• Certificazione Unica

    CU massive dal 22 luglio: l’ADE informa del nuovo servizio

    Dal 22 luglio gli intermediari abilitati possono scaricare in modo massivo le CU 2024/2025 con il nuovo servizion di interoperabilità.

    Con il Provvedimento n. 200918 del 6 lgulio le Entrate hanno pubblicato le regole e le specifiche tecniche per l’acquisizione dei dati utilizzando i servizi erogati secondo il modello Application Programming Interface – API “servizi di interoperabilità” disponibili all’interno della Piattaforma API management.

    In particolare, API è il sistema tecnologico per l’erogazione dei servizi attivato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 118366 del 4 aprile 2023.

    Le modalità di utilizzo della Piattaforma sono descritte nelle specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento (Allegato 1).

    API del Fisco: chi ha accesso e come

    Il provvedimento in oggetto ha specificato che ciascun utente, all’interno dell’area riservata del sito internet vdell’Agenzia delle entrate, in funzione del proprio profilo autorizzativo (tipologia di utenza), consulta il catalogo dei servizi di interoperabilità, erogati tramite la Piattaforma, per i quali può richiedere l’attivazione, previa adesione alle condizioni generali di utilizzo, specifiche per ciascuna tipologia di servizio API.
    Le modalità di utilizzo di ciascun servizio di interoperabilità reso disponibile sono descritte nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Il provvedimento approva anche le specifiche tecniche che definiscono le modalità di utilizzo della Piattaforma.

    L'Agenzia con il provvedimento ha annunciato che il primo servizio reso disponibile è quello che consente lo scarico massivo delle CU relative agli anni d’imposta 2025 e 2024 e dal 22 luglio lo ha reso operativo agli intermediari abilitati, pubblicando anche una utile guida in merito, clicca qui per scaricarla.

    I servizi di interoperabilità possono essere utilizzati dai soggetti registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate,
    Entratel e Fisconline

    Più in dettaglio, ciascun servizio può essere fruito integrando i propri sistemi gestionali con le “chiamate”, ossia le funzioni informatiche con le quali i servizi stessi possono essere invocati. 

    Le modalità di utilizzo devono rispettare le specifiche tecniche generali della Piattaforma e quelle di ciascun servizio.
    L’elenco dei servizi di interoperabilità che ciascun utente può attivare è disponibile all’interno del servizio “Catalogo dei servizi di interoperabilità” disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle entrate.

    Allegati:
  • Certificazione Unica

    Forfettari e CU: resta l’obbligo se non c’è la fattura elettronica

    Con la Risposta n 127 del 22 giugno le entrate chiariscono che per i forfettari, se non c’è la fattura elttronica rimane l’obbligo di emettere la CU

    Vediamo tutti i dettagli dell'interpello.

    Forfettari e CU: resta l’obbligo se non c’è la fattura elettronica

    La risposta delle Entrate analizza il caso di una agenzia di assicurazione che ha collaboratori di quarto gruppo forfettari.

    L'istante specifica nella sua richiesta che le prestazioni rese in ambito assicurativo non sono soggette all’obbligo di fatturazione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, numero 6, del Dpr 633/1972, a meno che non siano richieste dal cliente.

    Con il DM 10 maggio 2019 le stesse operazioni non sono nemmeno soggette all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

    Dal 1° gennaio 2024, per effetto del Dlgs 1/2024 (che ha introdotto il comma 6-septies nell’articolo 4 del Dpr 322/1998), i committenti dei contribuenti forfettari sono esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica relativi ai compensi erogati.

    L’esonero deriva dal fatto che, dalla stessa data, la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria anche per i forfettari, con l’eccezione dei soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria.

    Sul tema erano intervenute la circolare 8/E del 2024 e la risposta 132/2025, nella quale è stato precisato che l’esonero non può applicarsi ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale in regime forfettario, in quanto esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica. 

    Con la risposta 127/2026, l’agenzia delle Entrate chiarisce che la stessa conclusione vale per i produttori di quarto gruppo, per la medesima ragione: l’assenza dell’obbligo di emissione della fattura elettronica. 

    Pertanto va emessa la certificazione unica sia per i compensi 2024, sia per quelli 2025, da riportare nella CU 2026 con il codice 24. 

    Tale principio è esteso a tutte le operazioni esenti che, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, numero 6, del Dpr 633/1972, sono esonerate dall’obbligo di fatturazione, salvo richiesta del cliente. 

    E in dettaglio riguarda:

    • operazioni assicurative, 
    • prestazioni di mandato, 
    • mediazione e intermediazione

    La conclusione ADE è di rilievo poichè traccia ulteriormente un perimetro che riguarda tanti operatori.

    Quando un sostituto d’imposta corrisponda compensi a un forfettario che svolga una di queste attività senza obbligo di fattura elettronica, la CU deve comunque essere emessa.

  • Certificazione Unica

    CU 2026: proroga delle richieste massive per gli intermediari

    Con il Provvedimento n 121321/2026 le Entrate prorogano le modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche.

    In sintesi si estende il periodo sperimentale previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 390142 del 20 ottobre 2025, relativamente anche alle CU 2026 anno di imposta 2025.

    Gli intermediari potranno richiedere in modalità massiva anche i dati delle Certificazioni uniche 2026 relative all’anno d’imposta 2025, dei propri deleganti. 

    Verrà resa nota la data di partenza del servizio. 

    CU 2026: proroga delle richeiste massive per gli intermediari

    Il provvedimento ricorda che l’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante l’ampliamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, stabilisce, al comma 2, che l’acquisizione di tutti i dati gestiti dall’Agenzia delle entrate e riguardanti i contribuenti-deleganti è effettuata dagli intermediari anche attraverso servizi di trasferimento massivo.
    Il Provvedimento, emanato in attuazione del successivo comma 3 del medesimo articolo 23, ha definito le regole tecniche e amministrative con le quali gli intermediari (CAF, professionisti abilitati o altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni), possono richiedere e acquisire, anche massivamente, i dati delle CU dei contribuenti per i quali risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale, prevedendo che, in via sperimentale, venissero messe a disposizione degli intermediari esclusivamente le CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024.
    Con il provvedimento del 20 aprile 2026 il periodo sperimentale viene esteso alla richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle CU 2026, relative all’anno d’imposta 2025; sono, di conseguenza, allegate le relative specifiche tecniche.
    Il medesimo provvedimento rinvia ad un successivo avviso, da pubblicarsi sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione della data a partire dalla quale potranno essere richieste ed acquisite le CU 2026.

    Le specifiche tecniche per la richiesta delle CU 2026 in modalità massiva e per la relativa acquisizione sono riportate, rispettivamente, negli allegati A e B al presente provvedimento.

    Allegati:
  • Certificazione Unica

    CU tardiva o errata: regole per il ravvedimento operoso

    Scaduto il termine "ordinario" del 16 marzo per l'invio della CU 2026 dei sostituti di imposta, si può ancora rimediare se non si è provveduto.

    Leggi: CU 2026: il calendario degli invii con tutte le scadenze a secondo del tipo di certificazione.

    Relativamente alla scadenza ordinaria, chi non provvede nei tempi stabiliti dalla legislazione, può sempre ricorrere al ravvedimento operoso.

    Le Entrate a tale proposito hanno pubblicato la Circolare n 12/2024 con oggetto Istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023.

    Il documento, sotto forma di risposte a quesiti, su specifiche tematiche tra i dubbi ne riguardava appunto uno sulla CU.

    In ipotesi di errore o omissione nella trasmissione all’Agenzia delle entrate della certificazione unica (CU), si chiedeva se fosse possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

    La risposta delle Entrate è stata  affermativa, ossia è possibile ravvedersi per tardiva CU, vediamo il dettaglio delle motivazioni.

    Per ulteriore approfondimento leggi anche Omissioni,errori e ritardi per i modelli CU    

    Certificazione Unica tardiva o errata: regole per ravvedersi

    Le Entrate hanno evidenziato che la tempistica prevista per l’invio delle CU è essenziale ai fini del loro utilizzo per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate, da rendere tempestivamente disponibili ai contribuenti, risultando non sempre compatibile con l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

    In merito, viene chiarito che la norma sanzionatoria posta a presidio della citata tempestività di cui all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è stata oggetto di diversi interventi legislativi, assumendo l’attuale formulazione, secondo la quale, tra l’altro, per «[…] ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000». 

    Il legislatore ha, quindi, ritenuto ammissibile l’invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio.

    Al fine di contemperare tale volontà con i principi generali dell’ordinamento tributario, tra i quali figura l’applicazione generale del ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario, devono ritenersi superate le indicazioni fornite con la circolare n. 6/E del 2015.

    Ne consegue che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti

    Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

    Tabelle di riepilogo delle scadenze invio CU 2026

            

    Percipiente  Trasmissione ADE

    Lavoratori dipendenti, pensionati e redditi

    assimilati

    16 marzo 

    Lavoratori autonomi esercenti arti o

    professioni abituali

    30 aprile  

    Redditi esenti o non soggetti alla dichiarazione

    precompilata

    31 ottobre

    Allegati:
  • Certificazione Unica

    CU 2026: la ricevuta dopo l’invio

    Le Entrate hanno messo a disposizione il Modello Certificazione Unica 2026 con le relative istruzioni provvedere agli invii delle certificazioni dei compensi erogati dai sostituti d'imposta.

    I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente il flusso devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.
    I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri incaricati, nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e nel relativo allegato tecnico.

    Il calendario delle scadenze per gli invii è reperibile qui.

    CU 2026: cosa avviene dopo l’invio

    Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:
    a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
    b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
    Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
    La prova della presentazione del flusso e` data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica

    La comunicazione attestante l’avvenuta presentazione del flusso per via telematica, è trasmessa stesso mezzo al soggetto che ha effettuato l’invio, essa è consultabile tramite la funzionalita` “Ricerca Ricevute” presente all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
    La comunicazione di ricezione può anche essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
    Attenzione al fatto che, in relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purche´ ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 settembre 1999).

  • Certificazione Unica

    Locazioni brevi nella CU 2026: istruzioni

    Nella Certificazione Unica 2026 vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonche´ i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

    Ricordiamo che In base al comma 595 della legge n. 178 del 2020, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. 

    Negli altri casi, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile.

    Vediamo dove vanno indicati i dati delle locazioni brevi nel Modello CU 2026.

    Locazioni brevi nella CU 2026: istruzioni

    Nelle istruzioni al modello di CU 2026 nella sezione VIII vengono fornite tutte le regole per compilare l'ultima pagina del modello che certifica appunto i redditi derivanti dalle locazioni brevi.

    Si ricorda che con l’articolo 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
    2017, n. 96 è stato introdotto un particolare regime fiscale per le locazioni brevi. 

    Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di unita` immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. 

    Al comma 5 del predetto articolo è previsto che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione
    immobiliare, nonchè quelli che gestiscono portali telematici, 
    qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 4, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998.

    Nella sezione preposa per certificare i redditi da locazione breve occorre compilare il quadro come di seguito dettagliato.

    Nella ipotesi in cui l’esposizione dei dati viene effettuata in forma aggregata, nel punto 1 riportare il numero complessivo dei contratti stipulati relativi alla singola unità immobiliare

    Nella ipotesi di esposizione dei dati in forma analitica il punto 1 non deve essere compilato.
    Nel punto 2 barrare la casella se trattasi di un contratto che prevede la locazione dell’intera unità immobiliare.
    Nel punto 3 barrare la casella se trattasi di un contratto che prevede la locazione parziale dell’unità immobiliare.
    I punti 2 e 3 sono alternativi fra di loro.
    Nel punto 4 riportare l’anno relativo al periodo di locazione che si sta indicando. In particolare nel caso di un contratto di locazione per un periodo che ha ricompreso sia il 2024 che il 2025 e il pagamento è stato effettuato nel 2025 dovranno essere compilati due righi riportando in modo distinto l’importo di competenza del 2024 e l’importo di competenza del 2025. Nell’ipotesi di contratto di locazione per un periodo che ha ricompreso sia il 2025 che il 2026 e il pagamento è stato effettuato anticipatamente nel 2025, anche in questo caso è necessario compilare due righi riportando in modo distinto l’importo di competenza del 2025 e l’importo di competenza del 2026.
    Nel punto 5 indicare il numero dei giorni della durata del contratto di locazione ricompresa nel periodo di riferimento.
    I dati relativi all’indirizzo dell’immobile, devono essere riportati nei punti da 6 a 13.
    Attenzione al fatto che da quest’anno non è più richiesta l’indicazione dei dati catastali dell’immobile locato.
    Nel punto 19 indicare l’importo del corrispettivo lordo e nel punto 20 l’importo della relativa ritenuta operata. 

    Si precisa che l’importo della ritenuta non può essere superiore al 21 per cento dell’importo del corrispettivo indicato al punto 19. 

    Si precisa che nel punto 20 deve essere riportato l’importo delle ritenute versato con il codice tributo 1919. 

    Tale precisazione è valida anche relativamente ai campi 120, 220, 320 e 420.
    Nel punto 21 barrare la casella se il percipiente al quale viene rilasciata la presente certificazione non riveste la qualifica di proprietario dell’unità immobiliare locata.

    Relativamente al punto 22 e all'obbligo di indicazione del CIN leggi anche Certificazione Unica 2026: dove indicare il CIN

    ..

  • Certificazione Unica

    CU 2026: annullamento e sostituzione entro la scadenza

    Con il Provvedimento 15707 del 15 gennaio le Entrate pubblicano le regole per la CU 2026 da inviare entro il 16 marzo prossimo.

    Attenzione al fatto che, per il periodo d’imposta 2025, il calendario è come di seguito articolato.

    I sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

    • entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi,  
    • entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, 
    • entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata. 

    Come sempre le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.

    Vediamo cosa contiene il frontespizio.

    CU 2026: il frontespizio

    Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:

    • Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
    • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
    • Certificazione Unica 2026 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

    In particolare il Frontespizio si compone dei seguenti riquadri:

    1. tipo di comunicazione, 
    2. dati relativi al sostituto, 
    3. dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, 
    4. firma della comunicazione e impegno alla presentazione telematica.

    Si evidenzia che nel "tipo di comunicazione" vi è la casistica anche dell'annullamento della CU, vediamo di seguito il dettaglio.

    CU 2026: annullamento e sostituzione

    La CU 2026 va inviata secondo il calendario su indicato a seconda dei redditi in essa contenuti.

    Ma occorre evideziare che la prima scadenza è quella del 16 marzo prossimo.
    Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella “Annullamento” posta nel frontespizio.

    Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella “Sostituzione” posta nel frontespizio.
    Qualora si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova “Comunicazione” contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire. 

    Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare.

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2026: dove indicare il CIN

    Con il Provvedimento 15707 del 15 gennaio le Entrate pubblicano le regole per la CU 2026 da inviare secondo il calendario di seguito dettagliato:

    • entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non eser- citato abitualmente e ai redditi diversi,
    • entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, 
    • entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata. 

    Scarica qui il modello della certificazione unica 2026 con le relative istruzioni.

    Relativamente alle locazioni brevi vediamo dove indicare il CIN codice identificativo nazionale.

    CIN indicato nella CU 2026

    La Certificazione Unica 2026 attesta, tra gli altri, l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni o locazioni brevi.

    Relativamente al tali tipologia di locazione, come previsto dall’art.1, comma 78 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ultima pagina della CU 2026, occorre indicare nel punto 22 il codice identificativo nazionale (CIN), di cui all’art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.
    Attenzione al fatto che da quest’anno l’indicazione del Codice identificativo nazionale (CIN) e` obbligatoria.
    Per consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo piu` accurato e completo e` opportuno che i sostituti verifichino che tale dato sia corretto, consultando, i CIN presenti nella banca dati strutture ricettive (BDSR).

    In generale ricordiamo che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, ha previsto che per i contratti relativi alla medesima unita` immobiliare e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati puo` avvenire anche in forma aggregata.

    Si precisa che per ogni singola unita` immobiliare, l’esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve essere effettuata adottando sempre il medesimo criterio, o in forma aggregata o in forma analitica.

    Il punto “N. contratti locazione” deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui l’esposizione dei dati viene effettuata in forma aggregata. 

    Qualora il corrispettivo percepito si riferisca ad un periodo di locazione che riguarda due periodi d’imposta (2024 e 2025 ovvero 2025 e 2026) si dovranno compilare due distinti righi, riportando per ciascun rigo il numero di giorni relativo all’anno riportato nel punto 4.
    Per la compilazione della CU viene utilizzato il principio di cassa, pertanto, a fronte di un reddito percepito scaturisce per il sostituto l’obbligo del versamento delle relative ritenute e del rilascio della certificazione unica.

    I corrispettivi percepiti a fronte di locazioni brevi possono assumere la qualifica alternativamente di redditi fondiari e redditi diversi per i quali e` previsto, ai fini della tassazione una imputazione rispettivamente per competenza e per cassa. 

    Pertanto, nella compilazione della Certificazione Unica e` necessario coordinare il principio di cassa seguito nella CU, con la natura dei predetti corrispettivi percepiti, tenuto conto della successiva tassazione in sede di dichiarazione dei redditi. 

    Nel caso in cui e` barrato il punto 21 riportare nel punto 4 sempre il valore 2025.

  • Certificazione Unica

    CU 2026: i contribuenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi

    La Certificazione Unica 2026 è il documento che, per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

    • entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi, 
    • entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), 
    • ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la di-
      chiarazione precompilata. 

    Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.

    I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

    Scarica qui Modello Certificazione Unica 2026

    CU 2026 lato contribuente

    Il contribuente che nell’anno ha posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente attestati nella Certificazione Unica è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché, siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio. 

    Alle stesse condizioni è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il “casellario delle pensioni”.

    Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell’anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un’assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 444 della certificazione).

    La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell’importo delle detrazioni della certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali). 

    Se il contribuente ha posseduto nell’anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla certificazione, altri redditi:

    • altri stipendi, 
    • pensioni, 
    • indennità, 
    • redditi di terreni e fabbricati, ecc

    propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione.
    Il contribuente non è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi qualora il sostituto abbia certificato sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo nel caso in cui per quest’ultimi abbia operato una ritenuta a titolo d’acconto.
    Si ricorda che i titolari della certificazione devono, in ogni caso, presentare:

    • il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero il quadro M del mod. 730/2026:
      • se hanno percepito nel 2025 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbli- gazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
    • il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2026:
      • se hanno percepito nel 2025 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto
        d’imposta;
    • il quadro RT del modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero il quadro T del mod. 730/2026:
      • se nel 2025 hanno realizzato minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate;
      •  se nel 2025 hanno realizzato plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ovvero
        intendono effettuare compensazioni;
      • se nel 2025 hanno realizzato altri redditi diversi di natura finanziaria per determinare e versare l’imposta so-
        stitutiva dovuta;
    • il modulo RW del modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero il quadro W del mod. 730/2026 se nel 2025 hanno detenuto investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti
      da o verso l’estero di denaro, titoli e attività finanziarie;
    • il quadro AC del modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero il quadro K del mod. 730/2026 se esercenti le funzioni di amministratore di condominio per evidenziare l’elenco dei fornitori del condominio e le relative forniture.

    Attenzione al fatto che, i quadri e il modulo sopra indicati devono essere presentati unitamente al frontespizio nei termini e con le modalità previsti per il modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero per il modello 730/2026. 

    La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata dal contribuente direttamente sulla base dei dati contenuti nella certificazione qualora l’interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica forfettari: addio dal 2025

    Entro il 17 marzo, poichè il giorno 16, scadenza ordinaria, cade di domenica, i sostituti di imposta devono inviare la CU 2025. 

    Per scaricare modello e istruzuioni, leggi anche: CU 2025: modello e istruzioni.

    Quest'anno, a seguito della riforma fiscale (Legge n 111/2023) e in particolare a seguito della entrata in vigore del Decreto Semplificazione adempimenti tributari  non sono più dovute per le certificazione uniche dei compensi per i forfettari.

    Vediamo il dettaglio della novità.

    Leggi anche CU 2026: il codice "24" per i medici forfettari

    Addio al CU dei forfettari: le novità 2025

    Con l'art 3 rubricato Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio il Dlgs n 1/2024 prevede di apportare le seguenti modifiche.
    All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies è inserito il seguente: “6-septies. A decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.” quindi dalla CU.

    In pratica questa novità ha fatto si che l'ultima certificazione unica inviata per i forfettaria sia stata quella 2024 compensi corrisposti nel 2023 mentre per tutti i compensi erogati ai forfettari nell'anno di imposta 2024 non è più dovuto l'invio della CU alle entrate.

    Come evidenziato dalle stesse entrate nella relazione di accompagnamento al Decreto Legislativo che ha introdotto la novità, la ratio della previsione risiede nel fatto che dal 1° gennaio 2024 anche per i forfettari vige l'obbligo di fatturazione elettronica e pertanto i flussi reddituali passeranno per lo SdI.

    Relativamente alla CU dei medici forfettari convenzionati con il SSN occorre sapere che a differenze degli altri soggetti, continua ad esserci l'obbligo di certificazione, in proposito leggi: Medici forfettari in SSN: resta obbligo della CU.