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    Locazione breve e attività di commercialista: cause di incompatibilità

    Con il pronto ordini n 25/2024 il CNDCEC si pronuncia in merito alle locazioni brevi a livello imprenditoriale.

    Con il quesito formulato lo scorso 26 febbraio, l’Ordine chiedeva di sapere come debba essere inquadrata, ai fini della incompatibilità con l’attività di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, la presunzione di svolgimento di attività imprenditoriale al superamento della destinazione alla locazione breve, per ciascun periodo di imposta, di più di quattro appartamenti.  

    I dettagli nella risposta del consiglio nazionale.

    Locazione breve immobili e professioni di commercialista: cause di incompatibilità

    Il CNDCEC in riferimento alla fattispecie evidenziata, fornisce alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto. 

    Viene ricordato che l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti.

    Di conseguenza l’attività di locazione breve di più di quattro appartamenti può assumere rilievo ai fini dell’incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la stessa configuri attività di impresa.  

    Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”. 

    Al riguardo, come già osservato dall’Ordine richiedente, si evidenzia che l’art. 1, co. 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) riconosce il regime fiscale della c.d. locazione breve esclusivamente nel caso in cui il contribuente destini a tale finalità non più di quattro appartamenti nel periodo d’imposta. 

    Nel caso in cui tale limite venga superato, l’attività esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile, anche quando svolta per il tramite di intermediari

    Ne discende che, salvo l’eventuale superamento della presunzione di svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale, la stessa debba ritenersi incompatibile con lo svolgimento dell’attività di Dottore Commercialista e/o di Esperto Contabile.                                                      

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    Nuovo Codice sanzioni Commercialisti: in vigore dal 18.04

    Il nuovo regolamento con il codice delle sanzioni disciplinari dei Commercialisti, datato 17 aprile 2024, pubblicato dal CNDCEC, si applica in sede di procedimento disciplinare per la determinazione delle sanzioni disciplinari irrogabili agli iscritti in caso di violazione dei principi, degli obblighi e dei divieti stabiliti dal Codice Deontologico della Professione. Le norme si applicano altresì, in quanto compatibili, agli iscritti nell’elenco speciale dei non esercenti, di cui all’articolo 34 del decreto n. 139 del 2005 e ai tirocinanti.

    Il codice consta di 29 articoli e all'art 4 reca Natura e tipologia delle sanzioni disciplinari e agli articoli seguenti vengono dettagliate.

    Codice sanzioni Commercialisti 2024: censura, sospensione, raziazione

    L'articolo 4 prevede che le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dalla medesima. 

    A tal fine devono valutarsi la gravità del fatto, l’eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione.

    Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista, nonché l’eventuale danno provocato.

    Nel caso di violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto è comminata la sanzione prevista per la violazione più grave, sulla quale può essere applicata l'aggravante di cui alla lett. a) dell'articolo 8.

    Le sanzioni previste dal codice delle disciplinari sono:

    • a) la censura;
    • b) la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni; 
    • c) la radiazione dall’Albo. 

    Agli articoli 5,6,7vengono dettagliate.

    Censura.

    La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo, essa si applica per le infrazioni di non particolare gravità quando il grado di responsabilità e l’assenza di precedenti dell’iscritto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione. 

    Qualora la sanzione disciplinare della censura risulti comunque sproporzionata rispetto alla tenuità della violazione o al contesto soggettivo e oggettivo in cui si è svolto il fatto, è legittima l’eventuale decisione di archiviazione immediata da parte dell’organo giudicante. 

    L’archiviazione immediata deve essere motivata e accompagnata dalla verbalizzazione di un richiamo all’interessato non avente natura di sanzione disciplinare e avrà valore di precedente nella valutazione futura di eventuali violazioni della stessa natura da parte degli iscritti. 

    Sospensione dall’esercizio professionale.

    La sospensione dall’esercizio professionale consiste nell’inibizione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo non superiore a due anni. 

    La sospensione per un periodo non superiore a un anno si applica per le violazioni consistenti in comportamenti gravi commessi con colpa ovvero con dolo e senza che sussistano le condizioni di cui al successivo comma 3.

    La sospensione per un periodo superiore ad un anno e fino ad un massimo di due anni si applica per le infrazioni di particolare gravità commesse con dolo o colpa grave e che comportino anche un significativo danno a terzi e all’immagine della professione. 

    Radiazione dall’Albo o dall’elenco speciale.

    La radiazione dall'Albo o dall’elenco, consiste nell’esclusione dall’Albo o dall’elenco speciale e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro Albo o elenco speciale su tutto il territorio nazionale. 

    La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendano incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’Albo o nell’elenco speciale. 

    Il radiato dall’Albo o dall’elenco speciale può essere riammesso nei termini e condizioni previste dall’articolo 57 del decreto n. 139 del 2005.

    Attenzione al fatto che l'art 10 precisa che il provvedimento disciplinare con il quale è irrogata la sanzione disciplinare deve essere motivato ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore.

    Devono essere sempre considerate le circostanze attenuanti o aggravanti, se sussistenti, e di esse deve essere fornita ragione nella motivazione del provvedimento disciplinare con il quale le sanzioni disciplinari sono irrogate.

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    Limitazione Responsabilità Sindaci: prima approvazione in Commissione Giustizia

    Il 9 aprile la Commissione Giustizia della Camera ha approvato in sede referente, il Disegno di legge (A.C. 1276) con modifiche all’art. 2407 c.c. sulla responsabilità civile dei sindaci di spa e delle srl.

    Secondo quanto riporta un'Ansa di ieri "con l'approvazione in Commissione del disegno di legge che ridefinisce i limiti della responsabilità civile dei componenti dei collegi sindacali, si compie un primo, importante passo per rendere più equilibrata e più chiara la normativa, evitando penalizzazioni spropositate ed evidenti storture".
    Lo ha dichiarato la capogruppo Carolina Varchi che conclude affermando: "mi auguro che il disegno di legge possa essere discusso e approvato in Parlamento in tempi celeri".

    Responsabilità collegio sindacale: le modifiche in arrivo

    L'art 2407 del codice civile, in merito alla responsabilità dei Sindaci recita attualmente che: "I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica

    All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395"

    Con la proposta di legge dell'Onorevole Marta Schiavone AC 1276 si prevederebbe di sostituire l'attuale formulazione dell'articolo 2407 del codice civile, dal seguente: 

    «Art. 2407. – (Responsabilità) – I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso. All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno ».

    Attenzione al fatto che la limitazione che si vorrebbe introdurre consiste nella fissazione di un tetto massimo della responsabilità, parametrato all'importo dei compensi percepiti per l’incarico, secondo un metodo già sperimentato in diversi Paesi europei.

    Il presidente ei Commercialisti, Elbano de Nuccio, sul tema aveva evidenziato si tratta di un altro passo estremamente significativo sulla strada che potrebbe portare ad un risultato molto importante per la professione.

    Lo stesso De Nuccio concludeva dicendo che la perimetrazione della responsabilità civile dei componenti dell'organo di controllo è un obiettivo per il quale il Consiglio Nazionale si è sempre battuto.

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    Professione abusiva di Commercialista: la Cassazione evidenzia le attività riservate

    La Cassazione con l'Ordinanza n 3495 del 7 febbraio ha enunciato un principio rilevante contro l'abusivismo della professione di Dottore Commercialista.

    A sottolinearlo il CNDCEC con un comunicato stampa dell'8 febbraio con cui il presidente De Nuccio ha affermato:

    “Una ordinanza molto importante, che fa chiarezza sulla giurisprudenza relativa alle attività riservate alle professioni ordinistiche ed è molto esplicita su talune forme di esercizio abusivo della professione”.

    Il caso era quello di una srl che svolgeva attività tipiche della professione dei commercialisti per conto di un cliente in forza di un contratto, vediamo i dettagli.

    Professione abusiva di Commercialista: importante pronuncia della Cassazione

    Con l’Ordinanza n.3495/2024 la Cassazione ha replicato in una vicenda tra una snc ed una srl ai fini dell'annullamento di un contratto da queste stipulato, avente ad oggetto determinare attività che appunto secondo la Cassazione sono riservate a dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.

    Una Srl svolgeva per contratto le seguenti attività:

    • compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali,
    • tenuta della contabilità, 
    • elaborazione delle buste paga, 
    • presentazione di istanze di annullamento in autotutela in campo fiscale, 
    • pagamento di imposte, 
    • elaborazione di studi di settore, 
    • disbrigo di pratiche presso la CCIA, 
    • cura dei rapporti previdenziali. 

    Secondo la Cassazione appunto, come anche evidenzia il comunicato stampa del CNDCEC a voce del presidente De Nuccio, si tratta di attività “riservate” ai dottori commercialisti, agli esperti contabili e ai consulenti del lavoro

    Per questo motivo la Cassazione ha sancito la nullità del contratto tra la Srl e l’azienda assistita una snc, dal momento che le suddette attività sono state evidentemente svolte da soggetti non iscritti in Albi professionali.

    La sentenza della Cassazione, secondo le parole dei Commercialisti rafforza la convinzione che le attività degli iscritti in Ordini professionali non debbano essere in alcun modo equiparate a quelle di iscritti ad Associazioni professionali.

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    Visto di conformità ai tributaristi: secondo il Consiglio di Stato esclusione infondata

    Con ordinanza n 995 del 31 gennaio il Consiglio di stato si è espresso sulla questione del visto di conformità ai tributaristi.

    Sarebbero rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'Associazione Nazionale Tributaristi Lapet rispetto alle previsioni che limitano l’apposizione del visto di conformità ai tributaristi.

    La causa è stata azionata dall'Associazione dei tributaristi e da una professionista che si era vista negare dall’Agenzia delle Entrate l’abilitazione al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e Iva dalla stessa inviate.

    Visto di conformità ai tributaristi: il parere del Consiglio di Stato

    L'ordinanza n 995/2024 dopo una ampia trattazione conclude come segue: "nella misura in cui per quanto finora esposto non appaiono apprezzabili effettive ragioni per impedire a professionisti abilitati all’invio delle dichiarazioni dei redditi all’amministrazione finanziaria l’ulteriore attività consistente nel rilasciare a favore di quest’ultima l’attestazione necessaria a semplificarne l’attività di controllo, si profila una discriminazione in danno della categoria professionale pregiudizievole per il loro diritto di matrice sovranazionale alla libera prestazione dei loro servizi, non necessaria perché sfornita di un sottostante motivo imperativo di interesse generale e sproporzionata perché eccedente gli obiettivi di tutela dell’interesse fiscale dello Stato".

    Ciò concluso, lo stesso Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio (ai sensi del sopra citato art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) nelle more della definizione dell’incidente di costituzionalità in relazione alle questioni delibate e riferite all’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella parte in cui individua i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità nell’elenco di professionisti contenuto nelle sole lett. a) e b) del comma 3 dell’art. 3, del DPR del 22 luglio 1998, n. 322, e non anche negli altri soggetti indicati dallo stesso comma 3 e, in particolare, in quelli di cui alla lett. e), tra cui rientrano i ricorrenti.

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    Gestori crisi d’impresa: pagamento contributo iscrizione entro il 31.01

    Con informativa del 18 gennaio il CNDCEC ricorda che il 31 gennaio scade il versamento del contributo annuo pari a 50 euro ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza (art. 356 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; art. 8 decreto del Ministero della giustizia 3 marzo 2022, n. 75).

    Le istruzioni del Ministero della Giustizia.

    Albo Gestori crisi d'impresa: contributo annuo in scadenza il 31.01

    L’art. 8, comma 2, del decreto del Ministero della giustizia 3 marzo 2022, n. 75 stabilisce che: “Per il mantenimento dell'albo è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro cinquanta. Il contributo è dovuto dall'anno successivo a quello dell'iscrizione” 

    Il successivo comma 4 del menzionato art. 8, prevede che tale contributo debba essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno e l'attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo PEC.

    Per procedere, secondo le istruzioni del ministero della Giustizia, occorre accedere:

    Lo stesso Ministero aggiunge che, effettuato il versamento tramite PagoPA o, in alternativa, caricata (upload), sempre in area riservata, diversa ricevuta di pagamento, l’invio della ricevuta a mezzo PEC non è necessaria.

    Al fine di evitare di incorrere in provvedimenti di sospensione dal menzionato albo, si ricorda che il termine per effettuare il versamento di 50 euro per il mantenimento dell’iscrizione all’albo ex art. 356 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 è fissato al 31 gennaio 2024

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    Formazione continua Commercialisti: chiarimenti su crediti e-learning

    Il CNDCEC con il pronto ordini n 14790 del 29 dicembre 2023, in merito al Nuovo Regolamento della Formazione continua dei Commercialisti in vigore dal 1.10.2023, a seguito di richiesta di chiarimenti specifica che: "Si conferma che il vigente Regolamento, ai fini del conseguimento dei crediti formativi, non prevede per gli eventi e-learning la somministrazione dei test di verifica della presenza e che la disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023; a ciò consegue che il riconoscimento dei cfp per la partecipazione agli eventi a distanza erogati nel corso di quest’anno è basato esclusivamente sui tempi di fruizione dell’evento, quale informazione risultante dal tracciato dalle piattaforme utilizzate.  

    In relazione agli eventi formativi a distanza svoltisi anteriormente all’approvazione del vigente Regolamento, non dovendo tenere conto del risultato dei test somministrati per la verifica della presenza, si invita l’Ordine a voler caricare sul portale CNDCEC, per ciascun evento, il file dei partecipanti aggiornato con l’indicazione di tutti i fruitori dell’evento e predisposto sulla base degli accessi e dei tempi di fruizione registrati dalla piattaforma utilizzata"

    Nuovo regolamento formazione continua commercialisti

    Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 30 settembre il Nuovo Regolamento per la formazione continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

    In particolare, il 12 luglio 2023 il Ministro della Giustizia, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, ha espresso il parere positivo per l’approvazione del Regolamento per la formazione professionale continua adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 maggio 2023. 

    Il nuovo regolamento è in vigore dal 1 ottobre e tra le novità di rilievo ne spiccano due:

    • il fatto che l'obbligo formativo decorre dal primo giorno del mese successivo all'iscrizione nell’albo e non più dall'anno successivo;
    • l'eliminazione del minimo dei 20 crediti annuali.

    Vediamo le altre modifiche.

    Regolamento formazione continua commercialisti: le novità dal 1.10.2023

    Con Informativa n. 119 datata 27 settembre il CNDCEC anticipava la pubblicazione del Nuovo regolamento per la formazione dei Commercialisti specificando le principali novità sui seguenti aspetti:

    1. eliminazione della differenza fra gli eventi di “formazione” ed eventi di «aggiornamento».
      La modifica introdotta non annulla le differenze esistenti tra le diverse iniziative formative, bensì rimodula il sistema di attribuzione dei crediti formativi, che per effetto delle previsioni del nuovo Regolamento matureranno esclusivamente in relazione alle ore di effettiva partecipazione ai corsi. L’eliminazione della differenza tra eventi di “formazione” e quelli di “aggiornamento”, inoltre, ha imposto la riformulazione dell’art. 7 volto a disciplinare il regime di equipollenza tra la formazione dei Commercialisti e quella posta in capo ai gestori della crisi degli OCC. Poiché il sistema di equipollenza richiamava gli eventi “di formazione” è stato ora specificato che l’equipollenza continuerà a trovare riconoscimento in presenza di corsi di almeno 12 ore, che abbiamo ad oggetto le materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore; 
    2. eliminazione dei test di verifica della presenza per gli eventi e-learning sincroni e asincroni.
      Per effetto di tale modifica i crediti formativi saranno conseguiti in relazione ai tempi di fruizione dell’evento tracciati dalle piattaforme utilizzate da tutti i soggetti formatori. Tale regola subisce eccezioni solo in presenza degli eventi formativi per i quali specifiche normative di settore prevedono il superamento di test di apprendimento. Per questi corsi i crediti formativi sono conseguiti solo se il test di verifica di apprendimento è superato con successo. Conseguentemente all’eliminazione dei test di verifica di presenza è stata eliminata anche la disposizione che prevedeva che il Consiglio Nazionale dovesse valutare preventivamente le piattaforme e-learning utilizzate dagli Ordini; 
    3. maturazione dei crediti formativi.
      All’art. 4 del nuovo Regolamento è stato precisato che gli iscritti maturano i crediti formativi in relazione all’effettiva durata di partecipazione agli eventi formativi, secondo il criterio 1ora (o frazione di ora superiore a 30 minuti) = 1 CFP; 
    4. decorrenza dell’obbligo formativo. Nel nuovo Regolamento è previsto che per i nuovi iscritti nell’albo, per coloro che si trasferiscono dall’elenco speciale all’albo e per coloro che cessano la condizione di non esercente, l'obbligo formativo decorre dal primo giorno del mese successivo all'iscrizione nell’albo e non più dall'anno successivo. Per effetto delle disposizioni transitorie tale modifica sarà efficace a partire dal 1° gennaio 2024; 
    5. riformulazione dell’obbligo formativo ed eliminazione del minimo di 20 crediti formativi annuali.
      La nuova formulazione dell’art. 5 prevede che l’obbligo formativo è assolto con il conseguimento di 90 CFP nel triennio, senza alcun limite annuale. Conseguentemente sono state eliminate tutte le disposizioni, contenute negli articoli 5 e 6, che consentivano la riportabilità dei crediti formativi da un anno all’altro dello stesso triennio. La riportabilità dei crediti formativi da un triennio ad un altro nel nuovo Regolamento è prevista esclusivamente per i crediti conseguiti attraverso i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, sempre che l’iscritto abbia terminato con profitto il corso di alta formazione. L’eliminazione del minimo annuale dei 20 CFP ha ridotto anche gli adempimenti degli Ordini che non dovranno più procedere con le verifiche annuali; 
    6. modifica dei termini per la presentazione delle richieste di accreditamento.
      Tutte le richieste di accreditamento degli eventi formativi organizzati dagli Ordini, dalle SAF o dai Soggetti autorizzati, dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’evento; 
    7. formazione gratuita erogata dagli Ordini.
      Per gli Ordini territoriali che hanno fino a 200 iscritti è stata ridotta la quantità di formazione gratuita da erogare. Si è passati dalle attuali 30 ore annuali a 15 ore annuali; 
    8. riformulazione della procedura di accreditamento degli eventi dei Soggetti autorizzati e modifiche al sistema di contribuzione dei soggetti autorizzati.
      Il nuovo Regolamento FPC prevede che l’istruttoria per l’accreditamento degli eventi realizzati dai Soggetti autorizzati sia svolta direttamente dal Consiglio Nazionale e che per ciascun evento formativo chiesto in accreditamento, i Soggetti autorizzati versino al Consiglio Nazionale i seguenti contributi: 
      • a) per gli eventi a pagamento: euro 5,00 a partecipante iscritto nell’Albo, con un minimo di 250,00 euro per ciascun evento formativo presentato per l’accreditamento; 
      • b) per gli eventi gratuiti: euro 100,00 per ciascun evento presentato per l’accreditamento. Le somme incassate dal Consiglio Nazionale saranno successivamente redistribuite agli Ordini territoriali in base ad un sistema di ripartizione misto che prevede l’assegnazione – del 10% delle somme riscosse al Consiglio Nazionale per il ristoro degli oneri sostenuti, – del 40% delle somme riscosse ai 132 Ordini territoriali esistenti in parti uguali, – del 50% delle somme riscosse agli Ordini territoriali in base al numero dei loro iscritti che hanno partecipato agli eventi dei Soggetti autorizzati; 
    9. autorizzazione dei soggetti terzi.
      Con il nuovo Regolamento sono state introdotte alcune modifiche ai requisiti che i Soggetti esterni devono possedere per poter ottenere l’autorizzazione ad erogare la formazione a favore degli iscritti nei nostri albi. In particolare, sono stati previsti specifici requisiti di onorabilità per gli amministratori, i soci illimitatamente responsabili e per i rappresentanti legali, nonché per i componenti degli organi direttivi delle fondazioni e associazioni, anche sindacali di categoria; 
    10. modifiche all’elenco materie. 
      Sono state rinominate le materie del Gruppo B nel seguente modo “organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio, tecniche della mediazione e anticorruzione” e inserita la lettera “B.5. Anticorruzione” che non costituisce materia obbligatoria 
    Allegati:
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    STP Commercialisti: morosità sulla quota d’iscrizione all’Albo

    Con il pronto ordini n 161 del 18 dicembre si replica ad una STP iscritta all'Albo dei Commercialisti che risulti inadempiente rispetto al pagamento del contributo annuale.

    Veniva domandato se tale SPT potesse essere sospesa ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 139/2005, il CNDCEC con il documento in oggetto esprime risposta affermativa.

    STP iscritta all'Albo: conseguenze in cado di morosità

    Il CNDCEC precisa che, l'obbligo di corresponsione del contributo annuale al Consiglio dell'Ordine previsto dall'art. 12, co. 1, lett. p) del D.Lgs. n. 139/2005 discende dall'iscrizione nell'Albo. 

    Di conseguenza, il detto obbligo ricade su tutti i soggetti iscritti all'Albo, siano essi professionisti individuali o società tra professionisti costituite ai sensi dell'art. 10 L. 183/2011. 

    Al pari dei professionisti individuali, l'iscrizione nell'Albo della STP che svolga attività oggetto della professione di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 139/2005 costituisce la condizione necessaria per l'esercizio della professione in forma societaria.

    Ne consegue che, la loro posizione è equiparata a quella di qualunque iscritto anche in relazione all'ipotesi di morosità a cui dovrà conseguire la sanzione della sospensione.

    Concludendo, viene chiarito che ai sensi del co. 7 dell'art. 10 della L. n. 183/2011 la STP è anche soggetta al regime disciplinare dell'ordine a cui è iscritta, al pari dei soci professionisti pure ivi iscritti.

    Quota 2024 iscrizione STP Albo Commercialisti: gli importi

    • Il Consiglio Nazionale nella seduta del 31 ottobre 2023 ha deliberato di determinare la quota di contribuzione dovuta per l’anno 2024 da tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale nonché la quota dovuta dalle Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013, come segue: 
    • € 50,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2023, non abbiano compiuto i 36 anni di età 
    • € 150,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale 
    • € 150,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.

    Leggi anche Albo Commercialisti: gli importi per l'iscrizione 2024 per approfondimenti sulle scadenze 2024

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    Contributo annuale Revisori: le quote 2024

    Con un comunicato del 4 gennaio il MEF informa della pubblicazione  in GU n 4 del 5 gennaio del Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2023 con il quale il contributo annuale per gli iscritti al registro è stato rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in Euro 47,00. 

    Il decreto prevede anche che a decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo è fissato  in euro 57,00.

    Ricordiamo che, sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali  e  le società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del registro alla data del  1° gennaio  di  ogni  anno. 

    Fermo restando il  contributo  di  iscrizione  posto  a  carico  dei  nuovi iscritti, i revisori legali e le società di revisione che  in  corso d'anno sono iscritti per la prima volta  nel  registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento  del  contributo  annuale  a  partire dall'anno successivo a quello di iscrizione.

    Contributo annuale Revisori 2024: come pagare

    Viene precisato che, a decorrere dal 5 gennaio 2024 sarà possibile a tutti gli iscritti al registro, procedere al pagamento on line del nuovo importo accedendo, tramite SPID, all’area riservata del portale della revisione legale alla voce “contribuzione annuale”. 

    Per le altre modalità di pagamento per le quali è necessario scaricare l’avviso di pagamento on line, presente nell’area riservata, si specifica che:

    • i revisori potranno effettuare il pagamento del contributo annuale tramite i servizi del sistema pagoPA®, disponibili:
      • sul sito web della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), accedendo alla propria area riservata alla voce “Contribuzione annuale” e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa. Il servizio è sempre attivo eccetto dalle ore 00:30 alle 01:30 per manutenzione giornaliera;
      • presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc). L’elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco. Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre presenti sulla stampa dell'avviso.

    Il pagamento potrà essere altresì effettuato mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN IT57E0760103200001009776848, intestato a Consip S.p.A, riportando nella causale il “Codice di avviso di pagamento” contenuto nell’avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco “TD 123”, disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A..

    Contributo annuale Revisori 2024: riepilogo delle regole

    L'avviso MEF specifica anche che, a decorrere dal 2024, non saranno più trasmessi a cura del Ministero dell’economia e delle finanze gli avvisi cartacei di pagamento ai singoli iscritti ma tali avvisi saranno disponibili ed eventualmente scaricabili esclusivamente on-line accedendo tramite SPID all’area riservata del portale della revisione legale. 

    Il Mef, per il tramite di Consip, invierà invece annualmente a tutti gli iscritti una  comunicazione concernente le modalità e i termini con cui procedere al pagamento del contributo annuale per l’iscrizione al registro dei revisori legali. 

    La comunicazione  sarà trasmessa al Domicilio digitale  comunicato al Registro dei revisori legali ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria o posta ordinaria.

    Ai sensi dell’articolo 21, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, gli iscritti sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno. 

    In caso di omesso o ritardato pagamento del contributo, il Ministero dell’economia e delle finanze potrà adottare i provvedimenti di cui all’articolo 24-ter  “Sospensione per morosità” del citato decreto.

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Norme di comportamento Collegio Sindacale: il CNDCEC pubblica i testi definitivi

    Con una notizia pubblicata sul proprio sito in data 21 dicembre, il CNDCEC informa della pubblicazione delle Nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate, che aggiorna, il precedente documento dell’aprile 2018. 

    Viene precisato che le Norme hanno natura tecnica e deontologica e hanno lo scopo di orientare l’attività degli iscritti all’Albo dei commercialisti che svolgono incarichi nei collegi sindacali di società quotate. Ogni Norma risulta composta da Principi e Criteri applicativi corredati da riferimenti normativi.

    Norme di comportamento collegio sindacale società quotate

    Il presidente De Nuccio ha precisato che: “Questo Consiglio nazionale ha rivolto una precipua attenzione ai compiti dei sindaci di società quotate. In questo testo le modalità attraverso le quali il collegio sindacale esercita l’attività di vigilanza sono modulate in funzione della complessità e delle caratteristiche dimensionali, organizzative, di settore e di modello di business e dei profili di rischio propri della società vigilata. In quest’ottica, è chiara l’importanza che strutturati flussi informativi, provenienti dall’organo di amministrazione, dal comitato controllo e rischi, ove presente, dalla società di revisione e dalle restanti funzioni e ruoli di controllo – in particolare dall’internal audit – possono rappresentare per i sindaci, dovendo pianificare il collegio sindacale la propria attività in funzione della rilevanza dei rischi evidenziati dall’analisi delle informazioni acquisite”.

    La nota dei commercialisti evidenzia anche le principali novità, specificando che oltre a un rinnovato ordine espositivo delle Norme all’interno delle sezioni, sono state apportate modifiche al fine di adeguarne i contenuti all’evoluzione del quadro normativo, determinato della definitiva entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e ai nuovi Principi e Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance approvato il mese di gennaio 2020. 

    Viene altresì precisato che, pur riferendosi le norme pubblicate a società quotate in mercati regolamentati, riportano i Principi applicabili in via generale ai collegi sindacali delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, e tali Principi vanno sia integrati con eventuali disposizioni dettate per gli organi di società che operano in settori vigilati, sia applicati in misura proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività in concreto esercitata dalla società. 

    Si conclude specificando che, le Norme rappresentano un punto di riferimento al quale possono utilmente ispirarsi anche le società con azioni negoziate nei mercati alternativi, previa valutazione, anche in relazione agli assetti proprietari e alle peculiarità delle singole operazioni, dell’opportunità di adeguarsi alle medesime.

    Inoltre il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato le nuove norme di comportamento per le società non quotate.

    Norme di comportamento collegio sindacale società NON quotate

    Il documento sulle norme di comportamento delle società non quotate, pubblicato invece il 20 dicembre, che recepisce alcune delle osservazioni giunte nel corso della pubblica consultazione alla quale era stato sottoposto, aggiorna il precedente pubblicato nel 2021. 

    Il comunicato stampa del CNDCEC chiarisce che le Norme di comportamento del collegio sindacale suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l’incarico di sindaco. 

    Il documento contiene regole tecniche a valenza deontologica che vanno declinate tenendo in considerazione il caso concreto. 

    Ogni Norma è composta da Principi, corredati da Riferimenti Normativi essenziali e da Criteri applicativi, volti a fornire ai sindaci gli strumenti operativi per lo svolgimento delle proprie funzioni ed è accompagnata da brevi commenti che analizzano e chiariscono le scelte adottate, nonché le problematiche interpretative che più spesso emergono nella prassi.

    Le Norme riportano i Principi applicabili in via generale ai componenti del collegio sindacale di tutte le s.p.a e s.r.l. non quotate, nonché al sindaco unico di s.r.l. che non siano stati incaricati dalla società di effettuare anche la revisione legale. 

    Infine, le Norme sono applicabili ai collegi sindacali di s.a.p.a., nei limiti di compatibilità con la relativa disciplina, e nelle società cooperative, ferme restando, in tal caso, le ulteriori attribuzioni che l’ordinamento affida all’organo di controllo in considerazione della peculiarità del modello cooperativo.

    Allegati: