• Enti no-profit

    Contributo 2024 per manifestazioni sportive: beneficiarie ASD e SSD

    Viene pubblicato l'avviso del Dipartimento dello sport del 26 aprile con i termini e le modalità per presentare le domande, per i contributi per le manifestazioni sportive di interesse nazionale e internazionale, rivolto alle ASD e SSD.

    Nel dettaglio, la richiesta di contributo per la realizzazione degli eventi sportivi oggetto del presente Avviso può essere presentata da: 

    • Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in forma singola ovvero in forma associata, iscritte al Registro Nazionale 4 DIPARTIMENTO PER LO SPORT delle Attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport;   
    • Comitati organizzatori regolarmente costituiti; 
    • Federazioni sportive nazionali e paralimpiche; 
    • Discipline sportive associate e paralimpiche;
    • Enti di promozione sportiva; 
    • Enti e/o società pubbliche o private, purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell’evento per il quale viene richiesto il contributo.

    Le richieste di contributo dovranno essere trasmesse, a pena di irricevibilità, solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma telematica almeno 20 giorni prima della data dell’inizio dell’evento e comunque entro e non oltre il 15 dicembre 2024.  

    Contributo 2024 per manifestazioni sportive: la domanda

    L'Avviso definisce, così come previsto dal citato DPCM 11 aprile 2024, i criteri, i termini e le modalità di presentazione delle richieste di contributo, a copertura parziale delle spese necessarie per la realizzazione di eventi sportivi maschili e femminili di rilevanza internazionale ed eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale.   

    L’intera procedura si svolgerà solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport al seguente url:

    L’accesso alla stessa è consentito esclusivamente tramite SPID del legale rappresentante.   

    Per soddisfare i criteri di ammissibilità, gli eventi sportivi oggetto di richiesta del contributo devono essere riconosciuti dalle Federazioni sportive, anche internazionali, dalle Discipline sportive associate o da Enti di promozione sportiva di riferimento e avere un rilievo internazionale o nazionale come previsto al par.1.1, con assegnazione di titoli riconosciuti dalle stesse Federazioni di riferimento, nonché dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva. 

    Le proposte progettuali dovranno specificare i seguenti elementi: 

    • pregio internazionale – o nazionale in caso di eventi sportivi femminili – in relazione alle finalità di valorizzazione dell’immagine dell’Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello sport; 
    • impatto sull’economia e sulle comunità dei territori coinvolti e potenziali benefici  e ricadute positive per il Paese; 
    • coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà e fasce più vulnerabili della popolazione (es. persone con disabilità, minorenni, anziani, ecc.); • attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica; 
    • adozione di specifiche misure o interventi finalizzate a mitigare o ridurre l’impatto dell’evento sull’ambiente. Le proposte, inoltre, dovranno essere caratterizzate da una qualitativa capacità diffusiva dell’evento tramite campagne di promozione e comunicazione anche attraverso l’utilizzo di social media.

    Contributo 2024 per manifestazioni sportive: come viene erogato

    L'avviso specifica che il contributo è erogato in tre tranche così articolate: 

    • la prima, pari al 30% del contributo riconosciuto, è erogata, su richiesta del beneficiario, previa registrazione del decreto di approvazione della Convenzione e impegno della spesa da parte dei competenti organi di controllo e solo a seguito di richiesta accompagnata da un piano dettagliato delle attività previste con il relativo cronoprogramma;
    • la seconda, pari al 40% del contributo riconosciuto, è erogata, previa richiesta accompagnata dalla presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte, corredata dalla documentazione attestante la spesa di almeno il 50% dell’importo della prima tranche; 
    • la terza, pari al 30% del contributo riconosciuto, è erogata solo successivamente alla conclusione dell’iniziativa, previa verifica amministrativa della documentazione, di seguito elencata, sottoscritta digitalmente in formato PAdES (pdf.p7m) dal legale rappresentante del beneficiario o del soggetto che ricopre il ruolo di capofila, da caricare in piattaforma, entro i 90 giorni successivi alla conclusione dell’evento:
      • relazione finale delle attività connesse alla realizzazione dell’evento; − trasmissione di eventuali prodotti, anche in termini di comunicazione; 
      • prospetto del rendiconto finale dei costi e dei ricavi, in formato tabellare, redatto secondo il piano finanziario; 
      • un elenco dettagliato
      • in formato PAdES (pdf.p7m) e in formato excel aperto – dei giustificativi delle spese sostenute, distinte per macro-voci di spesa, secondo il piano finanziario approvato dal Dipartimento per lo Sport;
      • copia della documentazione di tutte le spese effettivamente sostenute per l’intero costo dell’evento comprovate attraverso bonifici o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità o mediante estratto conto della banca/posta, coerenti con il budget approvato, riconducibili anche temporalmente all’evento. 

    Si segnala in ordine a quest’ultimo punto che la documentazione contabile (fatture elettroniche, ricevute, bonifici ecc.), da produrre a titolo di rendicontazione delle spese volte ad ottenere il contributo assentito per l’evento, deve essere provvista del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all’evento. 

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2024: quadro RQ e imposta riallineamento magazzino

    Con Provvedimento n 68687 del 28 febbraio le entrate hanno approvato il Modello redditi PF 2024 e le relative istruzioni.

    Tra le novità si segnala nel quadro RQ del Modello redditi PF 3 è stata inserita la sezione XXVII dedicata all’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni, che consente agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. 

    L’adeguamento è condizionato al pagamento di un’imposta sostitutiva sui redditi e dell’IRAP pari al 18 per cento e al pagamento dell’IVA (art. 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).

    Redditi PF 2024: quadro RQ sezione XXVII

    Per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, gli esercenti attività d’impresa OIC adopter, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR (art. 1, commi da 78 a 84, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 Legge di Bilancio 2024.)

    L’adeguamento può essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonchè mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

    L’adeguamento comporta, in caso di eliminazione di valori o in caso di iscrizione di valori, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’IRAP, inoltre, in caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto come determinati nella presente sezione.

    I valori risultanti dalle variazioni indicate sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.

    L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP.

    In caso di eliminazione di valori delle esistenze iniziali:

    • nel rigo RQ110, va indicato:
      • in colonna 1, l’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;
      • in colonna 2, l’aliquota media dell’imposta sul valore aggiunto riferibile all’anno 2023; L’aliquota media, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
      • in colonna 3, l’imposta dovuta pari all’aliquota di colonna 2 applicata all’importo di colonna 1;
    • nel rigo RQ111, va indicato:
      • in colonna 1, l’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;
      • in colonna 2, il valore eliminato delle esistenze iniziali;
      • in colonna 3, l’ammontare pari alla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2;
      • in colonna 4, l’imposta dovuta, pari al 18 per cento applicato all’importo di colonna 3;

    In caso di iscrizione di valori delle esistenze iniziali, nel rigo RQ112, va indicato:

    • in colonna 1, il valore iscritto delle esistenze iniziali in precedenza omesse;
    • in colonna 2, l’importo dell’imposta dovuta, pari al 18 per cento applicato all’importo di colonna 1.

    Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo, utilizzando l’apposito codice tributo.

    Sull'adeguamento delle rimanenze leggi anche Adeguamento rimanenze magazzino: le novità 2024

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Comunicazioni crediti 4.0: il via dal 29 aprile

    Il DL n 39/2024 pubblicato in GU n 75 del 29 marzo prevede con l'art 6 misure di monitoraggio sui crediti transizione 4.0.

    Nel dettaglio, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta 4.0 si introduce una nuova comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy, MIMIT.

    A tal proposito il MIMIT e il GSE hanno pubblicato due distinti avvisi al fine di informare che il giorno 29 aprile sono stati pubblicati:

    In sintesi, ai sensi dell’art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24 aprile 2024:

    • per gli investimenti dal 30 marzo 2024, va inviata la comunicazione preventiva aggiornandola poi al completamento degli investimenti;
    • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.

    Crediti 4.0: nuova comunicazione al MIMIT

    L’articolo 6 del decreto Agevolazioni introduce specifiche misure per il monitoraggio dei crediti di imposta per gli investimenti in tema di Transizione 4.0.

    In particolare, l’articolo 6, comma 1, del decreto Agevolazioni stabilisce che, per usufruire:

    • dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi,
    • dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione, estetica, incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento, di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica,

    le imprese sono tenute a comunicare preventivamente in via telematica:

    • l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Agevolazioni;
    • la presunta ripartizione negli anni del credito;
    • la relativa fruizione.

    Tutte le predette comunicazioni, che dovranno essere aggiornate al completamento degli investimenti, saranno effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico.

    La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto Agevolazioni.

    La norma affida a un apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy il compito di apportare le necessarie modificazioni al predetto decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

    Il decreto direttoriale è stato pubblicato il 29 aprile e reca le regole operative del nuovo adempimento.

    Come specificato dal GSE dalle ore 12 del 29 aprile 2024, è possibile compilare i modelli di comunicazione per compensare i crediti d'imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0, come da Decreto direttoriale MIMIT del 24 aprile.
    Nello specifico, il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire.
    I crediti di imposta a cui questi si applicano sono:

    • gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Modulo 1);
    • gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Modulo 2).

    Una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript. 

    Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr sito AGID https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica qualificata/certificati).
    Attenzione ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite pec all''indirizzo di posta: transizione4@pec.gse.it

    Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    730 semplificato 2024: tutte le novità di quest’anno

    Dal 20 maggio sarà possibile modificare e7o inviare il modello 730 semplificato per dipendenti e pensionati.

    L'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 29 aprile annunciava il via:

    La principale novità consiste nel fatto che non ci saranno più righi e codici ma un percorso guidato per i contribuenti.

    Leggi anche 730 semplificato: primi invii da lunedì 20 maggio.

    730 semplificato 2024: cosa cambia

    Con il nuovo 730 semplificato il dipendenti e pensionati non dovranno più conoscere quadri, righi e codici ma saranno guidati fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici. 

    I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”. 

    Dopo aver accettato o modificato i dati, operazioni possibili dal prossimo 20 maggio, sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello. 

    Altra novità di quest’anno sarà la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta. 

    Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2024; fino al 15 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi. (Tutte le regole nel Provvedimento Ade n 210952 del 29 aprile)

    730 semplificato 2024: come si accede

    Effettuato l'accesso al servizio tramite le proprie credenziali Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), se si hanno i requisiti per presentare il 730, si potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria. 

    Nel primo caso, si potranno visualizzare i dati (sia quelli utilizzati che non) all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. 

    Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate e successivamente validate (dal 20 maggio), saranno riportate in automatico all’interno del modello.

    Da quest’anno chi presenta il modello 730 prima di inviare la dichiarazione potrà selezionare la voce “nessun sostituto” per chiedere di ricevere direttamente dall’Agenzia l’eventuale rimborso, anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli. L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online: la procedura consente infatti di addebitare l’F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è anche possibile stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

    Dichiarazione precompilata anche per i titolari di partita Iva

    Da quest’anno anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari. Inoltre, in caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l’applicativo della precompilata sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15 giugno, al concordato preventivo.

    Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. Come lo scorso anno, per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all’invio sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia. 

    In alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. 

    Il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. 

    Il 730 potrà accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe).

    Ricordiamo che già con la Circolare n 8/2024 le Entrate hanno pubblicato le prime istruzioni operative agli Uffici, per garantire l’uniformità di azione in tema di Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» – Misure in materia di dichiarazioni fiscali.

    Vediamo i dettagli.

    Dichiarazione semplificata 2024 dipendenti e pensionati: i controlli

    Conseguentemente, si introduce all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 3-ter, prevedendo che le esclusioni dai controlli previsti nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata valgano anche in caso di presentazione della dichiarazione in modalità semplificata prevista dall'articolo 1, comma 3-bis, dello stesso decreto.

    Questo si traduce concretamente nel fatto che i dati preinseriti direttamente dall’Agenzia delle entrate e confermati dal contribuente verranno esclusi dai controlli. 

    Fino ad ora accadeva che i contribuenti che decidono di optare per la dichiarazione dei redditi precompilata e procedono con l’accettazione del Modello 730 precompilato senza modifiche, non sono sottoposti a delle verifiche fiscali relativamente ai dati di oneri e spese indicati che sono stati forniti da soggetti terzi non modificati. 

  • Legge di Bilancio

    Bonus impianti di compostaggio 2023: domande entro il 31.05

    Entro il giorno 31 maggio occorre inviare le spese sostenute nel 2023 al fine di avere il bonus impianti di compostaggio.

    Ricordiamo che questo bonus,  è previsto dall'articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le spese documentate, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni del sud.

    In data 21 marzo 2023 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 84261 del 21 marzo con le regole per usufruire del credito in oggetto aggiornando il modello e le istruzioni già pubblicate con provvedimento precedente.

    Ricordiamo che, il bonus impianti di compostaggio spettava per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 nei centri agroalimentari delle seguenti regioni: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

    L’agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dal medesimo centro agroalimentare.

    Bonus impianti di compostaggio 2023: domande entro il 31.05

    Il credito d’imposta era inizialmente attribuito nella misura del 70% delle spese documentate, rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2022, data prorogata dalla Legge di Bilancio 2023.

    Con il Provvedimento n 989 del 14 marzo 2022 le Entrate:

    • hanno definito le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta,
    • hanno approvato il modello di comunicazione delle spese con le relative istruzioni.

    Il modello e le istruzioni vengono modificati dal Provvedimento del 21 marzo 2023: Scarica qui modello e istruzioni aggiornati.

    Nel dettaglio, per usufruire del credito impianti di compostaggio occorre inviare la  Comunicazione delle spese sostenute secondo le seguente finestra temporale:

    • dal 20 aprile al 31 maggio 2023, con riferimento alle spese sostenute nel 2022,
    • dal 22 aprile al 31 maggio 2024, con riferimento alle spese sostenute nel 2023.

    Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni degli importi, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili.

    La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione.

    Bonus impianti di compostaggio: utilizzo del credito d'imposta

    L’articolo 1, comma 833, della legge di bilancio 2022 prevede che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997), a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la misura percentuale del credito d’imposta spettante

    In caso di importo del bonus fruibile superiore a 150mila euro, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche antimafia (Dlgs n. 159/2011).
    Il credito d’imposta va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di riconoscimento del credito.

    Allegati: