• BIBLIOTECHE NON STATALI – Domanda contributo per l’attività

    Ultimo giorno per l’invio della richiesta di contributi per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico. Ai sensi dell’art. 3, la domanda di ammissione ai contributi, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente proprietario della biblioteca, fornito di firma digitale, potrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica alla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, utilizzando la piattaforma informatica

    https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/biblioteche-non-statali/Sportello-domande/  che sarà aperta dalle ore 12:00 del 18 marzo alle ore 12:00 del 30 aprile 2024. Anche se già inseriti a sistema l'anno precedente, gli utenti devono comunque ripetere la registrazione per accedere al contributo di quest’anno. 

    Le istanze potranno essere presentate come da D.D.G. repertorio n. 216 del 13.03.2024.

  • SOCIETA’ SPORTIVE DI CALCIO PROFESSIONISTICHE – Comunicazione annuale contratti

    Le società sportive di calcio professionistiche partecipanti ai campionati nazionali di serie A, B e Lega pro (ex C1 e C2) devono comunicare all’Agenzia delle entrate:

    • i contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprietà o prestito delle prestazioni professionali degli atleti professionisti
    • i contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l’atleta professionista e la società sportiva
    • i contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell’immagine.

    Una copia di tali documenti deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata dc.acc.contratticalcio@pcert.agenziaentrate.it

  • STRUTTURE SANITARIE PRIVATE – Comunicazione annuale dei compensi riscossi

    Le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2023 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all’interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo.
    L’invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello SSP disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

  • IVA – Dichiarazione OSS e liquidazione

    I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione “Ue” o “non Ue” devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, l’invio della dichiarazione Iva OSS che contiene le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 1° trimestre 2024, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop – OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”.
    È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.

  • IMPOSTA DI BOLLO – Versamento su libri e registri ai fini tributari

    I soggetti obbligati ad assolvere l’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari (escluse le e-fatture) devono eseguire il pagamento, in unica soluzione, per quelli emessi o utilizzati nell'anno precedente (in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio).

    Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 (per gli enti pubblici, F24-Ep), esclusivamente con modalità telematica, indicando il codice tributo: 2501 imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari. 

    N.B.: L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche non rientra in questo adempimento poiché segue altri termini e modalità. 

    L’imposta di bollo è dovuta per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili indicate all'articolo 2214 del codice civile.

    Per i “documenti informatici fiscalmente rilevanti” sottoposti al tributo, devono intendersi i libri e registri previsti dall'articolo 16, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 642/1972 e le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, n. 1, della tariffa, parte prima, allegata allo stesso Dpr.

    Ricordiamo che, in merito alle modalità di versamento dell’Imposta di bollo, occorre fare una distinzione:

    • se i registri contabili e i libri sociali sono tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro, oppure 32,00 euro laddove non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione, prima che il registro sia posto in uso, ovvero prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su nuovo blocco di pagine:
      • con pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate (contrassegno telematico);
      • oppure mediante pagamento con modello “F23” utilizzando il codice tributo “458T” – Imposta di bollo su libri e registri – all. A, Parte I, art. 16, Dpr. n. 642/1972”.
        Nel caso di stampa cartacea dei registri, l'apposizione dei bolli deve avvenire entro 3 mesi dalla termine ultimo fissato per l'invio delle dichiarazione annuali
    • se i registri contabili e libri sociali sono tenuti in modalità informatica (si fa riferimento all'articolo 6, comma 1, Dm. Mef 17 giugno 2014), l’imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, con versamento in un’unica soluzione, esclusivamente con modalità telematica tramite modello F24 (per gli enti pubblici, F24-Ep), utilizzando il codice tributo “2501” imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
  • COMUNICAZIONI VARIE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA – Comunicazioni annuali

    Invio telematico, esclusivamente tramite i servizi Entratel o Fisconline, di comunicazioni da parte di diversi soggetti. L'adempimento riguarda:

    • le banche, Sim, Poste italiane Spa, Sgr, società finanziarie, società fiduciarie e tutti gli altri soggetti che pagano interessi o attribuiscono il pagamento di interessi alle persone fisiche residenti in un altro Stato membro o in un territorio dipendente o associato per la trasmissione delle relative informazioni.
    • gli uffici Marittimi e gli uffici della Motorizzazione civile – sezione Nautica, per la trasmissione di dati e notizie relativi alle iscrizioni e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti e unità da diporto, o quote di essi con riferimento all’anno precedente (la comunicazione va inviata anche se non ci sono dati da segnalare).
    • l’Ente nazionale aereonautica civile (Enac), per la trasmissione dei dati e delle notizie contenuti nel Registro aeronautico nazionale (Ran) relativi alle iscrizioni di aeromobili e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, con riferimento all’anno precedente (la comunicazione va inviata anche se non ci sono dati da segnalare).
    • le circoscrizioni aeroportuali, per la trasmissione dei dati e delle notizie riguardanti gli esercenti di aeromobili e relativi alle iscrizioni, alle variazioni e cancellazioni, con riferimento all’anno precedente (la comunicazione va inviata anche se non ci sono dati da segnalare).
    • i Comuni, per la trasmissione dei dati relativi all'anno solare precedente riguardanti le denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto d'assenso comunque denominato in materia di attività edilizia relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera.
    • i gestori di servizi di pubblica utilità, per la trasmissione dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas, e dei contratti concernenti i servizi di telefonia (fissa, mobile e satellitare), stipulati con l’utenza nell’anno solare precedente.
    • le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, per la trasmissione degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati, nell’anno solare precedente.
    • gli uffici pubblici, per la trasmissione dei dati e delle notizie relativi all’anno solare precedente riguardanti gli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi.
    • gli ordini professionali e gli altri enti e uffici obbligati alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l’esercizio di attività professionale e di lavoro autonomo, per la trasmissione dei dati relativi all’anno precedente riguardanti iscrizioni, variazioni e cancellazioni.
    • le imprese, gli intermediari e altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro, a qualsiasi titolo, nei confronti dei danneggiati, per la trasmissione dei dati relativi all’anno precedente riguardanti gli importi liquidati, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.
    • i soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, per la trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.
  • ENTI NO PROFIT – Redazione del Rendiconto annuale

    Gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi,  tra cui rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco, devono redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui risultino le entrate e le spese relative alle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

    Le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative iscritte nell'Anagrafe delle Onlus e le Onlus che nell'anno hanno conseguito proventi non superiori a 51.645,69 euro, in luogo delle scritture contabili, possono redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui risultino le entrate e le spese.

    Le Onlus diverse dalle società cooperative devono redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, a pena di decadenza dai benefici fiscali, un apposito documento che rappresenti in maniera adeguata la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

  • IVA – Presentazione Dichiarazione Iva 2024

    Ultimo giorno utile per l'invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati della dichiarazione IVA 2024 (periodo d'imposta 2023).

    La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:

    • direttamente dal dichiarante, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione;
    • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
    • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    • tramite società appartenenti al gruppo.
  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento Iva intracomunitaria

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

    • 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 
    • 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • BOLLO AUTO – Versamento

    I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a marzo 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 30 aprile 2024.

    Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

    • pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)
    • le Delegazioni ACI
    • le Agenzie Sermetra
    • i Punti vendita Mooney 
    • Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione 
    • i punti vendita Lottomatica
    • le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service) 
    • Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
    • l'app IO, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica  inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.
  • SUPERBOLLO AUTO – Versamento

    I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a marzo 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.

    Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

    Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 – Addizionale Erariale alla tassa automobilistica.

  • IVA – Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione

    Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. 

    La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss.

    Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

    Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

  • CASSA INTEGRAZIONE richieste per eventi non evitabili (EONE)

    SOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia

     ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. 

    Dal 1 .1 .2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti . 

    MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :

    • la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, 
    • la presumibile durata, 
    • i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

     Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento

  • UNIEMENS Invio dati retributivi e contributivi mese precedente

    SOGGETTI:  Tutti i datori di lavoro aziende private e pubbliche

    ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente.. L’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. 

    ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.

    MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps.

  • LIBRO UNICO compilazione e/o stampa dati del mese precedente

    SOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati ,  con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti,  società cooperative, e ogni altro tipo di società  purché  senza lavoratori subordinati,   imprese familiari che si avvalgono solo di coniugi,  figli e  altri parenti e affini.

    ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati  e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.

    MODALITÀ:  elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie)a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso

    su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail.  Bisogna dare  invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

    Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

  • ACCISE – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024

    Gli autotrasportatori devono presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95 entro il 30 aprile 2024, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel primo trimestre 2024 (periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2024), tramite il software reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all’indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024 – Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2024) aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2024. 

    Con Nota del 20.03.2024 n. 172030 l'Agenzia delle Dogane fornisce tutti i chiarimenti.

  • INTRASTAT – Presentazione elenchi INTRA mensili e trimestrali

    Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:

    • delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
    • delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

    relativi alle operazioni effettuate nel mese di marzo per i soggetti Iva con obbligo mensile, e relativi alle operazioni effettuate nel primo trimestre 2024 per i soggetti Iva con obbligo trimestrale.

    CESSIONI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI RESI

    Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile, devono presentare gli Elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi:

    • alle cessioni di beni (Modello INTRA 1-bis) alle prestazioni di servizi resi (Modello INTRA 1-quater) nei confronti di soggetti UE, effettuate nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari obbligati alla presentazione mensile, ovvero quando l'ammontare totale delle cessioni intracomunitarie di beni è > 50.000,00 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti). Per le cessioni di beni, la parte statistica del Modello INTRA 1-bis (cessioni di beni) deve essere compilata obbligatoriamente solo nel caso in cui, in uno dei 4 trimestri precedenti, l’ammontare delle stesse supera i 100.000 euro.
    • alle cessioni di beni (Modello INTRA 1-bis) alle prestazioni di servizi resi (Modello INTRA 1-quater) nei confronti di soggetti UE, effettuate nel trimestre precedente (per gli operatori intracomunitari obbligati alla presentazione trimestrale, ovvero se nei 4 trimestri precedenti l'importo è stato inferiore a 50.000 euro).

    ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI

    Relativamente agli acquisti intracomunitari di beni e di servizi ricevuti (Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater), dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni, questi sono stati aboliti a fini fiscali, rimane invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini statistici:

    • per il modello relativo agli acquisti intracomunitari di beni (Modello INTRA 2-bis) solo qualora l’ammontare totale trimestrale degli acquisti sia uguale o maggiore a 350.000 euro (soglia elevata a partire dal 1° gennaio 2022, in luogo di 200.000,00 euro), in almeno uno dei quattro trimestri precedenti
    • per il modello relativo ai servizi intracomunitari ricevuti (Modelli INTRA 2-quater), solo qualora l’ammontare totale trimestrale dei servizi ricevuti sia uguale o maggiore di 100.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

    N.B. Per entrambi, non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2-bis e INTRA 2-quater con cadenza trimestrale*.

    Per tutte le soglie, il superamento va determinato distintamente per ogni singola categoria di operazione. Le soglie operano quindi in maniera indipendente, il superamento per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre categorie di operazioni.

    _________________________________

    * Ricordiamo che con Determinazione n 493869/RU del 23 dicembre 2021 le Dogane di concerto con l'Agenzia delle Entrate, sono state introdotte semplificazioni e modifiche agli elenchi riepilogativi Intrastat relativi:

    • alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis)
    •  e agli acquisti intracomunitari di servizi (Modello INTRA 2-quater),

    aggiornando così i relativi Modelli (Scarica qui i nuovi modelli).

    Le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

  • INTRASTAT – Presentazione elenchi INTRA mensili e trimestrali

    Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:

    • delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
    • delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

    relativi alle operazioni effettuate nel mese di marzo, per i soggetti Iva con obbligo mensile, e relativi alle operazioni effettuate nel primo trimestre 2024 per i soggetti Iva con obbligo trimestrale.

    CESSIONI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI RESI
    Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile, devono presentare gli Elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi:

    • alle cessioni di beni (Modello INTRA 1-bis) alle prestazioni di servizi resi (Modello INTRA 1-quater) nei confronti di soggetti UE, effettuate nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari obbligati alla presentazione mensile, ovvero quando l'ammontare totale delle cessioni intracomunitarie di beni è > 50.000,00 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti). Per le cessioni di beni, la parte statistica del Modello INTRA 1-bis (cessioni di beni) deve essere compilata obbligatoriamente solo nel caso in cui, in uno dei 4 trimestri precedenti, l’ammontare delle stesse supera i 100.000 euro.
    • alle cessioni di beni (Modello INTRA 1-bis) alle prestazioni di servizi resi (Modello INTRA 1-quater) nei confronti di soggetti UE, effettuate nel trimestre precedente (per gli operatori intracomunitari obbligati alla presentazione trimestrale, ovvero se nei 4 trimestri precedenti l'importo è stato inferiore a 50.000 euro).

    ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI
    Relativamente agli acquisti intracomunitari di beni e di servizi ricevuti (Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater), dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni, questi sono stati aboliti a fini fiscali, rimane invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini statistici:

    • per il modello relativo agli acquisti intracomunitari di beni (Modello INTRA 2-bis) solo qualora l’ammontare totale trimestrale degli acquisti sia uguale o maggiore a 350.000 euro (soglia elevata a partire dal 1° gennaio 2022, in luogo di 200.000,00 euro), in almeno uno dei quattro trimestri precedenti
    • per il modello relativo ai servizi intracomunitari ricevuti (Modelli INTRA 2-quater), solo qualora l’ammontare totale trimestrale dei servizi ricevuti sia uguale o maggiore di 100.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

    N.B. Per entrambi, non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2-bis e INTRA 2-quater con cadenza trimestrale*.
    Per tutte le soglie, il superamento va determinato distintamente per ogni singola categoria di operazione. Le soglie operano quindi in maniera indipendente, il superamento per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre categorie di operazioni.

    _________________________________

    * Ricordiamo che con Determinazione n 493869/RU del 23 dicembre 2021 le Dogane di concerto con l'Agenzia delle Entrate, sono state introdotte semplificazioni e modifiche agli elenchi riepilogativi Intrastat relativi:

    • alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis)
    •  e agli acquisti intracomunitari di servizi (Modello INTRA 2-quater),

    aggiornando così i relativi Modelli (Scarica qui i nuovi modelli). Le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

  • ASD e SSD – Domanda contributo Inps

    Fino alle ore 23:59 di lunedì 22 aprile 2024 sarà possibile presentare la domanda per l’accesso al contributo per gli oneri previdenziali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive, con ricavi non superiori complessivamente a euro 100.000[1]. Con decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani sono state definite le modalità e i termini di concessione e di revoca del contributo.

    Il contributo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali versati dalle ASD o SSD, a loro carico, sulle quali grava l’obbligo di denuncia e versamento, sui compensi erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

    Le domande potranno essere inviate utilizzando l’apposita funzionalità̀ messa a disposizione sulla piattaforma del Registro nazionale delle attività̀ sportive dilettantistiche.

    [1] previsto dall’articolo 1, comma 28 lett. c) del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, correttivo della riforma dello sport 36/2021. Le ASD e le SSD ai fini della richiesta del contributo non devono avere conseguito, nell’anno di imposta 2022, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, nell’anno di imposta conclusosi nel corso del 2022, ricavi, di qualsiasi natura, superiori a 100.000,00 euro.

  • AGENZIE VIAGGIO E ESERCENTI COMMERCIO AL MINUTO – Comunicazione dati operazioni legate al turismo

    Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nell'anno 2023, da esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché da agenzie di viaggio e turismo, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro [1] e inferiori a 15.000 euro.

    La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento:

    • entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente 
    • ed entro il 20 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente (quest'anno cadendo di sabato, il termine slitta a lunedì 22 aprile 2024)

    in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello polivalente.

    [1] si fa notare che il limite minimo di 1.000 euro, al superamento del quale scatta l'obbligo di invio della suddetta comunicazione, non è stato modificato dalla disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), che ha previsto a partire dal 1° gennaio 2023 l'aumento da 1.000 a € 5.000 del limite previsto per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera.

  • IMPRESE ELETTRICHE – Comunicazione dati canone TV

    Le imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

  • FASC versamento contributi mensili

    FASC  FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI E CORRIERI Versamento contributi mensili

    SOGGETTI INTERESSATI: Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree. ADEMPIMENTO Versamento dei contributi relativi al mese precedente mediante bonifico e trasmissione della distinta. 

    MODALITA' L’importo del bonifico deve corrispondere esattamente (al centesimo) al totale della distinta calcolata mediante il software Telefasc. La causale del bonifico deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati, nel seguente ordine: Codice Fiscale dell’Azienda – Ragione Sociale dell’Azienda – Periodo di Competenza (es. 2010/01)

     N.B. Per i bonifici dei contributi ordinari non indicare nessun altro dato.

    Coordinate Bancarie IBAN: IT 70 M 01030 01600 000008090001 Intestatario Conto: FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri – Cin: M Abi: 01030 Cab: 01600 Conto: 80900.01 Per i bonifici provenienti da circuiti bancari al di fuori della Comunità Europea CODICE SWIFT: PASC ITMMMIL

  • AGENTI E MEDIATORI DI ASSICURAZIONE – Comunicazione applicazione ritenuta ridotta

    Ultimo giorno utile per l’invio della comunicazione al committente (preponente o mandante) per la richiesta di applicazione della ritenuta in misura ridotta, di cui al decreto del ministro delle finanze n. 2446/1983, mediante raccomandata A/R o Pec, da parte degli agenti e mediatori di assicurazione, nel caso in cui nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

    Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2024 ha previsto l'abrogazione dell'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione. A decorrere dal 1° aprile 2024, pertanto, la ritenuta d'acconto dovrà essere applicata ai pagamenti delle provvigioni effettuati a partire da tale data, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni.

    In considerazione del fatto che la modifica della legge di bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione della ritenuta ridotta (31 dicembre dell’anno precedente), analogamente al caso in cui le condizioni per fruire della ritenuta d’acconto nella misura ridotta si verifichino in corso d’anno, le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione possono pervenire entro il 16 aprile 2024.

  • IVA – Versamento unica soluzione o rata saldo Iva 2023

    I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2023 relativo al periodo d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2024 (18 marzo in quanto il 16 cadeva di sabato), devono versare la 2° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile, tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando nella Sezione “Erario” i seguenti dati:

    • codice tributo 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • codice tributo 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
    • il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0206” per la seconda rata di 6);
    • l’anno di riferimento “2023”; 
    • l’importo del saldo IVA dovuto.
  • UTILI DISTRIBUITI – Versamento ritenute

    Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo, da parte delle società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, utilizzando i codici tributo:

    • 1035 ritenute su utili distribuiti da società – ritenute a titolo di acconto,
    • 1036 ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere.
  • CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute

    I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici Tributo:

    • 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente
    • 1020 – Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente
    • 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
  • TOBIN TAX – Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie

    Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. 

    I codici tributo da utilizzare:

    • 4058    imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi
    • 4059    imposta sulle transazioni relative a derivati su equity
    • 4060    imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi.

    L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.

  • SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute

    I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo:

    Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS:

    • 1001 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
    • 1002 emolumenti arretrati
    • 1012 indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata

    Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):

    • 1040 redditi di lavoro autonomo – compensi per l’esercizio di arti e professioni

    Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente:

    • 1025 obbligazioni e titoli similari
    • 1029    Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti
    • 1031    redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti
    • 1243    proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti
    • 1245    proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

    Per le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati:

    • 1024    proventi indicati sulle cambiali
    • 1030    altri redditi di capitale diversi dai dividendi

    Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente:

    • 1046    premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
    • 1047    premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni
    • 1048    altre vincite e premi

    Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi:

    • 1049    somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento

    Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente:

    • 1050    premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

    Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente:

    • 1045   contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici
    • 1051    premi e contributi corrisposti dall’Unire e premi corrisposti dalla Fise
    • 1052    indennità di esproprio

    Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati:

    • 1032    proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari
    • 1058    plusvalenze cessioni a termine valute estere

    Per l’addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro:

    • 3848    addizionale comunale Irpef – saldo
    • 3802    addizionale regionale Irpef

    Per l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta:

    • 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
    • 1601 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia
    • 1901 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sardegna
    • 1920 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta
    • 1301   retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori regione.
  • LOCAZIONI BREVI – Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati

    I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche

  • IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento mensile

    I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti).

  • SPLIT PAYMENT – Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti

    Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:

    • F24EP (codice tributo 620E) 
    • e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).

    Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:

    • 621E (per l'F24Ep) e 
    • 6041 (per l'F24 "ordinario").
  • IVA – Liquidazione e versamento Iva mensile

    I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di marzo (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6003- Versamento Iva mensile marzo.

  • IVA – Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanza

    I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6003 – Versamento Iva mensile marzo.

  • OICR – Versamento ritenute su proventi

    I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:

    • 1061 – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973
    • 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero
    • 1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti
    • 1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti
  • SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento imposta sostitutiva incrementi produttività

    I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:

    • 1053 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente,
    • 1305 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni,
    • 1604 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione,
    • 1904 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione,
    • 1905 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.
  • INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – versamenti mese precedente

    SOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP , ex ENPALS, ex INPGI ) 

    ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.

     MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24

  • INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – versamenti mese precedente

    SOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP , ex ENPALS, ex INPGI ) 

    ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.

     MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24

  • INPS Contributi gestione separata collaboratori

    SOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi  per 

    • collaboratori occasionali con redditi superiori a 5mila euro annui, 
    • venditori porta a porta , 
    • rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, 
    • assegnisti e dottorandi di ricerca, 
    • soci-amministratori di societa per i quali sussiste l'obbligo contributivo .

    ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso.

     MODALITA': il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico. 

    CAUSALE CONTRIBUTO: 

    CXX – Contributi dovuti per soggetti non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. 

    C10 – Contributi dovuti per soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.

  • IVA – Fatturazione differita mese precedente

    I soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

  • IVA – Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato Registrazione corrispettivi

    Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

  • ONLUS E ASD – Domanda 5 per mille 2024

    Fino al 10 aprile 2024 le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) possono presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2024:

    Organizzazioni non lucrative e Associazioni sportive dilettantistiche potranno accreditarsi anche dopo la scadenza del 10 aprile 2024 (purché in possesso dei requisiti alla stessa data), inviando la domanda entro il 30 settembre 2024 e versando un importo pari a 250,00 euro (con F24 Elide; codice tributo 8115).

    Nessun adempimento è invece richiesto alle Onlus già presenti nell’elenco permanente per il 2024, pubblicato lunedì scorso, 4 marzo, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e alle Asd già inserite nell’elenco permanente pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).

  • AGENZIE VIAGGIO E ESERCENTI COMMERCIO AL MINUTO – Comunicazione dati operazioni legate al turismo

    Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nell'anno 2023, da esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché da agenzie di viaggio e turismo, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro [1] e inferiori a 15.000 euro.

    La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento:

    • entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente 
    • ed entro il 20 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente,

    in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello polivalente.

    [1] si fa notare che il limite minimo di 1.000 euro, al superamento del quale scatta l'obbligo di invio della suddetta comunicazione, non è stato modificato dalla disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), che ha previsto a partire dal 1° gennaio 2023 l'aumento da 1.000 a € 5.000 del limite previsto per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera.

  • INPS – Versamento contributi lavoro domestico

    SOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetto ai servizi domestici e familiari: colf badanti baby sitter

    ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all’Inps per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente.

    MODALITÀ: dal 2020 INPS invia a tutti i datori di lavoro domestico gli Avvisi di pagamento da effettuare con  il sistema  pagoPA  per il pagamento dei contributi per i trimestri in scadenza. Ilpagamento puo essere effettuato 

    • online, 
    •  negli ufficio postali 
    •  nei punti vendita SISAL  MOONEY.

  • DICHIARAZIONE PRECOMPILATA – Opposizione utilizzo dati erogazioni liberali

    Slitta dal 20 marzo all’8 aprile 2024, il termine per l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati, nella dichiarazione precompilata, relativi alle erogazioni effettuate a favore degli enti del Terzo Settore, come stabilito dal provvedimento dell'Agenzia del 4 marzo 2024 in attuazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024).

    Ricordiamo che i contribuenti che hanno effettuato erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute, possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.

    L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle erogazioni effettuate a favore degli enti del Terzo Settore può essere esercitata con le due seguenti modalità:

    • comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario dell’erogazione liberale al momento di effettuazione dell’erogazione stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’erogazione è stata effettuata (31 dicembre 2023).
    • comunicando l’opposizione all’Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio al 20 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’erogazione (per la comunicazione dell’opposizione dei dati erogazioni liberali del 2023 la scadenza è il 20.03.2024 prorogata all’8 aprile 2024), fornendo le informazioni con l'apposito modello di richiesta di opposizione.

    La comunicazione può essere effettuata:

  • EROGAZIONI LIBERALI – Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilata

    Le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche.

    La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3).

    ATTENZIONE: Con esclusivo riferimento alle comunicazioni delle erogazioni liberali effettuate nel 2023, come previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 01.03.2024, il termine ultimo di trasmissione è il 4 aprile 2024 (come stabilito dal provvedimento dell'Agenzia del 4 marzo 2024 in attuazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024). Gli enti tenuti all’invio devono seguire le stesse modalità previste dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2018, secondo le specifiche tecniche contenute all’allegato 1 al provvedimento del 4 marzo 2024.

    Di conseguenza viene spostata dal 20 marzo all’8 aprile 2024, il termine per l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati nella dichiarazione precompilata.

  • AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO – Comunicazione dati interventi edilizi

    Per garantire più tempo agli amministratori di condominio slitta al 4 aprile il termine ultimo per l’invio all’anagrafe tributaria, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali del 2023, destinati a confluire nella precompilata 2024. (Provvedimento dell'Agenzia Entrate del 21.02.2024)

  • SUPERBONUS – Comunicazione cessione del credito o sconto in fattura

    Prorogato al 4 aprile 2024, ordinariamente fissato al 16 marzo, il termine ultimo entro il quale i contribuenti o i loro intermediari devono comunicare all’Agenzia l’opzione per lo sconto o la prima cessione del credito relativamente alle spese edilizie sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022. (Provvedimento dell'Agenzia Entrate del 21.02.2024)

  • BONUS PUBBLICITA’ – Invio comunicazione

    Ultimo giorno utile per l’invio della comunicazione relativa all’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, effettuati o da effettuare nel 2024 (per l’anno 2024, con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 15 febbraio 2024, il termine finale per la presentazione della comunicazione di accesso al credito d’imposta è stato prorogato dal 31 marzo al 2 aprile 2024). Si tratta dell’agevolazione prevista dall’articolo 57-bis del Dl 50/2017, a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, in relazione agli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la successiva dichiarazione sostitutiva devono essere presentate esclusivamente in via telematica, tramite lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti interessati o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

  • MODELLO EAS – Invio in caso di variazioni

    Gli Enti associativi soggetti all'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione di dati e notizie rilevanti fiscalmente ai fini della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi di cui all'art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, devono inviare il "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi" (Modello EAS), nel caso in cui, nel corso del 2023, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

  • DIGITAL TAX – Invio Dichiarazione

    Invio all’Agenzia delle entrate della dichiarazione contenente i dati relativi all’imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax– DST), introdotta dall’art. 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ricordiamo che l’imposta sui servizi digitali colpisce i soggetti esercenti attività d’impresa che forniscono servizi digitali e che, singolarmente o come gruppo, nel corso dell’anno solare precedente a quello di imposizione, abbiano congiuntamente:    

    1.  un ammontare complessivo dei ricavi – ovunque realizzati – di almeno 750 milioni di euro, di cui   
    2.  non meno di 5,5 milioni di euro realizzati nel territorio dello Stato tramite servizi digitali.

    Si tratta dunque di soggetti aziendali di dimensioni significative. I soggetti passivi d'imposta applicheranno alla fornitura dei servizi digitali, un'imposta pari al 3% ai ricavi imponibili. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo dell’imposta.

    La dichiarazione deve essere trasmessa annualmente all’Agenzia delle entrate in via telematica, utilizzando il modello DST DIGITAL SERVICES TAX, entro il 31 marzo di ciascun anno. 

  • OPERATORI FINANZIARI – Rilascio attestazione versamenti

    Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati che hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva secondo il regime del "risparmio amministrato", devono rilasciare ai contribuenti l'attestazione dei versamenti relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

  • TREGUA FISCALE – Regolarizzazione violazioni formali versamento 2° rata

    Versamento della seconda e ultima rata di quanto dovuto, al fine del perfezionamento per la regolarizzazione delle violazioni formali, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 166 a 173.

    Ricordiamo che il versamento poteva essere effettuato in due rate di pari importo:

    • la prima entro il 31 marzo 2023 
    • e la seconda entro il 31 marzo 2024. 

    o in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023

    Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022:

    • dal contribuente, 
    • dal sostituto d’imposta, 
    • dall’intermediario 
    • e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, 

    che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell'Iva, dell'Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi

  • TREGUA FISCALE – Ravvedimento speciale versamento 5° rata

    Versamento della quinta rata della sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito di ravvedimento speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178, per chi ha scelto il versamento rateale.

    Le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali di cui ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173) relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti possono essere oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

    Il versamento va eseguito entro il 02.10.2023 (il 30 settembre cade di sabato. Ricordiamo che il termine è stato prorogato a seguito della conversione in legge del decreto bollette n. 34/2023, in luogo del 31.03.2023), ma può essere frazionato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata entro il 02.10.2023

    Si ricorda che sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento Iva intracomunitaria

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di febbraio, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

    • 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 
    • 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • BOLLO AUTO – Versamento

    I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a febbraio 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 marzo 2024.

    Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

    • pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)
    • le Delegazioni ACI
    • le Agenzie Sermetra
    • i Punti vendita Mooney 
    • Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione 
    • i punti vendita Lottomatica
    • le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service) 
    • Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
    • l'app IO, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica  inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.
  • SUPERBOLLO AUTO – Versamento

    I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a febbraio 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.

    Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

    Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 – Addizionale Erariale alla tassa automobilistica.

  • CASSA INTEGRAZIONE richieste per eventi non evitabili (EONE)

    SOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia

     ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. 

    Dal 1 .1 .2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti . 

    MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :

    • la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, 
    • la presumibile durata, 
    • i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

     Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento

  • UNIEMENS Invio dati retributivi e contributivi mese precedente

    SOGGETTI:  Tutti i datori di lavoro aziende private e pubbliche

    ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente.. L’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. 

    ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.

    MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps.

  • LIBRO UNICO compilazione e/o stampa dati del mese precedente

    SOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati ,  con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti,  società cooperative, e ogni altro tipo di società  purché  senza lavoratori subordinati,   imprese familiari che si avvalgono solo di coniugi,  figli e  altri parenti e affini.

    ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati  e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.

    MODALITÀ:  elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie)a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso

    su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail.  Bisogna dare  invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

    Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.