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Albo attività storiche 2026: iscrizioni entro il 7 ottobre
Pubblicato in GU n 131 del 9 giugno il Decreto 7 maggio del MIMIT per la costituzione e le modalità operative dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.
Il decreto disciplina le modalità operative per l'istituzione, la gestione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo nazionale:- delle attività commerciali,
- delle botteghe artigiane
- degli esercizi pubblici storici.
Attenzione al fatto che l'Albo nazionale è costituito dagli albi regionali e delle province autonome, nonche' delle citta' metropolitane, de comuni e delle province, inviati e periodicamente aggiornati dagli stessi.
Tutti gli enti che abbiano istituito i propri Albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici dovranno trasmetterli al ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto 7 maggio 2026, e quindi entro il 7 ottobre 2026.
La comunicazione in ogni caso dovrà essere inoltrata all’indirizzo Pec:
L’Albo nazionale sarà consultabile in una sezione dedicata del sito del Mimit.
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Albo attività commerciali: come funziona
L'Albo nazionale è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e si compone di una sezione ordinaria, relativa alle attività storiche iscritte negli albi regionali e delle province autonome, comunali e provinciali e delle città metropolitane e di una sezione dedicata alle attività storiche di eccellenza.
L'Albo nazionale è pubblicato in una sezione dedicata del sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy, con predisposizione di rinvii ai siti internet delle regioni e dei comuni.
Nel portale «Italia.it» del Ministero del turismo e nel sito internet di ENIT S.p.a. sono pubblicate le misure di valorizzazione e le campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale.Per ciascuna delle attività iscritta sono raccolti i dati elencati secondo le modalità previste nelle apposite linee guida recanti le specifiche tecniche sui flussi informativi, formati dei dati e interoperabilita', allegate al presente decreto.
I comuni, le unioni di comuni, le citta' metropolitane e le province trasmettono annualmente tramite PEC, entro il 31 gennaio, alla regione di competenza gli aggiornamenti dei propri albi mediante la compilazione della Tabella annessa all'allegato.
Le regioni e le province autonome, o gli enti istitutori, qualora l'attività sia stata loro delegata, trasmettono annualmente, entro il 31 marzo, gli aggiornamenti dei propri albi per l'inserimento nell'Albo nazionale, tramite PEC alla casella appositamente dedicata alla raccolta degli albi territoriali. Le modalità di raccolta dei dati individuate dalle linee guida ministeriali, nonchè le connesse procedure di trasmissione, si applicano anche ai dati che comuni, unioni di comuni, città metropolitane e province sono tenuti a trasmettere alla rispettiva regione di riferimento.Albo attività commerciali: gli esclusi
L'inclusione non è però un diritto permanente e universale.
Non è possibile accedere o mantenere l'iscrizione all'Albo nazionale se:
- l'attività non è preventivamente registrata e validata in un albo locale o regionale.
- l'ente istitutore locale omette la trasmissione dei dati al MIMIT entro i termini previsti.
- l'attività non ottiene la specifica validazione da parte della Regione o Provincia autonoma per l'accesso alla sezione speciale dedicata alle attività storiche di eccellenza, per la quale serve una comunicazione esplicita dell'ente che certifichi il possesso dei parametri qualitativi richiesti.
Albo nazionale attività commerciali: riepilogo delle scadenze
Soggetto Obbligato Tipo di Adempimento Scadenza Termine Canale di Trasmissione Tutti gli Enti Istitutori Prima trasmissione albi esistenti 7 ottobre 2026 (120 gg da G.U.) PEC: albo.botteghestoriche@pec.mimit.gov.itComuni e Città Metropolitane Aggiornamento annuale elenchi 31 gennaio (a regime dal 2027) PEC: albo.botteghestoriche@pec.mimit.gov.itRegioni e Province Autonome Aggiornamento annuale ed elenco eccellenze 31 marzo (a regime dal 2027) PEC: albo.botteghestoriche@pec.mimit.gov.itAttività già censite localmente Iscrizione di diritto all'Albo Nazionale Automatica (salvo omissioni dell'ente) Flusso gestito d'ufficio tra enti e MIMIT Domande Frequenti (FAQ) sull’Albo Nazionale delle Botteghe Storiche
Cosa succede se la mia bottega è iscritta all'albo del Comune ma il Comune non invia i dati entro il 7 ottobre 2026?
Il mancato rispetto del termine da parte dell'ente locale impedisce il caricamento iniziale della tua attività nella piattaforma di consultazione nazionale del MIMIT. In questi casi, l'attività rimarrà confinata al registro locale fino al successivo aggiornamento utile, a meno di interventi correttivi o procedure di integrazione straordinarie che dovranno essere verificate direttamente con gli uffici del commercio del proprio Comune.
Chi decide se un'attività storica può essere considerata "di eccellenza"?
La competenza esclusiva per la qualificazione delle attività storiche di eccellenza è attribuita alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano (o agli specifici enti istitutori da esse delegati). Sono questi soggetti a dover esaminare i requisiti di filiera, storicità del marchio e pregio storico-culturale dei locali, per poi trasmettere la menzione speciale al MIMIT tramite i canali dedicati.
Un'attività commerciale nata nel 2010 può richiedere l'iscrizione all'Albo Nazionale?
L'iscrizione diretta al registro nazionale non è accessibile ai singoli privati, ma passa sempre dai registri locali. I criteri di anzianità (solitamente fissati a 25, 30 o 40 anni a seconda della legislazione regionale o dei regolamenti comunali) rimangono regolati dalle norme del territorio in cui opera l'azienda. Se l'attività non possiede i requisiti per entrare nell'albo del proprio Comune o della propria Regione, non potrà di conseguenza confluire nell'Albo nazionale.
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Imprese culturali e ricreative: come iscriversi alla sezione speciale del Registro
Pubblicato in GU n 62 del 16 marzo il Decreto del MIMIT del 6 marzo con una integrazione delle attività ammesse per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese per le imprese culturali e creative. Ricordiamo che le prime istruzioni sono state fornite dal Decreto MIMIT del 10 luglio 2025
Riepiloghiamo tutte le regole.
Imprese culturali e ricreative: regole per la sezione speciale del Registro
Il decreto contiene sette articoli con tutte le regole per la sezione speciale del Registro imprese relativamente a chi opera nel settore culturale e ricreativo.
In particolare, in attuazione dell'art. 5, comma 3, del decreto ICC, si recano disposizioni concernenti:
- gli adempimenti per l'iscrizione nella sezione speciale,
- le specifiche tecniche e la modulistica
necessarie per la presentazione delle istanze, nonché per l'operatività della sezione speciale.
Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, comma 2, del decreto ICC, iscritti nel registro delle imprese o nel REA e che abbiano dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell'attività economica, in possesso dei requisiti oggettivi di cui all'art. 4, comma 1, del predetto decreto, presentano alla camera di commercio competente apposita domanda di iscrizione.
Salvo quanto disposto all'art. 4, l'ufficio del registro competente, accertata la completezza e la correttezza formale dell'istanza e previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 4, iscrive nella sezione speciale il soggetto di cui al comma 1 nel rispetto del termine di cui all'art. 11, comma 8, del regolamento RI.
Attenzione al fatto che, l'iscrizione nella sezione speciale comporta il riconoscimento in capo al soggetto iscritto della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge.Imprese culturali e ricreative: verifica requisiti
Il conservatore del registro delle imprese presso la camera di commercio competente, a tal fine avvalendosi dell'ufficio del registro competente, sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese e nel REA:
- a) verifica la validità delle informazioni contenute nella domanda di iscrizione di cui all'art. 3;
- b) pone in essere, su segnalazione di terzi o d'ufficio, anche ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli volti ad accertare la validità delle informazioni relative ai soggetti iscritti nella sezione speciale e la permanenza in capo ad essi dei requisiti prescritti per l'iscrizione.
L'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto ICC avviene mediante verifica che il codice ATECO attribuito all'attività prevalente esercitata dal soggetto sia ricompreso nell'elenco di cui all'allegato al presente decreto e che il soggetto risponda agli ulteriori requisiti ivi previsti.
L'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ICC è condotto, conformemente alla disposizione richiamata, in base ai dati disponibili nel registro delle imprese e nel REA.
L'ufficio del registro competente segnala al conservatore, ai fini delle verifiche di cui ai commi precedenti, l'iscrizione nel registro di atti o fatti da cui derivi la perdita dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ICC.
In esito alle verifiche di cui al comma 1 il conservatore provvede all'iscrizione delle modificazioni eventualmente necessarie ovvero, in caso rilevi l'assenza o il venir meno dei requisiti prescritti per l'iscrizione nella sezione speciale, conclude le verifiche di cui al presente articolo con provvedimento espresso, nel quale si da' atto delle verifiche condotte e delle relative risultanze istruttorie, e rifiuta l'iscrizione o procede ai sensi dell'art. 6.
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Nuovi Codici ATECO 2025: come rettificarli online dal 15 aprile
Dal 1° aprile 2025 il codice ATECO delle impresa è ridefinito automaticamente secondo la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025, un sistema più aggiornato e dettagliato che sostituisce la precedente codifica (ATECO 2007/2022).
Unioncamere ha diffuso le istruzioni per procedere online alla rettifica del proprio codice qualora necessario.Prima dei dettagli e istruzioni su come modificare il proprio codice online, ricordiamo che con la Risoluzione n 24/2025 le Entrate hanno recentemente fornito istruzioni sulla novità, leggi anche: Codici ATECO 2025: istruzioni delle Entrate
Nuovi Codici ATECO 2025: come rettificarli online dal 15 aprile
Unioncamere evidenzia che grazie alla riclassificazione effettuata dalla Camera di Commercio, le imprese avranno un codice ATECO allineato alle nuove categorie.
Attenzione al fatto che, se il codice assegnato non è l’unico previsto dalla tabella ISTAT di conversione, si può modificarlo con quello più adatto alla propria attività.
A tal fine vi è un servizio disponibile online per imprese già riclassificate, con domicilio digitale registrato e attività dichiarata.
In particolare dal 15 aprile 2025 è possibile effettuare la rettifica gratuitamente, accedi qui.Come evidenziato dal comunicato delle Camere di Commercio, il servizio aggiornerà i dati sulla Visura Registro Imprese.
Per aggiornare i codici ATECO presenti nell’Anagrafe Tributaria, è necessario inviare l’apposito modello fiscale, attraverso una pratica di Comunicazione Unica.
E' possibile effettuare la rettifica online una sola volta e per procedere possono accedere al portale:- titolare o Legale Rappresentante dell’impresa con SPID, CIE o CNS per completare la richiesta,
- delegato con SPID, CIE o CNS per predisporre la richiesta e falla firmare digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa.
Leggi anche: Nuovi ATECO 2025: operativi dal 1° aprile con tutte le regole ISTAT.