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Prezzi carburanti: gli sconti validi fino al 6 luglio
Pubblicato in GU n 129 del 6 giugno il Decreto MEF con la rideterminazione temporanea dei prezzi delle accise.
In particolare, al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima
previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a decorrere dal 7 giugno 2026 e fino al 3 luglio 2026, le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 622,90 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
Si tratta del settimo intervento messo in campo dal Governo tramite un decreto interministeriale, firmato dal Ministro Giancarlo Giorgetti.
Per il seguito i Ministri stanno valutando se sia ancora il caso continuare con una misura a disposizione di tutti i cittadini o se invece intraprendere interventi mirati, suggeriti dall’Unione europea ma anche dal Fondo monetario internazionale e dall’Ocse.
Con questo intervento le accise sui carburanti tornano ad allinearsi dopo più di un mese.
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Tassazione gas naturale: nuove regole dal MEF per l’accisa
Pubblicato sulla GU n 3 del 5 gennaio il Decreto 29 dicembre 2025 del MEF con le modalità di applicazione dell'accisa sul gas naturale a completamento dellle regole fissate dal Dlgs n 43/2025 in materia di tassazione del gas naturale.
Tassazione gas naturale: nuove regole dal MEF per l’accisa
Il Decreto 29 dicembre del MEF definisce:
- procedure autorizzative,
- obblighi dichiarativi,
- modalità di versamento
- regole di controllo per tutti i coinvolti nella filiera del gas.
Esso rende operative le novità del Decreto legislativo n 43/2025 e in particolare le previsioni degli articoli 26, 26‑bis, 26‑ter e 26‑quater, che ridefiniscono ruoli e responsabilità di venditori, autoconsumatori e gestori delle infrastrutture.
Tassazione gas naturale: autorizzazione preventiva e cauzione parametrata ai volumi
Ai fini dell'attività, tutti i soggetti obbligati devono presentare una denuncia preventiva aall'Adm, indicando:
- dati identificativi relativi a titolari e sedi legali,
- volumi futuri ceduti o autoconsumati.
Per i soggetti autoconsumatori, il decreto richiede informazioni aggiuntive su:
- modalità di approvvigionamento,
- impianti di stoccaggio
- eventuali percentuali d’uso promiscuo del gas.
Importante novità riguarda la cauzione che l’Adm determina in misura pari al 15% dell’accisa annua stimata.
La garanzia dovrò poi essere adeguata sulla base della media dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti, introducendo un meccanismo dinamico che riflette l’andamento reale dei consumi.
L’Adm,verificati i contenuti nella denuncia preventiva, può sospendere il procedimento autorizzativo per richiedere integrazioni documentali e può revocare l’autorizzazione in caso di perdita dei requisiti o di irregolarità gravi.
Tassazione gas naturale: versamenti mensili calcolati in modo puntuale
Per quanto concerne il sistema dei versamenti, gli acconti mensili sono calcolati su dati effettivi del mese precedente:
- per i venditori, sui quantitativi indicati nelle bollette o fatture emesse;
- per gli autoconsumatori, sui volumi realmente utilizzati.
Da ciò ne consegue un prelievo coerente con l’andamento dei consumi e riduce gli scostamenti da regolare in sede di conguaglio
Nella dichiarazione semestrale, da presentare a settembre e marzo, che sostituisce quella annuale, confluiscono i consumi suddivisi per ambito territoriale, le destinazioni d’uso, le aliquote applicate e gli acconti versati.
Allegati: -
Accisa carburanti 2026: come cambiano con la Legge di Bilancio
Il DDL di Bilancio 2026, in corso di approvazione defnitiva, tra le norme ne contiene una che modifica le accise sui carburanti a partire dal 1° gennaio prossimo.
Vediamo il dettaglio
Accisa carburanti 2026: scendono con la Legge di Bilancio
Con la norma in questione l'attuale articolo 30 prevede che al decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, all’articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al
Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è applicata una riduzione dell’accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, dell’accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. Conseguentemente le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante di cui all’Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate nella seguente identica misura: - benzina: euro 672,90 per mille litri;
- gasolio usato come carburante: euro 672,90 per mille litri.»;
- il comma 3 è sostituito dal seguente: « Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai numeri 5 e 9 della Tabella A, allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non trovano applicazione la variazione, in aumento, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal decreto 14 maggio 2025 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2025 e la variazione, in aumento, della medesima
aliquota stabilita dal comma 1, lettera b), del presente articolo.»;
Si resta in attesa della norma definitiva
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al
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ADM invita all’uso della PEC per le istanze su accise e carburanti
Le Dogane con la Circolare n 11/2025 promuovono l'uso estensivo della PEC come mezzo di comunicazione ordinario per colloquiare con ADM su accise e settori collegati.
La Circolare evidenzia che in tema di rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati, il vigente quadro normativo incentiva l’uso delle comunicazioni telematiche e l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), ora anche domicilio digitale, quale essenziale forma di digitalizzazione che favorisce celerità e semplificazione delle attività nonché riduzione degli oneri per gli esercenti, pur sempre preservando la sicurezza dell’integrità e della provenienza delle comunicazioni.
Si invitano pertanto: le associazioni di categoria degli esercenti, che operano nei diversi settori dei prodotti disciplinati dal D.Lgs. n. 504/95 (TUA) e dalle leggi riguardanti il profilo concessorio e autorizzatorio relativo al settore dei tabacchi e dei prodotti a essi assimilati e succedanei, a sensibilizzare gli stessi verso un generalizzato utilizzo del proprio indirizzo di PEC nel comunicare con ADM.
Analoghe indicazioni valgono anche laddove gli operatori di settore agiscano personalmente.
ADM invita all’uso della PEC per le istanze su accise e carburanti
Pe una maggiore estensione dell’ambito di applicazione della PEC vale richiamare l’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, ai sensi del quale tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione possono essere inviate anche per via telematica (commi 1 e 3) e sono valide purché trasmesse secondo una delle modalità previste dall’art. 65, comma 1,del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” (di seguito anche “CAD”), tra le quali l’invio mediante PEC.
Le istanze e le dichiarazioni prodotte secondo le variegate casistiche di cui al richiamato art. 65 sono equivalenti a quelle sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del funzionario responsabile del procedimento.
A conferma della volontà di incrementare l’uso della PEC, di cui sussiste oltretutto obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, va considerato poi quanto previsto dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005 ai sensi del quale la presentazione di istanze e dichiarazioni tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente mediante le tecnologie della comunicazione nonché dal D.P.C.M. 22 luglio 2011 di attuazione secondo cui, laddove non sia prevista una diversa modalità, le comunicazioni telematiche potranno avvenire mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (art. 3, comma 2)Sul piano della disciplina dei prodotti sottoposti ad accisa, il D.Lgs. n. 504/95, all’art. 19-bis, rubricato “Utilizzo della posta elettronica certificata”, prescrive (comma 2) ai soggetti tenuti al pagamento dell’imposta ed a quelli che intendono iniziare un’attività subordinata al rilascio di una licenza o di un’autorizzazione comunque denominata, previste dal medesimo Testo unico, di comunicare, preventivamente, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il proprio indirizzo di PEC.
Il medesimo articolo 19-bis dispone che l’invio di tutti gli atti e le comunicazioni previste dalle disposizioni che disciplinano i tributi del D.Lgs. n. 504/95, ivi compresi gli avvisi di pagamento di cui all’articolo 15, comma 1, effettuato da parte di ADM tramite la posta elettronica certificata, ha valore di notificazione (comma 1).
Su queste basi giuridiche, si invitano gli operatori ad avvalersi in via prioritaria della facoltà ad essi riconosciuta di presentare denunce, istanze ed ogni altra comunicazione prevista dal D.Lgs. n. 504/95, con i relativi allegati, mediante trasmissione via PEC nelle forme rituali soprarichiamate (vedi art. 65 del CAD), senza necessità di doversi recare direttamente presso le Strutture dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per produrre documenti cartacei e sottoscrivere gli atti d’interesse.
Da ultimo anche la previsione ex art. 25, comma 9, del TUA, come modificato dall’art. 5, comma 1, lettera c), punto 5), del D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, nel quale è sancito che il trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dallo speditore e
confermato all’arrivo dal destinatario entro lo stesso giorno di ricezione, unicamente attraverso modalità telematiche agli Uffici delle dogane competenti sui depositi interessati alla movimentazione.Regole di ADM per le PEC per le istanze in bollo
Nel caso di istanze trasmesse per via telematica dall’operatore, e di conseguenti atti e provvedimenti rilasciati da parte di organi dell’Agenzia, parimenti per via telematica, soggetti ad imposta di bollo quantificata ai sensi degli artt. 3, comma 1-bis, e 4, comma 1-quater, della Tariffa, parte prima, annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l’istante può assolvere il tributo mediante
pagamento ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate il quale rilascia con modalità telematiche l’apposito contrassegno.
Il soggetto interessato comprova l’eseguito versamento applicando la marca da bollo sull’istanza, qualora redatta in formato cartaceo, scansionata e inviata a mezzo PEC, o riportando nell’istanza firmata digitalmente il codice numerico identificativo composto da 14 cifre impresso nel contrassegno telematico, rilasciato dall’intermediario che svolge il servizio di riscossione, unitamente a data ed ora di emissione, allo scopo di riscontro.
Nella seconda ipotesi l’istante trasmette mediante PEC all’Ufficio competente, oltre alla richiesta, anche una apposita dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il cui format risulta in allegato 1 alla presente Circolare (contrassegnando quindi l’apposita casella “istanza” e specificando il contenuto della richiesta, es.: rilascio licenza minuta vendita, rilascio licenza di esercizio impianto di distribuzione carburanti, ecc.) recante gli estremi dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo.
Lo stesso soggetto, in tutti i casi, procede ad annullare il contrassegno utilizzato – tramite apposizione, parte sul contrassegno e parte sul foglio della istanza/dichiarazione, della firma leggibile del richiedente – e a completare, nella stessa dichiarazione, i campi appositamente indicati per il giorno e l’ora in cui il contrassegno è stato emesso.Si evidenzia che il contrassegno dovrà necessariamente avere data contestuale o antecedente a quella di presentazione dell’istanza.
Qualora, a seguito dell’istruttoria, sia intendimento dell’Ufficio accogliere l’istanza, il predetto Ufficio invia una comunicazione al soggetto istante beneficiario per invitarlo al pagamento dell’imposta di bollo da applicare, il cui assolvimento verrà dimostrato mediante l’utilizzo dello stesso prospetto allegato 1, nel quale, nel caso di specie, dovrà essere barrata la apposita casella”
provvedimento”, specificando la tipologia dello stesso (es … licenza di minuta vendita, autorizzazione, ecc.), e dovrà essere annullato il contrassegno con le stesse identiche modalità precedentemente descritte.
L’Ufficio riporta le informazioni così acquisite nel provvedimento finale parimenti notificato tramite posta elettronica certificata ex art. 19-bis del D.Lgs. n. 504/95.
Qualsiasi dichiarazione sostitutiva attestante l’assolvimento della imposta di bollo deve essere conservata per tre anni, ovvero per l’intero termine di decadenza previsto per l’accertamento di eventuali violazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria ex articolo 37 del d.P.R. 642/1972, e, in ogni caso, per il periodo corrispondente alla validità del titolo rilasciato, ove superiore ai citati termini.
Appare opportuno segnalare la necessità di utilizzare, ove previste, le procedure informatiche di cui l’Amministrazione dispone e di trasmettere le istanze e assolvere il tributo come indicato nei paragrafi precedenti. Ciò anche in attesa dell’implementazione di nuovi servizi telematici che consentano la presentazione telematica delle istanze nei casi attualmente non previsti e consentano il pagamento del bollo nell’interfaccia dedicata.
Si ricorda che per la presentazione e la gestione delle istanze telematiche da parte dei soggetti depositanti che intendono stoccare propri prodotti energetici sottoposti ad accisa presso deposito.Si rimanda alla consultazione della Circolare n 11/2025 per tutti gli altri dettagli.
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Pagamenti Accise bevande alcoliche: prima scadenza 18 dicembre
Nel Decreto 4 dicembre del MEF pubblicato in GU n 291 del 12 dicembre si dettano modalita' di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2024.
Pagamenti Accise alcool: prima scadenza 18 dicembre
I pagamenti dell'accisa sull'alcol etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2024, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:
- a) il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
- b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria, tramite bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente nonche' tramite la piattaforma digitale pagoPA.
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Iva, accise e dogane: dal 1 ottobre le domande di rinvio pregiudiziale al Trinunale UE
Con il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, si modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevedendo che, dal 1 ottobre, le domande di rinvio pregiudiziale, riguardanti IVA, accise e tributi doganali, saranno trasferite dalla competenza della Corte di Giustizia al Tribunale UE .
Iva e Dogane: dall’1.10 le domande di rinvio pregiudiziale al Tribunale UE
Con il nuovo art. 50-ter dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea si stabilisce che il Tribunale unionale diverrà competente per la trattazione delle cause derivanti dalle istanze di rinvio pregiudiziale, presentate (ai sensi dell’art. 267 del TFUE), in ordine a:
- sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
- diritti di accisa;
- codice doganale;
- classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;
- compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri per problemi dei servizi di trasporto;
- sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
Sulle predette materie, l'assegnazione delle nuove competenze al Tribunale Ue diverrà operativa con riferimento alle domande di rinvio pregiudiziale pendenti al 1° ottobre 2024.
Inoltre, entro il 2 settembre 2025, la Corte di giustizia pubblica e aggiorna periodicamente un elenco di esempi che illustrano l'applicazione dell'articolo 50 ter dello statuto.
Entro il 2 settembre 2028, la Corte di giustizia trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'attuazione della riforma dello statuto introdotta dal presente regolamento.
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Accise alcol etilico e bevande alcoliche: pagamenti di dicembre 2023
Pubblicato in GU n 268 del 16 novembre il decreto MEF del giorno 7.11 con le Modalita' di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2023.
Nel dettaglio, ritenuta l'opportunità, per l'anno 2023, di determinare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico, le modalità ed i termini di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, si decreta che:
- i pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2023, sono effettuati,nel medesimo anno, entro:
- il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
- il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria, tramite conto corrente postale o bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente nonche' tramite la piattaforma digitale pagoPA.
Il calendario delle date era stato anticipato da una nota pubblicata dal dipartimento delle Finanze che annunciava la pubblicazione del decreto in Gazzetta.
Allegati: - i pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2023, sono effettuati,nel medesimo anno, entro:
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Dati alle Dogane: invio codice accise del venditore entro il 31.10
Con Determina n 539209 del 5 settembre le Dogane apportano modifiche alla determinazione direttoriale precedente n. 476906/RU del 22 dicembre 2020 riguardante le regole per tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vettoriamento (ossia trasporto) nel settore del gas naturale dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per ciascuno dei soggetti obbligati.
Con la Determina n 476906/RU/ 2020 si prevedeva che, i distributori che forniscono gas naturale allo stato gassoso (NC 2711 2100) ai PDR ubicati presso consumatori finali, presentano mensilmente, per ciascun utente della distribuzione a cui il gas è consegnato, i dati sul quantitativo di gas naturale, espresso in standard metri cubi, complessivamente fornito nel mese nel territorio dello Stato e quelli sul numero di PDR serviti.
Secondo le nuove regole, in vigore dal 1 gennaio 2024, il venditore che fornisce il Gn al consumatore finale deve comunicare ai relativi distributori il proprio codice accisa in corso di validità, associato alla relativa autorizzazione fiscale alla vendita: scopo della comunicazione è identificare il ruolo assunto dagli utenti della distribuzione nella catena del valore del gas naturale venduto agli automobilisti.In particolare, tra le modifiche si segnala la seguente:
- dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “6-bis. Per i fini del comma 6, i venditori che sono anche utenti della distribuzione sono tenuti a comunicare ai rispettivi distributori il proprio codice accisa in corso di validità.”
Attenzione al fatto che, le disposizioni in oggetto si applicano a partire dalle comunicazioni relative al mese di gennaio 2024.
Viene però precisato che in fase di prima applicazione, i venditori che sono anche utenti della distribuzione comunicano ai rispettivi distributori il proprio codice accisa entro il 31 ottobre 2023.
Le eventuali rettifiche delle comunicazioni relative agli anni 2021, 2022 e 2023, saranno trasmesse conformemente alla versione originaria della determinazione dati GN pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.La nuova comunicazione di cui all'Allegato 1 della determina in oggetto, con l'aggiunta del dato del Codice Accise

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Giochi a distanza: codici tributo per penali e interessi da inadempimento
Con Risoluzione n 33 del 23 giugno le Entrate istituiscono i codici tributo per il settore dei gioghi a distanza.
In particolare, con l’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, si dettano disposizioni in materia di gioco a distanza, e si subordina, l’esercizio e la raccolta dei giochi a distanza alla sottoscrizione di apposita convenzione (commi 15 e 22).
La convenzione prevede l’applicazione di penali e interessi nei confronti dei concessionari che risultino inadempienti agli obblighi generali e agli impegni relativi alle attività e funzioni oggetto della concessione.
Con la risoluzione n. 73/E del 25 luglio 2011, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle penali e degli interessi da omesso/ritardato pagamento del canone di concessione.
Per consentire invece il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme dal canone, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “5495” denominato “Penale per inadempimenti convenzionali diversi dall’omesso/ritardato versamento del canone – art. 19 convenzione giochi a distanza”;
- “5496” denominato “Interessi per inadempimenti convenzionali diversi dall’omesso/ritardato versamento del canone – art. 19 convenzione giochi a distanza”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”; – nel campo “provincia”, nessun valore;
- nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (ad esempio: 123456); – nel campo “mese”, il mese di riferimento per cui si effettua il pagamento, nel formato “MM”; 3
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno di riferimento per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”;
- nel campo “rateazione”, nessun valore; – nel campo “codice atto”, nessun valore; – nel campo “codice ufficio”, nessun valore.
Inoltre,
- l’articolo 1, comma 123, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto la proroga a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza il 31 dicembre 2022, e ha previsto il versamento di un corrispettivo secondo i criteri ivi indicati,
- l’articolo 1, comma 124, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), e ha previsto il versamento di un corrispettivo secondo i criteri ivi indicati,
per consentire per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme in argomento, sono istituiti, rispettivamente:
- il codice tributo “5497” denominato “Versamento delle somme per la proroga delle concessioni del gioco a distanza”.
- il codice tributo “5498” denominato “Versamento canone di concessione relativo agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento”.
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Giochi numerici a totalizzatore: aggiornati i codici tributo per F24
Con Risoluzione n 13 del 2 marzo le Entrate aggiornano i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme afferenti la gestione della concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.
In particolare, sono istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle penali previste dalla nuova disciplina in materia:
- “5484” denominato “Penale per il mancato rispetto delle prescrizioni di legge e delle autorizzazioni amministrative previste per l’esercizio della gestione del servizio dei GNTN. Articolo 29, comma 2, lettera a), dell'Atto di convenzione”;
- “5485” denominato “Penale per la ritardata risoluzione dei malfunzionamenti di cui all’articolo 28, comma 5, dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera b), dell'Atto di convenzione”;
- “5486” denominato “Penale per il mancato mantenimento, in costanza di rapporto, di una rete distributiva fisica composta da almeno 30.000 punti di vendita fisici di cui almeno il 50% non coincidenti con quelli appartenenti alla rete per la raccolta dei giochi numerici a quota fissa di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera d), dell'Atto di convenzione”;
- “5487” denominato “Penale per la ritardata o incompleta trasmissione al sistema di controllo di ADM delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 16, comma 7, dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera f), dell'Atto di convenzione”;
- “5488” denominato “Penale per la mancata trasmissione ad ADM del quadro informativo minimo dei propri dati economici, finanziari, tecnici e gestionali previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera c), dell'Atto di convenzione, penale di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/strategie/UD. Articolo 29, comma 2, lettera g), dell'Atto di convenzione”;
- “5489” denominato “Penale per il ritardato versamento ad ADM del corrispettivo di cui all’articolo 25, comma 1, dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera o), dell'Atto di convenzione”;
- “5490” denominato “Penale per ogni altra violazione delle clausole convenzionali. Articolo 29, comma 2, lettera t), dell'Atto di convenzione”;
- “5491” denominato “Penale per la mancata effettuazione, in misura superiore al 30 per cento, degli investimenti previsti nel piano contenuto nell’offerta tecnica, entro il termine ivi indicato, oltre a quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, lettera b) dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera u), dell'Atto di convenzione”;
- “5492” denominato “Penale per il ritardo nell’aggiornamento/sostituzione hardware e software del sistema centrale rispetto a quanto indicato nel piano di investimento. Articolo 29, comma 2, lettera v), dell'Atto di convenzione”;
- “5493” denominato “Penale per il ritardo nell’attivazione del sito primario e Disaster Recovery geografico rispetto a quanto indicato nel piano di investimento. Articolo 29, comma 2, lettera w), dell'Atto di convenzione”;
- “5494” denominato “Penale per il ritardo nell’aggiornamento dei punti di vendita fisici secondo quanto indicato nel piano di investimento. Articolo 29, comma 2, lettera x), dell'Atto di convenzione”.
Si ricorda che il decreto MEF del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di pertinenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con la risoluzione n. 90/E del 10 ottobre 2016, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute dal concessionario derivanti dalla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale per i quali si provvede ora ad un aggiornamento dei codici tributo per adeguarli alla vigente disciplina in materia.
Allegati: