-
SUPERBOLLO AUTO | Versamento
I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto ad aprile 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.
Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 – Addizionale Erariale alla tassa automobilistica.
-
BOLLO AUTO | Versamento
I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad aprile 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 maggio 2025.
Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:
- pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)
- le Delegazioni ACI
- le Agenzie Sermetra
- i Punti vendita Mooney
- Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- i punti vendita Lottomatica
- le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)
- Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- l'app IO, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.
-
ROTTAMAZIONE QUATER – Pagamento rata
Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento dell'ottava rata.
I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater, pertanto, devono provvedere al versamento dell'8° rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente della riscossione per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 giugno 2025.
Come promemoria, ricordiamo che l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata poteva essere effettuato:
- in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.
Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
-
ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento Iva intracomunitaria
Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:
- 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993
- 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).
N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
-
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA (LIPE) – Invio dati riepilogativi I° trimestre
I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 1° trimestre solare del 2025, ovvero:
- relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo (soggetti mensili);
- relative al 1° trimestre (soggetti trimestrali)
utilizzando il modello utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica.
-
CREDITO IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO – Presentazione istanza per riversamento spontaneo
L'articolo 19 del decreto-legge del 14 marzo 2025 riapre i termini per il riversamento all’erario del credito d’imposta per ricerca e sviluppo fruito in modo non conforme.
Ultimo giorno per accedere alla procedura di riversamento spontaneo, di regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 145/2013, prevista dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del DL 146/2021, convertito dalla L. 215/2021.
La sanatoria riguarda i crediti maturati negli esercizi 2015-2019 e utilizzati in compensazione F24 fino al 22.10.2022.
Il versamento dell'importo della regolarizzazione, tramite modello F24, deve essere effettuato entro i seguenti termini:
- in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025,
- oppure in tre rate annuali di pari importo con applicazione degli interessi al tasso legale (dal 17.12.2024), da corrispondere entro:
- il 3 giugno 2025 la prima rata,
- il 16 dicembre 2025 la seconda rata,
- e il 16 dicembre 2026 la terza rata.