• Il Condominio

    Amministratori di condominio: novità per comunicazione interventi patrimonio edilizio

    Con Provvedimento n 470370 del 21 dicembre le Entrate modificano le specifiche tecniche, approvate con il provvedimento 14 febbraio 2022 n. 46900, relative alle comunicazioni dei dati da trasmettere all’Anagrafe tributaria, in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, di cui al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017.

    Viene specificato che, a partire dalle informazioni relative all’anno 2022, le comunicazioni effettuate da parte degli amministratori di condominio sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 al presente provvedimento, precedentemente modificate con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 30383 del 6 febbraio 2018, n. 28213 del 6 febbraio 2019, n. 1432213 del 20 dicembre 2019, 49885 del 19 febbraio 2021 e n. 46900 del 14 febbraio 2022. 

    Restano ferme le altre disposizioni contenute nei citati provvedimenti. 

    Di fatto viene inserito il nuovo codice intervento “32” per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche in edifici già esistenti, di cui all’art. 119-ter del citato DL 34/2020 (introdotto dalla L. 234/2021, legge di bilancio 2022), che beneficiano della detrazione del 75%. 

    Ricordiamo che a norma dell'art 1 del provvedimento n 19969/2017 i soggetti obbligati alla trasmissione sono gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento che devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le comunicazioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016, con le modalità stabilite dal provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1. Per approfondimenti leggi anche: Amministratori condominio 2017: invio dei dati per interventi edilizi.

    Con il nuovo provvedimento appunto le specifiche tecniche sono aggiornate al 2022.

    Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, gli amministratori comunicano la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento, le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare.

  • Il Condominio

    Riscaldamenti 2022: la guida ENEA con i consigli per risparmiare

    Pubblicata in data 20 ottobre la guida Enea relativa a Indicazioni essenziali per una corretta impostazione degli impianti di riscaldamento a gas ai sensi dell'art 1 commi 8 e 9 del Decreto MITE del 6 ottobre 2022.

    SCARICA QUI LA GUIDA

    Ricordiamo che con un comunicato pubblicato sul proprio sito, il MITE informava della firma da parte del ministro Cingolani del Decreto 6 ottobre 2022 che definisce:

    1. i nuovi limiti di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a metano,
    2. la riduzione dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati per il prossimo inverno, 

    previsti dal Piano di riduzione dei consumi di gas.

    In particolare, nella stagione invernale 2022-2023 il limite di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale:

    • viene ridotto di 15 giorni per quanto riguarda l’accensione totale 
    • ridotto di un’ora con riferimento alla durata giornaliera di accensione.

    La riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche.

    Pertanto, l'esercizio degli impianti termici indicati è consentito con i seguenti limiti: 

    1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo; 

    2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo; 

    3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo; 

    4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile; 

    5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile; 

    6) Zona F: nessuna limitazione.

    Attenzione al fatto che l’attivazione giornaliera degli impianti deve esser compresa dalle ore 5 alle ore 23.

    Inoltre, vene specificato che , qualora si presentino situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale al di fuori di quanto stabilito ma in ogni caso per una durata giornaliera ridotta rispetto a quella ordinaria.

    Le restrizioni NON trovano applicazione:

    • per gli ospedali, cliniche o case di cura (comprese quelle per minori o anziani), per le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
    • per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, se non ubicate in stabili condominiali;
    • per scuole materne e asili nido;
    • per piscine, saune e assimilabili;
    • per edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

    Importante sottolineare che l’ENEA ha diffuso una guida con indicazioni essenziali per una corretta impostazione della temperatura di riscaldamento

    Il Decreto MITE prevede che gli amministratori di condominio metteranno a disposizione la guida ai condomini.

    Consulta anche le guide dell'ENEA sui consumi energetici:

  • Il Condominio

    Condominio di gestione: l’attribuzione del codice fiscale

    Con Risposta a interpello n 228 del 28 aprile 2022 le Entrate si occupano di fornire chiarimenti sulla attribuzione del codice fiscale ad un condominio di gestione.

    In particolare, costituendo la forma giuridica dell'autogestione, un "condominio di gestione" degli spazi e dei servizi comuni, pur non potendosi configurare come un "condominio ordinario" ai sensi del codice civile, si ritiene che lo stesso possa ugualmente chiedere l'attribuzione del codice fiscale.

    La società istante ha posto un quesito sull'attribuzione del codice fiscale con riguardo ad un fabbricato di proprietà di una società di costruzione posto in "autogestione". 

    L'Ufficio territoriale competente ha negato l'attribuzione del codice fiscale con la motivazione che, «…nel caso di società di costruzione unica proprietaria dell'edificio del quale non siano state ancora vendute le singole unità immobiliari, il condominio non può dirsi venuto ad esistenza. In tale circostanza il modello AA5/6… in assenza di un verbale di assemblea condominiale correttamente formato, non è validamente sottoscritto ai sensi dell'articolo 4, comma 1 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.»

    Al riguardo, l'istante osserva che, essendo il fabbricato di sua esclusiva proprietà manca la comunione di beni necessaria per costituire un condominio, tuttavia, ha necessità di disporre del codice fiscale per consentire agli assegnatari la gestione autonoma degli spazi e servizi comuni, come previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale del Veneto 3 novembre 2017, n. 39, secondo cui «I Comuni e le ATER, qualora siano unici proprietari dei fabbricati destinati dall'edilizia residenziale pubblica, promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, anche mediante la nomina di un soggetto terzo»

    Le Entrate specificano che con la sentenza n. 10310 del 3 ottobre 1991 la Suprema Corte ha chiarito che il condominio di gestione consiste «in una collettività di inquilini autorizzati dall'Ente proprietario a svolgere per proprio conto l'amministrazione ordinaria dell'immobile, deliberando le spese necessarie per l'uso dei servizi comuni e riscuotendo diversamente le quote dei singoli assegnatari, in analogia a quanto avviene nei condomini ordinari. È evidente, peraltro, che la sostanziale differenza tra il condominio di gestione ed un condominio ordinario è costituita dalla circostanza che mentre un'assemblea di condomini può deliberare su qualsiasi argomento previsto dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, un'assemblea di semplici inquilini o assegnatari di alloggi deve limitarsi a provvedere sulla gestione ordinaria e non può disporre innovazioni o modifiche che incidono sull'integrità dell'immobile, del quale essi hanno solamente l'uso in conformità del contratto di locazione», precisando, altresì, che «[…] La particolarità di detto condominio di gestione deriva dal fatto che esso rappresenta una comunione di godimento basata su diritti personali inerenti all'assegnazione dell'alloggio e non sul diritto di proprietà dell'immobile» 

    Va da sé che l'autogestione è subordinata alla previa assegnazione degli stessi tant'è che il comma 2 della citata norma regionale prevede che, in attesa «[…] dell'effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare ai comuni o alle ATER i costi diretti e indiretti dei servizi erogati…».

    Tanto premesso, l'agenzia ha specificato che costituendo la forma giuridica dell'autogestione, un "condominio di gestione" degli spazi e dei servizi comuni, pur non potendosi configurare un "condominio ordinario" come previsto dal codice civile, per le differenze sopra evidenziate, si ritiene che lo stesso possa chiedere comunque l'attribuzione del codice fiscale.

    In particolare, il terzo nominato dall'assemblea degli assegnatari costituenti il cd "condominio di gestione" può chiedere l'attribuzione di un codice fiscale necessario per la gestione degli spazi e delle utenze comuni, indicando, 

    • nel modello AA 5/6, alla voce "nome", la posizione del fabbricato e l'esistenza di un' autogestione di cui alla LR Veneto n. 39 del 2017, 
    • inserendo il codice 13 "Altre organizzazioni di persone di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
    Allegati:
  • Il Condominio

    Invio dati spese interventi condominiali 2021: ulteriore proroga al 19 aprile

    Con Provvedimento di ieri 7 aprile 2022 le Entrare dispongono una ulteriore proroga dal 7 al 19 aprile 2022 per le comunicazioni alle Entrate da parte degli Amministratori di condominio delle spese per ristrutturazioni e riqualificazione energetica del 2021. Ricordiamo che si tratta della seconda proroga e la prima era stata disposta con il Provvedimento del 16 marzo.

    Amministratori di condominio: proroga dal 7 al 19 aprile invio dati spese 2021 per ristrutturazioni

    Gli amministratori devono trasmettere alla agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo di ogni anno, i dati delle spese sostenute dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di parti comuni dell’edificio ristrutturato, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi.

    Si tratta dei dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento:

    • agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
    • effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, 
    • nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

    In proposito ti consigliamo di leggere anche Amministratori di condominio e comunicazione Agenzia delle Entrate 2021.

    Ricordiamo, che con il Provvedimento n 46900 del 14 febbraio 2022 le Entrate hanno disposto una modifica delle specifiche tecniche (clicca qui per l'allegato 1approvate con il provvedimento precedente del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 49885 del 19 febbraio 2021, riguardante tali comunicazioni provvedendo ad aggiornarle. SCARICA QUI LE ISTRUZIONI

    In particolare, è stato inserito un apposito codice per la comunicazione dei dati relativi all’intervento di “eliminazione delle barriere architettoniche” al fine di poter individuare gli interventi che possono beneficiare della detrazione al 110 per cento con relativa opzione per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto.

    E' stato poi Introdotto un nuovo codice per individuare il caso in cui il contribuente, in relazione ad un singolo intervento, abbia optato in parte per il contributo mediante sconto in fattura e in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori. 

    Comunicazione dati agenzia entrate: le sanzioni per gli amministratori

    In termini generali si ricorda che quando le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate sono incomplete o incongruenti, non vengono inserite direttamente nella dichiarazione precompilata ma vengono esposte separatamente per consentire al contribuente di verificarle.

    Nei casi di omessa trasmissione dei dati o comunicazione inviata tardivamente scatta la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, nella misura massima di 50mila euro. 

    Nei casi di errata comunicazione, la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, o entro i 5 giorni successivi alla segnalazione da parte delle Entrate.

    La sanzione è ridotta a un terzo, ossia 33,33 euro, con un massimo di 20mila euro, se le comunicazioni sono correttamente trasmesse entro 60 giorni dalla scadenza ovvero entro il 15 maggio 2022.

    La proroga giunge proprio ad hoc per evitare il disallineamento con la comunicazione delle cessioni crediti e sconto evitando anche l'irrogazione delle suddette sanzioni