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Liti pendenti con l’Agenzia: scomputabili le somme versate dal terzo pignorato
Con Risposta a interpello n 349 del 19 giugno le Entrate chiariscono dubbi per un caso di definizione agevolata dei giudizi tributari con versamenti eseguiti dal terzo pignorato.
Nel dettaglio si ritiene, che il testo del comma 196 non legittimi in alcun modo che lo scomputo delle somme versate debba intendersi limitato agli importi pagati dal debitore, con esclusione dei terzi.
Ne deriva, nell'ipotesi di accesso alla definizione agevolata dei giudizi tributari e versamento delle somme nei tempi e modalità prescritte dalle norme che ne regolamentano l'istituto, l'impossibilità di ottenere la restituzione degli importi corrisposti dal terzo pignorato.
L'istante riferisce di aver impugnato un avviso di accertamento con cui la Direzione provinciale di […] ha rettificato, con riferimento all'anno di imposta 2006, le dichiarazioni ai fini IRES, IRAP ed IVA.
La decisione di primo grado, favorevole alla società, è stata riformata dal giudice di seconde cure, che ha quindi accolto l'appello proposto dall'Ufficio.
Attualmente il giudizio risulta pendente dinanzi alla Corte di cassazione a seguito del ricorso proposto dalla società il […] luglio 2020.
L'istante fa presente che, nelle more, con cartella di pagamento emessa all'esito del giudizio di secondo grado, l'Agenzia delle entrate riscossione ha richiesto il pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza della Commissione tributaria regionale. Successivamente, sempre l'Agente della riscossione ha notificato un atto di pignoramento presso terzi, ai sensi dell'articolo 72bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in ragione del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto dall'istante presso tale banca, ottenendo dal terzo pignorato il versamento integrale delle somme iscritte a ruolo.
Il pagamento, dunque, è avvenuto a dire dell'istante contro la sua volontà, pur avendo dato disposizioni alla banca di non effettuare il versamento.
Ciò premesso, l'istante manifesta l'intenzione di definire la lite pendente ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 204, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e chiede chiarimenti, con rifermento al caso prospettato, circa le sue modalità applicative.
Le entrate hanno chiarito che il comma 196 stabilisce che «Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa».
Con riferimento alle ''somme scomputabili'' dagli importi dovuti ai fini della definizione in parola, restano valide le indicazioni fornite con la circolare 1° aprile 2019, n. 6/E, a commento della definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 dicembre 2018, n. 136 che, al comma 9, reca una disposizione del medesimo tenore.
Al paragrafo 5.2 di tale documento di prassi si precisa che, «Possono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell'Agenzia delle entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire».
Pertanto, lo scomputo, ammesso espressamente dal comma 196 con riferimento alle somme versate ''a qualsiasi titolo'', si intende comprensivo di tutti gli importi pagati di spettanza dell'ente creditizio ed ancora in contestazione ancorché, dunque, il pagamento non sia stato eseguito direttamente dal debitore o per suo conto e, conseguentemente, anche delle somme versate dal terzo pignorato, come nel caso di specie, in ottemperanza alla richiesta dell'Agente della riscossione.
Il pagamento eseguito dal terzo pignorato, quindi, non preclude, in linea teorica, la possibilità di definire la controversia essendo, come detto, le somme in oggetto scomputabili dal dovuto ma ne esclude il rimborso, ancorché si tratti di importi eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
A ciò si aggiunge che a nulla rileva l'asserita circostanza che il pagamento sia stato eseguito dal terzo contro la volontà dello stesso istante, non assumendo alcuna rilevanza giuridica la mera ''opposizione verbale'', dal momento che l'ordinamento predispone degli strumenti giuridici ad hoc volti ad evitare il prosieguo dell'attività di riscossione coattiva.
Ai sensi dell'articolo 62bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, «La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata disospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile»
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Definizione Liti pendenti: possibili le rate mensili
L'iter di conversione in Legge (non ancora concluso) del DL n 34/2023 noto come decreto Bollette, prevede novità per la definizione agevolata delle liti pendenti in Cassazione in cui è parte l'agenzia delle entrate o le dogane con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Definizione agevolata liti pendenti: novità del Decreto Bollette
In sintesi con le modifiche apportate dalle norme in esame:
- si posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per perfezionare la definizione agevolata attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi,
- pur restando ferma la possibilità di rateizzare le somme dovute, qualora superino i mille euro, viene precisato che le rate in cui è dilazionato il pagamento non sono trimestrali e il termine per il versamento delle rate viene così rimodulato:
- le prime tre rate devono essere versate, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023;
- le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.
Per effetto delle modifiche apportate in sede referente, è stato chiarito che, a scelta del contribuente, le rate successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.
Viene posticipato dal 10 luglio al 10 ottobre 2023 il termine finale di sospensione del processo, a seguito dell’apposita istanza presentata al giudice.
Slitta dunque al 10 ottobre 2023 il termine entro il quale il contribuente deve depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, la documentazione rilevante (copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata).
Definizione agevolata liti pendenti: cosa prevede la legge di bilancio 2023
Ricordiamo che, la legge di Bilancio 2023 ha previsto come oramai noto di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi quali avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
In particolare:- se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore,
- se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale le controversie pendenti possono essere definite:
- con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado,
- con il pagamento del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
Con riferimento agli effetti della definizione agevolata si prevede la sospensione della controversia fino al 10 luglio 2023, condizionata alla presentazione di apposita richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, ponendo in capo al contribuente l’obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata.
La definizione si perfeziona con:
- la presentazione della domanda
- il pagamento degli importi dovuti o della della prima rata entro il 30 giugno 2023;
- nel caso in cui gli importi dovuti superino mille euro, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.
Nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
TABELLA SI SINTESI
Definizione agevolata liti pendenti in Cassazione in cui sono parte le Entrate e le Dogane Cosa prevede la legge di Bilancio 2023 Cosa prevede la legge di conversione del DL Bollette Come si perfeziona Presentazione della domanda,
pagamento importi dovuti o della della prima rata entro il 30.06 2023
Presentazione della domanda,
pagamento importi dovuti o della della prima rata entro il 30.09.2023
I pagamenti rateali per importi < 1.000 è possibile rateizzare fino a 20 rate con pagamento trimestrale per importi < 1.000 è possibile (per scelta del contribuente) rateizzare fino a 51 rate con pagamento mensile -
Liti pendenti e definizione agevolata: chiarimenti sulla spettanza
Con Risposta a interpello n 306 del 24 aprile le Entrate forniscono dei chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti specificando che, se il ricorso introduttivo della lite che l'istante intende regolarizzare è stato notificato al solo agente della riscossione e al 1° gennaio 2023 l'Agenzia non era parte del conseguente giudizio, né era stata chiamata per integrare il contraddittorio non è possibile accedere all’istituto definitorio.
Nel dettaglio, l'istante, con riferimento all'anno d'imposta 2017, nel 2021 riceveva «un primo avviso bonario ex art. 36bis (rivelatosi errato negli importi), il quale in seguito all'istanza di autotutela presentata dalla Società veniva sostituito da un nuovo avviso bonario in data […] 2021. Tale secondo avviso bonario, secondo l'Agenzia delle Entrate […] era definito con le sanzioni ridotte in modo asseritamente ''tardivo''; cosa che portava all'emissione di una cartella di pagamento in data […] 2022 (si precisa che la consegna del ruolo all'Ente della riscossione è avvenuta in data […] giugno 2022: all. n. 3). La Società opponeva tale cartella di pagamento avanti la Corte di Giustizia Tributaria […] con ricorso notificato in data […] ottobre 2022 alla sola Agenzia delle Entrate Riscossione (all. n. 4). Il deposito del predetto ricorso avveniva in data […] novembre 2022 […]. Data l'esistenza nel citato ricorso di diverse censure rivolta sia all'Ente impositore, che all'Agente della Riscossione, quest'ultimo era costretto ad operare la litis denuntiatio prevista dall'art. 39 del D.Lgs. 112/1999 nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate […], la quale si costituiva volontariamente nel processo in data […] gennaio 2023 (all. n. 7).».
Volendo aderire alle misure previste dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'istante formula il seguente quesito:
1) «il riferimento ''alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate'' (comma 186) richiede che l'Agenzia delle Entrate sia parte del giudizio nel momento di entrata in vigore della Legge (1° gennaio 2023) oppure è sufficiente che lo diventi, anche attraverso un suo intervento volontario, entro la data in cui viene presentata la domanda di definizione agevolata?»;
Le Entrate specificano che, come ricordato anche dall'istante, le misure sulla c.d. ''Tregua fiscale'', contenute nell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono state oggetto di diversi documenti di prassi emanati dall'Agenzia delle entrate.
In particolare, la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 ha chiarito tra l'altro, che:
a) «possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi»;
b) per «identificare le liti in cui è parte l'Agenzia delle entrate, si fa riferimento alle sole ipotesi in cui quest'ultima sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l'Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente».
Dai chiarimenti resi emerge che per identificare le liti definibili occorre, dunque, fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022, l'Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.
Nel caso di specie, ricordato che il ricorso introduttivo della lite che l'istante intende definire è stato notificato al solo agente della riscossione e che, al 1° gennaio 2023, l'Agenzia delle entrate non era parte del conseguente giudizio, né ivi evocata intervenendovi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 solo successivamente le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 186 a 205, della legge n. 197 del 2022 non possono trovare applicazione.
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Tregua fiscale: tutte le proroghe in GU
Pubblicato in GU n 76 del 30 marzo il DL n 34/2023 con Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali .
In particolare, al Capo III dagli articoli 17 al 23, il provvedimento contiene Misure in materia di adempimenti fiscali con modifiche al calendario delle scadenza della tregua fiscale prevista ad ampio raggio dalla Legge di Bilancio 2023.
Vediamo una sintesi come riportata dallo stesso governo nel comunicato stampa di annuncio della misura
Tregua fiscale: tutte le proroghe approvate in data 28 marzo
Nel dettaglio, si legge dal comunicato stampa che, in merito alle norme di carattere fiscale, e già anticipate negli scorso giorni dalle principali testate e anche da Fiscoetasse, si interviene sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.
Il decreto proroga i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevede che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.
Si prevede altresì di estendere la conciliazione agevolata introdotta con la legge di bilancio 2023 alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.
Per gli avvisi di accertamento e gli atti di rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo tra il 2 gennaio e il 31 gennaio 2023, gli importi dovuti possono essere rideterminati in base alle disposizioni della legge di bilancio su riduzione delle sanzioni e pagamento rateale.
Si specifica che la definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio, relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si applica anche all'accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.
Si disciplina la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.
In particolare viene precisato che, per accedere alla regolarizzazione, l'assenza della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore dell'ultima legge di bilancio, che ha introdotto tale istituto.
Si modificano i termini previsti dalla legge di bilancio per l'accesso ad alcune delle misure definitorie previste; in particolare:
- viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
- vengono modificati i termini per l'accesso al cosiddetto "ravvedimento speciale";
- sempre in relazione al ravvedimento speciale, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata, in luogo del 31 marzo 2023, entro la data del 30 settembre 2023.
Inoltre, si modificano anche i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.
Si introduce una interpretazione autentica delle norme della legge di bilancio sulla regolarizzazione (ravvedimento speciale) delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, sono escluse dal ravvedimento speciale:
- le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA,
- nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.
Si prevedono cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.
In attesa del testo del provvedimento, concludiamo ricordando che, in tema di tregua fiscale ricordiamo che in data 20 marzo le Entrate hanno pubblicato la terza del 2023 la Circolare n 6 con ulteriori chiarimenti proprio sulla definizione agevolata introdotta ad ampio raggio dalla legge di Bilancio 2023.
Ti consigliamo di leggere: Tregua fiscale: tutti i chiarimenti delle Entrate con gli approfondimenti sui chiarimenti diffusi dalle entrate con i tre documenti di prassi del 2023.
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Tregua fiscale: chiariti i dubbi di Ordini e Associazioni di categoria
Con la Circolare n 6 del 20 marzo le Entrate forniscono una serie di risposte ai dubbi sollevati da Ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022).
In particolare, gli ulteriori chiarimenti riguardano il perimetro applicativo delle norme agevolative, dopo i documenti di prassi del 13 e del 27 gennaio 2023. (In proposito leggi: Tregua fiscale: tutti i chiarimenti delle Entrate)
L'agenzia fornisce indicazioni:
- sulla regolarizzazione delle irregolarità formali,
- sul cosiddetto “ravvedimento speciale”
- sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
- sulla definizione delle liti pendenti
- sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.
Vediamo una sintesi delle risposte dell'agenzia dal Comunicato stampa datato 20 marzo
Tregua fiscale: irregolarità formali, sanabile invio tardivo e-fatture
Viene sottolineato che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta. Per lo stesso motivo può essere sanato l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.
Tregua fiscale: il nuovo ravvedimento speciale
Il documento in oggetto contiene chiarimenti anche sul “ravvedimento operoso speciale”, che consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.
L’Agenzia chiarisce che rientrano nel perimetro della misura le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del DPR n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate.
Tregua fiscale: definizione agevolata atti procedimento accertamento
La legge di Bilancio ha previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
La circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, gli stessi atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.
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