• Commercio elettronico

    Decreto tutela consumatori: trasparenza e sanzioni per pratiche scorrette

    Pubblicato in GU n 66 del 18 marzo il Decreto Legislativo n 26 di attuazione della Direttiva UE 2019/2161 c.d. “Direttiva Omnibus” sulle nuove disposizioni normative per:

    • rafforzare la tutela dei consumatori nel caso di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere, 
    • con una revisione dell'impianto sanzionatorio al fine di garantire la massima armonizzazione a livello europeo nella tutela dei consumatori, adeguando altresì le previsioni normative alle evoluzioni soprattutto dei modelli di business e delle transazioni on-line.

    Lo stesso Ministro Urso ha annunciando il Decreto, del quale si attente la bozza, dichiarando che:

    “L’attuazione di questa direttiva europea garantisce una maggiore tutela per i consumatori e una omogenità sanzionatoria all’interno della Ue. Inoltre grazie al suo recepimento abbiamo potuto chiudere una procedura di infrazione”

    Decreto tutela consumatori: recepimento Direttiva UE 2019/2161 

    Come sintetizzato dal comunicato MIMT del 24 febbraio le principali novità introdotte riguardano:

    • la trasparenza di informazione verso i consumatori: in particolare negli annunci di riduzione di prezzo di un prodotto dovrà essere indicato anche il prezzo più basso praticato dal professionista nei 30 giorni precedenti
    • le pratiche commerciali scorrette con l’introduzione di una nuova tipologia qualificabile come pratica ingannevole nel caso di promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche (c.d. dual quality); 
    • il regime sanzionatorio sarà modificato con l’aumento da 5 a 10 milioni di euro del massimo edittale delle sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta; la sanzione massima irrogabile unionale sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli Stati membri coinvolti per violazioni transfrontaliere o diffuse a livello; l’aumento a 10 milioni di euro della sanzione dall’AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti.

    Sono introdotte sanzioni armonizzate a livello europeo anche nel caso in cui un professionista utilizzi clausole definite vessatorie.

    Inoltre i consumatori lesi potranno altresì adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e sono infine introdotte maggiori tutele per vendite in occasione di visite non richieste o escursioni organizzate con l’aumento del diritto di recesso da quattordici a trenta giorni.

  • Commercio elettronico

    Regime speciale IVA OSS e plafond esportatore abituale: compatibilità

    Con la Risposta a interpello n 493 del 5 ottobre le Entrate forniscono chiarimenti sulle modalità di documentazione e registrazione delle operazioni OSS non necessarie per la qualifica di esportatore abituale e ai fini del plafond.

    In particolare, le Entrate specificano che lo status di esportatore abituale e la correlata possibilità di maturare il plafond sono riconosciuti a chi opera con il regime One stop shop solo in caso di emissione delle fatture.

    Regime speciale OSS: le regole per chi è  anche esportatore abituale

    L'istante esercita attività di commercio di prodotti via internet rivolta prevalentemente a clienti privati, italiani ed esteri (UE e extra-UE).

    L'attività prevede:

    • ordini ricevuti e conclusi direttamente tramite portale WEB da parte degli acquirenti,
    • il pagamento in formato digitale,
    • la consegna per il mezzo di autotrasportatori esterni presso il domicilio dei clienti. 

    A parere della Società, può considerarsi attività di commercio elettronico indiretto.

    La Società riferisce:

    • di essere iscritta al portale OSS ovvero, il portale utilizzabile dai contribuenti che optano per il regime speciale IVA "One Stop Shop" dal secondo trimestre 2021, visto il sicuro superamento in corso d'anno della soglia di 10.000 euro di vendite a distanza intra-unionali che determina la soggezione delle operazioni all'imposizione nel Paese del cessionario,
    • di aver regolarmente dichiarato e versato l'imposta negli Stati Membri degli acquirenti senza detrarre l'imposta sugli acquisti, ai sensi dell'articolo 74sexies, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972.

    La contribuente sostiene di aver registrato i corrispettivi delle operazioni senza emissione di fattura, vista la dispensa accordata agli aderenti al regime. 

    Le operazioni non sono, peraltro, confluite nella dichiarazione IVA italiana 2022 per il 2021 e non hanno partecipato alla composizione del plafond utilizzabile dai soggetti considerati esportatori abituali per poter acquistare beni e servizi senza applicazione dell'imposta. 

    Inoltre si evidenzia di aver effettuato operazioni con soggetti extra-UE per un ammontare tale da consentirle di rispettare i requisiti per accedere alla qualifica di esportatore abituale e che il plafond disponibile, considerando soltanto dette operazioni, risulta essere di un valore sufficiente per il recupero del credito IVA maturato.

    L'istante chiede chiarimenti sulla risposta ad istanza di interpello n. 802/2021, che, nell'ammettere le operazioni oggetto del regime OSS al calcolo dei requisiti per la definizione della qualità di esportatore abituale e alla partecipazione al plafond, escludeva che a tali operazioni si applicasse la dispensa dagli adempimenti (art 74 quinquies, comma 2, del decreto IVA.)

    L'agenzia sottolinea che con la risposta a interpello richiamato dall'istante, si è ammesso che un soggetto che abbia optato per l'applicazione del regime unionale OSS possa beneficiare, per le operazioni assoggettate a detto regime speciale, anche del regime nazionale previsto per gli esportatori abituali, laddove (in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell'ambito del regime speciale unionale) continui ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria

    Nei casi in cui, invece, come nella fattispecie descritta nell'istanza, le operazioni OSS non siano utilizzate ai fini del regime agevolativo nazionale, non tenendone conto per l'adozione dello stesso, non sarà necessario documentare le stesse anche in base alle regole nazionali.

    Di conseguenza, il contribuente che non abbia fatturato e documentato le operazioni OSS nelle modalità ordinarie potrà nondimeno avvalersi della qualifica di esportatore abituale e del plafond in ragione e nel limite delle altre operazioni che ne diano il diritto dallo stesso poste in essere nel periodo considerato. 

    Allegati: