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    Conferimento di holding dinamica: neutralità fiscale ammessa dall’Agenzia

    Il conferimento di una holding dinamica può beneficiare del regime di neutralità fiscale previsto dall'articolo 176 del TUIR, anche quando le partecipazioni societarie rappresentano una componente rilevante del patrimonio trasferito. 

    È quanto chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 193/2026, relativa a un'operazione di conferimento aziendale nell'ambito della liquidazione di una società holding.

    La possibilità di applicare il regime dipende dalla presenza di un complesso organizzato di beni, rapporti e risorse umane, idoneo a consentire la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte della società conferitaria.

    Conferimento della holding dinamica: il caso esaminato

    L'interpello riguarda una società che svolge attività di holding operativa e di coordinamento strategico di un gruppo industriale multinazionale.

    La società non si limita alla detenzione delle partecipazioni nelle controllate, ma svolge una serie di attività a favore delle imprese del gruppo, tra cui servizi amministrativi, finanziari, commerciali, gestione dei marchi, coordinamento strategico e tesoreria accentrata.

    La holding dispone inoltre di una propria struttura organizzativa e di personale dedicato.

    A seguito dell'avvio di una procedura di liquidazione, i liquidatori intendono conferire il complesso aziendale a una società di nuova costituzione, per procedere successivamente alla cessione della partecipazione nella conferitaria a uno o più investitori.

    L'operazione prevede il trasferimento delle partecipazioni societarie, degli asset materiali e immateriali, delle attività finanziarie, dei contratti infragruppo, dei rapporti di lavoro e delle altre componenti funzionali alla prosecuzione dell'attività, con alcune esclusioni di beni ritenuti non strategici o non funzionali.

    La holding può essere considerata un'azienda?

    La società chiede all'Agenzia delle Entrate se il complesso oggetto del conferimento possa essere qualificato come azienda ai sensi dell'articolo 2555 del Codice civile e, conseguentemente, beneficiare del regime previsto dall'articolo 176 del TUIR.

    Il dubbio nasce dalla rilevanza delle partecipazioni societarie nel patrimonio della holding.

    La mera detenzione di partecipazioni, caratteristica delle cosiddette holding statiche, non è infatti generalmente sufficiente a configurare un'azienda.

    Secondo l'istante, tuttavia, il patrimonio trasferito costituisce un insieme unitario di beni e rapporti organizzati per l'esercizio dell'attività economica.

    La società richiama inoltre le conseguenze della qualificazione ai fini della successiva cessione della partecipazione nella conferitaria e dell'eventuale applicazione della participation exemption.

    La risposta dell’Agenzia: quando si applica la neutralità fiscale

    L'Agenzia delle Entrate richiama l'articolo 176 del TUIR, secondo cui i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

    Per applicare tale disciplina occorre verificare che il compendio trasferito costituisca un'azienda e non un semplice insieme di beni.

    L'Amministrazione evidenzia che l'elemento qualificante è l'organizzazione dei beni e dei rapporti, funzionalmente collegati all'esercizio dell'impresa.

    Nel caso esaminato, nonostante le partecipazioni rappresentino circa la metà del valore dell'attivo patrimoniale e presumibilmente la componente prevalente del valore economico, assumono rilevanza l'attività di gestione attiva, la struttura organizzativa e la presenza di personale dedicato.

    Questi elementi consentono di riconoscere l'esistenza di un complesso aziendale autonomo, destinato a proseguire le medesime funzioni nella società conferitaria.

    L'Agenzia conclude quindi che il conferimento prospettato può beneficiare del regime di neutralità fiscale dell'articolo 176 del TUIR, alle condizioni previste dalla disposizione.

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    Donazione di quote d’azienda: quando non si perde l’esenzione fiscale

    Con la Risposta n. 152/2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle condizioni per mantenere l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista per i trasferimenti di aziende e partecipazioni societarie nell'ambito del passaggio generazionale.

    Il caso riguarda operazioni di riorganizzazione societaria, come conferimenti in una holding o cessioni parziali di quote, poste in essere prima del decorso del periodo quinquennale di osservazione, e chiarisce se e a quali condizioni tali operazioni comportino la perdita del beneficio fiscale.

    Il quesito: riorganizzazioni societarie e rischio di decadenza dall’esenzione

    Il caso esaminato riguarda un imprenditore che, nel tempo, ha ricevuto in donazione dai genitori quote sociali fino ad arrivare alla titolarità del 100% del capitale di una società, beneficiando in più occasioni dell'esenzione dall'imposta di donazione prevista per i trasferimenti che consentono di acquisire o integrare il controllo di un'azienda di famiglia.

    Successivamente all'ultima donazione, e prima che decorresse il periodo di cinque anni durante il quale la legge impone di mantenere il controllo per non decadere dal beneficio, l'imprenditore intendeva realizzare due operazioni: 

    • il conferimento di gran parte delle proprie quote in una holding personale di nuova costituzione, 
    • e la successiva cessione a terzi di una partecipazione di minoranza della società operativa. 

    Il dubbio riguardava la possibilità che queste operazioni, pur non comportando la perdita del controllo complessivo, potessero comunque configurare una causa di decadenza dall'agevolazione già fruita.

    Il chiarimento dell’Agenzia: conta il controllo, non la titolarità di ogni singola quota

    L'Agenzia delle Entrate ricostruisce la disciplina applicabile facendo riferimento all'articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

    La norma prevede che l'esenzione spetti per i trasferimenti di aziende o quote sociali a favore di discendenti e coniuge, quando tali trasferimenti consentano di acquisire il controllo di diritto della società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1, del codice civile, oppure di integrare un controllo già esistente. 

    Il beneficio è subordinato al mantenimento del controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento, condizione che il beneficiario deve dichiarare formalmente in sede di donazione.

    Il punto centrale del chiarimento è che la legge richiede il mantenimento della posizione di controllo, non l'obbligo di conservare la titolarità di ogni singola partecipazione ricevuta. 

    Questo significa che il beneficiario può cedere, conferire o riorganizzare le proprie quote – anche quelle ricevute nell'ultima donazione, per cui il periodo di osservazione è ancora aperto – purché, all'esito di tali operazioni, continui a detenere il controllo di diritto della società, anche indirettamente, ad esempio tramite una holding.

    L'Agenzia richiama in questo senso la prassi consolidata secondo cui il conferimento di una partecipazione in un'altra società non costituisce di per sé causa di decadenza automatica, a condizione che sia lo stesso soggetto beneficiario a mantenere o integrare il controllo nella società coinvolta nell'operazione straordinaria.

    Il controllo, inoltre, si considera detenuto anche quando esercitato indirettamente, computando a tal fine anche i voti spettanti a società controllate, società fiduciarie o persone interposte.

    Le conseguenze pratiche per imprenditori e consulenti

    Alla luce di questi principi, l'Agenzia ritiene che il conferimento di una quota rilevante del capitale sociale in una holding personale, effettuato in regime di realizzo controllato, non determini decadenza dall'esenzione, se il beneficiario continua a esercitare il controllo di diritto della società operativa attraverso la holding conferitaria. 

    Allo stesso modo, la successiva cessione a terzi di una partecipazione di minoranza non compromette il beneficio, se la quota residua consente comunque di mantenere il controllo.

    Resta invece ferma, per le sole cessioni di partecipazioni ricevute in donazione ed effettuate entro cinque anni dal trasferimento, l'applicazione della disciplina antielusiva prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, in base alla quale il cedente è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva sui valori mobiliari come se la donazione non fosse mai avvenuta, con possibilità di scomputare le imposte già versate. 

    Chi pianifica operazioni di riorganizzazione societaria nell'ambito del passaggio generazionale deve quindi verificare attentamente, caso per caso, che le operazioni previste – conferimenti, cessioni parziali, costituzione di holding – non facciano venir meno il controllo di diritto della società nel periodo di osservazione quinquennale, tenendo conto anche degli eventuali riflessi in tema di imposta sostitutiva sui valori mobiliari ceduti.

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