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ISA: modifiche agli indici validi per l’anno d’imposta 2023
Pubblicato in GU n 211 del 10 settembre il decreto 29 aprile del MEF con approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
I correttivi sono applicabili al solo periodo di imposta 2023 e di conseguenza verrà anche aggiornato il software ADE "Il tuo ISA 2024".
ISA: modifiche agi indici validi per l’anno d’imposta 2023
Con il decreto in oggetto, sono approvate, in base all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati con i decreti del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 8 febbraio 2023 e 18 marzo 2024.
Le risultanze dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale (di cui al comma 11 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) e delle attivita' di analisi del rischio di evasione fiscale (di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis)Il decreto dispone diversi interventi correttivi che riguardano il solo periodo d’imposta 2023.
In particoalre, si prevede che:
- (art 2) la metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, ed i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia, degli alimentari e all'andamento dei tassi di interesse, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 4;
- (art 3) gli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale, necessari per tener conto, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, di situazioni di differente vantaggio competitivo, ovvero, di differente svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione territoriale, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1. Tali indici sono individuati anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, di cui al precedente punto;
- (art 4) le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, degli effetti dell'andamento congiunturale, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2. Tali misure sono individuate anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, di cui al precedente art. 2;
- le note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di affidabilità iscale approvati con i decreti del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 8 febbraio 2023 e 18 marzo 2024 sono integrate, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023, secondo quanto riportato nell'allegato 3.
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Anomalie ISA 2020-2022: comunicazioni nel cassetto fiscale
Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 281202 del 1 luglio con Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In dettaglio, con il provvedimento sono individuate le anomalie nei dati degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2020-2022, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio Cassetto fiscale.
Quindi, si evidenzia che ai titolari di PIVA non arriva alcune comunicazione via pec o mail, di seguito anche le istruzioni su come scaricarle dal sito ADE.
Anomalie ISA 2020-2022: pubblicate le regole ADE
Ricordiamo che si tratta della comunicazione che consente ogni anno ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità di rimediare agli errori o omissioni eventualmente commessi avvalendosi del ravvedimento operoso, o di fornire chiarimenti e spiegazioni sull’anomalia rilevata dall’amministrazione fiscale.
L’Agenzia, in sintesi, rende disponibili:
- le comunicazioni su possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati dai contribuenti ai fini degli Isa, in allegato a “REDDITI”, rilevate dall’analisi degli stessi dati o da altre fonti informative di cui dispone
- le risposte eventualmente inviate dal contribuente, anche tramite l’intermediario di fiducia, relative a tali comunicazioni
Le anomalie nei dati degli Isa sono messe a disposizione dei contribuenti interessati mediante apposita pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”.
Inoltre, i dati sono trasmessi all’intermediario tramite Entratel, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e l’intermediario l’ha accettata nella stessa dichiarazione.
Un avviso personalizzato nella sezione degli studi di settore/Isa del Cassetto fiscale del contribuente, unitamente a una mail o una Pec in caso di attivazione delle notifiche, lo avverte che è stata pubblicata la comunicazione di anomalia.
Il contribuente verificate le anomalie potrà regolarizzare gli errori eventualmente commessi avvalendosi del ravvedimento operoso e beneficiare così delle sanzioni ridotte (articolo 13, Dlgs n 472/1997) oppure potrà rispondere o fornire le sue valutazioni, direttamente o tramite intermediario.
Anomalie ISA: come scaricare la lettera ADE dal cassetto fiscale
Per scaricare dal sito delle entrate le lettere con la richiesta di chiarimento sulle anomalie riscontrate per gli ISA 2020-2022, occorre seguire poche semplici regole:
- i contribuenti non titolari di utenza Entratel devono accedere al cassetto fiscale e poi cliccare su Consultazioni,
- effettuato l'accesso all’area riservata, si dovrà cliccare su ISA/Studi di Settore suddivisa in:
- Precalcolate ISA;
- Anomalie telematiche;
- Comunicazioni di anomalia;
- Modelli ISA/Studi di Settore trasmessi,
- accedendo su Comunicazioni di anomalia, l’utente potrà visualizzare le annualità disponibili.
Attenzione al fatto che le lettere di compliance sono indirizzate ai titolari di partita IVA in caso di anomalie relative agli ISA e sono già presenti nel cassetto fiscale di intermediari e contribuenti.
Allegati: -
ISA 2024: cosa cambierà
Viene pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio il Decreto Legislativo semplificazioni adempimenti tributari.
Tra le altre novità si prevedono semplificazioni per gli ISA indici sintetici di affidabilità.
Prima di dettagliare gli articoli con le novità in vigore per il 2024, ricordiamo che ISA sono dei questionari che hanno sostituito gli “studi di settore” e si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una di quelle per le quali risulta approvato un relativo modello ISA
I questionari sono strutturati in base alla tipologia di attività svolta, e hanno l’obiettivo di rendere la "pagella fiscale" del contribuente sempre più vicina alla sua realtà economica.
Il contribuente riceve un punteggio da 1 a 10 in base alla risposte, rapportate alla dichiarazione presentata, e coloro che hanno un punteggio compreso tra 8-10 ricevono un beneficio premiale essendo considerati affidabili.
ISA 2024: cosa cambierà
Le modifiche introdotte con gli articoli da 5 a 7 del Dlgs in oggetto, riguardano l'articolo 9 bis del DL n 50/2017.
Si prevede che, l'attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attivita' economiche Ateco.
Nell'ottica di semplificare l'adempimento, l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia sentito il Garante per la protezione dei dati personali,sono individuati gli elementi e le informazioni da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente.
Con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, sentito il Garante, sono definiti i dati su cui si fonda l'analisi funzionali alla revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ed inoltre alla eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell'elaborazione o dell'aggiornamento e sara' implementato l'invio di dati precompilati da parte dell'Agenzia stessa.
Infine per l'anno 2024 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.
A decorrere dall'anno 2025 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.