• Imposta di registro

    Tardiva registrazione contratti di locazione: quando la sanzione è annuale

    Con la Risoluzione n 56 del 13 ottobre le Entrate si occupano di chiarire la tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale soggetti a imposta di registro e della determinazione della sanzione (Articolo 69 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).

    Tardiva registrazione contratti di locazione

    Negli ultimi anni, diversi contribuenti e operatori si sono trovati di fronte a un dubbio concreto e rilevante: in caso di registrazione tardiva di un contratto di locazione o sublocazione pluriennale, la sanzione prevista dall’art. 69 del Testo Unico Registro deve essere commisurata all’imposta calcolata sul canone dell’intera durata del contratto oppure solo sull’imposta dovuta per la prima annualità, nel caso in cui si sia scelto il versamento rateizzato? 

    Il quesito nasce da una differenza sostanziale: un conto è applicare la sanzione sull’intero canone pluriennale (es. 4+4 anni), altro è limitarla al solo primo anno

    Quest’ultima posizione è sostenuta dalla giurisprudenza recente ma non pienamente accolta fino ad oggi dall’Amministrazione finanziaria.

    In passato, l’Agenzia delle Entrate, come da circolare n. 26/E del 2011, aveva indicato che la sanzione andava calcolata sull’intera durata del contratto, indipendentemente dal metodo di pagamento scelto (annuale o in unica soluzione).

    Con la Risoluzione n. 56/E del 13 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate modifica ufficialmente il proprio orientamento alla luce di quanto stabilito in modo coerente dalla Corte di Cassazione.

    Secondo la Suprema Corte (sentenze nn. 1981, 2357, 10504/2024, tra le altre), la sanzione deve essere proporzionata alla violazione effettivamente commessa. 

    Se il contribuente ha optato per il pagamento annuale dell’imposta, la violazione riguarda solo la prima annualità

    Non si può punire un contribuente per annualità future non ancora scadute.

    La nuova posizione dell’Agenzia stabilisce quindi che: in caso di tardiva registrazione di contratti pluriennali, la sanzione ex art. 69 del TUR deve essere commisurata all’imposta dovuta sulla prima annualità, se l’imposta è assolta anno per anno.

    La ratio è chiara: si mantiene un criterio di proporzionalità e ragionevolezza tra illecito e sanzione, in linea con l’art. 3 della Costituzione.

    Se il contribuente sceglie volontariamente di versare l’imposta per l’intera durata del contratto, allora la base di calcolo per la sanzione resta quella totale

    In questo caso, come ha osservato la Cassazione, il contribuente ottiene un beneficio fiscale (una riduzione proporzionale in base al tasso di interesse legale) ma si assume anche il rischio di un maggiore impatto sanzionatorio in caso di ritardo.

  • Imposta di registro

    Diritti usufrutto e rendite 2025: regole di calcolo dal 1° gennaio

    Viene pubblicato in GU n 305 del 31 dicembre il decreto MEF del 27.12 con regole per Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi, per l'anno 2025.

    Il MEF ha evidenziato che l’emanazione del decreto è rivolto ad armonizzare le modalità di calcolo dei valori dei diritti di usufrutto e delle rendite e pensioni, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni.

    Viene anche evidenziato che, il decreto legislativo n. 139 del 2024 ha introdotto il comma 5-ter all’articolo 46 TUR e il comma 1-ter all’articolo 17 del TUS in base ai quali è stabilito che, ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-bis dell’articolo 46 TUR e di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 17 TUS, non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento. 

    Ciò premesso, considerato che il decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, ha fissato il saggio degli interessi legali per l’anno 2025 nella misura del 2 per cento (valore inferiore a quello previsto dal comma 5-ter dell’articolo 46 TUR e dal comma 1-ter dell’articolo 17 TUS), il prospetto dei coefficienti di cui agli articoli 46, comma 5-bis, TUR e 17, comma 1-bis, TUS, nonché il valore del multiplo dell’annualità indicato al comma 2, lettera a) dell’articolo 46 TUR e al comma 1, lettera a) dell’articolo 17, TUS è determinato assumendo come valore di riferimento la misura del 2,5 per cento, che – così come evidenziato nella Relazione illustrativa del decreto legislativo n. 139 del 2024 – corrisponde al saggio legale degli interessi stabilito per l’anno 2024 con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2023. 

    Ciò considerato, non è allegato al decreto alcun prospetto dei coefficienti, rinviandosi all’allegato 1 del decreto legislativo n. 139 del 2024.

    In sintesi la base imponibile dell’usufrutto e delle rendite deve continuare a essere calcolata, ai fini delle imposte di registro e di successione/donazione e delle altre imposte indirette, con riferimento al tasso d’interesse del 2,5% vigente nel 2024.

    Quindi, nonostante la diminuzione del tasso legale rispetto al 2024, nel 2025 si deve usare ancora la formula di calcolo del 2024.

    Calcolo diritti di usufrutto e rendite 2025: regole in vigore dal 1° gennaio

    Il decreto MEF del 27 dicembre prevede che  il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma  2, lettera a) del  testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta  di registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26 aprile 1986,  n. 131,  e  successive  modificazioni, relativo  alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità
    Il valore del multiplo, indicato nell'art. 17, comma  1,  lettera a) del testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive  modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità
    Il prospetto dei coefficienti per la determinazione  della  base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico delle  disposizioni concernenti l'imposta di registro e al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni è determinato assumendo 2,5 per cento come misura di riferimento, ossia il  saggio  legale degli interessi stabilito per l'anno 2024 con  decreto  del   Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2023, come da prospetto di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. 

  • Imposta di registro

    Notaio che non versa le tasse: rispondono anche i contraenti

    La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26800 del 15 ottobre 2024 ha statuito che nel caso in cui un notaio, in sede di registrazione di un atto da lui ricevuto, NON versi le imposte dovute, l’Agenzia delle entrate, al fine del soddisfacimento del proprio credito, può rivolgersi anche alle parti contraenti, nonostante queste ultime abbiano già consegnato la relativa provvista al notaio intervenuto in atto. 

    Notaio che non versa le tasse: rispondono anche i contraenti

    Una SRL a socio unico, propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale la quale aveva respinto l'appello che rigettava l'impugnazione dell'l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle entrate aveva richiesto alla contribuente, ai sensi dell'art. 57

    D.P.R. n. 131 del 1986, il pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad un atto di compravendita immobiliare nonostante essa avesse già versato, per intero, la somma dovuta nelle mani del notaio rogante il quale, tuttavia, se ne era indebitamente appropriato senza versarle all'Erario.

    Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 , comma 1, D.P.R. n. 131 del 1986 , in combinato disposto con l'art. 3 bis, comma 3, D.Lgs. n. 463 del 1987 e degli artt. 3 e 53 Cost. 

    Si assume che erroneamente il giudice d'appello aveva affermato la responsabilità solidale della società contribuente nonostante il comportamento penalmente illecito del notaio che si era indebitamente appropriato delle somme al medesimo consegnate per il versamento delle imposte indirette, non considerando che, a seguito della introduzione della procedura di registrazione telematica degli atti immobiliari, l'unico soggetto tenuto all'assolvimento del tributo è il notaio al quale le parti contraenti forniscono la necessaria provvista. 

    Tale consegna di denaro, si evidenzia, risulta avere efficacia solutoria ex art. 1188 cod. civ., sicché il contribuente che ha versato al notaio l'importo dovuto in relazione all'atto stipulato si libera dell'obbligo tributario mentre, in tale sistema, il notaio è più un mero corresponsabile dell'imposta, ma l'unico referente dell'Erario. 

    Si lamenta che la tesi dei giudici di appello finisce per determinare, inoltre, una ingiustificata disparità di trattamento in quanto il contribuente sarebbe obbligato a versare somme al notaio rimanendo esposto al rischio di dover nuovamente pagare l'imposta, mentre il notaio godrebbe di una garanzia preventiva, potendo subordinare il rogito al previo deposito della provvista, e di una garanzia successiva in forza del privilegio speciale sugli immobili e della tutela monitoria speciale ex art. 633 , n. 3 cod. proc. civ. Infine, l'applicazione dell'art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 comporterebbe una violazione dell'art. 53 Cost. imponendo un rilevante pregiudizio economico a carico del contribuente non addebitabile ad alcuna condotta colpevole, in assenza di manifestazioni di capacità contributiva;

    La Cassazione ha rigettato il ricorso per le ragioni specificate:

    • la questione prospettata dalla società ricorrente ha costituito oggetto di specifica disamina da parte della Corte la quale ha affermato che "il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica ai sensi del D.Lgs. n. 463 del 1997, è responsabile d'imposta, benché, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 , restino obbligate al pagamento del tributo le parti sostanziali dell'atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d'inadempimento, l'avviso di liquidazione"

     A fondamento di tale conclusione la Cassazione ha osservato che la modalità di registrazione telematica dell'atto e di versamento dei tributi su autoliquidazione del notaio, mediante il modello unico informatico (M.U.I.) prevista dalla legge, costituisce un'applicazione meramente strumentale della fase di registrazione dell'atto e della riscossione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, con obiettivi di velocizzazione e semplificazione, la quale tuttavia non modifica la natura della responsabilità giuridica del notaio per il pagamento delle imposte, non essendo stato modificato l'art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 il quale stabilisce che il notaio obbligato, in via solidale, al pagamento dell'imposta di registro unitamente alle parti contraenti. 

    Si tratta di una responsabilità che trova fondamento nel ruolo di garanzia assegnato al notaio rigante dalla legge al fine di assicurare il soddisfacimento della pretesa impositiva ma che non esclude che egli rimanga, tuttavia, estraneo al presupposto impositivo che concerne unicamente le parti contraenti nel momento in cui partecipano alla stipulazione di un atto traslativo che costituisce espressione di capacità contributiva.

    Pertanto, in mancanza di una norma derogatrice che in modo espresso sancisca l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito dai contribuenti/contraenti nelle mani del notaio, questi continua a configurarsi come responsabile d'imposta con un ruolo di garanzia assegnatogli dalla legge per rafforzare la pretesa dell'amministrazione finanziaria, fermo restando che il presupposto impositivo riguarda unicamente le parti del rapporto contrattuale, in capo alle quali soltanto l'ordinamento riconduce un'espressione di capacità contributiva a nulla rilevando l'eventuale illecito penale posto in essere dall'ufficiale rogante.

    La cassazione ha inoltre affermato che in tema di imposta di registro, è manifestamente infondata, in riferimento agliartt. 3e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 , primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , nella parte in cui prevede, ai fini della riscossione dell'imposta, la permanenza del vincolo di solidarietà a carico delle parti contraenti anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento. 

    Nell'effettuazione di tale pagamento, infatti, il notaio non agisce in qualità di delegato alla riscossione o di esattore per conto dello Stato, ma in virtù dell'affidamento fiduciario delle predette somme, con la conseguenza che i danni derivanti da comportamenti scorretti o illeciti a lui eventualmente ascrivibili non sono ricollegabili al predetto vincolo di solidarietà, non attenendo al rapporto tra l'Amministrazione ed il contribuente, ma al rapporto negoziale che lega quest'ultimo al notaio, e non possono quindi tradursi nella violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva. (Sez. 5, Sentenza n. 13653 del 12/06/2009, Rv. 608751 – 01);

    Non sussistono per la Cassazione ragioni per discostarsi dalle indicazioni su indicate sicché in ragione della conformità a diritto della pronunzia impugnata il ricorso deve essere rigettato

  • Imposta di registro

    Crediti d’imposta 4.0: chiarimenti per il codice sospeso 6936

    Il DL n 39/2024 pubblicato in GU n 75 del 29 marzo prevede con l'art 6 misure di monitaraggio per la transizione 4.0

    Nel dettaglio, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta 4.0 si pevede una comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy, MIMIT.

    In relazione a questo nuovo adempimento, con Risoluzione n 19 dell'11.04 nelle more dell’adozione del decreto direttoriale per i crediti d’imposta in argomento (investimenti in beni nuovi, ricerca e sviluppo, innovazione e design) le Entrate prevedono che sia sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:

    • per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
      per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

    In data 16 aprile viene fornito un ulteriore chiarimento in merito.

    In particolare, viene specificato che il codice tributo 6936, nonostante il blocco appena previsto, può essere utilizzato in compensazione tramite F24 per altri crediti ad esso collegati per la loro fruizione, indicando l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere da quando questo si sia concluso.

    Considerato che il codice su indicato serve anche per la fruizione di crediti non interessati dal blocco, quali:

    • i crediti previsti dall’articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178/2020,
    • l'agenzia spiega come utilizzarlo nonostante il blocco.

    Con la FAQ del 16 aprile viene precisato che i crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

    • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
    • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

    In entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale. 

    Ad esempio, specifica l'agenzia;

    • per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, 
    • nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.

    Leggi anche Crediti 4.0: nuova comunicazione al MIMIT.

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  • Imposta di registro

    Atti aggiornamento catasto: pagamenti su c/c unico

    Con Provvedimento n 148004 del 21 marzo le Entrate estendono l’ambito di applicazione della modalità di pagamento dei tributi dovuti per la presentazione telematica degli atti di aggiornamento del catasto mediante versamento di somme sul conto corrente unico nazionale da parte degli Ordini e Collegi professionali.

    Vediamo i dettagli.

    Atti aggiornamento catasto: pagamenti su c/c unico

    Viene specificato che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2015, al fine di semplificare la presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale, è stata prevista la possibilità di effettuare il pagamento dei tributi, dovuti da parte dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi Professionali, anche tramite l’utilizzo di somme versate preventivamente dai medesimi Ordini e Collegi, nazionali ovvero provinciali, sul conto corrente unico nazionale di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 2 marzo 2007.

    Il presente provvedimento estende tale modalità di pagamento – disposta dal provvedimento del 30 luglio 2015 per i soli atti tecnici di aggiornamento catastale di cui al provvedimento 11 marzo 2015 (Docfa e Pregeo) – alla presentazione per via telematica delle tipologie di atti finalizzati all'aggiornamento del catasto, di cui all’art. 2, comma 1, del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 22 marzo 2005, per le quali siano state approvate le relative specifiche tecniche. 

    Tra gli atti richiamati da quest’ultimo provvedimento sono menzionate le domande di voltura catastale e gli eventuali altri atti presentati ai fini dell’aggiornamento catastale

    Allegati:
  • Imposta di registro

    Contratti online: guida completa alla registrazione via web

    Con il Provvedimento n 414541 del 29 novembre le Entrate pubblicano un aggiornamento del modello RAP per la registrazione dei contratti on line relativamente agli ETS.

    Come specificato nella motivazione del documento di prassi, l'aggiornamento si è reso disponibile per adeguamento alle ultime disposizioni agevolative previste per il “Terzo settore” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122). 

    Scarica qui l'allegato A con tutti gli aggiornamenti del modello 

    Brevemente ricordiamo che il Modello RAP serve per registrare on line:

    • il contratto di comodato,
    • il contratto preliminare di compravendita.

    Scarica qui: Modello e istruzioni aggiornati.

    Registrazione online atti privati ETS: aggiornamento del Modello RAP

    Le Entrate pubblicano in data 29.11 un aggiornamento del modello RAP per la registrazione dei contratti on line relativo agli ETS.

    Viene specificato che, l'aggiornamento si è reso disponibile per adeguamento alle ultime disposizioni agevolative previste per il “Terzo settore” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122). 

    Si sottolinea che in presenza di determinate condizioni, per la registrazione di atti, contratti, convenzioni e ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale, viene applicata l’imposta di registro in misura fissa. 

    Con la nuova versione del modello RAP registrazione atti privati, inoltre, viene data autonoma evidenza alla figura del “mediatore”, tramite una precisa “profilazione” all’interno del modello; il mediatore è uno dei soggetti tenuti a richiedere la registrazione del contratto. 

    Infine, per agevolare l’utente nella compilazione ed invio della richiesta di registrazione, nell’applicativo web vengono introdotte nuove funzionalità che ne agevolano la navigazione e l’usabilità; inoltre, vengono semplificate le istruzioni per la compilazione del modello. 

    Registrazione online atti privati: guida per comodato gratuito e preliminare

    Con il Provvedimento n 56766 del 1 marzo si approva il modulo del modello per la “Registrazione di atto privato” (Rap) in aggiunta a quello per la registrazione dei contratti di comodato d’uso. 

    Per la registrazione dei contratti preliminari di compravendita era necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della stipula dell’atto, ora è possibile farlo online.

    Si ricorda che, il contratto preliminare è un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita, con il quale avverrà il trasferimento del diritto di proprietà sul bene. 

    Dal 7 marzo 2023, i contribuenti o gli intermediari potranno inviare la richiesta di registrazione in via telematica, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

    Per richiedere la registrazione in via telematica basta indicare nel nuovo modello “Rap” i dati necessari ed allegare copia dell’atto da registrare firmato dalle parti ed eventuali altri documenti quali:

    • scritture private, 
    • inventari, 
    • mappe, 
    • planimetrie e disegni. 

    Si specifica che, questi documenti dovranno essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b).

    Inserite tutte le informazioni, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente. I soggetti non obbligati alla registrazione telematica possono comunque presentare il modello “Rap” presso un ufficio dell’Agenzia, insieme al contratto e agli eventuali allegati.

    Scarica qui:

    Registrate i contratti con il Modello RAP

    Dal 20 dicembre 2022 è possibile utilizzare il servizio web per la registrazione dei contratti di comodato. In data 29.11.2023 viene pubblicato un aggiornamento con integrazioni per il Modello, scarica qui il modello aggiornato.

    A questa si aggiunge la nuova funzionalità su descritta relativa ai contratti preliminari di compravendita.

    Il servizio consente di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la richiesta di registrazione di alcune tipologie di atti privati (modello Registrazione Atti Privati).

    Le informazioni che vengono acquisite sono previste dal modello approvato con il Provvedimento n 465502 del 16 dicembre poi integrato con il modello aggiuntivo.

    Il modello RAP, nella versione approvata nel  2022, può essere utilizzato per la registrazione in via telematica dei contratti di comodato.

    Eventuali aggiornamenti del modello e delle istruzioni saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. 

    Modello RAP: come è composto

    Il modello RAP è composto da:

    • frontespizio che riporta l’informativa sul trattamento dei dati personali; 
    • quadro A “Dati generali”, che contiene i dati utili alla registrazione dell’atto quali la scelta dell’ufficio territoriale dell’Agenzia, la tipologia del contratto, la data di stipula, l’eventuale presenza di allegati, la sezione con le informazioni del richiedente la registrazione e del rappresentante legale, la sezione relativa all’impegno alla presentazione telematica e il prospetto degli importi dovuti;
    • quadro B “Soggetti”, contenente i dati delle parti (dante causa e avente causa) risultanti dall’atto; 
    • quadro C “Negozio – Comodato”, nel quale vanno indicate le informazioni relative al contratto di comodato per cui si richiede la registrazione; 
    • quadro D “Immobili”, contenente i dati degli immobili qualora siano oggetto del contratto

    Si aggiungono il quadro C1 e D1 per la nuova funzionalità attiva dal 7 marzo.

    Registrazione dei contratti con Modello RAP: come si presenta

    Il modello RAP è presentato esclusivamente in modalità telematica in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 5 del decreto legge 30 3 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, direttamente o per il tramite dei soggetti indicati nell’articolo 15 del decreto direttoriale del 31 luglio 1998. 

    Al modello RAP devono essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), i seguenti documenti: 

    • copia dell’atto da registrare, sottoscritto dalle parti. Il testo dell’atto da registrare deve essere redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate (ad esempio in formato elettronico o dattiloscritto). In caso contrario la richiesta di registrazione in modalità telematica non andrà a buon fine (verrà rilasciata un’apposita ricevuta) e il contribuente dovrà recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate per completare la registrazione dell’atto; 
    • copia di eventuali documenti allegati all’atto da registrare (ad esempio scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni). 

    E' bene specificare che la presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione presentando il modello RAP in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare, sottoscritto dalle parti ed agli eventuali allegati.

    Contratto di Comodato: che cos'è?

    Ricordiamo che, il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto. Il comodato è essenzialmente gratuito (art. 1803 del c.c.). Il comodato può essere redatto in forma verbale o scritta. I comodati di beni immobili sono soggetti a registrazione se:

    • redatti in forma scritta: in tal caso la registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell'atto;
    • stipulati in forma verbale, solo se enunciati in un altro atto sottoposto a registrazione.

    Possono essere registrati, inoltre, contratti di comodato gratuito stipulati verbalmente, relativi a immobili, esclusivamente per fruire dell’agevolazione IMU/TASI introdotta dalla legge di stabilità 2016. Per tali contratti la registrazione potrà essere effettuata telematicamente avvalendosi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    In alternativa, la registrazione del contratto di comodato può essere effettuata presentando presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate il modello di richiesta di registrazione atti privati (modello Rap).

    Per i contratti di comodato è dovuta l’imposta di registro di 200 euro, inoltre per i comodati in forma scritta è dovuta l’imposta di bollo di 16 euro. L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

    La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 10, della legge 208/2015) prevede che la base imponibile ai fini IMU/TASI possa essere ridotta del 50% per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale.

    Per usufruire di tale agevolazione è necessario registrare il contratto di comodato.

    Allegati:
  • Imposta di registro

    Locazione non residenti: le regole per la registrazione del contratto

    Con una FAQ del 14 aprile le entrate ribadiscono che è possibile registrare un contratto di locazione nel quale il locatario è persona fisica non residente e non munita di codice fiscale.

    In particolare, in tali situazioni la registrazione del contratto va richiesta a un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate utilizzando, invece che il modello RLI, il modello 69. 

    Tale modello, tra l’altro, consente al locatore di esercitare l’opzione per il regime fiscale della cosiddetta “cedolare secca”. 

    E anche gli eventuali adempimenti successivi (risoluzione, cessione, proroga), dovranno essere effettuati tramite il modello 69.
    L’obbligo (previsto dall’art 6 primo comma, lettera b, del Dpr n. 605/1973) di riportare nel contratto il codice fiscale del locatario, non residente e che non lo possiede, si intende adempiuto, in questi casi, con l’indicazione del cognome e nome, del luogo e della data di nascita, del domicilio estero.

    Ricordiamo che questo aspetto era stato già chiarito dalla Risoluzione n 5 dl 14 febbraio con la quale le Entrate replicano ad una serie di quesiti con richieste di chiarimento sulla registrazione di un contratto di locazione nel caso di:

    • soggetto non residente
    • non munito di codice fiscale.

    Registrazione contratto locazione non residente senza codice fiscale

    L’articolo 6, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, prevede che il codice fiscale debba essere indicato, tra l’altro, nelle richieste di registrazione degli atti da registrare in termine fisso o in caso d’uso, relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, con esclusione degli atti elencati nella tabella allegata al medesimo d.P.R. n. 605/73. 

    Inoltre, il secondo comma del citato articolo 6, al secondo periodo, precisa che l’obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con l’indicazione dei seguenti dati:

    • a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il domicilio estero; 
    • b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, nonché la sede legale. Inoltre, per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza. 

    Pertanto, si precisa che nella richiesta di registrazione del contratto di locazione, per il caso segnalato non è obbligatorio indicare il codice fiscale del locatario.

    La registrazione potrà essere richiesta presso un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello 69, scaricabile dal sito internet della stessa Agenzia, anziché tramite il modello RLI.

    Nel dettaglio, il modello 69 consente al locatore, tra l’altro, di esercitare l’opzione per il regime fiscale della c.d. cedolare secca. 

    Viena precisato inoltre che, anche gli eventuali successivi adempimenti relativi al contratto di locazione quali risoluzione, cessione e proroga dovranno essere effettuati tramite il modello 69, da presentare all’ufficio presso il quale è avvenuta la registrazione. 

    Registrazione contratto locazione non residente senza codice fiscale: come pagare le imposte

    In merito al pagamento delle imposte eventualmente dovute per la registrazione del contratto di locazione dovrà essere effettuato:

    1. tramite modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 14/E del 24 gennaio 2014 e seguendo le istruzioni ivi impartite,
    2. oppure mediante addebito sul proprio conto bancario o postale, da richiedere all’ufficio presso cui viene eseguita la registrazione. 

    Le eventuali imposte dovute per le annualità successive alla prima e per gli adempimenti successivi alla registrazione dovranno essere versate tramite modello F24, secondo le istruzioni della stessa risoluzione n. 14/E del 2014. 

    Le modalità sopra indicate sono applicabili anche alla registrazione degli atti privati diversi dai contratti di locazione, in quanto compatibili. 

    Anche in tali casi il versamento delle imposte dovute per la registrazione deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 9/E del 20 febbraio 2020 e n. 73/E del 19 novembre 2020 e seguendo le istruzioni ivi impartite, oppure mediante addebito sul proprio conto bancario o postale, da richiedere all’ufficio presso cui viene eseguita la registrazione.

    Allegati: