• Il Condominio

    Ristrutturazioni condominiali: chiarimenti per amministratori e condomini minimi

    Il 21 febbraio l'Agenzia delle Entratre ha pubblicato una serie di FAQ con chiarimenti per le ristrutturazioni edilizie su parti comuni condominiali.

    Vediamo alcuni chiarimenti per la comunicazione degli amministratori e per i condomini minimi.

    Ristrutturazioni condominiali: la comunicazione degli amministratori

    Tra le FAQ a cui l'ADE ha replicato ve ne sono alcune specifiche in risposta a dubbi sulla comunicazione che l'amministratore deve inviare per le spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. 

    Veniva domandato se esistano limiti o condizioni esimenti per le comunicazioni da parte degli amministratori di condominio.

    L'ade ha specificato che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, l'articolo 2 Decreto Ministro Economia e Finanze 1/12/2016 ha previsto l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte degli amministratori di condominio, delle spese sostenute dal condominio con indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condòmini con le modalità previste con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

    Si chiarisce che non sono previste soglie minime per la trasmissione del dato né è prevista la possibilità per il singolo condòmino di esercitare opposizione all'inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata.

    In via eccezionale, con il provvedimento ADE del 21 febbraio n 53174/2024 è stato previsto l’esonero dall’invio della comunicazione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto. 

    Ristrutturazioni condominiali nei condomini minimi

    Relativamente ai “condomini minimi” si domandava se questo tipo di condominio, che può arrivare massimo fino a otto condòmini, ha nominato un amministratore, quest'ultimo è tenuto a comunicare all'Agenzia i dati degli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 16 marzo dell'anno successivo. 

    Le Entrate chiariscono che in assenza di tale nomina i condòmini non sono tenuti alla trasmissione all'anagrafe tributaria dei dati della ristrutturazione e del risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

    Come va compilato il campo “Progressivo condominio minimo”?

    Relativamente invece ai condomini minimi privi di codice fiscale l’Agenzia precisa che il campo "Progressivo condominio minimo" è un campo numerico necessario per distinguere i condomìni minimi privi di codice fiscale, nel caso particolare in cui il medesimo condomino effettui comunicazioni relative a più condomìni minimi (privi di codice fiscale). 

    Nel caso, ad esempio, in cui un condomino incaricato debba inviare i dati relativi a due distinti condomìni minimi privi di codice fiscale, è necessario predisporre due comunicazioni indicando nei rispettivi campi "Progressivo" il valore "1" e "2".

    Il campo "Progressivo" va valorizzato (con il valore 1) anche nel caso in cui il condomino incaricato debba comunicare i dati relativi a un unico condominio minimo privo di codice fiscale.

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    Amministratori di condominio: novità per comunicazione interventi patrimonio edilizio

    Con Provvedimento n 470370 del 21 dicembre le Entrate modificano le specifiche tecniche, approvate con il provvedimento 14 febbraio 2022 n. 46900, relative alle comunicazioni dei dati da trasmettere all’Anagrafe tributaria, in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, di cui al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017.

    Viene specificato che, a partire dalle informazioni relative all’anno 2022, le comunicazioni effettuate da parte degli amministratori di condominio sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 al presente provvedimento, precedentemente modificate con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 30383 del 6 febbraio 2018, n. 28213 del 6 febbraio 2019, n. 1432213 del 20 dicembre 2019, 49885 del 19 febbraio 2021 e n. 46900 del 14 febbraio 2022. 

    Restano ferme le altre disposizioni contenute nei citati provvedimenti. 

    Di fatto viene inserito il nuovo codice intervento “32” per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche in edifici già esistenti, di cui all’art. 119-ter del citato DL 34/2020 (introdotto dalla L. 234/2021, legge di bilancio 2022), che beneficiano della detrazione del 75%. 

    Ricordiamo che a norma dell'art 1 del provvedimento n 19969/2017 i soggetti obbligati alla trasmissione sono gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento che devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le comunicazioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016, con le modalità stabilite dal provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1. Per approfondimenti leggi anche: Amministratori condominio 2017: invio dei dati per interventi edilizi.

    Con il nuovo provvedimento appunto le specifiche tecniche sono aggiornate al 2022.

    Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, gli amministratori comunicano la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento, le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare.

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    Riscaldamenti 2022: la guida ENEA con i consigli per risparmiare

    Pubblicata in data 20 ottobre la guida Enea relativa a Indicazioni essenziali per una corretta impostazione degli impianti di riscaldamento a gas ai sensi dell'art 1 commi 8 e 9 del Decreto MITE del 6 ottobre 2022.

    SCARICA QUI LA GUIDA

    Ricordiamo che con un comunicato pubblicato sul proprio sito, il MITE informava della firma da parte del ministro Cingolani del Decreto 6 ottobre 2022 che definisce:

    1. i nuovi limiti di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a metano,
    2. la riduzione dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati per il prossimo inverno, 

    previsti dal Piano di riduzione dei consumi di gas.

    In particolare, nella stagione invernale 2022-2023 il limite di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale:

    • viene ridotto di 15 giorni per quanto riguarda l’accensione totale 
    • ridotto di un’ora con riferimento alla durata giornaliera di accensione.

    La riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche.

    Pertanto, l'esercizio degli impianti termici indicati è consentito con i seguenti limiti: 

    1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo; 

    2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo; 

    3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo; 

    4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile; 

    5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile; 

    6) Zona F: nessuna limitazione.

    Attenzione al fatto che l’attivazione giornaliera degli impianti deve esser compresa dalle ore 5 alle ore 23.

    Inoltre, vene specificato che , qualora si presentino situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale al di fuori di quanto stabilito ma in ogni caso per una durata giornaliera ridotta rispetto a quella ordinaria.

    Le restrizioni NON trovano applicazione:

    • per gli ospedali, cliniche o case di cura (comprese quelle per minori o anziani), per le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
    • per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, se non ubicate in stabili condominiali;
    • per scuole materne e asili nido;
    • per piscine, saune e assimilabili;
    • per edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

    Importante sottolineare che l’ENEA ha diffuso una guida con indicazioni essenziali per una corretta impostazione della temperatura di riscaldamento

    Il Decreto MITE prevede che gli amministratori di condominio metteranno a disposizione la guida ai condomini.

    Consulta anche le guide dell'ENEA sui consumi energetici: