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Forfettari e CU: resta l’obbligo se non c’è la fattura elettronica
Con la Risposta n 127 del 22 giugno le entrate chiariscono che per i forfettari, se non c’è la fattura elttronica rimane l’obbligo di emettere la CU
Vediamo tutti i dettagli dell'interpello.
Forfettari e CU: resta l’obbligo se non c’è la fattura elettronica
La risposta delle Entrate analizza il caso di una agenzia di assicurazione che ha collaboratori di quarto gruppo forfettari.
L'istante specifica nella sua richiesta che le prestazioni rese in ambito assicurativo non sono soggette all’obbligo di fatturazione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, numero 6, del Dpr 633/1972, a meno che non siano richieste dal cliente.
Con il DM 10 maggio 2019 le stesse operazioni non sono nemmeno soggette all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Dal 1° gennaio 2024, per effetto del Dlgs 1/2024 (che ha introdotto il comma 6-septies nell’articolo 4 del Dpr 322/1998), i committenti dei contribuenti forfettari sono esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica relativi ai compensi erogati.
L’esonero deriva dal fatto che, dalla stessa data, la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria anche per i forfettari, con l’eccezione dei soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria.
Sul tema erano intervenute la circolare 8/E del 2024 e la risposta 132/2025, nella quale è stato precisato che l’esonero non può applicarsi ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale in regime forfettario, in quanto esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Con la risposta 127/2026, l’agenzia delle Entrate chiarisce che la stessa conclusione vale per i produttori di quarto gruppo, per la medesima ragione: l’assenza dell’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Pertanto va emessa la certificazione unica sia per i compensi 2024, sia per quelli 2025, da riportare nella CU 2026 con il codice 24.
Tale principio è esteso a tutte le operazioni esenti che, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, numero 6, del Dpr 633/1972, sono esonerate dall’obbligo di fatturazione, salvo richiesta del cliente.
E in dettaglio riguarda:
- operazioni assicurative,
- prestazioni di mandato,
- mediazione e intermediazione
La conclusione ADE è di rilievo poichè traccia ulteriormente un perimetro che riguarda tanti operatori.
Quando un sostituto d’imposta corrisponda compensi a un forfettario che svolga una di queste attività senza obbligo di fattura elettronica, la CU deve comunque essere emessa.
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CU 2026: la ricevuta dopo l’invio
Le Entrate hanno messo a disposizione il Modello Certificazione Unica 2026 con le relative istruzioni provvedere agli invii delle certificazioni dei compensi erogati dai sostituti d'imposta.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente il flusso devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.
I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri incaricati, nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e nel relativo allegato tecnico.Il calendario delle scadenze per gli invii è reperibile qui.
CU 2026: cosa avviene dopo l’invio
Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:
a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione del flusso e` data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematicaLa comunicazione attestante l’avvenuta presentazione del flusso per via telematica, è trasmessa stesso mezzo al soggetto che ha effettuato l’invio, essa è consultabile tramite la funzionalita` “Ricerca Ricevute” presente all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione di ricezione può anche essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Attenzione al fatto che, in relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purche´ ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 settembre 1999). -
Locazioni brevi nella CU 2026: istruzioni
Nella Certificazione Unica 2026 vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonche´ i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Ricordiamo che In base al comma 595 della legge n. 178 del 2020, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.
Negli altri casi, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile.
Vediamo dove vanno indicati i dati delle locazioni brevi nel Modello CU 2026.
Locazioni brevi nella CU 2026: istruzioni
Nelle istruzioni al modello di CU 2026 nella sezione VIII vengono fornite tutte le regole per compilare l'ultima pagina del modello che certifica appunto i redditi derivanti dalle locazioni brevi.
Si ricorda che con l’articolo 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
2017, n. 96 è stato introdotto un particolare regime fiscale per le locazioni brevi.Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di unita` immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.
Al comma 5 del predetto articolo è previsto che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione
immobiliare, nonchè quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 4, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998.Nella sezione preposa per certificare i redditi da locazione breve occorre compilare il quadro come di seguito dettagliato.

Nella ipotesi in cui l’esposizione dei dati viene effettuata in forma aggregata, nel punto 1 riportare il numero complessivo dei contratti stipulati relativi alla singola unità immobiliare.
Nella ipotesi di esposizione dei dati in forma analitica il punto 1 non deve essere compilato.
Nel punto 2 barrare la casella se trattasi di un contratto che prevede la locazione dell’intera unità immobiliare.
Nel punto 3 barrare la casella se trattasi di un contratto che prevede la locazione parziale dell’unità immobiliare.
I punti 2 e 3 sono alternativi fra di loro.
Nel punto 4 riportare l’anno relativo al periodo di locazione che si sta indicando. In particolare nel caso di un contratto di locazione per un periodo che ha ricompreso sia il 2024 che il 2025 e il pagamento è stato effettuato nel 2025 dovranno essere compilati due righi riportando in modo distinto l’importo di competenza del 2024 e l’importo di competenza del 2025. Nell’ipotesi di contratto di locazione per un periodo che ha ricompreso sia il 2025 che il 2026 e il pagamento è stato effettuato anticipatamente nel 2025, anche in questo caso è necessario compilare due righi riportando in modo distinto l’importo di competenza del 2025 e l’importo di competenza del 2026.
Nel punto 5 indicare il numero dei giorni della durata del contratto di locazione ricompresa nel periodo di riferimento.
I dati relativi all’indirizzo dell’immobile, devono essere riportati nei punti da 6 a 13.
Attenzione al fatto che da quest’anno non è più richiesta l’indicazione dei dati catastali dell’immobile locato.
Nel punto 19 indicare l’importo del corrispettivo lordo e nel punto 20 l’importo della relativa ritenuta operata.Si precisa che l’importo della ritenuta non può essere superiore al 21 per cento dell’importo del corrispettivo indicato al punto 19.
Si precisa che nel punto 20 deve essere riportato l’importo delle ritenute versato con il codice tributo 1919.
Tale precisazione è valida anche relativamente ai campi 120, 220, 320 e 420.
Nel punto 21 barrare la casella se il percipiente al quale viene rilasciata la presente certificazione non riveste la qualifica di proprietario dell’unità immobiliare locata.Relativamente al punto 22 e all'obbligo di indicazione del CIN leggi anche Certificazione Unica 2026: dove indicare il CIN
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CU 2026: annullamento e sostituzione entro la scadenza
Con il Provvedimento 15707 del 15 gennaio le Entrate pubblicano le regole per la CU 2026 da inviare entro il 16 marzo prossimo.
Attenzione al fatto che, per il periodo d’imposta 2025, il calendario è come di seguito articolato.
I sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi,
- entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Come sempre le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
Vediamo cosa contiene il frontespizio.
CU 2026: il frontespizio
Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:
- Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2026 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
In particolare il Frontespizio si compone dei seguenti riquadri:
- tipo di comunicazione,
- dati relativi al sostituto,
- dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione,
- firma della comunicazione e impegno alla presentazione telematica.
Si evidenzia che nel "tipo di comunicazione" vi è la casistica anche dell'annullamento della CU, vediamo di seguito il dettaglio.
CU 2026: annullamento e sostituzione
La CU 2026 va inviata secondo il calendario su indicato a seconda dei redditi in essa contenuti.
Ma occorre evideziare che la prima scadenza è quella del 16 marzo prossimo.
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella “Annullamento” posta nel frontespizio.Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella “Sostituzione” posta nel frontespizio.
Qualora si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova “Comunicazione” contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire.Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare.
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CU 2026: bonus lavoratori dipendenti
La prima scadenza della CU 2026 è il 16 marzo prossimo, data in cui scadrà il termine per l'invio per le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi.
Scarica qui il Modello della CU 2026 e le relative istruzioni.
Nel modello compare la novità del bonus per il taglio del cuneo fiscale fino a 960 euro, vediamo a cose prestare attenzione.
CU 2026: il bonus per il taglio del cunero fiscale
Tra le novità della certificazione unica 2026 anno di imposta 2025 compare il bonus per il taglio del cuneo fiscale.
In particolare nel modello 2026 compare la sezione Somme che non concorrono alla formazione del reddito.

Attenzione al fatto che l'agevolazione riguarda anche i lavoratori sportivi. Questa sezione deve essere sempre compilata in presenta di un reddito nei punti 781, 782, 784 e 785.
L’articolo1, comma 4 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207, ha stabilito che ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non e` superiore a 8.500 euro;
b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente e` superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente e` superiore a 15.000 euro.
La norma prevede che il reddito di lavoro dipendente venga rapportato all’intero anno.
Nel caso in cui il reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, il comma 6, della legge 207 del 2024 riconosce, ai titolari di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del Tuir, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, una ulteriore detrazione dall’imposta lorda.
Nella nuova sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito” i punti da 718 a 723 riportano informazioni relative ai requisiti per il riconoscimento della spettanza della somma di cui al comma 4 o dell’ulteriore detrazione di cui al comma 6.I predetti benefici sono riconosciuti in via automatica dal sostituto d’imposta, all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, senza pertanto, necessità di alcuna istanza da parte del lavoratore.
Per la compilazione del punto 724 è necessario utilizzare uno dei seguenti codici
- 1. se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente la somma che non concorre alla formazione del reddito di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 207 del 2024 e l’ha erogata in tutto o in parte;
- 2. se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto al dipendente la somma che non concorre alla formazione del reddito di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 207 del 2024 ovvero l’ha riconosciuta, ma non l’ha erogata neanche in parte.
In caso di indicazione del codice 1 nel punto 718 e` richiesta la compilazione obbligatoria dei punti 721 e 724.
Nel punto 725 va indicato l’importo della somma che non concorre alla formazione del reddito, che il sostituto d’imposta ha erogato al lavoratore dipendente.
Nel punto 726 va indicato l’importo della somma che non concorre alla formazione del reddito, che il sostituto d’imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.
I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 di cui all’articolo 1 della legge 207 del 2024 all’atto della erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse.
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CU 2026: il codice “24” per i medici forfettari
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole per la CU 2026: scarica qui Modello CU 2026 e istruzioni per provvedere secondo il calendario appena stabilito.
Tabella di riepilogo delle scadenze per l'invio della CU 2026
Tipologia
Scadenza
CU dipendenti e pensionati
16 marzo 2026
CU autonomi
30 aprile 2026
CU contenente redditi esenti eo esclusi da precompilata
31 ottobre 2026
Per le ritenute dell'anno d'imposta 2025 nella CU 2026 è confermato l'esonero dall'invio per i forfettari.
Tuttavia l'obbligo resta per le categorie i cui compensi sono esclusi dall'ambito della fatturazione elettronica.
Leggi anche: CU 2026: il calendario degli invii
CU 2026: esonero per i forfettari salvo le professioni sanitarie
Il debutto della fattura elettronica per tutti, che ha reso accessibili al Fisco i dati relativi alle somme percepite, ha determinato per la CU 2025 l'esonero dalla presentazione di quelle dei forfettari, i cui dati appunto sono ugualmente disponibili al Fisco.
La semplificazione introdotta dalla Riforma fiscale non riguarda però quei soggetti, come i medici convenzionati in partite IVA, per i quali è confermato il divieto di emissione delle fatture tramite il SdI.
L'esonero dalla CU per i forfettari quindi non riguarda i compensi corrisposti a tali medici, per i quali l’Agenzia delle Entrate continua a necessitare di dati di dettaglio per il l monitoraggio dei redditi.
Nella CU 2026 per tali compensi, nella sezione VII. Istruzioni per il sostituto d’imposta – Compilazione dati FIscali, previdenziali e assistenziali – Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, al punto 6 occorre indicare il numero 24.

Come dettagliato dalla stesse istruzioni con il codice 24 si indicano le somme erogate ai medici di medicina generale, ai medici di continuita` assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e pediatri di libera scelta in regime forfetario di cui all’articolo 1, comma 54, della L. 190/2014 non assoggettate a ritenuta d’acconto, per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell’articolo 4 del D.P.R 322 del 1998.
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Ritenute non operate su provvigioni: come recuperare il credito
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 55/2026, interviene sul recupero delle ritenute d’acconto non operate su provvigioni riqualificate come “procacciamento d’affari”.
Il chiarimento è rilevante soprattutto per chi applica il regime di cassa e deve gestire certificazioni uniche errate o tardive.Nel caso di specie, la società ALFA sas e il socio accomandatario […] chiedono come recuperare le ritenute che la BETA, società cliente, ha recentemente certificato per l'esercizio solare 2022.
Il caso: riqualificazione dei compensi e ritenute omesse
La vicenda nasce da una verifica della Guardia di finanza relativa al periodo d’imposta 2022 che ha riqualificato i servizi inizialmente inquadrati come “consulenza e ricerca di mercato” poi definiti “procacciamento d’affari”, con conseguente obbligo di applicazione della ritenuta ex art. 25-bis DPR 600/1973.
La società cliente ha quindi:
- versato le ritenute d’acconto non operate,
- pagato sanzioni e interessi,
- emesso le relative Certificazioni Uniche.
Tuttavia, si è generata una duplicazione d’imposta, poiché i percettori avevano già dichiarato i compensi e versato le imposte dovute.
Il principio chiarito dall’Agenzia: conta il momento della percezione
L’Agenzia ricorda un punto fondamentale: la Certificazione Unica deve fotografare i compensi percepiti nell’anno solare di riferimento, non quelli di competenza.
Come precisato, le ritenute devono essere operate e versate nel medesimo periodo in cui la provvigione è stata percepita dal sostituito.
Di conseguenza:
- se la CU include provvigioni pagate nel 2023 ma riferite al 2022,
- occorre procedere alla rettifica delle certificazioni.
Il principio di correlazione tra ritenuta e reddito percepito è centrale per evitare errori nella gestione del credito.
Come recuperare le ritenute: la procedura operativa
L'agenzia evidenzia che ferma la necessaria rettifica delle certificazioni emesse senza considerare che la CU fotografa il periodo ''in cui la provvigione è stata percepita dal sostituito'' una volta ricevute le ''nuove'' CU per gli esercizi solari 2022 e 2023, la società istante potrà presentare le corrispondenti dichiarazioni integrative ultrannuali.
Le ritenute certificate saranno, quindi, attribuite proquota ai soci presentando i modelli Redditi SP integrativi per i periodi d'imposta 2022 e 2023.
Allo scopo di far emergere i crediti corrispondenti alla maggiore imposta versata, i soci dovranno poi presentare i rispettivi modelli Redditi PF per gli stessi periodi d'imposta.
Resta inteso che, trattandosi di crediti che emergono da dichiarazioni c.d. ''ultrannuali'', gli stessi potranno essere utilizzati in compensazione solo nel 2027.
L'articolo 2, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 prevede, infatti, che «L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. […].»
Allegati:
Più in particolare l'istante impresa in contabilità semplificata dovrà riportare le ritenute certificate dalla società cliente nella colonna 2 del rigo RN2 delle dichiarazioni ultrannuali per i periodi d'imposta 2022 e 2023, ripartendo le stesse tra i singoli soci in base alla relativa quota di partecipazione.
Ciascun socio provvederà poi a riportare le ritenute in parola nei quadri RH dei modelli Redditi PF integrativi da presentare per gli stessi periodi d'imposta e potrà utilizzare il relativo credito come precisato dal citato articolo 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 «[…] per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa».
I crediti emersi dai modelli Redditi PF relativi ai periodi 2022 e 2023 dovranno essere, altresì, riportati «[…] nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa» ed «è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.».
Per meglio chiarire, ipotizzando che i modelli Redditi PF per i periodi 2022 e 2023 siano presentati nell'anno in corso (2026), il socio dovrà indicare i crediti ivi emergenti nella colonna 4 del quadro DI del modello Redditi PF che sarà presentato nel 2027 per il periodo d'imposta 2026, nonché nella colonna 2 del rigo RX1, al fine di incrementare l'''imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione'' (si fa riferimento ai campi della Dichiarazione del 2025 che si presume possano essere confermati anche per il 2026). -
Certificazione Unica 2026: dove indicare il CIN
Con il Provvedimento 15707 del 15 gennaio le Entrate pubblicano le regole per la CU 2026 da inviare secondo il calendario di seguito dettagliato:
- entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non eser- citato abitualmente e ai redditi diversi,
- entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Scarica qui il modello della certificazione unica 2026 con le relative istruzioni.
Relativamente alle locazioni brevi vediamo dove indicare il CIN codice identificativo nazionale.
CIN indicato nella CU 2026
La Certificazione Unica 2026 attesta, tra gli altri, l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni o locazioni brevi.
Relativamente al tali tipologia di locazione, come previsto dall’art.1, comma 78 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ultima pagina della CU 2026, occorre indicare nel punto 22 il codice identificativo nazionale (CIN), di cui all’art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.
Attenzione al fatto che da quest’anno l’indicazione del Codice identificativo nazionale (CIN) e` obbligatoria.
Per consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo piu` accurato e completo e` opportuno che i sostituti verifichino che tale dato sia corretto, consultando, i CIN presenti nella banca dati strutture ricettive (BDSR).
In generale ricordiamo che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, ha previsto che per i contratti relativi alla medesima unita` immobiliare e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati puo` avvenire anche in forma aggregata.
Si precisa che per ogni singola unita` immobiliare, l’esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve essere effettuata adottando sempre il medesimo criterio, o in forma aggregata o in forma analitica.
Il punto “N. contratti locazione” deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui l’esposizione dei dati viene effettuata in forma aggregata.
Qualora il corrispettivo percepito si riferisca ad un periodo di locazione che riguarda due periodi d’imposta (2024 e 2025 ovvero 2025 e 2026) si dovranno compilare due distinti righi, riportando per ciascun rigo il numero di giorni relativo all’anno riportato nel punto 4.
Per la compilazione della CU viene utilizzato il principio di cassa, pertanto, a fronte di un reddito percepito scaturisce per il sostituto l’obbligo del versamento delle relative ritenute e del rilascio della certificazione unica.I corrispettivi percepiti a fronte di locazioni brevi possono assumere la qualifica alternativamente di redditi fondiari e redditi diversi per i quali e` previsto, ai fini della tassazione una imputazione rispettivamente per competenza e per cassa.
Pertanto, nella compilazione della Certificazione Unica e` necessario coordinare il principio di cassa seguito nella CU, con la natura dei predetti corrispettivi percepiti, tenuto conto della successiva tassazione in sede di dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui e` barrato il punto 21 riportare nel punto 4 sempre il valore 2025.
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CU 2026: i contribuenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi
La Certificazione Unica 2026 è il documento che, per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi,
- entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770),
- ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la di-
chiarazione precompilata.
Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Scarica qui Modello Certificazione Unica 2026
CU 2026 lato contribuente
Il contribuente che nell’anno ha posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente attestati nella Certificazione Unica è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché, siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio.
Alle stesse condizioni è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il “casellario delle pensioni”.
Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell’anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un’assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 444 della certificazione).
La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell’importo delle detrazioni della certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali).
Se il contribuente ha posseduto nell’anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla certificazione, altri redditi:
- altri stipendi,
- pensioni,
- indennità,
- redditi di terreni e fabbricati, ecc
propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione.
Il contribuente non è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi qualora il sostituto abbia certificato sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo nel caso in cui per quest’ultimi abbia operato una ritenuta a titolo d’acconto.
Si ricorda che i titolari della certificazione devono, in ogni caso, presentare:- il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero il quadro M del mod. 730/2026:
- se hanno percepito nel 2025 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbli- gazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
- il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2026:
- se hanno percepito nel 2025 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto
d’imposta;
- se hanno percepito nel 2025 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto
- il quadro RT del modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero il quadro T del mod. 730/2026:
- se nel 2025 hanno realizzato minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate;
- se nel 2025 hanno realizzato plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ovvero
intendono effettuare compensazioni; - se nel 2025 hanno realizzato altri redditi diversi di natura finanziaria per determinare e versare l’imposta so-
stitutiva dovuta;
- il modulo RW del modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero il quadro W del mod. 730/2026 se nel 2025 hanno detenuto investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti
da o verso l’estero di denaro, titoli e attività finanziarie; - il quadro AC del modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero il quadro K del mod. 730/2026 se esercenti le funzioni di amministratore di condominio per evidenziare l’elenco dei fornitori del condominio e le relative forniture.
Attenzione al fatto che, i quadri e il modulo sopra indicati devono essere presentati unitamente al frontespizio nei termini e con le modalità previsti per il modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero per il modello 730/2026.
La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata dal contribuente direttamente sulla base dei dati contenuti nella certificazione qualora l’interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
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Certificazione unica autonomi: come cambierà
Il Decreto Correttivo sugli adempimenti tributari e CPB è legge.
Pubblicato nella GU n 134 del 12 giugno il Decreto Legislativo n 81 entra in vigore dal 13 giugno.
Tra le novità vi è quellla sulla certificazione Unica degli autonomi che prenderà forma dal 2026, vediamo i dettagli.
Certificazione unica autonomi: come cambierà
Il Decreto Correttivo con l'art 4 contiene misure per modificare i termini per la trasmissione delle CU per i redditi di lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA.
In dettaglio la norma dispone che, all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 sono apportate le seguenti modificazioni:a) al terzo periodo, le parole: «Dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2025»;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Dal 2026 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.».
All’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui al presente comma viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.».