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    Canone unico: dovuto per superficie che racchiude il messaggio pubblicitario

    Con Risoluzione n. 3 del 20 luglio il MEF  risponde ad un quesito in ordine all’applicazione del canone unico patrimoniale (CUP) di cui all’art. 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla sua determinazione in caso di diffusione di messaggi pubblicitari. 

    Si ricorda innanzitutto che uno dei presupposti del CUP, a norma dell’art. 1, comma 819, lett. b) della legge n. 160 del 2019, riguarda la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su:

    • aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, 
    • su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, 
    • ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

    Canone Unico: è possibile escludere cornici, supporti e decori dall'imposta?

    Il primo quesito riguarda la possibilità di escludere, nella determinazione del canone, le parti del mezzo pubblicitario che non hanno una diretta correlazione con la diffusione del messaggio pubblicitario. 

    In altre parole, si vorrebbe escludere dalla determinazione del CUP le parti del mezzo stesso, quali, ad esempio, cornici, supporti di sostegno ed eventuali elementi decorativi, che non posseggono alcuna funzione pubblicitaria.

    Il MEF precisa che l’art. 1, comma 825 della legge n. 160 del 2019, relativamente alla determinazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, dispone che “il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi”. 

    La norma appena riportata, osserva il MEF, se da un lato per la determinazione del canone prende in considerazione la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, dall’altro evidenzia che il presupposto del CUP, ai sensi del comma 819, lett. b), è costituito, come innanzi precisato, dalla diffusione di messaggi pubblicitari. 

    Ne consegue che nei casi in cui il mezzo pubblicitario è provvisto di elementi che non posseggono alcun effetto pubblicitario, tali elementi vanno esclusi dalla superficie su cui determinare il CUP; considerare, infatti, come superficie da assoggettare al canone quella di strutture che hanno la funzione di mero supporto strumentale appare contrario allo spirito del citato comma 819, lett. b), poiché, essendo tali strutture prive di qualsiasi finalità pubblicitaria si pongono al di fuori del campo di applicazione del CUP. 

    Il MEF sottolienea che a sostegno di tale interpretazione è utile richiamare la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in materia di imposta comunale sulla pubblicità (si vedano la sentenza 15 maggio 2002, n. 7031 e da ultimo l’ordinanza 31 marzo 2017, n. 8427), ha individuato un principio che si ritiene possa essere applicato anche al CUP, secondo cui la superficie imponibile da prendere a base per il calcolo dell’importo dovuto deve essere quella … dell'intera superficie dell'installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, solo se quest'ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario” .

    Le medesime considerazioni valgono anche per il secondo quesito che riguarda i casi in cui per la diffusione di un messaggio pubblicitario vengono utilizzati oggetti o strutture che non costituiscono mezzi pubblicitari veri e propri, come gli impianti pubblicitari di servizio di cui all’art. 47, comma 7, del D. P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 

    Il comma 7 del citato art. 47, infatti, dispone che «Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta». 

    Tali impianti, quindi, per loro natura, hanno una destinazione principale diversa, così da non costituire mezzi pubblicitari veri e propri con la conseguenza che la funzione pubblicitaria viene svolta esclusivamente dal messaggio pubblicitario. 

    Pertanto, per determinare il CUP, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 819, lett. b) e 825, della legge n. 160 del 2019 e tenendo conto del principio enucleato dalla menzionata giurisprudenza della Corte di Cassazione, dovrà essere assunta la superficie che racchiude il messaggio, restando escluse dall’assoggettamento al canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari le eventuali parti della struttura prive di effetti pubblicitari. 

    Canone Unico: modalità di calcolo della superficie dell'impianto pubblicitario

    Il MEF risponde anche ad un terzo quesioto relativo all’applicazione del CUP nel caso di installazione di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, su un unico supporto. 

    In particolare, si chiede se il canone vada applicato alla superficie relativa all’intero impianto o se, invece, vada calcolato separatamente in relazione alla superficie di ogni singolo segnale o freccia direzionale. 

    Va precisato, al riguardo, che nell’ipotesi in cui l’impianto pubblicitario contenga più messaggi, anche riferiti a soggetti ed aziende diverse, la superficie da assoggettare al CUP è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione. 

    Ciò in quanto l’art. 1, comma 825 della legge n. 160 del 2019 stabilisce genericamente per tutte le forme di pubblicità che il CUP è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, come sopra delineata, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. 

    È in linea con tale impostazione anche il disposto del comma 823 dell’art., il quale stabilisce che il canone deve essere corrisposto dal titolare del provvedimento di concessione o di autorizzazione, e ciò deve valere anche nel caso in cui siano esposti messaggi pubblicitari riferiti a soggetti diversi. 

    Nell’ipotesi in cui, invece, i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto sono diversi, il canone va liquidato distintamente, commisurandolo alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico che è nella disponibilità di ciascuno di essi. Solamente nel caso in cui il detentore o i detentori del mezzo pubblicitario non assolvano l’obbligo di versamento del CUP, si rende operante il principio della solidarietà a carico del soggetto pubblicizzato, contenuto nel citato comma 823. 

    Viene infene chiarito che, in caso di pubblicità abusiva, la soggettività passiva deve essere individuata in capo al soggetto pubblicizzato, poiché in tale ipotesi il comma 823 prevede esplicitamente che il canone è dovuto dal soggetto che effettua “la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva”.

    Allegati:
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    Ristoro ai Comuni per minor gettito da canone unico patrimoniale invio dati entro il 30.06

    Con un comunicato del 22 maggio il Dipartimento delle finanze informa della ulteriore proroga per la trasmissione dei dati relativi alle minori entrate per l’applicazione dell'esenzione dal canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
    In particolare, i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016che non hanno ancora trasmesso i dati relativi alle minori entrate per l’applicazione dell’esenzione dal canone unico patrimoniale (CUP) – possono ancora trasmetterli entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, vale a dire entro il 20 giugno 2023.

    Scarica qui:

    Lo stesso comunicato delle Finanze ricorda che i dati in questione:

    • sono necessari per l’erogazione del ristoro del minor gettito del CUP registrato negli anni 2021 e 2022 (art. 17-ter del D. L. n. 183 del 2020);
    • devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente il modello di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2022, (G.U. n. 148 del 27 giugno 2022), che si pubblica unitamente alle istruzioni. Il modello, debitamente compilato in formato elaborabile, deve essere trasmesso esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: df.rimborsocup@pce.finanze.it

    L'art 1 del DM 9 giugno 2022 specificava quanto segue:

    "In attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro dell’interno del 14 agosto 2019 e del decreto del Direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, richiamati dall’articolo 17-ter, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comunicano le minori entrate del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all’articolo 1, comma 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (d’ora in poi denominati CUP)."

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    Pegni mobiliari non possessori: le regole per versare i tributi

    Con Provvedimento n 120760 del 5 aprile le Entrate fissano le regole per il versamento dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione del titolo e per l’esecuzione delle formalità relative al registro informatico dei pegni mobiliari non possessori, nonché per la relativa consultazione.

    In particolare, il versamento delle somme dovute per:

    • l’iscrizione del pegno mobiliare non possessorio,
    • la rinnovazione,
    • la cancellazione dell’iscrizione del pegno medesimo
    • o l’annotazione di una vicenda modificativa del rapporto e della garanzia, di cui si richiede al conservatore l’inserimento nel Registro pegni, 

    avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'Agenzia delle entrate e intestato ad una delle parti oppure al suo rappresentante, dotato di procura sottoscritta digitalmente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, n. 114 del 25 maggio 2021, identificati dal relativo codice fiscale. 

    A tal fine, in fase di presentazione della richiesta, firmata digitalmente anche dal titolare del conto da addebitare, sono indicati il codice IBAN del conto e il codice fiscale dell’intestatario. 

    Il versamento delle somme dovute per:

    • la registrazione dell’atto costitutivo del pegno non possessorio,
    • l’atto contenente il consenso o l’ordine per la cancellazione, 
    • o l’atto attestante la vicenda modificativa di cui si richiede l’annotazione,

    avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'Agenzia delle entrate e intestato al richiedente oppure al suo rappresentante, dotato di procura sottoscritta digitalmente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, n. 114 del 25 maggio 2021, identificati dal relativo codice fiscale. 

    A tal fine, in fase di presentazione della richiesta, firmata digitalmente anche dal titolare del conto da addebitare, sono indicati il codice IBAN del conto e il codice fiscale dell’intestatario. 

    Il versamento delle somme dovute per la consultazione del registro è eseguito: 

    a) relativamente all’imposta di bollo sui certificati e sulle copie, nonché sulle relative istanze, e ai diritti di certificazione, con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'Agenzia delle entrate e intestato al richiedente, identificato dal relativo codice fiscale. A tal fine, in fase di presentazione della richiesta sono indicati anche il codice IBAN del conto da addebitare e il codice fiscale dell’intestatario; 

    b) relativamente ai diritti di visura, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

    Ricordiamo che, l’articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, ha istituito il pegno mobiliare non possessorio a garanzia dei crediti inerenti all’esercizio dell’impresa.

    Il comma 4 del citato articolo 1 ha previsto la costituzione presso l’Agenzia delle entrate di un registro informatizzato denominato «registro dei pegni non possessori» che consente al pegno, al momento dell'iscrizione, di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali. 

    Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, n. 114 del 25 maggio 2021, sono regolate le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il «registro dei pegni non possessori», gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni, nonché le modalità di accesso al registro medesimo, e stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione ed evoluzione del registro.

    Inoltre, l’articolo 7, comma 2, del citato decreto interministeriale n. 114 del 25 maggio 2021, prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate si provveda, di qui il provvedimento in oggetto.

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    Imposta apparecchi da intrattenimenti 2023: chiarimenti delle Dogane

    Con Circolare n 6 del 13 febbraio 2023 ADM fornisce chiarimenti in merito all’applicazione per l’anno 2023 dell’imposta sugli intrattenimenti prevista dall’articolo 14-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 640, a seguito della nuova regolamentazione che ha interessato il settore degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del TULPS. 

    Nell’anno 2021, è stata adottata da ADM la regolamentazione tecnica e amministrativa in attuazione dell’articolo 104, comma 1, lett. b) del DL n. 104/2020 che ha modificato l’articolo 110, comma 7-ter del TULPS e per effetto della stessa tutti gli apparecchi senza vincita in denaro, sono stati classificati entro le categorie individuate dalle lettere a), c), c bis) e c-ter) del comma 7 dell’art. 110 del TULPS, ivi compresi gli apparecchi meccanici o elettromeccanici di cui all’art. 14-bis del DPR n. 640/1972. 

    Fra questi ultimi il legislatore ha demandato all’Agenzia l’individuazione degli apparecchi rispetto ai quali non trovano applicazione le disposizioni relative all’obbligo di verifica tecnica/certificazione e rilascio di titoli autorizzatori, ma soltanto quelle relative all’obbligo di versamento dell’Imposta sugli intrattenimenti (e dell’Iva forfetaria eventualmente connessa). 

    Considerato che attualmente l’art. 110, comma 7-ter del TULPS demanda ad un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze la determinazione della base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti per tutti gli apparecchi di cui al comma 7, si rende necessario, nelle more della sua adozione, armonizzare la vigente regolamentazione tecnica e amministrativa rispetto alla delineata disciplina. 

    Per tale motivo, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti: 

    • gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. a) e lett. c): 
      • si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui l’Agenzia rilascia il relativo nulla osta. Gli apparecchi che siano stati disinstallati dal soggetto titolare del nulla osta, con richiesta dell’attestato di sospensione dell’efficacia del titolo autorizzatorio fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente tramite l’applicativo predisposto da ADM, si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui il gestore ripristina nuovamente l’efficacia del titolo autorizzatorio, tramite il medesimo applicativo; 
      • per gli apparecchi installati antecedentemente al primo marzo, l’imposta è versata per l’intero anno solare entro il 16 marzo. Per gli apparecchi installati a decorrere dal primo marzo, l’imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua; 
      • le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8%, sono quelle previste dall’articolo 14-bis, comma 3-bis del DPR n. 640/1972, pari a € 1.800,00. 
    • gli apparecchi antecedentemente alla riforma definiti “meccanici ed elettromeccanici” ed attualmente inquadrati fra gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. c-bis) e lett. c-ter), dotati di titoli autorizzatori
      • si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui l’Agenzia rilascia il relativo nulla osta. Gli apparecchi che siano stati disinstallati dal soggetto titolare del nulla osta, con richiesta dell’attestato di sospensione dell’efficacia del titolo autorizzatorio fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente tramite l’applicativo predisposto da ADM, si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui il gestore ripristina nuovamente l’efficacia del titolo autorizzatorio, tramite il medesimo applicativo; 
      • per gli apparecchi installati antecedentemente al primo marzo, l’imposta è versata per l’intero anno solare entro il 16 marzo. Per gli apparecchi installati a decorrere dal primo marzo, l’imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua; 
      • le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8%, sono quelle previste dal Decreto Direttoriale del 10 marzo 2010, che, da ultimo, ha individuato tale base differenziando l’imponibile a seconda delle diverse categorie di appartenenza cui sono riconducibili tali apparecchi, di sotto riportate; 
    • gli apparecchi antecedentemente alla riforma definiti “meccanici ed elettromeccanici”, attualmente inquadrati fra gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. c-bis) e lett. c-ter) ed inseriti nell’elenco AMEE e, pertanto, non necessitanti titoli autorizzatori: 
      • i gestori, per l’installazione degli apparecchi, devono attenersi agli obblighi dichiarativi previsti dal decreto direttoriale 7 agosto 2003, compilando e presentando ad ADM, gli allegati A e B al decreto direttoriale 10.03.2010 e, per semplicità, nuovamente allegati alla presente circolare(1) ; 
      • il pagamento è effettuato dal soggetto passivo d’imposta in un’unica soluzione, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, entro il giorno 16 del mese di marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua; 
      • le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8%, unitamente alla disciplina relativa alla liquidazione dell’imposta medesima, è indicata dal Decreto Direttoriale del 10 marzo 2010, che, da ultimo, ha individuato tale base differenziando l’imponibile a seconda delle diverse categorie di appartenenza cui sono riconducibili tali apparecchi di sotto riportate.

    Si riporta di seguito una tabella contenuta nella Circolare con cui si riconducono, nell’ambito delle categorie ad oggi previste, con le rispettive basi imponibili forfetarie, alcuni fra gli apparecchi da intrattenimento meccanici ed elettromeccanici attualmente esistenti sul mercato:

    Allegati: