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Pagamenti Accise bevande alcoliche: prima scadenza 18 dicembre
Nel Decreto 4 dicembre del MEF pubblicato in GU n 291 del 12 dicembre si dettano modalita' di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2024.
Pagamenti Accise alcool: prima scadenza 18 dicembre
I pagamenti dell'accisa sull'alcol etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2024, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:
- a) il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
- b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria, tramite bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente nonche' tramite la piattaforma digitale pagoPA.
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Punti vendita ricariche di gioco: codice tributo per versare il tributo annuo
Con la Risoluzione n 51 del 25 ottobre viene istituito il codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, dell’importo annuo dovuto per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41
Punti vendita ricariche di gioco: codice tributo per versare l’importo annuo dovuto
l decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, di pertinenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con nota prot. n. 517168 del 9 agosto 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi ha chiesto l’istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise” dell’importo annuo dovuto per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco.
Tanto premesso, si istituisce il seguente codice tributo:- “5505” denominato “Versamento importo annuale per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “provincia”, nessun valore;
- nel campo “codice identificativo”, il “codice punto vendita di ricarica”;
- nel campo “rateazione”, nessun valore;
- nel campo “mese”, nessun valore;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”;
- nel campo “codice atto”, nessun valore;
- nel campo “codice ufficio”, nessun valore.
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Decreto Accise: approvato ieri, con misure amministrative
Si è tenuto ieri il Cdm n 100 durante il quale è stato approvato il DDL di Bilancio 2025 ma anche un Dlgs sulle Accise.
Il Decreto Accise, come precisato da un'Ansa di ieri con dati da fonti governative, è approvato in via preliminare e non contiene misure su benzina e diesel ma il provvedimento include norme relative a gas naturale, energia elettrica, oli lubrificanti e prodotti da fumo, si tratta di un provvedimento con misure di carattere amministrativo.
Decreto Accise: cosa contiene il testo preliminare
Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di revisione delle disposizioni in materia di accise.
Come dettagliato dal comunicato stampa del Governo, viene introdotto nel Testo unico delle accise (TUA) un sistema di qualificazione degli operatori per instaurare un rapporto di fiducia tra soggetto obbligato e amministrazione finanziaria. Tale sistema viene denominato SOAC e permette al soggetto qualificato di poter accedere a importanti benefici, quali l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione a garanzia del pagamento dell’imposta e la riduzione di specifici oneri amministrativi.
La qualifica di SOAC ha validità per 4 anni, è rinnovabile e, avendo una connotazione reputazionale, rende tali soggetti distinguibili nella platea degli operatori del settore. Tale sistema sostituirà ogni altra procedura per ottenere l’esonero cauzionale e prevede 3 livelli di qualificazione – base, medio e avanzato – a cui corrispondono gradi diversi di fruizione dei predetti benefici.Si provvede alla revisione delle modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa sul gas naturale, superando l’attuale sistema basato su di un meccanismo di acconto storico. Il nuovo sistema si baserà su acconti mensili commisurati a quanto fatturato ai consumatori finali mese per mese. Ciò eviterà irragionevoli esposizioni economiche per gli operatori del settore e renderà più difficili le frodi. Inoltre, al fine di razionalizzare il sistema di tassazione e ridurre il contenzioso, l’attuale distinzione tra usi “civili” (per i quali vi è un’accisa più elevata) e usi “industriali” del gas naturale viene sostituita da quella tra “usi domestici” e “usi non domestici”.
Si prevede un’importante semplificazione per gli esercizi di vendita al minuto di alcolici (per esempio, i bar) per i quali la denuncia all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) sarà assorbita dalla (già prevista) comunicazione di avvio delle attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive. Il rilascio della licenza sarà richiesto solo per alcune tipologie di deposito di prodotti alcolici e solo al di sopra di prestabiliti volumi minimi.
L’accisa sull’elettricità si applicherà con le medesime modalità del gas naturale, per garantire un monitoraggio continuo dei volumi di elettricità ceduti dai venditori a tutela dell’erario.
Tali disposizioni sono volte a riorganizzare, aggiornare e rendere più chiara la disciplina di settore. Viene introdotta una semplificazione per gli operatori riguardante la possibilità di tenere, ai fini dell’esecuzione dei previsti inventari periodici, la contabilità in forma aggregata per prodotti considerati omogenei con l’effetto di semplificare e ridurre il contenzioso.
Si prevede l’estensione, da 2 a 4 anni, della durata delle autorizzazioni per la vendita dei prodotti liquidi da inalazione e dei tabacchi lavorati. -
Accise alcol etilico e bevande alcoliche: pagamenti di dicembre 2023
Pubblicato in GU n 268 del 16 novembre il decreto MEF del giorno 7.11 con le Modalita' di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2023.
Nel dettaglio, ritenuta l'opportunità, per l'anno 2023, di determinare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico, le modalità ed i termini di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, si decreta che:
- i pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2023, sono effettuati,nel medesimo anno, entro:
- il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
- il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria, tramite conto corrente postale o bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente nonche' tramite la piattaforma digitale pagoPA.
Il calendario delle date era stato anticipato da una nota pubblicata dal dipartimento delle Finanze che annunciava la pubblicazione del decreto in Gazzetta.
Allegati: - i pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2023, sono effettuati,nel medesimo anno, entro:
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Dati alle Dogane: invio codice accise del venditore entro il 31.10
Con Determina n 539209 del 5 settembre le Dogane apportano modifiche alla determinazione direttoriale precedente n. 476906/RU del 22 dicembre 2020 riguardante le regole per tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vettoriamento (ossia trasporto) nel settore del gas naturale dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per ciascuno dei soggetti obbligati.
Con la Determina n 476906/RU/ 2020 si prevedeva che, i distributori che forniscono gas naturale allo stato gassoso (NC 2711 2100) ai PDR ubicati presso consumatori finali, presentano mensilmente, per ciascun utente della distribuzione a cui il gas è consegnato, i dati sul quantitativo di gas naturale, espresso in standard metri cubi, complessivamente fornito nel mese nel territorio dello Stato e quelli sul numero di PDR serviti.
Secondo le nuove regole, in vigore dal 1 gennaio 2024, il venditore che fornisce il Gn al consumatore finale deve comunicare ai relativi distributori il proprio codice accisa in corso di validità, associato alla relativa autorizzazione fiscale alla vendita: scopo della comunicazione è identificare il ruolo assunto dagli utenti della distribuzione nella catena del valore del gas naturale venduto agli automobilisti.In particolare, tra le modifiche si segnala la seguente:
- dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “6-bis. Per i fini del comma 6, i venditori che sono anche utenti della distribuzione sono tenuti a comunicare ai rispettivi distributori il proprio codice accisa in corso di validità.”
Attenzione al fatto che, le disposizioni in oggetto si applicano a partire dalle comunicazioni relative al mese di gennaio 2024.
Viene però precisato che in fase di prima applicazione, i venditori che sono anche utenti della distribuzione comunicano ai rispettivi distributori il proprio codice accisa entro il 31 ottobre 2023.
Le eventuali rettifiche delle comunicazioni relative agli anni 2021, 2022 e 2023, saranno trasmesse conformemente alla versione originaria della determinazione dati GN pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.La nuova comunicazione di cui all'Allegato 1 della determina in oggetto, con l'aggiunta del dato del Codice Accise
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Giochi numerici a totalizzatore: aggiornati i codici tributo per F24
Con Risoluzione n 13 del 2 marzo le Entrate aggiornano i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme afferenti la gestione della concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.
In particolare, sono istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle penali previste dalla nuova disciplina in materia:
- “5484” denominato “Penale per il mancato rispetto delle prescrizioni di legge e delle autorizzazioni amministrative previste per l’esercizio della gestione del servizio dei GNTN. Articolo 29, comma 2, lettera a), dell'Atto di convenzione”;
- “5485” denominato “Penale per la ritardata risoluzione dei malfunzionamenti di cui all’articolo 28, comma 5, dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera b), dell'Atto di convenzione”;
- “5486” denominato “Penale per il mancato mantenimento, in costanza di rapporto, di una rete distributiva fisica composta da almeno 30.000 punti di vendita fisici di cui almeno il 50% non coincidenti con quelli appartenenti alla rete per la raccolta dei giochi numerici a quota fissa di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera d), dell'Atto di convenzione”;
- “5487” denominato “Penale per la ritardata o incompleta trasmissione al sistema di controllo di ADM delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 16, comma 7, dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera f), dell'Atto di convenzione”;
- “5488” denominato “Penale per la mancata trasmissione ad ADM del quadro informativo minimo dei propri dati economici, finanziari, tecnici e gestionali previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera c), dell'Atto di convenzione, penale di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/strategie/UD. Articolo 29, comma 2, lettera g), dell'Atto di convenzione”;
- “5489” denominato “Penale per il ritardato versamento ad ADM del corrispettivo di cui all’articolo 25, comma 1, dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera o), dell'Atto di convenzione”;
- “5490” denominato “Penale per ogni altra violazione delle clausole convenzionali. Articolo 29, comma 2, lettera t), dell'Atto di convenzione”;
- “5491” denominato “Penale per la mancata effettuazione, in misura superiore al 30 per cento, degli investimenti previsti nel piano contenuto nell’offerta tecnica, entro il termine ivi indicato, oltre a quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, lettera b) dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera u), dell'Atto di convenzione”;
- “5492” denominato “Penale per il ritardo nell’aggiornamento/sostituzione hardware e software del sistema centrale rispetto a quanto indicato nel piano di investimento. Articolo 29, comma 2, lettera v), dell'Atto di convenzione”;
- “5493” denominato “Penale per il ritardo nell’attivazione del sito primario e Disaster Recovery geografico rispetto a quanto indicato nel piano di investimento. Articolo 29, comma 2, lettera w), dell'Atto di convenzione”;
- “5494” denominato “Penale per il ritardo nell’aggiornamento dei punti di vendita fisici secondo quanto indicato nel piano di investimento. Articolo 29, comma 2, lettera x), dell'Atto di convenzione”.
Si ricorda che il decreto MEF del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di pertinenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con la risoluzione n. 90/E del 10 ottobre 2016, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute dal concessionario derivanti dalla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale per i quali si provvede ora ad un aggiornamento dei codici tributo per adeguarli alla vigente disciplina in materia.
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Destinatario e Speditore certificato: dal 13 febbraio le novità
Con la Circolare n 3 del 3 febbraio le Dogane forniscono chiarimenti sulle figure di:
- Destinatario certificato,
- Speditore certificato,
che trovano applicazione dal 13 febbraio 2023.
In particolare, tra le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 180/2021, di recepimento della Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise, meritano di essere segnalate quelle che hanno introdotto nel D.Lgs. n. 504/95 (T.U.A.) le figure di Destinatario certificato e di Speditore certificato.
Esclusivamente tra tali soggetti possono essere movimentati prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, previo conseguimento di autorizzazione della competente autorità.
Ai sensi del novellato art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 504/95 (T.U.A.), la circolazione dei suddetti prodotti verso il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione avviene con l’e-DAS (di cui agli artt. 35, par. 1, e 36 della Direttiva (UE) 2020/262), emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione. Al documento elettronico è attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato.
L’e-DAS unionale differisce dall’e-DAS utilizzato per la circolazione nel territorio dello Stato.
Il soggetto che intende agire nel descritto ambito è chiamato ad operare tramite EMCS e pertanto dovrà, a seconda dei casi, adeguare o predisporre il proprio sistema elettronico al colloquio telematico con il sistema informativo delle Dogane per lo scambio dei messaggi relativi all’emissione dell’e-DAS unionale.
Destinatario certificato: chi è
Il destinatario certificato è il soggetto abilitato a ricevere presso il deposito di cui ha la disponibilità, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato.
La possibilità di operare in tale veste presuppone, in primis, che il soggetto sia in possesso della qualifica di depositario autorizzato ex art. 5 del D.Lgs. n. 504/95 o di destinatario registrato di cui all’art. 8 del TUA e, in secondo luogo, l’ottenimento dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ne restano escluse altre categorie di esercenti conosciute nei settori dell’accisa quale, ad es., il soggetto che gestisca unicamente un deposito di prodotti assoggettati ad accisa di cui all’art. 25 od all’art. 29 del T.U.A.
Speditore certificato: chi è
Lo speditore certificato è il soggetto abilitato a spedire, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nello Stato e successivamente trasportati per scopi commerciali verso il territorio di altro Stato membro.
Per poter effettuare tale tipologia di operazioni, l’esercente deve ottenere la previa autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
A differenza del destinatario certificato, per divenire speditore certificato non occorre essere già depositario autorizzato o destinatario registrato; tuttavia, sussistendo una stretta relazione della nuova qualifica con l’attività economica svolta, il soggetto richiedente deve comunque operare in uno dei settori contemplati dalla disciplina dell’accisa (ad es., deposito di vini, esercizio di vendita di prodotti alcolici).
Allegati: -
Prodotti con nicotina e sanzioni settore tabacchi: i codici tributo per pagare
L'agenzia delle entrate in data 14 dicembre ha istituito i codici tributo per il versamento:
- dell'imposta sul consumo di prodotti con nicotina
- di sanzioni su settore tabacchi
In particolari con:
vengono rispettivamente istituiti i seguenti codici tributo:
- “5483” denominato “Imposta di consumo per i prodotti che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504",
- “5482” denominato “Sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise e imposta di consumo del settore tabacchi di cui all’articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.
Codice tributo 5483 istruzioni di compilazione F24
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”
- nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione della sede legale del produttore/importatore/rappresentante fiscale;
- nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
- nel campo “rateazione”, nessun valore;
- nel campo “mese” e “anno”, rispettivamente il mese e l’anno di immissione in consumo dei prodotti che contengono nicotina nel formato “MM” e “AAAA”
Codice tributo 5482 istruzioni di compilazione F24
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione della sede legale del depositario, soggetto obbligato o rappresentante fiscale;
- nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
- nel campo “rateazione”, nessun valore; – nel campo “mese”, nessun valore;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno di irrogazione della sanzione nel formato “AAAA”.
Infine ricordiamo che per i prodotti contenenti nicoptina, l’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inserito dall'art. 3-novies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che, tali prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo
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Modelli dichiarativi 2022: aggiornamento dei software delle Entrate
Con notizie pubblicata in data 24 novembre sul sito della propria rivista online, Fiscooggi, le Entrate informano di un pacchetto di applicazioni informatiche aggiornate peri modelli dichiarativi.
In particolare, si rende noto che sul sito dell’Agenzia delle entrate, sono disponibile gli update di dodici software per procedere alla redazione e alla successiva verifica dei modelli dichiarativi 2022 relativi a:
- Redditi Persone fisiche (compilazione e controllo),
- Enti non commerciali (compilazione e controllo),
- Società di capitali (compilazione e controllo)
- Società di persone (compilazione e controllo),
- Irap (compilazione e controllo)
- Consolidato nazionale e mondiale (compilazione e controllo)
La stessa agenzia spiega i motivi dell'aggiornamento dei software e in particolare si specifica che:
- per quanto riguarda i Modelli Redditi, con l’aggiornamento è stata prevista la possibilità di indicare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio.
- per l'Irap, l'aggiornamento concerne il controllo relativo al rigo IS80, consentendo l’inserimento del codice 62
- per il Cnm è possibile il controllo relativo al campo dell’“Eccedenza imposta nazionale” nel quadro NE in relazione all’aliquota massima del periodo di imposta.
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Decreto Aiuti quater: riduzione accise prorogata per dicembre
Pubblicato in GU n 270 del 18 novembre il DL n 176 noto come Decreto Aiuti quater. Tra le misure a sostengo delle famiglie e delle imprese figura la proroga della riduzione dei prezzi dei carburanti per il mese di dicembre 2022. (Per un riepilogo delle novità ti consigliamo di leggere Decreto aiuti quater in Gazzetta: cambiano superbonus e aiuti alle imprese).
Attenzione al fatto che con DL n 179 pubblicato in GU n 270 del 23 novembre si apportano modifiche alla riduzione delle accise sui carburanti. Vediamo i dettagli
Decreto Aiuti quater e DL n 179 del 23.11: proroga riduzione dei prezzi dei carburanti
In considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici le aliquote di accisa dei sotto-indicati prodotti sono rideterminate secondo quanto previsto dal DL Aiuti Quater e dal successivo Decreto n 179 del 23 novembre.
L’articolo 2 del DL n 176 è stato profondamente modificato dal Decreto “Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici” n 179 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 274 del 23 novembre 2022.
DAL 19.11.2022 AL 30.11.2022
DAL 01.12.2022 AL 31.12.2022
benzina
- 478,40 euro per mille litri;
- 578,40 euro per mille litri;
oli da gas o gasolio usato come carburante
367,40 euro per mille litri
467,40 euro per mille litri
gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti
182,61 euro per mille chilogrammi
216,67 euro per mille chilogrammi
gas naturale usato per autotrazione
zero euro per metro cubo
aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione
5 per cento
In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 fino al 30 novembre 2022.
Inoltre:
- gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa
- gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti
trasmettono, entro il 12 dicembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per via telematica[i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30.11.2022.
I predetti esercenti trasmettono entro il 12 gennaio 2023 all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui sopra usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.
La comunicazione non è effettuata nel caso in cui alla scadenza dell’applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa venga disposta la proroga dell'applicazione delle stesse.
Per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione apposita sanzione.