-
PEC Commercialisti: chiarimenti sulla violazione dell’obbligo
Con il Pronto Ordini n. 63/2025 il CNDCEC preplica ad un quesito sull'obbligo di comunicazione e gestione della PEC professionale.
In particolare si domandava: "in ordine al tema della tenuta/gestione della casella PEC da parte dei professionisti iscritti all'Albo, e delle conseguenze nei confronti degli stessi nelle differenti ipotesi della mancata gestione, da parte dell'iscritto, della propria casella PEC e dell'eventuale inattività della stessa e nelle ipotesi della mancata comunicazione all'Ordine ab origine del proprio indirizzo digitale o, in caso di intervenuta variazione, della comunicazione del successivo e aggiornato indirizzo digitale, specificando a quale organismo istituzionale spetti la competenza ad agire.
Con il quesito formulato viene anche specificato che: "Tali chiarimenti si rendono necessari in ragione delle difficoltà operative nel perfezionamento agli iscritti delle notifiche di procedimenti disciplinari, soprattutto nelle ipotesi di indirizzo PEC non valido o inattivo o di casella PEC satura".
Vediamo il dettaglio.
PEC Commercialisti: chiarimenti sulla violazione dell’obbligo
Il pronto ordini evidenzia che nel sistema normativo attuale il domicilio digitale rappresenta il canale di comunicazione tra professionisti, pubbliche amministrazioni (inclusi, quindi, gli ordini professionali) e imprese avente pieno valore legale, equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'obbligo della PEC è stato introdotto dall'articolo 16 comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) che prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all'art 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. CAD).Per rafforzare tale obbligo, il legislatore con decreto-legge 16 luglio 2020 n 76 ha successivamente introdotto un sistema sanzionatorio molto stringente per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell'obbligo di comunicazione all'Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (a seguito del D.L. semplificazioni "domicilio digitale"), prevedendo che l'iscritto che non comunichi all'Ordine il proprio domicilio digitale sia obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dell'Ordine di appartenenza e che, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, sia soggetto all'applicazione della sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio digitale.
A tal proposito, il Ministero della Giustizia ha chiarito che la sanzione prevista dall'art 37 del D.L. n. 76/2020, vale a dire la "sospensione dal relativo albo" degli iscritti fino alla comunicazione all'Ordine del domicilio digitale, non riveste carattere disciplinare ma amministrativo, con la necessaria conseguenza che essa debba essere disposta dal Consiglio dell'Ordine e non dal Consiglio di Disciplina.
La ratio dell'obbligo, finalizzato a garantire l'efficienza, la trasparenza e la certezza giuridica delle comunicazioni mediante l'utilizzo di canali che garantiscano l'immediata disponibilità, tracciabilità e valore legale delle stesse, richiede che la PEC – oltre che ad essere, naturalmente, univocamente riferita all'iscritto – sia attiva, valida e idonea a ricevere comunicazioni.
Ne consegue che la presenza di un indirizzo comunicato che risulti:- inattivo, perché la casella PEC è scaduta, è stata disattivata oppure non è mai stata attivata dopo la registrazione
- o non valido perché l'indirizzo PEC indicato non è corretto o non è riconosciuto come casella PEC attiva
possa essere equiparata, sul piano degli effetti giuridici, alla mancata comunicazione del domicilio stesso in quanto non viene consentita la funzione propria del domicilio digitale.
Vale lo stesso per i casi di casella di posta "satura", in quanto inidonea a ricevere messaggi.
Il Consiglio dell'Ordine, qualora ricorra uno dei casi su elecanti procederà a diffidare l'iscritto a fornire, entro 30 gg dal ricevimento della diffida, un proprio domicilio digitale valido e funzionante, ovvero a svuotare la casella che risulti "satura" per consentire la ricezione dei messaggi, informando che – in caso di mancato adempimento nei termini indicati – il Consiglio dell'Ordine provvederà, senza ulteriore preavviso, alla sospensione dell'iscritto fino all'adempimento di quanto richiesto.
Viene infine ricordato che l'art. 26, comma 1, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale stabilisce che "I provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 10 e 25 del presente Regolamento, vengono notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario …" per cui in caso di impossibilità di utilizzo della PEC/domicilio digitale il Consiglio di Disciplina dovrà procedere a notifica nei termini previsti secondo una delle altre modalità indicate dal Regolamento stesso. -
Delega unica intermediari: possibile anche la firma elettronica FEA e CIE
Con il Provvedimento n 225394 del 20 maggio le Entrate si occupano di ampliare la tipologia di firma sulle deleghe uniche per i servizi online di Entrate e Riscossione.
Delega unica intermediari: possibile anche la firma elettronica FEA e CIE
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024, recante la disciplina della delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ha previsto che i file di comunicazione dei dati di conferimento della delega, se trasmessi per il tramite dell’intermediario delegato, devono essere firmati elettronicamente dal contribuente delegante.
Inoltre, se il delegante è titolare di Partita IVA oppure è un soggetto giuridico diverso da persona fisica, anche non titolare di Partita IVA, il provvedimento ha disposto che la firma sul file di comunicazione sia esclusivamente quella digitale.
Con il presente provvedimento si prevede, per i menzionati soggetti, la possibilità di apporre al file di comunicazione della delega anche la firma elettronica avanzata basata su carta di identità elettronica (FEA CIE).
Tale modifica discende dall’affidabilità del processo di identificazione dei titolari della carta di identità elettronica e di associazione di un certificato digitale, ancorché non qualificato.
Il provvedimento del 2 ottobre 2024 ha, inoltre, previsto che, con apposito avviso, verrà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega.
Al fine di evitare che le deleghe attivate in prossimità della suddetta data perdano validità con l’attivazione dei nuovi servizi (con necessità, quindi, per contribuenti ed intermediari di comunicare ex novo i dati relativi al loro conferimento), il medesimo provvedimento ha stabilito che le stesse conservino la loro efficacia fino al giorno della scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
Nelle more del rilascio delle nuove funzionalità, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, il presente provvedimento amplia il suddetto termine di validità, estendendolo fino al 28 febbraio 2027
-
Domicilio digitale per comunicazioni dal Fisco: come eleggerlo dal 12.03
Con un comunicato stampa del 12 marzo le Entrate informano di un nuovo servizio web per eleggere domicilio digitale per ricevere le comunicazioni dal Fisco.
I cittadini possono scegliere di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni attraverso il nuovo servizio che consente di eleggere un “domicilio digitale” per il recapito di atti, avvisi e altra corrispondenza.
La novità è finalizzata a rendere più semplici e sicure le modalità di recapito, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs n. 13/2024.
Vediamo chi riguarda e come fare con le istruzioni direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
Domicilio digitale per comunicazioni dal Fisco: chi può richiederlo
Possono eleggere il domicilio digitale speciale:
- le persone fisiche,
- i professionisti
- e gli enti di diritto privato
che non sono tenuti all’iscrizione in albi, elenchi, registri professionali o nel registro delle imprese (articolo 6-quater del Cad, “Codice dell’amministrazione digitale”).
Come specificato nel provvedimento ade dello scorso 7 ottobre 2024 ciascun utente avrà la possibilità di eleggere un unico domicilio digitale e non potrà indicare un indirizzo già associato ad altri.
Il servizio può essere usato anche per confermare il domicilio digitale precedentemente comunicato all’Agenzia, mentre la procedura è esclusa per i soggetti i cui indirizzi Pec devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti “Ini-Pec” (articolo 6-bis del Cad).
Domicilio digitale per comunicazioni dal Fisco: per quali
In base alle modifiche introdotte dal Dlgs n. 13/2024, i cittadini possono eleggere il domicilio digitale speciale al quale ricevere gli atti e le comunicazioni per cui non è previsto obbligo di notifica, sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati.
Lo stesso decreto ha esteso la possibilità dell’uso del domicilio digitale anche agli atti di Agenzia delle entrate Riscossione.
Domicilio digitale per comunicazioni dal Fisco: il servizio web per richiederlo
La funzionalità è disponibile in area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il cittadino che sceglie la nuova modalità non deve fare altro che accedere con le credenziali Spid, Cie (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e indicare il proprio “domicilio digitale”, cioè un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) o altro servizio di recapito certificato qualificato.
Riceverà a quel punto, presso la stessa casella certificata, il codice necessario a validare l’operazione. Con le stesse modalità sarà inoltre possibile comunicare la variazione o la revoca del domicilio già registrato.
-
Domicilio Digitale speciale: che cos’è e chi può richiederlo
Con il Provvedimento n 379575 del 7 ottobre le Entrate pubblicano regole e modalità di richiesta per il domicilio digitale speciale.
Si attende a breve l'attivazione dal parte dell'Agenzia del relativo servizio online, vediamo intanto chi può richiederlo e come fare.
Domicilio Digitale speciale: che cos’è
Il domicilio digitale speciale, presso il quale ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, è eletto mediante la specifica funzionalità disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La data della messa a disposizione del servizio per comunicare tale domicilio digitale speciale, di cui si è titolari, sarà resa nota con apposita comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Una volta richiesto il domicilio digitale speciale, l’Agenzia invia un messaggio contenente un codice di validazione per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente.
L’inserimento del codice di validazione all’interno dell’area riservata dell’utente conclude positivamente la verifica e da quel momento risulta attivo ai fini delle comunicazioni.
Il domicilio digitale speciale eletto è utilizzato dall’Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di messa a disposizione del servizio, ed è utilizzato anche dall’agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva e per l’invio delle comunicazioni e degli atti relativamente ai carichi ad esso
affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle entrate.
Domicilio Digitale Speciale: chi può richiederlo
Possono eleggere il domicilio digitale speciale esclusivamente:
- le persone fisiche,
- i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 CAD).
Ciascuno di tali soggetti può eleggere un unico domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, nonché gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, compresi quelli a lui destinati in qualità di erede o di rappresentante legale di altro soggetto.
Non possono eleggere il domicilio digitale speciale i soggetti i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) di cui all’articolo 6-bis del CAD
Allegati: -
Domicilio digitale PEC: aggiornate le linee guida dell’Indice Nazionale
Con Determina n. 188/2023 l'AGID provvede alla «Modifica delle "Linee guida dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese" adottate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82/2005 recante codice dell'amministrazione digitale».
Scarica qui il file aggiornato al 9 agosto 2023.
Ricordiamo inoltre che dal 6 luglio è pienamente operativo l'INAD indice nazionale dei domicili digitali.
Attraverso il domicilio digitale registrato, cittadini, professionisti e aziende possono beneficiare di un canale semplice e immediato per ricevere le comunicazioni ufficiali da parte della Pa Pubblica Amministrazione.
INAD indice nazionale dei domicili digitali: che cos'é
L'INAD è una piattaforma che gestisce l'elenco pubblico dei domicili digitali ai fini delle comunicazioni aventi valore legale.
Dal giorno 6 giugno i cittadini possono registrare su INAD il proprio domicilio digitale, come per esempio un indirizzo PEC attivato in precedenza, dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione.
Per farlo è sufficiente:
- collegarsi al sito https://domiciliodigitale.gov.it,
- accedere con SPID, CIE o CNS,
- inserire il proprio recapito certificato.
INAD nasce dalla collaborazione fra Agid, Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e Infocamere, la società delle Camere di commercio per l’innovazione digitale, che ha realizzato la piattaforma.
Ricordiamo che il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
INAD indice nazionale domicili digitali: chi può eleggere un proprio domicilio
Si precisa che possono eleggere domicilio digitale:
- le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
- gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC.
Si specifica che, dal 6 luglio 2023 le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno il domicilio digitale inserito nell'elenco per tutte le comunicazioni con valenza legale e, a partire dalla stessa data, chiunque potrà consultarlo liberamente dall’area pubblica del sito, senza necessità di autenticazione, inserendo semplicemente il codice fiscale della persona di cui si vuol conoscere il domicilio digitale.
Sempre dal 6 luglio le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblico servizio e i soggetti privati aventi diritto potranno consultare INAD in modalità applicativa, attraverso apposite interfacce dedicate, rese fruibili mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), già disponibili in ambiente di test.
Attenzione al fatto che, dalla stessa data potranno eleggere il proprio domicilio digitale anche professionisti non iscritti in albi ed elenchi ed enti di diritto privato non presenti in INI-PEC.
INAD indice nazionale dei domicili digitali: i vantaggi
Grazie a INAD, tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione con valore legale, come ad esempio:
- rimborsi fiscali e detrazioni d'imposta,
- accertamenti,
- verbali di sanzioni amministrative e altri,
vengono inviate direttamente nella casella di posta indicata dal cittadino, che può gestire in autonomia il proprio domicilio digitale.
Dopo aver registrato il proprio domicilio digitale su INAD, le notifiche arriveranno in tempo reale, senza ritardi o problemi relativi al mancato recapito, con notevoli risparmi legati al minore utilizzo della carta e all’azzeramento dei costi di invio tramite servizi postali.
Inoltre il cittadino avrà immediatamente a disposizione la documentazione, senza l’incombenza di spostarsi fisicamente per recuperarla, mentre la Pubblica Amministrazione avrà un sistema di comunicazione centralizzato più efficiente, automatizzato e sicuro.
INAD: cosa cambia per i professionisti
Il Codice dell’Amministrazione Digitale prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti in INI-PEC, l’indice nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, venga importato automaticamente su INAD in qualità di persona fisica, restando salva la possibilità di modificarlo, indicando un altro indirizzo PEC.
A tal proposito si evidenzia che con un avviso del 26 giugno il MEF informa del fatto che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6- quater comma 2 del D.gls. 82/2005 – CAD anche gli indirizzi PEC dei revisori legali presenti nel Registro e comunicati dal MEF ad INI-PEC sono resi disponibili a partire dal 6 giugno 2023 anche su INAD – Indice nazionale dei domicili digitali, in qualità di domicili digitali di persone fisiche e destinati alle comunicazioni aventi valore legale con la pubblica amministrazione.
A partire dal 6 luglio 2023, tutti i domicili eletti o eventualmente modificati, sono ststi automaticamente pubblicati su INAD e resi disponibili per la consultazione pubblica.
Resta salva la possibilità da parte del revisore legale presente in INI-PEC di poter modificare il proprio domicilio presente in INAD accendendo al sito anche dopo il 6 luglio avvalendosi delle funzioni presenti all'interno del portale: https://domiciliodigitale.gov.it.
Con l’occasione viene anche ricordato che l’inosservanza dell’obbligo comunicativo dell’indirizzo PEC-domicilio digitale da parte dei revisori legali al Mef – attraverso l’accesso all’area riservata del sito www.revisionelegale.mef.gov.it – è espressamente sanzionato ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del D.lgs. 39/2010.
-
Certificati online in bollo: possibile richiederli dal 2 agosto sul portale ANPR
ANPR Anagrafe nazionale unica per tutti, con un avviso del 2 agosto informa che dalla stessa data è disponibile una nuova funzionalità per i certificati online.
Nel dettaglio, è attiva la possibilità per il cittadino di richiedere sul portale Anagrafe (ANPR) un certificato in bollo, per se stesso o un familiare, tramite un versamento online.
Il servizio è reso possibile grazie al collegamento tra l’area riservata di ANPR e PagoPA, la piattaforma di pagamenti della pubblica amministrazione
L’attivazione di questa nuova funzionalità consente, a chi lo desidera, di ottenere i certificati anagrafici in bollo senza doversi recare allo sportello fisico, avvicinando così sempre di più i bisogni del cittadino con i servizi della pubblica amministrazione.
ANPR: che cos'è
Il progetto ANPR è un progetto del ministero dell’Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale.
Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa.
L’innovazione dell’Anagrafe Nazionale ANPR è un sistema integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche.
L’articolo 62, comma 3, quinto periodo, del CAD, come modificato dall’articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nella formulazione previgente disponeva che: «La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell’Interno tramite l’ANPR mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, esenti da imposta di bollo limitatamente all’anno 2021».
Certificati on line: quali si possono scaricare
Su sito ANPR (accedi da qui) sono disponibili 14 tipologie di certificati scaricabili on line:
- anagrafico di nascita;
- anagrafico di matrimonio;
- di cittadinanza;
- di esistenza in vita;
- di residenza;
- di residenza AIRE;
- di stato civile;
- di stato di famiglia;
- di residenza in convivenza;
- di stato di famiglia AIRE;
- di stato di famiglia con rapporti di parentela;
- di stato libero;
- anagrafico di unione civile;
- di contratto di convivenza.
E' possibile chiedere i certificati singolarmente oppure in forma contestuale, cioè riunendo diverse tipologie di dati in un unico certificato.
Ogni certificato viene prodotto in formato pdf non modificabile e riporta il logo del Ministero dell’Interno e la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente”.
Inoltre, contiene il QR code e il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno, non visibile a occhio nudo, che ne garantiscono l’autenticità, l’integrità e il non ripudio.
Certificati on line: validità
I certificati sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni.
Certificati on line: come richiederli
Accedendo all’area riservata tramite:
e poi accedendo al servizio Certificati è possibile selezionare in autonomia tutte le informazioni necessarie alla richiesta del certificato per sé stesso o per un componente della propria famiglia anagrafica, la tipologia e l’emissione con bollo o esenti da bollo.
Attenzione, il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.
Potrebbe interessarti anche: Cambio residenza on line: come procedere con CIE.
-
Obbligo Deposito digitale: il termine del 20 luglio slitta a nuova data
Viene pubblicato in GU n 166 del 18 luglio il Decreto della Giustizia con il quale il Ministero rinvia l’obbligo di deposito digitale degli atti penali.
In particolare, la lista di 103 atti del processo penale (allegata al decreto del 4 luglio) viene rinviata dal 20 luglio, ai 15 giorni successivi l’emanazione delle misure attuative previste dalla riforma Cartabia, probabilmente a fine dell’anno.
Il decreto composto di due articoli in premessa sottolinea che, ritenuta la necessità di assicurare, in sede di prima applicazione, le verifiche di piena funzionalita' del portale del processo penale telematico, avviando una fase sperimentale transitoria anche nella prospettiva di individuare le tipologie di atti per cui possono essere adottate le modalita' non telematiche di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 dispone il rinvio di cui si tratta.
Con l'art 1 il decreto evidenzia che l'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
Il ministero, come previsto appunto dalla riforma (articolo 87, decreto legislativo 150 del 2022), dovrà amanare due decreti attuativi
Nel dettaglio:
- Il primo dedicato alle regole tecniche sul deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale;
- il secondo sull’individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito.
Si segnala che la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero ha diffuso nei giorni scorsi un provvedimento che dettaglia le specifiche tecniche degli atti da depositare, chiarendo, per esempio, il formato dell’atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico, ma anche la disciplina di passaggi cruciali come la generazione della ricevuta di accettazione del deposito.
Il Viceministro Francesco Paolo Sisto ricorda che sarà possibile continuare a procedere al deposito a mezzo pec o in modalità cartacea dichiarando quanto segue: "nel frattempo, sarà dispiegato il massimo impegno nell’organizzazione di corsi di formazione, rivolti ai cancellieri così come agli avvocati, per facilitare la transizione verso un maggior ricorso alla tecnologia informatica anche nel settore della giustizia, favoirendo il rispetto degli obiettivi concordati in sede di Pnrr".
-
Codice identificativo univoco ANPR: fissate le regole
Con decreto del 3 marzo pubblicato in GU n. 91 del 18 aprile il Ministero dell'Interno reca Modalità di attribuzione, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.
In particolare, con il presente decreto è definito l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR per l'attribuzione a ciascun cittadino del codice identificativo univoco (ID ANPR) di cui all'art. 62, comma 3, ultimo periodo, del CAD.
Ricordiamo che, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale sono confluite le anagrafi comunali.
ANPR è un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche: è il punto di riferimento per l'intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.
Codice identificativo univoco ANPR: che cos'é
L'ID ANPR è integrato in ANPR per la corretta identificazione del cittadino registrato in ANPR al fine di garantire l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), nei limiti della conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti.
L'ID ANPR è attribuito ad ogni individuo all'atto della sua iscrizione in anagrafe e conseguente registrazione in ANPR.
L'ID ANPR si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:- a. è alfanumerico con lunghezza di 9 caratteri compreso il check digit;
- b. è attribuito e associato univocamente ad ogni individuo già registrato in ANPR ovvero ad ogni individuo in fase di registrazione nell'ANPR;
- c. può essere generato soltanto dal sistema ANPR;
- d. non è ricavato dai dati anagrafici della persona a cui è attribuito,
- e. non contiene elementi identificativi dei dati anagrafici della persona a cui è attribuito,
- f. non può essere riassegnato,
- g. garantisce l'associazione immutabile al soggetto cui è attribuito;
- h. non fornisce evidenza di alcuna sequenzialità tantomeno temporale;
- i. è dotato di check digit (il check digit è l'ultimo carattere dell'ID ANPR calcolato tramite uno specifico algoritmo per consentire di verificare la validità dei numeri che lo precedono);
- j. è possibile la ricostruzione del check digit;
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ID ANPR è attribuito a tutti gli individui già registrati in ANPR.
A decorrere dalla medesima data, l'ID ANPR viene attribuito ad ogni individuo in fase di registrazione in ANPR.
Leggi anche: Certificati gratis on line: sul portale ANPR scopri quali per scoprire i servizi on line gratuiti sul sito ANPR.
-
Cambio residenza on line: come procedere con CIE
In caso di trasferimento è necessario inviare tempestivamente la dichiarazione al comune di competenza per comunicare:
- i dati della nuova abitazione,
- i dati di coloro che già vi risiedono,
- i dati delle persone che si sono trasferite.
Sul sito di ANPR Anagrafe Nazionale è disponibile tra gli altri il servizio di cambio di residenza on-line.
In particolare, il cambio di residenza on line è il servizio che consente di inviare:
- per sé
- e per i componenti della propria famiglia anagrafica,
una dichiarazione al comune di competenza nei seguenti casi:
- cambio abitazione nell’ambito dello stesso comune;
- cambio residenza trasferendosi in un altro comune;
- rientro in Italia dall’estero (se si è un cittadino italiano iscritto all’AIRE).
Per tutte le altre tipologie di richiesta, è necessario rivolgersi al comune di competenza.
Cambio residenza online: in quali casi procedere
Accedendo al servizio nell'area riservata del portale ANPR, verrà chiesto di dichiarare se ci si trasferisce in una nuova residenza o in una famiglia esistente.
Occorre scegliere il primo caso (nuova residenza) se:
- SI va ad abitare in una casa dove non risiedono altre persone;
- nella casa dove ci si trasferisce ci sono altre persone con cui non si hanno vincoli di parentela o affettivi (per esempio, un gruppo di studenti che dividono un appartamento).
Occorre scegliere il secondo caso (famiglia esistente) se, viceversa, nella nuova casa ci sono persone con le quali si hanno vincoli di parentela o affettivi (per esempio, una coppia di fidanzati).
Attenzione al fatto che, prima di inviare la richiesta, è bene verificare attentamente i dati inseriti in quanto dopo l’invio, infatti, non sarà possibile effettuare ulteriori modifiche, poiché la richiesta sarà gestita direttamente dagli operatori d’anagrafe del comune di competenza.
Cambio residenza online: come fare
Nell'area riservata sarà possibile seguire la pratica e fornendo il proprio indirizzo restare informati tramite email.
Per il cambio di residenza on line l’accesso dovrà avvenire con la propria identità digitale:
- carta d’identità elettronica CIE,
- Spid,
- o carta nazionale dei servizi,