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    Diritto Camerale 2026: importi invariati rispetto al 2025

    Con la Nota n 9347 del 16 gennaio il MIMIT conferma gli importi che le imprese devono versare per il Diritto Camerale 2026 rimasti immutati rispetto a quelli dell'anno precedente.

    Vediamo tutti i dettagli e il riepilogo delle regole per il pagamento da parte degli interessati.

    Diritto Camerale 2026: importi invariati rispetto al 2025

    Il documento conferma, anche per il 2026, l’impianto normativo e gli importi già applicati nel 2025.

    Ricordiamo che il diritto annuale camerale è un contributo obbligatorio previsto dall’articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che varia al variare:

    • della natura giuridica del soggetto, 
    • della modalità di iscrizione al Registro delle imprese o al REA 
    • per alcun i contribuenti, al variare del fatturato annuo.

    Diritto Camerale 2026: ricordiamo le regole

    Gli importi del diritto annuale 2026 sono normati nell’articolo 28, comma 1, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione amministrativa.

    La disposizione stabilisce che l’importo del diritto annuale, come determinato per l’anno 2014, sia ridotto:

    • del 35% per l’anno 2015;
    • del 40% per l’anno 2016;
    • del 50% a decorrere dall’anno 2017.

    In attuazione di ciò è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, che ha determinato le misure del diritto annuale dovuto a partire dal 2015, applicando le regole contenute negli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, opportunamente aggiornate sotto il profilo temporale e ridotte secondo le percentuali fissate dal citato articolo 28.

    Il decreto dell’8 gennaio 2015 prevede che la riduzione del 50% trovi applicazione anche per gli anni successivi al 2017. 

    Anche per il 2026, le misure del diritto annuale risultano già strutturalmente ridotte.

    Tabella riepilogativa degli importi del diritto camerale dovuto per il 2026

    Tabella riepilogativa degli importi del diritto camerale dovuto per il 2026

    Tipologia di impresa e quindi di versamento Diritto camerale 2026

    Imprese tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa

    Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli): 

    • euro 44,00 per la sede;
    • euro 8,80 per ciascuna unità locale.

    Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria: 

    • euro 100,00 per la sede;
    • euro 20,00 per ciascuna unità locale

    Imprese che versano il diritto annuale in misura fissa in via transitoria

    Società semplici non agricole: 

    • euro 100,00 per la sede;
    • euro 20,00 per ciascuna unità locale.

    Società semplici agricole: 

    • euro 50,00 per la sede;
    • euro 10,00 per ciascuna unità locale.

    Società tra avvocati, costituite ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96: 

    • euro 100,00 per la sede;
    • euro 20,00 per ciascuna unità locale.

    Soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) euro 15,00, senza obbligo di versamento per unità locali.
    Imprese con sede principale all’estero

    Per le imprese con sede principale all’estero, il diritto annuale camerale continua a essere dovuto per ciascuna unità locale o sede secondaria iscritta nel Registro delle imprese, nella misura invariata di euro 55,00.

    Il MIMIT precisa che le misure sopra indicate sono espresse nel loro importo esatto. 

    Ai fini del versamento dell’importo complessivo dovuto a ciascuna Camera di Commercio, occorre applicare il criterio di arrotondamento stabilito dalla nota ministeriale n. 19230 del 30 marzo 2009.

    Relativamente al diritto annuale 2026 commisurato al fatturato viene evidenziato che il calcolo avviene secondo le seguenti regole:

    • applicazione al fatturato 2025 delle aliquote definite dal decreto interministeriale 21 aprile 2011;
    • mantenimento di cinque cifre decimali nella sequenza di calcolo;
    • determinazione dell’importo complessivo; 
    • applicazione della riduzione del 50% prevista dall’articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014;
    • arrotondamento dell’importo secondo il criterio indicato nella nota ministeriale n. 19230 del 30 marzo 2009, con:  arrotondamento preliminare alla seconda cifra decimale;
    • successivo arrotondamento all’unità di euro.

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    Diritto Camerale Sicilia: arriva l’aumento del 50%

    Il MIMIT con DM del 2 maggio 2025 approva la maggiorazione pari al 50% del diritto camerale annuale per le Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani.

    Diritto Camerale Sicilia: arriva l’aumento del 50%

    Il DM 2 maggio stabilisce che è autorizzato, ai sensi del comma 784, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2025, 2026 e 2027, per le camere di commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani l'incremento del 50 per cento della misura del diritto annuale per il finanziamento dei piani di riequilibrio finanziario di cui alle rispettive delibere consiliari, così come condivisi dall’Assessorato regionale delle attività produttive della Regione siciliana con nota n. 4404/A12 del 31 dicembre 2024.

    Si ricorda che l’autorizzazione di cui al comma 1 è, comunque, revocata dall’anno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali come definiti dalla riorganizzazione del sistema camerale regionale. 

    Il consiglio del nuovo ente è tenuto a verificare la persistenza delle condizioni di squilibrio strutturale e a presentare, ai fini della necessaria autorizzazione, un nuovo programma di riequilibrio finanziario che tenga conto degli effetti economici e finanziari derivanti dalla riorganizzazione.
    Attenzione al fatto che le camere di commercio di cui al comma 1 dell’articolo 1 trasmettono al Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza – Direzione generale servizi di vigilanza, Divisione VI – Sistema Camerale e alla Regione Siciliana, per il tramite di Unioncamere, entro il 31 gennaio 2026, il 31 gennaio 2027 e il 31 gennaio 2028, una relazione sullo stato di attuazione della misura strutturale relativa al trasferimento del carico pensionistico, comprensiva della quantificazione delle risorse accantonate allo scopo, attestata dai rispettivi collegi dei revisori.

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    Diritto Camerale 2024: entro il 30 agosto con lo 0,40%

    Con un avviso del 13 giugno, il MIMIT specificava che il pagamento del Diritto Camerale 2024 era posticipato al 31 luglio. Il pagamento ultimo è però possibile entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40 %.

    Nel comunicato, rivolto alle Camere di Commercio, si ricordava che l'articolo 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha disposto il differimento al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, dei termini dei versamenti che scadono al 30 giugno 2024 e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice.

    Il medesimo differimento si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

    Leggi anche: Diritto camerale 2024: il MIMIT pubblica gli importi

    Diritto Camerale 2024: pagamento al 31 luglio

    Ciò premesso, il medesimo avviso MIMIT, ricorda che l'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, stabilisce che il diritto annuale dovuto dai contribuenti «è versato, in un'unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il temine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte». 

    La proroga stabilita con il decreto su indicato si applica, pertanto, anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2024 effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma sopra citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie. 

    Resta inteso che, per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimane confermata la scadenza del 1° luglio 2024 (cadendo il 30 giugno di domenica), con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%.

    Allegati:
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    Contributo AGCOM 2024: versamento entro il 1 marzo

    Pubblicate in GU n 4 del 5 gennaio le delibere datate 8 novembre dell'AGCOM Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni relative al contributo 2024 dovuto da:

    1. soggetti che operano nei servizi media esercenti attività di audiovisivo, radio-televisione, editoria,  produzione o distribuzione di programmi e contenuti radiotelevisivi e di  agenzia di stampa a  carattere  nazionale, che rientrano  nelle  competenze attribuite dalla normativa  vigente  all'Autorità per le garanzie nelle  comunicazioni, sono tenuti  alla  contribuzione  prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla delibera,
    2. soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche,
    3. fornitore del servizio universale postale e  i soggetti  n possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,
    4. fornitori di servizi di intermediazione on-line e i  fornitori di motori di ricerca on-line,
    5. fornitori di servizi di piattaforma  per  la  condivisione  di video,
    6. soggetti che  operano  nel  settore  del  diritto  d'autore  e diritti connessi nel mercato unico digitale in qualità di editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in  forma  singola  che associata o consorziata,  nonché di  prestatori  di  servizi  della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del  video on demand.

    Contributo AGCOM 2024: gli importi

    1. Per le imprese operanti nel settore dei servizi media la contribuzione è fissata in misura  pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di  servizi  media  di cui alla voce A1 del conto economico, o  voce corrispondente per  i bilanci redatti secondo i principi  contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;
    2. Per i soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche la contribuzione è fissata in misura pari all'1,4 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di reti o di servizi di comunicazioni elettroniche, erogati in virtu' di un'autorizzazione generale o di  una concessione di diritti d'uso ai sensi del codice, di cui  alla  voce  A1 del conto economico o voce corrispondente  per  i  bilanci  redatti  secondo  i principi contabili  internazionali, dell'ultimo  bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;
    3. Per le imprese operanti nel settore dei servizi postali la contribuzione è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata  al  rilascio  di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5  e  6  del  decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i  bilanci redatti secondo i principi contabili  internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera. 
    4. per  le  imprese  operanti   nel   settore   dei  servizi di intermediazione on-line e  motori di ricerca  on-line la contribuzione è fissata in misura  pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla  fornitura di  servizi  di intermediazione on-line e motori di ricerca on-line di cui alla  voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i  bilanci  redatti secondo i  principi contabili internazionali e risultanti dall'ultimo  bilancio  approvato prima dell'adozione della presente delibera,
    5. per le imprese operanti nel settore dei servizi  di  piattaforma per  la  condivisione video  nel  territorio  italiano, la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di tali servizi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i  principi contabili  internazionali,  dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera,
    6.  per le imprese operanti nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, quali:
      • a) i titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
      • b) i titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
      • c) i titolari dei diritti su format televisivi;
      • d)  i  titolari  dei  diritti  delle  opere  riguardanti   eventi sportivi;
      • e) i fornitori di servizi di media;
      •  f) gli organismi di gestione collettiva e le entità di  gestione indipendenti, la contribuzione è fissata in misura pari allo 0,3 per mille dei ricavi. Per i  soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) la  percentuale  si  applica  sui ricavi  derivanti  dalla  commercializzazione  dei  diritti.  Per   i soggetti di cui alla lettera e), la percentuale si applica  sui  soli ricavi derivanti dalle offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui  alla  lettera  f),  la  percentuale  si  applica  sui  ricavi derivanti dalla gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi. 

    Per tutti i soggetti sopra elencati, il versamento del contributo Agcom deve essere eseguito entro  il  1° marzo  2024,  sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

    Entro il 1° marzo 2024 i soggetti su elencati dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni  i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo.

    A tal fine deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.

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    Canone unico: dovuto per superficie che racchiude il messaggio pubblicitario

    Con Risoluzione n. 3 del 20 luglio il MEF  risponde ad un quesito in ordine all’applicazione del canone unico patrimoniale (CUP) di cui all’art. 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla sua determinazione in caso di diffusione di messaggi pubblicitari. 

    Si ricorda innanzitutto che uno dei presupposti del CUP, a norma dell’art. 1, comma 819, lett. b) della legge n. 160 del 2019, riguarda la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su:

    • aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, 
    • su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, 
    • ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

    Canone Unico: è possibile escludere cornici, supporti e decori dall'imposta?

    Il primo quesito riguarda la possibilità di escludere, nella determinazione del canone, le parti del mezzo pubblicitario che non hanno una diretta correlazione con la diffusione del messaggio pubblicitario. 

    In altre parole, si vorrebbe escludere dalla determinazione del CUP le parti del mezzo stesso, quali, ad esempio, cornici, supporti di sostegno ed eventuali elementi decorativi, che non posseggono alcuna funzione pubblicitaria.

    Il MEF precisa che l’art. 1, comma 825 della legge n. 160 del 2019, relativamente alla determinazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, dispone che “il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi”. 

    La norma appena riportata, osserva il MEF, se da un lato per la determinazione del canone prende in considerazione la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, dall’altro evidenzia che il presupposto del CUP, ai sensi del comma 819, lett. b), è costituito, come innanzi precisato, dalla diffusione di messaggi pubblicitari. 

    Ne consegue che nei casi in cui il mezzo pubblicitario è provvisto di elementi che non posseggono alcun effetto pubblicitario, tali elementi vanno esclusi dalla superficie su cui determinare il CUP; considerare, infatti, come superficie da assoggettare al canone quella di strutture che hanno la funzione di mero supporto strumentale appare contrario allo spirito del citato comma 819, lett. b), poiché, essendo tali strutture prive di qualsiasi finalità pubblicitaria si pongono al di fuori del campo di applicazione del CUP. 

    Il MEF sottolienea che a sostegno di tale interpretazione è utile richiamare la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in materia di imposta comunale sulla pubblicità (si vedano la sentenza 15 maggio 2002, n. 7031 e da ultimo l’ordinanza 31 marzo 2017, n. 8427), ha individuato un principio che si ritiene possa essere applicato anche al CUP, secondo cui la superficie imponibile da prendere a base per il calcolo dell’importo dovuto deve essere quella … dell'intera superficie dell'installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, solo se quest'ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario” .

    Le medesime considerazioni valgono anche per il secondo quesito che riguarda i casi in cui per la diffusione di un messaggio pubblicitario vengono utilizzati oggetti o strutture che non costituiscono mezzi pubblicitari veri e propri, come gli impianti pubblicitari di servizio di cui all’art. 47, comma 7, del D. P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 

    Il comma 7 del citato art. 47, infatti, dispone che «Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta». 

    Tali impianti, quindi, per loro natura, hanno una destinazione principale diversa, così da non costituire mezzi pubblicitari veri e propri con la conseguenza che la funzione pubblicitaria viene svolta esclusivamente dal messaggio pubblicitario. 

    Pertanto, per determinare il CUP, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 819, lett. b) e 825, della legge n. 160 del 2019 e tenendo conto del principio enucleato dalla menzionata giurisprudenza della Corte di Cassazione, dovrà essere assunta la superficie che racchiude il messaggio, restando escluse dall’assoggettamento al canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari le eventuali parti della struttura prive di effetti pubblicitari. 

    Canone Unico: modalità di calcolo della superficie dell'impianto pubblicitario

    Il MEF risponde anche ad un terzo quesioto relativo all’applicazione del CUP nel caso di installazione di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, su un unico supporto. 

    In particolare, si chiede se il canone vada applicato alla superficie relativa all’intero impianto o se, invece, vada calcolato separatamente in relazione alla superficie di ogni singolo segnale o freccia direzionale. 

    Va precisato, al riguardo, che nell’ipotesi in cui l’impianto pubblicitario contenga più messaggi, anche riferiti a soggetti ed aziende diverse, la superficie da assoggettare al CUP è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione. 

    Ciò in quanto l’art. 1, comma 825 della legge n. 160 del 2019 stabilisce genericamente per tutte le forme di pubblicità che il CUP è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, come sopra delineata, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. 

    È in linea con tale impostazione anche il disposto del comma 823 dell’art., il quale stabilisce che il canone deve essere corrisposto dal titolare del provvedimento di concessione o di autorizzazione, e ciò deve valere anche nel caso in cui siano esposti messaggi pubblicitari riferiti a soggetti diversi. 

    Nell’ipotesi in cui, invece, i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto sono diversi, il canone va liquidato distintamente, commisurandolo alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico che è nella disponibilità di ciascuno di essi. Solamente nel caso in cui il detentore o i detentori del mezzo pubblicitario non assolvano l’obbligo di versamento del CUP, si rende operante il principio della solidarietà a carico del soggetto pubblicizzato, contenuto nel citato comma 823. 

    Viene infene chiarito che, in caso di pubblicità abusiva, la soggettività passiva deve essere individuata in capo al soggetto pubblicizzato, poiché in tale ipotesi il comma 823 prevede esplicitamente che il canone è dovuto dal soggetto che effettua “la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva”.

    Allegati:
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    Ristoro ai Comuni per minor gettito da canone unico patrimoniale invio dati entro il 30.06

    Con un comunicato del 22 maggio il Dipartimento delle finanze informa della ulteriore proroga per la trasmissione dei dati relativi alle minori entrate per l’applicazione dell'esenzione dal canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
    In particolare, i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016che non hanno ancora trasmesso i dati relativi alle minori entrate per l’applicazione dell’esenzione dal canone unico patrimoniale (CUP) – possono ancora trasmetterli entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, vale a dire entro il 20 giugno 2023.

    Scarica qui:

    Lo stesso comunicato delle Finanze ricorda che i dati in questione:

    • sono necessari per l’erogazione del ristoro del minor gettito del CUP registrato negli anni 2021 e 2022 (art. 17-ter del D. L. n. 183 del 2020);
    • devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente il modello di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2022, (G.U. n. 148 del 27 giugno 2022), che si pubblica unitamente alle istruzioni. Il modello, debitamente compilato in formato elaborabile, deve essere trasmesso esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: df.rimborsocup@pce.finanze.it

    L'art 1 del DM 9 giugno 2022 specificava quanto segue:

    "In attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro dell’interno del 14 agosto 2019 e del decreto del Direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, richiamati dall’articolo 17-ter, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comunicano le minori entrate del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all’articolo 1, comma 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (d’ora in poi denominati CUP)."