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Bonus psicologico 2025: istruzioni per nuovi beneficiari
Con il Messaggio INPS 811 del 5 marzo era stata comunicata l'attribuzione di ulteriori 5 milioni di euro con DI n. 34 dell’11 febbraio 2025, alle Regioni e alle Province autonome, per l'attuazione della misura cd "Bonus psicologico " ( previsto dall’articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 14). Le risorse sono ripartite come da Tabella 1 allegata al medesimo D.I. e sono in corso di trasferimento all’INPS per lo scorrimento delle graduatorie e l’individuazione degli ulteriori beneficiari previsti a partire dal prossimo 15 aprile 2025.
L'attribuzione avviene nel rispetto dell’ordine stabilito dalla graduatoria per ciascuna Regione e Provincia autonoma, per l’importo delle risorse di nuova attribuzione e delle risorse non utilizzate alla scadenza del 7 aprile 2025.
Nel nuovo messaggio del 9 aprile INPS fornisce alcune specificazioni e istruzioni per conoscere l'esito delle domande e accedere al bonus.
In particolare:
- per la Provincia autonoma di Trento non si provvederà allo scorrimento della relativa graduatoria provinciale in quanto, la medesima Provincia autonoma, ha comunicato di non procedere, con risorse proprie, al finanziamento delle successive tranche del Fondo 2023
- i nuovi beneficiari possono visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, accedendo, con le modalità indicate nella circolare n. 34 del 15 febbraio 2024, al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per malattia” > “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo” > “Utilizza il servizio”.
- il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti può avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Province autonome all’INPS.
Bonus psicologico 2025: come ottenerlo
Dalla home page del portale dell’Istituto è possibile accedere alla pagina dedicata alla prestazione, digitando nel campo di ricerca testuale le parole “bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.
In tale pagina sono disponibili:
- la scheda informativa della misura,
- i tutorial per il cittadino e per il professionista aderente all’iniziativa
- e il link di accesso al servizio (“Utilizza il servizio”), per il quale è richiesta l’autenticazione con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.
INPS ricorda nel messaggio del 9 aprile che il beneficiario ha 270 giorni di tempo dalla data del 15 aprile per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.
Il bonus è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE, come illustrato al paragrafo 4 della circolare n. 34 del 15 febbraio 2024.
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Patti inclusione sociale e ADI: la formazione per gli operatori
L'ADI assegno di inclusione è rivolto a Nuclei familiari a basso ISEE ( qui i requisiti e le modalità per la domanda) e in cui sia presente almeno un componente in una di queste condizioni, alternative:
- – con disabilità;
- – minorenne;
- – con almeno sessanta anni di età;
- – in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, certificato dalla Pubblica amministrazione.
Questo ultimo punto è stato definito con Decreto del Ministero del lavoro 154 del 13 dicembre 2023 n.154, art 3, comma 5, aggiornato con il DM 160 2023 e completato con il DM 104 del 24 giugno 2024.
Il decreto 104 specifica che una volta accolta la domanda di accesso all’ADI 2024 i servizi sociali sono tenuti a effettuare le seguenti fasi del progetto:
- – analisi della situazione , in cui sono raccolte informazioni dirette sulla vita reale della famiglia ;
- – valutazione (assessment), in cui vengono selezionate le informazioni per individuare i punti di crisi che sono causa delle difficolta attuali
- – progettazione : in cui vengono definiti obiettivi, tempistiche, compiti, azioni e responsabilità del progetto di inclusione
- – intervento: vengono messe a disposizione delle famiglie sostegni, azioni, che permettano di realizzare gli obiettivi previsti nel progetto della vita quotidiana
Per il lavoro degli operatori è stato predisposto il Portale ADI dedicato agli strumenti e approfondimenti specifici. Recentemente nel portale sono presenti novità sul tema delle modalità di intervento per attuare i patti di inclusione sociale PAIS
La formazione di base intende approfondire le nuove Linee guida PaIS per rafforzare le competenze degli operatori sulla presa in carico, fornendo ai soggetti attuatori un compendio formativo sul funzionamento, i contenuti, gli strumenti e i risultati attesi dalla nuova misura di contrasto alla povertà ADI.
La Formazione è gratuita e accessibile a tutti gli altri operatori a vario titolo coinvolti nell’attuazione dell’ADI, dagli operatori dei servizi territoriali e del Terzo Settore ai responsabili della programmazione sociale e dell’organizzazione dei servizi, o comunque a chiunque sia interessato all’argomento.
Percorsi formativi PAIS nel portale ADI
Il Ministero del lavoro ha messo a disposizione il 28 ottobre 2024 sul Portale ADI dedicato agli operatori un percorso formativo in 10 pacchetti in formato slide scaricabili e consultabili anche offline che, partendo da una panoramica degli elementi va poi ad approfondire il percorso per l'inclusione sociale, con le indicazioni sulle principali attività e responsabilità degli operatori sociali.
Si tratta in particolare dei seguenti:
- Introduzione all’Assegno di Inclusione
- Le tappe dell’Assegno di Inclusione
- La Presentazione della domanda e la Piattaforma SIISL
- La valutazione multidimensionale e le tipologie di obbligo
- L’Analisi Preliminare
- Il Quadro di Analisi, l’Equipe Multidisciplinare e il coinvolgimento di altri servizi
- Il Patto per l’Inclusione sociale e il monitoraggio degli impegni
- L’ attivazione di servizi e interventi con approfondimento PUC
- Gli obblighi del cittadino e le sanzioni
- La Piattaforma GePI
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Titoli di stato intestati a persone fisiche comunicati all’ADE: nuovo obbligo
Con Provvedimento n 398752 del 28 ottobre, le Entate dettano disposizioni concernenti la comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all’articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
In particolare si tratta di un nuovo obbligo per operatori finanziari, banche, Poste spa, intermediari finanziari, società di investimento e risparmio, tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria le informazioni sui rapporti intrattenuti con i propri clienti, che da quest’anno, entro il 31 dicembre,dovranno trasmettere anche il valore, rilevato alla fine del periodo a cui si riferisce la comunicazione, dei titoli di Stato intestati alle persone fisiche.
Comunicazione titoli di stato intestati a persone fisiche: gli operatori finanziari provvedono entro il 31.12
Il provvedimento evidenzia che gli operatori finanziari, indicati all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano all’Anagrafe Tributaria, unitamente alle informazioni relative ai saldi, ai movimenti e alla giacenza media dei rapporti finanziari previste dai provvedimenti del 25 marzo 2013 e del 28 maggio 2015, anche il valore, rilevato alla fine dell’anno cui è riferita la comunicazione, dei titoli di Stato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, intestati a persone fisiche.
Tali informazioni sono trasmesse entro il termine per la comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti.
Con riferimento ai dati relativi all’anno 2023, il termine per la comunicazione delle informazioni è il 31 dicembre 2024.
La comunicazione è effettuata con le modalità previste dall’Allegato 1, secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato 2.
La comunicazione dei dati riferiti all’anno 2023 è consentita solamente con invio straordinario (aggiornamento o sostituzione), essendo decorso il periodo di consolidamento.
Allegati: