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Dichiarazione integrativa dopo avviso bonario: cosa vale
La dichiarazione integrativa IVA presentata nei termini resta valida ed efficace anche se trasmessa dopo la comunicazione di irregolarità e prima della cartella di pagamento. La sua presentazione, però, non è sufficiente da sola a cancellare il debito risultante dalla dichiarazione originaria: quando la rettifica modifica in modo sostanziale i dati dichiarati, spetta al contribuente dimostrarne la correttezza.
È quanto chiarisce la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24863 del 31 agosto 2026, pronunciandosi su una controversia relativa a una cartella emessa a seguito del controllo automatizzato di una dichiarazione IVA. La Corte ha rigettato il ricorso della società contribuente, ritenendo non adeguatamente provato il venir meno del debito d’imposta indicato nella dichiarazione originaria.
Dall’IVA a debito alla dichiarazione integrativa
La controversia prende le mosse dalla dichiarazione IVA relativa al 2017, presentata da una società il 28 aprile 2018.
Dal modello risultava un debito d’imposta.
A seguito del controllo automatizzato previsto dall’articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972, l’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente una comunicazione di irregolarità l’8 novembre 2021.
Pochi giorni dopo, il 25 novembre 2021, la società presentava una dichiarazione integrativa a proprio favore, con la quale modificava sensibilmente i dati della precedente dichiarazione e azzerava il debito IVA.
La dichiarazione integrativa era stata presentata entro il termine previsto dall’articolo 8, comma 6-bis, del Dpr n. 322/1998: per la dichiarazione del 2018, infatti, il termine sarebbe scaduto il 31 dicembre 2023.
La società sosteneva quindi che l’integrativa avesse sostituito integralmente la dichiarazione originaria e che, di conseguenza, la successiva cartella fondata sul precedente debito IVA dovesse essere annullata.
L’integrativa resta valida anche dopo la comunicazione di irregolarità
Un primo punto viene chiarito nettamente dalla Cassazione: la comunicazione di irregolarità non impedisce, di per sé, la presentazione di una dichiarazione integrativa nei termini di legge.
La Corte osserva infatti che il giudice d’appello aveva correttamente riconosciuto validità ed efficacia all’integrativa presentata nel novembre 2021.
La dichiarazione rettificativa, quindi, aveva effettivamente sostituito quella precedente.
Il problema, secondo i giudici di legittimità, era un altro: occorreva verificare se i nuovi dati inseriti dalla società fossero sostanzialmente corretti e adeguatamente dimostrati.
È questo il passaggio centrale dell’ordinanza: la validità formale dell’integrativa e la fondatezza dei dati che contiene sono due questioni distinte.
Dichiarazione integrativa: il contribuente deve provare i nuovi dati
Nel caso esaminato la modifica non era marginale. Con l’integrativa la società aveva ridotto in modo molto significativo le operazioni imponibili rispetto a quelle originariamente dichiarate, facendo così venire meno un debito IVA di quasi 70mila euro.
Per giustificare la rettifica erano stati prodotti essenzialmente registri IVA e liquidazioni periodiche, dai quali non emergeva alcun saldo d’imposta per l’anno considerato.
Secondo i giudici, tuttavia, tale documentazione non era sufficiente.
La contribuente non aveva infatti spiegato perché nella dichiarazione originaria fossero stati indicati dati così diversi, né aveva fornito elementi adeguati per dimostrare l’origine dell’errore che avrebbe determinato l’esposizione del precedente debito.
A ciò si aggiungevano i dati dello spesometro 2017, che risultavano coerenti con quelli contenuti nella dichiarazione originaria e non con quelli successivamente indicati nell’integrativa.
Per la Cassazione, dunque, il giudice di merito aveva correttamente concluso che la rettifica non fosse sostenuta da una prova sufficiente.
L’integrativa non cancella automaticamente il debito
La pronuncia permette così di distinguere con chiarezza due effetti:
- la dichiarazione integrativa tempestivamente presentata è valida, produce effetti e sostituisce quella originaria, anche quando interviene dopo una comunicazione di irregolarità.
- la semplice trasmissione dell’integrativa non determina automaticamente l’inesistenza del debito precedentemente dichiarato.
Se la correzione viene contestata, il contribuente deve dimostrare la fondatezza dei nuovi dati e, soprattutto nei casi in cui la rettifica sia particolarmente incisiva, fornire una spiegazione attendibile delle ragioni che hanno portato all’errore originario.
La massima della Cassazione precisa infatti che grava sul contribuente l’onere di fornire idonea prova a sostegno del contenuto emendativo della dichiarazione integrativa.
Il processo tributario è un giudizio di “impugnazione-merito”
La società aveva contestato anche il fatto che il giudice d’appello avesse verificato direttamente la correttezza della dichiarazione integrativa, sostenendo che in questo modo fosse incorso in ultrapetizione.
La Cassazione respinge anche questa censura, il processo tributario, specifica la Corte, non è diretto soltanto a stabilire se l’atto dell’Amministrazione presenti vizi formali.
Si tratta infatti di un giudizio di impugnazione-merito, nel quale il giudice può accertare quale sia concretamente la corretta obbligazione tributaria.
Una volta riconosciuta l’efficacia dell’integrativa, il giudice doveva quindi verificare se le rettifiche indicate dal contribuente fossero effettivamente fondate.
Questo controllo non rappresenta un ampliamento illegittimo dell’oggetto del giudizio, ma costituisce parte della verifica necessaria per stabilire se il debito fiscale continui o meno a sussistere.
Ammessi anche i documenti prodotti in appello
La Cassazione ha affrontato anche la contestazione relativa ai dati dello spesometro, che l’Amministrazione aveva prodotto soltanto nel giudizio di secondo grado. Anche su questo punto il ricorso è stato respinto.
Poiché il giudizio era stato instaurato in primo grado prima del 4 gennaio 2024, continuava infatti ad applicarsi l’articolo 58 del Dlgs n. 546/1992 nella formulazione precedente alla riforma del processo tributario.
Tale disciplina consentiva alle parti di depositare nuovi documenti in appello. Di conseguenza, il giudice regionale poteva utilizzare anche i dati dello spesometro per valutare l’attendibilità della dichiarazione integrativa.
Dichiarazione integrativa dopo avviso bonario: cosa vale
L’ordinanza n. 24863/2026 contiene un’indicazione operativa particolarmente rilevante.
Presentare tempestivamente una dichiarazione integrativa resta possibile anche dopo aver ricevuto una comunicazione di irregolarità, purché siano rispettati i termini previsti dalla normativa.
Ma quando la rettifica incide in modo significativo sull’imposta dovuta, non basta fare affidamento sulla semplice sostituzione della dichiarazione precedente.
Il contribuente dovrebbe quindi essere in grado di documentare:
- l’errore presente nella dichiarazione originaria;
- la ragione della correzione;
- la provenienza dei nuovi dati;
- la loro corrispondenza con la contabilità e con la documentazione fiscale;
- la correttezza del nuovo debito o credito risultante dall’integrativa.
Quanto più marcata è la differenza tra le due dichiarazioni, tanto più rilevante diventa la prova sostanziale della rettifica.
Il principio della Cassazione n. 24863/2026
La dichiarazione integrativa IVA presentata entro i termini stabiliti dall’articolo 8, comma 6-bis, del Dpr n. 322/1998 resta valida ed efficace anche se successiva alla comunicazione di irregolarità e precedente alla cartella di pagamento.
Questo, tuttavia, non esonera il contribuente dal provare che i dati modificati siano corretti.
Nel giudizio contro la cartella, il giudice tributario può quindi verificare direttamente la fondatezza della rettifica e stabilire nel merito se l’obbligazione fiscale originariamente dichiarata sia effettivamente venuta meno.
Nel caso deciso dalla Cassazione, tale prova non è stata ritenuta sufficiente e la cartella di pagamento è stata confermata.
FAQ
Si può presentare una dichiarazione integrativa dopo l’avviso bonario?
Sì. La Cassazione n. 24863/2026 conferma che l’integrativa presentata nei termini conserva validità ed efficacia anche dopo la comunicazione di irregolarità.
L’integrativa annulla automaticamente la cartella?
No. Se il contribuente modifica i dati dichiarati e riduce o azzera l’imposta, deve provare la correttezza sostanziale della rettifica.
Chi deve dimostrare che i dati dell’integrativa sono corretti?
L’onere della prova grava sul contribuente che intende far valere la rettifica contenuta nella dichiarazione integrativa.
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Dichiarazione IVA omessa, scatta la liquidazione del Fisco: sanzione al 120%
Dichiarazione IVA omessa, scatta la liquidazione del Fisco: sanzione al 120%
L’Agenzia delle Entrate definisce le nuove regole per la liquidazione dell’IVA in caso di omessa dichiarazione annuale.
Con il Provvedimento n 239129/2026 del 28 agosto 2026 vengono attuate le disposizioni dell’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972, introdotto dalla legge n. 199/2025.
L’Amministrazione finanziaria potrà determinare l’imposta dovuta, anche attraverso procedure automatizzate, utilizzando fatture elettroniche, corrispettivi telematici, LIPE e versamenti già effettuati dal contribuente.
La procedura prevede comunque una fase di confronto: ricevuta la comunicazione dell’Agenzia, il contribuente ha 60 giorni per segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, fornire chiarimenti oppure procedere al pagamento.
Per il riepilogo delle regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 leggi Liquidazione automatica IVA annuale: novità dal 2026.
Ma da quando sarà attiva la novità? Seppur in vigore con la legge di bilancio 2026 e con il provvedimento in oggetto ci sono le regole operative datate 28 agosto, non è espressamente indicato l'avvio della novità.
Dichiarazione IVA omessa: cosa prevedono le nuove regole
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972, che consente all’Agenzia delle Entrate di procedere alla liquidazione dell’imposta quando manca la dichiarazione annuale IVA.
La liquidazione può essere effettuata anche con procedure automatizzate e non pregiudica l’ulteriore attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Un aspetto importante riguarda la stessa definizione di omissione: viene considerata omessa anche la dichiarazione presentata completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive effettuate, quando tali informazioni sono necessarie per determinare il volume d’affari e liquidare l’imposta.
Quali dati usa l’Agenzia per calcolare l’IVA
La principale novità operativa consiste nella possibilità per l’Amministrazione di utilizzare le informazioni fiscali già disponibili nelle proprie banche dati.
La liquidazione può essere effettuata sulla base di:
Dati utilizzati Funzione Fatture elettroniche emesse e ricevute Determinazione dell’IVA a debito e a credito Corrispettivi telematici Determinazione delle operazioni attive LIPE Dati delle liquidazioni periodiche IVA Versamenti IVA effettuati Riduzione dell’importo ancora dovuto I dati delle fatture, dei corrispettivi e delle liquidazioni periodiche possono essere consultati dal contribuente o dall’intermediario delegato attraverso il portale Fatture e Corrispettivi.
I dati relativi ai versamenti sono invece disponibili nel Cassetto fiscale.Come viene determinata l’IVA dovuta
Per ricostruire l’imposta, l’Agenzia parte dall’IVA a debito risultante dalle fatture elettroniche emesse, dai corrispettivi telematici e dalle LIPE relative al periodo d’imposta sottoposto a controllo.
Da questo importo vengono sottratti:
- l’IVA a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute;
- l’IVA a credito risultante dalle LIPE presentate;
- i versamenti IVA già effettuati per il periodo interessato.
Il provvedimento stabilisce però una limitazione particolarmente importante: non viene considerato il credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello sottoposto a controllo.
Dichiarazione IVA omessa: sanzione del 120% e interessi
Alla maggiore IVA risultante dalla liquidazione si aggiungono sanzioni e interessi.
Nelle motivazioni del provvedimento l’Agenzia precisa che sono dovuti interessi nella misura del 4% annuo e una sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta, in applicazione della disciplina sull’omessa presentazione della dichiarazione.
Il contribuente ha però la possibilità di ridurre sensibilmente la sanzione se interviene dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Agenzia.
Pagamento entro 60 giorni: sanzione ridotta a un terzo
Se il contribuente paga entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione a ruolo non viene effettuata, in tutto o in parte, per le somme corrisposte.
In questo caso la sanzione viene ridotta a un terzo. Le motivazioni del provvedimento precisano inoltre che gli interessi si applicano nella misura del 3,5%.
Se, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, l’Agenzia ridetermina le somme dovute, il termine di 60 giorni decorre dalla ricezione della comunicazione definitiva.
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, ma senza possibilità di utilizzare la compensazione. Nelle motivazioni del provvedimento viene inoltre esclusa la rateazione prevista dall’articolo 3-bis del d.lgs. 462/1997.
Cosa succede se il contribuente non paga
Se le somme non vengono pagate nei termini previsti, imposta, sanzione e interessi vengono iscritti direttamente a ruolo a titolo definitivo.
In questo caso viene meno il beneficio della riduzione della sanzione previsto per il pagamento tempestivo.
Il provvedimento precisa inoltre che, per le somme iscritte a ruolo, non è ammessa la compensazione prevista dall’articolo 31 del DL 78/2010.
Come viene comunicato il risultato del controllo
Quando dalla liquidazione emerge un’imposta da versare, l’Agenzia comunica al contribuente le risultanze del controllo, consentendogli di fornire chiarimenti oppure di procedere al pagamento.
La comunicazione viene trasmessa tramite PEC:
- all’indirizzo risultante dall’INI-PEC;
- oppure al domicilio digitale speciale eventualmente eletto dal contribuente.
In caso di mancato recapito, l’Agenzia procede attraverso raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione e il prospetto analitico contenente gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi utilizzati per effettuare la liquidazione saranno inoltre disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.
Fino a quando l’Agenzia può liquidare l’IVA
Altro elemento da tenere in considerazione è da quando parte questa procedura, le fonti non lo dicono apertamente, e il termine entro il quale può essere attivata la nuova procedura.
Nelle motivazioni viene precisato che la liquidazione può essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, senza pregiudizio dell’azione accertatrice.
La nuova procedura consente quindi all’Agenzia di utilizzare in maniera strutturata i dati provenienti dalla digitalizzazione degli adempimenti IVA per ricostruire l’imposta anche quando il contribuente non presenta la dichiarazione annuale.
Liquidazione IVA da parte delle Entrate in caso di omessa dichiarazione
Allegati:Nuovs liquidazione iva per omessa dichiarazione Regola Liquidazione IVA Possibile anche tramite procedure automatizzate Fonti utilizzate E-fatture, corrispettivi, LIPE e versamenti Credito anno precedente Non viene considerato Sanzione 120% dell’imposta Interessi 4% annuo Termine per chiarimenti/pagamento 60 giorni Pagamento entro 60 giorni Sanzione ridotta a un terzo Interessi in caso di pagamento tempestivo 3,5% Compensazione Non ammessa per il pagamento previsto dalla procedura Mancato pagamento Iscrizione diretta a ruolo Termine della liquidazione 31 dicembre del settimo anno successivo Come calcola l’Agenzia l’IVA se la dichiarazione annuale non viene presentata?
L’Agenzia può utilizzare fatture elettroniche, corrispettivi telematici, LIPE e versamenti IVA relativi al periodo d’imposta interessato, anche attraverso procedure automatizzate.
Quanto è la sanzione per l’omessa dichiarazione IVA?
Le motivazioni del provvedimento indicano una sanzione pari al 120% dell’imposta e interessi del 4% annuo. Se il contribuente paga entro 60 giorni dalla comunicazione, la sanzione è ridotta a un terzo.
Quanto tempo ha il contribuente per rispondere all’Agenzia?
Il contribuente dispone di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire chiarimenti, segnalare dati o elementi non correttamente considerati oppure pagare le somme dovute.
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IVA 2026: il visto di conformità gli obbligati e gli esonerati
Il Modello IVA 2026 va inviato entro il 30 aprile telematicamente attraverso i canali delle Entrate.
Nel Modello IVA 2026 nel frontespizio devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente, esso si compone di 2 facciate:
- la prima facciata contiene l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- la seconda facciata richiede l’indicazione:
- del codice fiscale del contribuente, posto nella parte superiore del modello,
- dei dati anagrafici del contribuente e del dichiarante,
- la firma della dichiarazione,
- l’impegno alla presentazione telematica,
- i dati relativi al visto di conformità,
- la sottoscrizione dell’organo di controllo.
Ci sono alcuni soggetti obbligati al visto di conformità ed essi dovranno compilare il campo specifico di sopra specificato, mentre altri soggetti sono esonerati dall'apposizione del visto, vediamo anche le istruzioni per compilare la caselle di esonero.
IVA 2026: il visto di conformità gli obbligati e gli esonerati
Il riquadro del visto di conformità deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.
Negli spazi appositi vanno riportati:- il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF,
- ovvero va riportato il codice fiscale del professionista.
Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Di contro, i soggetti esonerati dal visto, devono compilare la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”.
In particolare, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono livelli di affidabilità fiscale almeno pari a quelli individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 aprile 2025 , sono previsti una serie di benefici tra cui:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000
euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto (lett. a); - l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui (lett. b).

La casella relativa del Modello IVA 2026, deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al d.lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017.
La casella va quindi barrata se l’anno oggetto della presente dichiarazione corrisponde a una delle annualità per cui si è aderito al concordato preventivo.
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IVA 2026: quadro VQ per versamenti periodici omessi
Entro il 30 aprile va inviata la Dichiarazione IVA 2026 anno di imposta 2025: scarica qui Modello e istruzioni IVA 2026.
Vediamo le istruzioni per il Quadro VQ per i versamenti mancanti, chi deve compilarlo e come, con anche un utile chiarimento dell'ADE fornito con Risposta a interpello n 81/2020 con istruzioni pratiche per il di credito IVA maturato per omessi versamenti.
IVA 2026: il quadro VQ per i versamenti mancanti
I titolari di partita IVA tenuti all’adempimento possono inviare la dichiarazione IVA 2026, relativa al periodo d’imposta 2025 entro la scadenza del 30 aprile.
Nella dichiarazione IVA 2026 il Quadro VQ serve per determinare il credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei oppure ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali.
Per la compilazione della sezione è necessario seguire le apposite istruzioni fornite dell’Agenzia delle Entrate.
Il Quadro VQ è composto da diversi moduli a seconda del numero di versamenti periodici omessi e si compone di 11 colonne.

Il quadro è stato previsto per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d’imposta precedenti quello di riferimento della presente dichiarazione.
Nei righi VQ1 e seguenti i dati da indicare sono:- colonna 1, l’anno d’imposta cui si riferisce l’IVA periodica non versata;
- colonna 2, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata, pari alla differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 della dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta di colonna 1 ovvero del rigo VW30 nel caso di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo;
- colonna 3, con riferimento all’anno d’imposta indicato in colonna 1, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della relativa dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33 della medesima dichiarazione. Il rigo va compilato solo se la predetta differenza è positiva e, in tal caso, va comunque compilato anche in assenza di versamenti non spontanei. Il “credito potenziale” è pari al risultato, se positivo, della somma algebrica dei seguenti campi del quadro VL della dichiarazione relativa all’anno d’imposta di colonna 1: (VL4 + VL11, col. 1 + VL12, col. 1 + VL24 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 + VL30, col. 1 + VL31) – (VL3 + VL20 + VL21 + VL22 + VL23). Nel caso in cui i versamenti da indicare nelle colonne 5, 6 e 7 si riferiscono all’imposta relativa a una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, il credito effettivamente liquidato è quello indicato nel rigo VW33 del quadro VW del prospetto IVA 26 PR mentre il credito potenziale è quello che risulta dalla somma algebrica, se positiva, dei seguenti campi del citato quadro VW della dichiarazione relativa all’anno d’imposta di colonna 1: (VW4 + VW25 + VW26 campo 1 + VW26 campo 2 + VW27 + VW28, col. 1 + VW29 + VW30, col. 1, + VW31) – (VW3 + VW20 + VW21 + VW22 + VW23 + VW24);
- colonna 4, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento e/o a seguito di versamenti precedentemente sospesi, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. Tale importo è pari alla somma dei versamenti indicati nelle colonne 4, 5, 6 e 7 del quadro VQ del modello precedente, riferiti al medesimo anno di colonna 1;
- colonna 5, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità (quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 e come anno di riferimento quello di colonna 1), nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2024 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
- colonna 6, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della notifica di cartelle di pagamento, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2024 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
- colonna 7, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2024 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
- colonna 8, l’ammontare del credito che matura per effetto dei versamenti esposti nelle precedenti colonne 5, 6 e 7. L’importo del credito è pari al risultato, se positivo, del seguente calcolo: (col. 5 + col. 6 + col. 7) – il maggiore tra (col. 2 – col. 3 – col. 4) e 0;
- colonna 9 il codice fiscale del soggetto cui si riferiscono i versamenti qualora diverso dal soggetto che presenta la dichiarazione (ad esempio, in caso di incorporazione qualora l’IVA periodica non sia stata versata dall’incorporata e i relativi versamenti non spontanei siano effettuati dall’incorporante);
- colonna 10, in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL, il numero che individua il primo dei moduli riferiti al soggetto partecipante alla trasformazione (compreso il dichiarante) che ha effettuato i versamenti periodici IVA, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento, prima dell’operazione straordinaria;
- colonna 11, da barrare da parte della società controllante di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo qualora i versamenti indicati nelle colonne 5, 6 e 7 si riferiscono all’IVA periodica relativa alla medesima procedura.
Si evidenzia che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VQ non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.
IVA 2026: versamenti rateizzati dell’IVA periodica omessa
Relativamente al credito IVA maturato nel caso di versamenti rateizzati dell'IVA periodica omessa, le Entrate hanno pubblicato l'interpello n 81/2020.
Nel caso di specie l'istante riferiva di aver versato solo in parte l'IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche relative all'anno 2018.
A seguito di ricevimento della comunicazione di irregolarità, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i debiti non versati tempestivamente erano in corso di pagamento rateale.
Dalla liquidazione periodica di dicembre 2018 è emersa un'eccedenza IVA a credito che non è stato possibile esporre nel rigo VL33 "totale IVA a credito" della dichiarazione IVA annuale 2019 periodo d'imposta 2018.
Le istruzioni al modello chiariscono che "Nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo emerga un importo negativo il presente rigo non deve essere compilato".
Di conseguenza, l'istante evidenzia che "la dichiarazione si chiude a zero" e che in tal modo il credito stesso "viene formalmente azzerato e non è quindi più utilizzabile né nelle liquidazioni IVA del 2019 né in compensazione tramite modello F24".
Chiede pertanto chiarimenti in merito alle modalità di recupero del credito.
Le Entrate specificano che nell'ipotesi in cui siano stati omessi i versamenti dell'IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche, nel modello di dichiarazione IVA, in particolare, nel quadro VL "non vanno considerati i versamenti periodici omessi ma si tiene conto esclusivamente dell'IVA periodica versata, anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. In quest'ultimo caso, se i versamenti sono effettuati in forma rateale, occorre indicare la quota parte d'imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa. Il pagamento delle rate successive, nel corso degli anni corrispondenti al piano di rateazione, comporterà l'emersione di un credito IVA da indicare nella dichiarazione annuale di ciascun anno di riferimento.".
A tal fine, nel modello di dichiarazione IVA 2020 per il periodo d'imposta 2019 è stato istituito il quadro VQ di cui si è detto sopra: "per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei"
L'importo così individuato, confluendo nel rigo VL12 – anch'esso di nuova istituzione – concorre alla determinazione del credito IVA annuale.
Tale chiarimento seppure datato si rende utile alla comprensione dell'utilizzo del quadro VQ con le relative istruzioni riportate.
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IVA 2026: il quadro VL
L'agenzia delle entrate ha pubblicato il Modello IVA 2026 e le relative istruzioni per provvedere alla dichiarazione dell'anno di imposta 2025 dentro il 30 aprile.
Relativamente al Quadro VL, esso deve essere compilato dai contribuenti per determinare l’IVA dovuta o a credito
Il Quadro VL è composto da tre sezioni:
- determinazione dell’IVA dovuta o a credito per il periodo d’imposta;
- credito anno precedente;
- determinazione dell’IVA a debito o a credito.
Come evidenziato dalle istruzioni, nel caso di compilazione di più moduli per effetto di contabilità separate (art. 36), le sezioni 2 e 3 del presente quadro devono essere compilate, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività dichiarate soltanto sul primo modulo compilato e individuato come Mod. 01.
Nell’ipotesi di dichiarazione presentata da soggetto risultante da una trasformazione, devono essere compilate una sola volta per ciascun soggetto partecipante all’operazione, le sezioni 2 e 3 del presente quadro e qualora siano state tenute contabilità separate, le stesse sezioni 2 e 3 devono essere compilate solo sul primo dei moduli riferiti a ciascun contribuente.
Dichiarazione IVA 2026: istruzioni per la compilazione del Quadro VL
Nella Dichiarazione IVA 2026 anno di imposta 2025 il Quadro VL è quello relativo alla liquidazione dell’imposta annuale.

Il Quadro VL si compone di tre sezioni:
Sezione 1 – Determinazione dell’IVA dovuta o a credito per il periodo d’imposta.
- Rigo VL1 somma dei righi VE26 e VJ19.
- Rigo VL2 indicare l’importo di cui al rigo VF71.
- Rigo VL3 imposta dovuta, determinata dalla differenza tra il rigo VL1 e il rigo VL2.
- Rigo VL4 imposta a credito, determinata dalla differenza tra il rigo VL2 e il rigo VL1.
Sezione 2 – Credito anno precedente. La presente sezione deve essere compilata dai soggetti che nella dichiarazione per l’anno d’imposta 2024 hanno evidenziato un credito annuale non richiesto a rimborso.
Sono tenuti a compilare la sezione anche i soggetti che in applicazione di quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 73, non possono far confluire nella procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo l’eccedenza di credito emergente dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello di adesione alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.Tale credito, come precisato con la risoluzione n. 4/DPF del 14 febbraio 2008, può essere:
- oggetto di richiesta di rimborso in anni successivi;
- computato in detrazione in anni successivi, venuta meno la partecipazione alla liquidazione di gruppo;
- utilizzato in compensazione orizzontale, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, nei limiti previsti dalla normativa in materia.
Inoltre, può essere ceduto dai soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dall’art. 117 del TUIR, ai fini
della compensazione dell’IRES dovuta dalla consolidante.
Sezione 3 – Determinazione dell’IVA a debito o a credito. che contiene i Righi da VL20 a VL41.
Al termine della compilazione della sezione 3, si giunge al rigo V41.

In tale occorre indicare indicare:
- campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata, pari alla differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30;
- campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.
Il rigo va compilato solo se la predetta differenza è positiva.
Il “credito potenziale” è pari al risultato, se positivo, della somma algebrica dei seguenti campi: (VL4 + VL11, col. 1 + VL12, col. 1 + VL24 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 + VL30, col. 1 + VL31) – (VL3 + VL20 + VL21 + VL22 + VL23).
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IVA 2026: entro il 2 marzo col quadro VP
Entro il mese di febbraio scade l'invio della Dichiarazione IVA 2026 per i contribuenti che vogliono evitare l'invio della comunicazione LIPE del 4° trimestre 2025.
Tali soggetti possono effettuare la presentazione del modello Iva 2026 entro appunto la fine di febbraio includendo a tal proposito il Quadro VP.
Ricordiamo che la dichiarazione IVA 2026 per il periodo di imposta 2025 deve essere presentata, in via generale, per tutti i soggetti obbligati, entro il 30 aprile 2026: scarica qui Modello IVA e istruzioni 2026.
Dichiarazione IVA 2026: la LIPE 4° TRIM nel quadro VP
La Dichiarazione IVA 2026 anno d'imposta 2025, va inviata tramite il relativo modello predisposto dalle Entrate entro il 30 aprile prossimo, esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Attenzione al fatto che, tale scadenza è abbreviata in una particolare ipotesi, ossia per i soggetti che intendono "evitare" la LIPE del 4° trimestre.
I contribuenti che intendono includere nella Dichiarazione IVA anche la LIPE, devono compilare anche il Quadro VP del Modello IVA 2026 che appunto ha lo stesso contenuto della LIPE, salvo alcuni dettagli.
In caso di errore è comunque possibile presentare una dichiarazione correttiva nei termini.
Il quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.
Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il presente quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine.
Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:
- il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV
in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto); - il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono
si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.
Per quanto riguarda, invece, la compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1 si precisa che:
- la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’IVA per l’intero
- gruppo di cui all’articolo 73;
- il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta.
Si evidenzia che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VP non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.
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Dichiarazione IVA 2026: termini e modalità per l’integrativa
Entro il 30 aprile occorre inviare la dichiarazione IVA 2026, sono comunque considerate valide le dichiarazioni inviate entro 90 giorni dalla scadenza pagando le relative sanzioni.
Nel caso in cui, il contribuente volesse rettificare o integrare la dichiarazione già presentata, può presentare entro il 30 aprile una correttiva nei termini, diversamente dal 2 maggio, quindi scaduti i termini, il contribuente che intende integrare o rettificare può presentare una nuova dichiarazione IVA a certe condizioni.
Dichiarazione IVA 2026: termini e modalità per l’integrativa
Come evidenziato dalle stesse istruzuioni al Modello IVA 2026
- nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”
- scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti.

Attenzione al fatto che presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria e a tal proposito si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
La Casella Dichiarazione integrativa va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:
- il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997;
- il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 – 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. L’Agenzia delle entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
Sinteticamente ricordiamo che la Dichiarazione IVA 2026, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
e la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
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IVA 2026: novità del quadro VE per la Logistica
Le Entrate hanno pubblicato il Modello IVA 2026 con le relative istruzioni per provvedere all'invio entro il 30 aprile prossimo.
Tra le novità del Modello evidenziate nelle istruzioni ADE, vi è il Quadro VE relativamente all'imponibile nelle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica (di cui all’art. 1, commi da 59 a 63, della legge n. 207 del 2024).
Vediamo i dettagli.
IVA 2026: le novità del quadro VE per la Logistica
Ricordiamo innanzitutto che il quadro VE deve essere compilato al fine di determinare il volume di affari e l’IVA relativa alle operazioni imponibili.
Alla formazione del volume d’affari concorre, ai sensi dell’articolo 20, l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d’imposta, compreso l’imponibile relativo alle operazioni IVA ad esigibilità differita.Concorrono alla determinazione del volume d’affari anche le operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis.
Non concorrono invece alla formazione del volume d’affari, pur essendo comprese nel quadro VE, le cessioni di beni ammortizzabili (compresi diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere d’ingegno, di concessione nonché marchi di fabbrica), i passaggi interni tra contabilità separate (art. 36, ultimo comma), nonché le operazioni effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nell’anno in corso. Tali operazioni devono essere comprese nella sezione 2 del quadro VE (righi da VE20 a VE23) tra le operazioni imponibili, per il calcolo dell’IVA a debito, e successivamente detratte nella sezione 4 del quadro VE, ai fini della determinazione del volume d’affari annuo come precisato a proposito dei righi VE39 e VE40.Tra le novità del Modello IVA 2026 vi è appunto la modifica al Quadro VE.
Nella sezione 4, nel rigo VE38 sono stati aggiunti i campi 2 e 3 che devono essere compilati per indicare l’imponibile e l’imposta relativi alle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica.

In particolare:
- nel Rigo VE38, campo 1, occorre indicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 17-ter e per le quali l’imposta deve essere versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni contenute nel citato art. 17-ter. Nel Rigo VE38, campo 2, occorre indicare l’imponibile relativo alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazioni di merci e servizi di logistica per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente in nome e per conto del prestatore ai sensi dell’art.1, commi da 59 a 63, della legge n. 207 del 2024.
- La relativa imposta deve essere indicata nel campo 3.
Si evidenzia che nel Rigo VE50 si ha il volume d’affari determinato sommando gli importi indicati ai righi VE24, colonna 1, righi da VE30 a VE38 e sottraendo l’importo indicato ai righi VE39 e VE40.
Leggi Opzione IVA dal committente Logistica: le comunicazioni dal 30 luglio per modelli e istruzioni per l'esercizio della opzione IVA
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Dichiarazione IVA 2026: regole per contabilità unificata o separata
Dal 1° febbraio ed entro il 30 aprile è possibile inviare la Dichiarazione IVA 2026 il cui modello è stato pubblicato recentemente dalle Entrate.
Nelle istruzioni figurano alcune novità per il 2026 anno di imposta 2025.
Di seguito vediamo le istruzioni per i contribuenti con contabilità unificata e quelli con contabilità separate.
Dichiarazione IVA 2026: regole per contabilità unificata o separata
I contribuenti con contabilità unificata agli effetti dell’IVA, devono compilare il modello di dichiarazione, avente struttura modulare, costituito da:
- il frontespizio contenente, in particolare, i dati del contribuente e la sottoscrizione della dichiarazione;
- un modulo, composto di più quadri (VA – VC – VD – VE – VF – VJ – VH – VM – VK – VN – VL –VP – VQ – VT – VX – VO – VG), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta.
I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell’art. 36, devono compilare, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le contabilità tenute.
In particolare, si precisa che:
- i dati da indicare nella sezione 1 del quadro VA e nella sezione 1 del quadro VL, nonché nei quadri VE, VF e VJ riguardano ogni singola contabilità separata e pertanto devono essere compilati in ciascun modulo;
- invece i dati da comprendere nella sezione 2 del quadro VA e nelle sezioni 2 e 3 del quadro VL nonché nei quadri VC, VD, VH, VM, VK, VT, VX e VO riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente e devono, quindi, essere riepilogati in un solo modulo, e precisamente sul primo modulo compilato.
Attenzione al fatto che, nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata, tra le quali figuri anche un’attività per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, per quest’ultima attività non sussiste l’obbligo di inserire nella dichiarazione il modulo ad essa relativo.
Invece, i contribuenti che esercitano sia attività imponibili che attività esenti gestite con contabilità separate devono inserire nella dichiarazione anche il modulo relativo all’attività esente esercitata.
Nel caso in cui i contribuenti si siano avvalsi per l’attività esente della dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis, nel modulo relativo all’attività esente devono essere indicati i dati contabili relativi agli acquisti nonché l’ammontare delle operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19, e al terzo comma dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione.
Per tutte le altre istruzioni si rimanda al Modello IVA e istruzioni 2026..
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Adempimento spontaneo anomalie IVA 2023: le regole ADE
L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 369141/2025 per segnalare ai titolari di partita IVA eventuali anomalie tra la dichiarazione IVA 2023 e i dati trasmessi telematicamente attraverso fatture elettroniche e corrispettivi giornalieri. L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, prevenendo accertamenti e sanzioni.
Adempimento spontaneo anomalie IVA 2023: le regole ADE
Le comunicazioni sono rivolte ai soggetti passivi IVA che, secondo i controlli automatizzati dell’Agenzia, presentano scostamenti significativi tra i dati dichiarati e quelli risultanti da:
- fatture elettroniche inviate tramite SDI,
- corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente.
Il sistema incrocia i dati delle operazioni attive e passive, incluse quelle in reverse charge, confrontandoli con i righi della dichiarazione IVA (es. VE24, VE37, VJ6, VJ17 ecc.).
Le differenze possono riguardare:
- totali delle operazioni attive imponibili,
- operazioni passive soggette a reverse charge,
- missioni o importi discordanti tra i documenti elettronici e quanto indicato nei righi dichiarativi.
Anche i corrispettivi trasmessi dai registratori telematici o da distributori automatici possono evidenziare anomalie. Lo stesso vale per l’inversione contabile, sia attiva che passiva.
Comunicaizone anomalie IVA 2023: cosa contiene
La comunicazione è inviata al domicilio digitale del contribuente e consultabile anche tramite:
- cassetto fiscale,
- area “Fatture e Corrispettivi”,
Tra i dati presenti:
- protocollo e data della dichiarazione IVA,
- importi anomali e differenze rispetto ai dati telematici,
- elenco clienti/fornitori con importi discordanti,
- dettagli dei corrispettivi giornalieri,
Il contribuente può:
- accedere al portale ADE per visualizzare il dettaglio
- usare gli strumenti messi a disposizione per inviare chiarimenti o giustificazioni
Anche intermediari fiscali (es. commercialisti) possono gestire la comunicazione e l’eventuale risposta, nel rispetto dell’art. 3, comma 3 del DPR 322/1998.
Come regolarizzare e ridurre le sanzioni
Se le anomalie sono confermate, il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997), sanando errori e beneficiando della riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso.
Attenzione: il ravvedimento è possibile solo se non sono già stati notificati atti di accertamento, liquidazione o comunicazioni di irregolarità.
Il beneficio non è più applicabile se:
- sono in corso ispezioni o verifiche
- è stato notificato un atto formale
- sono state ricevute comunicazioni ex art. 36-bis o 54-bis