• Commercio elettronico

    Truffe informatiche: i consigli pratici di ABI per evitarle

    ABI Associazione Bancaria Italiana diffonde consigli pratici agli uternti per contrastare i crimini informatici e le truffe.
    Nel dettaglio, vengono pubblicate alcune avvertenze per operare in sicurezza online o allo sportello ATM.

    Operare on line in sicurezza

    ABI specifica che per operare online in modo comodo e sicuro è importante seguire alcune semplici regole:

    • usare password diverse e sufficientemente lunghe, con caratteri alfanumerici e caratteri speciali;
    • accedere a Internet tramite i propri dispositivi evitando reti pubbliche e/o aperte;
    • installare un antivirus e mantenerlo costantemente aggiornato;
    • limitare la diffusione delle proprie informazioni personali online;
    • verificare l’attendibilità del mittente prima di aprire eventuali link e allegati
    • in caso di telefonate “sospette”, verificare online il numero di telefono o confrontarlo con i contatti ufficiali della propria banca. In ogni caso, non fidarsi se vengono chiesti dati bancari o altri dati riservati;
    • se si pensa di essere rimasti vittima di una truffa o di aver condiviso i propri dati bancari o delle carte di pagamento, contattare immediatamente la propria banca.

    Pagamenti e prelievi contanti in sicurezza allo sportello ATM

    L’ABI fornisce inoltre suggerimenti per effettuare pagamenti con carte e prelevare contanti allo sportello automatico (Atm) senza correre rischi.

    I comportamenti da seguire:

    • controllare periodicamente i movimenti sul proprio conto corrente e conservare con cura i codici di accesso ai servizi bancari da remoto e il codice di sicurezza (Pin) delle proprie carte di pagamento, strettamente personale,
    • prediligere servizi digitali che permettono di effettuare operazioni senza recarsi in filiale, quali l’accredito della pensione sul conto corrente e la domiciliazione delle utenze,
    • evitare, ad esempio, di andare in filiale sempre al medesimo giorno e ora o facendo sempre lo stesso percorso;
    • non lasciarsi avvicinare da sconosciuti;
    • non lasciare mai incustoditi o in vista denaro, borse o oggetti di valore.

    Utilizzando lo sportello automatico (Atm):

    • Occorre prelevare solo il denaro necessario e riponilo subito al sicuro.
    • Assicurarsi di non essere visti durante la digitazione del codice segreto della carta (Pin) e di non avere estranei troppo vicini, contatta la banca o rivolgersi al servizio clienti della propria carta se si sospetta di essere stato ‘spiato’.
    • Verificare che l’apparecchio non presenti anomalie o irregolarità.
    • Custodire sempre le credenziali delle carte in un luogo sicuro, mai nel portafoglio o nella memoria del cellulare.
    • Attenzione alle truffe telefoniche.
    • Non prendere assolutamente in considerazione la richiesta telefonica di effettuare bonifici per pagare servizi o utenze, o in considerazione di richieste di denaro anche in relazione a parenti stretti cui il frodatore potrebbe alludere.
    • Non fornire alcun tipo di informazione finanziaria ad operatori telefonici, nessuna banca o altro soggetto di natura finanziaria può chiedere telefonicamente le credenziali di accesso al conto corrente online o le coordinate bancarie.
    • In caso di dubbi, contattare la banca e chiedere ragguagli. 

    Cosa fare se si ipotizzia di aver subito una truffa:

    • Sporgere querela verso ignoti alle Autorità competenti, disconoscendo esplicitamente le operazioni finanziarie che sono state illegittimamente attribuite.
    • In caso di frodi su carte di pagamento, bloccare immediatamente la propria carta chiamando il servizio clienti della propria banca o emittente.
    • Inviare una raccomandata alla propria banca evidenziando i fatti ed allegando sempre copia della denuncia e di un documento di identità.
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    Decreto tutela consumatori: trasparenza e sanzioni per pratiche scorrette

    Pubblicato in GU n 66 del 18 marzo il Decreto Legislativo n 26 di attuazione della Direttiva UE 2019/2161 c.d. “Direttiva Omnibus” sulle nuove disposizioni normative per:

    • rafforzare la tutela dei consumatori nel caso di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere, 
    • con una revisione dell'impianto sanzionatorio al fine di garantire la massima armonizzazione a livello europeo nella tutela dei consumatori, adeguando altresì le previsioni normative alle evoluzioni soprattutto dei modelli di business e delle transazioni on-line.

    Lo stesso Ministro Urso ha annunciando il Decreto, del quale si attente la bozza, dichiarando che:

    “L’attuazione di questa direttiva europea garantisce una maggiore tutela per i consumatori e una omogenità sanzionatoria all’interno della Ue. Inoltre grazie al suo recepimento abbiamo potuto chiudere una procedura di infrazione”

    Decreto tutela consumatori: recepimento Direttiva UE 2019/2161 

    Come sintetizzato dal comunicato MIMT del 24 febbraio le principali novità introdotte riguardano:

    • la trasparenza di informazione verso i consumatori: in particolare negli annunci di riduzione di prezzo di un prodotto dovrà essere indicato anche il prezzo più basso praticato dal professionista nei 30 giorni precedenti
    • le pratiche commerciali scorrette con l’introduzione di una nuova tipologia qualificabile come pratica ingannevole nel caso di promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche (c.d. dual quality); 
    • il regime sanzionatorio sarà modificato con l’aumento da 5 a 10 milioni di euro del massimo edittale delle sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta; la sanzione massima irrogabile unionale sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli Stati membri coinvolti per violazioni transfrontaliere o diffuse a livello; l’aumento a 10 milioni di euro della sanzione dall’AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti.

    Sono introdotte sanzioni armonizzate a livello europeo anche nel caso in cui un professionista utilizzi clausole definite vessatorie.

    Inoltre i consumatori lesi potranno altresì adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e sono infine introdotte maggiori tutele per vendite in occasione di visite non richieste o escursioni organizzate con l’aumento del diritto di recesso da quattordici a trenta giorni.

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    Regime speciale IVA OSS e plafond esportatore abituale: compatibilità

    Con la Risposta a interpello n 493 del 5 ottobre le Entrate forniscono chiarimenti sulle modalità di documentazione e registrazione delle operazioni OSS non necessarie per la qualifica di esportatore abituale e ai fini del plafond.

    In particolare, le Entrate specificano che lo status di esportatore abituale e la correlata possibilità di maturare il plafond sono riconosciuti a chi opera con il regime One stop shop solo in caso di emissione delle fatture.

    Regime speciale OSS: le regole per chi è  anche esportatore abituale

    L'istante esercita attività di commercio di prodotti via internet rivolta prevalentemente a clienti privati, italiani ed esteri (UE e extra-UE).

    L'attività prevede:

    • ordini ricevuti e conclusi direttamente tramite portale WEB da parte degli acquirenti,
    • il pagamento in formato digitale,
    • la consegna per il mezzo di autotrasportatori esterni presso il domicilio dei clienti. 

    A parere della Società, può considerarsi attività di commercio elettronico indiretto.

    La Società riferisce:

    • di essere iscritta al portale OSS ovvero, il portale utilizzabile dai contribuenti che optano per il regime speciale IVA "One Stop Shop" dal secondo trimestre 2021, visto il sicuro superamento in corso d'anno della soglia di 10.000 euro di vendite a distanza intra-unionali che determina la soggezione delle operazioni all'imposizione nel Paese del cessionario,
    • di aver regolarmente dichiarato e versato l'imposta negli Stati Membri degli acquirenti senza detrarre l'imposta sugli acquisti, ai sensi dell'articolo 74sexies, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972.

    La contribuente sostiene di aver registrato i corrispettivi delle operazioni senza emissione di fattura, vista la dispensa accordata agli aderenti al regime. 

    Le operazioni non sono, peraltro, confluite nella dichiarazione IVA italiana 2022 per il 2021 e non hanno partecipato alla composizione del plafond utilizzabile dai soggetti considerati esportatori abituali per poter acquistare beni e servizi senza applicazione dell'imposta. 

    Inoltre si evidenzia di aver effettuato operazioni con soggetti extra-UE per un ammontare tale da consentirle di rispettare i requisiti per accedere alla qualifica di esportatore abituale e che il plafond disponibile, considerando soltanto dette operazioni, risulta essere di un valore sufficiente per il recupero del credito IVA maturato.

    L'istante chiede chiarimenti sulla risposta ad istanza di interpello n. 802/2021, che, nell'ammettere le operazioni oggetto del regime OSS al calcolo dei requisiti per la definizione della qualità di esportatore abituale e alla partecipazione al plafond, escludeva che a tali operazioni si applicasse la dispensa dagli adempimenti (art 74 quinquies, comma 2, del decreto IVA.)

    L'agenzia sottolinea che con la risposta a interpello richiamato dall'istante, si è ammesso che un soggetto che abbia optato per l'applicazione del regime unionale OSS possa beneficiare, per le operazioni assoggettate a detto regime speciale, anche del regime nazionale previsto per gli esportatori abituali, laddove (in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell'ambito del regime speciale unionale) continui ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria

    Nei casi in cui, invece, come nella fattispecie descritta nell'istanza, le operazioni OSS non siano utilizzate ai fini del regime agevolativo nazionale, non tenendone conto per l'adozione dello stesso, non sarà necessario documentare le stesse anche in base alle regole nazionali.

    Di conseguenza, il contribuente che non abbia fatturato e documentato le operazioni OSS nelle modalità ordinarie potrà nondimeno avvalersi della qualifica di esportatore abituale e del plafond in ragione e nel limite delle altre operazioni che ne diano il diritto dallo stesso poste in essere nel periodo considerato. 

    Allegati:
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    E-commerce: ecco gli indirizzi delle Entrate per info e quesiti sui regimi IVA OSS e IOSS

    Con Comunicato stampa del 25 giugno le entrate ricordano l'avvio dal 1 luglio dei nuovi regimi IVA OSS e IOSS rivolti agli operatori dell'e-commerce.

    In particolare, alla luce di tale scadenza si informa dell'ultimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia con cui si individua il Cop Centro operativo di Pescara come il principale interlocutore per tutti gli operatori interessati dai nuovi regimi speciali IVA. Leggi anche Regimi IVA OSS e IOSS: attivi dal 1 luglio. Ecco altre regole delle Entrate

    Il comunicato sottolinea quanto segue: "il provvedimento è l’ultimo tassello di questo nuovo sistema europeo centralizzato e digitale di assolvimento dell’Iva, per le operazioni di commercio elettronico e di vendita a distanza, individuando gli uffici e le attività collegate ai due nuovi regimi speciali Iva, IOSS e OSS, essenziali per l’assolvimento degli obblighi di dichiarazione e versamento dell’imposta dovuta".

    Inoltre, si informa che, considerata la rilevanza della novità e l’utilità di acquisire il punto di vista degli operatori, sarà possibile inviare dei contributi scritti, entro il prossimo 12 luglio, alla seguente casella email: 

    dc.gci.internazionale@agenziaentrate.it.

    I contributi pervenuti saranno discussi nell’ambito di un webinar che si terrà indicativamente giovedì 22 luglio (mattina) con modalità che verranno in seguito comunicate. 

    Resta ferma la possibilità di inviare quesiti alla casella email ossitaly@agenziaentrate.it , che sostituisce, a partire dal 1° luglio, la casella mossitaly@agenziaentrate.it

    In alternativa si può contattare il Cop all'800.89.41.41 per ricevere assistenza da parte del personale dell’ufficio. Il servizio è attivo dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì.

    Ricordiamo che con Comunicato del 29 marzo diffuso sul proprio sito internet il MEF informava che dal 1 aprile 2021, sul sito dell'Agenzia delle Entrate sarebbe stato possibile effettuare la registrazione on line tramite le funzionalità telematiche apposite predisposte e rivolte ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali OSS e IOSS.

    Dal 1°luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, introdotte con l’obiettivo di semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.

    Per approfondimenti sulle novità dei regimi Oss e Ioss si legga Iva vendite a distanza: cosa cambia dal 1° luglio 2021
    Secondo le nuove norme il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico, cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop), attualmente previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a consumatori finali, sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali. 

    In particolare, sarà introdotto:

    • il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo, 
    • il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro

    Al fine di rendere i nuovi regimi OSS e IOSS effettivamente operativi dal 1° luglio 2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini di tali regimi speciali a partire dal 1° aprile 2021.

    Pertanto, dal 1 aprile 2021 i soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali OSS e IOSS, possono effettuare la registrazione on-line sul sito www.agenziaentrate.gov.it. in particolare:

    • al regime “OSS non-UE”, compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate; i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea;
    • al regime “OSS UE”, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia;
    • al regime “IOSS”, compilando il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea. I soggetti passivi stabiliti in Italia possono, inoltre, registrarsi sul sito dell’Agenzia delle entrate per svolgere le funzioni dell’intermediario IOSS
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    Regimi IVA OSS e IOSS: attivi dal 1 luglio. Ecco altre regole delle Entrate

    Il Provvedimento n 168315 del 25 giugno dell'agenzia delle entrate stabilisce che il Cop centro Operativo di Pescara sarà il riferimento per la maggior parte delle attività connesse ai 

    Regimi IVA OSS e IOSS in partenza dal prossimo 1 luglio 2021.

    In particolare, il documento al punto 6 specifica che il COP è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse ai regimi speciali Oss non Ue, Oss Ue e Import Scheme di seguito elencate: 

    a) la liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 54-quater del Decreto IVA, relativamente alle prestazioni rese verso committenti stabiliti non soggetti passivi, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente nello Stato, nonché alle cessioni effettuate tramite l’uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi; 7 

    b) la lavorazione dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-bis3, comma 2 del Decreto IVA; 

    c) la lavorazione dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 74-septies, comma 2 del Decreto IVA; 

    d) le attività di accertamento di cui all’articolo 54-quinquies del Decreto IVA relativamente alle prestazioni rese verso committenti non soggetti passivi stabiliti, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente nello Stato, nonché alle cessioni effettuate tramite l’uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi; 

    e) la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

    Ricordiamo che i regimi OSS e IOSS, pur essendo opzionali per i soggetti passivi, introducono un sistema europeo di assolvimento degli obblighi di dichiarazione e versamento dell’Iva centralizzato e digitale che, di fatto, amplia il campo di applicazione del MOSS (Mini One Stop Shop) alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali.

    Con il provvedimento vengono inoltre approvati gli schemi di dati che i soggetti passivi devono trasmettere all’Agenzia nelle fasi di registrazione e dichiarazione (Allegati A, B, C, D, E, F)

    Con il provvedimento in esame, specifica l'agenzia, viene completato, il cosiddetto “pacchetto e-commerce”, ossia un insieme di disposizioni che prevedono un sistema europeo di assolvimento dell’Iva, centralizzato e digitale, che ricomprende, oltre i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradio-diffusione già rientranti nel regime MOSS:

    • le cessioni a distanza intracomunitarie di beni, 
    • le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi, 
    • le cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme 
    • e le forniture di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno della Unione europea o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’Unione europea ma non nello Stato membro di consumo. 

    Per approfondimenti sui nuovi regimi attivi dal 1 luglio si legga anche Iva vendite a distanza: cosa cambia dal 1° luglio 2021

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    Web Tax: primo versamento del 2021 entro il 17 maggio

    Oggi 17 maggio, primo appuntamento per il versamento dell’imposta sui servizi digitali (Web Tax) pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati nel 2020 da imprese di rilevanti dimensioni.

    Ricordiamo che con un comunicato del 09.03.2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva annunciato il differimento dei termini per il versamento dell’imposta sui servizi digitali (c.d. Web Tax) e per la presentazione della relativa dichiarazione, fissando:

    • al 17 maggio (il 16 cade di domenica) il termine per il versamento dell'imposta
    • e al 30 giugno il termine per l'invio della dichiarazione annuale.

    I nuovi termini di versamento e dichiarazione si applicheranno anche in sede di prima applicazione della norma in luogo di quelli prorogati, di conseguenza le scadenze del 2021 saranno:

    • per il versamento dell'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020, il 17 maggio 2021, in quanto il 16 cade di domenica (in luogo del 16 marzo, come era stato previsto dal DL 15 gennaio 2021 n.3)
    • e per l'invio della dichiarazione annuale, il 30 giugno 2021 (in luogo del 30 aprile)

    Ricordiamo inoltre, che l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 1° marzo 2021 n. 14. ha pubblicato i codici tributo per il versamento della Web Tax.

    Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, vengono istituiti i seguenti codici tributo:

    • “2700” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n.145, e s.m.”;
    • “2701” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. – INTERESSI”;
    • “2702” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. – SANZIONE”.

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo dovranno essere esposti nella sezione "Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. 

    Nel caso in cui il pagamento dell’imposta sia effettuato dal rappresentante fiscale del soggetto passivo, di cui al punto 7.4 del provvedimento del 15 gennaio 2021, ovvero dalla società designata dal soggetto passivo, di cui al punto 7.6 dello stesso provvedimento, nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 dovranno essere indicati:

    • nel campo “CODICE FISCALE”, il codice fiscale del soggetto passivo;
    • nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede,genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del rappresentante fiscale o della società designata che effettua il pagamento, titolare del conto di addebito;
    • nel campo “codice identificativo”, il codice “72”.

    Per approfondire le modalità applicative dell'imposta leggi anche Web Tax al via: pubblicato il provvedimento con le regole operative

    Allegati:
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    E-commerce: sdoganamento all’importazione, il sistema doganale si reingegnerizza

    Con Circolare n 18 del 7 maggio intitolata "Reingegnerizzazione del sistema informativo di sdoganamento all'importazione adeguamento alle novità normative di cui al pacchetto IVA e-commerce e implementazione graduale degli istituti previsti dal codice doganale unionale" le Dogane mettono in atto il percorso di adeguamento dei sistemi informativi nazionali e unionali agli istituti del Codice Doganale dell'Unione in ambito di e-commerce

    In particolare, nella premessa del provvedimento, viene chiarito che l’approccio proposto disegna un percorso graduale di adeguamento agli istituti del CDU Codice Doganale Unionale e consente di minimizzare gli impatti con altri progetti unionali e di introdurre nuove semplificazioni che saranno supportate in futuro dal nuovo sistema (dichiarazione semplificata, EIDR, sdoganamento centralizzato nazionale, etc.). 

    Dovendo recepire a livello nazionale le modifiche alla Direttiva (CE) 2006/112 ed alla Direttiva (CE) 2009/132, inerenti gli obblighi IVA connessi alle forniture di servizi e alle vendite a distanza di beni (cosiddetto pacchetto “e-commerce”), è stata modificata la priorità di estensione del nuovo sistema per comprendere nelle procedure reingegnerizzate anche quelle a supporto dei nuovi obblighi derivanti dalla normativa citata.

    Accesso ai servizi di sdoganamento all'importazione

    Gli operatori economici, a vario titolo coinvolti nel processo di sdoganamento all’importazione, fruiscono dei nuovi servizi offerti da ADM per il tramite della Piattaforma di accoglienza, che sostituisce il STD Servizio Telematico Doganale.

    Nella Circolare si specifica che per fruire dei nuovi servizi di importazione l’operatore economico interessato deve dotarsi delle credenziali SPID di livello 2, di persona fisica, di una CNS Carta nazionale dei servizi ovvero di una CIE Carta di indentità elettronica, ai fini dell’accesso al portale istituzionale dell’Agenzia – PUDM portale Unico delle Dogane e dei Monopoli.

    Gli utenti in possesso delle suddette credenziali accedono quindi al PUDM per richiedere, tramite il MAU Modello Autorizzativo Unico, le autorizzazioni connesse all’attività svolta, autenticandosi attraverso la pagina di login disponibile nella seguente sezione: 

    Area riservata → Accesso per utenti esterni con credenziali → SPID/CNS 

    Si evidenziare che l’accesso al PUDM, mediante una delle citate credenziali, è da effettuarsi solo per la fase di autenticazione e autorizzazione ai servizi, in quanto il dialogo con la Piattaforma di accoglienza è strutturato per avvenire mediante colloquio tra sistemi, senza ausilio di un’interfaccia grafica.

    Nella sezione “Documentazione di riferimento” de “La mia scrivania”, disponibile nella propria area riservata del PUDM dal menu “Mio Profilo”, sono fruibili i tutorial che illustrano dettagliatamente i principali casi d’uso per la richiesta delle autorizzazioni mediante il MAU (“Tutorial MAU”), differenziati in base alla natura del soggetto che intende fruire dei servizi on-line. 

    È inoltre disponibile un tutorial che descrive gli scenari di utilizzo del percorso semplificato per la richiesta delle autorizzazioni ai servizi on-line (“Tutorial Percorso Semplificato”).

    Il dialogo con la Piattaforma di accoglienza avviene in modalità S2S ossia System to System e la sicurezza del canale di comunicazione è garantita da un certificato di autenticazione, di cui l’operatore economico deve dotarsi mediante il servizio “Gestione certificati” disponibile nell’area riservata del PUDM.

    Attraverso il servizio IMPORT disponibile, come sopra specificato, nella Piattaforma di accoglienza solo in modalità S2S, l’operatore economico può:

    • presentare una dichiarazione doganale (operazione “invioDichiarazione”), 
    • chiederne la revisione su istanza di parte (operazione “rettificaDichiarazione”) 
    • o l’annullamento (operazione “annullaDichiarazione). 

    Operatività del nuovo sistema, dichiarazione doganale H7 

    In applicazione di quando disposto con Determinazione Direttoriale prot. n. 100615/RU del 6 aprile, considerata la semplificazione delle procedure e delle formalità dichiarative, prevista per i soggetti iscritti all’Elenco istituito presso la Direzione Dogane, denominato “e-commerce P4I” (platform for import), in coerenza con quanto indicato dall’art. 2, comma 2 della stessa, a far data dal 10 maggio è disponibile, in ambiente di esercizio, il nuovo servizio, offerto tramite Piattaforma di accoglienza, che consente ai suddetti soggetti (i quali si sono impegnati ad aderire alla sperimentazione operativa del nuovo sistema dichiarativo reingegnerizzato dell’Agenzia) di presentare una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica per spedizioni di valore trascurabile (messaggio H7, cosiddetto LVC).

    Si specifica che per Low Value Consignment si intende spedizione di valore trascurabile che contengono merci il cui valore intrinseco non è superiore ai 150 euro e che beneficia di una franchigia dal dazio all’importazione a norma dell’art.23, paragrafo 1 o dell’art.25, paragrafo 1 , del regolamento (CE) n. 1186/2009.