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    Resto al sud 2.0: regole in vigore da oggi 8 maggio

    Viene publicato in GU n 107 del 7 maggio il DL Coesione il cui art 18 prevede una misura agevolativa per imprese e professionisti del sud, chiamata Resto al Sud 2.0, vediamo di cosa si tratta.

    Resto al sud 2.0: agevolazioni per imprese e professionisti

    L'art 18 del DL Coesione, in vigore dal gorno 8 maggio prevede che per  promuovere  la  costituzione di  nuove attivita' localizzate nei  territori  del sud (di  cui  al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123) è istituita  una specifica misura denominata «Resto al SUD 2.0».
    Sono ammesse al finanziamento le  iniziative  economiche finalizzate  all'avvio  di   attività  di lavoro autonomo, imprenditoriali e  libero-professionali,  in  forma  individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. 

    Le attivita' di cui al  primo  periodo sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per  la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attivita' libero-professionale,  ovvero in   forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in  accomandita semplice, società a  responsabilità limitata,  nonché società cooperativa o società tra  professionisti.  

    Alle  imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando in tal caso l'esercizio del  controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui  al comma 3.

    Sono destinatari dell'intervento i giovani di eta' inferiore  ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

    • a) condizione di marginalita', di  vulnerabilita'  sociale  e  di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne  e lavoro 2021 – 2027
    • b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
    • c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilita' dei lavoratori GOL.

    Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

    • a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento  alla progettazione preliminare per l'avvio delle attivita' di cui al comma 1 definita su base territoriale e di  concerto  con  le  regioni,  in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;
    • b) tutoraggio, finalizzato all'incremento  delle  competenze,  al fine di supportare i destinatari di cui al  comma  3  nelle  fasi  di realizzazione della nuova iniziativa;
    • c) interventi di  sostegno  all'investimento,  consistenti  nella concessione di incentivi per l'avvio delle attivita' di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3.

    Le iniziative di cui al comma 4 sono  oggetto di  attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli  delle  Camere  di  Commercio  Industria Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura  sisma  Abruzzo  2009  e  la  struttura   del   Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

    Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il  PNRR  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri  e le modalita' di finanziamento delle iniziative  di cui  al  comma  4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonche' con i  contenuti  e  gli  obiettivi  specifici  del  Programma  nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

    Resto al sud 2.0: gli incentivi

    Gli incentivi di cui al comma 4, lettera c)  sono  fruibili,  in conformità con le disposizioni al regolamento (UE)  2023/2831  sugli aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel  riconoscimento di:

    • a) un voucher di avvio in  regime  de  minimis,  non  soggetto  a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni,  strumenti  e servizi per l'avvio delle attivita' di cui al comma 2, per un importo massimo di 40.000 euro per le attivita' aventi sede  legale nelle  aree  del Mezzogiorno  e  nei  territori  delle  regioni  dell'Italia  centrale colpite dagli eventi sismici  del  2009  e  del 2016.  Nel  caso  di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e  digitali  o  di beni  diretti  ad  assicurare  la sostenibilita'  ambientale  o   il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher e' di 50.000 euro per le attivita' di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree  del Mezzogiorno  e  nei  territori  delle  regioni  dell'Italia  centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
    • b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento per l'avvio delle attivita'  di  cui  al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi  sismici  del 2009 e del 2016;
    • c) un aiuto in regime de minimis per  programmi  di  spesa  oltre 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente  in  un contributo  a fondo perduto fino al 70 per cento per l'avvio delle attivita' di cui al comma 2, aventi sede legale  nelle  aree del  Mezzogiorno  e  nei territori delle regioni dell'Italia  centrale  colpite  dagli  eventi sismici del 2009 e del 2016.

    Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite  di spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025. 

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    Deposito commerciale prodotti energetici: i requisiti per il rilascio della licenza

    Con Determinazione n 426358 del 15 novembre 2021 le Dogane in diretta esecuzione dell’articolo 25, comma 6-ter, del TUA, stabiliscono al livello operativo le specifiche dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell’attività di deposito commerciale di prodotti energetici che movimentano benzina e gasolio usato come carburante.

    Il rispetto dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dagli articoli 5 e 6, e dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 25, comma 6-bis, del TUA è presupposto per il rilascio della licenza di esercizio e per il mantenimento di efficacia della medesima perdurante l’attività del deposito.

    Criteri generali per il rilascio della licenza di esercizio

    Ferma restando la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 25, comma 6-bis, del TUA, la licenza di esercizio per un deposito commerciale di carburanti è rilasciata sulla base della verifica da parte dell’UD (Unità doganale competente per territorio) competente del rispetto, da parte del richiedente licenza, dei criteri generali indicati 

    Il richiedente licenza assume la diretta gestione dell’impianto, in quanto soggetto responsabile dell’adempimento dei connessi oneri fiscali e tributari. 

    Ai fini della sussistenza della capacità di conduzione del deposito, il richiedente licenza comprova l’idoneità alla gestione mediante: 

    a) la composizione della compagine sociale e l’assetto organizzativo della struttura aziendale; 

    b) la disponibilità e la funzionalità del deposito, delle relative infrastrutture e del relativo sistema contabile anche per la gestione dei depositanti; 

    c) la capacità tecnico-professionale; 

    d) la disponibilità di struttura logistica idonea per la movimentazione dei carburanti.

    Ai fini della sussistenza della capacità economico-finanziaria, il richiedente licenza comprova, altresì, l’idoneità alla gestione mediante: 

    a) la solida posizione economica, patrimoniale e finanziaria, desunta dai documenti contabili, in riferimento all’attività svolta o che si intende svolgere; 

    b) la sostenibilità del piano industriale connesso con la gestione del deposito; 

    c) l’affidabilità fiscale della propria catena di approvvigionamento. 

    Il richiedente licenza è, altresì, tenuto all’osservanza di tutte le altre norme prescritte per l’esercizio del deposito di oli minerali ed all’acquisizione dei relativi atti, preliminari al rilascio della licenza.

    Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo della determinazione doganale.