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Delega unica intermediari: possibile anche la firma elettronica FEA e CIE
Con il Provvedimento n 225394 del 20 maggio le Entrate si occupano di ampliare la tipologia di firma sulle deleghe uniche per i servizi online di Entrate e Riscossione.
Delega unica intermediari: possibile anche la firma elettronica FEA e CIE
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024, recante la disciplina della delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ha previsto che i file di comunicazione dei dati di conferimento della delega, se trasmessi per il tramite dell’intermediario delegato, devono essere firmati elettronicamente dal contribuente delegante.
Inoltre, se il delegante è titolare di Partita IVA oppure è un soggetto giuridico diverso da persona fisica, anche non titolare di Partita IVA, il provvedimento ha disposto che la firma sul file di comunicazione sia esclusivamente quella digitale.
Con il presente provvedimento si prevede, per i menzionati soggetti, la possibilità di apporre al file di comunicazione della delega anche la firma elettronica avanzata basata su carta di identità elettronica (FEA CIE).
Tale modifica discende dall’affidabilità del processo di identificazione dei titolari della carta di identità elettronica e di associazione di un certificato digitale, ancorché non qualificato.
Il provvedimento del 2 ottobre 2024 ha, inoltre, previsto che, con apposito avviso, verrà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega.
Al fine di evitare che le deleghe attivate in prossimità della suddetta data perdano validità con l’attivazione dei nuovi servizi (con necessità, quindi, per contribuenti ed intermediari di comunicare ex novo i dati relativi al loro conferimento), il medesimo provvedimento ha stabilito che le stesse conservino la loro efficacia fino al giorno della scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
Nelle more del rilascio delle nuove funzionalità, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, il presente provvedimento amplia il suddetto termine di validità, estendendolo fino al 28 febbraio 2027
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Domicilio digitale per comunicazioni dal Fisco: come eleggerlo dal 12.03
Con un comunicato stampa del 12 marzo le Entrate informano di un nuovo servizio web per eleggere domicilio digitale per ricevere le comunicazioni dal Fisco.
I cittadini possono scegliere di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni attraverso il nuovo servizio che consente di eleggere un “domicilio digitale” per il recapito di atti, avvisi e altra corrispondenza.
La novità è finalizzata a rendere più semplici e sicure le modalità di recapito, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs n. 13/2024.
Vediamo chi riguarda e come fare con le istruzioni direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
Domicilio digitale per comunicazioni dal Fisco: chi può richiederlo
Possono eleggere il domicilio digitale speciale:
- le persone fisiche,
- i professionisti
- e gli enti di diritto privato
che non sono tenuti all’iscrizione in albi, elenchi, registri professionali o nel registro delle imprese (articolo 6-quater del Cad, “Codice dell’amministrazione digitale”).
Come specificato nel provvedimento ade dello scorso 7 ottobre 2024 ciascun utente avrà la possibilità di eleggere un unico domicilio digitale e non potrà indicare un indirizzo già associato ad altri.
Il servizio può essere usato anche per confermare il domicilio digitale precedentemente comunicato all’Agenzia, mentre la procedura è esclusa per i soggetti i cui indirizzi Pec devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti “Ini-Pec” (articolo 6-bis del Cad).
Domicilio digitale per comunicazioni dal Fisco: per quali
In base alle modifiche introdotte dal Dlgs n. 13/2024, i cittadini possono eleggere il domicilio digitale speciale al quale ricevere gli atti e le comunicazioni per cui non è previsto obbligo di notifica, sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati.
Lo stesso decreto ha esteso la possibilità dell’uso del domicilio digitale anche agli atti di Agenzia delle entrate Riscossione.
Domicilio digitale per comunicazioni dal Fisco: il servizio web per richiederlo
La funzionalità è disponibile in area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il cittadino che sceglie la nuova modalità non deve fare altro che accedere con le credenziali Spid, Cie (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e indicare il proprio “domicilio digitale”, cioè un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) o altro servizio di recapito certificato qualificato.
Riceverà a quel punto, presso la stessa casella certificata, il codice necessario a validare l’operazione. Con le stesse modalità sarà inoltre possibile comunicare la variazione o la revoca del domicilio già registrato.
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Codice fiscale per stranieri: che cos’è e come richiederlo
L'Agenzia delle Entrate pubblica in data 24 aprile la nuova guida per il codice fiscale per stranieri.
Codice fiscale: come è composto
Ricordiamo innanzitutto che, il Codice fiscale è un codice di 16 caratteri, formato da lettere e numeri che caratterizzano i dati anagrafici del cittadino:
- le prime 3 lettere per il cognome
- le seconde 3 lettere per il nome
- i primi 2 numeri sono le ultime due cifre dell’anno di nascita
- il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita
- i successivi due numeri sono il giorno di nascita (per le donne è aumentato di 40 unità)
- i caratteri da 12 a 15 indicano il Comune italiano o lo Stato estero di nascita
- l’ultimo carattere è calcolato in automatico dal sistema.
Codice fiscale: a cosa serve
Il codice fiscale identifica un cittadino nei rapporti con la Pubblica amministrazione ed è necessario per
- iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (Asl)
- fare la scelta del medico.
È valido solo quello rilasciato e certificato dall’Agenzia delle entrate e non ha scadenza.
Viene spedito, tramite posta ordinaria:
- all’indirizzo di residenza, per i cittadini residenti
- al domicilio fiscale comunicato dal cittadino al momento della richiesta, per i non residenti.
Codice fiscale per stranieri comunitari
I cittadini comunitari che intendono soggiornare in Italia possono chiedere il codice fiscale presentando il modello AA4/8 a un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. (leggi anche Come richiedere la tessera sanitaria: la guida delle Entrate aggiornata a febbraio 2022)
La richiesta deve essere motivata e accompagnata da un documento in corso di validità (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio). Il codice fiscale può essere richiesto, inoltre, alla rappresentanza consolare italiana presente nel paese di provenienza del cittadino.
Attenzione al fatto che i cittadini comunitari possono usufruire del Servizio Sanitario Nazionale con la tessera sanitaria rilasciata dal loro Paese di residenza (TEAM – tessera europea di assicurazione malattia)
Codice fiscale per stranieri non comunitari
Ai cittadini stranieri che arrivano in Italia il codice fiscale viene attribuito:
- dallo Sportello unico per l’Immigrazione, presente in ogni Prefettura e competente per il rilascio del nulla osta all’ingresso ai cittadini stranieri che richiedono il permesso di soggiorno per lavoro dipendente o ricongiungimento familiare
- dalla Questura, ufficio della Polizia di Stato, per i cittadini stranieri che richiedono altre tipologie di permessi di soggiorno.
Lo Sportello unico per l’immigrazione attribuisce un codice fiscale numerico provvisorio.
Al momento del rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero ottiene quello definitivo (formato da lettere e numeri).
Chi si rivolge alla Questura per la richiesta del permesso di soggiorno, ottiene subito il codice fiscale definitivo.
Se due o più persone hanno dati che generano lo stesso codice fiscale, lo Sportello unico per l’immigrazione o la Questura invitano il cittadino a recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate che, dopo una verifica, rilascerà il codice fiscale definitivo.
Codice fiscale per stranieri profughi ucraini (procedura speciale di accoglienza)
I cittadini ucraini che richiedono protezione temporanea ottengono il codice fiscale definitivo dalla Questura al momento di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno temporaneo.
Solo se due o più persone hanno dati anagrafici che generano lo stesso codice fiscale, la Questura rilascia al cittadino un codice fiscale numerico provvisorio e lo invita a rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate per il rilascio del codice fiscale definitivo
Leggi: Richiedere on line il codice fiscale e la PIVA: breve guida per i servizi delle Entrate con ulteriori infornazioni sul codice fiscale
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Codice identificativo univoco ANPR: fissate le regole
Con decreto del 3 marzo pubblicato in GU n. 91 del 18 aprile il Ministero dell'Interno reca Modalità di attribuzione, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.
In particolare, con il presente decreto è definito l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR per l'attribuzione a ciascun cittadino del codice identificativo univoco (ID ANPR) di cui all'art. 62, comma 3, ultimo periodo, del CAD.
Ricordiamo che, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale sono confluite le anagrafi comunali.
ANPR è un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche: è il punto di riferimento per l'intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.
Codice identificativo univoco ANPR: che cos'é
L'ID ANPR è integrato in ANPR per la corretta identificazione del cittadino registrato in ANPR al fine di garantire l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), nei limiti della conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti.
L'ID ANPR è attribuito ad ogni individuo all'atto della sua iscrizione in anagrafe e conseguente registrazione in ANPR.
L'ID ANPR si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:- a. è alfanumerico con lunghezza di 9 caratteri compreso il check digit;
- b. è attribuito e associato univocamente ad ogni individuo già registrato in ANPR ovvero ad ogni individuo in fase di registrazione nell'ANPR;
- c. può essere generato soltanto dal sistema ANPR;
- d. non è ricavato dai dati anagrafici della persona a cui è attribuito,
- e. non contiene elementi identificativi dei dati anagrafici della persona a cui è attribuito,
- f. non può essere riassegnato,
- g. garantisce l'associazione immutabile al soggetto cui è attribuito;
- h. non fornisce evidenza di alcuna sequenzialità tantomeno temporale;
- i. è dotato di check digit (il check digit è l'ultimo carattere dell'ID ANPR calcolato tramite uno specifico algoritmo per consentire di verificare la validità dei numeri che lo precedono);
- j. è possibile la ricostruzione del check digit;
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ID ANPR è attribuito a tutti gli individui già registrati in ANPR.
A decorrere dalla medesima data, l'ID ANPR viene attribuito ad ogni individuo in fase di registrazione in ANPR.
Leggi anche: Certificati gratis on line: sul portale ANPR scopri quali per scoprire i servizi on line gratuiti sul sito ANPR.
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Registrazione atti con firma digitale: non serve copia cartacea all’Entrate
Sulla rivista FiscoOggi l'agenzia delle entrate, in data 3 febbraio, informa del fatto che, per gli atti firmati digitalmente, inviati:
- tramite posta elettronica certificata,
- o attraverso il servizio telematico “Consegna documenti e istanze” (Scarica qui la guida),
la registrazione è automatica.
Il servizio consente all’utente in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia di inviare documenti e istanze agli uffici dell’Agenzia, sia a seguito di una specifica richiesta dell’Agenzia sia su iniziativa spontanea.
È possibile utilizzare il servizio per esigenze personali oppure per conto di un altro soggetto.
Si possono inviare fino a 10 file della dimensione massima di 20MB ognuno. Oltre che file in formato PDF e TIF/TIFF, è possibile inviare file firmati digitalmente nei formati PAdES e CAdES.
Il canale è sempre aperto e permette, inoltre, di ottenere la ricevuta di protocollazione analogamente a quanto avviene con la consegna diretta in Ufficio, ma senza doversi recare fisicamente allo sportello. Fornendo l’indirizzo pec o la mail e/o un numero di cellulare è possibile ricevere l’avviso di disponibilità della ricevuta di consegna o della ricevuta di scarto, qualora l’invio non vada a buon fine.
La novità comunicata dalle Entrate, in pratica, riguarda il fatto che non è più necessaria la consegna all’ufficio una copia cartacea o un supporto cd o dvd contenente la stessa copia.
Atti firmati digitalmente: registrazione via PEC o "Consegna documenti" delle Entrate
La richiesta di registrazione di atti con firma digitale può essere fatta:
- posta elettronica certificata (Pec) indirizzata alla direzione provinciale delle Entrate competente
- il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
Viene specificato che, la richiesta di registrazione deve contenere:
- l’atto da registrare, firmato digitalmente da tutte le parti coinvolte,
- il modello 69, debitamente compilato e firmato digitalmente dal richiedente (in alternativa, può essere accettata la scansione del modello con firma autografa del richiedente, unitamente alla scansione di un suo documento di identità),
- eventuali allegati all’atto da registrare,
- la quietanza che attesta il pagamento dei tributi dovuti. Si ricorda che, l'imposta di bollo sull’atto da registrare può essere assolta tramite contrassegni telematici, indicando nell’atto i codici identificativi dei contrassegni utilizzati, oppure versata con le stesse modalità degli altri tributi dovuti per la registrazione).
Non bisogna più consegnare fisicamente all’ufficio l’atto firmato digitalmente in altro modo.
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Fondo repubblica digitale: il codice tributo per i finanziatori
Con Risoluzione del 4 ottobre 2022 le Entrate hanno istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale”, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 L’articolo 29 riconosce alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari
- al 65 per cento, per gli anni 2022 e 2023,
- al 75 per cento, per gli anni 2024, 2025 e 2026,
dei versamenti effettuati al «Fondo per la Repubblica Digitale», da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto.
Con il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 25 marzo 2022 sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.
In particolare, si prevede che:
- l’Agenzia delle entrate comunica l’ammontare del credito di imposta spettante alle fondazioni, sulla base dei dati trasmessi dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. (di seguito ACRI) in merito alle delibere di impegno, assunte dalle medesime fondazioni, ad effettuare i versamenti al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare;
- il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- l’ACRI trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti al Fondo, con i relativi codici fiscali e importi, nonché le eventuali variazioni e revoche;
- il credito è cedibile dalle fondazioni finanziatrici, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e a condizione che sia intervenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle entrate, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Pertanto, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
“6988” – denominato “credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale”, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.
Le istruzioni operative delle entrate prevedono che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.
Si precisa che l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica:
- che gli stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso 3 dall’ACRI,
- che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dalla stessa ACRI.