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Quando la banca risponde per l’IBAN errato: pronuncia della Cassazione
Secondo la Cassazione la banca che accredita un IBAN indicato in modo errato da chi ha disposto il bonifico, il diretto ad un beneficiario che non è titolare di un conto di accredito presso la stessa, è responsabile nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto.
Unica eccezione è che la banca dimostri:
- di aver adottato le cautele necessarie per evitare l’errato accredito,
- che non dimostri di essersi adeguatamente adoperata per consentire al pagatore la individuazione del soggetto destinatario del pagamento, anche comunicandogli dati anagrafici o societari.
L'esigenza di tutelare interessi giuridicamente rilevanti prevale sulla riservatezza, questo evidenzia l'Ordinanza n. 17415 del 25 giugno 2024.
Vediamo i dettagli.
IBAN errato: ne risponde la Banca?
Nell’ ordinanza n. 17415/2024 la Cassazione distingue la responsabilità della banca rispetto a due casistiche:
- quando la banca esegua un’operazione di pagamento su disposizione di pagamento errata nel caso che l’operazione provochi un danno al proprio cliente che utilizza il servizio bancario di pagamento come pagatore o quale destinatario dei fondi movimentati per l’operazione,
- quando la banca esegua l’operazione che provochi un danno al beneficiario di una disposizione di pagamento che non è titolare di un conto di accredito presso la banca stessa.
Viene specificato, rispetto al coso di specie che:
- nella prima ipotesi, al fine di determinare una responsabilità dell'istituto è necessario dimostrare la sua consapevolezza circa l’errore del cliente. La banca per sollevarsi deve dimostrare di aver eseguito l’operazione utilizzando il sistema interamente automatizzato di pagamento. Tale strumento esclude di dover eseguire un controllo di congruità dell’operazione. Il pagamento automatico rende la banca inconsapevole dell’eventuale errore dell’utente del servizio di pagamento, con la conseguenza che spetta a quest’ultimo dimostrare che la banca aveva comunque acquisito consapevolezza dell'errore;
- nella seconda ipotesi, invece, la banca ha un dovere di diligenza nei confronti dell’effettivo beneficiario rimasto insoddisfatto e quindi, per liberarsi da responsabilità deve provare di aver agito adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di individuazione errata del beneficiario del pagamento o, deve dimostrare di essersi comportata in modo da rendere possibile la individuazione del soggetto gratificato dal pagamento erroneamente effettuato.
Si rimanda alla sentenza in oggetto per ulteriori dettagli.
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Regole antifrode per pagamenti transfrontalieri: FAQ dell’ADE del 19.02
L'agenzia delle entrate ha aggiornato ulteriormente in data 19 febbraio la sezione delle FAQ utili ai Psp prestatori di servizi di pagamento che devono adempiere dal 1 gennaio all'bbligo di comunicazione dati relativi ai pagamenti transfrontalieri.
Ricordiamo che si tratta dell'attuazione delle norme della Direttiva (Ue) 2020/284, per arginare i tentativi di frode, che prevede nuovi e specifici obblighi di comunicazione e di conservazione della documentazione relativa ai beneficiari delle transazioni nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali.
L’Agenzia delle entrate raccoglie e trasmettere le informazioni alla banca dati europea cesop ossia il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti.Pagamenti transfrontalieri: regole antifrode in vigore dal 2024
Con il Provvedimento ADE n 406675 del 20 novembre 2023 sono state pubblicate le regole sulla Comunicazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero (ex art. 40-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972).
Con il Decreto legislativo n. 153 del 18 ottobre 2023 sono state recepite le indicazioni della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento, quali ad esempio:
- istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento,
- banche e intermediari finanziari,
al fine di rafforzare la cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA.
Comunicazione dati pagamenti transfrontalieri: regole antifrode
Nel dettaglio è stato previsto che i prestatori dei servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai pagamenti e mettano determinate informazioni a disposizione delle rispettive amministrazioni fiscali.
Queste ultime, a loro volta, trasmettono le informazioni ricevute dai prestatori di servizio di pagamento al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, CESOP, che avrà il compito di archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri.
I dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID).
I soggetti non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati si accreditano al SID, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale e conseguente abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Pagamenti transfrontalieri: i dati da comunicare per l'antifrode
Il provvedimento ADE del 20.11 specifica che, sono oggetto di comunicazione all’Agenzia le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi dell’articolo 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, in conformità e nei termini stabiliti dall’articolo 24-ter del Regolamento (UE) n. 904/2010.
Le informazioni oggetto di comunicazione sono le seguenti:
- il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;
- il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
- il numero di identificazione IVA, o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario, se disponibili;
- l’IBAN o, se l’IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;
- se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
- se disponibile, l’indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
- i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all’articolo 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972;
- i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai predetti pagamenti transfrontalieri.
Comunicazione pagamenti transfrontalieri: modalità e termini di invio
L’obbligo di comunicazione si applica se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario, secondo le modalità di calcolo previste dall’art. 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.
Attenzione al fatto che la comunicazione è dovuta su base trimestrale con decorrenza dal 1 gennaio 2024.
Il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione dei dati è l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle informazioni.
Tra i chiarimenti forniti dall'agenzia delle entrate il 19 febbraio, ve n'è uno che replica al seguente quesito:
- "Nel caso di scarti da parte dell'ADE o del CESOP entro quanto tempo il prestatore di servizi di pagamento deve procedere all'invio del file sostitutivo/correttivo?"
Il soggetto obbligato deve procedere all’invio della comunicazione correttiva il prima possibile.
Fermi restando i termini indicati in normativa per l’adempimento dell’obbligo, la comunicazione correttiva sarà accettata dal sistema anche successivamente alla scadenza. Consulta qui tutte le risposte dell'Agenzia.
Comunicazione pagamenti transfrontalieri: soggetti obbligati
Sono obbligati alla comunicazione i prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Paese di origine e i prestatori di servizi di pagamento, operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l’Italia è Paese ospitante.
Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi localizzati all’interno del territorio dell’Unione europea, secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l’obbligo si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario per i quali l’Italia è Paese di origine o Paese ospitante.
In tali casi i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre civile.
Nel caso in cui vari prestatori di servizi di pagamento siano coinvolti in un unico pagamento da parte di un pagatore a un beneficiario, sia nei rapporti con il pagatore che nei rapporti con il beneficiario o di entrambi, l’obbligo di comunicazione di è posto a carico di tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti, salvo che siano soggetti a una specifica esclusione.
Allegati: -
Diritto camerale: quando si prescrive?
Con Sentenza n 34890/2023 la Cassazione ribadisce che il Diritto Camerale è soggetto alla prescrizione in cinque anni.
Sul tema opera l'art. 2948 comma 1 n 4 del codice civile inerente a “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Recentemente la stessa Cassazione aveva invece specificato che nel caso del Canone Rai non essendoci una norma ad hoc la prescrizione da considerare è quella decennale.
In proposito leggi: Canone RAI: in quanti anni si prescrive?
Diritto camerale: quando si prescrive?
Nel dettaglio la questione rimessa al Collegio riguarda l'individuazione del termine di prescrizione entro il quale la Camera di commercio deve agire al fine di ottenere la liquidazione dei diritti camerali (istituiti dall'art. 18 della L. n. 580 del 1993 a carico delle imprese iscritte nei relativi registri) i quali hanno la funzione di garantire il finanziamento di tali organismi.
Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale ha correttamente sostenuto che il diritto a riscuotere il tributo camerale è soggetto all'ordinario termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.
In particolare, nella fattispecie la contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento, emessa dalla Concessionaria, afferente al mancato versamento della tassa di iscrizione e dei diritti annuali dovuti alla Camera di Commercio relativi alle annualità 2001-2008, intimazione notificata il 27.10.2015.
La Corte sottolinea che, come recentemente affermato, in via preliminare va affermata la natura di tributo del diritto camerale ad opera dell'art. 13 della legge Finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002);
L'art. 13, comma 3, stabilisce, infatti, che «ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali»;
Con il successivo art. 5 quater, comma 1, DL n. 282 del 2002 (introdotto in sede di conversione dalla legge n. 27 del 2003), l'art. 13 della legge n. 289 del 2002 è stato esteso anche alle Camere di Commercio, con riferimento al diritto annuale, demandando ad un successivo decreto del Ministero delle Attività produttive le modalità di attuazione.
Individuata la natura del diritto camerale esso è disciplinato dall'art. 18 della L. n. 580 del 1993 il quale prevede che esso, finalizzato al finanziamento ordinario delle camere di commercio sia versato con cadenza annuale.
Il diritto camerale è, dunque, assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale.
Inoltre, tali tributi non richiedono, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, una valutazione autonoma per ogni anno di imposta, assumendo all'uopo, oltre alla suindicata periodicità, il versamento annuale in un'unica soluzione e il fatto che il presupposto per il sorgere dell'obbligo di pagamento la mera iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese.
Quest'ultima, infatti, non è oggetto di riesame periodico, essendo onere dell'impresa, per non pagare più il diritto camerale, quello di richiedere la cancellazione dall'albo presso la Camera di Commercio ed essendo prevista la cancellazione d'ufficio, ai sensi del DPR n. 247 del 2004, solo in presenza di precisi presupposti e comunque sempre con efficacia decorrente dalla data di avvio del procedimento di cancellazione;
Tali conclusioni trovano fondamento nell'univoco indirizzo della Cassazione che con diverse sentenza ha affermato che «il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via».
L''applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fonda, infine, sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione delle sanzioni dall'art. 20 co. 3 del DLgs. n. 472 del 1997 e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dall'art. 10 del DM n. 54 del 2005, secondo cui «l'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. 2. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione».
Sul diritto camerale leggi anche Diritto camerale 2023: il MIMIT prevede aumento
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Tassa extraprofitti Banche: come funziona
Il data 9 ottobre viene pubblicatoa in GU n 236 la legge di conversione del Decreto Asset o omnibus bis.
Tra le altre, il provvedimento contiene la norma sugli extraprofitti delle banche sostanzialmente modificata in sede di conversione del decreto in legge.
Tassa extraprofitti Banche: che cos'é?
Nel dettaglio, la nuova norma prevede per l’anno 2023, un'imposta straordinaria sui margini di interesse (cd. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato, applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull’ammontare del marginedegli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Resta ferma l’applicazione dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Ciò premesso, la novità disposta dalla legge di conversione, è contenuta nel nuovo comma 5-bis dell’articolo 26, che prevede che le banche, in alternativa al versamento della tassa, possano destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile, a tal fine individuata, un importo non inferiore a due volte e mezzo l’imposta.
Qualora la riserva fosse utilizzata per la distribuzione di utili, la banca subirebbe una penale ossia dovrebbe versare l’imposta, maggiorata di un importo pari, per anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea.
Infine, la norma dispone che è fatto divieto alle banche di traslare nei confronti di imprese e clienti finali gli oneri derivanti dall’applicazione di tale nuova imposizione, spettando all’Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilare sulla puntuale osservanza del divieto.L’Antitrust potrà operare anche con accertamenti a campione.
Tassa extraprofitti Banche: la posizione di ABI
Sul tema, nei primi giorni di settembre Unimpresa Unione nazionale di imprese diffondeva alcuni dati relativi ai profitti delle banche di seguito smentiti da ABI.
Con due distinti comunicati di settembre, ABI forniva posizione ufficiale sulla tassa sugli extraprofitti delle banche recentemente introdotto per il solo anno 2023.
Il primo comunicato stampa del 6 settembre sottolineava che, in riferimento a quanto diffuso da Unimpresa in tema di tassazione delle banche, il Vice direttore generale vicario dell’ABI, Gianfranco Torriero segnala che il dato diffuso è errato e fuorviante.
Il calcolo sull’incidenza delle imposte sugli utili deve essere effettuato considerando, tra l’altro, anche l’ammontare delle imposte che le banche hanno già pagato in anticipo e che compensano.
Viena anche precisato che, negli anni le banche hanno sistematicamente anticipato imposte principalmente per il ritardato riconoscimento di costi, ad esempio le perdite su crediti.
Le banche subiscono le imposte degli altri settori con aliquote maggiorate:
- 1. dal 2011 un’aliquota IRAP maggiorata al 4,65% in luogo di quella ordinaria fissata al 3,90%;
- 2. dal 2017 un’addizionale IRES del 3,5% che si aggiunge all’aliquota ordinaria del 24%.
Il secondo comunicato datato 06.09 ma pubblicato il giorno 11 settembre a firma del Vice Direttore dell'ABI Torriero specificava che "il dato ufficiale su quanto pagano di tasse le banche in Italia, e’ conosciuto dalla Banca Centrale Europea e dalla Banca d’Italia nonché dalle autorità finanziare, che hanno le informazioni di dettaglio su tutte le imposte pagate, comprensive anche delle imposte differite attive, di tutte le banche italiane, europee ed internazionali operanti in Italia".
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Bilancio intermediari IFRS diversi da intermediari bancari: nuove regole per il 2023
Viene pubblicato in GU n 14 del 18 gennaio il Provvedimento del 17 novembre 2022 con Disposizioni relative a «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari».
Si specifica che le disposizioni, che disciplinano gli schemi di bilancio, si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2023 abrogando le disposizioni «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 29 ottobre 2021.
Attenzione al fatto che tali ultime continuano ad applicarsi al bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2022, integrate dalle modifiche ai destinatari delle disposizioni contenute nei paragrafi
- 1 «Destinatari e contenuto delle disposizioni»
- 3 «Schemi del bilancio» del Capitolo 1 «Principi generali» e nell'Allegato C «Schemi di bilancio e di nota integrativa delle SIM» – Bilancio consolidato – Parte D «Altre informazioni» previste dalle allegate disposizioni
Le nuove disposizioni emanate ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 136 si applicano ai seguenti soggetti:
- a) alle società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“SIM”);
- b) alle società di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“SGR”);
- c) alle società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito “TUB”), alle agenzie di prestito su pegno di cui all’art. 112 del TUB, agli istituti di moneta elettronica (IMEL) di cui al titolo V-bis del TUB, agli istituti di pagamento (IDP) di cui al titolo V-ter del TUB (gli operatori di cui alla presente lettera sono, di seguito, chiamati “intermediari finanziari”);
- d) alle holding di investimento madre nell’Unione italiane e alle società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione italiane – quando il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario non è quello assicurativo – che controllano gruppi iscritti nell'albo di cui all'art. 11, comma 1 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “TUF”), nonché alle società di partecipazione finanziaria italiane e alle società di partecipazione finanziaria mista italiane – quando il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario non è quello assicurativo – che controllano gruppi di cui fanno parte SIM di classe 1 ma nessuna banca;
- e) alle società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 110 del TUB.
Viene precisato che:
- i soggetti di cui alle lettere da a) a e) costituiscono gli “intermediari IFRS”, come definiti dall’art. 1, comma 1, lettera c) del “decreto 136/2015”, diversi da quelli tenuti a redigere il bilancio dell’impresa e/o consolidato secondo quanto previsto dalla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 della Banca d'Italia;
- i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) esclusi gli IDP e gli IMEL “ibridi non finanziari” redigono per ciascun esercizio il bilancio dell’impresa e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del decreto 136/2015, il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 e secondo le disposizioni contenute negli allegati A, B e C del presente provvedimento.
- le società di cui alla lettera d) redigono sia il bilancio individuale sia il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto IAS e secondo le disposizioni contenute nell’allegato C del presente provvedimento;
- le società di cui alla lettera e) redigono sia il bilancio individuale sia il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto IAS e secondo le disposizioni contenute nell’allegato A del presente provvedimento.
Gli IDP e gli IMEL “ibridi finanziari” e “ibridi non finanziari” redigono il rendiconto del patrimonio destinato allo svolgimento dei servizi di pagamento e/o all’emissione di moneta elettronica di cui all’art. 8, comma 1bis del decreto IAS, in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto IAS e secondo le disposizioni contenute nell’allegato D del presente provvedimento.