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Detrazione IVA: il Correttivo allinea le norme al diritto UE
Il Cdm ha approvato in via preliminare un Decreto Legislativo con norma che intervengono sulla Riforma Fiscale.
Si tratta del 4° correttivo alla Riforma e le novità sono diverse e attese.
In tema di detrazione IVA il legislatore prevede di allungare di due anni il termine entro il quale può essere esercitata la detrazione dell’imposta.
Si risolverebbe inoltre il "problema" delle fatture a cavallo d'anno allineandosi alla pronincia UE del 2026, leggi ancheFatture a cavallo d'anno: decisione UE ammette la retroattività.
Detrazione IVA: risolto il problema delle fatture a cavallo
Il Decreto al Titolo V reca disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e in particolare l'articolo 12 tratta della detrazione.
Come recita la relazione illustrativ, l’articolo 12, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 7, comma 1, lett. d), numero 1) della legge n. 111 del 2023, intende allineare la disciplina nazionale alla recente pronuncia della Corte di Giustizia europea (sentenza n. T689/24 del 11 febbraio 2026), con cui è stato chiarito che un soggetto passivo ha facoltà di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione relativa al periodo in cui il diritto alla detrazione è sorto, qualora, pur non avendo ricevuto nel corso di detto periodo la fattura corrispondente, l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione medesima.
Si ammette, altresì, l’esercizio del predetto diritto entro un più ampio arco temporale, al fine di consentire alle imprese che ricevono le fatture di acquisto di eseguire tutti i controlli di rito prima di registrare le fatture e far confluire l’imposta a credito nelle liquidazioni periodiche e annuali.
Come è noto, l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un duplice requisito, dovendosi in particolare considerare:
- oltre al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione,
- anche il presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.
La coesistenza di tale duplice circostanza assicura l’effettività dell’esercizio del diritto alla detrazione, e la neutralità dell’imposta per il soggetto passivo cessionario/committente.
In altre parole, conformemente alla norma unionale, il diritto alla detrazione sorge al verificarsi delle condizioni sostanziali (non potendo la sua esistenza essere subordinata alle condizioni formali), ma può essere esercitato quando si verificano anche le condizioni formali (possesso della fattura).
Al verificarsi dei predetti presupposti, il diritto deve essere esercitato, previa annotazione della fattura di acquisto nel registro degli acquisti, per consentire all’IVA di confluire nella liquidazione dell’imposta entro i termini stabiliti dal combinato disposto degli articoli 19 e 25 del decreto IVA.
Per effetto delle modifiche recate dal comma 1 e, in particolare, l’ampliamento del termine per esercitare il diritto a detrazione e per registrare le fatture ricevute (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento), nonché l’eliminazione, nell’articolo 25, delle parole “in riferimento al medesimo anno”, i soggetti passivi avranno, non solo, più tempo a disposizione per eseguire tutti i necessari controlli di conformità senza correre il rischio di perdere il diritto alla detrazione per decorrenza dei termini di annotazione, ma, laddove la fattura riferita a una operazione eseguita in una annualità (ad esempio 2026), sia ricevuta l’anno successivo (2027) e, comunque, prima del termine di presentazione della dichiarazione, avranno altresì il diritto a esercitare la detrazione – previa registrazione del documento in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti [relativo a tutte le fatture ricevute in un anno (2027) e per le quali in diritto a detrazione è sorto nell’anno precedente (2026)] – con la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto (2026).
Il comma 2 opera, per esigenze di allineamento delle norme, le modifiche ai corrispondenti articoli del Testo unico dell’imposta sul valore aggiunto.
La relazione illustrativa mostra che la modifica normativa dovrebbe avere effetti anche rispetto alla retroattività della detrazione IVA per le c.d. fatture “a cavallo d’anno”.
Vediamo se la norma verrà confermata nella attuale formulazione.
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Correttivo Riforma Fiscale: le principali novità
Il Cdm del 10 giugno tra le altre norme ha approvato il Decreto Legislativo preliminare con norme correttive alla Riforma Fiscale.
In particolare si tratta del quarto decreto Correttivo approvato in tale senso, vediamo una sintesi delle norme princopali che ora passano alle Commissioni tecniche per proseguire l'iter di approvazione definitiva.
Correttivo Riforma Fiscale: novità per i familiari a carico
Con l’articolo 1 si provvede a modificare la disciplina sulle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in attuazione del criterio di delega, contenuto nell’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), punto 1.1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, che prevede la revisione e la graduale riduzione dell’IRPEF attraverso il riordino anche delle detrazioni dall’imposta lorda, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità.
In particolare, si apportano modifiche all’art. 12, comma 4-ter, del TUIR, al fine di superare talune criticità emerse a seguito dei mutamenti normativi operati su tale disposizione dall’art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192.
Il citato art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 192/2025, infatti, nel novellare il predetto comma 4-ter, ha stabilito che, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel citato art. 12 del TUIR, si considerano familiari:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti,
- i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto;
- le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Inoltre, con l’inserimento del secondo periodo del comma 4-ter, si è chiarito che se una disposizione fiscale fa riferimento, oltre che ai citati familiari, anche alle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 12 del TUIR, ovvero se fa genericamente riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si devono considerare i soggetti sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, ovvero a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni (art. 12, comma 2, del TUIR).
La novità legislativa, nell’introdurre il requisito della convivenza o della presenza di assegni alimentari nei confronti degli “altri familiari” di cui all’art. 433 c.c., ha fatto emergere dubbi nell’applicazione degli incentivi fiscali previsti per il welfare aziendale dall’articolo 51 del TUIR.
In tale contesto, infatti, il requisito della convivenza introdotto dall’art. 1, comma 2, del D.lg. n. 192/2025, con efficacia per l’intero anno 2025, per gli “altri familiari”, non era stato considerato ai fini della fruizione dei piani di welfare relativi all’anno 2025, con conseguente perdita a posteriori delle agevolazioni di cui all’art. 51 del TUIR da parte dei contribuenti che hanno fruito delle medesime in favore degli “altri familiari” non conviventi.
Con l’articolo 1 si intende eliminare il riferimento al requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari per quanto concerne l’applicazione di disposizioni che fanno riferimento ai familiari di cui all’art. 12 del TUIR senza richiedere la sussistenza delle condizioni ivi previste, vale a dire anche se non sono fiscalmente a carico.
Mediante la modifica del secondo periodo del medesimo comma 4-ter, si chiarisce che laddove le disposizioni fiscali richiedano la condizione di “familiare fiscalmente a carico”, con riguardo agli “altri familiari” di cui all’art. 433 c.c. si richiede l’ulteriore requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari, oltre, ovviamente, alla presenza dei requisiti reddituali di cui all’art. 12, comma 2, del TUIR.
In tal modo disciplinata la questione, la fruibilità delle agevolazioni previste a favore dei familiari è riconosciuta in favore delle persone che ne potevano godere nella vigenza dell’art. 12 del TUIR alla data del 31 dicembre 2024.
A tale scopo il comma 2 dell’articolo 1 stabilisce che il medesimo si applica a partire dal periodo d’imposta 2025.
Correttivo Decreto Fiscale: novità sul lavoro autonomo
Con l’articolo 3 si provvede a modificare la disciplina da applicarsi in caso di cessione a titolo oneroso o di compensazione di crediti d’imposta agevolativi, in attuazione del criterio di delega, contenuto nell’articolo 5, comma 1, lettera f), n. 2.1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, che prevede il concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale.
Nello specifico, l’articolo 3 definisce il trattamento fiscale da applicarsi in caso di cessione a titolo oneroso o di compensazione di crediti d’imposta agevolativi, quindi diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, ivi compresi quelli relativi agli incentivi di cui all’articolo 119 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Superbonus).
In particolare, con il comma 1, si precisa che i proventi derivanti da tali operazioni rientrano fra i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, in proporzione alla quota compensata nel caso di crediti d’imposta compensati, e che tali proventi sono soggetti a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota prevista per l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997 (26%).
Nella nuova norma si precisa che concorrono, comunque, alla formazione del reddito di lavoro autonomo i crediti che costituiscono il compenso dell’attività artistica o professionale prestata.
In merito alla decorrenza, si stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai crediti di imposta acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito secondo le regole ordinarie di cui agli artt. 54 e seguenti del TUIR possono, tuttavia, applicare le disposizioni del comma 1 ai crediti d’imposta acquistati già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
A tali fini, qualora la dichiarazione dei redditi risulti già presentata, è ammessa la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322.
Resta fermo che non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.
Correttivo Riforma Fiscale: novità sui redditi di imprese agricole
La disposizione di cui al comma 1 interviene su specifiche norme del TUIR con finalità di coordinamento sistematico e di chiarimento applicativo in materia di qualificazione e determinazione dei redditi relativi alle attività agricole.
Le modifiche apportate si ritengono funzionali all’attuazione dell’articolo 5, comma 1, lett. b), n. 1) e n. 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111.
In particolare, l’aggiornamento dell’articolo 32 del TUIR, contenuto nel comma 1, lettera a), si rende necessario alla luce dell’evoluzione della disciplina delle attività agricole che, dopo le modifiche introdotte dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2024, comprende, accanto alla coltivazione e all’allevamento, anche la produzione vegetale svolta in immobili censiti al catasto dei fabbricati, di cui alla lettera b‑bis) del comma 2.
L’intervento sul primo comma dell’articolo 55 del TUIR, attuato con il comma 1, lettera b), è, anch’esso, di mero coordinamento e chiarisce che rientrano nel perimetro del reddito d’impresa, ove superino i limiti dell’articolo 32, non solo le attività indicate alle originarie lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 32 del TUIR, ma anche quelle medio tempore introdotte alle lettere b‑bis) e b‑ter) del medesimo comma 2, eliminando in radice ogni dubbio interpretativo.
Il richiamo operato chiarisce, pertanto, che, ove siano superati i limiti di agrarietà, tutte le attività comprese in tale intervallo concorrono a formare il reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del TUIR, anche se non organizzate in forma d’impresa, in continuità con la ratio originaria della disposizione.
La modifica all’articolo 56‑bis, comma 4, del TUIR, effettuata con il comma 1, lettera c), ha finalità di coordinamento delle disposizioni ivi contenute.
In particolare, si conferma che la disciplina contenuta nel suddetto articolo si applica, oltre che all’impresa individuale (inclusi i casi di impresa familiare e impresa coniugale), alle società semplici e alle società di fatto a esse assimilate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, alle società agricole che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006 per la determinazione catastale del reddito d’impresa nei limiti dell’articolo 32 del TUIR.
Ne sono esclusi, pertanto, come nella disciplina previgente alle modifiche apportate dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2024, le società in nome collettivo, in accomandita semplice e le società di capitali che non hanno esercitato l’opzione di cui al citato comma 1093, determinando il reddito d’impresa nei modi ordinari.
Leggi anche Correttivo Omnibus Riforma Fiscale: novità per i crediti ceduti, in attesa del testo definitivo del Decreto legislativo.
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Consulenza giuridica 2026: nuove regole procedurali delle Entrate
Pubblicato il Provvedimento n. 171016/2026 del Direttore dell'Agenzia per istanze in forma libera ma con stringenti vincoli di ammissibilità e canali telematici esclusivi.
L'Agenzia delle Entrate ha definito le regole procedurali per la presentazione e la gestione delle istanze di consulenza giuridica ai sensi dell'articolo 10-octies dello Statuto dei diritti del contribuente.
Il Provvedimento delinea un percorso formale rigido : l'istanza è esente da bollo e redatta in forma libera , ma il diritto alla risposta è subordinato al rispetto di requisiti di legittimazione e all'assenza di specifiche attività di controllo in corso.
Tuttavia, l'accesso a questo istituto non è generalizzato e presenta tre criticizzazioni operative e precisi casi di esclusione automatica che richiedono una verifica preliminare della propria posizione fiscale per non incorrere nel rigetto immediato.
Chi può presentare l’istanza: la mappa dei soggetti legittimati
La consulenza giuridica è riservata esclusivamente ai soggetti tassativamente individuati dall'articolo 10-octies dello Statuto.
Il nuovo provvedimento attua le ultime modifiche normative che hanno abrogato il generico riferimento agli "enti privati".
Di seguito la ripartizione della competenza degli uffici in base alla natura dell'istante:
- Direzioni Regionali (in base al domicilio fiscale dell'istante):
- Associazioni sindacali e di categoria, nonché ordini professionali che esprimono interessi diffusi nell'ambito della Regione (muniti di codice fiscale).
- Enti pubblici territoriali, enti locali e organi periferici delle amministrazioni statali operanti nella Regione (muniti di codice fiscale).
- Divisione Contribuenti (competenza centrale):
- Amministrazioni centrali dello Stato ed enti pubblici a rilevanza nazionale (comprese le articolazioni territoriali prive di rilevanza fiscale ma munite di apposita procura).
- Rappresentanze nazionali delle associazioni sindacali/categoria e organi istituzionali di rappresentanza nazionale degli ordini professionali.
- Soggetti non residenti.
Alert Errore di Invio: Se l'istanza viene trasmessa a un ufficio o a un indirizzo PEC errato, l'ufficio ricevente la inoltrerà a quello competente. Attenzione, però: in questo caso il termine per la risposta inizia a decorrere solo dalla data di effettivo ricevimento da parte dell'ufficio competente, che provvederà a comunicarlo all'istante.
Canali di trasmissione obbligatori: l’elenco ufficiale PEC e PEL 2026
L'invio dell'istanza sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore deve avvenire esclusivamente per via telematica.
L'utilizzo di canali non consentiti comporta la mancata ricezione dell'istanza o l'improcedibilità della stessa.
Prima di procedere all'invio, è indispensabile individuare l'esatto indirizzo telematico dell'ufficio destinatario per evitare i ritardi istruttori previsti dal punto 3.4 del provvedimento.
[Scarica qui il File PDF con l'elenco completo dei recapiti telematici delle Direzioni Regionali]
Per garantire la correttezza della trasmissione ed evitare errori di compilazione nel gestore PEC, consigliamo di scaricare e consultare la tabella ufficiale dei canali digitali abilitati dall'Agenzia delle Entrate.
Per i soggetti non residenti che non dispongono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, l'Agenzia ha istituito un canale di Posta Elettronica Ordinaria (PEL) dedicato:
Struttura Competente
Canale Abilitato
Indirizzo Telematico Official 2026
Divisione Contribuenti
PEC (Soggetti Residenti)
interpello@pec.agenziaentrate.it
Divisione Contribuenti
PEL (Solo Non Residenti senza domiciliatario)
div.contr.interpello@agenziaentrate.it
Direzioni Regionali
PEC
Consultare l'Allegato A completo del Provvedimento
La presentazione dell'istanza richiede una fondamentale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inserita nel testo dal legale rappresentante. Il firmatario deve attestare di non essere a conoscenza, alla data di presentazione, dell'esistenza di attività di controllo in corso o non ancora definite sulla medesima questione interpretativa.
Il vincolo di esclusione è amplissimo e si estende non solo all'istante, ma anche a tutti i propri associati e/o rappresentati.
Le attività ostative comprendono:
- Verifiche fiscali in corso da parte delle Agenzie fiscali o della Guardia di Finanza.
- Avvisi di accertamento notificati e accertamenti con adesione non ancora perfezionati.
- Questionari, attività di liquidazione o controlli formali della dichiarazione.
- Richieste di rimborso già presentate o istanze di annullamento in aututela.
Consulenza giuridica: Le fasi dell’istruttoria: regolarizzazione, integrazioni e sospensione estiva
Una volta ricevuta l'istanza, l'Ufficio procedente applica rigide tempistiche procedurali per l'esame documentale:
- Carenza dei requisiti e regolarizzazione: Se l'istanza è carente dei requisiti sanabili, l'Ufficio invia un invito entro 30 giorni. L'istante ha 30 giorni dal ricevimento per regolarizzare, pena la presa d'atto della rinuncia all'istanza. I termini per la risposta decorrono ex novo dal momento della sanatoria.
- Integrazione documentale: L'Ufficio può chiedere integrazioni una sola volta entro 30 giorni. Il contribuente deve trasmettere i documenti richiesti o motivarne la mancata esibizione entro 60 giorni.
- Richiesta di pareri esterni: Se l'Agenzia richiede un parere preventivo ad altra amministrazione, i termini regolari di risposta vengono sospesi. Attenzione al caso limite: se il parere esterno non perviene entro 60 giorni dalla richiesta, l'istanza di consulenza giuridica viene dichiarata automaticamente improcedibile.
Tutti i termini procedurali previsti, sia a carico dell'Ufficio che del contribuente, sono sospesi per legge dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Le scadenze che cadono di sabato o nei giorni festivi sono differite di diritto al primo giorno lavorativo successivo.
Le risposte fornite dall'Agenzia, scritte e motivate, verranno successivamente pubblicate sul sito internet istituzionale previa rimozione dei dati sensibili.
Consulenza giuridica: le risposte alle domande frequenti
Che differenza c'è tra la consulenza giuridica ordinaria e quella "interna"?
La consulenza ordinaria viene attivata su istanza dei soggetti esterni legittimati (associazioni, enti pubblici, non residenti) , mentre la consulenza giuridica interna è attivata direttamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Il Provvedimento chiarisce che le regole di gestione previste si applicano, in quanto compatibili, anche a quella interna.
Cosa succede se non rispondo in tempo a una richiesta di integrazione dei documenti?
Il mancato rispetto del termine di 30 giorni per la regolarizzazione o di 60 giorni per l'integrazione documentale comporta l'interruzione della procedura. L'ufficio procedente prenderà formalmente atto della rinuncia implicita all'istanza e lo comunicherà al soggetto interessato.
È possibile ritirare un'istanza dopo averla inviata?
Sì. In pendenza dei termini di istruttoria, gli istanti hanno sempre la facoltà di presentare una rinuncia espressa all'istanza di consulenza giuridica. La rinuncia deve essere trasmessa all'ufficio competente utilizzando le medesime modalità telematiche previste per l'invio originario.
- Direzioni Regionali (in base al domicilio fiscale dell'istante):
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Testo Unico imposte sui redditi: il Governo approva il definitivo
Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno ha approvato il testo definitivo del Testo Unico delle imposte sui redditi.
Come recitava la relazione illustrativa al testo preliminare, il testo unico delle imposte sui redditi è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Princìpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.
Le disposizioni vigenti contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.
TU imposte sui redditi: approvato dal Governo
Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il settimo dei Testi unici che riorganizzano la materia tributaria, si tratta del TU sui redditi.
Il TU sui redditi in bozza contiene 376 articoli per riordinare l'interia materia ferma dal 1986 anno del primo Tuir.
Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo in proposito aveva dichiarato: "È un intervento strutturale che rafforza la qualità della nostra legislazione tributaria, un risultato che, come governo Meloni, rivendichiamo con orgoglio, consapevoli del grande percorso avviato tre anni fa e che porteremo a compimento entro la fine della legislatura".
Nel riordino confluiscono le ultime modifiche della legge di Bilancio 2026 e gli interventi che, con l’avvio della delega fiscale, hanno riscritto i pezzi del Tuir del 1986.
Come previsto dallo stesso esecutivo, il provvedimento ha carattere compilativo, raccoglie in un unico testo la vigente disciplina relativa alle imposte sui redditi e abroga contestualmente le disposizioni incompatibili o non più attuali, assicurando il coordinamento formale e sostanziale alla normativa vigente.
Il nuovo testo unico, composto da 376 articoli suddivisi in tre Parti, raccoglie e sistematizza le disposizioni contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle introdotte nel tempo da successivi interventi legislativi che hanno progressivamente integrato e aggiornato la disciplina.
Nelle riunione del 4 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato il definitivo del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e Leo in proposito ha aggiunto: “Siamo a un passo dal completare una riforma fondamentale. Con l’approvazione definitiva del TUIR, manca ormai soltanto il Testo Unico sull’Accertamento per chiudere il ciclo dei testi normativi di riordino. Il Governo si concentrerà nella redazione del Codice tributario, che rappresenterà un punto di svolta cruciale, ponendo fine a decenni di stratificazione normativa e garantendo una maggiore certezza del diritto”.
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Riforma Fiscale: a che punto siamo
Durante la recente edizione di Telefisco 2026 il Vice Minstro Leo ha ricordato a che punto siamo con la Riforma Fiscale partita nel 2023.
Dopo un riepilogo di tutto ciò che è stato già approvato in attuazione della Legge Delega n 111/2023, Leo ha svelato le prossime mosse del Governo.
Prima fra tutte la volontà di approvare un Decreto Ominibus contenitore di tutto ciò che ancora manca.
Vediamo le dichiarazione di Leo in modo più puntuale.
Riforma Fiscale: a che punto siamo
Il viceministro all'Economia e alle Finanze Maurizio Leo ha anticipato che è all'orizzonte governativo c'è un decreto omnibus per concludere la Riforma Fiscale.
Il 2026 sarà l’anno decisivo per la riforma con un decreto che dovrebbe contenere le misure rimaste in stand by su vari capitoli, sempre tenedo conto delle risorse.
Leo ha evidenziato che la riforma è stata attuata non attingendo al deficit ma grazie alle risorse che man, mano il Governo è riuscito a reperire.
Dal 2023 sono stati approvati 18 decreti legislativi e 6 Testi Unici e si ambisce alla realizzazione del grande obiettivo del codice tributario con un assetto normativo chiaro, certo e accessibili.
Leo ha anche specificato che: “Abbiamo in animo di portare avanti altri due decreti legislativi: quello sui giochi fisici (già abbiamo fatto un intervento per i giochi online, ora dovremmo completare la disciplina introducendo delle norme per i giochi fisici), la giustizia tributaria (abbiamo già il processo, quindi il testo unico sul processo tributario, ma manca la geografia giudiziaria, stiamo lavorando in stretta collaborazione col Consiglio di presidenza di Giustizia Tributaria), sugli aspetti ordinamentali che riguardano i magistrati tributari”.
L’atto finale della riforma fiscale sarà invece quello che già viene chiamato come decreto Ommbius “dove recuperare tutta una serie di interventi che toccano i tributi, che toccano gli aspetti organizzativi, gli aspetti procedimentali”.
La necessità di trovare coperture resta l'obiettivo principale, Leo ha inoltre dichiarato: “(…) dobbiamo fare la riforma, la dobbiamo fare però con risorse ben definite senza fare salti nel buio”.
Ad oggi risultano 36 provvedimenti ancora da firmare, su un totale di 94, per chiudere tutti i 18 cantieri aperti.
Si attendono pertanto le prossime mosse concrete dell'Esecutivo.
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Interpello a pagamento: cosa prevede il Correttivo Irpef-Ires
In vigore dal 20 dicembre le novità contenute nel Decreto Legislativo n 192/2025 del 18 dicembre con disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione.
Tra le norme contenute nel decreto vi è anche l'art 13 al punto 3 che disciplina gli interpelli complessi.
Vediamo il dettaglio.
Interpelli complessi: cosa prevede il Correttivo Irpef-Ires
In particolare, l'art 13 alla letera e) punto 3 prevede che: La presentazione delle istanze di interpello, in relazione a fattispecie particolarmente complesse, è in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle Agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della tipologia d'interpello presentata.».
Come specifica la reglazione illustrativa al decreto, in ottemperanza a quanto evidenziato dalla Commissione 6^ (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica (osservazione di cui alla lett. e) di «rivedere la disciplina del contributo all'istanza di interpello limitandone il pagamento alle fattispecie più complesse e subordinando l'individuazione del contributo a un Regolamento ministeriale», è stato riformulato il comma 3 dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di prevedere espressamente che il versamento del contributo è obbligatorio, a pena di inammissibilità, per la sola presentazione delle istanze di interpello particolarmente complesse.
L'agenzia delle entrate tra gli interpelli complessi riporta l'interpello probatorio che consente al contribuente di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali nei casi espressamente previsti, quali l’interpello relativo a partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (113 TUIR), le istanze presentate dalle società “non operative” (articolo 30 della legge 724 del 1994) e le istanze previste ai fini della spettanza del beneficio ACE (articolo 1, comma 8, DL 201 del 2011)
Dalla stessa agenzia viene anche evidenziato che la categoria di ’interpello “probatorio” costituisce una categoria molto ampia, nel cui contesto sono riconducibili tutte le tipologie di istanze tese a ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori ai fini dell’“adozione” di un determinato regime fiscale.
La richiesta può essere inoltrata solo nei casi espressamente previsti- quelli, appunto, contenenti l’esplicito richiamo all’interpello di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11.
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CPB: tutte le novità del Correttivo
Il Decreto Correttivo pubblicato in GU n 134 del 12 giugno ha apportato varie modifiche alla agevolazione ormai nota come concordato preventivo biennale.
L'agenzia delle entrate in data 18 giugno per recepire le novità ha aggiornato software e istruzioni relative. leggi anche CPB: proposta e software il tuo ISA 2025 dopo il DLgs n 81
In particolare, le modifiche al CPB introdotte con il DLgs. 81/2025 e relative ai limiti alle proposte sono state recepite nelle istruzioni alla compilazione del modello CPB 2025-2026 e nel relativo software “Il tuo ISA 2025 CPB”.
Ora risulta completo il quadro applicativo per chi vorrà aderire.
Secondo quanto specifica la stessa agenzia nella pagina dedicata, il software in commento calcola la proposta di CPB considerando le novità introdotte dal DLgs. 81/2025.
Inoltre l'agenzia precisa che l’accettazione di eventuali proposte di adesione elaborate con la precedente versione del software “Il tuo ISA 2025 CPB” resta valida e, in ogni caso, è possibile presentare una nuova accettazione alla proposta di CPB elaborata con la nuova versione del software entro il 30 settembre.
Riepiloghiamo alcune delle novità introdotte col correttivo.
Correttivo CPB: incremento della sostitutiva
L'art 8 del nuovo testo prevede di incrementare l’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti aderenti al concordato che presentano una differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente superiore a ottantacinquemila euro.
In particolare, è stabilito che sulla parte che supera il citato importo di ottantacinquemila euro sia applicata per i soggetti IRPEF l’aliquota prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i soggetti IRES l’aliquota individuata dall’articolo 77 del menzionato testo unico.
Per le società o associazioni di cui agli articoli 5 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, il superamento del limite di ottantacinquemila euro è verificato, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con le aliquote di cui al nuovo comma 1-bis, in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati.
La disposizione si applica a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
La relazione al decreto evidenzia che non si è ritenuto di accogliere l’osservazione 2 della 6^ Commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, volta a innalzare il limite di eccedenza di cui all’art. 7, da 85.000 a 100.000 euro per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, in quanto, l’Agenzia delle entrate non ha alcun margine di discrezionalità nella formulazione della proposta, la quale viene elaborata sulla base della documentazione tecnica approvata con il decreto ministeriale dello scorso 28 aprile; inoltre l’innalzamento della soglia a 100.000 euro renderebbe la norma, di fatto, inapplicata, dal momento che il reddito medio dei soggetti che applicano gli ISA ammonta a circa 45.000 euro.
Correttivo CPB: nuova causa di esclusione
Con l'art 9 si introduce una nuova causa di esclusione dall’accesso all’istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti che – con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta – dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, e contemporaneamente, partecipano ad associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c) del citato d.P.R. n. 917/1986, ovvero a società tra professionisti di cui all’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero ancora a società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Per tali casi, viene previsto che l’accesso al concordato, per il lavoratore autonomo, è consentito solo se anche l’associazione professionale ovvero la società tra professionisti o tra avvocati cui quest’ultimo partecipa abbia optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta.
Analoga causa di esclusione opera anche per le associazioni e le società, nelle ipotesi in cui non tutti i soci o associati – che dichiarino individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni – aderiscano, per i medesimi periodi d’imposta, alla proposta di concordato preventivo.
Contestualmente, vengono introdotte due nuove cause di cessazione del concordato che si rendono applicabili quando non siano soddisfatte le medesime condizioni previste dalle nuove cause di esclusone.
In particolare, viene previsto che le associazioni e le società indicate nella norma cessano dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, non possono più determinare – qualunque sia la causa di cessazione dal regime – il loro reddito mediante l’adesione alla proposta di concordato
Analoga ipotesi di cessazione in capo al singolo associato o socio ogniqualvolta la società o l’associazione non può più determinare, con riferimento ai medesimi periodi d’imposta, il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato.
Attenzione al fatto, che le disposizioni si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026 purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
Correttivo CPB: le soglie massime per le proposte in base al punteggio ISA
La relazione illustrativa che accompagna il decreto prevede che in accoglimento della prima osservazione della 6^ commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, le disposizioni in esame intervengono in materia di elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale mediante l’inserimento dei commi da 3-bis a 3-quater nell’articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.
In particolare, viene previsto che la proposta di reddito concordato elaborata dall’Agenzia delle entrate può eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato dal contribuente nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la medesima proposta, rettificato in base a quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 13 del 2024.
In particolare, sono previsti tre distinti limiti di eccedenza massima, pari al 10, al 15 e al 25 per cento, che trovano applicazione in corrispondenza dei livelli di affidabilità fiscale più alti relativi al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. In particolare, il limite pari al:
- 10 per cento si applica in caso di livello di affidabilità pari a 10;
- 15 per cento si applica in caso di livello di affidabilità compreso tra 9 e 10;
- 25 per cento si applica in caso di livello di affidabilità superiore a 8 ma inferiore a 9.
Inoltre, viene stabilito che le limitazioni di cui al comma 3-bis non trovano applicazione laddove la proposta, formulata applicando tale comma, risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall’applicazione della metodologia di elaborazione prevista dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024.
Infine, le medesime regole vengono estese alla determinazione della proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini della imposta regionale sulle attività produttive ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 13 del 2024.
CPB: il calendario per aderire
Il Decreto Correttivo ha confermato che l'adesione alla proposta di concordato può essere manifestata:
- entro il 30.9;
- o entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.
A tal fine, l'adesione 2025-2026 può avvenire:
- congiuntamente al Modello ISA nell'ambito del Modello Redditi 2025 (
- in forma autonoma, con invio del Frontespizio del Modello Redditi 2025 indicando il codice "1" nella nuova casella "Comunicazione CPB"
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Irpef 2025: le 3 aliquote e gli scaglioni
L’imposta sui redditi delle persone fisiche, nota come Irpef, a seguito della Riforma Fiscale, ha subito per il solo anno 2024 delle modifiche.
Tali modifiche sono rese strutturali dalla Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio che interviene sui relativi articoli del TUIR.
In sostanza diventa strutturale l’accorpamento dei primi due scaglioni, con aliquota al 23% fino a 28.000 euro di reddito. Le Entrate hanno pubblicato i Dichiarativi 2025 e le novità sull'Irpef sono state recepite nel:
al fine di poter provvedere al pagamento secondo le novità:

Su tutte le novità riguardanti l'Irpef 2025 le Entrate hanno anche pubblicato la Circolare n 4 del 16 maggio cui si rimanda per esempi e chiarimenti. Leggi qui
Irpef 2025: nuove aliquote
L'Irpef è disciplinata dall’articolo 11 del Dpr n. 917/1986, che detta le regole per il calcolo dell’imposta dovuta.
Il Decreto Legislativo n 216/2023 ha previsto che a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024 le aliquote e gli scaglioni dell'Irpef sono così strutturati:
- aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000 euro,
- aliquota del 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro,
- aliquota del 43% per i redditi che superano 50.000 euro,
La legge di bilancio 2025, prevede con l’articolo 1, ai commi da 2 a 9, di rendere strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento).
Per le novità sull'acconto Irpef 2025 leggi anche Acconto Irpef 2025 su aliquote 2023: per chi
Irpef lavoro dipendente 2025
Modificando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, eleva da 1.880 euro a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro.
Si riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 49 del TUIR) che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
- 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Si precisa che, ai soli fini dell’individuazione della percentuale, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.
Si riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 49 del TUIR), che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
- a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
In altri termini per i percettori di reddito tra 32.000,01 euro e i 40.000 euro l’importo riconosciuto è progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei 32.000 euro, per azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.
Leggi anche: Detrazioni Irpef 2025: cosa cambia dal 1° gennaio.
Irpef residenti e non residenti
Per i soggetti residenti, il reddito complessivo è formato da tutti i redditi ovunque prodotti.
Alcune spese (“oneri deducibili”) possono ridurre il reddito complessivo, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali o le erogazioni liberali in favore degli enti no profit.
L’imposta lorda si calcola applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni.
L’Irpef dovuta dal contribuente è determinata sottraendo dall’imposta lorda le detrazioni previste dalla normativa: ad esempio, le detrazioni previste per tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, pensione, autonomo), la detrazione per il coniuge, i figli (di età pari o superiore a 21 anni) e altri familiari a carico, e le detrazioni riconosciute a fronte di alcune tipologie di spese sostenute durante l’anno (come salute, istruzione, interessi per il mutuo dell’abitazione, ecc). Inoltre vanno sottratti i crediti d’imposta spettanti.
Le detrazioni sono riconosciute generalmente fino all’ammontare dell’imposta dovuta. Non possono essere rimborsati importi superiori.
Per i soggetti non residenti il reddito complessivo è formato solo dai redditi prodotti in Italia.
I soggetti non residenti possono portare in diminuzione del reddito complessivo solo alcuni oneri deducibili, come le donazioni (l’elenco completo si trova all’articolo 24 comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi).
Come per i soggetti residenti, l’imposta lorda si calcola applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni. Dall’imposta lorda i soggetti non residenti possono sottrarre alcune detrazioni, come le detrazioni per lavoro dipendente, quelle per spese relative a ristrutturazioni edilizie o per alcuni tipi di donazioni (l’elenco completo si trova all’articolo 24 comma 3 del Testo unico delle imposte sui redditi. Non spettano le detrazioni per carichi di famiglia
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Adempimento Collaborativo: nuovo modello dal 17 dicembre
Con il Provvedimento n. 450193 del 17 dicembre le Entrate approvano il Modello ultile per l'adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e ss. del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, con le relative istruzioni.
Adempimento Collaborativo: nuovo modello dal 17 dicembre
È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il nuovo “Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo” da utilizzare per la richiesta di adesione al regime a far data dal 17 dicembre.
Il modello sostituisce quello approvato con Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prott. n. 54237 e 54749 del 14 aprile 2016 e successivamente modificato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153271 del 04 maggio 2022.
Il modello è sottoscritto e presentato all’Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello.
Per i soggetti non residenti privi di PEC la domanda di accesso può essere presentata alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nelle istruzioni per la compilazione del modello.Le Entrate precisano che il modello appena pubblicato aveva necessità di essere adeguato alla luce delle modifiche intervenute con l’emanazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024 attuativo delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.221.
In particolare, il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n.221 ha esteso l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:- a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
- b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
- c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.
Inoltre, sempre in relazione ai requisiti soggettivi, il decreto legislativo del 5 agosto 2024, n. 108, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale», del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ha previsto l’estensione del regime, altresì, ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis dell’articolo 7 del decreto e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis del decreto.
Infine, in merito ai requisiti oggettivi, il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 221, ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all’articolo 4 del decreto, ai sensi dei quali il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1 deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Allegati: -
CPB tardivo: adesione entro il 12.12 senza sanzioni
Il DL n 167 del 14 novembre pubblicato in GU dello stesso giorno ha previsto una riapertura dei termini per il CPB concordato preventivo biennale.
Bisogna evidenziare che la norma prevede che tale possibilità sia concessa ai soli soggetti ISA senza sanzioni ed esclude invece i soggetti forfettari.
Prima di leggere le condizioni per accedervi fissate dalla norma si evidenzia che le Entrate con FAQ del 9 dicembre hanno confermato che l'adesione tardiva al CPB alle condizioni del DL n 167 non prevede pagamento di sanzioni.
CPB con dichiarazione integrativa: entro il 12.12 senza sanzioni
Il nuovo decreto approvato dal Governo e pubblicato in GU quindi già in vigore prevede per i soggetti ISA che abbiano regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre, la possibilità di accedere tardivamente, ed entro il 12 dicembre prossimo al Concordato preventivo biennale.
Tale possibilità è concessa presentando una dichiarazione integrativa che però non contenga:
- una riduzione dell’imponibile o dell’debito d’imposta,
- né aumenti il credito rispetto alla dichiarazione originaria.
La possibilità è rivolta esclusivamente ai soggetti ISA e consiste in pratica nella eventuale compilazione del Quadro P del modello ISA per l'adesione al CPB.
A tal fine è necessario presentare una dichiarazione integrativa in qualche modo neutra si ritiene quindi senza applicazione di sanzioni.
L'opzione è consentita solo se non ci sia un gettito per il contribuente invariato.
Nella relazione illustrativa al decreto è evidenziato il concetto che la possibilità è concessa a condizione che nella dichiarazione integrativa presentata (…) non siano indicati un minor imponibile.
Quindi tale dichiarazione integrativa è esclusivamente funzionale alla tardiva adesione al CPB.
Visto il tenore letterale della norma si presume che ulteriori dichiarazioni integrative, in aggiunta a quella tardiva di adesione al CPB siano comunque possibili al fine di correggere errori di quella presentata entro il 31.10 scorso.
Infine la non applicazione delle sanzioni per chi aderisce entro il 12.12 è confermata da una FAQ ADE del 9 dicembre.