• Accise

    Prezzo carburanti: sconti prorogati al 1° maggio

    Il Governo ha approvato il DL n 42/2026 già in vigore dal 4 aprile con la pubblicazione in GU.

    Il Decreto proroga gli sconti sui carburanti e ritocca alcune misure introdotte dal precedente decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, con misure urgenti per contenere gli effetti dell’aumento dei costi dei carburanti e sostenere imprese ed economia. 

    Il nuovo provvedimento in sintesi interviene sulle misure in materia di accise, con la rideterminazione temporanea, dall’8 aprile al 1° maggio 2026, delle aliquote su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti, nonché delle aliquote applicate ai biocarburanti, in continuità con i precedenti interventi e in considerazione dell’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici. 

    Tenuto conto dell’accordo concluso con le organizzazioni datoriali rappresentative di categoria, si è nuovamente intervenuti sui contributi da riconoscere alle imprese che hanno effettuato gli investimenti in materia di digitalizzazione e d efficienza energetica.

    Il decreto prevede anche un credito d’imposta a favore delle imprese agricole, utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2026. 

    Infine, sono state previste modifiche alla disciplina dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo per la promozione integrata per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane colpite dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto.

    Le misure si applicano alle domande presentate entro il 31 dicembre 2026, relative a investimenti per la transizione digitale o ecologica e per imprese che abbiano subito effetti negativi in termini di costi energetici, fatturato o flussi di cassa. 

    Prezzo carburanti: proroga al 1° maggio

    Il dl n 42/2026 prevede quanto segue:

    in  continuita' con quanto previsto dall'articolo 2, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi  dei prodotti energetici, le  aliquote  di  accisa  sulla  benzina  e  sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti  (GPL)  e  sul  gas  naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I  al  testo  unico  delle disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  approvato con  il  decreto  legislativo  26  ottobre   1995,   n.   504,   sono rideterminate, dall'8 aprile 2026 e fino al  1°  maggio  2026,  nelle seguenti misure:
            a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
            b) oli da gas o gasolio usato come  carburante:  472,90  euro per 1000 litri;
            c) gas di petrolio liquefatti (GPL)  usati  come  carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi;
            d) gas naturale usato come carburante: zero  euro  per  metro cubo. 

    Ricordiamo che sempre sul monitoraggio dei prezzi si era già previsto che per un periodo di tre mesi, le compagnie petrolifere saranno tenute a comunicare e pubblicare i prezzi consigliati, che saranno oggetto di sorveglianza da parte del Garante, con previsione di sanzioni in caso di inadempimento.

    È inoltre istituito un sistema di controllo rafforzato volto a individuare eventuali anomalie nei prezzi e a contrastare pratiche speculative, attraverso verifiche lungo l’intera filiera e segnalazioni alle autorità competenti.

    Leggi anche Prezzo carburanti: quanto incidono IVA e accise? 

    Sui carburanti ricordiamo che si svolge ogni settimana un tavolo tecnico presso il MIMIT ai fini del monitoraggio dei prezzi alla pompa e anche ai fini dei controlli approvati con lo stesso decreto carburanti.

    Clicca qui per restrare sempre aggiornato sul monitoraggio dei prezzi accedendo alla pagina del MASE con i dati attualizzati ogni settimana.

  • Accise

    Tassazione gas naturale: nuove regole dal MEF per l’accisa

    Pubblicato sulla GU n 3 del 5 gennaio il Decreto 29 dicembre 2025 del MEF con le modalità di applicazione dell'accisa sul gas naturale a completamento dellle regole fissate dal Dlgs n 43/2025 in materia di tassazione del gas naturale.

    Tassazione gas naturale: nuove regole dal MEF per l’accisa

    Il Decreto 29 dicembre del MEF definisce:

    • procedure autorizzative, 
    • obblighi dichiarativi, 
    • modalità di versamento
    • regole di controllo per tutti i coinvolti nella filiera del gas.

    Esso rende operative le novità del Decreto legislativo n 43/2025 e in particolare le previsioni degli articoli 26, 26‑bis, 26‑ter e 26‑quater, che ridefiniscono ruoli e responsabilità di venditori, autoconsumatori e gestori delle infrastrutture.

    Tassazione gas naturale: autorizzazione preventiva e cauzione parametrata ai volumi

    Ai fini dell'attività, tutti i soggetti obbligati devono presentare una denuncia preventiva aall'Adm, indicando:

    • dati identificativi relativi a titolari e sedi legali,
    • volumi futuri ceduti o autoconsumati. 

    Per i soggetti autoconsumatori, il decreto richiede informazioni aggiuntive su:

    • modalità di approvvigionamento, 
    • impianti di stoccaggio 
    • eventuali percentuali d’uso promiscuo del gas. 

    Importante novità riguarda la cauzione che l’Adm determina in misura pari al 15% dell’accisa annua stimata. 

    La garanzia dovrò poi essere adeguata sulla base della media dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti, introducendo un meccanismo dinamico che riflette l’andamento reale dei consumi. 

    L’Adm,verificati i contenuti nella denuncia preventiva, può sospendere il procedimento autorizzativo per richiedere integrazioni documentali e può revocare l’autorizzazione in caso di perdita dei requisiti o di irregolarità gravi.

    Tassazione gas naturale: versamenti mensili calcolati in modo puntuale

    Per quanto concerne il sistema dei versamenti, gli acconti mensili sono calcolati su dati effettivi del mese precedente: 

    • per i venditori, sui quantitativi indicati nelle bollette o fatture emesse; 
    • per gli autoconsumatori, sui volumi realmente utilizzati. 

    Da ciò ne consegue un prelievo coerente con l’andamento dei consumi e riduce gli scostamenti da regolare in sede di conguaglio 

    Nella dichiarazione semestrale, da presentare a settembre e marzo, che sostituisce quella annuale, confluiscono i consumi suddivisi per ambito territoriale, le destinazioni d’uso, le aliquote applicate e gli acconti versati.

    Allegati:
  • Accise

    Accisa carburanti 2026: come cambiano con la Legge di Bilancio

    Il DDL di Bilancio 2026, in corso di approvazione defnitiva, tra le norme ne contiene una che modifica le accise sui carburanti a partire dal 1° gennaio prossimo.

    Vediamo il dettaglio

    Accisa carburanti 2026: scendono con la Legge di Bilancio

    Con la norma in questione l'attuale articolo 30 prevede che al decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, all’articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    • a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al
      Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è applicata una riduzione dell’accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, dell’accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. Conseguentemente le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante di cui all’Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate nella seguente identica misura:
    • benzina: euro 672,90 per mille litri;
    • gasolio usato come carburante: euro 672,90 per mille litri.»;
    • il comma 3 è sostituito dal seguente: « Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai numeri 5 e 9 della Tabella A, allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non trovano applicazione la variazione, in aumento, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal decreto 14 maggio 2025 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2025 e la variazione, in aumento, della medesima
      aliquota stabilita dal comma 1, lettera b), del presente articolo.»;

    Si resta in attesa della norma definitiva

  • Accise

    ADM invita all’uso della PEC per le istanze su accise e carburanti

    Le Dogane con la Circolare n 11/2025 promuovono l'uso estensivo della PEC come mezzo di comunicazione ordinario per colloquiare con ADM su accise e settori collegati.

    La Circolare evidenzia che in tema di rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati, il vigente quadro normativo incentiva l’uso delle comunicazioni telematiche e l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), ora anche domicilio digitale, quale essenziale forma di digitalizzazione che favorisce celerità e semplificazione delle attività nonché riduzione degli oneri per gli esercenti, pur sempre preservando la sicurezza dell’integrità e della provenienza delle comunicazioni. 

    Si invitano pertanto: le associazioni di categoria degli esercenti, che operano nei diversi settori dei prodotti disciplinati dal D.Lgs. n. 504/95 (TUA) e dalle leggi riguardanti il profilo concessorio e autorizzatorio relativo al settore dei tabacchi e dei prodotti a essi assimilati e succedanei, a sensibilizzare gli stessi verso un generalizzato utilizzo del proprio indirizzo di PEC nel comunicare con ADM.

    Analoghe indicazioni valgono anche laddove gli operatori di settore agiscano personalmente.

    ADM invita all’uso della PEC per le istanze su accise e carburanti

    Pe una maggiore estensione dell’ambito di applicazione della PEC vale richiamare l’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, ai sensi del quale tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione possono essere inviate anche per via telematica (commi 1 e 3) e sono valide purché trasmesse secondo una delle modalità previste dall’art. 65, comma 1,del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” (di seguito anche “CAD”), tra le quali l’invio mediante PEC.
    Le istanze e le dichiarazioni prodotte secondo le variegate casistiche di cui al richiamato art. 65 sono equivalenti a quelle sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del funzionario responsabile del procedimento.
    A conferma della volontà di incrementare l’uso della PEC, di cui sussiste oltretutto obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, va considerato poi quanto previsto dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005 ai sensi del quale la presentazione di istanze e dichiarazioni tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente mediante le tecnologie della comunicazione nonché dal D.P.C.M. 22 luglio 2011 di attuazione secondo cui, laddove non sia prevista una diversa modalità, le comunicazioni telematiche potranno avvenire mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (art. 3, comma 2) 

    Sul piano della disciplina dei prodotti sottoposti ad accisa, il D.Lgs. n. 504/95, all’art. 19-bis, rubricato “Utilizzo della posta elettronica certificata”, prescrive (comma 2) ai soggetti tenuti al pagamento dell’imposta ed a quelli che intendono iniziare un’attività subordinata al rilascio di una licenza o di un’autorizzazione comunque denominata, previste dal medesimo Testo unico, di comunicare, preventivamente, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il proprio indirizzo di PEC. 

    Il medesimo articolo 19-bis dispone che l’invio di tutti gli atti e le comunicazioni previste dalle disposizioni che disciplinano i tributi del D.Lgs. n. 504/95, ivi compresi gli avvisi di pagamento di cui all’articolo 15, comma 1, effettuato da parte di ADM tramite la posta elettronica certificata, ha valore di notificazione (comma 1).
    Su queste basi giuridiche, si invitano gli operatori ad avvalersi in via prioritaria della facoltà ad essi riconosciuta di presentare denunce, istanze ed ogni altra comunicazione prevista dal D.Lgs. n. 504/95, con i relativi allegati, mediante trasmissione via PEC nelle forme rituali soprarichiamate (vedi art. 65 del CAD), senza necessità di doversi recare direttamente presso le Strutture dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per produrre documenti cartacei e sottoscrivere gli atti d’interesse.
    Da ultimo anche la previsione ex art. 25, comma 9, del TUA, come modificato dall’art. 5, comma 1, lettera c), punto 5), del D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, nel quale è sancito che il trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dallo speditore e
    confermato all’arrivo dal destinatario entro lo stesso giorno di ricezione, unicamente attraverso modalità telematiche agli Uffici delle dogane competenti sui depositi interessati alla movimentazione.

    Regole di ADM per le PEC per le istanze in bollo

    Nel caso di istanze trasmesse per via telematica dall’operatore, e di conseguenti atti e provvedimenti rilasciati da parte di organi dell’Agenzia, parimenti per via telematica, soggetti ad imposta di bollo quantificata ai sensi degli artt. 3, comma 1-bis, e 4, comma 1-quater, della Tariffa, parte prima, annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l’istante può assolvere il tributo mediante
    pagamento ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate il quale rilascia con modalità telematiche l’apposito contrassegno.

    Il soggetto interessato comprova l’eseguito versamento applicando la marca da bollo sull’istanza, qualora redatta in formato cartaceo, scansionata e inviata a mezzo PEC, o riportando nell’istanza firmata digitalmente il codice numerico identificativo composto da 14 cifre impresso nel contrassegno telematico, rilasciato dall’intermediario che svolge il servizio di riscossione, unitamente a data ed ora di emissione, allo scopo di riscontro.
    Nella seconda ipotesi l’istante trasmette mediante PEC all’Ufficio competente, oltre alla richiesta, anche una apposita dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il cui format risulta in allegato 1 alla presente Circolare (contrassegnando quindi l’apposita casella “istanza” e specificando il contenuto della richiesta, es.: rilascio licenza minuta vendita, rilascio licenza di esercizio impianto di distribuzione carburanti, ecc.) recante gli estremi dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo.
    Lo stesso soggetto, in tutti i casi, procede ad annullare il contrassegno utilizzato – tramite apposizione, parte sul contrassegno e parte sul foglio della istanza/dichiarazione, della firma leggibile del richiedente – e a completare, nella stessa dichiarazione, i campi appositamente indicati per il giorno e l’ora in cui il contrassegno è stato emesso. 

    Si evidenzia che il contrassegno dovrà necessariamente avere data contestuale o antecedente a quella di presentazione dell’istanza.
    Qualora, a seguito dell’istruttoria, sia intendimento dell’Ufficio accogliere l’istanza, il predetto Ufficio invia una comunicazione al soggetto istante beneficiario per invitarlo al pagamento dell’imposta di bollo da applicare, il cui assolvimento verrà dimostrato mediante l’utilizzo dello stesso prospetto allegato 1, nel quale, nel caso di specie, dovrà essere barrata la apposita casella”
    provvedimento”, specificando la tipologia dello stesso (es … licenza di minuta vendita, autorizzazione, ecc.), e dovrà essere annullato il contrassegno con le stesse identiche modalità precedentemente descritte.
    L’Ufficio riporta le informazioni così acquisite nel provvedimento finale parimenti notificato tramite posta elettronica certificata ex art. 19-bis del D.Lgs. n. 504/95.
    Qualsiasi dichiarazione sostitutiva attestante l’assolvimento della imposta di bollo deve essere conservata per tre anni, ovvero per l’intero termine di decadenza previsto per l’accertamento di eventuali violazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria ex articolo 37 del d.P.R. 642/1972, e, in ogni caso, per il periodo corrispondente alla validità del titolo rilasciato, ove superiore ai citati termini.
    Appare opportuno segnalare la necessità di utilizzare, ove previste, le procedure informatiche di cui l’Amministrazione dispone e di trasmettere le istanze e assolvere il tributo come indicato nei paragrafi precedenti. Ciò anche in attesa dell’implementazione di nuovi servizi telematici che consentano la presentazione telematica delle istanze nei casi attualmente non previsti e consentano il pagamento del bollo nell’interfaccia dedicata.
    Si ricorda che per la presentazione e la gestione delle istanze telematiche da parte dei soggetti depositanti che intendono stoccare propri prodotti energetici sottoposti ad accisa presso deposito.

    Si rimanda alla consultazione della Circolare n 11/2025 per tutti gli altri dettagli.

  • Accise

    Pagamenti Accise bevande alcoliche: prima scadenza 18 dicembre

    Nel Decreto 4 dicembre del MEF pubblicato in GU n 291 del 12 dicembre si dettano modalita' di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2024.

    Pagamenti Accise alcool: prima scadenza 18 dicembre

    I pagamenti dell'accisa sull'alcol etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2024, sono effettuati, nel medesimo anno, entro: 

    • a) il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
    • b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria, tramite bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente nonche' tramite la piattaforma digitale pagoPA.

  • Accise

    Punti vendita ricariche di gioco: codice tributo per versare il tributo annuo

    Con la Risoluzione n 51 del 25 ottobre viene istituito il codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, dell’importo annuo dovuto per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41

    Punti vendita ricariche di gioco: codice tributo per versare l’importo annuo dovuto

    l decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, di pertinenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    Con nota prot. n. 517168 del 9 agosto 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi ha chiesto l’istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise” dell’importo annuo dovuto per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco.
    Tanto premesso, si istituisce il seguente codice tributo:

    • “5505” denominato “Versamento importo annuale per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41”.

    In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    • nel campo “ente”, la lettera “M”;
    • nel campo “provincia”, nessun valore;
    • nel campo “codice identificativo”, il “codice punto vendita di ricarica”;
    • nel campo “rateazione”, nessun valore;
    • nel campo “mese”, nessun valore;
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”;
    • nel campo “codice atto”, nessun valore;
    • nel campo “codice ufficio”, nessun valore.

  • Accise

    Accise settore birra: le percentuali in vigore dal 1 gennaio 2024

    Con la Circolare n 1 del 10 gennaio le Dogane evidenziano il regime impositivo della birra in vigore dal 1 gennaio 2024.

    Il  documento di prassi ricorda che per effetto di quanto statuito dall’art. 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, (Decreto Milleproroghe) erano state estese anche all’anno 2023 le misure introdotte, per il solo anno 2022, dal comma 985 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, vale a dire:

    • l’incremento del beneficio per le fabbriche di birra di cui all’art. 35, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise)
    • le specifiche riduzioni di accisa per i birrifici previsti dall’art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua maggiore di 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri (art. 35, comma 3-quater, del Testo Unico delle Accise).

    Inoltre, il richiamato articolo 15-bis, comma 2, modificando il comma 986 del citato art. 1 della legge n. 234/2021, aveva fissato, per l’anno 2023, l’aliquota normale di accisa sulla birra in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato. 

    Tali norme erano in vigore fino al 31 dicembre 2023.

    Accise settore birra: le percentuali in vigore dal 1 gennaio 2024

    Terminato il periodo di vigenza delle richiamate misure, dal 1° gennaio 2024 trova applicazione il regime impositivo di seguito specificato

    • l’aliquota normale di accisa sulla birra di cui all’Allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/1995 è pari ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, come espressamente statuito dall’art. 1, comma 986, della legge n. 234/2021, modificato dal predetto art. 15-bis, comma 2, del D.L. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2023; 
    • alla birra immessa in consumo da micro-birrifici e da piccole birrerie nazionali con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri si applica l’aliquota normale di accisa ridotta del 40 per cento;
    • alla birra immessa in consumo da fabbriche con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri si applica l’aliquota normale di accisa pari ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, venendo a ricadere nella disciplina generale.

    Accise settore birra: adempimenti da espletare entro il 31.01 per gli operatori 

    Inoltre la circolare precisa che, in relazione alla birra immessa in consumo da fabbriche con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri, il venir meno dei benefici già riconosciuti ai birrifici previsti dall’art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, non esime gli esercenti né i soggetti individuati dal comma 5 dell’art. 10-bis del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019, come modificato dal D.M. 21 marzo 20221 , dall’assolvimento degli obblighi relativi all’anno 2023, statuiti, rispettivamente, dai commi 4 e 5 del richiamato art. 10- bis, entro il 31 gennaio 2024.

    Viene infine ricordato che,  i depositari autorizzati delle fabbriche di birra di cui al comma 10 dell’art. 10-bis del predetto D.M. 4 giugno 2019, che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2023, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione riepilogativa prevista dal successivo comma 11, entro il 31 gennaio 2024. 

    Allegati:
  • Accise

    Accise alcol etilico e bevande alcoliche: pagamenti di dicembre 2023

    Pubblicato in GU n 268 del 16 novembre il decreto MEF del giorno 7.11 con le Modalita' di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative  alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del  mese  di dicembre 2023.

    Nel dettaglio, ritenuta l'opportunità, per l'anno 2023, di determinare, ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico, le  modalità ed  i termini di  pagamento  dell'accisa  su  alcuni  prodotti  energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, si decreta che:

    • i pagamenti  dell'accisa  sull'alcole  etilico,  sulle  bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi  dal  gas  naturale,  dal carbone, dalla lignite  e  dal  coke,  relativi  alle  immissioni  in consumo effettuate nel periodo dal 1° al  15  del  mese  di dicembre 2023, sono effettuati,nel medesimo anno, entro:
      • il  18  dicembre,  se  eseguiti  con  l'utilizzo  del  modello unificato F/24 di cui all'art. 17 del decreto  legislativo  9  luglio 1997,  n.  241,  con  esclusione  della  compensazione  di  eventuali crediti;
      • il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria, tramite conto corrente postale o bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente nonche' tramite la piattaforma  digitale pagoPA. 

    Il calendario delle date era stato anticipato da una nota pubblicata dal dipartimento delle Finanze che annunciava la pubblicazione del decreto in Gazzetta.

    Allegati:
  • Accise

    Dati alle Dogane: invio codice accise del venditore entro il 31.10

    Con Determina n 539209 del 5 settembre le Dogane apportano modifiche alla determinazione direttoriale precedente n. 476906/RU del 22 dicembre 2020 riguardante le regole per tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vettoriamento (ossia trasporto) nel settore del gas naturale dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per ciascuno dei soggetti obbligati.

    Con la Determina n 476906/RU/ 2020 si prevedeva che, i distributori che forniscono gas naturale allo stato gassoso (NC 2711 2100) ai PDR ubicati presso consumatori finali, presentano mensilmente, per ciascun utente della distribuzione a cui il gas è consegnato, i dati sul quantitativo di gas naturale, espresso in standard metri cubi, complessivamente fornito nel mese nel territorio dello Stato e quelli sul numero di PDR serviti.
    Secondo le nuove regole, in vigore dal 1 gennaio 2024, il venditore che fornisce il Gn al consumatore finale deve comunicare ai relativi distributori il proprio codice accisa in corso di validità, associato alla relativa autorizzazione fiscale alla vendita: scopo della comunicazione è identificare il ruolo assunto dagli utenti della distribuzione nella catena del valore del gas naturale venduto agli automobilisti. 

    In particolare, tra le modifiche si segnala la seguente:

    • dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “6-bis. Per i fini del comma 6, i venditori che sono anche utenti della distribuzione sono tenuti a comunicare ai rispettivi distributori il proprio codice accisa in corso di validità.

    Attenzione al fatto che, le disposizioni in oggetto si applicano a partire dalle comunicazioni relative al mese di gennaio 2024.
    Viene però precisato che in fase di prima applicazione, i venditori che sono anche utenti della distribuzione comunicano ai rispettivi distributori il proprio codice accisa entro il 31 ottobre 2023.
    Le eventuali rettifiche delle comunicazioni relative agli anni 2021, 2022 e 2023, saranno trasmesse conformemente alla versione originaria della determinazione dati GN pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

    La nuova comunicazione di cui all'Allegato 1 della determina in oggetto, con l'aggiunta del dato del Codice Accise

  • Accise

    Accise elettroniche: le dogane fissano regole e calendario per adempiere

    Con determinazione Direttoriale n. 83362 del 10 febbraio scorso le Dogane hanno precisato che gli esercenti depositi commerciali dovranno inviare i dati contabili esclusivamente in forma telematica.

    Pertanto, gli esercenti depositi commerciali dovranno inviare telematicamente entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento i seguenti dati:

    a) periodo di riferimento

    b) estremi del registro di carico e scarico

    c) qualità e quantità del prodotto movimentato

    d) documento che giustifica o accompagna la movimentazione

    e) mittente o destinatario del prodotto movimentato

    f) tipologia e causale della movimentazione

    g) posizione fiscale del prodotto

    h) eventuali imposte afferenti la movimentazione del prodotto e relative garanzie

    i) eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo,

    nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime, dei semilavorati e degli altri prodotti energetici detenuti nel deposito.

    Il suddetto, adempimento inizierà a decorrere dal 1° giugno 2023; nelle more, il destinatario registrato continua a trasmettere i dati di contabilità con frequenza mensile, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento.

    Gli esercenti un deposito commerciale di prodotti energetici, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi, trasmetteranno (i dati di cui sopra) con cadenza mensile, entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento.

    Dal 1 gennaio 2023 rimane l’obbligo di inviare i dati contabili da parte degli:

    1. esercenti i depositi commerciali, gli opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati, che trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;
    2. esercenti i depositi commerciali di oli lubrificanti e bitumi di petrolio il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 10 metri cubi, che trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;
    3. operatori qualificati come operatori professionali registrati, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, che trasmettono i dati relativi alle contabilità con frequenza mensile, a decorrere dal 1° gennaio.

    Tuttavia, in ragione del fatto che i soggetti di cui al punto 1 e 2 effettuano la trasmissione dei dati contabili annualmente, effettueranno il primo invio entro il 31 gennaio 2024.

    Per il i soggetti di cui al punto 3, il primo invio dei dati di contabilità verrà effettuato entro l’ 8 giugno 2023. 

    In questo ultimo caso, i dati inviati sono riferiti, oltre che al mese di riferimento, anche distintamente a ciascun mese anteriore con decorrenza dal mese di gennaio 2023

    Effettueranno il primo invio dei dati di contabilità entro il 10 giugno 2023:

    • Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi.