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IVA – Rimborso o compensazione credito IVA trimestrale (Modello Iva TR)
I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro, e intendono chiederne il rimborso o utilizzarla in compensazione, devono inviare esclusivamente per via telematica l'istanza relativa al terzo trimestre 2026, tramite il Mod. IVA TR, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Il 31 ottobre 2026 cade di sabato. Per gli adempimenti fiscali ordinari il termine slitta, secondo la regola generale, al primo giorno lavorativo utile, lunedì 2 novembre 2026 (il 1° novembre è domenica e festività di Ognissanti).
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2026 – Presentazione Persone fisiche e Società di persone
Termine ultimo per la presentazione del Mod. REDDITI / IRAP 2026 relativo al periodo d'imposta 2025, per le Persone fisiche e Società/associazioni ex art. 5 TUIR, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, tramite Fisconline o Entratel. Il termine ordinario del 31 ottobre slitta al 2 novembre 2026 per la caduta di sabato.
Ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi correttivo del 730 (da inviare se dopo l'invio del 730 il contribuente scopre errori od omissioni) e del Redditi aggiuntivo del 730 precompilato (frontespizio e quadri RM sez. IV, RS e RU).
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2026 – Presentazione Soggetti IRES
Termine ultimo per la presentazione del Mod. REDDITI/IRAP 2026 relativo al periodo d'imposta 2025 per i Soggetti IRES (S.r.l., S.p.A., ecc.) con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, esclusivamente in via telematica. La dichiarazione va inviata entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta: per i soggetti con esercizio solare, il termine (31 ottobre) slitta al 2 novembre 2026.
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2026 – Presentazione Eredi
Gli eredi delle persone decedute nel 2025 o entro il 30 giugno 2026 devono presentare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e la scheda per la destinazione dell'8, 5 e 2 per mille dell'Irpef, entro il 2 novembre 2026.
Il 31 ottobre 2026 cade di sabato. Per gli adempimenti fiscali ordinari il termine slitta, secondo la regola generale, al primo giorno lavorativo utile, lunedì 2 novembre 2026 (il 1° novembre è domenica e festività di Ognissanti).
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MODELLO 770/2026 – Presentazione della dichiarazione
ermine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2025 – Mod. "770/2026", esclusivamente in via telematica tramite Fisconline o Entratel. Il termine ordinario del 31 ottobre slitta al 2 novembre 2026. Approvato con Provvedimento n. 72221 del 27 febbraio 2026, il modello contiene, tra le novità, il nuovo rigo SX50 per il credito maturato dai datori di lavoro che nel 2025 hanno riconosciuto in busta paga la somma non concorrente al reddito prevista dalla Legge di Bilancio 2025 per i dipendenti con redditi fino a 20.000 euro. Resta confermato l'esonero, con opzione per la modalità semplificata F24/770, per i sostituti con non più di 5 dipendenti al 31 dicembre 2025.
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CERTIFICAZIONE UNICA 2026 – Invio telematico
Ultimo giorno utile per i sostituti d'imposta per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
Il 31 ottobre 2026 cade di sabato. Per gli adempimenti fiscali ordinari il termine slitta, secondo la regola generale, al primo giorno lavorativo utile, lunedì 2 novembre 2026 (il 1° novembre è domenica e festività di Ognissanti).
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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) 2026-2027 | Adesione da parte dei soggetti ISA
I contribuenti che nel periodo d’imposta 2025 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli ISA, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che intendono aderire alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027, devono presentare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione della proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
Entro la stessa data è possibile comunicare l'eventuale revoca, mentre non è ammessa alcuna remissione in bonis dopo la chiusura dei termini.L’adesione può essere effettuata con le seguenti modalità alternative:
- invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d’imposta 2025), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2026);
- invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello REDDITI 2026, con compilazione della casella “Comunicazione CPB” indicando con il codice 1 (“Adesione”). Questa modalità ha natura non dichiarativa e serve esclusivamente a comunicare l’adesione.
È possibile modificare una comunicazione di adesione già inviata trasmettendone una nuova entro i termini di adesione al CPB per il biennio 2026-2027, senza necessità di revocare la precedente.
Il 31 ottobre 2026 cade di sabato. Per gli adempimenti fiscali ordinari il termine slitta, secondo la regola generale, al primo giorno lavorativo utile, lunedì 2 novembre 2026 (il 1° novembre è domenica e festività di Ognissanti).
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REGIME DI TRASPARENZA – Opzione 2026-2028
Le società che intendono avvalersi del regime di trasparenza fiscale per il triennio 2026-2028:
- Società già esistenti: esercitano l'opzione compilando il quadro OP del modello REDDITI SC 2026, in sede di dichiarazione dei redditi.
- Nuove società costituite nel 2026: comunicano l'opzione all'Agenzia delle Entrate tramite invio telematico di apposita comunicazione entro il 2 novembre 2026 (termine ordinario 31 ottobre, prorogato per la caduta di sabato).
L'opzione ha durata vincolante di tre anni e può essere revocata, per le società già esistenti, tramite il quadro OP del modello REDDITI SC relativo al primo periodo d'imposta successivo al triennio.
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DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – Trasmissione corrispettivi
Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese precedente.
Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.
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ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento Iva intracomunitaria
Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di settembre, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:
- 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993
- 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).
N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
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ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12
Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
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SUPERBOLLO AUTO | Versamento
I soggetti proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente a settembre e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.
Non è dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
Il superbollo è dovuto per anni solari e non è frazionabile. Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica (articolo 3 decreto 7 ottobre 2011) ed è effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.
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BOLLO AUTO | Versamento
I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a settembre residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 dicembre 2025.
Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:
- pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)
- i siti istituzionali delle Regioni che erogano il servizio online
- le Delegazioni ACI
- i Punti vendita Mooney
- Poste Italiane, mediante pagamento allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- i punti vendita Lottomatica
- le Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio
- Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- l’app IO, cliccando direttamente sull’avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.
L'ACI rende disponibile la guida sul bollo consultabile online.
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CANONE RAI | Versamento
I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al versamento della quarta rata trimestrale, del canone RAI. È possibile, infatti, pagare il canone per il rinnovo dell'abbonamento tv con le seguenti modalità:
- in un'unica soluzione annuale, entro il 31 gennaio (90,00 euro)
- in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (di 45,94 euro ciascuna)
- in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (di 23,93 euro ciascuna).
Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all'home banking del proprio istituto di credito, mentre i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo:
- TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato)
- o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).
N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.
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AFFITTI | Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro
Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/10/2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/10/2026, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE)
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OPERATORI FINANZIARI | Comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria
Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
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RAVVEDIMENTO SPECIALE 2018-2022 – CPB 2024-2025 – Versamento imposte sostitutive
I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale per il 2024-2025, introdotto dall'art. 2-quater del D.L. 113/2024 (conv. Legge 143/2024), e che hanno scelto la rateazione con decorrenza dal 31 marzo 2025, devono versare la 20° rata (su un massimo di 24) dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP, per le annualità 2018-2022 oggetto di adesione.
Interessi: nessun interesse sulla prima rata; dalle rate successive si applicano gli interessi al tasso legale pro tempore vigente — 2% annuo per le rate scadute nel 2025, 1,6% annuo per le rate con scadenza nel 2026 (aggiornamento confermato dall'Agenzia delle Entrate con FAQ del 5 febbraio 2026).