• Trust e Patrimoni

    Tassazione del Trust: cosa prevede la Riforma Fiscale

    Il Dlgs n 139 del 18 settembre in materia di successioni, donazioni, registro e bollo, pubblicato in GU n 231 del 2 ottobresecondo i principi della Legge di Delega al Governo per la Riforma Fiscale (Legge n 111/2023), va ad agire secondo i i seguenti criteri:

    • semplificazione,
    • certezza del diritto,
    • razionalizzazione.

    Tra le novità compare, la tassazione del Trust, vediamole.

    Tassazione in entrata del Trust: cosa prevede la Riforma Fiscale

    Con l'art 1 che reca modifiche all'art 1 del Dlgs n 347/1990, si prevede innanzitutto che l'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.

    Si introduce una previsione secondo la quale per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. 

    In caso di disponente non residente, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.

    Inoltre si introduce una norma che prevede che i trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari.

    L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. 

    Ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento

    Resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione ei fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112. 2. 

    Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dall'articolo 7 e dall'articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario. 

    Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione. 

    In tal caso, la base imponibile nonché le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione. 

    Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota più elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7e 56. 

    Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario trustee opti per la corresponsione dell'imposta ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l'imposta in via anticipata non sono soggetti all'imposta. 

    Non si da luogo al rimborso dell'imposta assolta dal disponente o dal trustee. 

    Le disposizioni si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 

  • Trust e Patrimoni

    TRUST: chiarimenti su partecipazione in spa di disponente deceduto

    Con Risposta n. 176/2023 le Entrate forniscono chiarimenti sul trust e in particolare viene specificato che se il soggetto disponente viene a mancare, tra i beni e i diritti che compongono l’attivo ereditario sono inclusi anche quelli conferiti nel trust e formalmente nella titolarità del trustee.

    L'Istante, unitamente ai suoi fratelli e sorelle è beneficiario del Trust, istituito nel 2019 dal padre disponente. 

    Il Trust è stato istituito nell'ottica di un complessivo passaggio generazionale e il disponente ha vincolato e trasferito in Trust l'intera sua quota di partecipazione di socio accomandante nella società ALFA S.a.s. pari all'86% del capitale sociale. Ad oggi risultano beneficiari del Trust i figli e i nipoti del Disponente deceduto.

    Il dubbio dell'istante riguarda la dichiarazione di successione e la liquidazione dell’imposta, egli chiede se la quota di socio accomandante vada inclusa nell'attivo ereditario del defunto oppure no visto che, sotto il profilo civilistico la partecipazione non entra nella massa ereditaria, data la piena validità ed efficacia della segregazione nel trust.
    Nella risposta n 359 del 4 luglio 2022 l'agenzia affermava che la quota nella società non rientra nell’attivo ereditario del disponente deceduto e che il trust in questione non può essere considerato fiscalmente attivo.

    Il chiarimento della risposta n 176/2023 rettifica la precedente a seguito dell'uscita della Circolare n 34/2022 sul trust.

    In particolare, il documento di prassi ha specificato chetenuto conto della interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l'attivo ereditario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 346 del 1990 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto”.
    In pratica secondo l'agenzia a seguito del decesso del disponente, la partecipazione nella società deve essere inclusa tra i beni e i diritti che formano oggetto della successione e che compongono l'attivo ereditario soggetto a tassazione ai fini della successione in base all'articolo 8 del Dlgs n. 346/1990.

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