• Identità digitale

    Pec professionale anche su INAD: possibile cancellarla

    Con un Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, l'AGID fornisce un chiarimento per l'identià digitale, PEC dei professionisti.

    In particolare a seguito di segnalazioni dei professionisti che hanno riscontrato il proprio indirizzo PEC da INIPEC anche su INAD.

    Ricordiamo che INIPEC è l'indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di imprese e professionisti tenuto dal registro imprese mentre INAD è l'indice nazionale dei domicili digitali, si riporta il chiarimento congiuto INAD-AGID per gli indirizzi professionali.

    Ricordiamo inoltre la differenza tra i due profili digitali:

    • a) profilo “cittadino”:
      • ti puoi iscrivere se sei maggiorenne e hai la capacità di agire;
      • sul tuo domicilio digitale riceverai comunicazioni a valore legale relative alla tua persona o a te dirette in qualità di tutore, curatore, procuratore o altre forme di rappresentanza di altre persone fisiche;
    • b) profilo “professionista”:
      • ti puoi iscrivere se svolgi una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
      • sul tuo domicilio digitale riceverai comunicazioni a valore legale relative alla tua attività professionale non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013.

    Pec professionale anche su INAD: possibile calcellarla

    Il comunicato evidenzaia che negli ultimi mesi diversi professionisti hanno segnalato la presenza del proprio indirizzo PEC, originariamente registrato in INI-PEC, anche su INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche.

    L’Agenzia per l’Italia Digitale ricorda che il riversamento automatico degli indirizzi PEC dei professionisti da INI-PEC a INAD è previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (articolo 6-quater, comma 2, del D. Lgs. 82/2005). 

    Ciò significa che ogni PEC professionale presente in INI-PEC viene automaticamente trasferita in INAD, dove assume valore come domicilio digitale della persona fisica. 

    A tal proposito, AgID e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno inoltrato un comunicato congiiunto a tutti i collegi e ordini professionali, volto ad agevolare una maggiore diffusione delle informazioni sul tema. 

    Attenzione al fatto che chi non desidera che la propria PEC professionale sia utilizzata anche per comunicazioni personali può:

    •  modificare il domicilio digitale in INAD, indicando un indirizzo diverso da quello presente in INI-PEC (come, per esempio, un secondo indirizzo PEC dedicato alla sfera personale); 
    • cancellare il domicilio digitale da INAD. 

    Entrambe le operazioni possono essere effettuate direttamente dal portale domiciliodigitale.gov.it, dopo essersi autenticati tramite SPID, CIE o CNS. 

  • Identità digitale

    Delega unica intermediari: possibile anche la firma elettronica FEA e CIE

    Con il Provvedimento n 225394 del 20 maggio le Entrate si occupano di ampliare la tipologia di firma sulle deleghe uniche per i servizi online di Entrate e Riscossione. 

    Delega unica intermediari: possibile anche la firma elettronica FEA e CIE

    Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024, recante la disciplina della delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ha previsto che i file di comunicazione dei dati di conferimento della delega, se trasmessi per il tramite dell’intermediario delegato, devono essere firmati elettronicamente dal contribuente delegante. 

    Inoltre, se il delegante è titolare di Partita IVA oppure è un soggetto giuridico diverso da persona fisica, anche non titolare di Partita IVA, il provvedimento ha disposto che la firma sul file di comunicazione sia esclusivamente quella digitale.

    Con il presente provvedimento si prevede, per i menzionati soggetti, la possibilità di apporre al file di comunicazione della delega anche la firma elettronica avanzata basata su carta di identità elettronica (FEA CIE)

    Tale modifica discende dall’affidabilità del processo di identificazione dei titolari della carta di identità elettronica e di associazione di un certificato digitale, ancorché non qualificato.

    Il provvedimento del 2 ottobre 2024 ha, inoltre, previsto che, con apposito avviso, verrà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega. 

    Al fine di evitare che le deleghe attivate in prossimità della suddetta data perdano validità con l’attivazione dei nuovi servizi (con necessità, quindi, per contribuenti ed intermediari di comunicare ex novo i dati relativi al loro conferimento), il medesimo provvedimento ha stabilito che le stesse conservino la loro efficacia fino al giorno della scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

    Nelle more del rilascio delle nuove funzionalità, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, il presente provvedimento amplia il suddetto termine di validità, estendendolo fino al 28 febbraio 2027

  • Identità digitale

    Certificati anagrafici online per Avvocati: come richiederli

    Con Decreto del 6 ottobre del Ministero dell'Interno, pubblicato in GU n 273 del 22 novembre, si reca un aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR Anagrafe nazionale della popolazione residente di  cui  all'articolo  62,  comma  3  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al  fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'articolo 15, comma  1, lettere  a)  e b), della  legge  31 dicembre  2012,  n.  247  di  richiedere, per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR. 

    Certificati anagrafici online per Avvocati: le regole nel decreto

    Il decreto definisce l'aggiornamento dei  servizi resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della  popolazione residente al fine di consentire agli avvocati  iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettere a)  e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all'esecuzione  del  mandato  professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR individuati nell'allegato 1 «Disciplinare tecnico» che forma parte integrante del presente decreto.
    Attenzione al fatto che, sono inibite all'avvocato le funzioni di consultazione diretta dei dati anagrafici nonché di estrazione di elenchi di iscritti. 

    L'ANPR, previa identificazione informatica con credenziali almeno di livello di sicurezza pari a  2, secondo le modalità di cui all'art. 64 del CAD e verifica dell'iscrizione al relativo albo o elenco ai sensi del comma 2, rende  disponibili allo stesso, nella sezione dedicata del sito internet www.anagrafenazionale.interno.it appositi  servizi  per richiedere  i certificati anagrafici  dei cittadini iscritti nell'ANPR.
    La  verifica dell'iscrizione  dell'avvocato nell'albo o nell'elenco degli avvocati è effettuata  dall'ANPR  mediante appositi servizi resi fruibili dal Consiglio nazionale forense.

    Il certificato è reso immediatamente disponibile nel  sito  web di ANPR all'avvocato che lo ha richiesto.
    Attenzione al fatto che i certificati richiesti dall'avvocato sono rilasciati previa conferma da parte dell'avvocato dell'utilizzo per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale e sono  esenti  dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 

    Certificati anagrafici online per Avvocati: quali si possono richiedere

    L'avvocato, come da Tabella 1 con le modalità di accesso ai servizi, può richiedere i seguenti certificati riferiti ai cittadini iscritti nell'ANPR:

    • anagrafico di nascita,
    • anagrafico di matrimonio,
    • di cittadinanza,
    • di esistenza in vita,
    • di residenza,
    • di residenza AIRE,
    • di stato civile,
    • di stato di famiglia,
    • di residenza in convivenza,
    • di stato di famiglia AIRE,
    • di stato libero,
    • anagrafico di unione civile,
    • di contratto di convivenza.
    Allegati:
  • Identità digitale

    Le Entrate spiegano cos’è il phishing e come difendersi

    Capita di ricevere delle e-mail sospette che comunemente siamo abituati a chiamare messaggi di phishing.

    In data 5 ottobre le Entrate informano di un’attività di phishing attuata tramite il nome dell’Agenzia finalizzata alla diffusione di software malevoli e all’utilizzo fraudolento di dati. 

    Nel dettaglio si tratta, sottoliena l'Agenzia, del malware “PureLogs Stealer”, in grado di sottrarre password, cronologia e cookie dei browser, credenziali dei wallet di criptovalute e di vari client di posta elettronica.

    Vediamo precisamente che cos'è il phishing e quali regole occorre seguire per difendersi spiegate dal sito istituzione delle Entrate.

    Che sos'è il phishing

    Il phishing è una particolare tipologia di frode online con lo scopo di entrare in possesso dei dati personali e confidenziali degli utenti. 

    Più precisamente, attraverso il phishing viene praticato il furto di:

    • login e password, 
    • numeri relativi a carte di credito e conti bancari,
    • ulteriori dati riservati. 

    Un esempio di phishing

    L’Agenzia delle Entrate, in quanto Pubblica Amministrazione, non è al riparo dallo sfruttamento truffaldino del proprio brand aziendale, da parte di malintenzionati, per tentare di dare legittimità a messaggi malevoli.

    Ecco un esempio:

    Questa mail, inviata da una fantomatica “Divisione Indagine” dell’Agenzia delle Entrate, fa riferimento a una presunta citazione relativa a una fattura non dichiarata e contiene un link tramite il quale sarebbe possibile visualizzare la fattura in questione e le informazioni circa il responsabile della citazione.

    Il link presente all’interno del messaggio punta a una pagina contraffatta del sito dell’Agenzia, ospitata oltretutto su un dominio estremamente simile a quello istituzionale:

    Le Entrate spiegano come difendersi dal phishing

    Per difendersi da questo tipo di attacchi occorre tenere sempre presente che lo strumento più efficace è l’uso consapevole degli strumenti informatici.

    Gli antivirus moderni offrono un buon livello di protezione, almeno dall’esecuzione di software malevoli, ma per ridurre al minimo i rischi di incappare in una di queste trappole è fondamentale adottare una serie di accorgimenti nell’uso della posta e di internet.

    Come si capisce se una mail è sospetta? E' necessrio chiedersi:

    • se il messaggio proviene da un mittente noto,
    • se è scritto in italiano corretto
    • se è rivolto personalmente a noi
    • se è ben “costruito”, cioè i caratteri usati sono coerenti o sembra un copia e incolla raffazzonato
    • se il discorso “fila” liscio e ha senso compiuto.

    Anche una sola di queste mancanze è sufficiente a considerare prudentemente il messaggio come pericoloso.

    Se ci sono collegamenti nel messaggio, la prima verifica da fare è se, al passaggio del mouse, il link corrisponde al testo. 

    È sempre opportuno diffidare dei link accorciati (ad esempio quelli di tipo bit.ly) che non consentono di sapere a priori qual è l’indirizzo di destinazione. 

    Se ci sono allegati, bisogna sempre controllare che abbiano una sola estensione (ad esempio .docx e non .docx.exe).

    In caso di dubbi sulla provenienza reale di un documento ricevuto per mail, piuttosto che aprirlo è preferibile contattare il mittente per altra via (un numero di telefono o un indirizzo email ufficiale) e chiedere conferma. 

    Attenzione l’Agenzia delle Entrate non invia mai per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti.

    La linea di difesa più efficace, in definitiva, contro gli attacchi informatici di questo tipo è la presenza di spirito, coadiuvata dal buon senso e da un pizzico di attenzione.

  • Identità digitale

    Domicilio digitale PEC: aggiornate le linee guida dell’Indice Nazionale

    Con Determina n. 188/2023 l'AGID provvede alla «Modifica delle "Linee guida dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese" adottate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82/2005 recante codice dell'amministrazione digitale». 

    Scarica qui il file aggiornato al 9 agosto 2023.

    Ricordiamo inoltre che dal 6 luglio è pienamente operativo l'INAD indice nazionale dei domicili digitali.

    Attraverso il domicilio digitale registrato, cittadini, professionisti e aziende possono beneficiare di un canale semplice e immediato per ricevere le comunicazioni ufficiali da parte della Pa Pubblica Amministrazione.

    INAD indice nazionale dei domicili digitali: che cos'é

    L'INAD è una piattaforma che gestisce l'elenco pubblico dei domicili digitali ai fini delle comunicazioni aventi valore legale.

    Dal giorno 6 giugno i cittadini possono registrare su INAD il proprio domicilio digitale, come per esempio un indirizzo PEC attivato in precedenza, dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione.

    Per farlo è sufficiente:

    INAD nasce dalla collaborazione fra Agid, Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e Infocamerela società delle Camere di commercio per l’innovazione digitale, che ha realizzato la piattaforma.

    Ricordiamo che il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

    INAD indice nazionale domicili digitali: chi può eleggere un proprio domicilio

    Si precisa che possono eleggere domicilio digitale:

    • le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
    • i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
    • gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC.

    Si specifica che, dal 6 luglio 2023 le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno il domicilio digitale inserito nell'elenco per tutte le comunicazioni con valenza legale e, a partire dalla stessa data, chiunque potrà consultarlo liberamente dall’area pubblica del sito, senza necessità di autenticazione, inserendo semplicemente il codice fiscale della persona di cui si vuol conoscere il domicilio digitale.

    Sempre dal 6 luglio le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblico servizio e i soggetti privati aventi diritto potranno consultare INAD in modalità applicativa, attraverso apposite interfacce dedicate, rese fruibili mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), già disponibili in ambiente di test.

    Attenzione al fatto che, dalla stessa data potranno eleggere il proprio domicilio digitale anche professionisti non iscritti in albi ed elenchi ed enti di diritto privato non presenti in INI-PEC.

    INAD indice nazionale dei domicili digitali: i vantaggi

    Grazie a INAD, tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione con valore legale, come ad esempio:

    • rimborsi fiscali e detrazioni d'imposta,
    • accertamenti, 
    • verbali di sanzioni amministrative e altri,

    vengono inviate direttamente nella casella di posta indicata dal cittadino, che può gestire in autonomia il proprio domicilio digitale.

    Dopo aver registrato il proprio domicilio digitale su INAD, le notifiche arriveranno in tempo reale, senza ritardi o problemi relativi al mancato recapito, con notevoli risparmi legati al minore utilizzo della carta e all’azzeramento dei costi di invio tramite servizi postali. 

    Inoltre il cittadino avrà immediatamente a disposizione la documentazione, senza l’incombenza di spostarsi fisicamente per recuperarla, mentre la Pubblica Amministrazione avrà un sistema di comunicazione centralizzato più efficiente, automatizzato e sicuro.

    INAD: cosa cambia per i professionisti

    Il Codice dell’Amministrazione Digitale prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti in INI-PEC, l’indice nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, venga importato automaticamente su INAD in qualità di persona fisica, restando salva la possibilità di modificarlo, indicando un altro indirizzo PEC.

    A tal proposito si evidenzia che con un avviso del 26 giugno il MEF informa del fatto che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6- quater comma 2 del D.gls. 82/2005 – CAD  anche gli indirizzi PEC dei revisori legali presenti nel Registro e comunicati dal MEF ad INI-PEC sono resi disponibili a partire dal 6 giugno 2023 anche su INAD – Indice nazionale dei domicili digitali, in qualità di domicili digitali di persone fisiche e destinati alle comunicazioni aventi valore legale con la pubblica amministrazione.

    A partire dal 6 luglio 2023, tutti i domicili eletti o eventualmente modificati, sono ststi automaticamente pubblicati su INAD e resi disponibili per la consultazione pubblica.

    Resta salva la possibilità da parte del revisore legale presente in INI-PEC di poter modificare il proprio domicilio presente in INAD accendendo al sito anche dopo il 6 luglio avvalendosi delle funzioni presenti all'interno del portale: https://domiciliodigitale.gov.it.

    Con l’occasione viene anche ricordato che l’inosservanza dell’obbligo comunicativo dell’indirizzo PEC-domicilio digitale da parte dei revisori legali al Mef – attraverso l’accesso all’area riservata del sito www.revisionelegale.mef.gov.it  – è espressamente sanzionato ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del D.lgs. 39/2010.

  • Identità digitale

    Obbligo Deposito digitale: il termine del 20 luglio slitta a nuova data

    Viene pubblicato in GU n 166 del 18 luglio il Decreto della Giustizia con il quale il Ministero rinvia l’obbligo di deposito digitale degli atti penali. 

    In particolare, la lista di 103 atti del processo penale (allegata al decreto del 4 luglio) viene rinviata dal 20 luglio, ai 15 giorni successivi l’emanazione delle misure attuative previste dalla riforma Cartabia, probabilmente a fine dell’anno.

    Il decreto composto di due articoli in premessa sottolinea che, ritenuta  la necessità di   assicurare, in   sede di prima applicazione, le verifiche di piena  funzionalita'  del  portale  del processo  penale   telematico, avviando una   fase sperimentale transitoria anche nella prospettiva di individuare  le  tipologie  di atti per cui possono essere adottate le modalita' non telematiche  di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 dispone il rinvio di cui si tratta.

    Con l'art 1 il decreto evidenzia che l'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da  parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui  all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente  mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1  e  3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022,  n. 150.  

    Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio  2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. 1 del medesimo decreto  anche  mediante il  portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

    Il ministero, come previsto appunto dalla riforma (articolo 87, decreto legislativo 150 del 2022), dovrà amanare due decreti attuativi

    Nel dettaglio:

    • Il primo dedicato alle regole tecniche sul deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale; 
    • il secondo sull’individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito.

    Si segnala che la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero ha diffuso nei giorni scorsi un provvedimento che dettaglia le specifiche tecniche degli atti da depositare, chiarendo, per esempio, il formato dell’atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico, ma anche la disciplina di passaggi cruciali come la generazione della ricevuta di accettazione del deposito.

    Il Viceministro Francesco Paolo Sisto ricorda che sarà possibile continuare a procedere al deposito a mezzo pec o in modalità cartacea dichiarando quanto segue: "nel frattempo, sarà dispiegato il massimo impegno nell’organizzazione di corsi di formazione, rivolti ai cancellieri così come agli avvocati, per facilitare la transizione verso un maggior ricorso alla tecnologia informatica anche nel settore della giustizia, favoirendo il rispetto degli obiettivi concordati in sede di Pnrr". 

  • Identità digitale

    Ricette elettroniche via mail e sul cellulare: sarà il metodo ordinario

    Il Consiglio dei ministri n 34 dell'11 maggio ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria.

    Come specificato dal comunicato stampa seguente alla riunione governativa, la delega ha l’obiettivo di:

    • migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa,
    • ridurre gli oneri regolatori e gli adempimenti amministrativi gravanti su cittadini e impres
    • e accrescere la competitività del Paese.

    Tra le novità rilevanti quella annunciata dal Ministro Schillaci sulla ricetta elettronica:

    “Abbiamo reso strutturale la ricetta elettronica, sia quella rossa che quella bianca, molto apprezzata da cittadini e medici. Abbiamo ritenuto che fosse giusto porre fine alla sperimentazione e alle proroghe per semplificare il lavoro dei medici di famiglia e la vita dei cittadini che non dovranno recarsi negli studi medici ma potranno ricevere la ricetta tramite mail o altri canali sul proprio cellulare”  queste le sue parole dopo il Cdm dell'11 maggio.

    Il disegno di legge rientra tra i provvedimenti funzionali al conseguimento, previsto per il 31 dicembre 2024, della Missione M1C1-60 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riguardo alla Riforma 1.9, relativa della pubblica amministrazione, che richiede l’attuazione della semplificazione e digitalizzazione di 200 procedure critiche, che interessano direttamente cittadini e imprese.

    Il comunicato stampa sintetizza come, il provvedimento detterà i seguenti criteri generali:

    • l’aggiornamento e la semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso la loro digitalizzazione, per renderli maggiormente aderenti alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese;
    • l’accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, la riduzione del numero delle fasi dei procedimenti e delle amministrazioni interessate e l’unificazione degli atti di autorizzazione e degli altri titoli abilitativi;
    • l’uniformità delle modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati e delle modalità di svolgimento delle procedure in ambiti omogenei;
    • l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppo di attività;
    • la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e l’uniformazione dei tempi di conclusione di procedimenti tra loro analoghi o connessi;
    • il monitoraggio e il controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi;
    • l’eliminazione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea;
    • l’organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;
    • l’indicazione esplicita delle norme da abrogare;
    • la limitazione del ricorso a successivi provvedimenti attuativi.
  • Identità digitale

    Codice fiscale per stranieri: che cos’è e come richiederlo

    L'Agenzia delle Entrate pubblica in data 24 aprile la nuova guida per il codice fiscale per stranieri.

    Codice fiscale: come è composto

    Ricordiamo innanzitutto che, il Codice fiscale è un codice di 16 caratteri, formato da lettere e numeri che caratterizzano i dati anagrafici del cittadino: 

    • le prime 3 lettere per il cognome 
    • le seconde 3 lettere per il nome
    • i primi 2 numeri sono le ultime due cifre dell’anno di nascita
    • il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita
    • i successivi due numeri sono il giorno di nascita (per le donne è aumentato di 40 unità) 
    • i caratteri da 12 a 15 indicano il Comune italiano o lo Stato estero di nascita
    • l’ultimo carattere è calcolato in automatico dal sistema.

    Codice fiscale: a cosa serve

    Il codice fiscale identifica un cittadino nei rapporti con la Pubblica amministrazione ed è necessario per 

    • iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (Asl) 
    • fare la scelta del medico.

    È valido solo quello rilasciato e certificato dall’Agenzia delle entrate e non ha scadenza. 

    Viene spedito, tramite posta ordinaria:

    • all’indirizzo di residenza, per i cittadini residenti 
    • al domicilio fiscale comunicato dal cittadino al momento della richiesta, per i non residenti.

    Codice fiscale per stranieri comunitari

    I cittadini comunitari che intendono soggiornare in Italia possono chiedere il codice fiscale presentando il modello AA4/8 a un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. (leggi anche Come richiedere la tessera sanitaria: la guida delle Entrate aggiornata a febbraio 2022)

    La richiesta deve essere motivata e accompagnata da un documento in corso di validità (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio). Il codice fiscale può essere richiesto, inoltre, alla rappresentanza consolare italiana presente nel paese di provenienza del cittadino.

    Attenzione al fatto che i cittadini comunitari possono usufruire del Servizio Sanitario Nazionale con la tessera sanitaria rilasciata dal loro Paese di residenza (TEAM – tessera europea di assicurazione malattia)

    Codice fiscale per stranieri non comunitari

    Ai cittadini stranieri che arrivano in Italia il codice fiscale viene attribuito: 

    • dallo Sportello unico per l’Immigrazione, presente in ogni Prefettura e competente per il rilascio del nulla osta all’ingresso ai cittadini stranieri che richiedono il permesso di soggiorno per lavoro dipendente o ricongiungimento familiare
    • dalla Questura, ufficio della Polizia di Stato, per i cittadini stranieri che richiedono altre tipologie di permessi di soggiorno.

    Lo Sportello unico per l’immigrazione attribuisce un codice fiscale numerico provvisorio. 

    Al momento del rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero ottiene quello definitivo (formato da lettere e numeri). 

    Chi si rivolge alla Questura per la richiesta del permesso di soggiorno, ottiene subito il codice fiscale definitivo. 

    Se due o più persone hanno dati che generano lo stesso codice fiscale, lo Sportello unico per l’immigrazione o la Questura invitano il cittadino a recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate che, dopo una verifica, rilascerà il codice fiscale definitivo.

    Codice fiscale per stranieri profughi ucraini (procedura speciale di accoglienza) 

    I cittadini ucraini che richiedono protezione temporanea ottengono il codice fiscale definitivo dalla Questura al momento di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno temporaneo. 

    Solo se due o più persone hanno dati anagrafici che generano lo stesso codice fiscale, la Questura rilascia al cittadino un codice fiscale numerico provvisorio e lo invita a rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate per il rilascio del codice fiscale definitivo

    Leggi: Richiedere on line il codice fiscale e la PIVA: breve guida per i servizi delle Entrate con ulteriori infornazioni sul codice fiscale

  • Identità digitale

    Codice identificativo univoco ANPR: fissate le regole

    Con decreto del 3 marzo pubblicato in GU n. 91 del 18 aprile il Ministero dell'Interno reca Modalità di attribuzione, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. 

    In particolare, con il presente decreto è definito l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche  della piattaforma  di funzionamento dell'ANPR per  l'attribuzione a  ciascun cittadino del codice identificativo univoco (ID ANPR) di cui all'art. 62, comma 3,  ultimo periodo, del CAD.

    Ricordiamo che, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale sono confluite le anagrafi comunali.

     ANPR è un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche: è il punto di riferimento per l'intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.

    Codice identificativo univoco ANPR: che cos'é

    L'ID ANPR è integrato in ANPR per la corretta  identificazione del  cittadino  registrato  in  ANPR al  fine di garantire l'interoperabilità dell'ANPR  con le altre banche dati  delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), nei limiti della conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti.
     L'ID ANPR è attribuito ad ogni individuo all'atto della sua iscrizione in anagrafe e conseguente registrazione in ANPR.
     L'ID ANPR si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:

    • a. è alfanumerico con lunghezza di 9 caratteri compreso il check digit;
    • b. è attribuito e associato univocamente ad ogni individuo già registrato in ANPR ovvero ad ogni individuo in fase di registrazione nell'ANPR;
    • c. può essere generato soltanto dal sistema ANPR;
    • d. non è ricavato dai dati anagrafici della persona a  cui è attribuito,
    • e. non contiene elementi identificativi dei dati anagrafici della persona a cui è attribuito,
    • f. non può essere riassegnato,
    • g.  garantisce l'associazione  immutabile  al  soggetto cui è attribuito;
    • h. non fornisce evidenza di alcuna sequenzialità  tantomeno temporale;
    • i. è dotato di check digit (il check digit è l'ultimo carattere dell'ID ANPR calcolato tramite uno specifico algoritmo per consentire di verificare la validità dei numeri che lo precedono);
    • j. è possibile la ricostruzione del check digit;

    Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ID ANPR è attribuito a tutti  gli individui già registrati  in ANPR. 

    A decorrere dalla medesima data, l'ID ANPR viene attribuito  ad ogni individuo in fase di registrazione in ANPR. 

    Leggi anche: Certificati gratis on line: sul portale ANPR scopri quali per scoprire i servizi on line gratuiti sul sito ANPR.