• Riforma fiscale

    Decreto Omnibus, ok definitivo: le novità per il concordato

    Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 agosto, ha approvato in via definitiva un tris di decreti attuativi della delega fiscale:

    • il decreto Omnibus correttivo della delega fiscale dopo aver acquisito l'intesa in sede di Conferenza unificata e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti,
    • il decreto sull'ordinamento della giurisdizione tributaria,
    • e quello sul federalismo fiscale. 

    Con questa tripla approvazione il Governo esaurisce il mandato ricevuto dal Parlamento con la legge 9 agosto 2023, n. 111. 

    Vediamo in particolare le novità introdotte dal decreto Omnibus correttivo.

    Per un primo commento allo schema preliminare (Atto del Governo n. 430), si veda il nostro articolo Decreto Omnibus: modifiche attese su utili occulti, costi pluriennali e valore normale. Aggiorneremo il presente articolo con il link al testo definitivo non appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

    Ravvedimento speciale per chi rinnova il concordato

    Cambia la platea di chi potrà accedere al ravvedimento speciale abbinato al concordato preventivo biennale (CPB).

    Quest'anno la sanatoria non sarà aperta a tutti gli aderenti al concordato, ma riservata a chi ha già scelto il CPB per il primo biennio 2024-2025 e decide ora di confermarlo anche per il biennio successivo, il 2026-2027. Chi ha aderito solo al primo biennio senza rinnovare resta escluso dal beneficio. Restano escluse le partite IVA in regime forfetario e chi supera 5.164.569 euro di ricavi o compensi.

    Il perimetro temporale della regolarizzazione riguarda le annualità pregresse 2020-2023, precedenti quindi all'introduzione stessa del concordato. in pratica, chi rinnova "chiude" con il Fisco eventuali situazioni non regolarizzate di quegli anni, versando un'imposta sostitutiva invece di esporsi al rischio di un accertamento ordinario.

    Il meccanismo (artt. 28 e 29 dello schema di decreto approvato ma ancora in bozza e a differenza di quanto sembrava dallo schema preliminare), si articola su due passaggi distinti, entrambi calibrati sul punteggio ISA del contribuente per la singola annualità:

    Punteggio ISA Maggiorazione del reddito dichiarato
    10 5%
    Da 8 a meno di 10 10%
    Da 6 a meno di 8 20%
    Da 4 a meno di 6 30%
    Da 3 a meno di 4 40%
    Sotto 3 50%

    Sull'importo così ottenuto (la maggiorazione, non l'intero reddito) si applica poi l'imposta sostitutiva:

    Punteggio ISA Aliquota sostitutiva IRPEF/IRES
    8 o superiore 10%
    Da 6 a meno di 8 12%
    Sotto 6 15%

    Per l'IRAP sostitutiva l'aliquota è fissa al 3,9%. Per le annualità 2020 e 2021, penalizzate dall'emergenza Covid, tutte queste imposte sostitutive sono ridotte del 30%. In ogni caso il versamento complessivo (imposte sui redditi e addizionali) non può scendere sotto i 1.000 euro per annualità.

    Esempio pratico. Un contribuente con punteggio ISA 7 per il 2022, che ha dichiarato un reddito d'impresa di 60.000 euro, calcola prima la maggiorazione (fascia ISA 6-8): 60.000 × 20% = 12.000 euro di base imponibile. Su questa somma si applica l'aliquota sostitutiva della stessa fascia, il 12%: l'imposta dovuta è 1.440 euro. Se la stessa situazione riguardasse il 2021, l'importo scenderebbe a 1.008 euro per effetto dello sconto Covid del 30%.

    Per chi ha dichiarato specifiche cause di esclusione ISA legate alla pandemia, a una condizione di non normale svolgimento dell'attività o all'esercizio di più attività non riconducibili al medesimo ISA, si applica in alternativa un meccanismo semplificato: maggiorazione fissa del 25% e aliquota sostitutiva del 12,5% (ridotta del 30% per il solo primo caso).

    Il versamento va effettuato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure in forma rateale fino a un massimo di dieci rate mensili con interessi legali dal 16 marzo 2027. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento arriva dopo la notifica di un processo verbale di constatazione o di uno schema di atto di accertamento.

    Chi conferma il concordato ottiene inoltre tre vantaggi accessori: 

    • può dilazionare senza interessi le somme dovute per il concordato del biennio 2026-2027; 
    • vede anticipati di due anni i termini di decadenza dall'accertamento; 
    • accede all'esonero dal visto di conformità per compensazioni (fino a 100.000 euro IVA e 70.000 euro imposte dirette/IRAP) e per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro.

    Attenzione però al rovescio della medaglia: per le annualità 2020-2023 effettivamente oggetto di ravvedimento, i termini di decadenza dall'accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2029 (mentre, più in generale, per chi rinnova il concordato, i termini in scadenza al 31 dicembre 2026 slittano al 31 dicembre 2027). 

    Il Fisco mantiene quindi margini di controllo più ampi sulle annualità sanate, azionabili nei casi tassativamente previsti — ad esempio decadenza dal concordato, misure cautelari o rinvio a giudizio per reati tributari, dichiarazione infedele delle cause di esclusione.

    Per tutti gli aderenti, a prescindere dal rinnovo, diventa possibile presentare un'integrativa per correggere ricavi, compensi o altri dati comunicati per il concordato, ottenendo un nuovo calcolo del reddito concordato; le sanzioni collegate possono essere definite con ravvedimento operoso.

    Tolleranza del 5% su Pos e scontrini

    Cambia anche il regime sanzionatorio legato all'incrocio, obbligatorio dal 2026, tra corrispettivi trasmessi dai registratori telematici e incassi rilevati dai terminali Pos.

    Uno scarto fino al 5% tra le due rilevazioni non farà più scattare sanzioni, un correttivo pensato per assorbire scostamenti fisiologici o errori di lieve entità senza penalizzare i contribuenti.

    Proroga per il tax control framework

    Guadagna tempo anche chi ha chiesto di entrare nel regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) nel biennio 2024-2025, slitta infatti al 31 dicembre 2026 il termine per la certificazione del tax control framework.

    Novità in tema di accertamento

    Sul fronte dei controlli, il decreto alza l'asticella probatoria su due terreni classici del contenzioso, ma con un'eccezione importante su ciascuno.

    Per le società a ristretta base partecipativa (art. 23) non basterà più un ragionamento presuntivo generico: la distribuzione "in nero" degli utili ai soci si presume solo se sono accertati, con elementi certi e precisi anche di natura presuntiva, ricavi non contabilizzati oppure costi indeducibili perché inesistenti.

    Per le contestazioni di antieconomicità (art. 24), il solo scostamento tra corrispettivo pattuito e valore di mercato non basta a fondare un rilievo: servono ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Resta però fermo che lo scostamento, da solo, può comunque giustificare il rilievo quando risulta manifesto e rilevante — un'eccezione che ridimensiona la portata della tutela per il contribuente rispetto a una lettura assoluta della norma.

    Cambia infine il punto di partenza per calcolare i termini di accertamento su ammortamenti e spese pluriennali (art. 22, che introduce i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 43 del d.P.R. 600/1973): conterà l'annualità in cui quella specifica voce di costo è stata dedotta la prima volta, non le dichiarazioni successive in cui viene semplicemente riportata (fanno eccezione le operazioni oggettivamente inesistenti, per le quali restano le regole ordinarie). 

    La novità, tuttavia, non è retroattiva, si applica solo ai beni e ai servizi acquistati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 (art. 22, comma 3).

  • Riforma fiscale

    Omnibus 2026: fringe benefit, IVA e forfettari, cosa cambia

    Lo schema di decreto legislativo Omnibus 2026, composto da 27 articoli e correttivo della riforma fiscale, introduce modifiche trasversali a TUIR, IVA, accertamento, fiscalità internazionale e Terzo settore. Ecco tutte le novità raggruppate per area.

    Si rimanda al testo bollinato del Dlgs diffuso alla stampa con il dettaglio degli articoli.

    Correttivo Riforma Fiscale: carichi di famiglia

    L'art. 1 riscrive l'art. 12, comma 4-ter del TUIR: al primo periodo vengono soppresse le parole relative al requisito di convivenza per figli e coniuge non separato; al secondo periodo viene aggiunto che il vincolo della convivenza resta limitatamente alle altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile

    In pratica, per figli (nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio, adottati, affiliati, affidati, o conviventi del coniuge deceduto) e per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, la convivenza non è più richiesta ai fini del carico fiscale. 

    Le disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025.

    Decreto omnibus: fringe benefit auto aziendali

    L'art. 2 sostituisce la lett. a) dell'art. 51, comma 4 del TUIR. 

    Per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sui costi chilometrici ACI. 

    Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in

    I valori sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione. In presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore è incrementato del 5%.

    È inoltre sostituito il comma 48-bis dell'art. 1 della L. 207/2024: resta ferma la disciplina previgente fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025. Dal 1° gennaio 2026 le nuove disposizioni sugli accessori si applicano anche a questi veicoli, fermi restando i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 (senza rimborso di maggiori imposte versate). Le disposizioni si applicano dal periodo d'imposta 2026.

    Cessione o compensazione di crediti d’imposta: i differenziali diventano reddito

    L'art. 3 aggiunge i commi 3-quater e 3-quinquies all'art. 54 del TUIR. 

    I differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte (compresi gli incentivi ex art. 121, comma 2, D.L. 34/2020) costituiscono reddito

    In caso di compensazione, i differenziali sono determinati con riferimento alla parte del costo/valore d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta. 

    Tali differenziali sono soggetti a imposta sostitutiva con la stessa aliquota di cui all'art. 5 del D.Lgs. 461/1997, da versare mediante versamento diretto nei termini del saldo delle imposte sui redditi. 

    Sono esclusi i crediti che costituiscono corrispettivo di prestazione artistica o professionale (che concorre a formare il reddito per la parte compensata).

    Le disposizioni si applicano ai crediti acquistati dall'entrata in vigore del decreto. 

    Gli esercenti arti e professioni possono applicarle anche ai crediti già acquistati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, presentando eventualmente una dichiarazione integrativa (senza rimborso di maggiori imposte già versate).

    Decreto omnibus: le novità per le imprese

    L'art. 4 modifica gli artt. 32, 55 e 56-bis del TUIR, estendendo il reddito agricolo anche a quello prodotto tramite l'utilizzo di immobili di cui alla lettera b-bis) dell'art. 32, comma 2, e ridefinendo l'ambito soggettivo di applicazione (imprenditori individuali, società semplici, soggetti con opzione ex art. 1, comma 1093, L. 296/2006).

    Avvicinamento valori contabili e fiscali

    L'art. 5 modifica numerosi articoli del TUIR (94, 95, 101, 103, 108, 110, 162-bis) su: valutazione dei titoli secondo i principi contabili internazionali; deducibilità dei componenti negativi da operazioni con pagamento basato su azioni; valutazione delle immobilizzazioni finanziarie; deduzione del costo di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita (limite di un diciottesimo del valore); requisito di esercizio "in via esclusiva o prevalente" delle attività ai fini della qualifica di intermediari finanziari. Le decorrenze sono differenziate ma convergono, in massima parte, sul periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

    Riallineamento straordinario dei valori contabili-fiscali

    L'art. 6 consente il riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali emerse ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 192/2024, ai fini IRES, IRAP ed eventuali addizionali. 

    Il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; l'opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi e l'imposta si versa in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo.

    Riporto delle perdite fiscali e conferimenti

    L'art. 7 fornisce un'interpretazione autentica dell'art. 84, comma 3 del TUIR sul trasferimento di partecipazioni di maggioranza ai fini del riporto perdite. 

    L'art. 8 apporta correzioni testuali agli artt. 84 e 172 TUIR. 

    L'art. 9 rivede la disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti (artt. 175 e 177 TUIR): se il valore di realizzo risulta inferiore anche al valore normale, quest'ultimo diventa il riferimento per il minor importo. Si applica ai conferimenti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, con effetto anche sui periodi precedenti se le dichiarazioni sono già conformi.

    Fiscalità internazionale: perdite estere definitive e Pillar Two

    L'art. 10 aggiunge i commi 1-bis e 1-ter all'art. 181 TUIR: le perdite di una società residente in UE o SEE che partecipa a una fusione con società italiane possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante, a condizione che vi sia controllo tra le società partecipanti (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) e che le perdite non siano più utilizzabili nello Stato di residenza per cessazione dell'attività.

    L'art. 11 modifica il D.Lgs. 209/2023 in materia di imposizione minima globale, introducendo il nuovo art. 39-bis su regime coesistente qualificato, regime qualificato della controllante capogruppo e incentivi fiscali qualificati, applicabile agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2026. Vengono inoltre definiti in allegato i concetti di "incentivo fiscale qualificato" e "limite massimo basato sulla sostanza" (pari al 5,5% delle spese salariali ammissibili o degli ammortamenti, con opzione quinquennale all'1% del valore contabile delle immobilizzazioni).

    Decreto omnibus: IVA e adempimento collaborativo

    L'art. 12 modifica l'art. 19, comma 1 e l'art. 25 del DPR 633/1972, oltre agli artt. 56 e 88 del nuovo testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026): il termine per la detrazione IVA viene spostato al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura d'acquisto, in luogo dell'anno in corso.

    Adempimento collaborativo: rateizzazione fino a 20 rate

    L'art. 16 modifica il D.Lgs. 128/2015: le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle Entrate possono essere versate in unica soluzione o fino a 20 rate trimestrali, con versamento della prima rata entro 60 giorni dalla notifica. Il mancato pagamento di una rata successiva alla prima comporta la decadenza dal beneficio e l'iscrizione a ruolo dei residui, con sanzione maggiorata della metà. 

    Viene inoltre introdotta la possibilità per i contribuenti di comunicare all'Agenzia i rischi fiscali relativi a periodi d'imposta precedenti all'esercizio dell'opzione per il regime, purché la comunicazione sia esauriente e precedente a eventuali accessi, ispezioni o verifiche.

  • Riforma fiscale

    Consulenza giuridica 2026: nuove regole procedurali delle Entrate

    Pubblicato il Provvedimento n. 171016/2026 del Direttore dell'Agenzia per istanze in forma libera ma con stringenti vincoli di ammissibilità e canali telematici esclusivi.

    L'Agenzia delle Entrate ha definito le regole procedurali per la presentazione e la gestione delle istanze di consulenza giuridica ai sensi dell'articolo 10-octies dello Statuto dei diritti del contribuente. 

    Il Provvedimento delinea un percorso formale rigido : l'istanza è esente da bollo e redatta in forma libera , ma il diritto alla risposta è subordinato al rispetto di requisiti di legittimazione e all'assenza di specifiche attività di controllo in corso. 

    Tuttavia, l'accesso a questo istituto non è generalizzato e presenta tre criticizzazioni operative e precisi casi di esclusione automatica che richiedono una verifica preliminare della propria posizione fiscale per non incorrere nel rigetto immediato.

    Chi può presentare l’istanza: la mappa dei soggetti legittimati

    La consulenza giuridica è riservata esclusivamente ai soggetti tassativamente individuati dall'articolo 10-octies dello Statuto. 

    Il nuovo provvedimento attua le ultime modifiche normative che hanno abrogato il generico riferimento agli "enti privati". 

    Di seguito la ripartizione della competenza degli uffici in base alla natura dell'istante:

    • Direzioni Regionali (in base al domicilio fiscale dell'istante)
      • Associazioni sindacali e di categoria, nonché ordini professionali che esprimono interessi diffusi nell'ambito della Regione (muniti di codice fiscale). 
      • Enti pubblici territoriali, enti locali e organi periferici delle amministrazioni statali operanti nella Regione (muniti di codice fiscale). 
    • Divisione Contribuenti (competenza centrale)
      • Amministrazioni centrali dello Stato ed enti pubblici a rilevanza nazionale (comprese le articolazioni territoriali prive di rilevanza fiscale ma munite di apposita procura). 
      • Rappresentanze nazionali delle associazioni sindacali/categoria e organi istituzionali di rappresentanza nazionale degli ordini professionali. 
      • Soggetti non residenti. 

    Alert Errore di Invio: Se l'istanza viene trasmessa a un ufficio o a un indirizzo PEC errato, l'ufficio ricevente la inoltrerà a quello competente. Attenzione, però: in questo caso il termine per la risposta inizia a decorrere solo dalla data di effettivo ricevimento da parte dell'ufficio competente, che provvederà a comunicarlo all'istante. 

    Canali di trasmissione obbligatori: l’elenco ufficiale PEC e PEL 2026

    L'invio dell'istanza sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore deve avvenire esclusivamente per via telematica

    L'utilizzo di canali non consentiti comporta la mancata ricezione dell'istanza o l'improcedibilità della stessa. 

    Prima di procedere all'invio, è indispensabile individuare l'esatto indirizzo telematico dell'ufficio destinatario per evitare i ritardi istruttori previsti dal punto 3.4 del provvedimento. 

    [Scarica qui il File PDF con l'elenco completo dei recapiti telematici delle Direzioni Regionali]

    Per garantire la correttezza della trasmissione ed evitare errori di compilazione nel gestore PEC, consigliamo di scaricare e consultare la tabella ufficiale dei canali digitali abilitati dall'Agenzia delle Entrate.

    Per i soggetti non residenti che non dispongono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, l'Agenzia ha istituito un canale di Posta Elettronica Ordinaria (PEL) dedicato: 

    Struttura Competente

    Canale Abilitato

    Indirizzo Telematico Official 2026

    Divisione Contribuenti

    PEC (Soggetti Residenti)

    interpello@pec.agenziaentrate.it 

    Divisione Contribuenti

    PEL (Solo Non Residenti senza domiciliatario)

    div.contr.interpello@agenziaentrate.it 

    Direzioni Regionali

    PEC

    Consultare l'Allegato A completo del Provvedimento 

    La presentazione dell'istanza richiede una fondamentale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inserita nel testo dal legale rappresentante. Il firmatario deve attestare di non essere a conoscenza, alla data di presentazione, dell'esistenza di attività di controllo in corso o non ancora definite sulla medesima questione interpretativa. 

    Il vincolo di esclusione è amplissimo e si estende non solo all'istante, ma anche a tutti i propri associati e/o rappresentati

    Le attività ostative comprendono: 

    • Verifiche fiscali in corso da parte delle Agenzie fiscali o della Guardia di Finanza. 
    • Avvisi di accertamento notificati e accertamenti con adesione non ancora perfezionati. 
    • Questionari, attività di liquidazione o controlli formali della dichiarazione. 
    • Richieste di rimborso già presentate o istanze di annullamento in aututela. 

    Consulenza giuridica: Le fasi dell’istruttoria: regolarizzazione, integrazioni e sospensione estiva

    Una volta ricevuta l'istanza, l'Ufficio procedente applica rigide tempistiche procedurali per l'esame documentale: 

    • Carenza dei requisiti e regolarizzazione: Se l'istanza è carente dei requisiti sanabili, l'Ufficio invia un invito entro 30 giorni. L'istante ha 30 giorni dal ricevimento per regolarizzare, pena la presa d'atto della rinuncia all'istanza. I termini per la risposta decorrono ex novo dal momento della sanatoria. 
    • Integrazione documentale: L'Ufficio può chiedere integrazioni una sola volta entro 30 giorni. Il contribuente deve trasmettere i documenti richiesti o motivarne la mancata esibizione entro 60 giorni
    • Richiesta di pareri esterni: Se l'Agenzia richiede un parere preventivo ad altra amministrazione, i termini regolari di risposta vengono sospesi. Attenzione al caso limite: se il parere esterno non perviene entro 60 giorni dalla richiesta, l'istanza di consulenza giuridica viene dichiarata automaticamente improcedibile

    Tutti i termini procedurali previsti, sia a carico dell'Ufficio che del contribuente, sono sospesi per legge dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Le scadenze che cadono di sabato o nei giorni festivi sono differite di diritto al primo giorno lavorativo successivo. 

    Le risposte fornite dall'Agenzia, scritte e motivate, verranno successivamente pubblicate sul sito internet istituzionale previa rimozione dei dati sensibili. 

    Consulenza giuridica: le risposte alle domande frequenti

    Che differenza c'è tra la consulenza giuridica ordinaria e quella "interna"?

    La consulenza ordinaria viene attivata su istanza dei soggetti esterni legittimati (associazioni, enti pubblici, non residenti) , mentre la consulenza giuridica interna è attivata direttamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Il Provvedimento chiarisce che le regole di gestione previste si applicano, in quanto compatibili, anche a quella interna. 

    Cosa succede se non rispondo in tempo a una richiesta di integrazione dei documenti?

    Il mancato rispetto del termine di 30 giorni per la regolarizzazione o di 60 giorni per l'integrazione documentale comporta l'interruzione della procedura. L'ufficio procedente prenderà formalmente atto della rinuncia implicita all'istanza e lo comunicherà al soggetto interessato. 

    È possibile ritirare un'istanza dopo averla inviata?

    Sì. In pendenza dei termini di istruttoria, gli istanti hanno sempre la facoltà di presentare una rinuncia espressa all'istanza di consulenza giuridica. La rinuncia deve essere trasmessa all'ufficio competente utilizzando le medesime modalità telematiche previste per l'invio originario. 

  • Riforma fiscale

    Riforma Fiscale: a che punto siamo

    Durante la recente edizione di Telefisco 2026 il Vice Minstro Leo ha ricordato a che punto siamo con la Riforma Fiscale partita nel 2023.

    Dopo un riepilogo di tutto ciò che è stato già approvato in attuazione della Legge Delega n 111/2023, Leo ha svelato le prossime mosse del Governo.

    Prima fra tutte la volontà di approvare un Decreto Ominibus contenitore di tutto ciò che ancora manca.

    Vediamo le dichiarazione di Leo in modo più puntuale.

    Riforma Fiscale: a che punto siamo

    Il viceministro all'Economia e alle Finanze Maurizio Leo ha anticipato che è all'orizzonte governativo c'è un decreto omnibus per concludere la Riforma Fiscale.

    Il 2026 sarà l’anno decisivo per la riforma con un decreto che dovrebbe contenere le  misure rimaste in stand by su vari capitoli, sempre tenedo conto delle risorse.

    Leo ha evidenziato che la riforma è stata attuata non attingendo al deficit ma grazie alle risorse che man, mano il Governo è riuscito a reperire.

    Dal 2023 sono stati approvati 18 decreti legislativi e 6 Testi Unici e si ambisce alla realizzazione del grande obiettivo del codice tributario con un assetto normativo chiaro, certo e accessibili. 

    Leo ha anche specificato che: “Abbiamo in animo di portare avanti altri due decreti legislativi: quello sui giochi fisici (già abbiamo fatto un intervento per i giochi online, ora dovremmo completare la disciplina introducendo delle norme per i giochi fisici), la giustizia tributaria (abbiamo già il processo, quindi il testo unico sul processo tributario, ma manca la geografia giudiziaria, stiamo lavorando in stretta collaborazione col Consiglio di presidenza di Giustizia Tributaria), sugli aspetti ordinamentali che riguardano i magistrati tributari”.

    L’atto finale della riforma fiscale sarà invece quello che già viene chiamato come decreto Ommbius dove recuperare tutta una serie di interventi che toccano i tributi, che toccano gli aspetti organizzativi, gli aspetti procedimentali”.

    La necessità di trovare coperture resta l'obiettivo principale, Leo ha inoltre dichiarato:  “(…) dobbiamo fare la riforma, la dobbiamo fare però con risorse ben definite senza fare salti nel buio”.

    Ad oggi risultano 36 provvedimenti ancora da firmare, su un totale di 94, per chiudere tutti i 18 cantieri aperti.

    Si attendono pertanto le prossime mosse concrete dell'Esecutivo.

  • Riforma fiscale

    Riforma Fiscale: delega prorogata fino al 29 agosto 2026

    L’orizzonte temporale per il completamento della riforma fiscale avviata nel 2023 viene ufficialmente esteso.

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sabato 9 agosto, della legge n. 120 dell’8 agosto 2025, sono state introdotte modifiche mirate alla legge n. 111/2023, che aveva conferito la delega per la revisione complessiva del sistema tributario.

    Il provvedimento, composto da un unico articolo, interviene su cinque punti centrali della legge delega, con lo scopo di rimodulare scadenze, definire con maggiore precisione gli ambiti di intervento e aggiornare i criteri direttivi, così da armonizzare l’attuazione della riforma con il calendario, particolarmente complesso, previsto per il riordino del fisco.

    In particolare, si estende da 24 a 36 mesi il termine per l’adozione dei decreti legislativi di revisione del sistema tributario, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 111/2023, posticipando di fatto la scadenza al 29 agosto 2026 (in luogo del 29 agosto 2025).

    Contestualmente, la scadenza per l’emanazione di eventuali provvedimenti correttivi o integrativi è posticipata al 29 agosto 2028, restando comunque invariata la previsione di una proroga automatica di 90 giorni qualora i pareri parlamentari vengano espressi in ritardo.

    Di seguito si propone un’analisi delle modifiche introdotte, organizzata in base alle previsioni dell’articolo 1 della legge delega.

    Riforma Fiscale: più tempo per l’adozione dei decreti attuativi

    Come anticipato, il testo proroga dal 29 agosto 2026 il termine entro cui il Governo può esercitare il potere di delega previsto dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di riforma del sistema fiscale e, di conseguenza, il termine per l’adozione dei decreti correttivi e integrativi al 29 agosto 2028.

    Inoltre, viene rivisto uno dei principi di delega, prevedendo la possibilità di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari prevista dagli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), relativa al pagamento parziale o dilazionato dei tributi.

    È confermata, inoltre, la facoltà di introdurre un’analoga disciplina per l’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

    Infine, viene inserito un nuovo principio di delega che affida al legislatore delegato il compito di:

    • uniformare l’ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, per quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria;
    • disciplinare, fatte salve le prerogative dell’avvio del procedimento disciplinare attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nonché le competenze decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le fattispecie disciplinari con le relative sanzioni e procedure, il regime delle incompatibilità, la dispensa dal servizio e il trasferimento d’ufficio.

    Riforma fiscale: testi unici rinviati al 2026

    Nella versione originaria dell’articolo 21, comma 1, della legge n. 111/2023, il Governo era incaricato di emanare, entro il 31 dicembre 2025, uno o più decreti legislativi per il riordino organico della normativa tributaria, seguendo le procedure indicate dall’articolo 1 della stessa legge.

    Con la modifica introdotta dalla lettera e), il termine viene esteso di un anno, ovvero la predisposizione dei testi unici fiscali slitta infatti al 31 dicembre 2026.

    L’intervento si inserisce nel quadro della più ampia proroga dei termini di delega prevista dalla lettera a), garantendo coerenza tra le diverse scadenze dell’attuazione della riforma.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    IRES premiale: regole, condizioni e cause di decadenza

    L’articolo 1, commi 436-444, della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES (dal 24% al 20%), quale misura incentivante per le imprese che destinano una quota significativa dell’utile a investimenti rilevanti, incremento occupazionale e altre finalità strategiche.

    Il nuovo decreto attuativo del MEF, pubblicato l'8 agosto 2025, disciplina nel dettaglio:

    • le modalità di accesso, 
    • le tipologie di investimenti ammessi,
    • i vincoli, 
    • le esclusioni e le cause di decadenza, 

    coordinandosi con le altre disposizioni tributarie interessate.

    Ambito soggettivo

    Possono beneficiare dell’agevolazione:

    • le Società di capitali, cooperative e società di mutua assicurazione residenti;
    • gli Enti commerciali residenti;
    • le Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
    • gli Enti non commerciali limitatamente al reddito d’impresa da attività commerciale.

    Sono esclusi dalla riduzione dell’aliquota IRES, le società e gli enti che:

    • nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
      • sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di
        natura liquidatoria
        di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
      • determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente, sulla base di
        regimi forfetari;
    • nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di
      contabilità semplificata
      .

    Condizioni di accesso alla riduzione dell’aliquota IRES

    Per usufruire della riduzione, occorre rispettare tutte le seguenti condizioni:

    1. Condizioni di accesso relative all’accantonamento dell’utile

    Le condizioni di accesso relative all’accantonamento dell’utile sono:

    • almeno l’80% dell’utile 2024 va accantonato in apposita riserva, anche per copertura perdite o destinazione a capitale;
    • almeno il 30% dell’utile accantonato (e comunque non meno del 24% dell’utile 2023) deve finanziare investimenti rilevanti.

    Per chiarire il calcolo della soglia minima di investimento, la relazione illustrativa che accompagna il decreto, propone il seguente caso:

    Esempio

    Una S.p.A. con esercizio coincidente con l’anno solare consegue nel 2024 un utile di 100, distribuendone 20 ai soci.
    Nel 2023 aveva realizzato un utile di 150 assorbito in parte dalla perdita dell’esercizio 2022 di 60.
    L’investimento minimo per accedere alla riduzione IRES sarà pari a:

    • 2024: 100 x 0,80 x 0,30 = 24;
    • 2023: 150 x 24 = 36.

    Si prende il maggiore tra i due valori: 36.
    Pertanto l’impresa dovrà effettuare investimenti rilevanti per almeno 36 per fruire dell’agevolazione.

    2. Condizioni di accesso relative agli investimenti rilevanti

    Ai soggetti che accantonano l’utile alle condizioni e nei limiti di cui sopra, la riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che siano realizzati gli investimenti rilevanti. Costituiscono investimenti rilevanti quelli che hanno a oggetto:

    • Beni “Industria 4.0” e beni immateriali correlati (allegati A e B, L. 232/2016);
    • Beni previsti dal piano “Transizione 5.0” (art. 38 D.L. 19/2024) legati a riduzione dei consumi energetici.

    Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ma entro la scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile, entro il 31 ottobre 2026).

    Si fa riferimento, infatti, al termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per espressa previsione contenuta nel secondo periodo, il termine per la realizzazione degli investimenti rilevanti si determina avendo riguardo a un periodo d’imposta pari a 12 mesi se l’esercizio ha durata superiore.

    L’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

    • 30% dell’utile accantonato, ai sensi dell’articolo 4;
    • 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
    • 20.000 euro.

    3. Condizione di accesso relativa alla base occupazionale

    La riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che:

    1. nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
      • il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
      • siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari ad almeno l’1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
    2. l’impresa non abbia fatto ricorso alla CIG nel 2024 o 2025, salvo eventi transitori non imputabili all’impresa (es. intemperie stagionali). 

    Cause di decadenza

    Il beneficio viene revocato se:

    • la quota di utile accantonata (netta delle perdite) viene distribuita entro il secondo esercizio successivo al 2024;
    • i beni agevolati sono dismessi, ceduti o delocalizzati all’estero entro 5 anni dall’acquisto, salvo sostituzione con beni analoghi o superiori.

    In caso di decadenza, l’impresa deve restituire la differenza d’imposta, versandola entro il saldo del periodo in cui si verifica l’evento.

  • Riforma fiscale

    CPB: chiarimenti per la correttiva per ritirare l’opzione errata di adesione

    Con la Risposta a interpello nella Direzione Generale ADE del Friuli n 908/62 di maggio 2025 si evidenzia un cambio di rotta per il CPB 2024-2025.

    In particolare, è l’ultima dichiarazione presentata nei termini ordinari del 31 ottobre 2024 a rendere valida la scelta del contribuente ai fini del concordato preventivo biennale.

    Vediamo i dettagli della risposta ADE.

    CPB: chiarimenti per la correttiva per ritirare l’opzione errata di adesione

    La Dichiarazione presentata entro i termini ordinari (31 ottobre 2024) determina in modo definitivo l’adesione del contribuente al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2024-2025.

    Questo vale anche in caso di errore iniziale, purché si intervenga tempestivamente con una dichiarazione “correttiva nei termini”.

    A chiarirlo è l’interpello 908-62/2025 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia.

    Il documento fornisce indicazioni utili non solo per chi ha già aderito al concordato per il biennio corrente, ma anche per coloro che stanno valutando l’adesione per il biennio 2025-2026, da formalizzare entro il 30 settembre 2025, con modalità che cambieranno leggermente rispetto al passato.

    Una società di capitali aveva trasmesso il 28 ottobre 2024 il modello Redditi SC, indicando per errore l’adesione al CPB, successivamente ed entro il 31 ottore ha inviato una nuova dichiarazione correttiva nei termini.

    La domanda era se tale correzione fosse valida per annullare l’opzione errata. 

    L'Agenzia risponde in modo affermativo. 

    La revoca dell’adesione fatta tramite una correttiva nei termini è pienamente efficace, come già chiarito nelle istruzioni ufficiali dei modelli e in precedenti risoluzioni (es. risoluzione 325/2002). Nessuna incertezza interpretativa giustifica un’interpello.

    La Dre richiama implicitamente anche la circolare 18/E/2024, che aveva già affrontato il caso opposto: una dichiarazione originaria senza adesione, seguita da una correttiva con adesione.

    Ricordiamo che il CPB non consente adesioni tardive secondo quanto stabilisce l’articolo 35, comma 1, del Dlgs 13/2024, escludendo l’applicazione della cosiddetta “remissione in bonis” (articolo 2, Dl 16/2012).

    Inoltre, anche le dichiarazioni presentate entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria, previste dall’articolo 2, comma 7 del Dpr 322/1998, non hanno alcun effetto se relative all’opzione per il CPB, come ribadito dalla circolare 18/E/2024.

    CPB 2025–2026: nuove modalità operative

    Guardando avanti, l’adesione al CPB per il biennio 2025–2026 dovrà avvenire con modalità diverse, previste dal Dlgs correttivo in attesa di approvazione:

    • Adesione entro il 30 settembre 2025, con trasmissione:
      • autonoma (solo frontespizio del modello Redditi 2025), oppure
      • congiunta alla dichiarazione dei redditi (che andrà quindi anticipata rispetto alla scadenza classica del 31 ottobre).

  • Riforma fiscale

    Irpef 2025: le 3 aliquote e gli scaglioni

    L’imposta sui redditi delle persone fisiche, nota come Irpef, a seguito della Riforma Fiscale, ha subito per il solo anno 2024 delle modifiche.

    Tali modifiche sono rese strutturali dalla Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio che interviene sui relativi articoli del TUIR.

    In sostanza diventa strutturale l’accorpamento dei primi due scaglioni, con aliquota al 23% fino a 28.000 euro di reddito. Le Entrate hanno pubblicato i Dichiarativi 2025 e le novità sull'Irpef sono state recepite nel:

    al fine di poter provvedere al pagamento secondo le novità:

    Su tutte le novità riguardanti l'Irpef 2025 le Entrate hanno anche pubblicato la Circolare n 4 del 16 maggio cui si rimanda per esempi e chiarimenti. Leggi qui

    Irpef 2025: nuove aliquote

    L'Irpef è disciplinata dall’articolo 11 del Dpr n. 917/1986, che detta le regole per il calcolo dell’imposta dovuta.

    Il Decreto Legislativo n 216/2023 ha previsto che a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024 le aliquote e gli scaglioni dell'Irpef sono così strutturati:

    • aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000 euro,
    • aliquota del 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro,
    • aliquota del 43% per i redditi che superano 50.000 euro,

    La legge di bilancio 2025, prevede con l’articolo 1, ai commi da 2 a 9, di rendere strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento).

    Per le novità sull'acconto Irpef  2025 leggi anche Acconto Irpef 2025 su aliquote 2023: per chi

    Irpef lavoro dipendente 2025

    Modificando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, eleva da 1.880 euro a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro.

    Si riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 49 del TUIR) che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

    • 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
    • 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
    • 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

    Si precisa che, ai soli fini dell’individuazione della percentuale, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.

    Si riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 49 del TUIR), che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

    • a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
    • al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

    In altri termini per i percettori di reddito tra 32.000,01 euro e i 40.000 euro l’importo riconosciuto è progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei 32.000 euro, per azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

    Leggi anche: Detrazioni Irpef 2025: cosa cambia dal 1° gennaio.

    Irpef residenti e non residenti

    Per i soggetti residenti, il reddito complessivo è formato da tutti i redditi ovunque prodotti.

    Alcune spese (“oneri deducibili”) possono ridurre il reddito complessivo, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali o le erogazioni liberali in favore degli enti no profit.

    L’imposta lorda si calcola applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni.

    L’Irpef dovuta dal contribuente è determinata sottraendo dall’imposta lorda le detrazioni previste dalla normativa: ad esempio, le detrazioni previste per tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, pensione, autonomo),  la detrazione per il coniuge, i figli (di età pari o superiore a 21 anni) e altri familiari a carico, e le detrazioni riconosciute a fronte di alcune tipologie di spese sostenute durante l’anno (come salute, istruzione, interessi per il mutuo dell’abitazione, ecc). Inoltre vanno sottratti i crediti d’imposta spettanti.

    Le detrazioni sono riconosciute generalmente fino all’ammontare dell’imposta dovuta. Non possono essere rimborsati importi superiori.

    Per i soggetti non residenti il reddito complessivo è formato solo dai redditi prodotti in Italia.

    I soggetti non residenti possono portare in diminuzione del reddito complessivo solo alcuni oneri deducibili, come le donazioni (l’elenco completo si trova all’articolo 24 comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi).

    Come per i soggetti residenti, l’imposta lorda si calcola applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni. Dall’imposta lorda i soggetti non residenti possono sottrarre alcune detrazioni, come le detrazioni per lavoro dipendente, quelle per spese relative a ristrutturazioni edilizie o per alcuni tipi di donazioni (l’elenco completo si trova all’articolo 24 comma 3 del Testo unico delle imposte sui redditi. Non spettano le detrazioni per carichi di famiglia

  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale: ravvedimento entro il 31 marzo

    Entro il 31 marzo è possibile optare per il ravvedimento speciale per gli ISA.

    Con il Provvedimento n 403886 del 4 novembre 2024 l'ADE ha pubblicato modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale.

    Ricordiamo che l’articolo 2-quater del “decreto-legge”, consente ai soggetti che hanno applicato gli “ISA” e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al “CPB” di adottare il regime di “ravvedimento” disciplinato dallo stesso articolo 2-quater versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell'imposta regionale sulle attività produttive.

    A tal fine con il provvedimento del 4 novembre si prevede che i soggetti ISA che entro il 31 ottobre hanno aderito al Concordato preventivo biennale, entro il prossimo 31 marzo 2025 possono optare per l'istituto del ravvedimento speciale, vediamo come.

    Concordato preventivo biennale: chi può optare per il ravvedimento

    I contribuenti ISA aderenti al concordato preventivo biennale, possono esercitare entro il 31 marzo 2025 l’opzione del ravvedimento mediante la presentazione del modello F24 corrispondente al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, utilizzando i codici tributo appositamente istituiti con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione.

    A tal proposito è stata pubblicata la Risoluzione n 50/2024 che ha istituito i codici tributo utili al pagamento, per i dettagli leggi: Codici tributo per il ravvedimento del CPB.

    Il Provvedimento ADE del 4 novembre fissa termini e modalità di comunicazione delle opzioni relative all’applicazione del ravvedimento che si concretizza con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali, e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

    Possono adottare il “ravvedimento” i soggetti che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al “concordato”, di cui agli articoli da 10 a 22 del “decreto legislativo” e che nelle “annualità”:

    • hanno applicato gli “ISA”;
    • ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
    • ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

    Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative

    dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto-legge”.

    Attenzione al fatto che, nell’Allegato n. 1 al presente provvedimento sono riportati i riferimenti ai campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte da versare per adottare il “ravvedimento”.

    I soggetti che hanno conseguito, nell’annualità d'imposta interessata dal “ravvedimento”, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono adottare tale istituto solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali

    CPB: modalità e termini della opzione del ravvedimento entro il 31.03.2025

    Per l’adozione del “ravvedimento” l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” della relativa “annualità” indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo appositamente istituiti con la “risoluzione”.

    Il provvedimento specifica che per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “Tuir” l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata:

    • dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;
    • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.

    In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna “annualità”, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.

    Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

    Il “ravvedimento” non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

    L’opzione deve essere esercitata con la presentazione del “modello F24” relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 marzo 2025.
    Il pagamento rateale è possibile in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Risultati fiscali 2024: pubblicati i dati ufficiali

    Agenzie delle Entrate e Agenzia della Riscossione hanno pubblicato le slide contenute nel Documento Risultati 2024.

    Il Rapporto di fine anno con i dati ufficiali mostra, tra gli altri, che l'attività di contrasto all’evasione, ha consentito un recupero di oltre 26 miliari di euro. 

    A ciò si aggiungono oltre 7 miliardi di recuperi non erariali che sono stati conseguiti da Agenzia delle entrate-Riscossione per conto di altri Enti.

    Vediamo alcune slide nel dettaglio.

    Lotta all’evasione 2024: i dati delle Entrate

    Dalla lotta all’evasione arrivano complessivamente 33,4 miliardi di euro che si attestano ad un + 8% rispetto al passato.

    In questi numeri rientrano anche introiti derivanti dalle lettere di compliance da cui sono stati incassati 4,5 miliardi di euro e versamenti spontanei pari a 587 miliardi.

    Se si legge la serie storica dei dati dal 2019, eccezione Covid a parte, la crescita dei pagamenti spontanei è costante. 

    Il nuovo Direttore ADE Vincenzo Carbone durante la presentazione dei risultati ha specificato: "Un dato più che positivo che testimonia come l’agenzia delle Entrate e quella della Riscossione stiano proseguendo quel percorso imboccato già da qualche anno per apparire sempre più affidabili agli occhi di cittadini e imprese".

    Secondo Carbone relativamente ai dati dei controlli: "al momento è solo un segnale importante da cogliere senz’altro che indica come la direzione imboccata sia quella giusta per controlli sempre più ex ante e non più a posteriori".

    Il Direttore Carbone ha anche aggiunto, relativamente alle lettere di compliance che: "si tratta di un risultato importante dietro il quale c’è un’attività di analisi dei dati particolarmente impegnativa e sempre più puntuale come testimoniano i dati sui falsi positivi sempre più in numero residuale rispetto al dato complessivo".

    Accertamento: i dati su frodi su Iva e bonus casa

    Dal rapporto delle Entrate si evince anche che tra i circa 6 miliari di euro recuperati con controlli preventivi e attività di analisi dei rischi dell'Agenzia vi sarebbero:

    • crediti di imposta fittizi, bloccati negli F24, 
    • bonus edilizi considerati a rischio, bloccati sul nascere
    • frodi Iva, sotto forma di rimborsi chiesti e puntualmente negati.

    In particolare, le linee di azione delle Entrate sono state sostanzialmente due:

    • analisi sulle cessioni di crediti collegati a lavori edili, per individuare quegli importi che non corrispondevano all’effettiva realizzazione di un’opera. In tal senso sono stati eseguiti sequestri, in sinergia con la Guardia di finanza, di crediti fittizi per circa mezzo miliardo di euro. 
    • analisi automatizzata, legata a fattori di rischio standard che fanno emergere le comunicazioni di cessione dei crediti più problematiche. Tale meccanismo introdotto nel 2021 dal decreto antifrodi è volto a rigettare le comunicazioni irregolari. A tal proposito gli scarti sono stati pari a 1,9 miliardi di euro nel 2024. 

    Precompilata: i dati ufficiali 2024

    Relativamente alla Dichiarazione dei redditi il 730 precompilato (fai da te) ammonta a 5 milioni

    In particolare, nel 2024 sono stati 5 milioni i modelli 730 inviati dai cittadini, il dato più alto dal 2015.

    Occorre evidenziare che su circa 25 milioni di dichiarazioni precompilate, una su cinque è stata trasmessa con il fai-da-te da dipendenti e pensionati. 

    Al debutto della precompilata  risalente a dieci anni fa ci si era fermati a un modello su 14. 

    Viene specificato che dietro i dati conseguiti, si possono rilevare alcune tendenze ricorrenti di questi anni:

    • l’area del modello 730 si amplia rubando spazio al modello Redditi;
    • l’invio fai-da-te cresce di pari passo con la quota di contribuenti che non modificano i dati precaricati;
    • l’invio diretto è stato senz'altro favorito dalle semplificazioni introdotte con la riforma fiscale: compilazione “assistita” e poi compilazione “semplificata” che ha esordito l’anno scorso.

    Occorre evidenziare che l complessità delle regole fiscali impedirà all’invio fai-da-te di diventare prevalente. 

    Ma, come osservato da più parti, la precompilata resta un utile strumento di lavoro anche per Caf e intermediari.

    Interpelli: dati ufficiali 2024

    Il Direttore ADE Vincenzo Carbone ha annunciato una novità in tema di interpelli: si sta lavorando a un coordinamento per evitare risposte incoerenti da parte delle diverse direzioni regionali.

    Come si evince anche dalla slide del Rapporto diffuso il 18 febbraio, nel 2024 sono state predisposte 9.760 risposte a interpelli, di cui 1.930 a livello centrale e 7.830 su base regionale. 

    Si è quindi in presenza di un leggero calo dal 2023 ma consistente rispsetto al 2021, con io boom da superbonus e con la coda degli aiuti Covid.

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