• Rendicontazione non finanziaria

    Revisori di sostenibilità: i giovani commercialisti chiedono più tempo

    Con un comunicato stampa del 23 marzo i giovani Commercialisti chiedono maggior tempo per la formazione e l'abilitazione come revisori della sostenibilità.

    In particolare, viene specificato che a quasi un anno e mezzo dall’entrata in vigore del D.Lgs. 125/2024, migliaia di professionisti iscritti al Registro dei revisori risultano esclusi dalla nuova abilitazione alla revisione della sostenibilità — non per propria negligenza, ma per evidenti disfunzioni del sistema normativo, che li ha lasciati senza strumenti adeguati e senza tempi congrui. 

    Vediamo le rechieste della assocazione dei giovani commercialisti UNGDCEC

    Revisori di sostenibilità: i giovani commercialisti chiedono più tempo

    Nel dettaglio ci si interroga sul perchè sia possibile chiedere ai revisori legali italiani di correre, mentre l’Europa ha già fermato l’orologio per le imprese. 

    E' esattamente quanto sta accadendo, a quasi un anno e mezzo dall’entrata in vigore del D.Lgs. 125/2024, migliaia di professionisti iscritti al Registro dei revisori risultano esclusi dalla nuova abilitazione alla revisione della sostenibilità — non per propria negligenza, ma per evidenti disfunzioni del sistema normativo, che li ha lasciati senza strumenti adeguati e senza tempi congrui. 

    Il decreto di recepimento della CSRD ha previsto un regime transitorio agevolato per i revisori già iscritti entro il 1° gennaio 2026: era necessario acquisire cinque crediti formativi nelle materie della rendicontazione di sostenibilità, interamente nel 2024 o nel 2025, per accedere all’abilitazione senza dover affrontare tirocinio aggiuntivo né esame.

    Una previsione ragionevole nella teoria, ma profondamente distorsiva nella pratica sostengono i giovani commercialisti nel loro comunicato.

    Viene ricordato che la Circolare del MEF n. 37, che ha chiarito quali attività formative fossero effettivamente valide, è stata pubblicata soltanto l’11 novembre 2024. 

    Di seguito numerosi professionisti che avevano già intrapreso percorsi formativi coerenti si sono visti escludere tali attività, in quanto svolte prima che le regole del gioco fossero comunicate.

    E chi ha maturato, ad esempio, tre crediti nel 2024 e due nel 2025, si è trovato ugualmente escluso: la norma non consente di sommare crediti di annualità diverse, anche quando il totale delle ore sarebbe ampiamente sufficiente e la continuità della formazione documentata.

    Quindi i commercialisti sostengono che non si tratta di un deficit di impegno professionale, ma di un impianto normativo caratterizzato da tempistiche inadeguate, rigidità applicative e scarsa aderenza alla realtà operativa.

    Il quadro appare ancora più incoerente alla luce dell’evoluzione normativa europea che ha disposto un rinvio di due anni degli obblighi di rendicontazione per numerose imprese con un conseguente ridimensionamento del perimetro applicativo della CSRD, limitandolo alle imprese di maggiori dimensioni, e riducendo drasticamente la platea dei soggetti obbligati.

    Le imprese rinviano al 2027. I mercati aspettano. I professionisti no: i loro termini sono già scaduti e il regime transitorio agevolato è chiuso.

    Tutto ciò premesso l’UNGDCEC chiede una proroga del regime transitorio di cui all’art. 18, comma 4 del D.Lgs. 125/2024, consentendo il conseguimento dei crediti formativi fino al 31 dicembre 2027.

    Tale termine coincide con l’avvio degli obblighi di rendicontazione per le imprese secondo il nuovo calendario europeo e rappresenta una scelta coerente con le esigenze del sistema.

  • Rendicontazione non finanziaria

    Rendicontazione sostenibilità: Pacchetto Omnibus UE per maggiore efficienza

    Con un avviso del 26 febbraio la Commissione europea informa di aver adottato nuove proposte che ridurranno la burocrazia e semplificheranno le regole dell'UE per cittadini e aziendesi tratta del pacchetto omnibus sulla sostenibilità.

    In particolare viene esposta la visione della Commissione per rendere l'economia dell'UE più prospera e competitiva, basandosi sulle raccomandazioni del rapporto Draghi. 

    Il comunicato specifica che per riacquistare competitività e liberare la crescita, l'UE deve promuovere un ambiente imprenditoriale favorevole e garantire che le aziende possano prosperare. 

    I primi due cosiddetti pacchetti Omnibus di misure di semplificazione mirano a raggiungere questo obiettivo. 

    Attenzione al fatto che le misure concentreranno gli obblighi di rendicontazione della sostenibilità sulle aziende più grandi che hanno maggiori probabilità di avere i maggiori impatti sulle persone e sull'ambiente, e assicureranno che non gravino sulle aziende più piccole.  

    Questo primo pacchetto comprende i passaggi per: 

    • rendere la rendicontazione della sostenibilità più accessibile ed efficiente,
    • semplificare la due diligence per supportare pratiche aziendali responsabili,
    • rafforzare il meccanismo di adeguamento delle frontiere del carbonio per un commercio più equo,
    • sbloccare le opportunità nei programmi di investimento europei.

    Le proposte saranno ora sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio per la loro valutazione e adozione. 

    Rendicontazione sostenibilità: Pacchetto Omnibus UE per maggiore efficienza

    Sul sito istituzionale della Commissione UE si legge che il nuovo pacchetto di proposte mira a semplificare le norme dell'UE, stimolare la competitività e liberare capacità di investimento aggiuntiva. 

    La Commissione si è posta il chiaro obiettivo di realizzare uno sforzo di semplificazione riducendo gli oneri amministrativi di almeno il 25% e quelli per le PMI di almeno il 35% entro la fine del presente mandato. 

    Riunendo le proposte relative ad ambiti legislativi collegati tra loro, questi primi pacchetti "omnibus" puntano a una semplificazione di vasta portata nei settori dell'informativa sulla finanza sostenibile, del dovere di diligenza ai fini della sostenibilità, della tassonomia dell'UE, del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e dei programmi di investimento europei.

    Le proposte ridurranno la complessità dei requisiti dell'UE per tutte le imprese, e in particolare per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, e porranno al centro del nostro quadro normativo le imprese più grandi, che presumibilmente hanno un impatto maggiore sul clima e sull'ambiente, consentendo comunque alle imprese di accedere a finanziamenti sostenibili per la transizione pulita.

    Se adottate e attuate come previsto oggi, secondo una stima prudenziale le proposte apporteranno risparmi complessivi in termini di costi amministrativi annuali di circa 6,3 miliardi di € e mobiliteranno capacità aggiuntive di investimento pubblico e privato pari a a 50 miliardi di € a sostegno delle priorità politiche.    

    Nello specifico, le principali modifiche nel settore dell'informativa sulla sostenibilità (direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) e tassonomia dell'UE) consentiranno di:

    • esonerare circa l'80% delle imprese dall'ambito di applicazione della suddetta direttiva, concentrando gli obblighi di informativa sulla sostenibilità sulle imprese di più grandi dimensioni che hanno forti probabilità di avere gli effetti maggiori sulle persone e sull'ambiente;
    • garantire che gli obblighi di informativa sulla sostenibilità per le grandi imprese non si ripercuotano sulle imprese più piccole delle loro catene del valore;
    • posticipare di due anni (fino al 2028) gli obblighi di informativa per le imprese che attualmente rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD e che sono tenute a comunicare le informazioni a partire dal 2026 o dal 2027;
    • ridurre l'onere degli obblighi di informativa relativi alla tassonomia dell'UE e limitarlo alle imprese di dimensioni maggiori (corrispondenti all'ambito di applicazione della CSDDD), mantenendo la possibilità di informativa su base volontaria per le altre grandi imprese nel futuro ambito di applicazione della CSRD. Si prevede che questa riduzioni comporti notevoli risparmi sui costi delle imprese, consentendo nel contempo alle imprese che desiderano accedere alla finanza sostenibile di continuare a comunicare informazioni;
    • introdurre l'opzione di comunicare informazioni sulle attività parzialmente allineate alla tassonomia, promuovendo una graduale transizione ambientale delle attività nel corso del tempo, in linea con l'obiettivo di aumentare il finanziamento della transizione per aiutare le imprese nel loro percorso verso la sostenibilità;
    • introdurre una soglia di rilevanza finanziaria per la comunicazione in materia di tassonomia e ridurre di circa il 70% i modelli da utilizzare per la presentazione delle informazioni;
    • semplificare i criteri DNSH ("non arrecare un danno significativo") più complessi per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento in relazione all'uso e alla presenza di sostanze chimiche, in particolare quelli che si applicano orizzontalmente a tutti i settori economici nell'ambito della tassonomia dell'UE, come primo passo per rivedere e semplificare tutti i criteri suddetti;
    • adeguare, tra l'altro, il principale indicatore chiave di prestazione basato sulla tassonomia per le banche, il Green Asset Ratio (GAR). Le banche potranno escludere dal denominatore del GAR le esposizioni relative a imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione futuro della CSRD (ossia imprese con meno di 1000 dipendenti e con un fatturato inferiore a 50 milioni di €).

    Pacchetto Omnibus UE Sostenibilità: dovere di diligenza nella sostenibilità

    Il comunicato evidenzia che le principali modifiche nel settore del dovere di diligenza ai fini della sostenibilità mireranno a:

    • semplificare gli obblighi in materia di dovere di diligenza ai fini della sostenibilità affinché le imprese interessate possano evitare complicazioni e costi inutili, ad esempio concentrando gli obblighi di dovuta diligenza sui partner commerciali diretti, nonché portando da uno a cinque anni la frequenza delle valutazioni periodiche e del monitoraggio dei partner, con valutazioni ad hoc ove necessario;
    • ridurre gli oneri e gli effetti negativi per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione limitando la quantità di informazioni che possono essere richieste nell'ambito della mappatura della catena del valore da parte delle grandi imprese;
    • aumentare ulteriormente l'armonizzazione degli obblighi di dovuta diligenza per garantire condizioni di parità nell'UE;
    • eliminare le condizioni di responsabilità civile dell'UE, preservando nel contempo il diritto delle vittime al pieno risarcimento dei danni causati dal mancato rispetto delle norme e proteggendo le imprese dal dover pagare risarcimenti eccessivi, nel quadro dei regimi di responsabilità civile degli Stati membri; 
    • concedere alle imprese più tempo per prepararsi a conformarsi ai nuovi obblighi rinviando di un anno (al 26 luglio 2028) l'applicazione degli obblighi relativi al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità per le imprese più grandi e anticipando contestualmente di un anno (al luglio 2026) l'adozione delle linee guida.

    Pacchetto Omnibus UE Sostenibilità: modifiche al CBMA

    Viene evidenziato che le principali modifiche del CBAM potrebbe essere:

    • esentare i piccoli importatori dagli obblighi CBAM, per lo più PMI e persone fisiche. Si tratta di importatori di piccole quantità di merci CBAM, che rappresentano quantità molto ridotte di emissioni incorporate che entrano nell'Unione da paesi terzi. Per conseguire questo risultato viene fissata una nuova soglia annua cumulativa CBAM pari a 50 tonnellate per importatore, che elimina gli obblighi CBAM per circa 182 000 importatori ovvero il 90% di essi, per lo più PMI, pur continuando a coprire oltre il 99% delle emissioni dell'ambito di riferimento;
    • semplificare le norme per le imprese che rimangono nell'ambito di applicazione del CBAM: per quanto riguarda le procedure di autorizzazione dei dichiaranti CBAM e le norme relative agli obblighi CBAM, compresi il calcolo delle emissioni incorporate e gli obblighi di rendicontazione;
    • rendere il CBAM più efficace a lungo termine, rafforzando le norme contro le elusioni e gli abusi;
    • questa semplificazione precede l'estensione del CBAM ad altri settori ETS in futuro, in particolare alle merci a valle, che sarà seguita da una nuova proposta legislativa sull'estensione dell'ambito di applicazione del CBAM all'inizio del 2026.

    Pacchetto Omnibus UE Sostenibilità: liberare opportunità di investimento

    La Commissione propone inoltre una serie di modifiche per semplificare e ottimizzare il ricorso a diversi programmi di investimento, tra cui InvestEU, il FEIS e strumenti finanziari preesistenti.

    InvestEU, il principale strumento di condivisione del rischio dell'UE a sostegno degli investimenti prioritari all'interno dell'Unione, svolge un ruolo fondamentale nell'affrontare gli ostacoli finanziari e nel guidare gli investimenti necessari per la competitività, la ricerca e l'innovazione, la decarbonizzazione, la sostenibilità ambientale e le competenze. Attualmente quasi il 45% delle sue operazioni sostiene obiettivi climatici.

    Le modifiche proposte sono:

    • aumentare la capacità di investimento dell'UE utilizzando i rendimenti degli investimenti passati, nonché ottimizzare l'uso dei fondi ancora disponibili nell'ambito degli strumenti preesistenti, consentendo così di mettere a disposizione delle imprese maggiori finanziamenti. Ciò dovrebbe mobilitare circa 50 miliardi di € di investimenti pubblici e privati supplementari. L'aumento della capacità di InvestEU sarà utilizzato principalmente per finanziare attività più innovative a sostegno di politiche prioritarie, come la bussola per la competitività e il patto per l'industria pulita;
    • mettere gli Stati membri in grado di contribuire più facilmente al programma per sostenere le proprie imprese e mobilitare investimenti privati;
    • semplificare i requisiti amministrativi per i partner esecutivi, gli intermediari finanziari e i destinatari finali, in particolare le PMI. Si prevede che le misure di semplificazione proposte generino risparmi sui costi per 350 milioni di €.

    Pacchetto Omnibus UE Sostenibilità: prossimi passaggi

    Il prossimo futuro vedrà che le proposte legislative siano trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio affinché siano esaminate e adottate.

    Le modifiche 

    • della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD), 
    • della direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD), 
    • del regolamento sulla tassonomia e del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)

    entreranno in vigore una volta che i colegislatori avranno raggiunto un accordo sulle proposte e dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE. 

    In linea con la comunicazione sulla semplificazione e l'attuazione pubblicata l'11 gennaio 2024, la Commissione invita i colegislatori a dare priorità a questo pacchetto omnibus, in particolare per quanto riguarda la proposta di posticipare determinati obblighi di informativa nell'ambito della CSRD e il termine di recepimento nel quadro della CSDDD, rispondendo così alle principali preoccupazioni espresse dai portatori di interessi.

    Il progetto di atto delegato che modifica gli atti delegati in vigore nel quadro del regolamento sulla tassonomia sarà adottato a seguito del riscontro del pubblico e sarà applicato al termine del periodo di controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

  • Rendicontazione non finanziaria

    Sostenibilità: cosa contiene il Milleproroghe

    Il Decreto Milleproroghe in conversione in legge entro il 25 febbraio, è stato approvato da Camera e Senato ed ora è atteso in Gazzetta Ufficiale.

    Tra le novità approvate con emendamento ve ne sono due relative alla sostenibilità, vediamole.

    Reporting Sostenibilità: cosa contiene il Milleproroghe

    Tra gli emendamenti approvati al decreto Milleproroghe ve ne sono due per le norme sulla sostenibilità. 

    Il primo riguarda i revisori, che potranno rilasciare attestazioni di conformità per i rendiconti di sostenibilità 2024 a condizione che abbiano maturato cinque crediti formativi specifici. 

    L'altra novità è una proroga della disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni di carattere non finanziarie relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024. 

    Ricordiamo che a tema sostenibilità è stato approvato il Dlgs 125/2024, che ha recepito in Italia la Corporate sustainability reporting directive (Csrd). Leggi anche Il revisore della sostenibilità: finestra temporale fino all'1.01.2026, deroga sanzioni

    Con le due misure approvate, il Milleproroghe prevede che, in attesa delle regole attuative del Mef:

    • i revisori potranno rilasciare le attestazioni di conformità relative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, purché abbiano maturato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità. La ratio dell'intervento è senz'altro quella di non bloccare l’operatività del nuovo sistema, evitando ritardi nell’attestazione non finanziaria delle imprese, essenziale per garantire credibilità ai dati pubblicati dalle aziende e soddisfare investitori e stakeholder.
    • si proroga la disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni non finanziarie relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024. In sostanza si continuano ad applicare gli artt. 8 e 9 del Dlgs 254/2016, abrogato dal Dlgs 125/2024 a decorrere dalla sua entrata in vigore, ossia il 25 settembre 2024. Tali articoli recano la disciplina previgente sulle comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario. Con la proroga si risolve un vuoto normativo in cui le imprese avrebbero potuto trovarsi. Il Dossier al Ddl del Milleproroghe recita come segue: la disposizione, introdotta dal Senato, interviene sulla disciplina delle rendicontazioni societarie di sostenibilità, in particolare disponendo che alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024, restino applicabili le norme in tema di sanzioni e di poteri e coordinamento tra le Autorità competenti, di cui agli articoli 8 e 9 del previgente decreto legislativo n. 254 del 201661 e alla relativa disciplina attuativa, in luogo della disciplina introdotta dal nuovo decreto legislativo del 2024. 

  • Rendicontazione non finanziaria

    Rating ESG: regole UE per i prodotti finanziari sostenibili

    Sul sito istituzionale del Consiglio dell'Unione Europea è apparso un comunicato stampa del 19 novembre che informa della adozione da parte del Consiglio di un nuovo Regolamento sulle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG).

    Le nuove norme mirano a rendere le attività di rating nell'UE più coerenti, trasparenti e comparabili al fine di rafforzare la fiducia degli investitori nei prodotti finanziari sostenibili.

    Specifichiamo che il corposo documento: "REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859 è datato 6 novembre ed è atteso in gazzetta dell'UE, dopo la pubblicazione entrerà in vigore 20 giorni dopo e si applicherà 18 mesi dopo la data di entrata in vigore. 

    Rating ESG: approvato il Regolamento UE

    In particolare viene specificato che i rating ESG forniscono un parere sul profilo di sostenibilità di un'impresa o di uno strumento finanziario, valutandone l'impatto sulla società e sull'ambiente e l'esposizione ai rischi associati alle questioni di sostenibilità.

    Come specificato nel Regolamento i rating ESG aiutano:

    • Investitori e istituzioni finanziarie a valutare i rischi e le opportunità in ottica di sostenibilità.
    • Aziende ed enti pubblici a identificare i punti deboli e migliorare le loro strategie ambientali, sociali e di governance.
    • Consumatori e stakeholder a monitorare la coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e il rispetto del Green Deal Europeo.

    Essi devono rispettare principi di trasparenza, indipendenza e buona governance per garantire affidabilità e evitare fenomeni come il "greenwashing".

    Il comunicato di sintesi ha sottolineato che tali rating ESG hanno un impatto sempre più importante sul funzionamento dei mercati di capitali e sulla fiducia degli investitori nei prodotti di investimento sostenibili.

    Le nuove norme sono intese a rafforzare l'affidabilità e la comparabilità dei rating ESG.

    In particolare, i fornitori di rating ESG stabiliti nell'Unione:

    • dovranno essere autorizzati dall'Autorità europea EMSA degli strumenti finanziari e dei mercati,
    • essere soggetti alla sua vigilanza e rispettare obblighi di trasparenza, in particolare per quanto riguarda la metodologia utilizzata e le fonti di informazione. 

    Invece, i fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell'Unione che desiderano operare nell'Unione dovranno ottenere l'avallo dei loro rating ESG da parte di un fornitore di rating ESG autorizzato nell'UE.

    Si tratta di un riconoscimento basato su un criterio quantitativo o essere inclusi nel registro UE dei fornitori di rating ESG sulla base di una decisione di equivalenza.

    Attenzione al fatto che, il regolamento introduce il principio della separazione delle attività commerciali al fine di prevenire i conflitti di interesse.

    Rating ESG: che cos’è

    Ai sensi dell'art 3 del Regolamento in oggetto può essere utile evidenziare le seguenti definizioni:

    • 1) "rating ESG": un parere, o un punteggio o una combinazione di entrambi, in merito al profilo o alle caratteristiche di un elemento valutato riguardo a fattori ambientali, sociali, dei diritti umani o di governance o in merito all'esposizione di un elemento valutato a rischi o all'impatto su fattori ambientali, sociali, dei diritti umani o di governance che si basa sia su una metodologia consolidata sia su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating, indipendentemente dal fatto che tale rating ESG sia denominato "rating ESG", "parere ESG" o "punteggio ESG";
    • 2) "parere ESG": una valutazione ESG basata su una metodologia fondata su norme e su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating, che coinvolge direttamente un analista di rating nel processo di rating; 
    • 3) "punteggio ESG": una misura ESG derivata da dati, utilizzando una metodologia fondata su norme, e basata unicamente su un sistema o modello statistico o algoritmico predefinito, senza ulteriori contributi analitici sostanziali da parte di un analista di rating;
    • 4) "fornitore di rating ESG": una persona giuridica le cui attività comprendono l'emissione e la pubblicazione o la distribuzione di rating ESG su base professionale;

    Rating ESG: requisiti per esercitare nell’Unione

    Ai sensi dell'art 4 del suddetto Regolamento qualsiasi persona giuridica che desideri esercitare l'attività di fornitore di rating ESG nell'Unione soddisfa uno dei requisiti seguenti: 

    • a) un’autorizzazione rilasciata dall'ESMA (Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati) di cui all'articolo 6; 
    • b) una decisione di equivalenza di cui all'articolo 10 e l'adempimento delle condizioni di cui al medesimo articolo; 
    • c) un’autorizzazione per l'avallo di cui all'articolo 11; d) un riconoscimento di cui all'articolo 12.

    L'autorizzazione, la decisione di equivalenza, l'avallo o il riconoscimento garantiscono che i fornitori di rating ESG operino nel rispetto dei requisiti normativi dell'Unione, assicurando trasparenza, affidabilità e indipendenza.

    I fornitori devono dimostrare la conformità continua ai requisiti indicati dal regolamento per mantenere la validità dell'autorizzazione o riconoscimento ricevuto.

    Si rimanda alla consultazione del testo del Regolamento per tutti gli approfondimenti del caso.

  • Rendicontazione non finanziaria

    Abilitazione revisori sostenibilità: decreto in arrivo

    Il MEF in data 15 ottobre replica ad una richiesta di chiarimento sui tempi di abilitazione dei revisori della sostenibilità.

    In particolare si esprimevano dubbi sulla compatibilità tra gli adempimenti richiesti dal DLgs. 125/2024, che ha recepito la direttiva Ue 2022/2464, e la necessità per alcuni revisori di rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità per l’esercizio 2024.

    Vediamo la replica del Ministero.

    Abilitazione revisori sostenibilità: chiarimenti del Ministero

    L'interpellante premetteva che ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 125 del 2024, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 «Csrd», riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità, gli iscritti al registro dei revisori legali dei conti entro la data del 1° gennaio 2026 sono considerati, nel rispetto di specifici requisiti, abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità; tale abilitazione avviene sulla base di una domanda redatta secondo le indicazioni definite con decreto adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 2010, ed entro centocinquanta giorni dalla domanda il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'annotazione dell'abilitazione nel registro, assicurandone la pubblicità.

    L'interpellante evidenzia inoltre che vi sono enti di interesse pubblico – società quotate, banche e assicurazioni – tenuti, già dall'esercizio 2024, a sottoporre ad attestazione la rendicontazione di sostenibilità.

    Per l'esercizio 2024, quindi, con specifico riferimento agli adempimenti sussistenti in capo ai soggetti già sottoposti a «Csrd», emerge l'esigenza di abilitare i revisori legali al rilascio dell'attestazione della rendicontazione di sostenibilità di tali enti di interesse pubblico.

    In considerazione delle tempistiche di adozione della complessiva normativa e dell'iter previsto per la richiesta di abilitazione, il suddetto termine di centocinquanta giorni potrebbe risultare inconciliabile per abilitare i revisori legali a svolgere le attività di rendicontazione ed emettere la relativa relazione per l'esercizio 2024.

    Il MEF replica che l'abilitazione dei revisori iscritti al registro allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è disciplinata dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, introdotto dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 di attuazione della Direttiva 2022/2464 (UE) relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

    Il citato articolo 6 prevede che il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori legali siano definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob.

    Tale decreto è in corso di predisposizione da parte dei competenti Uffici e nella redazione del testo si è tenuto conto degli effetti dell'applicazione graduale degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dagli articoli 17 e 18 del citato decreto legislativo n. 125 del 2024.

    In particolare, il decreto tiene nella giusta considerazione i termini in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 125 del 2024 dovranno adempiere agli obblighi di attestazione della rendicontazione della sostenibilità relativa all'esercizio 2024 e tali da consentirne la conseguente abilitazione con una tempistica coerente.

    Il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda previsto dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 125 del 2024 è la data ultima entro la quale il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'annotazione dell'abilitazione nel registro, assicurandone la pubblicità, ed è, quindi, da intendersi come data sicuramente successiva alla decorrenza dell'effettiva abilitazione che potrà essere modulata tenendo conto delle implicazioni derivanti dalle peculiarità applicative introdotte dalle disposizioni transitorie del sopracitato decreto legislativo n. 125 del 2024.

  • Rendicontazione non finanziaria

    Rendicontazione di sostenibilità: in vigore dal 25.09, il documento del CNDCEC

    Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e la Fondazione nazionale hanno pubblicato un documento intitolato: Il decreto di attuazione della CSRD, inquadramento normativo” del 24 settembre 2024.

    In particolare, in ragione della entrata in vigore dal 25 settembre delle norme sulla rendicontazione di sostenibilità del Dlgs n 125/2024, il documento è appunto esplicativo delle novità.

    Ricordiamo che, il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), sancisce l’obbligo della rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata, per società costituite secondo determinati modelli societari che siano imprese di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate (con esclusione delle micro-imprese)

    Le imprese dovranno garantire, secondo standard di rendicontazione UE, un livello minimo di informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità.

    Rendicontazione di sostenibilità: il documento del CNDCEC-FNC

    Il Decreto n 12572024 è entrato in vigore il 25 settembre 2024 e pertanto la rendicontazione societaria di sostenibilità per grandi imprese, gruppi di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate (con esclusione delle micro-imprese) e alcune tipologie di società con sede in Paesi terzi è un obbligo di legge sancito anche dalla normativa nazionale.

    Come ben evidenzia il documento congiunto, tramite le disposizioni contenute nell’art. 10, comma 1, si individuano negli amministratori delle società destinatarie degli obblighi previsti dal Decreto i soggetti su cui grava la responsabilità di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia fornita in conformità a quanto previsto dall’art. 3 (Rendicontazione individuale di sostenibilità), dall’art. 4 (Rendicontazione consolidata di sostenibilità), dall’art. 5 (Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi) e dall’art. 7 (Esonero e casi di equivalenza). 

    Si precisa che nell’adempimento dei loro obblighi gli amministratori agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza.

    Con il documento, il CNDCEC analizza le principali novità dell’intervento normativo, sottolineando gli aspetti definitori, utili ai fini dell’inquadramento concettuale e terminologico della materia, l’ambito di applicazione delle disposizioni, il regime di responsabilità e sanzionatorio, e sui tempi di applicazione.

    Il documento si sofferma sulle disposizioni relative alla rendicontazione di sostenibilità e sull’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, prestando attenzione alla figura del revisore della sostenibilità e alle modalità di svolgimento dell’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.

    La parte conclusiva del documento contiene alcune tabelle sinottiche che evidenziano le modalità con cui il d.lgs. n. 125/2024 incide sulla normativa vigente, segnalando sia le abrogazioni, sia le integrazioni effettuate.

    L’obiettivo è di supportare gli iscritti nella fase iniziale di applicazione della normativa, demandando a successivi lavori l’esame approfondito dei contenuti delle diposizioni e delle ricadute sistematiche che esse comportano.

    Ti consigliamo: ESG: Il Rendiconto di sostenibilità – Corso online

    Rendicontazione di sostenibilità: la figura del revisore

    Di rilievo è l’introduzione della figura del revisore della sostenibilità, con il compito di garantire che le informazioni riportate dalle imprese siano conformi ai nuovi standard.

    Il documento del CNCEC evidenzia come sia possibile affidare l’incarico di attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità a un revisore legale persona fisica in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. 

    Attenzione al fatto che, il revisore di sostenibilità può anche essere lo stesso revisore legale già incaricato della revisione del bilancio, oppure una società di revisione legale autorizzata dallo stesso decreto. 

    La società può anche coincidere con quella che svolge la revisione del bilancio a patto che l’attestazione di conformità sia firmata da un revisore della sostenibilità.

    Il decreto fisso i requisiti professionali del revisore, introducendo un regime transitorio semplificato per i revisori iscritti nel registro entro il 1° gennaio 2026, in conformità con la normativa europea

    Il documento inoltre specifica che i revisori legali già abilitati potranno attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità, a patto che acquisiscano le competenze necessarie alla rendicontazione e attestazione della sostenibilità con la formazione continua. 

    Si rimanda al documento per tutte le altre informazioni sull'obbligo di rendicontazione di sostenibilità introdotto dal Dlgs n 125/2024.