• Identità digitale

    Servizi on-line Entrate/Riscossione: dal 25.09 modello unico per delegare terzi

    Con un comunicato stampa del 25 settembre le Entrate informano del fatto che   basterà un'unica richiesta per delegare un familiare o una persona di fiducia ad accedere, nel proprio interesse, ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. 

    Con Provvedimento n 332731 del 25 settembre delle Entrate sono approvati i modelli e le istruzioni per consentire:

    • alle persone di fiducia, 
    • ai genitori,
    • e agli altri “rappresentanti” (ad esempio i tutori),

    di utilizzare i servizi web delle due Agenzie nell’interesse di un’altra persona. 

    La soluzione pensata per andare incontro ai contribuenti che hanno poca dimestichezza con i servizi online o non hanno la possibilità di usarli direttamente, già attivata lo scorso anno dall’Agenzia delle Entrate, dal 25 settembre viene estesa anche ai servizi dell’agente della riscossione. 

    Per abilitare una terza persona sarà quindi sufficiente una sola richiesta, da presentare all’Agenzia delle Entrate, che potrà essere valida al massimo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione.

    Servizi on-line Entrate/Riscossione: come delegare terzi

    La richiesta di abilitazione riguarda tre diversi modelli (persone di fiducia, tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali, genitori) e va presentata all’Agenzia delle Entrate: 

    • recandosi di persona in un Ufficio, 
    • tramite pec a una Direzione Provinciale
    • o con una videochiamata.

    La persona di fiducia può essere autorizzata anche all’interno della propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio web “Consegna documenti e istanze”. L’elenco dettagliato dei servizi “delegabili” è indicato nel provvedimento.

    Servizi on-line Entrate/Riscossione: su cosa delegare terzi

    I servizi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione che sarà possibile “aprire” a persone di fiducia e rappresentanti nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione riguardano:

    • visualizzare eventuali cartelle e avvisi di pagamento (emessi a partire dal 2000), 
    • consultare pagamenti, sgravi, sospensioni, piani di rateizzazione, 
    • chiedere informazioni specifiche sulla posizione debitoria.

    Sarà inoltre possibile presentare istanza di rateizzazione, di sospensione legale della riscossione e utilizzare i servizi relativi alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.

    L'agenzia ricorda che da maggio 2022 nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili “su delega” numerosi servizi, che spaziano dalla consultazione (accedere al cassetto fiscale del rappresentato o interessato, visualizzare le comunicazioni e i pagamenti, effettuare visure degli immobili) alle richieste (per esempio ottenere il duplicato della tessera sanitaria) fino al controllo del pin e la possibilità di gestione dei propri contatti. 

    Naturalmente il rappresentante o la persona di fiducia può gestire, per conto dell’interessato, anche tutte le funzionalità relative alla dichiarazione precompilata: visualizzazione, eventuale modifica e integrazione, invio del modello.

    Infine ricordiamo che con Provvedimento n 130859 del 17 aprile le Entrate modificavano il precedente Provvedimento n 173217 del 1905.2022  relativo ai servizi on line delle Entrate e i modelli per richiederli "per conto" del contribuente impossibilitato a farlo in prima persona.

    Allegati:
  • Identità digitale

    Ricette elettroniche via mail e sul cellulare: sarà il metodo ordinario

    Il Consiglio dei ministri n 34 dell'11 maggio ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria.

    Come specificato dal comunicato stampa seguente alla riunione governativa, la delega ha l’obiettivo di:

    • migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa,
    • ridurre gli oneri regolatori e gli adempimenti amministrativi gravanti su cittadini e impres
    • e accrescere la competitività del Paese.

    Tra le novità rilevanti quella annunciata dal Ministro Schillaci sulla ricetta elettronica:

    “Abbiamo reso strutturale la ricetta elettronica, sia quella rossa che quella bianca, molto apprezzata da cittadini e medici. Abbiamo ritenuto che fosse giusto porre fine alla sperimentazione e alle proroghe per semplificare il lavoro dei medici di famiglia e la vita dei cittadini che non dovranno recarsi negli studi medici ma potranno ricevere la ricetta tramite mail o altri canali sul proprio cellulare”  queste le sue parole dopo il Cdm dell'11 maggio.

    Il disegno di legge rientra tra i provvedimenti funzionali al conseguimento, previsto per il 31 dicembre 2024, della Missione M1C1-60 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riguardo alla Riforma 1.9, relativa della pubblica amministrazione, che richiede l’attuazione della semplificazione e digitalizzazione di 200 procedure critiche, che interessano direttamente cittadini e imprese.

    Il comunicato stampa sintetizza come, il provvedimento detterà i seguenti criteri generali:

    • l’aggiornamento e la semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso la loro digitalizzazione, per renderli maggiormente aderenti alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese;
    • l’accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, la riduzione del numero delle fasi dei procedimenti e delle amministrazioni interessate e l’unificazione degli atti di autorizzazione e degli altri titoli abilitativi;
    • l’uniformità delle modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati e delle modalità di svolgimento delle procedure in ambiti omogenei;
    • l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppo di attività;
    • la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e l’uniformazione dei tempi di conclusione di procedimenti tra loro analoghi o connessi;
    • il monitoraggio e il controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi;
    • l’eliminazione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea;
    • l’organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;
    • l’indicazione esplicita delle norme da abrogare;
    • la limitazione del ricorso a successivi provvedimenti attuativi.
  • Identità digitale

    Cambio residenza on line: come procedere con CIE

    In caso di trasferimento è necessario inviare tempestivamente la dichiarazione al comune di competenza per comunicare:

    • i dati della nuova abitazione, 
    • i dati di coloro che già vi risiedono,
    • i dati delle persone che si sono trasferite.

    Sul sito di ANPR Anagrafe Nazionale è disponibile tra gli altri il servizio di cambio di residenza on-line.

    In particolare, il cambio di residenza on line è il servizio che consente di inviare:

    • per sé 
    • e per i componenti della propria famiglia anagrafica, 

    una dichiarazione al comune di competenza nei seguenti casi:

    • cambio abitazione nell’ambito dello stesso comune;
    • cambio residenza trasferendosi in un altro comune;
    • rientro in Italia dall’estero (se si è un cittadino italiano iscritto all’AIRE).

    Per tutte le altre tipologie di richiesta, è necessario rivolgersi al comune di competenza.

    Cambio residenza online: in quali casi procedere

    Accedendo al servizio nell'area riservata del portale ANPR, verrà chiesto di dichiarare se ci si trasferisce in una nuova residenza o in una famiglia esistente.

    Occorre scegliere il primo caso (nuova residenza) se:

    • SI va ad abitare in una casa dove non risiedono altre persone;
    • nella casa dove ci si trasferisce ci sono altre persone con cui non si hanno vincoli di parentela o affettivi (per esempio, un gruppo di studenti che dividono un appartamento).

    Occorre scegliere il secondo caso (famiglia esistente) se, viceversa, nella nuova casa ci sono persone con le quali si hanno vincoli di parentela o affettivi (per esempio, una coppia di fidanzati).

    Attenzione al fatto che, prima di inviare la richiesta, è bene verificare attentamente i dati inseriti in quanto dopo l’invio, infatti, non sarà possibile effettuare ulteriori modifiche, poiché la richiesta sarà gestita direttamente dagli operatori d’anagrafe del comune di competenza. 

    Cambio residenza online: come fare

    Nell'area riservata sarà possibile seguire la pratica e fornendo il proprio indirizzo restare informati tramite email.

    Per il cambio di residenza on line l’accesso dovrà avvenire con la propria identità digitale:

    CLICCA QUI e accedi al portale ANPR

  • Identità digitale

    Registrazione atti con firma digitale: non serve copia cartacea all’Entrate

    Sulla rivista FiscoOggi l'agenzia delle entrate, in data 3 febbraio, informa del fatto che, per gli atti firmati digitalmente, inviati:

    la registrazione è automatica. 

    Il servizio consente all’utente in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia di inviare documenti e istanze agli uffici dell’Agenzia, sia a seguito di una specifica richiesta dell’Agenzia sia su iniziativa spontanea. 

    È possibile utilizzare il servizio per esigenze personali oppure per conto di un altro soggetto. 

    Si possono inviare fino a 10 file della dimensione massima di 20MB ognuno. Oltre che file in formato PDF e TIF/TIFF, è possibile inviare file firmati digitalmente nei formati PAdES e CAdES. 

    Il canale è sempre aperto e permette, inoltre, di ottenere la ricevuta di protocollazione analogamente a quanto avviene con la consegna diretta in Ufficio, ma senza doversi recare fisicamente allo sportello. Fornendo l’indirizzo pec o la mail e/o un numero di cellulare è possibile ricevere l’avviso di disponibilità della ricevuta di consegna o della ricevuta di scarto, qualora l’invio non vada a buon fine.

    La novità comunicata dalle Entrate, in pratica, riguarda il fatto che non è più necessaria la consegna all’ufficio una copia cartacea o un supporto cd o dvd contenente la stessa copia.

    Atti firmati digitalmente: registrazione via PEC o "Consegna documenti" delle Entrate

    La richiesta di registrazione di atti con firma digitale può essere fatta:

    • posta elettronica certificata (Pec) indirizzata alla direzione provinciale delle Entrate competente
    • il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

    Viene specificato che, la richiesta di registrazione deve contenere:

    • l’atto da registrare, firmato digitalmente da tutte le parti coinvolte,
    • il modello 69, debitamente compilato e firmato digitalmente dal richiedente (in alternativa, può essere accettata la scansione del modello con firma autografa del richiedente, unitamente alla scansione di un suo documento di identità),
    • eventuali allegati all’atto da registrare,
    • la quietanza che attesta il pagamento dei tributi dovuti. Si ricorda che, l'imposta di bollo sull’atto da registrare può essere assolta tramite contrassegni telematici, indicando nell’atto i codici identificativi dei contrassegni utilizzati, oppure versata con le stesse modalità degli altri tributi dovuti per la registrazione).

    Non bisogna più consegnare fisicamente all’ufficio l’atto firmato digitalmente in altro modo.

  • Identità digitale

    Rinnovo certificati di sicurezza Entratel: c’è tempo fino al 31 gennaio

    Le Entrate hanno disposto una proroga al 31 gennaio 2023 per il rinnovo dei certificati per adeguamento ai nuovi standard di sicurezza. (In proposito si legga l'informativa del CNDCEC n 90 del 3 ottobre 2022)

    In particolare: 

    • gli intermediari Entratel 
    • gli utenti Fisconline

    che non hanno provveduto al rinnovo dei certificati digitali per la firma dei documenti informatici hanno tempo fino al 31 gennaio 2023.

    In allagato alla informativa l'agenzia mette a disposizione due guide (accedi qui per scaricarle):

    • Guida rapida Generazione ambiente di sicurezza utenti Entratel utilizzatori del software “Desktop Telematico” 
    • Guida rapida Generazione ambiente di sicurezza utenti Fisconline – registrati al SID – ed utenti Entratel (che non utilizzano il “Desktop telematico”). 

    La nota dei commercialisti del 3 ottobre riporta il dettaglio delle comunicazioni pubblicate dall'agenzia delle Entrate. 

    Rinnovo certificati di sicurezza entratel: entro il 31 gennaio

    L'Agenzia delle Entrate ha reso più sicuro lo scambio dati e documenti standardizzando gli algoritmi e i certificati digitali per la firma e cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i vari canali telematici. 

    I nuovi requisiti minimi di sicurezza per la trasmissione dati all’Agenzia delle entrate sono: 

    • algoritmo di hash: SHA-256; 
    • algoritmo di cifratura: AES-256; 
    • lunghezza delle chiavi RSA: 4096 bit (cifratura) e 4096 o 2048 bit (firma). 

    Il percorso di adozione è tuttora in corso, in considerazione della vasta platea di utenti; al momento, in via transitoria, sono ancora accettati gli invii di dati firmati e cifrati con i certificati creati con i precedenti requisiti meno stringenti.

    Tale fase transitoria terminerà il 31 gennaio 2023, successivamente non verranno più accettati dati e documenti firmati e cifrati che non seguano le regole precedentemente esposte. 

    Viene specificato che si è proceduto anche alla pubblicazione di un messaggio di contenuto analogo, all’interno dell’area riservata di quegli utenti che al 30 aprile 2022 non avevano ancora sostituito il certificato e, per quegli utenti che hanno registrato l’indirizzo e-mail, il messaggio è stato inviato anche via posta elettronica. 

    Pertanto, è necessario, qualora tale operazione non sia già stata effettuata, aggiornare le applicazioni “Desktop Telematico – Entratel” oppure “Generazione certificati”, nonché rinnovare entro la data del 31 gennaio 2023 i propri certificati utilizzando le stesse applicazioni.

    Per la procedura da seguire leggi: Novità Desktop telematico: cosa si deve fare entro il 31 gennaio 2023? Ecco la guida

    Nel caso di dubbio di aver già provveduto è possibile utilizzare le medesime applicazioni anche per verificare che i certificati siano già stati aggiornati, procedendo come di seguito descritto: 

    • Desktop Telematico: o utilizzare la funzione “Sicurezza – Visualizza certificati” del menu “Entratel”; o selezionare il pulsante “Dettaglio” dopo aver specificato il certificato da verificare; o controllare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits”. 

    Nel caso la dicitura elenchi un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell’ambiente di sicurezza e alla generazione di un nuovo ambiente di sicurezza;

    • Gestione certificati: o utilizzare la funzione “Gestisci ambiente – Visualizza certificati”; o selezionare il pulsante “Dettaglio” dopo aver specificato il certificato da verificare; o controllare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits”. 

    Qualora la dicitura descriva un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell’ambiente di sicurezza e alla generazione di un nuovo ambiente di sicurezza. 

    Viene ribadito che è opportuno aggiornare sempre le applicazioni prima di procedere in quanto, qualora si seguisse la procedura indicata in precedenza con una versione non aggiornata, le richieste di generazione dei certificati sarebbero scartate dal sistema con il messaggio: “Formato della richiesta di iscrizione al registro utenti non valido (K1024). 

    Verificare la versione del software di generazione dell'ambiente di sicurezza”. 

    Ricordiamo che con il comunicato pubblicato il 29/04/2022 nell'area riservata,  l'Agenzia delle Entrate disponeva una proroga al 31 dicembre 2022 del rinnovo certificati per adeguamento ai nuovi standard di sicurezza.

    Allegati:
  • Identità digitale

    Fondo repubblica digitale: il codice tributo per i finanziatori

    Con Risoluzione del 4 ottobre 2022 le Entrate hanno istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale”, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 L’articolo 29 riconosce alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari

    • al 65 per cento, per gli anni 2022 e 2023, 
    • al 75 per cento, per gli anni 2024, 2025 e 2026, 

    dei versamenti effettuati al «Fondo per la Repubblica Digitale», da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. 

    Con il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 25 marzo 2022 sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.

    In particolare, si prevede che: 

    • l’Agenzia delle entrate comunica l’ammontare del credito di imposta spettante alle fondazioni, sulla base dei dati trasmessi dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. (di seguito ACRI) in merito alle delibere di impegno, assunte dalle medesime fondazioni, ad effettuare i versamenti al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare; 
    • il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
    • l’ACRI trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti al Fondo, con i relativi codici fiscali e importi, nonché le eventuali variazioni e revoche;
    • il credito è cedibile dalle fondazioni finanziatrici, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e a condizione che sia intervenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle entrate, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. 

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Pertanto, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo: 

    “6988” – denominato “credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale”, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.

    Le istruzioni operative delle entrate prevedono che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”. 

    Si precisa che l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica:

    • che gli stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso 3 dall’ACRI, 
    • che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dalla stessa ACRI.
    Allegati:
  • Identità digitale

    Notifiche digitali atti amministrativi: il regolamento in vigore dal 21 giugno

    Pubblicato in GU n 130 del 6 giugno 2022 il DPCM dell'8 febbraio recante il Regolamento della piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione, notifiche digitali.

    In particolare, grazie a una piattaforma, gestita da PagoPa, gli enti pubblici potranno recapitare i propri atti amministrativi ovunque si trovino i destinatari degli stessi.

    Il regolamento della piattaforma entra in vigore dal 21 giugno anche se per la piena operatività bisognerà attendere test di funzionamento.

    Per farlo dovranno accedere alla piattaforma, così come i destinatari potranno accede in qualsiasi momento dal proprio dispositivo per la consultazione.
    In sostanza, il nuovo sistema permetterà di economizzare su tempi e costi con un abbattimento delle spese legate alle notifiche che secondo l'Agenzia delle Entrate potrà arrivare a 50 milioni di euro annui.

    Economizzare le spese nella pubblica amministrazione e ridurre i tempi anche per cittadini e imprese che potranno ricevere dai loro dispositivi gli atti amministrativi a loro indirizzati da parte della pubblica amministrazione.

    Notifica digitale atti amministrativi: accesso dei mittenti 

    La piattaforma che dovrebbe essere operativa entro l'estate, funzionerà grazie alla comunicazione da parte dei cittadini del domicilio digitale, ossia dell'indirizzo di posta elettronica certificata scelto per ricevere le notifiche delle Pubblica Amministrazione.

    I mittenti ossia le P.A. accedono alla piattaforma tramite:

    • SPID di livello di sicurezza almeno significativo 
    • o CIE del  funzionario  incaricato di curare  le attività istruttorie preliminari all'adesione alla piattaforma.

    Il funzionario incaricato compila il modulo di adesione, con  il quale vengono  anche  accettate  le  condizioni  del  servizio,  reso disponibile sulla piattaforma.

    Il gestore della piattaforma invia  al domicilio  digitale del mittente, risultante dall'indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori  di  Pubblici  Servizi,  il  modulo  di adesione compilato.

    Il mittente  restituisce  il modulo di adesione, sottoscritto con  firma  digitale  del  dirigente competente, tramite il canale disponibile in piattaforma.

    I mittenti, perfezionato il procedimento di  adesione,  accedono alla  piattaforma  a  mezzo  SPID  di  livello  di  sicurezza  almeno significativo  o  CIE  dei  funzionari  autorizzati,  i  cui  estremi identificativi vanno inseriti nell'apposita pagina di configurazione.

    Le persone giuridiche accedono alla piattaforma a mezzo  SPID  o CIE  dei  rispettivi  legali  rappresentanti,  ovvero  dei   soggetti delegati con le modalità

    Il  gestore  della piattaforma   verifica   la   qualità  di legale rappresentante dell'utente,  inibendo  l'accesso  in  caso  di  riscontro

    negativo, mediante accesso al Registro delle  Imprese ovvero, nel caso di enti, associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese, mediante accesso alle base dati dell'Agenzia dell'entrate in grado di restituire tale evidenza o mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la qualità di legale rappresentante e sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dallo stesso dichiarante.

    Notifica digitale atti amministrativi: accesso dei destinatari

    I  destinatari  possono  eleggere  un  domicilio digitale di piattaforma o più domicili digitali di piattaforma diversificati  in relazione ai vari mittenti

    Al  destinatario è consentito di  indicare un  recapito digitale tra quelli supportati dalla piattaforma, dove ricevere gli avvisi di cortesia. 

    Il sistema verifica la correttezza di domicilio e  recapito  digitale attraverso la predisposizione di una  funzionalità di  conferma  da parte del destinatario. 

    Il sistema consente al destinatario che accede alla  piattaforma di reperire, consultare e acquisire i documenti  informatici  oggetto di notificazione.

    Per ciascuna notifica, la piattaforma  consente  di visualizzare: 

    • il mittente, 
    • la data e l'ora di  messa  a  disposizione dell'atto  sulla  piattaforma,  
    • l'atto  notificato,  
    • lo  storico  del processo di notifica, che include atti opponibili a terzi e avvisi di mancato recapito, e  codice  identificativo  univoco  della  notifica (IUN).

    Il destinatario può scaricare e inviare a terzi  la  copia del documento, tramite l'apposita funzionalità messa a disposizione dal gestore della piattaforma e quelle  ulteriori  eventualmente  offerte dal sistema operativo sottostante.

    Il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in  cui  il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto oggetto di notificazione, mediante un sistema di marcatura  temporale certificato validamente opponibile a terzi. 

    I destinatari,  attraverso  una  specifica  funzionalità della piattaforma possono conferire ai soggetti  delegati il  potere di  accedere alla stessa per  reperire,  consultare  e  acquisire,  per  loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni  notificati  dalle amministrazioni.
    La delega conferita attraverso una specifica funzionalità della piattaforma contiene nome, cognome  e  codice  fiscale  del  soggetto delegato, e può essere conferita per  tutti  o  anche  soltanto  per alcuni specifici  mittenti.  

    La  piattaforma  elabora  un  codice  di accettazione che il delegante comunica al delegato.
    Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, presa  visione della proposta di delega, procede alla  sua  accettazione,  inserendo sulla piattaforma il codice di accettazione fornitogli dal delegante.

    La piattaforma consente al  destinatario  di  revocare  in  ogni tempo la delega conferita, informando automaticamente il delegato.

  • Identità digitale

    Desktop telematico: come creare una nuova utenza di lavoro

    L'applicazione Desktop Telematico dell'agenzia delle entrate è un "contenitore" destinato ad accogliere le applicazioni per: 

    • il controllo,
    • l’autenticazione
    • l’invio

    dei file.

    “Entratel”, “FileInternet” ed i vari moduli di controllo sono le applicazioni che si possono installare all'interno del Desktop Telematico che provvede a gestirne gli aggiornamenti in modo automatico. 

    Con il “Desktop Telematico” vengono accolte al suo interno le varie applicazioni installate dall’utente sulla propria postazione di lavoro.

    Desktop telematico: i passaggi da seguire per una nuova utenza di lavoro

    Dopo aver avviato il “Desktop Telematico” la prima operazione da effettuare è quella di creare una specifica utenza di lavoro ovvero definire, per ogni utente che deve operare sulla stessa postazione, una propria area di lavoro a cui si accede attraverso la scelta di un nome utente e di una password.

    In particolare, in fase di attivazione dell’applicazione “Desktop Telematico”, viene presentata una finestra di “Login” che consente di effettuare le seguenti operazioni: 

    • creare un nuovo utente;
    • modificare la password di sicurezza; 
    • effettuare l’accesso all’applicazione; 
    • eliminare un utente precedentemente inserito;
    • annullare l’operazione che si sta effettuando, chiudendo l’applicazione. 

    Al primo accesso al desktop telematico l’utente deve definire la propria utenza attraverso la selezione della voce “Nuovo utente” e indicando  tutti i dati richiesti.

    Nella finestra di configurazione occorre specificare i seguenti dati:

    • nome utente, ovvero l’identificativo dell’utente che deve operare nell’ambito dell’applicazione “Desktop Telematico”. Tale identificativo può essere liberamente scelto dall’utente, tuttavia la stringa può contenere solo numeri, lettere non accentate ed i caratteri speciali “-” (trattino) e “_” (trattino basso); 
    • password di sicurezza con una lunghezza minima di 8 caratteri e massima di 15 caratteri e contenente solo numeri, lettere non accentate ed i caratteri speciali “-”(trattino) e “_” (trattino basso);
    • conferma password di sicurezza. Tale password deve coincidere con quanto indicato alla voce “Password”;
    • area di lavoro utente, ovvero il percorso dell’area di lavoro dell’utente su cui sarà creata la struttura di cartelle di ciascuna applicazione che verrà installata successivamente all’interno dell’applicazione “Desktop Telematico”.

    Una volta configurato il primo accesso all’applicazione “Desktop Telematico”, ogni qual volta l’utente attiva l’applicazione viene evidenziata una finestra di “Login” mediante la quale è possibile effettuare l’accesso alle funzionalità dell’applicazione stessa. 

    Ti consigliamo anche Novità Desktop telematico: cosa si deve fare entro il 30 aprile 2022? Ecco la guida

  • Identità digitale

    SPID: dal 30 settembre obbligatorio anche per Invitalia

    Con Comunicato stampa Invitalia informa che dal 30 settembre 2021 per accedere ai servizi di Invitalia sarà obbligatorio lo SPID.

    In linea con altri enti della Pubblica Amministrazione anche l’Agenzia del Governo di proprietà del Ministero dell'Economia, secondo quanto previsto dal Decreto Legge “Semplificazione e innovazione digitale” (DL 76/2020), non richiederà più le vecchie credenziali (username e password) per l’accesso ai suoi servizi, ma adotterà il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

    Dal 30 settembre sul sito di Invitalia, sarà necessario effettuare l’accesso con SPID anche per:

    • iscriversi ai webinar, 
    • richiedere informazioni 
    • presentare domanda di incentivi o di erogazione dei contributi.

    Pertanto le credenziali di accesso, ottenute attraverso la registrazione alla piattaforma online di Invitalia, non avranno più validità.

    Se hai bisogno dello spid personale leggi qui  SPID: cos'è, come si ottiene, a cosa serve

    Se hai un'impresa o sei un professionista leggi Spid professionale: guida allo Spid per imprese e professionisti

  • Identità digitale

    INAD: adottate le linee guida per l’indice nazionale dei domicili digitali

    Con Comunicato dell'Agenzia per l'Italia Digitale, pubblicato in GU Serie Generale n. 230 del 25 settembre 2021, si informa che con Determina n. 529 del 15 settembre 2021 sono adottate le Linee guida sull'Indice nazionale dei domicili digitali:

    • delle persone fisiche
    • dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro imprese (di cui all'art 6-quater del CAD Codice Amministrazione Digitale)

    In particolare le Linee guida, emesse ai  sensi  dell'art.  71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della determina AgID n. 160 del 2018 definiscono:

    • le regole e le funzionalità disponibili per:
      • l'elezione, 
      • la  modifica 
      • la cancellazione del domicilio digitale nell'elenco INAD
    • da parte delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

    L'indice nazionale dei domicili digitali o INAD è realizzato e gestito dall’AgID (di seguito anche “Gestore INAD”) che vi provvede avvalendosi di InfoCamere S.c.p.A. quale struttura informatica delle Camere di commercio già deputata alla gestione dell’indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese di cui all’articolo 6-bis del CAD (di seguito INI-PEC). 

    Che cosa è l'INAD

    L’INAD è l’elenco pubblico contenente i domicili digitali, eletti ai sensi dell’articolo 3-bis, commi 1-bis e 1-ter del CAD dalle persone fisiche nonché dai professionisti e dagli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

    Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD. 

    Possono eleggere il proprio domicilio digitale mediante registrazione nell’INAD: 

    a) le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano la capacità di agire; 

    b) i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 (di seguito Professionisti); 

    c) gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC di seguito Enti. 

    Fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 3-bis, comma 3-bis del CAD, resta ferma in capo al titolare del domicilio digitale eletto la facoltà di chiederne la cessazione, salvo nell’ipotesi nel prosieguo evidenziata ai sensi dell’art. 6-quater, comma 2 del CAD.

    L'INAD rende disponibile a chiunque:

    • gli indirizzi costituenti i domicili digitali dei soggetti che li hanno eletti;
    • le funzioni necessarie per la gestione del proprio domicilio digitale; 
    • le funzioni necessarie per la gestione del domicilio digitale nel caso di decesso del titolare dello stesso ovvero nel caso di estinzione dell’Ente ai sensi dell’articolo 27 c.c.; 
    • le funzioni necessarie per la gestione del domicilio digitale nel caso di impossibilità sopravvenuta del titolare di avvalersi dello stesso; 
    • le istruzioni per accedere all’assistenza. 

    Registrarsi all'INAD

    Le persone fisiche, i professionisti e gli enti di cui sopra che intendono eleggere il proprio domicilio digitale, devono preventivamente registrarsi all’INAD accedendo tramite il relativo portale web e identificandosi mediante uno dei seguenti strumenti: 

    • il sistema pubblico di identità digitale (SPID) di livello almeno significativo; 
    • la carta d’identità elettronica (CIE)
    • la carta nazionale dei servizi (CNS)  

    La consultazione online dell’INAD

    La consultazione dell'INAD sul web è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. 

    L’accesso ai dati contenuti nell’INAD avviene attraverso l’uso di uno dei seguenti parametri di ricerca: 

    • codice fiscale: consente di ottenere il domicilio digitale ad esso corrispondente al momento della consultazione e, in caso di domicilio digitale eletto in qualità di Professionista, anche l’attività professionale esercitata, in una scheda di dettaglio; 
    • domicilio digitale, codice fiscale e data: consentono di verificare se, alla data indicata, il domicilio digitale era associato al codice fiscale indicato.
    Allegati: