• Corsi Accreditati per Commercialisti

    Formazione continua revisori: come candidarsi nel Comitato Didattico

    Il MEF con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, informa della possibilità di partecipare al Comitato didattico in materia di formazione continua per i revisori legali dei conti, previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n 39/2010 .

    In vista del rinnovo del Comitato, composto da un massimo di quindici esperti, che svolge un ruolo centrale nell’elaborazione del programma annuale di aggiornamento professionale dei revisori legali, si pubblicano le regole per partecipare alla call.

    Formazione continua revisori: come candidarsi nel Comitato Didattico

    Ricordiamo che il Comitato didattico è un organismo tecnico-consultivo istituito dal Ragioniere Generale dello Stato, che si rinnova ogni tre anni con apposita determina.

    Funzioni  principali dello stesso sono inerenti le seguenti attività:

    • analisi e studio delle disposizioni normative sulla formazione dei revisori legali;
    • proposte operative per l’attuazione dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 39/2010;
    • elaborazione del programma annuale di formazione continua

    per garantire il costante aggiornamento delle conoscenze teoriche e delle competenze professionali dei revisori iscritti al Registro della revisione legale.

    Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno con partecipazione a titolo gratuito.

    Come candidarsi

    Possono presentare domanda di partecipazione, firmata digitalmente o in maniera autografa, i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

    • Laurea Magistrale in discipline giuridico-economiche o contabili;
    • competenze specialistiche comprovate in materia di revisione legale, tecnica e deontologia professionale, principi contabili nazionali e internazionali, normativa societaria e commerciale, nonché nella rendicontazione di sostenibilità;
    • esperienza professionale consolidata, in particolare come:     
      • responsabile o componente di team di revisione presso società dotate di strutture formative interne;
      • docente universitario o relatore in istituti di ricerca nelle materie pertinenti;
      • membro di ordini professionali con ruoli attivi in ambito formativo.    

    L’incarico ha una durata di tre anni e non comporta compensi.

    Nella domanda occerre allegare un proprio cv in forma sintetica all’indirizzo:igf.ufficio15.rgs@mef.gov.it

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Elezioni Commercialisti 2026: si vota il 15 e 16 gennaio

    Il Consiglio Nazionale dei commercialisti, in data 6 agosto, ha deliberato che le elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali in carica nel periodo febbraio 2026 – febbraio 2030 si terranno nei giorni 15 e 16 gennaio 2026. 

    Nelle stesse date avranno luogo anche le elezioni del Collegio dei Revisori/Revisore unico e dei Comitati Pari Opportunità territoriali

    Lo comunicava lo stesso Consiglio nazionale con l’informativa 124/2025.

    Inoltre il Regolamento elettorale, adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 20 maggio 2025,  trasmesso al Ministro della Giustizia per l’approvazione è stato approvato, vediamo tutti i dettagli.

    Elezioni Commercialisti 2026: si volta il 15 e 16 gennaio

    Con un comunicato stampa dell'11 settembre il CNDCEC informa del fatto che il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha approvato il 9 settembre il regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del collegio dei revisori. 

    Lo stesso Consiglio nazionale, nella seduta del 6 agosto 2025, aveva deliberato le date del 15 e 16 gennaio 2026 per lo svolgimento della tornata elettorale e aveva contestualmente trasmesso il regolamento al Ministro della Giustizia per l’approvazione.

    Il presidente De Nuccio ha commentato l'approvazionie specificando quanto segue:

    “Con l’ok del Ministero della Giustizia al regolamento si compie un altro passo del percorso elettorale della nostra categoria. In questi mesi è stata fatta circolare l’ipotesi che fosse in atto il tentativo di ottenere una proroga di queste elezioni. In realtà, come ho avuto più volte modo di affermare pubblicamente, il percorso elettorale non è mai stato messo in discussione e ha seguito il suo normale iter. Le elezioni si terranno regolarmente con il sistema elettorale attualmente vigente. Con l’approvazione del regolamento da parte della Giustizia vengono dunque clamorosamente smentite ipotesi messe strumentalmente in campo nell’irresponsabile tentativo di bloccare la riforma del nostro ordinamento professionale”.

    Riforma professione Commercialisti ed Esperti Contabili

    Inoltre sempre a tema professioni occorre evidenziare che in data 11 settembre il Cdm ha approvato la riforma dell’Ordinamento dei Commercialisti ed Esperti Contabili, con un Disegno di legge delega presentato dal ministero della Giustizia.

    Come evidenziato dal comunicato stampa del Governo il testo mira a riorganizzare le attività professionali e a valorizzare i profili multidisciplinari della categoria dei commercialisti ed esperti contabili, al fine di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato.

    Il Governo è delegato a riordinare le attività professionali, distinguendo quelle riservate per legge da quelle che connotano tipicamente la professione nell’ambito tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e giuslavoristico.

    Attenzione al fatto che si prevede la revisione della disciplina del tirocinio, con la possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi, triennale per gli esperti contabili e magistrale per i commercialisti, al fine di ridurre i tempi per l’abilitazione e favorire un accesso più rapido al mondo del lavoro.

    Si introducono misure per definire una disciplina specifica per le società tra professionisti, regolamentandone l’iscrizione all’albo e il funzionamento, in linea con gli obiettivi di semplificazione e innovazione.

    Si rafforza l’obbligo di aggiornamento professionale per gli iscritti, con particolare attenzione alle nuove materie emergenti, come la crisi d’impresa.

    Leggi Riforma Commercialisti approvata: testo del DDL e novità per approfondimento.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Professione Commercialista e attività agricola: quando è incompatibile

    Il CNDCEC con un pronto Ordini dell'8 agosto replicava a dubbi sulla compatibilità della professione di Commercialista con l'attività agricola.

    Il quesito era posto da un iscritto che, con la medesima partita iva utilizzata per l’attività professionale, consistente in alcune consulenze aziendali, gestisce un bene patrimoniale di famiglia come titolare di un’attività agricola sotto forma di ditta individuale regolarmente iscritta alla Camera di Commercio con codice 01.26.00. 

    Attraverso lo svolgimento di tale attività, l’iscritto ha incrementato il proprio fatturato, dovendo negli anni acquisire qualifiche, certificati e autorizzazioni sanitarie necessarie e funzionali alla gestione della produzione e della relativa commercializzazione del prodotto finito. 

    Si chiede se l’iscritto rientri nella casistica di incompatibilità ex art. 4, del D.lgs. 139/2005 e, di conseguenza, se lo stesso debba richiedere il trasferimento dalla sezione A dell’albo all’elenco speciale per sopraggiunte cause di incompatibilità individuate nell'art. 4, co. 1, lett. c) del citato D.lgs. 139/2005.

    Professione Commercialista e attività agricola: quando è incompatibile

    Il CNDCEC, dopo aver premesso che con i pronto ordini esprime un semplice orientamento, evidenzia quanto segue.
    L’art. 4, co. 1, lett. c) del D.lgs. 139/2005 stabilisce che l’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è incompatibile, tra l’altro, con l’esercizio di attività di impresa commerciale, in nome proprio o altrui.
    Dalla descrizione della fattispecie risulta che il professionista, sotto la medesima partita IVA, gestisce un’attività agricola sotto forma di ditta individuale, regolarmente iscritta in CCIAA (codice ATECO 01.26.00) e che ha strutturato l’attività nel tempo, dotandosi di autorizzazioni e certificazioni sanitarie, con un incremento significativo del volume d’affari.
    L’esercizio di impresa agricola, disciplinato dall’art. 2135 c.c., è oggetto di specifica attenzione nelle Note interpretative del CNDCEC, dove si evidenzia che l’art. 1 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ha ulteriormente definito imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) il soggetto che, in possesso di conoscenze e
    competenze professionali adeguate, dedica alle attività agricole
    indicate dall’art. 2135 c.c. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava da tale attività almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro. L’esercizio di attività di impresa agricola è consentito laddove tale attività si configuri come mero godimento, ovvero meramente conservativa del fondo agricolo, come avviene per esempio nell’ipotesi in cui i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per poter contribuire alle spese di manutenzione e conservazione del fondo agricolo. 

    Vi è invece incompatibilità addove la vendita dei prodotti agricoli – per quantità e fatturato – configura non già il recupero delle spese di manutenzione
    e conservazione del fondo, ma attività di impresa

    Pertanto, non si ravvisa una condizione di incompatibilità qualora l’iscritto eserciti, in qualità di coltivatore diretto, l’attività di impresa agricola
    esclusivamente con funzioni di mero godimento o meramente conservativa del fondo agricolo, 
    mentre l’esercizio di attività d’impresa agricola è ritenuto incompatibile con l’esercizio dell’attività professionale laddove l’iscritto rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.).
    Infine si ricorda che la qualifica di I.A.P. è attribuita formalmente dalle Regioni, attraverso i loro uffici competenti o enti delegati, come i Servizi Territoriali dell'Agricoltura o le Province, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (es. tempo dedicato all’attività agricola e percentuale di reddito derivante dalla stessa). 

    La sussistenza della qualifica di I.A.P., se certificata da tali enti, determina senza dubbio l’insorgere di una condizione di incompatibilità ai sensi
    dell’art. 4, co. 1, lett. c), del D.lgs. 139/2005.

    In tal caso, la richiesta di trasferimento dalla sezione A dell’Albo all’elenco speciale appare fondata e l’Ordine potrà procedere con la relativa istruttoria, previa
    presentazione da parte dell’iscritto della domanda e della documentazione eventualmente necessaria.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Formazione professionale commercialisti: esonero per gli over 65 in arrivo

    Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio pubblica un commento alle novità in arrivo sulla formazione profesisonale dei Commercialisti, evidenzianto una tra le principali novità, l'esonero per i professionisti over 65.

    Regolamento formazione professionale commercialisti: esonero per gli over 65

    Le modifiche al regolamento della formazione professionale continua approvate il 30 luglio secondo il Presidente De Nuccio “puntano a semplificare, alleggerire e avvicinare le regole alle reali esigenze degli iscritti”. 

    Tra le novità più significative spicca l’esonero totale dall’obbligo formativo per i professionisti che abbiano compiuto 65 anni nel corso del triennio di riferimento.

    Come evidenzia il comunicato del CNDCEC la misura riguarda l’intero ammontare dei crediti richiesti, 90 nel triennio, e rappresenta un “riconoscimento concreto al valore di un’intera carriera spesa con dedizione nella professione”.

    Il testo sarà trasmesso al Ministero della Giustizia per il parere vincolante e, se approvato, entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

    Di rilievo anche la novità per i genitori di bambini tra uno e sei anni che potranno beneficiare di una riduzione di 45 crediti formativi nel triennio, da fruire a scelta tra madre e padre.

    Secondo De Nuccio si tratta di:  “Un passo avanti che dà forma normativa a ciò che per molti è una fatica quotidiana”.

    Il regolamento aggiornato inserisce inoltre la materia delle “pari opportunità” tra gli ambiti obbligatori di aggiornamento, in linea con i principi di inclusione e uguaglianza che, per il presidente della categoria “oggi più che mai devono orientare le professioni ordinistiche”.

    Rivisti infine anche i criteri per l’autorizzazione dei soggetti erogatori di formazione, con l’obiettivo di innalzare la qualità dell’offerta formativa.

    Secondo Liliana Smargiassi consigliera del Consiglio per materia: “Con queste modifiche rispondiamo a bisogni reali, spesso trascurati: da un lato il giusto riconoscimento a chi ha speso una vita nella professione, dall’altro il sostegno a chi si trova a bilanciare lavoro e genitorialità. L’introduzione della materia “pari opportunità” rappresenta inoltre un atto di coerenza con i valori fondanti della nostra categoria”.

    Si attende il nuovo testo di regolamento con ulteriori dettagli.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Iscrizione elenco esperti composizione negoziata: entro il 15 luglio

    Il CNDCEC ricorda i termini di iscrizione all'elenco esperti indipendenti per la composizione negoziata (Con l'Informativa n 84 del 29 maggio)

    In particolare, il Consiglio Nazionale ha pubblicato un avviso per la validazione delle domande presentate dai professionisti iscritti all’Albo per l’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata di cui all’art. 13, comma 3, d.lgs. 12
    gennaio 2019, n. 14.

    Si ricorda che, il termine fissato per la trasmissione dei dati per il popolamento annuale degli elenchi tenuti presso le Camere di Commercio da parte degli Ordini professionali è il 15 luglio 2025.

    Le domande degli iscritti potranno essere formulate utilizzando il modello allegato.
    Possibile scaricare insieme alla informativa anche il fac-simile per l'iscrizione elenco esperti indipendenti per la composizione negoziata da allegare al modello di domanda, che ciascun Ordine potrà utilizzare previa compilazione e personalizzazione da operarsi sulla base dell’organizzazione adottata per la gestione del sistema di protezione dei dati.

    Accedi qui al sito del CNDCEC per scaricare i documenti

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Concessioni balneari: il Decreto al vaglio del Consiglio di Stato

    ll decreto sugli indennizzi presentato, in estremis nella tarda serata del 31 marzo scorso, giorno di scadenza per la sua presentazione prevista dalla legge Salva-infrazioni, è ora presso il Consiglio di Stato per approvazione.

    Il decreto dovrebbe contenere regole per gli indennizzi e per le concessioni 2025, dopo la trattativa con l'Europa.

    Il 31 marzo una nota MIT specificava solamente "Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso alla presidenza del consiglio e al ministero dell’economia e delle finanze lo schema di decreto per la determinazione degli indennizzi relativi alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive, nonché per la rideterminazione degli importi unitari dei canoni, nel rispetto dei tempi promessi dal ministro Matteo Salvini"

    Ricordiamo che una nota precedente datata 11 marzo evidenziava che il diritto a un indennizzo è tra le novità più rilevanti del decreto legge salva-infrazioni: 'L’indennizzo dovrà essere calcolato sugli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione a cui va aggiunta l’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni"

    Occorre evidenziare che l'Europa ritiene che indennizzi troppo alti a carico dei subentranti possano di fatto disincentivare il passaggio delle concessioni balneari.

    I funzionari europei hanno sottolineato che non possono essere considerati valore aziendale, avviamento, spese relative a marchi e brevetti. 

    Per l'UE vanno esclusi beni diversi da quelli immateriali strettamente necessari per la fornitura del servizio e che risultano trasferiti al nuovo concessionario. 

    Inoltre, sono esclusi dal calcolo non solo le strutture abusive ma anche tutte le strutture fisse ad eccezione di quelle strettamente necessarie per fornire il servizio e di quelle di “difficile rimozione” acquisite dallo Stato che devono essere comunque menzionate nel bando di gara. 

    Una Nota ANCI del 27 giugno evidenzia: “Chiediamo al MIT di procedere con l’adozione del decreto annuale, per consentire ai Comuni di calcolare i canoni demaniali marittimi per l’anno 2025, che vanno pagati entro il 15 settembre” Lo ha dichiarato Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, vice presidente Anci e delegato a Demanio marittimo e porti.
    Inoltre lo stesso Silvetti ha commentato: “Come è noto, il decreto interministeriale MIT-MEF sugli indennizzi per le concessioni balneari interviene anche sugli importi unitari dei canoni per le concessioni, rilasciate ex novo o rinnovate, con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei. Si tratta di un sistema di calcolo molto complesso. Infatti l’aggiornamento dei canoni prevede un incremento lineare del 10% di tutti gli importi previsti dalla normativa precedente, ai quali vanno applicate le rivalutazioni Istat a partire dal 1999. I nuovi canoni si applicano a decorrere dal 1 aprile 2025; questo fa presumere che, per il primo trimestre di quest’anno, restino in vigore gli importi precedenti. A fronte di questa complessità chiediamo al MIT, non appena sarà concluso l’iter del decreto indennizzi, di fornire indicazioni ufficiali circa le misure unitarie dei canoni aggiornate per il 2025. Il gettito di questa entrata non va, neppure in minima parte, a beneficio dei Comuni, sui quali ricadono soltanto gli oneri dell’attività amministrativa richiesta”.

    In attesa di leggere il testo del Decreto Interministeriale riepiloghiamo i contenuti della norma sugli indennizzi evidenziando che l'indennizzo da corrispondere al concessionario uscente da parte del concessionario entrante, riconosce un ruolo centrale per i Commercialisti accolto con favore dal CNDCEC. 

    Leggi anche Concessioni balneari: gare obbligatorie entro 2027 con eccezioni

    Concessioni balneari: la perizia per l’indennizzo al concessionario uscente

    Il Presidente Elbano de Nuccio sulla norma sugli indennizzi commentava che: “a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante” il valore dell’indennizzo “è determinato con perizia rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”.

    La norma recita esattamente quanto segue: in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2025. 

    Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un’equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall’ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

    Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all’avvenuto pagamento dell’indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio.

    Si attende il testo del decreto attuativo MIT.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Elenco Certificatori TCF: regole e modello per le domande

    È stato approvato il regolamento del CNDCEC che istituisce l’elenco degli iscritti nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati alla certificazione del tax control framework, TCF

    L’iscrizione avviene a seguito di domanda e richiede il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall'art 2 del DM 12 novembre 2024 n. 212, oltre alla iscrizione all’albo da più di cinque anni.

    La domanda va inviata al CNDCEC con uno specifico modello approvato e deve contenere tutte le informazioni richieste dall’art. 4 del regolamento.

    Elenco Certificatori TFC: chi può iscriversi

    Nell’Elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti di durata minima di iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e i requisiti di onorabilità e professionalità di cui, rispettivamente, agli articoli 1, comma 2, e 2 del Decreto interministeriale. 

    Il CNDCEC approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.

    Il professionista che richiede l’iscrizione nell’Elenco inoltra al CNDCEC la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato con i relativi allegati, contenente:

    1. l’indicazione delle generalità, del codice fiscale e dell’Ordine territoriale, del numero e della data di iscrizione alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
    2. l’attestazione del requisito di professionalità di cui all’articolo 2, comma 3, del Decreto interministeriale;
    3. le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardanti i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto interministeriale;
    4. le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto interministeriale di cui ha formale conoscenza, ovvero la sussistenza di atti impositivi a suo carico, anche non definitivi, emessi dall’Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00;
    5. le dichiarazioni relative alla sussistenza delle cause di esonero totale o parziale dalla partecipazione ai percorsi formativi per il rilascio dell’attestazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto interministeriale, previste, rispettivamente, ai paragrafi 4 e 5 del Protocollo di intesa;
    6. la dichiarazione di impegno a comunicare senza indugio ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
    7. l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale effettuare le comunicazioni ai fini dell’iscrizione e del recapito telefonico.

    Attenzione al fatto che la documentazione comprovante lo svolgimento di incarichi e funzioni che danno diritto a beneficiare delle cause di esonero totale o parziale di cui al comma 2, lettera e) deve essere presentata, in copia, in allegato alla domanda di iscrizione, unitamente alla dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità all’originale delle copie allegate.

    La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, deve essere presentata, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata, al CNDCEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata:

    Il CNDCEC verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     Le verifiche  sono sottoposte alla valutazione della Commissione paritetica di valutazione di cui all’articolo 5 la quale rilascia un parere non vincolante sulla domanda di iscrizione.

    Elenco Certificatori TFC: come fare domanda

    Il procedimento di iscrizione, ai sensi dell'art 7 del regolamento di cui si tratta deve essere concluso entro novanta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, nei casi di cui al comma 4 e all’articolo 5, comma 7 dello stesso regolamento, entro centoventi giorni.

    Può essere richiesta, per una sola volta, l’integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa assegnando al richiedente un termine non inferiore a quindici giorni per l’invio della documentazione integrativa. 

    La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine per l’iscrizione, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta. 

    La mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta comporta rinuncia alla domanda di iscrizione nell’Elenco.

    Gli iscritti sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal momento in cui ne hanno conoscenza, al CNDCEC:

    1. il venir meno dei i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto interministeriale 
    2. l’avvio di procedimenti penali per taluno dei reati richiamati all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto interministeriale di cui abbiano avuto formale conoscenza,
    3. la notificazione di atti impositivi a loro carico, anche non definitivi, emessi dall’Amministrazione finanziaria, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.

    Le richieste e le comunicazioni sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Proroga adempimenti scaduti il 16 maggio al 30 maggio

    Con il Provvedimento n 225451 del 20 maggio, le Entrate dispongono che, data l’impossibilità da parte dei contribuenti di accedere alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate con conseguente indisponibilità dei servizi ad essa connessi dalle ore 10.04 alle ore 19.30 del 16 maggio 2025, si applica l’articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770. 

    Ricordiamo che a causa del blocco il Commercialisti avevano inviato una richiesta urgenti di proroga degli adempimenti in scadenza il 16 maggio con appunto applicazione del suddetto articolo.

    Ricordiamo che il blocco ha riguardato anche la Dichiarazioni Precompilate, in proposito leggi:  730 semplificato 2025: via alle modifiche dal 15 maggio.

    Successivamente, SOGEI con comunicato stampa confermava l'accaduto.

    Proroga adempimenti scaduti il 16 maggio al 30 maggio

    Le Entrate nel provvedimento non hanno indicato esplicitamente la data entro cui dovranno effettuarsi i pagamenti scaduti ma evidenziano che la pubblicazione del provvedimento sul sito ADE sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale e pertanto il termine entro cui pagare decorre dal giorno 20 maggio.

    Applicandosi l'art 1 del DL n 498/1961 che recita “qualora gli Uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale (non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria), i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’articolo 3” i pagamenti dovranno avvenire entro il giorno 30 maggio prossimo.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Commercialisti: cause di incompatibilità con impiego pubblico

    Con un Pronto Ordini del 16 maggio il CNDCEC replica al seguente quesito: si chiede se l’incarico di istruttore direttivo contabile e responsabile del servizio, funzionario con elevata qualificazione, aree programmazione e bilancio, contabilità, tributi, provveditorato ed economato di un Comune, conferito dal Sindaco ai sensi dell’art. 110, co. 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 mediante contratto di lavoro dipendente, di durata a tempo determinato non superiore al mandato elettorale, abbia o meno natura di pubblico impiego e quindi se soggiaccia alle regole sulla incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista, e se ad esso si applichino le eccezioni previste dall’art. 1, co. 56, della Legge 23.12.1996, n. 662, nel caso l’incarico sia svolto con contratto part-time non superiore al 50%.

    Istruttore direttivo contabile è incompatibile con la professione di Commercialista?

    Il CNDCEC  in riferimento alla fattispecie evidenziata ricorda che in tema di incompatibilità, l’ordinamento professionale vieta l’iscrizione nell’Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione (art. 4, co. 3, D.lgs. n. 139/2005).
    Si evidenzia che: 

    1. ai sensi dell’art. 110, co. 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il Sindaco può conferire incarichi di elevata specializzazione a tempo determinato, mediante contratto di lavoro dipendente;
    2. tali incarichi, ancorché temporanei e fiduciari, rientrano a pieno titolo nel novero del pubblico impiego, come confermato da consolidata giurisprudenza amministrativa e contabile (tra le più recenti Consiglio di Stato, sez. V, 09.09.2024, n. 7497; Cass., Sez. Lav., 04.04.2024, n. 12837);
    3. ai sensi dell’art. 53, co. 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, l’esercizio di attività libero-professionali da parte dei dipendenti pubblici è soggetto a specifici limiti e, in via generale, incompatibile con il pubblico impiego;
    4. l’art. 1, co. 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, introduce una deroga espressa, stabilendo la compatibilità dell’attività libero-professionale per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%;

    Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 324 del 3 novembre 2020, ha ribadito la legittimità della differenziazione normativa tra lavoro a tempo parziale superiore e inferiore al 50%, confermando che, in presenza di un part-time ≤50%, l’esercizio della libera professione può ritenersi compatibile, in assenza di conflitti di interesse e con rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore.

    L’incarico di istruttore direttivo contabile e responsabile del servizio, funzionario con elevata qualificazione nelle aree programmazione e bilancio, contabilità, tributi, provveditorato ed economato, conferito da un Comune ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000, mediante contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, assume quindi natura di pubblico impiego.

    In via generale, tale incarico risulta incompatibile con l’esercizio della professione di dottore commercialista ai sensi delle disposizioni sopra richiamate. 

    Tuttavia, qualora il contratto venga stipulato con un orario part-time non superiore al 50%, trova applicazione la deroga prevista dall’art. 1, comma 56, della Legge 662/1996, che consente l’esercizio della libera professione purché non sussistano situazioni di conflitto di interessi o interferenze tra attività professionale e funzioni svolte presso l’ente.

    Viena anche precisato che resta fermo l’obbligo di astenersi da incarichi o consulenze professionali che coinvolgano l’ente di appartenenza o che possano porsi in contrasto con i doveri di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

    Pertanto, l’incarico di cui trattasi è compatibile con l’esercizio della professione di dottore commercialista, limitatamente al caso in cui il contratto sia part-time fino al 50% e in assenza di specifiche situazioni di conflitto di interessi

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    Linee guida EFRAG all’implementazione dei principi ESRS: tradotte dal CNDCEC

    Con informativa n 33 il CNDCEC, consapevole dell’importanza che gli aspetti legati alla sostenibilità rivestiranno per il futuro della professione, ha ritenuto utile mettere a disposizione dei colleghi la traduzione delle linee guida non
    vincolanti, pubblicate da EFRAG, che accompagnano i Principi Europei di Rendicontazione di Sostenibilità (ESRS).

    Linee guida EFRAG all’implementazione dei principi ESRS: tradotte dal CNDCEC

    In particolare, il progetto, articolato in tre documenti distinti: 

    • IG 1 ‘La valutazione della rilevanza’, 
    • IG 2 ‘La catena del valore’ 
    • IG 3 ‘Elenco degli elementi d’informazione ESRS’, 

    si propone di chiarire gli aspetti più controversi legati all’attuazione degli ESRS, promuovendo la trasparenza e l’uniformità del reporting di sostenibilità e offrendo alle imprese e agli altri stakeholder un utile strumento di supporto nell’adempimento dei nuovi obblighi, con un focus sugli aspetti più rilevanti per l’attività aziendale.

    Il documento completo è scaricabile dal sito del CNDCEC.