• Accise

    Pagamenti Accise bevande alcoliche: prima scadenza 18 dicembre

    Nel Decreto 4 dicembre del MEF pubblicato in GU n 291 del 12 dicembre si dettano modalita' di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2024.

    Pagamenti Accise alcool: prima scadenza 18 dicembre

    I pagamenti dell'accisa sull'alcol etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2024, sono effettuati, nel medesimo anno, entro: 

    • a) il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
    • b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria, tramite bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente nonche' tramite la piattaforma digitale pagoPA.

  • Accise

    Decreto Accise: approvato ieri, con misure amministrative

    Si è tenuto ieri il Cdm n 100 durante il quale è stato approvato il DDL di Bilancio 2025 ma anche un Dlgs sulle Accise.

    Il Decreto Accise, come precisato da un'Ansa di ieri con dati da fonti governative, è approvato in via preliminare e non contiene misure su benzina e diesel ma il provvedimento include norme relative a gas naturale, energia elettrica, oli lubrificanti e prodotti da fumo, si tratta di un provvedimento con misure di carattere amministrativo

    Decreto Accise: cosa contiene il testo preliminare

    Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di revisione delle disposizioni in materia di accise.

    Come dettagliato dal comunicato stampa del Governo, viene introdotto nel Testo unico delle accise (TUA) un sistema di qualificazione degli operatori per instaurare un rapporto di fiducia tra soggetto obbligato e amministrazione finanziaria. Tale sistema viene denominato SOAC e permette al soggetto qualificato di poter accedere a importanti benefici, quali l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione a garanzia del pagamento dell’imposta e la riduzione di specifici oneri amministrativi.
     La qualifica di SOAC ha validità per 4 anni, è rinnovabile e, avendo una connotazione reputazionale, rende tali soggetti distinguibili nella platea degli operatori del settore. Tale sistema sostituirà ogni altra procedura per ottenere l’esonero cauzionale e prevede 3 livelli di qualificazione – base, medio e avanzato – a cui corrispondono gradi diversi di fruizione dei predetti benefici.

    Si provvede alla revisione delle modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa sul gas naturale, superando l’attuale sistema basato su di un meccanismo di acconto storico. Il nuovo sistema si baserà su acconti mensili commisurati a quanto fatturato ai consumatori finali mese per mese. Ciò eviterà irragionevoli esposizioni economiche per gli operatori del settore e renderà più difficili le frodi. Inoltre, al fine di razionalizzare il sistema di tassazione e ridurre il contenzioso, l’attuale distinzione tra usi “civili” (per i quali vi è un’accisa più elevata) e usi “industriali” del gas naturale viene sostituita da quella tra “usi domestici” e “usi non domestici”.

    Si prevede un’importante semplificazione per gli esercizi di vendita al minuto di alcolici (per esempio, i bar) per i quali la denuncia all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) sarà assorbita dalla (già prevista) comunicazione di avvio delle attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive. Il rilascio della licenza sarà richiesto solo per alcune tipologie di deposito di prodotti alcolici e solo al di sopra di prestabiliti volumi minimi.

    L’accisa sull’elettricità si applicherà con le medesime modalità del gas naturale, per garantire un monitoraggio continuo dei volumi di elettricità ceduti dai venditori a tutela dell’erario.

    Tali disposizioni sono volte a riorganizzare, aggiornare e rendere più chiara la disciplina di settore. Viene introdotta una semplificazione per gli operatori riguardante la possibilità di tenere, ai fini dell’esecuzione dei previsti inventari periodici, la contabilità in forma aggregata per prodotti considerati omogenei con l’effetto di semplificare e ridurre il contenzioso.
    Si prevede l’estensione, da 2 a 4 anni, della durata delle autorizzazioni per la vendita dei prodotti liquidi da inalazione e dei tabacchi lavorati.

  • Accise

    Iva, accise e dogane: dal 1 ottobre le domande di rinvio pregiudiziale al Trinunale UE

    Con il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, si modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevedendo che, dal 1 ottobre, le domande di rinvio pregiudiziale, riguardanti IVA, accise e tributi doganali, saranno trasferite dalla competenza della Corte di Giustizia al Tribunale UE .

    Iva e Dogane: dall’1.10 le domande di rinvio pregiudiziale al Tribunale UE

    Con il nuovo art. 50-ter dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea si stabilisce che il Tribunale unionale diverrà competente per la trattazione delle cause derivanti dalle istanze di rinvio pregiudiziale, presentate (ai sensi dell’art. 267 del TFUE), in ordine a:

    • sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
    • diritti di accisa;
    • codice doganale;
    • classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;
    • compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri per problemi dei servizi di trasporto;
    • sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

    Sulle predette materie, l'assegnazione delle nuove competenze al Tribunale Ue diverrà operativa con riferimento alle domande di rinvio pregiudiziale pendenti al 1° ottobre 2024.

    Inoltre, entro il 2 settembre 2025, la Corte di giustizia pubblica e aggiorna periodicamente un elenco di esempi che illustrano l'applicazione dell'articolo 50 ter dello statuto. 

    Entro il 2 settembre 2028, la Corte di giustizia trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'attuazione della riforma dello statuto introdotta dal presente regolamento. 

  • Accise

    Giochi numerici a totalizzatore: aggiornati i codici tributo per F24

    Con Risoluzione n 13 del 2 marzo le Entrate aggiornano i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme afferenti la gestione della concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

    In particolare, sono istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle penali previste dalla nuova disciplina in materia:

    •  “5484” denominato “Penale per il mancato rispetto delle prescrizioni di legge e delle autorizzazioni amministrative previste per l’esercizio della gestione del servizio dei GNTN. Articolo 29, comma 2, lettera a), dell'Atto di convenzione”; 
    • “5485” denominato “Penale per la ritardata risoluzione dei malfunzionamenti di cui all’articolo 28, comma 5, dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera b), dell'Atto di convenzione”;
    •  “5486” denominato “Penale per il mancato mantenimento, in costanza di rapporto, di una rete distributiva fisica composta da almeno 30.000 punti di vendita fisici di cui almeno il 50% non coincidenti con quelli appartenenti alla rete per la raccolta dei giochi numerici a quota fissa di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera d), dell'Atto di convenzione”;
    •  “5487” denominato “Penale per la ritardata o incompleta trasmissione al sistema di controllo di ADM delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 16, comma 7, dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera f), dell'Atto di convenzione”;
    • “5488” denominato “Penale per la mancata trasmissione ad ADM del quadro informativo minimo dei propri dati economici, finanziari, tecnici e gestionali previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera c), dell'Atto di convenzione, penale di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/strategie/UD. Articolo 29, comma 2, lettera g), dell'Atto di convenzione”;
    •  “5489” denominato “Penale per il ritardato versamento ad ADM del corrispettivo di cui all’articolo 25, comma 1, dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera o), dell'Atto di convenzione”; 
    • “5490” denominato “Penale per ogni altra violazione delle clausole convenzionali. Articolo 29, comma 2, lettera t), dell'Atto di convenzione”;
    • “5491” denominato “Penale per la mancata effettuazione, in misura superiore al 30 per cento, degli investimenti previsti nel piano contenuto nell’offerta tecnica, entro il termine ivi indicato, oltre a quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, lettera b) dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera u), dell'Atto di convenzione”; 
    • “5492” denominato “Penale per il ritardo nell’aggiornamento/sostituzione hardware e software del sistema centrale rispetto a quanto indicato nel piano di investimento. Articolo 29, comma 2, lettera v), dell'Atto di convenzione”;  
    • “5493” denominato “Penale per il ritardo nell’attivazione del sito primario e Disaster Recovery geografico rispetto a quanto indicato nel piano di investimento. Articolo 29, comma 2, lettera w), dell'Atto di convenzione”;
    • “5494” denominato “Penale per il ritardo nell’aggiornamento dei punti di vendita fisici secondo quanto indicato nel piano di investimento. Articolo 29, comma 2, lettera x), dell'Atto di convenzione”. 

    Si ricorda che il decreto MEF del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di pertinenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

    Con la risoluzione n. 90/E del 10 ottobre 2016, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute dal concessionario derivanti dalla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale per i quali si provvede ora ad un aggiornamento dei codici tributo per adeguarli alla vigente disciplina in materia.

    Allegati:
  • Accise

    Aumento prezzo sigarette: novità dal 2023

    La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre (Legge n. 197/2022) tra l'altro, prevede con il comma 122 di riconfigurare i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, che determina l’accisa sui tabacchi lavorati.

    Inoltre,

    • viene innalzato l’importo dell’accisa minima gravante sul tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette, 
    • aggiornato l’importo dell’onere fiscale minimo per le sigarette, 
    • ridotte le aliquote dell’imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione
    • e rideterminata, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione.

    Con la disposizione in esame vengono anche definiti alcuni adempimenti a cui sono tenuti i soggetti che effettuano l’immissione in consumo di prodotti contenenti nicotina diversi dai tabacchi lavorati provenienti da uno Stato dell’UE. 

    La norma stabilisce, tra l’altro, che tali soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta di consumo.

    Aumento prezzo sigarette: novità dal 2023

    Si modifica la disciplina in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) 

    In particolare il comma 1, lettera a), come modificato alla Camera, sostituisce il comma 3 dell’articolo 39-octies del richiamato decreto legislativo, che con riferimento alla struttura delle accise sulle sigarette, prevede una tassazione di tipo misto che presenta: 

    • una componente specifica, in cui la tassazione è calcolata come un ammontare fisso secondo la quantità di prodotto, uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo; 
    • una componente ad valorem, calcolata in percentuale rispetto ad un determinato parametro, generalmente il prezzo di vendita del prodotto. 

    In particolare il vigente sistema di determinazione dell'ammontare dell'accisa per le sigarette è costituito dalla somma dei seguenti elementi: 

    a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, pari all'11 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" ovvero al prezzo medio ponderato delle sigarette; 

    b) un importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale sul "PMP-sigarette" dell'accisa globale sul medesimo "PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui alla lettera a). 

    La norma in esame innovando la disciplina sopra descritta, stabilisce che per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi: 

    a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, 

    • per l'anno 2023 in 28,00 euro per 1.000 sigarette
    • per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette; 
    • a partire dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette

    b) un importo risultante dall’applicazione dell’aliquota di base, di cui alla voce “Tabacchi lavorati”, lettera c), dell’Allegato I (sigarette 59,5%, valore modificato dalla successiva lettera d) del comma in esame), al prezzo di vendita al pubblico. 

    La lettera a), n.2.1, introdotta alla Camera innalza inoltre l’importo dell’accisa minima gravante sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette da 130 euro a 140 euro

    Viene inoltre sostituito interamente il comma 6 dell’articolo 39-octies che determina l'onere fiscale minimo sulle sigarette

    Il nuovo comma 6 stabilisce che per i tabacchi lavorati (sigarette) l’onere fiscale minimo, (previsto all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011) è pari, per l’anno 2023, al 98,10 per cento (rispetto al 96,22 per cento previsto dal testo originario) della somma dell’accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette". 

    La medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l’anno 2024 e al 98,60 per cento a partire dall’anno 2025 (96,5 per cento per l’anno 2024 e 96,9 per cento a partire dall’anno 2025 nel testo originario). 

    Viene inserito, inoltre, un nuovo comma 10-bis che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dall’anno 2023, è determinata l’incidenza percentuale dell’importo specifico fisso per unità di prodotto, sull’importo dell’onere fiscale totale calcolato con riferimento al “PMP-sigarette” rilevato in relazione all’anno precedente. 

    Tabacchi e prezzo delle sigarette: le indicazioni delle Dogane

    I tabacchi lavorati, in base alla normativa unionale e nazionale, sono sottoposti ad accisa. Sono considerati tabacchi lavorati i seguenti prodotti:

    • Sigarette
    • Sigari
    • Sigaretti
    • Tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette
    • Tabacco da fiuto e da mastico
    • Altri tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base di piante, erbe o frutta: melassa per narghilè)
    • Tabacchi da inalazione senza combustione

    Il prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è fissato dall’Agenzia Dogane e Monopoli in conformità a quello stabilito dai produttori o importatori.

    Con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati sono inseriti nelle tabelle di ripartizione, divise per tipologia di prodotti, che evidenziano le singole voci di cui si compone il prezzo, ossia:

    • Accisa
    • IVA
    • Aggio
    • Quota al fornitore

    Pe maggiori dettagli sui tabacchi e prodotti affini è possibile consultare il sito di ADM 

  • Accise

    Prodotti con nicotina e sanzioni settore tabacchi: i codici tributo per pagare

    L'agenzia delle entrate in data 14 dicembre ha istituito i codici tributo per il versamento:

    • dell'imposta sul consumo di prodotti con nicotina
    • di sanzioni su settore tabacchi

    In particolari con:

    vengono rispettivamente istituiti i seguenti codici tributo:

    • “5483” denominato “Imposta di consumo per i prodotti che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504",
    • “5482” denominato “Sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise e imposta di consumo del settore tabacchi di cui all’articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.

    Codice tributo 5483 istruzioni di compilazione F24

    In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: 

    • nel campo “ente”, la lettera “M”
    • nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione della sede legale del produttore/importatore/rappresentante fiscale; 
    • nel campo “codice identificativo”, nessun valore; 
    • nel campo “rateazione”, nessun valore; 
    • nel campo “mese” e “anno”, rispettivamente il mese e l’anno di immissione in consumo dei prodotti che contengono nicotina nel formato “MM” e “AAAA”

    Codice tributo 5482 istruzioni di compilazione F24

    In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: 

    • nel campo “ente”, la lettera “M”; 
    • nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione della sede legale del depositario, soggetto obbligato o rappresentante fiscale; 
    • nel campo “codice identificativo”, nessun valore; 
    • nel campo “rateazione”, nessun valore; – nel campo “mese”, nessun valore; 
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno di irrogazione della sanzione nel formato “AAAA”.

    Infine ricordiamo che per i prodotti contenenti nicoptina, l’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inserito dall'art. 3-novies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che, tali prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo

  • Accise

    Modelli dichiarativi 2022: aggiornamento dei software delle Entrate

    Con notizie pubblicata in data 24 novembre sul sito della propria rivista online, Fiscooggi, le Entrate informano di un pacchetto di applicazioni informatiche aggiornate peri modelli dichiarativi.

    In particolare, si rende noto che sul sito dell’Agenzia delle entrate, sono disponibile gli update di dodici software per procedere alla redazione e alla successiva verifica dei modelli dichiarativi 2022 relativi a:

    La stessa agenzia spiega i motivi dell'aggiornamento dei software e in particolare si specifica che:

    • per quanto riguarda i Modelli Redditi, con l’aggiornamento è stata prevista la possibilità di indicare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio.
    • per l'Irap, l'aggiornamento concerne il controllo relativo al rigo IS80, consentendo l’inserimento del codice 62 
    • per il Cnm è possibile il controllo relativo al campo dell’“Eccedenza imposta nazionale” nel quadro NE in relazione all’aliquota massima del periodo di imposta.
  • Accise

    Caro carburanti: prorogato al 17 ottobre il taglio di 30 centesimi su benzina e gasolio

    Pubblicato in GU N 216 del 15 settembre il decreto del 30 agosto 2022 con la riduzione delle imposte su taluni  prodotti  energetici usati come carburanti, periodo 21 settembre – 5 ottobre 2022.

    In data 13 settembre con comunicato stampa il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno annunciato la firma del Decreto Interministeriale che proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.  Si estenderà così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.

    Nel decreto andato ieri in GU si specifica che: 

    a decorrere dal 21 settembre 2022 e fino al 5 ottobre 2022:

    a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del  testo  unico delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504  e successive   modificazioni,   dei   sottoindicati    prodotti    sono rideterminate nelle seguenti misure:

    1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

    2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per mille litri;

    3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

    4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro cubo;

    b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
    In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio commerciale usato come carburante, di  cui  al  numero  4-bis,  della tabella A allegata al testo unico di cui al  decreto  legislativo  n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 21 settembre 2022  al 5 ottobre 2022.
    Gli esercenti i  depositi  commerciali  di  prodotti  energetici assoggettati ad accisa di cui all'art. 25, comma 1, del  testo  unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995  e  gli  esercenti  gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al  comma  2, lettera b), del medesimo art. 25 trasmettono,  entro  il  12  ottobre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'art. 19-bis del  predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.  115,  i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 5 ottobre 2022

  • Accise

    Accise: nuovo orientamento delle dogane per i crediti di imposta gas e luce

    Con una informativa del 17 agosto 2022 l'Agenzia delle Dogane, si allinea all'orientamento della giurisprudenza in tema di termine di decadenza biennale, stabilito per il recupero dei crediti d’imposta provenienti dalle eccedenze dei versamenti in acconto delle accise sul gas naturale e sull’energia elettrica (art 14 commi 2 e 3, Dlgs n. 504/1995)

    In particolare, le Dogane specificano che il termine non trova applicazione se i crediti in argomento vengono “riproposti” nella dichiarazione annuale.

    Viene specificato che in materia di rimborso del credito ex art. 14, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 504/1995 originato dal meccanismo di applicazione dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica ha trovato consolidamento negli ultimi anni un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione teso a superare le conseguenze derivanti dalla rigidità del termine decadenziale biennale ai fini dell’utilizzo del credito maturato per eccedenze dei versamenti in acconto. 

    Infatti, a seguito di diverse pronunce rese a partire dal 2019 si è venuto affermando l’indirizzo interpretativo secondo il quale, nei due suddetti settori d’imposta, alla chiusura annuale di ciascun periodo oggetto di dichiarazione si determina un nuovo saldo creditorio, che va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati e che si protrae fino all’esaurimento dello stesso o fino alla definizione del rapporto tributario. 

    Si evidenzia pertanto che non vi è decadenza biennale del rimborso di accisa se: 

    • il rapporto tributario è in corso; 
    • il credito è riportato nelle successive dichiarazioni regolarmente presentate; 
    • il credito medesimo viene detratto dai successivi versamenti di acconto. 

    Rilevato come l’uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce quindi la via prioritaria di utilizzo del credito medesimo, sempre in linea con il richiamato indirizzo giurisprudenziale, occorre sottolineare che il rimborso dell’intero credito potrebbe aver luogo solamente in presenza della cessazione dell’attività dell’operatore della chiusura del rapporto tributario, a decorrere dal quale può essere richiesto in denaro entro due anni dalla presentazione dell’ultima dichiarazione di consumo. 

  • Accise

    Riduzione accise carburanti: valida fino all’8 luglio

    Con Circolare n 23 dell'8 giugno le Dogane hanno riepilogato la vigenza della riduzione delle accise sui carburanti fino all'8 luglio prossimo secondo quanto stabilito dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 21/2022 che ha confermato la vigenza delle aliquote di accisa sotto specificate a decorrere dal 3 maggio 2022

    • benzina: euro 478,40 per mille litri; 
    • oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri; 
    • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 182,61 per mille chilogrammi.  

    Lo stesso art. 1-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 21/2022, sempre a decorrere dal 3 maggio e fino all’8 luglio 2022, ha ricompreso nella rideterminazione temporanea anche un’ulteriore aliquota di accisa di cui si riporta la variazione intervenuta:

    • gas naturale usato per autotrazione: da euro 0,00331 per metro cubo ad euro zero per metro cubo.

    Di tale aliquota si dovrà tener conto in sede di liquidazione dell’accisa nelle fatturazioni relative ai quantitativi di gas naturale per uso autotrazione forniti nel predetto arco temporale. 

    Le aliquote di accisa così rideterminate restano in vigore fino all’8 luglio 2022.

    Inoltre la circolare ricorda che l’art. 1-bis, comma 3, fissa l’obbligo per:

    • gli esercenti depositi commerciali 
    • nonché impianti di distribuzione stradale di carburanti 

    di trasmettere al competente Ufficio delle dogane, tramite PEC ovvero per via telematica, entro il 15 luglio 2022, i dati dei quantitativi fisici dei carburanti le cui aliquote sono state da ultimo rideterminate giacenti nei serbatoi alla fine della giornata dell’8 luglio 2022.  

    Infine, cessato il periodo di specifica efficacia, le dogane non trova più applicazione l’adempimento in virtù del quale i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali erano tenuti a riportare nel documento amministrativo semplificato telematico l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici ivi indicati.