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Commercialisti e AI: modifiche al codice deontologico e alle sanzioni
Il Consiglio Nazionale del Commercialisti ed esperti contabili, nella seduta del 20 novembre 2025, in considerazione delle previsioni contenute all’art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 relative alla disciplina dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, ha deliberato di apportare modifiche agli articoli 21 e 45 del codice deontologico.
Conseguentemente il Consiglio Nazionale ha deliberato anche le modifiche agli articoli 21 e 29 del Codice delle sanzioni. Scarica qui il nuovo codice delle sanzioni
Vediamo il dettaglio l'articolo 21 del codice deontologico diffuso con una informativa del CNDCEC datata 4 dicembre scorso
Codice sanzioni Commercialisti: articolo 21 esecuzione dell’incarico e AI
L'articolo 21 prevede che:
1. Il professionista svolge la propria attività a favore del cliente in libertà, autonomia e indipendenza.
2. Il professionista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato.
3. Il professionista deve tempestivamente illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi all’incarico affidatogli.
4. Il professionista deve informare tempestivamente il cliente in merito ai nuovi avvenimenti in grado di incidere sul mandato affidato.
5. Il professionista, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso.
6. Il professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell’incarico conferitogli. Egli deve, tuttavia, con prudenza, assumere le iniziative opportune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente.
7. Il professionista, nell’esecuzione dell’incarico conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico –professionale negli affari del cliente che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in relazione all’esercizio di specifiche funzioni professionali.
8. Nell’esecuzione dell’incarico il professionista può impiegare i sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per le attività strumentali e di supporto alla propria attività professionale, dovendo assicurare che l’esito della prestazione sia il risultato prevalente della propria attività intellettuale resa nel rispetto dei principi di competenza, diligenza, qualità, indipendenza e autonomia. È fatto divieto al professionista di utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale in modo tale che questi sostituiscano la propria attività intellettuale e la valutazione o interpretazione di fatti e delle norme oggetto dell’incarico professionale.
9. Il professionista, quando si avvale del contributo dei sistemi di intelligenza artificiale, se ne assume pienamente la responsabilità e il controllo e ha il dovere di:
a) verificare le fonti e la veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati;
b) accertarsi che i sistemi di intelligenza artificiale di cui si avvale siano dotati di adeguate misure di sicurezza e riservatezza e conformi alle normative in materia di protezione dei dati personali. In caso di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista, i doveri di competenza e di capacità adeguate di cui all’art. 8 del presente codice comportano per il professionista medesimo e per i suoi dipendenti e collaboratori la conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata. In nessun caso il ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi derivanti dal presente codice deontologico e dalle norme vigenti in materia.
10. In ogni caso, per assicurare e mantenere il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, il professionista deve comunicare al cliente e alla parte assistita le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell’erogazione della prestazione professionale, facendone menzione, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, anche nella eventuale documentazione prodotta. -
Verbale del Collegio Sindacale società non quotate: documento del CNDCEC
A seguito delle nuove norme di comportamento del Collegio Sindacale non quotate applicabili dal 1° gennaio 2025, il CNDCEC ha pubblicato il documento con aggiornamento del precedente datato 2021, intitolato “Verbali del Collegio sindacale di società non quotate” di oltre 200 pagine. Il documento, tra gli altri temi si sofferma sulla verbalizzazione puntuale, completa e coerente delle attività svolte come fattore imprescindibile del corretto adempimento dei doveri da parte del collegio sindacale.
Infatti, la verbalizzazione incompleta o troppo generica può costituire inadempimento ai propri doveri e rappresenta un fattore di rischio, anche in termini di responsabilità civile e penale.
Il documento in oggetto ha fornito un elenco di verbali per guidare il collegio sindacale di società non quotate nello svolgimento del proprio incarico.
Vediamo in sintesi l'obiettivo di questo documento dei Commercialisti.
Verbale del Collegio Sindacale società non quotate: il documento del CNDCEC
Il documento, reperibile sul sito del Consiglio nazionale, a cura della Commissione di studio “Aggiornamento e revisione dei principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate” è una rielaborazione approfondita del documento pubblicato nel 2021, resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate utilizzabili dal 1° gennaio scorso. Le novità normative che hanno inciso significativamente sull’attività di vigilanza e sui compiti del Collegio sindacale, oggi posto al centro dei flussi informativi con i restanti organi, contiene un ampio commento sul tema. Come precisa lo stesso documento, in riferimento alla Norma 2.1. delle Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate che esplicita la regola per cui il Collegio sindacale svolge le proprie attività in modo collegiale e ha piena autonomia nell’organizzazione del proprio funzionamento, si intende fornire ai professionisti indicazioni operative per la redazione dei verbali delle riunioni del Collegio sindacale, evidenziando gli aspetti e le attività di particolare importanza ai fini delle verifiche effettuate durante il mandato. Il comunicato del CNDCEC specifica che in considerazione della naturale diversità delle situazioni che possono verificarsi nell’ambito dell’attività svolta dal Collegio sindacale, gli schemi di verbale hanno valore meramente indicativo.
I componenti del Collegio sindacale dovranno pertanto valutare, di volta in volta, l’opportunità dell’eventuale relativo utilizzo.
Accertata tale opportunità, i contenuti degli schemi proposti dovranno essere necessariamente modificati e/o adattati e/o integrati, tenendo conto delle circostanze contingenti.
Ciò è valido anche per le note nelle quali vengono illustrati contenuti ulteriori o alternativi rispetto a quelli che caratterizzano, solitamente, i contesti esaminati.
I nuovi schemi operativi rappresentano mere tracce a supporto dell’attività dei sindaci e dovranno pertanto essere utilizzati in modo flessibile e appropriato in relazione ai casi specifici, non potendosi in questo documento rappresentare tutte le variegate situazioni che nella prassi professionale possono concretamente verificarsi.
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Visto di conformità ai Tributaristi negato anche dal Consiglio di Stato
Dopo la Sentenza n. 144 del 2024 della la Corte Costituzionale con cui venivano dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alla estensione del visto di conformità ai tributaristi, con Sentenza n 8662 del 17 novembre si esprime anche il Consiglio di Stato chiudendo definitivamente la partita.
Prima dei dettagli ricordiamo che l'Associazione Nazionale dei Tributaristi Lapet aveva sollevato motivi di incostituzionalità dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sul rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi.
Il Consiglio di Stato aveva sospeso il giudizio e rimandato alla Corte eventuali decisioni in merito allo stesso argomento.
Vediamo in dettaglio cosa hanno statuito il Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale.
Visto ai tributaristi: non fondata la questione di incostituzionalità
La Corte Costituzionale conferma la legittimità del perimetro dei professionisti abilitati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e Iva, e in particolare:
- gli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro» (lettera a)
- e i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria
Viene bloccata la richiesta di allargamento anche ai tributaristi sollevata dalla Associazione Lapet dei tributaristi che aveva portato il Consiglio di Stato dubbi sull’articolo 35, comma 3, del Dlgs 241/1997 rispetto agli articoli 3, 41 e 117, comma 1, della Costituzione.
La sentenza 144/2024 della Consulta conclude che:
"la scelta operata dal legislatore non è sproporzionata, in quanto una disciplina meno restrittiva, che consentisse il rilascio del visto di conformità a chiunque presti liberamente consulenza fiscale, non offrirebbe le medesime garanzie di attitudine, di affidabilità e di sottoposizione dei professionisti a controlli stringenti, che possono condurre alla sospensione o alla cessazione della loro attività".
Inoltre, dalle motivazioni si legge che:
"il rilevante interesse pubblico correlato al rilascio del visto di conformità, che non si risolve nella mera predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni o nella tenuta delle scritture e dei dati contabili, ma è diretto ad agevolare e rendere più efficiente l’esercizio dei poteri di controllo e di accertamento dell’amministrazione finanziaria, con assunzione della relativa responsabilità (si pensi, ad esempio, alla corretta determinazione degli oneri detraibili collegati al cosiddetto superbonus edilizio)".
Ad oggi, con Sentenza n 8962/2025 il Consiglio di Stato chiude la partita sul visto di conformità ai tributaristi, ribadendo che spetta solo per iscritti agli Ordini
L’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e Iva spetta in via esclusiva alle professioni ordinistiche e resta invece preclusa ai tributaristi.
La Sentenza 8962 del Consiglio di Stato pubblicata il 17 novembre, conferma la sentenza di primo grado del Tar Puglia, 1192/2022 e respinge l’appello della Lapet (tributaristi).
Il Consiglio di Stato ha escluso un’interpretazione estensiva della norma in materia di soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità, poichè "carattere tassativo dell’elencazione delle categorie abilitate al rilascio del visto di conformità" ai sensi del Dlgs 241/1997 e del Dpr 322/1998.
La sentenza 8962 richiama anche la precedente pronuncia della Corte costituzionale 144/2024 su indicata.
Inoltre, il Consiglio di Stato evidenzia che il diritto Ue consente limitazioni alla libera prestazione di servizi per esigenze di qualità e affidabilità della prestazione, di efficacia dei controlli fiscali e di contrasto all’evasione tributaria.
Esprime nuovamente soddisfazione il Predidente dei Commercialisti ed Esperti Contabili Elbano De Nuccio che ha affermato a commento della recente pronuncia, quanto segue:si tratta di una decisione che ribadisce il valore della nostra professione nel garantire affidabilità, controllo e correttezza nell’interlocuzione con l’amministrazione finanziaria.
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Clausola contrattuale AI: il CNDCEC pubblica un esempio
Il CNDCEC a seguito della entrata in vigore dell'art 13 della Legge n 132/2025 sull'Intelligenza artificiale, ha pubblicato a supporto dei professionisti un esempio di clausola contrattuale da inserire nella informativa che ciscuno può allegare al mandato di incarico.
Sul fac simile di informativa diffuso da Confprofessioni e ANF leggi anche: Informativa AI clienti dal 10 ottobre: fac simile per i professionisti.
Clausola contrattuale AI: il CNDCEC pubblica un esempio
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) in data 9 ottobre ha pubblicato un avviso con il quale informa della messa a disposizione della categoria un esempio di clausola contrattuale da inserire nei mandati professionali.
In particolare, l'esempio di clausola contrattuale è inserita nella terza guida della collana dedicata all’intelligenza artificiale, dal titolo “L’Aiuto Intelligente al Commercialista”, che sarà presentata nel corso del Congresso Nazionale della categoria, in programma a Genova dal 22 al 24 ottobre. Il documento rappresenta un ulteriore tassello del percorso intrapreso dal CNDCEC per accompagnare la categoria nella transizione digitale, coniugando innovazione tecnologica, tutela della qualità professionale e rispetto dei principi deontologici.
La clausola rappresenta uno strumento operativo concreto per consentire ai professionisti di adempiere agli obblighi normativi in modo chiaro e trasparente, nel pieno rispetto del rapporto fiduciario con i clienti.
Viene anche ricordato che l’articolo 13, comma 2, della Legge 132/2025 stabilisce infatti che “per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo” e con l'esempio proposto ai professionisti si vuole affrontare in modo organico tutti gli aspetti rilevanti dell’utilizzo dell’IA nell’attività professionale quali:
- finalità ausiliarie: l’utilizzo dell’IA è consentito esclusivamente per attività di supporto, quali ricerca documentale, redazione di bozze e predisposizione di contenuti non decisionali;
- responsabilità professionale: viene ribadito che le valutazioni critiche, le decisioni e la responsabilità rimangono esclusivamente in capo al professionista, che mantiene il controllo umano effettivo su tutte le attività;
- tutela dei dati personali: il trattamento dei dati avviene nel rispetto del GDPR, dell’AI Act europeo e della normativa nazionale, con esclusione di decisioni automatizzate;
- trasparenza: il professionista si impegna a fornire, su richiesta, informazioni dettagliate sugli strumenti utilizzati e sulle misure di sicurezza adottate;
- diritto di opposizione: il cliente può chiedere l’esclusione dell’utilizzo di strumenti di IA nell’ambito dell’incarico.
Consulta da qui il sito del Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili.
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Informativa AI clienti dal 10 ottobre: fac simile per i professionisti
Il documento messo a disposizione di Confprofessioni e ANF è una informativa dettagliata per i clienti di studio sull'utilizzo di AI da consegnare dal 10 ottobre, data di entrata in vigore della norma di riferimento, l'’art.13 della Legge n 132/2025.
Come evidenziato dalla stessa Associazione il documento è stato messo a punto da un gruppo di giuristi del Corso di Etica e Intelligenza Artificiale della Pontificia Università Antonianum, elaborato per ANF Associazione nazionale forense e Confprofessioni.
Leggi anche Legge IA in Gazzetta al 10.10 nuovi obblighi per i professionisti e l'approfondimento di L. Romano: Da domani i commercialisti devono confessare l'uso di IA
Informativa AI clienti: fac simile di Confprofesisoni per i professionisti
Il documento, come evidenaziato dal ANF, rappresenta un importante passo avanti nell’attuazione della nuova normativa e si configura come uno strumento pratico e immediato per tutti i professionisti tenuti a fornire l’informativa ai propri clienti.
Attenzione al fatto che il modulo è adatto a tutte le professioni cui si applica il decreto e può essere allegato alla lettera di incarico professionale, al consenso informato in ambito sanitario, o a qualsiasi contratto che preveda l’obbligo di comunicare in modo trasparente l’uso di tecnologie basate su AI .
In proposito il Presidente ANF ha specificato che: "L’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nel mondo delle professioni impone nuove responsabilità e un approccio consapevole. Questo primo modulo informativo rappresenta un passo concreto nella direzione della trasparenza e della tutela reciproca, valori che Confprofessioni promuove da sempre”.
Viene anche evidenziato che il gruppo di studio ha avviato la costituzione di un laboratorio permanente dedicato all’analisi del rapporto tra AI e professioni, con l’obiettivo di approfondire le implicazioni etiche, giuridiche e deontologiche e di promuovere garanzie concrete a tutela dei clienti, ma anche dei professionisti che utilizzano strumenti basati su Intelligenza Artificiale.
Scarica qui il fac simile che ciascun professionista può allegare alla lettere d'incarico.
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Formazione continua revisori: come candidarsi nel Comitato Didattico
Il MEF con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, informa della possibilità di partecipare al Comitato didattico in materia di formazione continua per i revisori legali dei conti, previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n 39/2010 .
In vista del rinnovo del Comitato, composto da un massimo di quindici esperti, che svolge un ruolo centrale nell’elaborazione del programma annuale di aggiornamento professionale dei revisori legali, si pubblicano le regole per partecipare alla call.
Formazione continua revisori: come candidarsi nel Comitato Didattico
Ricordiamo che il Comitato didattico è un organismo tecnico-consultivo istituito dal Ragioniere Generale dello Stato, che si rinnova ogni tre anni con apposita determina.
Funzioni principali dello stesso sono inerenti le seguenti attività:
- analisi e studio delle disposizioni normative sulla formazione dei revisori legali;
- proposte operative per l’attuazione dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 39/2010;
- elaborazione del programma annuale di formazione continua
per garantire il costante aggiornamento delle conoscenze teoriche e delle competenze professionali dei revisori iscritti al Registro della revisione legale.
Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno con partecipazione a titolo gratuito.
Come candidarsi
Possono presentare domanda di partecipazione, firmata digitalmente o in maniera autografa, i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea Magistrale in discipline giuridico-economiche o contabili;
- competenze specialistiche comprovate in materia di revisione legale, tecnica e deontologia professionale, principi contabili nazionali e internazionali, normativa societaria e commerciale, nonché nella rendicontazione di sostenibilità;
- esperienza professionale consolidata, in particolare come:
- responsabile o componente di team di revisione presso società dotate di strutture formative interne;
- docente universitario o relatore in istituti di ricerca nelle materie pertinenti;
- membro di ordini professionali con ruoli attivi in ambito formativo.
L’incarico ha una durata di tre anni e non comporta compensi.
Nella domanda occerre allegare un proprio cv in forma sintetica all’indirizzo:igf.ufficio15.rgs@mef.gov.it
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Errori del commercialista sulla dichiarazione: conseguenze
Con la Ordinanza n 22742/2025 la Cassazione ha statuito che è compito del contribuente verificare che il commercialista incaricato trasmetta correttamente in via telematica la dichiarazione dei redditi all’agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il ricorso dell’agenzia delle Entrate contro un contribuente per indebita compensazione orizzontale.
Errori del commercialista sulla dichiarazione: conseguenze
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22742/2025, è tornata a chiarire un principio fondamentale:
- il contribuente non è automaticamente sollevato dalle sanzioni tributarie se non dimostra di aver vigilato sull’operato del professionista incaricato.
Il ricorso prende le mosse da un contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e un contribuente, a seguito di un avviso di recupero per indebita compensazione orizzontale.
Quest’ultima sarebbe stata eseguita non direttamente dal contribuente, ma da un soggetto incaricato esclusivamente per l’impugnazione di una cartella esattoriale.
Il nodo da sciogliere è se può il contribuente essere sanzionato per un comportamento scorretto commesso da un professionista, se lui stesso non ha materialmente partecipato all’illecito.
In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente, annullando le sanzioni per assenza dell’elemento soggettivo.
Anche in appello, la Corte tributaria di secondo grado ha confermato la decisione, ritenendo che il contribuente fosse estraneo all’operazione contestata e che la responsabilità sanzionatoria non potesse essergli imputata.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di secondo grado, sollevando una questione giuridica centrale: a chi spetta l’onere della prova dell’assenza di colpa, quando un adempimento fiscale viene demandato a un consulente esterno?
Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe mal interpretato l’art. 5 del D.Lgs. 472/1997, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., che regola appunto l’onere della prova.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte tributaria regionale in diversa composizione.
La Cassazione afferma che il contribuente non può limitarsi a dichiararsi estraneo ai fatti, deve dimostrare di aver vigilato diligentemente sull’operato del professionista, anche se la condotta di quest’ultimo non è penalmente rilevante.
La Corte richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui:
- la responsabilità per le violazioni tributarie presuppone colpevolezza, anche sotto forma di negligenza,
- la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente.
La sola denuncia del professionista non basta a escludere la colpa, se non è accompagnata da elementi che dimostrino di aver esercitato un controllo effettivo sull’operato del consulente.
Questa ordinanza rafforza un principio essenziale:
- la delega a un professionista non esonera il delegante da responsabilità, salvo che venga provata l’assenza di colpa.
Va però evidenziato che, benchè se il commercialista sbaglia paga il cliente in prima battuta, si può invocare la responsabilità contrattuale.
Il commercialista è comunque responsabile del suo operato, in base al generale principio della responsabilità contrattuale.
Il contribuente costretto a pagare l'Erario potrà poi legittimamente rifarsi sul professionista davanti al Tribunale, chiedendo il rimborso del danno subito.
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Azienda avviata e ceduta: c’è incompatibilità con la professione di Commercialista?
Con il pronto ordini n 80 il CNDCEC si è espresso con un nuovo orientamento sulla incompatibilità per un Iscritto che concede in affitto a terzi l’azienda detenuta.
Con il quesito pervenuto si chiede se l’avvio, da parte di un dottore commercialista, di un’attività commerciale in qualità di titolare diretto (ad esempio, un esercizio di vendita al dettaglio e/o un’attività di somministrazione di alimenti e bevande), successivamente concessa in affitto a terzi (unica azienda detenuta) a pochi giorni dall’avvio, possa configurarsi come situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione, considerato che in tal modo verrebbe meno – di fatto – la qualificazione soggettiva di imprenditore commerciale.Vediamo il commento del CNDCEC.
Incompatibilità – Iscritto che concede in affitto a terzi l’azienda detenuta
Viene premess che ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. a), del D.lgs. 139/2005, l’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente né abituale, dell’attività di impresa in nome proprio o altrui e per proprio conto. Il medesimo articolo, al secondo comma, prevede che l'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, sia diretta alla gestione patrimoniale o ad attività di mero godimento o conservative.
La norma è chiaramente volta a preservare l’indipendenza, l’autonomia e l’imparzialità del professionista, evitando che l’esercizio di attività imprenditoriali – per loro natura soggette a logiche di profitto e concorrenza – possa compromettere l’obiettività nell’esercizio della funzione professionale.
Nel caso di specie, si rileva come l’iscritto, pur avendo inizialmente assunto la veste di imprenditore commerciale, abbia successivamente e tempestivamente proceduto alla stipula di un contratto di affitto d’azienda, trasferendo a terzi il godimento del complesso aziendale e rinunciando, di fatto, alla gestione diretta dell’attività d’impresa.L’affitto d’azienda, come noto, configura un contratto con effetti obbligatori e di natura continuativa, mediante il quale il locatore (in questo caso, il professionista) si spoglia dell’esercizio dell’attività imprenditoriale in favore dell’affittuario, il quale assume in via esclusiva la conduzione dell’impresa.
Dunque, in via di principio il professionista che si limiti a concedere in affitto la propria azienda, senza ingerenza nella gestione né partecipazione agli utili dell’attività esercitata dall’affittuario, non riveste più la qualifica soggettiva di imprenditore, in quanto difetta il requisito dell’esercizio effettivo dell’attività economica organizzata ai fini della produzione o scambio di beni o servizi, ai sensi dell’art. 2082 c.c.
La sola titolarità giuridica dell’azienda non appare sufficiente a integrare una causa di incompatibilità, qualora l’iscritto si astenga da qualsiasi attività gestionale o decisionale e mantenga un ruolo meramente passivo rispetto all’attività d’impresa.
A favore di tale conclusione depongono le Note interpretative CNDCEC, che escludono l’incompatibilità qualora l’impresa sia diretta alla gestione
patrimoniale immobiliare e mobiliare di mero godimento o conservativa.
Ne deriva che, nel caso in esame, non sembra configurarsi alcuna causa di incompatibilità, a condizione che:
- i) l’affitto d’azienda sia effettivo e non simulato;
- ii) il professionista si astenga da qualsiasi ingerenza nella gestione dell’azienda affidata a terzi.
Tale conclusione è coerente con l’interpretazione sistematica del disposto normativo e con le citate Note interpretative, che, pur ribadendo l’incompatibilità con l’attività di impresa commerciale, impongono di valutare la concreta sussistenza di un effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale e non la mera titolarità formale dell’azienda
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Elenco Certificatori TCF: regole e modello per le domande
È stato approvato il regolamento del CNDCEC che istituisce l’elenco degli iscritti nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati alla certificazione del tax control framework, TCF
L’iscrizione avviene a seguito di domanda e richiede il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall'art 2 del DM 12 novembre 2024 n. 212, oltre alla iscrizione all’albo da più di cinque anni.
La domanda va inviata al CNDCEC con uno specifico modello approvato e deve contenere tutte le informazioni richieste dall’art. 4 del regolamento.
Elenco Certificatori TFC: chi può iscriversi
Nell’Elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti di durata minima di iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e i requisiti di onorabilità e professionalità di cui, rispettivamente, agli articoli 1, comma 2, e 2 del Decreto interministeriale.
Il CNDCEC approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.
Il professionista che richiede l’iscrizione nell’Elenco inoltra al CNDCEC la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato con i relativi allegati, contenente:
- l’indicazione delle generalità, del codice fiscale e dell’Ordine territoriale, del numero e della data di iscrizione alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- l’attestazione del requisito di professionalità di cui all’articolo 2, comma 3, del Decreto interministeriale;
- le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardanti i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto interministeriale;
- le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto interministeriale di cui ha formale conoscenza, ovvero la sussistenza di atti impositivi a suo carico, anche non definitivi, emessi dall’Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00;
- le dichiarazioni relative alla sussistenza delle cause di esonero totale o parziale dalla partecipazione ai percorsi formativi per il rilascio dell’attestazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto interministeriale, previste, rispettivamente, ai paragrafi 4 e 5 del Protocollo di intesa;
- la dichiarazione di impegno a comunicare senza indugio ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
- l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale effettuare le comunicazioni ai fini dell’iscrizione e del recapito telefonico.
Attenzione al fatto che la documentazione comprovante lo svolgimento di incarichi e funzioni che danno diritto a beneficiare delle cause di esonero totale o parziale di cui al comma 2, lettera e) deve essere presentata, in copia, in allegato alla domanda di iscrizione, unitamente alla dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità all’originale delle copie allegate.
La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, deve essere presentata, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata, al CNDCEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata:
Il CNDCEC verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le verifiche sono sottoposte alla valutazione della Commissione paritetica di valutazione di cui all’articolo 5 la quale rilascia un parere non vincolante sulla domanda di iscrizione.
Elenco Certificatori TFC: come fare domanda
Il procedimento di iscrizione, ai sensi dell'art 7 del regolamento di cui si tratta deve essere concluso entro novanta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, nei casi di cui al comma 4 e all’articolo 5, comma 7 dello stesso regolamento, entro centoventi giorni.
Può essere richiesta, per una sola volta, l’integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa assegnando al richiedente un termine non inferiore a quindici giorni per l’invio della documentazione integrativa.
La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine per l’iscrizione, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
La mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta comporta rinuncia alla domanda di iscrizione nell’Elenco.
Gli iscritti sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal momento in cui ne hanno conoscenza, al CNDCEC:
- il venir meno dei i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto interministeriale
- l’avvio di procedimenti penali per taluno dei reati richiamati all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto interministeriale di cui abbiano avuto formale conoscenza,
- la notificazione di atti impositivi a loro carico, anche non definitivi, emessi dall’Amministrazione finanziaria, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.
Le richieste e le comunicazioni sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata.
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Elenco esperti composizione negoziata: escluso chi non esercita
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili con il Pronto Ordini n 35/3025 replica a dubbi sulla iscrizione nell'elenco esperti indipendenti della composizione negoziata. Il caso specifico riguarda un soggetto che non esercita la professione.
Viene chiarito che, pur essendo prevista la possibilità di iscriversi in un elenco speciale per coloro che non possono esercitare la professione, considerato che l’iscrizione all’elenco degli esperti di cui si tratta è finalizzato alla nomina di un professionista indipendente che la eserciti, ne connsegue che deve escludersi la possibilità di accogliere la richiesta di iscrizione di un professionista inserito tra i non esercenti.
Vediamo maggiori dettagli dei quesiti e della replica del CNDCEC.
Elenco esperti composizione negoziata: escluso chi non esecita
La procedura di iscrizione nell'elenco di cui al DL n 118 del 24.08.2021, convertito con modificazion prevede che hanno diritto ad essere iscritti all'elenco regionale degli esperti indipendenti i soggetti che:
- "a) iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d' impresa".
A tale proposito veniva domandato se:
- "un soggetto iscritto all'albo, ma "non esercente", deve inviare la richiesta di iscrizione nell'elenco regionale degli esperti indipendenti all'Ordine competente per territorio o alla CCIAA competente per territorio,
- le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa devono essere concluse o possono essere valutate anche quelle in itinere".
Premettendo che l'iscrizione all'elenco degli esperti della composizione negoziata è disciplinata dall'art 13 comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con riguardo ai requisiti di cui devono essere in possesso i professionisti ordinistici viene precisato che:
- in base alle disposizioni di cui all'art 34 comma 8, del d.lgs. n. 139/2005, recante l'Ordinamento della professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile, l'iscrizione nell'elenco speciale è riservato a coloro che non possono esercitare la professione. Per costante orientamento del Consiglio Nazionale si ritiene che l'iscrizione nell'elenco speciale debba essere consentita a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dall'art 36 dell'Ordinamento professionale ai fini dell'iscrizione nell'Albo, versino in una delle situazioni di incompatibilità elencate nell'art 4 dello stesso Ordinamento professionale. Ciò posto, considerato che l'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti della composizione negoziata appare finalizzata a consentire la nomina di un esperto indipendente tra professionisti che esercitano la professione nel momento in cui verranno nominati, al primo quesito si replica negativamente,
- le Linee di indirizzo del Ministero della giustizia, diffuse con la circolare del 29 dicembre 2021 prevedono espressamente che il professionista possieda le conoscenze e la preparazione necessaria per garantire che le trattative, una volta avviate, siano finalizzate alla soluzione della crisi di impresa. Da tale assunto il Ministero fa discendere la prescrizione in base alla quale, nel valutare la domanda presentata dall'iscritto l'Ordine sia tenuto a verificare l'effettivo possesso delle precedenti esperienze e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti. In conclusione, visto quanto previsto dall'art 13 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ossia che l'iscritto documenti di aver maturato le esperienze precedentemente alla presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco, si reputa che si debba trattare di incarichi conclusi al momento della presentazione della domanda.