• Trust e Patrimoni

    Erogazioni liberali al Trust: come indicarle nel 730/2024

    L'agenzia delle entrate ha pubblicato il Modello 730/2024 con le relative istruzioni e in data 19 aprile, sempre le Entrate hanno anche pubblicato un relativo aggiornamento: 730/2024: aggiornamento modello e istruzioni al 19 aprile.

    Nel Modello 730, come specificato anche dalla Circolare n 15/2023, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, vanno indicate:

    • le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, 
    • effettuati da soggetti privati a trust o a fondi speciali istituiti a tutela di soggetti con disabilità grave senza sostegno familiare.

    Ai fini della deduzione, l’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari) e non spetta se effettuata in contanti.

    Erogazioni liberali al trust: dove indicarle nel 730/2024

    In particolare, le erogazioni liberali al trust vanno indicate nel quadro E al rigo E26 "altri oneri deducibili"

    Come specificato anche dalle istruzioni al modello vanno indicate con il codice "12" per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.
    Si precisa anche che queste liberalità possono essere dedotte nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui, se erogate in favore di:

    1. trust
    2. fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. 
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    Tassazione in entrata del Trust: cosa prevede la Riforma Fiscale

    Il Dlgs sulle successioni e donazioni, approvato in via preliminare dal CdM n 76secondo i principi della Legge di Delega al Governo per la Riforma Fiscale (Legge n 111/2023) va ad agire secondo i i seguenti criteri elencati dal vice ministro Leo in conferenza stampa post aprrovazione:

    • semplificazione,
    • certezza del diritto,
    • razionalizzazione.

    Tra le novità compare, la tassazione all’entrata del trust anche senza pagamento d’imposta, vediamo la norma in bozza che la contiene.

    Tassazione in entrata del Trust: cosa prevede la Riforma Fiscale

    Già dal comunicato stampa governativo si evincevano cxambiamenti per i trasferimenti derivanti da trust.

    Entrando nel dettaglio, per i trust, si introdurrebbe la possibilità di anticipare la tassazione al momento in cui il patrimonio viene trasferito dal disponente al trustee (cosiddetto regime di “tassazione all’entrata”). 

    La bozza del Dlg, che ora è all’esame delle Commissioni parlamentari, potrebbe subire modifiche ma se la norma del testo provvisorio venisse conferamta si tratterebbe di una importante novità.

    Con l'art 4-bis (Trust e altri vincoli di destinazione) si prevede che:

    1. I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, in quanto idonei a determinare arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento. Resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall’articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112.
    2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dall’articolo 7 e dall’articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario.
    3. Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell’apertura della successione. In tal caso, la base imponibile nonché le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell’apertura della successione. Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell’apertura della successione i beneficiari non siano individuati, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota più elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56. Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione dell’imposta ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari non sono soggetti all’imposta. Non si dà luogo al rimborso dell’imposta assolta dal disponente o dal trustee.

    Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

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    Il trustee può inviare la dichiarazione di successione telematica?

    Con una faq pubblicata in data 28 marzo le Entrate forniscono un chiarimento sul Trust.

    Prima di scendere nel dettaglio ricordiamo che in data 20 ottobre 2022 le Entrate hanno pubblicato la Circolare n 34 dell'Agenzia delle Entrate con le istruzioni sulla relativa disciplina, dopo consultazione pubblica.

    Con il documento l’Agenzia ha fatto il punto sul trattamento fiscale dei trust alla luce delle ultime modifiche normative e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza.

    Il trustee può inviare la dichiarazione di successione telematica?

    Le Entrate in data 28 marzo hanno pubblicato un chiarimento specificando che, per avvalersi della procedura telematica per l’invio della dichiarazione di successione, il trust deve risultare essere l’unico beneficiario del testamento, in quanto:

    • non è possibile inserire nel quadro EA altri codici fiscali di soggetti eredi o legatari diversi, da quello del trustee – dichiarante.

    Ti consigliamo di leggere anche: Dichiarazione di successione web: guida alla compilazione e invio della precompilata.

    Inoltre, nella faq le Entrate specificano che, l’applicazione prevede che il trustee possa essere soltanto una persona fisica, tranne in alcuni casi:

    • se il beneficiario finale non è identificato o identificabile;
    • se il beneficiario finale è una persona fisica e non ha rapporti di parentela con il defunto;
    • se il beneficiario finale è diverso da una persona fisica.

    In tali ipotesi, sarà possibile indicare nel rigo 1 del quadro EA anche un trustee diverso da una persona fisica.

    Inoltre, si precisa che l’applicazione non prevede la possibilità che un medesimo soggetto possa rivestire allo stesso tempo il ruolo di trustee e quello di beneficiario finale.

    In tutti i casi in cui non sia possibile inviare la dichiarazione tramite la procedura telematica, l’utente potrà rivolgersi presso l’ufficio territoriale competente (ultimo domicilio del de cuius) per effettuare l’adempimento dichiarativo tramite la presentazione del modello 4.

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    TRUST: chiarimenti su partecipazione in spa di disponente deceduto

    Con Risposta n. 176/2023 le Entrate forniscono chiarimenti sul trust e in particolare viene specificato che se il soggetto disponente viene a mancare, tra i beni e i diritti che compongono l’attivo ereditario sono inclusi anche quelli conferiti nel trust e formalmente nella titolarità del trustee.

    L'Istante, unitamente ai suoi fratelli e sorelle è beneficiario del Trust, istituito nel 2019 dal padre disponente. 

    Il Trust è stato istituito nell'ottica di un complessivo passaggio generazionale e il disponente ha vincolato e trasferito in Trust l'intera sua quota di partecipazione di socio accomandante nella società ALFA S.a.s. pari all'86% del capitale sociale. Ad oggi risultano beneficiari del Trust i figli e i nipoti del Disponente deceduto.

    Il dubbio dell'istante riguarda la dichiarazione di successione e la liquidazione dell’imposta, egli chiede se la quota di socio accomandante vada inclusa nell'attivo ereditario del defunto oppure no visto che, sotto il profilo civilistico la partecipazione non entra nella massa ereditaria, data la piena validità ed efficacia della segregazione nel trust.
    Nella risposta n 359 del 4 luglio 2022 l'agenzia affermava che la quota nella società non rientra nell’attivo ereditario del disponente deceduto e che il trust in questione non può essere considerato fiscalmente attivo.

    Il chiarimento della risposta n 176/2023 rettifica la precedente a seguito dell'uscita della Circolare n 34/2022 sul trust.

    In particolare, il documento di prassi ha specificato chetenuto conto della interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l'attivo ereditario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 346 del 1990 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto”.
    In pratica secondo l'agenzia a seguito del decesso del disponente, la partecipazione nella società deve essere inclusa tra i beni e i diritti che formano oggetto della successione e che compongono l'attivo ereditario soggetto a tassazione ai fini della successione in base all'articolo 8 del Dlgs n. 346/1990.

    Allegati: