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    Inizio attività enti e associazioni: nuovo modello AA5/6 dal 18.11

    Con il Provvedimento n 491453 del 17 novembre le Entrate apportano modifiche al precedente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del 21 dicembre 2009 recante l’approvazione del modello AA5/6 che i soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Le nuove regole entrano in vigore dal 18 novembre.

    Scarica qui il Modello AA5/6 (pdf e pdf editabile) e istruzioni aggiornate.

    Inizio attività enti e associazioni: nuovo modello AA5/6: tutte le regole

    Il Provvedimento prevede che in caso di richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale il modello può essere presentato direttamente presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, tramite:

    • il servizio postale mediante raccomandata, 
    • PEC 
    • ovvero tramite un apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    In caso di variazioni relative ai dati in precedenza comunicati il modello può essere presentato in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del 5 decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
    modificazioni, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato B del presente provvedimento. Il modello deve essere trasmesso esclusivamente in
    via telematica all’Agenzia delle entrate nell’ipotesi di comunicazione di avvenuta estinzione, fusione, concentrazione e trasformazione.
    È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, di rilasciare al contribuente copia cartacea su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.
    Attenzione al fatto che nel caso in cui tra i dati oggetto di variazione figurino quelli relativi al rappresentante legale, il modello può essere presentato esclusivamente in una delle seguenti modalità:

    • direttamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto diverso dalla persona
      fisica;
    • a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta elettronica certificata (PEC), 
    • ovvero tramite apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del rappresentante, da inviare all’ufficio dell’Agenzia individuato al punto precedente.

    Al modello devono essere allegati i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche dell’ente e del nuovo rappresentante legale, nonché

    una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale viene attestata la qualità di rappresentante dell’ente per il quale viene resa la dichiarazione.

    Allegati:
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    Imprese culturali e creative: regole per iscriversi al RI dal 30.09

    Dal 30 settembre è possibile utilizzare le nuove specifiche tecniche per le registrare nel Registro Imprese le imprese culturali e creative.

    Ricordiamo che  veniva pubblicato in GU n 195 del 23 agosto il decreto del 7 agosto 2025 del MIMIT con novità per la gestione del Registro delle imprese relativamente alle imprese culturali e creative.

    L’aggiornamento riguarda le specifiche tecniche Fedra 7.06, il sistema informatico che regola la compilazione e l’invio telematico delle pratiche camerali, a seguito dell'istituzione della nuova qualifica di impresa culturale e creativa (ICC), in attuazione della legge 206/2023 sul Made in Italy.

    Vediamo le novità.

    Imprese culturali e creative: regole per iscriversi al RI dal 30.09

    Dal 30 settembre 2025 è entrata in funzione una sezione speciale del Registro delle imprese destinata alle imprese culturali e creative con procedure dedicate di:

    • iscrizione, 
    • modifica,
    • e cancellazione

    relative al registro imprese RI.

    Il decreto aggiorna la modulistica, in particolare i moduli S5 e I2, in cui compare ora il riquadro “Impresa culturale e creativa” e prevede nuovi controlli automatici per garantire la correttezza delle pratiche. 

    Attenzione al fatto che le nuove specifiche tecniche entreranno in vigore dal 30 settembre 2025.

    Tutta la modulistica aggiornata e le tabelle ICC saranno pubblicate sul sito istituzionale del MIMIT.

    Imprese culturali e creative: principali novità del decreto MIMIT

    Tra le novità del decreto 7 agosto si evidenziano le seguenti.

    L'Allegato A al decreto con gli interventi sulle specifiche tecniche Fedra 7.06, con decorrenza dal 30 settembre 2025

    Le variazioni riguardano quattro punti principali:

      • nuovo riquadro “Impresa culturale e creativa”:
        • inserito nel modulo S5 (sezione B) per la modifica dell’attività;
        • inserito anche nel modulo I2 per le imprese individuali.
      • nuova tabella ICC: è stata istituita una tabella dedicata alle imprese culturali e creative, utile per l’inquadramento ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale.
      • nontrolli automatici bloccanti. Vengono introdotti controlli informatici che impediscono la trasmissione delle pratiche prive dei requisiti minimi o con dati incoerenti. Ad esempio:
        • compilazione ammessa solo in presenza di determinati riquadri;
        • obbligo di coerenza tra codice ATECO e attività prevalente;
        • divieto di allegare moduli UL, INT/p, INT/AA quando è compilato il nuovo riquadro ICC.
      • modifica delle istruzioni (Appunto 1685/C): Le istruzioni di compilazione dei moduli S5 e I2 sono state aggiornate per integrare la nuova sezione dedicata alle ICC e per adeguare le regole di iscrizione, modifica o cancellazione.

    L'iscrizione nella sezione speciale ICC: il decreto disciplina gli adempimenti per le imprese che intendono iscriversi nella nuova sezione speciale del Registro con la qualifica di impresa culturale e creativa.

    I principali requisiti riguardano:

    • attività prevalente: deve essere già iscritta al Registro o al REA e corrispondere a uno dei codici ATECO elencati nel decreto interministeriale n. 402/2024;
    • forma giuridica: sono ammessi sia soggetti iscritti al Registro imprese sia enti iscritti al solo REA;
    • requisiti formali:
      • obbligo di PEC attiva;
      • possibilità di aggiungere alla denominazione sociale la dicitura “impresa culturale e creativa” o l’acronimo “ICC”;
      • dichiarazione del possesso dei requisiti tramite apposito campo obbligatorio.

    La cancellazione volontaria dalla sezione speciale comporta la perdita dei benefici normativi eventualmente riconosciuti.

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    Imprese culturali e ricreative: come iscriversi alla sezione speciale del Registro

    Pubblicato il Decreto MIMIT del 10 luglio con le regole per le imprese culturali e ricreative che vogliono iscriversi nella sezione speciale del registro imprese. Vediamo come fare.

    Imprese culturali e ricreative: regole per la sezione speciale del Registro

    Il decreto contiene sette articoli con tutte le regole per la sezione speciale del Registro imprese relativamente a chi opera nel settore culturale e ricreativo.

    In particolare, in attuazione dell'art.  5, comma  3,  del decreto  ICC, si recano disposizioni concernenti:

    • gli adempimenti per l'iscrizione nella sezione speciale, 
    • le specifiche tecniche e la modulistica

    necessarie per la presentazione delle istanze, nonché per l'operatività della sezione speciale. 

    Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, comma 2, del decreto ICC, iscritti nel registro delle imprese o nel REA e che abbiano dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell'attività economica, in possesso dei requisiti oggettivi di cui all'art. 4, comma 1, del predetto decreto, presentano alla camera di commercio competente apposita domanda di iscrizione.
    Salvo quanto disposto all'art. 4, l'ufficio del registro competente, accertata  la  completezza  e  la  correttezza  formale dell'istanza e previo esito positivo delle verifiche di cui  all'art. 4, iscrive nella sezione speciale il soggetto di cui al comma 1 nel rispetto del termine di cui all'art. 11, comma 8, del regolamento RI.
    Attenzione al fatto che, l'iscrizione nella sezione speciale comporta  il  riconoscimento in capo al soggetto iscritto della qualifica di impresa  culturale e creativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge. 

    Imprese culturali e ricreative: verifica requisiti

    Il conservatore del registro delle imprese presso la camera di commercio competente, a tal fine avvalendosi dell'ufficio del registro competente, sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese e nel REA:

    • a) verifica la validità delle informazioni contenute nella domanda di iscrizione di cui all'art. 3;
    • b) pone in essere, su segnalazione di terzi o d'ufficio, anche ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli volti ad accertare la validità delle informazioni relative ai soggetti iscritti nella sezione speciale e la permanenza in capo ad essi dei requisiti prescritti per l'iscrizione.

    L'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto ICC avviene mediante verifica che il codice ATECO attribuito all'attività prevalente esercitata dal soggetto sia ricompreso nell'elenco di cui all'allegato al presente decreto e che il soggetto risponda agli ulteriori requisiti ivi previsti.

    L'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ICC è condotto, conformemente alla disposizione richiamata, in base ai dati disponibili nel registro delle imprese e nel REA.

    L'ufficio del registro competente segnala al conservatore, ai fini delle verifiche di cui ai commi precedenti, l'iscrizione nel registro di atti o fatti da cui derivi la perdita dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ICC.

    In esito alle verifiche di cui al comma 1 il conservatore provvede all'iscrizione delle modificazioni eventualmente necessarie ovvero, in caso rilevi l'assenza o il venir meno dei requisiti prescritti per l'iscrizione nella sezione speciale, conclude le verifiche di cui al presente articolo con provvedimento espresso, nel quale si da' atto delle verifiche condotte e delle relative risultanze istruttorie, e rifiuta l'iscrizione o procede ai sensi dell'art. 6.

    Allegati: