• Studi di Settore

    Concordato preventivo e ISA 2024: come si acquisiscono i dati

    Con Provvedimento n 192000 del 12 aprile le Entrate individuano le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e approvazione delle relative specifiche tecniche.

    In allegato al provvedimento anche tutti gli allegati.

    Concordato preventivo e ISA 2024: regole su acquisizione dati

    In particolare, con il Provvedimento  n 192000/2024, tra l'altro si dispone che, laddove gli incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati, devono inviare, tramite Entratel, all’Agenzia, l’elenco dei “clienti” per i quali richiedono gli stessi dati.

    Qualora non vi sia la delega al cassetto fiscale, è necessario seguire un altro procedimento, ossia, i non delegati devono acquisire le deleghe insieme alla copia di un documento di identità valido del delegante, in formato cartaceo o elettronico. In quest’ultimo caso, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale (articolo 71, Dlgs n. 82/2005).

    Nel file inviato, oltre al codice fiscale del richiedente, per ciascun delegante occorre:

    • il codice fiscale del contribuente,
    • il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante,
    • il numero e data della delega,
    • la tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega,
    • gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione Iva 2023 – anno d’imposta 2022 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2023 – periodo d’imposta 2022, presentata da ciascun soggetto delegante.

    Con il provvedimento in oggetto sono individuate anche le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui gli incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati, per ulteriori dettagli delle regole fissate dall'ADE Si rimanda alla consultazione del Provvedimento e degli allegati.

  • Studi di Settore

    ISA 2024: regole ADE per dati rilevanti e revisioni

    Viene pubblicato il Provvedimento ADE n 21545 del 29 gennaio con le regole ISA 2024.

    Dati utili ai fini ISA 2024

    In dettaglio, ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2024, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2023, quelli per la revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2022 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 24 febbraio 2023, oltre quelli indicati nell’allegato 1 al presente provvedimento. 

    In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo di imposta 2024, a seguito della relativa approvazione con decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al precedente punto 1.1.

    Revisione ISA 2024

    Nell’allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

    Considerato quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.

    Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi alle attività economiche elencate nell’allegato 2, sono applicati a partire dal periodo d’imposta 2024, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

    ISA 2024: riepilogo delle regole

    Sinteticamente si ricorda che ogni anno, con provvedimento delle entrate vengono individuati:

    • i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta,
    • le attività economiche per le quali effettuare la revisione degli stessi Indici. 

    Ricordiamo che l’individuazione annuale di tali informazioni è prevista dall’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 al fine di permettere ai contribuenti di conoscere in anticipo quali dati saranno utili ai fini dell’applicazione degli Isa per l’anno in corso, in maniera tale da poter avere a disposizione tutti gli elementi necessari per predisporre i relativi modelli dichiarativi.
    In particolare, il comma 4 del richiamato articolo 9-bis, stabilisce che i contribuenti, a cui si applicano gli Isa, devono dichiarare i dati utili all’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla documentazione tecnica e metodologica approvata con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, a prescindere dal regime di determinazione del reddito utilizzato, e che questi dati devono essere individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA 2023: chiarimenti delle Entrate

    Con la Circolare n 12 del 1 giugno le Entrate forniscono chiarimenti sugli ISA 2022 in vista della presentazione della dichiarazione dei redditi 2023.

    Il documento affronta un corposo riepilogo delle regole ISA 2023 con le principali novità intervenute a seguito del DL n 73/2022 come specificate con il seguente indice introduttivo:

    Inoltre, il documento, tra l'altro, riporta in evidenza il nuovo beneficio premiale che. a differenza dei benefici individuati dalla norma di riferimento, non necessita di un provvedimento direttoriale che, per ciascun anno, individui le soglie di affidabilità cui correlare l’accesso ai benefici, posto che già la norma che lo ha introdotto, ha individuato tale soglia. 

    Nel dettaglio, con l’art. 2 della Legge del 31 agosto 2022 n. 130, recante Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, al comma 5 dell’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 5463 , sono aggiunti i seguenti periodi: «La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale". Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili».

    Sempre sulle novità ISA 2023 ti consigliamo anche: ISA 2023: escluso chi ha iniziato l’attività nel 2021.

    ISA 2023: le novità del DL n.73/2022

    In merito alle novità introdotte dal DL n 73/2022 il documento di prassi ricorda quella sulla abrogazione della disciplina delle società in perdita sistemica.

    La novità, sottolinea l'Agenzia, comporta rilevanti effetti anche ai fini dei benefici premiali previsti dagli Isa per i contribuenti più affidabili.

    Il comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto n. 50/2017, infatti, prevede l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative, anche con riferimento alle società in perdita sistematica; con l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica, scompare anche il relativo beneficio ai fini Isa.

    Inoltre, viene ricordato che, l’articolo 11 dello stesso DL n 73/2022 ha disposto la modifica dei termini per l’approvazione dei modelli per la presentazione delle dichiarazioni per le imposte sui redditi e Irap che devono essere approvati, non più entro fine gennaio, ma entro fine febbraio dell’anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
    Lo scivolamento di questi termini, sottolinea l'agenzia, incide anche sui tempi di approvazione della modulistica specifica per la comunicazione dei dati ai fini dell’applicazione degli Isa, che sono parte integrante dei modelli Redditi.
    Con l'art 24 invece, è prevista l’estensione anche all’anno 2022 delle attività finalizzate a elaborare specifiche metodologie correttive che tengano conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati, conseguente all'emergenza sanitaria da Covid-19, oltre che a individuare possibili ulteriori ipotesi di esclusione dall’applicazione degli Isa.
    la Circolare in oggetto previsa che la disposizone modificando l’articolo 9-bis, comma 2, del Dl n. 50/2017, stabilisce, tra l’altro, che gli Indici siano approvati non più entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati, ma entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo. 

    Inoltre, le eventuali integrazioni degli stessi, essenziali per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, possono essere approvate entro il mese di aprile, e non più entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA 2023: modelli per commercio, agricoltura, manifatture, professionisti, servizi

    Con Decreto MEF dell'8 febbraio 2023 pubblicato in GU n 50 del 28 febbraio vengono aggiornati 87 dei 175 indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d’imposta 2022, utili ai contribuenti al fine di ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50/2017.

    Si ricorda che l’articolo 24 del Dl n. 73/2022, ha modificato il comma 2, del citato articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, disponendo che gli indici sono approvati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicati. 

    Secondo la precedente norma l’approvazione avveniva entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale erano applicati.

    Si evidenzia che, tali indici rappresentano le evoluzioni di altrettanti Isa approvati con il decreto 2 febbraio 2021

    e la revisione è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022 approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 9-bis.
    Interessati dalla modifica, nel dettaglio:

    • 2 indici riguardanti le attività dell’agricoltura, 
    • 21 indici riguardanti le attività del commercio, 
    • 5 indici per le attività professionali, 
    • 37 indici per i servizi 
    • 22 per il settore manifatture

    Per approfondimenti sull'applicabilità e le esclusioni relativi agli ISA 2022 si rimanda alla integrale consultazione del Decreto.

    Mentre, ricordiamo che, con Provvedimento n 52595 del 24 febbraio le Entrate hanno approvato 175 modelli per commercio, agricoltura, manifatture, professionisti e servizi, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2022. 

    Scarica qui i modelli:

    I modelli approvati con il presente provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2023.

    Inoltre, tengono conto dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1 gennaio 2022. 

    Viene specificato che, i soggetti che effettuano l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in particolare, il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente assevera che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea. 

    Attenzione al fatto che, l’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

    a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l’intera documentazione contabile o gran parte di essa; 

    b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale; 

    c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’esercizio dell’attività.

  • Studi di Settore

    ISA 2023: regole per la prossima dichiarazione

    Con Provvedimento n 27650 del 30 gennaio pubblicato il 31, le Entrate si occupano della:

    • individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2023
    • individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022,
    • e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023. 

    Innanzitutto è bene sottolineare che, a differenza dell’analogo provvedimento dello scorso anno, questo non contiene l’approvazione dei modelli Isa da utilizzare per la dichiarazione dei redditi poiché per l’approvazione della modulistica relativa alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’Irap, il legislatore ha concesso un mese di tempo in più.
    Ciò premesso, vediamo sinteticamente cosa prevede il provvedimento ISA 2023.
    In particolare, ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2023, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati:

    • sono quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2022
    • quelli per la revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2021 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 31 gennaio 2022, 
    • oltre quelli indicati nell’allegato 1 al presente provvedimento. 

    In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo di imposta 2023, a seguito della relativa approvazione con decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al punto precedente.

    L'allegato 1 al presente provvedimento specifica che, i dati nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate, che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2023, a seguito di approvazione con decreto ministeriale, sono i seguenti

    • Condizione di Pensionato, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022. 
    • Forma societaria Cooperativa, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022. 
    • Consumi energetici, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022. 
    • Età dei lavoratori dipendenti, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2022

    Infine, nell’allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

    Per tutti gli altri dettagli si rimanda alla consultazione del provvedimento e degli allegati.

  • Studi di Settore

    Anomalie dati ISA: individuate le specifiche tecniche 2016-2018

    Con Provvedimento n 314145/2021 di ieri 15 novembre le Entrate rendono disponibili ai contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i seguenti elementi ed informazioni: 

    a) comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore o degli ISA, in allegato a REDDITI, rilevate dall’Agenzia delle entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili; 

    b) risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle comunicazioni di cui al precedente punto utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia delle entrate. 

    Tutto ciò, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, comunicazioni che favoriscano:

    • un costante dialogo finalizzato a semplificare gli adempimenti, 
    • stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari 
    • favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, nonché a regolarizzare eventuali violazioni

    Inoltre con il Provvedimento di cui si tratta è stato approvata, in allegato n. 1 (scarica qui il pdf), la specifica tecnica con cui sono individuate, per il triennio 2016-2017-2018, le tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA previste alla lettera a) del punto 1.1 del presente provvedimento. 

    Si specifica che i contribuenti, personalmente o attraverso i loro intermediari delegati, possono prendere visione della comunicazione di anomalia di cui sono destinatari consultando il cassetto fiscale, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
    Le incongruenze sono comunicate anche via ENTRATEL all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se il professionista ha accettato, nella stessa dichiarazione, di riceverle. 

    All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia di ciascun utente viene visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato, un messaggio di posta elettronica e/o SMS con cui l’Amministrazione comunica la pubblicazione dell’avviso nel cassetto fiscale del contribuente interessato.

    Si legga anche Anomalie ISA: in arrivo le comunicazioni delle Entrate. Possibile fare correzioni

  • Studi di Settore

    Anomalie ISA: in arrivo le comunicazioni delle Entrate. Possibile fare correzioni

    Con Provvedimento n 196552/2021 del 20 luglio le Entrate rendono disponibili ai contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale "ISA" i seguenti elementi e informazioni:

    a) comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore o degli ISA, in allegato ai redditi, rilevate dall’Agenzia delle entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili. Con l’Allegato n. 1 si approvano le specifiche tecniche con cui sono individuate, per il triennio 2017-2018-2019, le tipologie di anomalie. Di seguito l'elenco completo.

    b) risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle comunicazioni ricevute dagli stessi.

    I contribuenti o i loro intermediari abilitati possono accedere alle informazioni consultando il “Cassetto fiscale” mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. In relazione alle comunicazioni di possibili omissioni o anomalie i contribuenti possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito.

    Inoltre, gli stessi contribuenti ISA possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.

    Elenco anomalie ISA 

    Vediamo l'elenco delle tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA, relative al triennio 2017-2018-2019 come riportate nell'allegato al provvedimento:

    1. Imprese con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino
    2. Soggetti che hanno forzato i controlli di coerenza tra modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA e REDDITI 2020
    3. Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2017–2019 indicando nel modello REDDITI 2020 “Periodo di non normale svolgimento dell’attività”
    4. Imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
    5. Imprese con incongruenza tra l’ISA presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso
    6. Soggetti con incongruenza tra ISA presentato e quadro dei dati contabili compilato ai fini dell’applicazione degli ISA
    7. Imprese con incongruenza tra l’ISA presentato e le modalità di svolgimento dell’attività dichiarate
    8. Contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l’attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente e risultano assenti nel relativo Albo
    9. Contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l’attività sotto forma di cooperativa e risultano assenti nel relativo Albo
    10. Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2017 – 2019 indicando la causa di esclusione “Inizio attività nel corso del periodo d’imposta” nel modello REDDITI 2020
    11. Corrispondenza della condizione di “Lavoratore dipendente” con il modello di Certificazione Unica
    12. Corrispondenza della condizione di “Pensionato” con il modello di Certificazione Unica
    13. Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello di Certificazione Unica

    SCARICA L'ALLEGATO 1 per approfondimenti sulle anomalie ISA

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA/2021: altri 82 codici attività con esonero

    La pandemia da covid 19 ha reso necessario intervenire sugli ISA indicatori sintetici di affidabilità prevedendo:

    • ulteriori cause di esclusione per l'anno d'imposta 2020
    • nonché la previsione di correttivi.

    Nello specifico, ricordiamo che il decreto di approvazione delle modifiche agli ISA Pubblicato in GU n 33 del 9 febbraio 2021 ha previsto che sono interessati dalle cause di esclusione i contribuenti:

    • che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nell’anno fiscale 2020, rispetto al periodo precedente (il 2019);
    • che hanno iniziato l’attività ai fini IVA (le istruzioni espressamente dicono “aperto la partita IVA”) da giorno 1 gennaio 2019;
    • che esercitano, come attività prevalente, una delle attività economiche indicate, in base ai codici ATECO, dalle stesse istruzioni in Tabella 2 – elenco dei codici attività esclusi per il periodo di imposta 2020.

    A questo provvedimento si aggiunge il DM del 30 aprile 2021 pubblicato in GU del 17 maggio 2021 che indica altri codici ateco tra quelli che beneficiano della esclusione dagli ISA  per l'anno d'imposta 2020.

    A titolo di esempio si riportano alcuni dei codici ateco interessati:

    • 55.10.00 Alberghi
    • 49.32.100 Trasporto con taxi
    • 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 
    • 79.12.00 Attività dei tour operator

    Per l'elenco completo dei codici ateco aggiunti dal nuovo provvedimento scarica l'Allegato 12 al DM 30 aprile 2021

    Si specifica che l'art 9 del DM 30 aprile 2021 prevede che:

    • gli indici sintetici di affidabilità ISA non si applicano ai soggetti che esercitano in maniera prevalente le attività indicate dai codici ateco riportate nell'allegato 12
    • le modalità seguite per individuare le ulteriori cause di esclusione è riportata nell'allegato 13
    • i contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA sono tenuti alla comunicazione dati economici, contabili e strutturali (comma 4 art 9-bis DLn 50/2017)

    Sugli ISA leggi anche:

    Le cause di esclusione ISA 2021

    ISA 2021: le nuove cause di esclusione “Covid” pubblicate con decreto in GU

  • Studi di Settore

    ISA 2021: pubblicati i livelli di affidabilità per i benefici premiali

    Con Provvedimento del 26 aprile 2021 il Direttore delle Entrate individua i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali, relativi al periodo d’imposta 2020, previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017.

    E' bene specificare che vengono fissati gli stessi livelli di punteggio previsti lo scorso anno per l’accesso ai benefici fiscali ed è stato confermato che il giudizio di affidabilità potrà essere conseguito anche sulla base della media dei punteggi ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta in corso e quello precedente.

    L’articolo 9-bis, comma 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA

    In particolare, alle lettere da a) ad f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è previsto: 

    • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive; 
    • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui; l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
    • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    • l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

    Il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è applicato dal contribuente. 

    Sono esclusi i contribuenti che, per il periodo d’imposta di riferimento:

    • non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;
    • presentano il modello solo per fini statistici, o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA

    Quest'anno a causa dell’emergenza sanitaria dal covid 19 sono state introdotte nuove cause di esclusione dagli ISA, al ricorrere delle quali vi è l’obbligo di presentazione del modello a fini statistici. 

    Per approfondimento si legga: ISA 2021: le nuove cause di esclusione “Covid” pubblicate con decreto in GU

    Allegati: