• Dichiarazione IVA

    Dichiarazione IVA 2024: i soggetti non residenti con e senza rappresentante

    Il modello di dichiarazione annuale IVA/2024 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA concernente l’anno d’imposta 2023.

    In base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2023
    deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.

    Attenzione al fatto che, ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge

    Come evidenziato dalle istruzioni il tra i casi particolari di dichiarazione IVA vi è quella dei soggetti non residenti, vediamo le relative regole.

    Dichiarazione IVA 2024. i soggetti non residenti con e senza rappresentante

    Nel Modello IVA 2024 il riquadro "Dichiarante diverso dal contribuente" deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione. 

    Il riquadro deve essere compilato con l’indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti.
    Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione IVA per conto di un altro contribuente, deve
    essere compilato anche il campo denominato “Codice fiscale società dichiarante”, indicando, in tal caso, nell’apposito
    campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. 

    In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell’art. 17, terzo comme e altre.

     Per i soggetti non residenti le istruzioni evidenziano il caso del:

    • soggetto non residente che ha operato mediante rappresentante fiscale, in questo caso la dichiarazione relativa al soggetto estero, i cui dati devono essere indicati nel riquadro contribuente, è presentata dal rappresentante fiscale che deve indicare i propri dati nel riquadro dichiarante riportando il codice carica 6. Nell’ipotesi in cui il soggetto non residente abbia variato durante l’anno d’imposta il rappresentante fiscale mediante il quale ha operato, la dichiarazione deve essere presentata dal rappresentante fiscale operante al momento di presentazione della dichiarazione, il quale indicherà i propri dati nel riquadro dichiarante riassumendo in un unico modulo tutti i dati delle operazioni effettuate nell’anno dal soggetto non residente
    • soggetto non residente che ha operato mediante identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter In tale ipotesi la dichiarazione deve essere presentata indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente; per i soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere indicati nel riquadro dichiarante i dati del rappresentante riportando il codice carica 1.

    Le istruzioni precisano inoltre che i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 35-ter, presentano la dichiarazione tramite il servizio telematico Entratel.
    Per tali soggetti l’abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dal Centro Operativo di Pescara, via Rio
    Sparto 21, 65129 Pescara, contestualmente all’attribuzione della Partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella
    dichiarazione per l’identificazione diretta e della stampa dell’allegato che il soggetto diverso da persona fisica stampa dopo aver effettuato la pre-iscrizione al servizio Entratel.

    Il predetto ufficio provvede alla spedizione a mezzo posta al richiedente o alla consegna ad un soggetto incaricato (munito di idonea delega e del documento di riconoscimento proprio e del delegante) della busta virtuale, il cui numero viene utilizzato per il prelievo del pincode necessario per la generazione dell’ambiente di sicurezza e, se l’utente è una persona fisica, delle credenziali valide per l’accesso all’area autenticata del sito web dell’Agenzia delle entrate.

  • Dichiarazione IVA

    Dichiarazione IVA 2024: attenzione ai versamenti mancanti

    Dal 1 febbraio e fino al 30 aprile è possibile presentare la Dichiarazione IVA 2024 anno d'imposta 2023.

    Nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate a tal proposito ha pubblicato tutto l'occorrente per procedere all'invio:

    Vediamo nel modello 2024 cosa contiene il quadro VQ e a cosa serve.

    Dichiarazione IVA 2024: attenzione ai versamenti mancanti

    Il quadro VQ versamenti periodici omessi è stato previsto per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d’imposta precedenti quello di riferimento della presente dichiarazione.

    Come specificano le istruzioni al modello 2024 nei righi VQ1 e seguenti i dati da indicare sono:

    • colonna 1, l’anno d’imposta cui si riferisce l’IVA periodica non versata;
    • colonna 2, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata;
    • colonna 3, con riferimento all’anno d’imposta indicato in colonna 1, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della relativa dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33 della medesima dichiarazione. 
    •  colonna 4, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento e/o a seguito di versamenti precedentemente sospesi, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente;
    • colonna 5, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità (quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 e come anno di riferimento quello di colonna 1), nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2022 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
    • colonna 6, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della notifica di cartelle di pagamento, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2022 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
    • colonna 7, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2022 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
    • colonna 8, l’ammontare del credito che matura per effetto dei versamenti esposti nelle precedenti colonne 5, 6 e 7;
    • colonna 9 il codice fiscale del soggetto cui si riferiscono i versamenti qualora diverso dal soggetto che presenta la dichiarazione (ad esempio, in caso di incorporazione qualora l’IVA periodica non sia stata versata dall’incorporata e i relativi versamenti non spontanei siano effettuati dall’incorporante);
    • colonna 10, in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL, il numero che individua il primo dei moduli riferiti al soggetto partecipante alla trasformazione (compreso il dichiarante) che ha effettuato i versamenti periodici IVA, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento, prima dell’operazione straordinaria;
    •  colonna 11, da barrare da parte della società controllante di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo qualora i versamenti indicati nelle colonne 5, 6 e 7 si riferiscono all’IVA periodica relativa alla medesima procedura.

    L'agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire con vari documenti di prassi che, nell'ipotesi in cui siano stati omessi i versamenti dell'IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche, nel modello di dichiarazione IVA, in particolare, nel quadro VL non vanno considerati i versamenti periodici omessi ma si tiene conto esclusivamente dell'IVA periodica versata, anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

    In quest'ultimo caso, se i versamenti sono effettuati in forma rateale, occorre indicare la quota parte d'imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa.

    Allegati:
  • Dichiarazione IVA

    Responsabilità del Liquidatore per omesso versamento IVA

    Con la Sentenza n. 2057 del 2024 la Cassazione ribadisce e specifica le responsabilità del Liquidatore di una società per l'omesso versamento IVA.

    Nel caso di specie si tratta del liquidatore di una srl che ha omesso di versare il debito IVA derivante dalla dichiarazione, debito scaduto subito dopo la sua nomina.

    La Cassazione ha confermato la sentenza di condanna in sede penale per il reato di Omesso Versamento IVA previsto dall'art 10 ter del Dlgs n 74/2000, vediamo i motivi della decisione.

    Debito IVA: è responsabile il liquidatore nominato poco prima della scadenza del pagamento

    In sintesi la Cassazione evidenzia che il liquidatore di una srl, nominato poco prima della scadenza del termine di pagamento del debito IVA, derivante dalla dichiarazione dei redditi, è responsabile per il reato di omesso versamento IVA.

    Il suo difensore aveva dedotto, a sua difesa, due circostanze:

    1. la data di nomina, immediatamente antecedente alla scadenza del termine per il versamento dell’imposta, derivandone a suo avviso la mancata conoscenza della necessità di adempiere all’obbligo di legge;
    2. il periodo di formazione del debito tributario verificatosi in un momento antecedente alla sua nomina derivandone in questo caso l’assenza di obblighi inerenti a somme imputabili ad altro periodo e diverso d’imposta.

    In dettagli, il difensore ha dedotto che la sentenza impugnata ha omesso di considerare l'impossibilità per l'imputato di adempiere.

    Come rappresentato alla Corte d'appello, la s.r.l. era in stato di liquidazione da oltre un anno quando l'imputato era stato nominato liquidatore.

    La data di nomina è a ridosso della scadenza dell'obbligo di pagamento penalmente sanzionato. 

    L'omesso accantonamento delle somme dovute a titolo di IVA al momento della percezione dei corrispettivi per le prestazioni non era riferibile al liquidatore, ma nel momento in cui l'imputato ha assunto la carica di liquidatore, la società era del tutto priva di liquidità e non aveva accesso al credito.

    La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito non considerando quanto addotto dal difensore.

    Omesso versamento IVA: le responsabilità del liquidatore

    Secondo la Cassazione la sentenza impugnata ha fondato il suo giudizio:

    • sulla dichiarazione ai fini IVA presentata per conto della società, dal cui quadro VL risulta il debito in contestazione, 
    • e sugli accertamenti dell'Amministrazione finanziaria, tra i quali la comunicazione alla precisata società dell'accertamento, da parte degli uffici dell'Erario, del mancato versamento dell'IVA alla data del 3 aprile 2018 (data di elaborazione del documento). 

    Gli atti indicati sono sicuramente qualificabili come documenti a norma dell'art. 234 cod. proc. pen., e quindi, sono stati legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento ed utilizzati per la decisione. 

    Per completezza, la Cassazione specifica che gli atti indicati sono sicuramente idonei, anche in concreto, a dare dimostrazione dell'imposta dovuta e dell'omesso versamento della stessa, stante l'assenza di qualunque specifico elemento di segno diverso o comunque tale da ingenerare dubbi sulla loro genuinità, attendibilità e concludenza. 

    Manifestamente infondate sono anche le censure che contestano l'affermazione di sussistenza del dolo, deducendo che la sentenza impugnata ha omesso di considerare l'impossibilità di adempiere da parte dell'imputato, in particolare perché lo stesso era stato nominato legale rappresentante in prossimità della scadenza, e già allora la stessa era priva di liquidità e non aveva accesso al credito.

    La precedente giurisprudenza richiamata dalla Cassazione

    La Cassazione precisa che da una recente decisione, risponde del delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 il liquidatore di società di capitali subentrato dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, che ometta di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione, non trovando applicazione le limitazioni fissate dall'art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che fa espresso riferimento alle sole imposte sui redditi e non esclude implicitamente la riferibilità al liquidatore dell'art. 10-ter citato, disciplinando esclusivamente la fase della riscossione tributaria dell'obbligazione solidale, di natura civilistica, di quest'ultimo per il pagamento dei tributi non versati.

    Ciò posto, va data applicazione al principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui risponde del reato di omesso versamento di IVA (art. 10-ter, d.lgs. 74 del 2000), quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze

    Nella specie, peraltro, l'attuale ricorrente non ha nemmeno allegato di aver assunto la carica senza aver effettuato le verifiche in ordine ai debiti fiscali dal cui inadempimento dipende la sua penale responsabilità. 

    Né, d'altro canto, egli, a fronte della assenza di liquidità e del rifiuto di concessione di crediti da parte delle banche, può ritenersi impossibilitato a prendere iniziative utili ad escludere la propria responsabilità, perché avrebbe potuto anche, ben prima della scadenza penalmente sanzionata, chiedere la dichiarazione di fallimento della società. 

    Invero, come già precisato dalla giurisprudenza, non risponde del reato di omesso versamento di IVA persino chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell'imposta nel termine previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, salvo che il pubblico ministero non dimostri che il soggetto abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all'omissione del versamento.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 

  • Dichiarazione IVA

    IVA Prestazioni servizi elettronici a soggetti UE: l’opzione in dichiarazione 2024

    Dal 1 febbraio ed entro il 30 aprile prossimo va inviata la Dichiarazione IVA 2024 per il periodo di imposta 2023. L'adempimento può essere effettuato con le seguenti modalità:

    • a) direttamente dal dichiarante; 
    • b) tramite un intermediario; 
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
    • d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

    Vediamo la particolare opzione prevista nel modello IVA per i prestatori di servizi elettronici verso soggetti UE entro i 10.000 euro.

    Dichiarazione IVA 2024: le prestazioni di servizi elettronici (art. 7-octies)

    Ricordiamo intanto che, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.

    In dettaglio, nel rigo VO16, va comunicata l’opzione che riguarda i soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia.

    Coloro che hanno effettuato nell’anno precedente un ammontare complessivo delle predette prestazioni e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all’articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 331 del 1993, non superiore a 10.000 euro, esercitano l’opzione IVA a partire dal 2023, per l’applicazione dell’IVA nello Stato di residenza del committente, barrando la casella corrispondente.

    L’opzione ha effetto a decorrere dall’anno nel corso del quale è esercitata ed è valida fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno due anni.

    Attenzione al fatto che la revoca va comunicata al rigo VO17 dai contribuenti che a partire dal 2023 intendono comunicare la revoca dell’opzione precedentemente richiesta.

    Ricordiamo infine che nel 2020 è stato aggiunto al DPR n 633/72, in recepimento della Direttiva UE 2017/2455, nel 2020 è stato aggiunto l’articolo 7-octies.

    Prima di questo intervento normativo, volto a semplificare gli adempimenti a carico delle aziende che prestano servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione nei confronti di privati cittadini europei, questi venivano considerati effettuati, ai fini IVA, nello Stato europeo del consumatore finale.

  • Dichiarazione IVA

    IVA 2023: Dichiarazione tardiva entro il 31 luglio

    Entro il 31 luglio è possibile presentare la dichiarazione IVA 2023 anno di imposta 2022 detta tardiva, ossia con un ritardo rispetto alla scadenza ordinaria del 30 aprile (2 maggio per quest'anno).

    Attenzione al fatto che, la trasmissione tardiva entro 90 giorni dalla scadenza è possibile con l’applicazione delle sanzioni da 250 a 2.000 euro, a meno che il contribuente, contestualmente alla presentazione tardiva, provveda al ravvedimento operoso con sanzioni ridotte.

    Per approfondimenti sulla dichiarazione IVA 2023 leggi: Dichiarazione IVA entro il 2 maggio: ultimi giorni per invio telematico.

    Trascorso il termine ordinario del 30 aprile (2 maggio per quest'anno), occorre distinguere due casistiche:

    • dichiarazione IVA tardiva,
    • omessa dichiarazione IVA.

    Dichiarazione IVA 2023: quando è tardiva e quali sanzioni si pagano

    Ai sensi dell’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998 (richiamato dal successivo art. 8, comma 6 per la dichiarazione IVA), "sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta".

    Le dichiarazioni tardive e cioè presentate entro 90 giorni dalla scadenza si considerano valide a tutti gli effetti, fatta salva l’applicazione della sanzione da 250 a 2.000 euro per il ritardo, prevista dall’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997.

    La sanzione è riducibile grazie al ravvedimento operoso con la possibilità di sanare l’irregolarità con una sanzione minima, pari a 25 euro (1/10 del minimo), quando la presentazione avviene nei 90 giorni.

    Sul ravvedimento operoso leggi anche: Ravvedimento operoso 2023: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola

    Per valutare da quando decorrono i 90 giorni, per l'anno 2023 visto che il 30 aprile è caduto di domenica il termine ordinario scadrebbe il 29 luglio mentre quello effettivo è il 31 luglio 2023.

    Ciò detto, per la tardiva forse sarebbe consigliabile, nel dubbio, tenere conto del termine ordinario per essere totalmente nella regola in quanto secondo la circolare n. 42/E del 2016, espressamente viene specificato che è tardiva la dichiarazione “presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario”. 

    Dichiarazione IVA 2023: quando è omessa

    Trascorsi anche i 90 giorni dal termine ordinario del 30 aprile 2023 la dichiarazione IVA si considera omessa.

    Attenzione al fatto che l'omissione non è regolarizzabile, anche se, se la dichiarazione omessa è presentata spontaneamente, ossia in assenza di attività di accertamento della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell’imposta dovuta, anziché dal 120 al 240% ( ai sensi dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 471/1997), con un minimo di 200 euro. 

    Inoltre, può trovare applicazione la causa di non punibilità dell’eventuale correlato reato dichiarativo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000.

  • Dichiarazione IVA

    Dichiarazione IVA entro il 2 maggio: ultimi giorni per invio telematico

    Entro il 2 maggio occorre inviare telematicamente la dichiarazione IVA 2023 periodo 2022.

    In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, titolari di partita IVA. 

    Sono previsti casi di esonero dalla presentazione.

    L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

    Il soggetto IVA può: 

    • versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima; 
    • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima. 

    Attenzione al fatto che, è possibile la trasmissione entro novanta giorni dalla scadenza con l’applicazione delle sanzioni da 250 a 2.000 euro, a meno che il contribuente, contestualmente alla presentazione tardiva, provveda al ravvedimento operoso.

    Per il calendario delle scadenze leggi anche: Dichiarazione Iva 2023: termini e modalità di versamento del saldo Iva

    Modelli e istruzioni per dichiarare l'IVA del 2022

    Ricordiamo che, con Provvedimento n 11378 del 13 gennaio sono stati approvati i Modelli IVA 2023 anno di imposta 2022.

    In particolare, sono stati approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2022 da presentare ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

    a) Modello IVA/2023 composto da: 

    • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; 
    • i quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ; 

    b) Modello IVA BASE/2023 composto da

    • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; 
    • i quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT. 

    Scarica qui

    Si specifica che il modello IVA/2023 potrà essere trasmesso all’agenzia delle Entrate dal 1° febbraio ed entro il 2 maggio 2023. 

    ATTEZIONE Con successivo provvedimento del 27 gennaio le Entrate hanno approvato anche le specifiche tecniche relative al modello. Scarica qui.

    Modelli e istruzioni per dichiarare l'IVA del 2022: la novità del quadro CS

    Nei modelli IVA/2023 e IVA BASE/2023, è stato introdotto il quadro CS per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette (articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e modificato dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197) di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi come  previsto dal punto 2.1. del provvedimento del 17 giugno 2022. In proposito leggi: Contributo straordinario caro bollette: chi deve pagare entro il 30.06 

    Il quadro deve essere compilato dai soggetti che:

    • verificata la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del contributo, risultino tenuti ad effettuare i relativi versamenti
    • e dai soggetti che per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 121, lettere a) e b), della legge n. 197 del 2022 risultino tenuti al versamento dell’importo residuo entro il 31 marzo 2023 ovvero intendano chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato.

    Allegati:
  • Dichiarazione IVA

    Precompilata IVA: dal 15 febbraio possibile modificare e inviare

    Con comunicati stampa del 10 e del 13 febbraio le Entrate informano della partenza, della Precompilata IVA 2023. 

    Nuove semplificazioni fiscali arrivano anche per le Partite Iva. 

    Le Entrate ricordano che la dichiarazione annuale IVA si aggiunge agli altri documenti precompilati per le Partite Iva e resi disponibili dal secondo semestre 2021, come i registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe). 

    La precompilata IVA consente all’Agenzia delle entrate di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per semplificare gli adempimenti di imprese e professionisti, la cui deadline è fissata per il mese di giugno 2023.

    Precompilata IVA/2023: le date da ricordare

    Dal 10 febbraio è attiva la dichiarazione Iva precompilata, che consentirà a 2,4 milioni di imprese e professionisti di visualizzare e scaricare il proprio modello con i dati relativi all’anno d’imposta 2022 inseriti direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

    Dal 15 febbraio sarà poi possibile modificarlo, integrarlo e procedere all’invio. 

    Precompilata IVA/2023: chi può accedere

    Il servizio della precompilata IVA/2023 disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi” è disponibile per le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nella platea definita dai provvedimenti dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023.

    In particolare, si tratta di:

    • soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie come quelle che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio), 
    • con il provvedimento del 12 gennaio 2023 sono stati inoltre inclusi nella platea, tra gli altri, i produttori agricoli (o coloro che svolgono attività agricole connesse) e gli agriturismi.

    Precompilata IVA/2023: istruzioni per accedere

    dal 10 febbraio per visualizzare la dichiarazione annuale predisposta dall’Agenzia:

    • occorre entrare con le proprie credenziali all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” 
    • accedere alla sezione dedicata ai Documenti IVA precompilati in cui è presente la nuova sezione “Dichiarazione annuale IVA”. 

    Inoltre, dal 15 febbraio, sarà invece possibile:

    • modificare e integrare i quadri del modello, 
    • aggiungere i quadri che non sono precompilati,
    • inviare la dichiarazione,
    • effettuare il pagamento dell’imposta da versare con addebito diretto sul proprio conto, o in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie. Si può procedere al pagamento dell’Iva a debito, scegliendo:
      • la data di versamento,
      • il numero delle rate in cui suddividere il pagamento, 
      • calcolare l’importo totale da versare (comprensivo di eventuale maggiorazione e interessi) e il dettaglio delle eventuali rate,
    • il nuovo servizio consente, eventualmente, di inviare una dichiarazione correttiva o una dichiarazione integrativa. 

    Il comunicato stampa della agenzia spiega come la bozza della dichiarazione Iva è stata elaborata grazie:

    • ai dati dei registri Iva precompilati, anche se non validati, 
    • ai dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente,
    • ai dati della dichiarazione Iva dell’anno d’imposta precedente
    • e ad altre informazioni presenti in Anagrafe tributaria (per esempio, i versamenti con F24).
  • Dichiarazione IVA

    Dichiarazione annuale IVA 2021: il 30 aprile è l’ultimo giorno per la presentazione

    Il 30 aprile è l’ultimo giorno per presentare la dichiarazione annuale IVA 2021 anno d’imposta 2020 con il modello IVA 2021

    Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.

    Il modello va presentato esclusivamente per via telematica tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021.

    La dichiarazione può essere trasmessa: 

    • direttamente dal dichiarante; 
    • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; 
    • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
    • tramite società appartenenti al gruppo. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. 

    La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica dalla agenzia.

    Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

    In caso di scarto del file inviato è possibile rimediare, senza sanzioni, entro i 5 giorni lavorativi successivi.

    Dichiarazione IVA 2021 presentata in ritardo

    Ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge:

    • la dichiarazione tardiva è punita con la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro se trasmessa entro 90 giorni.
    • la dichiarazione presentata oltre 90 giorni si considera omessa ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta. 

    L’omessa presentazione della dichiarazione è sanzionata dal 120% al 240% dell’ammontare dell’Iva dovuta, con un minimo di 250 euro. 

    Qualora invece il contribuente abbia effettuato solo operazioni che non richiedono il versamento dell’Iva, l'omessa presentazione è punibile con la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro.

    E' possibile il ravvedimento operoso e in caso di regolarizzazione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione la sanzione prevista sarà ridotta ad 1/10 del minimo ossia sarà pari a 25 euro.

    Dichiarazione IVA 2021 soggetti esonerati

    Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva:

    • i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:
      • ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
      • ha registrato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2 del decreto legge n. 331 del 1993) o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972)
      • ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)
    • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd "nuovi minimi", articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)
    • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972)
    • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari
    • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva
    • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta
    • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 16 dicembre 1991, n. 398)
    • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro
    • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni
    • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972).