• Mettersi in proprio

    Inizio attività e applicazione ISA: chiarimenti ADE in caso di prosecuzione attività

    Con Risposta a interpello n 320 del 24 dicembre le Entrate hanno chiarito l'applicazione degli ISA di inizio attività con prosecuzione di attività precedente.

    Vediamo i dettagli del chiarimento.

    Inizio attività e applicazione degli ISA: chiarimenti ADE

    Il contribuente istante specifica di avere avviato la propria attività in data 15 dicembre 2023 e di aver ricevuto in donazione con effetto dal 1° gennaio 2024 un'azienda individuale già esistente.
    Ciò posto, chiede se è tenuto ad applicare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per l'anno 2024 e in caso di risposta positiva se può aderire al c.d. concordato preventivo di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per il biennio 2025 e 2026.

    Le Entrate ricordano che il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 il quale disciplina il concordato preventivo biennale (CPB) all'articolo 7, comma 1, prevede che «Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive».
    Il successivo articolo 10, al comma 1, precisa che «I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente titolo, a eccezione di quanto previsto nel capo III.»
    Ne consegue, quindi, che l'accesso al CPB è consentito ai soli contribuenti, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che applicano gli ISA.
    La circolare 17 settembre 2023, n. 18/E, al paragrafo 3, ha chiarito che «Per poter ricevere una proposta di CPB i contribuenti devono aver applicato gli ISA nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta».
    L'articolo 9 bis, comma 1, del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50 dispone che «[a]l fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11».
    Il comma 6 dello stesso articolo, nel descrivere le cause di non applicabilità degli ISA, alla lettera a), include l'ipotesi in cui il contribuente «ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa».
    In merito alle cause di esclusione previste ai fini degli ISA, peraltro, l'Agenzia delle entrate ha già avuto modo di osservare che «non sono state riproposte dal legislatore le limitazioni previste dalla normativa relativa alle cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore introdotte con la legge finanziaria per il 2007. La legge del 27 dicembre 2006, n. 296 aveva, infatti, superato alcune cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore prevedendo che, in caso di soggetti che iniziano o cessano la propria attività nel corso del periodo di imposta, la relativa causa di esclusione non rilevasse nei confronti dei soggetti che:

    • avevano cessato l'attività ed entro sei mesi l'avevano nuovamente intrapresa;
    • avevano iniziato (o meglio ''continuato''), una attività precedentemente svolta da altri soggetti.» 

    In altri termini, il legislatore non ha esteso agli ISA la deroga finalizzata all'applicazione degli studi di settore nelle ipotesi in cui l'attività esercitata costituiva mera prosecuzione di quella svolta da terzi nello stesso periodo d'imposta, e nel caso in cui il contribuente disponeva la riapertura dell'attività cessata da meno di 6 mesi.

    La prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente esercitata da terzi resta pertanto assimilata all'ipotesi di inizio attività, che il comma 6 del citato articolo 9 bis elenca tra le cause che escludono l'applicazione degli ISA.
    Peraltro, la citata circolare n. 17/E del 2019, in risposta ad uno specifico quesito concernente le operazioni straordinarie, ha anche chiarito che «Si possono considerare operazioni straordinarie diverse situazioni accumunate dalla circostanza di riguardare
    l'accadimento di eventi eccedenti l'ordinaria gestione dell'impresa. Possono essere annoverate tra tali operazioni, ad esempio, quelle di trasformazione, di scissione e fusione d'azienda, conferimento, cessione e liquidazione. Le fattispecie ricordate, come anche le situazioni di acquisto o affitto d'azienda, successione o donazione d'azienda, appaiono riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività […]».

    Rilevato, secondo quanto affermato nell'istanza, che l'attività in esame è iniziata nel dicembre 2023, con l'attribuzione della relativa partita IVA, il periodo d'imposta in cui collocare temporalmente l'avvio dell'attività è il 2023, non rilevando, per la fattispecie in esame, che gli effetti giuridici dell'atto di donazione siano stati posticipati al 1° gennaio 2024.
    Ne consegue che la causa di esclusione dall'applicazione degli ISA riferita a coloro che hanno «iniziato o cessato l'attività ovvero non si trovano in condizioni di normale svolgimento della stessa», di cui all'articolo 9 bis, comma 6, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, ricorre con riferimento a tale periodo d'imposta (2023)

    Va comunque evidenziato che non risulterebbe più possibile aderire al CPB per i periodi d'imposta 2025 e 2026, considerato che l'istante non ha applicato gli ISA per l periodo d'imposta 2024 e che, all'articolo 9, comma 3, del d.lgs. n. 13 del 2024, è espressamente previsto che «Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30 settembre , ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

  • Mettersi in proprio

    Inizio attività enti e associazioni: nuovo modello AA5/6 dal 18.11

    Con il Provvedimento n 491453 del 17 novembre le Entrate apportano modifiche al precedente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del 21 dicembre 2009 recante l’approvazione del modello AA5/6 che i soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Le nuove regole entrano in vigore dal 18 novembre.

    Scarica qui il Modello AA5/6 (pdf e pdf editabile) e istruzioni aggiornate.

    Inizio attività enti e associazioni: nuovo modello AA5/6: tutte le regole

    Il Provvedimento prevede che in caso di richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale il modello può essere presentato direttamente presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, tramite:

    • il servizio postale mediante raccomandata, 
    • PEC 
    • ovvero tramite un apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    In caso di variazioni relative ai dati in precedenza comunicati il modello può essere presentato in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del 5 decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
    modificazioni, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato B del presente provvedimento. Il modello deve essere trasmesso esclusivamente in
    via telematica all’Agenzia delle entrate nell’ipotesi di comunicazione di avvenuta estinzione, fusione, concentrazione e trasformazione.
    È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, di rilasciare al contribuente copia cartacea su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.
    Attenzione al fatto che nel caso in cui tra i dati oggetto di variazione figurino quelli relativi al rappresentante legale, il modello può essere presentato esclusivamente in una delle seguenti modalità:

    • direttamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto diverso dalla persona
      fisica;
    • a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta elettronica certificata (PEC), 
    • ovvero tramite apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del rappresentante, da inviare all’ufficio dell’Agenzia individuato al punto precedente.

    Al modello devono essere allegati i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche dell’ente e del nuovo rappresentante legale, nonché

    una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale viene attestata la qualità di rappresentante dell’ente per il quale viene resa la dichiarazione.

    Allegati:
  • Mettersi in proprio

    Imprese culturali e creative: regole per iscriversi al RI dal 30.09

    Dal 30 settembre è possibile utilizzare le nuove specifiche tecniche per le registrare nel Registro Imprese le imprese culturali e creative.

    Ricordiamo che  veniva pubblicato in GU n 195 del 23 agosto il decreto del 7 agosto 2025 del MIMIT con novità per la gestione del Registro delle imprese relativamente alle imprese culturali e creative.

    L’aggiornamento riguarda le specifiche tecniche Fedra 7.06, il sistema informatico che regola la compilazione e l’invio telematico delle pratiche camerali, a seguito dell'istituzione della nuova qualifica di impresa culturale e creativa (ICC), in attuazione della legge 206/2023 sul Made in Italy.

    Vediamo le novità.

    Imprese culturali e creative: regole per iscriversi al RI dal 30.09

    Dal 30 settembre 2025 è entrata in funzione una sezione speciale del Registro delle imprese destinata alle imprese culturali e creative con procedure dedicate di:

    • iscrizione, 
    • modifica,
    • e cancellazione

    relative al registro imprese RI.

    Il decreto aggiorna la modulistica, in particolare i moduli S5 e I2, in cui compare ora il riquadro “Impresa culturale e creativa” e prevede nuovi controlli automatici per garantire la correttezza delle pratiche. 

    Attenzione al fatto che le nuove specifiche tecniche entreranno in vigore dal 30 settembre 2025.

    Tutta la modulistica aggiornata e le tabelle ICC saranno pubblicate sul sito istituzionale del MIMIT.

    Imprese culturali e creative: principali novità del decreto MIMIT

    Tra le novità del decreto 7 agosto si evidenziano le seguenti.

    L'Allegato A al decreto con gli interventi sulle specifiche tecniche Fedra 7.06, con decorrenza dal 30 settembre 2025

    Le variazioni riguardano quattro punti principali:

      • nuovo riquadro “Impresa culturale e creativa”:
        • inserito nel modulo S5 (sezione B) per la modifica dell’attività;
        • inserito anche nel modulo I2 per le imprese individuali.
      • nuova tabella ICC: è stata istituita una tabella dedicata alle imprese culturali e creative, utile per l’inquadramento ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale.
      • nontrolli automatici bloccanti. Vengono introdotti controlli informatici che impediscono la trasmissione delle pratiche prive dei requisiti minimi o con dati incoerenti. Ad esempio:
        • compilazione ammessa solo in presenza di determinati riquadri;
        • obbligo di coerenza tra codice ATECO e attività prevalente;
        • divieto di allegare moduli UL, INT/p, INT/AA quando è compilato il nuovo riquadro ICC.
      • modifica delle istruzioni (Appunto 1685/C): Le istruzioni di compilazione dei moduli S5 e I2 sono state aggiornate per integrare la nuova sezione dedicata alle ICC e per adeguare le regole di iscrizione, modifica o cancellazione.

    L'iscrizione nella sezione speciale ICC: il decreto disciplina gli adempimenti per le imprese che intendono iscriversi nella nuova sezione speciale del Registro con la qualifica di impresa culturale e creativa.

    I principali requisiti riguardano:

    • attività prevalente: deve essere già iscritta al Registro o al REA e corrispondere a uno dei codici ATECO elencati nel decreto interministeriale n. 402/2024;
    • forma giuridica: sono ammessi sia soggetti iscritti al Registro imprese sia enti iscritti al solo REA;
    • requisiti formali:
      • obbligo di PEC attiva;
      • possibilità di aggiungere alla denominazione sociale la dicitura “impresa culturale e creativa” o l’acronimo “ICC”;
      • dichiarazione del possesso dei requisiti tramite apposito campo obbligatorio.

    La cancellazione volontaria dalla sezione speciale comporta la perdita dei benefici normativi eventualmente riconosciuti.

  • Mettersi in proprio

    Nuovi Codici ATECO 2025: come rettificarli online dal 15 aprile

    Dal 1° aprile 2025 il codice ATECO delle impresa è ridefinito automaticamente secondo la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025, un sistema più aggiornato e dettagliato che sostituisce la precedente codifica (ATECO 2007/2022).
    Unioncamere ha diffuso le istruzioni per procedere online alla rettifica del proprio codice qualora necessario.

    Prima dei dettagli e istruzioni su come modificare il proprio codice online, ricordiamo che con la Risoluzione n 24/2025 le Entrate hanno recentemente fornito istruzioni sulla novità, leggi anche: Codici ATECO 2025: istruzioni delle Entrate

    Nuovi Codici ATECO 2025: come rettificarli online dal 15 aprile

    Unioncamere evidenzia che grazie alla riclassificazione effettuata dalla Camera di Commercio, le imprese avranno un codice ATECO allineato alle nuove categorie.
    Attenzione al fatto che, se il codice assegnato non è l’unico previsto dalla tabella ISTAT di conversione, si può modificarlo con quello più adatto alla propria attività.
    A tal fine vi è un servizio  disponibile online per imprese già riclassificate, con domicilio digitale registrato e attività dichiarata.
    In particolare dal 15 aprile 2025 è possibile effettuare la rettifica gratuitamente, accedi qui.

    Come evidenziato dal comunicato delle Camere di Commercio, il servizio aggiornerà i dati sulla Visura Registro Imprese

    Per aggiornare i codici ATECO presenti nell’Anagrafe Tributaria, è necessario inviare l’apposito modello fiscale, attraverso una pratica di Comunicazione Unica.
    E' possibile effettuare la rettifica online una sola volta e per procedere possono accedere al portale:

    • titolare o Legale Rappresentante dell’impresa con SPID, CIE o CNS per completare la richiesta,
    • delegato con SPID, CIE o CNS per predisporre la richiesta e falla firmare digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa.

    Leggi anche: Nuovi ATECO 2025: operativi dal 1° aprile con tutte le regole ISTAT.