• Enti no-profit

    Sport di tutti Carceri: contributi per ASD, SSD, domande dal 7 maggio

    Il Dipartimento per lo sport in data 10 aprile 2024 ha diffuso l'avviso relativo al progetto Sport per tutti Carceriiniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, realizzata in collaborazione con Sport e Salute S.p.A.

    Con l'Avviso si intendono finanziare progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base e del Terzo Settore che operano con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali.

    l progetti presentati da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo dovranno garantire:

    • lo svolgimento di attività sportiva gratuita, per almeno 2 ore a settimana, in favore dei beneficiari descritti al successivo art. 4, per l’intera durata del progetto, fissata in 18 mesi un piano di allenamento strutturato per i beneficiari del progetto, con l’obiettivo di garantire ai beneficiari un benessere psicofisico duraturo (es. attività sportiva da praticare in assenza di istruttore, pause attive ect.);
      • che le attività sportive destinate ai beneficiari dovranno essere concordate ed approvate dal DAP e/o dai Servizi minorili della Giustizia: IPM, USSM, Comunità ministeriale, Centri diurni polifunzionali;
      • l’erogazione di un piano di formazione rivolto ai beneficiari del progetto indicati al successivo art.4. I progetti presentati da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo dovranno includere progettualità che oltre allo svolgimento di attività sportiva prevedano azioni di valorizzazione di attività sportivo- educative adattate al contesto ed alla struttura di riferimento, coerenti con le tematiche affrontate e i target di riferimento;
      • la realizzazione delle attività in forma di rete territoriale, in collaborazione con altri soggetti (quali, ad esempio, altre ASD/SSD e associazioni del Terzo Settore, servizi sociali degli Enti Locali,strutture di recupero, Istituzioni scolastiche e universitarie, Enti ospedalieri, Servizi minorili della Giustizia e Comunità del privato sociale che collaborano con gli stessi ecc.)

    Le risorse programmate per il finanziamento dell' Avviso, messe a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, sono pari a € 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00), salvo eventuali ulteriori risorse aggiuntive che si rendessero disponibili.

    Sport di tutti Carceri: obiettivi e beneficiari

    Le attività progettuali organizzate dai Destinatari sono indirizzate ad uno solo de seguenti soggetti:

    • a) detenuti adulti all’interno degli Istituti Penitenziari– Linea Adulti;
    • b) giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni, che si trovano in custodia cautelare e espiazione della
      pena detentiva presso gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) – Linea Minori;
    • c) giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni, in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni sottoposti a procedimenti e provvedimenti penali, inseriti in centri diurni polifunzionali (CDP), Comunità Ministeriali o del privato sociale iscritte all’Elenco aperto di strutture residenziali disponibili all’accoglienza dei minori e giovani adulti dell’area penale (è possibile realizzare il progetto con più Uffici) – Linea Minori.

    I progetti intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

    • promuovere, attraverso la pratica dell’attività sportiva, un percorso di sostegno nonché un’opportunità di recupero dei soggetti fragili inseriti in contesti difficili, maggiormente esposti a rischio di devianza ed emarginazione;
    • favorire la pratica dell’attività sportiva come strumento per migliorare la salute psico-fisica attraverso un sano e corretto stile di vita e sviluppare l’inclusione sociale;
    • fornire competenze di ambito sportivo, educativo e socio-psico-pedagogico ai beneficiari del progetto;
    • supportare ASD/SSD e ETS di ambito sportivo proponenti, al fine di sviluppare programmi di attività sportiva destinati alla popolazione detenuta adulta presso gli Istituti Penitenziari nonché ai minori e giovani adulti detenuti presso gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM), in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni, inseriti nei Centri diurni polifunzionali o le Comunità ministeriali e del privato sociale che collaborano con i Servizi minorili della Giustizia.

    Sport di tutti Carceri: destinatari

    L'avviso è rivolto ai seguenti destinatari:

    • ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)
    • ed Enti del Terzo Settore di ambito sportivo iscritti al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in possesso dei requisiti riportati nell'art. 5 della avviso.

    Sport di tutti Carceri: presenta la domanda dal 7 maggio

    Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma di Progetto: https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html a partire dalle ore 12:00 del 07/05/2024 sino alle ore 12:00 del 11/06/2024.

    Per poter proporre la propria candidatura, i soggetti Capofila devono essere in possesso – alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata del Progetto – dei seguenti requisiti, a pena di esclusione e/o revoca del contributo:

    • per le ASD/SSD, iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RASD;
    • per gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo, iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo
      Settore (RUNTS);
    • lettera d’intenti (Allegato 2) con l’Istituto Penitenziario di riferimento (Linea Adulti), con i Centri per la Giustizia minorile, con gli Istituti penali per i minorenni, con gli Uffici di Servizio sociale per i minorenni, con i centri diurni polifunzionali, con le comunità ministeriali (Linea Minori); la lettera, debitamente sottoscritta, dovrà essere valida per tutta la durata del progetto;
    • presenza di istruttori dedicati al progetto in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o tecnici di 1° livello per la fascia giovanile e tecnici con specifica esperienza per le altre fasce di età e di operatori in possesso di laurea o con abilitazione sociopsicopedagogica o di educatori professionali, in numero adeguato a garantire lo svolgimento delle attività sportive e delle attività aggiuntive
    •  una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto a tal fine abilitato, a rilasciare una garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 30% del valore complessivo del finanziamento richiesto in fase di candidatura, qualora il "Destinatario" risulti assegnatario del contributo;
    • Sport e salute verificherà in fase di istruttoria tutta la documentazione delle candidature pervenute,
      procedendo all’esclusione per assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo 5 da parte dei Destinatari.

    I Destinatari dovranno autocertificare tramite Piattaforma – ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – il possesso dei requisiti sopra specificati.

    Sport e Salute procederà a idonei controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai Destinatari e in caso di accertata non veridicità procederà a revocare il contributo e a recuperare le somme eventualmente erogate.

    In sede di controlli Sport e Salute si riserva l’insindacabile facoltà di chiedere ai Destinatari di esibire tutta la documentazione necessaria a comprovare adeguatamente l’effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di partecipazione. Inoltre, al fine di procedere all’erogazione del contributo di cui al successivo art. 9, Sport e Salute effettuerà le verifiche di cui all’art. 48-bis D.P.R. 602/73.

    I Destinatari candidati, per l’erogazione del contributo, dovranno indicare sul portale fornitori di Sport e Salute l’IBAN intestato esclusivamente al Destinatario, secondo quanto indicato al successivo art.9. Non sarà possibile erogare il contributo su un IBAN intestato a persona fisica.

    Attenzione l’importo massimo erogabile al Destinatario per ciascun progetto approvato, per lo svolgimento di 18
    mesi di attività (dalla data di avvio delle attività) è pari a €20.000,00 (ventimila/00), oneri inclusi.

    I Destinatari risultati idonei al finanziamento dovranno firmare digitalmente l’Atto Convenzionale volto a disciplinare i rapporti con Sport e Salute, entro 30 giorni dall’invio del predetto atto da parte di Sport e Salute.

    Allegati:
  • Ipotecaria e catastali

    Catasto: nuovo Pregeo di cartografia, versione 10.6.3

    Con la Risoluzione n 20 del 18 aprile le Entrate rendono disponibile l'aggiornamento della cartografia catastale e dell’archivio censuario del Catasto Terreni. Viene estesa la procedura Pregeo 10, versione 10.6.3.

    Viene precisato che dalla data di emanazione della risoluzione, quindi dal 18 aprile, gli atti di aggiornamento geometrico sono predisposti dai professionisti redattori con la versione “10.6.3 – APAG 2.15” della procedura Pregeo 10.
    Invece, la versione “10.6.2 – APAG 2.12”, per esigenze gestionali, sarà tecnicamente supportata da Sogei fino alla data del 30 giugno 2024.

    Ricordiamo che Pregeo delle Entrate (PREtrattamento atti GEOmetrici) è una procedura ad uso dei tecnici professionisti per la predisposizione su supporto informatico, e la presentazione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate degli Atti geometrici d'aggiornamento del Catasto.

    La procedura, limitatamente alla funzioni di calcolo e controllo formale dei dati, è identica alla versione utilizzata dagli Uffici per il trattamento e l'approvazione degli atti presentati.

    Gli atti di aggiornamento catastali sono costituiti da: tipo frazionamento tipo mappale, tipo frazionamento + tipo mappale e tipo particellare.

    Vediamo una sintesi dei cambimenti dell'applicativo e poi dettagli sulla procedura di dematerializzazione delle lettere di incarico, precisando che il tema viene trattato al punto 2.1 della risoluzione e poi al punto 5.1 dell'Allegato tecnico con istruzioni pratiche.

    La nuova versione della procedura Pregeo 10.6.3

    La nuova versione della procedura Pregeo 10.6.3, pubblicata il 18 aprile 2024 è stata migliorata come di seguito descritto:

    • Nel modulo di compilazione delle lettere di incarico è stato inserito il campo “numero di lettere
    • È stata introdotta la compilazione assistita, in relazione alla casistica selezionata, e successiva dematerializzazione completa della Lettera d’Incarico, di cui alle circolari n. 194/T del 13 luglio 1995 e n. 49/T del 27 febbraio 1996
    • Nella scheda Predisposizione Atto di Aggiornamento ed Allegati è stato inserito il comando “Frazionamento EU”
    • È stata inserita la finestra di selezione della casistica del frazionamento di particella/e Ente Urbano, tra quelle previste dalla Circolare n. 11/E dell’8 maggio 2023
    • È stata predisposta la finestra per l’inserimento delle unità immobiliari urbane (UIU) dalle quali mutuare le ditte da assegnare alle particelle derivate da frazionamento EU, in cod. 450, da censire al Catasto Terreni, mediante caricamento dell’estratto di mappa evoluto e selezione dal relativo menu, ovvero mediante inserimento manuale della UIU dalla quale mutuare la ditta, ovvero mediante creazione manuale di una ditta quadrata, nel caso di BCC e BCNC
    • Nella Relazione Tecnica Strutturata dell’atto Pregeo, in caso di frazionamento EU, compare la casistica autorizzata del frazionamento al Catasto Terreni, unitamente alla particella derivata, alla UIU di provenienza della intestazione da assegnare e alla ditta stessa
    • È stata implementata la gestione del nuovo estratto di mappa “evoluto” il quale integra le informazioni cartografiche e dell’archivio censuario di Catasto Terreni con quelle censuarie relative al Catasto Fabbricati  
    • Nella Relazione Tecnica Strutturata viene automaticamente selezionata la zona di riferimento tra quelle codificate, ai fini della tolleranza delle misurate
    • È stato migliorato l’algoritmo per la compilazione del modello per il trattamento dei dati censuari che concorre, nel caso di modello cosiddetto “blindato” in assenza di modifiche da parte del tecnico redattore, all’approvazione automatica con “esito positivo” senza necessità di ulteriori verifiche da parte dell’operatore dell’Ufficio
    • Nel menu Libretti Pregeo/Servizio è stato introdotto il nuovo modulo “Gestione GNSS” per il trattamento e l’elaborazione dei dati di rilievo effettuato con strumentazione satellitare sia in modalità RTK (cinematica in tempo reale) sia in modalità Elaborazione statica (post processing)
    • All’interno del modulo GNSS, attraverso i corrispondenti comandi attivati in sequenza, è possibile visualizzare lo schema del rilievo sovrapposto alla cartografia catastale, salvare le coordinate ECEF (Geocentriche) del rilievo in estensione .csv, escludere eventuali punti con scarto quadratico medio elevato
    • Il libretto delle misure viene predisposto ed archiviato in automatico, con un numero di protocollo, a conclusione di tutte le operazioni, di cui al punto precedente, mediante il comando “Libretto Pregeo”
    • Nella riga 1 del libretto delle misure il professionista deve selezionare la metodologia del rilievo realizzato tra quelle indicate (PPS, NRTK, RTK, REALVRS)
    • Nel caso di rilievo in modalità PPS o NRTK il punto “10000” sarà individuato come “Reference” con attivazione automatica del check-box: «Coord geocentriche note riferite a reti GNSS»

    Dematarializzazione lettere di incarico: la nuova versione di Pregeo

    Al fine di fornire indicazioni operative univoche ai professionisti e per uniformare i controlli, sono state implementate le funzionalità informatiche che consentono la compilazione assistita e la completa dematerializzazione della lettera di incarico.
     In particolare, la circolare n. 49/T definiva puntualmente le modalità ordinarie e le eccezioni ammissibili per la sottoscrizione dei tipi di aggiornamento, che sono stati distinti, sulla base della conformità o meno al decreto ministeriale n. 701 del 19 aprile 1994, nelle seguenti tre fattispecie:

    1. Tipi redatti in conformità alle disposizioni vigenti;
    2. Tipi non redatti in conformità alle disposizioni vigenti;
    3. Tipi non redatti in conformità alle disposizioni vigenti, ma ricevibili ed iscrivibili in atti.

    L’ultima fattispecie comprende gli atti di aggiornamento con mancata sottoscrizione e/o mancata autorizzazione al mandato al tecnico professionista da parte di tutti i titolari di diritti reali, che risultano ricevibili ed iscrivibili in atti da parte dell’Agenzia quando presentano lettera di incarico al tecnico, riportante le motivazioni della mancata sottoscrizione e/o autorizzazione al mandato.

    Le possibili motivazioni elencate nella circolare n. 49/T del 1996 sono:

    • Cause di forza maggiore (irreperibilità, morte presunta di persone fisiche, inesistenza o soppressione di persone giuridiche);
    • Interesse legittimo all’attivazione della procedura di aggiornamento catastale;
    • Sentenza o ordinanza dell’Autorità Giudiziaria.

    La nuova versione del software consente la compilazione guidata e la dematerializzazione della lettera di incarico, nel rispetto del format allegato alla citata circolare n. 49/T del 1996.

    Le modalità di compilazione, attraverso le nuove funzionalità informatiche – nei diversi casi di motivazioni di mancata sottoscrizione e/o autorizzazione al mandato – sono dettagliatamente illustrate nell’allegato tecnico.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Concordato biennale: composizione reddito, software applicativo, modello Redditi

    Con la promulgazione del Decreto Legislativo 13/2024, il Concordato preventivo entra a titolo definito nell’ordinamento italiano.

    Con il provvedimento 68629/2024 dell’Agenzia delle Entrate, che ha approvato i modelli ISA 2024, è stato anche introdotto il nuovo modello CPB 2024/2025, con il quale il contribuente può comunicare telematicamente i dati richiesti per l’accesso al Concordato preventivo biennale, e la sua accettazione.

    Il biennio 2024-2025 sarà il primo d’applicazione.

    La composizione del reddito

    Gli articoli 15 e 16 del Decreto Legislativo 13/2024rispettivamente per autonomi e imprese, individuano quelle componenti di reddito che non confluiscono nel reddito concordato.

    Per i lavoratori autonomi e i professionisti, la proposta che verrà effettuata dall’amministrazione finanziaria non comprenderà:

    • le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo di beni strumentali;
    • i redditi derivanti da partecipazione in società di persone e in associazioni professionali.

    Per le imprese la proposta del fisco non terrà anche conto delle componenti di reddito non afferenti la gestione caratteristica, le quali, quindi dovranno essere sommate (o sottratte) al reddito concordato:

    • plusvalenze e minusvalenze;
    • sopravvenienze attive e passive;
    • i redditi derivanti da partecipazione in società di persone, in associazioni professionali e in società di capitali.

    Va puntualizzato che le disposizioni normative non includono le perdite su crediti, ex articolo 101 comma 5 del TUIR, tra le componenti che non compongono il reddito concordato; in ragione di ciò le perdite su crediti realizzate, anche se non costituiscono a tutti gli effetti una posta della gestione caratteristica, non potranno abbattere il reddito concordato, a meno di ulteriori e successive modifiche normative.

    L’elaborazione della proposta

    Particolare interesse suscitano le modalità pratiche di elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale da parte del fisco.

    Nella versione originaria del provvedimento era previsto un contraddittorio preventivo con il contribuente, che non è stato confermato. L’orientamento dell’amministrazione finanzia è quello di prevedere modalità automatizzate di elaborazione della proposta, attraverso l’utilizzo di un software specifico sul quale il contribuente inserirà i dati richiesti, che integreranno quelli già in possesso del fisco.

    Il software dedicato all’elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale, e attraverso il quale questa potrà essere accettata dal contribuente, è l’applicativo Il tuo ISA, quello stesso con il quale il contribuente predispone la trasmissione telematica del modello ISA.

    Con maggiore precisione, i modelli ISA 2024, approvati con il provvedimento 68629/2024 dell’Agenzia delle Entrate, presentano il nuovo modello CBP 2024/2025 attraverso il quale i contribuenti (professionisti, lavoratori autonomi, imprese), una volta inseriti i dati richiesti, otterranno dal sistema informatico la proposta di Concordato preventivo biennale per gli anni d’imposta 2024 e 2025.

    Il modello CBP 2024/2025, però, dovrà essere poi trasmesso unitamente al modello ISA e alla dichiarazione annuale dei redditi, solo se il contribuente intende accettare la proposta del fisco.

    È evidente come il Concordato preventivo biennale, nella sua forma finale, abbia assunto caratteristiche profondamente diverse da quelle prospettate in fase di discussione della riforma fiscale.

    Considerando che i soggetti interessati sono coloro che ottengono un punteggio ISA inferiore a 8, e considerando che i benefici previsti per i contribuenti sono i medesimi sia nel caso che questi si adeguino agli ISA sia nel caso in cui accettino la proposta di concordato, quest’ultima ipotesi, alla fine, non costituisce altro che una diversa forma, anticipata, di adeguamento agli ISA, vincolante per due annualità.

    Il modello CBP 2024/2025

    Il modello CBP 2024/2025, funzionale all’accesso al Concordato preventivo biennale, è parte integrante del modello ISA 2024 il quale, a sua volta, è un allegato del modello Redditi 2024. In conseguenza di ciò, questo va trasmesso compilato insieme al modello ISA e al modello Redditi, ma solo se il contribuente intende accettare il Concordato.

    Il modello CBP 2024/2025 si compone del solo quadro P, a sua volta suddiviso in quattro sezioni:

    • Condizioni di accesso: il contribuente dovrà dichiarare la presenza dei requisiti previsti per l’accesso al Concordato, l’assenza di cause si esclusione e l’eventuale presenza di eventi straordinari.
    • Dati contabili: dovranno essere indicati, separatamente, il Reddito ai fini Irpef o Ires rilevante ai fini del Concordato preventivo biennale, e l’eventuale valore della produzione Irap.
    • Proposta CBP: il contribuente esporrà, separatamente, il reddito Irpef o Ires e il valore della produzione Irap proposti dall’Agenzia delle Entrate per gli anni 2024 e 2025.
    • Accettazione proposta CPB: una casella da flaggare solo nel caso in cui il contribuente decida di accettare la proposta del fisco e accedere al Condordato preventivo biennale.

    La “Presenza dei requisiti” di accesso al Concordato preventivo biennale deve essere dichiarata dal contribuente flaggando al casella presente sul rigo P01. Possono accedere al Concordato i contribuenti:

    • che nell’anno d’imposta 2023 non avevano debiti fiscali o contributivi di importo complessivamente superiore  a 5.000 euro;
    • che hanno estinto i debiti di tale natura, per gli importi superiori a suddetto limite (comprensivi di sanzioni e interessi), prima del termine per l’accettazione della proposta di Concordato;
    • ammessi a provvedimenti di sospensione o rateizzazione di tali debiti.

    La “Assenza di cause di esclusione” dal Concordato preventivo biennale deve essere dichiarata dal contribuente flaggando al casella presente sul rigo P02. Le cause di esclusione previste sono:

    • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei tre anni precedenti a quelli di applicazione del Concordato;
    • condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio o autoriciclaggio commessi nei tre anni precedenti a quelli di applicazione del Concordato.

    In considerazione dell’espresso riferimento normativo alle imprese che applicano gli ISA, non possono accedere al Concordato anche i soggetti per i quali sussiste una causa di esclusione dagli ISA: così, ad esempio, non può accedere al beneficio il contribuente che ha iniziato l’attività nell’anno d’imposta 2023.

    Il “Reddito rilevante ai fini del CPB”, richiesto dal rigo P04 e il “Valore della produzione netta Irap rilevante ai fini del CPB”, richiesto dal rigo P05, dovranno essere determinati autonomamente dal contribuente, il quale dovrà effettuare le dovute rettifiche al reddito emergente dai quadri del modello Redditi 2024. La proposta di Concordato verrà elaborata automaticamente dal software applicativo partendo da tali valori; i risultati saranno indicati sui righi da P06 a P09. Si ricorda che, per espressa previsione normativa, le somme richieste dal fisco non potranno essere inferiori a 2.000 euro.

    I contribuenti in regime forfetario

    Situazione diversa ma analoga è quella prevista per i contribuenti in regime forfetario. Questi soggetti, come è noto, non predispongono il modello ISA: per loro il modello Redditi PF 2024 prescrive che l’accettazione del Concordato preventivo biennale passi attraverso la trasmissione della nuova Sezione VI “Concordato preventivo regime forfetario” del quadro LM, compilata in tutte le sue parti.

    La Sezione VI del quadro LM è molto simile al modello CPB 2024/2025 del modello ISA. Le poche differenze presenti derivano dal fatto che i contribuenti in regime forfettario non sono soggetti a Irap e che per loro il legislatore prevede che l’accettazione del Concordato vincoli solo per l’anno 2024.

    In questo caso il reddito di riferimento per l’elaborazione della proposta sarà quello indicato sul quadro LM, già esposto ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno fiscale 2023.

    Per un approfondimento sulle modalità di compilazione della Sezione VI del quadro LM del modello Redditi PF 2024 è possibile leggere l’articolo Forfetari: accesso al Concordato preventivo biennale attraverso il quadro LM.