenti relative all'informativa finanziaria, che sono stabilite nelle misure nazionali di recepimento della direttiva contabile preesistente. 

    Le soglie menzionate nella direttiva contabile per la determinazione delle dimensioni di ciascuna categoria di

    imprese sono indicate nel riquadro incluso nel diagramma di flusso riportato di seguito, il cui scopo è individuare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità applicabili e la data di applicazione.

    La data di applicazione di tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità varia a seconda dell'obbligo di rendicontazione specifico e della categoria di impresa

    La data di applicazione specifica di ciascun obbligo è indicata nel paragrafo «Obblighi di sostenibilità per le imprese soggette a rendicontazione».

    Dato che tali obblighi sono introdotti mediante una direttiva, le norme specifiche che si applicano alle imprese sono quelle stabilite nella legislazione nazionale che recepisce la direttiva contabile, quale modificata dalla CSRD così come dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione (20), che ha adeguato i criteri dimensionali applicabili alla definizione di microimpresa e di impresa o gruppo di piccole, medie e grandi dimensioni per tenere conto degli effetti dell'inflazione, riducendo in tal modo il numero di imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e, in una certa misura, di informativa finanziaria.

  • Rendicontazione non finanziaria

    Abilitazione revisori sostenibilità: decreto in arrivo

    Il MEF in data 15 ottobre replica ad una richiesta di chiarimento sui tempi di abilitazione dei revisori della sostenibilità.

    In particolare si esprimevano dubbi sulla compatibilità tra gli adempimenti richiesti dal DLgs. 125/2024, che ha recepito la direttiva Ue 2022/2464, e la necessità per alcuni revisori di rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità per l’esercizio 2024.

    Vediamo la replica del Ministero.

    Abilitazione revisori sostenibilità: chiarimenti del Ministero

    L'interpellante premetteva che ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 125 del 2024, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 «Csrd», riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità, gli iscritti al registro dei revisori legali dei conti entro la data del 1° gennaio 2026 sono considerati, nel rispetto di specifici requisiti, abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità; tale abilitazione avviene sulla base di una domanda redatta secondo le indicazioni definite con decreto adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 2010, ed entro centocinquanta giorni dalla domanda il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'annotazione dell'abilitazione nel registro, assicurandone la pubblicità.

    L'interpellante evidenzia inoltre che vi sono enti di interesse pubblico – società quotate, banche e assicurazioni – tenuti, già dall'esercizio 2024, a sottoporre ad attestazione la rendicontazione di sostenibilità.

    Per l'esercizio 2024, quindi, con specifico riferimento agli adempimenti sussistenti in capo ai soggetti già sottoposti a «Csrd», emerge l'esigenza di abilitare i revisori legali al rilascio dell'attestazione della rendicontazione di sostenibilità di tali enti di interesse pubblico.

    In considerazione delle tempistiche di adozione della complessiva normativa e dell'iter previsto per la richiesta di abilitazione, il suddetto termine di centocinquanta giorni potrebbe risultare inconciliabile per abilitare i revisori legali a svolgere le attività di rendicontazione ed emettere la relativa relazione per l'esercizio 2024.

    Il MEF replica che l'abilitazione dei revisori iscritti al registro allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è disciplinata dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, introdotto dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 di attuazione della Direttiva 2022/2464 (UE) relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

    Il citato articolo 6 prevede che il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori legali siano definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob.

    Tale decreto è in corso di predisposizione da parte dei competenti Uffici e nella redazione del testo si è tenuto conto degli effetti dell'applicazione graduale degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dagli articoli 17 e 18 del citato decreto legislativo n. 125 del 2024.

    In particolare, il decreto tiene nella giusta considerazione i termini in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 125 del 2024 dovranno adempiere agli obblighi di attestazione della rendicontazione della sostenibilità relativa all'esercizio 2024 e tali da consentirne la conseguente abilitazione con una tempistica coerente.

    Il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda previsto dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 125 del 2024 è la data ultima entro la quale il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'annotazione dell'abilitazione nel registro, assicurandone la pubblicità, ed è, quindi, da intendersi come data sicuramente successiva alla decorrenza dell'effettiva abilitazione che potrà essere modulata tenendo conto delle implicazioni derivanti dalle peculiarità applicative introdotte dalle disposizioni transitorie del sopracitato decreto legislativo n. 125 del 2024.

  • Rendicontazione non finanziaria

    Sostenibilità e bilancio: l’Italia recepisce le norme UE

    Pubblicato in GU del 10 settembre 2024 n. 212 il D.Lgs. 125/2024 che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, vediamo una sintesi dei contenuti.

    Sostenibilità e bilancio: l’Italia recepisce le norme UE

    Il Decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale.

    Il provvedimento tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni delle Camere.

    Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2022/2464/UE, cosiddetta Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, prevedendo in particolare l’estensione alle Piccole e medie imprese (diverse dalle microimprese) degli obblighi di reporting non finanziario, già a carico delle imprese di grandi dimensioni, e la sostituzione della rendicontazione non finanziaria con la rendicontazione di sostenibilità.

    La rendicontazione di sostenibilità consiste in informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e del modo in cui tali questioni influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

    Ti consigliamo:

    per approfondimento della normativa.