• Riforma fiscale

    Sconti fiscali 2024: le novità sulle detrazioni per l’Irpef

    L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n 2/2024 ha fornito interessanti chiarimenti sulle novità previste dal primo modulo della Riforma Fiscale previsto con il Dlgs n 213/2023 relativo all'Irpef 2024.

    Sconti fiscali 2024: le novità sulle detrazioni per l'Irpef

    Occorre ricordare intanto che le modifiche introdotte dal primo modulo di revisione dell’Irpef hanno efficacia esclusivamente per l'anno 2024.

    Per gli anni successivi sarà necessario attendere i prossimi decreti attuativi della delega fiscale. 

    Verosimilmente la revisione sarà attuata però tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 5 della legge 111/2023, che prevede il riordino di deduzioni, scaglioni, aliquote e detrazioni Irpef. 

    Per quanto riguarda la revisione della disciplina delle detrazioni il primo decreto attuativo della riforma Irpef configura una soluzione temporanea per il 2024 vediamo i chiarimenti in proposito della Circolare ADE n 2/2024 che richiamano anche il testo di legge.

    Sconti fiscali 2024: chiarimenti ADE sulle detrazioni per l'Irpef

    La Circoalre n 2/2024 evidenzia che l’articolo 2 del Decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri, prevedendo, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, in relazione a:

    • a) gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale; la disposizione non riguarda le spese sanitarie di cui all’articolo
      15, comma 1, lettera c), del TUIR;
    • b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 1310;
    • c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7711.

    La riduzione pari a 260 euro deve essere operata sull’importo della detrazione come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, il quale dispone che la «detrazione di cui al presente articolo spetta:

    • a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
    • b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro».

    In altri termini, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione va applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto del suddetto articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.

    Il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto, conformemente a quanto già stabilito dal comma 3-ter del citato articolo 15 del TUIR, precisa che, ai fini del comma 1, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

    Secondo le disposizioni su indicate facciamo due esempi: 

    1. un contribuente con reddito complessivo maggiore di 50.000 euro,
      • che nel 2024 matura detrazioni al 19%, escluse quelle relative a spese sanitarie, per 1.000 euro,
      • in sede di dichiarazione dei redditi potrà usufruire di un beneficio pari a 740 euro dato da= 1.000 – 260. La riduzione opera in effetti come una franchigia.

     

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    Adempimento collaborativo: chiarimenti per il regime opzionale

    L'Agenzia delle Entrate ha risposto a quesiti durante il forum online dei commercialisti organizzato dalla Testata ItaliaOggi in data 29 gennaio.

    Tra gli altri chiarimenti ha risposto ad un quesito sull'adempimento collaborativo.

    Ricordiamo che l'adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.

    Per le novità 2024 leggi anche: Adempimento collaborativo: le novità 2024.

    Vediamo il dettaglio del chiarimento ADE sul regime opzionale di misurazione del rischio fiscale introdotto per i soggetti che non possiedono i requisiti per aderire all'adempimento collaborativo.

    Adempimento collaborativo: requisiti oggettivi

    Il quesito posto evidenzia che, per i soggetti che non possiedono i requisiti per aderire all'adempimento collaborativo è possibile applicare un regime opzionale di misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, con apposita comunicazione da inviare all'Agenzia delle entrate. 

    Il dubbio riguarda la certificazione del professionista qualificato prevista per il regime ordinario.

    Si chiede se si conferma o si esclude l'obbligo della certificazione di cui all'art 4 comma 1-bis, del Dlgs n. 128 del 2015 da parte dei soggetti che aderiscono al regime opzionale previsto dall'art. 7-bis del medesimo decreto legislativo.
    Le Entrate specificano che il nuovo art 7 bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, introdotto con l'art 1 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 introduce un Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.
    In particolare, la suddetta disposizione prevede che: «I contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui all'articolo 7, possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in base a quanto previsto dall'articolo 4, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate».
    Il comma 1-bis del richiamato articolo 4 stabilisce che: «Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1, predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili».
    Pertanto, conclude l'agenzia l'espresso rinvio all'articolo 4, contenuto nell'articolo 7-bis, conferma che il sistema di controllo del rischio fiscale debba avere, anche per i soggetti che aderiscono al regime in via opzionale, tutte le caratteristiche ivi prescritte, inclusa la certificazione da parte di un professionista indipendente qualificato.

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    Validità e vizi degli atti tributari: regole 2024

    La riforma dello Statuto del Contribuente (Legge  n 212/2000) attuata in ragione della Legge n 111/2023 Legge di Delega al Governo per la Riforma fiscale, con il Decreto Legislativo n 219/2023 introduce una disciplina organica  sul regime di validità e sui vizi degli atti dell’Amministrazione finanziaria. 

    Occorre precisare che, come sottolinea anche il dossier al Decreto, l'ordinamento tributario, a differenza dell’ordinamento civile e amministrativo, non contiene norme generali che identificano con precisione i vizi dell’atto impositivo e le relative conseguenze. 

    L’ordinamento tributario prevede in casi espressi la nullità dell'atto: per esempio, nel caso di avvisi di accertamento non motivati o non sottoscritti ovvero privi di alcune indicazioni essenziali, come le aliquote applicate ai sensi dell’articolo 42, comma 3 del DPR n. 600 del 1973. 

    Nella prassi la categoria della nullità tributaria non implica l’inefficacia dell’atto che produce gli effetti propri, salvo possibilità di impugnazione e successivo annullamento.

    Il decreto legislativo che va a riformare le norme sulla validità e vizi degli atti tributari, vuole delineare un sistema “duale” delle invalidità tributarie, articolato nei regimi generali della:

    •  “nullità” in senso proprio (articolo 7-ter) e della “annullabilità” (articolo 7-bis), 
    • una ipotesi di “irregolarità” (art. 7-quater) che, come tale, non rientra nei regimi di “invalidità” propriamente detti; 
    • una disciplina specifica del vizi dell’attività istruttoria (articolo 7-quinquies) e della notificazione degli atti impositivi e della riscossione (7-sexies). 

    Vediamoli.

    Sistema invalidità tributarie: le norme del nuovo statuto del contribuente

    L’articolo 7-bis reca il regime generale di annullabilità degli atti dell’Amministrazione finanziaria

    In particolare si prevede che gli atti dell’Amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria siano annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti. 

    I motivi di annullabilità e di infondatezza dell’atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d’ufficio.

    L’articolo 7-ter dispone in ordine alla nullità degli atti dell’Amministrazione finanziaria chiarendo che i relativi vizi devono essere anzitutto qualificati espressamente come tali da norme di legge successive alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. 

    Essi possono essere sempre eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito. 

    L’articolo 7-quater si occupa della irregolarità degli atti dell’Amministrazione finanziaria, chiarendo che la mancata o erronea indicazione dei seguenti elementi non costituisce vizio di annullabilità:

    • a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; 
    • b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; 
    • c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. 

    L’articolo 7-quinquies si occupa dei vizi dell’attività istruttoria. La norma proposta dispone al riguardo che non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini previsti dallo Statuto del contribuente per l’esecuzione di verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria (di cui all’articolo 12, comma 5 della medesima legge n. 212 del 2000), o in violazione di libertà costituzionalmente riconosciute. 

    Il richiamato comma 5 dell’articolo 12 prevede che la permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. 

    Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. 

    Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. 

    In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente. 

    L’articolo 7-sexies disciplina i vizi delle notificazioni. 

    Esso intende recepire la giurisprudenza prevedendo che è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. 

    Fuori da tali casi, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, sempreché l’impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell’accertamento.

    Se la notifica di un atto recettizio è invalida, tale circostanza comporta l’inefficacia dell’atto stesso

    Infine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.

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    Statuto del Contribuente: in vigore dal 18.01 le nuove norme

    Viene pubblicato in GU 2 del 3 gennaio il Decreto legislativo n 219/2023 con Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente.

    Le norme sono in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU del Decreto in oggetto.

    Ricordiamo che il Disegno di legge delega Fiscale pubblicato in GU n 189 del 14 agosto con l'art. 4 rubricato Principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente ha previsto tra l'altro, la progressiva soppressione del Garante del contribuente con l'introduzione di un organo monocratico chiamato Garante Nazionale.

    Lo statuto del Contribuente: nuove norme in vigore dal 18 gennaio

    Lo Statuto del Contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000 (nella attuale formulazione) insieme agli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione rappresenta uno dei fondamentali riferimenti nell’ordinamento italiano per quanto riguarda i principi generali della normativa in materia tributaria 

    Nel testo dell’articolo 4 della delega al Governo in commento, viene definito “legge generale tributaria”.

    Lo Statuto del contribuente nella versione precedente a quella ora approvata col Dlgs n 219/2023 era composto da 21 articoli. 

    La più recente modificazione consisteva nell’aggiunta all’articolo 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione) di un comma 5-bis concernente l’esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato.

    Vediamo le novità introdotte in attuazione dell'art 4 della Delega Fiscale e in vigore dal 18 gennaio 2024

    Nuovo Statuto del Contribuente: le novità sul contraddittorio preventivo

    Il Decreto legislativo, con Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente in considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata, viene modificato con alcune novità rispetto al testo approvato in esame preliminare.

    Tra le novità di rilievo quella sul contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili.

    In particolare, l’Amministrazione comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di provvedimento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni, termine inderogabile per consentire allo stesso contribuente eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
    Se i sessanta giorni scadono successivamente al termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, o se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il termine di decadenza per l’emissione del provvedimento decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
    L’atto predisposto dopo il contraddittorio deve tenere in considerazione le osservazioni del contribuente e, per quelle non accolte l’Amministrazione è tenuta a motivarle.
    Il contraddittorio, infine, opera a prescindere dal fatto che ci sia stato l’accesso presso le sedi del contribuente o una semplice “indagine a tavolino”.

    Nuovo Statuto del Contribuente: sintesi delle altre novità

    Inoltre, in generale tra gli intenti della riforma vi è quello di valorizzare la vocazione delle disposizioni dello statuto quali norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell'ordinamento dell'UE e della convenzione europea dei diritti dell'uomo.

    Inoltre, tra le novità si introduce la disciplina in tema di nullità estendendo la stessa anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato.

    Si amplia la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l’errore sul presupposto dell’imposta e si innalza a un anno il limite temporale per procedere all’autotutela dopo la definitività dell’atto.

    Si riqualificano come annullabili gli atti dell’Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta, espressa o tacita, precedentemente resa a un’istanza di interpello.

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    Versamenti IVA e ritenute: passa a 100 euro la soglia minima

    Con l'art 9 del Dlgs Semplificazioni adempimenti pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio, si prevede di ampliare la soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo.

    In particolare, si innalza a 100 euro la soglia dei versamenti minimi, vediamo da quando partono le buone regole.

    Versamenti IVA: soglia minima a 100 euro

    Il Dlgs semplificazioni prevede novità in tema di soglia dei versamenti minimi per IVA e ritenute.

    In particolare, si prevede di apportare apportate modifiche all'articolo 1, comma 4, del DPR n. 100 del 1998 e nel dettaglio:

    • innalzando da 25,82 le vecchie 50.000 mila lire della norma originaria, a 100 euro il limite previsto per effettuare il versamento IVA mensile/trimestrale, nel caso di un importo dovuto inferiore alla predetta soglia, insieme a quello relativo al mese successivo;
    • prevedendo che in ogni caso il versamento della somma vada effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno. Come specifica il dossier di commento al decreto, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre, in caso di liquidazione mensile, ovvero ai primi tre trimestri solari, in caso di liquidazione trimestrale, qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.

    Inoltre, si prevede di apportare modifiche all'articolo 7, comma 1, lettera a), del DPR n. 542 del 1999:

    • innalzando da 25,82 a 100 euro il limite previsto per effettuare il versamento IVA mensile, in caso appunto di un importo dovuto inferiore alla predetta soglia, insieme a quello relativo al mese successivo, da parte dei contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 600 milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero un miliardo di lire per le imprese aventi per oggetto altre attività;
    • prevedendo che in ogni caso il versamento della somma vada effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno.

    Ne dettaglio, le disposizioni su indicate si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.

    Versamenti ritenute: soglia minima a 100 euro

    Si dispone inoltre che, se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute:

    • sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi, 
    • e sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari 

    non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. 

    Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

    La disposizione si applica ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024.

    In merito alle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore:

    • si anticipa dal 30 giugno al 16 giugno 
    • e dal 20 dicembre al 16 dicembre

    i termini per il versamento da parte del condominio della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

    Si stabilisce poi che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo (attualmente le ritenute operate nel mese di dicembre possono essere versate entro il 30 giugno dell'anno successivo).

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    Pagamenti con F24: possibile utilizzo di PagoPA

    Con il Decreto Legislativo Semplificazioni adempimenti tributari pubblicato in GU n 9 del12 gennaio, tra le novità per i pagamenti si prevede:

    • la possibilità di addebito in conto dell'I24 con scadenze future,
    • il pagamento del F24 con PagoPA,

    Semplificazioni Pagamenti con F24: cosa prevede la Riforma Fiscale

    Il Decreto legislativo sulle semplificazioni prevede che:

    • per i versamenti ricorrenti,  rateizzati e predeterminati,  
    • di imposte, contributi e altre  somme cui si  applica  la  disciplina dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, effettuati attraverso i servizi  telematici  dell'Agenzia delle entrate
    • il contribuente o l'intermediario autorizzato può disporre in via preventiva l'addebito di somme dovute per scadenze future,
    • su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia. 

    I criteri e le  modalità applicative di questa novità verranno disciplinati con successivo provvedimento delle Entrate

    Inoltre, si prevede il pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA.

    Nel dettaglio, per i versamenti di imposte, contributi e  altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo  17  del  decreto legislativo  9 luglio 1997, n.  241,  il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  

    Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il MEF, saranno definite le modalità e  i  termini per l'attuazione,  anche progressiva, del presente articolo.

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    Residenza fiscale: cosa prevede il Dlgs Fiscalità Internazionale

    Il Governo nella seduta del Cdm di ieri 19 dicembre ha approvato, in via definitiva il Dlgs di Fiscalità internazionale con le novità sulla residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche.

    Ricordiamo, che la Delega al Governo per la riforma è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n 189 del 14 agosto ed è entrata in vigore il giorno 29 dello stesso mese.

    Il Decreto legislativo sulla fiscalità internazionale reca una prima attuazione delle novità previste in tema appunto, di Residenza fiscale.

    Va ricordato che, il concetto di residenza fiscale, rileva nella corretta determinazione della potestà impositiva. 

    I soggetti fiscalmente residenti sono tassati sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3 TUIR). 

    Va evidenziato che, per quanto riguarda la residenza fiscale delle società e degli enti rispetto allo schema di DLgs. si interviene sull’art. 5 comma 3 del TUIR, al fine di prevedere i medesimi requisiti anche per le società di persone.

    Residenza fiscale persone fisiche: cosa prevede il Dlgs attuativo

    Il Dlgs approvato in esame definitivo il 19 dicembre 2023, prevede che: il comma 2 dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente: “2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.”.

    Pertanto per le persone fisiche si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello Stato. 

    Resta fermo il criterio civilistico della residenza. 

    Tali criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d’imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi.

    Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le frazioni di giorno.

    Residenza fiscale persone giuridiche: cosa prevede il Dlgs attuativo 

    Il Dlgs approvato in esame definitivo il 19 dicembre 2023, prevede che:

    • per le persone giuridiche, si eliminano i riferimenti al criterio dell'oggetto principale che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione. La residenza di società ed enti viene quindi ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento personale all’imposizione delle persone giuridiche:
      • il criterio della “sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
      • il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.

    Residenza fiscale: i criteri generali della Legge delega di Riforma Fiscale

    Con l'art 3 lettera c) viene specificato che la riforma dovrà garantire la revisione della disciplina della residenza fiscale: delle persone fisiche, delle società  degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione  in modo da rendere coerente il criterio della residenza fiscale con:

    • la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, 
    • nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia. La normativa in materia di stabile organizzazione fa riferimento al nuovo articolo 162, comma 2, lettera f-bis) del TUIR (introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017).

    Viene precisato che, con riferimento alla residenza fiscale:

    1. dovrà altresì essere valutata la possibilità di adeguarne la disciplina all'esecuzione della prestazione lavorativa  in modalità agile. (In proposito leggi gli ultimi chiarimenti delle Entrate relativi alla Circolare n 25 del 18 agosto)
    2. e dovrà essere previsto il coordinamento con i regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ossia il regime agevolato sui redditi da lavoro dei cosiddetti “impatriati” (legge 147/2015) che ha la durata di cinque anni a partire dal trasferimento della residenza.
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    Riforma fiscale: come cambierà il contenzioso tributario

    L’art. 19 della legge delega reca i principi che dovrà seguire il Governo per la revisione della disciplina del contenzioso tributario. 

    La Legge n 111/2023 è stata pubblicata in GU n 189 del 14 agosto 2023

    Riforma fiscale: come cambierà il contenzioso tributario

    Si vuole prioritariamente che il Governo intervenga per potenziare l’istituto dell’autotutela preventiva in modo da ridurre il ricorso al contenzioso in sede giudiziale. 

    Il Governo dovrà quindi intervenire sui vigenti istituti aventi finalità deflattive e operanti anteriormente alla costituzione in giudizio della parte resistente ossia, dell’ente impositore, dell’agente della riscossione nei cui confronti sia stato proposto ricorso. 

    La finalità è quella del massimo contenimento dei tempi di conclusione delle controversie tributarie e di riduzione del contenzioso, come previsto dal PNRR. 

    Si prevede inoltre di ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria mediante: 

    1) una completa digitalizzazione del processo

    2) l’utilizzo obbligatorio di modelli predefiniti per la redazione di atti processuali, verbali e provvedimenti giurisdizionali; 

    3) la previsione che la discussione da remoto della causa possa essere richiesta anche da una sola delle parti costituite, mediante apposita istanza da notificare, ferma in ogni caso la possibilità per le altre parti di discutere in presenza, limitando la partecipazione a distanza alla sola parte richiedente. 

    4) si prevede, in materia di esecuzione tributaria, un intervento di razionalizzazione nel riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice civile. 

    Ed ancora:

    • il ricorrente potrà proporre opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice tributario, solo nell’evenienza in cui si censuri la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento; 
    • si vuole inoltre rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti processuali nei gradi successivi al primo. Attualmente l’art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello e l’art. 32, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 546 prevede che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione. 
    • Viene inoltre previsto che la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali avvenga, entro sette giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo,
    • Si vuole infine che il Governo introduca misure volte ad accelerare la fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo e che vengano adottati interventi di deflazione del contenzioso, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di Cassazione. 
    • Si stabilisce che nell’esercizio della delega si preveda l’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato. 

    Con un'altra modifica introdotta al Senato si vuole che il legislatore delegato appronti le norme per garantire a tutti i cittadini l’accessibilità alle sentenze tributarie raccolte, in versione digitale, nelle banche dati della giustizia tributaria gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio ed il diritto di difesa. 

    Con l’obiettivo di incrementare l’efficienza e risparmiare sui costi la legge delega fissa i principi volti ad orientare il Governo nella redistribuzione sul territorio nazionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, sulla base di criteri che tengano conto di parametri oggettivi, quali, ad esempio, l’estensione del territorio, i carichi di lavoro e gli indici di sopravvenienza, il numero degli abitanti della circoscrizione, gli enti impositori e della riscossione.

  • Riforma fiscale

    Riforma fiscale: la società a ristretta base partecipativa

    Il legislatore fiscale non ha mai distinto le società di capitali in base al numero dei soci partecipanti alla compagine sociale; nonostante ciò, per iniziativa di giurisprudenza e prassi, nella pratica vige un sistema di sfavore per le società a ristretta base partecipativa.

    Nelle società di capitali partecipate da un numero esiguo di soci, molto spesso questi assumono l’incarico di amministratori e, anche quando così non è, comunque partecipano attivamente alle scelte della società, pure da semplici soci di capitale.

    Partendo da questa considerazione, giurisprudenza e prassi, per le società caratterizzate da ristretta base partecipativa, hanno costruito un sistema di presunzioni, in base alle quali:

    • eventuali minori costi o maggiori ricavi contestati alla società vengono considerati come nuovi redditi per l’impresa;
    • questi redditi si considerano anche elargiti ai soci, con tutte le conseguenze fiscali che derivano da ciò.

    Molte sono state le critiche a questo sistema di presunzioni, partendo dalla constatazione che un tale sistema di sfavore non origina dall’ordinamento, passando per l’indeterminatezza che caratterizza il perimetro di queste riprese fiscali.

    La notizia è che la Legge delega fiscale tratta esplicitamente la questione: così facendo ne definisce i contorni, e l’inserisce nell’ordinamento fiscale.

    La motivazione del legislatore è esplicita: “assicurare la certezza del diritto”, in risposta al fatto che l’attuale sistema di presunzioni presenta dei contorni molto fumosi.

    Il dubbio è se questa disciplina di sfavore, specifica per le piccole società di capitali, costituirà un ulteriore ostacolo per le aggregazioni societarie oppure no.

    In ogni caso, l’articolo 17 della Legge delega fiscale prevede “la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci”.

    In attesa dell’attuazione della delega, da cui discenderanno maggiori dettagli, è già possibile dedurre che il legislatore:

    • prevederà, per norma, le situazioni specifiche in cui sarà lecito presumere che il maggior reddito accertato alla società potrà essere considerato anche distribuito ai soci;
    • che ciò potrà essere presunto solo per le società a ristretta base partecipativa;
    • che potranno essere considerati come distribuiti ai soci solo componenti reddituali positivi non contabilizzati e componenti negativi inesistenti;
    • che questi maggiori valori reddituali dovranno essere accertati in base ad elementi certi e precisi;
    • che il reddito imputato ai soci sarà considerato reddito finanziario da partecipazione (l’utilizzo dell’espressione generica “reddito finanziario”, in questa situazione, possibilmente dipende dal fatto che i redditi di questa natura verranno riorganizzati dalla riforma).

    In definitiva, quindi, il legislatore recepisce la disciplina fiscale di sfavore nei confronti delle società a ristretta base partecipativa, ma ne delineerà regole, limiti e perimetro.

    La tipizzazione del fenomeno permetterà di regolarlo chiaramente, per cui l’obiettivo dichiarato di tutelare la certezza del diritto possibilmente sarà raggiunto; ma molto dipenderà dalla definizione degli “elementi certi e precisi”.  

  • Riforma fiscale

    Riforma Fiscale: imposte indirette diverse dall’IVA semplificate

    Con la Legge delega approvata alla Camera il 12 luglio si prevedono tra le altre, importanti semplificazioni in tema di imposte indirette diverse dall'IVA.

    Nel dettaglio, l’articolo 10, come modificato dalla Commissione in sede referente, specifica i princìpi e i criteri direttivi relativi ai tributi indiretti diversi dall’IVA, con particolare riferimento:

    • all’imposta di registro, 
    • all’imposta sulle successioni e donazioni 
    • all’imposta di bollo 
    • alle tasse automobilistiche.

    Il comma unico dell’articolo in esame elenca i seguenti princìpi e criteri direttivi:

    1. razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l’accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell’imposta applicabile;
    2. prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro. Come ricordato dalla relazione illustrativa, sia l’imposta sulle successioni, sia l’imposta di registro sono attualmente liquidate dagli Uffici finanziari;
    3. semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
    4. prevedere l’applicazione di un’imposta sostitutiva, eventualmente in misura fissa, dell’imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari. L’unicità della obbligazione tributaria e la conseguente semplificazione della modalità del prelievo, soprattutto nell’ipotesi di tassazione in misura fissa, non potrà non avere effetti positivi, sia in termini gestionali per l’Amministrazione finanziaria sia per i contribuenti, i quali avranno così un'unica fonte normativa di riferimento. Si tratterebbe di un intervento radicale sui tributi collegati agli atti di trasferimento di immobili (a titolo oneroso o gratuito) e alle connesse formalità, quali, appunto, la trascrizione e la voltura catastale, tributi che, essendo funzionali alla remunerazione di un servizio reso, vengono spesso corrisposti in misura fissa. Il principio di delega per l’accorpamento dei vari tributi minori in un unico tributo è rivolto non solo a ridurre tutta una serie di adempimenti a carico dei contribuenti, al pari di quello per l’autoliquidazione dell’imposta sulle successioni e dell’imposta di registro, ma, al contempo, a eliminare i c.d. micro-tributi, il cui gettito, come più volte evidenziato, può essere del tutto trascurabile per l’erario;
    5. ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;
    1. semplificare le modalità di pagamento dei tributi e assicurare sistemi sempre più efficienti di riscossione anche mediante l’utilizzo di mezzi elettronici di pagamento;
    2. rivedere le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con previsione di preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile; 
    3. in sede referente, è stato aggiunto il principio volto a riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione  del  prelievo,  valutando  l'eventuale  e  progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche.