• Successioni

    Dichiarazione morte presunta: cosa cambia con il ddl semplificazioni

    In data 26 marzo durante il Consiglio dei ministri viene approvato su proposta del ministro Paolo Zangrillo, un disegno di legge che interviene in diversi settori al fine di semplificare la PA.

    Tra le novità, ve ne sono in tema di morte presunta, con la modicia dei termini della relativa dichiarazione.

    Come evidenziato dal comunicato stampa dello stesso Ministro Zangrillo, datato 26 marzo, per le persone scomparse e presunte morte si riducono i tempi per far rivalere il diritto all’eredità e al possesso o all’uso dei beni.

    Gli anni necessari per dichiarare la morte passano da dieci a cinque e dimezzati anche i tempi per la dichiarazione di assenza: un anno dall’ultima notizia anziché due.

    Morte presunta: cosa prevede il DDL Semplificazioni

    Con l'art 11 del DDL semplificazioni rubircato Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta si vuole modificare gli articoli 49 e 58 del codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta.

    Dai dati acquisiti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, riferiti al periodo 1° gennaio 1974 –30 giugno 2019, si contavano ben 244.703 denunce, 182.007 ritrovamenti, ma 62.696 persone ancora da rintracciare.

    Tali dati sono in continuo aumento e, al 30 settembre 2019, le persone da rintracciare sono complessivamente 63.837.

    La scomparsa di una persona determina un grave stravolgimento della vita delle famiglie non solo sul piano affettivo ma anche sotto il profilo patrimoniale, anche per gli aspetti inerenti i rapporti giuridici. 

    Nel caso in cui la scomparsa di una persona si protrae nel tempo, infatti, il legislatore del Capo I del Titolo IV, Libro I, ha previsto che, decorsi due anni dall’ultima notizia, si possa far luogo alla dichiarazione giudiziale di assenza, mentre, trascorsi dieci anni, a quella di morte presunta.

    Gli articoli 49 e 58 C.C. difatti, rispettivamente, recitano: “trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente… che ne sia dichiarata l’assenza”; “Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente il tribunale competente secondo l’art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia.”

    In definitiva, con la dichiarazione di morte presunta si attua un mezzo di accertamento indiretto della morte di un soggetto ed appare chiaro dalla lettura dell’art. 58 che i presupposti richiesti dal legislatore sono: 

    • l’accertamento della sparizione di un soggetto ad un dato momento 
    • e l’assoluta carenza di notizie per dieci anni.

    La disposizione si propone di modificare le due predette norme in modo da portare i termini nelle stesse indicati dagli attuali due e dieci anni ad uno e cinque anni, periodo ritenuto più congruo alle esigenze delle famiglie e all’evoluzione del contesto sociale e giuridico rispetto a quando sono state adottate le norme del Codice civile. 

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    Crowdfunding e obblighi fiscali: comunicazione all’ARF per i gestori dei portali

    Il mondo del crowdfunding sta vivendo una fase di grande evoluzione, offrendo nuove opportunità di finanziamento per start-up e PMI innovatrici. In questo contesto, emerge una questione di particolare rilevanza per i gestori dei portali di crowdfunding che riguarda l'obbligo di comunicazione all'Anagrafe Tributaria (ARF). 

    In merito, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti con la risposta all'interpello del 02.04.2024 n. 85, riguardante una società denominata ALFA, gestore di un portale di crowdfunding, iscritta come PMI innovativa.

    Nel caso in esame, la società ALFA si è rivolta all'Agenzia delle Entrate per capire se fosse tenuta ad osservare gli obblighi di comunicazione all'archivio dei rapporti finanziari (ARF) per le operazioni di crowdfunding "sotto soglia", ovvero quelle al di sotto dei 5 milioni di euro, come previsto dal regolamento UE 2020/1503. 

    La società istante gestisce un portale di crowdfunding che permette di raccogliere finanziamenti per progetti, senza superare il limite di 5 milioni di euro, la società stessa inoltre non gestisce direttamente i flussi di pagamento né la custodia degli strumenti finanziari, compito invece affidato a soggetti terzi autorizzati.

    In particolare:

    • non gestisce in alcun modo i flussi di pagamento da e/o verso il Titolare di progetto, che sono interamente e autonomamente svolti da soggetti terzi autorizzati (banche, istituti di pagamento, etc.) presso cui il Titolare di Progetto apre un conto vincolato, dedicato a ciascun progetto. 
    • per quanto riguarda gli investitori, i flussi di pagamento in uscita vengono gestiti dal rispettivo intermediario di riferimento presso cui gli stessi detengono il proprio conto corrente/di pagamento. 
    • la società non è nemmeno coinvolta nella custodia degli strumenti oggetto dell'offerta (azioni, obbligazioni, etc.) né nell'attività di detenzione delle liquidità dei clienti, anch'essi gestiti esclusivamente da soggetti terzi autorizzati (banche, SIM,etc.). 
    • la società non svolge, inoltre, verifiche in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto legislativo n. 231/2007.

    Il ruolo della Società in veste di piattaforma di crowdfunding è limitato all'attività di facilitazione del finanziamento di un progetto riconducibile ad un Titolare di Progetto, attraverso la pubblicazione del medesimo sulla propria piattaforma e l'agevolazione della messa in contatto tra Titolari di Progetto e potenziali investitori. 

    L'Agenzia delle Entrate, valutando il caso della società istante, chiarisce che, data la specifica modalità di operare di quest'ultima, che non prevede la gestione diretta dei flussi finanziari né la custodia degli strumenti finanziari, le operazioni sotto soglia non sono soggette agli obblighi di comunicazione all'ARF.

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  • Cooperative e Consorzi

    Ristorni cooperative: deducibilità ai fini IRAP

    Con la Consulenza giuridica n 1/2024 le entrate forniscono un importante chiarimento ai fini IRAP per i ristorni delle cooperative.

    Il quesito è posto da un'associazione di coordinamento che rappresenta le maggiori associazioni di rappresentanza, assistenza, tutela, e vigilanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute e le Entrate chiariscono che i ristorni riconosciuti ai soci delle cooperative sono sempre deducibili dalla base Irap, vediamo il perchè.

    Deducibilità IRAP dei ristorni di cooperative: chiarimenti ADE

    Dopo l'abrogazione dell'art 11 bis del Dlgs n 446/97 non era chiaro se i ristorni potessero essere dedotti dal valore della produzione ai fini del calcolo dell'IRAP quando il loro trattamento contabile li assimilava agli utili distribuiti, anziché a costi operativi o rettifiche di ricavo direttamente connesse all'attività produttiva.

    Inoltre, la definitiva pubblicazione degli emendamenti agli:

    • ''Oic 28 Patrimonio netto'', 
    • ''Oic 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali''
    • ''Oic 12 Composizioni e schemi del bilancio di esercizio'',

    ha reso necessario il chiarimento. 

    L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i ristorni rappresentano la modalità operativa attraverso la quale viene realizzata la "mutualità" all'interno delle cooperative, attribuendo un vantaggio economico ai soci proporzionalmente al loro apporto all'attività mutualistica. 

    Viene specificato che, a seconda di come lo statuto o il regolamento della cooperativa disciplinino i ristorni (ovvero, se prevedono un'obbligazione a erogare i ristorni o meno alla chiusura dell'esercizio), ciò influenzerà il trattamento contabile e fiscale dei ristorni stessi.

     Per quanto riguarda la deducibilità ai fini IRAP dei ristorni, l'Agenzia sostiene che:

    • se esiste un obbligo di erogazione dei ristorni essi dovrebbero essere considerati nella determinazione della base imponibile dell'IRAP, poiché vengono registrati come debiti e la loro contropartita è imputata a conto economico, influenzando così le voci rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, 
    • se non esiste un obbligo specifico di distribuzione dei ristorni, la loro registrazione contabile tra le voci dello stato patrimoniale (come distribuzione di utili) non modifica la loro qualificazione ai fini IRAP, mantenendo la loro "natura" originaria, indipendentemente dalla loro classificazione contabile.

    L'Agenzia delle Entrate afferma che i ristorni, indipendentemente dal loro trattamento contabile come impiego degli utili, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, mantenendo la loro essenza di componente "reddituale" che rettifica i costi/ricavi basati sugli scambi mutualistici.

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