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ISA 2026: regole ADE con i dati rilevanti da considerare
Con il Provvedimento n 36467/2026 le Entrate individuano i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2026 e si programmano le revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2026.
ISA 2026: regole ADE
Ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2026, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono:
- quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2025;
- quelli funzionali alla attività di revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2024 approvati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 131055 del 17 marzo 2025;
- quelli indicati nell’Allegato 1 al presente provvedimento.
In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo di imposta 2026, a seguito della relativa approvazione con decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati.
Tenuto conto che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, le attività
economiche indicate nel provvedimento, per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono individuate facendo riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025.Dato quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 2-bis del citato decreto-legge, l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO.
Tenuto conto di quanto indicato al punto precedente e della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, le attività economiche sono individuate facendo riferimento a tale classificazione.
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi alle attività economiche elencate nell’Allegato 2, sono applicati a partire dal periodo d’imposta 2026, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze. -
Tasse Partite IVA: chi deve pagare ad agosto 2025 con maggiorazione
Il Decreto legge n 84/2025 noto come Decreto Fiscale è stato pubblicato in GU n138 del 17 giugno 2025 e tra l'altro prevede il rinvio del pagamento delle tasse delle PIVA al 21 luglio e al 20 agosto con maggiorazione. Il 1 giugno è stata pubblicata anche la legge di conversione n. 108 2025.
Qui il testo coordinato della legge con il decreto
Vediamo maggiori dettagli sul rinvio dei versamenti.
Tasse PIVA: chi deve con maggiorazione
Come detto il DL n 84/2025 contiene, tra l'altro, la proroga delle tasse per le PIVA.
Già il Vice Ministro dell’Economia Maurizio Leo aveva anticipato molte settimane fa alla stampa il differimento dal 30 giugno al 21 luglio dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva.
Successivamente il Decreto ha previsto in dettaglio:
- la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.
Attenzione al fatto che i versamenti devono quindi essere effettuati:
- entro il 21 luglio 2025, il 20 luglio è domenica, invece che entro il 30 giugno, senza maggiorazione;
- o dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con maggiorazione dello 0,4% come interesse.
La relazione illustrativa al decreto specifica che il differimento riguarda anche i versamenti dell’imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato.
Il nuovo calendario è stato commentato dal Presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio che ha ringraziato il ministero dell’Economia per aver accolto la richiesta in linea con la compliance e la collaborazione (…)
In dettaglio, entro lunedì 21 luglio, i contribuenti che beneficiano della proroga (di cui all’art. 13 del DL 17 giugno 2025 n. 84) hanno provveduto ad effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, senza la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse e in particolare si tratta di:
- contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro);
- ma anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfetario,
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità,
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA quali ad esempio. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.;
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”.
Attenzione al fatto che sono comunque esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.
Infine va evidenziato che la proroga è applicabile anche al versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni.
Ora i pagamenti con maggiorazione scadono il 22 agosto.
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Anomalie ISA periodo d’imposta 2023: in arrivo le lettere del Fisco
Con il Provvedimento n 305720 del 24 luglio le Entrate hanno fissato le regole per le comunicazioni inviate ai contribuenti su cui è stata rilevata una omissione o anomalia per gli ISA periodo di imposta 2023.
In base alle disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti di lavoratori autonomi ed imprese di minori dimensioni per i quali emergono anomalie nella comunicazione dei dati ricevuti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 le entrate fissano le regole.
Anomalie ISA periodo d’imposta 2023: in arrivo le lettere del Fisco
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 luglio ha definito le omissioni e le anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il periodo d’imposta 2023, oggetto di specifiche segnalazioni ai contribuenti.
Le anomalie sono individuate anche sulla base delle informazioni disponibili presso l’Anagrafe tributaria relative a più annualità d’imposta.
Viene stabilito che le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente e sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2023 e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.
L'inserimento della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciato, per i soggetti abilitati ai servizi telematici, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e tramite messaggio inviato via mail o PEC ai recapiti eventualmente comunicati.
Il contribuente destinatario di questi avvisi, a fronte della comunicazione, può fornire chiarimenti e precisazioni esclusivamente utilizzando il software che sarà reso disponibile dall’Agenzia “Software di compilazione anomalie 2025”.
Anche le giustificazioni fornite saranno rese disponibili nell’area riservata del Cassetto fiscale.
Se l’anomalia è fondata è possibile sanarla presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, ricorrendo al ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni.
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ISA: commento ADE alla luce degli ATECO 2025
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 11 del 18 luglio con commento agli ISA 2024 alla luce dei nuovi codici ATECO 2025.
La circolare fornisce chiarimenti sulle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis decreto- legge n. 50 del 2017 in applicazione per il periodo d’imposta 2024.
Ogni anno, infatti, ricordiamo che gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente l’evoluzione dei diversi comparti economici cui gli stessi si riferiscono.
Per il periodo d’imposta 2024, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione completa di 100 indici, nonché l’aggiornamento di tutti i 172 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2024, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria sul mercato economico finanziario in conseguenza delle tensioni geopolitiche verificatesi nel medesimo periodo d’imposta.Vediamio il commento sulle novità dei codici ATECO 2025.
ISA: le Entrate commentano le novità per gli ATECO 2025
Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova tabella di classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2025.
La tabella di classificazione ATECO 2025, che sostituisce la precedente a partire dal 1° aprile 2025, è stata adottata negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.La classificazione ATECO 2025 ha introdotto significative modifiche sia ai codici attività, sia alle relative note esplicative, interessando tutti i livelli gerarchici della classificazione: sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie.
L’adozione della classificazione ATECO 2025 ha determinato significativi impatti sugli ISA.
In via generale si rileva che la modulistica ISA relativa al periodo d’imposta 2024 risulta aggiornata al fine di tener conto della nuova classificazione.Al riguardo, si ricorda che, per supportare i contribuenti nelle procedure di ricodifica, è stata resa disponibile dall’Istat, sul proprio sito istituzionale, la tavola di raccordo bidirezionale tra le due versioni ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 e ATECO 2025.
L’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025 ha influito sulla ordinaria attività di revisione degli ISA, prevista almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione (cfr. articolo 9-bis, comma 2, del Decreto ISA), rendendo necessaria un’attività di aggiornamento straordinaria.
In particolare, 14 ISA del comparto del commercio al dettaglio, già approvati con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 18 marzo 2024, sono stati oggetto di revisione anticipata in conseguenza della modifica della divisione ATECO 47, dedicata appunto alle attività del commercio al dettaglio.
In proposito si evidenzia, infatti, che nella nuova classificazione ATECO 2025, il “canale di vendita” (ad esempio, in sede fissa, ambulante, via internet otramite distributori automatici) non rappresenta più il criterio guida per differenziare le attività economiche del commercio al dettaglio.
È stata, infatti, adottata una logica basata esclusivamente sulla tipologia di prodotti venduti
Ricordiamo che con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2025 sono stati approvati per il periodo d’imposta 2024 i seguenti ISA:
- EM02U “Commercio al dettaglio di carni”;
- EM05U “Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori”;
- EM06A “Commercio al dettaglio di elettrodomestici, casalinghi e attrezzature per bambini”;
- EM08U “Commercio al dettaglio di giochi,
giocattoli, articoli sportivi”; - EM11U “Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti”;
- EM12U “Commercio al dettaglio di libri”;
- EM15A “Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli”;
- EM15B “Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione”;
- EM16U “Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, per l'igiene personale e della casa”;
- EM20U “Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio”; EM35U “Erboristerie”;
- EM40A “Commercio al dettaglio di fiori e piante”; EM48U “Commercio al dettaglio di animali da compagnia e alimenti per animali da compagnia”;
- EM87U “Commercio al dettaglio di altri prodotti nca”.
Ciò ha determinato l’eliminazione degli ISA CM03U “Commercio al dettaglio ambulante”, CM90U “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e distributori automatici” e DM86U “Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici” e l’inclusione delle relative attività negli ISA del commercio al dettaglio più affini
Ugualmente è stato oggetto di revisione anticipata anche l’ISA DG61U “Intermediari del commercio”, anch’esso approvato con DM 18 marzo 2024.
Nell’ISA EG61U “Intermediari del commercio e dei servizi”, approvato con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze sono confluite ulteriori attività di intermediazione per il commercio e per i servizi.
Infine, la nuova classificazione ATECO 2025 ha comportato la variazione di un numero rilevante di titoli dei codici attività che ha reso necessario un intervento di aggiornamento su quasi tutti i modelli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2024, nonché l’introduzione di nuove informazioni, in particolare per le attività economiche del commercio al dettaglio.
Tali nuove informazioni, contenute prevalentemente negli appositi quadri E – Dati per la revisione dei modelli ISA, sono state introdotte al fine di garantire la costante aderenza dello strumento rispetto alle attività economiche cui si riferiscono e non risultano rilevanti ai fini del calcolo dell’ISA per il periodo d'imposta 2024.Attenzione, specifica la circolare, l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati relativi all’attività svolta.
Tuttavia, poiché la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, il contribuente che rilevi la necessità di comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenti l’attività svolta, dovrà, come di consueto, effettuare una dichiarazione utilizzando:- la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere, qualora iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio;
- ovvero, se non iscritto in tale Registro, uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente).
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Le cause di esclusione ISA 2025 per l’anno d’imposta 2024
L’articolo 9-bis del DL numero 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla Legge numero 96 del 21 giugno 2017, dispone le regole di funzionamento degli ISA, acronimo di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.
Il comma 6 dell’articolo 9-bis stabilisce le situazioni in cui, di norma, non si applicano gli indici:
- l’inizio dell’attività;
- la cessazione dell’attività;
- il non normale svolgimento dell’attività;
- il superamento del limite dei ricavi previsto per l’applicazione dei modelli statistici.
Va però ricordato anche che il comma 7 dell’articolo 9-bis del DL 50/2017 stabilisce che “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti”.
Proprio in base a quest’ultima previsione normativa, negli anni passati, quelli caratterizzati dall’emergenza sanitaria, sono stati disposti numerosi casi di esclusione straordinari, che ormai si possono considerare superati, come la fase pandemica.
Le cause di esclusione ISA
Con la pubblicazione dei modelli ISA 2025 e dei modelli Redditi 2025 sono definite le cause di esclusione in vigore per l’anno d’imposta 2024 che, fondamentalmente, sono quelle ordinarie.
Con maggiore precisione, le istruzioni dei modelli ISA 2025 elencano 14 cause di esclusione, confermate poi dalle istruzioni del modello Redditi SC 2025, dal quale è possibile ricavare altrettanti codici di esclusione che dovranno essere indicate in colonna 2 del rigo RF1 del medesimo modello.
I codici di esclusione sono i seguenti, ognuno dei quali legato a una specifica situazione:
- codice 1 – inizio dell’attività nel corso del periodo di imposta: si applica al periodo di imposta in cui il contribuente ha aperto la partita IVA, a prescindere dall’effettivo inizio dell’attività aziendale e dall’attivazione dell’impresa in CCIAA.
- codice 2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta: per la persona fisica il periodo di cessazione dell’attività è quello in cui questi chiude la propria posizione IVA; per una società soggetta a liquidazione, in conseguenza della quale avviene la scissione del periodo di imposta, la questione è più articolata e si consiglia la lettura dell’approfondimento ISA: esclusione per le società in liquidazione.
- codice 3 – ammontare di ricavi superiore a 5.164.569 di euro.
- codice 4 – periodo di non normale svolgimento dell’attività.
- codice 5 – contribuenti in regime forfetario, contribuenti in regime dei minimi e, in generale, contribuenti che “che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari”: i contribuenti che dichiarano il reddito attraverso il quadro LM del modello Redditi PF non dovranno esporre un codice di esclusione ISA, in quanto il quadro non ne prevede la compilazione; l’esposizione del codice, invece, servirà agli altri contribuenti che determinano il reddito con modalità non analitiche.
- codice 6 – “i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata”. Devono in ogni caso compilare e trasmettere (anche se non si applica) il modello ISA i contribuenti che esercitano in forma di impresa delle seguenti attività:
- attività degli studi di ingegneria (modello DK02U);
- attività degli studi legali (modello DK04U);
- servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro (modello DK05U);
- attività degli studi di architettura (modello DK18U);
- servizi veterinari (modello DK22U).
- codice 7 – “esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati”: in questo caso deve essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento.
- codice 8 – “Enti del Terzo Settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
- codice 9 – “Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
- codice 10 – imprese sociali, di cui al Decreto Legislativo numero 112/2017.
- codice 11 – “società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi”.
- codice 12 – “imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di Trasporto con taxi – codice attività 49.32.10 e di Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente – codice attività 49.32.20”.
- codice 13 – corporazioni dei piloti di porto.
- codice 14 – soggetti partecipanti a un gruppo IVA: in questo caso deve comunque essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento.
Le istruzioni del modello Redditi SC 2025 precisano anche che “i modelli ISA devono essere presentati anche dai contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato Preventivo Biennale per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025”.
Periodo di non normale svolgimento dell’attività
Il codice di esclusione 4 esclude dall’applicazione degli ISA quei contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.
L’espressione “non normale svolgimento dell’attività” può presentare un certo livello di indeterminatezza, motivo per cui le medesime istruzioni dei modelli ISA 2025 propongono una elencazione di situazioni, si noti bene, “a titolo esemplificativo”, non esaustivo, indicative di uno svolgimento non normale dell’attività.
Può essere considerato un periodo di non normale svolgimento dell’attività:
- il periodo d’imposta in cui la società si trova in stato di liquidazione ordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, o di fallimento;
- il periodo d’imposta in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività prevista dall’oggetto sociale;
- il periodo d’imposta in cui l’attività non è stata esercitata in conseguenza della ristrutturazione dei locali aziendali;
- il periodo d’imposta in cui l’imprenditore, persona fisica o società, cede in affitto l’unica azienda;
- il periodo d’imposta in cui il contribuente sospende l’attività aziendale e ne dà pubblicità, in favore dei terzi, attraverso comunicazione in CCIAA;
- la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, sempre che le due attività non siano ricomprese nel medesimo ISA;
- per i professionisti il periodo d’imposta in cui l’attività è stata interrotta, per la maggior parte dell’anno, in conseguenza di provvedimenti disciplinari;
- il periodo d’imposta in cui sono avvenuti eventi sismici, nel caso in cui:
- ci sono stati danni ai locali destinati all’attività, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (lo stato deve essere attestato da perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione civile);
- ci sono stati danni così rilevanti alle scorte di magazzino da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo (la condizione deve essere certificabile da perizia tecnica);
- il contribuente che non ha potuto accedere ai locali aziendali in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d’accesso per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto (indipendentemente dai danni subiti);
- il contribuente che ha subito la sospensione dell’attività (o una riduzione significativa), in conseguenza del fatto di avere come principale o l’unico cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto.
Prospetto multiattività
Il codice di esclusione 7 esclude dall’applicazione del modello ISA i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, quando i ricavi dichiarati dalle attività diverse dalla prevalente superano il 30% del totale dei ricavi.
Questi contribuenti, anche se non applicano l’ISA, sono comunque obbligati alla compilazione del modello, compreso del prospetto multiattività, per la sola acquisizione dei dati.
Per quanto riguarda la compilazione del prospetto multiattività, questa si configura nell’indicazione analitica dell’ammontare dei ricavi, riconducibili:
- all’attività prevalente, sul rigo 1;
- all’attività secondaria, sul rigo 2;
- alle attività soggette ad aggio fisso, sul rigo3;
- alle altre attività, sul rigo 4.
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ISA 2025: novità per STP società tra professionisti
L'agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software "Il tuo ISA 2025" che consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a redditi, dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e della proposta di CPB.
Esso consente inoltre la trasmissione telematica in via autonoma utilizzando il frontespizio dei modelli redditi.
Il software consente anche di revocare entro gli stessi termini per aderire una eventuale di revocare una eventuale precedente adesione al CPB per il biennio 2025/2026.
Ricordiamo che il Modello ISA 2025 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA).
Gli ISA sono disciplinati dall’articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
Vediamo la novità di quest'anno per le STP di commercialisti, avvocati e ingegneri.
Potrebbe interessarti anche: CPB: nuova causa di esclusione per i professionisti che aderiscono a STP.
ISA 2025: novità per STP e società tra professionisti
In attesa di conoscere il contenuto definitivo dell'art 8 del Dlgs Correttivo che contiene anche una nuova causa di esclusione per i lavoratori autonomi delle STP e delle società tra professionisti, vediamo la novità per gli ISA 2025 che riguarda le STP.
Come precisato dalle istruzioni al Modello ISA 2025, da quest’anno, periodo d’imposta 2024, per i soggetti che esercitano in forma d’impresa una delle attività di cui agli Isa:
- DK02U (Attività degli studi di ingegneria),
- DK04U (Attività degli studi legali),
- DK05U (Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro),
- DK18U (Attività degli studi di architettura),
- DK22U (Servizi veterinari).
vi è la novità che, pur rimanendo ancora esclusi dagli ISA per il 2024, saranno comunque tenuti alla presentazione dei modelli ai fini statistici al fine di poter acquisire i dati per elaborare a partire dal periodo d’imposta 2025 un modello Isa che possa operare, per tali attività, anche in presenza di reddito d’impresa.
In particolare, le istruzioni ADE recitano quanto segue: I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello ISA ad eccezione di quelli di cui alle precedenti lettere f) e p).
Sono inoltre tenuti alla compilazione del modello ISA i contribuenti esclusi di cui alla lettera g) se esercitano una delle attività ricomprese nei seguenti ISA: – DK02U – Attività degli studi di ingegneria, – DK04U – Attività degli studi legali, – DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, – DK18U – Attività degli studi di architettura, – DK22U- Servizi veterinari.
Allegati: -
ISA 2025: individuazione dati rilevanti e indici soggetti a revisione
Con il Provvedimento n 24728 del 31 gennaio 2025 le Entrate pubblicano le regole per l'individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025 e il programma delle revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2025.
ISA 2025: novità dalle Entrate
Il provvedimento stabilisce che ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2025, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono:
- quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2024;
- quelli funzionali alla attività di revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2023 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 28 febbraio 2024;
- quelli indicati nell’allegato 1.
Nell’allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
In base a quanto previsto dal comma 2-bis dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO.
Vista la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono individuate facendo riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025.
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi alle attività economiche elencate nell’allegato 2, sono applicati a partire dal periodo d’imposta 2025, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
Allegati: -
ISA e concordato biennale: le cause di esclusione
Pubblicata l'attesa Circolare n 18/2024 con i chiarimenti ADE per il CPB, Concordato preventivo biennale.
In proposito, l’articolo 17 della legge delega, al comma 1, lettera g), punto 2), ha previsto l’introduzione del CPB per i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo di minori dimensioni.
Tale platea di contribuenti è rappresentata, in linea generale, da:
- soggetti tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- soggetti che aderiscono al Regime dei forfetari.
Il corposo documento di 64 pagine, oltre al riepilogo di tutte le regole, riporta una utile sezione, l'ultima, con risposte a domande dei contribuenti.
In particolare, la sezione 6 replica a 18 quesiti e tra questi ve ne sono alcuni con chiarimenti sulle cause di esclusione dalla misura agevolativa per i soggetti ISA.
Prima di evidenziarne alcune, si sintetizza quanto specificato anche durante il convegno Telefisco 2024 tenutosi oggi 19 settembre a proposito dei vantaggi di adesione al CPB per gli ISA:
- viene stabilito che al contribuente spettano i vantaggi previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl 50/2017, previsti per i soggetti Isa (compresi quelli Iva),
- risulta irrilevante il maggiore reddito dichiarato rispetto a quello oggetto di concordato (e il maggior valore della produzione netta rispetto a quello concordato),
- risultano inibiti gli accertamenti di cui all’articolo 39 del Dpr 600/1973,
- viene prevista una tassazione sostitutiva sul maggior reddito concordato rispetto a quello del 2023.
Concordato preventivo biennale: cause di esclusione ISA
Relativamente ai soggetti ISA la Circolare n 18/2024 ha innanzitutto evidenziato che, tenuto conto che: “l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni” (art 7 decreto CPB) nel caso in cui il contribuente le eserciti entrambe l’Agenzia formulerà due distinte proposte per le due diverse tipologie reddituali a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.
Successivamente, si replica ad un quesito con cui un contribuente ISA domandava se dopo l’accettazione della proposta, qualora si verificasse una causa di esclusione dagli indici sinteci di affidabilità, lo stesso venga escluso dal CPB.
Le Entrate hanno evidenziato che le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal CPB sono specificatamente individuate dal decreto CPB.
A tal proposito viene osservato che, tra esse non vi è l’eventuale insorgenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA durante i periodi d’imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB.
Pertanto, si ritiene che, laddove ricorra una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA nelle annualità per le quali il contribuente abbia aderito al CPB, detto regime continuerebbe ad avere efficacia.
Concordato preventivo biennale: ISA e multiattività
Un contribuente esercita due attività non rientranti nel medesimo ISA.
Per l’attività non prevalente dichiara ricavi superiori al 30 per cento rispetto all’ammontare totale dei ricavi dichiarati. Ricorrendo tale condizione il contribuente è escluso dall’applicazione degli ISA anche se è tenuto alla presentazione del modello ISA riferito all’attività principale.
Si domandava se in questo caso il contribuente possa aderire alla proposta CPB prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025.
La Circolare, evidenzia che l’articolo 2 del decreto ministeriale CPB ISA prevede che sia formulata una proposta di CPB per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.
Restano pertanto esclusi dal CPB coloro che non hanno applicato gli ISA per tale periodo di imposta pur avendo presentato il relativo modello.
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ISA: modifiche agli indici validi per l’anno d’imposta 2023
Pubblicato in GU n 211 del 10 settembre il decreto 29 aprile del MEF con approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
I correttivi sono applicabili al solo periodo di imposta 2023 e di conseguenza verrà anche aggiornato il software ADE "Il tuo ISA 2024".
ISA: modifiche agi indici validi per l’anno d’imposta 2023
Con il decreto in oggetto, sono approvate, in base all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati con i decreti del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 8 febbraio 2023 e 18 marzo 2024.
Le risultanze dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale (di cui al comma 11 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) e delle attivita' di analisi del rischio di evasione fiscale (di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis)Il decreto dispone diversi interventi correttivi che riguardano il solo periodo d’imposta 2023.
In particoalre, si prevede che:
- (art 2) la metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, ed i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia, degli alimentari e all'andamento dei tassi di interesse, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 4;
- (art 3) gli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale, necessari per tener conto, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, di situazioni di differente vantaggio competitivo, ovvero, di differente svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione territoriale, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1. Tali indici sono individuati anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, di cui al precedente punto;
- (art 4) le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, degli effetti dell'andamento congiunturale, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2. Tali misure sono individuate anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, di cui al precedente art. 2;
- le note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di affidabilità iscale approvati con i decreti del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 8 febbraio 2023 e 18 marzo 2024 sono integrate, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023, secondo quanto riportato nell'allegato 3.
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Pagamento imposte PIVA: ultima chiamata per il 30 agosto
Il Decreto Correttivo pubblicato in GU n 1182 del 5 agosto contiene tra le altre novità, la conferma dello slittamento ad agosto del termine per pagare l'Irpef per le PIVA. Vediamo il caledario come confermato dal decreto e riepiloghiamo le novità.
Pagamenti imposte PIVA: ultima chiamata per il 30 agosto
Le scadenze del pagamento dell'irpef per i soggetti che presentano il Modello Redditi 2024, oltre alla scadenza ordinaria che prevede che i versamenti debbano avvenire:
- entro il 30 giugno, ovvero 1 luglio perché il 30 è stato di domenica,
- oppure entro il 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40%,
vi sono nuovi termini per i soggetti ISA previsti dalla riforma fiscale e confermati dal Correttivo in vigore dal 6 agosto.
L'art 37 del Dlgs n 13/2024 di attuazione delle Riforma Fiscale ha previsto il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato.
In particolare, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.
Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Il decreto correttivo delle scadenze e del CPB concordato preventivo biennale ha previsto che i soggetti ISA potranno pagare anche entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.
Il dubbio che si era posto era relativo al fatto che, tali soggetti avendo già avuto una proroga al 31 luglio senza maggiorazione, potessero godere della proroga di ulteriori 30 giorni con maggiorazione, facendo slittare quindi i pagamenti al 30 agosto.
La conferma è arrivata dall'art 4 del dl Correttivo che prevede: "all'articolo 37, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il 2024 e' possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.».