• Bilancio

    Deducibili le perdite su crediti anche se derivanti da un comportamento antieconomico

    Il comma 5 dell’articolo 101 del TUIR disciplina la deducibilità delle perdite su crediti, le quali, se previamente rilevate in bilancio, sono fiscalmente deducibili nel momento in cui tali perdite:

    • risultino confermate da elementi certi e precisi;
    • in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

    Per il caso del creditore in bonis, il perno della deducibilità fiscale risulta essere, quindi, la presenza di elementi certi e precisi che dimostrino la definitività della perdita realizzata e il suo ammontare, essendo, in linea di principio, deducibile una perdita definitiva ma non una perdita stimata.

    La valutazione dell’esistenza degli elementi certi e precisi, richiesta dal comma 5 dell’articolo 101 del TUIR è da effettuarsi caso per caso, in quanto subordinata a specifiche situazioni che possono, tuttavia, essere classificate in due grandi categorie:

    • quelle derivanti da una valutazione di inesigibilità definitiva;
    • quelle conseguenti ad un atto realizzativo o estintivo.

    Per un approfondimento sulla deducibilità delle perdite su crediti è possibile leggere l’articolo: Perdite su crediti: il punto sulla normativa civile e fiscale.

    Il problema dell’antieconomicità

    L’ordinanza numero 8445 della Corte di Cassazione, pubblicata il 28 marzo 2024, prende in esame una importante ipotesi di limitazione della deducibilità delle perdite su crediti, anche quando sostenute dagli elementi certi e precisi richiesti dalla normativa, non a caso oggetto di contestazione fino in Cassazione: il caso in cui il realizzo della perdita sottenda un comportamento antieconomico da parte del soggetto che l’ha realizzata, e che ne richiede il riconoscimento fiscale.

    Nel caso in esame viene contestata dall’amministrazione finanziaria la deducibilità di una perdita su crediti realizzata nel contesto di un accordo transattivo, in conseguenza di un accordo tra le parti.

    Non è la prima volta che l’Agenzia delle Entrate pone difficoltà alla deducibilità delle perdite su crediti in questa situazione; a riguardo è possibile leggere l’articolo L'accordo transattivo per difficoltà economica del cliente.

    Ma sul tema, nel caso in esame, la Corte di Cassazione è rimasta allineata alle precedenti indicazioni giurisprudenziali, che ormai si possono considerare consolidate, rifiutando così di apporre una limitazione di valutazione soggettiva (l’antieconomicità) a una struttura giuridica oggettiva (l’effettiva realizzazione di una perdita).

    Con maggiore precisione, La Corte di Cassazione con l’ordinanza 8445/2024 sostiene che:

    • in tema di imposte sui redditi, non è necessario, al fine di ritenere deducibili le perdite sui crediti quali componenti negative del reddito d'impresa, che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore e, quindi, l'assoggettamento di costui ad una procedura concorsuale, essendo sufficiente che tali perdite risultino documentate in modo certo e preciso, atteso che […] le perdite sono deducibili, oltre che se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, quando, comunque, risultino da elementi certi e precisi”;
    • con particolare riguardo all’ipotesi di transazione quale causa della perdita del credito (e prova della sua oggettività) è stato più volte affermato essere sufficiente provare il titolo della perdita realizzativa, rimanendo insindacabile altresì la palese antieconomicità, rientrando nelle scelte dell’imprenditore”;
    • la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente, perché il legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa, potendo legittimamente compiere operazioni antieconomiche in base a considerazioni di strategia generale ed in vista di benefici economici su altri fronti”.

    In definitiva, quindi, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 8445/2024, sostiene il principio contenuto nella lettura letterale dell’articolo 101 del TUIR: una perdita su crediti, effettivamente realizzata, definita e definitiva, sostenuta da elementi certi e precisi, è deducibile anche in caso di accordo transattivo palesemente antieconomico, perché l’esame delle motivazioni che stanno alla base della decisione non è richiesta dalla normativa e, comunque, tali motivazioni non inficiano in alcun modo le caratteristiche della perdita che è in ogni caso effettivamente realizzata.

  • Dichiarazione 730

    730/2024: aggiornamento modello e istruzioni al 19 aprile

    In data 19 aprile le Entrate hanno pubblicato un file di aggiornamento del Modello 730/2024 e delle relative istruzioni.

    In merito al Modello 730/2024 l'Agenzia specifica chesi tratta solo delle due seguenti:

    •  a) Nella colonna 4 del rigo G15, dopo la parola “Rata” è inserito “/Spesa”;
    • b) La colonna 2 del rigo K3 è denominata “Numero” e la colonna 3 “Provincia Ufficio Agenzia  entrate”.

    Vediamo di seguito il dettaglio delle modifiche che hanno interessato le istruzioni alla compilazione.

    730/2024: aggiornamento delle istruzioni al 19.04

    Aggiornamento del modello 730/2024 e delle relative istruzioni  (ai sensi del punto 1.4 del provvedimento del 28 febbraio 2024)
    Per le istruzioni si evidenziano le seguenti modifiche:

    • a) a pag. 13, nell’avviso inserito nel paragrafo “5. Rettifica del modello 730”, è infine  aggiunto il periodo “, salvo nel caso di integrativa in relazione esclusivamente ai dati del  sostituto d’imposta (730 integrativo di tipo 2)”;
    • b) a pag. 41, nell’avviso, dopo la frase “Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di  calcolare correttamente il trattamento integrativo, tutti i lavoratori dipendenti”, nella parte  tra parentesi, “o 4” è sostituito da “, 4, 8 o 9”;
       c) a pag. 43, a metà pagina, dopo il periodo “In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri  conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in  possesso del contribuente” è eliminato l’inciso “, avendo cura di indicare in colonna 1 del primo modulo la somma di tutti i redditi del settore turistico indicati nelle Certificazioni  Uniche in cui è compilato solo il punto 651”;
    • d) a pag. 48, al codice 7 nelle istruzioni relative alla colonna 3 (tipo di reddito), dopo “Questi  ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente 10.000 euro” prima  delle parole “e non” è apposto un punto e tali parole sono sostituite con “Vanno sempre  riportati se”; inoltre, dopo “sono indicati redditi in questo rigo con i codici 11, 12 e/o 13”  è aggiunto “, nel rigo D3 con codice 5 e nei righi da C1 a C3 con codice 8”;  e) a pag. 80, nella parte relativa alla compilazione della colonna 6 dei righi da E41 a E43 al primo rigo il codice ‘11’ è sostituito con il codice ‘9’;
    • f) a pag. 80, nella parte relativa alla compilazione della colonna 7 dei righi da E41 a E43:
      • a) al primo rigo il codice ‘11’ è sostituito con il codice ‘9’;
      • b) al secondo rigo, dopo le parole “fruire della detrazione”, è eliminato il punto;
      • c) prima di “colonna 8” è aggiunto “Se in colonna 2 sono indicati i codici 10 e 11, se le  spese per i relativi interventi sono state sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino al  30 giugno 2022 e si hanno i requisiti per fruire del Superbonus (vedi istruzioni ai codici  10 e 11), la casella può essere compilata con il solo codice 1”;  
    • g) a pag. 81, nel paragrafo “SEZIONE III B – Dati catastali identificativi degli immobili e altri  dati per fruire della detrazione”, al terzo rigo, dopo le parole “Per le spese sostenute dal  2014 al” ‘2023’ è sostituito con ‘2022’; 
    • h) a pag. 87, nel paragrafo “Bonus facciate influente dal punto di vista termico”, alla  penultima riga, “dal 1° gennaio” è sostituito con “nel”;
    • i) a pag. 94, nella parte relativa alla compilazione del rigo F2:
      • a) in colonna 5, dopo “nella colonna 3 del rigo D4” è eliminato “o se sono stati  indicati i codici 4 e 5 nella colonna 1 del rigo D3”;
      • b) della colonna 6, dopo “nella colonna 3 del rigo D4” è eliminato “o se sono stati  indicati i codici 4 e 5 nella colonna 1 del rigo D3”;
    •  j) a pag. 102, nel paragrafo “SEZIONE VI – Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36”:
      • a) dopo “31 dicembre 2023” è inserito “o entro il 31 dicembre 2024 purché entro il 31 dicembre 2023 sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto  della casa di abitazione”
      • b) nella parte relativa alla compilazione della colonna 2 “Credito anno 2023” al primo rigo, dopo le parole “maturato nel 2023.” è eliminato il periodo “L’importo del credito è pari all’IVA pagata in occasione dell’acquisto della  prima casa”; al secondo rigo le parole “dal 1° gennaio 2024” sono sostituite con le parole “nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 23 febbraio  2024, n. 18”; al terzo rigo, dopo le parole “data di presentazione della dichiarazione.” è inserito il seguente periodo “Negli anzidetti casi, l'importo del credito è pari all'IVA pagata in occasione dell'acquisto della prima casa. Si precisa che il credito d'imposta maturato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge 23 febbraio 2024, n. 18 va utilizzato nel 2025”;
    • k) a pag. 104, nelle istruzioni:
      • a) al codice 10, dopo la frase “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle  Entrate” le parole “da adottarsi entro il 2 aprile 2024” sono sostituite con “22 marzo 2024”;
      • b) al codice 12, dopo la frase “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle  Entrate” le parole “11 ottobre 2022” sono sostituite con “24 marzo 2023”;
      •  c) al codice 13, dopo le parole “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia” sono  inserite le seguenti “5 aprile 2023”;
    • l) a pag. 105, nella parte relativa alla compilazione della colonna 2 del rigo G15, al terzo punto elenco sono apportate le seguenti modifiche:
      •  a) dopo le parole “(pari al 50% delle spese sostenute)” è eliminata la parola  “sostenute”;
      • b) dopo la parola “percentuale” è inserito “del 6,45%”;
      •  c) dopo le parole “Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”, la frase  “da emanarsi entro il 31 marzo 2024” è sostituita con “22 marzo 2024.”
      •  d) subito dopo il punto è inserito il periodo “L'importo del credito d'imposta fruibile è visualizzabile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del  sito internet dell'Agenzia delle entrate.”;
    •  m) a pag. 105, nella parte relativa alla compilazione della colonna 2 del rigo G15, alla fine del quinto punto elenco, la parola “maggio” è sostituita con “aprile”;
    • n) a pag. 106, nella parte relativa alla compilazione della colonna 4 del rigo G15, nella parte  in grassetto tra parentesi, dopo la parola “Rata” è inserita “/spesa”; dopo le parole “(bonifica ambientale).” è inserito il seguente periodo “Se in colonna 1 è indicato il codice  '14' o '15', indicare l'importo delle erogazioni liberali effettuate nel 2022”;
    •  o) a pag. 106, nella parte relativa alla compilazione della colonna 6 del rigo G15, dopo le  parole “‘14’ (fondazioni ITS Academy),” è eliminato il termine “e”;
    •  p) a pag. 110, ai righi da W1 a W5, nella parte relativa alla compilazione della colonna ‘14’, al codice 1, la parola “RL” è sostituita con “D, rigo D4 codici 5 e 8”;
    • q) a pag. 110, ai righi da W1 a W5, nella parte relativa alla compilazione della colonna ‘14’, al codice 3, dopo la parola “RT” sono inserite le parole “(quadro aggiuntivo)”;
    • r) a pag. 110, nel paragrafo “SEZIONE IV – Versamenti e residui Imposta cripto-attività”, la  frase “l’imposta dovuta e il totale degli importi versati con il modello F24 indicando il codice tributo 1717 e l’anno 2023” è sostituita con “il totale degli importi versati con il  modello F24 indicando il codice tributo 1727 e l’anno 2023 e l’imposta dovuta.”.

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