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    Linee Guida Ambulanti: regole per le concessioni degli spazi

    In GU n 161 del 14 luglio le Linee Guida per gli ambulanti.

    Già in giugno il Ministro Urso le aveva annunciate specificando che: “Con queste Linee guida colmiamo un vuoto che per anni ha generato rinvii e incertezze, dando finalmente regole certe a migliaia di operatori del commercio ambulante e uno strumento utile ai Comuni chiamati a gestire i bandi. Si tratta di una riforma attesa da anni, costruita con Regioni, Comuni e associazioni di categoria, che garantisce procedure trasparenti e concorrenziali, nel rispetto delle regole europee, e valorizza esperienza, professionalità e investimenti di chi ogni giorno anima i mercati italiani”.

    Adottate le Linee guida per i commercianti ambulanti

    Un quadro nazionale certo e uniforme per il commercio ambulante, a tutela dei mercati, degli operatori e dei Comuni , è quanto annunciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha firmato il decreto che adotta definitivamente le Linee guida per il rilascio delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

    Le linee guida per gli ambulanti sono un tassello tra le priorità della Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

    Le nuove Linee guida – frutto di un lavoro condotto in stretto raccordo con Regioni, l’ANCI e le associazioni di categoria – mettono a disposizione dei Comuni uno strumento uniforme per predisporre i bandi e offrono agli operatori del commercio su aree pubbliche un quadro stabile, chiaro e riconoscibile su tutto il territorio nazionale. 

    Il provvedimento consente così di superare l’incertezza applicativa e di assicurare regole omogenee, il giusto equilibrio tra tutela della concorrenza e continuità dei mercati, nonché il riconoscimento del valore professionale maturato dagli operatori.

    Le Linee guida prevedono il rilascio delle concessioni attraverso procedure selettive, con durata di dieci anni per mercati, posteggi isolati e chioschi

    Per le fiere, la durata decennale opera come limite massimo nei casi di manifestazioni storicamente radicate e programmate nel tempo, mentre per quelle occasionali o contingenti la concessione è allineata alla durata effettiva della manifestazione o alle annualità programmate dall’ente locale.

    Il sistema di valutazione è articolato su 100 punti

    • fino a 60 punti sono attribuiti ai criteri obbligatori previsti dalla legge, tra cui stabilità occupazionale, anzianità dell’impresa, esperienza maturata sul posteggio e valorizzazione della microimpresa;
    • fino a 40 punti riguardano criteri integrativi legati alla qualità dell’offerta e del servizio. 

    In particolare, l’anzianità d’impresa può valere fino a 35 punti, l’esperienza diretta sul posteggio 15 punti, il requisito dimensionale della microimpresa 5 punti e la stabilità occupazionale fino a 5 punti. Sono inoltre valorizzati l’anzianità di spunta, l’offerta di prodotti tipici e di qualità, la consegna a domicilio, la formazione, i progetti innovativi e l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale.

    Il provvedimento introduce anche limiti alla concentrazione dei posteggi nella stessa area mercatale, per assicurare pluralità dell’offerta e tutela della concorrenza: non più di due concessioni nei mercati o nelle fiere fino a 100 posteggi e non più di tre nelle aree mercatali con oltre 100 posteggi.

    Attenzione al fatto che le Linee guida saranno ora sottoposte agli organi di controllo e successivamente pubblicate in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero.

     

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    Albo attività storiche 2026: iscrizioni entro il 7 ottobre

    Pubblicato in GU n 131 del 9 giugno il Decreto 7 maggio del MIMIT per la costituzione  e le modalità operative dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.
    Il decreto disciplina le modalità operative per l'istituzione, la gestione, l'aggiornamento e  la pubblicazione dell'Albo nazionale:

    • delle attività commerciali, 
    • delle  botteghe artigiane  
    • degli  esercizi  pubblici storici.

    Attenzione al fatto che l'Albo nazionale è costituito dagli albi regionali e delle province autonome, nonche' delle citta' metropolitane, de comuni e delle province, inviati e periodicamente aggiornati dagli stessi.

    Tutti gli enti che abbiano istituito i propri Albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici dovranno trasmetterli al ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto 7 maggio 2026, e quindi entro il 7 ottobre 2026.

    La comunicazione in ogni caso dovrà essere inoltrata all’indirizzo Pec:

    L’Albo nazionale sarà consultabile in una sezione dedicata del sito del Mimit. 

    Leggi anche Botteghe storiche: istituito il nuovo Albo nazionale

    Albo attività commerciali: come funziona

    L'Albo nazionale è istituito presso il Ministero delle  imprese e del made in Italy e si compone di una sezione  ordinaria, relativa alle attività storiche iscritte negli  albi regionali e delle province  autonome,  comunali  e provinciali e delle città metropolitane e di una sezione dedicata alle attività storiche di eccellenza.
    L'Albo nazionale è pubblicato in una sezione dedicata del sito internet del Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy, con predisposizione di rinvii ai  siti  internet delle  regioni  e  dei comuni.
    Nel portale «Italia.it» del Ministero del  turismo  e  nel  sito internet di ENIT S.p.a. sono pubblicate le misure di valorizzazione e le  campagne informative rivolte al turismo nazionale  e internazionale.

    Per ciascuna delle  attività iscritta sono raccolti i dati elencati secondo le modalità previste nelle apposite linee  guida recanti le specifiche tecniche sui flussi  informativi, formati  dei dati e interoperabilita', allegate al presente decreto.
    I comuni, le unioni di comuni,  le citta'  metropolitane e  le province trasmettono annualmente tramite PEC, entro il 31 gennaio, alla regione di competenza gli aggiornamenti dei propri albi mediante la compilazione della Tabella annessa all'allegato.
    Le regioni e le  province  autonome, o  gli enti istitutori, qualora l'attività sia stata loro delegata, trasmettono annualmente, entro il 31 marzo, gli aggiornamenti  dei propri albi per l'inserimento nell'Albo nazionale, tramite PEC alla casella appositamente dedicata alla raccolta degli albi territoriali. Le modalità di raccolta  dei  dati  individuate  dalle  linee  guida ministeriali, nonchè  le  connesse procedure di trasmissione,  si applicano anche ai dati che comuni, unioni di comuni, città metropolitane e province sono tenuti a trasmettere alla  rispettiva regione di riferimento.

    Albo attività commerciali: gli esclusi

    L'inclusione non è però un diritto permanente e universale. 

    Non è possibile accedere o mantenere l'iscrizione all'Albo nazionale se:

    • l'attività non è preventivamente registrata e validata in un albo locale o regionale.
    • l'ente istitutore locale omette la trasmissione dei dati al MIMIT entro i termini previsti.
    • l'attività non ottiene la specifica validazione da parte della Regione o Provincia autonoma per l'accesso alla sezione speciale dedicata alle attività storiche di eccellenza, per la quale serve una comunicazione esplicita dell'ente che certifichi il possesso dei parametri qualitativi richiesti.

    Albo nazionale attività commerciali: riepilogo delle scadenze

    Soggetto Obbligato Tipo di Adempimento Scadenza Termine Canale di Trasmissione
    Tutti gli Enti Istitutori Prima trasmissione albi esistenti 7 ottobre 2026 (120 gg da G.U.) PEC: albo.botteghestoriche@pec.mimit.gov.it
    Comuni e Città Metropolitane Aggiornamento annuale elenchi 31 gennaio (a regime dal 2027) PEC: albo.botteghestoriche@pec.mimit.gov.it
    Regioni e Province Autonome Aggiornamento annuale ed elenco eccellenze 31 marzo (a regime dal 2027) PEC: albo.botteghestoriche@pec.mimit.gov.it
    Attività già censite localmente Iscrizione di diritto all'Albo Nazionale Automatica (salvo omissioni dell'ente) Flusso gestito d'ufficio tra enti e MIMIT

    Domande Frequenti (FAQ) sull’Albo Nazionale delle Botteghe Storiche

    Cosa succede se la mia bottega è iscritta all'albo del Comune ma il Comune non invia i dati entro il 7 ottobre 2026?

    Il mancato rispetto del termine da parte dell'ente locale impedisce il caricamento iniziale della tua attività nella piattaforma di consultazione nazionale del MIMIT. In questi casi, l'attività rimarrà confinata al registro locale fino al successivo aggiornamento utile, a meno di interventi correttivi o procedure di integrazione straordinarie che dovranno essere verificate direttamente con gli uffici del commercio del proprio Comune.

    Chi decide se un'attività storica può essere considerata "di eccellenza"?

    La competenza esclusiva per la qualificazione delle attività storiche di eccellenza è attribuita alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano (o agli specifici enti istitutori da esse delegati). Sono questi soggetti a dover esaminare i requisiti di filiera, storicità del marchio e pregio storico-culturale dei locali, per poi trasmettere la menzione speciale al MIMIT tramite i canali dedicati.

    Un'attività commerciale nata nel 2010 può richiedere l'iscrizione all'Albo Nazionale?

    L'iscrizione diretta al registro nazionale non è accessibile ai singoli privati, ma passa sempre dai registri locali. I criteri di anzianità (solitamente fissati a 25, 30 o 40 anni a seconda della legislazione regionale o dei regolamenti comunali) rimangono regolati dalle norme del territorio in cui opera l'azienda. Se l'attività non possiede i requisiti per entrare nell'albo del proprio Comune o della propria Regione, non potrà di conseguenza confluire nell'Albo nazionale.

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    Inizio attività e applicazione ISA: chiarimenti ADE in caso di prosecuzione attività

    Con Risposta a interpello n 320 del 24 dicembre le Entrate hanno chiarito l'applicazione degli ISA di inizio attività con prosecuzione di attività precedente.

    Vediamo i dettagli del chiarimento.

    Inizio attività e applicazione degli ISA: chiarimenti ADE

    Il contribuente istante specifica di avere avviato la propria attività in data 15 dicembre 2023 e di aver ricevuto in donazione con effetto dal 1° gennaio 2024 un'azienda individuale già esistente.
    Ciò posto, chiede se è tenuto ad applicare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per l'anno 2024 e in caso di risposta positiva se può aderire al c.d. concordato preventivo di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per il biennio 2025 e 2026.

    Le Entrate ricordano che il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 il quale disciplina il concordato preventivo biennale (CPB) all'articolo 7, comma 1, prevede che «Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive».
    Il successivo articolo 10, al comma 1, precisa che «I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente titolo, a eccezione di quanto previsto nel capo III.»
    Ne consegue, quindi, che l'accesso al CPB è consentito ai soli contribuenti, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che applicano gli ISA.
    La circolare 17 settembre 2023, n. 18/E, al paragrafo 3, ha chiarito che «Per poter ricevere una proposta di CPB i contribuenti devono aver applicato gli ISA nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta».
    L'articolo 9 bis, comma 1, del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50 dispone che «[a]l fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11».
    Il comma 6 dello stesso articolo, nel descrivere le cause di non applicabilità degli ISA, alla lettera a), include l'ipotesi in cui il contribuente «ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa».
    In merito alle cause di esclusione previste ai fini degli ISA, peraltro, l'Agenzia delle entrate ha già avuto modo di osservare che «non sono state riproposte dal legislatore le limitazioni previste dalla normativa relativa alle cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore introdotte con la legge finanziaria per il 2007. La legge del 27 dicembre 2006, n. 296 aveva, infatti, superato alcune cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore prevedendo che, in caso di soggetti che iniziano o cessano la propria attività nel corso del periodo di imposta, la relativa causa di esclusione non rilevasse nei confronti dei soggetti che:

    • avevano cessato l'attività ed entro sei mesi l'avevano nuovamente intrapresa;
    • avevano iniziato (o meglio ''continuato''), una attività precedentemente svolta da altri soggetti.» 

    In altri termini, il legislatore non ha esteso agli ISA la deroga finalizzata all'applicazione degli studi di settore nelle ipotesi in cui l'attività esercitata costituiva mera prosecuzione di quella svolta da terzi nello stesso periodo d'imposta, e nel caso in cui il contribuente disponeva la riapertura dell'attività cessata da meno di 6 mesi.

    La prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente esercitata da terzi resta pertanto assimilata all'ipotesi di inizio attività, che il comma 6 del citato articolo 9 bis elenca tra le cause che escludono l'applicazione degli ISA.
    Peraltro, la citata circolare n. 17/E del 2019, in risposta ad uno specifico quesito concernente le operazioni straordinarie, ha anche chiarito che «Si possono considerare operazioni straordinarie diverse situazioni accumunate dalla circostanza di riguardare
    l'accadimento di eventi eccedenti l'ordinaria gestione dell'impresa. Possono essere annoverate tra tali operazioni, ad esempio, quelle di trasformazione, di scissione e fusione d'azienda, conferimento, cessione e liquidazione. Le fattispecie ricordate, come anche le situazioni di acquisto o affitto d'azienda, successione o donazione d'azienda, appaiono riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività […]».

    Rilevato, secondo quanto affermato nell'istanza, che l'attività in esame è iniziata nel dicembre 2023, con l'attribuzione della relativa partita IVA, il periodo d'imposta in cui collocare temporalmente l'avvio dell'attività è il 2023, non rilevando, per la fattispecie in esame, che gli effetti giuridici dell'atto di donazione siano stati posticipati al 1° gennaio 2024.
    Ne consegue che la causa di esclusione dall'applicazione degli ISA riferita a coloro che hanno «iniziato o cessato l'attività ovvero non si trovano in condizioni di normale svolgimento della stessa», di cui all'articolo 9 bis, comma 6, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, ricorre con riferimento a tale periodo d'imposta (2023)

    Va comunque evidenziato che non risulterebbe più possibile aderire al CPB per i periodi d'imposta 2025 e 2026, considerato che l'istante non ha applicato gli ISA per l periodo d'imposta 2024 e che, all'articolo 9, comma 3, del d.lgs. n. 13 del 2024, è espressamente previsto che «Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30 settembre , ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

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    Imprese culturali e creative: regole per iscriversi al RI dal 30.09

    Dal 30 settembre è possibile utilizzare le nuove specifiche tecniche per le registrare nel Registro Imprese le imprese culturali e creative.

    Ricordiamo che  veniva pubblicato in GU n 195 del 23 agosto il decreto del 7 agosto 2025 del MIMIT con novità per la gestione del Registro delle imprese relativamente alle imprese culturali e creative.

    L’aggiornamento riguarda le specifiche tecniche Fedra 7.06, il sistema informatico che regola la compilazione e l’invio telematico delle pratiche camerali, a seguito dell'istituzione della nuova qualifica di impresa culturale e creativa (ICC), in attuazione della legge 206/2023 sul Made in Italy.

    Vediamo le novità.

    Imprese culturali e creative: regole per iscriversi al RI dal 30.09

    Dal 30 settembre 2025 è entrata in funzione una sezione speciale del Registro delle imprese destinata alle imprese culturali e creative con procedure dedicate di:

    • iscrizione, 
    • modifica,
    • e cancellazione

    relative al registro imprese RI.

    Il decreto aggiorna la modulistica, in particolare i moduli S5 e I2, in cui compare ora il riquadro “Impresa culturale e creativa” e prevede nuovi controlli automatici per garantire la correttezza delle pratiche. 

    Attenzione al fatto che le nuove specifiche tecniche entreranno in vigore dal 30 settembre 2025.

    Tutta la modulistica aggiornata e le tabelle ICC saranno pubblicate sul sito istituzionale del MIMIT.

    Imprese culturali e creative: principali novità del decreto MIMIT

    Tra le novità del decreto 7 agosto si evidenziano le seguenti.

    L'Allegato A al decreto con gli interventi sulle specifiche tecniche Fedra 7.06, con decorrenza dal 30 settembre 2025

    Le variazioni riguardano quattro punti principali:

      • nuovo riquadro “Impresa culturale e creativa”:
        • inserito nel modulo S5 (sezione B) per la modifica dell’attività;
        • inserito anche nel modulo I2 per le imprese individuali.
      • nuova tabella ICC: è stata istituita una tabella dedicata alle imprese culturali e creative, utile per l’inquadramento ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale.
      • nontrolli automatici bloccanti. Vengono introdotti controlli informatici che impediscono la trasmissione delle pratiche prive dei requisiti minimi o con dati incoerenti. Ad esempio:
        • compilazione ammessa solo in presenza di determinati riquadri;
        • obbligo di coerenza tra codice ATECO e attività prevalente;
        • divieto di allegare moduli UL, INT/p, INT/AA quando è compilato il nuovo riquadro ICC.
      • modifica delle istruzioni (Appunto 1685/C): Le istruzioni di compilazione dei moduli S5 e I2 sono state aggiornate per integrare la nuova sezione dedicata alle ICC e per adeguare le regole di iscrizione, modifica o cancellazione.

    L'iscrizione nella sezione speciale ICC: il decreto disciplina gli adempimenti per le imprese che intendono iscriversi nella nuova sezione speciale del Registro con la qualifica di impresa culturale e creativa.

    I principali requisiti riguardano:

    • attività prevalente: deve essere già iscritta al Registro o al REA e corrispondere a uno dei codici ATECO elencati nel decreto interministeriale n. 402/2024;
    • forma giuridica: sono ammessi sia soggetti iscritti al Registro imprese sia enti iscritti al solo REA;
    • requisiti formali:
      • obbligo di PEC attiva;
      • possibilità di aggiungere alla denominazione sociale la dicitura “impresa culturale e creativa” o l’acronimo “ICC”;
      • dichiarazione del possesso dei requisiti tramite apposito campo obbligatorio.

    La cancellazione volontaria dalla sezione speciale comporta la perdita dei benefici normativi eventualmente riconosciuti.

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    Nuovi Codici ATECO 2025: come rettificarli online dal 15 aprile

    Dal 1° aprile 2025 il codice ATECO delle impresa è ridefinito automaticamente secondo la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025, un sistema più aggiornato e dettagliato che sostituisce la precedente codifica (ATECO 2007/2022).
    Unioncamere ha diffuso le istruzioni per procedere online alla rettifica del proprio codice qualora necessario.

    Prima dei dettagli e istruzioni su come modificare il proprio codice online, ricordiamo che con la Risoluzione n 24/2025 le Entrate hanno recentemente fornito istruzioni sulla novità, leggi anche: Codici ATECO 2025: istruzioni delle Entrate

    Nuovi Codici ATECO 2025: come rettificarli online dal 15 aprile

    Unioncamere evidenzia che grazie alla riclassificazione effettuata dalla Camera di Commercio, le imprese avranno un codice ATECO allineato alle nuove categorie.
    Attenzione al fatto che, se il codice assegnato non è l’unico previsto dalla tabella ISTAT di conversione, si può modificarlo con quello più adatto alla propria attività.
    A tal fine vi è un servizio  disponibile online per imprese già riclassificate, con domicilio digitale registrato e attività dichiarata.
    In particolare dal 15 aprile 2025 è possibile effettuare la rettifica gratuitamente, accedi qui.

    Come evidenziato dal comunicato delle Camere di Commercio, il servizio aggiornerà i dati sulla Visura Registro Imprese

    Per aggiornare i codici ATECO presenti nell’Anagrafe Tributaria, è necessario inviare l’apposito modello fiscale, attraverso una pratica di Comunicazione Unica.
    E' possibile effettuare la rettifica online una sola volta e per procedere possono accedere al portale:

    • titolare o Legale Rappresentante dell’impresa con SPID, CIE o CNS per completare la richiesta,
    • delegato con SPID, CIE o CNS per predisporre la richiesta e falla firmare digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa.

    Leggi anche: Nuovi ATECO 2025: operativi dal 1° aprile con tutte le regole ISTAT.