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Piattaforma gestione deleghe: per delegare una persona di fiducia
Pubblicato in GU n 94 del 23 aprile il Decreto 23 febbraio con Disciplina delle modalita' di funzionamento della Piattaforma di gestione deleghe.
Il decreto disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma di gestione delle deleghe che non possono avere durata superiore ad due anni.
Il decreto prevede che il delegante, al momento del conferimento, definisce il periodo di validità della delega che, in ogni caso, non puo' essere superiore a due anni, decorsi i quali la delega non puo' piu' essere esercitata e deve essere nuovamente presentata.
Attenzione al fatto che il delegante può in ogni momento revocare la delega tramite le funzionalità rese disponibili dal portale o recandosi presso il proprio comune di residenza.
Piattaforma gestione deleghe: chi può delegare e come
In particolare, il cittadino iscritto nell'ANPR può delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono l'identificazione informatica in favore di non più di due soggetti iscritti nell'ANPR, utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili dal portale.
Le funzionalità consentono:- al delegante, previo accesso al portale tramite l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con livello di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega in favore di un soggetto, che la accetta entro trenta giorni, previo accesso al portale tramite le medesime modalita'. In tale caso, la delega e' registrata nella piattaforma al momento dell'accettazione da parte del delegato;
- al delegato, previo accesso al portale tramite l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con livello di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega ricevuta dal delegante tramite documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata realizzata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Ministero dell'interno 8 settembre 2022 dal delegante o comunque dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad autenticare la firma ai sensi dell'art. 25 del CAD. In tale caso, la delega e' registrata nella piattaforma al momento della verifica dei documenti e della validita' delle sottoscrizioni;
- al genitore esercente la responsabilita' genitoriale e al tutore del minore, previo accesso al portale tramite l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con livello di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega al fine di accedere ai servizi per conto del minore a seguito della verifica delle relative informazioni rese disponibili dall'ANPR e all'esito positivo della verifica delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia in riferimento all'assenza di provvedimenti che prevedono la perdita della responsabilita' genitoriale, la decadenza dalla stessa o la sospensione dal suo esercizio. In tale caso, la delega e' registrata nella piattaforma all'esito positivo della verifica svolta dalla piattaforma mediante i servizi della PDND. Fino alla messa a disposizione delle informazioni da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 7, il genitore esercente la responsabilita' genitoriale dichiara ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 la propria qualita';
al tutore, al curatore dell'inabilitato e all'amministratore di sostegno, previo accesso al portale tramite l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD, con livello di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega al fine di accedere ai servizi per conto dell'interdetto, dell'inabilitato o del beneficiario. In tale caso, la delega e' registrata nella piattaforma all'esito positivo della verifica delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia, effettuata dalla piattaforma mediante i servizi della PDND;
al genitore esercente la responsabilita' genitoriale, al tutore, al curatore dell'inabilitato e all'amministratore di sostegno, previo accesso al portale tramite l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con livello di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega ad operare per conto del minore, dell'interdetto, dell'inabilitato o del beneficiario dell'amministrazione di sostegno in favore di un altro soggetto, che la accetta, previo accesso al portale tramite le medesime modalita'. In tale caso, la delega e' registrata nella piattaforma al momento dell'accettazione da parte del delegato, previo esito positivo della verifica svolta dalla piattaforma mediante i servizi della PDND in ordine alla qualifica rivestita dal soggetto delegante.
La presentazione della delega può avvenire anche tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili previsto dall'art. 64-bis del CAD, mediante interoperabilità con i sistemi della piattaforma ai sensi della normativa vigente.
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Passaporto 2026: tutte le regole per richiederlo
Richiedere il passaporto è oggi un’operazione più semplice rispetto al passato, anche grazie ai servizi online e alle nuove modalità di pagamento introdotte dal 1° dicembre scorso.
In questa guida completa viene spiegato:
- chi può richiederlo,
- come presentare la domanda,
- quali documenti sono necessari,
- quanto costa,
- e quali sono le novità introdotte dal passaggio al sistema PagoPA.
Come richiedere il passaporto: procedura completa
La domanda può essere presentata:
- in Italia: presso la Questura o i Commissariati di Pubblica Sicurezza o tramite le poste convenzionate (attenzione non tutti gli uffici postali sono abilitati),
- all’estero: presso ambasciate e consolati italiani,
- online: prenotando un appuntamento tramite il portale ufficiale https://passaportonline.poliziadistato.it/ tramite SPID o CIE
Nella fase di prenotazione è possibile richiedere un giorno ed un orario specifico, in base ai posti disponibili all'atto della pronotazione.
In presenza di comprovati motivi di urgenza (lavoro, studio, salute, turismo o altre necessità documentate), è possibile rivolgersi direttamente alla Questura senza appuntamento, secondo le modalità indicate da ciascuna Questura sul proprio sito per una richiesta di Passaporto urgente.
Se si richiede il passaporto in un luogo diverso dalla residenza, occorre motivare l’impossibilità a rivolgersi alla Questura competente.
In questo caso sono necessari tempi più lunghi, perché il rilascio è subordinato al nulla osta della Questura di residenza.Documenti necessari per richiedere il passaporto
Per presentare la domanda servono:
1. Modulo di richiesta scaricabile dal portale Passaporto Online nella sezione Documenti. Va compilato scegliendo il modello corretto (maggiorenni o minorenni).
2. Documento di riconoscimento in originale + fotocopia.
3. Due fotografie conformi agli standard ICAO. Le foto devono essere:
- recenti (entro 6 mesi),
- a colori su sfondo bianco,
- con espressione neutra,
- occhi aperti e ben visibili,
- riprese frontali (no profilo),
- nitide, senza ombre o riflessi,
- di dimensione 35–40 mm,
- con volto che occupa il 70–80% dell’immagine
Sono ammesse foto con copricapo solo per motivi religiosi, purché siano visibili i contorni del volto.
4. Ricevuta del pagamento di euro 42,70 con pagamento tramite PagoPA o Poste.
5. Contrassegno amministrativo con costo di euro 73,50, acquistabile in tabaccheria.
6. Vecchio passaporto, se si desidera riaverlo, va richiesto al momento della domanda. In ogni caso deve essere presentato per l’annullamento.
7. In caso di furto o smarrimento cccorre allegare la denuncia.
8. Ricevuta di registrazione su Agenda Online, da stampare dopo la prenotazione dell’appuntamento.
Passaporto dal 1° dicembre 2025: tutte le novità
Dal 1° dicembre 2025 cambia definitivamente il sistema di pagamento per il rilascio del passaporto ordinario.
Il pagamento di euro 42,70 può essere effettuato:
- presso un Ufficio Postale,
- tramite gli sportelli bancari aderenti a PagoPA,
- presso tabaccherie e altri PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento),
- online tramite piattaforme di Poste, banche o PSP,
Inoltre a tale fine è necessario indicare nome e codice fiscale del richiedente (anche se minorenne).
Rinnovo passaporto: non è più possibile
Con la legge n 11/2026 in vigore dal 19 febbraio scorso viene definitivamente eliminata la possibilità di “rinnovo”: il passaporto potrà solo essere rilasciato ex novo.
Sono inoltre aggiornate le regole su smarrimento e furto del passaporto, con procedure differenziate tra Italia ed estero.
- in Italia:
- obbligo di denuncia tempestiva e circostanziata alle autorità di polizia.
- all’estero:
- denuncia alle autorità locali di polizia;
- trasmissione della denuncia all’autorità competente al rilascio del passaporto;
- se la denuncia locale è impossibile o eccessivamente difficoltosa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva resa al consolato
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Omocodia: stesso codice fiscale per due cittadini diversi
Viene pubblicata dalle Entrate la guida per Omocodia, il caso di identico codice fiscale per due soggetti diversi.
Ricordiamo che il codice fiscale è lo strumento che consente di riconoscere in modo univoco ogni cittadino nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i privati.
Capita però, seppure raramente, il caso che per coincidenza di dati anagrafici di due cittadini, essi risultino con lo stesso codice fiscale base.
In tale caso la Pubblica amministrazione, ma anche gli enti privati, non possono identificare univocamente il soggetto con cui stanno avendo rapporti, l'agenzia ha pubblicato una guida che spiega come viene garantita l’univocità dell’identificazione.
Omocodia: come gestire lo stesso codice fiscale per due cittadini diversi
Se due cittadini utilizzano lo stesso codice fiscale può crearsi confusione negli atti e nelle dichiarazioni trasmesse, poiché non è possibile per l’Amministrazione distinguere correttamente chi sta interagendo.
In tale caso è fondamentale rivolgersi tempestivamente a un ufficio dell’Agenzia delle entrate qualora si riscontrino dati non corretti nel proprio cassetto fiscale.
L’Agenzia, dopo aver constatato l’effettiva esistenza di un’omocodia, attribuisce a ciascun cittadino un nuovo codice fiscale univoco.
A tal fine cnvoca i cittadini per consegnare il nuovo codice e verificare insieme la correttezza delle informazioni registrate in Anagrafe tributaria che potrebbero essersi confuse a causa dell’utilizzo fino a quel momento dello stesso codice fiscale:
- dichiarazioni,
- atti del registro,
- partite Iva,
- storici domicili fiscali, v
- ersamenti, ecc
L’ufficio riallinea quindi dichiarazioni e atti ai nuovi codici, in modo da consentire ad ognuno di poter consultare nel cassetto fiscale solo quelli a lui direttamente riconducibili.
Il vademecum ADE illustra in modo chiaro le conseguenze dell’utilizzo di un codice fiscale duplicato, le procedure che l’Agenzia mette in atto per risolvere l’anomalia e le modalità di comunicazione e consegna del nuovo codice ai cittadini interessati.
In caso di sospetta omocodia, viene rilasciato un codice provvisorio composto da sole cifre numeriche, valido a tutti gli effetti fino all’assegnazione del definitivo.
I casi di omocodia, infatti, sono molto rari e di solito si verificano quando uno dei cittadini non ha ottenuto il codice fiscale direttamente dall’Agenzia delle entrate, ma lo ha calcolato autonomamente utilizzando applicazioni terze, facilmente rintracciabili in rete.
Viene spiegato come funziona l’eventuale rilascio di un codice provvisorio in attesa della definizione definitiva.
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Delega unica intermediari: possibile anche la firma elettronica FEA e CIE
Con il Provvedimento n 225394 del 20 maggio le Entrate si occupano di ampliare la tipologia di firma sulle deleghe uniche per i servizi online di Entrate e Riscossione.
Delega unica intermediari: possibile anche la firma elettronica FEA e CIE
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024, recante la disciplina della delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ha previsto che i file di comunicazione dei dati di conferimento della delega, se trasmessi per il tramite dell’intermediario delegato, devono essere firmati elettronicamente dal contribuente delegante.
Inoltre, se il delegante è titolare di Partita IVA oppure è un soggetto giuridico diverso da persona fisica, anche non titolare di Partita IVA, il provvedimento ha disposto che la firma sul file di comunicazione sia esclusivamente quella digitale.
Con il presente provvedimento si prevede, per i menzionati soggetti, la possibilità di apporre al file di comunicazione della delega anche la firma elettronica avanzata basata su carta di identità elettronica (FEA CIE).
Tale modifica discende dall’affidabilità del processo di identificazione dei titolari della carta di identità elettronica e di associazione di un certificato digitale, ancorché non qualificato.
Il provvedimento del 2 ottobre 2024 ha, inoltre, previsto che, con apposito avviso, verrà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega.
Al fine di evitare che le deleghe attivate in prossimità della suddetta data perdano validità con l’attivazione dei nuovi servizi (con necessità, quindi, per contribuenti ed intermediari di comunicare ex novo i dati relativi al loro conferimento), il medesimo provvedimento ha stabilito che le stesse conservino la loro efficacia fino al giorno della scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
Nelle more del rilascio delle nuove funzionalità, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, il presente provvedimento amplia il suddetto termine di validità, estendendolo fino al 28 febbraio 2027
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Domicilio digitale per comunicazioni dal Fisco: come eleggerlo dal 12.03
Con un comunicato stampa del 12 marzo le Entrate informano di un nuovo servizio web per eleggere domicilio digitale per ricevere le comunicazioni dal Fisco.
I cittadini possono scegliere di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni attraverso il nuovo servizio che consente di eleggere un “domicilio digitale” per il recapito di atti, avvisi e altra corrispondenza.
La novità è finalizzata a rendere più semplici e sicure le modalità di recapito, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs n. 13/2024.
Vediamo chi riguarda e come fare con le istruzioni direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
Domicilio digitale per comunicazioni dal Fisco: chi può richiederlo
Possono eleggere il domicilio digitale speciale:
- le persone fisiche,
- i professionisti
- e gli enti di diritto privato
che non sono tenuti all’iscrizione in albi, elenchi, registri professionali o nel registro delle imprese (articolo 6-quater del Cad, “Codice dell’amministrazione digitale”).
Come specificato nel provvedimento ade dello scorso 7 ottobre 2024 ciascun utente avrà la possibilità di eleggere un unico domicilio digitale e non potrà indicare un indirizzo già associato ad altri.
Il servizio può essere usato anche per confermare il domicilio digitale precedentemente comunicato all’Agenzia, mentre la procedura è esclusa per i soggetti i cui indirizzi Pec devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti “Ini-Pec” (articolo 6-bis del Cad).
Domicilio digitale per comunicazioni dal Fisco: per quali
In base alle modifiche introdotte dal Dlgs n. 13/2024, i cittadini possono eleggere il domicilio digitale speciale al quale ricevere gli atti e le comunicazioni per cui non è previsto obbligo di notifica, sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati.
Lo stesso decreto ha esteso la possibilità dell’uso del domicilio digitale anche agli atti di Agenzia delle entrate Riscossione.
Domicilio digitale per comunicazioni dal Fisco: il servizio web per richiederlo
La funzionalità è disponibile in area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il cittadino che sceglie la nuova modalità non deve fare altro che accedere con le credenziali Spid, Cie (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e indicare il proprio “domicilio digitale”, cioè un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) o altro servizio di recapito certificato qualificato.
Riceverà a quel punto, presso la stessa casella certificata, il codice necessario a validare l’operazione. Con le stesse modalità sarà inoltre possibile comunicare la variazione o la revoca del domicilio già registrato.
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Domicilio Digitale speciale: che cos’è e chi può richiederlo
Con il Provvedimento n 379575 del 7 ottobre le Entrate pubblicano regole e modalità di richiesta per il domicilio digitale speciale.
Si attende a breve l'attivazione dal parte dell'Agenzia del relativo servizio online, vediamo intanto chi può richiederlo e come fare.
Domicilio Digitale speciale: che cos’è
Il domicilio digitale speciale, presso il quale ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, è eletto mediante la specifica funzionalità disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La data della messa a disposizione del servizio per comunicare tale domicilio digitale speciale, di cui si è titolari, sarà resa nota con apposita comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Una volta richiesto il domicilio digitale speciale, l’Agenzia invia un messaggio contenente un codice di validazione per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente.
L’inserimento del codice di validazione all’interno dell’area riservata dell’utente conclude positivamente la verifica e da quel momento risulta attivo ai fini delle comunicazioni.
Il domicilio digitale speciale eletto è utilizzato dall’Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di messa a disposizione del servizio, ed è utilizzato anche dall’agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva e per l’invio delle comunicazioni e degli atti relativamente ai carichi ad esso
affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle entrate.
Domicilio Digitale Speciale: chi può richiederlo
Possono eleggere il domicilio digitale speciale esclusivamente:
- le persone fisiche,
- i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 CAD).
Ciascuno di tali soggetti può eleggere un unico domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, nonché gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, compresi quelli a lui destinati in qualità di erede o di rappresentante legale di altro soggetto.
Non possono eleggere il domicilio digitale speciale i soggetti i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) di cui all’articolo 6-bis del CAD
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Certificati anagrafici online per Avvocati: come richiederli
Con Decreto del 6 ottobre del Ministero dell'Interno, pubblicato in GU n 273 del 22 novembre, si reca un aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR.
Certificati anagrafici online per Avvocati: le regole nel decreto
Il decreto definisce l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR individuati nell'allegato 1 «Disciplinare tecnico» che forma parte integrante del presente decreto.
Attenzione al fatto che, sono inibite all'avvocato le funzioni di consultazione diretta dei dati anagrafici nonché di estrazione di elenchi di iscritti.L'ANPR, previa identificazione informatica con credenziali almeno di livello di sicurezza pari a 2, secondo le modalità di cui all'art. 64 del CAD e verifica dell'iscrizione al relativo albo o elenco ai sensi del comma 2, rende disponibili allo stesso, nella sezione dedicata del sito internet www.anagrafenazionale.interno.it appositi servizi per richiedere i certificati anagrafici dei cittadini iscritti nell'ANPR.
La verifica dell'iscrizione dell'avvocato nell'albo o nell'elenco degli avvocati è effettuata dall'ANPR mediante appositi servizi resi fruibili dal Consiglio nazionale forense.Il certificato è reso immediatamente disponibile nel sito web di ANPR all'avvocato che lo ha richiesto.
Attenzione al fatto che i certificati richiesti dall'avvocato sono rilasciati previa conferma da parte dell'avvocato dell'utilizzo per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale e sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.Certificati anagrafici online per Avvocati: quali si possono richiedere
L'avvocato, come da Tabella 1 con le modalità di accesso ai servizi, può richiedere i seguenti certificati riferiti ai cittadini iscritti nell'ANPR:
- anagrafico di nascita,
- anagrafico di matrimonio,
- di cittadinanza,
- di esistenza in vita,
- di residenza,
- di residenza AIRE,
- di stato civile,
- di stato di famiglia,
- di residenza in convivenza,
- di stato di famiglia AIRE,
- di stato libero,
- anagrafico di unione civile,
- di contratto di convivenza.
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Le Entrate spiegano cos’è il phishing e come difendersi
Capita di ricevere delle e-mail sospette che comunemente siamo abituati a chiamare messaggi di phishing.
In data 5 ottobre le Entrate informano di un’attività di phishing attuata tramite il nome dell’Agenzia finalizzata alla diffusione di software malevoli e all’utilizzo fraudolento di dati.
Nel dettaglio si tratta, sottoliena l'Agenzia, del malware “PureLogs Stealer”, in grado di sottrarre password, cronologia e cookie dei browser, credenziali dei wallet di criptovalute e di vari client di posta elettronica.
Vediamo precisamente che cos'è il phishing e quali regole occorre seguire per difendersi spiegate dal sito istituzione delle Entrate.
Che sos'è il phishing
Il phishing è una particolare tipologia di frode online con lo scopo di entrare in possesso dei dati personali e confidenziali degli utenti.
Più precisamente, attraverso il phishing viene praticato il furto di:
- login e password,
- numeri relativi a carte di credito e conti bancari,
- ulteriori dati riservati.
Un esempio di phishing
L’Agenzia delle Entrate, in quanto Pubblica Amministrazione, non è al riparo dallo sfruttamento truffaldino del proprio brand aziendale, da parte di malintenzionati, per tentare di dare legittimità a messaggi malevoli.
Ecco un esempio:

Questa mail, inviata da una fantomatica “Divisione Indagine” dell’Agenzia delle Entrate, fa riferimento a una presunta citazione relativa a una fattura non dichiarata e contiene un link tramite il quale sarebbe possibile visualizzare la fattura in questione e le informazioni circa il responsabile della citazione.
Il link presente all’interno del messaggio punta a una pagina contraffatta del sito dell’Agenzia, ospitata oltretutto su un dominio estremamente simile a quello istituzionale:

Le Entrate spiegano come difendersi dal phishing
Per difendersi da questo tipo di attacchi occorre tenere sempre presente che lo strumento più efficace è l’uso consapevole degli strumenti informatici.
Gli antivirus moderni offrono un buon livello di protezione, almeno dall’esecuzione di software malevoli, ma per ridurre al minimo i rischi di incappare in una di queste trappole è fondamentale adottare una serie di accorgimenti nell’uso della posta e di internet.
Come si capisce se una mail è sospetta? E' necessrio chiedersi:
- se il messaggio proviene da un mittente noto,
- se è scritto in italiano corretto
- se è rivolto personalmente a noi
- se è ben “costruito”, cioè i caratteri usati sono coerenti o sembra un copia e incolla raffazzonato
- se il discorso “fila” liscio e ha senso compiuto.
Anche una sola di queste mancanze è sufficiente a considerare prudentemente il messaggio come pericoloso.
Se ci sono collegamenti nel messaggio, la prima verifica da fare è se, al passaggio del mouse, il link corrisponde al testo.
È sempre opportuno diffidare dei link accorciati (ad esempio quelli di tipo bit.ly) che non consentono di sapere a priori qual è l’indirizzo di destinazione.
Se ci sono allegati, bisogna sempre controllare che abbiano una sola estensione (ad esempio .docx e non .docx.exe).
In caso di dubbi sulla provenienza reale di un documento ricevuto per mail, piuttosto che aprirlo è preferibile contattare il mittente per altra via (un numero di telefono o un indirizzo email ufficiale) e chiedere conferma.
Attenzione l’Agenzia delle Entrate non invia mai per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti.
La linea di difesa più efficace, in definitiva, contro gli attacchi informatici di questo tipo è la presenza di spirito, coadiuvata dal buon senso e da un pizzico di attenzione.
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Poli innovazione digitale: via alle domande dal 5 ottobre
Con avviso datato 29 settembre il MIMIT informa di novità per i Poli innovazione digitale – Selezione nuove strutture
In particolare, con il decreto del 24 agosto sono stati stanziati 42 ML per la selezione di 6 nuovi poli di innovazione sul campo. I nuovi poli rappresenteranno i punti di accesso per le imprese al sistema di trasferimento tecnologico, composto da:
ed erogheranno servizi di
- first assesment digitale
- orientamento per favorire la transizione digitale delle imprese.
Poli innovazione digitale: beneficiari
La selezione è rivolta ad enti pubblici e privati che svolgono attività di rappresentanza, supporto e promozione delle imprese a livello nazionale.
E' bene sottolineare che l'iniziativa è realizzata nell’ambito dell'investimento 2.3 “Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria”, della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”del PNRR.
Poli innovazione digitale: presenta la domanda dal 5 ottobre
Con Decreto Direttoriale del 27 settembre sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione al bando in oggetto.
In particolare, presentano domanda esclusivamente:
- Enti Pubblici e soggetti privati che svolgono attività di rappresentanza, supporto e promozione delle imprese a livello nazionale e che abbiano competenze comprovate nelle attività di orientamento, informazione e diffusione delle nuove tecnologie, in coerenza col Piano nazionale Transizione 4.0,
Le domande devono essere presentate dalle ore 12:00 del 5 ottobre alle ore 12:00 del 31 ottobre 2023, all’indirizzo PEC:
- dgpiipmi.div02@pec.mise.gov.it
- utilizzando la modulistica allegata al decreto del 27 settembre 2023.
Infine il MIMIT rendo noto che gli interessati possono prenotare la partecipazione ad un webinar.
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Servizi on-line Entrate/Riscossione: dal 25.09 modello unico per delegare terzi
Con un comunicato stampa del 25 settembre le Entrate informano del fatto che basterà un'unica richiesta per delegare un familiare o una persona di fiducia ad accedere, nel proprio interesse, ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Con Provvedimento n 332731 del 25 settembre delle Entrate sono approvati i modelli e le istruzioni per consentire:
- alle persone di fiducia,
- ai genitori,
- e agli altri “rappresentanti” (ad esempio i tutori),
di utilizzare i servizi web delle due Agenzie nell’interesse di un’altra persona.
La soluzione pensata per andare incontro ai contribuenti che hanno poca dimestichezza con i servizi online o non hanno la possibilità di usarli direttamente, già attivata lo scorso anno dall’Agenzia delle Entrate, dal 25 settembre viene estesa anche ai servizi dell’agente della riscossione.
Per abilitare una terza persona sarà quindi sufficiente una sola richiesta, da presentare all’Agenzia delle Entrate, che potrà essere valida al massimo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione.
Servizi on-line Entrate/Riscossione: come delegare terzi
La richiesta di abilitazione riguarda tre diversi modelli (persone di fiducia, tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali, genitori) e va presentata all’Agenzia delle Entrate:
- recandosi di persona in un Ufficio,
- tramite pec a una Direzione Provinciale
- o con una videochiamata.
La persona di fiducia può essere autorizzata anche all’interno della propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio web “Consegna documenti e istanze”. L’elenco dettagliato dei servizi “delegabili” è indicato nel provvedimento.
Servizi on-line Entrate/Riscossione: su cosa delegare terzi
I servizi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione che sarà possibile “aprire” a persone di fiducia e rappresentanti nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione riguardano:
- visualizzare eventuali cartelle e avvisi di pagamento (emessi a partire dal 2000),
- consultare pagamenti, sgravi, sospensioni, piani di rateizzazione,
- chiedere informazioni specifiche sulla posizione debitoria.
Sarà inoltre possibile presentare istanza di rateizzazione, di sospensione legale della riscossione e utilizzare i servizi relativi alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.
L'agenzia ricorda che da maggio 2022 nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili “su delega” numerosi servizi, che spaziano dalla consultazione (accedere al cassetto fiscale del rappresentato o interessato, visualizzare le comunicazioni e i pagamenti, effettuare visure degli immobili) alle richieste (per esempio ottenere il duplicato della tessera sanitaria) fino al controllo del pin e la possibilità di gestione dei propri contatti.
Naturalmente il rappresentante o la persona di fiducia può gestire, per conto dell’interessato, anche tutte le funzionalità relative alla dichiarazione precompilata: visualizzazione, eventuale modifica e integrazione, invio del modello.
Infine ricordiamo che con Provvedimento n 130859 del 17 aprile le Entrate modificavano il precedente Provvedimento n 173217 del 1905.2022 relativo ai servizi on line delle Entrate e i modelli per richiederli "per conto" del contribuente impossibilitato a farlo in prima persona.
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