• LOCAZIONI BREVI – Comunicazione annuale dati contratti

    I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nell'anno 2025 per il tramite della loro attività.

    La trasmissione avviene tramite il canale Entratel/Fisconline, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

    L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione avviene entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

  • POS | Collegamento con registratore telematico

    Gli esercenti sono tenuti a effettuare il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratori telematici o procedura web “Documento commerciale on line”) mediante l’apposita funzionalità disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Il collegamento consiste in una comunicazione logica all’Agenzia delle Entrate che associa i POS utilizzati agli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. 

    Per i POS attivati nel mese di aprile 2026, il collegamento con il registratore telematico o con la procedura “Documento commerciale on line” deve essere registrato tramite il portale Fatture e Corrispettivi dal 6 al 30 giugno 2026, secondo le regole ordinarie previste per l’adempimento (tra il sesto giorno e l'ultimo giorno del secondo mese successivo del secondo mese successivo all’attivazione).

  • IVA – Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione

    Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. 

    La Dichiarazione Iva IOSS è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale OSS.

    Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

    Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

  • OPERATORI FINANZIARI | Comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria

    Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

  • BOLLO AUTO | Versamento

    I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a maggio residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 dicembre 2025.

    Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

    • pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)
    • i siti istituzionali delle Regioni che erogano il servizio online
    • le Delegazioni ACI
    • i Punti vendita Mooney
    • Poste Italiane, mediante pagamento allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
    • i punti vendita Lottomatica
    • le Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio
    • Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
    • l’app IO, cliccando direttamente sull’avviso riportato nella notifica  inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.

    L'ACI rende disponibile la guida sul bollo consultabile online.

  • SUPERBOLLO AUTO | Versamento

    I soggetti proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente a maggio e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%

    Non è dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

    Il superbollo è dovuto per anni solari e non è frazionabile. Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica (articolo 3 decreto 7 ottobre 2011) ed è effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.

  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • CASSA INTEGRAZIONE richieste eventi non evitabili mese precedente

    SOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia e affini

     ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. 

    Dal 1 .1 .2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti . 

    MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :

    • la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, 
    • la presumibile durata, 
    • i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

     Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento

  • LIBRO UNICO compilazione e/o stampa dati del mese precedente

    SOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati ,  con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti,  società cooperative, e ogni altro tipo di società  purché  senza lavoratori subordinati,   imprese familiari che si avvalgono solo di coniugi,  figli e  altri parenti e affini.

    ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati  e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.

    MODALITÀ:  

    • elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie)a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso
    • su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail.  Bisogna dare  invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

    Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

  • AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA – ANNO 2025 – Versamento

    Le società e gli enti che nel 2025 hanno optato per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta ai sensi dei commi 44-45 della legge 199/2025 devono versare entro il 30 giugno 2026 la prima delle quattro rate annuali dell'imposta sostitutiva dovuta. Il versamento si effettua tramite modello F24 con modalità telematiche.

    Codice tributo:

    • 1867 – “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP derivante dall’affrancamento straordinario delle riserve”. 

    Nel modello F24 il versamento va effettuato nella sezione “Erario”, indicando:

    • anno di riferimento: 2025

    rateazione: 0104 (prima rata di quattro).

  • ESTROMISSIONE AGEVOLATA BENI IMPRESA INDIVIDUALE – Versamento imposta sostitutiva

    Gli imprenditori individuali che hanno optato per l'estromissione agevolata degli immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa ai sensi del comma 37 della legge 207/2024, con riferimento agli immobili posseduti alla data del 30 settembre 2024 ed effetto tributario a decorrere dal 1° gennaio 2025, devono versare entro il 30 giugno 2026 la seconda rata, pari al 40% dell'imposta sostitutiva complessivamente dovuta nella misura dell'8% sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il suo valore fiscalmente riconosciuto.

    Si ricorda che la prima rata del 60% era dovuta entro il 30 novembre 2025. Il versamento si effettua tramite modello F24 con modalità telematiche.

  • AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA – ANNO 2024 – Versamento

    Le società e gli enti che nel 2024 hanno optato per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 192/2024, devono versare entro il 30 giugno 2026 la seconda delle quattro rate annuali dell'imposta sostitutiva dovuta.
    Il versamento si effettua tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il Codice tributo: 1867 – “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP derivante dall’affrancamento straordinario delle riserve”. 

    Nel modello F24 il versamento va effettuato nella sezione “Erario”, indicando:

    • anno di riferimento: 2024
    • rateazione: 0204 (seconda rata di quattro).
  • EROGAZIONI PUBBLICHE – Obbligo di trasparenza

    Le imprese e i soggetti non profit che nel corso del 2025 hanno ricevuto contributi, sovvenzioni o vantaggi economici da parte della Pubblica Amministrazione per un importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro devono pubblicare entro il 30 giugno 2026 le relative informazioni. L'obbligo riguarda le imprese in qualsiasi forma costituita — comprese ditte individuali, società di persone e di capitali — nonché gli enti non commerciali quali associazioni, fondazioni, ONLUS ed enti del Terzo Settore.

    Le modalità di pubblicazione variano in base alla natura del soggetto: le società che redigono il bilancio in forma ordinaria devono inserire i dati nella nota integrativa; tutti gli altri soggetti devono pubblicare le informazioni sul proprio sito internet o, in mancanza, sulla pagina social ufficiale o sul portale della propria rete associativa.

    Il mancato adempimento entro i termini comporta una sanzione pari all'1% delle somme ricevute, con un minimo di 2.000 euro, oltre all'obbligo di procedere comunque alla pubblicazione. Qualora l'inadempimento persista per oltre 90 giorni, scatta l'obbligo di restituzione integrale dei contributi ricevuti.

    Sono esclusi dall'obbligo i contributi ricevuti a titolo di 5 per mille.

  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2026 – Versamento imposte

    I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'IRAP (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP 2026 e dichiarazione IRAP 2026) devono versare entro il 30 giugno 2026, tramite modello F24 e senza alcuna maggiorazione, le imposte dovute a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, secondo una delle seguenti modalità:

    • in unica soluzione, versando l'intero importo dovuto;
    • come 1ª rata, optando per la rateizzazione. La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi: è possibile, ad esempio, rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in unica soluzione il saldo, o viceversa. Le rate successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese e il piano deve concludersi entro il 16 dicembre 2026, con applicazione degli interessi dello 0,33% mensile sulle rate successive alla prima.

    Chi non effettua il versamento entro il 30 giugno potrà versare in unica soluzione o come 1ª rata entro il 30 luglio 2026, applicando preventivamente la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo sull'importo dovuto.

    Proroga per i soggetti ISA, minimi e forfettari.
    I contribuenti che si avvalgono della proroga prevista dal D.L. 22 maggio 2026, n. 89 possono versare in unica soluzione o come 1ª rata entro il 20 luglio 2026, senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 20 agosto 2026, applicando preventivamente la maggiorazione dello 0,80% sull'importo da rateizzare.

  • DICHIARAZIONE IMU/IMPi e IMU ENC – Presentazione

    La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata al Comune competente, in forma cartacea o telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione produce effetto anche per gli anni successivi, salvo che intervengano modificazioni dei dati dichiarati tali da incidere sull'ammontare dell'imposta dovuta.

    Entro lo stesso termine, gli enti non commerciali di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs. 504/1992, che possiedono e utilizzano immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività ivi previste, devono presentare la dichiarazione IMU ENC. A differenza della dichiarazione ordinaria, quella degli enti non commerciali deve essere presentata ogni anno. Il modello da utilizzare è unico e riguarda la totalità degli immobili posseduti dall'ente, compresi quindi sia quelli in cui si svolgono attività meritevoli ai sensi della citata lettera i) con modalità commerciali, sia quelli in cui non si svolge alcuna attività meritevole.

    I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline, in base ai requisiti posseduti per l'abilitazione.

  • IVA – Versamento saldo Iva 2025

    I contribuenti IVA che hanno presentato la dichiarazione IVA 2026 e hanno scelto di rateizzare o differire il versamento del saldo IVA relativo all'anno 2025 devono entro il 30 giugno 2026 versare tale saldo in unica soluzione o come prima rata, maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17 marzo 2026 e la data di effettivo versamento. In caso di pagamento il 30 giugno 2026, la maggiorazione complessiva applicabile è pari all'1,60%. Il versamento si effettua tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6099 (versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale).

  • CEDOLARE SECCA – Versamento

    I locatori persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, devono entro il 30 giugno versare l'imposta sostitutiva a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione, tramite modello F24 con modalità telematiche. I codici tributo da utilizzare sono il 1840 per il primo acconto e il 1842 per il saldo.

    I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il versamento anche con modello F24 cartaceo presso banche, uffici postali e agenti della riscossione, a condizione che non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure nel caso di F24 precompilati dall'ente impositore.

  • IVIE E IVAFE 2026 – Versamento saldo e primo acconto

    IVIE — Imposta sul valore degli immobili situati all'estero

    Le persone fisiche residenti in Italia titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, devono entro il 30 giugno versare l'IVIE a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, risultante dalla dichiarazione annuale, senza alcuna maggiorazione, tramite modello F24 con modalità telematiche. I codici tributo da utilizzare sono il 4041 per il saldo e il 4044 per il primo acconto.

    Le medesime imposte possono essere versate, in luogo del contribuente, dalle società fiduciarie con cui sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all'estero, a condizione che abbiano ricevuto apposita provvista. In tal caso i codici tributo da utilizzare sono il 4042 per il saldo e il 4046 per il primo acconto.

    IVAFE — Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero

    Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale — indipendentemente dalle modalità di acquisizione, incluse quindi quelle pervenute per eredità o donazione — devono entro il 30 giugno versare l'IVAFE a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, risultante dalla dichiarazione annuale, senza alcuna maggiorazione, tramite modello F24 con modalità telematiche. I codici tributo da utilizzare sono il 4043 per il saldo e il 4047 per il primo acconto.

    Entrambe le imposte trovano fondamento nell'art. 19 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 (IVIE al comma 13, IVAFE al comma 18).

  • OPERAZIONI STRAORDINARIE D.L. 185/2008, art. 15 – Versamento imposta sostitutiva

    I soggetti esercenti attività d'impresa con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno posto in essere operazioni straordinarie — fusioni, scissioni, conferimenti di azienda, ramo o complesso aziendale — e che optano per il regime dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 15, commi 10-11-12, del D.L. 185/2008, devono entro il 30 giugno versare la rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, senza alcuna maggiorazione, nelle seguenti misure:

    • 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali; 
    • 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti. 

    Il versamento si effettua tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo: 1821 per i maggiori valori delle attività immateriali (art. 15, c. 10), 1822 per i maggiori valori delle altre attività (art. 15, c. 11) e 1823 per i maggiori valori dei crediti (art. 15, c. 11).

    Ricordiamo che il D.L. 185/2008, art. 15 è una norma che riguarda esclusivamente i maggiori valori attribuiti ad avviamento, marchi d'impresa, altre attività immateriali e crediti, con aliquote fisse (16% per le immateriali, 20% per i crediti) e nessuna maggiorazione sulle rate. È considerata una disciplina agevolativa alternativa, introdotta per ampliare le possibilità di affrancamento in occasione di operazioni straordinarie, con un ambito applicativo parzialmente sovrapposto ma non coincidente con la prima.

  • OPERAZIONI STRAORDINARIE L. 244/2007, art. 176 TUIR – Versamento imposta sostitutiva

    Le società che hanno realizzato operazioni straordinarie — fusioni, scissioni, conferimenti di azienda, ramo o complesso aziendale — e che optano per il riallineamento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 176, comma 2-ter, del TUIR (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della legge 244/2007), devono entro il 30 giugno versare la rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP su tali maggiori valori. 

    Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti interessi annuali nella misura del 2,5%, da versare contestualmente a ciascuna rata. 

    Il versamento si effettua tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 1126 (imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di fusione, scissione e conferimento di aziende, ai sensi degli artt. 172, 173 e 176 del TUIR).

    Ricordiamo che la L. 244/2007, art. 176 TUIR riguarda il riallineamento dei maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte in bilancio, con un'unica aliquota progressiva (12%, 14% o 16% a seconda degli scaglioni di valore) e prevede interessi del 2,5% sulla seconda e terza rata.

  • CONSOLIDATO FISCALE – Versamento imposta sostitutiva

    Le società aderenti al consolidato fiscale nazionale o mondiale, ovvero in regime di trasparenza fiscale, che hanno optato per il riallineamento dei valori civilistici ai valori fiscali ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge 244/2007, devono entro il 30 giugno versare l'imposta sostitutiva dell'IRES sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali emersi per effetto dell'adesione a tali regimi, senza applicazione di alcuna maggiorazione. Il versamento si effettua tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 1125 (imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale e al regime di trasparenza fiscale, ai sensi degli artt. 128, 141 e 115, comma 11, del TUIR).

  • REGIME OPZIONALE DELLE SIIQ – Versamento imposta sostitutiva

    Le società per azioni residenti fiscalmente in Italia che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati e il cui esercizio sociale coincida con l'anno solare, devono entro il 30 giugno versare la rata dell'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati alla locazione, a condizione che abbiano esercitato l'opzione per il regime speciale SIIQ — Società di Investimento Immobiliare Quotate — previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 126.

    Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi al tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali, aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente a ciascuna rata. Il versamento si effettua tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 1120 (imposta sostitutiva IRES/IRAP relativa alle SIIQ e alle SIINQ).

    Si precisa che la data del 30 giugno si riferisce alla rata del piano di rateizzazione individuale adottato dalla società in sede di opzione: è pertanto necessario verificare il piano specifico per confermare la scadenza.

  • IVA – Fatturazione differita mese precedente

    Entro il giorno 15 di ciascun mese, i soggetti passivi IVA sono tenuti a emettere e registrare le fatture differite relative alle cessioni di beni consegnati o spediti nel mese solare precedente, purché le operazioni risultino da documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali l’operazione è stata effettuata. La medesima scadenza riguarda anche le fatture riferite alle prestazioni di servizi rese nel mese solare precedente, a condizione che le stesse siano individuabili attraverso idonea documentazione.

    La fattura differita deve riportare la data e il numero dei documenti cui si riferisce.

    Per le cessioni effettuate nel mese precedente tra i medesimi soggetti è consentita l’emissione di un’unica fattura riepilogativa

  • IMPRESE DI ASSICURAZIONE | Versamento ritenute

    Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

  • 770/2026 MODALITÀ SEMPLIFICATA | Invio prospetto e versamento ritenute

    I sostituti d’imposta che hanno scelto (o intendono scegliere) la nuova modalità semplificata di presentazione del Modello 770 (introdotto dal D.lgs. n. 1/2024 “decreto Adempimenti”), tramite l’invio dei “dati aggiuntivi” con il Mod. F24/770, devono provvedere all’invio del prospetto dei dati aggiuntivi e contestualmente al versamento delle ritenute/trattenute operate nel mese precedente.

  • IMPRESE DI ASSICURAZIONE | Versamento ritenute

    Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

  • OICR – Versamento ritenute su proventi

    I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:

    • 1061 – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973
    • 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero
    • 1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti
    • 1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti
  • CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute

    I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici Tributo:

    • 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente
    • 1020 – Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente
    • 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
  • LOCAZIONI BREVI – Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati

    I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche.

  • SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute

    I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di giugno 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

  • TOBIN TAX – Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie

    Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. 

    I codici tributo da utilizzare:

    • 4058    imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi
    • 4059    imposta sulle transazioni relative a derivati su equity
    • 4060    imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi.

    L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.

  • IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento mensile

    I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti)

  • SPLIT PAYMENT – Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti

    Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:

    • F24EP (codice tributo 620E) 
    • e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).

    Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:

    • 621E (per l'F24Ep) e 
    • 6041 (per l'F24 "ordinario").

    ATTENZIONE: Dal 1° luglio 2025 lo split payment non si applica più alle società FTSE MIB; per PA ed enti pubblici resta invariato. La modifica recepisce la Decisione UE 2023/1552, che ha prorogato lo split payment fino al 30/06/2026 ma con l’uscita obbligatoria delle società FTSE MIB dal perimetro.

  • IVA | Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanza

    I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6006 – Versamento Iva mensile giugno.

  • IVA | Liquidazione e versamento Iva mensile

    I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di giugno (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6006 – Versamento Iva mensile giugno.

  • INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – versamento per mese precedente

    SOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP , ex ENPALS, ex INPGI ) 

    ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.

    MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24

  • INPS Contributi Gestione Separata collaboratori

    SOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi  per 

    • collaboratori occasionali con redditi superiori a 5mila euro annui, 
    • venditori porta a porta , 
    • rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, 
    • assegnisti e dottorandi di ricerca, 
    • soci-amministratori di societa per i quali sussiste l'obbligo contributivo .

    ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso.

     MODALITA': il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico. 

    CAUSALE CONTRIBUTO: 

    CXX – Contributi dovuti per soggetti non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. 

    C10 – Contributi dovuti per soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.