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Ravvedimento operoso: il documento del CNDCEC
Il CNDCEC ha pubblicato un documento sulle novità sul Ravvedimento operoso.
In particolare, con un comunicato del 1° dicembre i Commercialisti hanno pubblicato il documento “Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo: come cambia il ravvedimento operoso”,
Ravvedimento operoso: il documento del CNDCEC
Con la riforma del sistema sanzionatorio tributario, adottata in attuazione della delega fiscale, sono state apportate importanti modifiche anche all’istituto del ravvedimento operoso.
La disciplina del ravvedimento operoso è stata adeguata alle novità introdotte nel procedimento accertativo, prevedendo la possibilità di effettuare il ravvedimento anche successivamente alla comunicazione dello schema di atto, con il quale è stata data attuazione al principio del contraddittorio preventivo.
Una ulteriore importante novità riguarda il calcolo delle sanzioni e dal un lato sono state rimodulate le misure di riduzione delle sanzioni applicabili in sede di ravvedimento operoso, dall’altro, è stata estesa a quest’ultimo istituto la possibilità di applicare il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Per espressa previsione normativa tali novità trovano applicazione con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 pertanto, per ancora molto tempo, le disposizioni riformate dovranno convivere con le previgenti, che restano applicabili alle violazioni commesse fino al 31 agosto 2024.
Il documento dei Commercialisti approfondisce l'esatta portata delle modifiche che hanno interessato il ravvedimento operoso, alle modalità di applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento, nonché alla nuova disciplina in materia di cumulo giuridico delle sanzioni.
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Accertamenti bancari e sintetici possibili per i coltivatori diretti
Con l'Ordinanza n. 26971/2025 la Corte di Cassazione ha stabilito che anche i coltivatori diretti possono essere assoggettati all'accertamento sintetico, quando emergano movimentazioni bancarie non giustificate e incoerenti con il reddito catastale dichiarato.
Il caso nasce da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un imprenditore agricolo titolare di ditta individuale, in seguito a indagini bancarie su conti correnti intestati al contribuente.
L’Ufficio ha riscontrato versamenti e prelevamenti privi di giustificazione, riconducibili a maggiori ricavi non dichiarati, procedendo al recupero di:
- Irpef, Irap, IVA oltre a interessi e sanzioni.
Il contribuente ha impugnato l’accertamento, sostenendo che, in qualità di coltivatore diretto, il proprio reddito dovesse essere determinato solo in base ai valori catastali, escludendo qualsiasi applicazione del metodo sintetico.
Accertamenti bancari e sintetici possibili per i coltivatori diretti
La Commissione tributaria provinciale ha dato ragione all’Agenzia. La Commissione tributaria regionale (già con sentenza n. 291/2016) ha invece accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che l’attività agricola imponesse una tassazione solo catastale, vista la disponibilità di terreni in affitto e gli investimenti effettuati.
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, affermando un principio chiaro:
- il reddito dei coltivatori diretti, pur determinato in via ordinaria su base catastale, può essere legittimamente rettificato mediante accertamenti fondati su indagini bancarie, ai sensi dell’art. 32 del DPR 600/1973.
Le presunzioni legali derivanti dalle movimentazioni bancarie si applicano a tutti i contribuenti, compresi i coltivatori diretti.
Le somme rinvenute nei conti quali versamenti o prelievi si presumono ricavi, salvo prova contraria da parte del contribuente.
Il sistema di tassazione catastale non impedisce all’Amministrazione di accertare capacità contributiva extra-contabile se emergono indici patrimoniali anomali.
Il contribuente non ha assolto all’onere probatorio previsto dalla legge, non fornendo spiegazioni convincenti sulle movimentazioni.
Il principio di diritto enunciato
“L’Amministrazione finanziaria può legittimamente procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, anche mediante il metodo sintetico, qualora emergano elementi estranei al reddito catastale dichiarato da cui si desuma la percezione di ulteriori redditi imponibili.”
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Contributo imprese Editoria: domande entro il 18 dicembre
Il Dipartimento per l'Editoria ha pubblicato un avviso con le regole la presentazione delle domande per il contributo previsto dall'art 4 del DPCM 17 aprile 2025 per l'editoria.
In particolare, si tratta del contributo per le imprese editrici di quotidiani e periodici le cui domande sono partite il 26 novembre e scadono il 18 dicembre prossimo, vediamo i dettagli.
Per tutte le misure perl'editoria leggi anche: Aiuti Editoria 2025: tutte le regole per le domande
Contributo editoria: domande entro il 18 dicembre
Il Dipartimento per l'Editoria avvisa che dalle ore 10:00 del 26 novembre alle ore 17:00 del 18 dicembre 2025 è possibile presentare le domande per il contributo per le copie vendute nel 2023.
Le disposizioni applicative per la fruizione di tale contributo sono contenute nel decreto del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 16 ottobre 2025.
Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente con firma digitale in formato CAdES, e presentate per via telematica attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Le imprese richiedenti devono presentare una sola domanda. In caso di errore, sarà possibile, per tutta la durata di apertura dello sportello, presentare una nuova domanda che annulla la precedente.
Per assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura oppure contattare l'Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
Per eventuali esigenze di chiarimenti si prega di leggere la sezione FAQ presente nella pagina dedicata del sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Nel caso in cui la lettura delle FAQ non dovesse consentire di risolvere eventuali dubbi, si prega di inoltrare un quesito esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla seguente casella di posta dedicata sostegno:
- filieraeditoria@governo.it
- indicando nell’oggetto la dicitura “copie vendute nel 2023”.