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    Diritto Camerale Sicilia: arriva l’aumento del 50%

    Il MIMIT con DM del 2 maggio 2025 approva la maggiorazione pari al 50% del diritto camerale annuale per le Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani.

    Diritto Camerale Sicilia: arriva l’aumento del 50%

    Il DM 2 maggio stabilisce che è autorizzato, ai sensi del comma 784, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2025, 2026 e 2027, per le camere di commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani l'incremento del 50 per cento della misura del diritto annuale per il finanziamento dei piani di riequilibrio finanziario di cui alle rispettive delibere consiliari, così come condivisi dall’Assessorato regionale delle attività produttive della Regione siciliana con nota n. 4404/A12 del 31 dicembre 2024.

    Si ricorda che l’autorizzazione di cui al comma 1 è, comunque, revocata dall’anno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali come definiti dalla riorganizzazione del sistema camerale regionale. 

    Il consiglio del nuovo ente è tenuto a verificare la persistenza delle condizioni di squilibrio strutturale e a presentare, ai fini della necessaria autorizzazione, un nuovo programma di riequilibrio finanziario che tenga conto degli effetti economici e finanziari derivanti dalla riorganizzazione.
    Attenzione al fatto che le camere di commercio di cui al comma 1 dell’articolo 1 trasmettono al Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza – Direzione generale servizi di vigilanza, Divisione VI – Sistema Camerale e alla Regione Siciliana, per il tramite di Unioncamere, entro il 31 gennaio 2026, il 31 gennaio 2027 e il 31 gennaio 2028, una relazione sullo stato di attuazione della misura strutturale relativa al trasferimento del carico pensionistico, comprensiva della quantificazione delle risorse accantonate allo scopo, attestata dai rispettivi collegi dei revisori.

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    Diritto camerale 2024: il MIMIT pubblica gli importi

    Con la nota del MIMT n. 383421, pubblicata il 20 dicembre, vengono confermati, rispetto al 2023, gli importi del diritto camerale per il 2024.

    L’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” stabilisce che Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento” 

    Alla luce del disposto del predetto comma 1, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni legislativamente previste, a partire da quella del 35% prevista per il 2015, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, con l’aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati. 

    In assenza di nuovi interventi normativi, specifica la nota, la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2024; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi del 50% a partire dal 2017  

    Pertanto, le misure fisse per il  diritto annuale 2024 sono le seguenti:

     MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE  importi 2024
    Sede Unità locale
    IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA    
    Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione
    speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori
    diretti e imprenditori agricoli)
    44 euro 8.80 euro
    Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 100 euro 20 euro
    IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA Sede   Unità locale 
    Società semplici non agricole 100 euro 20 euro
    Società semplici agricole 50 euro 10 euro
    Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 100 euro 20 euro
    Soggetti iscritti al REA 15 euro  
    IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO    
    per ciascuna unità locale/sede secondaria 55 euro

    Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2023 le seguenti aliquote:

    Scaglioni di fatturato (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)
    ALIQUOTE
    da euro a euro  
    0 100.000,00 € 200,00 (misura fissa)
    oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
    oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
    oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
    oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
    oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
    oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
    oltre 50.000.000,00   0,001%
    (fino ad un massimo di €40.000,00)

    Si ricorda che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.
    Inoltre, che anche l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.

    Incremento del diritto annuale adottato con delibera delle camere di commercio

    Con un comunicato pubblicato sul proprio sito il MIMIT specifica che entra in vigore il D.M. 23 febbraio 2023 con il quale:

    • si autorizza, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, l’incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali,
    • per gli anni 2023, 2024 e 2025 e per le Camere di commercio indicate nell’allegato “A”

    Inoltre, viene previsto che, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, ai sensi del comma 10 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è finalizzato per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A”.

    Al riguardo, la nota in oggetto, richiama l’attenzione sull’obbligo di invio, tramite Unioncamere ed entro il 30 giugno 2024, di un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, come previsto dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto sopra citato; unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2023, tali camere di commercio sono inoltre tenute a rendicontare le risorse non utilizzate derivanti dall’incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022 non già rendicontate al 30 giugno 2023.

    Diritto Camerale 2024: modalità e termini di versamento

    Il diritto camerale viene versato:

    • in unica soluzione;
    • con il modello F24, utilizzando il codice tributo “3850” da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”.

    Il termine entro cui pagare coincide con quello del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi secondo i termini su richiamati.

    Allegati:
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    Pegni mobiliari non possessori: le regole per versare i tributi

    Con Provvedimento n 120760 del 5 aprile le Entrate fissano le regole per il versamento dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione del titolo e per l’esecuzione delle formalità relative al registro informatico dei pegni mobiliari non possessori, nonché per la relativa consultazione.

    In particolare, il versamento delle somme dovute per:

    • l’iscrizione del pegno mobiliare non possessorio,
    • la rinnovazione,
    • la cancellazione dell’iscrizione del pegno medesimo
    • o l’annotazione di una vicenda modificativa del rapporto e della garanzia, di cui si richiede al conservatore l’inserimento nel Registro pegni, 

    avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'Agenzia delle entrate e intestato ad una delle parti oppure al suo rappresentante, dotato di procura sottoscritta digitalmente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, n. 114 del 25 maggio 2021, identificati dal relativo codice fiscale. 

    A tal fine, in fase di presentazione della richiesta, firmata digitalmente anche dal titolare del conto da addebitare, sono indicati il codice IBAN del conto e il codice fiscale dell’intestatario. 

    Il versamento delle somme dovute per:

    • la registrazione dell’atto costitutivo del pegno non possessorio,
    • l’atto contenente il consenso o l’ordine per la cancellazione, 
    • o l’atto attestante la vicenda modificativa di cui si richiede l’annotazione,

    avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'Agenzia delle entrate e intestato al richiedente oppure al suo rappresentante, dotato di procura sottoscritta digitalmente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, n. 114 del 25 maggio 2021, identificati dal relativo codice fiscale. 

    A tal fine, in fase di presentazione della richiesta, firmata digitalmente anche dal titolare del conto da addebitare, sono indicati il codice IBAN del conto e il codice fiscale dell’intestatario. 

    Il versamento delle somme dovute per la consultazione del registro è eseguito: 

    a) relativamente all’imposta di bollo sui certificati e sulle copie, nonché sulle relative istanze, e ai diritti di certificazione, con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'Agenzia delle entrate e intestato al richiedente, identificato dal relativo codice fiscale. A tal fine, in fase di presentazione della richiesta sono indicati anche il codice IBAN del conto da addebitare e il codice fiscale dell’intestatario; 

    b) relativamente ai diritti di visura, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

    Ricordiamo che, l’articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, ha istituito il pegno mobiliare non possessorio a garanzia dei crediti inerenti all’esercizio dell’impresa.

    Il comma 4 del citato articolo 1 ha previsto la costituzione presso l’Agenzia delle entrate di un registro informatizzato denominato «registro dei pegni non possessori» che consente al pegno, al momento dell'iscrizione, di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali. 

    Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, n. 114 del 25 maggio 2021, sono regolate le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il «registro dei pegni non possessori», gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni, nonché le modalità di accesso al registro medesimo, e stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione ed evoluzione del registro.

    Inoltre, l’articolo 7, comma 2, del citato decreto interministeriale n. 114 del 25 maggio 2021, prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate si provveda, di qui il provvedimento in oggetto.