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ISA 2026: istruzioni ADE per l’anno d’imposta 2025
Con la Circolare n 4 del 6 luglio le Entrate hanno pubblicato un commento alle principali novità per gli ISA 2026 anni di imposta 2025.
ISA 2026: istruzioni ADE per l’anno d’imposta 2025
Come evidenziato nella parte generale con il documento si forniscono le istruzioni operative agli Uffici dell’Agenzia delle entrate per garantirne l’uniformità di azione in ordine alle novità in materia di Indici sintetici di affidabilità fiscale di cui
all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 in applicazione per il periodo d’imposta 2025.
L'ADE ricorda che ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente l’evoluzione dei diversi comparti economici cui gli stessi si riferiscono.
In particolare, per il periodo d’imposta 2025, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato- la revisione completa di 85 indici,
- nonché l’aggiornamento di tutti i 173 ISA in vigore,
al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2025, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria sul mercato economico-finanziario in conseguenza delle tensioni geopolitiche verificatesi nel medesimo periodo d’imposta.
Si segnala che non essendo intervenute, per l’annualità in commento, significative novità che riguardano le modalità di effettuazione degli adempimenti correlati all’applicazione degli ISA, nella circolare in un’ottica di semplificazione, ci si limita a una rapida rassegna delle questioni principali, rinviando alle precedenti circolari per l’eventuale approfondimento delle singole tematiche.
Novità ISA anno d’impsota 2025
Relativamente agli interventi normativi in materia di ISA per il periodo d’imposta 2025 si riporta una panoramica delle disposizioni che si sono succedute nei primi mesi del 2026 e che hanno riguardato
l’applicazione degli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2025.
Si tratta, in particolare:- degli interventi ordinariamente previsti per adeguare gli ISA alle evoluzioni avvenute nei comparti economici cui si riferiscono;
- della revisione straordinaria finalizzata ad adeguare gli stessi alle mutate condizioni economiche e dei mercati intervenute nel 2025 e, in particolare, a tenere conto delle ricadute correlate allo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia e degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse;
- dei criteri per il riconoscimento dei benefici premiali ai contribuenti che applicano gli ISA a partire dal periodo d’imposta 2025;
- delle modalità con cui, a partire dal periodo d’imposta 2025, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale .
Revisione ISA anno d’imposta 2025
La Circolare in oggetto in tema di revisione biennale degli ISA chiarisce che con il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026 sono state
approvate le modalità di costruzione ed applicazione di 85 ISA, oltre che della territorialità generale, di quella del commercio e di tre territorialità specifiche.
Tali 85 ISA rappresentano l’evoluzione ordinaria di 72 ISA già approvati con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 18 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2024e l’evoluzione anticipata di 10 ISA già approvati con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 31 marzo 2025 e dei seguenti n. 3 ISA:- EM01A – Commercio al dettaglio alimentare
- EM01B – Commercio al dettaglio di frutta e verdura;
- EM01C – Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi;
derivanti dalla suddivisione dell’ISA DM01U – Commercio al dettaglio alimentare, già approvato con il citato decreto 31 marzo 2025.
La revisione di detti indici è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a partire dal periodo d’imposta 2025, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 24728 del 31 gennaio 2025,sulla base di quanto previsto al comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto ISA e all’articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ai sensi del quale “l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO”.
Allegati: -
ISA 2026: modifiche per l’anno d’imposta 2025
Pubblicato in GU n 96 del 27 aprile il Decreto MEF con Approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2025.
Il Decreto di sette articoli oltre allegati in base all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, approva le modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale in vigore per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 Le risultanze dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilita', rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e delle attivita' di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.
ISA 2026: approvate le modifiche congiunturali
In particolare, la metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, e i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 4, al fine di tenere conto degli effetti derivanti dal nuovo scenario economico determinato dalle tensioni geopolitiche, dall'andamento dei prezzi dell'energia e dai tassi di interesse.
Gli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale, necessari per tener conto, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, delle situazioni di differente vantaggio o svantaggio competitivo in relazione alla collocazione territoriale, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1.
Gli indici sono individuati anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al precedente art. 2. -
ISA 2026 manifatture, servizi, commercio: approvati
Pubblicato in GU n 88 del 16 aprile Il decreto 31 marzo per gli ISA relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità per il periodo d'imposta 2025.
Gli indici approvati rappresentano le evoluzioni di altrettanti indici in vigore fino al periodo d’imposta precedente. Si tratta di:
- 24 indici afferenti alle attività del commercio
- 20 indici relativi alle attività professionali
- 26 indici per l’area dei servizi
- 15 indici per il comparto delle manifatture.
Attenzione al fatto che i contribuenti interessati dall’applicazione degli Isa revisionati li dovranno utilizzare già dalla prossima dichiarazione dei redditi, al fine di ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9 bis del Dl n. 50/2017.
Risulta interessante notare che i nuovi Isa interessano circa 1,85 milioni di soggetti che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo.
ISA 2026 anno d’imposta 2025 in GU
Il decreto 31 marzo 2026 con l'art 1 comma 6 prevede che i dati che l'Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l'applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, degli indici sintetici di affidabilita' fiscale in vigore per il medesimo periodo d'imposta, sono individuati ed elaborati come indicato nell'allegato 92.
Gli elementi necessari per la descrizione della metodologia utilizzata per la costruzione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale indicati nel comma 1, sono riportati nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 86.I criteri di arrotondamento, indicati nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 90, sono stati applicati anche nella fase di costruzione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui al comma 1.
L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, approvati con il presente decreto, è stata effettuata sulla base delle informazioni acquisite dalle Dichiarazioni fiscali.I contribuenti a cui si applicano gli indici, a tal fine, comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il presente decreto, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato, tenuto conto di quanto precisato al successivo art. 4, comma 8.
ISA 2026: cause di esclusione
Nel decreto appena pubblicato sono state confermate anche per il periodo d’imposta 2025 le cause di esclusione dalla applicazione degli Isa già presenti per i precedenti periodi di imposta.
Infatti, oltre ai casi individuati al comma 6 dell’articolo 9-bis, del Dl 50/2017, (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività), gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti dei seguenti soggetti:
- contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro
- contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari
- contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati
- società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
- soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del Dpr n. 633/1972.
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Tasse Partite IVA: chi deve pagare ad agosto 2025 con maggiorazione
Il Decreto legge n 84/2025 noto come Decreto Fiscale è stato pubblicato in GU n138 del 17 giugno 2025 e tra l'altro prevede il rinvio del pagamento delle tasse delle PIVA al 21 luglio e al 20 agosto con maggiorazione. Il 1 giugno è stata pubblicata anche la legge di conversione n. 108 2025.
Qui il testo coordinato della legge con il decreto
Vediamo maggiori dettagli sul rinvio dei versamenti.
Tasse PIVA: chi deve con maggiorazione
Come detto il DL n 84/2025 contiene, tra l'altro, la proroga delle tasse per le PIVA.
Già il Vice Ministro dell’Economia Maurizio Leo aveva anticipato molte settimane fa alla stampa il differimento dal 30 giugno al 21 luglio dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva.
Successivamente il Decreto ha previsto in dettaglio:
- la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.
Attenzione al fatto che i versamenti devono quindi essere effettuati:
- entro il 21 luglio 2025, il 20 luglio è domenica, invece che entro il 30 giugno, senza maggiorazione;
- o dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con maggiorazione dello 0,4% come interesse.
La relazione illustrativa al decreto specifica che il differimento riguarda anche i versamenti dell’imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato.
Il nuovo calendario è stato commentato dal Presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio che ha ringraziato il ministero dell’Economia per aver accolto la richiesta in linea con la compliance e la collaborazione (…)
In dettaglio, entro lunedì 21 luglio, i contribuenti che beneficiano della proroga (di cui all’art. 13 del DL 17 giugno 2025 n. 84) hanno provveduto ad effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, senza la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse e in particolare si tratta di:
- contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro);
- ma anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfetario,
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità,
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA quali ad esempio. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.;
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”.
Attenzione al fatto che sono comunque esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.
Infine va evidenziato che la proroga è applicabile anche al versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni.
Ora i pagamenti con maggiorazione scadono il 22 agosto.
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Anomalie ISA periodo d’imposta 2023: in arrivo le lettere del Fisco
Con il Provvedimento n 305720 del 24 luglio le Entrate hanno fissato le regole per le comunicazioni inviate ai contribuenti su cui è stata rilevata una omissione o anomalia per gli ISA periodo di imposta 2023.
In base alle disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti di lavoratori autonomi ed imprese di minori dimensioni per i quali emergono anomalie nella comunicazione dei dati ricevuti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 le entrate fissano le regole.
Anomalie ISA periodo d’imposta 2023: in arrivo le lettere del Fisco
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 luglio ha definito le omissioni e le anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il periodo d’imposta 2023, oggetto di specifiche segnalazioni ai contribuenti.
Le anomalie sono individuate anche sulla base delle informazioni disponibili presso l’Anagrafe tributaria relative a più annualità d’imposta.
Viene stabilito che le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente e sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2023 e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.
L'inserimento della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciato, per i soggetti abilitati ai servizi telematici, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e tramite messaggio inviato via mail o PEC ai recapiti eventualmente comunicati.
Il contribuente destinatario di questi avvisi, a fronte della comunicazione, può fornire chiarimenti e precisazioni esclusivamente utilizzando il software che sarà reso disponibile dall’Agenzia “Software di compilazione anomalie 2025”.
Anche le giustificazioni fornite saranno rese disponibili nell’area riservata del Cassetto fiscale.
Se l’anomalia è fondata è possibile sanarla presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, ricorrendo al ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni.
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ISA 2025: novità per STP società tra professionisti
L'agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software "Il tuo ISA 2025" che consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a redditi, dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e della proposta di CPB.
Esso consente inoltre la trasmissione telematica in via autonoma utilizzando il frontespizio dei modelli redditi.
Il software consente anche di revocare entro gli stessi termini per aderire una eventuale di revocare una eventuale precedente adesione al CPB per il biennio 2025/2026.
Ricordiamo che il Modello ISA 2025 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA).
Gli ISA sono disciplinati dall’articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
Vediamo la novità di quest'anno per le STP di commercialisti, avvocati e ingegneri.
Potrebbe interessarti anche: CPB: nuova causa di esclusione per i professionisti che aderiscono a STP.
ISA 2025: novità per STP e società tra professionisti
In attesa di conoscere il contenuto definitivo dell'art 8 del Dlgs Correttivo che contiene anche una nuova causa di esclusione per i lavoratori autonomi delle STP e delle società tra professionisti, vediamo la novità per gli ISA 2025 che riguarda le STP.
Come precisato dalle istruzioni al Modello ISA 2025, da quest’anno, periodo d’imposta 2024, per i soggetti che esercitano in forma d’impresa una delle attività di cui agli Isa:
- DK02U (Attività degli studi di ingegneria),
- DK04U (Attività degli studi legali),
- DK05U (Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro),
- DK18U (Attività degli studi di architettura),
- DK22U (Servizi veterinari).
vi è la novità che, pur rimanendo ancora esclusi dagli ISA per il 2024, saranno comunque tenuti alla presentazione dei modelli ai fini statistici al fine di poter acquisire i dati per elaborare a partire dal periodo d’imposta 2025 un modello Isa che possa operare, per tali attività, anche in presenza di reddito d’impresa.
In particolare, le istruzioni ADE recitano quanto segue: I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello ISA ad eccezione di quelli di cui alle precedenti lettere f) e p).
Sono inoltre tenuti alla compilazione del modello ISA i contribuenti esclusi di cui alla lettera g) se esercitano una delle attività ricomprese nei seguenti ISA: – DK02U – Attività degli studi di ingegneria, – DK04U – Attività degli studi legali, – DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, – DK18U – Attività degli studi di architettura, – DK22U- Servizi veterinari.
Allegati: -
Modelli ISA 2025: ecco le regole
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 131055 del 17 marzo le regole per gli ISA indici sintetici di affidabilità:
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Commercio
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Agricoltura
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Manifatture
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Professionisti
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Servizi
Ricordiamo che all'atto della pubblicazione della prima bozza le Entrate evidenziavano che i modelli sono aggiornati ai nuovi codici ATECO 2025.
ISA 2025: pubblicati i definitivi
A partire dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025 che sostituisce la versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.
Tale nuova classificazione verrà adottata ai fini amministrativi a partire dal 1° aprile 2025 e se ne è tenuto conto anche nella predisposizione degli ISA 2025.
Con il provvedimento di cui sopra, sono approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.
Attenzione al fatto che i modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività
professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale in precedenza citate e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:- esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:
- a) Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;
- b) Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;
- c) Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;
- d) Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;
- e) Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice attività 71.11.01;
- f) Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;
- g) Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;
- h) Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10, devono compilare uno dei seguenti modelli approvati con il presente provvedimento:
- DK02U – Attività degli studi di ingegneria, per l’attività di cui alla lettera a);
- DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, per le attività di cui alle lettere da b) a d);
- DK18U – Attività degli studi di architettura, per le attività di alle lettere e) e f);
- DK22U – Servizi veterinari, per l’attività di cui alla lettera g);
- DK04U – Attività degli studi legali, per l’attività di cui alla lettera h).
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ISA 2025: individuazione dati rilevanti e indici soggetti a revisione
Con il Provvedimento n 24728 del 31 gennaio 2025 le Entrate pubblicano le regole per l'individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025 e il programma delle revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2025.
ISA 2025: novità dalle Entrate
Il provvedimento stabilisce che ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2025, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono:
- quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2024;
- quelli funzionali alla attività di revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2023 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 28 febbraio 2024;
- quelli indicati nell’allegato 1.
Nell’allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
In base a quanto previsto dal comma 2-bis dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO.
Vista la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono individuate facendo riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025.
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi alle attività economiche elencate nell’allegato 2, sono applicati a partire dal periodo d’imposta 2025, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
Allegati: -
ISA e concordato biennale: le cause di esclusione
Pubblicata l'attesa Circolare n 18/2024 con i chiarimenti ADE per il CPB, Concordato preventivo biennale.
In proposito, l’articolo 17 della legge delega, al comma 1, lettera g), punto 2), ha previsto l’introduzione del CPB per i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo di minori dimensioni.
Tale platea di contribuenti è rappresentata, in linea generale, da:
- soggetti tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- soggetti che aderiscono al Regime dei forfetari.
Il corposo documento di 64 pagine, oltre al riepilogo di tutte le regole, riporta una utile sezione, l'ultima, con risposte a domande dei contribuenti.
In particolare, la sezione 6 replica a 18 quesiti e tra questi ve ne sono alcuni con chiarimenti sulle cause di esclusione dalla misura agevolativa per i soggetti ISA.
Prima di evidenziarne alcune, si sintetizza quanto specificato anche durante il convegno Telefisco 2024 tenutosi oggi 19 settembre a proposito dei vantaggi di adesione al CPB per gli ISA:
- viene stabilito che al contribuente spettano i vantaggi previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl 50/2017, previsti per i soggetti Isa (compresi quelli Iva),
- risulta irrilevante il maggiore reddito dichiarato rispetto a quello oggetto di concordato (e il maggior valore della produzione netta rispetto a quello concordato),
- risultano inibiti gli accertamenti di cui all’articolo 39 del Dpr 600/1973,
- viene prevista una tassazione sostitutiva sul maggior reddito concordato rispetto a quello del 2023.
Concordato preventivo biennale: cause di esclusione ISA
Relativamente ai soggetti ISA la Circolare n 18/2024 ha innanzitutto evidenziato che, tenuto conto che: “l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni” (art 7 decreto CPB) nel caso in cui il contribuente le eserciti entrambe l’Agenzia formulerà due distinte proposte per le due diverse tipologie reddituali a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.
Successivamente, si replica ad un quesito con cui un contribuente ISA domandava se dopo l’accettazione della proposta, qualora si verificasse una causa di esclusione dagli indici sinteci di affidabilità, lo stesso venga escluso dal CPB.
Le Entrate hanno evidenziato che le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal CPB sono specificatamente individuate dal decreto CPB.
A tal proposito viene osservato che, tra esse non vi è l’eventuale insorgenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA durante i periodi d’imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB.
Pertanto, si ritiene che, laddove ricorra una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA nelle annualità per le quali il contribuente abbia aderito al CPB, detto regime continuerebbe ad avere efficacia.
Concordato preventivo biennale: ISA e multiattività
Un contribuente esercita due attività non rientranti nel medesimo ISA.
Per l’attività non prevalente dichiara ricavi superiori al 30 per cento rispetto all’ammontare totale dei ricavi dichiarati. Ricorrendo tale condizione il contribuente è escluso dall’applicazione degli ISA anche se è tenuto alla presentazione del modello ISA riferito all’attività principale.
Si domandava se in questo caso il contribuente possa aderire alla proposta CPB prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025.
La Circolare, evidenzia che l’articolo 2 del decreto ministeriale CPB ISA prevede che sia formulata una proposta di CPB per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.
Restano pertanto esclusi dal CPB coloro che non hanno applicato gli ISA per tale periodo di imposta pur avendo presentato il relativo modello.
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Anomalie ISA 2020-2022: comunicazioni nel cassetto fiscale
Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 281202 del 1 luglio con Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In dettaglio, con il provvedimento sono individuate le anomalie nei dati degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2020-2022, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio Cassetto fiscale.
Quindi, si evidenzia che ai titolari di PIVA non arriva alcune comunicazione via pec o mail, di seguito anche le istruzioni su come scaricarle dal sito ADE.
Anomalie ISA 2020-2022: pubblicate le regole ADE
Ricordiamo che si tratta della comunicazione che consente ogni anno ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità di rimediare agli errori o omissioni eventualmente commessi avvalendosi del ravvedimento operoso, o di fornire chiarimenti e spiegazioni sull’anomalia rilevata dall’amministrazione fiscale.
L’Agenzia, in sintesi, rende disponibili:
- le comunicazioni su possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati dai contribuenti ai fini degli Isa, in allegato a “REDDITI”, rilevate dall’analisi degli stessi dati o da altre fonti informative di cui dispone
- le risposte eventualmente inviate dal contribuente, anche tramite l’intermediario di fiducia, relative a tali comunicazioni
Le anomalie nei dati degli Isa sono messe a disposizione dei contribuenti interessati mediante apposita pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”.
Inoltre, i dati sono trasmessi all’intermediario tramite Entratel, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e l’intermediario l’ha accettata nella stessa dichiarazione.
Un avviso personalizzato nella sezione degli studi di settore/Isa del Cassetto fiscale del contribuente, unitamente a una mail o una Pec in caso di attivazione delle notifiche, lo avverte che è stata pubblicata la comunicazione di anomalia.
Il contribuente verificate le anomalie potrà regolarizzare gli errori eventualmente commessi avvalendosi del ravvedimento operoso e beneficiare così delle sanzioni ridotte (articolo 13, Dlgs n 472/1997) oppure potrà rispondere o fornire le sue valutazioni, direttamente o tramite intermediario.
Anomalie ISA: come scaricare la lettera ADE dal cassetto fiscale
Per scaricare dal sito delle entrate le lettere con la richiesta di chiarimento sulle anomalie riscontrate per gli ISA 2020-2022, occorre seguire poche semplici regole:
- i contribuenti non titolari di utenza Entratel devono accedere al cassetto fiscale e poi cliccare su Consultazioni,
- effettuato l'accesso all’area riservata, si dovrà cliccare su ISA/Studi di Settore suddivisa in:
- Precalcolate ISA;
- Anomalie telematiche;
- Comunicazioni di anomalia;
- Modelli ISA/Studi di Settore trasmessi,
- accedendo su Comunicazioni di anomalia, l’utente potrà visualizzare le annualità disponibili.
Attenzione al fatto che le lettere di compliance sono indirizzate ai titolari di partita IVA in caso di anomalie relative agli ISA e sono già presenti nel cassetto fiscale di intermediari e contribuenti.
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