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    Contributo AGCOM 2024: versamento entro il 1 marzo

    Pubblicate in GU n 4 del 5 gennaio le delibere datate 8 novembre dell'AGCOM Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni relative al contributo 2024 dovuto da:

    1. soggetti che operano nei servizi media esercenti attività di audiovisivo, radio-televisione, editoria,  produzione o distribuzione di programmi e contenuti radiotelevisivi e di  agenzia di stampa a  carattere  nazionale, che rientrano  nelle  competenze attribuite dalla normativa  vigente  all'Autorità per le garanzie nelle  comunicazioni, sono tenuti  alla  contribuzione  prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla delibera,
    2. soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche,
    3. fornitore del servizio universale postale e  i soggetti  n possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,
    4. fornitori di servizi di intermediazione on-line e i  fornitori di motori di ricerca on-line,
    5. fornitori di servizi di piattaforma  per  la  condivisione  di video,
    6. soggetti che  operano  nel  settore  del  diritto  d'autore  e diritti connessi nel mercato unico digitale in qualità di editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in  forma  singola  che associata o consorziata,  nonché di  prestatori  di  servizi  della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del  video on demand.

    Contributo AGCOM 2024: gli importi

    1. Per le imprese operanti nel settore dei servizi media la contribuzione è fissata in misura  pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di  servizi  media  di cui alla voce A1 del conto economico, o  voce corrispondente per  i bilanci redatti secondo i principi  contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;
    2. Per i soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche la contribuzione è fissata in misura pari all'1,4 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di reti o di servizi di comunicazioni elettroniche, erogati in virtu' di un'autorizzazione generale o di  una concessione di diritti d'uso ai sensi del codice, di cui  alla  voce  A1 del conto economico o voce corrispondente  per  i  bilanci  redatti  secondo  i principi contabili  internazionali, dell'ultimo  bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;
    3. Per le imprese operanti nel settore dei servizi postali la contribuzione è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata  al  rilascio  di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5  e  6  del  decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i  bilanci redatti secondo i principi contabili  internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera. 
    4. per  le  imprese  operanti   nel   settore   dei  servizi di intermediazione on-line e  motori di ricerca  on-line la contribuzione è fissata in misura  pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla  fornitura di  servizi  di intermediazione on-line e motori di ricerca on-line di cui alla  voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i  bilanci  redatti secondo i  principi contabili internazionali e risultanti dall'ultimo  bilancio  approvato prima dell'adozione della presente delibera,
    5. per le imprese operanti nel settore dei servizi  di  piattaforma per  la  condivisione video  nel  territorio  italiano, la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di tali servizi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i  principi contabili  internazionali,  dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera,
    6.  per le imprese operanti nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, quali:
      • a) i titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
      • b) i titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
      • c) i titolari dei diritti su format televisivi;
      • d)  i  titolari  dei  diritti  delle  opere  riguardanti   eventi sportivi;
      • e) i fornitori di servizi di media;
      •  f) gli organismi di gestione collettiva e le entità di  gestione indipendenti, la contribuzione è fissata in misura pari allo 0,3 per mille dei ricavi. Per i  soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) la  percentuale  si  applica  sui ricavi  derivanti  dalla  commercializzazione  dei  diritti.  Per   i soggetti di cui alla lettera e), la percentuale si applica  sui  soli ricavi derivanti dalle offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui  alla  lettera  f),  la  percentuale  si  applica  sui  ricavi derivanti dalla gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi. 

    Per tutti i soggetti sopra elencati, il versamento del contributo Agcom deve essere eseguito entro  il  1° marzo  2024,  sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

    Entro il 1° marzo 2024 i soggetti su elencati dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni  i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo.

    A tal fine deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.

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    Pegni mobiliari non possessori: le regole per versare i tributi

    Con Provvedimento n 120760 del 5 aprile le Entrate fissano le regole per il versamento dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione del titolo e per l’esecuzione delle formalità relative al registro informatico dei pegni mobiliari non possessori, nonché per la relativa consultazione.

    In particolare, il versamento delle somme dovute per:

    • l’iscrizione del pegno mobiliare non possessorio,
    • la rinnovazione,
    • la cancellazione dell’iscrizione del pegno medesimo
    • o l’annotazione di una vicenda modificativa del rapporto e della garanzia, di cui si richiede al conservatore l’inserimento nel Registro pegni, 

    avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'Agenzia delle entrate e intestato ad una delle parti oppure al suo rappresentante, dotato di procura sottoscritta digitalmente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, n. 114 del 25 maggio 2021, identificati dal relativo codice fiscale. 

    A tal fine, in fase di presentazione della richiesta, firmata digitalmente anche dal titolare del conto da addebitare, sono indicati il codice IBAN del conto e il codice fiscale dell’intestatario. 

    Il versamento delle somme dovute per:

    • la registrazione dell’atto costitutivo del pegno non possessorio,
    • l’atto contenente il consenso o l’ordine per la cancellazione, 
    • o l’atto attestante la vicenda modificativa di cui si richiede l’annotazione,

    avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'Agenzia delle entrate e intestato al richiedente oppure al suo rappresentante, dotato di procura sottoscritta digitalmente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, n. 114 del 25 maggio 2021, identificati dal relativo codice fiscale. 

    A tal fine, in fase di presentazione della richiesta, firmata digitalmente anche dal titolare del conto da addebitare, sono indicati il codice IBAN del conto e il codice fiscale dell’intestatario. 

    Il versamento delle somme dovute per la consultazione del registro è eseguito: 

    a) relativamente all’imposta di bollo sui certificati e sulle copie, nonché sulle relative istanze, e ai diritti di certificazione, con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'Agenzia delle entrate e intestato al richiedente, identificato dal relativo codice fiscale. A tal fine, in fase di presentazione della richiesta sono indicati anche il codice IBAN del conto da addebitare e il codice fiscale dell’intestatario; 

    b) relativamente ai diritti di visura, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

    Ricordiamo che, l’articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, ha istituito il pegno mobiliare non possessorio a garanzia dei crediti inerenti all’esercizio dell’impresa.

    Il comma 4 del citato articolo 1 ha previsto la costituzione presso l’Agenzia delle entrate di un registro informatizzato denominato «registro dei pegni non possessori» che consente al pegno, al momento dell'iscrizione, di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali. 

    Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, n. 114 del 25 maggio 2021, sono regolate le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il «registro dei pegni non possessori», gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni, nonché le modalità di accesso al registro medesimo, e stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione ed evoluzione del registro.

    Inoltre, l’articolo 7, comma 2, del citato decreto interministeriale n. 114 del 25 maggio 2021, prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate si provveda, di qui il provvedimento in oggetto.

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    Imposta piattaforme marine: ecco il codice tributo per versare ai Comuni

    Con Risoluzione n 27 del 10 giugno 2022 le Entrate istituiscono il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) (articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).

    L’articolo 38, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevede che a decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

    Si precisa che l'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille.

    Si dispone inoltre che i comuni cui spetta il gettito dell’IMPI sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e in particolare il decreto del 28 aprile 2022.

    Lo stesso decreto ha previsto che ai comuni è attribuito il gettito dell’IMPI versato negli anni 2020 e 2021 e riferito alla quota dell’imposta spettante ai comuni stessi, ripartito sulla base dei dati acquisiti dai soggetti passivi che hanno versato il tributo negli anni 2020 e 2021. 

    Tali soggetti inviano tramite pec al Ministero dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, le informazioni relative alla base imponibile e all’imposta versata per gli anni 2020 e 2021 relativamente a ciascuna piattaforma e ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale, elencati nelle Tabelle di cui all’articolo 2. 

    A seguito della comunicazione nei successivi trenta giorni, Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell’interno l’ammontare del gettito relativo agli anni 2020 e 2021 da attribuire a ciascun comune nell’ambito delle risorse riassegnate, per gli anni 2020 e 2021.

    Il decreto ha stabilito inoltre che a  decorrere  dall'anno  2022,  il  versamento   dell'IMPI è effettuato direttamente  allo  Stato  e  ai comuni  individuati.

    Tanto premesso per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell'IMPI a favore dei comuni cui spetta il gettito dell’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota del 3 per mille e le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, derivanti dallo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione svolte dai comuni cui spetta, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 38, il relativo gettito, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    • “3971” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – COMUNE”;
    •  “3972” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”; 
    • “3973” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”.

    Resta fermo l’utilizzo del codice tributo già istituito con risoluzione n. 77/E del 2 dicembre 2020, per il versamento della quota riservata allo Stato: 

    • “3970” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – STATO”.

    Si precisa che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta. 

    In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

    • nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it; 
    • barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento; 
    • barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto; 
    • barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
    • nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili; 
    • nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. 

    Si specifica che nel compilare il campo relativo al “codice ente/codice comune” si deve fare esclusivo riferimento ai codici catastali dei comuni individuati dal decreto emanato ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019, rappresentato all’attualità dal citato decreto del 28 aprile 2022. 

    Attenzione al fatto che tali codici catastali devono essere utilizzati, in luogo del codice generico “Z999” specificato nella risoluzione n. 77/E del 2 dicembre 2020, anche in corrispondenza del codice tributo “3970”, relativo al versamento della quota riservata allo Stato. 

    Allegati:
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    Canone unico mercati: il MEF spiega come calcolare le tariffe

    Con Risoluzione n 1 del 31 gennaio 2022 il MEF chiarisce la determinazione dei criteri applicativi del canone relativo alle occupazioni effettuate in aree di mercato.

    Numerosi Comuni hanno introdotto, per la determinazione delle tariffe relative all’applicazione del canone patrimoniale di cui all’art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, coefficienti moltiplicatori delle tariffe per le occupazioni di cui ai commi 841 e 842, in base al valore economico della strada o piazza in cui si svolge l’occupazione e coefficienti moltiplicatori delle tariffe per il presunto sacrificio economico imposto alla collettività”

    Nel quesito giunto al ministero, si legge che l’introduzione dei predetti coefficienti moltiplicatori rischia di far lievitare le tariffe stesse, acuendo ulteriormente la crisi di un settore. 

    Il MEF con la risoluzione di cui si tratta fornisce un orientamento sulla determinazione delle tariffe per il canone patrimoniale unico.

    Canone unico patrimoniale: come calcolare le tariffe

    Il legislatore ha previsto all’art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019 che il canone unico patrimoniale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. 

    Esaminata la fattispecie proposta nel quesito si precisa che il comma 837 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. 

    Il successivo comma 838 prevede che il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce:

    • la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
    • il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
    • e limitatamente ai casi di occupazioni temporanee i prelievi sui rifiuti (ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

    L’ente locale, nella determinazione delle tariffe, deve tener conto della:

    • durata, 
    • tipologia, 
    • superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati 
    • zona del territorio in cui viene effettuata. 

    Canone unico patrimoniale: occupazioni permanenti, temporanee, ricorrenti

    Per quanto riguarda le occupazioni permanenti, vale a dire per quelle che si protraggono per l’intero anno solare, il comma 841 dell’art. 1 in commento, stabilisce le tariffe base, mentre il seguente comma 842 fissa la tariffa di base giornaliera per le occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare. 

    In particolare, per quest’ultima tipologia di occupazioni si deve precisare che la tariffa di base giornaliera, diversamente dalle occupazioni permanenti, può essere variata solo entro i limiti espressamente stabiliti e in particolare, i comuni e le città metropolitane applicano le tariffe frazionate per ore, fino a un massimo di 9:

    • in relazione all'orario effettivo, 
    • in ragione della superficie occupata
    • e possono prevedere  riduzioni, fino all'azzeramento del canone,  esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. 

    Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30% al 40% sul canone complessivamente determinato secondo i principi appena delineati. 

    Alla luce di quanto esposto, dall’esame della disciplina del canone unico patrimoniale sulle aree destinate a mercati, e al fine di soddisfare le richieste pervenute dai Comuni, si deve concludere che la piena autonomia regolamentare dell’ente locale in materia deve essere esercitata nel rispetto delle norme appena illustrate, per cui l’individuazione di “coefficienti moltiplicatori” per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti.

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    IMPI: il 16 giugno scade il pagamento dell’imposta sulle piattaforme marine.

    Con comunicato stampa dell'8 giugno il MEF Ministero delle Finanze ricorda la scadenza del prossimo 16 giugno per il versamento dell'IMPI, imposta immobiliare sulle piattaforme marine istituita dall’art. 38 del D. L. n. 124 del 2019.

    Il comunicato specifica che, in considerazione del fatto che non sono ancora stati individuati i Comuni destinatari del gettito, i contribuenti dovranno versare direttamente allo Stato il tributo.

    L'aliquota dell'IMPI è pari al 10,6 per mille. 

    Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24, utilizzando un approsito codice triburo istituito con la Risoluzione n. 77/E del 2 dicembre 2020.

    In particolare, per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell'imposta di cui si tratta è istituito il seguente codice tributo:

    “3970” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – STATO”. 

    Si precisa che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

    • nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice “Z999”; 
    • barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
    • barrare la casella “Saldo” per il pagamento dell’anno 2020; 
    • nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili; 
    • nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. 

    Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. 

    Nel comunuicato di cui si tratta il Ministero specifica che una volta individuati i Comuni destinatari del gettito seguirà l’emanazione di decreto ministeriale per provvedere alla attribuzione agli stessi enti di quanto spetta.

    Ricordiamo che per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall' articolo 2 del Codice della Navigazione. 

    Il comma 3 del citato articolo 38 prevede che l'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille, ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille. 

    Il successivo comma 4 dispone che i comuni cui spetta il gettito dell’imposta sulle piattaforme marine sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, e sono altresì ivi stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione e di versamento, nonché la quota del gettito spettante ai comuni individuati. 

    Allegati: