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    Richiesta Passaporto 2026: come fare

    Richiedere il passaporto è oggi un’operazione più semplice rispetto al passato, anche grazie ai servizi online e alle nuove modalità di pagamento introdotte dal 1° dicembre scorso.

    In questa guida completa viene spiegato:

    • chi può richiederlo, 
    • come presentare la domanda, 
    • quali documenti sono necessari, 
    • quanto costa,
    • e quali sono le novità introdotte dal passaggio al sistema PagoPA.

    Come richiedere il passaporto: procedura completa

    La domanda può essere presentata:

    • in Italia: presso la Questura o i Commissariati di Pubblica Sicurezza,
    • all’estero: presso ambasciate e consolati italiani,
    • online: prenotando un appuntamento tramite il portale ufficiale passaportonline.poliziadistato.it tramite SPID o CIE

    In presenza di comprovati motivi di urgenza (lavoro, studio, salute, turismo o altre necessità documentate), è possibile rivolgersi direttamente alla Questura senza appuntamento, secondo le modalità indicate da ciascuna Questura sul proprio sito per una richiesta di Passaporto urgente.

    Se si richiede il passaporto in un luogo diverso dalla residenza, occorre motivare l’impossibilità a rivolgersi alla Questura competente.
    In questo caso sono necessari tempi più lunghi, perché il rilascio è subordinato al nulla osta della Questura di residenza.

    Documenti necessari per richiedere il passaporto

    Per presentare la domanda servono:

    1. Modulo di richiesta scaricabile dal portale Passaporto Online nella sezione Documenti. Va compilato scegliendo il modello corretto (maggiorenni o minorenni). Si firma anche l’informativa sul trattamento dei dati personali.

    2. Documento di riconoscimento in originale + fotocopia.

    3. Due fotografie conformi agli standard ICAO. Le foto devono essere:

    • recenti (entro 6 mesi),
    • a colori su sfondo bianco,
    • con espressione neutra,
    • occhi aperti e ben visibili,
    • riprese frontali (no profilo),
    • nitide, senza ombre o riflessi,
    • di dimensione 35–40 mm,
    • con volto che occupa il 70–80% dell’immagine

    Sono ammesse foto con copricapo solo per motivi religiosi, purché siano visibili i contorni del volto.

    4. Ricevuta del pagamento, attenzione fino al 30 novembre 2025 si continua ad accettare il pagamento tramite bollettino da € 42,50, dal 1° diocembre vi è una novità ossia l'importo sale a euro 42,70con pagamento tramite PagoPA o Poste.

    5. Contrassegno amministrativo con costo di euro 73,50, acquistabile in tabaccheria.

    6. Vecchio passaporto, se si desidera riaverlo, va richiesto al momento della domanda. In ogni caso deve essere presentato per l’annullamento.

    7. In caso di furto o smarrimento cccorre allegare la denuncia.

    8. Ricevuta di registrazione su Agenda Online, da stampare dopo la prenotazione dell’appuntamento.

    Passaporto dal 1° dicembre 2025: tutte le novità

    Dal 1° dicembre 2025 cambia definitivamente il sistema di pagamento per il rilascio del passaporto ordinario.

    Il pagamento di euro 42,70 può essere effettuato:

    • presso un Ufficio Postale
    • tramite gli sportelli bancari aderenti a PagoPA
    • presso tabaccherie e altri PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento)
    • online tramite piattaforme di Poste, banche o PSP

    Inoltre a tale fine è necessario indicare nome e codice fiscale del richiedente (anche se minorenne).

    Non sono più accettati:

    • bollettini postali compilati dopo il 1° dicembre.
    • bonifici,
    • giroconti,
    • altre forme di pagamento non PagoPA.

  • Identità digitale

    Legge sulla semplificazione: cosa contiene

    Viene pubblicata in GU n 265 del 14 novembre la Legge n 167/2025 con Misure per la semplificazione  normativa  e  il  miglioramento  della qualita' della  normazione  e  deleghe  al  Governo  per  la semplificazione, il riordino e il riassetto in  determinate  materie. 

    La legge in  vigore dal 29 novembre prossimo consta di 23 articoli divisi in quattro Capi.

    L'articolo 1 prevede che il  Governo entro  il  30 giugno di ogni anno presenta alle Camere un disegno di legge  recante il titolo: «Legge  annuale  di semplificazione  normativa»,  seguito dall'anno di riferimento, per la semplificazione, il  riordino  e  il riassetto della  normativa  vigente  su determinate  materie, anche mediante conferimento di deleghe legislative da attuare nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2.
    Ai fini della presentazione del disegno di legge di cui al comma 1, entro il 30 aprile di  ogni  anno,  il  Ministro  per  le  riforme istituzionali e la semplificazione normativa e  il  Ministro per la pubblica amministrazione acquisiscono dai Ministri competenti proposte di semplificazione normativa, che tengono conto degli esiti delle eventuali valutazioni di impatto della  regolamentazione  (VIR) effettuate. 

    La legge annuale di semplificazione normativa indica le materie di competenza esclusiva dello Stato per le quali  il  processo di semplificazione, riordino e  riassetto è completato attraverso l'emanazione, anche contestualmente all'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, di un testo  unico  delle disposizioni regolamentari  che  disciplinano la  medesima  materia, adeguandole,  ove necessario, alla  nuova  disciplina  di  livello primario.
    Vediamo la delega per la digitalizzazione.

    Legge sulla semplificazione: delega al Governo per la digitalizzazione

    Tra le deleghe contenute nella Legge n 167/2025 vi è quella in materia di semplificazione, aggiornamento e riassetto del Codice dell’amministrazione digitale.
    Ai sensi dell'art 11 per valorizzare e rafforzare il patrimonio informativo pubblico, i processi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e l’erogazione di servizi in rete ai cittadini e alle imprese, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più Decreti di semplificazione, modificazione e integrazione del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al DLgs. n 82/2005.

    Il Governo dovrà adempiente osservando seguenti principi e criteri direttivi specifici

    • aggiornare la disciplina dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari in coerenza con il quadro regolatorio europeo, al fine di semplificare l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni e la fruizione dei medesimi;
    • garantire e rafforzare l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici, mediante la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure per l’accesso ai dati e la loro disponibilità tramite i servizi della piattaforma digitale nazionale dati nonché per la generazione e la conservazione dei documenti.

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    PEC Commercialisti: chiarimenti sulla violazione dell’obbligo

    Con il Pronto Ordini n. 63/2025 il CNDCEC preplica ad un quesito sull'obbligo di comunicazione e gestione della PEC professionale.

    In particolare si domandava: "in ordine al tema della tenuta/gestione della casella PEC da parte dei professionisti iscritti all'Albo, e delle conseguenze nei confronti degli stessi nelle differenti ipotesi della mancata gestione, da parte dell'iscritto, della propria casella PEC e dell'eventuale inattività della stessa e nelle ipotesi della mancata comunicazione all'Ordine ab origine del proprio indirizzo digitale o, in caso di intervenuta variazione, della comunicazione del successivo e aggiornato indirizzo digitale, specificando a quale organismo istituzionale spetti la competenza ad agire.

    Con il quesito formulato viene anche specificato che: "Tali chiarimenti si rendono necessari in ragione delle difficoltà operative nel perfezionamento agli iscritti delle notifiche di procedimenti disciplinari, soprattutto nelle ipotesi di indirizzo PEC non valido o inattivo o di casella PEC satura".

    Vediamo il dettaglio.

    PEC Commercialisti: chiarimenti sulla violazione dell’obbligo

    Il pronto ordini evidenzia che nel sistema normativo attuale il domicilio digitale rappresenta il canale di comunicazione tra professionisti, pubbliche amministrazioni (inclusi, quindi, gli ordini professionali) e imprese avente pieno valore legale, equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno.
    L'obbligo della PEC è stato introdotto dall'articolo 16 comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) che prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all'art 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. CAD).

    Per rafforzare tale obbligo, il legislatore con decreto-legge 16 luglio 2020 n 76 ha successivamente introdotto un sistema sanzionatorio molto stringente per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell'obbligo di comunicazione all'Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (a seguito del D.L. semplificazioni "domicilio digitale"), prevedendo che l'iscritto che non comunichi all'Ordine il proprio domicilio digitale sia obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dell'Ordine di appartenenza e che, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, sia soggetto all'applicazione della sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio digitale.
    A tal proposito, il Ministero della Giustizia ha chiarito che la sanzione prevista dall'art 37 del D.L. n. 76/2020, vale a dire la "sospensione dal relativo albo" degli iscritti fino alla comunicazione all'Ordine del domicilio digitale, non riveste carattere disciplinare ma amministrativo, con la necessaria conseguenza che essa debba essere disposta dal Consiglio dell'Ordine e non dal Consiglio di Disciplina.
    La ratio dell'obbligo, finalizzato a garantire l'efficienza, la trasparenza e la certezza giuridica delle comunicazioni mediante l'utilizzo di canali che garantiscano l'immediata disponibilità, tracciabilità e valore legale delle stesse, richiede che la PEC – oltre che ad essere, naturalmente, univocamente riferita all'iscritto – sia attiva, valida e idonea a ricevere comunicazioni.
    Ne consegue che la presenza di un indirizzo comunicato che risulti:

    • inattivo, perché la casella PEC è scaduta, è stata disattivata oppure non è mai stata attivata dopo la registrazione
    • o non valido perché l'indirizzo PEC indicato non è corretto o non è riconosciuto come casella PEC attiva

    possa essere equiparata,  sul piano degli effetti giuridici, alla mancata comunicazione del domicilio stesso in quanto non viene consentita la funzione propria del domicilio digitale. 

    Vale lo stesso per i casi di casella di posta "satura", in quanto inidonea a ricevere messaggi.
    Il Consiglio dell'Ordine, qualora ricorra uno dei casi su elecanti procederà a diffidare l'iscritto a fornire, entro 30 gg dal ricevimento della diffida, un proprio domicilio digitale valido e funzionante, ovvero a svuotare la casella che risulti "satura" per consentire la ricezione dei messaggi, informando che – in caso di mancato adempimento nei termini indicati – il Consiglio dell'Ordine provvederà, senza ulteriore preavviso, alla sospensione dell'iscritto fino all'adempimento di quanto richiesto.
    Viene infine ricordato che l'art. 26, comma 1, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale stabilisce che "I provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 10 e 25 del presente Regolamento, vengono notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario …" per cui in caso di impossibilità di utilizzo della PEC/domicilio digitale il Consiglio di Disciplina dovrà procedere a notifica nei termini previsti secondo una delle altre modalità indicate dal Regolamento stesso.

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    Pec professionale anche su INAD: possibile cancellarla

    Con un Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, l'AGID fornisce un chiarimento per l'identià digitale, PEC dei professionisti.

    In particolare a seguito di segnalazioni dei professionisti che hanno riscontrato il proprio indirizzo PEC da INIPEC anche su INAD.

    Ricordiamo che INIPEC è l'indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di imprese e professionisti tenuto dal registro imprese mentre INAD è l'indice nazionale dei domicili digitali, si riporta il chiarimento congiuto INAD-AGID per gli indirizzi professionali.

    Ricordiamo inoltre la differenza tra i due profili digitali:

    • a) profilo “cittadino”:
      • ti puoi iscrivere se sei maggiorenne e hai la capacità di agire;
      • sul tuo domicilio digitale riceverai comunicazioni a valore legale relative alla tua persona o a te dirette in qualità di tutore, curatore, procuratore o altre forme di rappresentanza di altre persone fisiche;
    • b) profilo “professionista”:
      • ti puoi iscrivere se svolgi una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
      • sul tuo domicilio digitale riceverai comunicazioni a valore legale relative alla tua attività professionale non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013.

    Pec professionale anche su INAD: possibile calcellarla

    Il comunicato evidenzaia che negli ultimi mesi diversi professionisti hanno segnalato la presenza del proprio indirizzo PEC, originariamente registrato in INI-PEC, anche su INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche.

    L’Agenzia per l’Italia Digitale ricorda che il riversamento automatico degli indirizzi PEC dei professionisti da INI-PEC a INAD è previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (articolo 6-quater, comma 2, del D. Lgs. 82/2005). 

    Ciò significa che ogni PEC professionale presente in INI-PEC viene automaticamente trasferita in INAD, dove assume valore come domicilio digitale della persona fisica. 

    A tal proposito, AgID e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno inoltrato un comunicato congiiunto a tutti i collegi e ordini professionali, volto ad agevolare una maggiore diffusione delle informazioni sul tema. 

    Attenzione al fatto che chi non desidera che la propria PEC professionale sia utilizzata anche per comunicazioni personali può:

    •  modificare il domicilio digitale in INAD, indicando un indirizzo diverso da quello presente in INI-PEC (come, per esempio, un secondo indirizzo PEC dedicato alla sfera personale); 
    • cancellare il domicilio digitale da INAD. 

    Entrambe le operazioni possono essere effettuate direttamente dal portale domiciliodigitale.gov.it, dopo essersi autenticati tramite SPID, CIE o CNS. 

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    Domicilio digitale per comunicazioni dal Fisco: come eleggerlo dal 12.03

    Con un comunicato stampa del 12 marzo le Entrate informano di un nuovo servizio web per eleggere domicilio digitale per ricevere le comunicazioni dal Fisco.

    I cittadini possono scegliere di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni attraverso il nuovo servizio che consente di eleggere un “domicilio digitale” per il recapito di atti, avvisi e altra corrispondenza. 

    La novità è finalizzata a rendere più semplici e sicure le modalità di recapito, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs n. 13/2024.

    Vediamo chi riguarda e come fare con le istruzioni direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

    Domicilio digitale per comunicazioni dal Fisco: chi può richiederlo

    Possono eleggere il domicilio digitale speciale:

    • le persone fisiche, 
    • i professionisti 
    • e gli enti di diritto privato

    che non sono tenuti all’iscrizione in albi, elenchi, registri professionali o nel registro delle imprese (articolo 6-quater del Cad, “Codice dell’amministrazione digitale”). 

    Come specificato nel provvedimento ade dello scorso 7 ottobre 2024 ciascun utente avrà la possibilità di eleggere un unico domicilio digitale e non potrà indicare un indirizzo già associato ad altri. 

    Il servizio può essere usato anche per confermare il domicilio digitale precedentemente comunicato all’Agenzia, mentre la procedura è esclusa per i soggetti i cui indirizzi Pec devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti “Ini-Pec” (articolo 6-bis del Cad).

    Domicilio digitale per comunicazioni dal Fisco: per quali

    In base alle modifiche introdotte dal Dlgs n. 13/2024, i cittadini possono eleggere il domicilio digitale speciale al quale ricevere gli atti e le comunicazioni per cui non è previsto obbligo di notifica, sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati.

    Lo stesso decreto ha esteso la possibilità dell’uso del domicilio digitale anche agli atti di Agenzia delle entrate Riscossione.

    Domicilio digitale per comunicazioni dal Fisco: il servizio web per richiederlo

    La funzionalità è disponibile in area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

    Il cittadino che sceglie la nuova modalità non deve fare altro che accedere con le credenziali Spid, Cie (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e indicare il proprio “domicilio digitale”, cioè un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) o altro servizio di recapito certificato qualificato. 

    Riceverà a quel punto, presso la stessa casella certificata, il codice necessario a validare l’operazione. Con le stesse modalità sarà inoltre possibile comunicare la variazione o la revoca del domicilio già registrato.

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    Domicilio Digitale speciale: che cos’è e chi può richiederlo

    Con il Provvedimento n 379575 del 7 ottobre le Entrate pubblicano regole e modalità di richiesta per il domicilio digitale speciale.

    Si attende a breve l'attivazione dal parte dell'Agenzia del relativo servizio online, vediamo intanto chi può richiederlo e come fare.

    Domicilio Digitale speciale: che cos’è

    Il domicilio digitale speciale, presso il quale ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, è eletto mediante la specifica funzionalità disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    La data della messa a disposizione del servizio per comunicare tale domicilio digitale speciale, di cui si è titolari, sarà resa nota con apposita comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Una volta richiesto il domicilio digitale speciale, l’Agenzia invia un messaggio contenente un codice di validazione per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. 

    L’inserimento del codice di validazione all’interno dell’area riservata dell’utente conclude positivamente la verifica e da quel momento risulta attivo ai fini delle comunicazioni.

    Il domicilio digitale speciale eletto è utilizzato dall’Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di messa a disposizione del servizio, ed è utilizzato anche dall’agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva e per l’invio delle comunicazioni e degli atti relativamente ai carichi ad esso

    affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle entrate.

    Domicilio Digitale Speciale: chi può richiederlo

    Possono eleggere il domicilio digitale speciale esclusivamente:

    • le persone fisiche, 
    • i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 CAD).

    Ciascuno di tali soggetti può eleggere un unico domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, nonché gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, compresi quelli a lui destinati in qualità di erede o di rappresentante legale di altro soggetto.

    Non possono eleggere il domicilio digitale speciale i soggetti i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) di cui all’articolo 6-bis del CAD

    Allegati:
  • Identità digitale

    Certificati anagrafici online per Avvocati: come richiederli

    Con Decreto del 6 ottobre del Ministero dell'Interno, pubblicato in GU n 273 del 22 novembre, si reca un aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR Anagrafe nazionale della popolazione residente di  cui  all'articolo  62,  comma  3  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al  fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'articolo 15, comma  1, lettere  a)  e b), della  legge  31 dicembre  2012,  n.  247  di  richiedere, per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR. 

    Certificati anagrafici online per Avvocati: le regole nel decreto

    Il decreto definisce l'aggiornamento dei  servizi resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della  popolazione residente al fine di consentire agli avvocati  iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettere a)  e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all'esecuzione  del  mandato  professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR individuati nell'allegato 1 «Disciplinare tecnico» che forma parte integrante del presente decreto.
    Attenzione al fatto che, sono inibite all'avvocato le funzioni di consultazione diretta dei dati anagrafici nonché di estrazione di elenchi di iscritti. 

    L'ANPR, previa identificazione informatica con credenziali almeno di livello di sicurezza pari a  2, secondo le modalità di cui all'art. 64 del CAD e verifica dell'iscrizione al relativo albo o elenco ai sensi del comma 2, rende  disponibili allo stesso, nella sezione dedicata del sito internet www.anagrafenazionale.interno.it appositi  servizi  per richiedere  i certificati anagrafici  dei cittadini iscritti nell'ANPR.
    La  verifica dell'iscrizione  dell'avvocato nell'albo o nell'elenco degli avvocati è effettuata  dall'ANPR  mediante appositi servizi resi fruibili dal Consiglio nazionale forense.

    Il certificato è reso immediatamente disponibile nel  sito  web di ANPR all'avvocato che lo ha richiesto.
    Attenzione al fatto che i certificati richiesti dall'avvocato sono rilasciati previa conferma da parte dell'avvocato dell'utilizzo per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale e sono  esenti  dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 

    Certificati anagrafici online per Avvocati: quali si possono richiedere

    L'avvocato, come da Tabella 1 con le modalità di accesso ai servizi, può richiedere i seguenti certificati riferiti ai cittadini iscritti nell'ANPR:

    • anagrafico di nascita,
    • anagrafico di matrimonio,
    • di cittadinanza,
    • di esistenza in vita,
    • di residenza,
    • di residenza AIRE,
    • di stato civile,
    • di stato di famiglia,
    • di residenza in convivenza,
    • di stato di famiglia AIRE,
    • di stato libero,
    • anagrafico di unione civile,
    • di contratto di convivenza.
    Allegati:
  • Identità digitale

    Domicilio digitale PEC: aggiornate le linee guida dell’Indice Nazionale

    Con Determina n. 188/2023 l'AGID provvede alla «Modifica delle "Linee guida dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese" adottate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82/2005 recante codice dell'amministrazione digitale». 

    Scarica qui il file aggiornato al 9 agosto 2023.

    Ricordiamo inoltre che dal 6 luglio è pienamente operativo l'INAD indice nazionale dei domicili digitali.

    Attraverso il domicilio digitale registrato, cittadini, professionisti e aziende possono beneficiare di un canale semplice e immediato per ricevere le comunicazioni ufficiali da parte della Pa Pubblica Amministrazione.

    INAD indice nazionale dei domicili digitali: che cos'é

    L'INAD è una piattaforma che gestisce l'elenco pubblico dei domicili digitali ai fini delle comunicazioni aventi valore legale.

    Dal giorno 6 giugno i cittadini possono registrare su INAD il proprio domicilio digitale, come per esempio un indirizzo PEC attivato in precedenza, dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione.

    Per farlo è sufficiente:

    INAD nasce dalla collaborazione fra Agid, Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e Infocamerela società delle Camere di commercio per l’innovazione digitale, che ha realizzato la piattaforma.

    Ricordiamo che il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

    INAD indice nazionale domicili digitali: chi può eleggere un proprio domicilio

    Si precisa che possono eleggere domicilio digitale:

    • le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
    • i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
    • gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC.

    Si specifica che, dal 6 luglio 2023 le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno il domicilio digitale inserito nell'elenco per tutte le comunicazioni con valenza legale e, a partire dalla stessa data, chiunque potrà consultarlo liberamente dall’area pubblica del sito, senza necessità di autenticazione, inserendo semplicemente il codice fiscale della persona di cui si vuol conoscere il domicilio digitale.

    Sempre dal 6 luglio le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblico servizio e i soggetti privati aventi diritto potranno consultare INAD in modalità applicativa, attraverso apposite interfacce dedicate, rese fruibili mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), già disponibili in ambiente di test.

    Attenzione al fatto che, dalla stessa data potranno eleggere il proprio domicilio digitale anche professionisti non iscritti in albi ed elenchi ed enti di diritto privato non presenti in INI-PEC.

    INAD indice nazionale dei domicili digitali: i vantaggi

    Grazie a INAD, tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione con valore legale, come ad esempio:

    • rimborsi fiscali e detrazioni d'imposta,
    • accertamenti, 
    • verbali di sanzioni amministrative e altri,

    vengono inviate direttamente nella casella di posta indicata dal cittadino, che può gestire in autonomia il proprio domicilio digitale.

    Dopo aver registrato il proprio domicilio digitale su INAD, le notifiche arriveranno in tempo reale, senza ritardi o problemi relativi al mancato recapito, con notevoli risparmi legati al minore utilizzo della carta e all’azzeramento dei costi di invio tramite servizi postali. 

    Inoltre il cittadino avrà immediatamente a disposizione la documentazione, senza l’incombenza di spostarsi fisicamente per recuperarla, mentre la Pubblica Amministrazione avrà un sistema di comunicazione centralizzato più efficiente, automatizzato e sicuro.

    INAD: cosa cambia per i professionisti

    Il Codice dell’Amministrazione Digitale prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti in INI-PEC, l’indice nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, venga importato automaticamente su INAD in qualità di persona fisica, restando salva la possibilità di modificarlo, indicando un altro indirizzo PEC.

    A tal proposito si evidenzia che con un avviso del 26 giugno il MEF informa del fatto che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6- quater comma 2 del D.gls. 82/2005 – CAD  anche gli indirizzi PEC dei revisori legali presenti nel Registro e comunicati dal MEF ad INI-PEC sono resi disponibili a partire dal 6 giugno 2023 anche su INAD – Indice nazionale dei domicili digitali, in qualità di domicili digitali di persone fisiche e destinati alle comunicazioni aventi valore legale con la pubblica amministrazione.

    A partire dal 6 luglio 2023, tutti i domicili eletti o eventualmente modificati, sono ststi automaticamente pubblicati su INAD e resi disponibili per la consultazione pubblica.

    Resta salva la possibilità da parte del revisore legale presente in INI-PEC di poter modificare il proprio domicilio presente in INAD accendendo al sito anche dopo il 6 luglio avvalendosi delle funzioni presenti all'interno del portale: https://domiciliodigitale.gov.it.

    Con l’occasione viene anche ricordato che l’inosservanza dell’obbligo comunicativo dell’indirizzo PEC-domicilio digitale da parte dei revisori legali al Mef – attraverso l’accesso all’area riservata del sito www.revisionelegale.mef.gov.it  – è espressamente sanzionato ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del D.lgs. 39/2010.

  • Identità digitale

    Certificati online in bollo: possibile richiederli dal 2 agosto sul portale ANPR

    ANPR Anagrafe nazionale unica per tutti, con un avviso del 2 agosto informa che dalla stessa data è disponibile una nuova funzionalità per i certificati online.

    Nel dettaglio, è attiva la possibilità per il cittadino di richiedere sul portale Anagrafe (ANPR) un certificato in bollo, per se stesso o un familiare, tramite un versamento online.

    Il servizio è reso possibile grazie al collegamento tra l’area riservata di ANPR e PagoPA, la piattaforma di pagamenti della pubblica amministrazione

    L’attivazione di questa nuova funzionalità consente, a chi lo desidera, di ottenere i certificati anagrafici in bollo senza doversi recare allo sportello fisico, avvicinando così sempre di più i bisogni del cittadino con i servizi della pubblica amministrazione.

    ANPR: che cos'è

    Il progetto ANPR è un progetto del ministero dell’Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. 

    Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa.

    L’innovazione dell’Anagrafe Nazionale ANPR è un sistema integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche. 

    L’articolo 62, comma 3, quinto periodo, del CAD, come modificato dall’articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nella formulazione previgente disponeva che: «La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell’Interno tramite l’ANPR mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, esenti da imposta di bollo limitatamente all’anno 2021».

    Certificati on line: quali si possono scaricare

    Su sito ANPR (accedi da qui) sono disponibili 14 tipologie di certificati scaricabili on line:

    •  anagrafico di nascita;
    • anagrafico di matrimonio;
    • di cittadinanza;
    • di esistenza in vita;
    • di residenza;
    • di residenza AIRE;
    • di stato civile;
    • di stato di famiglia;
    • di residenza in convivenza;
    • di stato di famiglia AIRE;
    • di stato di famiglia con rapporti di parentela;
    • di stato libero;
    • anagrafico di unione civile;
    • di contratto di convivenza.

    E' possibile chiedere i certificati singolarmente oppure in forma contestuale, cioè riunendo diverse tipologie di dati in un unico certificato.

    Ogni certificato viene prodotto in formato pdf non modificabile e riporta il logo del Ministero dell’Interno e la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente”. 

    Inoltre, contiene il QR code e il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno, non visibile a occhio nudo, che ne garantiscono l’autenticità, l’integrità e il non ripudio.

    Certificati on line: validità

    I certificati sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 

    Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni.

    Certificati on line: come richiederli

    Accedendo all’area riservata tramite:

    e poi accedendo al servizio Certificati è possibile selezionare in autonomia tutte le informazioni necessarie alla richiesta del certificato per sé stesso o per un componente della propria famiglia anagrafica, la tipologia e l’emissione con bollo o esenti da bollo.

    Attenzione, il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

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  • Identità digitale

    Obbligo Deposito digitale: il termine del 20 luglio slitta a nuova data

    Viene pubblicato in GU n 166 del 18 luglio il Decreto della Giustizia con il quale il Ministero rinvia l’obbligo di deposito digitale degli atti penali. 

    In particolare, la lista di 103 atti del processo penale (allegata al decreto del 4 luglio) viene rinviata dal 20 luglio, ai 15 giorni successivi l’emanazione delle misure attuative previste dalla riforma Cartabia, probabilmente a fine dell’anno.

    Il decreto composto di due articoli in premessa sottolinea che, ritenuta  la necessità di   assicurare, in   sede di prima applicazione, le verifiche di piena  funzionalita'  del  portale  del processo  penale   telematico, avviando una   fase sperimentale transitoria anche nella prospettiva di individuare  le  tipologie  di atti per cui possono essere adottate le modalita' non telematiche  di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 dispone il rinvio di cui si tratta.

    Con l'art 1 il decreto evidenzia che l'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da  parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui  all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente  mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1  e  3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022,  n. 150.  

    Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio  2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. 1 del medesimo decreto  anche  mediante il  portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

    Il ministero, come previsto appunto dalla riforma (articolo 87, decreto legislativo 150 del 2022), dovrà amanare due decreti attuativi

    Nel dettaglio:

    • Il primo dedicato alle regole tecniche sul deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale; 
    • il secondo sull’individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito.

    Si segnala che la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero ha diffuso nei giorni scorsi un provvedimento che dettaglia le specifiche tecniche degli atti da depositare, chiarendo, per esempio, il formato dell’atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico, ma anche la disciplina di passaggi cruciali come la generazione della ricevuta di accettazione del deposito.

    Il Viceministro Francesco Paolo Sisto ricorda che sarà possibile continuare a procedere al deposito a mezzo pec o in modalità cartacea dichiarando quanto segue: "nel frattempo, sarà dispiegato il massimo impegno nell’organizzazione di corsi di formazione, rivolti ai cancellieri così come agli avvocati, per facilitare la transizione verso un maggior ricorso alla tecnologia informatica anche nel settore della giustizia, favoirendo il rispetto degli obiettivi concordati in sede di Pnrr".