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Tasse Partite IVA: chi deve pagare ad agosto 2025 con maggiorazione
Il Decreto legge n 84/2025 noto come Decreto Fiscale è stato pubblicato in GU n138 del 17 giugno 2025 e tra l'altro prevede il rinvio del pagamento delle tasse delle PIVA al 21 luglio e al 20 agosto con maggiorazione. Il 1 giugno è stata pubblicata anche la legge di conversione n. 108 2025.
Qui il testo coordinato della legge con il decreto
Vediamo maggiori dettagli sul rinvio dei versamenti.
Tasse PIVA: chi deve con maggiorazione
Come detto il DL n 84/2025 contiene, tra l'altro, la proroga delle tasse per le PIVA.
Già il Vice Ministro dell’Economia Maurizio Leo aveva anticipato molte settimane fa alla stampa il differimento dal 30 giugno al 21 luglio dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva.
Successivamente il Decreto ha previsto in dettaglio:
- la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.
Attenzione al fatto che i versamenti devono quindi essere effettuati:
- entro il 21 luglio 2025, il 20 luglio è domenica, invece che entro il 30 giugno, senza maggiorazione;
- o dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con maggiorazione dello 0,4% come interesse.
La relazione illustrativa al decreto specifica che il differimento riguarda anche i versamenti dell’imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato.
Il nuovo calendario è stato commentato dal Presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio che ha ringraziato il ministero dell’Economia per aver accolto la richiesta in linea con la compliance e la collaborazione (…)
In dettaglio, entro lunedì 21 luglio, i contribuenti che beneficiano della proroga (di cui all’art. 13 del DL 17 giugno 2025 n. 84) hanno provveduto ad effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, senza la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse e in particolare si tratta di:
- contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro);
- ma anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfetario,
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità,
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA quali ad esempio. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.;
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”.
Attenzione al fatto che sono comunque esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.
Infine va evidenziato che la proroga è applicabile anche al versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni.
Ora i pagamenti con maggiorazione scadono il 22 agosto.
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ISA: tutte le regole da conoscere
L'agenzia delle Entrate informa della pubblicazione della nuova guida per gli ISA indici sintetici di affidabilità fiscale.
Argomenti principali del tool delle Entrate, aggiornato a luglio, sono:
- come si applicano gli indici,
- le cause di esclusione,
- in cosa consistono i criteri di premialità,
- termini e modalità di presentaizone del relativo Modello ISA per la comunicazione dei dati.
Ricordiamo che gli Indici sintetici di affidabilità fiscale sono uno strumento attraverso il quale viene fornito ai professionisti e imprese un riscontro sul loro livello di affidabilità fiscale, introdotti con il Dl n. 50/2017 e in nsostituzione degli studi di settore, al fine di una premialità legata a certi parametri.
ISA: tutte le regole da conoscere
L'agenzia evidenzia che l’introduzione degli ISA risponde all’esigenza di:
- favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti
- rafforzare la collaborazione contribuenti e Amministrazione finanziaria.
La metodologia utilizzata per elaborare e applicare gli ISA, approvata annualmente con Decreto Ministeriale, tiene conto di una pluralità di indicatori, sostanzialmente riconducibili a due gruppi:
- indicatori elementari di affidabilità,
- indicatori elementari di anomalia.
La media del valore dei singoli indicatori elementari esprime, da 1 a 10, il punteggio ISA e rappresenta il posizionamento del contribuente: più alto sarà il valore dell’indice maggiore sarà l’affidabilità fiscale. A determinati livelli di affidabilità fiscale vengono riconosciuti specifici vantaggi.
Per garantire collaborazione e trasparenza, il decreto legge n. 50/2017 ha previsto anche l’istituzione di una “Commissione di Esperti”, alla quale è richiesto un parere sulla capacità degli ISA di rappresentare le realtà cui si riferiscono.
Gli esperti sono nominati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, tenuto conto anche delle segnalazioni dell’Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali
La guida ADE è suddivisa in sette capitoli con i seguenti approfondimenti:
- i capitoli I e II si focalizzano sulle peculiarità degli Indici sintetici di affidabilità fiscale come strumento attraverso il quale viene fornito a professionisti e imprese un riscontro sul loro livello di affidabilità fiscale. La metodologia utilizzata per elaborare e applicare gli Isa, approvata annualmente con Decreto Ministeriale, tiene conto di una pluralità di indicatori, sostanzialmente riconducibili a due gruppi: indicatori elementari di affidabilità e indicatori elementari di anomalia;
- il capitolo III si incentra sui vantaggi riconosciuti alle imprese e ai professionisti più “virtuosi”, sulla base del punteggio Isa conseguito. Inoltre, viene posto l’accento su come migliorare il punteggio di affidabilità per accedere ai benefici fiscali;
- Il capitolo IV presenta la modulistica e le regole generali di compilazione tenendo conto della nuova classificazione Ateco 2025 entrata in vigore a partire dal 1° aprile 2025;
- il capitolo V è dedicato al software” Il Tuo ISA CPB” che permette Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale operato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta di applicazione e dei “dati precalcolati”, forniti dall’Agenzia delle entrate al contribuente o su richiesta all’intermediario;
- il capitolo VI è dedicato al CPB e infine l'ultimo capito ai riferimenti normativi e di prassi.
CPB e ISA: riepilogo delle regole
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13)
Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
In particolare, i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono aderire al CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026, entro i termini previsti per l’adesione, mediante invio telematico del “Modello CPB 2025/2026”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 aprile 2025.
L’adesione può essere effettuata con le seguenti modalità:
- invio congiunto al modello ISA(relativo al periodo d’imposta 2024), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2025);
- invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello REDDITI 2025, con compilazione della casella “Comunicazione CPB” con il codice 1 (“Adesione”). Questa modalità ha natura non dichiarativa e serve esclusivamente a comunicare l’adesione.
Attenzione al fatto che per entrambe le modalità di adesione è necessario, tramite il software fornito dall’Agenzia:
- accedere alla sezione "Compila" e selezionare il “modello ISA-CPB
- inserire tutti i dati richiesti (ISA e CPB) e confermare l’adesione alla proposta selezionando la casella "Accettazione”.
Completata la compilazione, le operazioni da effettuare variano a seconda della modalità di invio scelta:
- per l’invio congiunto al modello ISA, è necessario cliccare su "Invia”, selezionare “Modello ISA-CPB”, scegliere la posizione e successivamente cliccare su “Trasferisci”
- per l’invio autonomo, occorre cliccare su “Invia”, selezionare “Modello CPB”, scegliere la posizione e completare l’operazione cliccando su “Trasferisci”.
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Anomalie ISA periodo d’imposta 2023: in arrivo le lettere del Fisco
Con il Provvedimento n 305720 del 24 luglio le Entrate hanno fissato le regole per le comunicazioni inviate ai contribuenti su cui è stata rilevata una omissione o anomalia per gli ISA periodo di imposta 2023.
In base alle disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti di lavoratori autonomi ed imprese di minori dimensioni per i quali emergono anomalie nella comunicazione dei dati ricevuti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 le entrate fissano le regole.
Anomalie ISA periodo d’imposta 2023: in arrivo le lettere del Fisco
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 luglio ha definito le omissioni e le anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il periodo d’imposta 2023, oggetto di specifiche segnalazioni ai contribuenti.
Le anomalie sono individuate anche sulla base delle informazioni disponibili presso l’Anagrafe tributaria relative a più annualità d’imposta.
Viene stabilito che le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente e sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2023 e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.
L'inserimento della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciato, per i soggetti abilitati ai servizi telematici, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e tramite messaggio inviato via mail o PEC ai recapiti eventualmente comunicati.
Il contribuente destinatario di questi avvisi, a fronte della comunicazione, può fornire chiarimenti e precisazioni esclusivamente utilizzando il software che sarà reso disponibile dall’Agenzia “Software di compilazione anomalie 2025”.
Anche le giustificazioni fornite saranno rese disponibili nell’area riservata del Cassetto fiscale.
Se l’anomalia è fondata è possibile sanarla presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, ricorrendo al ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni.
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Le cause di esclusione ISA 2025 per l’anno d’imposta 2024
L’articolo 9-bis del DL numero 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla Legge numero 96 del 21 giugno 2017, dispone le regole di funzionamento degli ISA, acronimo di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.
Il comma 6 dell’articolo 9-bis stabilisce le situazioni in cui, di norma, non si applicano gli indici:
- l’inizio dell’attività;
- la cessazione dell’attività;
- il non normale svolgimento dell’attività;
- il superamento del limite dei ricavi previsto per l’applicazione dei modelli statistici.
Va però ricordato anche che il comma 7 dell’articolo 9-bis del DL 50/2017 stabilisce che “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti”.
Proprio in base a quest’ultima previsione normativa, negli anni passati, quelli caratterizzati dall’emergenza sanitaria, sono stati disposti numerosi casi di esclusione straordinari, che ormai si possono considerare superati, come la fase pandemica.
Le cause di esclusione ISA
Con la pubblicazione dei modelli ISA 2025 e dei modelli Redditi 2025 sono definite le cause di esclusione in vigore per l’anno d’imposta 2024 che, fondamentalmente, sono quelle ordinarie.
Con maggiore precisione, le istruzioni dei modelli ISA 2025 elencano 14 cause di esclusione, confermate poi dalle istruzioni del modello Redditi SC 2025, dal quale è possibile ricavare altrettanti codici di esclusione che dovranno essere indicate in colonna 2 del rigo RF1 del medesimo modello.
I codici di esclusione sono i seguenti, ognuno dei quali legato a una specifica situazione:
- codice 1 – inizio dell’attività nel corso del periodo di imposta: si applica al periodo di imposta in cui il contribuente ha aperto la partita IVA, a prescindere dall’effettivo inizio dell’attività aziendale e dall’attivazione dell’impresa in CCIAA.
- codice 2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta: per la persona fisica il periodo di cessazione dell’attività è quello in cui questi chiude la propria posizione IVA; per una società soggetta a liquidazione, in conseguenza della quale avviene la scissione del periodo di imposta, la questione è più articolata e si consiglia la lettura dell’approfondimento ISA: esclusione per le società in liquidazione.
- codice 3 – ammontare di ricavi superiore a 5.164.569 di euro.
- codice 4 – periodo di non normale svolgimento dell’attività.
- codice 5 – contribuenti in regime forfetario, contribuenti in regime dei minimi e, in generale, contribuenti che “che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari”: i contribuenti che dichiarano il reddito attraverso il quadro LM del modello Redditi PF non dovranno esporre un codice di esclusione ISA, in quanto il quadro non ne prevede la compilazione; l’esposizione del codice, invece, servirà agli altri contribuenti che determinano il reddito con modalità non analitiche.
- codice 6 – “i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata”. Devono in ogni caso compilare e trasmettere (anche se non si applica) il modello ISA i contribuenti che esercitano in forma di impresa delle seguenti attività:
- attività degli studi di ingegneria (modello DK02U);
- attività degli studi legali (modello DK04U);
- servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro (modello DK05U);
- attività degli studi di architettura (modello DK18U);
- servizi veterinari (modello DK22U).
- codice 7 – “esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati”: in questo caso deve essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento.
- codice 8 – “Enti del Terzo Settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
- codice 9 – “Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
- codice 10 – imprese sociali, di cui al Decreto Legislativo numero 112/2017.
- codice 11 – “società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi”.
- codice 12 – “imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di Trasporto con taxi – codice attività 49.32.10 e di Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente – codice attività 49.32.20”.
- codice 13 – corporazioni dei piloti di porto.
- codice 14 – soggetti partecipanti a un gruppo IVA: in questo caso deve comunque essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento.
Le istruzioni del modello Redditi SC 2025 precisano anche che “i modelli ISA devono essere presentati anche dai contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato Preventivo Biennale per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025”.
Periodo di non normale svolgimento dell’attività
Il codice di esclusione 4 esclude dall’applicazione degli ISA quei contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.
L’espressione “non normale svolgimento dell’attività” può presentare un certo livello di indeterminatezza, motivo per cui le medesime istruzioni dei modelli ISA 2025 propongono una elencazione di situazioni, si noti bene, “a titolo esemplificativo”, non esaustivo, indicative di uno svolgimento non normale dell’attività.
Può essere considerato un periodo di non normale svolgimento dell’attività:
- il periodo d’imposta in cui la società si trova in stato di liquidazione ordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, o di fallimento;
- il periodo d’imposta in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività prevista dall’oggetto sociale;
- il periodo d’imposta in cui l’attività non è stata esercitata in conseguenza della ristrutturazione dei locali aziendali;
- il periodo d’imposta in cui l’imprenditore, persona fisica o società, cede in affitto l’unica azienda;
- il periodo d’imposta in cui il contribuente sospende l’attività aziendale e ne dà pubblicità, in favore dei terzi, attraverso comunicazione in CCIAA;
- la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, sempre che le due attività non siano ricomprese nel medesimo ISA;
- per i professionisti il periodo d’imposta in cui l’attività è stata interrotta, per la maggior parte dell’anno, in conseguenza di provvedimenti disciplinari;
- il periodo d’imposta in cui sono avvenuti eventi sismici, nel caso in cui:
- ci sono stati danni ai locali destinati all’attività, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (lo stato deve essere attestato da perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione civile);
- ci sono stati danni così rilevanti alle scorte di magazzino da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo (la condizione deve essere certificabile da perizia tecnica);
- il contribuente che non ha potuto accedere ai locali aziendali in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d’accesso per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto (indipendentemente dai danni subiti);
- il contribuente che ha subito la sospensione dell’attività (o una riduzione significativa), in conseguenza del fatto di avere come principale o l’unico cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto.
Prospetto multiattività
Il codice di esclusione 7 esclude dall’applicazione del modello ISA i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, quando i ricavi dichiarati dalle attività diverse dalla prevalente superano il 30% del totale dei ricavi.
Questi contribuenti, anche se non applicano l’ISA, sono comunque obbligati alla compilazione del modello, compreso del prospetto multiattività, per la sola acquisizione dei dati.
Per quanto riguarda la compilazione del prospetto multiattività, questa si configura nell’indicazione analitica dell’ammontare dei ricavi, riconducibili:
- all’attività prevalente, sul rigo 1;
- all’attività secondaria, sul rigo 2;
- alle attività soggette ad aggio fisso, sul rigo3;
- alle altre attività, sul rigo 4.
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Punteggi premiali ISA 2024: regole delle Entrate
Con il Provvedimento n. 176203 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in data 11 aprile, vengono definiti i punteggi di affidabilità fiscale per avere accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA per il 2024.
Punteggi premiali ISA 2024: regole delle Entrate
Secondo il provvedimento di cui si tratta i benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale “ISA” per l’annualità di imposta 2024, con le modalità e alle condizioni indicate, e di seguito sintetizzate, determinate anche per effetto dell’indicazione degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del decreto.
Sinteticamente, i benefici premiali prevedono:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, o prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva, per un importo non superiore a 70mila euro annui
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/1994)
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, per quanto riguarda il reddito di impresa e di lavoro autonomo
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.
Il provvedimento inoltre illustra due ipotesi per l’esonero del visto di conformità per la compensazione di crediti e per il rimborso Iva che non superano i 70mila euro annui, con una graduazione del beneficio in base al punteggio Isa ottenuto dal contribuente che può andare da 8 a 9.
L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative è riconosciuta, per il periodo d’imposta 2024, ai contribuenti con affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2024 e ai contribuenti con affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione del provvedimento in esame che nella motivazioni sintetizza tutte le regole dei benefici premiali.
Allegati: -
ISA 2025: indici approvati per il periodo d’imposta 2024
Le Entrate hanno pubblicato sulla pagina preposta del sito istituzionale, il Decreto Mef del 31 marzo con le novità per gli ISA 2025 e i codici ATECO in vigore dal 1° aprile.
Ricordiamo che con l’istituzione degli Indici sintetici di affidabilità, l’Agenzia delle Entrate vuole favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili.
L’istituzione degli indici per gli esercenti di attività di impresa, arti o professioni, rappresenta un’ulteriore iniziativa che mira , utilizzando anche efficaci forme di assistenza (avvisi e comunicazioni in prossimità di scadenze fiscali) ad aumentare la collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria.
Si ricorda che gli indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti .
Vediamo una sintesi dei contenuti del Decreto del 31 marzo con gli indici per l'anno d'imposta 2024.
ISA 2025: indici approvati per il periodo d’imposta 2024
Con il decreto in oggetto sono stati approvati, in base all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi alle attività economiche nel settore dell’agricoltura, del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali applicabili dal periodo d’imposta 2024.
Gli indici sono in totale 100 e riguardano più specificamente:- 2 l’agricoltura;
- 22 il settore delle manifatture;
- 38 i servizi;
- 5 le attività professionali
- 33 il commercio.
Gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici in esame sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l’applicazione dell’indice di cui agli allegati al decreto stesso.
Sempre allegati al decreto, vi sono i documenti che esplicano la metodologia seguita per individuare gli specifici indicatori territoriali utilizzati per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica, nonché gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale.
L’individuazione delle variabili da utilizzare per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, approvati con il presente decreto, è stata effettuata sulla base delle informazioni acquisite dalle dichiarazioni fiscali previste dall’ordinamento vigente e da altre fonti, come previsto dal comma 3 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96.
L’articolo 2 del decreto individua poi le modalità di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, mentre l’articolo 3 definisce le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
I criteri per la determinazione del punteggio di affidabilità fiscale sono fissati nell’articolo 4, l’articolo invece contempla le modalità di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 18 marzo 2024 a seguito della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025.
Infine, l’articolo 6 prevede le modifiche ai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 21 marzo 2022 e del 18 marzo 2024.
Allegati: -
ISA e concordato biennale: le cause di esclusione
Pubblicata l'attesa Circolare n 18/2024 con i chiarimenti ADE per il CPB, Concordato preventivo biennale.
In proposito, l’articolo 17 della legge delega, al comma 1, lettera g), punto 2), ha previsto l’introduzione del CPB per i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo di minori dimensioni.
Tale platea di contribuenti è rappresentata, in linea generale, da:
- soggetti tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- soggetti che aderiscono al Regime dei forfetari.
Il corposo documento di 64 pagine, oltre al riepilogo di tutte le regole, riporta una utile sezione, l'ultima, con risposte a domande dei contribuenti.
In particolare, la sezione 6 replica a 18 quesiti e tra questi ve ne sono alcuni con chiarimenti sulle cause di esclusione dalla misura agevolativa per i soggetti ISA.
Prima di evidenziarne alcune, si sintetizza quanto specificato anche durante il convegno Telefisco 2024 tenutosi oggi 19 settembre a proposito dei vantaggi di adesione al CPB per gli ISA:
- viene stabilito che al contribuente spettano i vantaggi previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl 50/2017, previsti per i soggetti Isa (compresi quelli Iva),
- risulta irrilevante il maggiore reddito dichiarato rispetto a quello oggetto di concordato (e il maggior valore della produzione netta rispetto a quello concordato),
- risultano inibiti gli accertamenti di cui all’articolo 39 del Dpr 600/1973,
- viene prevista una tassazione sostitutiva sul maggior reddito concordato rispetto a quello del 2023.
Concordato preventivo biennale: cause di esclusione ISA
Relativamente ai soggetti ISA la Circolare n 18/2024 ha innanzitutto evidenziato che, tenuto conto che: “l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni” (art 7 decreto CPB) nel caso in cui il contribuente le eserciti entrambe l’Agenzia formulerà due distinte proposte per le due diverse tipologie reddituali a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.
Successivamente, si replica ad un quesito con cui un contribuente ISA domandava se dopo l’accettazione della proposta, qualora si verificasse una causa di esclusione dagli indici sinteci di affidabilità, lo stesso venga escluso dal CPB.
Le Entrate hanno evidenziato che le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal CPB sono specificatamente individuate dal decreto CPB.
A tal proposito viene osservato che, tra esse non vi è l’eventuale insorgenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA durante i periodi d’imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB.
Pertanto, si ritiene che, laddove ricorra una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA nelle annualità per le quali il contribuente abbia aderito al CPB, detto regime continuerebbe ad avere efficacia.
Concordato preventivo biennale: ISA e multiattività
Un contribuente esercita due attività non rientranti nel medesimo ISA.
Per l’attività non prevalente dichiara ricavi superiori al 30 per cento rispetto all’ammontare totale dei ricavi dichiarati. Ricorrendo tale condizione il contribuente è escluso dall’applicazione degli ISA anche se è tenuto alla presentazione del modello ISA riferito all’attività principale.
Si domandava se in questo caso il contribuente possa aderire alla proposta CPB prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025.
La Circolare, evidenzia che l’articolo 2 del decreto ministeriale CPB ISA prevede che sia formulata una proposta di CPB per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.
Restano pertanto esclusi dal CPB coloro che non hanno applicato gli ISA per tale periodo di imposta pur avendo presentato il relativo modello.
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ISA: modifiche agli indici validi per l’anno d’imposta 2023
Pubblicato in GU n 211 del 10 settembre il decreto 29 aprile del MEF con approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
I correttivi sono applicabili al solo periodo di imposta 2023 e di conseguenza verrà anche aggiornato il software ADE "Il tuo ISA 2024".
ISA: modifiche agi indici validi per l’anno d’imposta 2023
Con il decreto in oggetto, sono approvate, in base all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati con i decreti del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 8 febbraio 2023 e 18 marzo 2024.
Le risultanze dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale (di cui al comma 11 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) e delle attivita' di analisi del rischio di evasione fiscale (di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis)Il decreto dispone diversi interventi correttivi che riguardano il solo periodo d’imposta 2023.
In particoalre, si prevede che:
- (art 2) la metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, ed i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia, degli alimentari e all'andamento dei tassi di interesse, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 4;
- (art 3) gli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale, necessari per tener conto, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, di situazioni di differente vantaggio competitivo, ovvero, di differente svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione territoriale, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1. Tali indici sono individuati anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, di cui al precedente punto;
- (art 4) le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, degli effetti dell'andamento congiunturale, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2. Tali misure sono individuate anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, di cui al precedente art. 2;
- le note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di affidabilità iscale approvati con i decreti del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 8 febbraio 2023 e 18 marzo 2024 sono integrate, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023, secondo quanto riportato nell'allegato 3.
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Pagamento imposte PIVA: ultima chiamata per il 30 agosto
Il Decreto Correttivo pubblicato in GU n 1182 del 5 agosto contiene tra le altre novità, la conferma dello slittamento ad agosto del termine per pagare l'Irpef per le PIVA. Vediamo il caledario come confermato dal decreto e riepiloghiamo le novità.
Pagamenti imposte PIVA: ultima chiamata per il 30 agosto
Le scadenze del pagamento dell'irpef per i soggetti che presentano il Modello Redditi 2024, oltre alla scadenza ordinaria che prevede che i versamenti debbano avvenire:
- entro il 30 giugno, ovvero 1 luglio perché il 30 è stato di domenica,
- oppure entro il 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40%,
vi sono nuovi termini per i soggetti ISA previsti dalla riforma fiscale e confermati dal Correttivo in vigore dal 6 agosto.
L'art 37 del Dlgs n 13/2024 di attuazione delle Riforma Fiscale ha previsto il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato.
In particolare, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.
Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Il decreto correttivo delle scadenze e del CPB concordato preventivo biennale ha previsto che i soggetti ISA potranno pagare anche entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.
Il dubbio che si era posto era relativo al fatto che, tali soggetti avendo già avuto una proroga al 31 luglio senza maggiorazione, potessero godere della proroga di ulteriori 30 giorni con maggiorazione, facendo slittare quindi i pagamenti al 30 agosto.
La conferma è arrivata dall'art 4 del dl Correttivo che prevede: "all'articolo 37, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il 2024 e' possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.».
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Anomalie ISA 2020-2022: comunicazioni nel cassetto fiscale
Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 281202 del 1 luglio con Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In dettaglio, con il provvedimento sono individuate le anomalie nei dati degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2020-2022, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio Cassetto fiscale.
Quindi, si evidenzia che ai titolari di PIVA non arriva alcune comunicazione via pec o mail, di seguito anche le istruzioni su come scaricarle dal sito ADE.
Anomalie ISA 2020-2022: pubblicate le regole ADE
Ricordiamo che si tratta della comunicazione che consente ogni anno ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità di rimediare agli errori o omissioni eventualmente commessi avvalendosi del ravvedimento operoso, o di fornire chiarimenti e spiegazioni sull’anomalia rilevata dall’amministrazione fiscale.
L’Agenzia, in sintesi, rende disponibili:
- le comunicazioni su possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati dai contribuenti ai fini degli Isa, in allegato a “REDDITI”, rilevate dall’analisi degli stessi dati o da altre fonti informative di cui dispone
- le risposte eventualmente inviate dal contribuente, anche tramite l’intermediario di fiducia, relative a tali comunicazioni
Le anomalie nei dati degli Isa sono messe a disposizione dei contribuenti interessati mediante apposita pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”.
Inoltre, i dati sono trasmessi all’intermediario tramite Entratel, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e l’intermediario l’ha accettata nella stessa dichiarazione.
Un avviso personalizzato nella sezione degli studi di settore/Isa del Cassetto fiscale del contribuente, unitamente a una mail o una Pec in caso di attivazione delle notifiche, lo avverte che è stata pubblicata la comunicazione di anomalia.
Il contribuente verificate le anomalie potrà regolarizzare gli errori eventualmente commessi avvalendosi del ravvedimento operoso e beneficiare così delle sanzioni ridotte (articolo 13, Dlgs n 472/1997) oppure potrà rispondere o fornire le sue valutazioni, direttamente o tramite intermediario.
Anomalie ISA: come scaricare la lettera ADE dal cassetto fiscale
Per scaricare dal sito delle entrate le lettere con la richiesta di chiarimento sulle anomalie riscontrate per gli ISA 2020-2022, occorre seguire poche semplici regole:
- i contribuenti non titolari di utenza Entratel devono accedere al cassetto fiscale e poi cliccare su Consultazioni,
- effettuato l'accesso all’area riservata, si dovrà cliccare su ISA/Studi di Settore suddivisa in:
- Precalcolate ISA;
- Anomalie telematiche;
- Comunicazioni di anomalia;
- Modelli ISA/Studi di Settore trasmessi,
- accedendo su Comunicazioni di anomalia, l’utente potrà visualizzare le annualità disponibili.
Attenzione al fatto che le lettere di compliance sono indirizzate ai titolari di partita IVA in caso di anomalie relative agli ISA e sono già presenti nel cassetto fiscale di intermediari e contribuenti.
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