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    Custode giudiziario: il documento del CNDCEC

    Il Consiglio Nazionale, nel corso della seduta del 18 dicembre 2025, ha approvato il documento “Atti e verbali del custode giudiziario e del professionista delegato alle vendite nell’ambito del processo esecutivo – Formulario”, elaborato dalla Commissione di studio “Esecuzioni mobiliari e immobiliari” nell’ambito dell’Area di delega “Funzioni giudiziarie e ADR”

    Il CNDCEC specifica che il Formulario è rivolto ai professionisti che operano nel settore delle esecuzioni immobiliari rivestendo la funzione di custode giudiziario e delegato alle vendite e che, nella pratica quotidiana, hanno bisogno di modelli pronti, sintetici e sicuri sotto il profilo della conformità al rito esecutivo dopo gli interventi della riforma Cartabia e del correttivo di cui al d.lgs. n. 164/2024.
    Si vuole facilitare la reperibilità delle formule (per fasi del processo esecutivo e per tipologia di esecuzione), nella prospettiva di una rapida consultazione, senza trascurare esigenze di carattere pratico, tra cui la necessità di uniformarsi alle prassi seguite nei tribunali locali, fornendo un supporto tecnico-professionale che risulti chiaro e coerente con il nuovo quadro processuale.
    Il Formulario offre al professionista uno strumento di consultazione rapida, aggiornato e conforme all’attuale diritto processuale, in grado di guidare il professionista nelle diverse fasi dell’esecuzione, mantenendo al contempo la coerenza con le esigenze del processo telematico e con l’evoluzione post Cartabia.
    Il docuemnto, composto da cinque sezioni, contiene trentaquattro formule relative a differenti fasi del processo esecutivo.

    Più nello specifico:

    • la prima sezione, in punto di “Custodia” è dedicata all’esaustiva trattazione delle tematiche attinenti alla figura del custode giudiziario; 
    • la seconda sezione, intitolata “La Delega delle Operazioni di Vendita”, risulta incentrata sulle molteplici dichiarazioni, istanze e avvisi prodromici alla fase della vendita;
    • la terza sezione si occupa più nello specifico della “Fase della vendita” 
    • la quarta sezione relativa a “Il Decreto di Trasferimento”, comprende formule che permettono di individuare, comprendere e trattare
      dettagliatamente le modalità del trasferimento con riferimento al saldo del prezzo di aggiudicazione;
    • la quinta e ultima sezione, relativa a “La Fase Distributiva”, reca le formule, inerenti ai possibili scenari nella redazione del progetto di distribuzione.

    Viene segnalato che gli schemi di atti e verbali rappresentano mere tracce a supporto dell’attività dei professionisti delegati e dei custodi giudiziari; essi non hanno in alcun modo contenuto vincolante e dovranno essere utilizzati in modo flessibile e appropriato in relazione alle fattispecie concretamente prospettabili.

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    Contributo Revisori Legali 2026: in scadenza 31 gennaio

    Entro il 31 gennaio è necessario pagare la quota annuale di iscrizione per i revisori legali 2026

    Il MEF con un comunicato ha riepilogato le modalità di pagamento:

    • online,
    • o con altre modalità.

    Ricordiamo che in base a quanto stabilito nel  Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2023,  pubblicato sulla GU del 5 gennaio 2024, n. 4,  il contributo annuale per gli iscritti al registro è stato fissato per l’anno 2026 in Euro 57,00. 

    Il MEF con un avviso del 22 gennaio evidenzia di provvedere entro la data prevista  per evitare l’attivazione della procedura di cui all’articolo 24-ter del d.lgs. n. 39/2010 (sospensione per morosità).

    Vediamo tutti i dettagli.

    Contributo annuale Revisori Legali 2026: via ai pagamento

    Per tutti gli iscritti al registro dei revisori, entro il 31 gennaio è possibile procedere al pagamento on line dell’importo dovuto accedendo, tramite SPID, o CIE all’area riservata del portale della revisione legale alla voce “contribuzione annuale” raggiungibile scorrendo in fondo alla pagina. Per le altre modalità di pagamento per le quali è necessario scaricare l’avviso di pagamento on line presente nell’area riservata.

    Come avvenuto negli anni precedenti, non saranno trasmessi a cura del Ministero dell’economia e delle finanze gli avvisi cartacei di pagamento ai singoli iscritti ma tali avvisi saranno disponibili ed eventualmente scaricabili esclusivamente on-line accedendo tramite SPID o CIE all’area riservata del portale della revisione legale.

    Il Mef, per il tramite di Consip, invierà invece annualmente a tutti gli iscritti una comunicazione concernente le modalità e i termini con cui procedere al pagamento del contributo annuale per l’iscrizione al registro dei revisori legali. La comunicazione  sarà trasmessa al Domicilio digitale  comunicato al Registro dei revisori legali ai sensi dell’articolo 16, comma 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni), ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria o posta ordinaria.

    I revisori della sostenibilità abilitati nel corso del 2025 non sono tenuti al versamento di alcun contributo aggiuntivo oltre a quello annuale fissato in 57 Euro.

    Il contributo fisso di Euro 50, previsto dall’articolo 5 del DM 19/2/2025 è infatti a  copertura delle spese amministrative e di segreteria e pertanto non ripetibile nel corso degli anni di abilitazione.

    I revisori potranno effettuare il pagamento del contributo annuale tramite i servizi del sistema pagoPA, disponibili:

    • sul sito web della revisione legale, accedendo alla propria area riservata alla voce “Contribuzione annuale”e scegliendo tra gli strumenti disponibili: 
      • carta di credito o debito o prepagata, 
      • oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa. Il servizio è sempre attivo eccetto dalle ore 00:30 alle 01:30 per manutenzione giornaliera.
    • presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc).

    Attenzione al fatto che l’elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPAè disponibile alla pagina http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco.

    Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre presenti sulla stampa dell'avviso.

    Il pagamento potrà essere altresì effettuato mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN IT57E0760103200001009776848, intestato a Consip S.p.A, riportando nella causale il “Codice di avviso di pagamento” contenuto nell’avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco “TD 123”, disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A.

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    Cessione della clientela: tassazione e istruzioni operative

    Con Risposta a interpello n 311 del 12 dicembre le Entrate chiariscono il trattamento fiscale applicabile ai fini dell'IVA, dell'imposta di registro,
    delle imposte dirette e ai fini ISA alla cessione da parte di un professionista della propria clientela in vista della cessazione della propria attività professionale.

    Cessione della clientela: la corretta tassazione

    La contribuente istante, una commercialista in regime di contabilità semplificata, ha manifestato l’intenzione di cessare la propria attività per pensionamento, cedendo a una collega la parte "cedibile" della propria clientela, cioè quella legata a contratti di consulenza. 

    La cessione avverrebbe con pagamento rateale in tre anni.

    Il quesito principale è se questa cessione, in assenza di altri beni rilevanti, sia esclusa da IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), del DPR 633/1972, come modificato dal D.lgs. 192/2024. 

    L’istante chiedeva inoltre se fosse possibile chiudere la partita IVA subito, pur incassando i proventi in anni successivi, e se tali proventi potessero essere trattati come redditi non abituali.

    L’Agenzia ha risposto chiaramente: la sola cessione della clientela non rientra tra le operazioni escluse da IVA

    La norma invocata (art. 2, comma 3, lett. b) esclude dall’IVA solo le cessioni di un complesso unitario di beni (materiali e immateriali), organizzato per l’esercizio di un’attività.

    Nel caso in esame, la sola clientela ceduta non è considerata un "complesso organizzato", ma un singolo asset immateriale

    Secondo la prassi e la giurisprudenza, il rapporto tra professionista e cliente è personale e fiduciario (intuitu personae), dunque non si configura come avviamento commerciale e non può essere trattato come un bene cedibile separatamente da un’organizzazione.

    Inoltre, secondo la risoluzione 108/E/2002, l’operazione va qualificata come prestazione di servizi imponibile, fondata su un accordo tra colleghi: il cedente si impegna a favorire la transizione dei clienti e a non riprendere l’attività.

    Pertanto l’operazione è imponibile IVA (art. 3 DPR 633/1972), in quanto consiste in prestazioni di fare, non fare e permettere, verso corrispettivo.

    Cessione della clientela e Imposta di registro: si applica in misura fissa

    Poiché l’operazione è rilevante ai fini IVA, il contratto di cessione della clientela è soggetto all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del DPR 131/1986.

    Anche sotto il profilo delle imposte dirette, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i proventi derivanti dalla cessione del pacchetto clienti devono essere tassati come reddito da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 54 del TUIR.

    Il principio di riferimento è quello della onnicomprensività: tutti i corrispettivi percepiti in relazione all’attività professionale, inclusa la cessione della clientela, concorrono a formare il reddito professionale, anche se incassati dopo la cessazione dell’attività operativa.

    Pertanto:

    • la partita IVA va mantenuta aperta fino all’incasso dell’ultima rata;
    • i proventi vanno dichiarati nel quadro RE del modello Redditi PF, seguendo il principio di cassa;
    • non è possibile trattarli come redditi occasionali o da attività non abituale.

    Cessione della clientela per cessazione attività: come tassare e istruzioni operative

    L’istante aveva ipotizzato anche l’applicazione del regime forfettario (L. 190/2014) per il solo anno di cessazione, al fine di evitare il versamento dell’IVA. Tuttavia, l’Agenzia ricorda che tale regime va applicato dall’inizio dell’anno d’imposta e non può essere attivato retroattivamente

    Inoltre, il comportamento dell’istante (versamenti IVA regolari) indica chiaramente l’utilizzo del regime ordinario.

    In merito agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), l’Agenzia conferma che l’istante potrà indicare:

    • il codice 4 (“periodo di non normale svolgimento dell’attività”) nei primi due anni dalla cessione;
    • il codice 2 (“cessazione dell’attività”) nell’anno in cui verrà chiusa definitivamente la partita IVA.

    In sintesi, un professionista che intende cedere la clientela in vista della chiusura dell’attività dovrà:

    • emettere fattura con IVA per l’intero importo pattuito, anche se il pagamento avviene in più anni;
    • mantenere attiva la partita IVA fino all’incasso dell’ultima rata;
    • tassare i compensi come redditi professionali, indicandoli nel quadro RE anno per anno;
    • applicare gli ISA con codici di esclusione nei periodi indicati;
    • non può applicare retroattivamente il regime forfettario se non ha rispettato i requisiti sin dall’inizio dell’anno.

    Allegati:
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    Commercialisti e AI: modifiche al codice deontologico e alle sanzioni

    Il Consiglio Nazionale del Commercialisti ed esperti contabili, nella seduta del 20 novembre 2025, in considerazione delle previsioni contenute all’art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 relative alla disciplina dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, ha deliberato di apportare modifiche agli articoli 21 e 45 del codice deontologico. 

    Conseguentemente il Consiglio Nazionale ha deliberato anche le modifiche agli articoli 21 e 29 del Codice delle sanzioni. Scarica qui il nuovo codice delle sanzioni

    Vediamo il dettaglio l'articolo 21 del codice deontologico diffuso con una informativa del CNDCEC datata 4 dicembre scorso

    Codice sanzioni Commercialisti: articolo 21 esecuzione dell’incarico e AI

    L'articolo 21 prevede che:

    1. Il professionista svolge la propria attività a favore del cliente in libertà, autonomia e indipendenza.
    2. Il professionista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato.
    3. Il professionista deve tempestivamente illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi all’incarico affidatogli.
    4. Il professionista deve informare tempestivamente il cliente in merito ai nuovi avvenimenti in grado di incidere sul mandato affidato.
    5. Il professionista, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso.
    6. Il professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell’incarico conferitogli. Egli deve, tuttavia, con prudenza, assumere le iniziative opportune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente.
    7. Il professionista, nell’esecuzione dell’incarico conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico –professionale negli affari del cliente che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in relazione all’esercizio di specifiche funzioni professionali.
    8. Nell’esecuzione dell’incarico il professionista può impiegare i sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per le attività strumentali e di supporto alla propria attività professionale, dovendo assicurare che l’esito della prestazione sia il risultato prevalente della propria attività intellettuale resa nel rispetto dei principi di competenza, diligenza, qualità, indipendenza e autonomia. È fatto divieto al professionista di utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale in modo tale che questi sostituiscano la propria attività intellettuale e la valutazione o interpretazione di fatti e delle norme oggetto dell’incarico professionale.
    9. Il professionista, quando si avvale del contributo dei sistemi di intelligenza artificiale, se ne assume pienamente la responsabilità e il controllo e ha il dovere di:
    a) verificare le fonti e la veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati;
    b) accertarsi che i sistemi di intelligenza artificiale di cui si avvale siano dotati di adeguate misure di sicurezza e riservatezza e conformi alle normative in materia di protezione dei dati personali. In caso di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista, i doveri di competenza e di capacità adeguate di cui all’art. 8 del presente codice comportano per il professionista medesimo e per i suoi dipendenti e collaboratori la conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata. In nessun caso il ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi derivanti dal presente codice deontologico e dalle norme vigenti in materia.
    10. In ogni caso, per assicurare e mantenere il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, il professionista deve comunicare al cliente e alla parte assistita le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell’erogazione della prestazione professionale, facendone menzione, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, anche nella eventuale documentazione prodotta.

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    Verbale del Collegio Sindacale società non quotate: documento del CNDCEC

    A seguito delle nuove norme di comportamento del Collegio Sindacale non quotate applicabili dal 1° gennaio 2025, il CNDCEC ha pubblicato il documento con aggiornamento del precedente datato 2021, intitolato “Verbali del Collegio sindacale di società non quotate” di oltre 200 pagine.

    Il documento, tra gli altri temi si sofferma sulla verbalizzazione puntuale, completa e coerente delle attività svolte come fattore imprescindibile del corretto adempimento dei doveri da parte del collegio sindacale. 

    Infatti, la verbalizzazione incompleta o troppo generica può costituire inadempimento ai propri doveri e rappresenta un fattore di rischio, anche in termini di responsabilità civile e penale.

    Il documento in oggetto ha fornito un elenco di verbali per guidare il collegio sindacale di società non quotate nello svolgimento del proprio incarico. 

    Vediamo in sintesi l'obiettivo di questo documento dei Commercialisti.

    Verbale del Collegio Sindacale società non quotate: il documento del CNDCEC

    Il documento, reperibile sul sito del Consiglio nazionale, a cura della Commissione di studio “Aggiornamento e revisione dei principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate è una rielaborazione approfondita del documento pubblicato nel 2021, resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate utilizzabili dal 1° gennaio scorso.
    Le novità normative che hanno inciso significativamente sull’attività di vigilanza e sui compiti del Collegio sindacale, oggi posto al centro dei flussi informativi con i restanti organi, contiene un ampio commento sul tema.
    Come precisa lo stesso documento, in riferimento alla Norma 2.1. delle Norme di comportamento del Collegio  sindacale di società non quotate che esplicita la regola per cui il Collegio sindacale svolge le proprie attività in modo collegiale e ha piena autonomia nell’organizzazione del proprio funzionamento, si intende fornire ai professionisti indicazioni operative per la redazione dei verbali delle riunioni del Collegio sindacale, evidenziando gli aspetti e le attività di particolare importanza ai fini delle verifiche effettuate durante il mandato.

    Il comunicato del CNDCEC specifica che in considerazione della naturale diversità delle situazioni che possono verificarsi nell’ambito dell’attività svolta dal Collegio sindacale, gli schemi di verbale hanno valore meramente indicativo.

    I componenti del Collegio sindacale dovranno pertanto valutare, di volta in volta, l’opportunità dell’eventuale relativo utilizzo. 

    Accertata tale opportunità, i contenuti degli schemi proposti dovranno essere necessariamente modificati e/o adattati e/o integrati, tenendo conto delle circostanze contingenti. 

    Ciò è valido anche per le note nelle quali vengono illustrati contenuti ulteriori o alternativi rispetto a quelli che caratterizzano, solitamente, i contesti esaminati. 

    I nuovi schemi operativi rappresentano mere tracce a supporto dell’attività dei sindaci e dovranno pertanto essere utilizzati in modo flessibile e appropriato in relazione ai casi specifici, non potendosi in questo documento rappresentare tutte le variegate situazioni che nella prassi professionale possono concretamente verificarsi.

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    Visto di conformità ai Tributaristi negato anche dal Consiglio di Stato

    Dopo la Sentenza n. 144 del 2024 della la Corte Costituzionale con cui venivano dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alla estensione del visto di conformità ai tributaristi, con Sentenza n 8662 del 17 novembre si esprime anche il Consiglio di Stato chiudendo definitivamente la partita.

    Prima dei dettagli ricordiamo che l'Associazione Nazionale dei Tributaristi Lapet aveva sollevato motivi di incostituzionalità dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sul rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi.

    Il Consiglio di Stato aveva sospeso il giudizio e rimandato alla Corte eventuali decisioni in merito allo stesso argomento.

    Vediamo in dettaglio cosa hanno statuito il Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale.

    Visto ai tributaristi: non fondata la questione di incostituzionalità

    La Corte Costituzionale conferma la legittimità del perimetro dei professionisti abilitati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e Iva, e in particolare:

    • gli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro» (lettera a) 
    • e i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria

    Viene bloccata la richiesta di allargamento anche ai tributaristi sollevata dalla Associazione Lapet dei tributaristi che aveva portato il Consiglio di Stato dubbi sull’articolo 35, comma 3, del Dlgs 241/1997 rispetto agli articoli 3, 41 e 117, comma 1, della Costituzione.

    La sentenza 144/2024 della Consulta conclude che:

    "la scelta operata dal legislatore non è sproporzionata, in quanto una disciplina meno restrittiva, che consentisse il rilascio del visto di conformità a chiunque presti liberamente consulenza fiscale, non offrirebbe le medesime garanzie di attitudine, di affidabilità e di sottoposizione dei professionisti a controlli stringenti, che possono condurre alla sospensione o alla cessazione della loro attività".

    Inoltre, dalle motivazioni si legge che:

    "il rilevante interesse pubblico correlato al rilascio del visto di conformità, che non si risolve nella mera predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni o nella tenuta delle scritture e dei dati contabili, ma è diretto ad agevolare e rendere più efficiente l’esercizio dei poteri di controllo e di accertamento dell’amministrazione finanziaria, con assunzione della relativa responsabilità (si pensi, ad esempio, alla corretta determinazione degli oneri detraibili collegati al cosiddetto superbonus edilizio)". 

    Ad oggi, con Sentenza n 8962/2025 il Consiglio di Stato chiude la partita sul visto di conformità ai tributaristi, ribadendo che spetta solo per iscritti agli Ordini

    L’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e Iva spetta in via esclusiva alle professioni ordinistiche e resta invece preclusa ai tributaristi. 

    La Sentenza 8962 del Consiglio di Stato pubblicata il 17 novembre, conferma la sentenza di primo grado del Tar Puglia, 1192/2022 e respinge l’appello della Lapet (tributaristi).

    Il Consiglio di Stato ha escluso un’interpretazione estensiva della norma in materia di soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità, poichè "carattere tassativo dell’elencazione delle categorie abilitate al rilascio del visto di conformità" ai sensi del Dlgs 241/1997 e del Dpr 322/1998.

    La sentenza 8962 richiama anche la precedente pronuncia della Corte costituzionale 144/2024 su indicata.

    Inoltre, il Consiglio di Stato evidenzia che il diritto Ue consente limitazioni alla libera prestazione di servizi per esigenze di qualità e affidabilità della prestazione, di efficacia dei controlli fiscali e di contrasto all’evasione tributaria. 

    Esprime nuovamente soddisfazione il Predidente dei Commercialisti ed Esperti Contabili Elbano De Nuccio che ha affermato a commento della recente pronuncia, quanto segue:si tratta di una decisione che ribadisce il valore della nostra professione nel garantire affidabilità, controllo e correttezza nell’interlocuzione con l’amministrazione finanziaria.

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    Contributo Commercialisti 2026: importi invariati

    Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con informativa n 144/2025 pubblica gli importi della quota di contribuzione dovuta per l’anno 2026 da parte di tutti gli iscritti all’Albo e all’elenco speciale, nonché quella dovuta dalle società tra professionisti, rimarrà uguale a quella corrisposta nel 2025.

    La quota resta invariata rispetto al 2025.

    Contributo Albo Commercialisti 2026: importi e modalità di versamento

    L'informativa 144/2025 evidenzia che la quota di contribuzione per l’anno 2026 viene confermata in:

    • € 50,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2024, non abbiano compiuto i 36 anni di età
    • € 150,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale
    • € 150,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.

    Ai sensi dell’art. 12 lett. q) del D.lgs. 139/2005, gli Ordini locali ne curano la riscossione e il successivo accreditamento su delega del Consiglio Nazionale. 

    Attenzione al fatto che gli iscritti sono tenuti al versamento della quota contributiva al Consiglio Nazionale anche nel caso in cui chiedano la cancellazione in corso d’anno.

    Le scadenze per il versamento dei contributi dovuti sono fissate in due rate di uguale importo da corrispondersi nei termini seguenti:

    • la prima rata entro il 15 maggio 2026;
    • la seconda rata entro il 15 luglio 2026.

    Il contributo è dovuto anche da parte degli iscritti che dovessero decidere di cancellarsi dall’Albo in corso d’anno.

    L’Informativa ricorda le modalità di riscossione e ai sensi dell’art 12 lett. q) del DLgs. 139/2005 sono gli Ordini locali a curare l’esazione del contributo per poi corrisponderlo al Consiglio nazionale, pertanto le quote riscosse dovranno confluire in bilancio nel Titolo III relativo alle Entrate ed Uscite aventi natura di partite di giro.

    Entro il prossimo 31 gennaio 2026, gli Ordini locali dovranno compilare un modulo (allegato all’Informativa), comunicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2025.  Sulla base di quel numero verrà definito il totale da versare al Consiglio nazionale, salvo conguaglio da effettuare sulla base degli iscritti al 31 dicembre 2026.

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    Formazione commercialisti: esonero per gli over 65

    Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 ottobre il nuovo Regolamento per la formazione dei Commercialisti.

    Già annunciato all'atto dell'approvazione dal CNDCEC e poi inviato al Ministero per parere vincolante, esso contiene diverse importanti novità, prima tra tutte l'esonero formativo per i professionisti over 65 e la riduzione del monte ore per i genitori di bambini piccoli.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Formazione professionale commercialisti: esonero per gli over 65

    Le modifiche al regolamento della formazione professionale continua approvate il 30 luglio, secondo il Presidente De Nuccio “puntano a semplificare, alleggerire e avvicinare le regole alle reali esigenze degli iscritti”. 

    Tra le novità più significative spicca l’esonero totale dall’obbligo formativo per i professionisti che abbiano compiuto 65 anni nel corso del triennio di riferimento.

    Come evidenziato dal CNDCEC la misura riguarda l’intero ammontare dei crediti richiesti, 90 nel triennio, e rappresenta un “riconoscimento concreto al valore di un’intera carriera spesa con dedizione nella professione”.

    Il testo, trasmesso al Ministero della Giustizia per il parere vincolante, è stato approvato il 25 settembre e poi pubblicato sul Bollettino ufficiale il 15 ottobre.

    Attenzione al fatto che, le novità entrano in vigore dal 1° gennaio 2026.

    Secondo De Nuccio si tratta di:  “Un passo avanti che dà forma normativa a ciò che per molti è una fatica quotidiana”.

    Il regolamento aggiornato inserisce inoltre la materia delle “pari opportunità” tra gli ambiti obbligatori di aggiornamento, in linea con i principi di inclusione e uguaglianza che, per il presidente della categoria “oggi più che mai devono orientare le professioni ordinistiche”.

    Rivisti infine anche i criteri per l’autorizzazione dei soggetti erogatori di formazione, con l’obiettivo di innalzare la qualità dell’offerta formativa.

    Secondo Liliana Smargiassi consigliera del Consiglio per materia: “Con queste modifiche rispondiamo a bisogni reali, spesso trascurati: da un lato il giusto riconoscimento a chi ha speso una vita nella professione, dall’altro il sostegno a chi si trova a bilanciare lavoro e genitorialità. L’introduzione della materia “pari opportunità” rappresenta inoltre un atto di coerenza con i valori fondanti della nostra categoria”.

    Vediamo la novità per i genitori di bambini piccoli.

    Formazione professionale commercialisti: riduzione per i genitori di bambini piccoli

    Dal 1° gennaio 2026 inizio del nuovo triennio formativo per i commercialisti con figli in età compresa tra 1 e 6 anni ci sarà una riduzione delle ore.

    In particolare, potranno godere di una riduzione del 50% del monte crediti da raggiungere, che passerà da 90 a 45. 

    La misura è stata pensata per facilitare la conciliazione vita-lavoro e per sostenere la genitorialità.

    Essa può essere fruita in tutto o in parte, da uno solo dei genitori, qualora entrambi siano iscritti all’Albo, oppure può essere ripartita tra i due, fermo restando il numero massimo di crediti riducibili, che complessivamente non può superare i 45.

    Tra le altre novità, l’inserimento tra i crediti formativi obbligatori della materia delle “pari opportunità”, coerentemente con i principi di uguaglianza e inclusione promossi dall’ordinamento.

    Inoltre prevista la riformulazione dell’elenco delle materie che dovranno essere trattate nello svolgimento delle attività formative. 

    Infine si è previsto di rafforzare il potere di vigilanza del Consiglio nazionale, che avrà la possibilità di richiedere copia degli attestati e della documentazione attestante l’effettiva partecipazione agli eventi formativi.

    Allegati:
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    Collegio Sindacale: il ruolo nella rendicontazione ESG

    Il CNDCEC ha pubblicato in data 26 settembre il documento “Il ruolo del Collegio Sindacale nel processo di rendicontazione ESG” Informativa Reporting di Sostenibilità.

    Il documento analizza il ruolo del Collegio sindacale alla luce delle norme sulla rendicontazione di sostenibilità emanate dal legislatore europeo e recepite nel 2024 dal nostro ordinamento.

    Attenzione al fatto che le norme sono attualmente rinviate, nei loro effetti giuridici, di due anni.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Collegio Sindacale: il ruolo nella rendicontazione ESG

    Il lavoro si articola sull’analisi del nuovo art 3.4 delle Norme di comportamento del Collegio sindacale, emanato nel dicembre 2024 dal Consiglio nazionale dei commercialisti.

    Vengono approfonditi gli aspetti della vigilanza in materia di sostenibilità, oltre che sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno, anche sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sul processo di rendicontazione e sull’attestazione

    Si approfondiscono le fasi pratiche del lavoro del Collegio, durante il suo mandato nelle verifiche periodiche, cosi come si approfondisce il rapporto con il Revisore Legale e con l’Organismo di Vigilanza

    Attenzione al fatto che in appendice è riportato un modello di testo inerente alle tematiche ESG, da inserire in una verifica sindacale periodica, che può rappresentare un utile strumento di lavoro.

    Come viene specificato nella introduzione al documento “La direttiva CSRD e il decreto di recepimento in Italia della stessa (d.lgs. n. 125/24) hanno avuto un profondo impatto sui doveri di vigilanza del Collegio sindacale, richiedendo una implementazione del sistema di controllo in funzione della graduale adozione da parte delle imprese di procedure volte al rispetto dei temi ambientali, sociali e di governance. L’attività di compliance aziendale – tra cui rientra l’attività di vigilanza del Collegio sindacale -, in un sistema di Governance evoluta e strategica, è stata implementata in relazione alle nuove richieste di controllo introdotte delle recenti normative italiane ed europee. Il Collegio Sindacale, quindi, è ora chiamato ad ampliare l’attività di vigilanza e controllo anche agli aspetti ESG in una logica olistica con tutti gli attori della Governance aziendale”.

    Scarica qui il testo del documento.

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    Errori del commercialista sulla dichiarazione: conseguenze

    Con la Ordinanza n 22742/2025 la Cassazione ha statuito che è compito del contribuente verificare che il commercialista incaricato trasmetta correttamente in via telematica la dichiarazione dei redditi all’agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il ricorso dell’agenzia delle Entrate contro un contribuente per indebita compensazione orizzontale. 

    Errori del commercialista sulla dichiarazione: conseguenze

    La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22742/2025, è tornata a chiarire un principio fondamentale:

    • il contribuente non è automaticamente sollevato dalle sanzioni tributarie se non dimostra di aver vigilato sull’operato del professionista incaricato.

    Il ricorso prende le mosse da un contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e un contribuente, a seguito di un avviso di recupero per indebita compensazione orizzontale.

    Quest’ultima sarebbe stata eseguita non direttamente dal contribuente, ma da un soggetto incaricato esclusivamente per l’impugnazione di una cartella esattoriale.

    Il nodo da sciogliere è se può il contribuente essere sanzionato per un comportamento scorretto commesso da un professionista, se lui stesso non ha materialmente partecipato all’illecito.

    In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente, annullando le sanzioni per assenza dell’elemento soggettivo.

    Anche in appello, la Corte tributaria di secondo grado ha confermato la decisione, ritenendo che il contribuente fosse estraneo all’operazione contestata e che la responsabilità sanzionatoria non potesse essergli imputata.

    L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di secondo grado, sollevando una questione giuridica centrale: a chi spetta l’onere della prova dell’assenza di colpa, quando un adempimento fiscale viene demandato a un consulente esterno?

    Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe mal interpretato l’art. 5 del D.Lgs. 472/1997, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., che regola appunto l’onere della prova.

    La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte tributaria regionale in diversa composizione.

    La Cassazione afferma che il contribuente non può limitarsi a dichiararsi estraneo ai fatti, deve dimostrare di aver vigilato diligentemente sull’operato del professionista, anche se la condotta di quest’ultimo non è penalmente rilevante.

    La Corte richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui:

    • la responsabilità per le violazioni tributarie presuppone colpevolezza, anche sotto forma di negligenza,
    • la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente.

    La sola denuncia del professionista non basta a escludere la colpa, se non è accompagnata da elementi che dimostrino di aver esercitato un controllo effettivo sull’operato del consulente.

    Questa ordinanza rafforza un principio essenziale: 

    • la delega a un professionista non esonera il delegante da responsabilità, salvo che venga provata l’assenza di colpa.

    Va però evidenziato che, benchè se il commercialista sbaglia paga il cliente in prima battuta, si può invocare la responsabilità contrattuale.

    Il commercialista è comunque responsabile del suo operato, in base al generale principio della responsabilità contrattuale.

    Il contribuente costretto a pagare l'Erario potrà poi legittimamente rifarsi sul professionista davanti al Tribunale, chiedendo il rimborso del danno subito.