• Riforma fiscale

    Irpef autonomi: il Governo fa slittare l’annunciato Dlgs

    Il Consiglio dei Ministri n 78, non ha dato seguito a quanto annunciato, il giorno 22 aprile, sullo schema di Dlgs. di revisione dei regimi Irpef e Ires.

    Il CdM si è concluso, infatti, con nessuna dichiarazione in merito relativamente alla bozza del provvedimento con la quale, si dettagliava una prima attuazione della delega fiscale per i redditi di:

    • lavoro autonomo e dipendente,
    • agrari e diversi,
    • d’impresa.

    Il Vice Ministro Leo, ricordiamo però, che in data 22 aprile aveva dichiarato che: “Il provvedimento è ancora oggetto di revisione da parte degli uffici competenti” .

    Il nuovo decreto attuativo della delega fiscale sull’Irpef e l’Ires parrebbe non aver superato l’esame della riunione del preconsiglio e dai tecnici è arrivata la richiesta al Mef di stand by fino al 30 aprile, per far quadrare meglio i conti. 

    In attesa di dichiarazioni ufficiali del Governo, vediamo alcune delle novità per l'Irpef del lavoro autonomo contenute nella bozza di dlgs.

    Sui redditi da lavoro dipendente puoi leggere Revisione IRPEF dipendenti: bonus 80 euro , premi e altre novità

    Riforma Fiscale: le novità per l’irpef del lavoro autonomo

    Per quanto riguarda il lavoro autonomo si vuole introdurre una nozione onnicomprensiva del reddito.

    Il nuovo art 54 del TUIR prevedrebbe che:

    • Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V. 
    • Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta. 
    • Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di: 
      • a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde; 
      • b) rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente; 
      • c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.
    • Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. 

    Inoltre sinteticamente:

    • verrebbe prevista la deducibilità per quote di ammortamento dei beni immateriali,
    • si introdurrebbe il regime di neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e di riorganizzazione che coinvolgono studi professionali.

    Si attende il CdM di oggi con maggiori e ulteriori commenti dall'Esecutivo.

  • Riforma fiscale

    Concordato biennale: composizione reddito, software applicativo, modello Redditi

    Con la promulgazione del Decreto Legislativo 13/2024, il Concordato preventivo entra a titolo definito nell’ordinamento italiano.

    Con il provvedimento 68629/2024 dell’Agenzia delle Entrate, che ha approvato i modelli ISA 2024, è stato anche introdotto il nuovo modello CPB 2024/2025, con il quale il contribuente può comunicare telematicamente i dati richiesti per l’accesso al Concordato preventivo biennale, e la sua accettazione.

    Il biennio 2024-2025 sarà il primo d’applicazione.

    La composizione del reddito

    Gli articoli 15 e 16 del Decreto Legislativo 13/2024rispettivamente per autonomi e imprese, individuano quelle componenti di reddito che non confluiscono nel reddito concordato.

    Per i lavoratori autonomi e i professionisti, la proposta che verrà effettuata dall’amministrazione finanziaria non comprenderà:

    • le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo di beni strumentali;
    • i redditi derivanti da partecipazione in società di persone e in associazioni professionali.

    Per le imprese la proposta del fisco non terrà anche conto delle componenti di reddito non afferenti la gestione caratteristica, le quali, quindi dovranno essere sommate (o sottratte) al reddito concordato:

    • plusvalenze e minusvalenze;
    • sopravvenienze attive e passive;
    • i redditi derivanti da partecipazione in società di persone, in associazioni professionali e in società di capitali.

    Va puntualizzato che le disposizioni normative non includono le perdite su crediti, ex articolo 101 comma 5 del TUIR, tra le componenti che non compongono il reddito concordato; in ragione di ciò le perdite su crediti realizzate, anche se non costituiscono a tutti gli effetti una posta della gestione caratteristica, non potranno abbattere il reddito concordato, a meno di ulteriori e successive modifiche normative.

    L’elaborazione della proposta

    Particolare interesse suscitano le modalità pratiche di elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale da parte del fisco.

    Nella versione originaria del provvedimento era previsto un contraddittorio preventivo con il contribuente, che non è stato confermato. L’orientamento dell’amministrazione finanzia è quello di prevedere modalità automatizzate di elaborazione della proposta, attraverso l’utilizzo di un software specifico sul quale il contribuente inserirà i dati richiesti, che integreranno quelli già in possesso del fisco.

    Il software dedicato all’elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale, e attraverso il quale questa potrà essere accettata dal contribuente, è l’applicativo Il tuo ISA, quello stesso con il quale il contribuente predispone la trasmissione telematica del modello ISA.

    Con maggiore precisione, i modelli ISA 2024, approvati con il provvedimento 68629/2024 dell’Agenzia delle Entrate, presentano il nuovo modello CBP 2024/2025 attraverso il quale i contribuenti (professionisti, lavoratori autonomi, imprese), una volta inseriti i dati richiesti, otterranno dal sistema informatico la proposta di Concordato preventivo biennale per gli anni d’imposta 2024 e 2025.

    Il modello CBP 2024/2025, però, dovrà essere poi trasmesso unitamente al modello ISA e alla dichiarazione annuale dei redditi, solo se il contribuente intende accettare la proposta del fisco.

    È evidente come il Concordato preventivo biennale, nella sua forma finale, abbia assunto caratteristiche profondamente diverse da quelle prospettate in fase di discussione della riforma fiscale.

    Considerando che i soggetti interessati sono coloro che ottengono un punteggio ISA inferiore a 8, e considerando che i benefici previsti per i contribuenti sono i medesimi sia nel caso che questi si adeguino agli ISA sia nel caso in cui accettino la proposta di concordato, quest’ultima ipotesi, alla fine, non costituisce altro che una diversa forma, anticipata, di adeguamento agli ISA, vincolante per due annualità.

    Il modello CBP 2024/2025

    Il modello CBP 2024/2025, funzionale all’accesso al Concordato preventivo biennale, è parte integrante del modello ISA 2024 il quale, a sua volta, è un allegato del modello Redditi 2024. In conseguenza di ciò, questo va trasmesso compilato insieme al modello ISA e al modello Redditi, ma solo se il contribuente intende accettare il Concordato.

    Il modello CBP 2024/2025 si compone del solo quadro P, a sua volta suddiviso in quattro sezioni:

    • Condizioni di accesso: il contribuente dovrà dichiarare la presenza dei requisiti previsti per l’accesso al Concordato, l’assenza di cause si esclusione e l’eventuale presenza di eventi straordinari.
    • Dati contabili: dovranno essere indicati, separatamente, il Reddito ai fini Irpef o Ires rilevante ai fini del Concordato preventivo biennale, e l’eventuale valore della produzione Irap.
    • Proposta CBP: il contribuente esporrà, separatamente, il reddito Irpef o Ires e il valore della produzione Irap proposti dall’Agenzia delle Entrate per gli anni 2024 e 2025.
    • Accettazione proposta CPB: una casella da flaggare solo nel caso in cui il contribuente decida di accettare la proposta del fisco e accedere al Condordato preventivo biennale.

    La “Presenza dei requisiti” di accesso al Concordato preventivo biennale deve essere dichiarata dal contribuente flaggando al casella presente sul rigo P01. Possono accedere al Concordato i contribuenti:

    • che nell’anno d’imposta 2023 non avevano debiti fiscali o contributivi di importo complessivamente superiore  a 5.000 euro;
    • che hanno estinto i debiti di tale natura, per gli importi superiori a suddetto limite (comprensivi di sanzioni e interessi), prima del termine per l’accettazione della proposta di Concordato;
    • ammessi a provvedimenti di sospensione o rateizzazione di tali debiti.

    La “Assenza di cause di esclusione” dal Concordato preventivo biennale deve essere dichiarata dal contribuente flaggando al casella presente sul rigo P02. Le cause di esclusione previste sono:

    • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei tre anni precedenti a quelli di applicazione del Concordato;
    • condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio o autoriciclaggio commessi nei tre anni precedenti a quelli di applicazione del Concordato.

    In considerazione dell’espresso riferimento normativo alle imprese che applicano gli ISA, non possono accedere al Concordato anche i soggetti per i quali sussiste una causa di esclusione dagli ISA: così, ad esempio, non può accedere al beneficio il contribuente che ha iniziato l’attività nell’anno d’imposta 2023.

    Il “Reddito rilevante ai fini del CPB”, richiesto dal rigo P04 e il “Valore della produzione netta Irap rilevante ai fini del CPB”, richiesto dal rigo P05, dovranno essere determinati autonomamente dal contribuente, il quale dovrà effettuare le dovute rettifiche al reddito emergente dai quadri del modello Redditi 2024. La proposta di Concordato verrà elaborata automaticamente dal software applicativo partendo da tali valori; i risultati saranno indicati sui righi da P06 a P09. Si ricorda che, per espressa previsione normativa, le somme richieste dal fisco non potranno essere inferiori a 2.000 euro.

    I contribuenti in regime forfetario

    Situazione diversa ma analoga è quella prevista per i contribuenti in regime forfetario. Questi soggetti, come è noto, non predispongono il modello ISA: per loro il modello Redditi PF 2024 prescrive che l’accettazione del Concordato preventivo biennale passi attraverso la trasmissione della nuova Sezione VI “Concordato preventivo regime forfetario” del quadro LM, compilata in tutte le sue parti.

    La Sezione VI del quadro LM è molto simile al modello CPB 2024/2025 del modello ISA. Le poche differenze presenti derivano dal fatto che i contribuenti in regime forfettario non sono soggetti a Irap e che per loro il legislatore prevede che l’accettazione del Concordato vincoli solo per l’anno 2024.

    In questo caso il reddito di riferimento per l’elaborazione della proposta sarà quello indicato sul quadro LM, già esposto ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno fiscale 2023.

    Per un approfondimento sulle modalità di compilazione della Sezione VI del quadro LM del modello Redditi PF 2024 è possibile leggere l’articolo Forfetari: accesso al Concordato preventivo biennale attraverso il quadro LM.

  • Riforma fiscale

    Dichiarazioni fiscali 2024: l’Agenzia pubblica il nuovo calendario

    La Circolare n 8/2024 del giorno 11 aprile contiene chiarimenti sulle novità introdotte dalla Riforma Fiscale avviatasi lo scorso anno e ancora in atto.

    In particolare, sul tema dei dichiarativi con il Dlgs Semplificazioni adempimenti tributari pubblicato in GU n 9/2024 di prima applicazione della riforma fiscale (DL n 111/2023) si prevede, tra le altre novità, l'anticipazione dal 30 novembre al 30 settembre dell'invio della dichiarazione dei redditi.

    La Delega Fiscale con l'art 16 ha stabilito criteri per riformare gli adempimenti tributari e razionalizzare gli obblighi dichiarativi, riducendo gli adempimenti e rendendo più sostenibile il compito dei contribuenti.

    A tal fine in tema di dichiarazioni fiscali, l’art. 11 del Decreto legislativo modificando l’art 2 del DPR 322/98, interviene sui termini di presentazione, vediamo il nuovo calendario pubblicato nella Circolare n 8.

    Dichiarazioni fiscali 2024: le novità della Riforma Fiscale

    La Circolare n 8 contiene un riepilogo delle principali scadenze dei dichiarativi 2024.

    Viene ricordato che l’articolo 11 del decreto Adempimenti interviene sui termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni in materia di: 

    • imposte sui redditi,
    • imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), 
    • nonché della dichiarazione dei sostituti d’imposta. 

    Sui medesimi termini è intervenuto successivamente l’articolo 38 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha ulteriormente modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. 

    In particolare, le novità ridefiniscono alcuni di tali termini, con la finalità di anticipare: 

    • il controllo sulle dichiarazioni presentate e, conseguentemente, l’erogazione di eventuali rimborsi richiesti nel modello dichiarativo; 
    • i tempi per la messa a disposizione delle dichiarazioni “precompilate”;
    • la pubblicazione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

    In forza del combinato disposto delle norme citate, mutano, infatti, i termini di presentazione delle dichiarazioni relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, da presentare nel 2024, e successivi. 

    Considerato che le nuove scadenze entrano in vigore, per la generalità dei contribuenti, dal 2 maggio 2024, il legislatore, con il comma 2 dell’articolo 11 del decreto Adempimenti, ha stabilito che i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, trasmettono la medesima entro i termini di presentazione previgenti.

    Si precisa, a tal fine, che, per data che «scade successivamente alla data del 2 maggio 2024», si intende quella di presentazione della dichiarazione in base alle disposizioni previgenti alle novelle in commento.

    A titolo esemplificativo, la circolare indica che, una società di capitali, con periodo d’imposta 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023, è tenuta a presentare la relativa dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP entro il 31 maggio 2024, in quanto ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. 

    Dichiarazioni fiscali: l'Agenzia pubblica il nuovo calendario

    Come stabilito dal comma 1 dell’articolo 38 del d.lgs. n. 13 del 2024, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (modello “REDDITI”) e IRAP sono, invece, posticipati rispetto ai termini disciplinati “a regime” dal decreto Adempimenti: 

    • al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; 
    • al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. 

    Esclusivamente per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP sono fissati, dal comma 273 dell’articolo 38 del d.lgs. n. 13 del 2024:

    • tra il 15 aprile e il 30 giugno 2025, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a. (lettera a);
    • tra il 15 aprile e il 30 settembre 2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (lettera a); 
    • entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (lettera b).

    A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i termini iniziali e di scadenza di presentazione delle dichiarazioni sono disciplinati “a regime” secondo quanto previsto dal decreto Adempimenti

    In particolare, per effetto di quanto disposto all’articolo 11, comma 3, lettera a), i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP, richiamati all’articolo 2, commi 1 e 2, del DPR n. 322 del 1998, vengono così ridefiniti:

    • tra il 1° aprile e il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a.; 
    • tra il 1° aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; 
    • entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Per effetto del combinato disposto di cui all’articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 13 del 202476 e all’articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto Adempimenti, i periodi di presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni (modello 770) dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 178, del DPR n. 322 del 1998 sono così ridefiniti:
      • per l’anno d’imposta 2024, dal 15 aprile al 31 ottobre del 2025;
      • a decorrere dall’anno d’imposta 2025, dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.

    Le anzidette modifiche normative introducono, pertanto, anche per i sostituti d’imposta una decorrenza iniziale del termine di presentazione del modello 770, confermando la data di scadenza al 31 ottobre. 

    Per maggior chiarezza espositiva si legga la tabella qui evidenziata.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Decreto Giochi 2024: i giochi a distanza con vincita in denaro

    Il Decreto Legislativo n 41/2024 pubblicato in GU n 78 del 3 aprile,  come previsto dall'art 15 della Legge n. 111/2023 Delega Fiscale, avvia il riordino dei giochi pubblici ammessi in Italia. 

    Il Dlgs individua le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, previa concessione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'esercizio e la raccolta a distanza. 

    La concessione è assegnata tramite gara pubblica, per la durata massima di nove anni e senza rinnovo.

    Il modello di domanda di partecipazione è disponibile sul sito delle Dogane. 

    Il decreto disciplina i requisiti specifici per partecipare alle gare, le categorie ammesse e gli impegni da rispettare secondo l’accordo sottoscritto con l’Amministrazione per l’attribuzione della concessione. 

    L’adeguamento alle novità normative sarà attuato con appositi regolamenti, fino ad allora restano applicabili le modalità vigenti prima dell’entrata in vigore del Dlgs in esame.

    Tra gli scopi della revisione della disciplina dei Giochi, c’è quello di perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore prevedendo ogni modalità che possa generare disturbi patologici o forme di gioco d’azzardo patologico. 

    Infine il decreto, per il contrasto al gioco illegale, Adm e Guardia di finanza dovranno redigere e pubblicare sui loro portali istituzionali la lista dei siti informatici di offerta legale di gioco e dei siti inibiti perché volti a fornire un’offerta di gioco illegale.

    Decreto Giochi 2024: i giochi a distanza con vincita in denaro

    L’articolo 6 reca la disciplina dell’esercizio e della raccolta dei giochi pubblici a distanza, con vincita in denaro, e del relativo sistema concessorio. 

    In particolare la norma individua:

    • le tipologie di giochi rientranti nella disciplina, 
    • i requisiti e gli obblighi a cui sono tenuti i soggetti partecipanti alla gara pubblica di concessione, 
    • disciplina l’istruttoria della domanda di partecipazione 
    • nonché le condizioni minime che deve presentare il contratto di conto di gioco tra il concessionario e il giocatore predisposto dal concessionario. 

    Le tipologie di gioco che rientrano nella disciplina dei giochi pubblici a distanza sono di seguito elencate.

    Si ricorda che in base alla definizione di cui alla lettera e) dell’articolo 2 del medesimo decreto in commento per gioco pubblico a distanza si intendono le tipologie di gioco, anche di abilità, con vincita in denaro disciplinate con regolamento, per la cui partecipazione è richiesto il pagamento di una posta costituita da una somma di denaro, alla cui raccolta il concessionario è legittimato sulla base della propria concessione e che lo stesso può raccogliere esclusivamente con le modalità a distanza individuate e definite nel contratto accessivo alla concessione. 

    La norma prevede che le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle dogane e dei monopoli, l’esercizio e la raccolta a distanza sono le seguenti: 

    • a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
    • b) concorsi pronostici sportivi e ippici; 
    • c) giochi di ippica nazionale; 
    • d) giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità torneo ed in modalità diversa dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa; 
    • e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori; 
    • f) bingo; g) giochi numerici a totalizzatore nazionale; 
    • h) giochi numerici a quota fissa; 
    • i) lotterie ad estrazione istantanea o differita; 
    • j) ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso, istituiti e disciplinati con regolamento. 

    Si ricorda che sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è possibile consultare l’elenco degli attuali concessionari autorizzati all’esercizio del gioco a distanza.

    La disciplina dei giochi è introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti. 

    Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti emanati in applicazione del presente decreto restano ferme le discipline di gioco vigenti anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto. 

    Per una sintetica indicazione della disciplina vigente in materia di giochi, si veda il sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, “Guida normativa dei giochi”

    Si prevede che l’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici di cui al comma 1, lettere da a) a f), sono consentiti ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 5, ai quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle dogane e dei monopoli, all’esito di apposite procedure di gara pubblica bandite nel rispetto delle disposizioni nazionali e unionali, attribuisce concessione per la durata massima di nove anni, con esclusione del rinnovo. 

    Si dispone che l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g), h) e i), (giochi numerici a totalizzatore nazionale; giochi numerici a quota fissa; lotterie ad estrazione istantanea o differita) sono consentiti ai soggetti titolari unici di concessione per la loro gestione e sviluppo. 

    La raccolta a distanza dei giochi di cui al precedente periodo è altresì consentita, previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle dogane e dei monopoli, ai concessionari di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione ne diano licenza contrattualizzandone altresì il relativo aggio, comunque non inferiore all’otto per cento ovvero a quello dagli stessi riconosciuto ai punti fisici di vendita dei medesimi giochi.

  • Riforma fiscale

    Riforma dei Giochi: novità 2024 per rivenditori di monopoli e punti di ricarica

    Viene pubblicato in GU n 78 del 3 aprile il Decreto legislativo n 41 del 25 marzo con la disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi a partire da quelli a distanza (art 15 della Legge n 111/2023 Riforma Fiscale).

    Il testo contiene 26 articoli ed entra in vigore da oggi 4 aprile.

    Riforma dei Giochi: le novità della Riforma fiscale

    La Legge n. 111/2023  conferma il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio e si prevedono princìpi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici.

    Nel dettaglio, viene data specifica attenzione, tra l’altro:

    • alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d’azzardo, 
    • alla dislocazione territoriale degli esercizi, 
    • ai requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti concessionari, 
    • alla crisi del rapporto concessorio, 
    • alla riserva statale nella organizzazione ed esercizio dei giochi,
    • al prelievo erariale, 
    • alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, 
    • alle regole di rilascio delle licenze, alla disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi, 
    • alla qualificazione e alla responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento. 

    Viene precisato che si rinvia inoltre a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la definizione di un programma di contrasto al gioco illegale e si prevede la presentazione alle Camera di una relazione annuale del Ministro dell’economia e delle finanze sul settore del gioco pubblico.

    Riforma dei Giochi: novità per i punti vendita di ricarica

    Con l'art 13 si prevede che l'Agenzia istituisce e tiene l'albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di  rivendite, ordinarie o  speciali, di generi di  monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici,  nonchè dei  soggetti che  esercitano attivita' di punti vendita ricariche titolari di  autorizzazione  ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, abilitati, in  forza  di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo  di  mandato  in  esclusiva, all'esercizio delle  predette attività a fronte della corresponsione  del compenso del punto vendita ricariche
    L'iscrizione all'albo è subordinata al pagamento preventivo all'Agenzia di un  importo annuale pari a  euro 100.  

    Il mancato pagamento anche di una sola annualità del predetto importo comporta senz'altro la decadenza dall'iscrizione all'albo.
    L'iscrizione all'albo è presupposto e condizione necessaria  ed essenziale  per  lo  svolgimento  dell'attività di punto vendita ricariche, con esclusione espressa di un  qualunque  prelievo  delle somme giacenti sul conto di gioco  e del pagamento delle vincite. 

    L'attività del punto vendita ricariche non può essere svolta senza l'affissione, all'esterno dell'esercizio e in posizione visibile, di una insegna o targa  di  specifico  riconoscimento  e  individuazione della predetta attività, le cui caratteristiche e dimensioni sono stabilite con decreto del direttore dell'Agenzia.
     Lo schema di contratto per il punto vendita di ricariche adottato dal concessionario è trasmesso all'Agenzia per la verifica della conformità dei  relativi contenuti alle disposizioni di legge.
     Gli esercenti l'attività di punto vendita ricariche  effettuano operazioni di ricarica del conto di gioco on line  esclusivamente su richiesta del relativo titolare,  procedendo  a  tal  fine  alla  sua identificazione e alla  verifica  dell'identita'  di  chi  chiede la ricarica presso il punto vendita. 

    Tenuto conto di  quanto  previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre  2007, n. 231, la ricarica del conto di gioco on  line  presso  il  punto vendita ricariche avviene mediante gli strumenti di pagamento, idonei a  garantire la tracciabilità dei  flussi  finanziari,  gia' in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest'ultimo già validati per l'effettuazione delle  operazioni sul conto di gioco. 

    Fermo quanto  previsto  al  primo  periodo,  le operazioni di ricarica effettuate presso i  punti  vendita  ricariche sono consentite, nel limite  complessivo  settimanale  di  100  euro, anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli indicati al secondo periodo.

    Il rispetto del limite è garantito dal concessionario mediante apposite misure  sul sistema informatico  utilizzato  dai  punti vendita  ricariche  per l'effettuazione delle ricariche e, per  gli adempimenti  di  cui  al presente comma a carico degli esercenti l'attivita' di punto  vendita ricariche, trova applicazione l'articolo 64 del  decreto  legislativo n. 231 del 2007.

     

  • Riforma fiscale

    Contraddittorio preventivo obbligatorio a partire dal 18 gennaio

    In una recente pronuncia la Cassazione si è soffermata sull’entrata in vigore del nuovo obbligo di contraddittorio preventivo, ponendosi in linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo che ha introdotto l’istituto e che risulta in vigore a partire dal 18.01.2024.

    Contraddittorio preventivo obbligatorio a partire dal 18 gennaio

    La data di entrata in vigore del D.Lgs 219/2023, fissata al 18 gennaio 2024 (15 giorni dopo la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale), rappresenta lo spartiacque (anche) per il nuovo istituto secondo cui tutti gli atti recanti una pretesa impositiva devono essere preceduti da un confronto tra ente impositore e contribuente, come disposto dall’art. 6-bis della Legge 212/2000 sul “Principio del contraddittorio”. 

    In questo modo si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 7966 del 25.03.2024, esaminando una fattispecie in cui veniva lamentata, tra le altre cose, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo di cui alla riforma fiscale.

    In particolare, dopo aver esaminato lo “stato dell’arte” sul contraddittorio – specificamente a livello di giurisprudenza comunitaria afferente al caso specifico – la Suprema Corte ha rigettato le ragioni della parte privata ricorrente, correttamente affermando che il D.Lgs 219/2023 contiene norme, tra cui quella sul contraddittorio trasversale obbligatorio, non applicabili ai giudizi che riguardano accertamenti che si sono formati precedentemente al 18.01.2024, ossia alla data in cui è entrato in vigore il testo legislativo in questione.

    Unico dettaglio significativo è quello per cui la pronuncia in esame ha visto i giudici esprimersi solamente in maniera incidentale (sebbene netta) sul contraddittorio, restando aperta la possibilità che ulteriori sentenze affrontino, anche in maniera più diretta, la stessa tematica.

    Anche perché, proprio di recente, la stessa Agenzia delle Entrate si è soffermata sulla decorrenza del nuovo contraddittorio preventivo obbligatorio, in maniera non del tutto coerente con quanto emerso a livello ministeriale. Ed infatti: 

    • se una prima direttiva amministrativa centrale era tale per cui la disposizione in esame deve in ogni caso trovare applicazione alle attività di verifica in corso al 18 gennaio 2024 (ragion per cui diversi uffici erano già pronti a porre in essere gli adempimenti necessari per assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio ex art. 6-bis della Legge 212/2000),
    • un differente atto di indirizzo del viceministro dell’Economia ha successivamente specificato che le nuove norme sul contraddittorio preventivo dovranno essere riservate alle attività di controllo del periodo che seguirà l’emanazione del decreto ministeriale deputato all’individuazione degli atti esclusi dal confronto Fisco-contribuente (salvando dunque a tal fine le indicazioni della Direzione centrale).

    Risulta curioso notare che il principio espresso dalla Cassazione si situa, a ben vedere, di fatto a metà tra quanto emerso fino ad ora a livello ufficiale, senza dunque garantire certezza sull’applicazione della norma in questione ma segnando comunque una prima tappa importante nel sentiero interpretativo sull’istituto neo-introdotto

  • Riforma fiscale

    Riforma Fiscale: i testi unici in consultazione fino al 13 maggio

    L'agenzia delle Entrate con un comunicato stampa dell'13 marzo annuncia che le bozze dei 9 Testi unici per semplificare il sistema tributario sono online in consultazione.

    Disponibili in consultazione dal 13 marzo al 13 maggio le proposte di Testi unici elaborate dall’Agenzia delle Entrate.

    Il lavoro realizzato dagli esperti dell’Agenzia, in attuazione della Delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023, art. 21), è consistito nell’individuazione delle norme vigenti del sistema tributario, che sono state riorganizzate per settori omogenei, nel coordinamento e nell’abrogazione delle disposizioni non più attuali. 

    Una volta approvati i Testi, le disposizioni potranno essere consultate, in maniera ordinata, ciascuna all’interno della relativa raccolta a tema. 

    Accademici, professionisti e contribuenti possono ora inviare le loro osservazioni o proposte di modifica, che potranno essere eventualmente recepite nelle versioni definitive.

    Riforma Fiscale: i testi unici in consultazione fino al 19 maggio

    Il comunicato specifica che le proposte di Testi unici riordinano in maniera organica le disposizioni che regolano il sistema tributario ad eccezione di quelle relative a:

    • Irap, 
    • legislazione relativa ai servizi catastali, geotopocartografici e di pubblicità immobiliare

    nell’ottica di semplificare e migliorare la chiarezza delle regole fiscali. 

    In particolare, 4 dei 9 Testi unici riguardano le Imposte sui redditi, l’Iva, l’Imposta di registro e i Tributi erariali minori. Si segnala che, in continuità con l’impostazione attuale, si è ritenuto opportuno non riportare nella proposta di Testo Unico delle imposte sui redditi, le disposizioni riguardanti l’IRAP, queste potranno essere preferibilmente oggetto di un’autonoma proposta di testo unico che raccolga, unitamente al D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, anche le disposizioni di natura tributaria riguardanti i tributi regionali e locali.

    Nei restanti 5 sono invece state raccolte le norme sull’accertamento; sulle sanzioni tributarie amministrative e penali; sulla giustizia tributaria; sulla riscossione e sulle agevolazioni fiscali. Individuate e tenute fuori dai nuovi testi tutte le norme abrogate, mentre è stata fatta una proposta di cancellazione per quelle ancora in vigore che possono essere considerate superate.

    Nel dettaglio, i 9 Testi unici in consultazione dal 13 marzo riguardano:

    1. Imposte sui redditi;
    2. Iva;
    3. Imposta di registro e altri tributi indiretti;
    4. Tributi erariali minori;
    5. Agevolazioni tributarie e regimi di particolari;
    6. Adempimenti e accertamento;
    7. Sanzioni tributarie amministrative e penali;
    8. Giustizia tributaria;
    9. Versamenti e riscossione.

    Le proposte di testo unico sono aggiornate alla data del 4 marzo 2024 e tengono conto dei decreti già adottati in attuazione della delega conferita al Governo per la riforma fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023.

    Fino al 13 maggio 2024 è possibile comunicare le proprie osservazioni o proposte di modifica/integrazione, che saranno valutate ai fini di un eventuale recepimento nelle versioni definitive delle raccolte normative. I contributi devono essere inviati (seguendo lo schema: argomento, norme di riferimento, osservazioni, contributo, finalità) ai seguenti indirizzi di posta elettronica, distinti in base al volume:

    1. testounicoimpostesuiredditi@agenziaentrate.it
    2. testounicoiva@agenziaentrate.it
    3. testounicoimpostadiregistro.tributiindiretti@agenziaentrate.it
    4. testounicotributierarialiminori@agenziaentrate.it
    5. testounicoagevolazionitributarie.regimiparticolari@agenziaentrate.it
    6. testounicoadempimenti.accertamento@agenziaentrate.it
    7. testounicosanzioni@agenziaentrate.it
    8. testounicogiustiziatributaria@agenziaentrate.it
    9. testounicoversamenti.riscossione@agenziaentrate.it

    Terminata la fase di consultazione, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà i commenti pervenuti (esclusi quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione).

  • Riforma fiscale

    Sconti fiscali 2024: le novità sulle detrazioni per l’Irpef

    L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n 2/2024 ha fornito interessanti chiarimenti sulle novità previste dal primo modulo della Riforma Fiscale previsto con il Dlgs n 213/2023 relativo all'Irpef 2024.

    Sconti fiscali 2024: le novità sulle detrazioni per l'Irpef

    Occorre ricordare intanto che le modifiche introdotte dal primo modulo di revisione dell’Irpef hanno efficacia esclusivamente per l'anno 2024.

    Per gli anni successivi sarà necessario attendere i prossimi decreti attuativi della delega fiscale. 

    Verosimilmente la revisione sarà attuata però tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 5 della legge 111/2023, che prevede il riordino di deduzioni, scaglioni, aliquote e detrazioni Irpef. 

    Per quanto riguarda la revisione della disciplina delle detrazioni il primo decreto attuativo della riforma Irpef configura una soluzione temporanea per il 2024 vediamo i chiarimenti in proposito della Circolare ADE n 2/2024 che richiamano anche il testo di legge.

    Sconti fiscali 2024: chiarimenti ADE sulle detrazioni per l'Irpef

    La Circoalre n 2/2024 evidenzia che l’articolo 2 del Decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri, prevedendo, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, in relazione a:

    • a) gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale; la disposizione non riguarda le spese sanitarie di cui all’articolo
      15, comma 1, lettera c), del TUIR;
    • b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 1310;
    • c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7711.

    La riduzione pari a 260 euro deve essere operata sull’importo della detrazione come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, il quale dispone che la «detrazione di cui al presente articolo spetta:

    • a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
    • b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro».

    In altri termini, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione va applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto del suddetto articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.

    Il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto, conformemente a quanto già stabilito dal comma 3-ter del citato articolo 15 del TUIR, precisa che, ai fini del comma 1, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

    Secondo le disposizioni su indicate facciamo due esempi: 

    1. un contribuente con reddito complessivo maggiore di 50.000 euro,
      • che nel 2024 matura detrazioni al 19%, escluse quelle relative a spese sanitarie, per 1.000 euro,
      • in sede di dichiarazione dei redditi potrà usufruire di un beneficio pari a 740 euro dato da= 1.000 – 260. La riduzione opera in effetti come una franchigia.

     

  • Riforma fiscale

    Adempimento collaborativo: chiarimenti per il regime opzionale

    L'Agenzia delle Entrate ha risposto a quesiti durante il forum online dei commercialisti organizzato dalla Testata ItaliaOggi in data 29 gennaio.

    Tra gli altri chiarimenti ha risposto ad un quesito sull'adempimento collaborativo.

    Ricordiamo che l'adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.

    Per le novità 2024 leggi anche: Adempimento collaborativo: le novità 2024.

    Vediamo il dettaglio del chiarimento ADE sul regime opzionale di misurazione del rischio fiscale introdotto per i soggetti che non possiedono i requisiti per aderire all'adempimento collaborativo.

    Adempimento collaborativo: requisiti oggettivi

    Il quesito posto evidenzia che, per i soggetti che non possiedono i requisiti per aderire all'adempimento collaborativo è possibile applicare un regime opzionale di misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, con apposita comunicazione da inviare all'Agenzia delle entrate. 

    Il dubbio riguarda la certificazione del professionista qualificato prevista per il regime ordinario.

    Si chiede se si conferma o si esclude l'obbligo della certificazione di cui all'art 4 comma 1-bis, del Dlgs n. 128 del 2015 da parte dei soggetti che aderiscono al regime opzionale previsto dall'art. 7-bis del medesimo decreto legislativo.
    Le Entrate specificano che il nuovo art 7 bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, introdotto con l'art 1 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 introduce un Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.
    In particolare, la suddetta disposizione prevede che: «I contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui all'articolo 7, possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in base a quanto previsto dall'articolo 4, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate».
    Il comma 1-bis del richiamato articolo 4 stabilisce che: «Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1, predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili».
    Pertanto, conclude l'agenzia l'espresso rinvio all'articolo 4, contenuto nell'articolo 7-bis, conferma che il sistema di controllo del rischio fiscale debba avere, anche per i soggetti che aderiscono al regime in via opzionale, tutte le caratteristiche ivi prescritte, inclusa la certificazione da parte di un professionista indipendente qualificato.

  • Riforma fiscale

    Software unico pagamenti e comunicazione corrispettivi: le novità 2024

    Con il Decreto Legislativo n 1/2024 noto come decreto sulle semplificazioni degli adempimenti tributari arrivano novità anche per i corrispettivi telematici al fine di agevolare le comunicazioni degli esercenti.

    Sinteticamente, ciò che prevede l'articolo 24 del Dlgs n 1/2024 è la possibilità della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica  dei corrispettivi mediante apposite procedure software che garantiscono:

    • la sicurezza e l'inalterabilità dei dati,
    • la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

    Sarà pertanto possibile unificare lo strumento con cui l’esercente effettua operazioni commerciali, amministrative, fiscali e di pagamento.

    Riforma Fiscale 2024: software unico pagamenti e comunicazione corrispettivi

    Come evidenzia più nel dettaglio la relazione al decreto, la novità prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 possa essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. 

    Le soluzioni software devono consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento, al fine di semplificare e rendere meno onerose le operazioni amministrative degli esercenti.

    In attuazione della novità saranno necessari uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.