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CPB per gli ISA: possibile aderire entro il 12.12
Pubblicato in GU n 267 del 14 novembre il Decreto n. 167/2024 con Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e (…)
Relativamente al Concordato Preventivo Biennale o patto con il Fisco ricordiamo che da parte dei professionisti era stata richiesta più volte una proroga del termine di adesione scaduto il 31 ottobre, poi non concessa.
In proposito leggi Concordato preventivo biennale: il CNDCEC il 30.10 rinnova la richiesta di proroga, ora, viene riaperto il termine per l'adesione, a certe condizioni, e la norma viene trasfusa nel Collegato Fiscale in fase di conversione in legge con un emendamento.
Concordato preventivo biennale: riapertura solo per gli ISA
Ai sensi dell'art 1 del DL n 167/2024 i soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale (di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13), possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Pertanto sono esclusi dalla riapertura dei termini i soggetti forfettari.
Attenzione al fatto che l'esercizio della facoltà non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati :
- un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta
- ovvero un maggiore credito
rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.
Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024, in altri termini è possibile anche beneficiare del ravvedimento speciale (che consente ai contribuenti che hanno applicato gli ISA e aderiscono al CPB entro il 31 ottobre 2024 di usufruire di uno speciale regime di ravvedimento per le annualità ancora accertabili, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP).Nel Collegato Fiscale o DL n 155/2024 in fase di conversione, in sede referente si introduce l’articolo 7-bis,che appunto consente ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, pur avendone i requisiti, non hanno aderito al concordato preventivo biennale e che hanno presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, di aderire al concordato medesimo presentando la dichiarazione dei redditi integrativa (comma 1).
Per tali soggetti si applica il regime di ravvedimento e, quindi, l’imposta sostitutiva prevista dalla legislazione vigente nei casi in cui l’adesione al concordato preventivo biennale sia avvenuta entro il 31 ottobre 2024 (comma 2).
Si trasforderebbe quindi in questo provvedimento in fase di conversione la norma introdotta in ottobre con il DL n 167/2024.
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Nuovi Testi Unici: work in progess
Con la Legge n 122/2024 pubblicata in GU n 197 del 23 agosto si fa slittare al 29 agosto 2024 al 31 dicembre 2025 la definitiva approvazione dei nuovi testi unici.
Nella GU n 279 del 28.11.2024 sono invece pubblicati i primi 3 provvedimenti approvati recentemente dal Governo.
In particolare, stiamo parlando dei Testi Unici su:
- Sanzioni tributarie, amministrative e penali,
- Tributi erariali minori
- Giustizia tributaria.
Ricordiamo che l'iter di approvazione dei Testi Unici è iniziato lo scorso 13 marzo sulle bozze dei 9 Testi unici volti a semplificare il sistema tributario italiano.
La consultazione pubblica si è conclusa il 13 maggio e alla luce dei pareri e osservazioni pervenute si delinea la nuova tempistica.
La pagina di riferimento delle Entrate per avere maggiori informazioni sui lavori è qui raggiungibile.
Il lavoro realizzato dagli esperti dell’Agenzia, in attuazione della Delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023, art. 21), ha riguardato l’individuazione delle norme vigenti del sistema tributario, che sono state riorganizzate per settori omogenei, nel coordinamento e nell’abrogazione delle disposizioni non più attuali.
Una volta approvati i Testi, le disposizioni potranno essere consultate, in maniera ordinata, ciascuna all’interno della relativa raccolta a tema.
Accademici, professionisti e contribuenti hanno inviato le loro osservazioni o proposte di modifica, delle quali si terrà conto per arrivare alla approvazione definitiva della complessa riforma.
Riforma Fiscale: il calendario di approvazione dei nuovi Testi Unici
Si proroga dal 29 agosto al 31 dicembre 2025 il termine entro cui possono essere adottati i decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione dei testi unici, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge n. 111 del 2023, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, riepiloghiamo lo stato dei lavori.
In particolare, 4 dei 9 Testi unici riguardano le Imposte sui redditi, l’Iva, l’Imposta di registro e i Tributi erariali minori.
In continuità con l’impostazione attuale, l'agenzia ha ritenuto opportuno non riportare nella proposta di Testo Unico delle imposte sui redditi, le disposizioni riguardanti l’IRAP, queste potranno essere preferibilmente oggetto di un’autonoma proposta di testo unico che raccolga, unitamente al D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, anche le disposizioni di natura tributaria riguardanti i tributi regionali e locali.
Nei restanti 5 sono invece state raccolte:
- le norme sull’accertamento;
- sulle sanzioni tributarie amministrative e penali (approvato in via defintiva il 29.10.2024)
- sulla giustizia tributaria; sulla riscossione e sulle agevolazioni fiscali.
Individuate e tenute fuori dai nuovi testi tutte le norme abrogate, mentre è stata fatta una proposta di cancellazione per quelle ancora in vigore che possono essere considerate superate.
Nel dettaglio, i 9 Testi unici sui cui si sta lavorando riguardano:
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Terreni donati: cambiano le plusvalenze da cessione
Il DLgs. di Riforma di Irpef e Ires prevede che per le cessioni di terreni donati rileverà il costo del donante.
La disposizione del comma 1 dell'art 7 rubricato Plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione si applica alle cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.
In attuazione dell’art. 5 comma 1 lett. h) n. 1 della L. 111/2023, l’art. 7 dello schema del Dlgs. di riforma di Irpef e Ires prevede la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.
Ossia, qualora tali terreni siano acquistati per effetto di donazione, come prezzo di acquisto, si assumerà quello sostenuto dal donante.
Terreni donati: cambiano le regole per le plusvalenze da cessione
Attualmente norma di riferimento, ossia l'art. 68 comma 2 ultimo periodo del TUIR, prevede che Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione.
Con l'art 7 su indicato si va appunto a modificare tale previsione e all’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente»;
- b) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Per i terreni acquistati per effetto di successione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione, od in seguito definito e liquidato, aumentato dell’imposta di successione nonché di ogni altro costo successivo inerente. Per i terreni acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente.».
La relazione illustrativa al Dlgs in oggetto, di prossima introduzione, ha evidenziato che la norma intende risolvere la questione che concerne gli effetti della donazione dei terreni edificabili a familiari seguita, entro un ristretto arco temporale, dalla loro cessione a terzi a opera dei donatari.
Si introdurrà un principio analogo a quello cui si ispira la legislazione vigente con riguardo alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, per i quali è stabilito che si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.
Si impedisce il perpetrarsi di operazioni finalizzate esclusivamente a evitare o ridurre la tassazione della plusvalenza rispetto a quella che sarebbe derivata dalla cessione dell’area edificabile qualora la stessa fosse stata effettuata direttamente dal donante.
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Residenza fiscale persone fisiche: le novità per il calcolo dei 183 gg
La Circolare n 20/2024 chiarisce con esempi pratici i nuovi criteri sulla residenza fiscale delle persone fisiche introdotti dal Dlgs n 209/2023.
Le novità, ricordiamolo, sono in vigore dal 2024.
Vediamo, dal documento di prassi, un esempio di calcolo per la residenza fiscale delle persone fisiche evidenziando che valgono, per la permanenza sul territorio italiano, anche le frazioni di tempo.
Residenza fiscale persone fisiche: frazioni di tempo e il computo dei 183 gg
Secondo il nuovo concetto di residenza fiscale delle persone fisiche si prevede che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che:
- per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti.
Ai fini dell’applicazione della disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.
Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.
La Circolare n. 20/2024 evidenzia che ai fini del calcolo dei 183 giorni per considerarsi un soggetto persona fisica residente in italia valgono anche le frazioni di anno.
Non è necessario che i criteri di collegamento richiesti dalla norma ricorrano in modo continuativo ed ininterrotto, ma è sufficiente che si verifichino per 183, – o 184 in caso di anno bisestile – giorni nel corso di un anno solare.
Ad esempio, nel 2024, anno bisestile, qualora una persona che precedentemente non era residente in Italia fosse presente nel territorio dello Stato per i seguenti giorni non consecutivi:
- dall’11 al 31 gennaio (21 giorni);
- dal 5 al 10 febbraio (6 giorni);
- dal 1° al 30 aprile (30 giorni);
- dal 12 al 26 maggio (15 giorni);
- dal 1° giugno al 31 luglio (61 giorni);
- dal 1° ottobre al 31 ottobre (31 giorni);
- dal 5 novembre al 12 novembre (8 giorni);
- il 27 novembre (1 giorno);
- dal 2 al 12 dicembre (11 giorni),
avrà configurato il criterio della presenza fisica in Italia per complessivi 184 giorni e, pertanto, per il periodo d’imposta 2024 sarà considerata fiscalmente residente in Italia.
Allegati: -
Residenza fiscale persone fisiche: novità illustrate dall’Ade
Con la Circolare n 20 del 4 novembre le entrate pubblicano le istruzioni operative sulla residenza fiscale:
- delle persone fisiche,
- delle società e degli enti.
Si evidenzia che la Circolare è stata pubblicata anche in lingua inglese.
Il corposo documento di 30 pagine è appunto suddiviso in due parti al fine di chiarire diversi aspetti delle novità intropdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 che ho dato attuazione a taluni degli interventi previsti dalla legge 9 agosto 2023, n. 111 con cui è stata conferita al Governo la delega per la revisione del sistema tributario nazionale.
Tra i criteri direttivi previsti dalla citata Legge delega, rientra la revisione della normativa in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti disciplinata, rispettivamente, dagli articoli 2 e 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Nello specifico, l’articolo 3, comma 1, lett. c), della Legge delega ha demandato al Governo la riforma della “disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all’imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le Convenzioni sottoscritte dall’Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche valutando la possibilità di adeguarla all’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile”.
Leggi anche: Residenza fiscale: cosa prevede il Dlgs Fiscalità Internazionale.
Residenza fiscale persone fisiche: come cambia il concetto di domicilio
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n 20/2024 ha illustrato gli effetti delle modifiche introdotte dal Decreto fiscalità internazionale (Dlgs n. 209/2023) in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024.
A differenza della disciplina previgente, il concetto di domicilio fiscale non è più mutuato dal codice civile, ma, in linea con la prassi internazionale, viene riconosciuta prevalenza alle relazioni personali e familiari piuttosto che a quelle economiche.
Ciò fatta salva l’eventuale applicazione di disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
A seguito delle modifiche normative, la semplice presenza sul territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta – 183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno – è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia.
La circolare rende chiarimenti sul computo delle frazioni di giorno e illustra che per effetto dell’introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono considerate fiscalmente residenti in Italia, senza che sia necessaria la configurazione di alcuno degli altri criteri di collegamento previsti dalla normativa (residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica).
Infine, per effetto delle modifiche introdotte, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente acquisisce il valore di una presunzione relativa (e non più assoluta) di residenza fiscale in Italia: vale, quindi, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente.
Rimane fermo, infine, il criterio della residenza ai sensi del codice civile così come il principio dell’alternatività dei diversi criteri.
Dalla Circolare mettiamo a confronto la residenza fiscale prima e dopo la riforma:
Allegati:Residenza fiscale PF prima della riforma Residenza fiscale PF dopo la riforma Ai fini delle imposte sui redditi si
considerano residenti le persone che
per la maggior parte del periodo
d’imposta sono iscritte nelle anagrafi
della popolazione residente o hanno
nel territorio dello Stato il domicilio o
la residenza ai sensi del codice civile.Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato
ovvero sono ivi presenti.
Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via
principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.Esemplificando si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):
- hanno la residenza, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato;
- hanno il domicilio, nella definizione resa dal medesimo articolo 2, comma 2, del TUIR, nel territorio dello Stato;
- sono presenti nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni di giorno;
- sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente , condizione, quest’ultima, che a seguito delle modifiche apportate dal Decreto non riveste più carattere di “presunzione assoluta” bensì di “presunzione
relativa” che ammette la prova contraria (sul punto, si veda il successivo paragrafo 2.1.4).
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Concordato preventivo biennale: condizioni di accesso, esclusione e decadenza
Il prossimo 31 ottobre scade il termine per aderire al CPB Concordato Preventivo biennale, misura agevolativa che riguarda i contribuenti ISA e i forfettari.
Tanti i dubbi emersi nel tempo su questo strumento di compliance con il Fisco, anche a causa dei numerosi interventi modificativi, integrativi delle norme di riferimento, ultimo dei quali con l'approvazione del DL n 155/2025 noto come correttivo del CPB. (Leggi anche CPB: ampliata la platea degli ISA ammessi)
Per chiarire vari punti applicativi del CPB le Entrate hanno pubblicato dapprima la Circolare n 18/2024 con anche chiarimenti sulle cause di decadenza, e successivamente una serie di FAQ in data 8, 15 e 25 ottobre per replicare a tanti casi specifici dei contribuenti.
Relativamente alle cause di decadenza in base all’articolo 22 del Dlgs n. 13/2024 è causa di decadenza dal concordato l’accertamento di maggiori componenti positive o di minori componenti negative per un importo maggiore del 30% dei ricavi dichiarati.
Ai sensi dell’articolo 19 del Dlgs 13/2024, i contribuenti in concordato possono fruire dei vantaggi previsti dalla normativa sugli Isa, tra cui la preclusione dagli accertamenti analitico – induttivi.
L’articolo 34 del medesimo Dlgs prevede che negli anni oggetto di adesione, tutti gli accertamenti reddituali sono preclusi, a meno che non si verifichi una causa di decadenza.
In Telefisco 2024 è stato chiarito che dal combinato di queste norme, si può concludere che una volta decaduti dal concordato per uno qualsiasi dei motivi previsti dalla legge, si perdono tutti gli aspetti premiali, compresa la copertura dagli accertamenti analitico-induttivi previsti dalla disciplina Isa.
Vediamo ora un riepilogo delle condizioni di accesso, esclusione e decadenza chiariti dalle risposte ADE aggiornate al 25.10.
Concordato preventivo biennale: esempi di cause di decadenza
L’articolo 22 del decreto CPB prevede che, al verificarsi di fattispecie ritenute potenzialmente sintomatiche di comportamenti scarsamente affidabili, il contribuente decada dal concordato che quindi cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta.
Il decreto CPB ha individuato una serie di casi di decadenza riconducibili essenzialmente alla fedeltà dei dati indicati all’interno dei modelli dichiarativi ed al corretto svolgimento di alcuni adempimenti e in particolare nei casi in cui:
- a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta:
- l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati,
- ovvero la commissione di altre violazioni di non lieve entità ovvero:
- I) violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari), relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato;
- II) comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici di cui all’articolo 9-bis del decreto ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento36;
- III) violazioni relative agli anni oggetto del concordato, di cui:
- agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (omessa dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e IRAP, dei sostituti d’imposta e dell’imposta sul valore aggiunto);
- all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi (mancata o infedele memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o mancata o infedele emissione dello scontrino o ricevuta fiscale);
- all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (mancata esibizione dei documenti e dei registri contabili in sede di accertamento);
- all’articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché all’articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 (omessa installazione o manomissione dei misuratori fiscali o dei registratori telematici).
- b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- d) ricorre una delle ipotesi di cui all’articolo 11 del decreto CPB, ovvero vengono meno i requisiti di cui all’articolo 10, comma 237 del medesimo decreto, vale a dire, nella eventualità che vengano meno o risulti l’insussistenza delle condizioni necessarie per accedere al concordato;
- e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto CPB, vale a dire nei casi di omesso versamento delle somme dovute a seguito di concordato
Sempre l’articolo 22 del decreto CPB, al comma 3 precisa che le violazioni di cui al comma 1, lettera e) (omesso versamento delle somme dovute a seguito di concordato) e al comma 2, lettere a) e b), non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Nel decreto CPB è, infine, previsto che nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
Condizioni di accesso e cause di esclusione al CPB
Vediamo alcune delle risposte dell'ADE fornite in data 25 ottobre sulle cause di accesso e esclusione dal CPB
Faq n.1 del 25 ottobre – L’articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto CPB prevede come causa di esclusione dal CPB la condanna o il patteggiamento per uno dei reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché uno degli altri reati indicati nella medesima disposizione commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del CPB stesso. Al riguardo, si chiede se, ai fini dell’esclusione del CPB, occorre il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o se è sufficiente una sentenza non definitiva.
Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti già resi al paragrafo 2.1.2 della Circolare nel quale è stato precisato che «La Relazione illustrativa di accompagno del decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale” chiarisce che l’accesso al CPB è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza “irrevocabile”, precisando, a tal riguardo, che “le tipologie di condanna, richiamate alla lettera b) dell’articolo 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato».
Faq n.2 del 25 ottobre – L’inizio dell’attività nel 2023 costituisce una causa di esclusione, sia per i soggetti che applicano gli ISA che per quelli in regime forfetario. Cosa si deve intendere per “inizio attività”?
Si osserva che per l’applicazione degli ISA il concetto di "inizio attività" è stato già esplicitato, da ultimo nella circolare ISA 15/E del 2024, ove è stato sostenuto che «ai fini dell’esclusione dall’applicazione degli ISA, l’indirizzo consolidato di prassi è quello di identificare l’inizio attività con il momento dell’apertura della partita IVA».
Il medesimo chiarimento è valido anche per i contribuenti che applicano il regime forfetario.
Faq n.3 del 25 ottobre – Si chiede se il decesso di un socio o associato, nel 2024, rientri tra le ipotesi di cessazione del CPB.
Il decesso del socio o dell’associato non dà luogo ad un’ipotesi di cessazione dal CPB. Resta ferma, in tali ipotesi, l’applicazione della causa di cessazione prevista dall’articolo 19 del decreto, in base alla quale il CPB cessa di avere efficacia in «presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato».
Faq n.4 del 25 ottobre – Si chiede se il passaggio di una società a responsabilità limitata da un regime di trasparenza fiscale ex articolo 116 del TUIR a un regime ordinario (o il passaggio inverso) nei periodi d’imposta oggetto del CPB o in quello precedente debba essere considerato causa di esclusione o di cessazione.
La risposta è negativa, in quanto l’ipotesi prospettata nella domanda non rientra in nessuna delle cause di esclusione o di cessazione previste dagli articoli 11 e 21 del decreto CPB.
Faq n.5 del 25 ottobre – Nell’ipotesi di un soggetto in regime forfetario che concordi un reddito per il 2024 al quale corrispondono ricavi o compensi per un importo superiore a 85.000 euro, si verifica la fuoriuscita dal regime forfetario nel 2025?
L’accettazione del reddito oggetto della proposta di concordato non rileva ai fini del rispetto dei limiti di 85.000 euro e 100.000 euro previsti per la fuoriuscita dal regime forfetario, fermo restando che, ai fini del superamento dei predetti limiti, continuano a rilevare i ricavi e i compensi effettivamente percepiti durante i periodi di imposta di adesione al CPB.
- a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta:
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Codici tributo per il ravvedimento del CPB
Pubblicata la Risoluzione n 50 del 17 ottobre con i codici tributo da utilizzare in F24 per pagare le somme derivanti dal ravvedimento speciale previsto per il CPB.
Attenzione al fatto che manca però ancora il provvedimento ADE attuativo per l'opzione di ravvedimento.
Leggi anche Concordato preventivo biennale: tutte le regole per il ravvedimento speciale
Codici tributo per il ravvedimento del CPB
I soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, effettuano il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui ai successivi commi da 2 a 7 del medesimo articolo 2-quater del decreto legge n. 113 del 2024, utilizzando i seguenti codici tributo:
- “4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
- “4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
- “4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.
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Fatture false: quando sono considerate dichiarazione fraudolenta
Con ordinanza n 34407 del 12.09.2024 la Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio: integra il reato di dichiarazione fraudolenta l’utilizzo, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite ad un contratto di appalto di servizi che costituisca solo lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera.
Vediamo il caso di specie.
ture false per contratto di appalto: sono dichiarazione fraudolenta
La Cassazione rigettava il ricorso di un imprenditore che, aveva dissimulato un contratto di somministrazione di manodopera con un contratto di appalto di servizi.
Per tale contratto venivano emesse fatture false per cui la Corte ha statuito che l'emissione di tali fatture integra il reato di dichiarazione fraudolenta ai sensi dell'art. 2 del Dlgs n. 74/2000.
La Corte rigettava il ricorso poiché le fatture utilizzate erano relative a operazioni inesistenti, poiché le prestazioni di lavoro fornite erano in realtà somministrazioni irregolari di manodopera.
L'imprenditore, attraverso contratti di appalto di servizi per logistica e distribuzione di merci, avrebbe subappaltato il lavoro a cooperative fittizie che emettevano fatture per costi di manodopera non detraibili ai fini IVA.
Le cooperative, a loro volta, non pagavano correttamente l'IVA o omettevano i versamenti, da tali operazioni scaturiva un'evasione di imposte sia IVA che IRES.
Il Tribunale applicava all'imprenditore gli arresti domiciliari per i reati previsti dagli articoli 2 e 8 del Dlgs n. 74/2000, riguardanti l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
I motivi del ricorso erano basati sul fatto che l'ordinanza impugnata ha omesso di considerare che le società cooperative erano imprese effettivamente esistenti ed attive, come da essa stessa riconosciuto, e che la difesa, in sede di appello, aveva depositato cospicua documentazione idonea ad ulteriormente dimostrare l'effettiva operatività delle società cooperative.
Inoltre, secondo la difesa, il Tribunale non solo ometteva di confrontarsi con le deduzioni e la produzione documentale della difesa, ma, per affermare la fittizietà delle cooperative, valorizzava un dato in sé irrilevante, quale l'esistenza di un'amministrazione di fatto unica per la la spa.
Si osservava in proposito che il fenomeno di c.d. "eterodirezione" di un ente non implica la fittizietà di quest'ultimo, quando questo abbia comunque una sua realtà strutturale.
Tutto ciò specificato la difesa del ricorrente non è riuscita a dimostrare l'effettività delle prestazioni di servizi indicate nelle fatture, che invece celavano una somministrazione irregolare di manodopera, punto cruciale per la Cassazione che ha confermato la sentenza del Tribunale, precisando appunto che la fittizietà delle fatture non risieda tanto nell'esistenza delle cooperative, quanto nell'effettiva natura delle prestazioni, qualificabili come somministrazione di lavoro anziché appalto di servizi.
La somministrazione irregolare di manodopera è contraria alla normativa (art. 38, comma 1, Dlgs n. 81/2015) e non consente la detrazione dei costi ai fini IVA, rendendo le fatture utilizzate per tali operazioni inesistenti sotto il profilo fiscale.
In conclusione, viene ribadito che l'uso di fatture per operazioni inesistenti costituisce reato di dichiarazione fraudolenta, condannando l'imprenditore al pagamento delle spese processuali.
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Adempimento collaborativo: tavolo tecnico ADE/OIC
Con Provvedimento n 383481 pubblicato il giorno 11 ottobre le Entrate istituiscono il tavolo tecnico con l'OIC al fine di aggiornare le linee guida dell'adempimento collaborativo.
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Tavolo tecnico con OIC per l’adempimento collaborativo
Viene previsto che il tavolo tecnico è composto da rappresentanti designati, rispettivamente, dall’Agenzia delle entrate e dall’Organismo Italiano di Contabilità allo scopo di perseguire un aggiornamento continuo e l’integrazione delle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all’articolo 4, comma 1-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
Il tavolo tecnico procederà alla redazione di specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, da allegare alle linee guida di cui al punto precedente.Ricordiamo che l’articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ha introdotto nell’ordinamento un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale “TCF”.
Si evidenzia che il regime di adempimento collaborativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.
La legge 9 agosto 2023, n. 111 di Roforma Fiscale in un quadro più generale di misure volte ad incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il Regime dell Adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.
Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023,
n. 221 mediante il quale sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del Regime.
Nell’ambito delle disposizioni del decreto delegato, un rilievo centrale assumono le misure volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese.
L’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto delegato, ha modificato l’articolo 4 del decreto e ha previsto a carico degli operatori che intendono aderire al Regime l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili.
Per favorire la transizione da un “Modello Aperto” a un modello “Certificato” e maggiormente “Standardizzato” è stata, quindi, prevista, al comma 1-quater dell’articolo 4 del decreto, la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e aggiornamento di un efficace TCF e per la sua certificazione.
Pertanto, fine di assicurare l’aggiornamento nel continuo e l’integrazione delle suddette linee guida, il presente Provvedimento istituisce un tavolo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti designati dall’Agenzia e dall’Organismo Italiano di Contabilità, che curerà in particolare la redazione di specifiche istruzioni in ordine alla mappatura e alla gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, da allegare, di volta in volta alle linee guida stesse. -
Dlgs Irpef e Ires: riprende l’iter verso le Commissioni tecniche
Il testo del decreto legislativo, approvato dal Governo in via preliminare lo scorso 30 aprile, ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e può quindi arrivare alle commissioni Finanze.
Ricordiamo che l'iter di questo complesso decreto era stato interrotto e posticipato.
Con la bollinatura e il riprendere del cammino verso le commissioni, si intravede la definitiva approvazione del Governo.
In attesa del testo in bozza, vediamo cosa conteneva il testo preliminare impostato sui criteri della Riforma Fiscale.
Riforma redditi dei terreni: il Dlgs della riforma fiscale
Si modifica la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario: attualmente tale reddito è correlato esclusivamente alle attività agricole che vengono svolte sul terreno.
La nuova disciplina comprende anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette “colture fuori suolo” (es. attività idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrerà alla formazione del reddito d’impresa), e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA.
Di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.
Riforma redditi di lavoro autonomo: il Dlgs della riforma fiscale
Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti):
- il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.
Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche:
- le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.
Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).
Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.
Si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.
Si introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.
In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:
- in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
- in materia d’imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.
Riforma redditi di impresa: il Dlgs della riforma fiscale
Per quanto riguarda i redditi d’impresa si realizza una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.
In materia di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario:
- delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati;
- della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
- delle differenze sui cambi.
Inoltre, si introduce una disciplina in materia di riallineamenti dei disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili volta ad assicurare l’omogeneizzazione delle regole proprie dei diversi regimi di riallineamento attualmente esistenti.
Si interviene in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, introducendo la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (da versare in un’unica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta e si introduce una disciplina inerente all’entrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento.
Riforma redditi diversi: il Dlgs della riforma fiscale
In merito ai redditi diversi, si stabilisce che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente. Inoltre, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, si prevede la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.
Riforma dei redditi di lavoro dipendente: il Dlgs della Riforma fiscale
Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.
In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
Inoltre, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
- imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.