• Riforma fiscale

    Correttivo Omnibus: novità per i crediti ceduti dei professionisti

    In data 21 luglio è stato inviato il testo del Decreto legislativo Omnibus alle commissioni parlamentari per l'iter finale di approvazione.

    Il Correttivo Omnibus era stato approvato, ricordiamolo, il 10 giugno in via preliminare dal Governo e contiene “Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione”

    Vediamo le novità per la cessione dei crediti dei professionisti.

    Trattamento fiscale proventi da cessione o compensazione dei crediti d’imposta

    In sintesi, l’articolo 3 del Decreto Omnibus stabilisce che costituiscono reddito di lavoro autonomo i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta diversi da quelli che derivano dalla liquidazione delle imposte, ivi inclusi quelli relativi agli incentivi per gli  interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia. 

    Tali differenziali positivi sono soggetti ad imposta sostitutiva (26 per cento), qualora non costituiscano il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale (che invece concorre a formare il reddito di lavoro autonomo per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta). 

    Si precisa che, in caso di compensazione, tali differenziali siano pari alla parte del costo (o valore di acquisto) proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta (comma 1).
    Tali disposizioni si applicano ai crediti d’imposta acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero su scelta del contribuente, previa presentazione di apposita dichiarazione integrativa, ai crediti d’imposta già acquistati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (comma 2).

    Determinazione del reddito di lavoro autonomo: novità in arrivo

    L'articolo 3, comma 1, inserisce due nuovi (commi 3- quater e 3-quinquies) all’articolo 54 (rubricato “Determinazione del
    reddito di lavoro”) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 volte a definire il trattamento fiscale dei differenziali positivi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta.
    Nello specifico, si stabilisce che costituiscono reddito i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte. 

    Sono altresì ricompresi i crediti d’imposta relativi agli incentivi per gli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, ovverosia quelli relativi:

    • al recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR);
    • all’efficienza energetica (articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013);
    • all’adozione di misure antisismiche (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013);
    • al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160 del 2019);
    •  all’installazione di impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR), ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 (installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici) e 6 (installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici) dell’articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020;
    • all’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013);
    • al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (articolo 119-ter del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020).

    Crediti in compensazione: come si determina il differenziale

    Per quanto concerne il criterio di determinazione dei differenziali, la norma precisa che, in caso di compensazione, questi sono determinati con riferimento alla parte del costo (o valore di acquisto) proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta.
    Il nuovo comma 3-quinquies definisce le modalità di tassazione dei differenziali positivi, di cui al nuovo comma 3-quater, derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta, nei termini che seguono:

    • i differenziali positivi sono soggetti all’imposta sostitutiva con la medesima aliquota del 26 per cento prevista per i redditi diversi dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997. L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta, mediante versamento diretto, nei termini e nei modi previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione;
    • i crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta.

    Si precisa che i proventi derivanti da tali operazioni rientrano fra i redditi di lavoro autonomo, di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, in proporzione alla quota compensata nel caso di crediti d’imposta compensati, e che tali proventi sono soggetti a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota prevista per l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997 (26 per cento).

    Nella nuova norma si precisa che concorrono, comunque, alla formazione del reddito di lavoro autonomo i crediti che costituiscono il compenso dell’attività artistica o professionale prestata.

  • Riforma fiscale

    Omnibus 2026: fringe benefit, IVA e forfettari, cosa cambia

    Lo schema di decreto legislativo Omnibus 2026, composto da 27 articoli e correttivo della riforma fiscale, introduce modifiche trasversali a TUIR, IVA, accertamento, fiscalità internazionale e Terzo settore. Ecco tutte le novità raggruppate per area.

    Si rimanda al testo bollinato del Dlgs diffuso alla stampa con il dettaglio degli articoli.

    Correttivo Riforma Fiscale: carichi di famiglia

    L'art. 1 riscrive l'art. 12, comma 4-ter del TUIR: al primo periodo vengono soppresse le parole relative al requisito di convivenza per figli e coniuge non separato; al secondo periodo viene aggiunto che il vincolo della convivenza resta limitatamente alle altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile

    In pratica, per figli (nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio, adottati, affiliati, affidati, o conviventi del coniuge deceduto) e per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, la convivenza non è più richiesta ai fini del carico fiscale. 

    Le disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025.

    Decreto omnibus: fringe benefit auto aziendali

    L'art. 2 sostituisce la lett. a) dell'art. 51, comma 4 del TUIR. 

    Per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sui costi chilometrici ACI. 

    Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in

    I valori sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione. In presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore è incrementato del 5%.

    È inoltre sostituito il comma 48-bis dell'art. 1 della L. 207/2024: resta ferma la disciplina previgente fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025. Dal 1° gennaio 2026 le nuove disposizioni sugli accessori si applicano anche a questi veicoli, fermi restando i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 (senza rimborso di maggiori imposte versate). Le disposizioni si applicano dal periodo d'imposta 2026.

    Cessione o compensazione di crediti d’imposta: i differenziali diventano reddito

    L'art. 3 aggiunge i commi 3-quater e 3-quinquies all'art. 54 del TUIR. 

    I differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte (compresi gli incentivi ex art. 121, comma 2, D.L. 34/2020) costituiscono reddito

    In caso di compensazione, i differenziali sono determinati con riferimento alla parte del costo/valore d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta. 

    Tali differenziali sono soggetti a imposta sostitutiva con la stessa aliquota di cui all'art. 5 del D.Lgs. 461/1997, da versare mediante versamento diretto nei termini del saldo delle imposte sui redditi. 

    Sono esclusi i crediti che costituiscono corrispettivo di prestazione artistica o professionale (che concorre a formare il reddito per la parte compensata).

    Le disposizioni si applicano ai crediti acquistati dall'entrata in vigore del decreto. 

    Gli esercenti arti e professioni possono applicarle anche ai crediti già acquistati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, presentando eventualmente una dichiarazione integrativa (senza rimborso di maggiori imposte già versate).

    Decreto omnibus: le novità per le imprese

    L'art. 4 modifica gli artt. 32, 55 e 56-bis del TUIR, estendendo il reddito agricolo anche a quello prodotto tramite l'utilizzo di immobili di cui alla lettera b-bis) dell'art. 32, comma 2, e ridefinendo l'ambito soggettivo di applicazione (imprenditori individuali, società semplici, soggetti con opzione ex art. 1, comma 1093, L. 296/2006).

    Avvicinamento valori contabili e fiscali

    L'art. 5 modifica numerosi articoli del TUIR (94, 95, 101, 103, 108, 110, 162-bis) su: valutazione dei titoli secondo i principi contabili internazionali; deducibilità dei componenti negativi da operazioni con pagamento basato su azioni; valutazione delle immobilizzazioni finanziarie; deduzione del costo di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita (limite di un diciottesimo del valore); requisito di esercizio "in via esclusiva o prevalente" delle attività ai fini della qualifica di intermediari finanziari. Le decorrenze sono differenziate ma convergono, in massima parte, sul periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

    Riallineamento straordinario dei valori contabili-fiscali

    L'art. 6 consente il riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali emerse ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 192/2024, ai fini IRES, IRAP ed eventuali addizionali. 

    Il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; l'opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi e l'imposta si versa in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo.

    Riporto delle perdite fiscali e conferimenti

    L'art. 7 fornisce un'interpretazione autentica dell'art. 84, comma 3 del TUIR sul trasferimento di partecipazioni di maggioranza ai fini del riporto perdite. 

    L'art. 8 apporta correzioni testuali agli artt. 84 e 172 TUIR. 

    L'art. 9 rivede la disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti (artt. 175 e 177 TUIR): se il valore di realizzo risulta inferiore anche al valore normale, quest'ultimo diventa il riferimento per il minor importo. Si applica ai conferimenti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, con effetto anche sui periodi precedenti se le dichiarazioni sono già conformi.

    Fiscalità internazionale: perdite estere definitive e Pillar Two

    L'art. 10 aggiunge i commi 1-bis e 1-ter all'art. 181 TUIR: le perdite di una società residente in UE o SEE che partecipa a una fusione con società italiane possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante, a condizione che vi sia controllo tra le società partecipanti (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) e che le perdite non siano più utilizzabili nello Stato di residenza per cessazione dell'attività.

    L'art. 11 modifica il D.Lgs. 209/2023 in materia di imposizione minima globale, introducendo il nuovo art. 39-bis su regime coesistente qualificato, regime qualificato della controllante capogruppo e incentivi fiscali qualificati, applicabile agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2026. Vengono inoltre definiti in allegato i concetti di "incentivo fiscale qualificato" e "limite massimo basato sulla sostanza" (pari al 5,5% delle spese salariali ammissibili o degli ammortamenti, con opzione quinquennale all'1% del valore contabile delle immobilizzazioni).

    Decreto omnibus: IVA e adempimento collaborativo

    L'art. 12 modifica l'art. 19, comma 1 e l'art. 25 del DPR 633/1972, oltre agli artt. 56 e 88 del nuovo testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026): il termine per la detrazione IVA viene spostato al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura d'acquisto, in luogo dell'anno in corso.

    Adempimento collaborativo: rateizzazione fino a 20 rate

    L'art. 16 modifica il D.Lgs. 128/2015: le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle Entrate possono essere versate in unica soluzione o fino a 20 rate trimestrali, con versamento della prima rata entro 60 giorni dalla notifica. Il mancato pagamento di una rata successiva alla prima comporta la decadenza dal beneficio e l'iscrizione a ruolo dei residui, con sanzione maggiorata della metà. 

    Viene inoltre introdotta la possibilità per i contribuenti di comunicare all'Agenzia i rischi fiscali relativi a periodi d'imposta precedenti all'esercizio dell'opzione per il regime, purché la comunicazione sia esauriente e precedente a eventuali accessi, ispezioni o verifiche.

  • Riforma fiscale

    Testo Unico imposte sui redditi: tutte le novità in GU

    Il 3 luglio nella GU n 152 viene pubblicato il testo del Dlgs n 117/2026 o Testo Unico delle imposte sui redditi.

    Come recitava la relazione illustrativa al testo preliminare, il testo unico delle imposte sui redditi è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Princìpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

    • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
    • coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
    • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

    Le disposizioni vigenti contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.

    TU imposte sui redditi: approvato dal Governo

    Il TU sui redditi contiene 376 articoli per riordinare l'interia materia ferma dal 1986 anno del primo Tuir.

    Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo in proposito ha dichiarato: "È un intervento strutturale che rafforza la qualità della nostra legislazione tributaria, un risultato che, come governo Meloni, rivendichiamo con orgoglio, consapevoli del grande percorso avviato tre anni fa e che porteremo a compimento entro la fine della legislatura".

    Nel riordino confluiscono le ultime modifiche della legge di Bilancio 2026 e gli interventi che, con l’avvio della delega fiscale, hanno riscritto i pezzi del Tuir del 1986. 

    Come previsto dallo stesso esecutivo, il provvedimento ha carattere compilativo, raccoglie in un unico testo la vigente disciplina relativa alle imposte sui redditi e abroga contestualmente le disposizioni incompatibili o non più attuali, assicurando il coordinamento formale e sostanziale alla normativa vigente.

    Il nuovo testo unico, composto da 376 articoli suddivisi in tre Parti, raccoglie e sistematizza le disposizioni contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle introdotte nel tempo da successivi interventi legislativi che hanno progressivamente integrato e aggiornato la disciplina.

    Leo ha anche dichiarato che: “Siamo a un passo dal completare una riforma fondamentale.  Con l’approvazione definitiva del TUIR, manca ormai soltanto il Testo Unico sull’Accertamento per chiudere il ciclo dei testi normativi di riordino. Il Governo si concentrerà nella redazione del Codice tributario, che rappresenterà un punto di svolta cruciale, ponendo fine a decenni di stratificazione normativa e garantendo una maggiore certezza del diritto”.

    Testo unico imposte sui redditi: sintesi dei contenuti

    Le disposizioni del Testo unico si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027, e sono suddivise in quattro Parti, a loro volta suddivise in Titoli, Capi e Sezioni, con annessi nove allegati.

    Parte I con il regime ordinario e composta da quattro Titoli:

    • imposta sul reddito delle persone fisiche;
    • imposta sul reddito delle società;
    • disposizioni comuni;
    • disposizioni relative ai rapporti internazionali.

    Parte II con il regime speciale e composta da tre Titoli:

    • disposizioni speciali ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
    • disposizioni speciali ai fini dell’imposta sul reddito delle società;
    • disposizioni speciali comuni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società.

    Parte III relativa all’imposizione minima globale.

    Parte IV con disposizioni varie, transitorie e finali.

  • Riforma fiscale

    Detrazione IVA: il Correttivo allinea le norme al diritto UE

    Il Cdm  ha approvato in via preliminare un Decreto Legislativo con norma che intervengono sulla Riforma Fiscale.

    Si tratta del 4° correttivo alla Riforma e le novità sono diverse e attese.

    In tema di detrazione IVA il legislatore prevede di allungare di due anni il termine entro il quale può essere esercitata la detrazione dell’imposta. 

    Si risolverebbe inoltre il "problema" delle fatture a cavallo d'anno allineandosi alla pronincia UE del 2026, leggi ancheFatture a cavallo d'anno: decisione UE ammette la retroattività.

    Detrazione IVA: risolto il problema delle fatture a cavallo

    Il Decreto al Titolo V reca disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e in particolare l'articolo 12 tratta della detrazione.

    Come recita la relazione illustrativ,  l’articolo 12, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 7, comma 1, lett. d), numero 1) della legge n. 111 del 2023, intende allineare la disciplina nazionale alla recente pronuncia della Corte di Giustizia europea (sentenza n. T689/24 del 11 febbraio 2026), con cui è stato chiarito che un soggetto passivo ha facoltà di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione relativa al periodo in cui il diritto alla detrazione è sorto, qualora, pur non avendo ricevuto nel corso di detto periodo la fattura corrispondente, l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione medesima.

    Si ammette, altresì, l’esercizio del predetto diritto entro un più ampio arco temporale, al fine di consentire alle imprese che ricevono le fatture di acquisto di eseguire tutti i controlli di rito prima di registrare le fatture e far confluire l’imposta a credito nelle liquidazioni periodiche e annuali.

    Come è noto, l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un duplice requisito, dovendosi in particolare considerare:

    • oltre al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione,
    • anche il presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.

    La coesistenza di tale duplice circostanza assicura l’effettività dell’esercizio del diritto alla detrazione, e la neutralità dell’imposta per il soggetto passivo cessionario/committente.

    In altre parole, conformemente alla norma unionale, il diritto alla detrazione sorge al verificarsi delle condizioni sostanziali (non potendo la sua esistenza essere subordinata alle condizioni formali), ma può essere esercitato quando si verificano anche le condizioni formali (possesso della fattura). 

    Al verificarsi dei predetti presupposti, il diritto deve essere esercitato, previa annotazione della fattura di acquisto nel registro degli acquisti, per consentire all’IVA di confluire nella liquidazione dell’imposta entro i termini stabiliti dal combinato disposto degli articoli 19 e 25 del decreto IVA.

    Per effetto delle modifiche recate dal comma 1 e, in particolare, l’ampliamento del termine per esercitare il diritto a detrazione e per registrare le fatture ricevute (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento), nonché l’eliminazione, nell’articolo 25, delle parole “in riferimento al medesimo anno”, i soggetti passivi avranno, non solo, più tempo a disposizione per eseguire tutti i necessari controlli di conformità senza correre il rischio di perdere il diritto alla detrazione per decorrenza dei termini di annotazione, ma, laddove la fattura riferita a una operazione eseguita in una annualità (ad esempio 2026), sia ricevuta l’anno successivo (2027) e, comunque, prima del termine di presentazione della dichiarazione, avranno altresì il diritto a esercitare la detrazione – previa registrazione del documento in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti [relativo a tutte le fatture ricevute in un anno (2027) e per le quali in diritto a detrazione è sorto nell’anno precedente (2026)] – con la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto (2026).

    Il comma 2 opera, per esigenze di allineamento delle norme, le modifiche ai corrispondenti articoli del Testo unico dell’imposta sul valore aggiunto.

    La relazione illustrativa mostra che la modifica normativa dovrebbe avere effetti anche rispetto alla retroattività della detrazione IVA per le c.d. fatture “a cavallo d’anno”.

    Vediamo se la norma verrà confermata nella attuale formulazione.

  • Riforma fiscale

    Riforma Fiscale: a che punto siamo

    Durante la recente edizione di Telefisco 2026 il Vice Minstro Leo ha ricordato a che punto siamo con la Riforma Fiscale partita nel 2023.

    Dopo un riepilogo di tutto ciò che è stato già approvato in attuazione della Legge Delega n 111/2023, Leo ha svelato le prossime mosse del Governo.

    Prima fra tutte la volontà di approvare un Decreto Ominibus contenitore di tutto ciò che ancora manca.

    Vediamo le dichiarazione di Leo in modo più puntuale.

    Riforma Fiscale: a che punto siamo

    Il viceministro all'Economia e alle Finanze Maurizio Leo ha anticipato che è all'orizzonte governativo c'è un decreto omnibus per concludere la Riforma Fiscale.

    Il 2026 sarà l’anno decisivo per la riforma con un decreto che dovrebbe contenere le  misure rimaste in stand by su vari capitoli, sempre tenedo conto delle risorse.

    Leo ha evidenziato che la riforma è stata attuata non attingendo al deficit ma grazie alle risorse che man, mano il Governo è riuscito a reperire.

    Dal 2023 sono stati approvati 18 decreti legislativi e 6 Testi Unici e si ambisce alla realizzazione del grande obiettivo del codice tributario con un assetto normativo chiaro, certo e accessibili. 

    Leo ha anche specificato che: “Abbiamo in animo di portare avanti altri due decreti legislativi: quello sui giochi fisici (già abbiamo fatto un intervento per i giochi online, ora dovremmo completare la disciplina introducendo delle norme per i giochi fisici), la giustizia tributaria (abbiamo già il processo, quindi il testo unico sul processo tributario, ma manca la geografia giudiziaria, stiamo lavorando in stretta collaborazione col Consiglio di presidenza di Giustizia Tributaria), sugli aspetti ordinamentali che riguardano i magistrati tributari”.

    L’atto finale della riforma fiscale sarà invece quello che già viene chiamato come decreto Ommbius dove recuperare tutta una serie di interventi che toccano i tributi, che toccano gli aspetti organizzativi, gli aspetti procedimentali”.

    La necessità di trovare coperture resta l'obiettivo principale, Leo ha inoltre dichiarato:  “(…) dobbiamo fare la riforma, la dobbiamo fare però con risorse ben definite senza fare salti nel buio”.

    Ad oggi risultano 36 provvedimenti ancora da firmare, su un totale di 94, per chiudere tutti i 18 cantieri aperti.

    Si attendono pertanto le prossime mosse concrete dell'Esecutivo.

  • Riforma fiscale

    Riforma Fiscale: delega prorogata fino al 29 agosto 2026

    L’orizzonte temporale per il completamento della riforma fiscale avviata nel 2023 viene ufficialmente esteso.

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sabato 9 agosto, della legge n. 120 dell’8 agosto 2025, sono state introdotte modifiche mirate alla legge n. 111/2023, che aveva conferito la delega per la revisione complessiva del sistema tributario.

    Il provvedimento, composto da un unico articolo, interviene su cinque punti centrali della legge delega, con lo scopo di rimodulare scadenze, definire con maggiore precisione gli ambiti di intervento e aggiornare i criteri direttivi, così da armonizzare l’attuazione della riforma con il calendario, particolarmente complesso, previsto per il riordino del fisco.

    In particolare, si estende da 24 a 36 mesi il termine per l’adozione dei decreti legislativi di revisione del sistema tributario, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 111/2023, posticipando di fatto la scadenza al 29 agosto 2026 (in luogo del 29 agosto 2025).

    Contestualmente, la scadenza per l’emanazione di eventuali provvedimenti correttivi o integrativi è posticipata al 29 agosto 2028, restando comunque invariata la previsione di una proroga automatica di 90 giorni qualora i pareri parlamentari vengano espressi in ritardo.

    Di seguito si propone un’analisi delle modifiche introdotte, organizzata in base alle previsioni dell’articolo 1 della legge delega.

    Riforma Fiscale: più tempo per l’adozione dei decreti attuativi

    Come anticipato, il testo proroga dal 29 agosto 2026 il termine entro cui il Governo può esercitare il potere di delega previsto dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di riforma del sistema fiscale e, di conseguenza, il termine per l’adozione dei decreti correttivi e integrativi al 29 agosto 2028.

    Inoltre, viene rivisto uno dei principi di delega, prevedendo la possibilità di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari prevista dagli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), relativa al pagamento parziale o dilazionato dei tributi.

    È confermata, inoltre, la facoltà di introdurre un’analoga disciplina per l’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

    Infine, viene inserito un nuovo principio di delega che affida al legislatore delegato il compito di:

    • uniformare l’ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, per quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria;
    • disciplinare, fatte salve le prerogative dell’avvio del procedimento disciplinare attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nonché le competenze decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le fattispecie disciplinari con le relative sanzioni e procedure, il regime delle incompatibilità, la dispensa dal servizio e il trasferimento d’ufficio.

    Riforma fiscale: testi unici rinviati al 2026

    Nella versione originaria dell’articolo 21, comma 1, della legge n. 111/2023, il Governo era incaricato di emanare, entro il 31 dicembre 2025, uno o più decreti legislativi per il riordino organico della normativa tributaria, seguendo le procedure indicate dall’articolo 1 della stessa legge.

    Con la modifica introdotta dalla lettera e), il termine viene esteso di un anno, ovvero la predisposizione dei testi unici fiscali slitta infatti al 31 dicembre 2026.

    L’intervento si inserisce nel quadro della più ampia proroga dei termini di delega prevista dalla lettera a), garantendo coerenza tra le diverse scadenze dell’attuazione della riforma.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    IRES premiale: regole, condizioni e cause di decadenza

    L’articolo 1, commi 436-444, della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES (dal 24% al 20%), quale misura incentivante per le imprese che destinano una quota significativa dell’utile a investimenti rilevanti, incremento occupazionale e altre finalità strategiche.

    Il nuovo decreto attuativo del MEF, pubblicato l'8 agosto 2025, disciplina nel dettaglio:

    • le modalità di accesso, 
    • le tipologie di investimenti ammessi,
    • i vincoli, 
    • le esclusioni e le cause di decadenza, 

    coordinandosi con le altre disposizioni tributarie interessate.

    Ambito soggettivo

    Possono beneficiare dell’agevolazione:

    • le Società di capitali, cooperative e società di mutua assicurazione residenti;
    • gli Enti commerciali residenti;
    • le Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
    • gli Enti non commerciali limitatamente al reddito d’impresa da attività commerciale.

    Sono esclusi dalla riduzione dell’aliquota IRES, le società e gli enti che:

    • nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
      • sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di
        natura liquidatoria
        di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
      • determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente, sulla base di
        regimi forfetari;
    • nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di
      contabilità semplificata
      .

    Condizioni di accesso alla riduzione dell’aliquota IRES

    Per usufruire della riduzione, occorre rispettare tutte le seguenti condizioni:

    1. Condizioni di accesso relative all’accantonamento dell’utile

    Le condizioni di accesso relative all’accantonamento dell’utile sono:

    • almeno l’80% dell’utile 2024 va accantonato in apposita riserva, anche per copertura perdite o destinazione a capitale;
    • almeno il 30% dell’utile accantonato (e comunque non meno del 24% dell’utile 2023) deve finanziare investimenti rilevanti.

    Per chiarire il calcolo della soglia minima di investimento, la relazione illustrativa che accompagna il decreto, propone il seguente caso:

    Esempio

    Una S.p.A. con esercizio coincidente con l’anno solare consegue nel 2024 un utile di 100, distribuendone 20 ai soci.
    Nel 2023 aveva realizzato un utile di 150 assorbito in parte dalla perdita dell’esercizio 2022 di 60.
    L’investimento minimo per accedere alla riduzione IRES sarà pari a:

    • 2024: 100 x 0,80 x 0,30 = 24;
    • 2023: 150 x 24 = 36.

    Si prende il maggiore tra i due valori: 36.
    Pertanto l’impresa dovrà effettuare investimenti rilevanti per almeno 36 per fruire dell’agevolazione.

    2. Condizioni di accesso relative agli investimenti rilevanti

    Ai soggetti che accantonano l’utile alle condizioni e nei limiti di cui sopra, la riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che siano realizzati gli investimenti rilevanti. Costituiscono investimenti rilevanti quelli che hanno a oggetto:

    • Beni “Industria 4.0” e beni immateriali correlati (allegati A e B, L. 232/2016);
    • Beni previsti dal piano “Transizione 5.0” (art. 38 D.L. 19/2024) legati a riduzione dei consumi energetici.

    Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ma entro la scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile, entro il 31 ottobre 2026).

    Si fa riferimento, infatti, al termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per espressa previsione contenuta nel secondo periodo, il termine per la realizzazione degli investimenti rilevanti si determina avendo riguardo a un periodo d’imposta pari a 12 mesi se l’esercizio ha durata superiore.

    L’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

    • 30% dell’utile accantonato, ai sensi dell’articolo 4;
    • 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
    • 20.000 euro.

    3. Condizione di accesso relativa alla base occupazionale

    La riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che:

    1. nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
      • il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
      • siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari ad almeno l’1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
    2. l’impresa non abbia fatto ricorso alla CIG nel 2024 o 2025, salvo eventi transitori non imputabili all’impresa (es. intemperie stagionali). 

    Cause di decadenza

    Il beneficio viene revocato se:

    • la quota di utile accantonata (netta delle perdite) viene distribuita entro il secondo esercizio successivo al 2024;
    • i beni agevolati sono dismessi, ceduti o delocalizzati all’estero entro 5 anni dall’acquisto, salvo sostituzione con beni analoghi o superiori.

    In caso di decadenza, l’impresa deve restituire la differenza d’imposta, versandola entro il saldo del periodo in cui si verifica l’evento.

  • Riforma fiscale

    CPB: tutte le novità del Correttivo

    Il Decreto Correttivo pubblicato in GU n 134 del 12 giugno ha apportato varie modifiche alla agevolazione ormai nota come concordato preventivo biennale.

    L'agenzia delle entrate in data 18 giugno per recepire le novità ha aggiornato software e istruzioni relative. leggi anche  CPB: proposta e software il tuo ISA 2025 dopo il DLgs n 81

    In particolare, le modifiche al CPB introdotte con il DLgs. 81/2025 e relative ai limiti alle proposte sono state recepite nelle istruzioni alla compilazione del modello CPB 2025-2026 e nel relativo software “Il tuo ISA 2025 CPB”.

    Ora risulta completo il quadro applicativo per chi vorrà aderire.

    Secondo quanto specifica la stessa agenzia nella pagina dedicata, il software in commento calcola la proposta di CPB considerando le novità introdotte dal DLgs. 81/2025.

    Inoltre l'agenzia precisa che l’accettazione di eventuali proposte di adesione elaborate con la precedente versione del software “Il tuo ISA 2025 CPB” resta valida e, in ogni caso, è possibile presentare una nuova accettazione alla proposta di CPB elaborata con la nuova versione del software entro il 30 settembre.

    Riepiloghiamo alcune delle novità introdotte col correttivo.

    Correttivo CPB: incremento della sostitutiva

    L'art 8 del nuovo testo prevede di incrementare l’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti aderenti al concordato che presentano una differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente superiore a ottantacinquemila euro.

    In particolare, è stabilito che sulla parte che supera il citato importo di ottantacinquemila euro sia applicata per i soggetti IRPEF l’aliquota prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i soggetti IRES l’aliquota individuata dall’articolo 77 del menzionato testo unico. 

    Per le società o associazioni di cui agli articoli 5 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, il superamento del limite di ottantacinquemila euro è verificato, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con le aliquote di cui al nuovo comma 1-bis, in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati. 

    La disposizione si applica a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

    La relazione al decreto evidenzia che non si è ritenuto di accogliere l’osservazione 2 della 6^ Commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, volta a innalzare il limite di eccedenza di cui all’art. 7,  da 85.000 a 100.000 euro per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, in quanto, l’Agenzia delle entrate non ha alcun margine di discrezionalità nella formulazione della proposta, la quale viene elaborata sulla base della documentazione tecnica approvata con il decreto ministeriale dello scorso 28 aprile; inoltre l’innalzamento della soglia a 100.000 euro renderebbe la norma, di fatto, inapplicata, dal momento che il reddito medio dei soggetti che applicano gli ISA ammonta a circa 45.000 euro.

    Correttivo CPB: nuova causa di esclusione

    Con l'art 9 si introduce una nuova causa di esclusione dall’accesso all’istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti che – con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta – dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, e contemporaneamente, partecipano ad associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c) del citato d.P.R. n. 917/1986, ovvero a società tra professionisti di cui all’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero ancora a società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 

    Per tali casi, viene previsto che l’accesso al concordato, per il lavoratore autonomo, è consentito solo se anche l’associazione professionale ovvero la società tra professionisti o tra avvocati cui quest’ultimo partecipa abbia optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta. 

    Analoga causa di esclusione opera anche per le associazioni e le società, nelle ipotesi in cui non tutti i soci o associati – che dichiarino individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni – aderiscano, per i medesimi periodi d’imposta, alla proposta di concordato preventivo.

    Contestualmente, vengono introdotte due nuove cause di cessazione del concordato che si rendono applicabili quando non siano soddisfatte le medesime condizioni previste dalle nuove cause di esclusone.

    In particolare, viene previsto che le associazioni e le società indicate nella norma cessano dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, non possono più determinare – qualunque sia la causa di cessazione dal regime – il loro reddito mediante l’adesione alla proposta di concordato

    Analoga ipotesi di cessazione in capo al singolo associato o socio ogniqualvolta la società o l’associazione non può più determinare, con riferimento ai medesimi periodi d’imposta, il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato.

    Attenzione al fatto, che le disposizioni si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026 purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

    Correttivo CPB: le soglie massime per le proposte in base al punteggio ISA

    La relazione illustrativa che accompagna il decreto prevede che in accoglimento della prima osservazione della 6^ commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, le disposizioni in esame intervengono in materia di elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale mediante l’inserimento dei commi da 3-bis a 3-quater nell’articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

    In particolare, viene previsto che la proposta di reddito concordato elaborata dall’Agenzia delle entrate può eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato dal contribuente nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la medesima proposta, rettificato in base a quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 13 del 2024. 

    In particolare, sono previsti tre distinti limiti di eccedenza massima, pari al 10, al 15 e al 25 per cento, che trovano applicazione in corrispondenza dei livelli di affidabilità fiscale più alti relativi al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. In particolare, il limite pari al:

    • 10 per cento si applica in caso di livello di affidabilità pari a 10;
    • 15 per cento si applica in caso di livello di affidabilità compreso tra 9 e 10;
    • 25 per cento si applica in caso di livello di affidabilità superiore a 8 ma inferiore a 9.

    Inoltre, viene stabilito che le limitazioni di cui al comma 3-bis non trovano applicazione laddove la proposta, formulata applicando tale comma, risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall’applicazione della metodologia di elaborazione prevista dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024. 

    Infine, le medesime regole vengono estese alla determinazione della proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini della imposta regionale sulle attività produttive ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 13 del 2024.

    CPB: il calendario per aderire

    Il Decreto Correttivo ha confermato che l'adesione alla proposta di concordato può essere manifestata:

    • entro il 30.9; 
    • o entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

    A tal fine, l'adesione 2025-2026 può avvenire:

    • congiuntamente al Modello ISA nell'ambito del Modello Redditi 2025 (
    • in forma autonoma, con invio del Frontespizio del Modello Redditi 2025 indicando il codice "1" nella nuova casella "Comunicazione CPB"

  • Riforma fiscale

    CPB: chiarimenti per la correttiva per ritirare l’opzione errata di adesione

    Con la Risposta a interpello nella Direzione Generale ADE del Friuli n 908/62 di maggio 2025 si evidenzia un cambio di rotta per il CPB 2024-2025.

    In particolare, è l’ultima dichiarazione presentata nei termini ordinari del 31 ottobre 2024 a rendere valida la scelta del contribuente ai fini del concordato preventivo biennale.

    Vediamo i dettagli della risposta ADE.

    CPB: chiarimenti per la correttiva per ritirare l’opzione errata di adesione

    La Dichiarazione presentata entro i termini ordinari (31 ottobre 2024) determina in modo definitivo l’adesione del contribuente al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2024-2025.

    Questo vale anche in caso di errore iniziale, purché si intervenga tempestivamente con una dichiarazione “correttiva nei termini”.

    A chiarirlo è l’interpello 908-62/2025 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia.

    Il documento fornisce indicazioni utili non solo per chi ha già aderito al concordato per il biennio corrente, ma anche per coloro che stanno valutando l’adesione per il biennio 2025-2026, da formalizzare entro il 30 settembre 2025, con modalità che cambieranno leggermente rispetto al passato.

    Una società di capitali aveva trasmesso il 28 ottobre 2024 il modello Redditi SC, indicando per errore l’adesione al CPB, successivamente ed entro il 31 ottore ha inviato una nuova dichiarazione correttiva nei termini.

    La domanda era se tale correzione fosse valida per annullare l’opzione errata. 

    L'Agenzia risponde in modo affermativo. 

    La revoca dell’adesione fatta tramite una correttiva nei termini è pienamente efficace, come già chiarito nelle istruzioni ufficiali dei modelli e in precedenti risoluzioni (es. risoluzione 325/2002). Nessuna incertezza interpretativa giustifica un’interpello.

    La Dre richiama implicitamente anche la circolare 18/E/2024, che aveva già affrontato il caso opposto: una dichiarazione originaria senza adesione, seguita da una correttiva con adesione.

    Ricordiamo che il CPB non consente adesioni tardive secondo quanto stabilisce l’articolo 35, comma 1, del Dlgs 13/2024, escludendo l’applicazione della cosiddetta “remissione in bonis” (articolo 2, Dl 16/2012).

    Inoltre, anche le dichiarazioni presentate entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria, previste dall’articolo 2, comma 7 del Dpr 322/1998, non hanno alcun effetto se relative all’opzione per il CPB, come ribadito dalla circolare 18/E/2024.

    CPB 2025–2026: nuove modalità operative

    Guardando avanti, l’adesione al CPB per il biennio 2025–2026 dovrà avvenire con modalità diverse, previste dal Dlgs correttivo in attesa di approvazione:

    • Adesione entro il 30 settembre 2025, con trasmissione:
      • autonoma (solo frontespizio del modello Redditi 2025), oppure
      • congiunta alla dichiarazione dei redditi (che andrà quindi anticipata rispetto alla scadenza classica del 31 ottobre).

  • Riforma fiscale

    Irpef 2025: le 3 aliquote e gli scaglioni

    L’imposta sui redditi delle persone fisiche, nota come Irpef, a seguito della Riforma Fiscale, ha subito per il solo anno 2024 delle modifiche.

    Tali modifiche sono rese strutturali dalla Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio che interviene sui relativi articoli del TUIR.

    In sostanza diventa strutturale l’accorpamento dei primi due scaglioni, con aliquota al 23% fino a 28.000 euro di reddito. Le Entrate hanno pubblicato i Dichiarativi 2025 e le novità sull'Irpef sono state recepite nel:

    al fine di poter provvedere al pagamento secondo le novità:

    Su tutte le novità riguardanti l'Irpef 2025 le Entrate hanno anche pubblicato la Circolare n 4 del 16 maggio cui si rimanda per esempi e chiarimenti. Leggi qui

    Irpef 2025: nuove aliquote

    L'Irpef è disciplinata dall’articolo 11 del Dpr n. 917/1986, che detta le regole per il calcolo dell’imposta dovuta.

    Il Decreto Legislativo n 216/2023 ha previsto che a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024 le aliquote e gli scaglioni dell'Irpef sono così strutturati:

    • aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000 euro,
    • aliquota del 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro,
    • aliquota del 43% per i redditi che superano 50.000 euro,

    La legge di bilancio 2025, prevede con l’articolo 1, ai commi da 2 a 9, di rendere strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento).

    Per le novità sull'acconto Irpef  2025 leggi anche Acconto Irpef 2025 su aliquote 2023: per chi

    Irpef lavoro dipendente 2025

    Modificando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, eleva da 1.880 euro a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro.

    Si riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 49 del TUIR) che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

    • 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
    • 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
    • 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

    Si precisa che, ai soli fini dell’individuazione della percentuale, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.

    Si riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 49 del TUIR), che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

    • a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
    • al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

    In altri termini per i percettori di reddito tra 32.000,01 euro e i 40.000 euro l’importo riconosciuto è progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei 32.000 euro, per azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

    Leggi anche: Detrazioni Irpef 2025: cosa cambia dal 1° gennaio.

    Irpef residenti e non residenti

    Per i soggetti residenti, il reddito complessivo è formato da tutti i redditi ovunque prodotti.

    Alcune spese (“oneri deducibili”) possono ridurre il reddito complessivo, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali o le erogazioni liberali in favore degli enti no profit.

    L’imposta lorda si calcola applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni.

    L’Irpef dovuta dal contribuente è determinata sottraendo dall’imposta lorda le detrazioni previste dalla normativa: ad esempio, le detrazioni previste per tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, pensione, autonomo),  la detrazione per il coniuge, i figli (di età pari o superiore a 21 anni) e altri familiari a carico, e le detrazioni riconosciute a fronte di alcune tipologie di spese sostenute durante l’anno (come salute, istruzione, interessi per il mutuo dell’abitazione, ecc). Inoltre vanno sottratti i crediti d’imposta spettanti.

    Le detrazioni sono riconosciute generalmente fino all’ammontare dell’imposta dovuta. Non possono essere rimborsati importi superiori.

    Per i soggetti non residenti il reddito complessivo è formato solo dai redditi prodotti in Italia.

    I soggetti non residenti possono portare in diminuzione del reddito complessivo solo alcuni oneri deducibili, come le donazioni (l’elenco completo si trova all’articolo 24 comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi).

    Come per i soggetti residenti, l’imposta lorda si calcola applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni. Dall’imposta lorda i soggetti non residenti possono sottrarre alcune detrazioni, come le detrazioni per lavoro dipendente, quelle per spese relative a ristrutturazioni edilizie o per alcuni tipi di donazioni (l’elenco completo si trova all’articolo 24 comma 3 del Testo unico delle imposte sui redditi. Non spettano le detrazioni per carichi di famiglia