• Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2024: annullamento e sostituzione entro il 21 marzo

    Il 18 marzo è scaduto il termine per l'invio della Certificazione Unica 2024 in quanto il 16 marzo, termine ordinario cadeva di sabato.

    Però, visti i 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge (chiarimento nella Circolare MEF n 195/99), entro il 21 marzo è ancora possibile adempiere nei termini, vediamo maggiori dettagli.

    Certificazione Unica 2024: annullamento e sostituzione

    Nella CU 2024, il frontespizio si compone dei seguenti riquadri: 

    • tipo di comunicazione, 
    • dati relativi al sostituto,
    • dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione,
    • firma della comunicazione e impegno alla presentazione telematica.

     Nel riquadro tipo di comunicazione, vi sono le caselle utili all'annullamento e alla sostituzione della CU 2024  

    Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella “Annullamento” posta nel frontespizio.

    Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione

    già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella

    “Sostituzione” posta nel frontespizio.

    Qualora si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario

    predisporre una nuova “Comunicazione” contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire.

    Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da

    sostituire o annullare.

    Specchietto di riepilogo

    Adempimento

    Scadenza

    Invio CU all’Agenzia Entrate

    18.03.2024 (il 16 è sabato)

    Invio CU sostitutiva o di annullamento nei termini

    21.03.2024 (5 giorni di tolleranza senza sanzioni rispetto al termine)

    Consegna CU sintetica ai contribuenti

    18.03.2024 o entro 12 giorni dalla richiesta (per le cessazioni in corso d’anno)

    Invio “CU autonomi”

    31.10.2024

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2024: aggiornamenti delle istruzioni al 22.02

    L'Agenzia delle Entrate nel mese di febbraio e nel dettaglio il giorno 7 febbraio e il giorno 22 febbraio ha pubblicato degli aggiornamenti della Certificazione Unica 2024 che va presentata entro il giorno 16 marzo che quest'anno, cadendo di sabato slitta al 18 marzo.

    Prima di leggere i motivi dell'aggiornamento ricordiamo che con Provvedimento n 8253 del 15 gennaio, sono stati approvati il modello e le istruzioni da utilizzare per la CU 2024.

    Certificazione unica 2024: aggiornamenti delle istruzioni

    Le Entrate informano del fatto che le istruzioni sono aggiornate come segue:

    • alla pagina 25, alla diciassettesima riga, dopo la parola “giorni.” inserire il seguente periodo “Nel caso in cui siano certificati redditi derivanti da lavoro sportivo, riportare nel punto 6 il numero dei giorni anche nella ipotesi in cui tali redditi siano di importo inferiore a 15.000 euro. In questo caso nessun importo verrà indicato nei punti 1 e/o 2 in quanto la loro indicazione verrà evidenziata nei soli campi 781, 782, 784 e 785.”; 
    • alla pagina 51, alla nona riga, dopo le parole “15.000 euro.” inserire il seguente periodo “Si precisa che nel caso in cui il sostituto conguagli redditi derivanti da altri rapporti di lavoro sportivo, quest’ultimo dovrà riportare tali redditi nei punti 781, 784, 782 e 785.” 7 febbraio 2024 Istruzioni;
    • alla pagina 18, alla ventottesima riga, modificare “del codice” con “dei codici”; 
    • alla pagina 18, alla ventottesima riga, dopo “N” inserire “o N1”; 
    • alla pagina 11, alla trentaquattresima riga il periodo “1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190” è sostituito con il seguente “3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 e dell’art. 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228”; 
    • alla pagina 51, alla quinta riga, dopo la parola “ordinaria” inserire il seguente periodo “da riportare nei punti 1e/o 2”; 
    • alla pagina 47, alla trentasettesima riga, dopo le parole “651.” Inserire il seguente periodo Il presente punto va sempre compilato anche in assenza di mance, in tal caso riportare nel punto 651 il solo reddito relativo alle prestazioni rese nel settore turistico alberghiero e della ristorazione”; 
    • alla pagina 47, alla cinquantaquattresima riga dopo la parola “vengano” eliminare il seguente periodo “per l’intero ammontare”. 

    Certificazione unica 2024: invio entro il 18 marzo

    Per il periodo d’imposta 2023, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo (18 poiché il 16 marzo è sabato), le certificazioni relative:

    • ai redditi di lavoro dipendente, 
    • ai redditi di lavoro autonomo
    • e ai redditi diversi, 

    da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo (18 marzo poiché il 16 è sabat0)

    Viene sottolineato che, i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

    Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:

    1. Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica; 
    2. Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate; 
    3. Certificazione Unica 2024 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi. 

    Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2024

    Attenzione al fatto che è data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

    È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto

    Certificazione unica 2024: cosa attesta

    La Certificazione Unica “CU 2024” da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2024 (termine slitta al 18 perché 16 marzo è sabato) unitamente alle informazioni per il contribuente (Capitolo III) attesta: 

    • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell’anno 2023 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva; 
    • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
    • l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2023, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta; 
    • l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2023 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
    • l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio; 
    • l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2023 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 
    • l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
    • l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);
    • le relative ritenute di acconto operate;
    • le detrazioni effettuate. 

    La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2023 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali. 

    Allegati:
  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2024: chiarimenti per i datori di lavoro su assegno unico

    L’Agenzia delle Entrate, in risposta al Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, rivede quanto affermato con la risoluzione n. 55 del 3 ottobre scorso, precisando che ha intrapreso un’interlocuzione con l’INPS per acquisire, già a partire dalla dichiarazione Precompilata 2024, i dati dei figli a carico per i quali è erogato l’assegno unico e universale. 

    Pertanto, sarà questa la fonte conoscitiva che l’Agenzia utilizzerà sia per le dichiarazioni precompilate che per la Certificazione Unica 2024. 

    Viene di conseguenze prevista la facoltà del datore di lavoro di indicare o meno nella CU 2024 tali dati.

    Certificazione Unica 2024: come compilarla dopo l'Assegno Unico

    Con la Risoluzione n. 55 del 3 ottobre le Entrate avevano chiarito aspetti della compilazione della Sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” della Certificazione unica 2024.

    In particolare, si precisava che i sostituti d’imposta devono compilare la sezione su indicata della prossima Certificazione Unica 2024, anche nell’ipotesi in cui il dipendente sostituito percepisca, al posto della detrazione, l’Assegno unico e universale. 

    Le Entrate ricordavano che l’articolo 19, comma 6, del decreto legge n. 4/2022, ha inserito nell'articolo 12 del Tuir il comma 4-ter, che prevede la possibilità, per il contribuente con figli di età inferiore ai 21 anni, fiscalmente a carico, di beneficiare delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse degli stessi, pur non potendo più usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12, comma 1, lettera c), Tuir), così come previsto dal Dlgs n. 230/2021.
    Questa norma che ha introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico, al fine di coordinare la fruizione dell’Auu con il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia previste dal Tuir, al comma 4 dell’articolo 10, ha stabilito che, per il periodo d’imposta 2023, per ciascun figlio a carico, di età inferiore a 21 anni, il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia è sostituito dall’erogazione dell’Auu, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 230/2021.
    E' stata prevista cioè una equiparazione tra figli di età pari o superiore a 21 anni, per i quali risulta ancora applicabile la detrazione per carichi di famiglia (articolo 12, Tuir), e figli per i quali viene erogato l’Assegno unico universale, ma che possono essere considerati fiscalmente a carico. 

    Ciò per consentire al genitore di dedurre o detrarre le spese sostenute per figli a carico di età inferiore ai 21 anni, a prescindere dal fatto che venga erogato l’Assegno unico universale e purché siano rispettati i criteri reddituali stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 12.
    Con la risoluzione veniva precisato che, a tal fine, è importante che i sostituti d’imposta indichino nella Cu, nella sezione dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” i dati relativi ai familiari che nel periodo d’imposta di riferimento sono stati fiscalmente a carico e, per i quali, come precisato nelle istruzioni della Certificazione unica, non ci siano state le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico, indipendentemente se gli oneri siano stati riconosciuti dal sostituto nella Cu.
    Infine, l’Agenzia annunciava l'aggiornamento delle istruzioni alla compilazione della CU 2024.

    Ora, a seguito della risposta al Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, l'agenzia rivede quanto affermato con la risoluzione n. 55/2023 precisando che ha intrapreso un’interlocuzione con l’INPS per acquisire, dalla dichiarazione precompilata 2024, i dati dei figli a carico per i quali è erogato l’assegno unico e universale. 

    La fonte conoscitiva per l’Agenzia per le dichiarazioni precompilate che per la Certificazione Unica 2024, sarà questa e viene così sancita la facoltà del datore di lavoro di indicare o meno nella CU 2024 tali indicazioni. 

    In ogni caso, le Entrate sottolineano come la collaborazione dei datori di lavoro è sicuramente utile. 

    In particolare, qualora il sostituto disponga di tali elementi o non abbia difficoltà a reperirli, “sarebbe comunque utile acquisirli tramite la CU al fine di incrementare il patrimonio informativo dell’Agenzia e consentire un confronto con i dati che saranno comunicati dall’INPS”.

    Sarà il sostituto d’imposta, in base alla disponibilità dei dati, a decuidere se indicarli o meno nella Certificazione Unica. 

    Allegati:
  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2023: sanzioni per omessa presentazione

    E' scaduto 16 marzo il termine per l'invio della CU 2023 e entro la stessa scadenza il datore di lavoro dovrà rilasciare una copia del modello al percettore delle somme.

    In caso di annullamento e sostituzione nei termini vi sono 5 ulteriori giorni per provvedere all'invio senza sanzioni.

    In proposito leggi: Certificazione Unica 2023: annullamento e sostituzione nei termini.

    Ricordiamo che con il Provvedimento n 14392 del 17 gennaio 2023, le Entrate hanno approvato il Modello di Certificazione Unica 2023 che i sostituti d’imposta devono utilizzare in riferimento ai redditi erogati ai propri lavoratori subordinati e parasubordinati nel periodo d’imposta 2022.

    Vediamo le modalità di presentazione e le sanzioni nel caso in cui non si adempia entro il 16 marzo.

    Certificazione Unica 2023: modalità di presentazione 

    La presentazione avviene esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso: 

    • a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione; 
    • b) tramite un intermediario abilitato.

    La presentazione si considera effettuata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

    La prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica immediatamente dopo l’invio.

    Nel dettaglio, un messaggio conferma solo l’avvenuta ricezione del file e soltanto in seguito, fornisce all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione. 

    Pertanto, soltanto quest’ultima ricevuta costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione.

    Certificazione Unica 2023: le sanzioni per omessa dichiarazione

    Il sostituto d'imposta entro il 16 marzo deve effettuare l’invio telematico delle certificazioni all’Agenzia delle Entrate (il termine scade al 31 ottobre 2023 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730).

    Entro la stessa scadenza il datore di lavoro dovrà rilasciare una copia del modello al percettore delle somme, nella versione sintetica.

    Sarà possibile effettuare, senza sanzioni, fino al 21 marzo, correzioni alle CU inviate nei termini.

    Nel caso in cui si ommettesse di inviare la CU 2023 oppure in caso di errore nella presentazione la sanzione è pari a:

    • 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro,
    • 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.
  • Certificazione Unica

    Ente pubblico sostituto d’imposta: chiarimenti su certificazione a forfettario

    Con Risposta a interpello n 189 de 3 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sulle spese di lite corrisposte da un'amministrazione pubblica soccombente in favore dell'avvocato difensore della controparte vittoriosa e il relativo obbligo di ritenuta d'acconto ai fini Irpef e rilascio della certificazione unica in capo all'amministrazione pubblica in qualità di sostituto d'imposta (Articolo 4, comma 6–ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322)

    L'Istante è un ente pubblico che in  qualità  di sostituto d'imposta, emette la certificazione unica ogni qualvolta provveda al pagamento di spese di lite nei confronti di avvocati antistatari o di avvocati muniti di delega all'incasso per giudizi civili e amministrativi in cui il medesimo istante risulta parte soccombente. 

    Il dubbio interpretativo, riguarda l'obbligo di emissione della certificazione unica nei confronti dell'avvocato difensore che abbia riscosso le somme a seguito di apposita delega all'incasso, nell'ipotesi in cui le  spese di lite siano riconosciute in sentenza in favore di un soggetto che riveste, a sua volta, la qualifica di sostituto di imposta. 

    Al  riguardo, l'Istante chiede conferma di essere tenuto all'emissione della certificazione unica anche nell'ipotesi in cui provveda alla liquidazione delle spese di lite in favore di un libero professionista munito di delega all'incasso, a prescindere dal regime fiscale adottato da quest'ultimo (regime ordinario o forfetario) e dalla eventuale qualifica di sostituto d'imposta della controparte vittoriosa. 

    L'Istante, con documentazione integrativa, ha precisato di applicare sulle predette somme la ritenuta d'acconto del 20 per cento di cui all'articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tranne che per i professionisti in regime forfetario.

    Le Entrate, in relazione al caso di specie, osservano che l'Istante, provvedendo al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'avvocato difensore della controparte vittoriosa e rientrando tra  le amministrazioni  pubbliche, obbligate all'applicazione delle ritenute, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è tenuto ad assumere  la veste di  sostituto d'imposta  per la corresponsione delle suddette spese, sia nell'ipotesi in cui siano riscosse da un avvocato antistatario, sia nell'ipotesi in cui sino riscosse da un avvocato munito di delega all'incasso, a prescindere dall'eventuale qualificazione di sostituto d'imposta della controparte vittoriosa.

    Pertanto, l'ente istante, in qualità di sostituto d'imposta, avrà l'obbligo di: ­­

    • operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef sulle somme erogate ai professionisti; ­ 
    • versare le ritenute operate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; ­­ 
    • certificare i compensi erogati e  le  ritenute operate con l'emissione della certificazione unica (lavoro  autonomo,  provvigioni  e  redditi  diversi) e presentare il modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (modello 770), ai sensi del citato articolo 4 del d.P.R. n. 322 del 1998. 

    Riguardo al caso specifico dei compensi corrisposti a professionisti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e successive modificazioni, per i quali è espressamente previsto che i compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta  (cfr. articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 2014), si  fa presente che l'Istante dovrà comunque emettere la certificazione unica per redditi di lavoro autonomo, provvigioni  e  redditi diversi, riportando l'intero  importo corrisposto

    • sia al punto 4 (ammontare lordo corrisposto) 
    • che al punto 7(altre somme non soggette a ritenuta) della suddetta certificazione.
    Allegati:
  • Certificazione Unica

    Soggetto estero non residente: quando è sostituto d’imposta

    L'istante è un'organizzazione estera che, arrivata in Italia, e avendo necessità di traduttori per il proprio personale di nazionalità non italiana, ha ingaggiato, con contratto di prestazione occasionale, personale remunerato attraverso un conto corrente aperto presso una banca italiana. Riferisce inoltre di aver erogato corrispettivi netti concordati che per il 99% dei casi non superano l'importo di 5.000 euro. 

    Il soggetto istante non sapeva di dover nominare un rappresentante fiscale in Italia e pertanto chiede, volendo provvedere direttamente al pagamento di ogni eventuale imposta relativa alle prestazioni erogate dai prestatori d'opera, come fare per sanare la sua posizione nei confronti del fisco italiano.

    L'agenzia delle entrate con Risposta a interpello n 449 del 25 giugno 2021 

    chiarisce che l’organizzazione estera non residente nel caso descritto riveste il ruolo di sostituto d’imposta e deve adempiere i relativi obblighi fiscali SOLO se ha fissato nel territorio una stabile organizzazione ed esclusivamente per i redditi erogati in relazione alle prestazioni rese nel nostro Paese.

    In particolare, l'agenzia specifica che gli enti come l’organizzazione istante, secondo l'articolo 23, comma 1, del DPR 1973, n. 600, sono obbligati ad operare le ritenute, in qualità di sostituti di imposta, limitatamente:

    • ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione 
    • o base fissa in Italia

    Infatti, come chiarito con le risposte ad interpello n. 312 del 24 luglio 2019 e n. 379 dell'11 settembre 2019 solo laddove l'istante abbia istituito in Italia:

    • una stabile organizzazione 
    • ovvero una base fissa

    sarà tenuto a richiedere il codice fiscale e ad adempiere ai conseguenti obblighi in qualità di sostituto d'imposta quali effettuazione e versamento delle ritenute, certificazione degli emolumenti presentazione del modello 770, (quello dei sostituti d'imposta). 

    L'agenzia specifica che:

    -se il sostituto non ha operato, né versato, in tutto o in parte, le ritenute, ferma l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 pari al 20% delle ritenute non eseguite troveranno applicazione: 

    a) la sanzione pari al 30% delle ritenute non versate (di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997) ravvedibile

    ovvero in alternativa, nell'ipotesi di omessa o infedele dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2021) 

    b) la sanzione rispettivamente dal 120 al 240 per cento in caso di omissione, oppure dal 90 al 180 per cento in caso di infedeltà, delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro risultando, in tale evenienza assorbita la sanzione di cui al citato articolo 13 nonché, in aggiunta la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata entrambe ravvedibili ai sensi del citato articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. Si applica per ogni certificazione prevista omessa, tardiva o errata, la sanzione di 100 euro con un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta, di cui al successivo comma 6-quinquies del medesimo articolo 4;

    -se il soggetto estero non ha una stabile organizzazione in Italia, potrebbe assolvere gli adempimenti fiscali relativamente ai compensi erogati solo dopo aver assunto la qualifica di sostituto d'imposta. 

    Pertanto, relativamente ai compensi erogati precedentemente, sarà cura del personale assunto dall'Istante "con contratto di prestazione occasionale", che ha percepito i compensi per lo svolgimento di tale attività, dichiarare nel nostro Paese i predetti emolumenti. 

    Al riguardo, si precisa che qualora il predetto personale non fosse residente in Italia, sono fatte salve le disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dal nostro Paese con quello di residenza del percettore.

    Allegati: